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	<title>3190 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3190 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2012 n.3190</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-7-2012-n-3190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-7-2012-n-3190/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2012 n.3190</a></p>
<p>Pres. A. Amodio, est. R. Ianigro Duilio Lancellotti (Avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Melizzano (N.C.) c. Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Caserta e Benevento (Avvocatura Distrettuale dello Stato) 1. Ambiente e Paesaggio – Nulla osta paesaggistico – Termine di 60 giorni previsto dall’art. 159, comma II, D.Lgs. 42/04</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-7-2012-n-3190/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2012 n.3190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-7-2012-n-3190/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2012 n.3190</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Amodio, est. R. Ianigro<br /> Duilio Lancellotti (Avv. Andrea Abbamonte) c.  Comune di Melizzano (N.C.) c. Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Caserta e Benevento (Avvocatura Distrettuale dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e Paesaggio – Nulla osta paesaggistico – Termine di 60 giorni previsto dall’art. 159, comma II, D.Lgs. 42/04 &#8211; Possibilità di interromperlo con richiesta di integrazioni istruttorie &#8211; Sussiste &#8211; Condizioni &#8211; Individuazione &#8211; Decorrenza in tal caso di un nuovo termine di 30 giorni dal ricevimento delle integrazioni istruttorie &#8211; Termine complessivo per emissione del decreto da parte della Soprintendenza  &#8211; E’ di 90 giorni – Decorrenza – Conseguenze – Fattispecie	</p>
<p>2. Ambiente e Paesaggio – Nulla osta paesaggistico – Parere della Soprintendenza – Richiesta di integrazione della documentazione – Ulteriore e diversa rispetto a quella valutata dal Comune in sede di rilascio autorizzazione paesaggistica – Illegittimità – Sussiste – Ragioni – Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  La norma di cui all&#8217;art. 159, comma II, D.Lgs. 42/04 parla espressamente di sospensione del termine per un periodo non superiore ai trenta giorni e non di interruzione dello stesso in caso di richiesta di integrazione della documentazione da parte della Soprintendenza, sicché l’effetto della suddetta richiesta è solo quella di impedire un ulteriore decorso del termine,  ma il periodo di tempo già decorso conserva i suoi effetti e deve essere conteggiato ai fini del computo complessivo, una volta che l’integrazione documentale sia stata depositata, con l’obbligo della Soprintendenza di rilasciare il proprio parere, quindi, in un termine non superiore ai 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione del decreto da parte del Comune pena l’illegittimità del provvedimento di annullamento successivamente emesso (1) (2)	</p>
<p>2.  La richiesta istruttoria della Sovrintendenza può essere effettuata nel solo caso di mancata trasmissione della documentazione, sulla cui base l’autorizzazione è stata rilasciata, e non di altra documentazione ritenuta utile dalla Sovrintendenza: Ed invero qualora la documentazione richiesta dalla Sovrintendenza sia ulteriore e diversa da quella valutata dal Comune, in sede di autorizzazione paesaggistica comunale, la richiesta non può dirsi idonea ad interrompere il termine perentorio di 60 giorni per l&#8217;esercizio del detto potere, con la conseguenza che, in tale ipotesi, il provvedimento di annullamento posto in essere dalla Soprintendenza successivamente al termine perentorio deve considerarsi illegittimo (3)	</p>
<p></b>________________________________________<br />	<br />
1. cfr. <i>Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 3.3.2007, n. 1019; id. 10.1.2011, n. 43; TAR Campania – Napoli, Sez. II, 26.3.2009, n. 3311;</i></p>
<p>2.<i> nella specie il TAR ha accolto il ricorso ed ha annullato il provvedimento di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica adottato dalla Soprintendenza osservando che quest’ultima ha inizialmente ricevuto gli atti dal Comune di Melizzano in data 24.9.2009, ha richiesto la documentazione integrativa in data 22.12.2009, ha ricevuto tale documentazione in data 20.3.2010 ed ha quindi adottato il Provvedimento in data 16.6.2010 ovvero in un termine totale di 118 giorni rispetto ai 90 giorni previsti dalla normativa;</i></p>
<p>3. <i>Nella specie il TAR in accoglimento della tesi del ricorrente ha annullato il provvedimento di annullamento di autorizzazione paesaggistica emesso dalla Soprintendenza atteso che la richiesta di documentazione effettuata da quest’ultima era relativa ad una Concessione Edilizia relativa ad un fabbricato di cui la piscina, oggetto del parere di cui è causa, ne costituiva una sola pertinenza.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
