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	<title>3201 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3201 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.3201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-30-11-2020-n-3201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-30-11-2020-n-3201/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.3201</a></p>
<p>Federica Cabrini, Presidente, Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore PARTI: Saverio De G., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caldarera e Guglielmo D&#8217;Anna; contro Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Candeloro Nania; l&#8217;Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell&#8217;Assessore pro tempore, rappresentato</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-30-11-2020-n-3201/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.3201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-30-11-2020-n-3201/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.3201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Federica Cabrini, Presidente, Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore PARTI:  Saverio De G., rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caldarera e Guglielmo D&#8217;Anna; contro Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Candeloro Nania;  l&#8217;Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell&#8217;Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania</span></p>
<hr />
<p>Ambiente e territorio : sulla destinazione a verde agricolo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Ambiente e territorio &#8211; pianificazione &#8211; governo del territorio &#8211; verde agricolo &#8211; destinazione &#8211; spazio urbano &#8211; maggior vivibilità  &#8211; viene perseguita<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La destinazione a verde agricolo di un&#8217;area, stabilita con un nuovo P.R.G., non implica per forza che essa soddisfi in modo diretto e immediato gli interessi agricoli, potendosi giustificare con le esigenze di un ordinato governo del territorio; tra queste ultime rientra la necessità  d&#8217;impedire un&#8217;ulteriore edificazione o un congestionamento delle aree, affinchè si mantenga l&#8217;equilibrato rapporto quantitativo tra aree libere ed edificate o industriali e si realizzino i bisogni collettivi di maggior vivibilità  dello spazio urbano, se del caso mercè la contrazione dell&#8217;illimitata espansione edilizia.</em><br /> <em>Tutto ciò non determina nè veri e propri insediamenti agricoli nuovi, nè puntigliose verifiche sulla reale vocazione delle aree stesse allo sfruttamento produttivo agricolo .</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/11/2020<br /> <strong>N. 03201/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01407/2004 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1407 del 2004, proposto da Saverio De Gaetano, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caldarera e Guglielmo D&#8217;Anna, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Massimiliano Jelo, sito in Catania, via Vittorio Emanuele Orlando, n. 26;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> &#8211; il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Candeloro Nania, con domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Laura Di Stefano, sito in Catania, via Malta, n. 3;<br /> &#8211; l&#8217;Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona dell&#8217;Assessore <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso <em>ope legis </em>dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici, siti in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliato <em>ex lege</em>;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br /> &#8211; della deliberazione commissariale n. 1 dell&#8217;11.12.2003 di revisione del PRG;<br /> &#8211; del decreto 8.2.2007 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 27.4.2007 di approvazione del PRG e del R.E.;<br /> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e dell&#8217;Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;<br /> Vista l&#8217;ordinanza cautelare n. 507/2004;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 novembre 2020, svoltasi in modalità  telematica. In videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137/2020, il dott. Emanuele Caminiti;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> Il Signore Saverio De Gaetano espone di essere proprietario di un lotto di terreno sito nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, contraddistinto in catasto alle particelle n.765, 123 3,76 6,1234 e porzione della particella n. 533 del foglio 3.<br /> Il predetto lotto è situato in una zona che, in base al previgente strumento urbanistico ossia al vecchio PRG, era classificata (B4) edificabile.<br /> Con istanza acquisita al protocollo numero 15992 del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, il De Gaetano chiedeva il rilascio della concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato a due elevazioni.<br /> Con nota del 17 novembre 2003 (protocollo n. 22716), l&#8217;Amministrazione comunale comunicava all&#8217;istante che la pratica edilizia era stata acquisita e chiedeva, contestualmente, documentazione integrativa.<br /> Con nota del 11 dicembre 2003 (protocollo n. 22103), il dirigente del VII settore, trasmetteva il progetto al dirigente del settore per i pareri relativi agli impianti idrico-fognario e all&#8217;Ufficio igiene pubblica per il parere sanitario e richiedeva al ricorrente lo stralcio aerofotogrammetrico comunicando altresì¬ che con deliberazione commissariale numero 1 del 11 dicembre 2003 veniva adottata la revisione del piano regolatore generale dando mandato ai progettisti <em>&quot;di adeguare, prima della pubblicazione prevista dalla legge regionale n. 71 del 1978 le tavole dello strumento urbanistico generale inserendo tutti i provvedimenti( lottizzazioni, concessioni edilizie, autorizzazioni) efficaci e/o esecutivi emanati dal Comune sino alla data della presente deliberazione&quot;</em>.<br /> Avverso la delibera di adozione del nuovo piano regolatore n. 1 del 11 dicembre 2003, il De Gaetano proponeva ricorso (iscritto al numero di R.G. 147 del 2004 innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale) chiedendone l&#8217;annullamento per i seguenti motivi di diritto: <em>&#8220;primo motivo violazione di legge (articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1981 n. 65) eccesso di potere; secondo motivo violazione di legge (articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71); terzo motivo violazione di legge (articolo 3, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 1978 n 71); quarto motivo violazione di legge (articolo 2 e seguenti della legge regionale 27 dicembre 1978 n. 71. Abuso di potere &#8211; incompetenza; quinto motivo violazione di legge (articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1978 n 71) eccesso di potere; sesto motivo violazione di legge (articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1978 n 71) violazioni di legge di cui ai precedenti motivi di ricorso altre violazioni di legge eccesso di potere; settimo motivo: richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, richiesta di misura cautelare ai sensi dell&#8217;articolo 21, comma 7 , della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e articolo 3 della legge 21 luglio 2000 numero 205&#8221;</em>.<br /> Con ordinanza n. 507 del 23 marzo 2004, il TAR rigettava la suddetta domanda di sospensione.<br /> Successivamente, con nota del 5 maggio 2004, il ricorrente, considerato che l&#8217;istanza era stata, come da richiesta, integrata e consegnata all&#8217;amministrazione in data 10 dicembre 2003 e che i 120 giorni previsti all&#8217;articolo 2, comma 5, della Legge Regionale n. 17 del 1994, erano decorsi, riteneva la richiesta di concessione edilizia tacitamente assentita, di tal che comunicava al Sindaco la data di inizio lavori.<br /> Successivamente, con nota protocollo n. 24482 del 21 maggio 2004, il responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune comunicava al ricorrente il rigetto della richiesta di concessione edilizia, sulla base del parere espresso dalla C.E.C..<br /> Avverso tale provvedimento, il De Gaetano proponeva ricorso (iscritto al n. 4462 del 2004) innanzi al TAR, chiedendone, previa sospensione dell&#8217;efficacia, l&#8217;annullamento.<br /> Con ordinanza n. 1371/2004 il TAR, accoglieva la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione della nota impugnata.<br /> Successivamente, con delibera n. 1 del 27 agosto 2004, il commissario <em>ad acta</em>, disponeva la pubblicazione dello strumento urbanistico adottato (GURS n. 38 del 17 settembre 2004).<br /> A seguito della suddetta fase di pubblicazione, il De Gaetano presentava in data 17 ottobre 2004 un&#8217;osservazione/opposizione (contraddistinta con il n. 1030) con la quale, rappresentava la circostanza della pendenza innanzi al Tribunale del ricorso proposto avverso il diniego dell&#8217;istanza di concessione edilizia prot. n. 15992 assentita con il silenzio ai sensi dell&#8217;articolo 2 della legge regionale numero 17 del 1994 e del ricorso proposto avverso la delibera commissariale di adozione del piano regolatore generale, contestando l&#8217;illogicità  e la abnormità  della scelta di mutare la destinazione urbanistica del proprio terreno da zona edificabile a zona non edificabile in assenza di giustificate esigenze di interesse pubblico e in contrasto con la reale situazione dei luoghi, posto che l&#8217;area di sua proprietà  ha tutte le caratteristiche per conservare la pregressa classificazione di aree edificabile di completamento B4.<br /> Nel frattempo, in seguito alla sopra richiamata ordinanza n. 1371/ 2004, con nota prot. n. 45780 del 7 ottobre 2004, in esercizio del potere di annullamento in autotutela, il responsabile dell&#8217;Ufficio tecnico del Comune comunicava al ricorrente che, sulla base del parere espresso dalla CECÂ <em>&quot;la concessione di edilizia di cui alla nota prot. 23224 del 12 maggio 2004, con la presente è annullata e per la pratica 15992 (&#038;) si sospende ogni determinazione (&#038;)&quot;</em>.<br /> Avverso il suddetto provvedimento, anch&#8217;esso palesemente illegittimo, il signor De Gaetano proponeva ricorso per motivi aggiunti al ricorso iscritto al n. 4462/ 2004 RG chiedendone, previa sospensione, l&#8217;annullamento.<br /> Con ordinanza n. 26/2005, Il TAR Catania accoglieva la domanda di sospensione della nota n. 45780 del 7 ottobre 2004.<br /> Con nota prot. 8407 del 28 febbraio 2005, veniva comunicato al De Gaetano l&#8217;avvio del procedimento, ai sensi dell&#8217;articolo 7 e seguenti della legge 241 del 1990, di annullamento della concessione edilizia fondato sui seguenti presupposti: <em>&quot;l&#8217;intervento risulta in contrasto con l&#8217;articolo 18 del REC vigente, nella considerazione che lo stesso deve tener conto della superficie fondiaria estesa a tutte le aree coperte e scoperte di proprietà  della ditta intestataria di cui all&#8217;atto rep. n. 139961 del 20 maggio 1996 e quindi l&#8217;intervento deve tener conto della volumetria di fabbricati esistenti di proprietà  (particelle 766/1, 766/2 e 12233), ai fini del raggiungimento del valore dell&#8217;indice fondiario di 1,5 mc/mq previsto nelle zone B4 del piano regolatore generale vigente e quindi andava compreso volumetricamente ai fini della verifica della cubatura di progetto ammissibile; inoltre nel piano regolatore generale adottato con delibera commissariale n 1 del 11 dicembre 2003 e successiva n 1 del 27 agosto 2004, l&#8217;intervento ricade in area destinata a parcheggio e in parte agricola (&#038;)&quot;</em>.<br /> Con nota acquisita al prot. n. 14774 del 7 aprile 2005, il ricorrente, esercitando il diritto di partecipazione al procedimento di cui alla legge n. 241/ 1990 comunicava le proprie documentate osservazioni nelle quali, tra l&#8217;altro, veniva evidenziato il rispetto della previsione dell&#8217;articolo 18 REC.<br /> Con la nota n. 23713/2005, veniva comunicato al ricorrente l&#8217;annullamento della <em>&quot;procedura afferente l&#8217;istanza di concessione edilizia, presentata in applicazione dell&#8217;istituto del silenzio-assenso, prat. 15992, di cui alla richiesta n. 22103 del 11 dicembre 2003 data di decorrenza dei 120 giorni per l&#8217;istituto del silenzio-assenso e di cui alla richiesta di silenzio-assenso con nota protocollo n. 2324 del 12 maggio 2004&quot;</em> e sospendeva, altresì¬, l&#8217;istanza di concessione edilizia.