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	<title>3178 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3178 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.3178</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-4-2008-n-3178/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-4-2008-n-3178/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.3178</a></p>
<p>Pres. Tosti, Rel. Lo Presti A. Martella (Avv.ti M. Perri e G. Giovannini) c. Comune di Roma (Avv. A. Ceccarelli) e Soc. Strada dei Parchi S.pa. (Avv. M. Terrigno) è legittima la procedura di espropriazione non preceduta dalla pubblicazione del piano di esproprio e dagli altri adempimenti di pubblicità qualora</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-4-2008-n-3178/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.3178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-4-2008-n-3178/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.3178</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Tosti, Rel. Lo Presti<br />  A. Martella (Avv.ti M. Perri e G. Giovannini)	c. Comune di Roma (Avv. A. Ceccarelli) e  Soc. Strada dei Parchi S.pa. (Avv. M. Terrigno)</span></p>
<hr />
<p>è legittima la procedura di espropriazione non preceduta dalla pubblicazione del piano di esproprio e dagli altri adempimenti di pubblicità qualora il piano rientri negli interventi dichiarati di preminente interesse nazionale ex&nbsp; L. n. 396/90</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Espropriazione – Piano di esproprio – Omissione – Infrastrutture di preminente interesse nazionale – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>E’ legittima la procedura di esproprio di aree territoriali non preceduta dalla fase di pubblicazione del piano di esproprio e degli adempimenti previsti dagli articoli 19 e ss. L. 2359/1865 e 9 e ss. L. 865/1971 quando la procedura di esproprio in questione sia inserita nell’ambito degli interventi di realizzazione di infrastrutture dichiarate di preminente interesse nazionale, ai sensi della L. n. 396/90. Infatti, in tale legge trova il proprio presupposto l’esproprio di tutte le aree implicate dal vincolo di destinazione, rendendo inutile, ai fini espropriativi, la preventiva emanazione del piano particolareggiato e peraltro, tale dichiarazione di pubblica utilità ex lege rende superflua anche la preventiva comunicazione di avvio del procedimento.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
<i>&#8211; SEZIONE II &#8211;</i></b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>sul ricorso n. 9970/2007 del  proposto da</p>
<p><b>Martella Anna</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Carmela Perri, Gabriele Giovannini e Francesco Nardocci ed elettivamente domiciliata in Roma, via del Forte Tiburtino 160, presso lo studio dell’avv. Maria C. Perri,<br />
<b></p>
<p align=center>
CONTRO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>il <b>Comune di Roma</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Americo Ceccarelli, selettivamente domiciliato presso l’Avvocatura dell’Ente in Roma, via del tempio di Giove 21, e</p>
<p><b>Regione Lazio</b>, in persona del Presidente pro tempore, non costituito in giudizio,<br />
<b></p>
<p align=center>
e nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
Soc. Strada dei Parchi s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Terrigno, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Emilia 47<br />
<b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>delle determinazioni dirigenziali dell’Ufficio Progetti Metropolitani del Comune di Roma del 28.6.2007 n. 182 prot. 33612 e 33614 con cui è stato disposto l’esproprio delle aree di proprietà della ricorrente, distinte in catasto al foglio 604, particelle 823, 824, 1086/r e 309;<br />
dell’approvazione del piano particolareggiato di cui alla delibera di Giunta Regione Lazio dell’11.1.2002 n. 4;<br />
della successiva determina dirigenziale del 13.9.2007 n. 232, prot. 3932, con la quale è stato disposto l’esproprio dell’ulteriore area distinta in catasto  al foglio 604, part. 834 per mq. 88  e di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, oltre al risarcimento dei danni subiti.  </p>
<p>Visto il ricorso con la relativa documentazione ed i motivi aggiunti;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Strada dei Parchi s.p.a.; <br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Uditi alla pubblica udienza del  giorno 23 gennaio 2008 &#8211; relatore il Cons. Giampiero Lo Presti –  gli avvocati G. Giovannini, F. Nardocci e  A. Ceccarelli;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il proposto gravame l’odierna ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con i quali è stato disposto l’esproprio delle aree di sua proprietà sopra specificate, chiedendone l’annullamento oltre al risarcimento dei danni subiti.<br />
Si deduce, in primo luogo, l’illegittimità dei provvedimenti gravati per essere stata applicata la procedura di cui al d.p.r. 327/2001 anziché quella della normativa previgente, in contrasto con quanto disposto dall’art. 57 del richiamato d.p.r. 327/2001.<br />