<i>(Sezione Ottava)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5911 del 2010, proposto da: 	</p>
<p><b>Duilio Lancellotti</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Napoli, via Melisurgo,4; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Melizzano</b> in Persona del Sindaco p.t.; 	</p>
<p><b>Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Prov. di Caserta e Benevento</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Avvoc.Distrett.Stato Napoli, con domicilio eletto in Napoli, via Diaz, 11; 	</p>
<p><b>Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali</b>, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Napoli, via Diaz, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto del 16.06.2010 notificato l’8.07.2010 con cui la Soprintendenza ha disposto l&#8217; annullamento dell&#8217; autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Melizzano per la realizzazione di una piscina interrata;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. art. e Etno. Prov. di Ce,Bn e di Ministero Per i Beni e Le Attivita&#8217; Culturali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 giugno 2012 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.Con ricorso iscritto al n. 5911/2010 Lancellotti Duilio, quale proprietario di un fabbricato rurale adibito in parte a civile abitazione ed in parte a pertinenza agricola, realizzato in virtù di concessione edilizia n. 4/2000, premesso di aver ottenuto con decreto n. 34 del 23.11.2009 dal Comune di Melizzano rilascio di autorizzazione favorevole ex art. 149 d.lgs. per la realizzazione di una piscina interrata annessa al predetto fabbricato, impugnava, chiedendone l’annullamento, il decreto con cui la Soprintendenza in data 16.06.2010 disponeva l’annullamento della predetta autorizzazione paesaggistica.<br />	<br />
A sostegno del ricorso deduceva i seguenti motivi di diritto:<br />	<br />
1) Violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 159 del d.lgs. n. 42/2004, violazione del giusto procedimento di legge;<br />	<br />
Il provvedimento ministeriale di annullamento è illegittimo perché emesso oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricezione da parte della Sovrintendenza del decreto comunale di autorizzazione alla realizzazione della piscina oggetto di esame. Il Comune di Melizzano ha trasmesso il decreto numero 34/2009 in data 24.11.2009 alla Soprintendenza e quest’ultima dopo circa sette mesi, in data 16.06.2010, e quindi ben oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 159 cit., ha emesso il provvedimento gravato.<br />	<br />
La giurisprudenza esclude che la richiesta di integrazione documentale avanzata dalla Sovrintendenza in data 22.12.2009 possa avere efficacia interruttiva del termine perentorio in questione, riconoscendo ad essa efficacia sospensiva dal momento che il periodo di tempo già decorso conserva i suoi effetti e va conteggiato nel computo complessivo.<br />	<br />
Inoltre la richiesta non riguardava gli atti posti a base dell’autorizzazione rilasciata poiché aveva ad oggetto gli estremi dell’autorizzazione paesistica comprensiva della documentazione relativa alla C.E. n. 32/2001 in sanatoria per la realizzazione del fabbricato di cui la piscina costituisce solo pertinenza; per tale ragione la richiesta non poteva intendersi idonea a interrompere il termine in questione, dal momento che la richiesta istruttoria può riguardare solo la mancata trasmissione di atti posti base dell’autorizzazione sulla cui base l’autorizzazione è stata rilasciata. Va quindi censurata anche la nota prot. 24680 del 22.12.2009 con cui è stata richiesta al Comune l’integrazione dei documenti.<br />	<br />
In ogni caso, anche riconoscendo valenza interruttiva e non sospensiva alla nota istruttoria in questione, il provvedimento gravato sarebbe comunque illegittimo per tardività poiché il Comune di Melizzano ha fornito alla Sovrintendenza la documentazione richiesta il 19.03.2012 ed il decreto di annullamento è stato emesso in data 19.06.2010 ben oltre il termine del 20.04.2010 di conclusione del procedimento.<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 146 e 159 del d.lgs. n. 4272004, violazione del giusto procedimento di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento;<br />	<br />
Nella persistenza del regime transitorio di cui al richiamato art. 159 cit. ove alla Sovrintendenza è rimesso esclusivamente un sindacato di mera legittimità sull’autorizzazione rilasciata, l’illegittimità del provvedimento gravato emerge in tutta la sua evidenza poiché la Sovrintendenza non ha effettuato alcun forma di controllo di legittimità dell’operato del Comune di Melizzano, né di vigilanza sul rispetto dei valori paesaggistici, ma si è illegittimamente sostituita all’amministrazione sulla compatibilità ambientale della piscina de qua.<br />	<br />
