<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3208 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3208/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3208/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3208 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3208/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2015 n.3208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-6-2015-n-3208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-6-2015-n-3208/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-6-2015-n-3208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2015 n.3208</a></p>
<p>Pres. Cirillo – Est. Ungari ASL “Spezzino”(Avv.ti Cocchi, Pafundi) c/San Lorenzo Cooperativa Sociale(Avv.ti Betti, Panariti) nei confronti di Regione Liguria (Avv.ti Baroli, Sivieri) sull&#8217;affidamento diretto del servizio di volontariato ai sensi dell&#8217;art. 75 L.r. 41/2006 1. Contratti della P.A. – ASL – Servizio di trasporto sanitario – Associazioni di volontariato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-6-2015-n-3208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2015 n.3208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-6-2015-n-3208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2015 n.3208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo – Est. Ungari<br /> ASL “Spezzino”(Avv.ti Cocchi, Pafundi) c/San Lorenzo Cooperativa Sociale(Avv.ti Betti, Panariti) nei confronti di Regione Liguria (Avv.ti Baroli, Sivieri)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;affidamento diretto del servizio di volontariato ai sensi dell&#8217;art. 75 L.r. 41/2006</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – ASL – Servizio di trasporto sanitario – Associazioni di volontariato – Affidamento diretto ex art. 75 L.r. 41/2006 – Presupposti – Solo  rimborso spese</p>
<p>2. Processo amministrativo – Appello – Atto di intervento – Deposito – Termine  ex art. 50 cpa – Mancata osservanza – Tardività</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  E’ legittimo l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato da parte delle ASL previsto dall’art 75 – ter l.r. 41/2006 (ora abrogato) qualora la modalità di organizzazione del servizio sia idonea a garantire ad un tempo il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale ed efficienza economica. Detta modalità organizzativa del servizio consiste nell’espletamento di attività di volontariato in modo determinante e prevalente prevedendo un rimborso delle spese effettivamente sostenute e quindi senza remunerazione del personale utilizzato e senza margini di profitto imprenditoriale conducendo ad un risparmio significativo di costi.</p>
<p>2.  Deve considerarsi tardivo l’atto di intervento depositato oltre il termine stabilito dall’art. 50, comma3, c.p.a. di trenta giorni precedenti l’udienza pubblica di discussione dell’appello, termine perentorio in quanto posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1.<br />
sul ricorso numero di registro generale 6142 del 2012, proposto da:<br />
ASL &#8211; Azienda Sanitaria Locale n. 5 “Spezzino”, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Cocchi, Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso Gabriele Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare,14; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; San Lorenzo Società Cooperativa Sociale;<i> &#8211;</i> Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus (in liquidazione), rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Betti, Paolo Panariti, con domicilio eletto presso Paolo Panariti in Roma, Via Celimontana, 38; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Baroli, Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, Via Cosseria, 5;<br />
&#8211; A.N.P.A.S. – Associazione Nazionale Pubblica Assistenza, Comitato Regionale Liguria, rappresentata e difesa dagli avv. Ludovico Ferdinando Villani, Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, Via Asiago, 8;<br />
&#8211; C.I.P.A.S. – Consorzio Italiano Pubbliche Assistenze, P.A. Croce Gialla;<br />
&#8211; Croce Rossa Italiana &#8211; Comitato Regionale Liguria e Comitato Provinciale di La Spezia, rappresentati e difesi per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;<br />
&#8211; Pubblica Assistenza della Spezia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piera Sommovigo, con domicilio eletto presso Luca Gabrielli in Roma, Via Filippo Nicolai, 70; <br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ad opponendum</i>:<br />
Heart Life Croce Amica S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso Pietro Troianiello in Roma, Via della Giuliana, 58;</p>
<p>2.<br />
sul ricorso numero di registro generale 6180 del 2012, proposto da:<br />
A.N.P.A.S. Associazione Nazionale Pubblica Assistenza &#8211; Comitato Regionale Liguria, rappresentata e difesa dagli avv. Ludovico Ferdinando Villani, Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, Via Asiago, 8; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; San Lorenzo Societa&#8217; Cooperativa Sociale;<br />
&#8211; Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus (in liquidazione), rappresentata e difesa dagli avv. Stefano Betti, Paolo Panariti, con domicilio eletto presso Paolo Panariti in Roma, Via Celimontana, 38; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; ASL n.5 &#8220;Spezzino&#8221;;<br />
&#8211; CIPAS &#8211; Consorzio Italiano Pubbliche Assistenze presso P.A. Croce Verde di Arma, P.A. Croce Gialla;<br />
&#8211; Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avv. Orlando Sivieri, Barbara Baroli, con domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, Via Cosseria, 5;<br />
&#8211; Croce Rossa Italiana &#8211; Comitato Regionale Liguria e Comitato Provinciale La Spezia, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;<br />
&#8211; Pubblica Assistenza della Spezia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piera Sommovigo, con domicilio eletto presso Luca Gabrielli in Roma, Via Filippo Nicolai, 70; <br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ad opponendum:<br />
Heart Life Croce Amica S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso Pietro Troianiello in Roma, Via della Giuliana, 58; </p>
<p>3.<br />
sul ricorso numero di registro generale 8027 del 2012, proposto da:<br />
Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avv. Barbara Baroli, Orlando Sivieri, con domicilio eletto presso Orlando Sivieri in Roma, Via Cosseria, 5; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; San Lorenzo Società Cooperativa Sociale;<br />
&#8211; Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus (in liquidazione), rappresentata e difesa dagli avv. Paolo Panariti, Stefano Betti, con domicilio eletto presso Paolo Panariti in Roma, Via Celimontana, 38; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; ASL n. 5 “Spezzino”, C.I.P.A.S., P.A. Croce Gialla;<br />
&#8211; A.N.P.A.S., rappresentata e difesa dagli avv. Ludovico Ferdinando Villani, Roberto Damonte, con domicilio eletto presso Ludovico Villani in Roma, Via Asiago, 8;<br />
&#8211; Croce Rossa Italiana &#8211; Comitato Regionale Liguria e Comitato Provinciale di La Spezia, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, anche domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;<br />
&#8211; Pubblica Assistenza della Spezia, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Piera Sommovigo, con domicilio eletto presso Luca Gabrielli in Roma, Via Filippo Nicolai, 70; <br />
<i><b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>ad opponendum:<br />
Heart Life Croce Amica S.r.l., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso Pietro Troianiello in Roma, Via della Giuliana, 58;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.a.r. Liguria – Genova, Sezione II, n. 00565/2012, resa tra le parti, concernente accordo quadro regionale sui trasporti sanitari e convenzioni applicative;</p>
<p>Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus, Regione Liguria, ANPAS, Croce Rossa Italiana &#8211; Comitato Regionale Liguria e Comitato Provinciale di La Spezia, Pubblica Assistenza della Spezia,<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Quaglia su delega di Cocchi, Pafundi, Betti, Damonte per sè e su delega di Sommovigo, Baroli, Sivieri e l’avvocato dello Stato Ferrante Wally;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. La ASL n. 5 “Spezzino”, sulla base dell’Accordo quadro regionale per la regolamentazione dei rapporti tra aziende sanitarie ed ospedaliere e le associazioni di volontariato e la Croce Rossa Italiana approvato con d.G.R. n. 283/2010 (ai sensi degli artt. 75-bis e 75-ter, della l.r. Liguria 41/2006, aggiunti dalla l.r. 57/2009), ha sottoscritto – previe deliberazioni n. 940/2010, e poi, in sostituzione della prima, n. 764/2011 – convenzioni per i trasporti sanitari di urgenza ed emergenza con le associazioni di volontariato aderenti all’ANPAS e con la Croce Rossa.<br />
2. Le cooperative sociali San Lorenzo e Croce Verde Cogema, tra i soggetti che svolgevano detti servizi in base a preesistenti convenzioni, hanno impugnato dinanzi al TAR Liguria i suddetti provvedimenti (unitamente agli atti con cui la ASL ha recepito l’Accordo quadro, a quelli di comunicazione, alle cooperative stesse, che a partire dall’approvazione della nuova convenzione non sarebbero più state chiamate per effettuare trasporti sanitari per conto della ASL, nonché alla d.G.R. n. 861/2011, con cui sono stati ridefiniti i criteri per l’erogazione dei rimborsi spese alle associazioni di volontariato – art. 45 dell’Accordo quadro).<br />
Hanno dedotto censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della direttiva 2004/18, degli artt. 49, 56, 105 e 106 del TFUE, da parte dell’art. 75-bis della l.r. 41/2006 (in quanto stabilisce che il servizio di trasporto sanitario venga affidato prioritariamente ed in via diretta solo ad alcuni soggetti – le associazioni di volontariato e la CRI – con esclusione di altri, tra i quali le cooperative sociali) e degli atti applicativi; violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della l.r. 24/1991 (secondo il quale il trasporto sanitario era affidato, sempre mediante convenzioni, ma a tutti i soggetti presenti sul territorio in grado di svolgere il servizio) ed eccesso di potere sotto vari profili.<br />
3. Il TAR Liguria, con la sentenza appellata (II, n. 565/2012), ha (in parte dichiarato improcedibile, relativamente all’impugnazione di provvedimenti <i>medio tempore</i> caducati, e per il resto ha) accolto il ricorso.<br />
La sentenza, muovendo dal presupposto che la nozione di onerosità debba essere interpretata in senso estensivo e che, quindi, l’accordo quadro impugnato presenti le caratteristiche di un appalto pubblico, ha ravvisato l’esistenza di un affidamento diretto, senza gara, come tale in contrasto con i principi di cui agli artt. 49, 56, 105 del Trattato UE.<br />
4. Con tre distinti atti di appello, ASL, Regione Liguria ed ANPAS hanno impugnato la sentenza, contestando il presupposto relativo all’onerosità dell’accordo quadro e, quindi, la necessità di ricorrere ad una procedura ad evidenza pubblica.<br />
Hanno sottolineato (richiamando <i>a contrario</i> la sentenza della Corte di Giustizia in data 29 novembre 2007, in C-119/06) come, nel caso in esame, i pagamenti previsti non superino il rimborso delle spese sostenute, non siano previsti in via preventiva e forfettaria e quindi non costituiscano una contropartita dei servizi di trasporto sanitario, come tale utile a configurare l’onerosità dell’accordo.<br />
Hanno dedotto altresì la conformità al diritto europeo dell’art. 75-ter della l.r. Liguria n. 41/2006 (come novellata dalla l.r. 57/2009), sul rilievo che l’affidamento dei servizi, ivi previsto in via prioritaria e senza gara, in favore delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana, comporti l’esclusiva erogazione di rimborsi spese.<br />
In via subordinata, hanno chiesto la rimessione alla Corte di Giustizia della questione relativa all’interpretazione dell’art. 75-ter ed alla sua compatibilità con il diritto europeo.<br />
5. Questa Sezione ha esaminato gli appelli con l’ordinanza n. 1195/2013, disponendo la sospensione del giudizio e la sottoposizione alla Corte di Giustizia di due questioni pregiudiziali.<br />
5.1. Dopo aver riunito gli appelli a norma dell’art. 96, comma 1, cod. proc. amm., ha anzitutto osservato che il TAR ha ritenuto che, al di là del nominalistico richiamo ad un semplice rimborso spese, l’accordo quadro in questione prevedesse &#8211; specie tra le pieghe delle numerose spese indirette e di gestione &#8211; un ristoro ben più ampio e che quindi il contratto fosse (da qualificarsi come) oneroso e che tale circostanza fosse dirimente ai fini dell’accoglimento del ricorso; non senza aggiungere dubitativamente che, “anche in caso di assenza del requisito di onerosità” comunque si sarebbe imposto il rispetto dei principi del Trattato.<br />
Ha quindi precisato che la contestazione ha ad oggetto in via principale il metodo, ovvero la priorità accordata dall’art. 75-ter alla scelta diretta, in luogo della gara pubblica, ai fini dell’affidamento del servizio del trasporto sanitario; e solo in via secondaria la natura delle “convenzioni” sottoscritte dalla ASL n. 5 con le associazioni di volontariato e con la Croce Rossa, e dunque la qualificazione o meno in termini di semplice rimborso spese dei pagamenti ivi previsti.<br />
5.2. Ciò premesso, affrontando detta questione principale, la Sezione si è chiesta se l’art. 75-ter, comma 2, lett. a), della l.r. Liguria 41/2006, fosse conforme ai principi del Trattato, ed ha posto una prima questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 267 TFUE.<br />
Esprimendo il punto di vista secondo il quale l’interpretazione consolidata degli articoli 49, 56, 105 e 106 del TFUE sia ostativa ad una norma interna che, in via prioritaria, prevede l’affidamento del servizio del trasporto sanitario solamente a beneficio di taluni soggetti (anche nel caso in cui il rapporto di servizio sia regolato da una convenzione che davvero preveda solamente l’esclusiva erogazione di rimborsi delle spese effettivamente sostenute; dal momento che tale soluzione sarebbe comunque discriminatoria e lesiva della parità di trattamento) ha formulato il seguente quesito:<br />
“<i>Dica la Corte di Giustizia se gli articoli 49, 56, 105 e 106 del TFUE ostano ad una norma interna che prevede che il trasporto sanitario sia affidato in via prioritaria alle associazioni di volontariato, Croce Rossa Italiana ed alle altre istituzioni o enti pubblici autorizzati, per quanto sulla base di convenzioni che stabiliscano l’esclusiva erogazione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute</i>”.<br />
