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	<title>3213 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3213 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2010 n.3213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-5-2010-n-3213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-5-2010-n-3213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2010 n.3213</a></p>
<p>Pres. Baccarini – Est. CapuzziAngelino S.r.l. (Avv. Abbamonte) C/ School Bus Service S.r.l. (Avv. Labriola) sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo del concorrente cessionario di ramo d&#8217;azienda di attestare il possesso dei requisiti soggettivi dell&#8217;impresa cedente e sull&#8217;operatività dell&#8217;art. 51 d. lgs 163 del 2006 nella sola ipotesi di cessione del ramo di azienda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-5-2010-n-3213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2010 n.3213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-5-2010-n-3213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2010 n.3213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Baccarini – <i>Est.</i> Capuzzi<br />Angelino S.r.l. (Avv. Abbamonte) C/ School Bus Service S.r.l. (Avv. Labriola)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza dell&#8217;obbligo del concorrente cessionario di ramo d&#8217;azienda di attestare il possesso dei requisiti soggettivi dell&#8217;impresa cedente e sull&#8217;operatività dell&#8217;art. 51 d. lgs 163 del 2006 nella sola ipotesi di cessione del ramo di azienda successiva alla aggiudicazione della gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Clausole di esclusione – Interpretazione restrittiva – Conseguenze &#8211; Requisiti soggettivi della cedente – Impresa cessionaria – Presentazione &#8211;  Obbligo &#8211;  Non sussiste &#8211; Ragioni.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara &#8211;  Requisiti di partecipazione – Sul diritto al lavoro dei disabili -Mancata attestazione  – Causa di esclusione – Mancata previsione nel bando &#8211; Irrilevanza.	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Cessione di ramo d’azienda &#8211; Art. 51 d.lgs. 163 del 2006 – Operatività – In corso di gara &#8211; Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gara d’appalto, le clausole di esclusione previste dalla legge o dal bando in ordine alle dichiarazioni cui è tenuta l’impresa partecipante alla gara, sono di stretta interpretazione, restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la par condicio dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione. Ne consegue che non può essere esclusa, l’impresa cessionaria di ramo d’azienda, che non abbia presentato le dichiarazioni inerenti i requisiti soggettivi anche in capo all’impresa cedente (con riferimento nella specie ai debiti tributari e previdenziali contratti dalla cedente), in quanto manca nel Codice degli appalti una norma, che preveda, in caso di cessione d’azienda, un obbligo specifico di tale genere e tenuto altresì conto dei principi di soggettività e personalità della responsabilità.(Contra C.G.A Regione Sicilia, 29 maggi0 2008, n. 471).	</p>
<p>2. In tema di requisiti di partecipazione alle gare di appalto della P.A., la dichiarazione di cui all’art. 17, l. 12 marzo1999 n. 68, in materia di tutela dei disabili, costituisce requisito di partecipazione alla gara; ne consegue che la omissione di detta dichiarazione, costituisce causa di esclusione per la forza cogente propria della legge, anche se non richiamata dalla lex specialis.	</p>
<p>3. In tema di cessione di ramo d’azienda, l’art. 51  d.lgs. 163 del 2006, non si applica alla procedura in corso di gara, ma alle sole ipotesi di cessione di ramo di’azienda successiva alla aggiudicazione della gara.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03213/2010 REG.DEC.<br />	<br />
N. 00053/2009 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 53 del 2009, proposto da </p>
<p><b>Angelino Srl </b>in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Abbamonte e Renato Magaldi, con domicilio eletto presso Studio Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi, 5; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>School Bus Service Srl</b> in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Renato Labriola, con domicilio eletto presso Segreteria Consiglio Di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro 13; <br />	<br />
<i><b>nei confronti di<br />	<br />
</i>Comune di Nocera Inferiore<i></b></i>, n.c.; </p>
<p><i><b>per la riforma<br />	<br />
