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	<title>3173 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3173 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.3173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-3173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-3173/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.3173</a></p>
<p>Pres. Ravalli, Est. Santini Nextwind s.r.l. (Avv. A. Abbamonte) c/ Regione Puglia ed altri (n.c.) Ambiente e territorio – Impianto eolico &#8211; Realizzazione – Autorizzazione unica – Procedura di VIA – Connessione &#8211; Termine – 180 gg. – Applicabilità – Sussiste Il termine di 180 giorni per la conclusione del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-3173/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.3173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-3173/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.3173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Ravalli, <i>Est. </i>Santini<br /> Nextwind s.r.l. (Avv. A. Abbamonte) c/ Regione Puglia ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ambiente e territorio – Impianto eolico &#8211; Realizzazione – Autorizzazione unica – Procedura di VIA – Connessione &#8211; Termine – 180 gg. – Applicabilità – Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto eolico (ex art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387) trova applicazione anche nel caso in cui il termine per la conclusione del connesso (ed eventuale) procedimento di VIA risulti pari o superiore al primo; infatti, in presenza di termini fissati da norme regionali in materia di VIA eventualmente difformi o comunque incompatibili con la normativa statale in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti eolici (ex art. 12  D. Lgs. 29.12.2003 n. 387), i primi non possono trovare applicazione e debbono necessariamente essere ricondotti al termine complessivo di 180 giorni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2009, proposto da: <br />	<br />
<b>Srl Nextwind,</b> rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso Adriano Tolomeo in Lecce, via Braccio Martello, 19; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Puglia, Comune di Neviano, Comune di Parabita</b>, tutti non costituiti; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull&#8217;istanza di sottoponibilità a VIA del progetto per la realizzazione di un parco eolico nei Comuni di Neviano e Parabita (parco eolico &#8220;Neviano-Parabita&#8221;), nonché per l&#8217;accertamento e la declaratoria dell&#8217;obbligo della Regione Puglia di finalizzare il detto procedimento mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso;.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16/12/2009 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti l’Avv. Spata per Abbamonte;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Nell’atto di gravame si espone che la società ricorrente ha chiesto alla Regione Puglia (assessorato sviluppo economico), in data 30 marzo 2007, l’attivazione del procedimento di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 per la realizzazione di un impianto eolico da localizzare nei comuni di Neviano e Parabita, di potenza complessiva prevista pari a 33 MW. <br />	<br />
La società interessata ha inoltre richiesto, alla stessa amministrazione regionale (assessorato ecologia) l’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening).<br />	<br />
Dietro richiesta della Regione in data 16 maggio 2007, la società ha inviato, con nota in data 31 luglio 2007, ulteriore documentazione integrativa a supporto della domanda stessa.<br />	<br />
Si provvedeva nel frattempo agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in tema di pubblicazione dei relativi progetti.<br />	<br />
In data 3 settembre 2009 la società interessata diffidava la Regione Puglia ai fini della conclusione del procedimento.<br />	<br />
Nel silenzio della p.a. è stato allora proposto il ricorso in esame per violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 nonché della normativa statale in materia di impianti di energia rinnovabile (art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003), i cui termini procedimentali sarebbero stati qui ampiamente superati.<br />	<br />
Alla Camera di consiglio del 16 dicembre 2009 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.<br />	<br />
Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di seguito esposti.<br />	<br />
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. TAR Lecce, 8 febbraio 2007, n. 371), l’esame di questo Tribunale amministrativo dovrà articolarsi in due momenti:<br />	<br />
a) appurare se effettivamente ricorra nel caso di specie un comportamento inerte della p.a.;<br />	<br />