<br /> Avverso l&#8217;annullamento del suddetto provvedimento, il De Gaetano proponeva motivi aggiunti al ricorso iscritto al n. 4462/2004 RG e pedissequa istanza cautelare.<br /> Con ordinanza cautelare n. 1962/05, il Tribunale amministrativo regionale rigettava la domanda di sospensione degli effetti.<br /> Successivamente, con decreto del 8 febbraio 2007, pubblicato sulla GURS n 20 del 27 aprile 2007, veniva approvato il piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, adottato con la delibera commissariale n 1 del 11 dicembre 2003 e successiva delibera n. 1 del 27 agosto 2004 di presa d&#8217;atto, destinando i terreni del ricorrente parte a parcheggio, parte in zona E1 e parte a viabilità  rigettando le osservazioni presentate dallo stesso.<br /> Avverso tale provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per motivi aggiunti deducendo:<br /> I) Invalidità  derivata e/o consequenziale &#8211; eccesso di potere atteso che il decreto impugnato, meglio specificato in epigrafe, intervenuto successivamente alla proposizione del ricorso avverso la delibera commissariale n. 1 del 11 dicembre 2003 di adozione del nuovo piano regolatore generale del comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in quanto atto consequenziale all&#8217;atto precedentemente impugnato è affetto da invalidità  derivata per gli stessi motivi di ricorso giÃ  proposti avverso l&#8217;atto presupposto.<br /> II) Violazione falsa applicazione D.M. violazione dell&#8217;articolo 3 della legge numero 241 del 1990 dell&#8217;articolo 3 della legge regionale 10/ 91 omessa insufficiente motivazione del nuovo piano regolatore generale nella parte in cui muta la destinazione dell&#8217;area de qua eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, della contraddittorietà , si recita manifesta, della violazione principio di proporzionalità , nel travisamento dei fatti del difetto assoluto di istruttoria.<br /> III) Violazione dell&#8217;articolo 3 della legge n 241 del 1990 e dell&#8217;articolo 3 della legge regionale 10/ 91 ho messe ed insufficiente motivazione della proiezione dell&#8217;osservazione pensate ex articolo 9 della legge Nazionale 1150/1942. Eccesso di potere sotto il profilo dello schieramento, della contraddittorietà , dell&#8217;illecita manifesta, della disparità  di trattamento, del travisamento ei fatti e nel difetto assoluto di istruttoria.<br /> Con decreto decisorio n. 6771/2016 è stata dichiarata la perenzione del ricorso r.g. n. 4462/2004.<br /> All&#8217;udienza del 19 novembre 2020, svoltasi in modalità  telematica, in videoconferenza, ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137 del 2020, la causa del ricorso r.g. n. 1407/2004 veniva trattenuta in decisione.<br /> DIRITTO<br /> <em>1. Improcedibilità  per sopravvenuta carenza di interesse.</em><br /> Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che nelle more del giudizio è stato approvato il nuovo Piano Regolatore del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, oggetto dei motivi aggiunti, sui quali evidentemente, si concentra l&#8217;interesse alla decisione. Ciò consente di prescindere dalla eccezione di inammissibilità  del ricorso introduttivo formulata dal Comune.<br /> <em>2. Il ricorso per motivi aggiunti nel ricorso principale è infondato.</em><br /> Il Collegio procede, pertanto, all&#8217;esame congiunto delle censure mosse al provvedimento impugnato considerata la connessione logico-giuridica delle stesse.<br /> Come è noto, la potestà  pianificatoria il cui concreto esercizio è rimesso all&#8217;Amministrazione comunale e che si esprime e si attualizza attraverso l&#8217;adozione dello strumento generale di governo del territorio, il P.R.G., nonchè attraverso le varianti <em>«	generali	Â»</em> a quest&#8217;ultimo è espressione del potere discrezionale riconosciuto dalla legge all&#8217;Ente locale, sottratto al sindacato di legittimità  del giudice amministrativo, salvo che il suo esercizio non sia inficiato da errori di fatto o da abnormi illogicità  (cfr. <em>Consiglio di Stato sez. II, 24/06/2020, n. 4040; Consiglio di Stato, sez. IV, 24/02/2020, n. 1355; Consiglio di Stato sez. IV, 30/01/2020, n.751; Consiglio di Stato sez. IV, 25/06/2019, n.4343</em>), e per quanto interessa in questa sede, non risulta condizionato dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d&#8217;uso edificatorie diverse e pìù favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o con una sua variante (<em>vedi in particolare, T.A.R. Puglia &#8211; Bari, sez. III, n.1466 del 09 novembre 2018</em>), tanto che specularmente il privato, in sede di formazione del nuovo piano regolatore generale, conserva soltanto una aspettativa generica a che non siano riformate <em>in pejus</em> la destinazione di zona delle aree di sua proprietà  o le modalità  di sfruttamento delle stesse, senza alcuna posizione giuridica qualificata all&#8217;immutabilità  della pregressa disciplina ad esse assegnata (<em>cfr. T.A.R. Piemonte &#8211; Torino, sez. I, n.2080 del 25 settembre 2008</em>).<br /> Con specifico riferimento al caso oggetto d&#8217;esame, il Collegio osserva che, secondo l&#8217;orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, la destinazione a verde agricolo di un&#8217;area, stabilita con un nuovo P.R.G., non implica per forza che essa soddisfi in modo diretto e immediato gli interessi agricoli, potendosi giustificare con le esigenze di un ordinato governo del territorio; tra queste ultime rientra la necessità  d&#8217;impedire un&#8217;ulteriore edificazione o un congestionamento delle aree, affinchè si mantenga l&#8217;equilibrato rapporto quantitativo tra aree libere ed edificate o industriali e si realizzino i bisogni collettivi di maggior vivibilità  dello spazio urbano, se del caso mercè la contrazione dell&#8217;illimitata espansione edilizia. Tutto ciò non determina nè veri e propri insediamenti agricoli nuovi, nè puntigliose verifiche sulla reale vocazione delle aree stesse allo sfruttamento produttivo agricolo (cfr., da ultimo, <em>Consiglio di Stato, sez. IV &#8211; sentenza 17 agosto 2016 n. 3643, in tal senso vedi anche Consiglio di Stato, sez. IV, 16 aprile 2010 n. 2166; id., 16 gennaio 2012 n. 119; Consiglio di Stato, sez. V, 9 settembre 2013 n. 4472; Consiglio di Stato Sezione VI, 27 novembre 2014 n. 5886</em>).<br /> In merito alle censure con le quali viene denunciata la omessa o insufficiente motivazione, il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza formatasi in materia, se le scelte urbanistiche richiedono una motivazione pìù o meno puntuale, <em>&#8220;(&#038;) non altrettanto può dirsi allorchè la destinazione di un&#8217;area muta per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. In questa ipotesi, infatti, non è in discussione la destinazione di una singola area, ma il complessivo disegno di governo del territorio da parte dell&#8217;ente locale, di modo che la motivazione non può riguardare ogni singola previsione (o zonizzazione), ma deve avere riguardo, secondo criteri di sufficienza e congruità , al complesso delle scelte effettuate dall&#8217;ente con il nuovo strumento urbanistico, nè, d&#8217;altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l&#8217;acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non pìù mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute; la motivazione delle scelte urbanistiche, sufficientemente espressa in via generale, è desumibile sia dai documenti di accompagnamento all&#8217;atto di pianificazione urbanistica, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall&#8217;amministrazione comunale (&#038;)&#8221;</em> (vedi fra tutte, <em>Consiglio di Stato sez. IV, 19/11/2018, n. 6483</em>).<br /> Pertanto, la destinazione data alle singole aree dal nuovo PRG adottato dal Comune di Barcellona non necessita di apposita motivazione oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell&#8217;impostazione del piano stesso, a ciò bastando l&#8217;espresso richiamo alla relazione di accompagnamento al progetto di questo (cfr. in particolare <em>Consiglio di Stato, sez. IV &#8211; sentenza 17 agosto 2016 n. 3643 che richiama Consiglio di Stato, Sezione IV, 14 maggio 2015 n. 2453</em>).<br /> Il solo limite dell&#8217;esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione si ha quando sussistono delle indicazioni che siano fonte di aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni; condizioni, queste, che non si ravvedono nel caso di specie: e, infatti, 1) non si registra un superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; 2) non si riscontra alcuna lesione dell&#8217;affidamento qualificato del privato, in quanto il De Gaetano non ha stipulato convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, e non si sono configurate aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su una domanda di concessione (v. perenzione del ricorso r.g. n. 4462/2004; 3) e ancora, la modificazione in zona agricola della destinazione dell&#8217;area appartenente al De Gaetano, non risulta interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.<br /> Ne deriva che le censure mosse dal De Gaetano non meritano positiva considerazione in quanto investono il merito di scelte discrezionali coinvolgenti il governo del territorio e riservate all&#8217;Amministrazione, come tali insindacabili in sede giurisdizionale.<br /> Il ricorso per motivi aggiunti è infondato e, per l&#8217;effetto, va rigettato.<br /> Regime delle spese.<br /> Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese del giudizio, attesa la complessità  della vicenda in punto di fatto.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, Sezione Quarta, dichiara improcedibile il ricorso principale e rigetta il ricorso per motivi aggiunti.<br /> Compensa le spese di giudizio.<br /> La presente sentenza sarà  eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà  a darne comunicazione alle parti.<br /> Così¬ deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2020, svoltasi in modalità  telematica in videoconferenza ai sensi dell&#8217;art. 25 del D.L. n. 137 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Federica Cabrini, Presidente<br /> Maurizio Antonio Pasquale Francola, Referendario<br /> Emanuele Caminiti, Referendario, Estensore</div>
<p> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-catania-sezione-iv-sentenza-30-11-2020-n-3201/">T.A.R. Sicilia &#8211; Catania &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2020 n.3201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2020 n.3201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-5-2020-n-3201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-5-2020-n-3201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2020 n.3201</a></p>
<p>Franco Frattini, Presidente, Giulio Veltri, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Veronica Biagini c. Questura di Milano, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato) Processo amministrativo : errore revocatorio consistenza ed identificazione. 1.- Processo amministrativo &#8211; errore revocatorio &#8211; consistenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-5-2020-n-3201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2020 n.3201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-5-2020-n-3201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2020 n.3201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Franco Frattini, Presidente, Giulio Veltri, Consigliere, Estensore; PARTI: (Omissis, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Veronica Biagini c. Questura di Milano, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>Processo amministrativo : errore revocatorio consistenza ed identificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p align="JUSTIFY">1.- Processo amministrativo &#8211; errore revocatorio &#8211; consistenza ed identificazione.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>L&#8217;errore revocatorio deve emergere con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità , senza necessità  di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche: esso è configurabile nell&#8217;attività  preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività  d&#8217;interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p>Pubblicato il 20/05/2020</p>
