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	<title>3193 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3193 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2011 n.3193</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-4-2011-n-3193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-4-2011-n-3193/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-4-2011-n-3193/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2011 n.3193</a></p>
<p>Pres. Pugliese – Est. Vinciguerra A. F. e D. F. (Avv.ti C. Macchia, V. M. Russo) c/ Comune di Minturno (Avv. M. Ferrara) e M. G. D.(Avv. M. Signore) sui presupposti per impugnare una concessione edilizia 1. Edilizia ed urbanistica – Concessione – Impugnazione – Decorrenza termini – Presupposto –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-4-2011-n-3193/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2011 n.3193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-4-2011-n-3193/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2011 n.3193</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese – Est. Vinciguerra<br /> A. F. e D. F. (Avv.ti C. Macchia, V. M. Russo) c/ Comune di Minturno (Avv. M. Ferrara) e M. G. D.(Avv. M. Signore)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per impugnare una concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed urbanistica – Concessione – Impugnazione – Decorrenza termini – Presupposto – Rilevazione certa ed univoca – Necessità – Carenza – Completamento lavori	</p>
<p>2. Edilizia ed urbanistica – Concessione – Impugnazione – Legittimazione – Stabile collegamento con la zona – Sufficienza – Conseguenze	</p>
<p>3. Edilizia ed urbanistica – Volume tecnico – Configurabilità – Opere prive di autonomia funzionale anche potenziale – Necessità – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della decorrenza dei termini per l&#8217;impugnazione di una concessione edilizia occorre che le opere rivelino, in modo certo e univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l&#8217;entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento. Di conseguenza, in mancanza di altri e inequivoci elementi probatori, il termine decorre dal completamento dei lavori, a meno che non venga provata una conoscenza anticipata.	</p>
<p>2. In materia di concessioni edilizie, la locuzione ex art. 31, comma 9, L.1150/1942 (legge urbanistica) secondo cui “chiunque può ricorrere avverso i titoli edificatori” non configura un tipo di azione popolare, ma riconosce la posizione di interesse che consente l&#8217;impugnativa a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona, senza richiedere la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività. Di conseguenza hanno titolo all&#8217;impugnazione della concessione edilizia i proprietari &#8211; persone fisiche o giuridiche &#8211; di immobili o abitazioni ubicate su un terreno confinante o fronteggiante o comunque in prossimità dell&#8217;area sulla quale avviene l’evento edificatorio.	</p>
<p>3. La nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Seconda Bis)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 6514 del 2005, proposto da: 	</p>
<p>Ferrucci Antonio e Ferrucci Donato, in qualità di eredi di Lupoli Fusco Eugenia, nonché Lupoli Fusco Maria Antonietta, rappresentati e difesi dagli avv.ti Crescenzo Macchia e Valeria Maria Russo, con domicilio eletto presso Valeria Maria Russo in Roma, v.le Ammiragli, 46 Sc. B Int 2 P. I;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Minturno, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>,rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Massimo Ferrara, con domicilio eletto presso Fabrizio Signore in Roma, via Costabella N.12; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>D&#8217;Acunto Maria Giuseppina, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Massimo Signore, con domicilio eletto presso Virginia Coletta in Roma, viale Mazzini, 114/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della concessione edilizia n. 160/2003;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Minturno e di D&#8217;Acunto Maria Giuseppina;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Le sig.re Maria Antonietta ed Eugenia Lupoli Fusco hanno contestato in giudizio la concessione edificatoria n. 160 /2003 rilasciata dal Comune di Minturno alla sig.ra Maria Giuseppina D’Acunto, ai fini di un intervento di ristrutturazione di un fabbricato sito su terreno di confine con la proprietà delle ricorrenti. Il ricorso è stato riassunto dai sig.ri Antonio e Donato Ferrucci, eredi di Eugenia Lupoli Fusco.<br />	<br />
