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	<title>320 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>320 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2020 n.320</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-3-2020-n-320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-3-2020-n-320/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2020 n.320</a></p>
<p>Maddalena Filippi, Presidente, Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore PARTI: Associazione Civen, Università  degli Studi di Padova, Università  CÃ  Foscari di Venezia, Università  I.U.A.V. di Venezia, Università  degli Studi di Verona, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Marcello Maggiolo</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-3-2020-n-320/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2020 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-veneto-sezione-i-sentenza-30-3-2020-n-320/">T.A.R. Veneto &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2020 n.320</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maddalena Filippi, Presidente, Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore PARTI: Associazione Civen, Università  degli Studi di Padova, Università  CÃ  Foscari di Venezia, Università  I.U.A.V. di Venezia, Università  degli Studi di Verona, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Marcello Maggiolo  contro Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Zanon e Antonella Cusin dell&#8217;Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Avvocatura Regionale in Venezia</span></p>
<hr />
<p>Ricorso giurisdizionale : la riunione dei ricorsi non compromette l&#8217;autonomia dei singoli giudizi .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Processo amministrativo &#8211; ricorso giurisdizionale &#8211; riunione dei ricorsi- autonomia dei singoli giudizi- non è compromessa &#8211; possibilità  di rivalutare la necessità  della riunione &#8211; va riconosciuta. </p>
<p> </p>
<p> 2 . Processo amministrativo- ricorso giurisdizionale &#8211; riunione dei ricorsi-scelta discrezionale del giudice ex art.70 cod. proc. Amm. &#8211; è tale &#8211; valenza decisoria &#8211; va negata.</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il provvedimento discrezionale di riunione dei ricorsi lascia immutata l&#8217;autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle parti in ciascuno di essi, cosicchè la sua adozione ben può essere oggetto di rivalutazione da parte dello stesso giudice.</em><br /> <br /> <br /> <em>2. Nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell&#8217;art. 70 cod. proc. amm., con le conseguenze che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente ordinatorio e sono privi di valenza decisoria.</em><br /> </div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 30/03/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00320/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 01481/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1481 del 2015, proposto da <br /> Associazione Civen, Università  degli Studi di Padova, Università  CÃ  Foscari di Venezia, Università  I.U.A.V. di Venezia, Università  degli Studi di Verona, in persona del rispettivi legali rappresentanti<i>pro tempore</i>, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Vittorio Domenichelli e Marcello Maggiolo (quest&#8217;ultimo, con atto datato 20 novembre 2019, ha dichiarato di rinunciare al mandato conferito), elettivamente domiciliate presso lo studio dell&#8217;avvocato Marcello Maggiolo in Venezia, Dorsoduro, 3464; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Veneto, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Zanon e Antonella Cusin dell&#8217;Avvocatura Regionale, con domicilio eletto presso la sede dell&#8217;Avvocatura Regionale in Venezia, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento e/o la riforma previa sospensione degli effetti e concessione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del decreto n. 221 del 12 ottobre 2015 a firma del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione della Regione Veneto avente ad oggetto &#8220;<i>Delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 3. III Atto Integrativo dell&#8217;Accordo di Programma Quadro nel settore della Ricerca, approvato con DGR n. 3794 del 27 novembre 2007 e sottoscritto in data 29 novembre 2007. Revoca del contributo</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Veneto;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 novembre 2019 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Civen (Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie) espone di essere una associazione senza fini di lucro fondata nel marzo del 2003 dall&#8217;Università  degli Studi di Padova e dall&#8217;Università  CÃ  Foscari di Venezia alla quale successivamente hanno aderito anche lo I.U.A.V. di Venezia e l&#8217;Università  degli Studi di Verona, che ha svolto &#8211; essendo oggi in liquidazione &#8211; le proprie attività  di ricerca e formazione nell&#8217;ambito del primo distretto tecnologico italiano sulle nanotecnologie applicate ai materiali.</p>
<p style="text-align: justify;">Rappresenta la parte ricorrente che sin dalla costituzione di tale distretto, mediante la firma in data 28 settembre 2004 del Protocollo d&#8217;intesa tra MIUR, Regione del Veneto ed Università , fu sancito l&#8217;impegno della Regione a &#8220;<i>contribuire al finanziamento per l&#8217;attivazione e la gestione di infrastrutture per la ricerca e la sperimentazione industriale delle nanotecnologie; contribuire al finanziamento di iniziative di promozione delle opportunità  offerte dalle nanotecnologie per l&#8217;innovazione dei processi industriali di aziende esistenti e per la creazione di nuove imprese</i>&#8221; e l&#8217;impegno delle Università  a &#8220;<i>indirizzare stabilmente, secondo gli obiettivi del distretto (Veneto Nanotech) una quota significativa della propria ricerca anche presso le strutture del distretto</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone la parte ricorrente che con delibera C.I.P.E. del 22 marzo 2006, n. 3 &#8211; avente ad oggetto &#8220;<i>Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate &#8211; rifinanziamento Legge 208/1998, periodo 2006 &#8211; 2009 (Legge Finanziaria 2006)</i>&#8221; &#8211; sono state assegnate alla Regione Veneto risorse per Euro 8.062.560,00 ai settori della ricerca e della società  dell&#8217;informazione, demandando alla Regione di definire il riparto del suddetto contributo.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque la Regione Veneto, con D.G.R. 2980 del 26 settembre 2006, ha ripartito la somma di cui sopra, assegnando Euro 4.031.280,00 al finanziamento di interventi nel settore della Ricerca ed Euro 4.031.280,00 al settore della Società  dell&#8217;Informazione. </p>
<p style="text-align: justify;">Aggiunge la parte ricorrente che con successiva D.G.R. n. 3794 del 27 novembre 2007 la Regione Veneto, a fronte dei 3 progetti presentati da CIVEN, ha definitivamente stabilito che le risorse dedicate alle nanotecnologie dovessero essere fissate in Euro 2.000.000,00 secondo il seguente criterio di riparto: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>1. Consolidamento di sinterizzati con proprietà  e strutture innovative: euro 1.098.535,85; </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. Sviluppo di sistemi polimerici nanocompositi a base di polimeri biodegradabili: euro 660.529,00; </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>3. Studio di fattibilità  per lo sviluppo di sensori integrati per la rilevazione di biomolecole in ambito agroalimentare: euro 240.935,15</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>TOTALE 2.000.000,00</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Con successiva delibera n. 1854 in data 8 luglio 2008, la Giunta Regionale ha approvato la Convenzione, relativa alla realizzazione dei suddetti progetti, sottoscritta il 23 luglio 2008 tra la Regione medesima e l&#8217;Associazione Civen. </p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente evidenzia che, per effetto della suddetta convenzione, Civen si impegnava a: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;<i>&#8211; garantire che le risorse destinate siano impegnate entro il 30 settembre 2009, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, a pena di revoca della parte di finanziamento non impegnata; </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; sostenere tutte le spese entro il 31 dicembre 2011 e rendicontarle entro e non oltre il 30 giugno 2012, unitamente alla relazione finale degli interventi. Tali date sono prorogabili, attraverso apposita richiesta del CIVEN e tempestiva segnalazione in sede di monitoraggio, per un periodo massimo di ulteriori 180 giorni;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; predisporre ed inviare, con cadenza almeno semestrale ed entro e non oltre 30 giorni dalla data del 30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno, alla Regione del Veneto, Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione, relazioni sullo stato di avanzamento tecnico &#8211; scientifico e amministrativo dei progetti, contenenti una descrizione dell&#8217;attività  svolta, dei risultati intermedi conseguiti e dell&#8217;avanzamento delle correlate spese sostenute; </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; rendicontare alla Regione Veneto tra le spese dei progetti solo i costi di struttura strettamente necessari alla sua realizzazione, ed in quota parte rispetto al peso dei progetti stessi sull&#8217;intera attività  del CIVEN; </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; rispettare i profili di spesa previsti negli allegati progetti al fine di poter concorrere all&#8217;assegnazione del cosiddetto accantonamento premiale secondo le modalità  previste dalle delibere CIPE; </i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; garantire una stretta correlazione delle attività  di ricerca a quanto previsto dall&#8217;Accordo di Programmazione Negoziata sottoscritto il 17 marzo 2004 tra Ministero dell&#8217;Istruzione, dell&#8217;Università  e della Ricerca (MUR) e la Regione Veneto</i>&#8221; (art. 4).</p>
<p style="text-align: justify;">Inoltre, osserva la parte ricorrente, nella convenzione venivano puntualmente disciplinati gli obblighi di informazione, conservazione della documentazione e di accesso ai locali ed alla documentazione (art. 5).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;erogazione dei contributi &#8211; precisa la parte ricorrente &#8211; veniva ripartita in una prima <i>tranche </i>pari &#8220;<i>al 40% dei contributi complessivi da erogare dopo la sottoscrizione della Convenzione, previa autocertificazione di aver avviato le attività  oggetto del contributo e garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; un&#8217;ulteriore quota del 30% dei contributi complessivi, previa garanzia fideiussoria; un&#8217;ulteriore quota del 20% dei contributi complessivi, previa garanzia fideiussoria; il saldo residuo eventuale dopo l&#8217;approvazione del rendiconto finale di spesa presentato e accompagnato da una dettagliata relazione conclusiva</i>&#8220;. </p>
<p style="text-align: justify;">Si prevedeva inoltre che al raggiungimento del 70% della spesa sostenuta, Civen avrebbe dovuto presentare una rendicontazione intermedia consistente in una dettagliata ed idonea documentazione comprovante le azioni realizzate ed i pagamenti effettuati (art. 9).</p>
<p style="text-align: justify;">Venivano disciplinati i motivi di revoca del contributo ed il conseguente obbligo di restituzione (art. 10).</p>
<p style="text-align: justify;">Rappresenta la parte ricorrente che in attuazione della suddetta convenzione, la Regione Veneto con decreto 162/2008 erogava a Civen la somma di Euro 800.000,00 quale prima <i>tranche </i>pari al 40% della somma complessiva; con decreto 149/2010 l&#8217;ulteriore somma di Euro 600.000,00 pari al 30% dell&#8217;importo complessivo, non erogando tuttavia mai nè l&#8217;ulteriore quota del 20% del contributo, nè il saldo; per un totale di Euro 600.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, lamenta parte ricorrente, ha costretto Civen a chiedere ingenti finanziamenti agli Istituti di credito, garantiti da fideiussioni a fronte delle lettere di<i>patronage </i>sottoscritte dalle quattro Università .</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, argomenta l&#8217;esponente, Civen ha potuto completare i progetti, inviandone la relativa relazione finale alla Regione, ma non era stata in grado di chiudere e trasmettere la rendicontazione e ciò in quanto non era riuscita a saldare tutte le fatture per le apparecchiature acquistate ed i servizi ottenuti nell&#8217;attuazione dei progetti a causa della mancata erogazione da parte della Regione Veneto sia della restante parte del contributo, sia del saldo del contributo afferente ad altri progetti di ricerca (POR ed altri progetti C.I.P.E.): ciò che poi è riuscita a fare &#8211; rappresenta la parte ricorrente &#8211; grazie ad ingenti finanziamenti delle Università  consorziate.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone la parte ricorrente, poi, che in occasione della chiusura di altro progetto finanziato dalla Regione (progetto PIN &#8211; POR FESR), la Regione Veneto è venuta a conoscenza (a suo dire) della vendita a Veneto Nanotech S.c.p.a. (d&#8217;ora in avanti Veneto Nanotech) di una serie di attrezzature finanziate con contributi pubblici, tra cui quelle oggetto di finanziamento con delibera C.I.P.E. 3/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di ciò, evidenzia l&#8217;esponente, il direttore della Sezione Ricerca e Innovazione della Regione Veneto ha comunicato con nota n. 381626 datata 11 settembre 2014 l&#8217;avvio del procedimento di revoca del contributo &#8220;C.I.P.E. 3/2006&#8221; per le seguenti motivazioni: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione del vincolo di inalienabilità  per 5 anni dei beni acquistati con i fondi<i>ex </i>delibere CIPE, stabilito dall&#8217;art. 6 del Manuale di rendicontazione, con specifico riferimento al &#8220;sistema di sintesi di rivestimenti sottili per polveri&#8221;; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; mancato rispetto del termine ultimo per la presentazione della rendicontazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Lamenta la parte ricorrente che a nulla sono servite le osservazioni prodotte volte a dimostrare l&#8217;infondatezza delle contestazioni mosse, giacchè la Regione, con decreto n. 469 del 30 dicembre 2014 ha disposto la revoca del contributo di Euro 2.000.000,00, ordinando la restituzione dell&#8217;importo erogato pari a Euro 1.400.000,00, maggiorato degli interessi nel frattempo maturati, pari ad Euro 143.608,21 per un importo complessivo di Euro 1.543.608,21 e minacciando l&#8217;escussione delle fideiussioni decorsi inutilmente 10 giorni, per le seguenti ragioni:</p>
<p style="text-align: justify;">1) mancata rendicontazione delle spese entro il termine massimo del 27 dicembre 2012, oltre che per mancato pagamento delle spese relative al progetto entro il termine del 30 giugno 2012;</p>
<p style="text-align: justify;">2) gravi irregolarità  nell&#8217;attuazione del progetto rappresentate dalla violazione del vincolo e di inalienabilità  e dall&#8217;omissione di informazioni rilevanti sul possibile effettivo importo del contributo da erogare. </p>
<p style="text-align: justify;">Civen e le quattro Università  del Veneto hanno dunque impugnato tale revoca avanti al Tribunale adito che, con sentenza Sez. I, 21 agosto 2015, n. 942, ha accolto il ricorso; la sentenza in questione è stata appellata dalla Regione Veneto (n. r.g. 1858/2016) ed il relativo giudizio è ancora pendente.</p>
<p style="text-align: justify;">Espone la parte ricorrente che, tuttavia, la Regione Veneto ha ritenuto di poter emettere un nuovo provvedimento di revoca del contributo in questione, minacciando in caso di inadempimento l&#8217;escussione delle fideiussioni rilasciate.</p>
<p style="text-align: justify;">Civen e le quattro Università  del Veneto hanno dunque proposto il ricorso in epigrafe spedito per la notifica e depositato in data 27 ottobre 2015.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1. Con decreto 28 ottobre 2015, n. 482 disposta la riunione per ragioni di connessione del ricorso in epigrafe e con i ricorsi iscritti ai nn. r.g. 1479/2015 e 1480/2015, sono state accolte le istanze di misure cautelari monocratiche proposte ai sensi dell&#8217;art. 56 cod. proc. amm..</p>
<p style="text-align: justify;">1.2. La Regione Veneto, nel costituirsi in giudizio, ha prospettato l&#8217;inammissibilità  del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, comunque, l&#8217;infondatezza del gravame. </p>
<p style="text-align: justify;">1.3. Con ordinanza 19 novembre 2015, n. 513, riuniti i ricorsi nn. r.g. 1479/2015, 1480/2015 e 1481/2015, è stata concessa la misura sospensiva richiesta, con riserva di fissare l&#8217;udienza pubblica per il prosieguo al deposito della decisione sul regolamento di giurisdizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Detta ordinanza è stata impugnata dalla Regione Veneto ed il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 998 del 23 marzo 2016, ha accolto l&#8217;appello e per l&#8217;effetto ha respinto le istanze cautelari proposte in primo grado.</p>
<p style="text-align: justify;">1.4. Con ordinanza 22 giugno 2016, n. 662 il Tribunale adito, disposta la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. r.g. 777/2015, 1479/2015, 1480/2015 e 1481/2015, dopo aver ritenuto che il regolamento preventivo di giurisdizione proposto da Civen e dalle quattro Università  del Veneto non appariva manifestamente inammissibile nè manifestamente infondato, ha disposto la sospensione del giudizio fino alla decisione della Corte di Cassazione sul detto regolamento preventivo di giurisdizione. </p>
<p style="text-align: justify;">1.5. Con ordinanza Cass. civ., Sez. Un., 31 luglio 2017, n. 18985 è stata riconosciuta la giurisdizione (in sede esclusiva) del giudice amministrativo a conoscere della controversia in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">1.6. All&#8217;udienza pubblica del 20 novembre 2019, presenti i difensori delle parti, come da verbale, i quali, dopo ampia discussione, si sono riportati alle conclusioni giÃ  prese chiedendone l&#8217;accoglimento, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con la citata ordinanza 22 giugno 2016, n. 662 è stata disposta la riunione dei ricorsi iscritti ai nn. r.g. 777/2015, 1479/2015, 1480/2015 e 1481/2015 per ragioni di connessione.</p>
<p style="text-align: justify;">I predetti ricorso sono stati tutti chiamati all&#8217;udienza pubblica celebrata in data 20 novembre 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">Ferme le ragioni che ebbero ad indurre a disporre la riunione dei giudizi, si procede con la presente sentenza a definire il giudizio introdotto con il ricorso in epigrafe (iscritto al n. r.g. 1481/2015), con separazione dello stesso dagli altri sopra richiamati: è noto, invero, che <i>il provvedimento discrezionale di riunione dei ricorsi lascia immutata l&#8217;autonomia dei singoli giudizi e delle posizioni delle parti in ciascuno di essi, cosicchè la sua adozione ben può essere oggetto di rivalutazione da parte dello stesso giudice</i> (arg. <i>ex</i> T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 29 gennaio 2018, n. 207).</p>
<p style="text-align: justify;">Sul punto va inoltre ribadito che il consolidato principio in base al quale nel processo amministrativo la riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice, come si desume dalla formulazione testuale dell&#8217;art. 70 cod. proc. amm., con le conseguenze che i provvedimenti adottati al riguardo hanno carattere meramente <i>ordinatorio </i>e sono privi di<i>valenza decisoria</i> (cfr. Cons. Stato, sez. II, 20 giugno 2019, n. 4222).</p>