<p><b>N. 03201/2020REG.PROV.COLL.</b></p>
<p><b>N. 09358/2019 REG.RIC.</b></p>
<p> </p>
<p><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 9358 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Veronica Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p><i><b>contro</b></i></p>
<p>Questura di Milano, Ministero dell&#8217;Interno, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria <i>ex lege</i> in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p><i><b>per la revocazione</b></i></p>
<p>della sentenza del Consiglio di Stato &#8211; Sez. III n. -OMISSIS-, resa tra le parti.</p>
<p> </p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Milano e del Ministero dell&#8217;Interno;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020, tenutasi ex art. 84 comma 5 del d.l. 18/2020 il Cons. Giulio Veltri;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> </p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. Il Signor -OMISSIS- ha a suo tempo proposto ricorso al TAR Lombardia per l&#8217;annullamento del decreto prot. -OMISSIS- del 28.03.12, con il quale il Questore di Milano gli ha inflitto la sanzione disciplinare della pena pecuniaria di 5/30 dello stipendio, con la seguente motivazione: &quot;<i>Si sottraeva alla ricezione di un atto del cui contenuto era giÃ  a conoscenza, procedendo a querela di parte nei confronti dell&#8217;ufficiale di polizia giudiziaria incaricato di effettuare la notifica. Il relativo procedimento penale si concludeva con l &#8216;archiviazione</i>&quot;.</p>
<p>1.1. La contestazione dell&#8217;addebito traeva origine da fatti avvenuti il 17.08.11, quando l&#8217;appellante, all&#8217;epoca in forza alla Questura di -OMISSIS- e residente presso l&#8217;alloggio di servizio sito nei locali della Questura, stava fruendo di un periodo di congedo straordinario per malattia presso l&#8217;abitazione di una conoscente, Sig.ra -OMISSIS-, in -OMISSIS- e ivi riceveva, sia la visita di un medico della Polizia di Stato, incaricato della visita fiscale, sia quella di un collega avente l&#8217;incarico di notificargli il provvedimento di trasferimento per incompatibilità  ambientale dalla Questura di -OMISSIS- a -OMISSIS-. Non riuscendo ad avere accesso all&#8217;abitazione il collega lasciava una copia dell&#8217;atto nella cassetta postale dando conto nella relata di notifica, del &quot;rifiuto&#8221; di ricevere l&#8217;atto. L&#8217;appellante a seguito dell&#8217;episodio sporgeva denuncia-querela nei suoi confronti. In data 5.12.2011 il procedimento penale veniva tuttavia archiviato. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza trasmetteva gli atti alla Questura di Milano (-OMISSIS-), per le &quot;eventuali determinazioni disciplinari&quot;. In data 13.2.2012 il Questore di Milano procedeva alla contestazione degli addebiti ed il procedimento disciplinare si concludeva con l&#8217;irrogazione dell&#8217;indicata sanzione pecuniaria.</p>
<p>2. Con sentenza n. -OMISSIS- del 17.12.14 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso.</p>
<p>3. Il ricorrente ha interposto appello.</p>
<p>4. La Sezione ha respinto l&#8217;appello con sentenza n. -OMISSIS- del 18.03.2019. In particolare, quanto al motivo di appello incentrato sulla tardività  dell&#8217;azione disciplinare, la Sezione ha ritenuto che &#8221; <i>l&#8217;esercizio dell&#8217;azione disciplinare non ha violato &#038; la necessità  di procedere con ragionevole sollecitudine, che risulta essere stata rispettata a fronte di una sorta di fattispecie, disciplinarmente rilevante, a formazione progressiva conclusasi con l&#8217;archiviazione della querela</i>&#8220;. Ha inoltre ritenuto che l&#8217;appellante avesse tenuto un atteggiamento non collaborativo al momento del tentativo di notifica, nonchè compiuto un disconoscimento della legittimità  dell&#8217;operato dell&#8217;Istituzione di appartenenza e dei suoi dipendenti, sul presupposto &#8211; erroneo &#8211; che il suo rifiuto a ricevere l&#8217;atto da notificargli fosse giustificato.</p>
<p>5. Avverso questa sentenza il sig. -OMISSIS- propone ora ricorso per revocazione.</p>
<p>5.1. A supporto del rescindente egli deduce che il giudicante sarebbe caduto in errore sul fatto, laddove ha ritenuto che l&#8217;Amministrazione fosse <i>ab initio</i> a conoscenza del procedimento penale a carico dell&#8217;-OMISSIS-, reputando opportuno attenderne l&#8217;esito. In realtà , gli atti di causa escluderebbero che l&#8217;Amministrazione avesse avuto conoscenza del procedimento penale prima dell&#8217;archiviazione dello stesso, avvenuta sei mesi dopo i fatti. Quindi, a prescindere dal procedimento penale- secondo il ricorrente in revocazione &#8211; se l&#8217;Amministrazione avesse ritenuto che il fatto della mancata ricezione del provvedimento fosse censurabile, avrebbe dovuto avviare il procedimento disciplinare nell&#8217;immediatezza, secondo un criterio di ragionevolezza, ai sensi dell&#8217;art. 103 del D.P.R. n. 737/81.</p>
<p>5.2. Ulteriore svista avrebbe condotto il giudicante a ritenere non giustificato il rifiuto di ricevere la notifica da parte dell&#8217;appellante. In realtà , risulterebbe dagli atti che egli ebbe a motivare detto &#8220;rifiuto&#8221; (che poi non era nemmeno tale) con la necessità  di dare priorità  alla visita fiscale che doveva essere effettuata dalla dott.ssa -OMISSIS-, ragione per cui l&#8217;-OMISSIS- fu invitato dalla proprietaria dell&#8217;abitazione, Sig.ra -OMISSIS-, ad attendere fuori la conclusione di detta visita.</p>
<p>6. Nel giudizio si è costituita l&#8217;amministrazione ed ha chiesto la reiezione del gravame.</p>
<p>7. La causa è stata trattata all&#8217;udienza del 7 maggio 2020, secondo le modalità  previste dall&#8217;art. 84 comma 5 del d.l. 18/2020.</p>
<p>8. Ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile.</p>
<p>8.1. Il rimedio della revocazione ha natura straordinaria e, per consolidata giurisprudenza (<i>ex multis</i>, Cons. Stato, V, 5 maggio 2016, n. 1824), l&#8217;errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4 cod. proc. civ., deve rispondere a tre requisiti:</p>
<p>a) derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l&#8217;organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale, ritenendo così¬ un fatto documentale escluso, ovvero inesistente un fatto documentale provato;</p>
<p>b) attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;</p>
<p>c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità  tra l&#8217;erronea presupposizione e la pronuncia stessa (cfr. Cons. Stato, IV, 14 maggio 2015, n. 2431).</p>
<p>Inoltre l&#8217;errore revocatorio deve emergere con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità , senza necessità  di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (Cons. Stato, IV, 13 dicembre 2013, n. 6006). Esso è configurabile nell&#8217;attività  preliminare del giudice, relativa alla lettura ed alla percezione degli atti acquisiti al processo quanto alla loro esistenza ed al loro significato letterale, ma non coinvolge la successiva attività  d&#8217;interpretazione e di valutazione del contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del convincimento (da ultimo, ed ex plurimis, Cons. Stato Sez. V, 30 marzo 2020, n. 2165).</p>
<p>8.2. Nel caso di specie difettano i requisiti sopra indicati. La sentenza oggetto di ricorso ha chiarito che la fattispecie sanzionata non è stata semplicemente quella del rifiuto di ricevere la notifica del provvedimento, ma una &#8220;<i>fattispecie a formazione progressiva conclusasi con l&#8217;archiviazione della querela</i>&#8220;, con ciò volendo intendere che l&#8217;archiviazione della querela è fatto (ulteriore) che ha reso il complessivo comportamento serbato dal sanzionato (rifiuto e querela) rilevante e significativo a fini disciplinari, evidenziandone la pretestuosità . Dunque nessuna errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio v&#8217;è stata. Piuttosto trattasi di una pura valutazione giuridica ormai non pìù contestabile, se non introducendo un inammissibile terzo grado di giudizio.</p>
<p>8.3. Quanto alla rimproverabilità  del complessivo comportamento tenuto dal sanzionato, le motivazioni riportate in sentenza sono frutto dell&#8217;interpretazione e valutazione dei fatti, pacifici, risultanti dagli atti del processo. Il prospettare una diversa interpretazione e valutazione si traduce, <i>ictu oculi</i>, in una censura in diritto.</p>
<p>8.4. Entrambi i motivi di revocazione proposti sono dunque inammissibili.</p>
<p>9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, lo dichiara inammissibile.</p>
<p>Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dall&#8217;amministrazione, forfettariamente liquidate in €. 2.000, oltre oneri di legge.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone menzionate.</p>
<p>Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>Franco Frattini, Presidente</p>
<p>Giulio Veltri, Consigliere, Estensore</p>
<p>Ezio Fedullo, Consigliere</p>
<p>Giovanni Tulumello, Consigliere</p>
<p>Pietro De Berardinis, Consigliere.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-20-5-2020-n-3201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 20/5/2020 n.3201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2016 n.3201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-8-2016-n-3201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-8-2016-n-3201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2016 n.3201</a></p>
<p>Balucani, Est. Sestini Concernente l’affidamento della gestione temporanea del servizio di trasporto integrato sanitario alle associazioni di volontariato. 1. Servizio di trasporto integrato sanitario – Procedura di affidamento – Disciplina degli appalti pubblici – Deroga. 2. Servizio di trasporto integrato sanitario – Procedura di affidamento – Disciplina degli appalti pubblici</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-8-2016-n-3201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2016 n.3201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-8-2016-n-3201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2016 n.3201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Balucani, Est. Sestini</span></p>
<hr />
<p>Concernente l’affidamento della gestione temporanea del servizio di trasporto integrato sanitario alle associazioni di volontariato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Servizio di trasporto integrato sanitario – Procedura di affidamento – Disciplina degli appalti pubblici – Deroga.</p>
<p>2. Servizio di trasporto integrato sanitario – Procedura di affidamento – Disciplina degli appalti pubblici – Deroga – Tipologia dei servizi.</p>
<p>3. Servizio di trasporto integrato sanitario – Soggetti – Differenze – Disparità di trattamento – Insussistente.</p>
<p>&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;affidamento del servizio di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato può avvenire in deroga alla disciplina degli appalti pubblici perché queste operano senza scopi di lucro (sentenza Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea C-113/13). La medesima sentenza della Corte di Giustizia non osta ad una norma interna che limiti la partecipazione a certi enti senza scopo di lucro, escludendone ragionevolmente altri di diversa tipologia, ed i tratti distintivi fra le associazioni di volontariato e le cooperative sociali sono evidenti, nonostante alcune similitudini e affinità tra le rispettive attività, motivo per cui non può parlarsi di disparità di trattamento, come dedotto dalla ricorrente, essendo quindi conforme con l&#8217;ordinamento europeo una norma nazionale che consenta l&#8217;affidamento prioritario in favore delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana, con esclusione delle cooperative sociali.</p>