b) verificare che lo stesso comportamento non sia giustificato dalla manifesta infondatezza (o assurdità, genericità, etc) dell’istanza formulata dal privato.<br />	<br />
Quanto al punto sub a) deve rilevarsi come, a fronte della istanza in data 30 marzo 2007 e successivamente integrata in data 31 luglio 2007 (dalla quale fare decorrere il termine di 180 giorni previsto dalla legge), non risulta che la Regione abbia concluso il procedimento amministrativo avviato con l’istanza di parte e che, per effetto del richiamato art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, deve essere portato a termine entro 180 giorni (nella specie, il 28 gennaio 2008).<br />	<br />
Quanto al punto sub b) va infine osservato che, dalla lettura della richiamata normativa di settore, senz’altro sussiste l’obbligo per la Regione di concludere il procedimento, considerato il tenore inequivocabile della formulazione di cui all’art. 12 del richiamato decreto legislativo, il quale è diretto come noto a dare esecuzione a fondamentali direttive comunitarie in tema di “energie pulite” (e ancor più a monte a precisi obblighi internazionali concernenti la tutela dell’ambiente). <br />	<br />
È noto, poi, come il termine di 180 giorni sia stato considerato dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., sent. n. 364 del 2006) alla stregua di principio fondamentale della legislazione statale in materia di energia.<br />	<br />
Motivo questo che induce il collegio a ritenere che a siffatto principio (conclusione del procedimento entro 180 giorni) la Regione debba inderogabilmente uniformarsi anche nelle ipotesi in cui il termine di conclusione del connesso (ed eventuale) procedimento VIA risulti pari o superiore – per espressa previsione di normative per l’appunto regionali – a quello previsto dalla citata normativa statale in tema di energie rinnovabili: pertanto, in presenza di termini fissati da norme regionali in materia di VIA eventualmente difformi o comunque incompatibili con la normativa statale in discussione, i primi non possono trovare applicazione e debbono essere ricondotti al termine complessivo di 180 giorni stabilito dal decreto legislativo n. 387 del 2003.<br />	<br />
Ferma restando l’applicazione di quanto previsto dall’art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, ove si afferma che, in caso di persistente inerzia degli organi preposti alla VIA, la relativa valutazione sia direttamente acquisita in conferenza di servizi.<br />	<br />
Sulla scorta di questo esposto e precisato, il presente ricorso merita dunque accoglimento, conseguendone l’ordine alla Amministrazione intimata di provvedere espressamente sull’istanza della società ricorrente nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.<br />	<br />
Le spese del presente giudizio vanno poste unicamente a carico dell’amministrazione regionale soccombente e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Prima Sezione di Lecce, accoglie il ricorso n. 1712/2009 nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo della Regione Puglia di concludere con atto espresso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/notifica della presente decisione, il procedimento relativo alla istanza presentata dalla società ricorrente il 30 marzo 2007 ed integrata con nota del successivo 31 luglio 2007.<br />	<br />
Condanna l’Amministrazione regionale intimata al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, liquidate nella misura di euro 500, oltre agli accessori di legge.<br />	<br />
Spese compensate nei confronti dei comuni intimati.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16/12/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-17-12-2009-n-3173/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/12/2009 n.3173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2009 n.3173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-6-2009-n-3173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-6-2009-n-3173/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-6-2009-n-3173/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2009 n.3173</a></p>