5.3. Ha poi precisato che, ove questa prima questione pregiudiziale fosse risolta dalla Corte di Giustizia nel senso di affermare la compatibilità di una simile previsione normativa, la priorità dell’affidamento diretto sarebbe comunque subordinata alla non onerosità del servizio di trasporto sanitario e, quindi, all’accertamento che gli importi erogati dall’Amministrazione coprano il solo rimborso delle spese.<br />
Rilevando che, dopo l’affidamento, con d.G.R. n. 861/2011 erano stati modificati i criteri e le modalità di quantificazione dei rimborsi di cui all’art. 45 (rendicontazione) dell’accordo quadro regionale, ha evidenziato come, anche nel nuovo sistema di rendicontazione (vedi il rendiconto 2012 depositato da Pubblica Assistenza della Spezia il 13.12.2012), tra le voci di costo sono compresi non solo i costi diretti, legati al singolo accordo quadro, ma anche (sebbene in misura proporzionale all’incidenza del servizio di cui si tratta sulla complessiva attività dell’affidatario) costi indiretti e generali, legati all’attività stabilmente svolta dalle associazioni (quali utenze, canoni, spese condominiali, assicurazioni e comunque spese generali e di funzionamento ); e come, inoltre, i costi diretti siano riferiti anche a spese fisse durevoli nel tempo, che comunque l’operatore dovrebbe pur sempre sostenere, quali le retribuzioni del personale, in una percentuale grosso modo pari ad un terzo del relativo costo totale gravante sul bilancio dell’ente.<br />
Esprimendo il punto di vista secondo il quale il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici – nel caso in esame, trattandosi di contratti esclusi, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità – osti ad una normativa nazionale che permetta l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario, laddove il relativo accordo quadro abbia carattere oneroso perché in esso è previsto il rimborso di costi fissi e durevoli nel tempo, propri dell’organizzazione di una attività avente i caratteri della imprenditorialità, ha formulato un secondo quesito:<br />
“<i>Dica la Corte di Giustizia se il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici – nel caso in esame, trattandosi di contratti esclusi, i principi generali di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità – osti ad una normativa nazionale che permetta l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario, dovendo qualificarsi come oneroso un accordo quadro, quale quello qui in contestazione, che preveda il rimborso anche di costi fissi e durevoli nel tempo</i>”.<br />
6. La Corte (V Sezione) si è espressa con la sentenza 11 dicembre 2014, C-113/13.<br />
6.1. La Corte ha affermato che: “<i>Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale che, come quella in discussione nel procedimento principale, prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza debba essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purchè l’ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata</i>”.<br />
Precisando altresì [par. 63] che spetta al giudice del rinvio di verificare in concreto se il sistema di organizzazione del servizio di trasporto sanitario oggetto di controversia, quale disciplinato dalla normativa e attuato con l’accordo quadro regionale e le specifiche convenzioni che da esso discendono, contribuisca effettivamente alla finalità sociale ed al perseguimento degli obiettivi predetti.<br />
6.2. La Corte è giunta a tale statuizione, esaminando le questioni pregiudiziali sottopostele da questa Sezione, attraverso un percorso logico così sintetizzabile:<br />
(a) – le due questioni pregiudiziali vanno esaminate congiuntamente, cominciando dall’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici;<br />
(b) &#8211; i servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza rientrano, al contempo, nella categoria 2 di cui all’allegato II A della direttiva 2004/18, relativamente agli aspetti di trasporto, e nella categoria 25 di cui all’allegato II B, relativamente agli aspetti medici (infatti, la direttiva 2014/24/UE, il cui art. 10, lettera h) – per tener conto, secondo quanto si desume dal considerando 28, del carattere particolare delle organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro &#8211; ne esclude l’applicabilità agli appalti pubblici di servizi aventi ad oggetto il servizio di trasporto sanitario d’emergenza, non si applica <i>ratione temporis</i> alla controversia in esame, giacché, ex art. 91, resta applicabile fino al 18 aprile 2016 la direttiva 2004/18);<br />
(c) – l’accordo quadro impugnato è riconducibile all’art. 1, par. 5, della direttiva 2004/18 e rientra quindi nella nozione di appalto pubblico; la circostanza che sia stato concluso per conto di associazioni che non perseguono fini di lucro non è idonea ad escludere tale qualificazione; né appare a tal fine decisivo il fatto che l’accordo quadro e la convenzione attuativa non prevedano trasferimenti finanziari a favore delle associazioni di volontariato diversi dal rimborso di costi; di conseguenza, ha scarsa rilevanza accertare se i costi che devono essere rimborsati coprano unicamente i costi diretti collegati allo svolgimento delle prestazioni, oppure anche una parte delle spese generali;<br />
(d) – la natura mista dei servizi in esame, fa sì che – una volta verificato il superamento della soglia di valore di cui all’art. 7 &#8211; debba essere applicato il criterio di prevalenza del valore economico tra le due categorie, di cui all’art. 22, per stabilire se trovino applicazione gli articoli da 23 a 55 della direttiva (ipotesi di prevalenza dei servizi allegato II A) o soltanto gli articoli 23 e 35, par. 4, oltre ai principi generali di trasparenza e parità di trattamento derivanti dagli articoli 49 e 56 TFUE (ipotesi della prevalenza dei servizi allegato II B); previa verifica, in questo secondo caso, qualora si tratti di attività i cui elementi rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro, della sussistenza di un interesse transfrontaliero certo all’applicazione dei principi comunitari (verifica che deve compiere il giudice del rinvio, sulla base di indici quali: l’importo dell’appalto, il luogo di esecuzione, le caratteristiche tecniche, l’esistenza di denunce, reali e non fittizie, presentate dagli operatori ubicati in altri Stati membri);<br />
(e) – il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici, riguardo ai servizi, è diretto a garantire la libera circolazione dei servizi e l’apertura ad una concorrenza non falsata e più ampia possibile negli Stati membri; un sistema di convenzioni come quello instaurato dall’art. 75-ter della l.r. Liguria 41/2006 conduce ad un risultato contrario a detti obiettivi, in quanto esclude i soggetti non finalizzati al volontariato da una parte essenziale del mercato interessato; l’affidamento diretto di un appalto, in mancanza di qualsiasi trasparenza, costituisce disparità di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate a tale appalto, che, salvo che risulti giustificata da circostanze obiettive, costituisce una discriminazione indiretta in base alla nazionalità, vietata in applicazione degli articoli 49 e 56 TFUE;<br />
(f) – cionondimeno, ai sensi dell’art. 75-ter, par. 1 e 2, lettera a), della l.r. 41/2006 (in coerenza con la disciplina italiana del volontariato, dettata dal principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost., dall’art. 45 della legge 833/1978, dalla legge-quadro 266/1991), le modalità di organizzazione del servizio di trasporto sanitario in questione, incentrate sul ricorso in via prioritaria alle associazioni di volontariato convenzionate, sono motivate dai principi di universalità, di solidarietà, di efficienza economica e di adeguatezza, la cui realizzazione costituisce obiettivi presi in considerazione dal diritto dell’Unione;<br />
(g) &#8211; va rammentato che il diritto dell’Unione non incide sulla competenza degli Stati membri a configurare i loro sistemi di sanità pubblica e previdenziali, e decidere il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica e il modo in cui tale livello deve essere raggiunto; nell’ambito dell’esercizio di tale competenza, non solo un rischio di grave pregiudizio per l’equilibrio economico del sistema previdenziale può costituire di per sé una ragione imperativa di pubblico interesse in grado di giustificare un ostacolo alla libera prestazione dei servizi, ma, inoltre, l’obiettivo di mantenere, per ragioni di sanità pubblica, un servizio medico ed ospedaliero equilibrato ed accessibile a tutti può rientrare parimenti in una delle deroghe giustificate da motivi di sanità pubblica, se un siffatto obiettivo contribuisce al conseguimento di un livello elevato di tutela della salute;<br />
(h) – [59] “<i>Di conseguenza, uno Stato membro può ritenere, nell’ambito del potere discrezionale di cui dispone per stabilire il livello di tutela della sanità pubblica e organizzare il proprio sistema di sicurezza sociale, che il ricorso alle associazioni di volontariato corrisponda alla finalità sociale del servizio di trasporto sanitario d’urgenza e che sia idoneo a contribuire al controllo dei costi legati a tale servizio.</i>”.<br />
(i) – [60] “<i>Si deve nondimeno rilevare che un sistema di organizzazione del servizio di trasporto sanitario di urgenza come quello in discussione nel procedimento principale, consistente, per le amministrazioni competenti, nel ricorso in via prioritaria ad associazioni di volontariato, deve effettivamente contribuire alla finalità sociale così come al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detto sistema è basato.</i>”.<br />
(l) – a tale riguardo, quali elementi di valutazione ed indici di legittimità del concreto svolgimento dell’attività, è necessario: (1) &#8211; che “<i>le associazioni di volontariato non perseguano obiettivi diversi da quelli menzionati</i>”; (2) – che “<i>non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le medesime</i>”; (3) – che “<i>non procurino alcun profitto ai loro membri</i>”; (4) – che le attività delle associazioni, in particolare per quanto riguarda l’utilizzazione di lavoratori, rispetti “<i>rigorosamente i requisiti loro imposti dalla legislazione nazionale</i>” [61]; in particolare, “<i>l’attività delle associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento; Relativamente al rimborso dei costi occorre vegliare a che nessun scopo di lucro, nemmeno indiretto, possa essere perseguito sotto la copertura di un’attività di volontariato, e altresì a che il volontario possa farsi rimborsare soltanto le spese effettivamente sostenute per l’attività fornita, nei limiti previamente stabiliti dalle associazioni stesse</i> ”[62];<br />
(m) &#8211; dalle considerazioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di appalti discende che non occorre esaminare la normativa in oggetto alla luce delle norme sulla concorrenza [64].<br />
7. Dopo la sentenza, hanno depositato memorie le parti appellanti.<br />
8. In prossimità dell’udienza, è intervenuta <i>ad opponendum</i> Hearth Life Croce Amica S.r.l., anch’essa operante nel settore del trasporto sanitario, la quale ha impugnato dinanzi al TAR Piemonte la d.G.R. Piemonte n. 50-7464/2014, che, sulla base della l.r. Piemonte 42/1992, prevede un affidamento in convenzione alle associazioni di volontariato in deroga al codice dei contratti, analogo a quello previsto dalle norme della Liguria oggi in esame. Poiché anche in quel giudizio vi è stata rimessione alla Corte di Giustizia, e il TAR Piemonte, dopo la decisione delle questioni pregiudiziali sollevate nel presente giudizio, ha ritenuto di poter definire la causa sulla base di essa (cfr. ord. n. 365/2015), la società interveniente afferma di avere interesse a contribuire ad orientare una sentenza che esprimerà un principio in grado di influenzare anche la decisione del suo ricorso.<br />
9. Replicano la Regione Liguria e l’ANPAS, eccependo la tardività dell’intervento, ex artt. 28, 38 e 50, cod. proc. amm., la sua inammissibilità per difetto di interesse qualificato, nonché la novità dei profili di censura dedotti avverso i provvedimenti impugnati, e l’infondatezza degli stessi.<br />
10. L’atto di intervento – così come eccepito da ANPAS e Regione Liguria &#8211; è tardivo, in quanto risulta presentato per la notifica il 9 aprile 2015, e quindi depositato oltre il termine, stabilito dall’art. 50, comma 3, cod. proc. amm., di trenta giorni precedenti l’udienza pubblica di discussione dell’appello (16 aprile 2015), termine perentorio in quanto posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice, a mente del combinato disposto degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lettera d), cod. proc. amm. (cfr. Cons. Stato, IV, n. 2446/2013; V, n. 1640/2012).<br />
11. Si è costituita con memoria formale anche la coop. sociale Cogema (oggi in liquidazione).<br />
12. Il Collegio precisa che non rileva, ai fini della decisione, la circostanza che l’art. 75-ter della l.r. 41/2006 sia stato abrogato dalla l.r. 16/2014, che ha configurato in modo innovativo il trasporto sanitario, aggiungendo gli artt. 42-bis e 42-ter alla normativa sul servizio sanitario regionale.<br />
13. La Corte ha precisato che spetta al giudice nazionale accertare, ai fini della delimitazione della disciplina comunitaria applicabile, il superamento della soglia rilevante fissata all’art. 7 della direttiva 2004/18, la prevalenza nel servizio in questione della componente servizi di trasporto ovvero della componente servizi medici, oltre che, in caso di non superamento della soglia e/o di prevalenza dei servizi medici, la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo (cfr. par. 40-49 della sentenza).<br />
Ha comunque ritenuto, nella prospettiva, in cui si è collocata l’ordinanza di rinvio, della rilevanza dei (soli) principi generali di trasparenza e di parità di trattamento derivanti dagli articoli 49 e 56 TFUE, di “essere in grado di fornire una risposta utile al giudice di rinvio”, con la “riserva che, sulla base di una valutazione circostanziata di tutti gli elementi pertinenti relativi al procedimento principale, possa essere constatato dal giudice del rinvio un interesse transfrontaliero certo nel procedimento principale” [par. 48].<br />
Ed ha affermato che l’affidamento diretto del servizio di trasporto sanitario in via prioritaria alle associazioni di volontariato, che era previsto dall’art. 75-ter della l.r. 41/2006, non contrasta con i principi comunitari, a condizione che sussistano in concreto i presupposti – rappresentati dall’attitudine del sistema a realizzare i principi di universalità, di solidarietà, di efficienza economica e di adeguatezza: obiettivi presi in considerazione dal diritto dell’Unione &#8211; che possono giustificare la deroga all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica.<br />