<p style="text-align: justify;">2. La Regione Veneto ha eccepito (cfr. pagg. 32-33 della memoria di costituzione e della memoria depositata in data 18 gennaio 2019) l&#8217;inammissibilità  del ricorso per non avere la parte ricorrente contestato il motivo di revoca relativo all&#8217;omissione di informazioni rilevanti sull&#8217;entità  dell&#8217;importo del contributo.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, osserva la parte resistente, nel decreto impugnato si è ritenuta la sussistenza dell&#8217;ipotesi di revoca di cui all'&#8221;<i>articolo 12, numero 5, per gravi irregolarità  nell&#8217;attuazione del progetto rappresentate dalla violazione del vincolo d&#8217;inalienabilità  e dall&#8217;omissione di informazioni rilevanti sul possibile effettivo importo del contributo da erogare</i>&#8221; ribadita anche nel dispositivo (&#8220;<i>la sistematica e grave inottemperanza agli obblighi di tempestiva comunicazione di circostanze ed eventi all&#8217;evidenza decisivi, nell&#8217;ottica della corretta fruibilità  del contributo da parte del beneficiario</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">Parte ricorrente ha ritenuto l&#8217;eccezione priva di fondamento, in considerazione dell&#8217;assoluta genericità  e indeterminatezza di tali asserite &#8220;contestazioni&#8221;, che si risolvono in mere formule di stile, prive di qualsiasi contenuto e rilievo concreto, che di fatto impediscono qualsiasi tipo di replica, non potendo nemmeno essere intuite quali sarebbero state &#8220;<i>le informazioni rilevanti sul possibile importo da erogare</i>&#8220;<i> </i>e le &#8220;<i>circostanze ed eventi all&#8217;evidenza decisivi</i>&#8221; che Civen avrebbe dovuto comunicare.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente afferma di aver contestato in sede di ricorso introduttivo, producendo la relativa documentazione, il provvedimento impugnato sostenendo di aver sempre ottemperato agli obblighi di comunicazione alla Regione, come peraltro espressamente riconosciuto dalla stessa C.E.V..</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, conclude la parte ricorrente, deve rilevarsi che quest&#8217;ultimo non costituisce motivo della nuova revoca oggetto del presente giudizio, ma solo un profilo che la Regione aveva rilevato prima dell&#8217;annullamento delle prime revoche e che poi non ha pìù riproposto a fondamento delle nuove revoche, oggetto del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1. L&#8217;eccezione è fondata.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla lettura della parte dispositiva del provvedimento avversato &#8211; pag. 8 &#8211; emerge che la predetta ragione è stata indicata quale specifico motivo della revoca (&#8220;[&#038;]<i>la grave inottemperanza agli obblighi di tempestiva comunicazione di circostanza ed eventi all&#8217;evidenza decisivi, nell&#8217;ottica della corretta fruibilità  del contributo da parte del beneficiario </i>[&#038;]&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Il provvedimento contiene a pag. 6 il motivo in questione &#8211; nella parte in cui si procede all&#8217;evocazione del contenuto del precedente decreto n. 469 del 2014, impugnato con il ricorso accolto dalla sentenza T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 942 del 2015 &#8211; che viene poi richiamato nella parte dispositiva, come giÃ  detto.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo di revoca in esame, peraltro, ben poteva essere semplicemente ribadito, posto che la sentenza T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 942 del 2015 non lo aveva indicato come profilo caratterizzato dal denunciato e riscontrato difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">A differenza di quanto osserva la parte ricorrente, il motivo in esame è stato espressamente posto a base della &#8220;nuova revoca&#8221; (come si ricava dalla parte dispositiva sopra richiamata) e la genericità  ed indeterminatezza delle contestazioni mosse dall&#8217;Amministrazione regionale <i>in parte qua</i> &#8211; come lamentato dalla parte ricorrente &#8211; avrebbero dovuto essere denunciate con specifica censura. </p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, costituisce <i>ius receptum</i> che quando, come nella fattispecie, la determinazione amministrativa gravata si basa su una pluralità  di motivi indipendenti ed autonomi gli uni dagli altri l&#8217;omessa contestazione di uno di essi rende inammissibile l&#8217;impugnazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 901).</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, dunque, in accoglimento dell&#8217;eccezione frapposta dalla Regione Veneto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Ritiene il Collegio che, comunque, il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Con il primo motivo di gravame parte ricorrente ha dedotto i vizi di<i>Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7 L. 241/1990. Violazione dell&#8217;art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione.</i></p>
<p style="text-align: justify;">Argomenta la parte ricorrente che il provvedimento impugnato (emanato a seguito della sentenza T.A.R. Veneto n. 942/2015, che aveva annullato la precedente revoca del medesimo contributo) è illegittimo in quanto non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la parte ricorrente il riesercizio del potere a seguito di una sentenza di annullamento è soggetto alle stesse garanzie procedimentali cui era soggetto l&#8217;esercizio originario del medesimo potere (all&#8217;uopo l&#8217;esponente ha richiamato alcuni precedenti giurisprudenziali).</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo la parte ricorrente, la mancata comunicazione di avvio del procedimento successivamente alla sentenza del T.A.R. Veneto e, dunque, la &#8220;confisca&#8221; del diritto di Civen e delle quattro Università  di partecipare al procedimento conseguente a tale sentenza determina l&#8217;illegittimità  del provvedimento impugnato, che risulta ancora pìù evidente considerato che l&#8217;annullamento della precedente revoca è avvenuto principalmente sotto il profilo del difetto di motivazione, ragione per cui era ancora pìù determinante coinvolgere Civen e le quattro Università  al fine di consentir loro &#8220;<i>di interloquire efficacemente, anche onde verificare il rispetto della pronuncia espressa dal giudice</i>&#8220;. </p>
<p style="text-align: justify;">Infine, secondo la parte ricorrente, la violazione della garanzia partecipativa sopra delineata, macroscopica anche per la pervicacia della Regione nel disporre la revoca di contributi giÃ  impegnati dal beneficiario, si traduce anche in un ulteriore manifesto ed ancor pìù grave difetto di motivazione dal momento che la Regione, reiterando la revoca, ha omesso completamente di considerare gli argomenti difensivi svolti nel precedente ricorso (per contraddire gli stessi motivi di revoca oggi ribaditi); argomenti che, in mancanza di contraddittorio procedimentale, avrebbe doverosamente dovuto valutare attentamente (nel reiterare il provvedimento), per farne oggetto di specifica motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Veneto ha argomentato in ordine all&#8217;infondatezza della censura.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo non vanno applicate meccanicamente e formalmente, dovendosi ritenere la comunicazione superflua &#8211; con prevalenza dei principi di economicità  e speditezza dell&#8217;azione amministrativa &#8211; quando l&#8217;interessato <i>sia venuto comunque a conoscenza di vicende che conducono comunque all&#8217;apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti</i> (arg. <i>ex</i> Cons. Stato, sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3289; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III bis, 3 luglio 2019, n. 8674), come è avvenuto nel caso in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Come anche chiarito in sede giurisprudenziale, la comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria laddove l&#8217;interessato sia giÃ  a conoscenza dell&#8217;esistenza di un procedimento amministrativo (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 30 dicembre 2015, n. 1682; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 5 agosto 2013, n. 2061).</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; peraltro la stessa parte ricorrente a chiarire che i motivi della precedente revoca sono oggi &#8220;<i>ribaditi</i>&#8221; (cfr. pag. 16 dell&#8217;atto introduttivo del giudizio) e che il nuovo provvedimento di revoca &#8220;<i>si fonda sui medesimi motivi della prima revoca</i>&#8221; (cfr. pag. 10 dell&#8217;atto introduttivo del giudizio; cfr. anche pag. 20, ove si evidenzia che la revoca impugnata si fonda sugli &#8220;<i>stessi motivi della precedente revoca</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">In aggiunta, il Collegio non può non evidenziare che in base a consolidato orientamento giurisprudenziale, le garanzie procedimentali (a partire da quelle degli artt. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241) sono poste a tutela di concreti interessi e non devono risolversi in inutili aggravi procedimentali; poichè l&#8217;obbligo di comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento risponde all&#8217;esigenza di provocare l&#8217;apporto collaborativo da parte dell&#8217;interessato, esso viene meno qualora nessuna effettiva influenza avrebbe potuto avere la partecipazione del privato rispetto alla concreta portata del provvedimento finale, come prevede l&#8217;art. 21 <i>octies</i>, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990 (arg. <i>ex</i> Cons. Stato, sez. I, 16 settembre 2019, n. 2462; Cons. Stato, sez. IV, 13 agosto 2018, n. 4918).</p>
<p style="text-align: justify;">In forza delle richiamate coordinate interpretative la censura relativa alla asserita violazione dell&#8217;art. 7 della legge n. 241 del 1990 non ha pregio alla luce di quanto si evidenzierà  nel corso dell&#8217;esame del successivo motivo di ricorso; nè, sempre alla luce di quanto si evidenzierà  nel corso dell&#8217;esame del successivo motivo di ricorso è possibile riscontrare il lamentato difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin d&#8217;ora è possibile affermare, da un lato, che l&#8217;obbligo di motivazione debba essere inteso &#8220;<i>secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l&#8217;atto reca l&#8217;esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall&#8217;amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest&#8217;ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità  ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione</i>&quot; (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 maggio 2017, n. 2457; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21 giugno 2018, n. 1412), come è accaduto nel caso che occupa; dall&#8217;altro che, comunque, non è imposto all&#8217;Amministrazione un obbligo di specifica ed analitica confutazione di tutte le singole argomentazioni esposte dall&#8217;interessato, in quanto è sufficiente che il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell&#8217;azione amministrativa alle argomentazioni difensive, che è quanto avviene nel caso di specie.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente deduce la <i>Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della Convenzione sottoscritta il 23/07/2008 e del Manuale di rendicontazione 2005. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, illogicità , sproporzione, manifesta irragionevolezza ed erroneità  della motivazione. Eccesso di potere per contraddittorietà  con altra manifestazione della stessa autorità </i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Sostiene la parte ricorrente che le motivazioni contenute nel provvedimento impugnato e che sorreggono la riedizione del potere sono illegittime oltre che erronee.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; vero, sostiene la parte ricorrente, che il disciplinare prevede l&#8217;erogazione di un anticipo pari al 40% dietro presentazione di fideiussione ed autocertificazione di avvio dell&#8217;attività ; un&#8217;ulteriore quota del 30% dei contributi complessivi, previa garanzia fideiussoria; un&#8217;ulteriore quota del 20% dei contributi complessivi, previa garanzia fideiussoria ed il saldo residuo dopo l&#8217;approvazione del rendiconto finale di spesa presentato e accompagnato da una dettagliata relazione conclusiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, lamenta l&#8217;esponente, la Regione non ha mai erogato nè la ulteriore quota del 20% del contributo, nè il saldo; per un totale di Euro 600.000,00, violando e contraddicendo così¬ gli impegni assunti all&#8217;atto di costituzione del distretto e di approvazione del progetto.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, lamenta l&#8217;esponente, nonostante: le richieste formulate in tal senso da Civen, volte ad evidenziare la situazione di difficoltà  finanziaria in cui essa versava; il progetto fosse stato concluso, in data 5 marzo 2012 come dichiarato alla Regione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione, lamenta la parte ricorrente, si è resa inadempiente nei confronti di Civen non solo dell&#8217;erogazione del saldo, ma anche dell&#8217;erogazione della penultima <i>tranche</i> (che prescinde dalla rendicontazione), ciò che ha pesantemente condizionato la tempestiva chiusura della rendicontazione da parte di Civen.</p>
<p style="text-align: justify;">Destituita di ogni fondamento è poi, secondo la parte ricorrente, l&#8217;affermazione della Regione secondo cui Civen, prima dell&#8217;avvio del procedimento di revoca, non avrebbe &#8220;<i>mai lamentato problemi di liquidità  o manifestato l&#8217;affidamento sull&#8217;erogazione del saldo per sopperire ai propri problemi di liquidità  o per giustificare la tardiva rendicontazione</i>&#8220;: al contrario, la Regione era perfettamente a conoscenza della difficile situazione finanziaria di Civen, che non aveva mancato di evidenziare come tale situazione dipendesse soprattutto dai ritardi della Regione nell&#8217;erogazione delle <i>tranche </i>e dei saldi dei contributi cui Civen aveva diritto (all&#8217;uopo, alle pagg. 18-19 del ricorso, vengono richiamate alcune comunicazioni inviate agli organi regionali).</p>
<p style="text-align: justify;">Infondata, osserva la parte ricorrente, è poi l&#8217;affermazione secondo cui la mancata rendicontazione delle spese non sarebbe dipesa dai ritardi della Regione, quanto piuttosto &#8220;<i>da una disorganizzazione o da una mala gestio interna all&#8217;Associazione, oltre che alla non sollecitudine delle Università  socie nel fornire i finanziamenti necessari per la prosecuzione delle attività  dell&#8217;Associazione medesima</i>&#8220;, affermazione smentita dalla stessa corrispondenza intercorsa tra Civen, le Università  e la Regione.</p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente si è poi soffermata sulle ragioni della revoca.</p>
<p style="text-align: justify;">a) In relazione al primo motivo di revoca &#8211; la &#8220;<i>mancata rendicontazione delle spese entro il termine massimo del 27 dicembre 2012, oltre che per mancato pagamento delle spese relative al progetto entro il termine del 30 giugno 2012</i>&#8221; &#8211; la parte ricorrente ha argomentato nel senso che tale ritardo non è in alcun modo addebitabile a Civen, derivando dalla negligenza della Regione che non ha erogato l&#8217;intera somma fissata come contributo relativamente al progetto in questione, ma anche relativamente agli altri progetti (POR ed altri progetti CIPE), creando una grave situazione finanziaria in capo a Civen che ha dovuto ricorrere, non senza difficoltà , a finanziamenti bancari ed attingere infine a risorse messe a disposizione delle Università  per concludere i pagamenti e consentirne la rendicontazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La rendicontazione delle spese presuppone l&#8217;integrale pagamento e fatturazione delle stesse ed è dunque evidente che se il soggetto beneficiario non percepisce il contributo, non può pagare i fornitori e di conseguenza non può chiudere la rendicontazione.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, ha osservato la parte ricorrente, si tratta di contestazione meramente formale e ciò in quanto Civen ha concluso il progetto entro il termine stabilito dalla Convenzione, salvo non riuscire a rendicontare le spese per mancanza di fondi imputabile alla Regione stessa: ciò che poi peraltro ha fatto con i mezzi reperiti presso banche ed Università .</p>
<p style="text-align: justify;">La revoca appare dunque illegittima anche perchè manifestamente sproporzionata rispetto alla mera difficoltà  di rendicontazione, cui si sarebbe potuto ovviare consentendo di rendicontare egualmente le spese anche senza i documenti quietanzati, corrispondendo poi i contributi e, una volta pagati i fornitori, acquisire le fatture quietanzate per chiudere così¬ la contabilità ; e sproporzionata anche nella comparazione fra l&#8217;interesse dell&#8217;Ente erogante alla corretta rendicontazione e l&#8217;interesse pubblico delle Università  alla ricerca scientifica.</p>
<p style="text-align: justify;">Appare poi contraddittorio, sempre secondo la parte ricorrente, quanto al profilo di tardività  contestato a Civen, il comportamento della Regione che, per quanto riguarda il contributo qui in questione (&#8220;FAS CIPE 35/2005&#8221;), ha ritenuto inescusabile il ritardo di Civen, mentre nel procedimento di revoca relativo al contributo &#8220;POR&#8221;, soggetto di altra, ma contestuale, revoca, tale ritardo è stato ritenuto superabile, al punto che l&#8217;avvio del procedimento su di esso fondato, è stato abbandonato per disporre la revoca per altri motivi. </p>
<p style="text-align: justify;">b) Quanto alla violazione del vincolo di inalienabilità  e l&#8217;omissione di informazioni rilevanti sul possibile effettivo importo del contributo da erogare, secondo la parte ricorrente nessuna violazione del vincolo <i>de quo</i> è stata commessa da Civen, non essendo avvenuta alcuna vendita. </p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver richiamato l&#8217;art. 7 del Manuale di rendicontazione del 30 settembre 2005 (&#8220;<i>i beni acquistati con risorse ex delibere CIPE di riparto del Fondo Risorse Aree Sottoutilizzate dovranno essere rinvenibili presso l&#8217;Associazione e saranno inalienabili per un periodo di cinque anni se relativi a beni mobili, e per dieci anni se relativi a beni immobili</i> (&#038;))&#8221;, la parte ricorrente ha osservato che la c.d. &#8220;vendita&#8221; contestata dalla Regione consisteva in realtà  in una proposta di vendita a compensazione di crediti vantati da Veneto Nanotech, società  regionale operante nel medesimo distretto delle nanotecnologie e che aveva collaborato con Civen nella realizzazione dei progetti. </p>
<p style="text-align: justify;">Tale proposta, tuttavia, alla luce delle perplessità  formulate dagli Uffici regionali, è stata revocata da Civen con dichiarazione formale inviata a Veneto Nanotech (e dalla stessa Veneto Nanotech accettata) in data 10 settembre 2014 e la relativa fattura è stata annullata.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di ciò, non è mai avvenuta alcuna vendita, nè alcun trasferimento materiale dei suddetti beni che ad oggi continuano ad essere nella disponibilità  giuridica e materiale di Civen. </p>
<p style="text-align: justify;">La parte ricorrente, dopo aver ribadito che non è avvenuta alcuna vendita e che i beni non sono mai usciti dalla disponibilità  materiale di Civen ha ribadito che l&#8217;eventuale cessione di parte dei beni a Veneto Nanotech, quand&#8217;anche fosse avvenuta, in ogni caso non avrebbe integrato alcuna violazione del vincolo di inalienabilità : invero, la <i>ratio</i> della norma sopra riportata è quella di evitare una indebita locupletazione da parte del beneficiario di un finanziamento pubblico che venda sul libero mercato beni che ha acquistato con fondi pubblici (nazionali o comunitari), procurandosi così¬ un indebito arricchimento. Tuttavia, l&#8217;eventuale (non avvenuta, insiste la parte ricorrente) cessione di beni a Veneto Nanotech non avrebbe in alcun modo determinato le conseguenze di cui sopra, dal momento che Veneto Nanotech è una società  partecipata all&#8217;80% dalla Regione che nell&#8217;ambito del progetto costituisce il soggetto attuatore delle attività  del distretto, con lo scopo di garantire la custodia, la manutenzione e l&#8217;uso delle attrezzature in questione ed il prosieguo delle attività  di ricerca e trasferimento di tecnologia. Attraverso una eventuale cessione, i beni in questione sarebbero comunque rimasti all&#8217;interno del Distretto e avrebbero continuato ad essere funzionali alle attività  di ricerca, senza che tale operazione potesse in alcun modo procurare a Civen alcun arricchimento indebito.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, argomenta la parte ricorrente, l&#8217;esistenza di tale accordo era ben nota alla Regione, che non ha mai contestato prima d&#8217;ora una eventuale cessione dei beni a Veneto Nanotech.</p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce delle richiamate considerazioni, argomenta la parte ricorrente, nessuna rilevanza possono avere le circostanze addotte dalla Regione al fine di suffragare la tesi dell&#8217;avvenuta vendita (la causale delle fatture, la registrazione delle stesse, la data di decorrenza del divieto di alienazione, ecc.) giacchè, come giÃ  detto, la cessione è stata revocata e le relative fatture annullate.</p>
<p style="text-align: justify;">c) La parte ricorrente si sofferma, poi, ritenendole infondate ed irrilevanti, sulle ulteriori irregolarità  concernenti la quantificazione dell&#8217;importo delle attrezzature oggetto di &#8220;vendita&#8221;, la quantificazione degli interessi moratori e la qualifica di &#8220;cessione di azienda o di ramo d&#8217;azienda&#8221; dell&#8217;operazione in questione.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la ricorrente evidenzia che dall&#8217;infondatezza della qualificazione di &#8220;vendita&#8221; dell&#8217;operazione discende a valle l&#8217;infondatezza delle dette irregolarità .</p>
<p style="text-align: justify;">La Regione Veneto ha argomentato in ordine all&#8217;infondatezza delle censure. </p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio prenderà  in esame le doglianze sviluppate alle superiori lettere a) e b), anticipando sin d&#8217;ora che le stesse si rivelano infondate.</p>
<p style="text-align: justify;">a) L&#8217;art. 4, punto 2, della convenzione prevede che la rendicontazione debba avvenire &#8220;entro e non oltre&#8221; il 30 giugno 2012, al contempo prevedendo la possibilità  di proroga del termine (sia pure per un ulteriore periodo massimo di 180 giorni, così¬ anche in relazione al termine del 31 dicembre 2011 previsto per sostenere tutte le spese).</p>
<p style="text-align: justify;">Il Collegio ritiene priva di base l&#8217;affermazione della parte ricorrente volta stigmatizzare il &#8220;<i>circolo vizioso causato dallo stesso meccanismo di finanziamento ideato</i>&#8221; (cfr. pag. 21 del ricorso) e, pìù in generale, la tesi volta ad evidenziare un contegno negligente della Regione, che non avrebbe erogato l&#8217;intera somma fissata come contributo (in particolare, un quota del 20% del contributo ed il saldo).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, da un lato, l&#8217;erogazione della quota del 20% del contributo era condizionata alla presentazione di una garanzia fideiussoria e alla presentazione di una certificazione attestante di avere giÃ  sostenuto il 60% complessivo della spesa per progetti; dall&#8217;altro, il saldo residuo eventuale avrebbe potuto essere erogato dopo l&#8217;approvazione del rendiconto finale di spesa accompagnato da una dettagliata relazione conclusiva (di cui al precedente art. 5, punto 3, lett. b)) e subordinatamente al parere positivo del NUUV fornito sulla base della relazione finale.</p>