</b></i>della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI Sezione I n. 19685/2008;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di School Bus Service Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 2 marzo 2010 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte e Labriola;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Comune di Nocera Inferiore indiceva una gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio del Comune di Nocera Inferiore per il periodo aprile 2008,- dicembre 2010, presso le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. All’esito dell’esperimento di gara risultava aggiudicataria definitiva la ditta Angelino cui veniva affidato il relativo servizio .<br />	<br />
La sopradetta società stipulava anche il contratto di appalto in data 20.10.2008.<br />	<br />
Impugnava gli esiti della procedura di gara la ditta School Bus Service che aveva partecipato alla gara avendo acquistato il ramo di azienda della società Eurotour s.r.l..<br />	<br />
Per resistere al proposto gravame incardinato dinanzi al TAR Campania, sede di Napoli, si costituiva la soc. Angelino proponendo ricorso incidentale affidato ad un profilo di violazione e falsa applicazione dell’art.38 del d.lgs. 163/2006.<br />	<br />
Sosteneva la soc. Angelino che la School Bus Service dovesse essere esclusa dalla gara per omessa dichiarazione circa l’assenza di cause di esclusione a carico della cedente Eurotour. <br />	<br />
Quanto sopra fondava sul rilievo secondo cui nei confronti della Eurotour era stata apposta annotazione di esclusione per un anno a far data dal 3.10.2007 dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di forniture, lavori e servizi quale violazione definitivamente accertata degli obblighi di pagamento di imposte e tasse nonché rispetto alla posizione INAIL.<br />	<br />
Da qui la richiesta di una pronunzia di inammissibilità del ricorso principale per difetto di legittimazione della ricorrente.<br />	<br />
Il TAR, con la sentenza breve assunta nella camera di consiglio del 17.11.2008, rigettava il ricorso incidentale proposto dalla soc.Angelino ed accoglieva il ricorso principale della School Bus Service per mancata presentazione da parte della Angelino della dichiarazione di cui all’art. 17 della legge n.68/99 .<br />	<br />
Appella la sentenza la Angelino s.r.l. innanzitutto lamentando che il TAR abbia trattenuto la causa per la decisione alla camera di consiglio fissata per l’esame cautelare senza che la causa fosse matura per la decisione per incompletezza istruttoria.<br />	<br />
In particolare secondo la appellante mancava l’atto di cessione di azienda intervenuto tra la Eurotour le la School Bus Service, atto necessario al fine di valutare la fondatezza o meno della contestazioni sollevate nel ricorso incidentale.<br />	<br />
In secondo luogo la appellante espone che con la cessione del ramo di azienda regolata dal codice civile all’art. 2112 c.c. consegue che dalla cedente Eurotour si sono trasmesse tutte le situazioni soggettive ed oggettive attive e passive in capo alla cessionaria School Bus e quindi anche il debito tributario e previdenziale definitivamente accertato di cui alcuna menzione era stata fatta in sede di dichiarazione da parte della School Bus Service.<br />	<br />
Sarebbe quindi erronea la sentenza appellata là dove sostiene che il i requisiti propri della cedente non si trasmettono affatto alla cessionaria, né come tali costituiscono oggetto di dichiarazione obbligatoria in sede di gara.<br />	<br />
Assume ancora la appellante che la sentenza del TAR avrebbe errato nell’accogliere l’unico motivo di ricorso esperito dalla School Bus Service che ha sostenuto la violazione da parte della soc.Angelino dell’art. 17 della legge n.68 del 1999 in quanto non avrebbe dichiarato in sede di domanda di partecipazione alla gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.<br />	<br />
Secondo il TAR tale omissione avrebbe dovuto essere sanzionata con la esclusione dalla gara anche alla luce della portata auto applicativa della norma in esame mentre nessun rilievo potrebbe attribuirsi al successivo deposito intervenuto prima della aggiudicazione definitiva della dichiarazione de quo da parte della ricorrente in quanto l’obbligo gravava sin dalla fase anteriore alla apertura delle offerte ed a pena di esclusione.<br />	<br />