14. Il Collegio osserva che, effettivamente, la prospettiva nella quale è stata posta la questione pregiudiziale, in coerenza con le censure prospettate in primo grado, è quella indicata dalla Corte.<br />
Le parti appellanti, peraltro, hanno argomentato in ordine alla prevalenza della componente sanitaria/sociale dei servizi rispetto a quella del trasporto terrestre, sottolineando che dagli artt. 25 e 30 dell’Accordo regionale, nonché dagli artt. 23 e 28 delle convenzioni stipulate dalla ASL n. 5, sono stati espressamente esclusi dal convenzionamento con le associazioni di volontariato e la CRI tutti i trasporti aventi una ridotta rilevanza sanitaria/sociale.<br />
Nessuna confutazione risulta riguardo a tale aspetto.<br />
Ciò posto, quanto alla sussistenza di un interesse transfrontaliero certo, se si tiene conto che il servizio è limitato alla Provincia di la Spezia, e che le uniche contestazioni relative all’affidamento in questione sono state formulate dalle appellate, cooperative aventi sede in La Spezia ed un ambito di operatività “locale”, appare dubbio che il servizio abbia caratteristiche tali da suscitare l’interesse di imprese di altri Stati membri..<br />
15. In ogni caso, può prescindersi dall’approfondire detto aspetto, dato che la valutazione decisiva che residua a valle della pronuncia pregiudiziale &#8211; si ripete, volta ad accertare se, alla luce delle previsioni normative e delle clausole dell’accordo quadro e delle convenzioni attuative, <i>l’attività direttamente affidata alle associazioni di volontariato appellanti contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata</i>– conduce, sulla base dell’analisi degli elementi di valutazione ed indici di legittimità del concreto svolgimento dell’attività indicati dalla Corte (mancanza di<i>obiettivi diversi da quelli menzionati</i>, mancanza di <i>profitto</i> per le associazioni di volontariato e per i loro membri, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo necessari per fornire le prestazioni, rispetto dei <i>requisiti</i> loro imposti dalla legislazione nazionale), ad una risposta affermativa.<br />
16. Infatti, per quanto riguarda la disciplina normativa, può sottolinearsi che :<br />
&#8211; in base all’art. 2 della legge quadro sul volontariato 266/1991, l’attività di volontariato è “<i>quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l&#8217;organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esc<br />
&#8211; l’art. 5 stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono trarre le loro risorse economiche unicamente da contributi degli aderenti, di privati o di istituzioni, da donazioni e lasciti testamentari, da “<i>rimborsi derivanti da convenzioni</i>”<br />
&#8211; l’art. 7 disciplina dette convenzioni, che possono essere stipulate unicamente con le associazioni iscritte nei registri istituiti e tenuti dalle regioni e dalle province autonome, e che devono contenere disposizioni dirette a garantire l&#8217;esistenza dell<br />
&#8211; la l.r. Liguria 15/1992 ha attuato i principi della legge quadro, prevedendo in particolare, l’istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato, comprendente il settore “sanitario” (art. 3, comma 1), l’aggiornamento annuale del re<br />
&#8211; secondo l’art. 75-ter, comma 3, della l.r. Liguria 41/2006, “<i>Le convenzioni e i protocolli di collaborazione e reciproche intese</i> [di cui alla lettera a) del comma 2] <i>prevedono per le associazioni di volontariato, la Croce Rossa Italiana e per<br />
17. Per quanto concerne il livello amministrativo, può sottolinearsi che:<br />
&#8211; secondo l’art. 45 dell’Accordo quadro regionale, di cui alla d.G.R. 283/2010, i rimborsi previsti (sotto forma di rimborsi per ciascun intervento, per chilometraggio o per durata dello stazionamento degli automezzi utilizzati), in relazione alle diverse<br />
&#8211; in applicazione degli artt. 75-ter, comma 3, e 45, comma 4, citt., mediante la d.G.R. n. 861/2011, è stato adottato uno schema di rendiconto gestionale con il quale le associazioni di volontariato e la CRI devono certificare i costi effettivamente soste<br />
&#8212; “<i>nel caso in cui le spese effettivamente sostenute e certificate nel rendiconto gestionale risultassero, nel complesso, superiori o pari a quelle delle fatture emesse nel corrispondente semestre, non si procederà ad alcun conguaglio a favore dell’as<br />
&#8212; “<i>nell’ipotesi in cui l’importo delle fatture emesse nel corrispondente semestre risultasse invece, nel complesso, superiore all’ammontare delle spese effettivamente sostenute e certificate nell’ambito del rendiconto gestionale, si procederà a congua<br />
&#8211; lo schema di rendiconto, da redigere sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 38 del d.P.R. 445/2000, prevede le voci di costo, distinguendo tra costi diretti dei servizi resi ai sensi dell’accordo (punt<br />
&#8211; la convenzione stipulata dalla ASL 5 ha integralmente recepito il contenuto dell’Accordo quadro.<br />
18. In sintesi, lo schema di rendiconto, in coerenza con le previsioni normative, si presenta come mero riepilogo di voci di costi (nessuna voce a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili è considerata dallo schema), che devono essere sostenuti dal soggetto affidatario del servizio, ferma restando l’impossibilità di superare il tetto massimo erogabile stabilito dall’Accordo quadro. E previsto il rimborso dei soli costi fatturati e rendicontati, con conguaglio delle eccedenze. La corrispondenza della rendicontazione alla documentazione contabile è verificata mediante controlli.<br />
Tutto ciò, ad avviso del Collegio, dovrebbe impedire di ottenere un rimborso superiore a quanto effettivamente speso dall’associazione di volontariato.<br />
D’altra parte, l’attività delle associazioni di volontariato si basa sul carattere volontario, spontaneo e gratuito dell’attività prestata dai volontari, priva di alcun connotato di lucro anche indiretto, e realizza il principio di solidarietà, veicolando le risorse tecniche ed umane che tali soggetti sono disposti a mettere a disposizione della collettività per il conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario, vale a dire della tutela della salute e della vita delle persone.<br />
La capillare diffusione sul territorio delle associazioni di volontariato e delle strutture della CRI, consente di gestire il servizio di trasporto sanitario utilizzando in modo razionale il complesso delle risorse di uomini e di mezzi disponibili, limitando al massimo le distanze da percorrere ed i tempi degli interventi, riducendo anche in questo modo i costi.<br />
E’ dunque ragionevole supporre che tale modalità organizzativa del servizio, giovandosi dell’espletamento dell’attività di volontariato in modo “determinante e prevalente”, a fronte del solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, e quindi senza remunerazione (di buona parte) del personale utilizzato, e senza margini di profitto imprenditoriale, conduca ad un risparmio significativo di costi.<br />
19. Per quanto esposto, non si ravvisano ragioni per dubitare che il ricorso in via prioritaria alle associazioni di volontariato ed alla CRI, nelle forme previste dall’art. 75-ter, rappresentasse (si è detto della nuova disciplina introdotta dalla l.r. 14/2014) una modalità di organizzazione del servizio idonea a garantire ad un tempo il perseguimento degli obiettivi di solidarietà sociale e di efficienza economica.<br />
Nessuna argomentazione in contrario, del resto, è ravvisabile nell’impugnazione proposta in primo grado &#8211; che è incentrata sulla qualificazione dell’accordo quadro quale contratto a titolo oneroso comportante un ristoro più ampio del semplice rimborso spese, e quindi quale appalto pubblico ai sensi delle vigenti direttive in materia, e sulla denuncia della conseguente illegittimità comunitaria dell’affidamento diretto, ed è volta a rivendicare la possibilità di competere per l’appalto anche per le cooperative sociali: pretese che devono ritenersi precluse dall’art. 75-ter, la cui compatibilità comunitaria è stata affermata dalla sentenza 11 dicembre 2014, C-113/13, sopra esaminata &#8211; ma non contiene contestazioni riguardo al mancato rispetto da parte delle associazioni di volontariato dei limiti e delle modalità stabilite dalla normativa per il loro funzionamento, o delle clausole dell’Accordo quadro e delle convenzioni attuative.<br />
20. In conclusione, gli appelli devono essere accolti, con riforma della sentenza appellata e rigetto del ricorso proposto in primo grado.<br />
21. Considerata la novità di alcuni aspetti delle questioni affrontate, si ravvisano giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.<br />
Spese dei due gradi di giudizio compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2015 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
Alessandro Palanza, Consigliere<br />
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 26/06/2015</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-26-6-2015-n-3208/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 26/6/2015 n.3208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3208/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3208/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3208</a></p>
<p>Pres. Di Giuseppe Est. Sandulli Pellecchia ( Avv. Montarsolo) c/ Azienda Usl Roma A ( Avv. Possi) sulle condizioni necessarie per il riconoscimento ai fini retributivi dello svolgimento di mansioni superiori oltre i 60 giorni Pubblico impiego – Sanità – Svolgimento mansioni superiori – Oltre 60 giorni – Retribuzione –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3208/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3208/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Di Giuseppe  <i>Est.</i> Sandulli<br /> Pellecchia ( Avv.  Montarsolo)  c/ Azienda Usl Roma A ( Avv. Possi)</span></p>
<hr />
<p>sulle condizioni necessarie per il riconoscimento ai fini retributivi dello svolgimento di mansioni superiori oltre i 60 giorni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Sanità – Svolgimento  mansioni superiori  – Oltre 60 giorni – Retribuzione – Spettanza – Condizioni – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel comparto sanitario, la corresponsione delle differenze retributive relative alle mansioni superiori effettivamente espletate in maniera non temporanea, cioè oltre i sessanta giorni, dai pubblici dipendenti è subordinata, ai sensi dell’art. 29, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, alla condizione che dette mansioni si siano protratte per oltre i 60 giorni nell’anno solare, si riferiscano ad un posto in pianta organica esistente e vacante e siano state espletate sulla base di formale incarico conferito dall’organo competente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03208/2010 REG.SEN.<br />	<br />
N. 04539/1997 REG.RIC.<br />	<br />
N. 06018/1997 REG.RIC.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4539 del 1997, proposto da: 	</p>
<p><b>Pellecchia Carolina</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Armando Montarsolo, con domicilio eletto presso Armando Montarsolo in Roma, via Antonio Nibby, 7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Usl Roma A</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Enrica Possi, con domicilio eletto presso Enrica Possi in Roma, via Ariosto, 9; </p>
<p>	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 6018 del 1997, proposto da: 	</p>
<p><b>Pellecchia Carolina,</b> rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Armando Montarsolo, con domicilio eletto presso Armando Montarsolo in Roma, via Antonio Nibby, 7; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Azienda Usl Roma A</b>, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Gentile, Enrica Possi, con domicilio eletto presso Enrica Possi in Roma, via Ariosto, 9; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
</i>quanto al ricorso n. 4539 del 1997: del provvedimento con il quale è stato disposto il recupero di somme pretesamene versate in eccedenza rispetto a quelle dovute.<br />	<br />
quanto al ricorso n. 6018 del 1997: del suo diritto a differenze stipendiali per aver svolto mansioni superiori.</p>
<p>Visto i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti delle cause;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Linda Sandulli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con due distinti ricorsi, la signora Carolina Pellecchia, impugna la determinazione con la quale è stato disposto il recupero di somme pretesamene corrisposte in più a titolo di indennità ex articolo 50 del dPR n. 384 del 1990 e il diniego di riconoscimento del suo diritto alla percezione di differenze retributive che assume dovute in relazione alle superiori mansioni svolte.<br />	<br />
Deduce, con riferimento al primo ricorso:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di recupero somme percepite in buona fede. Eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di corretta amministrazione.<br />	<br />
2) Eccesso di potere per carenza di motivazione.<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Relativamente al secondo ricorso deduce:<br />	<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 della legge n. 761 del 1979; dell’articolo 55 del dPR n. 385 del 1990 e dei principi generali vigenti in materia in relazione all’articolo 36 della Costituzione e all’articolo 2126 c.c. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Azienda intimata che ha eccepito l’inammissibilità del secondo ricorso sotto diversi profili e l’infondatezza di entrambi nel merito.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Va, preliminarmente, disposta la riunione dei due ricorsi citati in epigrafe per evidenti ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.<br />	<br />
Dipendente dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma A con la qualifica di ausiliario specializzato, la signora Pellecchia, secondo quanto riferisce la predetta Azienda, ha presentato istanza per il passaggio nel ruolo amministrativo ai sensi dell’articolo 17 del dPR n. 384 del 1990, ottenendolo con la delibera n. 681 del 6 aprile 1992.<br />	<br />
Dal momento dell’inquadramento nel nuovo ruolo non ha più avuto titolo all’indennità in precedenza percepita e prevista dall’articolo 50, comma 1, del dPR n. 384 del 1990, relativa all’“incremento della utilizzazione delle strutture e degli impianti e della efficienza dei servizi”.<br />	<br />
Poiché tale indennità le è stata erroneamente corrisposta l’Azienda ha provveduto al recupero di quanto indebitamente versato.<br />	<br />
Nel proporre il primo gravame la signora Pellecchia non contesta la non spettanza dell’indennità i cui importi sono stati chiesti in restituzione ma denuncia l’illegittimità del recupero disposto nei suoi confronti con tre censure tutte parimenti infondate.<br />	<br />
