<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3219 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3219/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3219/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3219 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3219/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3219</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-3219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-3219/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-3219/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3219</a></p>
<p>Pres. S. Romano, est. I. Pisano Franco Indaco (Avv. Francesco Di Lorenzo) c. Comune di Orta di Atella (N.C.) sull&#8217;illegittimità di un provvedimento in autotutela che disponga la chiusura di un esercizio commerciale non preceduto dalla comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento Procedimento amministrativo – Provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-3219/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-3219/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3219</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. S. Romano, est. I. Pisano<br /> Franco Indaco (Avv. Francesco Di Lorenzo) c. Comune di Orta di Atella (N.C.)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità di un provvedimento in autotutela che disponga la chiusura di un esercizio commerciale non preceduto dalla comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – Provvedimento di chiusura di un esercizio commerciale per dieci giorni – Comunicazione di avvio del procedimento – Necessità – Omissione – Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ illegittimo il provvedimento con il quale l’Amministrazione successivamente all’autorizzazione di apertura di un esercizio commerciale ne disponga in autotutela la chiusura dello stesso per mancanza di un requisito (nella specie mancanza del certificato di agibilità) laddove tale provvedimento non sia preceduto dalla comunicazione dell’avvio del procedimento, dovendo darsi modo al titolare della società &#8211; titolare di una posizione giuridica evidentemente qualificata &#8211; di poter interloquire con l’Amministrazione stessa, rappresentando fatti e prospettando osservazioni e valutazioni finalizzate alla migliore individuazione dell’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla cui unica cura deve indirizzata la potestà pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Terza)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 2445 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Franco Indaco, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Di Lorenzo, con domicilio eletto presso il predetto in Napoli, v.le Antonio Gramsci N. 19; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Orta di Atella in Persona del Sindaco P.T., non costituito; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’ordinanza n. 18/A.P. del 29/04/2011, notificata il 03/05/2011, emessa dal Responsabile del Settore Attività Produttive del Comune di Orta di Atella, avente ad oggetto la chiusura ad horas della pizzeria, friggitoria e rosticceria da asporto denominata &#8220;Vulcano&#8221;, ubicata in Orta di Atella alla via Petrarca n. 58; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti del ricorrente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm.;</p>
<p>Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento dell’atto impugnato, che si palesa illegittimo sotto un duplice profilo. <br />	<br />
In primo luogo la disposta chiusura ad horas dell&#8217;esercizio commerciale avrebbe dovuto essere preceduta da un apposito procedimento di secondo grado, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, per l’annullamento d’ufficio delle precedente autorizzazione commerciale assentita, ancorché in via tacita (ex art. 7 del d.lgs. n. 114 del 1998, giusta la d.i.a, prot. 4729 del 26 febbraio 2009, mai contestata), dallo stesso Comune alla società ricorrente per l’esercizio dell’attività commerciale in questione. Ed infatti, la sopravvenuta rilevazione della mancanza di un requisito (il certificato di agibilità) necessario per l’esercizio dell’attività commerciale assentita, avrebbe dovuto essere valutata e apprezzata nell’ambito di uno specifico procedimento di riesame dell’originario titolo autorizzativo, al fine di verificare la necessità, oggi, di disporre la contestata cessazione, e ciò sulla base di un motivato giudizio di prevalenza dell’interesse pubblico concreto e attuale alla immediata cessazione dell’attività commerciale, giudicato prevalente rispetto al contrapposto interesse del privato in buona fede a proseguire nell’attività nelle more dell’acquisizione del certificato di agibilità mancante. Il Comune intimato, invece, pur conscio dell’esistenza di un preesistente titolo autorizzatorio efficace alla base dell’attività commerciale di parte ricorrente, ne ha senz’altro disposto la cessazione, omettendo ogni attività istruttoria e procedimentale, nei sensi ora esplicitati.