Inoltre la Sovrintendenza, motivando la propria decisione di annullare il decreto sindacale de quo per la presenza di presunte opere abusive nella proprietà Lancellotti, si è spinta ben oltre i limiti del proprio potere di controllo imposti ex lege.<br />	<br />
La Sovrintendenza non ha rilevato alcun vizio di legittimità, né si è espressa in senso contrario alla compatibilità della piscina in esame con l’ambiente circostante sottoposto a tutela, ma, in modo del tutto illegittimo, ha legato la propria decisione ad un presupposto del tutto inconferente, ossia all’esistenza di opere, diverse dalla piscina, per cui il ricorrente ha chiesto ed ottenuto concessione in sanatoria, e per le quali il Comune di Melizzano non avrebbe richiesto alla Sovrintendenza stessa alcun parere.<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 146, 149, 159 e 167 del d.lgs. n.42/2004, violazione del giusto procedimento di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento;<br />	<br />
La Sovrintendenza ha annullato l’autorizzazione paesaggistica ipotizzando che nell’immobile di proprietà Lancellotti sarebbe stato realizzato, in virtù di concessione in sanatoria ex art. 13 della legge n. 47/1985, un volume tecnico relativamente al quale non era stata attivata la procedura di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. In realtà, come evincesi dalla relazione tecnica allegata alla concessione edilizia in sanatoria, i lavori di cui alla predetta concessione del 10.10.2001 sono consistiti in opere interne, realizzate al piano interrato, di manutenzione ordinaria e straordinaria e non hanno comportato la creazione di volumi o superfici utili maggiori rispetto a quelli preesistenti. Tali opere sono consistite nella realizzazione, al piano interrato, di un piccolo locale da adibire in parte a centrale termica ed in parte ad accessori rurali, di tre servizi igienici, di una cantinola derivata dal volume tecnico, e di un piccolo porticato al piano rialzato. Si tratta, con ogni evidenza, di opere prive di alcun impatto ambientale che non hanno comportato in alcun modo la creazione di volumi e superfici utili ulteriori rispetto a quelle preesistenti, e per questa ragione non è stato necessario richiedere il parere della Sovrintendenza. <br />	<br />
Per tali ragioni concludeva per l’accoglimento del ricorso con annullamento dei provvedimenti impugnati e vittoria di spese.<br />	<br />
Il Ministero si costituiva per resistere al ricorso di cui chiedeva il rigetto.<br />	<br />
Alla pubblica udienza di discussione del 19.06.2012 il ricorso veniva introitato per la decisione.<br />	<br />
2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo quanto di seguito esposto.<br />	<br />
Con il decreto impugnato la Soprintendenza per i beni e le attività culturali delle province di Caserta e Benevento, in data 16.06.2010, ha annullato, ai sensi degli artt.149 e 159 del d.lgs. n. 42/2004,il provvedimento n.34 del 23.11.2009, con cui il Comune di Melizzano rilasciava parere favorevole in ordine alla domanda inoltrata il 21.07.2009 dal ricorrente Lancellotti Duilio per l’approvazione di un progetto di realizzazione di una piscina pertinenziale ad un fabbricato rurale realizzato con concessione edilizia n. 04/2000.<br />	<br />
Il decreto gravato risulta evidentemente viziato in quanto adottato, come fondatamente eccepito in ricorso, quando era oramai definitivamente spirato il termine perentorio di sessanta giorni assegnato ex lege alla Soprintendenza per l’esercizio del potere di annullamento.<br />	<br />
A ben vedere, come evincesi dal contenuto del provvedimento impugnato, la Sovrintendenza, prima di adottare il decreto gravato, con nota prot.24680 del 15.12.2009 ha formulato all’amministrazione comunale di Melizzano una richiesta istruttoria di chiarimenti ed integrazione documentale giustificata dalla mancanza, negli atti presentati, di una c.e. in sanatoria n.32/2001 non presente agli atti dell’Ufficio.<br />	<br />
Come noto, ai sensi del comma 2 dell’art. 159 d.lgs. n. 42/2004, in caso di richiesta di integrazione documentale o di accertamenti, il termine è sospeso per una sola volta fino alla data di ricezione della documentazione richiesta ovvero fino alla data di effettuazione degli accertamenti, e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 comma 6 bis del d.m. n. 495 del 1994, secondo cui, in tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione, e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall&#8217;acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici.<br />	<br />