Nel caso in esame si è in presenza di un indebito oggettivo, disciplinato dall’articolo 2033 del c.c. secondo il quale: “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.”<br />	<br />
Secondo quanto ha precisato la Corte di cassazione sul punto (Cassazione civile, sez. III, 1 luglio 2005, n. 14084) l&#8217; indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (&#8220;conditio indebiti sine causa&#8221;) o perché la causa originaria del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (&#8220;conditio ob causam finitam&#8221;). Nel caso in esame la causa giustificativa dell’esborso è mancata fin dall’origine in quanto l’indennità di cui viene chiesta la restituzione non è dovuta al personale amministrativo nel cui ruolo la stessa signora Pellecchia ha chiesto di essere inquadrata. <br />	<br />
Trattandosi, secondo quanto appena sopra precisato, di ripetizione di indebito oggettivo si ha la conseguenza che il recupero delle somme erogate e non dovute costituisce un comportamento doveroso a carico dell’Amministrazione in quanto discende direttamente dalla disposizione contenuta nell&#8217;art. 2033 c.c. (Cons.giust.amm. Sicilia , sez. giurisd., 11 aprile 2005, n. 208).<br />	<br />
Ne deriva che la buona fede dell’accipiens appare inconferente se non nei limiti della restituzione degli interessi, questione, questa, estranea alla controversia in esame, così come si rivela inconferente l’interesse pubblico attuale alla restituzione delle somme, attesa la doverosità della relativa richiesta.<br />	<br />
Quanto alla motivazione, osserva il Collegio che la stessa è rinvenibile nell’indicazione della ragione della non debenza dell’indennità erroneamente corrisposta che risulta non prevista per il personale cui la ricorrente appartiene. <br />	<br />
Viene, infine, in rilievo l’eccepita violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, vale a dire l’omesso invio dell’avviso di procedimento.<br />	<br />
Premesso che nella nota di comunicazione impugnata vi è il riferimento all’articolo che si assume violato proprio al fine di ottenere controdeduzioni deve, in ogni caso, osservarsi che secondo un orientamento al quale il Collegio aderisce: “Non è necessaria la comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento rispetto al provvedimento di recupero di somme erroneamente corrisposte dall&#8217;Amministrazione, in quanto, detta omissione, pur costituendo infrazione al generale dovere di trasparenza, non costituisce causa di illegittimità dell&#8217;atto stesso, ferma restando la possibilità per l&#8217;interessato di contestare errori di conteggio o la sussistenza dell&#8217;indebito, nonché di chiedere, nel termine di prescrizione, la restituzione di quanto trattenuto” (T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 09 dicembre 2009, n. 2053).<br />	<br />
Il primo ricorso esaminato deve essere pertanto respinto.<br />	<br />
Parimenti infondato si rivela il secondo ricorso con il quale la signora Pellecchia chiede l’accertamento del suo diritto a maggiori somme per le superiori mansioni svolte e lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 della legge n. 761 del 1979; dell’articolo 55 del dPR n. 385 del 1990 e dei principi generali vigenti in materia in relazione all’articolo 36 della Costituzione e all’articolo 2126 c.c. nonché l’eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, errata valutazione dei presupposti.<br />	<br />
Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’Azienda resistente relativamente al periodo fino al 31 dicembre 1994.<br />	<br />
Si è formata, su tale punto, una consolidatissima giurisprudenza secondo la quale le AAUUSSLL non rispondono dei debiti delle disciolte UUSSLL, per il periodo antecedente al 31 dicembre 1994, vale a dire prima della loro costituzione (Corte di cassazione, SSUU n.1998/1998 TAR del Lazio, sezione III, 18 dicembre 2006 n. 14806; Cassazione civile, sez. lav., 4 agosto 2009, n. 17913).<br />	<br />
Va esaminata e accolta anche la seconda eccezione con la quale l’Azienda intimata eccepisce l’intervenuta prescrizione fino al 3 aprile 1992.<br />	<br />
Effettivamente il ricorso risulta notificato il 3 aprile 1997 e non risultano eccepiti né prodotti atti interruttivi della prescrizione sicchè l’eccezione di prescrizione quinquennale, valida nella fattispecie in esame, può dirsi fondata con la conseguenza che è effettivamente intervenuta nei limiti temporali indicati.<br />	<br />
Quanto al merito della domanda della ricorrente – il riconoscimento, ai fini economici, delle mansioni superiori svolte – questa risulta relativa al periodo anteriore alla privatizzazione del pubblico impiego e soggiace, pertanto, alle norme e all’indirizzo giurisprudenziale formatosi sul punto.<br />	<br />
Quest’ultimo è costante nell’affermare che: “Nel comparto sanitario, la corresponsione delle differenze retributive relative alle mansioni superiori effettivamente espletate in maniera non temporanea, cioè oltre i sessanta giorni, dai pubblici dipendenti è subordinata, ai sensi dell&#8217;art. 29, d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, alla condizione che dette mansioni si siano protratte per oltre 60 giorni nell&#8217;anno solare, si riferiscano ad un posto in pianta organica esistente e vacante e siano state espletate sulla base di formale incarico conferito dall&#8217;organo competente (T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 17 ottobre 2009, n. 543; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 7 maggio 2009, n. 4870; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 22 aprile 2009, n. 140; T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 29 gennaio 2009, n. 226).<br />	<br />
In merito al richiamo al principio della giusta retribuzione del lavoratore, sancito dall&#8217;art. 36 Costituzione e a quello dell’indebito arricchimento, osserva il Collegio che il primo “ oltre a trovare un limite in altri principi costituzionali, quali quello di cui all&#8217;art. 97 Costituzione, riguarda l&#8217;attività normativa, costituendo, quindi, un criterio di valutazione della legittimità degli atti normativi dell&#8217;amministrazione, (oltre che del legislatore ordinario) in materia di disciplina del trattamento retributivo dei dipendenti, per cui non può essere direttamente invocato a fondamento della pretesa ad una migliore retribuzione rispetto a quella corrisposta. Né può invocarsi, per ottenere una maggiore retribuzione rispetto a quella corrisposta, il principio civilistico dell&#8217;indennizzabilità dell&#8217;arricchimento senza causa, non sussistendo, nel caso di utilizzazione del dipendente in mansioni superiori a quelle della qualifica posseduta, la diminuzione patrimoniale richiesta dall&#8217;art. 2041 c.c., quale presupposto necessario del diritto all&#8217;indennizzo” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 08 novembre 2006, n. 12135).<br />	<br />
Nel caso della signora Pellecchia, secondo quanto sostenuto senza contestazioni ex adverso, dall’Amministrazione resistente, non sussiste nessuno dei due requisiti prescritti: non la vacanza del posto in organico corrispondente alle mansioni di assistente amministrativo rivendicate né, soprattutto, un incarico formale di affidamento delle mansioni, pretesamene superiori, svolte.<br />	<br />
Inconferente, infine, il richiamo all’articolo 55 del dPR 384 del 1990 atteso che secondo la giurisprudenza amministrativa “ Ai fini dell&#8217;attribuzione della rilevanza economica e giuridica alle mansioni superiori svolte in via di fatto, si deve ritenere che l&#8217;art. 55 del D.P.R. n. 384/1990 non solo richieda l&#8217;attribuzione dell&#8217;incarico relativo alla copertura di posto vacante mediante apposito atto formale adottato dall&#8217;organo competente alla organizzazione e gestione delle risorse umane, ma anche l&#8217;attivazione delle procedure concorsuali per provvedere alla regolare copertura dello stesso posto vacante” ( CdS, Sez. V, n. 4431 del 17.9.2008).<br />	<br />
Ed ancora che “In materia di differenze stipendiali per l&#8217;esercizio di mansioni superiori, l&#8217;art. 55 del D.P.R. n. 384/1990 richiede che siffatti incarichi siano conferiti a determinate condizioni e fa obbligo all&#8217;Amministrazione di non rinnovarli dopo il periodo eccedente i sei mesi, ma nell&#8217;ipotesi di superamento del termine, tale disposto, non preclude la corresponsione delle differenze fra lo stipendio iniziale della posizione superiore e quello della posizione di appartenenza.” (CdS, Sez. V, n. 2821 del 9/6/2008).<br />	<br />
Rileva, infine, il Collegio che la ricorrente afferma di aver svolto mansioni superiori ma non si attarda nella dimostrazione e nemmeno fornisce un principio di prova teso a dimostrare l’effettivo svolgimento delle mansioni rivendicate, tanto meno si sofferma nell’indicazione di quali sono quelle svolte “in modo prevalente sotto i profili qualitativo e temporale” così come prescrive l’articolo 52, comma 3, del D. Lgs. n. 165 del 2001 sicchè anche alla luce di tale norma successiva alla privatizzazione del pubblico impiego non si rinvengono ragioni per ritenere fondate le censure sollevate.<br />	<br />
Il secondo ricorso deve, pertanto, essere respinto.<br />	<br />
La natura della complessiva vicenda esaminata consente al Collegio di disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti per entrambi i ricorsi.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio &#8211; Sede di Roma &#8211; Sezione III quater<br />	<br />
Previa loro riunione, respinge i due ricorsi proposti dalla signora Pellecchia Carolina, i cui estremi sono richiamati in epigrafe.<br />	<br />
Compensa le spese di lite tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Mario Di Giuseppe, Presidente<br />	<br />
Linda Sandulli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Taglienti, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/03/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-1-3-2010-n-3208/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 1/3/2010 n.3208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2007 n.3208</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-4-2007-n-3208/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-4-2007-n-3208/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-4-2007-n-3208/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2007 n.3208</a></p>
<p>Pres. Amadio; Rel. Arzillo O. ROSSI (Avv. ti F. Rosi e G. Laurino) c. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Avv. dello Stato) sul risarcimento dei danni dinanzi al g.a. da illegittima destituzione del dipendente della p.a.: inoperatività delle preclusioni temporali di cui all&#8217;art. 69, comma 7, D.Lgs. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-4-2007-n-3208/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2007 n.3208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-4-2007-n-3208/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2007 n.3208</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amadio; Rel. Arzillo<br /> O. ROSSI (Avv. ti F. Rosi e G. Laurino) c. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sul risarcimento dei danni dinanzi al g.a. da illegittima destituzione del dipendente della p.a.: inoperatività delle preclusioni temporali di cui all&#8217;art. 69, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001; insussistenza dell&#8217;obbligo del tentativo di conciliazione; necessità di indicare i fatti tutti costitutivi della domanda&nbsp; ed i mezzi di prova; risarcibilità in re ipsa del danno morale soggettivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego &#8211; Risarcimento danni da destituzione illegittima &#8211; Preclusioni temporali di cui all’art. 69, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001 – Inoperatività.<br />
2. Pubblico impiego – Ricorso giurisdizionale amministrativo &#8211; Tentativo obbligatorio di conciliazione – Onere – Insussistenza.</p>
<p>3. Pubblico impiego – Destituzione illegittima – Azione risarcitoria &#8211; Onere probatorio – Indicazione dei fatti costitutivi della domanda, degli elementi di diritto e dei mezzi di prova – Necessità &#8211; Metodo acquisitivo di integrazione della prova da parte del giudice – Inoperatività.<br />
4. Pubblico impiego – Destituzione illegittima &#8211; Risarcimento danni – Danno morale soggettivo – Risarcibilità in re ipsa – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 69, comma 7, D. Lgs. n. 165/2001 (1) (2), deve essere interpretato restrittivamente e dunque il termine decadenziale ivi previsto non opera per le controversie relative all’azione di risarcimento consequenziale all’annullamento di un provvedimento attinente al rapporto di lavoro pubblico, in quanto detta azione trova la propria fonte diretta nel nuovo testo del primo periodo del terzo comma dell&#8217;art. 7 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e si ricollega solo mediatamente alla giurisdizione in materia di pubblico impiego.<br />
2. In tema di controversie individuali di lavoro alle dipendenze di una p.a., la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo non soggiace all&#8217;onere del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto, dall&#8217;art. 65, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, soltanto per le controversie devolute al g.o. in funzione di giudice del lavoro (3).</p>
<p>3. In materia risarcitoria non vige il metodo acquisitivo di integrazione della prova da parte del giudice amministrativo e, dunque, il ricorrente non può limitarsi all’allegazione di elementi di prova che siano idonei a consentire al giudice di sviluppare la successiva fase istruttoria, ma deve indicare i fatti costitutivi della domanda (allegando anche i cd. fatti secondari), gli elementi di diritto e i mezzi di prova di cui intende avvalersi, poiché la limitazione dell’onere probatorio che governa il processo amministrativo si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, privato e pubblica amministrazione, e quindi, sul generale possesso dei documenti da parte dei pubblici uffici che resistono in giudizio, mentre in caso di risarcimento danni, per dimostrare questi ultimi si tratta in genere di documentazione in possesso dei ricorrenti (4).</p>
<p>4. Limitatamente al danno morale soggettivo da illegittima destituzione del lavoratore opera il principio della risarcibilità in re ipsa, in quanto secondo l’id quod plerumque accidit, la perdita del lavoro, specie se percepita e vissuta come conseguenza di un agire illegittimo e ingiustificato del datore di lavoro, costituisce un evento che incide profondamente nella sfera morale dell’interessato, provocando un notevole stato di sofferenza interiore che va risarcito per se stesso, a prescindere dalla questione del danno esistenziale, e sulla base di un criterio probatorio che tenga conto sia del carattere intimo del pregiudizio, sia del fatto che la sussistenza dello stesso può normalmente essere presunta in relazione a determinate tipologie di illecito (5).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) L’articolo citato stabisce che: “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all&#8217;articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000”.</p>