Si deduce che la prospettata ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione dell’edificato, maschererebbe un sostanziale ampliamento del vecchio fabbricato preesistente, laddove gli ingrandimenti di volumetria sarebbero stati fatti passare come volumi tecnici. Sono, dunque, rappresentati la violazione del regolamento edilizio del Comune di Minturno, l’eccesso di potere per sviamento conseguente all’utilizzo improprio del titolo concessorio e la violazione dell’art. 18 della legge n. 765/1967, che prescrive gli standards minimi delle aree di parcheggio di pertinenza delle nuove costruzioni residenziali, rapportabili alla superficie effettiva.<br />	<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale di Minturno, che ha eccepito l’irricevibilità del ricorso e la sua inammissibilità per difetto d’interesse. Si è altresì costituita la sig.ra Maria Giuseppina D’Acunto, prospettando anch’essa un’eccezione d’irricevibilità del gravame. Nel merito le controparti affermano la legittimità della concessione n. 160/2003, sostenendo che il contestato ampliamento rientra nella nozione del volume tecnico e pertanto non è computabile ai fini del calcolo del massimo volume ammissibile, secondo la normativa urbanistica vigente, per le costruzioni della zona interessata.<br />	<br />
Con memoria conclusiva le parti ricorrenti hanno affermato l’ammissibilità e la ricevibilità del ricorso e hanno ribadito le deduzioni di merito.<br />	<br />
La causa è passata in decisione all’udienza del 13 gennaio 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è stato notificato l’11.7.2005 al Comune di Minturno e l’8.7.2005 alla controinteressata sig.ra Maria Giuseppina D’Acunto, titolare della concessione edilizia n. 160/2003 impugnata.<br />	<br />
Le originarie ricorrenti, non residenti in loco, hanno dichiarato di aver appreso per la prima volta in data 5.6.2005 dell’erigendo edificio, non ancora completato, sul terreno confinante la loro proprietà e di aver avuto piena conoscenza del provvedimento concessorio soltanto dal 28.6.2005. Rispetto a entrambi i termini, identificabili quali <i>dies a quo</i>, la notifica del ricorso è tempestiva. Ai fini della decorrenza dei termini per l&#8217;impugnazione di una concessione edilizia occorre che le opere rivelino, in modo certo e univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l&#8217;entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento; di conseguenza, in mancanza di altri e inequivoci elementi probatori, la giurisprudenza dominante (per tutte cfr. Cons.St., IV, 23.7.2009 n. 4616) ritiene che il termine decorra con il completamento dei lavori, a meno che non venga provata una conoscenza anticipata.<br />	<br />
Al di fuori delle dichiarazioni delle stesse parti agenti circa le date di presa conoscenza dell’opera <i>in itinere</i> e della concessione edificatoria non è presentata prova contraria; né questa può invenirsi nella conoscenza, dichiarata dalle ricorrenti nell’atto introduttivo, della ordinanza di sospensione cautelare n. 708/2005 di questa Sezione, assunta su ricorso in precedenza proposto avverso la stessa concessione rilasciata alla sig.ra D’Acunto, presentato da altra proprietaria confinante, giacché non è dimostrato che la consapevolezza del provvedimento di sospensione adottato dal Giudice in ordine al medesimo atto impugnato con il presente gravame sia stata acquisita in data anteriore a sessanta giorni dalla notifica del ricorso, cioè oltre i termini decadenziali.<br />	<br />
Per quanto concerne l’interesse a ricorrere, questo deve essere certamente riconosciuto in capo alle originarie ricorrenti proprietarie limitrofe dell’area ove insiste l’immobile edificato in base al titolo concessorio in contestazione (e, per trasmissione, agli eredi di alcuna di esse), ai sensi dell’art. 31, comma 9, della L. 17.8.1942 n.1150 (legge urbanistica), secondo cui chiunque può ricorrere avverso i titoli edificatori. Questa possibilità di azione da parte di “chiunque” non configura un tipo di azione popolare, ma riconosce la posizione di interesse che consente l&#8217;impugnativa a chi si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona, senza richiedere la prova di un danno specifico, essendo insito nella violazione edilizia il danno a tutti i membri di quella collettività. A tale stregua si è formato un condivisibile orientamento giurisprudenziale (per tutte cfr. Cons.St., VI, 1.2.2010 n. 400), il quale ha chiarito che hanno titolo all&#8217;impugnazione della concessione edilizia i proprietari &#8211; persone fisiche o giuridiche &#8211; di immobili o abitazioni ubicate su un terreno confinante o fronteggiante o comunque in prossimità dell&#8217;area sulla quale avviene l’evento edificatorio.<br />	<br />
A quanto premesso consegue giudizio d’infondatezza delle pregiudiziali eccezioni d’irricevibilità e d’inammissibilità del gravame.<br />	<br />
Per quanto concerne il merito della controversia, si rileva che il provvedimento di concessione ha escluso dal calcolo volumetrico complessivo la misura in metri cubi dei locali cantina, garage, vano scala e sottotetto, per un totale di 390,81 mc., comprendendola nell’ambito del volume tecnico della costruzione. Come è noto, per costante giurisprudenza la nozione di volume tecnico, non computabile nel calcolo della volumetria massima consentita, può essere applicata solo con riferimento ad opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Si tratta in particolare di impianti necessari per l&#8217;utilizzo dell&#8217;abitazione che non possono essere ubicati all&#8217;interno di questa, connessi alla condotta idrica, termica, ascensore, ecc., mentre va escluso che possa parlarsi di volumi tecnici al di fuori di tale ambito, al fine di negare rilevanza giuridica ai volumi comunque esistenti nella realtà fisica. In particolare, i vani scala, i sottotetti, le cantine, i porticati, le verande non sono in sé funzionali a ospitare elementi d’impiantistica e non possono, pertanto, le rispettive misure essere ricomprese tra i volumi tecnici.<br />	<br />