2.1 Tanto premesso, risulta documentato in atti che il Comune di Melizzano ha evaso la richiesta di integrazione istruttoria pervenutagli dalla Soprintendenza con nota prot.n. 408 del 19.03.2010 pervenuta alla Soprintendenza in data 22.03.2010 come da relativo timbro di ricezione.<br />	<br />
Il decreto impugnato adottato in data 16.06.2010, risulta evidentemente tardivo in quanto emesso ben oltre il termine perentorio di sessanta giorni fissato dal comma 4 dell’art. 159 cit. secondo cui, nel caso di richiesta istruttoria, il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa completa documentazione (cfr C.d.S.sez. VI n.1019 del 3.03.2007 secondo cui, nel caso di richiesta istruttoria, il termine di sessanta giorni ricominicia a decorrere ex novo a partire dal giorno in cui la documentazione è pervenuta completa all’amministrazione ministeriale).<br />	<br />
Di qui consegue l’irrilevanza delle ulteriori questioni prospettate in ricorso circa la natura dilatoria della richiesta istruttoria formulata dalla Soprintendenza, nonché in ordine alla dibattuta natura interruttiva o sospensiva della richiesta di integrazione documentale inoltrata il 15.12.2009 dalla Sovrintendenza, ivi inclusa la questione della computabilità dell’ulteriore termine di trenta giorni prescritto dall’articolo 6 comma 6 bis del decreto sopra citato. <br />	<br />
Ed infatti, il decreto impugnato sarebbe da considerarsi egualmente tardivo anche aderendo all’orientamento più di recente emerso in giurisprudenza (cfr C.d.S. sez. VI n.43 del 10.01.2011; Ta.Na Sa. Sez, II n. 3311 del 26.03.2009) secondo cui, nei casi di interruzione per richiesta istruttoria, l’originario termine di sessanta giorni si prolungherebbe di ulteriori trenta giorni, ed andrebbe computato complessivamente con decorrenza dalla ricezione dell’autorizzazione senza però tener conto del periodo di tempo intercorrente tra la richiesta istruttoria e la data di ricevimento della documentazione integrativa. <br />	<br />
Accedendo a siffatta impostazione ermeneutica occorrerebbe quindi sommare il tempo decorrente dall’originario ricevimento degli atti che nella specie coincide con il 2.12.2009 come da nota istruttoria prot. 24680 del 15.12.2009 della Sovrintendenza, fino alla richiesta istruttoria che risale al 15.12.2009, con quello successivo che va dal ricevimento della documentazione integrativa pervenuta alla Sovrintendenza il 22.03.2010 fino all’adozione del provvedimento di annullamento emesso il 16.06.2010. Anche con tale diverso computo resterebbe comunque sforato il termine massimo di novanta giorni ove inteso come includente i trenta giorni prescritti dal d.m. del 1994 per l’istruttoria.<br />	<br />
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto con conseguente annullamento del provvedimento 16.06.2010 annullato.<br />	<br />
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato;<br />	<br />
condanna l’amministrazione intimata al rimborso delle spese processuali di complessive euro 2.000,00 (duemila) nei confronti della parte ricorrente. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere<br />	<br />
Renata Emma Ianigro, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 04/07/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-4-7-2012-n-3190/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2012 n.3190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.3190</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-11-2009-n-3190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-11-2009-n-3190/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-11-2009-n-3190/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.3190</a></p>
<p>Pres. Bianchi – Rel. Graziano Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.A. (avv.ti Casavecchia, Redi) c. S.C.R. Piemonte spa (avv. Milan) sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione di un concorrente da una gara per mancato rispetto clausola chiarita in sede di informazioni complementari ma non comunicata personalmente 1. – Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-11-2009-n-3190/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.3190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-11-2009-n-3190/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.3190</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi – Rel. Graziano<br /> Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.A. (avv.ti Casavecchia, Redi) c. S.C.R. Piemonte spa (avv. Milan)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità dell&#8217;esclusione di un concorrente da una gara per mancato rispetto clausola chiarita in sede di informazioni complementari ma non comunicata personalmente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Contratti p.a. – Appalto integrato – Avvilimento di un progettista – Coincidenza con l’avvalimento di cui all’art. 49 d.lgs. 163/2006 – Esclusione.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Gara – Disciplinare di gara – Richiamo contemporaneo all’art. 53 e all’art. 49 d.lgs. 163/2006 sul punto avvilimento  – Illegittimità per contraddittorietà.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Bando di gara – Ambiguità disposizione – Risulta da confronto con altre disposizioni contenute nel medesimo atto di gara.	</p>