<p>(2) Sulla preclusione assoluta all&#8217;esercizio dell&#8217;azione oltre il suddetto termine cfr. Cass. civ., sez. un., 30 gennaio 2003, n. 1511; Cassazione civile, sez. un., 24 gennaio 2003, n. 1124; Cassazione civile, sez. un., 28 marzo 2006, n. 7039; Cassazione civile, sez. un., 24 marzo 2006, n. 6573; in tal senso altresì C. S. IV, 13 maggio 2002, n. 1795.</p>
<p>(3) In questo senso cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 25 maggio 2005, n. 853.</p>
<p>(4) Sul punto, cfr. anche Cass., SS.UU. 24 marzo 2006 n. 6572 secondo la quale “In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell’integrità psico fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nella abitudine di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.</p>
<p>(5) Sulla distinzione tra danno morale soggettivo e danno esistenziale cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 27 luglio 2005, n. 3438, secondo il quale il primo attiene al ristoro per la sofferenza morale soggettiva, al patema d’animo in senso stretto, mentre il secondo attiene alla compromissione della sfera realizzatrice di un individuo ed attiene al fare della vittima.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il  Lazio</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 13191/2001 proposto da</p>
<p><B>OSCAR ROSSI</B>,  rappresentato e difeso dagli Avv. ti Francesco Rosi e Giampiero  Laurino, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi  in Roma,  Via  Lutezia, 8                                                  </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><B>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</B>, in persona  del Ministro  p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato  e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12		</p>
<p>			       	per l’accertamento<br />	<br />
del diritto del ricorrente al risarcimento a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei danni subiti ad opera dell&#8217;amministrazione resistente</p>
<p>				e per la condanna <br />	<br />
della medesima amministrazione alla corresponsione  al ricorrente delle somme chieste a titolo di risarcimento danni. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio  del Ministero del Lavoro  e delle Politiche Sociali;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udito, alla pubblica udienza del  18 maggio  2006,  il relatore dott. Francesco Arzillo;<br />
uditi altresì gli avvocati  delle parti come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
1.	Il dott. Oscar Rossi, Direttore Capo ad esaurimento presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è stato destituito dall&#8217;impiego con provvedimento in data 20 marzo 1996,  ai sensi dell&#8217;art. 84, lett. b) e d) e dell&#8217;art. 85 del T.U. n. 3/57.<br />	<br />
Il ricorso proposto dal medesimo avverso il menzionato provvedimento è stato accolto da questo Tribunale con la sentenza n. 1295/97; detto esito è risultato confermato in sede di appello (C. S. VI, sent. n. 574/98).<br />
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il dottor Rossi, ricollegandosi all&#8217;avvenuto annullamento in sede giurisdizionale amministrativa del provvedimento di destituzione, e alla successiva reintegrazione in servizio, chiede all&#8217;Amministrazione di appartenenza il risarcimento, a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, di tutti i danni  patrimoniali e non patrimoniali (morali e biologici) subiti, con interessi e rivalutazione.<br />
 	Si è   costituito in giudizio il MINISTERO DEL  LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, resistendo al ricorso.<br />	<br />
	Il ricorso è stato inizialmente chiamato per la discussione all&#8217;udienza pubblica del  19  dicembre   2005  e  quindi   trattenuto  in   decisione.<br />	<br />
	Con ordinanza n. 363/2006, depositata il 13 marzo 2006, il Tribunale ha disposto incombenti istruttori.<br />	<br />
	All’udienza pubblica del 18 maggio  2006 la causa è stata nuovamente chiamata per la discussione, e quindi trattenuta in decisione.</p>
<p>2.        Vanno preliminarmente esaminati i profili attinenti alla giurisdizione.<br />
2.1	In punto di fatto, va rilevato:<br />	<br />
&#8211; che il provvedimento di destituzione, poi annullato dal giudice amministrativo, è stato adottato in data 20 marzo 1996;<br />
&#8211; che il Tribunale di Roma – Sezione IV Lavoro, adito dal ricorrente nel 1999, con sentenza pronunciata all’udienza del 2 ottobre 2001 ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;<br />
&#8211; che il presente ricorso è stato notificato il 31 ottobre  2001 e depositato  il 20 novembre  2001.<br />
2.2	In punto di diritto, il Collegio ritiene che debba considerarsi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla questione, e che debba altresì essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata <i>in limine litis</i> dalla difesa dell’Amministrazione, con riferimento all’avvenuta instaurazione del giudizio in una data successiva al termine di decadenza del 15 settembre 2000, che costituiva &#8211; alla stregua del disposto dell’art. 69, comma 7, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165  &#8211;  il termine ultimo per la proposizione dei ricorsi relativi a vicende attinenti al periodo anteriore al 30 giugno 1998.<br />	<br />
Alla stregua di quanto già affermato dalla Sezione nella sentenza   25 giugno 2004, n. 6254, occorre infatti ribadire in primo luogo l’adesione &#8211; in linea di principio &#8211;  all’orientamento secondo cui appartengono  alla giurisdizione amministrativa esclusiva di tutte le controversie patrimoniali inerenti al rapporto d&#8217;impiego, senza distinguere fra responsabilità contrattuale e aquiliana, giudicandosi sufficiente un comportamento illegittimo del datore di lavoro e quindi un collegamento non occasionale fra la causa petendi e il rapporto d&#8217;impiego (Sez. un. 17 maggio 1998 n. 12621; 12 novembre 1999, n. 763). Questa impostazione è stata accolta anche dal Consiglio di Stato nella sentenza C.S. V, 9 ottobre 2002, n. 5414, che &#8211; con riferimento a questione afferente al periodo precedente il 1° luglio 1998, proposta prima del 15 settembre 2000 &#8211; ha affermato l&#8217;esigenza di valorizzare il principio di semplificazione e di concentrazione delle controversie risarcitorie conseguenziali presso il giudice amministrativo, tanto all&#8217;interno della giurisdizione esclusiva (come stabilito dal decreto legislativo n. 80/1998), quanto nell&#8217;ambito della giurisdizione generale di legittimità (secondo la previsione della legge n. 205/2000). Si tratta infatti di un orientamento condivisibilmente  ispirato ad una <i>ratio </i>semplificativa, che si pone in linea con l&#8217;esigenza di effettività della tutela giurisdizionale.<br />
Ora, la sussistenza della giurisdizione esclusiva si radica anche nel fatto che il ricorso in esame attiene ad una vicenda svoltasi anteriormente al 30 giugno 1998: l’odierna azione di danni ha come presupposto l’annullamento del provvedimento di destituzione adottato in data 30 marzo 1996 e successivamente annullato dal giudice amministrativo; vale quindi, al riguardo, il principio secondo cui, se la lesione del diritto è prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all&#8217;epoca della sua emanazione (Cassazione civile, sez. un., 10 luglio 2006, n. 15619; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 03 ottobre 2006, n. 9873).<br />
È poi decisivo rilevare che   con il ricorso  in esame viene proposta una domanda risarcitoria consequenziale rispetto ad una precedente pronuncia del giudice amministrativo. Ora, il primo periodo del terzo comma della L. n. 1034/71, nel testo modificato, da ultimo,  dall&#8217;art. 7, l. 21 luglio 2000, n. 205, stabilisce che il “<i>tribunale amministrativo regionale, nell&#8217;ambito della sua giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all&#8217;eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali</i>”.<br />
Ad avviso del Collegio, quando un tribunale amministrativo ha conosciuto una specifica questione, in sede di giurisdizione di legittimità o esclusiva, si è pronunciato “nell&#8217;ambito della sua giurisdizione”, e quindi nel medesimo ambito non può che conoscere di tutte le questioni patrimoniali consequenziali, tra cui quelle inerenti al risarcimento dei danni.<br />
Occorre in altri termini individuare in concreto e non in astratto l’ambito di giurisdizione cui fa riferimento la cennata disposizione quale presupposto per la sussistenza della giurisdizione sulle domande conseguenziali, coerentemente con l&#8217;ottica di semplificazione e di concentrazione della giurisdizione.<br />
Il giudice amministrativo conosce quindi di queste questioni nell&#8217;ambito della sua giurisdizione, già legittimamente esercitata <i>ratione temporis </i>nel primo giudizio.<br />
In questo contesto, rimane da esaminare il problema connesso al fatto che il ricorso è stato proposto successivamente alla data – limite del 15 settembre  2000: termine il cui superamento comporta, in linea di principio, secondo la giurisprudenza, la sussistenza di una preclusione assoluta all&#8217;esercizio dell&#8217;azione (Cass. civ., sez. un., 30 gennaio 2003, n. 1511; Cassazione civile, sez. un., 24 gennaio 2003, n. 1124; Cassazione civile, sez. un., 28 marzo 2006, n. 7039; Cassazione civile, sez. un., 24 marzo 2006, n. 6573; in tal senso altresì C. S. IV, 13 maggio 2002, n. 1795).<br />
Ma questa Sezione (con la richiamata sentenza n. 6254/2004) ha già avuto modo di ritenere che   la decadenza prevista dalla legge con riferimento alla data del 15 settembre 2000 non possa ragionevolmente essere estesa al caso di un ricorso consequenziale ad una sentenza di annullamento intervenuta successivamente al termine stesso.<br />
Ciò vale, ad avviso del Collegio, anche nel caso di specie, in cui si tratta di  un giudicato di annullamento formatosi anteriormente al termine del 15 settembre 2000: risulta sempre decisiva, al riguardo, la circostanza che  la giurisdizione sulla questione consequenziale trova la propria fonte diretta nel nuovo testo del primo periodo del terzo comma dell&#8217;art. 7 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, che non contiene preclusioni temporali, mentre si ricollega mediatamente alla giurisdizione in materia di pubblico impiego esercitata con la pronuncia precedente.<br />
Deve infatti ribadirsi la necessità di interpretare restrittivamente la disposizione che prevede il termine decadenziale, fornendone una lettura conforme ai principi costituzionali relativi alla tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive dei privati.<br />
2.3	Per mera completezza, si fa presente che non si giungerebbe a diversa conclusione ove si volesse &#8211; in ipotesi &#8211; accedere ad una diversa ricostruzione, in considerazione del fatto che la sentenza definitiva di annullamento della destituzione era intervenuta nel 1997, e quindi tre anni prima della scadenza del termine di decadenza del 15 settembre 2000.<br />	<br />
Nel caso di specie, è infatti importante osservare che l’odierno ricorrente ha adito, prima della scadenza del termine di decadenza, il giudice ordinario, il quale ha declinato la propria giurisdizione con sentenza pronunciata successivamente al medesimo termine.<br />
Sussisterebbero quindi, anche sotto questo profilo, adeguate ragioni per salvare gli effetti della prima domanda proposta, e per consentire la cd. “<i>translatio iudicii</i>”. Al riguardo è rilevante la recente sentenza della Corte cost. n. 77/2007, che ha dichiarato  l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 30 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione. Anche se il caso di specie è diverso &#8211; in quanto si tratta non di declinare, bensì di ritenere la giurisdizione del giudice amministrativo &#8211; rimane sempre valida l’affermazione della Corte secondo cui il “<i>principio per cui la declinatoria della giurisdizione     comporta     l&#8217;esigenza di instaurare      ex novo      il giudizio senza che gli effettisostanziali e processuali prodotti dalla domanda originariamente proposta si conservino nel nuovo giudizio… principio questo che, nonformulato espressamente in una o più disposizioni di legge mapresupposto dall&#8217;intero sistema dei rapporti tra giudice ordinario egiudici speciali e tra i giudici speciali, deve essere espunto, come       tale, dall&#8217;ordinamento</i>”, e quindi “<i>laddove possibile utilizzando gli strumenti ermeneutici… i giudici ben potranno dare attuazione al principio della conservazione degli effetti della domanda nel processo riassunto</i>”.<br />
In altri termini, alla ritenuta esigenza di salvare gli effetti della prima domanda tempestivamente proposta (esigenza cui aveva inteso dare risposta anche la Corte di cassazione con la sentenza delle Sezioni unite 22 febbraio 2007, n. 4109), si può ovviare, nel caso di specie, proprio con il consentire l’incardinazione del giudizio successivamente al termine del 15 settembre 2000, dovendosi ritenere non applicabile la relativa previsione al caso di specie, in considerazione della peculiare tempistica dell’azione proposta anteriormente a questo termine innanzi al giudice ordinario, e riproposta innanzi a questo Tribunale una volta che la sentenza del primo giudice, declinatoria della giurisdizione, era stata pronunciata: ciò al fine di impedire che  l’applicazione della previsione decadenziale nella specie  si concreti in un’indebita compressione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale.<br />
2.4 	Per concludere sul punto, occorre ritenere ammissibile il ricorso sotto il profilo della sussistenza della giurisdizione amministrativa e dell&#8217;assenza di preclusioni temporali ricollegabili alla decadenza prevista dall&#8217;art. 69, comma 7 del D. Lgs. n. 165/2001.</p>
<p>3. 	Una subordinata eccezione di inammissibilità è prospettata dalla difesa dell’Amministrazione con riferimento al fatto che  il ricorrente sarebbe titolare di un mero interesse legittimo, ma non dell’interesse ad un bene della vita, correlato all’interesse legittimo e meritevole di tutela alla luce dell’ordinamento positivo, ai fini della connessa tutela risarcitoria, ai sensi della nota sentenza n. 500/99 della Corte di cassazione; ricorrerebbe quindi, nella specie, un’ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione.<br />	<br />
3.1	L’eccezione è infondata.<br />	<br />