<p style="text-align: justify;">Le predette condizioni erano predeterminate su base convenzionale e, dunque, note fin dall&#8217;inizio dalla parte ricorrente oltre che dalla stessa accettate integralmente ed espressamente: risulta, pertanto, non condivisibile la tesi sostenuta dalla parte ricorrente tendente, in definitiva, ad ascrive alla Regione Veneto le difficoltà  di ordine finanziario (c.d. mancanza di liquidità ) accusate dall&#8217;associazione Civen (ed i conseguenti ritardi maturati dalla stessa associazione). </p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, in relazione al progetto oggetto del presente contenzioso la Regione ebbe a liquidare &#8211; si tratta di circostanza affermata anche dalla parte ricorrente (cfr. pag. 7 dell&#8217;atto introduttivo del giudizio; pag. 6 della memoria depositata in data 17 gennaio 2019) &#8211; con decreto n. 162 del 2 settembre 2008 la somma di €. 800.000,00 (pari al 40% della somma concessa per la realizzazione degli interventi approvati) e poi, con decreto n. 149 del 1 luglio 2010, un ulteriore importo di €. 600.000,00 (pari al 30%).</p>
<p style="text-align: justify;">Giova inoltre ribadire che l&#8217;art. 12, punto 7, della convenzione contempla espressamente il mancato rispetto degli obblighi previsti dall&#8217;art. 4, per quanto di interesse, come causa di revoca dei contributi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè possono determinare un diverso esito le argomentazioni secondo le quali venne rappresentata la situazione di difficoltà  finanziaria in cui versava Civen (risultando anzi priva di fondamento la contraria affermazione racchiusa nel provvedimento avversato) e il progetto è stato puntualmente chiuso in data 5 marzo 2012, in quanto entrambe non sono in grado di attenuare il carattere vincolante degli obblighi assunti dalle parti in via convenzionale. </p>
<p style="text-align: justify;">Irrilevante è poi l&#8217;affermazione secondo cui vi sarebbero stati ritardi nei pagamenti da parte della Regione anche relativamente ad altri progetti (POR e CIPE) ciò che avrebbe creato una grave situazione finanziaria in capo a Civen, in quanto &#8211; in disparte ogni altra considerazione &#8211; la parte ricorrente non ha comprovato, alla luce di quanto sopra detto, l&#8217;esistenza di ritardi o negligenze (imputabili all&#8217;Amministrazione regionale) nell&#8217;erogazione delle somme dovute quanto allo specifico progetto di interesse. </p>
<p style="text-align: justify;">Alla luce di quanto sopra, irrilevante si rivela l&#8217;argomentazione della parte ricorrente circa l&#8217;avvenuta conclusione del progetto (e dunque, della natura meramente &#8220;formale&#8221; della contestazione), finendo la stessa per postulare una sorta di<i>interpretatio abrogans</i> delle disposizioni di matrice convenzionale disciplinanti gli obblighi delle parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Miglior sorte non ha l&#8217;evocazione del principio di proporzionalità  che, anche dopo la sua espressa codificazione a livello comunitario, non consente di controllare il merito dell&#8217;azione amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, non coglie nel segno neppure il denunciato vizio di contraddittorietà , atteso che tale vizio non è predicabile in presenza di provvedimenti che, pur riguardanti lo stesso oggetto, siano adottati all&#8217;esito di procedimenti indipendenti e, soprattutto, allorquando i provvedimenti, di diverso contenuto, siano stati adottati alla stregua di presupposti in parte differenti concretatisi<i>medio tempore</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">b) In ordine alla questione della vendita dei beni in violazione del divieto di alienazione quinquennale previsto dal manuale di rendicontazione, il Collegio ritiene di dover evidenziare che, in definitiva, è la stessa parte ricorrente ad ammettere l&#8217;avvenuta alienazione dei beni: sul punto, a pag. 25 del ricorso introduttivo del giudizio (cfr. anche pag. 24 della memoria depositata in data 17 gennaio 2019), si evidenzia che la &#8220;<i>cessione è stata revocata e le relative fatture annullate</i>&#8221; (sebbene in precedenza la parte ricorrente aveva parlato di revoca della &#8220;proposta&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, l&#8217;emissione di fattura (che, come peraltro evidenziato nel provvedimento avversato, racchiude l&#8217;eloquente espressione &#8220;<i>Vendita beni di proprietà </i> [&#038;]&#8221;) in relazione all&#8217;operazione in questione consente di ritenere priva di base la ricostruzione &#8211; operata dalla parte ricorrente &#8211; in termini di mera &#8220;proposta di vendita a compensazione di crediti vantati da Veneto Nanotech&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità , la fattura ha efficacia probatoria <i>contro l&#8217;emittente</i>, che vi indica la prestazione e l&#8217;importo del prezzo (arg. <i>ex</i> Cass. civ., sez. II, 21 ottobre 2019, n. 26801).</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene il Collegio che, in definitiva, l&#8217;operazione in questione si sia articolata in due contratti, il secondo con contenuto eguale e contrario a quello originario, con efficacia <i>ex nunc</i> e che, dunque, per un certo lasso temporale l&#8217;originaria vendita abbia prodotto i suoi effetti, fra i quali la fuoriuscita del bene dalla sfera giuridica del venditore.</p>
<p style="text-align: justify;">A fronte di tale evidenza, priva di base è l&#8217;argomentazione in base alla quale il bene sarebbe rimasto nella <i>sfera di disponibilità </i> del soggetto percettore del contributo, trattandosi di aspetto di rilevanza puramente fattuale, non in grado di cancellare gli effetti giuridici prodottisi (peraltro, la consegna del bene, nella disciplina civilistica, è una delle principali obbligazioni del venditore &#8211; art. 1476 cod. civ. &#8211; e attiene al momento dell&#8217;attuazione del programma contrattuale).</p>
<p style="text-align: justify;">Irrilevante è poi la circostanza che la parte acquirente è società  a partecipazione regionale in quanto, in base a consolidato indirizzo, il rapporto tra società  ed ente pubblico è di assoluta autonomia.</p>
<p style="text-align: justify;">Inconferenti sono poi le argomentazioni circa la conoscenza dell&#8217;accordo da parte della Regione e della sua non contestazione da parte della stessa, perchè, in via radicale, avrebbe semmai dovuto provare la parte ricorrente &#8211; onde far emergere profili di contraddittorietà  dell&#8217;azione amministrativa &#8211; una espressa approvazione in ordine all&#8217;operazione <i>de qua</i>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il vincolo di inalienabilità  poi, non può essere superato facendo leva sul fatto che la società  acquirente opera nel medesimo distretto (ovvero è soggetto attuatore delle attività  del distretto) e aveva giÃ  collaborato con Civen, in quanto il vincolo di inalienabilità  non prevede deroghe (non espresse nel testo del manuale di rendicontazione) legate all&#8217;ipotetica prosecuzione delle attività  svolte dal venditore in capo al compratore.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla affermata <i>ratio</i> della previsione relativa al vincolo quinquennale in questione, identificata dalla parte ricorrente nell&#8217;esigenza di evitare la vendita sul libero mercato del bene acquistato con fondi pubblici procurandosi un indebito arricchimento, ritiene il Collegio che essa non possa condurre a disattendere la previsione vincolistica (di inalienabilità ) in esame, essendo la stessa chiaramente posta a presidio di un interesse che può essere aggredito non solo in termini di &#8220;danno&#8221; ma anche di mero &#8220;pericolo&#8221;, finendosi peraltro per introdurre in via interpretativa un concetto soggettivo ed estremamente mutevole di &#8220;indebito arricchimento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio di infondatezza dei sopra indicati motivi di ricorso avrebbe condotto alla reiezione del gravame, in applicazione del consolidato orientamento &#8211; condiviso dal Collegio &#8211; in base al quale nel caso di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità  di ragioni (ciascuna delle quali di per sè idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perchè il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate (cfr., <i>ex plurimis</i>, Cons. Stato, sez. I, 14 giugno 2019, n. 1718; Cons. Stato, sez. I, 30 ottobre 2018, n. 2473; Cons. Stato, sez. VI, 17 marzo 2014, n. 1308).</p>
<p style="text-align: justify;">4. In conclusione, il ricorso è inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">5. La peculiarità  della vicenda contenziosa e la natura degli interessi sottesi alla stessa giustificano l&#8217;integrale compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così¬ deciso in Venezia nelle camere di consiglio dei giorni 20 novembre 2019, 18 dicembre 2019, 5 febbraio 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Maddalena Filippi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Silvia De Felice, Referendario</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p> </p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2013 n.320</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-13-3-2013-n-320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-13-3-2013-n-320/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-13-3-2013-n-320/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2013 n.320</a></p>
<p>Pres. Leo; Est. De VitaConsorzio Lombardo Cooperative Produzione Lavoro e Servizi Co.Lo.Coop. Soc. Cop. ATI (Avv. M. Zoppolato) c/ Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano (Avv. G.F. Ferrari) sull&#8217;ammissione dei concorrenti che presentino carenze nell&#8217;offerta elettronica che non incidono sul contenuto della stessa Contratti della P.A. – Gara –Offerta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-13-3-2013-n-320/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2013 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-13-3-2013-n-320/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2013 n.320</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Leo; Est. De Vita<br />Consorzio Lombardo Cooperative Produzione Lavoro e Servizi Co.Lo.Coop. Soc. Cop. ATI (Avv. M. Zoppolato) c/ Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano (Avv. G.F. Ferrari)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;ammissione dei concorrenti che presentino carenze nell&#8217;offerta elettronica che non incidono sul contenuto della stessa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara –Offerta – Esclusione – Ragioni – Mancato caricamento offerta sulla piattaforma informatica – Non incide sul contenuto offerta – Fumus – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va sospeso il verbale di gara che da atto della esclusione/non ammissione dell’offerta nell’ambito della procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione e servizi accessori poiché sussistono i presupposti del fumus di un pregiudizio grave ed irreparabile allorquando il mancato caricamento sulla piattaforma informatica della parte dell’offerta relativa al file riepilogativo – oltre ad essere in parte imputabile alla Stazione appaltante che ha fornito soltanto in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alcuni rilevanti chiarimenti – non ridonda sul contenuto dell’offerta che appare completo in tutti i suoi aspetti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00320/2013 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00412/2013 REG.RIC.           <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
<i>(Sezione Terza)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 412 del 2013, proposto da:</p>
<p>&#8211; <b>Consorzio Lombardo Cooperative Produzione Lavoro e Servizi Co.Lo.Coop. Soc. Cop.</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, in proprio e in qualità di Capogruppo mandataria della costituenda A.T.I. con Milano Fulgida S.r.l., rappresentata	</p>
<p>	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; l’<b>Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli </b>e <b>Oftalmico di Milano</b>, in persona del Direttore generale pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Franco Ferrari, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, Vi<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l’annullamento<br />	<br />
</b>previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; del verbale della seduta in data 22 gennaio 2013, nella parte in cui dà atto dell’esclusione/non ammissione dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della “procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, disinfestazione ed altri servizi accessori occorrenti all’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli ed Oftalmico”;<br />	<br />
&#8211; della nota in data 19 febbraio 2013, trasmessa alla ricorrente via fax nella stessa data, mediante la quale l’Amministrazione ha rilevato che “ogni istanza di codesto Consorzio diversamente articolata e relativa alla procedura in oggetto, non può trovar<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso al precedente, ivi comprese le attività di valutazione delle offerte successive all’esclusione dell’A.T.I. ricorrente, nonché l’eventuale aggiudicazione a terzi e il contratto eventualmente sti<br />
&#8211; nonché per la declaratoria di nullità, ove occorrer possa, degli artt. 6 e 11 del Disciplinare di gara, regolanti la presentazione dell’offerta mediante piattaforma Sintel, laddove interpretate nel senso di prevedere l’esclusione delle offerte presentat<br />
&#8211; e per la conseguente condanna dell’Ente appaltante al risarcimento del danno derivante alla Società ricorrente dall’esecuzione del provvedimento impugnato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto il decreto n. 226/2013 con cui è stata accolta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano;<br />	<br />
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore, alla camera di consiglio del 12 marzo 2013, il primo referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;</p>
<p>Ritenuto che sussiste l’allegato pregiudizio grave e irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che il mancato caricamento sulla piattaforma informatica della parte dell’offerta relativa al file riepilogativo – oltre ad essere in parte imputabile alla Stazione appaltante che ha fornito soltanto in prossimità della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alcuni rilevanti chiarimenti – non ridonda sul contenuto dell’offerta che appare completo in tutti i suoi aspetti;<br />	<br />
Ritenuto, pertanto, che deve essere accolta la formulata domanda cautelare;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe indicato.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.<br />	<br />
Fissa per l’esame del merito della presente controversia l’udienza pubblica del 5 novembre 2013, ore di regolamento.<br />	<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 marzo 2013 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Silvana Bini, Consigliere<br />	<br />
Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/03/2013</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-ordinanza-13-3-2013-n-320/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 13/3/2013 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.320</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-320/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.320</a></p>
<p>Vanno sospesi l’ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi ed il parere negativo della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici se, nelle more della definizione del ricorso straordinario interposto dalla parte ricorrente avverso un diniego di sanatoria, ricorso straordinario in relazione al quale non risulta essere stata proposta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.320</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Vanno sospesi l’ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi ed il parere negativo della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici se, nelle more della definizione del ricorso straordinario interposto dalla parte ricorrente avverso un diniego di sanatoria, ricorso straordinario in relazione al quale non risulta essere stata proposta opposizione, sussiste il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00320/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00334/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 334 del 2012, proposto da:<br />	<br />
<b>Ristorante Tacabanda Gest Food di Bernardini Sonia e C. s.a.s.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Discepolo, Martina Viventi, Andrea Natalini, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Ancona, via Matteotti, 99;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Comune di Loreto</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Giuseppina Vita, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Borrelli in Ancona, corso Matteotti, 54; <b>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali</b>, in persona del Ministro pro tempore,<br />
<b>Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche</b>, in persona del Soprintendente pro tempore; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 23 del 24.02.2012; 	</p>
<p>della nota n. 1512 del 31.01.2012 della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici delle Marche;	</p>
<p>nonchè per<br />	<br />
il risarcimento dei danni.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Loreto;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore il Primo Referendario Francesca Aprile nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 e uditi per le parti i difensori, come da verbale;	</p>
<p>Rilevato che, nelle more della definizione del ricorso straordinario interposto dalla parte ricorrente avverso il diniego di sanatoria, ricorso straordinario in relazione al quale non risulta essere stata proposta opposizione, sussiste il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
per tale ragione, l’istanza cautelare va accolta;<br />	<br />
le spese della presente fase cautelare possono essere compensate, per la particolarità del caso.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima)<br />	<br />
accoglie l’istanza cautelare e per l&#8217;effetto:<br />	<br />
a) sospende l’impugnata ingiunzione di demolizione;<br />	<br />
b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l&#8217;udienza pubblica del 21 marzo 2013.<br />	<br />
Compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luigi Passanisi, Presidente<br />	<br />
Gianluca Morri, Consigliere<br />	<br />
Francesca Aprile, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il 22/06/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-6-2012-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2012 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.320</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-320/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.320</a></p>
<p>Va sospesa, con ammissione con riserva, l&#8217;esclusione da gara per l&#8217;affidamento della gestione del servizio interno di mensa ad un presidio ospedaliero: la ricorrente non aveva assolto l’onere di allegazione dell’attestazione di avvenuto sopralluogo nei termini previsti dal capitolato speciale e dalla lettera d’invito, ma aveva comunque autocertificato di avere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-marche-sezione-i-ordinanza-sospensiva-22-4-2011-n-320/">T.A.R. Marche &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/4/2011 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa, con ammissione con riserva, l&#8217;esclusione da gara per l&#8217;affidamento della gestione del servizio interno di mensa ad un presidio ospedaliero: la ricorrente non aveva assolto l’onere di allegazione dell’attestazione di avvenuto sopralluogo nei termini previsti dal capitolato speciale e dalla lettera d’invito, ma aveva comunque autocertificato di avere eseguito il sopralluogo obbligatorio, circostanza che dalla relazione istruttoria non viene negata: pertanto, la domanda cautelare va accolta, ai soli fini dell’ammissione dell’offerta dell&#8217; impresa alla fase successiva della gara. Nelle more dei successivi provvedimenti dell’amministrazione, restano ferme le modalità attuali di gestione del servizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00320/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 00162/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 162 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Gestioni Romito S.r.l., </b>rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Ferdinando Iazzetta, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>A.S.U.R. Marche &#8211; Zona Territoriale n. 9 di Macerata</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Domenico Capriotti, con domicilio eletto presso Ufficio Legale A.S.U.R. in Ancona, via C. Colombo, 106;<br />
&#8211; <b>Regione Marche</b>, non costituita; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Chef Express</b>, non costituita; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
della lettera prot. n. 41060 del 14 dicembre 2010 notificata in data 21 dicembre 2010 con la quale si procedeva alla esclusione dalle fasi successive di gara, nonché della lettera di invito relativa alla procedura di gara ristretta per l&#8217;affidamento della gestione del servizio interno al P.O. di Macerata, del disciplinare di gara, del capitolato di appalto, della lettera prot. n. 39758 del 1 dicembre 2010 e della lettera prot. 491 del 7 gennaio 2010 nonché avverso ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso, preordinato e consequenziale.	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;	</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di A.S.U.R. Marche &#8211; Zona Territoriale n. 9 di Macerata;	</p>
<p>Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;	</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che:	</p>
<p>&#8211; pur non avendo la ditta ricorrente assolto all’onere di allegazione dell’attestazione di avvenuto sopralluogo nei termini previsti dal capitolato speciale e dalla lettera d’invito, tuttavia ha comunque autocertificato di avere eseguito il sopralluogo ob	</p>
<p>&#8211; nella nota n. 9228 del 16/3/2011 (relazione istruttoria del responsabile del procedimento, trasmessa al difensore costituito dell’A.S.U.R.) non viene nemmeno negato che la ditta ricorrente abbia eseguito il prescritto sopralluogo;	</p>
<p>&#8211; pertanto, la domanda cautelare va accolta, ai soli fini dell’ammissione dell’offerta della ditta Romito alla fase successiva della gara. Nelle more dei successivi provvedimenti dell’A.S.U.R., restano ferme le modalità attuali di gestione del servizio.	</p>