<p>4. – Contratti p.a. – Appalto – Esclusione concorrente – Per mancato rispetto disposizione di gara chiarita in sede di informazioni complementari – Mancata comunicazione chiarimento – Pubblicazione sul sito internet – Insufficienza.	</p>
<p>5. – Contratti p.a. – Appalto – Bando di gara – Mancata indicazione modalità di comunicazione informazioni complementari – Illegittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. –  L’espressione “avvalersi” di cui all’art. 53 d.lgs. 163/2006 deve essere inteso in senso atecnico, non coincidente con il termine “avvilimento” di cui all’art. 49 d.lgs. 163/2009, in quanto l’avvalimento previsto da tale ultima norma riguarda le imprese e tale non può definirsi un professionista progettista.	</p>
<p>2. – E’ contraddittorio il richiamo nello stesso disciplinare all’art. 53 d.lgs. 163/2006, che si limita a prevedere l’indicazione del progettista di cui il concorrente intende fruire per la realizzazione della progettazione esecutiva, e all’art. 49 d.lgs. 163/2006, che prevede oneri dichiarativi e documentali per il soggetto di cui ci si intende avvalere.	</p>
<p>3. – L’ambiguità di una o più disposizioni di un bando o di un disciplinare di gara va desunta dal confronto del tenore dispositivo della clausola con quello delle altre contenute nel medesimo atto di regolazione della gara e scaturisce da un giudizio complessivo.	</p>
<p>4. – E’ illegittima l’esclusione di un concorrente da una gara in virtù di una regola di gara chiarita in sede di informazioni complementari se la stessa non è stata comunicata personalmente ma soltanto mediante la pubblicazione sul sito internet.	</p>
<p>5. – E’ illegittimo il bando i gara che non precisi le modalità con le quali le informazioni complementari sarebbero state portate a conoscenza dei concorrenti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-30-11-2009-n-3190/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/11/2009 n.3190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2008 n.3190</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-4-2008-n-3190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-4-2008-n-3190/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-4-2008-n-3190/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2008 n.3190</a></p>
<p>Pres. de Lise, Rel. Caponigro G. Magno (Avv.ti M. Aloi e C. Golda) c. Ministero della Giustizia (Avv.St.) sulla carenza di giurisdizione in tema di concorsi interni dei dipendenti pubblici per il passaggio di qualifica nella medesima area funzionale Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Concorso interno – Progressione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-4-2008-n-3190/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2008 n.3190</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. de Lise, Rel. Caponigro<br /> G. Magno (Avv.ti M. Aloi e C. Golda)	c. Ministero della Giustizia (Avv.St.)</span></p>
<hr />
<p>sulla carenza di giurisdizione in tema di concorsi interni dei dipendenti pubblici per il passaggio di qualifica nella medesima area funzionale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego – Concorso interno – Progressione di qualifica – Medesima area funzionale &#8211;  Non sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie attinenti ai concorsi interni per dipendenti delle pubbliche amministrazioni che comportino il passaggio da una qualifica ad un’altra nell’ambito della medesima area funzionale individuata dalla contrattazione collettiva. Infatti, tali fattispecie, non rientrano in quelle che l’art. 63, IV comma, del D. Lgs. N. 165/2001 riserva al giudice amministrativo, ossia quelle relative all’assunzione dei dipendenti, con riferimento alla costituzione per la prima volta del rapporto di lavoro e quelle riguardanti le procedure che permettono l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore e che avvengono, in definitiva, a mezzo di una pubblica selezione, in quanto trattasi anche in questo caso, di accesso ad un nuovo posto di lavoro.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
Roma – Prima Sezione<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>nelle persone dei magistrati:<br />
Dott. Pasquale de Lise	 &#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Roberto Politi &#8211;	Componente<br />	<br />