	La questione dell’inesistenza dei presupposti per la concessione della tutela risarcitoria attiene infatti al merito e non alla giurisdizione; al riguardo, è significativo ricordare che anche antecedentemente alla “svolta giurisprudenziale” di cui alla nota sentenza n. 500/99 la Cassazione era giunta a   riconoscere  che quando fosse stata proposta dal privato azione di danni nei confronti della p.a., la questione della non risarcibilità del danno per lesione di interessi legittimi &#8211; posto che la fattispecie dell&#8217;illecito civile di cui all&#8217;art. 2043 c.c. presuppone in ogni caso, la violazione di un diritto soggettivo – comportasse non l&#8217;improponibilità della domanda per difetto assoluto di giurisdizione, bensì il rigetto nel merito, per difetto del diritto al risarcimento (Cassazione civile, sez. un., 18 maggio 1995, n. 5477; cfr. altresì Cassazione civile, sez. un., 03 luglio 1989, n. 31839; Cassazione civile , sez. un., 23 dicembre 1988 , n. 7022), con ciò superando la vecchia giurisprudenza, che ravvisava in casi del genere l&#8217;improponibilità della domanda di risarcimento del danno per difetto assoluto di giurisdizione.<br />	<br />
	Ovviamente questo discorso vale a maggior ragione oggi, considerata l’ormai pacifica acquisizione della possibilità di risarcire anche la lesione dell’interesse legittimo, ove ne sussistano le relative condizioni, il cui accertamento rientra nell’ambito del merito e non certo in quello della giurisdizione.<br />	<br />
	Deve ribadirsi con forza, al riguardo, che il difetto assoluto di giurisdizione costituisce un’ipotesi – limite: si pensi alle attività degli Uffici elettorali circoscrizionali e centrali che hanno preceduto la convalida degli esiti delle elezioni, la cui cognizione  spetta a ciascuna Camera (Cassazione civile, sez. un., 06 aprile 2006 , n. 8118). Ed è significativo, ad esempio, il fatto  che la stessa Cassazione, che pur con la nota sentenza 29 maggio 1951, n. 1330, aveva ammesso la possibile sussistenza di ipotesi di improponibilità assoluta  della domanda “fra privati”, abbia infine ritenuto che la questione della carenza nell&#8217;ordinamento di una norma, che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attiene in linea di principio al fondamento della domanda stessa e non alla giurisdizione (Cassazione civile, sez. un., 15 giugno 1987, n. 5256).<br />	<br />
	Comunque va osservato che, anche ove si voglia aderire all&#8217;indirizzo che ascrive in linea di principio al difetto assoluto di giurisdizione la mancanza nell&#8217;ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l&#8217;interesse dedotto in giudizio, occorre precisare che, alla stregua della giurisprudenza della Suprema Corte,   attiene sicuramente  al merito della controversia ogni questione attinente all&#8217;idoneità delle norme di diritto &#8211; ed in particolare delle norme sulla responsabilità civile, contrattuale o extracontrattuale, che vengono in rilievo nella specie &#8211;  a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio (Cassazione civile, sez. un., 31 marzo 2006, n. 7577).<br />	<br />
 	Aderire alla prospettata eccezione significherebbe, in ultima analisi, riconoscere al giudice la possibilità di pronunciare una sorta di inammissibile <i>non liquet</i>, concretantesi in  una pronuncia neppure idonea a formare il cd. giudicato sostanziale, con ciò eludendosi la necessità che il processo sfoci in una sentenza   idonea a definire nel merito il rapporto giuridico controverso. </p>
<p>4.	Un’ulteriore eccezione di rito, in via ulteriormente subordinata, è stata formulata dalla difesa dell’Amministrazione nella memoria di costituzione, ove si rileva “che non risulta esperito, nel caso in esame, il tentativo obbligatorio di conciliazione, che deve comunque precedere qualunque controversia in materia di pubblico impiego e la cui mancanza rende il ricorso improcedibile”.<br />	<br />
4.1	L’eccezione è infondata.<br />	<br />
	In punto di fatto deve osservarsi che nella nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale prot. n. 069220 AG20  del  17 novembre  2000 si fa riferimento all’avvenuto svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.<br />	<br />
In punto di diritto, va comunque rilevato che,  in tema di controversie individuali di lavoro alle dipendenze di una p.a., la proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo non soggiace all&#8217;onere del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall&#8217;art. 65, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, soltanto per le controversie devolute al g.o. in funzione di giudice del lavoro (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 25 maggio 2005, n. 853).</p>
<p>5. 	Venendo all&#8217;esame del merito, va rilevato che il ricorso in esame è volto a ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall’illegittima destituzione.<br />	<br />
	In dettaglio, il ricorrente chiede di accertare la sussistenza della responsabilità civile dell’Amministrazione resistente, sia a titolo contrattuale (art. 2087 c.c. ed  art. 18 L. 300/70) sia a titolo extracontrattuale (2043 c.c.).<br />	<br />
	Egli chiede altresì la condanna dell’Amministrazione a risarcire le seguenti voci di danno:<br />	<br />
A) danni patrimoniali nella misura non inferiore a L. 1.000.000.000, con interessi e rivalutazione dal momento della domanda, scaturenti:<br />
1) dalla privazione dello stipendio e del connesso disagio economico che ha compromesso il tenore abituale di vita;<br />
2) dalle spese sostenute in sede disciplinare e giudiziaria;<br />
3) dall’impossibilità di partecipare, nel periodo di destituzione, ai concorsi per la dirigenza e dalle connesse perdite sul piano retributivo;<br />
4) dalla lesione della professionalità derivante dal periodo di forzata inattività.<br />
B) danni non patrimoniali (morali e biologici), da stabilirsi in via equitativa, con interessi e rivalutazione dal momento della domanda, scaturenti:<br />
1) dalle sofferenze psico &#8211; fisiche, avuto anche riguardo all’incidenza sul sereno svolgimento delle relazioni familiari e al turbamento dell’equilibrio esistenziale;<br />
2) dalla lesione dell’onore, della reputazione e dell’immagine lavorativa;<br />
3) del danno cd. “biologico”;<br />
4) del cd. danno alla vita di relazione (nei vari ambiti familiare, lavorativo, sociale).</p>
<p>6.	Deve premettersi che nel presente giudizio è importante il fatto che il provvedimento di destituzione impugnato sia stato precedentemente annullato dal giudice amministrativo.<br />	<br />
Anche se l’oggetto del giudizio risarcitorio concerne la liceità di comportamenti più che la legittimità di atti, è evidente che l’avvenuto riconoscimento in sede giudiziale dell’illegittimità della destituzione crea in linea di principio il presupposto non solo per la <i>restitutio in integrum</i>, ma anche per il risarcimento degli ulteriori danni; e va ricordato che per la valutazione dei comportamenti rivestono importanza le affermazioni contenute nelle precedenti sentenze:  infatti la giurisprudenza della  Cassazione  non esclude &#8211; in linea di principio, ed anche a prescindere dall’individuazione dell’ambito oggettivo del giudicato &#8211; la possibilità di  attingere elementi di giudizio dalle sentenze pronunciate in altro processo, sia tra parti diverse, sia &#8211; a maggior ragione &#8211; tra le stesse parti (Cass. civ., sez. I, 22 aprile 1993, n. 4763; Cass. civ., sez. Lavoro,  10 gennaio 2003, n. 244).</p>
<p>7.     Parte ricorrente agisce  facendo valere cumulativamente la responsabilità extracontrattuale e quella contrattuale.<br />
	La responsabilità contrattuale viene fatta valere argomentando a partire dalle  previsioni dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 18 della L. 300/70 (che prevede il risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo).<br />	<br />
	La responsabilità aquiliana viene azionata sul presupposto del carattere negligente dell’attività istruttoria della P.A., poi sfociata in un giudizio negativo, dal quale è discesa l’adozione della più grave delle sanzioni disciplinari.<br />	<br />
	Ad avviso del Collegio, non sussistono ostacoli di principio al concorso di azioni nella fattispecie, avuto riguardo alla complessità della <i>causa petendi</i> articolata con il ricorso, e alla sua attinenza non solo a profili strettamente relativi al rapporto di lavoro, ma anche a interessi e diritti fondamentali della persona (si pensi al diritto alla salute) tutelati autonomamente in via aquiliana. La giurisprudenza lavoristica  riconosce infatti  che, nel sistema della tutela risarcitoria di diritto civile, il nesso causale del danno con l&#8217;attività svolta dal lavoratore subordinato consente di ipotizzare, per un fatto che violi contemporaneamente sia diritti che spettano alla persona in base al precetto generale del &#8220;neminem laedere&#8221;, sia diritti che scaturiscono dal vincolo giuridico contrattuale, il concorso dell&#8217;azione extracontrattuale di responsabilità ex art. 2043 c.c. e di quella contrattuale basata sulla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 20 giugno 2001, n. 8381). <br />	<br />
	Ovviamente, “questa duplicità di titolo comporta diversità che attengono in vario modo alla fase attuativa del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il risarcimento, ossia concernenti la distribuzione dell&#8217;onere di provare l&#8217;elemento soggettivo (nella responsabilità contrattuale è a carico del debitore inadempiente, ex art. 1218 cod. civ., l&#8217;onere di provare l&#8217;assenza di colpa, mentre nella responsabilità aquiliana il danneggiato deve provare il dolo o la colpa del danneggiato ex artt. 2043 e 2697 cod. civ.), la prevedibilità come limite del danno risarcibile nella responsabilità contrattuale (art. 1225 cod. civ.), ed il regime della prescrizione, di cui si è <br />	<br />
già detto.<br />
Identici sono invece gli elementi genetici del rapporto, ossia gli elementi di fatto soggettivi (dolo o colpa) ed oggettivi (condotta antigiuridica e conseguente danno), che determinano entrambe le forme di responsabilità.Da ciò consegue… che la pretesa risarcitoria fondata su tali elementi, che costituiscono così la causa petendi, è unica per le due azioni giudiziarie, contrattuale e aquiliana” (Cassazione civile, sez. lav., 05 ottobre 1994 , n. 8090).             </p>
<p>8. 	Quindi in questa sede occorre, sotto entrambi i profili:<br />	<br />
a)    accertare la sussistenza del  danno; <br />
b)    verificare se il danno sia ingiusto;  <br />
c)  accertare se l&#8217;evento dannoso sia causalmente riferibile ad una condotta (positiva o omissiva) della P.A.; <br />
d)   valutare l’elemento soggettivo. </p>
<p>9.	Con riferimento alla  sussistenza dei danni (con i connessi profili attinenti all’ingiustizia e al nesso causale), occorre porsi il delicato problema dell’individuazione dell’onere  probatorio in capo al ricorrente.<br />	<br />
	Al riguardo occorre premettere che non può certo essere di aiuto un semplice riferimento al tradizionale criterio del cd. principio dispositivo con metodo acquisitivo.	In linea generale,  compete in linea di principio al ricorrente l&#8217;onere  di provare,  ai sensi  dell&#8217;art.  2697 c.c.,  tutti  gli  elementi costitutivi  della domanda di  risarcimento del danno  per fatto illecito (Consiglio di Stato sez. V, 25 gennaio 2002,  Consiglio di Stato, sez. VI, 22 agosto 2006, n. 4932). Questo perché la limitazione dell&#8217;onere probatorio che governa il processo amministrativo si fonda sulla naturale ineguaglianza delle parti, privato e pubblica amministrazione, e quindi sul generale possesso dei documenti da parte dei pubblici uffici che resistono in giudizio, mentre in caso di risarcimento danni per dimostrare questi ultimi si tratta in genere di documentazione in possesso dei ricorrenti (T.A.R. Liguria, sez. I, 21 aprile 2006, n. 391).<br />	<br />
	Deve quindi essere disattesa quella  giurisprudenza che ritiene sufficiente l&#8217;allegazione degli elementi  di prova  che siano  idonei a  consentire al  giudice di  sviluppare la  successiva istruttoria (T.A.R. Piemonte sez. I, 20 marzo 2002, n. 654). <br />	<br />
	In materia risarcitoria  va invece seguita la linea più rigorosa, senza  che possa  soccorrere il tradizionale metodo acquisitivo di  integrazione della prova da parte del giudice amministrativo (T.A.R. Puglia sez. I, Bari, 14 luglio 2001, n. 2904) e senza che sia sufficiente, a tal fine,  fornire solo qualche elemento o principio di prova (T.A.R. Friuli V.G. 23 aprile 2001, n. 179).  Su questa linea, si è precisato che il  ricorrente è tenuto a indicare  i fatti, gli elementi di diritto e i mezzi di prova di cui intende avvalersi (T.A.R. Calabria sez. Catanzaro, 19 luglio 2001, n. 1162).<br />	<br />
	Questa impostazione risulta essere non solo maggiormente conforme al  carattere dispositivo del processo su diritti soggettivi, ma anche pienamente coerente:<br />	<br />
&#8211; con il tradizionale assunto secondo cui il principio dispositivo opera sempre incondizionatamente, qualora si tratti di materiale probatorio la cui produzione in giudizio rientri nella piena disponibilità della parte interessata (C.G.A.R.S. 29 giugno 19<br />
&#8211; con l’impostazione rigorosa rinvenibile nella giurisprudenza della Cassazione in ordine all’onere probatorio ricadente sulla parte privata anche nel processo contro una pubblica amministrazione: basti pensare, a titolo di esempio, all’attivazione dei po<br />
9.1	Anche a voler poi tenere conto del maggior ruolo che nel processo civile del lavoro rivestono i poteri officiosi del giudice in materia di prova, occorre nondimeno considerare che l’uso di  poteri di questo tipo &#8211; di cui anche il giudice amministrativo è titolare &#8211; non deve condurre ad alterare in radice la fondamentale struttura dispositiva del giudizio.<br />	<br />
	In quest’ottica deve essere ricordata una recente, importante pronuncia della Suprema Corte (Cassazione, Sezioni unite civili, 24 marzo 2006, n. 6572), con la quale si è stabilito &#8211; ponendo termine a un rilevante contrasto giurisprudenziale &#8211; che, “in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato alla esistenza di una lesione dell’integrità psico fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dallo ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nella abitudine di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove”.<br />	<br />