La Angelino sostiene la erroneità di tali argomentazioni in quanto né il bando né la lex specialis richiedevano alcuna dichiarazione in tema di rispetto della disciplina sui disabili per cui, pur avendo la norma portata auto applicativa, in ogni caso la prescrizione doveva considerarsi rispettata quando la dichiarazione fosse stata prodotta dalla impresa prima della conclusione della procedura .<br />	<br />
Si è costituita la appellata chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza del TAR.<br />	<br />
La causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione all’udienza del 2.3.2010.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con il primo motivo la appellante contesta la violazione degli artt. 21 e 26 della legge 1034/1971 per difetto di istruttoria per avere il TAR emesso la sentenza in assenza del deposito dell’atto di cessione del ramo di azienda tra Eurotour e School Bus Sevice. <br />	<br />
Osserva la Sezione che le argomentazioni del primo giudice, che hanno indotto al rigetto del ricorso incidentale, evidenziano che lo stesso riteneva del tutto superflua la produzione dell’atto di cessione d’azienda e che sarebbe pervenuto alla medesima decisione anche nella ipotesi che l’atto di cessione fosse stato acquisito agli atti processuali.<br />	<br />
Secondo il convincimento del primo giudice infatti i requisiti soggettivi della cedente, in mancanza di una norma esplicita nel decreto legislativo n.163 del 2006, non si trasmettono alla cessionaria né come tali costituiscono dichiarazione obbligatoria in sede di gara in quanto la cessionaria è già titolare autrice di proprie ed autonome dichiarazioni rilevabili ai sensi dell’articolo 38 codice appalti che anzi ne costituiscono le sole ed univoche connotazioni individuali.<br />	<br />
Tali argomentazioni, come anche si vedrà più oltre in sede di esame del secondo motivo, vengono condivise dalla Sezione.<br />	<br />
Si aggiunga che la produzione del documento che si assume mancante gravava in capo alla ricorrente incidentale secondo il principio che la prova incombe su chi afferma i fatti; pertanto la cessione del ramo di azienda andava depositata in giudizio dalla società Angelino.<br />	<br />
2. Con il secondo e terzo motivo la appellante assume che la cedente Eurotour aveva trasmesso tutte le situazioni soggettive ed oggettive attive e passive in capo alla cessionaria School Bus e quindi anche il debito tributario e previdenziale di cui alcuna menzione era stata fatta in sede di gara da parte della School Bus Service.<br />	<br />
La appellata tuttavia sostiene che tale motivo, per come formulato, è nuovo perché non dedotto in primo grado e come tale inammissibile. <br />	<br />
Infatti la società Angelino si era limitata ad affermare che risultava violato l’articolo 38, comma primo, lettera b) del d. lgvo n.163/2006 riguardante gli amministratori e direttori tecnici della cedente Eurotour e che la censura non atteneva anche alla trasmissibilità del passivo tributario e previdenziale dalla cedente alla cessionaria.<br />	<br />
3. In disparte tale profilo di inammissibilità, il motivo è infondato nel merito e le argomentazioni del primo giudice al riguardo devono essere confermate..<br />	<br />
In ordine alla regolarità contributiva stabilisce l’art. 38, primo comma, lett. g), del d. lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che “sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.<br />	<br />
Analoga previsione è posta all’art. 38, primo comma, lettera i) quanto alle violazioni di carattere previdenziale ed assistenziale.<br />	<br />
In materia di procedure ad evidenza pubblica, le clausole di esclusione poste dalla legge o dal bando in ordine alle dichiarazioni cui è tenuta la impresa partecipante alla gara sono di stretta interpretazione dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali in esse contenute restando preclusa ogni forma di estensione analogica diretta ad evidenziare significati impliciti, che rischierebbe di vulnerare l’affidamento dei partecipanti, la <i>par condicio</i> dei concorrenti e l’esigenza della più ampia partecipazione (tra molte: Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2005 n. 5194; V, 13 gennaio 2005 n. 82; IV, 15 giugno 2004 n. 3903; VI, 2 aprile 2003 n. 1709).<br />	<br />
Pertanto le norme di legge e di bando che disciplinano i requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche devono essere interpretate nel rispetto del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di esclusione che di per sé costituiscono fattispecie di restrizione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione, oltre che dal Trattato comunitario.<br />	<br />