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato si palesa altresì illegittimo, sotto un secondo profilo, per sproporzione e mancata considerazione dell’interesse della società privata alla prosecuzione dell’attività illo tempore autorizzata, atteso che – pur in mancanza di ragioni sostanziali di insalubrità, antigienicità o non agibilità dei locali (nulla infatti in tal senso è detto nel provvedimento impugnato) &#8211; ha disposto senz’altro la cessazione dell’attività commerciale per il solo motivo formale della mancanza del certificato di agibilità.<br />	<br />
Per tutti gli esposti motivi il ricorso deve giudicarsi fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico dell’amministrazione intimata, nell’importo liquidato in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Condanna il Comune intimato, in persona del suo legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 1.000,00 (mille/00).<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Saverio Romano, Presidente<br />	<br />
Paolo Carpentieri, Consigliere<br />	<br />
Ines Simona Immacolata Pisano, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-16-6-2011-n-3219/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2011 n.3219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2010 n.3219</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-3-2010-n-3219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-3-2010-n-3219/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-3-2010-n-3219/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2010 n.3219</a></p>
<p>Pres. Riggio &#8211; Est. Scala Soc Sannino Fruits S.r.l. (Avv. Franco) c/ Ministero delle Attività Produttive (Avv. dello Stato) sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in materia di revoca dei contributi pubblici per fatto imputabile al beneficiario Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici definitivi o provvisori &#8211; Revoca &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-3-2010-n-3219/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2010 n.3219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-3-2010-n-3219/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2010 n.3219</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio &#8211; Est. Scala<br /> Soc Sannino Fruits S.r.l. (Avv. Franco) c/ Ministero delle Attività Produttive (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in materia di revoca dei contributi pubblici per fatto imputabile al beneficiario</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Contributi pubblici definitivi o provvisori &#8211; Revoca &#8211; Fatto imputabile al beneficarlo – Controversia – G.O. – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie in materia di revoca dei contributi pubblichi per fatto imputabile al beneficiario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Ter)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7297 del 2005, proposto da:</p>
<p><b>Soc. Sannino Fruits S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Martino Franco, con cui é domiciliata elettivamente presso lo studio dell’avv. Claudio Marcone in Roma, via della Camilluccia, 19;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>il <b>Ministero delle Attivita&#8217; Produttive – ora dello sviluppo economico</b>, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>Soc San Paolo Imi S.p.a.<i></b></i>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Nicola Pastore Carbone, con cui é domiciliata elettivamente presso lo studio dell’avv. Dario Martella in Roma, via Valadier, 53;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto n. B2/RC/9/ prot. n. 3630 in data 24.02.2005 e notificato il 05.05.2005 di revoca delle agevolazioni finanziarie di cui alla legge n. 488/1992 concesse in via provvisoria con i dd.mm. n. 54310 del 14.08.1998 e n. 86953 del 21.09.2000;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Attivita&#8217; Produttive e di Soc San Paolo Imi Spa;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2009 il Cons. Donatella Scala e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con decreti n. 54310 del 14.08.1998 e n. 86953 del 21.09.2000, il Ministero delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) concedeva alla società Soc. Sannino Fruits S.r.l., in via provvisoria, un contributo in conto impianti di € 2.664.142,91 a fronte di spesa assistibile di € 11.070.000.000, contributo erogato a titolo di anticipazione garantita da polizza fidejussoria per l’importo di € 888.047,64. <br />	<br />