<p>2. Il Collegio ha osservato che la Corte di Giustizia ha specificatamente consentito di derogare al generale principio della pubblica gara estesa a tutti gli operatori economici, in favore delle Associazioni no profit, solo per i servizi di ambulanza e di trasporto sanitario d’urgenza; tuttavia non ha espressamente escluso dalla deroga i servizi di trasporto sanitario in genere, che restano comunque connessi alle ragioni di necessità ed urgenza tipiche del settore, dovendo essere i servizi di trasporto, ordinari e non, fungibili ove necessario a far fronte alle emergenze, e dovendo rispondere anche i servizi ordinari ai criteri di urgenza necessari per la tutela della salute umana, così come è ben evidenziato dalla avvenuta espressa inclusione, fra i servizi non di emergenza/urgenza, del trasporto di organi espiantati per trapianti, pur essendo anche tale trasporto caratterizzato da intuibili profili di imprevedibilità e di somma urgenza nell’esecuzione. La contestata estensione della previsione in deroga non appare quindi irragionevole o non proporzionata, alla stregua delle indicazioni della Corte di Giustizia (sez. V, 28/01/2016, n. 50) secondo cui per il trasporto sanitario &#8220;<em>le autorità locali di uno Stato membro possono procedere ad attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di pubblicità, ad associazioni di volontariato a condizione che le associazioni non abbiano fini di lucro, abbiano una finalità sociale e lo Stato persegua un obiettivo di solidarietà, come la tutela della salute della collettività e ragioni di efficienza di bilancio</em>&#8220;.</p>
<p>3. La Sezione del Consiglio di Stato, operando un richiamo ad alcuni precedenti vertenti su casi analoghi, si è già pronunciata sulla equiparazione tra cooperative e associazioni di volontariato ai fini dell’affidamento del servizio di trasporto integrato sanitario, giungendo alla conclusione che le due leggi di riferimento che disciplinano detti soggetti si muovono su piani ed in ambiti diversi. Si è osservato infatti che, anche se le cooperative sociali hanno come scopo la promozione umana e l&#8217;integrazione sociale dei cittadini senza scopo di lucro, la legge sulle cooperative sociali si basa sulla cooperazione, e quindi su una forma lavorativa comune rivolta a provocare un vantaggio economico a coloro che fanno parte della cooperativa stessa, mentre l&#8217;organizzazione di volontariato non persegue, neppure in modo indiretto, un vantaggio economico per i suoi associati. In tal senso il Collegio, nell’affrontare il fulcro della vicenda, ha considerato che secondo l’Art. 45 della Costituzione “<em>La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l&#8217;incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità</em>”. La previsione costituzionale impone, pertanto, una considerazione di vantaggio per finalità sociali alla stregua degli articoli 41 e 42 Cost. per le attività economiche svolte in forme cooperativistiche. Viceversa, le Associazioni di volontariato (c.d. Terzo settore) sembrano piuttosto trovare fondamento negli articoli 2 e 118, ultimo comma (come introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) della Costituzione, secondo i quali al fine di garantire i diritti inviolabili dell&#8217;uomo e di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, “<em>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. </em>L’individuazione del punto di confine fra le due discipline è pertanto rimessa al ragionevole ambito di discrezionalità del legislatore, che ben può integrare le due previsioni in relazione alle nuove esigenze della società, fermo restando il fondamentale principio di libertà anche economica (con la conseguente possibilità per il cittadino di avvalersi comunque di altri operatori per i servizi di trasporto sanitario programmato) senza che da ciò ne discerna una disparità di trattamento.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/08/2016</p>
<div style="text-align: right;">N. 03615/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 02927/2016 REG.RIC.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 2927 del 2016, proposto da:<br />
One Emergenza Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Rossi C.F. RSSPLA64C31C990N, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Quirinale 26;<br />
contro<br />
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Alberto Clini C.F. CLNLRT69L18A271E, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;<br />
Regione Marche, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;<br />
nei confronti di<br />
Croce Rossa Italiana &#8211; Comitato Provinciale di Pesaro, Pubblica Assistenza Associazione Antares Onlus, non costituite in giudizio;<br />
Anpas &#8211; Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze &#8211; Comitato Regionale Marche, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Maurizio Discepolo C.F. DSCMRZ59M31A271A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conca D&#8217;Oro, 184/190 Pal.D;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. MARCHE – ANCONA, SEZIONE I, n. 934/2015, resa tra le parti, concernente l’affidamento della gestione temporanea del servizio di trasporto integrato sanitario.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord e dell’Anpas &#8211; Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze &#8211; Comitato Regionale Marche;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 28 luglio 2016 il Cons. Raffaello Sestini e uditi per le parti gli avvocati Giuliano Gruner su delega di Paolo Rossi e Gabriele Pafundi su delega di Alberto Clini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1 – Con il ricorso in appello indicato in epigrafe la cooperativa sociale One Emergenza Cooperativa Sociale Onlus chiede la riforma della sentenza del TAR delle Marche n. 934/2015 in data 10 dicembre 2015, che ha respinto il suo ricorso per l&#8217;annullamento della esclusione, in data 15.5.2015, dalla procedura di interpello indetta dall&#8217;Azienda Ospedaliera Marche Nord, con atto pubblicato il 29.04.2015, &#8220;<em>per la stipula di convenzione con associazioni di Volontariato (DGRM 292/12) per la gestione temporanea del trasporto integrato mediante l&#8217;impiego di ambulanze in regime di emergenza/urgenza, trasporti programmati a chiamata, trasporti a supporto delle fasi collegate agli eventi di espianto organi</em>&#8220;.<br />
2 –I soggetti destinatari della procedura d’interpello venivano individuati nelle &#8220;<em>Associazioni di Volontariato (D.G.R.M. 292/12) con sede legale nell&#8217;ambito del territorio coincidente con quello dell&#8217;area vasta n. 1 di Fano. Sono ammessi altresì consorzi tra associazioni di volontariato, con sede legale nell&#8217;ambito del territorio coincidente con quello dell&#8217;Area vasta n. 1 di Fano, rientranti tra quelli previsti dalla DGRM 292/12, purché giuridicamente costituiti</em>&#8220;. Partecipavano dunque la Croce Rossa Italiana, P.A. Antares e l’appellante, ma quest’ultima con nota n. 12596 del 15.05.2015 veniva esclusa dalla partecipazione in quanto non iscritta nei registri regionali delle Associazioni di volontariato. Sopravveniva poi l’aggiudicazione provvisoria a CRI.<br />
3 – L’odierna appellante proponeva quindi ricorso davanti al TAR delle Marche (RG n. 354/15), che peraltro, con ordinanza n. 210 del 03.07.2015, respingeva la domanda cautelare e, con sentenza n.934/2015, richiamati due precedenti giurisprudenziali su questioni analoghe sottoposte al giudizio di questa Sezione (Consiglio di Stato, Sez. III, 16.10.2013 n. 5035; Cons. Stato, Sez. III, 26.6.2015 n. 3208), respingeva il ricorso.<br />
4 – La sentenza appellata, in particolare, considera che l&#8217;affidamento del servizio di trasporto sanitario alle associazioni di volontariato può avvenire in deroga alla disciplina degli appalti pubblici perché queste operano senza scopi di lucro (sentenza Corte di Giustizia dell&#8217;Unione Europea C-113/13). La medesima sentenza della Corte di Giustizia, prosegue il TAR, non osta ad una norma interna che limiti la partecipazione a certi enti senza scopo di lucro, escludendone ragionevolmente altri di diversa tipologia, ed i tratti distintivi fra le associazioni di volontariato e le cooperative sociali sono evidenti, nonostante alcune similitudini e affinità tra le rispettive attività, motivo per cui non può parlarsi di disparità di trattamento, come dedotto dalla ricorrente, essendo quindi conforme con l&#8217;ordinamento europeo una norma nazionale che consenta l&#8217;affidamento prioritario in favore delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana, con esclusione delle cooperative sociali.<br />
5 – La ricorrente proponeva dunque l’appello in epigrafe, deducendo quali motivi di impugnazione, con ampia argomentazione: (I) la &#8220;violazione dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia UE nella causa C 113/13 e violazione dell&#8217;art. 3 Cost&#8221; e (II) l’&#8221;illegittimo omesso pronunciamento sulla illegittimità degli atti impugnati per contrasto con gli artt. 49 e 56 del Trattato.<br />
6 – L’ Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord si costituiva nel giudizio d’appello, così come già in primo grado, unitamente all’Anpas &#8211; Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze &#8211; Comitato Regionale Marche, eccependo in rito l&#8217;inammissibilità del ricorso in primo grado per violazione del principio ne bis in idem, stante l’intervenuto giudicato, nonché irricevibilità dello stesso per omessa impugnazione del regolamento attuativo adottato ai sensi dell&#8217;art. 9 della Legge Regionale n. 36/1998 e della DGRM n. 292/2012 &#8211; nella parte in cui individuano tassativamente, quali soggetti affidatari del servizio, le associazione di volontariato, la CRI e gli altri enti pubblici accreditati.<br />
L’Azienda ospedaliere affermava inoltre l’infondatezza dell’appello, così come del ricorso in primo grado, corrispondendo l&#8217;affidamento del servizio mediante convenzione alla scelta indicata come preferenziale dal legislatore regionale nei limiti consentiti dall’ordinamento nazionale e da quello europeo (art. 10 bis comma 4, lett. a), L.R. Marche n. 86/1998).<br />
7 – L’appellante a sua volta argomentava ulteriormente le proprie difese con due successive ed ampie memorie, di discussione e di replica alle deduzioni dell’Azienda Ospedaliera.<br />
8 – Considera il Collegio che la questione non è nuova ed è già stata decisa da questa Sezione , in senso sfavorevole per le tesi di parte ricorrente, con le citate sentenze 16.10.2013 n. 5035, e 26.6.2015, n. 3208; tuttavia il Collegio ritiene di non poter accogliere l’eccezione di inammissibilità per violazione del principio del ne bis in idem, operante anche nel processo amministrativo (da ultimo, CdS, sez. 23.6.2014, n. 3176), atteso che l’identità della questione già decisa fra le parti oggi in giudizio con sentenze ormai passate in giudicato non può fare velo alle specificità del servizio bandito in questa occasione e alle specificità delle censure conseguentemente proposte. Neppure può essere accolta l’ulteriore eccezione, di tardività per la mancata tempestiva impugnazione della normativa regionale di riferimento, essendo divenute le previsioni normative regionali concretamente ed immediatamente lesive per la ricorrente, quali atti presupposti, solo con l’interpello per l’effettivo affidamento del servizio.<br />
9 – Nel merito, tuttavia, la Sezione non ritiene di ravvisare fatti o argomenti nuovi che le consentano di discostarsi dai suoi citati precedenti, dovendo di conseguenza il ricorso essere respinto.<br />
10 – In particolare, con il primo motivo d’appello la Cooperativa sociale impugna la sentenza del TAR Marche per l&#8217;errata interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C 113/13) avendo il TAR consentito la illegittima estensione della possibilità di affidare in via prioritaria alle associazioni di volontariato, non solo il trasporto sanitario d’emergenza o comunque d&#8217;urgenza, ma anche quello ordinario, ed avendo inoltre il TAR omesso di censurare l’illegittima mancata equiparazione delle cooperative sociali alle associazioni di volontariato, avvallando di conseguenza l’illegittima esclusione dell’appellante in violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, pur essendo la cooperativa iscritta al n. A213438 dell&#8217;Albo cooperative nazionale.<br />