<p>Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene di non doversi fissare l&#8217;udienza di discussione nel merito ai sensi dell&#8217;art. 55 comma 11 cod. proc. amm., trattandosi di ordinanza cautelare “propulsiva” cui seguirà un’ulteriore fase procedimentale che potrebbe comportare un diverso epilogo del giudizio, attraverso, ad esempio, la proposizione di motivi aggiunti o una declaratoria di improcedibilità secondo la procedura di cui all’art. 85 cod. proc. amm.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare, nei termini di cui in motivazione, e compensa le spese della presente fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Gianluca Morri, Presidente FF<br />	<br />
Tommaso Capitanio, Primo Referendario, Estensore<br />	<br />
Giovanni Ruiu, Primo Referendario	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/04/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2011 n.320</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-2-2011-n-320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-2-2011-n-320/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-2-2011-n-320/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2011 n.320</a></p>
<p>Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore. su legittimità della revoca della aggiudicazione di una gara d&#8217;appalto e responsabilità precontrattuale della p.a. 1. Contratti della p.a. – Aggiudicazione della gara – Revoca – Potere – Sussiste – Esercizio – Modalità. 2. Contratti della p.a. – Aggiudicazione della gara –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-24-2-2011-n-320/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 24/2/2011 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Corrado Allegretta – Presidente, Savio Picone – Estensore.</span></p>
<hr />
<p>su legittimità della revoca della aggiudicazione di una gara d&#8217;appalto e responsabilità precontrattuale della p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Aggiudicazione della gara – Revoca – Potere – Sussiste – Esercizio – Modalità.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Aggiudicazione della gara – Revoca – Provvedimento legittimo – Responsabilità pre-contrattuale – E’comunque configurabile.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, la p.a. conserva il potere di revocare il bando ovvero l’aggiudicazione di un appalto, per sopravvenute ragioni, purché l’atto di autotutela sia adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico alla revoca d’ufficio.	</p>
<p>2. In tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità pre-contrattuale dell’ente la reiezione della domanda di annullamento del provvedimento di revoca; infatti, la responsabilità pre-contrattuale per la revoca della gara può sempre ritenersi configurabile, quando il fine pubblico venga attuato attraverso un comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, sicché anche dalla revoca legittima degli atti di gara può scaturire l’obbligo di risarcire il danno, nel caso di affidamento suscitato nell’impresa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 00320/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 01814/2002              01814/2002       REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>(Sezione Prima)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1814 del 2002, proposto da:	</p>
<p><b>a.t.i. Alto</b> &#8211; <b>Consorzio Nazionale Servizi</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Rinella e Diego Senter, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Abate Gimma 88; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Provincia di Bari</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rosa Dipierro e Sabatino Minucci, con domicilio eletto in Bari, lungomare Nazario Sauro 29; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>&#8211; della determinazione del dirigente del Servizio Acquario Oceanografico della Provincia di Bari n. 36 del 7 agosto 2002 con la quale è stata revocata l’aggiudicazione della gara di appalto avente ad oggetto “interventi per la difesa, il recupero e la fruibilità dell’ambiente del litorale e dell’area costiera della Provincia di Bari”, già disposta in favore della ricorrente con determinazione dirigenziale n. 20 del 13 agosto 2001, nonché della connessa comunicazione di revoca, pervenuta a mezzo del servizio postale in data 27 agosto 2002;<br />	<br />
&#8211; e per la condanna della Provincia di Bari al risarcimento del danno, in relazione alle spese sostenute ed al lucro cessante; <br />	<br />
Visti il ricorso ed i motivi aggiunti ed i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Bari;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2011 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv.ti Enrico Rinella e Sabatino Minucci;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con lettera d’invito del 5 luglio 2001, la Provincia di Bari ha indetto una licitazione privata per l’appalto avente ad oggetto gli interventi finalizzati alla difesa, al recupero ed alla fruibilità dell’ambiente del litorale e dell’area costiera, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo pari rispettivamente a lire 821.805.834 (per la zona centro-sud) ed a lire 617.194.168 (per la zona centro-nord).<br />	<br />
Il raggruppamento ricorrente è risultato aggiudicatario per la zona centro-nord, avendo offerto un ribasso del 7,51% (cfr. determina n. 20 del 13 agosto 2001).<br />	<br />
Con il provvedimento impugnato, assunto circa un anno dopo l’aggiudicazione definitiva, la Provincia di Bari ha tuttavia revocato la gara, in quanto la Regione Puglia aveva <i>medio tempore</i> approvato (con deliberazione del 28 maggio 2002) il programma di intervento per la pulizia dei litorali, avocandone a sé l’attuazione ai sensi della legge regionale n. 62 del 1985.<br />	<br />
Avverso la revoca ricorre l’a.t.i. Alto &#8211; Consorzio Nazionale Servizi, deducendo violazione degli artt. 7-ss. della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per omessa valutazione dell’interesse pubblico prevalente, difetto di motivazione e violazione del principio di affidamento.<br />	<br />
La ricorrente chiede inoltre la condanna della Provincia di Bari al risarcimento del danno, da commisurarsi in relazione alle spese sostenute ed al lucro cessante.<br />	<br />
Si è costituita l’Amministrazione intimata, depositando documentazione e chiedendo il rigetto dell’impugnativa e della connessa domanda risarcitoria.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 12 gennaio 2011 la causa è passata in decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’a.t.i. ricorrente, aggiudicataria della licitazione privata avente ad oggetto l’appalto degli interventi finalizzati alla difesa, al recupero ed alla fruibilità dell’ambiente del litorale e dell’area costiera, impugna la determinazione dirigenziale n. 36 del 7 agosto 2002, con cui la Provincia di Bari ha disposto la revoca dell’intera gara. <br />	<br />
L’atto gravato reca una motivazione così riassumibile:<br />	<br />
&#8211; ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 62 del 1985, la pulizia dei litorali compete alla Regione Puglia, qualora i Comuni dichiarino di non essere in grado di provvedervi e la Provincia non intenda assumerne l’impegno;<br />	<br />
&#8211; la licitazione è stata indetta con determinazione del 23 maggio 2001;<br />	<br />
&#8211; l’aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione del 13 agosto 2001;<br />	<br />
&#8211; la Regione Puglia, con deliberazione del 10 aprile 2001, ha approvato il P.U.C. (piano di utilizzo delle coste), esercitando le funzioni assegnate al livello regionale dall’art. 105 del d. lgs. n. 112 del 1998 e così decidendo di curare direttamente, se<br />
&#8211; a partire dal febbraio 2002, la Provincia di Bari ha invano sollecitato la Regione Puglia ad esprimere il proprio intendimento in merito alla bonifica dei litorali ed alla pulizia delle coste per l’anno corrente; <br />	<br />
&#8211; la Regione Puglia, con deliberazione del 28 maggio 2002, ha alfine approvato il programma di intervento per l’anno 2002 per la pulizia dei litorali, avocandone a sé l’attuazione ai sensi della legge regionale n. 62 del 1985.<br />	<br />
2. La decisione di revocare in autotutela la gara e l’aggiudicazione dell’appalto resta indenne, ad avviso del Collegio, dai vizi denunciati dal raggruppamento ricorrente.<br />	<br />
Con riguardo allo <i>ius poenitendi</i> riconosciuto alla stazione appaltante, si è da tempo affermato che l’Amministrazione conserva il potere di revocare il bando ovvero l’aggiudicazione di un appalto, per sopravvenute ragioni, purché l’atto di autotutela sia adeguatamente motivato con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico alla revoca d’ufficio; la potestà di ritiro si fonda sul principio costituzionale di buon andamento che, com’è noto, impegna l’Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire (cfr. in tal senso, tra molte, Cons. Stato, sez. IV, 22 ottobre 2004 n. 6931; Id., sez. V, 20 settembre 2001 n. 4973) e trova ormai positivo riconoscimento nella previsione dell’art. 21-<i>quinquies</i> della legge n. 241 del 1990.<br />	<br />
Nella fattispecie in esame, il provvedimento di revoca adottato dalla Provincia di Bari contiene sufficienti elementi giustificativi, riferiti alla sopravvenuta assunzione dei compiti di bonifica e pulizia dei litorali da parte della Regione Puglia, assimilabile a vero e proprio <i>factum principis</i>, che ha reso impossibile l’esecuzione dell’appalto, così come programmata nella gara vinta dall’a.t.i. ricorrente. <br />	<br />
Quanto al denunciato difetto di comunicazione di avvio del procedimento, deve accogliersi l’eccezione formulata dalla difesa dell’ente, che ammette la sussistenza del vizio ma chiede l’applicazione dell’art. 21-<i>octies</i>, secondo comma, della legge n. 241 del 1990. Avuto riguardo alla natura dell’impedimento sopravvenuto, il contraddittorio con le imprese interessate all’affidamento dell’appalto non avrebbe concretamente sortito effetti sulla decisione finale: la Provincia di Bari avrebbe dovuto in ogni caso prendere atto dello spostamento della competenza in capo alla Regione Puglia e ritirare gli atti della procedura, senza alcuna possibilità di tutelare l’affidamento ingenerato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Ne discende l’infondatezza dell’impugnativa, che va respinta.<br />	<br />
3. La domanda di risarcimento del danno deve invece essere accolta, sotto il profilo della responsabilità pre-contrattuale ex art. 1337 cod. civ., sicuramente ravvisabile nella condotta tenuta dalla Provincia di Bari.<br />	<br />
3.1. Quanto alla <i>culpa in contraendo</i>, va censurato il comportamento dell’ente, che ha indetto la licitazione privata per la scelta delle imprese deputate a realizzare gli interventi di pulizia dei litorali con determinazione del 23 maggio 2001 (ed ha disposto l’aggiudicazione definitiva dei lotti posti in gara con determinazione del 13 agosto 2001), allorquando era stato già approvato il P.U.C. (con deliberazione del 10 aprile 2001) e la Regione Puglia aveva già deciso di assumere direttamente la gestione del demanio marittimo, ivi compresa la pulizia delle spiagge. <br />	<br />
A tal proposito, costituisce <i>ius receptum</i> il principio secondo cui la legittimità dell’atto di revoca dell’aggiudicazione di una gara di appalto non elimina il profilo relativo alla valutazione del comportamento dell’Amministrazione, con riguardo al rispetto dei canoni di buona fede e correttezza (da intendersi in senso oggettivo), nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica preordinato alla selezione del contraente. L’espressa previsione nell’art. 21-<i>quinquies</i> della legge n. 241 del 1990 dell’obbligo di indennizzare il privato, per eventuali pregiudizi subiti in conseguenza della revoca, non fa venir meno la possibile responsabilità della stazione appaltante per violazione dell’obbligo di buona fede nelle trattative che conducono alla conclusione del contratto di appalto.<br />	<br />
Non costituisce ostacolo al riconoscimento della responsabilità pre-contrattuale dell’ente la reiezione della domanda di annullamento del provvedimento di revoca, poiché è provato che l’elusione delle aspettative dell’a.t.i. ricorrente, seppure non intenzionale, è colposa e contraria ai canoni di correttezza e buona fede nella formazione del contratto. La responsabilità pre-contrattuale per la revoca della gara può infatti sempre ritenersi configurabile, quando il fine pubblico venga attuato attraverso un comportamento obbiettivamente lesivo dei doveri di lealtà, sicché anche dalla revoca legittima degli atti di gara può scaturire l’obbligo di risarcire il danno, nel caso di affidamento suscitato nell’impresa (in tal senso la più recente giurisprudenza amministrativa: Cons. Stato, Ad. plen., 5 settembre 2005 n. 6; Id., sez. V, 30 novembre 2007 n. 6137; Id., sez. V, 8 ottobre 2008, n. 4947; Id. sez. V, 7 settembre 2009 n. 5245; TAR Campania, Napoli, sez. I, 8 febbraio 2006 n. 1794; TAR Lazio, sez. II-<i>quater</i>, 2 aprile 2010 n. 5621; TAR Puglia, Bari, sez. I, 14 settembre 2010 n. 3459).<br />	<br />
Sussiste perciò la responsabilità pre-contrattuale della Provincia di Bari, la quale, pur avendo adottato una legittima determinazione di revoca della gara, ha tenuto un contegno che risulta complessivamente contrario ai canoni della buona fede e correttezza, ingenerando nel raggruppamento aggiudicatario un affidamento, la cui violazione ha determinato un danno che è meritevole di adeguato ristoro.<br />	<br />
3.2. Ai fini della commisurazione del danno risarcibile, deve aversi riguardo al solo interesse negativo, ossia alle spese effettivamente sostenute in vista della conclusione dell’affare (danno emergente) ed alle occasioni contrattuali perse per aver confidato nell’impegno assunto (lucro cessante), mentre resta escluso il risarcimento dell’utile che si sarebbe conseguito con l’esecuzione del contratto (cfr., tra molte, Cons Stato, sez.. V, 10 novembre 2008 n. 5574; Id., sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 5179; TAR Puglia, Bari, sez. I, 16 febbraio 2008 n. 249). <br />	<br />
Poiché l’a.t.i. ricorrente nulla deduce in ordine ad eventuali occasioni perdute a causa del protrarsi della procedura indetta dalla Provincia di Bari, la liquidazione del danno va circoscritta alle spese inutilmente sostenute per la partecipazione alla gara.<br />	<br />
Le spese, riconducibili all’appalto (cfr. doc. 9, 10, 11, 12, 13 di parte ricorrente) e non contestate dalla difesa della Provincia, si riferiscono:<br />	<br />
&#8211; alla progettazione della ditta Se.Ri.Eco. s.a.s. (fattura per euro 2.478,99);<br />	<br />
&#8211; agli onorari del notaio per la costituzione dell’associazione temporanea (fattura per euro 443,43);<br />	<br />
&#8211; alla polizza fideiussoria per la partecipazione alla gara (lire 2.700.000 + lire 200.000 = euro 1.497,72);<br />	<br />
&#8211; all’acconto corrisposto alla ditta Contract (fattura per lire 2.400.000 = euro 1.239,49);<br />	<br />
&#8211; al trasporto effettuato dalla ditta Autotrasporti di Flavon (fattura per lire 2.160.000 = euro 1.115,54).<br />	<br />
Tutte le altre attestazioni di pagamento (riparazione di imbarcazioni, ricevute alberghiere, pedaggi autostradali, etc.) non possono viceversa concorrere alla misurazione del danno risarcibile, in quanto non riconducibili con sufficiente certezza alla partecipazione alla gara.<br />	<br />
Il totale delle spese documentate ammonta pertanto a euro 6.775,17.<br />	<br />
4. Su detta somma vanno riconosciuti la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi, nonostante l’assenza di specifica domanda sul punto. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 13 febbraio 1982 n. 894; Id., 26 febbraio 2004 n. 3871). <br />	<br />
Il credito derivante da responsabilità extra-contrattuale (cui è riconducibile la responsabilità pre-contrattuale, secondo la tesi preferibile) ha, infatti, natura di credito di valore, con la conseguenza che esso va anche maggiorato della rivalutazione monetaria, che deve ritenersi compresa nell&#8217; originario <i>petitum</i> della domanda risarcitoria, con decorrenza dalla maturazione del diritto. La rivalutazione va quindi calcolata dal 13 agosto 2001, data dell’aggiudicazione, fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo (non avendo la ricorrente provato il maggior danno da svalutazione). <br />	<br />
Quanto agli interessi, è noto che nell’obbligazione risarcitoria da fatto illecito è dovuto al danneggiato anche il risarcimento del danno da ritardo conseguente alla mancata disponibilità per impieghi remunerativi della somma di denaro in cui il debito viene liquidato, da corrispondersi mediante interessi compensativi.<br />	<br />
A giudizio del Collegio, tenendo conto degli indici di svalutazione e del tasso medio di remuneratività del denaro nel periodo rilevante, il criterio equitativamente preferibile è quello di calcolare gli interessi legali sull’importo non attualizzato dalla data dell’aggiudicazione alla pubblicazione della sentenza, e successivamente a quest’ultima data, sull’importo attualizzato e fino al dì del saldo (secondo il criterio adottato su fattispecie identica da Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2007 n. 5179).<br />	<br />
5. In conclusione, il ricorso è respinto quanto alla domanda di annullamento della determinazione della Provincia di Bari n. 36 del 7 agosto 2002; è parzialmente accolto quanto alla domanda risarcitoria, per l’importo suddetto, maggiorato di rivalutazione monetaria ed interessi legali.<br />	<br />
Le spese processuali sono poste a carico della Provincia di Bari nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:<br />	<br />
&#8211; lo respinge, quanto alla domanda di annullamento della determinazione della Provincia di Bari n. 36 del 7 agosto 2002;<br />	<br />
&#8211; lo accoglie in parte quanto alla domanda di risarcimento del danno, e condanna la Provincia di Bari al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 6.775,17, maggiorata di rivalutazione ed interessi come in motivazione;<br />	<br />
&#8211; condanna la Provincia di Bari al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, nella misura di euro 2.000 oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.<br />	<br />
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura regionale presso la Corte dei conti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:<br />	<br />
Corrado Allegretta, Presidente<br />	<br />
Giuseppina Adamo, Consigliere<br />	<br />
Savio Picone, Referendario, Estensore<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 24/02/2011</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2005 n.320</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-1-2005-n-320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-1-2005-n-320/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2005 n.320</a></p>
<p>Pres. TOSTI, Est. LO PRESTI Eads-Dsn (Avv. J. Payer) e Vitrociset S.p.A. (Avv.ti F.Caso e G. Ciaglia) c/ Ministero dell’Interno (Avv. Dello Stato) e Consorzio Securcomm (Avv.ti F.G.Scoca, L. Acquarone, D.Anselmi e R. Colagrande), Nokia Italia S.p.A. (Avv.ti F.G. Scoca e R. Colagrande), Marconi Mobile S.p.A. (Avv.ti G. Di Gioia,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-1-2005-n-320/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2005 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-1-2005-n-320/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2005 n.320</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. TOSTI, Est. LO PRESTI<br /> Eads-Dsn  (Avv. J. Payer) e Vitrociset S.p.A. (Avv.ti F.Caso e G. Ciaglia) c/ Ministero dell’Interno  (Avv. Dello Stato) e Consorzio Securcomm (Avv.ti F.G.Scoca, L. Acquarone, D.Anselmi e R. Colagrande), Nokia Italia S.p.A. (Avv.ti F.G. Scoca e R. Colagrande), Marconi Mobile S.p.A. (Avv.ti G. Di Gioia, D. Anselmi e L. Acquarone), Orte S.p.A, Ericcson Enterprise  S.p.A., Sirti S.p.A. e Tecnosistemi (Avv.ti R.Villata, A. Degli Espositi)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità delle valutazioni operate dalla commissione di gara o dal G.A. in sovrapposizione a quelle già effettuate dalla stazione appaltante in sede di formulazione della lettera di invito e del capitolato tecnico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte – Ulteriore valutazione della commissione di gara  e del G.A. sull’adeguatezza tecnica dell’offerta – E’ inammissibile –</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Legittima esclusione di un concorrente – Interesse strumentale alla rinnovazione della gara  – Non sussiste – Motivi</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte – Facoltà dell’Amministrazione di attribuire a ciascun criterio di valutazione un eguale punteggio massimo  entro il quale potere poi operare un apprezzamento discrezionale del dato tecnico dell’offerta – Sussiste</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte – Procedimento per la determinazione dei parametri di valutazione – Affidamento ad una Commissione diversa da quella deputata alla valutazione dei progetti – E’ ammissibile – Motivi</p>
<p>5. Contratti della P.A. – Gara – Valutazione delle offerte &#8211; Sostituzione di un componente della Commissione prima dell’inizio delle attività – E’ legittima</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è consentito né alla commissione di gara né al giudice amministrativo  di sovrapporre valutazioni sull’adeguatezza tecnica dell’offerta a quelle già effettuate in sede di formulazione della lettera di invito e del capitolato tecnico dalla stazione appaltante.</p>
<p>2. Non sussiste interesse strumentale alla rinnovazione di una gara da parte del soggetto legittimamente escluso, non sussistendo un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata  rispetto a quella che si può riconoscere a qualsiasi altro soggetto che non abbia preso parte alla gara e si riprometta, ad esempio, di parteciparvi a seguito dell’eventuale rinnovazione.</p>
<p>3. E’ facoltà dell’Amministrazione di attribuire a ciascun criterio di valutazione un eguale punteggio massimo entro il quale potere poi operare un apprezzamento discrezionale del dato tecnico dell’offerta.</p>