Con il ricorso in epigrafe la società Soc. Sannino Fruits S.r.l. ha impugnato il decreto ministeriale n. 3630 in data 24 febbraio 2005, con cui è stata disposta la revoca del decreto di concessione provvisoria, ed è stato disposto, altresì, il recupero della somma anticipata, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento alla stregua dei seguenti motivi:<br />	<br />
Violazione dell’art. 97 della Costituzione, della legge19.12.1992, n. 488, del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 e s.m.i. con riferimento agli artt. 8 e 10, violazione delle circolari tutte, eccesso di potere, carenza di istruttoria, illogicità manifesta, difetto dei presupposti, violazione del principio di imparzialità della P.A., carenza dei presupposti, violazione delle norme del cod.civ. in tema di cessione pro soluto e sulla solidarietà tra condebitori solidali.<br />	<br />
Violazione dei commi 1 e 2 dell’art. 8 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 e s.m.i., eccesso di potere, mancata adeguatezza e ponderazione dell’azione amministrativa, carenza e/o incongruità motivazione sulle osservazioni dalla ricorrente.<br />	<br />
Sotto altro profilo: violazione dei commi 1 e 2 dell’art. 8, nonché degli artt. 9, 10 e 11 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 e s.m.i., violazioni di circolari, eccesso di potere, mancata adeguatezza e ponderazione dell’azione amministrativa, carenza e/o incongruità motivazione sulle osservazioni dalla ricorrente, inesistenza e/o difetto di istruttoria, manifesta ingiustizia, violazione del principio di affidamento del cittadino.<br />	<br />
Infine, sotto altro profilo: violazione del comma 1 sia dell’art. 10, e sia dell’art. 11 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527 e s.m.i., eccesso di potere, mancata adeguatezza e ponderazione dell’azione amministrativa, carenza e/o incongruità motivazione sulle osservazioni dalla ricorrente, manifesta ingiustizia, contraddittorietà. <br />	<br />
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate; con l’ordinanza collegiale n. 4930/2005 del 31 agosto 2005 l’adito Tribunale ha respinto l’incidentale istanza cautelare per mancanza di <i>fumus boni juris</i>; con ordinanza 1601/2006 del 31 marzo 2006 il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha invece accolto l’istanza cautelare in ragione della prevalenza del <i>periculum in mora</i> sull’impresa, sospendendo il disposto recupero.<br />	<br />
Alla Pubblica Udienza del 15 ottobre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Rileva il Collegio, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />	<br />
Osserva il collegio che, nell’ipotesi di revoca di contributi per fatto imputabile al beneficiario (rappresentato, nella specie, dalla rilevata mancato perfezionamento dell’aumento di capitale entro il termine di ultimazione dell’intervento assistito), sussiste in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva (Cass. civ., SS.UU., 25 novembre 2008 n. 28041; 10 luglio 2006 n. 15618; Cons.Stato, VI Sez., 22 marzo 2007 n. 1375; 5 novembre 2007 n. 5700; 5 dicembre 2007 n. 6195; 16 gennaio 2008 n. 210; 15 aprile 2008 n. 1741).<br />	<br />
Ciò in quanto il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell&#8217;Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell&#8217;Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l&#8217;interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l&#8217;Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo (Cass. Civ., SS.UU., 8 gennaio 2007 n. 117; 12 febbraio 1999 n. 57; 7 luglio 1988 n. 4480; 28 maggio 1986 n. 3600; Cons. Stato, VI Sez., 22 novembre 2004 n. 7659; IV Sez., 15 novembre 2004 n. 7384; 1 aprile 2004 n. 1822; VI Sez., 3 novembre 2003 n. 6826; 20 giugno 2003 n. 7659; 9 maggio 2002 n. 2539). <br />	<br />
Ed invero, l’erogazione del contributo – sia in via provvisoria che definitiva &#8211; crea un credito dell’impresa all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.<br />	<br />
Con riferimento al caso in controversia, si discute della legittimità del provvedimento con cui il competente Dicastero ha revocato il contributo già concesso, avendo rilevato irregolarità sostanziale in merito al conseguimento delle agevolazioni, alla piena e definitiva espansione del diritto già riconosciuto alla ricorrente per un preteso inadempimento nell’ambito del rapporto concessorio. <br />	<br />
Il “petitum” e la “causa pretendi” attengono, pertanto, all’esecuzione dell’investimento imprenditoriale ammesso a contributo, in relazione alla disciplina regolante il rapporto concessorio, e, dunque, per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità ed i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.<br />	<br />
In considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali in ordine alla individuazione del Giudice avente giurisdizione per la odierna controversia, sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari del presente giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e i termini di cui all’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Donatella Scala, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Rosa Perna, Primo Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 02/03/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-2-3-2010-n-3219/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 2/3/2010 n.3219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.3219</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2004-n-3219/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2004-n-3219/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2004-n-3219/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.3219</a></p>
<p>Pres. Quaranta – Est. Pullano Opipari (Avv. Larussa) c/ &#8211; Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro (Avv. Cambareri) &#8211; Regione Calabria (Avv. Gallo) &#8211; Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro (Avv. Scalzi) in ordine alla questione concernente la decorrenza dei benefici economici di cui all&#8217;art. 116, primo comma,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2004-n-3219/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.3219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2004-n-3219/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.3219</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Quaranta – Est. Pullano<br /> Opipari (Avv. Larussa) c/ &#8211; Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro (Avv. Cambareri) &#8211; Regione Calabria (Avv. Gallo) &#8211; Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro (Avv. Scalzi)</span></p>
<hr />
<p>in ordine alla questione concernente la decorrenza dei benefici economici di cui all&#8217;art. 116, primo comma, del d.P.R. 28.11.1990 n. 384, il dies a quo coincide con la delibera con cui la A.U.S.L. abbia individuato i moduli organizzativi, essendo le indennità collegate all&#8217;effettiva istituzione del modulo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – sanitario – trattamento economico – benefici economici ex art. 116 d.P.R. 384/90 – decorrenza – dalla istituzione dei moduli organizzatori – ratio</span></span></span></p>
<hr />
<p>La decorrenza dei benefici economici di cui all’art. 116, primo comma, del d.P.R. 28.11.1990 n. 384 coincide con il momento in cui l’Azienda sanitaria  ha individuato i moduli organizzativi, essendo le indennità collegate all’effettiva istituzione del modulo. Il quinto comma della norma citata, infatti, non consente di prescindere dalla preventiva ricognizione delle necessità organizzative collegate alle reali esigenze del servizio degli enti interessati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">In ordine alla questione concernente la decorrenza dei benefici economici di cui all’art. 116, primo comma, del d.P.R. 28.11.1990 n. 384, il dies a quo coincide con la delibera con cui la A.U.S.L. abbia individuato i moduli organizzativi, essendo le indennità collegate all’effettiva istituzione del modulo</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3219/04REG.DEC.<br />
N. 461     REG.RIC. ANNO 2001</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br /> Quinta  Sezione</b></p>
<p>     ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 461 del 2001, proposto da<br />
<b>Palo Opipari</b>, rappresentato 	e difeso dall’Avv. Claudio Larussa ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Tibullo n. 13																																																																																												</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro</b>, in persona del Direttore dell’ASL n. 7, quale commissario liquidatore, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Cambareri ed elettivamente domiciliata in Roma, via C. Facchinetti n. 13 pre</p>
<p>&#8211; <b>Regione Calabria</b>, in persona del Presidente p.t. della G.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Aldo Gallo dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, via Sardegna n. 50 presso la sede dell’Ufficio della Delegazione Romana della</p>