Dott. Roberto Caponigro &#8211;	Componente, relatore<br />	<br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 3054 del 2004, proposto da</p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Giulio Magno </b>rappresentato e difeso dagli Avv.ti Massimiliano Aloi, Carlo Golda e Maria Cristina Pieretti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, Viale Mazzini n. 88 </p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, in persona del Ministro <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso cui <i>ope legis</i> domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12</p>
<p align=center>
per ottenere</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’ammissione al percorso di riqualificazione di cui al procedimento di selezione interna per la figura professionale di cancelliere, posizione economica C2, di cui all’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 3 del 15.2.2001. </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla udienza pubblica del 19 marzo 2008, relatore il dott. Roberto Caponigro, gli avvocati di cui al relativo verbale;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1.	Il ricorrente &#8211; dipendente del Ministero della Giustizia con inquadramento nell’area C, posizione economica C1, Cancelliere – espone di avere proposto domanda di partecipazione al procedimento di selezione interna per la figura professionale di cancelliere, posizione economica C2, di cui all’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 3 del 15 febbraio 2001, ma di non essere stato ammesso.<br />	<br />
	Di talché, ha proposto il presente ricorso, articolato in una pluralità di argomentazioni in diritto, per ottenere l’ammissione ai percorsi formativi in oggetto.<br />	<br />
L’Avvocatura dello Stato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte. <br />
	All’udienza pubblica del 19 marzo 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
2.	Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.	<br />	<br />
	L’art. 63 del D.Lgs. 165/2001, nel devolvere al giudice ordinario tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, stabilisce al quarto comma che restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br />	<br />
	Dopo un iniziale diverso orientamento, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto che detta norma, quando riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fa riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore atteso che il termine assunzione deve essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all’ingresso iniziale nella pianta organica del personale, dal momento che, oltre tutto, l’accesso nell’area superiore di personale interno o esterno implica, esso stesso, un ampliamento della pianta organica (cfr. Cass. Civ., SS.UU., 15 ottobre 2003 n. 15403).<br />	<br />
	Alla base di tale mutamento di indirizzo, la valorizzazione del principio secondo cui, nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l’accesso del personale dipendente ad un’area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione, comunque denominata, ma costituente in definitiva un pubblico concorso, al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.<br />	<br />
	Ciò nella considerazione che una nutrita giurisprudenza costituzionale ha avvertito che le progressioni dei lavoratori verso fasce funzionali superiori, in un sistema come quello oggi in vigore, devono essere esse stesse attuate mediante un selettivo accertamento delle attitudini e, quindi, coerentemente con la prospettiva imposta dall’art. 97 Cost., per mezzo di pubblico concorso, il che esclude la legittimità di selezioni riservate esclusivamente al personale già dipendente ed impone l’apertura all’esterno, per quote significative dei posti disponibili, solo così potendosi assicurare compiutamente la finalità di assegnare ad un determinato posto la persona che presenti i migliori requisiti attitudinali. 	<br />	<br />
Con ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004, le cui conclusioni sono state costantemente recepite dalla giurisprudenza successiva, sia civile sia amministrativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno delineato in materia il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione del giudice amministrativo su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa è vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni, secondo il criterio di riparto originario); c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area ad un’altra, spettando, poi, al giudice di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno; d) residuale giurisdizionale del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area. <br />