<p>4. E’ legittimo il procedimento seguito per la determinazione dei parametri, affidato ad una sottocommissione diversa da quella deputata alla valutazione dei progetti, in una prospettiva di maggiore articolazione, completezza e razionalità dell’operazione complessiva di valutazione delle offerte tecniche.</p>
<p>5. E’ legittima la sostituzione di un componente della Commissione prima dell’inizio delle attività della stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
sezione Prima ter</b></p>
<p>composto dai Signori Magistrati:<br />
Luigi Tosti                            Presidente#NOME?<br />
#NOME?<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 10234/2002 proposto dalla</p>
<p><b>Società EADS-DSN</b> con sede legale in Rue J.P. Timbaud MS ED51 – 78392, Boix D’Arcy Cedex, Francia, in persona del suo legale rappresentante “pro-tempore” Monsieur Jacques Payer e dalla <b>VITROCISET S.p.A</b> con sede legale in Roma, via Salaria n. 1027, in persona del suo legale rappresentante p.t. dott. Gaetano Galia, rappresentate e difese dagli avvocati Francesco Caso e Giuseppe Ciaglia e presso il loro studio elettivamente domiciliate in Roma, alla via Savoia n. 72</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Ministero dell’Interno</b>, in persona del Ministro pro-tempore, nonché il</p>
<p><b>Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Generale dei Servizi Logistici e Gestione del Patrimonio – Servizio Gestione Contratti e Forniture</b>;</p>
<p>la <b>Commissione di gara per l’affidamento dell’appalto bandito in data 6 agosto 2001</b>, rispettivamente in persona del dirigente e del Presidente, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 sono “ex lege” domiciliati;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Consorzio SECURCOMM</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franco Gaetano Scoca, Lorenzo Acquarone, Daniela Anselmi e Roberto Colagrande e presso lo studio del primo elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Paisiello n. 55;</p>
<p><b>NOKIA ITALIA S.p.A</b>, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Gaetano Scoca e Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Via G. Paisiello n. 55;<br />
<b>MARCONI MOBILE S.p.A</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Di Gioia, Daniela Anselmi e Lorenzo Acquarone ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Piazza Mazzini, 27;</p>
<p><b>OTE S.p.A</b>, in persona del legale rappresentante p.t.;</p>
<p><b>ERICCSON ENTERPRISE S.p.A</b>, in persona del legale rappresentante p.t.;</p>
<p><b>SIRTI S.p.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Riccardo Villata e Andreina Degli Espositi e presso il loro studio elettivamente domiciliata in Roma, Via Paisiello 33;</p>
<p><b>TECNOSISTEMI S.p.A</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli stessi Avv.ti Villata e Degli Espositi, presso cui è domiciliata,</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione<br />
dell’ammissione, nonché della successiva aggiudicazione provvisoria pronunciata nella seduta di gara del 4 luglio 2002, in favore dell’intimato Consorzio SECURCOMM (Capofila dell’omonima ATI con mandanti ERICSSON ENTERPRISE S.p.A, SIRTI S.p.A e TECNOSISTEMI S.p.A.)<br />
nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti alla predetta aggiudicazione ancorché non cogniti, con particolare (ma non esclusivo) riferimento ai verbali della Commissione di gara relativi alle sedute del 13 settembre 2001, 21 gennaio 2002 e 4 luglio 2002 per la parte in cui il Consorzio SECURCOMM, capofila dell’omonimo r.t.i., le originarie mandanti della medesima associazione temporanea (ERICSSON ENTERPRISE S.p.A e SIRTI S.p.A), nonché TECNOSISTEMI S.p.A. (qualificatasi autonomamente ed associata al Consorzio SECURCOMM nella seconda fase della procedura di gara), sono state dapprima ammesse a partecipare e, poi, individuate aggiudicatarie provvisorie, nonché della contestuale esclusione della ricorrente, relativamente alla procedura di affidamento dell’appalto di cui al bando pubblicato sulla G.U.R.I (Foglio Inserzioni n. 192) del 20 agosto 2001, oltre che – per quanto di interesse – delle relative comunicazioni di ammissione, esclusione, aggiudicazione provvisoria ed eventuale aggiudicazione definitiva, ancorché non cognite.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e delle parti intimate quali controinteressate;<br />
Visti i “motivi aggiunti” notificati il 16.10.2002 e depositati il 21 successivo, con i quali è stata impugnata anche l’aggiudicazione provvisoria comunicata alle ricorrenti con nota del 16.10.2002 ed il verbale tecnico in data 13.06.2002 con i relativi allegati;<br />
Vista la sentenza interlocutoria n. 4108/2003;<br />
Vista la relazione di C.T.U. e gli atti ad essa allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2004 il Cons. Giampiero lo Presti e uditi gli avvocati presenti per le parti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con bando pubblicato sul supplemento della G.U. della Comunità Europea e sulla parte seconda della G.U. della R.I., rispettivamente in data 18 e 20 agosto 2001, il Ministero dell’Interno – Dipartimento per la Pubblica Sicurezza – indiceva una gara a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. C del D.lgvo 24.07.1992 n. 358, per la fornitura di una rete radiomobile digitale “Interpolizie” nell’ambito del Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 Regioni Obiettivo 1 – Piano Operativo “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno”.<br />
Il bando indicava, tra l’altro, la documentazione che le Società interessate avrebbero dovuto presentare, a pena di esclusione, per partecipare alla gara, precisando che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall’art. 16 lett. b, del D.lgvo 358/92 e successive modifiche, secondo i criteri indicati nella lettera di invito.<br />
Le società ricorrenti presentavano domanda di partecipazione.<br />
A seguito delle determinazioni adottate dalla Commissione di gara il 13. 09.2001, venivano ammesse alla gara insieme ad altre imprese, tra cui il Consorzio SECURCOMM – risultato poi aggiudicatario.<br />
Esse ricevevano, quindi, lettera d’invito per partecipare alla gara ad appalto concorso per la fornitura di una rete radiomobile digitale per le Forze di Polizia nella Regione Campania, nell’ambito del richiamato quadro comunitario di sostegno, da esperirsi il giorno 21 novembre 2001, alle ore 12,00, ai sensi dell’art. 4 del R.D. 18.11.1923 n. 2440, dell’art. 91 del R.D. 23.05.1924 n. 827, nonché dell’art. 9 – punto c – del D. lgvo 24.07.1992 n. 358 nel testo modificato con D.lgvo  20.10.1998 n. 402, attuativo della Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14.06.1993.<br />
Alla lettera d’invito venivano allegati, quali parte integrante di essa, tra gli altri documenti il capitolato amministrativo (A), il capitolato tecnico (B), il fac-simile di offerta (C), lo specchio concernente i parametri per l’attribuzione del punteggio di merito al progetto tecnico&#61485; P.M.T – (G), i parametri per l’attribuzione del punteggio economico e totale (H).<br />
La stessa lettera d’invito, dopo aver indicato il contenuto e le modalità del progetto e della documentazione tecnica richiesti nonché, tra l’altro, i documenti da presentare per essere ammessi a concorrere, illustrava le modalità di svolgimento della gara che prevedevano l’invio dei progetti presentati dalle ditte/ATI ammesse al proseguimento della gara, ad apposita Commissione che avrebbe provveduto alla loro valutazione tecnica, sulla base dei parametri di cui al richiamato allegato “G”, dandone atto con apposito verbale.<br />
Nella seduta del 21.01.2002, il Presidente del seggio, esaminata la documentazione amministrativa presentata dalle tre ATI ammesse alla gara (cioè i raggruppamenti guidati rispettivamente dal Consorzio SECURCOMM, da MOTOROLA S.p.A. e da EADS-DSN) e riscontratane la regolarità e completezza, trasmetteva i loro progetti alla Commissione per la valutazione tecnica degli stessi.<br />
Nella seduta pubblica del 4 luglio 2002 il seggio di gara comunicava alle imprese concorrenti il risultato della valutazione operata dalla Commissione appositamente incaricata, dal cui verbale risulta che dei tre raggruppamenti sopra indicati, solo il progetto presentato da quello capeggiato dal Consorzio SECURCOMM era stato giudicato idoneo con un punteggio di 54,50/70, mentre gli altri due erano risultati inidonei per motivi indicati nel verbale del 13 giugno 2002.<br />
Il seggio di Gara procedeva, quindi, all’apertura della busta economica del solo raggruppamento SECURCOMM, al quale veniva aggiudicato provvisoriamente l’appalto con un’offerta di quarantun milioni e trecentomila euro ed un punteggio complessivo di 84,50/100.<br />
Avverso tale aggiudicazione e tutti gli atti della procedura di gara indicati in epigrafe insorgevano, con ricorso (n. 10234/2002) notificato il 17.09.2002 e depositato il giorno 30 successivo le Società AEDS-DSN e VITROCISET S.p.A, chiedendone a questo Tribunale l’annullamento previa sospensione, deducendo:<br />
1°) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art. 17 della L. 13 marzo 1999 n. 68, nonché del punto 13, lett. f) del bando di gara. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento.<br />
La qualificazione dei soggetti facenti parte dell’a.t.i. guidata dal Consorzio SECURCOMM sarebbe assolutamente illegittima per essere stata violata, sia da parte del Consorzio che delle singole imprese consorziate (NOKIA ITALIA S.p.A. – SIRTI S.p.A), la disciplina a tutela del diritto al lavoro dei disabili.<br />
Tale violazione sarebbe stata commessa anche dalla TECNOSISTEMI S.p.A – qualificatasi autonomamente e successivamente confluita, in qualità di mandante, nell’a.t.i. SECURCOMM –, che avrebbe esibito la sola certificazione, senza rendere la prescritta dichiarazione.<br />
2°) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art. 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445, nonché del punto 13 lett. E) del bando di gara; eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento.<br />
Alla luce delle previsioni del bando di gara, la dichiarazione del possesso del “nulla osta sicurezza” (N.O.S) avrebbe dovuto essere resa non solo dal presidente del consorzio, ma da ciascuno dei legali rappresentanti delle società consorziate.<br />
Nel caso concreto la società NOKIA avrebbe omesso di presentare la dichiarazione concernente il possesso del N.O.S.<br />
Le relative dichiarazioni presentate dal consorzio SECURCOMM e dalle altre consorziate (MARCONI ed OTE) risulterebbero sottoscritte non dai legali rappresentanti, ma da soggetti sforniti di qualsiasi potere di rappresentanza o di cariche sociali e non risultanti neppure dai certificati di iscrizione alla CCIAA.<br />
La dichiarazione dell’impresa OTE, inoltre, sarebbe stata sottoscritta dallo stesso firmatario dell’analoga dichiarazione del consorzio SECURCOMM e su carta intestata della società MARCONI, con conseguente equivocità in ordine alla provenienza della dichiarazione ed alla sua imputabilità.<br />
3°) Violazione per falsa od omessa applicazione del punto 8 della lettera di invito, in relazione all’allegato G. della lettera medesima e all’art. 19, lett. B, d.lgvo. n. 358/92; eccesso di potere per incompetenza, difetto di istruttoria, travisamento, sviamento.<br />
Dalla lettura del verbale della Commissione tecnica operata dal Presidente del seggio di gara nella seduta del 4 luglio 2002, l’esclusione dell’a.t.i. composta dalle società ricorrenti, risulterebbe disposta sulla base di una ritenuta non conformità dell’offerta tecnica alle prescrizioni del capitolato.<br />
La presunta insufficienza della prestazione proposta rispetto a quella ritenuta ottimale, però, lungi dall’essere causa di esclusione, avrebbe dovuto portare, al più, all’attribuzione di un punteggio tecnico inferiore.<br />
Non sussisterebbero, in ogni caso, le presunte inadeguatezze progettuali relative alla insufficiente “ridondanza” del sistema ed alla scarsa considerazione delle risorse preesistenti, rilevate dalla Commissione tecnica con riferimento ai punti 2.4 e 2.2 del Capitolato.<br />
La valutazione dei requisiti indicati al paragrafo 2 del capitolato – in cui ricadono entrambi i richiamati punti 2.4 e 2.2 – sarebbe estranea al giudizio rimesso a tale Commissione la quale, in violazione delle norme e dei principi richiamati in rubrica, si sarebbe pronunciata su tali elementi dell’offerta.<br />
4°) Violazione per falsa ed omessa applicazione dell’art. 7, commi 3 e 6 del d.lgvo n. 358/92, anche in relazione ai punti 2.2 e 3.2 del Capitolato tecnico e del punto 8 della lettera di invito; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, travisamento, sviamento.<br />
I profili di inadeguatezza dell’offerta tecnica delle società ricorrenti, rilevati dalla Commissione di gara e posti a fondamento della loro esclusione, sarebbero stati determinati dal comportamento tenuto dalla medesima Amministrazione nel corso della gara, non avendo questa garantito il rispetto dei termini minimi per la formulazione dell’offerta, in relazione all’effettiva disponibilità di documentazione ed informazioni.<br />
5°) Violazione, per falsa ed omessa applicazione, dei punti 1, 1.1 e 2.1 del Capitolato tecnico, anche con riferimento ai punti 4 ed 8 della lettera di invito e, in via derivata, del punto 14 del bando di gara e dell’art. 19 lett. B) del D.lgs 24.07.1992 n. 358 e succ. mod. ed  integrazioni; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento.<br />
L’Amministrazione avrebbe operato un’erronea valutazione in ordine alla presunta conformità del progetto a.t.i. SECURCOMM alle prescrizioni specifiche imposte al progetto medesimo dal capitolato tecnico.<br />
Dagli accertamenti istruttori esperiti dall’Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, in sede di procedimento di infrazione svolto a verificare se il Consorzio SECURCOMM integrasse un’ipotesi di intesa restrittiva della concorrenza – ex art. 2 L. n. 291/1990 -, nonché dalle relative conclusioni, emergerebbe che alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta ed anche successivamente, il consorzio medesimo non disponeva, per sua stessa ammissione, delle tecnologie necessarie a garantire la fornitura di una rete PMR interfunzionale ed interoperabile.<br />
Ciò al contrario di quanto richiesto dal capitolato quale “caratteristica fondamentale” dell’offerta tecnica, in ordine alla quale pure veniva prevista una specifica valutazione.<br />
Di tali circostanze il Ministero sarebbe stato reso edotto dall’a.t.i ricorrente con nota in data 21.06.2002, ma avrebbe omesso ogni opportuna verifica al riguardo.<br />
6°) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art. 19 D.lgs 24.07.1992 n. 358, come modificato dall’art. 16 del D.lgs. 20.10.1998 n. 402, nonché dell’art. 1 della L. 7.11.2000 n. 327; violazione per falsa applicazione od illegittimità del punto 9 della lettera d’invito; violazione per falsa od omessa applicazione dell’art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241; eccesso di potere per carenza o difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, errore sui presupposti, sviamento.<br />
Nella seduta pubblica del 4 luglio 2002 la Commissione di gara, dopo aver aperto la sola busta contenente l’offerta del consorzio SECURCOMM e riscontratane l’inferiorità, sia pure di poco, rispetto all’importo a base d’asta, avrebbe omesso di valutare la congruità dell’offerta, nonostante espressa richiesta in tal senso da parte del rappresentante dell’a.t.i EADS-DSN/VITROCISET.<br />
Così facendo l’Amministrazione avrebbe violato il preciso obbligo di svolgere una valutazione, sia pure sommaria e di massima, tesa ad accertare se l’offerta – quand’anche unica – si presentasse anormalmente bassa in rapporto alla prestazione richiesta.<br />
Ove, peraltro, si dovesse interpretare il punto 9 della lettera d’invito come diretta ad escludere il potere-dovere dell’Amministrazione di procedere a qualsiasi verifica dell’anomalia dell’offerta, in presenza di meno di tre offerte valide, tale punto 9 della lettera d’invito deve ritenersi investito, anch’esso, di formale impugnazione col ricorso in esame.<br />
7°) Violazione del principio della “par condicio” tra i concorrenti e trasparenza nelle procedure di aggiudicazione, anche in relazione all’art. 8 del D.lgs n. 358/1992, nonché art. 8 Dir. 93/36/CE ed art. 28 (ex 30) e ss., art. 43 (ex 52)e ss., art. 49 (ex 59) e ss., artt. 30, 45 e 46 (ex artt. 36, 55 e 56) ed 86 del TRATTATO U.E.; eccesso di potere per disparità di trattamento, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, travisamento dei presupposti, sviamento.<br />
L’intera procedura di gara risulterebbe viziata sotto il profilo del rispetto dei principi fondamentali, sanciti in sede comunitaria, della trasparenza e della parità di trattamento dei concorrenti, in relazione a circostanze apprese dalle società ricorrenti solo a seguito della nota 17 luglio 2002, pervenuta in data 24 luglio successivo.<br />
In particolare, sarebbe emerso che la precedente procedura selettiva di affidamento per analogo oggetto, bandita il 4 giugno 2001 e che ammetteva la presenza di progetti in “standard TETRA”, era stata annullata in via di autotutela il 4 agosto 2001 – e, dunque, appena due giorni prima che il nuovo bando, senza l’indicazione di specifici standard, venisse spedito all’Ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.<br />
Risulterebbe evidente, quindi, attesa l’esiguità del tempo trascorso, che l’Amministrazione non avrebbe operato alcun effettivo e sostanziale adeguamento delle prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, limitandosi ad espungere dagli atti la parola “TETRA”, onde assicurare il rispetto formale del divieto di fare riferimento, nelle procedure d’appalto, a standard tecnologici predefiniti.<br />
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato che, con articolato atto difensivo depositato al fascicolo di causa, controdeducevano alle censure avversarie sostenendone l’inammissibilità e l’infondatezza e concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
Si costituivano in giudizio il Consorzio SECURCOMM e le controinteressate TECNOSISTEMI S.p.A., NOKIA ITALIA S.p.A, MARCONI MOBILE S.p.A e SIRTI S.p.A., concludendo per il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.<br />
Alla Camera di Consiglio del 17 ottobre 2002, la decisione sull’istanza cautelare veniva rinviata al merito.<br />
Con “motivi aggiunti” notificati il 16.10.2002 e depositati il giorno 21 successivo, le società EADS-DSN e VITROCISET impugnavano il decreto di aggiudicazione definitiva ed il verbale di valutazione tecnica delle offerte partecipanti alla gara con i relativi allegati, chiedendo anche di tali atti l’annullamento previa sospensione, alla luce delle censure già formulate nel ricorso introduttivo e deducendo, altresì:<br />
1°) Violazione, per falsa od omessa applicazione, dei punti 1, 1.1, 2.1 e 6.5 del Capitolato tecnico, anche con riferimento ai punti 4 ed 8 della lettera di invito e, in via derivata, del punto 14 del bando di gara e dell’art. 19, lett. B), D.lgs. 24 luglio 1992 n. 358 e successive modificazioni e integrazioni; eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento, contraddittorietà, sviamento, disparità di trattamento.<br />
Come emergerebbe anche dall’istruttoria condotta dall’ANTITRUST e già richiamata nel ricorso introduttivo, alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta ed anche successivamente, il Consorzio SECURCOMM non disponeva, per sua stessa ammissione, di dispositivi idonei a garantire una rete PMR realmente interfunzionale ed interoperabile secondo lo standard ETSI, coincidente sostanzialmente con quanto richiesto dal Capitolato tecnico.<br />
Il Consorzio SECURCOMM, pertanto, non avrebbe offerto la piena “interoperabilità” tra sistemi TETRA espressamente richiesta dal Capitolato – ma, al più, quella tra terminali prodotti dalle imprese facenti parte del Consorzio medesimo”.<br />
2°) Violazione per falsa ed omessa applicazione del combinato disposto dei p.ti 1 e 6.5 del Capitolato, p.ti 4 ed 8 della lettera di invito e, in via derivata, del p.to 14 del bando di gara e dell’art. 19, lett. B) del D.lgs 24 luglio 1992 n. 358 e successive modifiche ed integrazioni; eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento, contraddittorietà, sviamento, perplessità, disparità di trattamento.<br />
Pur prevedendo il Capitolato tecnico che il requisito dell’interoperabilità – disciplinato nei contenuti sostanziali al punto 6.5 – sarebbe stato “oggetto di valutazione”, a tale requisito la Commissione tecnica non avrebbe assegnato alcun punteggio in capo all’a.t.i. aggiudicataria.<br />
3°) Violazione per falsa od omessa applicazione dei punti 1, 2, 4, 6 e 7 del Capitolato tecnico con conseguente violazione, in via derivata, dei punti 2, 4, 7, 8 e 9 della lettera di invito, del punto 14 del bando di gara e dell’art. 16 del D.lgs. n. 358/1992 e succ. mod. ed int.; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, irragionevolezza ed illogicità manifeste, sviamento, travisamento dei fatti.<br />
I rilievi di presunta inidoneità tecnica, formulati dalla Commissione nei confronti del progetto presentato dall’a.t.i. ricorrente, sarebbero tutti destituiti di fondamento.<br />
La contestazione mossa all’a.t.i. ricorrente di aver richiesto all’Amministrazione la realizzazione e messa a disposizione di infrastrutture non esistenti, al fine di soddisfare determinate capacità trasmissive, discenderebbe da un’erronea e travisata lettura, da parte della Commissione tecnica, dell’offerta tecnica di EADS-VITROCISET.<br />
L’a.t.i. ricorrente, infatti, si sarebbe limitata ad indicare la capacità trasmissiva espressa dal sistema proposto, impegnandosi alla diretta realizzazione dei potenziamenti necessari ogni qual volta, al netto dei fabbisogni operativi (non conoscibili mediante progetti o sopralluoghi), tale capacità trasmissiva teoricamente prevista fosse risultata, in tutto od in parte, indisponibile.<br />
Anche i rilievi formulati dalla Commissione con riferimento ai punti 4.8 (infrastruttura di connessione) e 4.9 (architettura della rete di accesso radiomobile) del capitolato, fonderebbero espressamente sulla presunta mancata realizzazione di tratte in ponte radio che la Commissione erroneamente riterrebbe poste, dall’a.t.i. ricorrente, a carico del Ministero appaltante. Una semplice richiesta di chiarimenti all’a.t.i. ricorrente avrebbe permesso, peraltro, all’Amministrazione di fugare ogni incertezza in proposito.<br />