Esattamente il TAR ha rilevato che manca nel codice appalti una norma, con effetto preclusivo, che preveda in caso di cessione d’azienda un obbligo specifico di dichiarazioni in ordine ai requisiti soggettivi della cedente riferita sia agli amministratori e direttori tecnici della cedente sia ai debiti tributari e previdenziali dalla stessa contratti, mentre l’art.51 del codice si occupa della sola ipotesi di cessione del ramo di azienda successiva alla aggiudicazione della gara. <br />	<br />
Ne discende che in assenza di tale norma e per il principio di soggettività e personalità della responsabilità non può essere esclusa l’impresa cessionaria del ramo d’azienda che non abbia presentato le relative dichiarazioni in ordine alla posizione della cedente.. <br />	<br />
Pertanto come esattamente ritenuto dal primo giudice il ricorso incidentale presentato dalla società Angelino andava respinto. <br />	<br />
5. E’ necessario ora esaminare il motivo dedotto dalla società appellata in primo grado ed accolto dal TAR con il quale la società Angelino è stata esclusa dalla procedura di gara per mancata presentazione della dichiarazione concernente il diritto al lavoro dei disabili.<br />	<br />
Le argomentazioni del TAR meritano conferma.<br />	<br />
Viene iln rilievo l&#8217;art. 17 della L. 12 marzo 1999 n. 68 che prevede che le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi gare per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. Al riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha costantemente rilevato che la dichiarazione di cui all&#8217;art. 17, l. 12 marzo 1999 n. 68, in materia di tutela dei disabili, costituisce requisito di partecipazione alla gara; ne consegue che la omissione di detta dichiarazione costituisce causa di esclusione per la forza cogente propria della legge, anche se non richiamata dalla lex specialis (Cons. Stato , sez. V, 10 gennaio 2007 n. 33; V, 24 gennaio 2007 n.256; IV, 14 maggio 2004 n.3148; V, 6 luglio 2002 n.3733).<br />	<br />
6. In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />	<br />
7. Spese ed onorari tuttavia per la peculiarità della fattispecie possono essere compensati.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><br />	<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, quinta Sezione, definitivamente decidendo respinge l’appello in epigrafe indicato.<br />	<br />
Compensa spese ed onorari.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Filoreto D&#8217;Agostino, Consigliere<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />	<br />
Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 21/05/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-21-5-2010-n-3213/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2010 n.3213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2009 n.3213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-12-2009-n-3213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-12-2009-n-3213/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-12-2009-n-3213/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2009 n.3213</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Graziano Mazzocca (avv. Longhin) c. Università degli Studi di Torino (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Corep Torino (avv.ti Altara, Musumeci), Ordine Nazionale dei Giornalisti (avv. Barosio) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;identificazione di un candidato avvenuta successivamente alla correzione del suo compito ma prima della conclusione della correzione degli scritti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-12-2009-n-3213/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2009 n.3213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-1-12-2009-n-3213/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 1/12/2009 n.3213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Graziano<br /> Mazzocca (avv. Longhin) c. Università degli Studi di Torino (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Corep Torino (avv.ti Altara, Musumeci), Ordine Nazionale dei Giornalisti (avv. Barosio)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;identificazione di un candidato avvenuta successivamente alla correzione del suo compito ma prima della conclusione della correzione degli scritti di tutti i concorrenti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Decorrenza dei termini per impugnare – Contestazione vizi attinenti intera procedura – Pubblicazione della graduatoria.	</p>
<p>2. &#8211; Concorsi – Pubblica istruzione – Commissione di esame – Provvedimento di nomina – Anteriore all’inizio operazioni – Necessità.	</p>