	In questa pronuncia, quindi, la Cassazione aderisce a un orientamento rigoroso, precisando che “proprio a causa delle molteplici forme che può assumere il danno da dequalificazione, si rende indispensabile una specifica allegazione in tal senso da parte del lavoratore (come sottolineato con forza dal secondo degli indirizzi giurisprudenziali sopra ricordati), che deve in primo luogo precisare quali di essi ritenga in concreto di aver subito, fornendo tutti gli elementi, le modalità e le peculiarità della situazione in fatto, attraverso i quali possa emergere la prova del danno. Non è quindi sufficiente prospettare l’esistenza della dequalificazione, e chiedere genericamente il risarcimento del danno, non potendo il giudice prescindere dalla natura del pregiudizio lamentato, e valendo il principio generale per cui il giudice – se può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall’articolo 421 Cpc – non può invece mai sopperire all’onere di allegazione che concerne sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa trova supporto (tra le tante Cassazione Su 1099/98)”.<br />	<br />
	Si tratta, quindi, di un onere di allegazione assai pregnante, che si estende ai cd. “fatti secondari”, quale presupposto per l’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio.<br />	<br />
9.2	Alla stregua di questa impostazione, pienamente condivisa dal Collegio, devono ritenersi superate le tesi che riconoscono, in varia misura, la possibilità di una liquidazione del danno sulla base di un’allegazione generica, o che comunque postulano la configurabilità di alcune voci di danno come sussistenti <i>in re ipsa</i> (come anche questo Tribunale aveva  ritenuto nella menzionata sentenza n. 6254/2004).<br />	<br />
Deve ora procedersi   all’analisi delle varie voci di danno prospettate dal ricorrente, e  qui richiamate in sintesi ai  punti 5 A (danni patrimoniali) e 5 B (danni non patrimoniali).</p>
<p>10.	Con riferimento al punto 5 A 1)  &#8211; privazione dello stipendio e  connesso disagio economico che ha compromesso il tenore abituale di vita del ricorrente &#8211; il Collegio rileva che nella specie la <i>restitutio in integrum</i> è stata fatta oggetto di un apposito giudizio di ottemperanza, ed ha comunque già avuto luogo, come riconosciuto da ultimo anche dalla difesa di parte ricorrente nella memoria del 7 dicembre 2005 (“<i>L’amministrazione ha corrisposto la retribuzione di fatto per il periodo intercorrente tra la destituzione e la reintegrazione</i>”). Di tale importo non deve quindi tenersi conto nel presente giudizio di determinazione del danno (restando comunque sempre impregiudicata qualunque ulteriore questione dovesse eventualmente insorgere sempre nella sede dell’ottemperanza al giudicato di annullamento, a titolo &#8211; per così dire &#8211; di “appendice” della <i>restitutio in integrum</i> strettamente intesa).</p>
<p>11.		Con riguardo al punto 5 A 2) &#8211; spese sostenute in sede disciplinare e giudiziaria  &#8211;  è assorbente osservare, in disparte ogni ulteriore possibile considerazione, che le stesse  non sono state documentate   nel    loro  ammontare. </p>
<p>12.		Per quanto concerne il   punto 5 A 3), attinente alla lamentata impossibilità di partecipare &#8211; nel periodo di forzata assenza dal servizio in esito alla destituzione  &#8211; ai concorsi per l’avanzamento nella carriera, il ricorrente insiste  sulla lesione della propria professionalità, oltre che sul danno patrimoniale (retributivo – previdenziale) connesso alla perdita della concreta aspettativa di accesso alla qualifica dirigenziale, con particolare riferimento ai due concorsi banditi in data 20 maggio 1997 e in data 6 giugno 1997.<br />	<br />
	Per quanto attiene al concorso riservato bandito con  D.D.  del  20  maggio  1997, il Collegio, pur rilevando  che parte ricorrente ha fornito prova del fatto che tutti i candidati originariamente idonei  sono poi  stati proclamati vincitori &#8211; il che, unitamente alla considerazione del fatto che trattavasi di concorso per titoli  e colloquio,   avrebbe potuto  contribuire a delineare una consistente <i>chance</i> di vittoria &#8211; deve nondimeno pervenire ad una conclusione negativa circa la ricollegabilità causale del lamentato danno rispetto al comportamento dell’Amministrazione.<br />	<br />
	Infatti, è decisivo rilevare, al riguardo, che il ricorrente non ha presentato domanda di partecipazione al concorso in questione, pur non essendo impedito a farlo.<br />	<br />
 	Infatti, il bando è stato pubblicato sulla G.U. – Concorsi ed esami   del  6 giugno  1997; il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda scadeva lunedì  7 luglio 1997. Ora, è importante rilevare che anteriormente a quella data  la sentenza di primo grado che annullava la destituzione era già stata depositata (precisamente in data 11 giugno 1997; mentre copia conforme della stessa era stata rilasciata il 16 giugno 1997 su richiesta del difensore del ricorrente, che provvedeva alla notifica all’Amministrazione, perfezionatasi il 3   luglio   successivo).<br />	<br />
	Ora, anche se l’effettiva riammissione  in servizio del ricorrente è avvenuta successivamente (in data 20 maggio 1998), è evidente che dal momento della pubblicazione della sentenza in questione era derivato un effetto immediatamente ripristinatorio della situazione giuridica preesistente, ossia il formale riacquisto della titolarità dello status di dipendente dell’Amministrazione,  che abilitava l’interessato a presentare la domanda di partecipazione al concorso in questione. In questo tipo di vicenda, infatti, l&#8217;effetto ripristinatorio discende direttamente dalla pronuncia giudiziale e non dall&#8217;emissione dell&#8217;atto conformativo dell&#8217;amministrazione, per cui il rapporto d&#8217;impiego cessato a seguito di provvedimento di decadenza o destituzione si ricostituisce per effetto della decisione d&#8217;annullamento di tali atti riconosciuti illegittimi: cfr.  in tal  senso Consiglio di Stato, sez. V, 03 novembre 1989, n. 736, che ha ritenuto decorrere dalla data di legale conoscenza della sentenza il  termine perentorio di 30 giorni, effettivamente trascorso, per la presentazione dell&#8217;istanza di partecipazione al concorso  (ed è appena il caso di ribadire che nella vicenda che ci occupa il termine originario per la presentazione della domanda non era neppure trascorso). <br />	<br />
	Per quanto riguarda l’altro concorso, le allegazioni del ricorrente sono meno puntuali sotto il profilo della concretezza della <i>chance</i>; e comunque si tratta di un concorso bandito poco dopo il primo, per il quale valgono a maggior ragione i medesimi argomenti suesposti. <br />	<br />
	Argomenti che conducono, in ultima analisi, a escludere  un nesso causale diretto tra l’atto illecito e l’omessa partecipazione al concorso: l’art. 1223 c.c. richiede infatti che il danno risarcibile sia conseguenza “immediata e diretta” del comportamento illecito.<br />	<br />
Ed anche qualora si volesse ragionare diversamente circa il nesso causale strettamente inteso, resterebbe pur sempre vero, in ultima analisi, che non sono risarcibili i danni “che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria  diligenza” (art. 1227  c.c.). Quest’ultima disposizione &#8211; applicabile anche alle ipotesi di illecito &#8220;aquiliano&#8221;  in ragione dell&#8217;art. 2056 c.p.c. (Cassazione civile, sez. III, 09 febbraio 2004, n. 2422), nonché ai danni non patrimoniali (T.A.R. Sicilia Catania, sez. I, 27 aprile 2006, n. 643) &#8211;  non si limita, infatti, a richiedere al creditore la mera inerzia, di fronte all&#8217;altrui comportamento dannoso, o la semplice astensione dall&#8217;aggravare, con fatto proprio, il pregiudizio già verificatosi, ma, secondo i principi generali di correttezza e buona fede di cui all&#8217;art. 1175 c.c., gli impone altresì una condotta attiva o positiva diretta a limitare le conseguenze dannose di detto comportamento, intendendosi comprese nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinaria diligenza, all&#8217;uopo richiesta, quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cassazione civile n. 2422/2004 cit.). Ed al riguardo va  precisato che, se è vero che la questione in ordine all&#8217;omesso uso dell&#8217;ordinaria diligenza da parte del creditore è oggetto di un’eccezione in senso proprio (Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 2004, n. 20324), è pur vero che, nella specie, la difesa dell’Amministrazione ha espressamente eccepito l’omessa presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi in questione.</p>
<p>13.	Per quanto attiene alla  lesione della professionalità derivante dal periodo di forzata inattività (di cui al precedente punto   5 A 4), sussiste l’esigenza di indicare  in concreto “quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate…dalla forzata inattività. In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell&#8217;interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perchè &#8211; fermo l&#8217;inadempimento &#8211; l&#8217;interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell&#8217;impegno assunto di svolgere l&#8217;attività che gli viene richiesta dal datore”. (Cass. n. 6572/2006 cit.).<br />	<br />
	Il Collegio ritiene che sul punto manchi la richiesta allegazione di specifici e rilevanti fatti secondari, in quanto il ricorrente si è limitato a richiamare la lesione alla professionalità conseguente all’inattività forzosa in relazione alla ”prestigiosa e altamente professionale posizione lavorativa che aveva conseguito…dopo ben ventisette anni di servizio”.</p>
<p>14.	Con riferimento ai danni non patrimoniali (morali e biologici), giova ricordare che la giurisprudenza è pervenuta ad una &#8220;<i>interpretazione  costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 2059 cod. civ., tesa a ricomprendere nell&#8217;astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento dello stato d&#8217;animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell&#8217;interesse, costituzionalmente garantito, all&#8217;integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona</i>&#8221; (Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233; cfr. altresì Cass. 31 maggio 2003, n. 8827  e 8828, nonché Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2005, n. 1096).<br />	<br />
	Anche per queste voci di danno, tuttavia, vale quanto affermato dalla richiamata sentenza Cass. n. 6572/2006 riguardo agli oneri di allegazione e prova.</p>
<p>15.	Con riferimento, in particolare, alle voci di cui al precedente punto 5 B)  2 e 4 (lesione dell’onore, della reputazione e dell’immagine lavorativa; danno alla vita di relazione nei vari ambiti familiare, lavorativo, sociale), deve rilevarsi la loro ascrivibilità alla figura del   cd. danno esistenziale.<br />	<br />
	Al riguardo, la Cassazione (sempre nella sentenza n. 6572/2006) ha osservato che si tratta di “ogni pregiudizio che l&#8217;illecito datoriale provoca sul fare areddituale del soggetto, alterando le sue abitudini di vita e gli assetti relazionali che gli erano propri, sconvolgendo la sua quotidianità e privandolo di occasioni per la espressione e la realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Peraltro il danno esistenziale si fonda sulla natura non meramente emotiva ed ulteriore (propria del cd. danno morale), ma oggettivamente accertabile del pregiudizio, attraverso la prova di scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l&#8217;evento dannoso.<br />	<br />
Anche in relazione a questo tipo di danno il giudice è astretto alla allegazione che ne fa l&#8217;interessato sull&#8217;oggetto e sul modo di operare dell&#8217;asserito pregiudizio, non potendo sopperire alla mancanza di indicazione in tal senso nell&#8217;atto di parte, facendo ricorso a formule standardizzate, e sostanzialmente elusive della fattispecie concreta, ravvisando immancabilmente il danno all&#8217;immagine, alla libera esplicazione ed alla dignità professionale come automatica conseguenza della dequalificazione. Il danno esistenziale infatti, essendo legato indissolubilmente alla persona, e quindi non essendo passibile di determinazione secondo il sistema tabellare &#8211; al quale si fa ricorso per determinare il danno biologico, stante la uniformità dei criteri medico legali applicabili in relazione alla lesione dell&#8217;indennità psicofisica &#8211; necessita imprescindibilmente di precise indicazioni che solo il soggetto danneggiato può fornire, indicando le circostanze comprovanti l&#8217;alterazione delle sue abitudini di vita.<br />
Non è dunque sufficiente la prova della dequalificazione, dell&#8217;isolamento, della forzata inoperosità, dell&#8217;assegnazione a mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie, perchè questi elementi integrano l&#8217;inadempimento del datore, ma, dimostrata questa premessa, è poi necessario dare la prova che tutto ciò, concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore, alterandone l&#8217;equilibrio e le abitudini di vita. Non può infatti escludersi, come già rilevato, che la lesione degli interessi relazionali, connessi al rapporto di lavoro, resti sostanzialmente priva di effetti, non provochi cioè conseguenze pregiudizievoli nella sfera soggettiva del lavoratore, essendo garantito l&#8217;interesse prettamente patrimoniale alla prestazione retributiva”. <br />
	Occorre quindi una “prova testimoniale, documentale o presuntiva, che dimostri nel processo &#8220;i concreti&#8221; cambiamenti che l&#8217;illecito ha apportato, in senso peggiorativo, nella qualità di vita del danneggiato. Ed infatti &#8211; se è vero che la stessa categoria del &#8220;danno esistenziale&#8221; si fonda sulla natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accettabile, del pregiudizio esistenziale: non meri dolori e sofferenze, ma scelte di vita diverse da quelle che si sarebbero adottate se non si fosse verificato l&#8217;evento dannoso &#8211; all&#8217;onere probatorio può assolversi attraverso tutti i mezzi che l&#8217;ordinamento processuale pone a disposizione: dal deposito di documentazione alla prova testimoniale su tali circostanze di congiunti e colleghi di lavoro. Considerato che il pregiudizio attiene ad un bene immateriale, precipuo rilievo assume rispetto a questo tipo di danno la prova per presunzioni, mezzo peraltro non relegato dall&#8217;ordinamento in grado subordinato nella gerarchia delle prove, cui il giudice può far ricorso anche in via esclusiva (tra le tante Cass. n. 9834 del 6 luglio 2002) per la formazione del suo convincimento, purchè, secondo le regole di cui all&#8217;art. 2727 cod. civ. venga offerta una serie concatenata di fatti noti, ossia di tutti gli elementi che puntualmente e nella fattispecie concreta (e non in astratto) descrivano: durata, gravità, conoscibilità all&#8217;interno ed all&#8217;esterno del luogo di lavoro della operata dequalificazione, frustrazione di (precisate e ragionevoli) aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti la avvenuta lesione dell&#8217;interesse relazionale, gli effetti negativi dispiegati nella abitudini di vita del soggetto; da tutte queste circostanze, il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico (tra le tante Cass. n. 13819 del 18 settembre 2003), complessivamente considerate attraverso un prudente apprezzamento, si può coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all&#8217;esistenza del danno, facendo ricorso, ex art. 115 cod. proc. civ. a quelle nozioni generali derivanti dall&#8217;esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove.<br />	<br />