Quanto al rilievo concernente asserite carenze esplicative dell’offerta tecnica, la Commissione non si sarebbe curata di reperire le informazioni compiutamente contenute nell’offerta dell’a.t.i. ricorrente, in perfetta aderenza alle richieste di capitolato, dolendosi della mancanza di un documento riassuntivo – non richiesto dal capitolato – che le raccogliesse tutte.<br />
Non sussisterebbe neppure la presunta non conformità dell’offerta tecnica al punto 6.2 del Capitolato tecnico, relativo alla “Comunicazione Dati IP a commutazione di pacchetto”.<br />
La soluzione progettuale innovativa offerta dall’a.t.i. ricorrente, oltre ad essere perfettamente aderente alle richieste di capitolato, a parità di occupazione di banda (8 Kbit/s) consentirebbe il trasferimento di una mole più che doppia di dati (19,6 Kbit/s), a tutto vantaggio per i carichi di lavoro sostenibili dal sistema.<br />
Contrariamente all’assunto della Commissione, nessuna prestazione imposta dal Capitolato (nella parte II, Sezione II, capitolo E) “a carico del cliente” sarebbe posta, nella fornitura prevista dall’a.t.i. ricorrente, a carico del committente, come risulterebbe dal documento (di 128 pagine) facente parte dell’offerta e che rappresenta il “manuale di istruzioni” del sito, il quale accompagna il prodotto nella sua normale commercializzazione.<br />
Per quanto attiene, infine, ai rilievi della Commissione in relazione al punto 7 del Capitolato, con riferimento ai “siti modello”, la discrepanza tra richiesta di capitolato e contenuto dell’offerta sarebbe solo apparente, in quanto la “riserva di descrizione” contenuta nell’offerta riguarderebbe la sola definizione dei progetti esecutivi delle singole tipologie di sito, di cui l’offerta darebbe ampia e dettagliata descrizione.<br />
4°) Violazione per falsa od omessa applicazione dei punti 3-2, 5-2.2, 8-2 e 13 del Capitolato tecnico, con conseguente violazione, in via derivata, dei punti 2, 4, 7, 8 e 9 della lettera di invito, del punto 14 del bando di gara e dell’art. 16 del D.lgs. n. 358/92 e succ. mod. ed int.; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, irragionevolezza ed illogicità manifeste, sviamento, travisamento.<br />
Ove gli elementi richiamati dalla Commissione con riferimento ai punti di capitolato indicati in rubrica, dovessero essere considerati come condizioni di inidoneità dell’offerta, non sussisterebbe in relazione ai medesimi alcuna violazione, né alcun contrasto con quanto richiesto dal Capitolato tecnico.<br />
5°) Violazione per falsa od omessa applicazione dei principi posti a fondamento del funzionamento degli organi collegiali, nella specie dell’obbligo di verbalizzazione delle sedute del Collegio e ratifica dei relativi risultati; violazione del principio del giusto procedimento, nella specie della violazione degli obblighi di trasparenza, conoscibilità, sindacabilità, ragionevolezza, illogicità dell’azione amministrativa, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, illogicità-irragionevolezza, sviamento.<br />
La Commissione tecnico valutativa avrebbe violato i principi generali in tema di verbalizzazione dei lavori degli organi collegiali di giudizio, non consentendo di ripercorrere l’iter logico e procedurale da essa seguito nell’organizzazione dei propri lavori e nella formalizzazione dei relativi esiti.<br />
6°) Violazione per falsa od omessa applicazione del punto 8 della lettera di invito; eccesso di potere per ragionevolezza, illogicità, travisamento, sviamento, violazione del principio del giusto procedimento, nella specie dell’obbligo di trasparenza e verificabilità dell’azione amministrativa, nonché collegialità, unitarietà, responsabilità e continuità dell’attività degli organi collegiali.<br />
Dal verbale del 10 settembre – accluso quale allegato 5 dal verbale del 13 giugno 2002 – privo dell’indicazione dell’anno di riferimento, risulterebbe che l’individuazione dei parametri per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarebbe stata operata da una Commissione tecnica completamente differente, nel numero e nella composizione, da quella nominata con decreto del 15.02.2002, a mente del punto 8 della lettera di invito.<br />
Sarebbe stata operata, inoltre, la sostituzione di un componente della Commissione di cui al citato decreto (il Ten. Col. Ivagnes) con altra persona (il Magg. Pinna), senza indicare né la data di tale sostituzione né le ragioni della stessa, in tal modo non consentendo di accertare se siano stati rispettati i principi cui deve essere improntato il lavoro degli organi collegiali e dei loro componenti.<br />
7°) Violazione del punto 8 della lettera di invito; eccesso di potere per manifesta irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, travisamento.<br />
Risulterebbe palesemente illogica ed irragionevole la scelta di nominare tre soli soggetti muniti di competenze tecniche, su un totale di 10 membri, quali componenti di una Commissione tecnica valutativa istituita con il solo espresso compito di procedere all’esame e al giudizio dei progetti tecnici ed all’assegnazione dei relativi punteggi.<br />
A seguito dell’accesso alla documentazione di gara cui venivano ammesse in data 26 settembre 2002, le società ricorrenti impugnavano anche il decreto di aggiudicazione definitiva in data 10.09.2002 e l’ulteriore documentazione cui avevano avuto accesso, con “motivi aggiunti” notificati il 26.10.2002 e depositati il giorno 29 successivo, deducendo:<br />
A) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art. 19 R.D. n. 2240/1923; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, sviamento.<br />
Nel formalizzare in via definitiva l’aggiudicazione in capo alla ditta prescelta, la stazione appaltante avrebbe omesso di considerare e verificare le illegittimità della procedura di gara denunciate dall’ATI ricorrente con il ricorso introduttivo e con i precedenti motivi aggiunti.<br />
B) Il decreto di aggiudicazione definitiva sarebbe affetto, inoltre, in via derivata, dai medesimi vizi dedotti con il primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso – secondo la numerazione ad essi apposta nel ricorso introduttivo dalla difesa ricorrente &#61485;, tutti nuovamente richiamati, nonché da quelli rassegnati con i precedenti motivi aggiunti – anch’essi tutti richiamati espressamente in questa sede &#61485;.<br />
Lo stesso decreto di aggiudicazione definitiva, la precedente pronuncia di aggiudicazione provvisoria e l’ammissione disposta in favore dell’a.t.i. SECURCOMM (di cui al verbale di seduta del 21.01.2002), sarebbero, inoltre, affette da:<br />
C) Violazione, per falsa od omessa applicazione, dell’art. 10 D.lgs n. 358 del 1992, nonché del punto 6, lett. D) E) e succ. ult. cpv. della lettera di invito; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, sviamento.<br />
Le dichiarazioni richieste , a pena di esclusione, dal punto 6 della lettera di invito richiamato in rubrica, sarebbero state sottoscritte da professionista non risultante titolare di alcuna carica o qualifica sociale, che le consentisse di impegnare in alcun modo la società SIRTI S.p.A.<br />
D) Violazione per falsa od omessa applicazione dell’art. 10 D.lgs n. 358/92, nonché del punto 6, lett. C) ed ultimo cpv. della lettera di invito; eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, illogicità, irragionevolezza, sviamento.<br />
La polizza fideiussoria resa dal Consorzio SECURCOMM non sarebbe assolutamente idonea a garantire anche le obbligazioni e gli impegni assunti dalle altre ditte partecipanti alla costituenda ATI che, pertanto, sarebbero state ammesse a partecipare in mancanza di una prescrizione imposta dalla lettera di invito a pena di esclusione.<br />
Con istanza istruttoria depositata agli atti di causa il 3 dicembre 2002, le società ricorrenti chiedevano a questo Tribunale di voler ordinare al Ministero dell’Interno di produrre in giudizio tutta la documentazione di gara e, in particolare, ogni atto e documento costituente l’offerta tecnica delle a.t.i. SECURCOMM – nonché, ove ritenuto opportuno, quella dell’a.t.i. MOTOROLA, anch’essa esclusa dalla gara – disponendo, all’esito, apposita consulenza tecnica d’ufficio.<br />
Con memorie depositate il 13 febbraio 2003 la TECNOSISTEMI S.p.A. e la SIRTI S.p.A., rimessa alla valutazione del Collegio la circostanza del ritiro, da parte dell’a.t.i ricorrente, della relativa offerta, chiedevano che il ricorso venisse dichiarato inammissibile o comunque respinto perché infondato.<br />
Memoria in data 14 febbraio 2003 veniva depositata al fascicolo processuale anche da parte della resistente NOKIA ITALIA S.p.A che eccepiva, preliminarmente, il difetto di interesse al ricorso – per avere l’a.t.i. ricorrente ritirata, in pendenza del gravame, la propria offerta economica –, quantomeno nella parte relativa all’impugnazione della aggiudicazione, con conseguente inammissibilità anche dell’istanza istruttoria avversaria, tesa ad accedere all’offerta tecnica aggiudicataria.<br />
Nel merito, contestando le proposte censure ne sosteneva l’inammissibilità e l’infondatezza, ribadendo la richiesta di rigetto dell’impugnativa.<br />
Con memorie, di analogo contenuto, depositate lo stesso 14 febbraio 2003, sia il Consorzio SECURCOMM, che la Società MARCONI MOBILE, richiamati i profili di inammissibilità e di infondatezza già rilevati nella precedente memoria, illustravano le ragioni dell’inammissibilità, a loro avviso, della richiesta istruttoria formulata dalle ricorrenti con l’atto depositato il 3.12.2002 e la cui valutazione andrebbe preceduta, in ogni caso, dalla cognizione e definizione delle censure riguardanti l’esclusione delle ricorrenti.<br />
Sostenevano, altresì, l’inammissibilità e/o l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per intervenuta acquiescenza e per carenza di interesse, controdeducendo nel merito alle censure avversarie ed insistendo, conclusivamente, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, comunque, per il rigetto del ricorso medesimo e dei susseguenti “motivi aggiunti”.<br />
Con sentenza interlocutoria n. 4108/2003, il Tribunale, risolta una preliminare questione di inammissibilità, disponeva CTU allo scopo di acquisire elementi tecnici di cognizione necessari ai fini della definizione del giudizio.<br />
Espletata la consulenza, alla pubblica udienza del giorno 11 novembre 2004 la causa è stata rimessa in decisione. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Preliminarmente si dà atto della rinuncia al ricorso del ricorrente VITROCISET s.p.a.<br />
Nel merito, ed in ordine logico, il Collegio prende in esame i motivi di gravame proposti avverso i provvedimenti di esclusione delle offerte tecniche presentate dalle ricorrenti, per i rilevati profili di difformità di queste rispetto alla lettera di invito ed al capitolato tecnico, e ne ravvisa l’infondatezza alla luce degli elementi tecnici di cognizione assunti a mezzo della disposta consulenza tecnica di ufficio.<br />
Va rilevato che il Tribunale aveva richiesto al consulente di ufficio di fornire il proprio ausilio tecnico in relazione alle seguenti circostanze:<br />
1) quale risulti essere, a seguito delle previsioni e prescrizioni del bando di gara, della lettera di invito ed allegati Capitolati amministrativo e tecnico, nonché dei parametri indicati nell’allegato G alla lettera medesima, interpretati sulla base dell’interesse primario in concreto perseguito dall’Amministrazione appaltante, l’effettivo e sostanziale contenuto dell’offerta tecnica richiesta ai partecipanti alle imprese partecipanti alla gara per l’affidamento dell’appalto in discorso;<br />
2) se il progetto di massima predisposto a cura della P.A. possa considerarsi o meno sufficientemente completo, puntuale e corretto dal punto di vista tecnico, sì da non richiedere alle imprese partecipanti alla gara sostanziali integrazioni e/o modifiche progettuali e da valere, comunque, quale inequivoco ed oggettivo strumento di raffronto delle singole offerte presentate;<br />
3) se, in relazione a parametri oggettivamente verificabili e desumibili dalla lex specialis di gara, le carenze riscontrate dalla Commissione per la valutazione tecnica delle offerte indicate nel verbale del 13 giungo 2002 e nelle schede ad esso allegate, prese in esame tanto singolarmente quanto nel loro complesso, possano considerarsi tali da “non rispondere pienamente” a quanto stabilito nella lettera di invito, nel Capitolato Tecnico ed ai criteri di valutazione, e quindi da comportare necessariamente il giudizio di non idoneità dei progetti presentati dalle ricorrenti; ovvero se, tenuto conto delle attuali conoscenze tecniche e scientifiche del settore e sulla base di criteri di logica e razionalità, tali carenze vadano considerate come incidenti unicamente sulle caratteristiche qualitative della proposta contrattuale e sull’attribuzione del relativo punteggio.<br />
Il consulente tecnico d’ufficio, verificata in base parametri obiettivi la finalità dell’appalto in parola ed il tipo di offerta tecnica richiesto alle imprese partecipanti alla gara in ragione degli obiettivi funzionali effettivamente perseguiti, e rilevata la completezza, la puntualità e la correttezza del progetto di massima predisposto dalla stazione appaltante, tale da non richiedere integrazioni o modifiche progettuali da parte degli offerenti e da potere quindi valere come in equivoco ed oggettivo strumento di verifica delle offerte presentate dai singoli partecipanti, ha concluso per un giudizio di non idoneità nella valutazione tecnica delle offerte presentate dall’ A.T.I. ricorrente.<br />
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. possono essere condivise dal Collegio.<br />
Con riferimento all’offerta tecnica dell’ATI EADS infatti è stata rilevata una grave difformità rispetto a quanto richiesto dalla stazione appaltante con riferimento ai ponti radio, sotto il profilo della mancata specificazione delle qualità offerte rispetto a quanto invece puntualmente prescritto nel documento ITU-R del Capitolato tecnico.<br />
Tale difformità, afferendo ad un elemento essenziale dell’offerta, in quanto qualificante la stessa anche in una prospettiva sostanzialistica di garanzia della adeguatezza del progetto proposto rispetto alle finalità effettivamente perseguite con l’appalto, è tale da giustificare di per sé l’esclusione della ricorrente dalla gara, rendendo quindi superfluo l’apprezzamento degli ulteriori profili di difformità pure rilevati dalla competente Commissione.<br />
Né è possibile ritenere che siffatta difformità non fosse stata puntualmente rilevata dalla Commissione tecnica di gara, nello stesso senso sottolineato dal C.T.U., considerato che, come emerge dal verbale di valutazione delle offerte, uno dei profili di insufficienza del progetto EADS-DSN riguardava proprio il mancato riscontro della conformità del progetto alla raccomandazione ITU-R, invece espressamente prescritta dal Capitolato tecnico. <br />
Più in generale peraltro va rammentato che l&#8217;amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato, anche con specifico riferimento alle caratteristiche tecniche dell’offerta prescritte evidentemente sulla base di un giudizio &#8220;ex ante&#8221; dell&#8217;idoneità di ogni singola prescrizione a conseguire le finalità sostanziali di interesse pubblico perseguite; cosicché né alla commissione di gara, né al giudice amministrativo è consentito sovrapporre valutazioni sull’adeguatezza tecnica dell’offerta a quelle già effettate in sede di formulazione della lettera di invito e del capitolato tecnico dalla stazione appaltante.<br />
Allorquando poi l’amministrazione rilevi, anche in una prospettiva teleologica di considerazione dell’adeguatezza del capitolato tecnico rispetto alle finalità di pubblico interesse perseguite, che talune prescrizioni tecniche risultino erronee, insufficienti, incomplete o anche solo inopportune, non può discostarsi da esse in sede procedimentale o in via interpretativa, dovendo piuttosto rimuoverle ex ante con integrale rinnovazione della procedura, considerate le esigenze di tutela del principio di “par condicio” fra i concorrenti da un lato e l’efficacia vincolante del bando e del capitolato dall’altro (cfr. in senso conforme Cons. Stato V, 20.10.2000 n. 5627).<br />
Sempre con riguardo all’esclusione le ricorrenti si erano poi dolute del fatto che l’eventuale inadeguatezza del loro progetto fosse imputabile al comportamento dell’Amministrazione che non avrebbe garantito la possibilità di rispettare i termini minimi per la formulazione dell’offerta( in particolare non sarebbe stata messa a disposizione in tempo utile la banca dati cartografica).<br />
Assumono dunque che illegittimamente l’Amministrazione non avrebbe concesso le proroghe all’uopo richieste.<br />
La censura è inammissibile e infondata.<br />
Non è stata infatti tempestivamente impugnata la mancata concessione di un’ulteriore proroga espressa con nota del ministero del 18 gennaio 2002 in atti e non risulta essere stata effettuata alcuna riserva all’atto della presentazione dell’offerta.<br />
Peraltro, come dalle stesse ricorrenti riconosciuto, esse hanno potuto accedere alla banca dati in questione in data 18 dicembre 2001, quindi più di un mese prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per il 21 gennaio 2002; mentre il termine minimo di 40 giorni di cui all’art. 7 comma 3 del d.lgs. 358/92 decorre non dalla data dell’acquisizione della documentazione richiesta o dall’accesso ai luoghi bensì dalla data di spedizione o di ricezione della lettera di invito. Termine quindi, nella specie, ampiamente rispettato.<br />
Le ricorrenti lamentano altresì di non avere avuto tempo sufficiente a visionare il progetto di massima e ad acquisire i dati riguardanti l’intera infrastruttura di comunicazioni delle Forze di Polizia sull’intero territorio interessato dall’appalto.<br />
In proposito va ribadito quanto sopra rispetto al termine minimo assegnato e va altresì rilevato che non è stata impugnata la nota ministeriale in data 12 novembre 2001 con la quale si dava atto che le offerenti avevano putto visionare l’intero progetto e che i siti da tenere conto in sede di offerta erano quelli indicati nell’elenco allegato.<br />
La censura è quindi inammissibile e infondata.<br />
Analogamente inammissibile è la doglianza per cui la normativa di gara avrebbe illegittimamente richiesto l’utilizzazione della tecnologia c.d.”TETRA”.<br />
Trattandosi infatti di censura riguardante prescrizione della lex specialis della gara, implicante profili concernenti la formulazione dell’offerta, essa avrebbe dovuto essere proposta tempestivamente rispetto al momento della piena conoscenza (Cons. Stato Ad. Pl. N. 1/2003).<br />
I motivi proposti avverso le esclusioni delle ricorrenti sono pertanto tutti infondati e vanno rigettati.<br />
Ne consegue l’inammissibilità, per carenza di interesse, dell’impugnativa (sia il ricorso principale che i motivi aggiunti) nella parte in cui è rivolta a censurare l’ammissione dell’ati controinteressata alla procedura di gara e l’aggiudicazione in suo favore dell’appalto de quo.<br />
La giurisprudenza ha in più occasioni avuto modo di chiarire come il soggetto che sia stato legittimamente escluso da una procedura concorsuale non abbia alcun interesse a dolersi della mancata esclusione di altri concorrenti o ad impugnare l’aggiudicazione ad altri, in quanto dall’annullamento della mancaa esclusione dell’altro concorrente o dell’aggiudicazione ad esso conferita lo stesso non potrebbe ricavare alcun concreto vantaggio; l’esclusione legittima conclude, infatti, per l’aspirante, il procedimento di gara, e la sua posizione, rispetto al bene della vita su cui verte la procedura, non assume altra configurazione che quella di interesse di mero fatto, del tutto prova di rilevanza e tutela giuridica (Cons. Stato V, 16.9.2004 n. 6031; V, 12.8.2004 n. 5558).<br />
In capo alle ricorrenti dunque non sussiste pertanto neppure l’interesse strumentale ad un’eventuale rinnovazione della procedura di gara, in quanto, a seguito dell’esclusione legittima, non hanno un’aspettativa diversa e maggiormente qualificata rispetto a quella che si può riconoscere a qualsiasi altro soggetto che non abbia preso parte alla gara e si riprometta, ad esempio, di parteciparvi a seguito dell’eventuale rinnovazione ( cfr. da ultimo Tar Lombardia Milano III, 3.6.2004 n. 2354).<br />
L’impugnativa è quindi, in parte qua, inammissibile in quanto le ricorrenti, difettando di interesse qualificato, non possono dolersi di asserite illegittimità compiute dagli organi di gara, in relazione all’offerta presentata dal raggruppamento risultato aggiudicatario della gara.<br />
Le ulteriori censure proposte con i restanti motivi vanno infine disattese alla stregua delle seguenti considerazioni.<br />
Appare anzitutto infondato il rilievo per cui la lettera di invito sarebbe illegittima per non avere previsto i sottopunteggi da attribuire ai vari parametri del profilo tecnico.<br />
L’art. 16 lettera b) del d. lgs. 358/92, infatti, prevede soltanto la mera facoltà e non l’obbligo che i criteri vengano allineati secondo un ordine decrescente di valutazione, come sottolineato dalla recente giurisprudenza per la quale è facoltà dell’amministrazione attribuire a ciascun criterio di valutazione un eguale punteggio massimo entro il quale potere poi operare un apprezzamento discrezionale del dato tecnico dell’offerta ( cfr. Tar Puglia Bari I, 21.11.2003 n. 4253).<br />
In ogni caso la suddetta specificazione è stata legittimamente effettuata dalla Commissione in un momento successivo ( cfr. in proposito Cons. Stato VI, 9.7.2004 n. 5033).<br />
Infondate sono altresì le doglianze relative alle operazioni di verbalizzazione effettuate dalla Commissione ed alla composizione di quest’ultima.<br />