L’incremento volumetrico determinato dai suddetti ambienti, notevole nel complesso edificatorio, porta il totale dei metri cubi della costruzione a 627,63 sui 286,13 preesistenti; talché è palese la realizzazione di una struttura edile nuova e diversa rispetto alla precedente, che fuoriesce dal concetto della ristrutturazione per rientrare in quello della nuova opera, in spregio al divieto di nuove costruzioni in zona (B 1 del piano regolatore generale di Minturno) in assenza di piano particolareggiato. Il carattere innovativo dell’opera è reso ancor più evidente dall’aumento di altezza (determinato dalla maggior volumetria del sottotetto), che porta l’edificato a metri 8 h rispetto ai metri 3,70 h della preesistente costruzione.<br />	<br />
Occorre, pertanto, rilevare la fondatezza del gravame.<br />	<br />
Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
Compensa le spese.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Eduardo Pugliese, Presidente<br />	<br />
Antonio Vinciguerra, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Raffaello Sestini, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 11/04/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-11-4-2011-n-3193/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 11/4/2011 n.3193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3193</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3193/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3193/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3193</a></p>
<p>Radio televisione &#8211; Servizi pubblici &#8211; autorizzazioni comunali per l&#8217;installazione di antenne di telefonia mobile – impugnativa da parte di imprenditore con manufatto commerciale a 11 metri di distanza da zona interdetta a soggetti portatori di apparecchi elettromedicali o pacemaker &#8211; sentenza di annullamento per difetto di istruttoria e di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3193/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3193/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3193</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Radio televisione &#8211; Servizi pubblici &#8211; autorizzazioni comunali per l&#8217;installazione di antenne di telefonia mobile – impugnativa da parte di   imprenditore con  manufatto commerciale a 11 metri di distanza da zona interdetta a soggetti portatori di apparecchi elettromedicali o pacemaker &#8211;  sentenza di annullamento per  difetto di istruttoria e di partecipazione  &#8211;  sospensiva di sentenza &#8211; impianto progettato in osservanza dei limiti di immissioni radioelettriche prescritti dalla vigente normativa &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3193/04<br />
Registro Generale:5752/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 09 Luglio 2004<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>VODAFONE OMNITEL N.V.</b>rappresentata e difesa da: Avv. RICCARDO TROIANOcon domicilio eletto in Roma<br />
VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 7</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>SALAROLI SPA </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. ANTONIO CARULLOcon domicilio eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE, 2presso ANGELO CLARIZIAe nei confronti di<br />
<b>COMUNE DI FORLI&#8217;</b>rappresentato e difeso da:Avv. CRISTINA BALLI e Avv. MARIA TERESA BARBANTINIcon domicilio eletto in Roma VIALE GIULIO CESARE N.14presso MARIA TERESA BARBANTINI<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia, della sentenza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; BOLOGNA: Sezione II 421/2004 , resa tra le parti, concernente AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER L&#8217;INSTALLAZIONE DI ANTENNE DI TELEFONIA MOBILE .</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI FORLI&#8217; e SALAROLI SPA<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti Troiano, Carullo e Barbantini;</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della formulata domanda cautelare, in relazione agli estremi di danno allegati dalla Società appellante e trattandosi inoltre di impianto di telecomunicazione progettato in osservanza dei limiti di immissioni radioelettriche prescritti dalla vigente normativa;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 5752/2004) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 09 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3193/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3193</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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