<p>&#8211; <b>Azienda Ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro</b>, in persona del Direttore generale p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Scalzi ed elettivamente domiciliato in Roma, presso Corace, via della Balduina n. 28</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. Calabria-Catanzaro, n. 1643 del 27.12.1999.</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti resistenti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udienza del 9 dicembre 2003, il relatore, consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli avv.ti	Larussa, Scalzi per sé e per delega dell’avv.to Cambareri;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>A seguito dell’istituzione della speciale indennità per la direzione di moduli organizzativi attivati all’interno delle divisioni degli ex presidi ospedalieri, ai sensi dell’art. 116 del d.P.R. 28.11.1990 n. 384, l’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro deliberava, in data 13.11.1996, la nuova organizzazione individuando 91 moduli organizzativi.<br />
Con deliberazione n. 458 del 5.5.1997 attribuiva al personale sanitario, appartenente alle posizioni funzionali intermedie, l’incarico delle nuove strutture, liquidando le indennità previste dallo stesso art. 116 a decorrere dall’1.12.1990.<br />
Il Collegio dei revisori dei conti riteneva, però, che il trattamento economico relativo alla preposizione al modulo dovesse avere decorrenza dalla data di effettiva assunzione delle funzioni e, pertanto, l’Azienda, con deliberazione n. 993 del 31.7.1997, si conformava al rilievo, riconoscendo ai dipendenti interessati i benefici economici di cui trattasi con effetto dalla data di adozione del provvedimento di conferimento del modulo.<br />
Gli interessati, tra i quali l’appellante, proponevano ricorso dinanzi al TAR Calabria denunciando la violazione dell’art. 36 della Cost., dell’art. 116, comma quinto, del d.P.R. n. 384 del 1990 e dell’art. 4, comma settimo, della L. n. 412 del 1991, dell’art. 13 del d.l. 30.12.1992 n. 502, dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, nonché il vizio di eccesso di potere sotto più profili e chiedendo il riconoscimento del diritto al pagamento dell’indennità con decorrenza 1.12.1990.<br />
Le parti intimate, costituitesi in giudizio, hanno illustrato i motivi di infondatezza del ricorso. La Regione ha anche eccepito, in via preliminare, la sua carenza di legittimazione passiva (avendo l’art. 15 della L.R.Calabria n. 39 del 1996 previsto, nell’ambito della piena soggettività della Gestione liquidatoria, la rappresentanza in giudizio in capo al commissario liquidatore) ed ha, pertanto, chiesto di essere estromessa dal giudizio.<br />
Il TAR dopo avere disatteso l’eccezione della Regione, ha respinto il ricorso.<br />
L’appellante chiede l’annullamento della sentenza che ritiene illegittima, immotivata ed erronea perché il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sulla illegittimità dei provvedimenti impugnati (la delibera n. 993 del 31.7.1997 e il verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 28 del 1997), ed avrebbe, inoltre, esorbitato dall’ambito della domanda di annullamento dei provvedimenti suddetti, pronunciandosi sugli aspetti sostanziali della vicenda.<br />
Reitera, quindi, i motivi di gravame.<br />
La Regione Calabria, nel costituirsi in giudizio, ha rinnovato l’eccezione relativa alla sua carenza di legittimazione passiva e, nel merito, ha genericamente chiesto la reiezione dell’appello.<br />
L’Azienda ospedaliera e la Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro, con le loro memorie di costituzione, hanno illustrato i motivi di infondatezza dell’appello.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>La questione sollevata dalla Regione Calabria in ordine alla sua carenza di legittimazione passiva, così come è stata dedotta, è da considerare irrilevante nel presente giudizio, in quanto non solo la Regione ma la stessa Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro risultano prive di legittimazione passiva per più radicali ragioni.<br />
Questa Sezione ha già avuto occasione di chiarire che le Aziende Unità Sanitarie Locali, derivanti dal procedimento di riorganizzazione delle precedenti UUSSLL, sono succedute a titolo universale, mentre le gestioni liquidatorie (subentrate, in base all’art. 2, XIV comma, della L. 28.12.1995 n. 549, alle gestioni stralcio istituite con l’art. 6, I comma, L. 23.12.1994 n. 724 ed alle quali le Regioni forniscono la provvista finanziaria per il ripianamento dei debiti delle ex UUSSLL) sono succedute a titolo particolare, con la sola attribuzione di provvedere alla gestione dei debiti e dei crediti delle soppresse UUSSLL. <br />
Ha, inoltre, precisato che, negli altri rapporti, e, in particolare, nel rapporto di pubblico impiego, alla USL è subentrata l’Azienda USL, che ne ha ereditato le funzioni e tutti gli altri rapporti giuridici secondo le regole che disciplinano in via ordinaria la successione fra enti (cfr. dec. n. 4865 del 20.9.2000; n. 927 del 15.2.2002; n. 1553 del 18.3.2002).<br />
Pertanto, vertendosi nel caso in esame, di un rapporto di pubblico impiego corrente con l’Azienda ospedaliera, succeduta alla ex USL, è solo quest’ultima legittimata passiva e, in conseguenza, la Regione Calabria e la Gestione liquidatoria vanno estromesse dal giudizio.<br />