Si rileva poi che la determinazione dell’indennità di esproprio sia stata effettuata in base all’art. 5 bis della legge 359 del 1992, dichiarata incostituzionale; inoltre non sarebbe stata garantita la partecipazione dell’interessata alla procedura,  con omissione sia della comunicazione dell’avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, sia della pubblicazione del Piano di Esproprio e dei frazionamenti.<br />
Infine , si lamenta lo sviamento dal potere, il difetto di istruttoria ed il travisamento dei fatti per non essere stata estesa l’espropriazione alla porzione della strada privata che costeggia le aree oggetto di esproprio ( foglio 604, part. 834) e che, sulla base del progetto, è invece parte essenziale per la realizzazione dell’opera.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti viene impugnato il successivo decreto di esproprio n. 232 del 13. 9 2007 relativo all’area distinta in catasto al foglio 604, particella 834 per un’estensione di mq. 88, deducendo le medesime censure spiegate con il ricorso principale e contestando altresì la violazione del termine quinquennale di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roma e la società espropriante, contestando  la fondatezza delle dedotte doglianze.<br />
Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2008 la causa è stata rimessa in decisione.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con il primo motivo di censura la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’intera procedura di esproprio delle aree di sua proprietà in quanto l’Amministrazione procedente avrebbe applicato la normativa introdotta con il d.p.r. 327/01 (Testo Unico dell’espropriazione per pubblica utilità) anziché la previgente disciplina di cui alla legge 865/71 applicabile <i>ratione temporis</i> al caso di specie ai sensi dell’art. 57 del richiamato testo unico, risalendo la dichiarazione di pubblica utilità a data antecedente al 30 giugno 2003.<br />
In particolare sarebbe mancata la fase di pubblicazione del piano di esproprio e non sarebbero stati effettuati i frazionamenti; adempimenti rispettivamente previsti dagli artt. 19 e ss. della legge 2359/1865 e 9 e ss. della legge 865/1971. <br />
La censura va esaminata congiuntamente con quella spiegata con il terzo motivo di ricorso con il quale si lamenta la violazione delle garanzie partecipative e, in particolare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.<br />
In proposito il Collegio deve rammentare che la procedura di esproprio delle aree di proprietà dell’odierna ricorrente si inserisce nell’ambito degli interventi di realizzazione del Sistema Direzionale Orientale e delle connesse infrastrutture, dichiarati di preminente interesse nazionale dalla legge 15 dicembre 1990 n. 396.<br />
La legge in parola, come ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. in particolare sezione IV 12.1.1999 n. 2) introduce una tipica ipotesi di dichiarazione legale di pubblica utilità con conseguente specialità della conseguente procedura di espropriazione delle aree occorrenti alla realizzazione degli interventi.<br />
In primo luogo perché, essendo ogni valutazione sulla pubblica utilità dell’opera già espletata a monte in sede legislativa, non è ipotizzabile alcuna partecipazione preliminare dell’interessato cui è tipicamente finalizzato l’adempimento formale della comunicazione di avvio del procedimento, invece previsto dalla legge soltanto per le ipotesi ordinarie in cui è rimesso alla pubblica amministrazione il potere conformativo e non certo per le ipotesi in cui la legge abbia riservato a sé tale potestà.<br />
In secondo luogo perché il programma pluriennale connesso al Sistema Direzionale Orientale previsto dall’art. 8 della legge n. 396 del 1990 consente l’acquisizione mediante esproprio degli immobili occorrenti a prescindere dal fatto che essi abbiano una destinazione urbanistica alla realizzazione di opere pubbliche, introducendo la stessa legge un vincolo di destinazione urbanistica generale. Il fatto che sia <i>ex lege</i> attribuita pubblica utilità alle opere, la cui esecuzione è autorizzata direttamente dalla legge, fa sì che risulti possibile il ricorso all’esproprio generalizzato di tutte le aree implicate dal vincolo di destinazione che trova nella legge il suo presupposto.<br />
La funzione del programma pluriennale, adottato con delibera del Comune di Roma n. 226 del 25 ottobre 1994, è quindi semplicemente quella di indicare gli ambiti da acquisire e i termini temporali per procedere alle espropriazioni, assumendo quindi una valenza perfettamente coincidente con quella del piano di espropri.<br />
La generalizzazione della dichiarazione di pubblica utilità contenuta nella legge, come osservato dal Consiglio di Stato ( decisione  n. 2 della Quarta Sezione del 12 gennaio 1999), implica persino l’inutilità a fini espropriativi della preventiva emanazione del piano particolareggiato o di altro strumento attuativo, “ rimanendo l’acquisizione materiale delle aree subordinata al semplice decorso dei termini previsti dal programma Pluriennale di cui all’art. 8 della legge n. 396 del 1990, rispetto al quale l’adozione di successivi provvedimenti di assetto del territorio riveste carattere puramente organizzativo dell’azione amministrativa ma non costitutivo di alcuna situazione giuridicamente rilevante connessa all’esproprio”.<br />