D&#8217;altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perchè questa, per non trasmodare nell&#8217;arbitrio, necessita di parametri a cui ancorarsi”.<br />
	Ora, nel ricorso e negli scritti di parte non risultano le puntuali allegazioni richieste, ma solamente riferimenti  generici e non sufficientemente articolati.<br />	<br />
	Neppure queste voci di danno possono quindi essere prese in considerazione.</p>
<p>16. 	Neanche il danno biologico (di cui al punto 5 B3)  può essere risarcito in questa sede, in quanto  esso, per quanto normalmente si risolva in un peggioramento della qualità della vita, presuppone pur sempre una lesione dell&#8217;integrità psicofisica, di cui quel peggioramento è solo la conseguenza, non essendo risarcibile la minore godibilità della vita, ma solo la lesione della salute, costituente il bene giuridicamente tutelato dall&#8217;art. 32 cost. Ne consegue che, in difetto di prova di una lesione dell&#8217;integrità psicofisica del soggetto non è configurabile un danno biologico risarcibile (Cassazione civile, sez. III, 18 gennaio 2006, n. 828; analogamente, quanto al processo del lavoro, cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20 agosto 2004, n. 16398); né a tale inerzia probatoria può sopperirsi con la  nomina di un consulente tecnico d&#8217;ufficio, in assenza della necessaria allegazione specifica – se del caso supportata da documentazione medica – della specifica patologia contratta a causa del comportamento illecito subito. </p>
<p>17. 	Resta da esaminare la voce di danno attinente alle  sofferenze psico – fisiche (punto 5 B 1), nella parte in cui si riferisce non tanto alla componente di danno biologico o esistenziale, ma a quella consistente nel cd. “danno morale soggettivo” (la cui richiesta deve ritenersi compresa nel tenore della domanda proposta innanzi a questo giudice, come risulta dal tenore complessivo delle espressioni adoperate, oltre che dallo specifico cenno contenuto a pag. 3  della memoria del 7 dicembre 2005).<br />	<br />
Nella più volte richiamata pronuncia della Cassazione n. 6572/2006, si fa un riferimento “a contrario” ai “dolori e sofferenze” di carattere emotivo e interiore che connotano il danno morale soggettivo, così contrapposto al danno esistenziale (che ha invece, come si è visto in precedenza, una proiezione agevolmente oggettivabile all’esterno); la distinzione tra danno morale soggettivo e danno esistenziale è ripresa da T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 27 luglio 2005, n. 3438, secondo cui il primo attiene al ristoro per la sofferenza morale soggettiva, al patema d’animo in senso stretto, mentre il secondo attiene alla compromissione della sfera realizzatrice di un individuo ed attiene al fare della vittima.<br />
Ad avviso del Collegio, tale caratteristica del danno morale soggettivo non costituisce una ragione per negarne la risarcibilità, quanto piuttosto un motivo di residua ragionevole operatività &#8211; limitatamente a questo solo aspetto &#8211; del criterio   della risarcibilità <i>in re ipsa.<br />
</i>Deve infatti ritenersi che, secondo l’<i>id quod plerumque accidit</i>, la perdita del lavoro, specie se percepita e vissuta come conseguenza di un agire illegittimo e ingiustificato del datore di lavoro, costituisce un evento che incide profondamente nella sfera morale dell’interessato, provocando un notevole stato di sofferenza interiore che va risarcito per se stesso,  a prescindere dalla questione del danno esistenziale, e sulla base di un criterio probatorio che tenga conto sia del carattere intimo del pregiudizio, sia del fatto che la sussistenza dello stesso può normalmente essere presunta in relazione a determinate tipologie di illecito.<br />
17.1	 	Il Collegio  è consapevole di quella giurisprudenza la quale ha evidenziato  che  la nuova lettura   necessitata dall&#8217;interpretazione costituzionale dell&#8217;art. 2059 c.c. “non comporta di per sé l’atipicità delle figure di danno non patrimoniale”, mentre il risarcimento di quest’ultimo “fuori dalla ipotesi di cui all&#8217;art. 185 c.p. e delle altre minori ipotesi legislativamente previste attiene solo all&#8217;ipotesi specifiche di valori costituzionalmente garantiti (la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ecc)”  (Consiglio di Stato, sez. VI, 05 dicembre 2005, n. 6960). 	Si tratta di una lettura che, pur nel mutato contesto ermeneutico, intende far salvo il dato strutturale ricavabile dall’art. 2059 c.c., che limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge; in questo contesto, il ricorso alle norme costituzionali servirebbe a fornire tutela alle sole violazioni gravi di diritti inviolabili della persona (ex art. 2 Cost.), non altrimenti rimediabili.<br />	<br />
	In quest’ottica, vi è tuttavia il rischio che  la risarcibilità del danno morale soggettivo, inteso nel senso classico,  rimanga circoscritta all’ipotesi di cui all’art. 185 c.p., e quindi alla sussistenza di un fatto – reato (come del resto sostiene anche la difesa dell’Amministrazione).<br />	<br />
	In realtà, la  nuova lettura   costituzionalmente orientata dell&#8217;art. 2059 c.c. comporta, a ben vedere,  che   il danno morale soggettivo (implicante il patema d&#8217;animo o la sofferenza contingente), che consegua all&#8217;ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato (Cassazione civile, sez. III, 21 ottobre 2005 , n. 20355; Cassazione civile, sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827).<br />	<br />
	E la verifica della lesione dell’interesse costituzionalmente protetto non può essere effettuata secondo un canone rigidamente testual – normativistico, che mal si attaglia all’ermeneutica delle fonti di livello costituzionale: la rilevanza diretta in tal modo conferita alle situazioni costituzionalmente tutelate è di per sé incompatibile con l’ottica di stretta legalità formale soggiacente alla menzionata disposizione codicistica.<br />	<br />
	Ed infatti la stessa Cassazione (sent. 8828/2003), nel fare riferimento alla tutela dell’integrità morale che, ove si determini una ingiusta sofferenza contingente, si esprime mediante il risarcimento del danno morale soggettivo, ne afferma la agevole ricollegabilità all’art. 2 Cost.;  mentre, ad avviso  del Collegio, è importante osservare che il diritto della persona si colora in maniera ancora più stringente in relazione alla rilevanza costituzionale della tutela del  lavoro (sul diritto all’esplicazione della personalità attraverso il lavoro, che trova fondamento negli articoli 2, 4 e 36 della Costituzione, cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. VI, 16 marzo 2005 , n. 1096).<br />	<br />
17.2 		Ciò vale anche con riferimento ai profili di responsabilità contrattuale, pure azionati nel presente giudizio.<br />	<br />
	Al riguardo, una significativa pronuncia di merito (Tribunale Pinerolo, 2 aprile  2004, n. 119) contiene i seguenti condivisibili enunciati:<br />	<br />
&#8211; “…non si può ulteriormente condividere quel tradizionale orientamento interpretativo che limita al solo danno patrimoniale emergente e da lucro cessante l’area del pregiudizio suscettibile di ristoro ai sensi dell’art. 1223 c.c. Deve osservarsi, innanzi<br />
&#8211;  “nel settore della responsabilità contrattuale, la conseguenza d’indubbia novità che discende dal nuovo “diritto vivente” è proprio la possibilità di ottenere il risarcimento del danno morale in senso stretto, ciò che per lo più si negava precedentemen<br />
&#8211;    nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può  “dubitarsi del fatto che, in molti casi, un interesse non patrimoniale è dedotto in contratto e ciò vale, in particolare, proprio i profili che vengono in rilievo nel caso di specie: per un ver<br />
17.3	     Le  precedenti considerazioni consentono di ritenere risarcibile, nella specie, il  solo danno morale soggettivo.</p>
<p>18. 	     Prima di procedere alla relativa liquidazione, occorre anzitutto rilevare la incontestabile riconducibilità di tale danno, sotto il profilo causale,  al licenziamento illegittimo.<br />	<br />
Esso riveste anche natura di danno ingiusto, in relazione alla  violazione della normativa che regola l’esercizio dei poteri dell’Amministrazione nell’ambito del rapporto di impiego e alla connessa lesione della personalità morale,   giuridicamente tutelata, del lavoratore illegittimamente destituito, dovendosi dare assorbente rilievo &#8211; nell’accogliere <i>in parte qua</i> la domanda risarcitoria &#8211; al profilo della responsabilità contrattuale, anche in relazione a quanto si osserva al punto seguente.<br />
Ciò sul presupposto che trattasi non di meri interessi procedimentali (secondo quanto sostiene la difesa dell’Amministrazione), ma di veri e propri diritti soggettivi ultimamente radicati in situazioni giuridiche di rilevanza costituzionale, ed incisi dallo scorretto esercizio del potere disciplinare.</p>
<p>19.	   La questione dell’elemento soggettivo va risolta, in presenza di un’azione che riveste natura sia contrattuale sia extracontrattuale, applicando  &#8211; sul piano processuale &#8211; la disciplina dell&#8217;onere probatorio più favorevole al lavoratore ricorrente, ossia quello contrattuale. Conseguentemente spetta al datore di lavoro dimostrare di aver posto in essere tutte le misure necessarie per tutelare l&#8217;integrità morale del dipendente: in presenza di responsabilità del datore di lavoro per inadempimento degli obblighi ex art. 2087 c.c., che ha natura contrattuale, è lo stesso datore di lavoro ad essere gravato (ai sensi dell&#8217;art. 1218 c.c.) dell’onere di provare la non imputabilità dell&#8217;inadempimento (Cassazione civile , sez. lav., 25 maggio 2006 , n. 12445).<br />	<br />
Tale prova non è stata fornita in questo giudizio. <br />
Dal giudicato di annullamento della destituzione risulta, per quanto qui interessa, che l’Amministrazione, mentre da un lato ha  considerato  sussistente  un’implicita responsabilità derivante dalla condanna a pena patteggiata  inflitta al dott. Rossi, dall’altro, pur motivando anche sulla base delle risultanze del procedimento, lo ha tuttavia fatto in maniera contraddittoria e incompleta, omettendo altresì di disporre istruttoria su altri profili rilevanti (quantomeno ai fini della valutazione della gravità dei fatti). <br />
In questa sede non è necessario ripercorrere analiticamente la vicenda, in quanto, in presenza del quadro delineato nelle sentenze del giudice amministrativo (la cui rilevanza in questa sede discende dalle considerazioni  svolte al precedente punto 6), è mancata – da parte della difesa dell’Amministrazione &#8211; una confutazione analitica, tale da dimostrare l’esclusione di ogni minimo profilo di negligenza nella vicenda in questione.<br />
Ed a tal fine non è sufficiente  il richiamo, da parte della difesa medesima, alla parallela vicenda del giudizio di responsabilità amministrativa, che presuppone un tipo di valutazione non coincidente con quella disciplinare (soprattutto ove si consideri la  portata  della condanna  pronunciata dalla Corte dei conti in appello, da cui risulta una consistente riduzione dell’area della responsabilità e della conseguente quantificazione del danno).</p>
<p>20.	Passando alla liquidazione del danno, che è &#8211; lo si ribadisce &#8211; risarcibile nella specie soltanto nella parte relativa al “danno morale  soggettivo”, <i> </i>il Collegio ritiene  di dover procedere in via  equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c., attesa la  peculiarità della vicenda e la particolare natura del  pregiudizio in questione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 26 febbraio 2003, n. 1591).<br />	<br />
Quindi, il Collegio ritiene che, alla stregua della documentazione in atti  e tenuto conto di tutti i profili rilevanti (tra cui la durata della forzata assenza dal servizio), il danno vada liquidato nella misura complessiva di ventimila Euro. <br />
Detta somma è determinata in valori attuali; pertanto su di essa decorrono  gli   interessi   legali    dalla data della presente sentenza al saldo.</p>
<p>21.	Occorre infine disattendere l’eccezione di compensazione formulata dalla difesa dell’Amministrazione, con riferimento al credito dalla stessa vantato a seguito della condanna irrogata all’odierno ricorrente dal giudice contabile di appello (condanna il cui importo supera quello liquidato in questa sede in favore del ricorrente).<br />	<br />
	L’eccezione deve essere disattesa per l’assorbente considerazione che non sussiste la irrevocabile certezza che è necessaria per determinare &#8220;ope exceptionis&#8221; la estinzione di due debiti per le quantità corrispondenti (Cassazione civile , sez. lav., 13 maggio 1987, n. 4423), attesa la pendenza  del giudizio di revocazione avverso la decisione del giudice contabile di appello; ed è appena il caso di rilevare che l’onere di provare pienamente la sussistenza dei presupposti per la compensazione &#8211; tra i quali è da ritenersi compresa la definitiva stabilità del titolo giudiziale del credito &#8211; spetta alla parte che la eccepisce in giudizio, trattandosi di eccezione in senso stretto (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 09 maggio 1995, n. 5036). </p>
<p>22.	Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, con la condanna dell&#8217;Amministrazione al risarcimento del danno come sopra liquidato.</p>
<p>23. 	Le spese seguono la soccombenza della resistente Amministrazione e sono liquidate in dispositivo.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III-bis,  definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie per quanto di ragione, e per l’effetto condanna il Ministero  del Lavoro e delle Politiche Sociali  a corrispondere al dottor Oscar  Rossi la somma di € 20.000,00 (ventimila/00), oltre agli interessi legali  dalla data della presente sentenza al saldo. <br />
Condanna il Ministero  del Lavoro e delle Politiche Sociali  al pagamento, in favore del dottor Oscar  Rossi, delle spese,  dei diritti e degli onorari di giudizio, nella misura complessiva di € 5000,00  (cinquemila/00), oltre  agli accessori di legge.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 18 maggio 2006 e del 22 febbraio  2007, con l&#8217;intervento dei signori:</p>
<p>Giulio  Amadio	                          &#8211;  Presidente  f.f.  <br />	<br />
Massimo  Luciano   Calveri  	  	   &#8211; Consigliere<br />	<br />
Francesco  Arzillo			   &#8211; Consigliere  Est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-13-4-2007-n-3208/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 13/4/2007 n.3208</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