11 &#8211; Peraltro, quanto al primo profilo, respinta l’eccezione dell’Azienda sanitaria che eccepisce che la proposizione del gravame sarebbe avvenuta solo in appello (essendo lo stesso comunque presente nell’ambito dei motivi d’impugnazione in primo grado), osserva il Collegio che la Corte di Giustizia ha, in effetti, espressamente consentito di derogare al generale principio della pubblica gara estesa a tutti gli operatori economici, in favore delle Associazioni no profit, solo per i servizi di ambulanza e di trasporto sanitario d’urgenza; tuttavia non ha espressamente escluso dalla deroga i servizi di trasporto sanitario in genere, che restano comunque connessi alle ragioni di necessità ed urgenza tipiche del settore, dovendo essere i servizi di trasporto, ordinari e non, fungibili ove necessario a far fronte alle emergenze, e dovendo rispondere anche i servizi ordinari ai criteri di urgenza necessari per la tutela della salute umana, così come è ben evidenziato dalla avvenuta espressa inclusione, fra i servizi non di emergenza/urgenza, del trasporto di organi espiantati per trapianti, pur essendo anche tale trasporto caratterizzato da intuibili profili di imprevedibilità e di somma urgenza nell’esecuzione.<br />
La contestata estensione della previsione in deroga non appare quindi irragionevole o non proporzionata, alla stregua delle indicazioni della Corte di Giustizia (sez. V, 28/01/2016, n. 50) secondo cui per il trasporto sanitario &#8220;<em>le autorità locali di uno Stato membro possono procedere ad attribuire la fornitura di servizi di trasporto sanitario mediante affidamento diretto, in assenza di pubblicità, ad associazioni di volontariato a condizione che le associazioni non abbiano fini di lucro, abbiano una finalità sociale e lo Stato persegua un obiettivo di solidarietà, come la tutela della salute della collettività e ragioni di efficienza di bilancio</em>&#8220;.<br />
12 &#8211; Quanto al secondo profilo del motivo di censura, che contesta il mancato apprezzamento, da parte del TAR, della indebita esclusione, dalla procedura selettiva in deroga alla disciplina in tema di appalti pubblici, della ricorrente che pur opera per statuto in totale assenza di scopo di lucro, come sopra indicato questa Sezione si è già pronunciata sulla equiparazione tra cooperative e associazioni di volontariato, giungendo alla conclusione che le due leggi di riferimento si muovono su piani ed in ambiti diversi, e che i punti di contatto rilevati dall&#8217;appellante non sono decisivi, in quanto, anche se le cooperative sociali hanno come scopo la promozione umana e l&#8217;integrazione sociale dei cittadini senza scopo di lucro, tuttavia la legge sulle cooperative sociali si basa sulla cooperazione, e quindi su una forma lavorativa comune rivolta a provocare un vantaggio economico a coloro che fanno parte della cooperativa stessa, mentre l&#8217;organizzazione di volontariato non persegue, neppure in modo indiretto, un vantaggio economico per i suoi associati.<br />
In tale contesto, l’allegata iscrizione della cooperativa al n. A213438 dell&#8217;Albo cooperative (sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto) rileva alla stregua della richiamata sentenza del TAR Marche n. 565/1999, secondo cui anche le cooperative sociali che hanno sede in una Regione diversa possono comunque stipulare convenzioni con gli enti pubblici regionali, ma, evidentemente, non ai fini della equiparazione con soggetti per i quali una tale iscrizione non è affatto prevista.<br />
13 &#8211; Concludendo sul punto in esame, che sembra costituire il fulcro della controversia, il Collegio considera che secondo l’Art. 45 della Costituzione “<em>La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l&#8217;incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità</em>”, imponendo in tal modo, la previsione costituzionale, una considerazione di vantaggio per finalità sociali, alla stregua degli articoli 41 e 42 Cost., per le attività economiche svolte in forme cooperativistiche, mentre le Associazioni di volontariato (c.d. Terzo settore) sembrano piuttosto trovare fondamento negli articoli 2 e 118, ultimo comma (come introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) della Costituzione, secondo i quali al fine di garantire i diritti inviolabili dell&#8217;uomo e di adempiere ai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, “<em>Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l&#8217;autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”. </em><br />
L’individuazione del punto di confine fra le due discipline è pertanto rimessa al ragionevole ambito di discrezionalità del legislatore, che ben potrà integrare le due previsioni in relazione alla nuove esigenze della società, fermo restando il fondamentale principio di libertà anche economica (con la conseguente possibilità per il cittadino, nella fattispecie considerata, di avvalersi comunque di altri operatori per i servizi di trasporto sanitario programmato), mentre la specifica vicenda in esame non sembra evidenziare i dedotti profili di disparità di trattamento, atteso che anche le ultime deduzioni svolte dalla parte ricorrente nella sua memoria di risposta attengono a tratti eventuali ed episodici (quali la possibile presenza di volontari non retribuiti nelle cooperative sociali e di lavoratori assunti dalle associazioni di volontariato) che non sembrano incidere sui tratti distintivi di fondo fra i due modelli organizzativi.<br />
14 – Con il secondo motivo d’appello si contesta inoltre l’omesso pronunciamento del TAR sul sollevato contrasto con gli artt. 49 e 56 del Trattato ma, così come rilevato dalla resistente Azienda sanitaria, la sentenza appellata ha rilevato che &#8220;<em>la conformità con l&#8217;ordinamento europeo, di una norma nazionale che consenta l&#8217;affidamento prioritario e senza gara, in favore delle associazioni di volontariato e della Croce Rossa Italiana, con esclusione delle cooperative sociali, è stata peraltro riaffermata anche di recente dallo stesso giudice amministrativo di secondo grado (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 26.6.2015 n. 3208)</em> &#8221; e tale sentenza a propria volta ha evidenziato che &#8220;<em>gli artt. 49 e 56 Trattato UE non ostano ad una normativa nazionale che prevede che la fornitura dei servizi di trasporto sanitario di urgenza ed emergenza deve essere attribuita in via prioritaria e con affidamento diretto, in mancanza di qualsiasi pubblicità, alle associazioni di volontariato convenzionate, purché l&#8217;ambito normativo e convenzionale in cui si svolge l&#8217;attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente alla finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio su cui detta disciplina è basata; di conseguenza sono legittimi gli atti con i quali una ASL, sulla base di un Accordo quadro regionale per la regolamentazione dei rapporti tra aziende sanitarie ed ospedaliere e associazioni di volontariato e Croce Rossa Italiana, ha sottoscritto convenzioni con esse per i trasporti sanitari di urgenza ed emergenza &#8220;.</em><br />
15 &#8211; Quanto, poi, al connesso profilo di censura concernente il mancato interpello di tutti i soggetti potenzialmente interessati alla procedura, evidenzia la Sezione che la censura appare estranea all’interesse azionato in giudizio dalla ricorrente, che è stata comunque espressamente esclusa dalla medesima procedura, fermo restando che <em>&#8220;qualora uno Stato membro consenta alle autorità pubbliche di ricorrere direttamente ad associazioni di volontariato per lo svolgimento di determinati compiti, un&#8217;autorità pubblica che intenda stipulare convenzioni con associazioni siffatte non è tenuta, ai sensi del diritto dell&#8217;Unione, a una previa comparazione delle proposte di varie associazioni &#8220;</em> (Corte giustizia UE, sez. V, 28/01/2016, n. 50).<br />
16 – Conclusivamente, l’appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza di primo grado appellata. La complessità e rilevanza delle questioni dedotte giustifica, tuttavia, la compensazione fra le parti delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto,<br />
lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere<br />
Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere<br />
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;">&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>IL PRESIDENTE</td>
</tr>
<tr>
<td>Raffaello Sestini</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>Lanfranco Balucani</td>
</tr>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div>IL SEGRETARIO</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-10-8-2016-n-3201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 10/8/2016 n.3201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2016 n.3201</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-7-2016-n-3201/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-7-2016-n-3201/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-7-2016-n-3201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2016 n.3201</a></p>
<p>Pres. Balucani, Est. Noccelli Relativa alla questione del finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti privati accreditati nella Regione Lazio per l’anno 2008. 1. Remunerazione prestazioni sanitarie – Soggetti privati accreditati – Piano di rientro – Attuazione – Carattere vincolato. 2. Remunerazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-7-2016-n-3201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2016 n.3201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-7-2016-n-3201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2016 n.3201</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Balucani, Est. Noccelli</span></p>
<hr />
<p>Relativa alla questione del finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti privati accreditati nella Regione Lazio per l’anno 2008.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Remunerazione prestazioni sanitarie – Soggetti privati accreditati – Piano di rientro – Attuazione – Carattere vincolato.</p>
<p>2. Remunerazione prestazioni sanitarie – Soggetti privati accreditati – D.lgs. n. 502/92 – Violazione principi di concorrenzialità e libera scelta dell’utente – Infondato.</p>
<p>3. Remunerazione prestazioni sanitarie – Soggetti privati accreditati – D.lgs. n. 502/92 – Criteri.</p>
<p>4. Remunerazione prestazioni sanitarie – Piano di rientro – Provvedimenti regionali – Carattere vincolante dei piani – Giudizio di costituzionalità – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, i provvedimenti adottati ai fini dell’attuazione del Piano di rientro e la loro natura di provvedimenti generali di programmazione finanziaria hanno carattere vincolato. In tal senso, sono prive di fondamento le censure relative alla mancanza di procedure negoziali e partecipative, sia con gli operatori privati e con le associazioni di categoria, previste dalla normativa, nazionale e regionale, preesistente alla legislazione “emergenziale” introdotta con il Piano di rientro. Diversamente, sarebbe vanificata la stessa <em>ratio</em> di tale legislazione e delle conseguenti misure straordinarie, introdotte per risanare la situazione di grave dissesto finanziario registratasi in diverse Regioni e in particolare, per quanto attiene al caso di specie, nel Lazio.</p>
<p>2. I presidi del Servizio sanitario nazionale, siano essi pubblici o privati, dovrebbero considerarsi tutti su di un piano di parità, in base ad un’ottica di tipo concorrenziale, ai fini del miglioramento del livello di efficienza e di qualità del servizio, consentendo peraltro al cittadino la libera scelta dell’utente tra strutture pubbliche o private accreditate. Le strutture pubbliche sono vincolate a rendere le prestazioni sanitarie richieste, mentre quelle private accreditate non hanno tale incondizionato obbligo, al di là del tetto di spesa ad esse assegnato. Si è osservato che il diritto di scelta, da parte dell’assistito, non può non incontrare un limite, oggettivo, nella limitatezza delle risorse finanziarie dell’amministrazione, non essendo il diritto alla salute, neppure nella scelta che esso garantisce tra strutture pubbliche e private, incondizionato.</p>
<p>3. Deve ritenersi legittima la fissazione da parte delle Regioni dei tetti di spesa anche in una fase avanzata dell’anno al quale si riferiscono. La facoltà, per le Regioni, di determinare criteri per la remunerazione delle prestazioni erogate al di sopra del tetto di spesa previsto dall’art. 8-<em>quinquies</em>, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 502 del 1992 non implica che agli stessi Enti sia precluso, in circostanze particolarmente “stringenti” come quelle determinate dal Piano di rientro, di stabilire il criterio secondo cui nessuna remunerazione è prevista.</p>