E’ infatti ben possibile che i lavori della Commissione vengano articolati in più sedute (Cons. Stato V, 4.12.1998 n. 1603; Tar Puglia Bari I, 21.11.2002 n. 5068), che la verbalizzazione delle operazioni della Commissione venga predisposta in un momento successivo ( Cons. Stato VI, 30.3.2004 n. 1711) e che essa venga effettuata in maniera sintetica, senza che vengano riportati tutti i singoli passaggi operativi, purchè tale da consentire la ricostruzione dell’iter seguito dalla Commissione stessa ed il controllo sull’operato dell’organo (Tar Lazio II, 25.6.2004 n. 6251; Cons. Stato V, 24.4.1999 n. 220).<br />
Parimenti va ritenuta la legittimità del procedimento seguito per la determinazione dei parametri, affidato ad una sottocommissione diversa da quella deputata alla valutazione dei progetti, in una prospettiva di maggiore articolazione, completezza e razionalità dell’operazione complessiva di valutazione delle offerte tecniche, e nominata con apposito D.M. in data 14 novembre 2000. <br />
Inoltre, come risulta dal verbale relativo, le operazione di determinazione dei criteri sono avvenute in data 10 settembre 2001, quindi precedentemente alla fase della valutazione delle offerte.<br />
Infine infondate sono le lagnanze sulla composizione della Commissione, ben potendo uno dei componenti essere sostituito prima dell’inizio delle attività (nel caso di specie come risulta dalla produzione documentale dell’Avvocatura dello Stato,  il T. col. Ivo Ivagnes venne sostituito prima che partecipasse ad alcuna riunione) e considerate le competenze tecniche di quasi tutti i componenti della Commissione incaricata della valutazione delle offerte (anch’esse risultanti dalla produzione documentale dell’Avvocatura).<br />
 Conclusivamente il ricorso va in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile .<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio ad eccezione delle spese di C.T.U. che si pongono a carico dei ricorrenti soccombenti e si liquidano in complessivi euro 10.000,00 (diecimila).</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione interna prima ter,  respinge il ricorso in epigrafe. <br />
Compensa spese ad eccezione delle spese di consulenza che liquida come in parte motiva.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2004.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-17-1-2005-n-320/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 17/1/2005 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2004 n.320</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2004-n-320/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2004-n-320/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2004-n-320/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2004 n.320</a></p>
<p>Pres. ONIDA, Red. DE SIERVO fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi Competenza delle Regioni &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2003- Previsione e disciplina, come fondo ministeriale, di un</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ONIDA, Red. DE SIERVO</span></p>
<hr />
<p>fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Competenza delle Regioni &#8211; Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge finanziaria 2003- Previsione e disciplina, come fondo ministeriale, di un fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi</span></span></span></p>
<hr />
<p>È illegittimo  l’art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002.</p>
<p>È cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione.</p>
<p>Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell’art. 117 della Costituzione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>LA CORTE COSTITUZIONALE</b></p>
<p>composta dai signori:<br />
#NOME?		ONIDA		Presidente<br />
#NOME?			MEZZANOTTE	Giudice<br />
#NOME?		CONTRI		     Giudice<br />
#NOME?		NEPPI MODONA	     Giudice<br />
#NOME?	 CAPOTOSTI		       Giudice<br />
#NOME?		BILE			      Giudice<br />
#NOME?	FLICK			       Giudice<br />
#NOME?		AMIRANTE		       Giudice<br />
#NOME?			DE SIERVO		      Giudice<br />
#NOME?		VACCARELLA	     Giudice<br />
#NOME?			MADDALENA	      Giudice<br />
#NOME?			FINOCCHIARO	    Giudice<br />
#NOME?		QUARANTA		      Giudice<br />
#NOME?		GALLO		      Giudice																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 30, commi 1, 2, 5 e 15, e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), promossi con ricorsi della Regione Toscana, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto, notificati il 26 febbraio, il 1° marzo e il 25 febbraio 2003 depositati in cancelleria il 5 e il 7 marzo successivi ed iscritti ai nn. 15, 25 e 26 del registro ricorsi 2003.</p>
<p>Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;<br />
udito nell’udienza pubblica del 28 settembre 2004 il Giudice relatore Ugo De Siervo;<br />
uditi gli avvocati Lucia Bora per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Mario Bertolissi per la Regione Veneto e gli avvocati dello Stato Giancarlo Mandò e Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei ministri.</p>
<p align=center><b>Ritenuto in fatto</b></p>
<p>1. – Con ricorsi iscritti rispettivamente al n. 15 (notificato il 26 febbraio 2003 e depositato il 5 marzo 2003), al n. 25 (notificato il 1° marzo 2003 e depositato il 7 marzo 2003) e al n. 26 (notificato il 25 febbraio 2003 e depositato il 7 marzo 2003) del registro ricorsi del 2003, le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Veneto, nell’impugnare numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), censurano, tra l’altro, alcuni commi dell’art. 30 (Disposizioni varie per le regioni) e l’art. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro).</p>
<p>2. – In particolare, la Regione Toscana ha impugnato l’art. 30, comma 1, della citata legge n. 289 del 2002, il quale dispone che “al fine di avviare l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione e con le amministrazioni statali interessate e d’intesa con la Conferenza unificata (…), procede alla ricognizione di tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati, attualmente attribuiti alle regioni per farli confluire in un fondo unico da istituire presso il Ministero dell’economia e delle finanze”.<br />
La norma statale, inoltre, prevede che “i criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione d’intesa con la Conferenza unificata (…)”.<br />
Secondo la Regione Toscana la norma configurerebbe un sistema di finanziamento regionale in manifesto contrasto con i principi di cui all’art. 119 Cost., poiché quest’ultimo riconoscerebbe alle Regioni autonomia finanziaria e di spesa non più dipendente e limitata dalla legislazione statale in materia di finanza pubblica, ma direttamente derivante dalle prescrizioni costituzionali.<br />
La norma censurata si porrebbe inoltre in contrasto con il terzo comma dell’art. 117 Cost., che include nelle materie di legislazione concorrente l’armonizzazione dei bilanci pubblici e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, riservando quindi allo Stato di fissare “esclusivamente i principi fondamentali” della materia, mentre competerebbe alle Regioni la legislazione e il coordinamento in relazione al sistema finanziario regionale nei rapporti con quello statale e con quello locale.</p>
<p>3. – La Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell’art. 30, commi 1, 2, 5 e 15, della legge n. 289 del 2002.<br />
In riferimento al comma 1, la Regione motiva il rilievo di incostituzionalità sul fatto che la disposizione in esame, lungi da esprimere un principio di coordinamento, si limiterebbe semplicemente a rinviare l’attuazione dell’art. 119 Cost., con ciò rinviando a data indeterminata la realizzazione di una vera autonomia finanziaria delle Regioni ed eliminando quindi di fatto ogni possibilità che queste possano assumere autonomamente le decisioni di spesa.<br />
In riferimento al comma 2, la ricorrente sostiene che tale disposizione, nella parte in cui prevede come debba essere regolamentato “il fondo di offerta turistica” disciplinandone i criteri di riparto, interverrebbe in una materia di competenza esclusiva regionale ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., “senza che sia ravvisabile alcun principio giustificativo” per questa intromissione del legislatore nazionale.<br />
A sua volta, il comma 5 risulterebbe illegittimo in quanto, “di fronte alla delicata decisione circa la ripartizione tra le Regioni dell’importo con cui si deve fare fronte alla perdita di gettito conseguente alla riduzione dell’accisa sulla benzina”, la disposizione prevede un coinvolgimento a livello solo consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.<br />
Infine, il comma 15, nel prevedere la nullità degli atti e dei contratti in violazione del divieto di indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento e la condanna ad una sanzione pecuniaria da parte della Corte dei conti degli amministratori degli enti territoriali che vi ricorrano, lederebbe le attribuzioni regionali, “in quanto la disciplina dettata non rientra nell’ordinamento processuale, ma attiene ad un profilo sanzionatorio che necessariamente inerisce (…) alla competenza sostanziale per cui la disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa e contabile può essere dettata dallo Stato solo per ciò che riguarda l’amministrazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, secondo comma, lettera g), e non certo anche per l’amministrazione regionale”.</p>
<p>4. – La Regione Toscana, inoltre, ha impugnato l’art. 91 della legge n. 289 del 2002, per violazione degli articoli 117 e 119 Cost.<br />
La norma impugnata prevede l’istituzione di un “fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi”. <br />
In particolare, la ricorrente ritiene che la disciplina degli asili nido rientri nella materia dei servizi sociali e dunque appartenga alla potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.. Sarebbe pertanto precluso allo Stato disciplinare la erogazione di finanziamenti in una materia non rientrante tra le sue attribuzioni.<br />
L’istituzione del fondo, inoltre, contrasterebbe anche con l’art. 119 Cost., che non ammetterebbe la istituzione di fondi a destinazione vincolata, potendo lo Stato solo trasferire le risorse finanziarie alle Regioni, le quali sarebbero chiamate a “disciplinare, nell’ambito della normativa del settore, anche la procedura di erogazione delle risorse stesse”.<br />
Anche la Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 91 della legge n. 289 del 2002, censurando in particolare i commi 1, 2, 3 e 4, per violazione degli artt. 117, quarto e sesto comma, 118, secondo comma, e 119 Cost., “nella parte in cui attribuiscono al Ministro, con norme di dettaglio, poteri normativi ed amministrativi relativi al fondo”, anziché limitarsi a disporne la ripartizione tra le Regioni.<br />
In subordine, la ricorrente censura l’art. 91 nella parte in cui non prevede che i poteri normativi previsti dai commi 3 e 4 siano esercitati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, dal momento che “nelle materie regionali il principio di leale collaborazione impone un coordinamento fra i soggetti interessati”.<br />
La Regione Veneto ha impugnato il medesimo art. 91 in relazione all’art. 117 Cost., dal momento che gli asili nido, ritenuti facenti parte della materia dell’assistenza e beneficenza già sotto la vigenza del precedente Titolo V, costituirebbero oggetto di potestà legislativa residuale regionale. Ad escludere la lamentata incostituzionalità non varrebbe il rilievo che l’art. 91 prevederebbe finanziamenti aggiuntivi, dal momento che “essi si fondano – allo stato delle cose – sulla compressione dell’autonomia finanziaria regionale piuttosto che su una addizione coerente con una rigorosa lettura dell’art. 119 Cost.”.</p>
<p>5. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato si è costituito in tutti i giudizi.<br />
Con riguardo alle censure rivolte all’art 30, comma 1, la difesa dello Stato evidenzia che tale disposizione non sarebbe in contrasto con i principi di autonomia finanziaria e con le competenze regionali in tema di finanza e di sistema tributario regionale, in quanto si tratterebbe di un principio di coordinamento della finanza pubblica in un periodo transitorio e che non inciderebbe negativamente sull’autonomia di entrata e di spesa delle singole Regioni.<br />
Per quanto concerne la censura relativa al comma 5, l’Avvocatura sostiene che non vi sarebbe nessun principio dal quale dedurre che la ripartizione di proventi compensativi debba avvenire previa intesa con la Conferenza permanente. <br />
Infondata sarebbe poi la censura riferita al comma 15 dell’art. 30, in quanto la dichiarata nullità degli atti e dei contratti in violazione di tale divieto non costituirebbe “altro che esplicitazione della conseguenza derivante dalla violazione del precetto costituzionale”, né la previsione di una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori determinerebbe una lesione delle attribuzioni regionali.<br />
Da ultimo, con riferimento alle censure mosse avverso l’art. 91, l’Avvocatura sostiene che il fondo per gli asili nido è alimentato con risorse statali e la sua istituzione non pregiudicherebbe comunque le prerogative regionali in materia di assistenza pubblica, prevedendo soltanto un intervento di sostegno dello Stato che “si aggiunge alle iniziative regionali”. D’altra parte, la dichiarazione di incostituzionalità della norma determinerebbe il venir meno dello stanziamento e dunque un peggioramento della situazione complessiva delle Regioni.</p>
<p>6. – In prossimità della data fissata per l’udienza pubblica, la Regione Toscana ha depositato una memoria illustrativa nella quale ribadisce le censure mosse – tra l’altro – avverso l’art. 30, comma 1 della legge n. 289 del 2002, nella parte in cui dispone la ricognizione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di parte corrente non localizzati, attualmente attribuiti alle Regioni. In particolare, la ricorrente richiama la recente giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 37 del 2004) nella quale è affermato il principio del divieto di interventi normativi statali “peggiorativi dell’assetto delle relazioni finanziarie fra i diversi livelli di governo attualmente in essere”.<br />
Inoltre, ad avviso della ricorrente, la disposizione impugnata non potrebbe essere ricondotta nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica – materia per la quale lo Stato ha potestà legislativa concorrente – dal momento che essa non porrebbe principi fondamentali della materia, contenendo viceversa norme di dettaglio autoapplicative, incidenti sulla autonomia finanziaria regionale. <br />
Con riferimento alle censure concernenti l’art. 91, la Regione Toscana sostiene che esse troverebbero conferma nella sentenza n. 370 del 2003 di questa Corte, concernente proprio gli asili nido, la quale ha affermato in primo luogo che gli asili nido rientrerebbero nell’ambito della materia dell’istruzione e della tutela del lavoro, affidate alla legislazione concorrente di Stato e Regioni, ed in secondo luogo che la configurazione di un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato viola in modo palese l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa delle Regioni e degli enti locali. Di qui la conferma della illegittimità costituzionale del fondo di rotazione previsto dalla norma impugnata.</p>
<p>7. – Anche la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria in prossimità dell’udienza. Quanto alle censure concernenti l’art. 30, comma 1, la ricorrente sostiene che tale disposizione farebbe “sistema” con gli artt. 2 e 3 della medesima legge, anch’essi oggetto di impugnazione. Il primo comma dell’art. 30, infatti, conterrebbe disposizioni volte a rinviare l’attuazione del federalismo fiscale di cui all’art. 119 Cost., mentre i menzionati artt. 2 e 3 eliminerebbero del tutto l’autonomia impositiva delle Regioni. Il quadro – anche alla luce del comma 15 dell’art. 30, che prevede sanzioni per la violazione del divieto di fare ricorso all’indebitamento per spese differenti da quelle di investimento – sarebbe di estremo sfavore per le autonomie regionali. Inoltre, la considerazione delle ulteriori disposizioni del medesimo art. 30 impugnate, ossia i commi 2 e 3, induce la ricorrente a ritenere che al quadro sommariamente descritto si aggiungerebbe un ulteriore aspetto fortemente lesivo delle prerogative costituzionali delle Regioni, ossia la “deroga” alle “garanzie di cooperazione istituzionale”, che sarebbero invece ”proprie del federalismo fiscale”.<br />
In relazione alla impugnazione dell’art. 91, invece, la Regione osserva che la fondatezza delle proprie ragioni sarebbe provata dalla sentenza n. 370 del 2003 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di un analogo fondo con vincolo di destinazione. Alla disposizione annullata in quella sede – nota la memoria – la disciplina attualmente in contestazione si richiama espressamente.<br />
L’unica differenza rispetto al caso deciso dalla Corte con la menzionata sentenza sarebbe la circostanza secondo la quale il precedente fondo era destinato ad essere ripartito tra le Regioni, mentre quello istituito dall’art. 91 dovrebbe essere distribuito direttamente ai privati che abbiano diritto a beneficiarne: tale differenza, tuttavia, non varrebbe ad evitare la violazione dell’art. 119 Cost., dal momento che “il fatto stesso di non trasferire alle Regioni i fondi per l’esercizio delle funzioni” violerebbe la richiamata disposizione costituzionale. Peraltro, ad essere violato sarebbe anche l’art. 117, terzo comma, Cost., dal momento che – come già riconosciuto dalla citata sentenza n. 370 del 2003 – le disposizioni de quibus ricadrebbero nell’ambito di una materia affidata alla legislazione concorrente, non potendo certo qualificarsi come “principi fondamentali”, e non essendo del resto giustificabili in nome di esigenze unitarie o della necessità di “sostenere la competitività del sistema economico”.<br />
Da ultimo, la ricorrente richiama, in relazione alla illegittimità delle norme dell’art. 91 che prevedono la adozione di atti “sostanzialmente” regolamentari in materie differenti da quelle di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., la necessità di far ricorso al criterio “sostanziale” per determinare la natura normativa o non normativa degli atti in questione, che sarebbe stata affermata dalla Corte con le sentenze n. 13 del 2004 e n. 88 del 2003.</p>
<p>8. – Anche la Regione Veneto, in prossimità dell’udienza, ha depositato una memoria, peraltro senza svolgere alcuna ulteriore argomentazione a sostegno delle censure rivolte alle disposizioni qui considerate.</p>
<p>9. – L’Avvocatura dello Stato ha depositato una ulteriore memoria difensiva nel giudizio instaurato dal ricorso della Regione Toscana.<br />
In relazione alle censure rivolte nei confronti del comma 1 dell’art. 30, la difesa statale osserva come da questa disposizione non potrebbero in ogni caso derivare conseguenze dannose a carico delle prerogative costituzionali delle Regioni. L’art. 30, comma 1, infatti, prevedendo la ricognizione di tutti i trasferimenti di parte corrente non localizzati operati dallo Stato alle Regioni e la loro confluenza in un fondo unico da ripartire poi tra queste ultime con criteri stabiliti d’intesa con la Conferenza unificata, costituirebbe un passo verso la piena attuazione del federalismo fiscale previsto dall’art. 119 Cost. Rispetto al sistema “a regime”, dunque, la disposizione impugnata non predisporrebbe nient’altro che una disciplina transitoria.<br />
In relazione alle doglianze svolte nei confronti dell’art. 91, la difesa erariale ritiene invece che le differenze sussistenti tra la disciplina oggetto del giudizio e quella caducata per effetto della sentenza n. 370 del 2003 varrebbero a sottrarre la prima dalle censure di incostituzionalità. In particolare, quanto alla lamentata violazione dell’art. 119 Cost., la circostanza che il fondo di rotazione contemplato dalla disposizione impugnata debba essere ripartito direttamente tra i datori di lavoro che organizzino all’interno dei luoghi di lavoro servizi di asili nido, senza transitare dalle Regioni, renderebbe l’art. 91 del tutto indifferente per l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa, la quale non verrebbe in alcun modo incisa. Né del resto potrebbe dirsi violato l’art. 117, terzo comma, Cost., nella parte in cui assegna alla competenza concorrente di Stato e Regioni le materie dell’istruzione e della sicurezza del lavoro: infatti, le disposizioni oggetto del giudizio, pur rientrando in tali ambiti, non comprimerebbero in alcun modo le competenze regionali, dal momento che si limiterebbero ad introdurre un beneficio a favore di soggetti privati “indipendentemente dagli (ed in chiave solo aggiuntiva rispetto agli) interventi (…) disposti secondo le proprie scelte dal legislatore regionale”. Inoltre – osserva l’Avvocatura – la norma statale si collegherebbe comunque a materie per le quali residua una competenza del legislatore statale.<br />
Infine, infondate sarebbero anche le censure rivolte avverso la previsione del potere, da parte del Ministro del lavoro, di fissare con decreti non regolamentari i criteri per la concessione dei finanziamenti, poiché, “trattandosi (…) di sovvenzioni erogate direttamente allo Stato su propri fondi a soggetti privati”, non si inciderebbe nella competenza costituzionalmente garantita delle Regioni.</p>
<p>10. – L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria anche in relazione al giudizio instaurato dal ricorso della Regione Emilia-Romagna.<br />
Quanto al comma 1 dell’art. 30, la difesa erariale propone considerazioni analoghe a quelle svolte in riferimento al ricorso della Regione Toscana e sopra richiamate.<br />
In relazione alle censure rivolte nei confronti del comma 2 dell’art. 30, l’Avvocatura ricorda come l’art. 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), abbia previsto l’istituzione presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di un apposito fondo di cofinanziamento, alimentato da risorse statali, volto “al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica”. Di tale fondo, il 70 per cento viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome ai sensi del comma 2, in base a criteri stabiliti con decreto ministeriale previa intesa con la Conferenza unificata. Quanto al restante 30 per cento, la disposizione impugnata (art. 30, comma 2) stabilisce che, in luogo della procedura originariamente contemplata – basata su una graduatoria predisposta dal Ministero in relazione ad appositi bandi annuali di concorso e sulla scorta di piani di intervento finalizzati presentati dagli stessi enti “con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista” –, si proceda con le medesime modalità del restante 70 per cento.<br />