<p>3. &#8211; Concorsi – Pubblica istruzione – Commissione di esame – Nomina rettorale – Successiva alla conclusione lavori – Nullità.	</p>
<p>4. &#8211; Concorsi – Pubblica istruzione – Commissione di esame – Mancata indicazione nel verbale numero e qualifica dei membri – Illegittimità.	</p>
<p>5. &#8211; Concorsi – Pubblica istruzione – Commissione di esame – Numero dispari di commissari – Necessità.	</p>
<p>6. &#8211; Concorsi – Pubblica istruzione – Procedura di accampionamento – Seduta riservata – Condizioni.	</p>
<p>7. &#8211; Concorsi – Pubblica istruzione – Identificazione candidato dopo correzione prova scritta – In mancanza conclusione correzione compiti candidati – Illegittimità.	</p>
<p>8. &#8211; Concorsi – Pubblica istruzione – Commissione di esame – Riesame determinazione dopo conclusione lavori – Riconvocazione da parte P.A. – Necessità.	</p>
<p>9. – Concorsi – Pubblica istruzione  – Commissione di esame – Attività rinnovatoria – Nuova composizione – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. –  In caso di pubblico concorso, qualora il concorrente non si limiti a censurare la propria esclusione, ma censuri l’iter di tutta la procedura, il dies a quo per impugnare non decorre dalla comunicazione dell’esclusione ma dalla pubblicazione della graduatoria.	</p>
<p>2. – Una commissione di esame o di valutazione di un concorso, prima di potersi insediare e principiare ad operare deve essere formalmente investita delle sue funzioni mediante un regolare provvedimento di nomina.	</p>
<p>3. – Il decreto rettorale con il quale si proceda alla nomina della Commissione di esame una volta conclusi i lavori della Commissione stessa, è nullo per mancanza di causa.	</p>
<p>4. – Costituisce motivo di illegittimità del verbale delle operazioni concorsuali la mancata indicazione del numero e dei membri con la loro qualità in seno al collegio.	</p>
<p>5. – Le commissioni di pubblico concorso devono essere costituite da un numero dispari di componenti per consentire di esprimere una maggioranza assoluta, a pena di illegittimità.	</p>
<p>6. – Si può procedere alle operazioni di accampionamento delle prove di concorso in seduta riservata soltanto se dal verbale risulta che si è comunicato agli interessati la possibilità di partecipare alla seduta e nessuno degli interessati ha espresso la volontà di partecipare.	</p>
<p>7. – E’ illegittima l’identificazione di un candidato avvenuta successivamente alla correzione del suo compito ma prima della conclusione della correzione degli scritti di tutti i concorrenti.	</p>
<p>8. – Qualora la commissione di un concorso, una volta terminati i lavori, debba provvedere al riesame delle proprie determinazioni, la stessa deve essere specificamente riconvocata dalla P.A.	</p>
<p>9. – In caso di annullamento in autotutela o in sede giudiziaria di un giudizio di non idoneità, l’attività rinnovatoria deve essere compiuta da una Commissione in diversa composizione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3213</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-9-2006-n-3213/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-9-2006-n-3213/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3213</a></p>
<p>Pres. De Piero, est. Savoia Khadim Dia (Avv. M. Paggi) c. Questura di Padova (Avv. dist. Stato) il permesso di soggiorno per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato costituisce titolo &#8220;per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi&#8221;, ai fini del rilascio della carta di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-9-2006-n-3213/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-9-2006-n-3213/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3213</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. De Piero,  est. Savoia<br /> Khadim Dia (Avv. M. Paggi) c. Questura di Padova (Avv. dist. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il permesso di soggiorno per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato costituisce titolo &ldquo;per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi&rdquo;, ai fini del rilascio della carta di soggiorno</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Stranieri – Carta di soggiorno – Rilascio – Requisiti – Titolarità di permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi – Fattispecie &#8211; Permesso di soggiorno per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato – Diniego &#8211; Illegitiimità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai fini del rilascio della carta di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.lgs 286/98, il permesso di soggiorno assentito in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato costituisce titolo di soggiorno “per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi”; non è rinvenibile, infatti, alcuna disposizione di carattere generale che vieti a chi è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contratto di lavoro a tempo determinato, di conseguire il rinnovo del permesso per un numero indeterminato di volte, sempreché alla scadenza del permesso possa dimostrare di avere stipulato un nuovo contratto di lavoro.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota di <b>Marco Ferrone</b> <a href="/ga/id/2006/11/2545/d">&#8220;Carta di soggiorno anche agli stranieri assunti con contratto di lavoro a tempo determinato: osservazioni e riflessioni alla sentenza tar del veneto n. 3213/2006&#8221;</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">il permesso di soggiorno per lavoro subordinato con contratto di lavoro a tempo determinato costituisce titolo “per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi”, ai fini del rilascio della carta di soggiorno</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Ric. n.449/2006		             <br />	<br />
 Sent.n. 3213/06</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
terza sezione</b></p>
<p> con l’intervento dei signori magistrati:	Rita De Piero                      Presidente f.f.; 	Angelo Gabbricci		Consigliere; 	Riccardo Savoia		Consigliere, relatore																																																																																						</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 449/2006, proposto da<br />
<b>Khadim Dia</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Paggi, con elezione di domicilio presso la segreteria del TAR;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Questura di Padova</b>, in persona del Questore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del decreto CAT.A12/2005/Uff. Imm.1342 adottato dalla Questura di Padova il 19.11.2005 di reiezione dell’istanza volta al rilascio della carta di soggiorno.</p>
<p>Visto il ricorso, ritualmente notificato e depositato presso la Segreteria, con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;<br />
uditi all’udienza pubblica dell’8 giugno 2006 (relatore il consigliere Riccardo Savoia), i procuratori delle parti costituite come da verbale d’udienza; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>	1. Il testo unico delle disposizioni in materia d&#8217;ingresso e soggiorno degli stranieri in Italia, emanato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, all&#8217;art. 9, comma 1, dispone:<br />	<br />
	«Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato».<br />	<br />
L&#8217;attuale ricorrente, cittadino senegalese residente in Italia dal 1987,  ha chiesto il rilascio della carta di soggiorno ai sensi della norma citata, espo¬nendo di essere regolarmente soggiornante dal 1990, di essere in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato da tale data e di essere al momento assunto con contratto a tempo determinato, fino al 30.12.2005 dalla “Agricola Tre Valli S.C.A.R.L.”.<br />
La Questura di Padova, con atto del 19 novembre 2005, ha respinto la domanda.<br />
Il diniego della carta di soggiorno è motivato con la considerazione che” non può essere rilasciata la carta di soggiorno agli stranieri con permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato con contratto a tempo determinato o di apprendistato in quanto trattasi di contratti che non presuppongono un numero indeterminato di rinnovi”, e ciò “ letta la circolare esplicativa ministeriale 4.4.2001” che lo prevede.<br />
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:<br />
&#8211; violazione o errata applicazione dell’art.9 del D.Lgs. n.286/98 e dell’art.16 del DPR n.394/99, posto che le norme in parola non richiederebbero la sussistenza di lavoro a tempo indeterminato, ma unicamente la titolarità di un permesso di soggiorno susc<br />
&#8211; eccesso di potere per illogicità, carenza d’istruttoria e di motivazione, perché l&#8217;amministrazione non avrebbe considerato l’avvenuto rinnovo del contratto di lavoro e l’intenzione, manifestata dal datore di lavoro, di un ulteriore rinnovo a scadenza.<b
Si oppone all'accoglimento del ricorso la resistente Questura, ribadendo la doverosità dell’interpretazione esposta nell’atto impugnato, derivante dalla ricordata circolare ministeriale .