<p>4. Rispetto alla preesistente legislazione, la normativa in tema di piano di rientro comporta precisi e ulteriori effetti giuridici nel rendere vincolanti gli obiettivi di contenimento finanziario e nell’imporre alla Regione di adottare prioritariamente i provvedimenti adeguati ad ottenere il contenimento delle spese in essere nella misura richiesta, salvo il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e secondo i fondamentali criteri di ragionevolezza, logicità e non travisamento dei fatti nel bilanciamento degli interessi. Può ragionevolmente osservarsi che la legislazione emergenziale che ha introdotto i Piani di rientro giustifica e, anzi, impone la deroga alla legislazione ordinaria al fine di garantire il contenimento del disavanzo finanziario. La Corte costituzionale, in numerosissime sentenze, ha confermato la piena legittimità costituzionale delle disposizioni che stabiliscono vincoli e limiti alla autonomia regionale ai fini del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli obiettivi ai quali lo stesso coordinamento è finalizzato. Tali sentenze hanno sancito il carattere vincolante del piano di rientro esplicitamente stabilito in via legislativa. Il prioritario e necessitato perseguimento di tali obiettivi consente, dunque, la legittima deroga anche alla legislazione regionale, secondo il quadro di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni fissato, in questa materia, dalla stessa Corte in presenza di gravi dissesti finanziari che hanno richiesto e giustificato l’intervento sostitutivo dello Stato e l’adozione dei Piani di rientro per fronteggiare con urgenze le gravi diseconomie regionali.&nbsp;</p></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">N. 03201/2016REG.PROV.COLL.<br />
N. 07227/2010 REG.RIC.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</div>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<p>sul ricorso numero di registro generale 7227 del 2010, proposto da:<br />
Laboratorio Analisi Cliniche “Dante” s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Lab Aurelia s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, 901 Tuscolana Accertamenti Diagnostici s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Analisi Cliniche Cimatti s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Analisi Cliniche Diagnosis s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Analisi Cliniche e Radiologia dott.ri Pizzo &#8211; A. Salvatori s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Analisi Cliniche Marilab s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Analysis 1980 s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Artemisia s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Biorama 77 s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Bios s.p.a., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Biosystem s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Caffaro Fisiokinesiterapico s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Caffaro s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro Analisi Simo s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro di Radiologia S Antonio s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro Diagnostico A Fleming s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro Diagnostico Buonarroti s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro Diagnostico Clanis di Rossi C e C s.a.s., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro Diagnostico Sabatino s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro Medico Sociale Albert Schweitzer s.a.s., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro Ortopedico Fisioterapico s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro Ricerche Cliniche Ortasa s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Centro Ricerche Patologia Clinica s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Certef-Galeno s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Chea s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Cid Laboratori s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Cinthianum Labac s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Clinitalia s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Data Medica s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Diagnostica Biomed s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Diagnostica Gamma s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Diagnostica Vigna Clara s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Diagnostika Vallebona s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, El Ka Lab s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Etruria Lab s.a.s. di Breccia Carlo Maria, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Flaminio 9 s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Galileo Galilei s.n.c. di Stefano Mastellone &amp; C., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Gamma di Luca Marino s.n.c., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Geas s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Gemini Medical s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Griba s.r.l., Herzlabor s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Istituto Fleming Diagnostica Clinica di Laboratorio s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboconsult s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Bio-Cliniche dott.ssa M.R. Cicconardi Minutillo s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Cliniche Alessandria s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Cliniche Balduina s.r.l., in persona del legale rappresentante , Laboratorio Analisi Cliniche Clem &#8211; Fisioterapia e Cosmetologia s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Cliniche di Antonelli Armando e C s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Cliniche dr. Inghirami, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Cliniche e Ricerche Diagnostiche Prof. A. De Arcangelis s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Cliniche Gianturco s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Cliniche Mediche Iannaccone s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Cliniche Mycete s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Cliniche Ricerche Biologiche della Valle Aurora Srl, Laboratorio Analisi Cliniche San Marco s.a.s., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Cliniche Tiburtino s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi dr.ssa Tolloy s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Lepetit s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi per la Diagnostica Medica Quarto Miglio s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Analisi Praecilia s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Casella s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Clinico Nomentano s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Diagnostico M. Malpighi s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Dott Guido Bugliosi s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Medico Biologico Graf s.r.l., in legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio Ostiense s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Laboratorio S Faustino s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Lac Bologna s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Medical Acta s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Medit s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Menichelli Ottavia s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Montalto Check Up s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Monterchi s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Namur s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Nike 85 s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Oreda s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Poliambulatorio Talenti s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Presidi Sanitari s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Radiologia Colli Aniene s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Radiologia dr. Diotallevi s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Radiomed Studio 216 s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Re. Cord s.r.l. Studio Polispecialistico Malattie Cardiovascolari e Respiratorie, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Res Medica s.n.c. di Loriana Petruzzi e C., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Rmx Radiologia Medica s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Rocomar Analisi Cliniche M Massimo s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Salus 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Salus s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Salus Terme s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Sdi s.r.l. Studio Diagnostico Impruneta, in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Sfera s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Sofis s.n.c. del dott. S. Ronconi e C., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Studio Analisi Ippocrate s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Studio di Terapia Fisica Prof Vito Calamita di Minelli Costantino e C. s.a.s., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Studio Diagnostico Ciamarra 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Studio Fisioterapico Coprez s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Studio Polispecialistico Nomentano s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Studio Radiologico Monte Mario s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Tiziano Consultorio Familiare s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Villa Alba s.r.l. unipersonale, Villa Chiara s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, Villa del Lido s.r.l., in persona del legale rappresentante <em>pro tempore</em>, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato Filippo Calcioli, con domicilio eletto presso lo stesso Avvocato Filippo Calcioli in Roma, via Muzio Clementi, n. 58;<br />
contro<br />
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale <em>pro tempore</em>, rappresentata e difesa dall’Avvocato Claudio Forte, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;<br />
Presidente della Regione Lazio, in proprio e nella qualità di Commissario <em>ad acta</em> per la Sanità, e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri <em>pro tempore</em>, rappresentati e difesi <em>ex lege</em> dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;<br />
per la riforma<br />
della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUA n. 06200/2009, resa tra le parti, concernente il finanziamento e la definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dei soggetti privati accreditati nella Regione Lazio per l’anno 2008<br />
&nbsp;<br />
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Presidente della Regione Lazio in proprio e nella qualità di Commissario <em>ad acta</em> per la Sanità e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;<br />
viste le memorie difensive;<br />
visti tutti gli atti della causa;<br />
relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 giugno 2016 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avvocato Antonella Blasi su delega dichiarata dell’Avvocato Filippo Calcioli, l’Avvocato Roberta Barone su delega dichiarata dell’Avvocato Claudio Forte e l’Avvocato dello Stato Agnese Soldani;<br />
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />
&nbsp;</p>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<p>1. Le odierne appellanti sono tutte strutture sanitarie privare che erogano prestazioni specialistiche ambulatoriali agli utenti del Servizio Sanitario Nazionale in base al regime di accreditamento previsto dal d. lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche.<br />
1.1. Esse hanno impugnato avanti al T.A.R. per il Lazio dapprima la D.G.R. n. 174 del 21 marzo 2008, il contratto facente parte della stessa e gli ulteriori allegati, e poi, con motivi aggiunti, i decreti commissariali n. 23 del 5 settembre 2008 e n. 33 del 24 settembre 2008, con i relativi allegati.<br />
1.2. Tali atti, adottati in attuazione del Piano di rientro per il disavanzo nel settore sanitario nella Regione Lazio, hanno determinato la definizione del sistema di finanziamento e di remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogabili dai soggetti accreditati per l’anno 2008.<br />