La difesa erariale evidenzia come la disciplina impugnata determini la attribuzione di risorse, prima vincolate all’impegno di spesa per almeno il 50 per cento con fondi degli enti destinatari, assoggettate solo ad un vincolo generico per la loro utilizzazione, quale quello della destinazione al fine del “miglioramento della qualità dell’offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali”. <br />
Infine, per il principio di continuità dell’ordinamento, si dovrebbe escludere che “la intera normativa del 2001 istitutiva del predetto fondo di cofinanziamento sia divenuta di per sé incompatibile con il nuovo assetto costituzionale”. In base a tali argomenti, la proposta censura di legittimità costituzionale sarebbe da respingere.<br />
Anche le censure rivolte avverso il comma 5 dell’art. 30 sarebbero, secondo la difesa erariale, infondate. Ciò in quanto l’operazione cui è chiamato il decreto ministeriale previsto da tale disposizione sarebbe meramente “tecnico-contabile”, estranea ad ogni valutazione di carattere politico e discrezionale. In conseguenza, sarebbe da ritenere senz’altro sufficiente lo strumento collaborativo del parere e comunque sarebbero da considerare fatte salve le iniziative delle singole Regioni che si ritenessero in concreto lese dal provvedimento in questione.<br />
Quanto al comma 15 dell’art. 30, anch’esso oggetto di impugnazione da parte della Regione Emilia-Romagna, l’Avvocatura ritiene che la nullità degli atti e dei contratti degli enti territoriali posti in essere in violazione del precetto costituzionale che vieta di far ricorso all’indebitamento per spese diverse da quelle di investimento costituirebbe nient’altro che “piana attuazione” del sesto comma dell’art. 119 Cost.<br />
D’altra parte, osserva la difesa erariale, non si comprenderebbe “quale potrebbe essere al proposito il fondamento costituzionale della rivendicata potestà legislativa regionale, nulla avendo a che fare siffatta disciplina con l’ordinamento e l’organizzazione amministrativa della Regione e degli enti locali”.<br />
La ulteriore conseguenza prevista dalla disposizione impugnata in caso di violazione del detto divieto – consistente nella comminatoria di una sanzione pecuniaria a carico degli amministratori inadempienti – non determinerebbe in alcun modo una violazione dell’invocato parametro costituzionale. Tale sanzione (che comunque, secondo l’Avvocatura, non andrebbe confusa con la eventuale responsabilità amministrativa o contabile delle medesime persone fisiche), costituirebbe, infatti, la “enunciazione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica”.<br />
L’Avvocatura dello Stato, da ultimo, espone alcuni rilievi in relazione alle censure proposte avverso l’art. 91 della legge n. 289 del 2002 del tutto analoghi a quelli, già richiamati, contenuti nella memoria depositata nel giudizio introdotto dal ricorso della Regione Toscana.</p>
<p>11. – L’Avvocatura dello Stato ha presentato una memoria anche nel giudizio introdotto dal ricorso della Regione Veneto.<br />
In tale memoria sono contenute alcune argomentazioni difensive – in parte differenti rispetto a quelle già esposte – riguardanti la pretesa compatibilità costituzionale dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002.<br />
In particolare, si sostiene che la predisposizione di asili nido rientrerebbe nella politica aziendale del lavoro, rendendo “più appetibile” il posto di lavoro, di modo che non si verterebbe nell’ambito della “istruzione pubblica” (pur essendo presente un fine di istruzione), bensì in quello “di un servizio reso prevalentemente a tutela dei lavoratori giovani”; l’intervento dello Stato, esteso a tutto il territorio nazionale, sarebbe in grado di assicurare la uniformità del mercato del lavoro mediante la omogeneità dei criteri utilizzati e la circostanza della unicità degli uffici che vi provvedono; ciò – evitando le distorsioni derivanti da “discipline sbilanciate” delle singole Regioni – perseguirebbe l’obiettivo di tutelare la concorrenza; la disciplina in esame, inoltre, sarebbe volta “non solo alla determinazione, ma soprattutto alla realizzazione” dei livelli minimi essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; tali obiettivi non potrebbero essere perseguiti efficacemente se non da parte dello Stato, per esigenze di unitarietà e questo evidenzierebbe, ai sensi dell’art. 118 Cost., il titolo dell’intervento, anche legislativo, dello Stato; la difesa erariale, in sintesi, ritiene che l’intervento contemplato dalle disposizioni impugnate rientrerebbe tra le “iniziative di ordine macroeconomico” che non potrebbero essere che di competenza statale.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in diritto</p>
<p></b></p>
<p>1. – Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto, nell’impugnare numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), hanno censurato, tra l’altro, i commi 1, 2, 5 e 15 dell’art. 30 (Disposizioni varie per le Regioni) e l’art. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro) di tale legge.<br />
In particolare, le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato il comma 1 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, in quanto la previsione di un procedimento di ricognizione dei trasferimenti erariali di parte corrente, di una loro successiva confluenza in un fondo unico, nonché della determinazione di criteri di riparto ad opera di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, urterebbe esplicitamente con quanto previsto nell’art. 119 Cost. e comunque eccederebbe i poteri legislativi statali in relazione alla determinazione dei principi fondamentali in tema di “armonizzazione dei bilanci pubblici” e di “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.<br />
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 2 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, che disciplina e prevede i criteri di riparto da parte di organi statali del “fondo di offerta turistica”, poiché questa disciplina sarebbe in contrasto con gli artt. 117 e 119 Cost., intervenendo in una materia riconducibile al quarto comma dell’art. 117 Cost.<br />
Sempre la Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 5 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, che disciplina la ripartizione fra le Regioni dell’importo, determinato per legge, corrispondente alla perdita del gettito corrispondente alla riduzione dell’accisa sulla benzina, poiché in relazione agli atti governativi di riparto si prevede un coinvolgimento soltanto a livello consultivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni.<br />
La Regione Emilia-Romagna, infine, ha impugnato il comma 15 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, che prevede la nullità degli atti e dei contratti in violazione del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché la eventuale irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico degli amministratori che abbiano assunto le relative delibere, in quanto questa disciplina non troverebbe legittimazione nell’art. 117 Cost. ed anzi derogherebbe alla potestà legislativa regionale di tipo residuale in tema di ordinamento del proprio personale.<br />
Le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto hanno impugnato anche l’art. 91 della legge n. 289 del 2002, che prevede e disciplina, come fondo ministeriale, un fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano servizi di asilo nido o micro-nidi; i rilievi di costituzionalità muovono dall’affermazione che la materia degli asili nido sarebbe estranea a quelle di competenza statale ai sensi dell’art. 117 Cost. e che comunque il fondo in parola costituirebbe un fondo settoriale, escluso dall’art. 119 Cost.<br />
Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di costituzionalità indicate debbono essere trattate separatamente dalle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.<br />
Considerata la sostanziale analogia delle questioni di costituzionalità relative agli artt. 30 e 91 della legge n. 289 del 2002, i giudizi promossi dai tre ricorsi, per questa parte, possono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.</p>
<p>2. – Le questioni sollevate dalle Regioni ricorrenti relativamente al comma 1 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002 non sono fondate.<br />
Questa disposizione, infatti, appare esplicitamente finalizzata a disciplinare – in via del tutto transitoria – i trasferimenti erariali di parte corrente alla finanza delle Regioni, peraltro a condizione che si manifesti una convergenza fra gli organi governativi e la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), sia sull’esito dell’opera di ricognizione di questi fondi che sui criteri di riparto fra le Regioni dei fondi confluiti nell’apposito fondo unico.<br />
Come questa Corte ha già rilevato, il processo di attuazione dell’art. 119 Cost. esige necessariamente l’intervento del legislatore statale che, “al fine di coordinare l’insieme della finanza pubblica, dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regionali dovranno attenersi, ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tributario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà impositiva, rispettivamente, di Stato, Regioni ed enti locali” (sent. n. 37 del 2004). Questa attuazione appare tuttora lontana e sintomo evidente di ciò sono – tra l’altro – i rinvii del termine dei lavori dell’apposita Alta Commissione di studio, da ultimo spostati al 30 settembre 2005 (cfr. art. 1-quinquies della legge 19 ottobre 2004, n. 257 di conversione del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l&#8217;informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali”). In questa situazione transitoria è consentita l’adozione da parte dello Stato di discipline parzialmente modificative, purché evidentemente non peggiorative della situazione preesistente o contraddittorie rispetto alle caratteristiche essenziali dell’autonomia finanziaria regionale configurata nel nuovo Titolo V della Costituzione (sentenze n. 37 e n. 241 del 2004).<br />
Da questo punto di vista, la disposizione oggetto del presente giudizio appare finalizzata ad introdurre in via transitoria una parziale razionalizzazione di alcuni tipi di trasferimenti erariali alle Regioni, inoltre con la previsione di un necessario consenso della Conferenza unificata sulle eventuali determinazioni governative (peraltro finora – a quanto risulta – mai intervenute neppure per ciò che concerne la fase della ricognizione).<br />
Né si tratta – come asserito dalle ricorrenti – di un improprio esercizio da parte statale del potere legislativo in tema di “armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”, dal momento che, invece, si tratta di una disciplina transitoria in vista dell’attuazione dell’art. 119 della Costituzione.</p>
<p>3. – La questione sollevata in relazione al comma 2 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002 non è fondata.<br />
Questa disposizione, infatti, non si pone in contrasto con l’art. 119 Cost., in quanto modifica l’utilizzazione di parte del fondo di cui all’art. 6 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione statale del turismo) e non prevede nuove finalità per tale fondo. Infatti, come nota esattamente l’Avvocatura generale dello Stato, questa disposizione si limita a modificare – in termini non peggiorativi per l’autonomia finanziaria regionale, quale disciplinata in attesa dell’attuazione dell’art. 119 Cost. – le modalità di riparto del 30 per cento del fondo già previsto dall’art. 6 della legge n. 135 del 2001 (quota la cui distribuzione era originariamente lasciata alla valutazione discrezionale delle richieste regionali da parte del Ministero sentita la Conferenza unificata) rendendole omogenee e a quanto previsto per la residua parte del “fondo per il cofinanziamento dell’offerta turistica”, e quindi rinviando ad un decreto ministeriale, “previa intesa in sede di Conferenza unificata”, la determinazione dei criteri e delle modalità della sua ripartizione fra le Regioni e le Province autonome.</p>
<p>4. – In relazione alla questione di costituzionalità del comma 5 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che l’attuazione di questa disposizione (censurata in riferimento al ruolo meramente consultivo attribuito alla Conferenza Stato-Regioni ai fini del riparto della somma) si è esaurita mediante l’adozione di due decreti ministeriali adottati con il parere unanime favorevole dei rappresentanti delle Regioni: il d.m. 19 giugno 2003 (Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di euro 342.583.000 previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, Legge finanziaria 2003, per la copertura della perdita di gettito realizzata per l’anno 2001 in conseguenza della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche) e il d.m. 18 giugno 2004 (Ripartizione tra le regioni a statuto ordinario del finanziamento di euro 342.583.000 previsto dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, per la copertura della perdita di gettito realizzata per l’anno 2002 in conseguenza della riduzione dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche).</p>
<p>5. – La questione sollevata in relazione al comma 15 dell’art. 30 della legge n. 289 del 2002 non è fondata.<br />
La previsione della nullità degli atti e dei contratti posti in essere in violazione del divieto di ricorrere all’indebitamento per finanziare spese diverse da quello di investimento, di cui all’ultimo comma dell’art. 119 Cost., e della possibile condanna, da parte della Corte dei conti, ad una sanzione pecuniaria (rapportata all’indennità di carica) per gli amministratori degli enti territoriali che vi ricorrano, non inerisce, come sostiene la ricorrente, alla materia della disciplina dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa e contabile delle Regioni e degli enti locali, ma trova il suo fondamento nella potestà legislativa dello Stato di dare attuazione al sesto comma dell’art. 119 Cost., dal momento che configura esclusivamente alcune sanzioni per comportamenti confliggenti con il divieto affermato nella disposizione costituzionale.</p>
<p>6. – Le censure rivolte avverso l’intero art. 91 della legge n. 289 del 2002 si fondano sull’assunto della illegittimità costituzionale sia di un intervento legislativo dello Stato in tema di asili nido – e cioè in una materia di competenza residuale delle Regioni o concorrente – sia della creazione di un fondo statale di finanziamento dei datori di lavoro che realizzino asili nido o micro-nidi nei luoghi di lavoro, in quanto tali previsioni contrasterebbero con gli artt. 117 e 119 Cost.<br />
Tali rilievi, peraltro, non sono riferibili al comma 6 dell’art. 91, che contiene semplicemente una interpretazione autentica del comma 6 dell’art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, -Legge finanziaria 2002). Tale disposizione prevede la deducibilità di alcuni oneri dai redditi imponibili dei genitori e dei datori di lavoro ed è già stata considerata da questa Corte come concernente profili irrilevanti rispetto alle contestazioni regionali relative alla tutela della potestà normativa delle Regioni (cfr. sentenza n. 370 del 2003, punto 8 del Considerato in diritto).<br />
Devono pertanto considerarsi inammissibili, in quanto non sorrette da alcuna specifica argomentazione, le censure di costituzionalità sollevate in relazione al comma 6 dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002.</p>
<p>7. – La questione di costituzionalità sollevata in relazione ai primi cinque commi dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002 è fondata.<br />
Questa Corte, con la richiamata sentenza n. 370 del 2003, ha negato che la disciplina degli asili nido possa essere ricondotta alle materie di competenza residuale delle Regioni ai sensi del quarto comma dell’art. 117 Cost., ma ha piuttosto ritenuto – sulla base di una ricostruzione dell’evoluzione normativa del settore – “che, utilizzando un criterio di prevalenza, la relativa disciplina non possa che ricadere nell’ambito della materia dell’istruzione (sia pure in relazione alla fase pre-scolare del bambino), nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro, che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente”. In questi ambiti il legislatore statale può determinare soltanto i principi fondamentali della materia e non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva, quale quella contenuta nei primi cinque commi dell’art. 91 della legge n. 289 del 2002, mediante la quale organi statali provvedono ad agevolare la realizzazione di asili-nido nei luoghi di lavoro.<br />
Né si possono condividere le tesi dell’Avvocatura generale dello Stato secondo le quali l’art. 91 della legge n. 289 del 2002 sarebbe riconducibile all’esercizio di alcuni poteri legislativi di esclusiva competenza statale, di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost.<br />
In particolare, appare immotivata l’opinione che ci si trovi dinanzi ad una “iniziativa di ordine macroeconomico”, incidente in molteplici settori produttivi, che potrebbe alterare i fattori concorrenziali ove non fosse disciplinata da una normazione statale; è, al contrario, evidente che si tratta di iniziativa estranea all’ambito degli interventi riguardanti il mercato, senza dire della limitatezza dei mezzi economici impegnati rispetto all’estrema vastità dei settori aziendali interessati, della volontarietà delle iniziative da parte degli imprenditori di creazione degli asili nido aziendali, della stessa diversità delle situazioni di necessità nelle diverse aree territoriali a causa delle realizzazioni da parte degli enti locali di asili nido anche a servizio dei genitori che lavorano.<br />
Comunque, anche ove si fosse dinanzi ad interventi incidenti sulle attività produttive, questa Corte, a proposito della competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza, di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost., ha chiarito nella sentenza n. 14 del 2004 che spetta allo Stato la competenza ad adottare provvedimenti idonei “ad incidere sull’equilibrio economico generale”, mentre appartengono “alla competenza legislativa concorrente o residuale delle Regioni gli interventi sintonizzati sulla realtà produttiva regionale tali comunque da non creare ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni e da non limitare l’esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120, primo comma, Cost.)”. <br />
Inoltre, è del tutto estranea al secondo comma dell’art. 117 Cost. la trasformazione, ipotizzata dall’Avvocatura generale, del potere statale di predeterminazione normativa dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in questa particolare materia in una loro diretta “realizzazione” da parte dello Stato, a correzione di ipotetiche “discipline sbilanciate” poste in essere dalle singole Regioni. Ai sensi del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, lo Stato dispone di altri strumenti per garantire un uso corretto dei poteri regionali: a tal fine rilevano, in particolare, proprio la eventuale predeterminazione normativa da parte dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché l’attribuzione al Governo, ai sensi del secondo comma dell’art. 120 Cost., del potere di intervenire in via sostitutiva pure a “tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”.<br />
Del pari non convincenti appaiono le argomentazioni dell’Avvocatura generale relativamente al fatto che un fondo come quello di cui all’art. 91 non violerebbe l’art. 119 Cost., poiché sarebbe aggiuntivo rispetto alla finanza regionale e comunque sarebbe destinato ad essere ripartito fra soggetti privati “indipendentemente dagli (ed in chiave solo aggiuntiva rispetto agli) interventi (…) disposti secondo le proprie scelte dal legislatore regionale”: anzitutto, la definizione dell’ampiezza della finanza regionale, in conformità al nuovo Titolo V, deve essere ancora operata, ma dovrà necessariamente riferirsi alla effettiva capacità delle Regioni di “finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite” (art. 119, quarto comma, Cost.). In questa valutazione occorrerà considerare che le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la possibile erogazione di contributi finanziari a soggetti privati, dal momento che in numerose materie di competenza regionale le politiche pubbliche consistono appunto nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro erogazione.<br />
D’altra parte, il tipo di ripartizione delle materie fra Stato e Regioni di cui all’art. 117 Cost., vieta comunque che in una materia di competenza legislativa regionale, in linea generale, si prevedano interventi finanziari statali seppur destinati a soggetti privati, poiché ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto delle rispettive competenze.</p>
<p>PER QUESTI MOTIVI<br />
         LA CORTE COSTITUZIONALE<br />
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2003), sollevate dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Veneto con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
riuniti i giudizi relativi agli artt. 30 e 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;<br />
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002;<br />
dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 5, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 1, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, con i ricorsi indicati in epigrafe;<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 2, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;<br />
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, comma 15, della legge n. 289 del 2002, sollevata dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione dell’art. 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il  28 ottobre 2004.</p>
<p>Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2004.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-costituzionale-sentenza-5-11-2004-n-320/">Corte Costituzionale &#8211; Sentenza &#8211; 5/11/2004 n.320</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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