In sostanza, considerato che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato per aree o fasce, all’interno delle quali sono contemplati diversi profili professionali, si deve ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un’area inferiore a quella superiore integrino veri e propri concorsi, tali essendo anche le procedure che vengono denominate selettive, qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere e detto indirizzo giurisprudenziale risulta in linea con i principi enunciati, dopo la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, dalla Corte costituzionale, che ha precisato come il passaggio ad una fascia funzionale superiore costituisce un accesso ad un nuovo posto di lavoro e che la selezione deve rimanere soggetta alla regola del pubblico concorso, con la conseguenza che deve riconoscersi la giurisdizione amministrativa anche quando si tratti di concorsi per soli interni, sempre che comportino il passaggio da un’area o da una fascia funzionale inferiore ad altra superiore, dovendosi, di contro, ravvisare la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad altra, ma nell’ambito della medesima area (Cass. Civ., SS.UU., 26 novembre 2004 n. 22278; Cass. Civ., SS.UU., 12 luglio 2007, n. 15588). <br />
	Il Collegio ritiene di condividere tale orientamento, concludendo per il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle ipotesi in cui la selezione interna è volta al passaggio da una posizione all’altra nell’ambito della medesima area funzionale come individuata dalla contrattazione collettiva.<br />	<br />
Detta soluzione, peraltro, è condivisa dalla giurisprudenza amministrativa ampiamente prevalente sia di secondo che di primo grado (<i>ex multis</i>: Cons. Stato, IV, 7 giugno 2005 n. 2873; T.A.R. Lazio, Roma I, 3 ottobre 2005, n. 7688; T.A.R. Lazio, Roma, I, 16 aprile 2007, n. 3278). <br />
Ne consegue, considerato che la controversia riguarda le procedure selettive attivate per il passaggio ad una posizione superiore nell’ambito della stessa area C, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, rientrando la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />
3.	Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di giudizio.<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa. </p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-15-4-2008-n-3190/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/4/2008 n.3190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2007 n.3190</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-2-7-2007-n-3190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-2-7-2007-n-3190/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-2-7-2007-n-3190/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2007 n.3190</a></p>
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 671 vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ.I QUATER &#8211; Decreto presidenziale del 9 maggio 2007 n. 2101 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE PRIMA QUATER Registro Ordinanze: 3190/2007 Registro Generale: 3899/2007 nelle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-2-7-2007-n-3190/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2007 n.3190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-2-7-2007-n-3190/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2007 n.3190</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>vedi anche: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11579/g">Ordinanza sospensiva del 5 febbraio 2008 n. 671</p>
<p>vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZ.I QUATER &#8211; <a href="/ga/id/2008/2/11581/g">Decreto presidenziale del 9 maggio 2007 n. 2101</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA QUATER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3190/2007<br />
Registro Generale: 3899/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PIO GUERRIERI Presidente<br />
GIANCARLO LUTTAZI Cons. relatore<br />
ANTONELLA MANGIA Primo Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 02 Luglio 2007<br />
Visto il ricorso 3899/2007  proposto da:<br />
<b>SANTINELLI QUIRINO</b>rappresentato e difeso da:PETRUCCI AVV. MARCO &#8211; PETRUCCI AVV. LIBEROcon domicilio eletto in OSTIA &#8211; ROMAVIALE PAOLO ORLANDO,58pressoPETRUCCI AVV. LIBERO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ARDEA</b>  rappresentato e difeso da:PROVENZANI AVV. ELENAcon domicilio eletto in ROMAVIALE MAZZINI, 134presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’ordinanza del comune di Ardea n. 95 del 13/4/2007 in virtù della quale veniva ordinata la demolizione;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI ARDEA<br />