1.3. Nel primo grado di giudizio si sono costituiti la Regione Lazio e il Commissario <em>ad acta</em> per l’attuazione del Piano di rientro, al fine di chiedere il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.<br />
2. Con la sentenza n. 6200 del 26 giugno 2009 il T.A.R. per il Lazio ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.<br />
2.1. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le strutture interessate, articolando nove motivi di censura che saranno qui di seguito esaminati, e ne hanno chiesto la riforma, con conseguente annullamento dei provvedimenti, sopra menzionati, impugnati in primo grado con il ricorso originario e i motivi aggiunti, le cui censure le odierne appellanti hanno riproposti nei nove motivi di censura suddetti.<br />
2.2. Si sono costituite la Regione Lazio e il Commissario <em>ad acta</em> per resistere all’avversaria impugnazione.<br />
2.3. Nella pubblica udienza del 9 giugno 2016 il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.<br />
3. L’appello è infondato e deve essere respinto.<br />
3.1. Sulle questioni costituenti oggetto del presente giudizio la Sezione si è pronunciata, di recente, con la sentenza n. 1244 del 25 marzo 2016, proprio su appello proposto da alcune strutture sanitarie sulla stessa sentenza n. 6200 del 25 giugno 2009, qui impugnata.<br />
3.2. Valgano pertanto a confutare le argomentazioni delle appellanti le motivazioni di tale ultima pronuncia, che il Collegio condivide <em>in toto</em> e <em>in toto</em> da intendersi qui richiamate, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., salvo quanto nello specifico, e in modo sintetico, si preciserà qui di seguito in ordine alle specifiche censure sollevate contro la sentenza qui impugnata.<br />
4. Con un primo motivo (pp. 42-48 del ricorso) le odierne appellanti lamentano la violazione degli artt. 18 e 19 della L.R. n. 4 del 3 marzo 2003, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 8-<em>quinquies</em>, comma 2, del d. lgs. n. 502 del 1992, l’eccesso di potere per sviamento, la violazione del principio di buon andamento e di buona amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., la violazione del principio di giusto procedimento e l’arbitrarietà della decisione.<br />
4.1. Esse deducono, in sintesi, che l’avvenuta adozione del Piano di rientro, diversamente da quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, non giustificherebbe la deroga alle ordinarie previsioni normative, che a livello regionale (artt. 18 e 19 della L.R. n. 4 del 3 marzo 2013) imponevano la stipula di previ accordi contrattuali con i soggetti accreditati e a livello nazionale (art. 8-<em>quinquies</em>, comma 2, del d. lgs. n. 502 del 1992) la consultazione con le associazioni sindacali.<br />
4.2. Il motivo deve essere respinto perché, per la costante giurisprudenza di questo Consiglio, il carattere vincolato dei provvedimenti adottati ai fini dell’attuazione del Piano di rientro e la loro natura di provvedimenti generali di programmazione finanziaria supera e destituisce di fondamento tutte le censure relative alla mancanza di procedure negoziali e partecipative, sia con gli operatori privati e con le associazioni di categoria, previste dalla normativa, nazionale e regionale, preesistente alla legislazione “emergenziale” introdotta con il Piano di rientro, come ha correttamente osservato il T.A.R. nella sentenza qui impugnata (pp. 10-11), essendo altrimenti vanificata la stessa <em>ratio</em> di tale legislazione e della conseguenti misure straordinarie, introdotte per risanare la situazione di grave dissesto finanziario registratasi in diverse Regioni e in particolare, per quanto attiene al caso di specie, nel Lazio.<br />
5. Con un secondo motivo (pp. 48-51 del ricorso) le odierne appellanti lamentano la violazione, sotto altro profilo, dell’art. 8-<em>quinquies</em>, comma 2, del d. lgs. n. 502 del 1992, con particolare riferimento al principio di concorrenzialità tra strutture pubbliche e private, e la violazione del principio di libera scelta dell’utente di cui all’art. 8-<em>quater</em>, comma 3, lettera b), del d. lgs. n. 502 del 1992.<br />
5.1. Si critica, in particolar modo, l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui le disposizioni del d. lgs. n. 502 del 1992 prevedrebbero un’efficace competizione tra le strutture accreditate e non tra queste ultime e le strutture pubbliche.<br />
5.2. I presidi del Servizio Sanitario Nazionale, siano essi pubblici o privati, dovrebbero considerarsi tutti su di un piano di parità, in base ad un’ottica di tipo concorrenziale, ai fini del miglioramento del livello di efficienza e di qualità del servizio, consentendo peraltro al cittadino la libera scelta dell’utente tra strutture pubbliche o private accreditate.<br />
5.3 Il motivo, seppure per le ragioni che seguono, deve essere respinto.<br />
5.4. Anche al riguardo si deve richiamare il consolidato orientamento della Sezione, secondo cui sono del tutto evidenti le oggettive diversità nella situazione dei due tipi di strutture, con riferimento sia agli obblighi di prestazione sia alla tipologia di spesa che le strutture pubbliche pongono a carico del bilancio regionale, che ha spesso caratteristiche di elevata rigidità nei tempi imposti dal Piano di rientro.<br />
5.5. Come bene ha rilevato il T.A.R. (p. 13 della sentenza impugnata), del resto, le strutture pubbliche sono vincolate a rendere le prestazioni sanitarie richieste, mentre quelle private accreditate non hanno tale incondizionato obbligo, al di là del tetto di spesa ad esse assegnato.<br />
5.6. A queste considerazioni si deve aggiungere, comunque, che la censura pecca di genericità, poiché non spiega in alcun modo come le misure qui contestate incidano sulla concorrenzialità tra le strutture pubbliche e private e limitino la libertà di scelta da parte dell’assistito, favorendo in modo anticompetitivo le strutture sanitarie pubbliche, che versano, per ragioni ben note, in una situazione di grave difficoltà, finanziaria e organizzativa, con gravi carenze e ritardi negli obiettivi prestazionali, nemmeno lontanamente comparabile a quella delle strutture private.<br />
5.7. In ogni caso, come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, il diritto di scelta, da parte dell’assistito, non può non incontrare un limite, oggettivo, nella limitatezza delle risorse finanziarie dell’Amministrazione, non essendo il diritto alla salute, neppure nella scelta che esso garantisce tra strutture pubbliche e private, incondizionato.<br />
6. Con il terzo motivo (pp. 51-54 del ricorso) le odierne appellanti deducono il difetto di motivazione che vizierebbe le determinazioni impugnate in primo grado e, in particolare, la D.G.R. n. 174 del 2008 nella parte relativa alla fissazione dei <em>budget</em> di spesa, determinata da un semplice calcolo matematico, senza l’esplicazione dei criteri uniformi per tutte le strutture.<br />
6.1. Il T.A.R. ha ritenuto che la censura sia infondata perché, nello specifico (pp. 17-18 della sentenza impugnata), ha osservato che:<br />
&#8211; la nota tecnica contenuta nell’allegato 1 della delibera n. 174 del 2008 ha indicato i criteri adottati per la determinazione del <em>budget</em> per l’anno 2008 dei soggetti erogatori privati accreditati, determinati mediante il calcolo sulla base dell<br />
&#8211; l’allegato 3 riporta solo l’elenco dei <em>budget</em> attribuiti alle singole strutture, essendo esso il risultato della applicazione dei criteri di calcolo degli stessi in precedenza analiticamente indicati, ciò che esclude che per ogni <em>budget</em
- la censura secondo cui per l’anno 2008 i <em>budget</em> non siano stati calcolati sulla base della intera produzione del 2006, ma alcune volte considerando il 90% della produzione relativa a tale anno, con riduzione del 10%, non ha fondamento perché ge<br />
&#8211; altrettanto generica e non assistita da idonea prova sarebbe la censura secondo cui la regressione non sarebbe stata applicata uniformemente a tutti gli erogatori e avrebbe colpito in misura maggiore i poliambulatori;<br />
&#8211; in ogni caso il mancato riferimento alla previsione dell’art. 8-<em>quinquies</em>, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 502 del 1992, che non impone alle Regioni di dovere remunerare necessariamente le prestazioni extra <em>budget</em>, è superato dal ric<br />
6.2. Le argomentazioni del T.A.R., analitiche e ben argomentate, resistono alle censure qui sollevate, generiche e non assistite anch’esse, a loro volta, da prova idonea.<br />
6.3. È rimasta, anzitutto, una affermazione non circostanziata, priva di più analitiche ed espresse deduzioni individualizzanti, e comunque non convincentemente argomentata la deduzione delle appellanti secondo cui «<em>nel ricorso introduttivo si erano forniti esempli emblematici che dimostravano come per la determinazione dei budget non fosse sufficiente effettuare un semplice calcolo matematico, non avendo la Regione applicato criteri uniformi per tutte le strutture</em>» (p. 53 del ricorso).<br />
6.4. Del tutto apodittica, poi, è la deduzione delle appellanti (p. 53 del ricorso), secondo cui i conteggi effettuati nel ricorso introduttivo rendevano evidente che la regressione non era stata applicata uniformemente a tutti gli erogatori, con conseguente disparità tra gli stessi, non essendo stato indicato in modo specifico alcuno dei conteggi dal quale dovrebbe trarsi la prova che le argomentazioni del primo giudice siano errate.<br />
6.5. L’osservazione del primo giudice secondo cui il limite fissato alle prestazioni <em>extra</em> budget nella D.E. n. 1598 del 2006 e richiamato dalla determinazione qui impugnata, come ha osservato il T.A.R., è rimasto inoppugnato non è scalfita dalla contraria deduzione delle appellanti, secondo cui tale provvedimento sarebbe stata impugnato da un gran numero di strutture, non avendo queste provato né che tale provvedimento sia stato impugnato né che sia stato annullato.<br />
6.6. In ogni caso, come questa Sezione ha già rilevato, la facoltà, per le Regioni, di determinare criteri per la remunerazione delle prestazioni erogate al sopra del tetto di spesa previsto dall’art. 8-<em>quinquies</em>, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 502 del 1992 non implica che alle stesse Regioni sia precluso, in circostanze particolarmente “stringenti” come quelle determinate dal Piano di rientro, di stabilire il criterio secondo cui nessuna remunerazione è prevista, come è legittimamente avvenuto nel caso di specie (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1244).<br />
7. Con il quarto motivo (pp. 54-57 del ricorso), ancora, le appellanti lamentano l’illegittimità di una fissazione retroattiva dei tetti di spesa, resa ancor più evidente dal fatto che, nonostante la pronuncia n. 8 del 2 maggio 2006 dell’Adunanza plenaria, gli operatori non potevano fare riferimento nemmeno ai tetti di spesa fissati nell’anno precedente (2007), per l’annullamento della D.G.R. n. 436 del 2007, che tali tetti aveva fissato nel 2007, ad opera dello stesso T.A.R. Lazio.<br />
7.1. In ogni caso, deducono le strutture interessate, la fissazione dei tetti di spesa nell’anno di riferimento sarebbe illegittima perché tale determinazione, nel caso di specie, non risponderebbe a fondamentali canoni di ragionevolezza e proporzionalità e non sarebbe il frutto di un equo bilanciamento tra gli interessi coinvolti.<br />
7.3. Il motivo è destituito di fondamento.<br />
7.4. La fissazione dei tetti di spesa anche in una fase avanzata dell’anno al quale si riferiscono è legittima, secondo quanto ha chiarito più volte la giurisprudenza di questo Consiglio prima nella sentenza n. 8 del 2 maggio 2006 dell’Adunanza plenaria e, poi, nelle sentenze n. 3 e n. 4 del 12 aprile 2012 della stessa Adunanza plenaria.<br />
7.5. Il riferimento alle tariffe del 2006, per l’annullamento della D.G.R. che aveva fissato quelle del 2007, non fa venir meno la legittimità del riferimento, da parte degli operatori, alle tariffe comunque validamente individuate all’anno precedente a quello di esercizio, anno che nel caso di specie, per l’annullamento di quelle individuate per il 2007, non poteva che essere quello del 2006, senza alcun <em>vulnus</em> per il regolare svolgimento, secondo apprezzabili criteri, della loro attività economica.<br />