2. Preliminarmente va esaminata la possibile inammissibilità del ricorso, con riferimento alla mancata impugnazione della circolare ministeriale 4 aprile 2001, n. 300/C/201/335/P12.214.9/1^ div., citata nel provvedimento del Questore.<br />
	Il Collegio osserva che la circolare di cui di discute appartiene al genere delle circolari &#8220;interpretative&#8221;, intendendosi per tali quelle che, in presenza di disposizioni legislative suscettibili di più interpretazioni diverse fra loro, suggeriscono, o impongono, agli uffici dipendenti l&#8217;interpretazione che l&#8217;amministrazione centrale ritiene più corretta.<br />	<br />
Pertanto «le circolari ministeriali, volte a mera interpretazione ed esplicazione di disposizioni di legge, costituiscono atti meramente interni dell&#8217;amministrazione, finalizzati ad indirizzare uniformemente l&#8217;azione degli organi subordinati; pertanto, quali atti inidonei ad apportare lesioni o vantaggi alle situazioni giuridiche soggettive, non si palesano quali atti impugnabili neppure in connessione con gli atti applicativi della norma di legge, alla cui esplicazione ed interpretazione la circolare risulti diretta» (Cons. Stato sez.VI, 16 aprile 1984 n. 210). E ancora: «Una circolare non dotata di alcun autonomo valore imperativo non può essere considerata atto presupposto del provvedimento impugnato, pertanto non sussiste alcun onere di proporre impugnazione anche contro di essa» (Cons. Stato sez. IV, 21 giugno 1982 n. 397). Più di recente: « I soggetti destinatari degli atti applicativi di una circolare non hanno alcun onere di impugnare anche quest&#8217;ultima, potendosi limitare a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi costituiscono illegittima esecuzione di un atto che avrebbe dovuto essere disapplicato». (Cons. Stato sez. IV, 27 novembre 2000, n. 6299, 11 ottobre 2001, n. 5354).</p>
<p>3. La questione di merito è stata affrontata dal Tar Umbria, nella decisione 493 del 19 giugno 2002, laddove sono esposte considerazioni che il Collegio sostanzialmente condivide.<br />
 In essa “ si osserva che l&#8217;art. 9, sopra citato, subordina il rilascio della &#8220;carta di soggiorno&#8221; alla verifica di determinati presupposti. E&#8217; so¬stenibile che l&#8217;amministrazione disponga anche di taluni margini di discrezionalità (ad esempio per quanto riguarda la valutazione del reddito &#8220;sufficiente&#8221;); ma in questo caso l&#8217;amministrazione non ha inteso avvalersi di detti margini, più o meno ampi che siano.<br />
	Ha ritenuto, invece, che il diniego fosse vincolato stante l&#8217;assenza di un requisito tassativamente prescritto dalla legge. Per affermare l&#8217;assenza del requisito, peraltro, l&#8217;amministrazione ha adottato (sulla base, come si è detto, di una circolare ministeriale) una determinata interpretazione della norma, mentre la parte ricorrente sostiene una interpretazione diversa.<br />	<br />
	Occorre dunque mettere a confronto le due interpretazioni e stabilire quale sia quella corretta.<br />	<br />
La questione concerne la prima parte dell&#8217;art. 9, comma 1: «Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, (oggi sei, ex lege n.189/02) titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente&#8230;».<br />
	Si può dare per certo che vengano qui individuati tre requisiti distinti, che debbono ricorrere congiuntamente: a) essere regolarmente sog¬iornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni (sei); b) essere titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi; c) dimostrare di avere un reddito &#8220;sufficiente&#8221;…<br />	<br />
	In sostanza, l&#8217;amministrazione attribuisce all&#8217;espressione «permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi» un significato restrittivo, escludendone il permesso di soggiorno rilasciato a chi sia parte di un rapporto di lavoro a tempo determinato.<br />	<br />
	Anche in questo caso, pare al Collegio che si tratti di una evidente forzatura interpretativa.<br />	<br />
	Non vi è nessuna disposizione di carattere generale che vieti a chi è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contratto di lavoro a tempo determinato, di conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per un numero indeterminato di volte, sempreché alla scadenza del permesso possa dimostrare di avere stipulato un nuovo contratto di lavoro (non importa se a tempo determinato o a tempo indeterminato).<br />	<br />
	L&#8217;avviso contrario del Ministero dell&#8217;Interno, espresso nella circolare 4 aprile 2001, si basa in realtà su un parere del Ministero del Lavoro, il quale «interessato in ordine alla natura giuridica del rapporto di lavoro in questione, ha accertato [rectius: ha espresso l&#8217;opinione] che il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato&#8230; non può essere considerato un contratto che presuppone [rectius: che consenta] un numero indeterminato di rinnovi, in quanto le offerte di lavoro, strettamente connesse alle esigenze del mercato del lavoro, appaiono imprevedibili a priori».<br />	<br />