Udito il relatore Consigliere Giancarlo Luttazi  e udite altresì per le parti gli avvocati presenti come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Vista la precedente ordinanza n. 2965/2007, la quale, in accoglimento di richiesta di termini a difesa da parte del ricorrente, ha prorogato l’efficacia della sospensione, già disposta col provvedimento presidenziale 2101/2007, sino alla presente camera di consiglio del 2 luglio 2007; ed ha fissato la stessa data del 2 luglio 2007 per la pronuncia sulla originaria istanza di sospensione dell’atto impugnato;<br />
Considerata la consistenza e la natura delle opere  sanzionate;<br />
Delibate – sia pure nella presente sede cautelare – le censure del ricorso, nonché  la documentazione probatoria offerta dalle due parti;<br />
Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge (fumus boni iuris) per l’accoglimento della sospensiva, perché parte ricorrente non ha compiutamente replicato alla tesi resistente</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima Quater &#8211;   RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 2 LUGLIO 2007</p>
<p>IL PRESIDENTE<br />
IL RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-quater-ordinanza-sospensiva-2-7-2007-n-3190/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I quater &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2007 n.3190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3190</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3190/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3190/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3190/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3190</a></p>
<p>Radio televisione &#8211; Servizi pubblici &#8211; autorizzazioni comunali per l&#8217;installazione di antenne di telefonia mobile – diniego &#8211; localizzazione in prossimita’ di ricettori sensibili (scuola) &#8211; omessa dimostrazione, da parte del gestore del servizio, dell’inesistenza di migliori soluzioni in riferimento alle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l’esposizione al campo elettromagnetico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3190/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3190</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-9-7-2004-n-3190/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 9/7/2004 n.3190</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Radio televisione &#8211; Servizi pubblici &#8211; autorizzazioni comunali per l&#8217;installazione di antenne di telefonia mobile – diniego &#8211; localizzazione in prossimita’ di ricettori sensibili (scuola)  &#8211; omessa dimostrazione, da parte del gestore del servizio, dell’inesistenza di migliori soluzioni in riferimento alle migliori tecnologie disponibili per minimizzare l’esposizione al campo elettromagnetico in corrispondenza dei ricettori sensibili &#8211; tutela cautelare – accoglimento ai fini dell’esame dell’istanza di installazione della stazione radio base per telefonia mobile in conformità ai limiti di compatibilità radioelettrica fissati con DPCM 08.07.2003.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. EMILIA ROMAGNA – PARMA – <a href="/ga/id/2004/7/4606/g">Ordinanza sospensiva del 27 gennaio 2004 n. 29</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3190/04<br />
Registro Generale:5716/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Giorgio Giovannini<br />Cons. Luigi Maruotti<br />Cons. Giuseppe Romeo<br />Cons. Giuseppe Minicone<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 09 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti CESARE CATURANI e GIUSEPPE DE VERGOTTINI con domicilio eletto in Roma VIA A. BERTOLONI N.44 presso GIUSEPPE DE VERGOTTINI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI REGGIO EMILIA </b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GUGLIELMO SAPORITO e SANTO GNONI con domicilio eletto in Roma VIA COSSERIA, 2 presso ALFREDO PLACIDI<b>ARPA-AGENZIA REGIONALE PREVENZIONE AMBIENTALE EMILIA ROMAGNA AUSL-AZIENDA U.S.L. DI REGGIO EMILIA </b><br />
non costituitisi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR EMILIA ROMAGNA &#8211; PARMA n. 29/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO RIESAME DELL&#8217;ISTANZA DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TELEFONIA MOBILE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI REGGIO EMILIA<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito e uditi, altresì, per le parti l’avv. DE VERGOTTINI e l’avv. SAPORITO.</p>
<p>Ritenuto che sussistono i presupposti per l’accoglimento della proposta domanda cautelare, ai fini dell’esame dell’istanza di installazione della stazione radio base per telefonia mobile in conformità ai limiti di compatibilità radioelettrica fissati con DPCM 08.07.2003;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5716/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado nei sensi di cui in motivazione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 09 Luglio 2004</p>
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