Nel merito il ricorso è infondato.<br />
Va premesso che l’appellante non ha ragione di dolersi del fatto che il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciarsi sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, in quanto, nella specie, l’azione è sostanzialmente diretta alla rivendicazione di una pretesa economica che deriva direttamente dalla legge e che è, pertanto, suscettibile di diretto accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva, a prescindere da ogni indagine sulla legittimità dell’atto con il quale si è provveduto a riconoscere il diritto del dipendente a percepire l’emolumento rivendicato.<br />
Ciò premesso, in ordine alla questione concernente la decorrenza dei benefici economici di cui all’art. 116, primo comma, del d.P.R. 28.11.1990 n. 384, che, secondo l’appellante, ai sensi di quanto previsto dal successivo quinto comma, dovrebbe essere riconosciuto dall’1.12.1990, si osserva quanto segue.<br />
L’art. 116 del cit. d.P.R. ha delineato un nuovo assetto organizzativo per le unità sanitarie locali mediante l’istituzione di settori o moduli all’interno dell’organizzazione divisionale o dipartimentale ai quali sono stati preposti, a seguito di apposita selezione, medici e veterinari di posizione funzionale intermedia di ruolo in possesso di una determinata anzianità.<br />
Lo stesso art. 116, al quinto comma, riconosce, con decorrenza 1.12.1990 il beneficio di cui al primo comma (l’indennità medico specialistica e l’indennità di dirigenza) ai dipendenti medici e veterinari in possesso dei requisiti richiesti alla medesima data, “ancorché l’affidamento formale delle funzioni previste dal comma 1 sia intervenuto successivamente”.<br />
L’appellante sostiene, quindi, in base a quanto disposto dall’appena menzionato comma, di avere diritto ai benefici economici anzidetti con decorrenza 1.12.1990, sebbene la preposizione al modulo organizzativo sia avvenuta in epoca di gran lunga successiva, avendo l’Azienda ospedaliera individuato le nuove strutture solo con la delibera n. 1271 del 13.11.1996.<br />
Ad avviso del Collegio la disposizione di cui si discute non può trovare applicazione nel senso indicato dall’appellante.<br />
L’art. 116 subordina a due condizioni il diritto alla corresponsione delle indennità previste dal primo comma e cioè all’istituzione del modulo organizzativo ed all’attribuzione della relativa responsabilità, previa selezione; pertanto, deve ritenersi che, in sede di prima applicazione, le indennità di cui trattasi spettino dal 1° dicembre 1990, nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria entro la data del 31 ottobre 1990, fissata dal secondo comma, abbia individuato i moduli organizzativi ovvero qualora i sanitari abbiano svolto in precedenza funzioni di responsabilità nell’ambito di settori o moduli già esistenti ed operanti in virtù di pregressi provvedimenti organizzatori adottati dall’amministrazione sanitaria, essendo le indennità le stesse collegate all’effettiva istituzione del modulo.<br />
Infatti, a mente di quanto disposto dal quinto comma, si può prescindere solo dal formale affidamento delle predette funzioni, ma non certo dalla preventiva ricognizione delle necessità organizzative collegate alle reali esigenze del servizio degli enti interessati.<br />
In altri termini la disposizione in esame è derogatoria, in quanto non esige, per l’attribuzione dell’indennità, il formale affidamento delle funzioni, ma non può interpretarsi come norma eccezionale di salvaguardia congegnata per consentire l’immediato godimento dei benefici economici, oltre che in assenza dell’affidamento formale delle funzioni, anche in assenza delle previste procedure di riassetto delle strutture organizzative dell’ente.<br />
Per le considerazioni che precedono l’appello va respinto.<br />
Le spese di giudizio possono essere compensate.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, Sezione quinta, previa estromissione dal giudizio della Regione Calabria e della Gestione liquidatoria della ex USSL n. 7 di Catanzaro, respinge l’appello in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9 dicembre 2003 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Alfonso	QUARANTA		Presidente<br />	<br />
Corrado	ALLEGRETTA	Consigliere<br />	<br />
Goffredo	ZACCARDI		Consigliere<br />	<br />
Claudio	MARCHITIELLO	Consigliere<br />	<br />
Nicolina	PULLANO		Consigliere est.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20 maggio 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-20-5-2004-n-3219/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2004 n.3219</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