La dichiarazione di pubblica utilità dunque, nel caso di specie, diversamente da quanto asserito da parte ricorrente, fonda nella legge n. 396 del 1990 e non nel piano particolareggiato; la necessità del piano attuativo che assuma efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, infatti, si coglie solo nelle ipotesi ordinarie in cui la potestà di incidere sulla proprietà privata sia interamente rimessa alla pubblica amministrazione (che, quindi, deve trovare limite nelle previsioni dello strumento urbanistico), non anche laddove il pubblico interesse sia preventivamente affermato dalla legge che tiene luogo del provvedimento dichiarativo della pubblica utilità affermandola in via generale con riguardo all’impianto urbanistico nel suo insieme e, quindi, per tutte le zone d’insediamento.<br />
La discrezionalità rimessa all’Amministrazione non è programmatoria e non si espleta dunque nella valutazione dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera  o nella scelta delle aree da espropriare, limitandosi piuttosto alla mera conformazione degli interventi di realizzazione ed alla determinazione dei tempi.<br />
Tutto ciò premesso appare evidente l’infondatezza delle censure spiegate dalla ricorrente sia in ordine alla mancata attuazione degli adempimenti procedurali previsti  dagli artt. 19 e ss. della legge 2359/1865 e 9 e ss. della legge 865/1971, sia in ordine alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità.<br />
Le fasi procedimentali che sarebbero mancate secondo la prospettazione di parte ricorrente rispetto a quanto previsto dalle leggi 2359/1865 e 865/1971 (in tali limiti infatti può essere ritenuta ammissibile la prima censura sul piano dell’interesse al ricorso) risultano in realtà assorbite – nella specialità del procedimento descritta &#8211; nella delibera del Comune di Roma n. 226 del 25 ottobre 1994, avente valore corrispondente al piano di esproprio in quanto recante l’individuazione puntuale delle aree interessate dall’intervento.<br />
In esito alla pubblicazione di detta delibera, infatti, tutti gli interessati erano posti nelle condizioni di conoscere l’ambito esatto dell’intervento espropriativo, le aree interessate ed i relativi frazionamenti.<br />
Trattandosi poi di dichiarazione di pubblica utilità ex lege e non provvedimentale, non era logicamente ipotizzabile alcuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento. Mentre la mancata indicazione dell’autorità a cui proporre ricorso e del termine dell’impugnativa non costituisce vizio di legittimità degli atti impugnati, ma mera irregolarità implicante soltanto la possibilità di rimessione in termini.<br />
Con il secondo motivo di ricorso invece la ricorrente assume l’illegittimità degli atti impugnati come conseguenza della illegittima determinazione dell’indennità di esproprio, effettuata in base a normativa dichiarata incostituzionale.<br />
La censura è infondata, considerata l’autonomia del subprocedimento volto alla determinazione dell’indennità di esproprio; eventuali vizi del procedimento di quantificazione dell’indennità, la cui cognizione è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario, non assumono efficacia invalidante rispetto al decreto di esproprio.<br />
Il quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di sviamento per non essere stata l’espropriazione estesa alla  porzione della strada privata che costeggia le aree oggetto di esproprio ( foglio 604, part. 834) e che, sulla base del progetto, è invece parte essenziale per la realizzazione dell’opera,  va dichiarato inammissibile a seguito dell’adozione del decreto di esproprio n. 232 del 13. 9 2007 che ha riguardato la predetta area.<br />
Quanto, infine, all’ulteriore censura introdotta con i motivi aggiunti, con la quale si lamenta la violazione del termine di efficacia quinquennale del piano particolareggiato al momento dell’adozione dei decreti di espropri, in disparte ogni profilo di ammissibilità, il Collegio ne ravvisa l’infondatezza, considerato che la dichiarazione di pubblica utilità, come chiarito, non è, nel caso di specie, riferibile al piano particolareggiato, mentre i tempi del procedimento sono stati dettati con il Programma pluriennale di attuazione ex art. 8 della legge n. 396 del 1990.<br />
Conclusivamente il ricorso va rigettato perché infondato; va altresì respinta la domanda di risarcimento del danno.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le spese e i compensi di causa, considerata la natura delle censure spiegate e la peculiarità della materia del contendere.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 9970/07, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2008, con l’intervento dei signori Magistrati:<br />
Dr. Luigi TOSTI                              &#8211; Presidente<br />
Dr. Silvestro Maria RUSSO              &#8211; Consigliere<br />
Dr. Giampiero LO PRESTI            &#8211; Consigliere, estensore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-14-4-2008-n-3178/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.3178</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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