7.6. Non si ravvisa, pertanto, alcuna violazione dei canoni di ragionevolezza e di proporzionalità nelle determinazioni impugnate, a differenza di quanto assumono le stesse appellanti con censure di principio generiche e prive di circostanziati riferimenti alla specifica situazione che le interessa.<br />
7.7. Il motivo, quindi, deve essere disatteso.<br />
8. Con il quinto motivo (pp. 57-58 del ricorso) le odierne appellanti hanno dedotto il comportamento contraddittorio e illogico della Regione rispetto alla D.G.R. n. 1040 del 21 dicembre 2007 che, da un lato, avrebbe previsto che i laboratori di analisi, per poter continuare ad operare, avrebbero dovuto garantire un minimo di 500.000 esami all’anno, mentre con la D.G.R. n. 174 del 2008 ha determinato autoritativamente tetti di spesa che impedirebbero l’incremento della produzione e, a mezzo dei contratti, obbliga le strutture ad erogare le prestazioni seguendo precise determinazioni temporali.<br />
8.1. Il T.A.R. ha respinto la censura, ritenendo non dimostrato che i limiti fissati dalla D.G.R. n. 174 del 2008 siano inferiori ai requisiti di produttività minima stabiliti dalla D.G.R. n. 1040 del 21 dicembre 2007.<br />
8.2. Le appellanti censurano tale motivazione, poiché assumono che la denunciata contraddittorietà risiedeva nel fatto che la Regione, mentre da un lato implicitamente spingeva i laboratori di analisi ad erogare un numero elevatissimo di prestazioni, dall’altro poi impediva tale obiettivo con l’assegnazione dei tetti di spesa assolutamente esigui, tali da impedire ai laboratori stessi di incrementare tale produzione, sicché non si comprenderebbe, secondo la loro tesi, quale prova avrebbero dovuto fornire sotto tale aspetto.<br />
8.3. Il motivo deve essere respinto.<br />
8.4. Le argomentazioni delle appellanti non superano il puntuale rilievo del primo giudice, secondo cui esse non avrebbero provato che i limiti fissati dalla delibera del 2008 impedirebbero di perseguire gli obiettivi perseguiti dalla delibera del 2007, ma si limitano a ribadire una astratta contraddittorietà tra le due determinazioni che, anche ove in ipotesi sussistente, non potrebbe risolversi nella illegittimità della delibera qui impugnata, essendo evidente che le ragioni di contenimento del disavanzo finanziario sono prevalenti rispetto all’eventuale incremento della produzione da parte dei laboratori di analisi.<br />
8.5. La censura, quindi, va respinta.<br />
9. Con il sesto motivo (pp. 57-67 del ricorso) le odierne appellanti contestano, radicalmente, il potere del Presidente della Regione Lazio, nella qualità di Commissario <em>ad acta</em>, di derogare alla normativa vigente e, in particolare, alle previsioni degli artt. 18 e 19 della L.R. n. 4 del 2003.<br />
9.1. Il Commissario <em>ad acta</em>, pertanto, non avrebbe potuto prevedere nei decreti commissariali n. 23 del 2008 e n. 33 del 2008 la sospensione dell’efficacia degli artt. 18 e 19, appena citati, non costituendo tali decreti atti necessitati per fronteggiare la straordinaria evenienza del dissesto finanziario.<br />
9.2. Il motivo è infondato.<br />
9.3. La legislazione emergenziale che ha introdotto i Piani di rientro giustifica e, anzi, impone la deroga alla legislazione ordinaria al fine di garantire il contenimento del disavanzo finanziario.<br />
9.4. La Corte costituzionale ha in numerosissime sentenze confermato la piena legittimità costituzionale delle disposizioni che stabiliscono vincoli e limiti alla autonomia regionale ai fini del coordinamento della finanza pubblica e della salvaguardia degli obiettivi ai quali lo stesso coordinamento è finalizzato (cfr., <em>inter multas</em>, le sentenze n. 193 del 2007; n. 139 e n. 237 del 2009; n. 52, n. 100 e n. 141 del 2010; n. 106, n. 123 e 163 del 2011; n. 32, n. 91, e n. 131 del 2012; n. 51, n. 79, n. 104 e n. 219 del 2013; n. 110 del 2014).<br />
9.5. Tali sentenze hanno quindi sancito il carattere vincolante del piano di rientro esplicitamente stabilito in via legislativa.<br />
9.6. In particolare ne sono risultati confermati l’art. 1, commi 174 e seguenti, della l. n. 311 del 2004 e l’art. 1, comma 796, lettera b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296, applicabili al caso in esame.<br />
9.7. Questo Consiglio di Stato ha parallelamente e consecutivamente sviluppato gli indirizzi della Corte costituzionale a partire dalle linee fissate in via generale sugli atti di programmazione finanziaria dall’Adunanza plenaria con la decisione 2 maggio 2006, n. 8, poi confermate e rafforzate dalle sentenze della stessa Adunanza plenaria del 12 aprile 2012, n. 3 e n. 4, con particolare riferimento alla loro adozione anche in una fase avanzata dell’anno a cui si riferiscono.<br />
9.8. La giurisprudenza di questa Sezione ha precisato nei dettagli le conseguenze della normativa con espresso riferimento alle procedure autoritative adottate non solo con riferimento al livello delle prestazioni ammesse al rimborso, ma anche alla fissazione dei tetti di spesa per ciascuna struttura e alla rideterminazione delle tariffe (oltre a quelle appena citate dell’Adunanza plenaria, si vedano con particolare riferimento al caso in esame, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le seguenti sentenze: Cons. St., sez. III, 6 giugno 2011, n. 3372; Cons. St., sez. III, 1° agosto 2011, n. 4551 e, tra quelle più recenti: Cons. St., sez. III, 7 gennaio 2014, n. 2; Cons. St., sez. III, 22 gennaio 2014, n. 296; Cons. St., sez. III, 2 aprile 2014, n. 1582; Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2015, n. 604; Cons. St., sez. III, 27 febbraio 2015, n. 982; Cons. St., sez. III, 7 dicembre 2015, n. 5539; Cons. St., sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5731; Cons. St., sez. III, 3 febbraio 2016, n.431; Cons. St., sez. III, 4 febbraio 2016, n. 450; Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1244).<br />
9.9. Il prioritario e necessitato perseguimento di tali obiettivi consente, dunque, la legittima deroga anche alla legislazione regionale, secondo il quadro di ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni fissato, in questa materia, dalla stessa Corte in presenza di gravi dissesti finanziari che hanno richiesto e giustificato l’intervento sostitutivo dello Stato e l’adozione dei Piani di rientro per fronteggiare con urgenze le gravi diseconomie regionali.<br />
9.10. Rispetto alla preesistente legislazione la normativa in tema di piano di rientro comporta precisi e ulteriori effetti giuridici nel rendere vincolanti gli obiettivi di contenimento finanziario e nell’imporre alla Regione di adottare prioritariamente i provvedimenti adeguati ad ottenere il contenimento delle spese in essere nella misura richiesta, salvo il rispetto dei livelli essenziali di assistenza e secondo i fondamentali criteri di ragionevolezza, logicità e non travisamento dei fatti nel bilanciamento degli interessi.<br />
9.11. Di conseguenza cambiano in misura determinante la natura, l’oggetto e la principale finalità dei provvedimenti.<br />
9.12. La introduzione di obiettivi prioritari e vincolanti condiziona e orienta verso le finalità indicate lo svolgimento delle preesistenti procedure, modificando anche le modalità istruttorie e il tipo di motivazione che i provvedimenti risultanti richiedono, come la Sezione ha già chiarito (Cons. St., sez. III, 25 marzo 2016, n. 1244), giustificando quindi, nel caso di specie, la deroga agli schemi di cui agli artt. 18 e 19 della L.R. n. 4 del 2003.<br />
9.13. Di qui, per le ragioni esposte, l’infondatezza del motivo qui esaminato.<br />
10. Con il settimo motivo (pp. 68-70 del ricorso), sotto altro profilo, le appellanti contestano la violazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241 del 1990, la mancata comunicazione di avvio del procedimento, la mancata partecipazione dei soggetti interessati al procedimento e, più in generale, la violazione delle garanzie procedimentali.<br />
10.1. Il T.A.R. per il Lazio ha respinto il motivo, osservando che l’Amministrazione intimata ha dimostrato che il contenuto del provvedimento non poteva essere diverso e che, comunque, «<em>le prestazioni delle ricorrenti erano già lungo tempo iniziate e doveva essere immediatamente indicato ad esse il</em> budget<em> a ciascuno applicato</em>».<br />
10.2. Le appellanti contestano tale motivazioni e rilevano, in senso contrario (p. 69 del ricorso), che da un lato la nomina del Commissario <em>ad acta</em> sarebbe imputabile, in via esclusiva, alla Regione Lazio, unica responsabile del disavanzo sanitario, e he dall’altro la stessa Regione era incorsa in difetto di motivazione, non avendo esplicitato nel provvedimento le eventuali ragioni di urgenza giustificanti la mancata partecipazione delle strutture interessate al procedimento.<br />
10.3. Il motivo è destituito di fondamento perché, ancora una volta, deve essere ribadito il carattere vincolato dei provvedimenti impugnati in primo grado con i motivi aggiunti dalle odierne appellanti e, comunque, la <em>ratio</em> di straordinarietà e di urgenza, sottesa a tali provvedimenti, per contenere il disavanzo finanziario ormai insostenibile, con misure immediate e indilazionabili.<br />
10.4. Ne segue l’irrilevanza dell’apporto partecipativo dei singoli interessati di fronte alle più ampie misure, frutto di una programmazione urgente e vincolante, ispirata a rigorosi criteri di contenimento della spesa sanitaria, che hanno implicato un intervento immediato nella fissazione dei <em>budget.</em><br />
10.5. Di qui, per tali evidenti ragioni, l’infondatezza anche di tale censura.<br />
11. Con l’ottavo motivo (p. 70 del ricorso) le appellanti, deducendo la violazione di diversi parametri normativi, contestano che la fissazione del <em>budget</em>, avvenuta in corso di anno, ma tale censura, per le ragioni già sopra ampiamente vedute, è infondata, avendo la giurisprudenza di questo Consesso più volte chiarito che essa è legittima anche nel corso dell’anno di esercizio, seppure alle condizioni chiarite dalla giurisprudenza di questo Consiglio, condizioni qui pienamente soddisfatte.<br />
12. Infine, con il nono motivo (pp. 70-17 del ricorso), le appellanti richiamano le doglianze già sviluppate nel secondo motivo di ricorso, per la cui confutazione basti qui richiamarsi, per l’obbligo di sintesi prescritto dal codice di rito (art. 3, comma 2, c.p.a.), alle motivazioni sopra espresse nella disamina di tale secondo motivo.<br />
13. In conclusione, non potendo trovare accoglimento nessuna delle censure proposte e sopra esaminate, l’appello deve essere respinto, con conferma, seppure anche alla luce delle diverse ragioni sin qui esposte, della sentenza impugnata.<br />
14. Le spese del presente grado di giudizio, considerata la particolare complessità del caso, possono essere interamente compensate tra le parti.<br />
14.1. Rimane definitivamente a carico delle odierne appellanti il contributo unificato corrisposto per la proposizione del gravame.</p>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto da Laboratorio Analisi Cliniche Dante s.r.l. e dalle altre ricorrenti in epigrafe indicate, lo respinge e per l’effetto conferma, anche per le ragioni di cui in parte motiva, la sentenza impugnata.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.<br />
Pone definitivamente a carico di Laboratorio Analisi Cliniche Dante s.r.l. e delle altre ricorrenti il contributo unificato dalle stesse corrisposto per la proposizione dell’appello.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:<br />
Lanfranco Balucani, Presidente<br />
Carlo Deodato, Consigliere<br />
Manfredo Atzeni, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br />
Stefania Santoleri, Consigliere</p>
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<td>L&#8217;ESTENSORE</td>
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<td>IL PRESIDENTE</td>
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<div style="text-align: center;">DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/07/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</div>
<p>&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-19-7-2016-n-3201/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 19/7/2016 n.3201</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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