	Al Collegio pare evidente il vizio logico dell&#8217;argomentazione trascritta: quella evidenziata dal Ministero del Lavoro non è l'&#8221;impossibilità giuridica&#8221; della reiterazione, bensì una mera &#8220;difficoltà di fatto&#8221;. Peraltro, quando l&#8217;art. 9, comma 1, parla di «un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi», si riferisce chiaramente alla possibilità giuridica della reiterazione, ossia all&#8217;inesistenza di preclusioni giuridiche; senza contare che si riferisce alla reiterazione del permesso di soggiorno, non a quella del contratto di lavoro.<br />	<br />
	D&#8217;altra parte, se si volesse dare importanza alle previsioni di fatto sulla stabilità del rapporto di lavoro, si dovrebbe dire che neppure un contratto di lavoro a tempo indeterminato garantisce alcuna certezza a questo riguardo, in quanto è sempre possibile il licenziamento. E, sempre sul piano delle previsioni di fatto (dato e non concesso che abbiano rilievo ai fini di cui si discute) non è del tutto condivisibile la tesi secondo la quale chi lavora con un contratto a tempo determinato si troverebbe, per definizione, in una condizione di precarietà: è noto infatti che il mercato del lavoro è in evoluzione verso un&#8217;accentuata mobilità nell&#8217;àmbito della quale i rapporti a termine e quelli &#8220;atipici&#8221; tendono ad essere non più una eccezione ma una costante.<br />	<br />
	E&#8217; evidente, invece, che la disposizione in esame ha lo scopo di escludere il rilascio della carta di soggiorno nei confronti di chi, pur risiedendo regolarmente in Italia da cinque anni e più, ha un permesso di soggiorno riferito ad un titolo non giuridicamente reiterabile, o reiterabile solo per un limitato numero di volte. Non è compito del Collegio individuare ora i titoli di soggiorno caratterizzati da siffatta limitazione giuridica, ma si possono prospettare gli esempi del soggiorno per motivi di studio (la cui durata è intuitivamente limitata in relazione a quella del corso di studi), o per cure mediche; nonché i casi di cui all&#8217;art. 40 del regolamento.<br />	<br />
Si può dunque concludere nel senso che la posizione dell&#8217;attuale ricorrente risponde ai primi due requisiti di cui all&#8217;art. 9, comma 1, del testo unico (permanenza regolare in Italia da più di un quinquennio; titolarità attuale di un permesso di soggiorno suscettibile di un numero indeterminato di rinnovi).”<br />
A quanto esposto nella sentenza del TAR Umbria può aggiungersi come l’art. 5, comma 3 bis, del T.U. del 1998 colleghi alla sussistenza di contratti a tempo determinato o indeterminato solo una diversa durata massima del permesso di soggiorno, in ciò risiedendo dunque il solo elemento diversificante le due ipotesi, che, invece, da un punto di vista sostanziale, assumono le medesime caratteristiche e alle quali sono connessi i medesimi effetti.<br />
Se del resto il legislatore ha subordinato la concessione della carta di soggiorno, i cui vantaggi rispetto a quella del permesso di soggiorno sono evidenti, alla mera sussistenza di requisiti formali quali la durata del soggiorno, la continuata concessione di rinnovi per un motivo che consente un indeterminato numero di rinnovi e la percezione di redditi sufficienti, non è consentito all’interprete limitare la detta concessione mediante una valutazione restrittiva del requisito del contratto sotteso al rilascio del permesso di soggiorno, vanificando in tal modo la previsione normativa.<br />
Nel caso di specie risulta che il permesso di soggiorno scadesse il 15.1.06, la domanda di rilascio della carta di soggiorno fosse presentata il 21.7.05, il rapporto di lavoro scadesse il 30.12.05, e derivasse da precedenti rinnovi (gli ultimi di cui agli atti di causa 11.10.04/30.6.05/1.7.05/30.12.05); dunque il diniego della carta di soggiorno, motivato con riferimento alla supposta assenza del secondo requisito, è illegittimo e va annullato.<br />
	Resta salva la possibilità che la carta di soggiorno venga ulteriormente negata per altre ragioni.<br />	<br />
	Il ricorso va accolto; ma si possono compensare le spese del giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio addì 8 giugno 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-veneto-sezione-iii-sentenza-29-9-2006-n-3213/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 29/9/2006 n.3213</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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