<p>Pres. A. Guida, est. P. Corciulo Gestione Ge.Ri.Al. S.r.l. (Avv. Giovanni Fiorentino) c. Comune di Pimonte (Avv. Francesco Arenante) intervento ad adiuvandum Giovanni Acampora ed altri (Avv. Giovanni Fiorentino) sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversie aventi ad oggetto provvedimenti comunali di fissazione tariffa TARSU Giurisdizione e competenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-6-2009-n-3173/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2009 n.3173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-6-2009-n-3173/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2009 n.3173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Guida, est. P. Corciulo<br /> Gestione Ge.Ri.Al. S.r.l. (Avv. Giovanni Fiorentino) c. Comune di Pimonte (Avv. Francesco Arenante) intervento ad adiuvandum Giovanni Acampora ed altri (Avv. Giovanni Fiorentino)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversie aventi ad oggetto provvedimenti comunali di fissazione tariffa TARSU</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Rifiuti – TARSU – Fissazione della tariffa – Esercizio del potere regolamentare comunale – Giurisdizione G.A. &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie aventi ad oggetto provvedimenti comunali con cui in via autoritativa e nell’esercizio di poteri discrezionali è fissata la tariffa per la TARSU ed esercitato il relativo potere regolamentare rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo[1]	</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;	</p>
<p>[1] cfr. Cass. S.U. 1.3.2002 n. 3030; Cons. Stato, V, 1.7.2003 n. 1379.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Prima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso n. 4458/08 R.G., proposto da: <br />	<br />
<b>Gestione Ge.Ri.Al. S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Giovanni Fiorentino, unitamente al quale domicilia elettivamente in Napoli, via Luca Giordano,120 presso lo studio dell’avv. Pascariello; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Pimonte</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Francesco Armenante, unitamente al quale domicilia elettivamente in Napoli, via Massimo Stanzione,18, presso lo studio Cervelli; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ad adiuvandum:<br />	<br />
<b>Giovanni Acampora, Anna De Conte, Giuseppe Chierchia, Maria Cariello, Giuseppina Afeltra, Rosa Martire, Michele Palummo, Antonetta Attianese, Maria Somma, Immacolata Cuomo, Vincenza Afeltra, Antonino Somma, Giovanna Somma, Rosa Cioffi, Emilia Milone, Gennaro Somma, Sebastiano Balestrieri, Ciro Donnarumma, Cira Cuomo, Carmela Palummo, Ciro Balestrieri, Michele Donnarumma, Lucia Balestrieri, Rosanna Balestrieri, Maria Balestrieri, Domenico Caiazzo, Lucia Chierchia, Vincenzo Afeltra, Speranza Troiano, Anna Somma, Anna Maria Chierchia, Maria Grazia Somma, Ciro Coticella, Annunziata Alfano, Eugenio Cuomo, Vincenzo Ruocco, Paola Sabatino, Aniello Iovine, Michele Fortunato, Rosanna Minieri, Raffaele Vuolo, Alfonso Vuolo, Di Lieto Domenico, Barbara Di Martino, Mafalda Palummo, Michele Somma, Anna Di Maio, Stanislao Somma, Francesco Caiazzo, Francesco Di Palma, Anna Romano, Giuseppe Coticella, Gennaro Di Martino, Michele Scala, Vincenzo Romano, Mauro Donnarumma, Carmine Scala, Aurora Romano, Giovanni Cuomo, Catello Cesarano, Catello Donnarumma, Fiorentino Mascolo, Antonio Palummo, Pasquale Attianese, Elisabetta Durazzo, Andrea Durazzo, Stanislao Somma, Genoveffa Somma, Umberto Fortunato, Anna Palummo, Orsola Fusco, Maria Teresa Fusco, Pasquale Palummo, Anna Ruocco, Stanislao Somma, Ciro Palummo, Maria Migliaccio, Anna Migliaccio, Carmela Carrubba, Ciro Somma, Orsola Avitabile, Aniello Somma, Anna Vincenza Cuomo, Angela Somma, Maria Grazia Donnarumma, Stanislao Somma, Gaetano Iovine, Giovanni Scala, Vincenzo Montagna, Salvatore Fortunato, Aniello Donnarumma, Giovanni Sabatino, Michele Fortunato, Aniello Fortunato, Pietro Amodio, Giuseppe Scala, Salvatore Iovine, Anna Coticelli, Vincenzo Sabatino, Consiglia Santarpia, Carmela Chierchia, Gennaro Iovine, Cristina Fortunato, Giuseppe Sabatino, Antonio Sabatino, Raffaele Imparato, Umberto Somma, Iolanda D&#8217;Amora, Italo Donnarumma, Alfonso Pentangelo, Pietro Sabatino, Catello Aiello, Carmela Donnarumma, Angela Amodio, Annamaria Donnarumma, Maria Verdoliva, Mario Aiello, Fabio Cuomo, Lucia Cuomo, Giuseppe Somma, Mauro Del Sorbo, Giuseppe Romano, Ventura Minieri, Gaspare Coticella, Antonino Imparato, Giovanni Battista Donnarumma, Annunziata Donnarumma, Eugenio Di Palma, Carmela Montagnaro, Basilio Sabatino, Raffaele Grosso, Pasquale Amodio, Anna Donnarumma, Nicola Parlato, Luigi D&#8217;Aniello, Mario Palummo, Michele Fortunato, Alessandro Fortunato, Michele Petrucci, Aniello Verdoliva, Biagio Moccia, Salvatore Scala, Alfonso Somma, Pietro Milo, Maria Carmela Amodio, Lucia Attianese, Angiolina Lamberti, Eduardo Del Gaudio, Aniello Somma, Michele Montuori, Carmine Aniello, Antonio Donnarumma</b>,<br />
tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Giovanni Fiorentino, con domicilio eletto presso Carlo Pascariello in Napoli, via Luca Giordano n. 120;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia:</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1) della deliberazione di Giunta municipale del Comune di Pimonte n. 38 dell’8 maggio 2008, avente ad oggetto: “tassa smaltimento rifiuti solidi urbani anno 2008”, nella parte in cui determina le nuove tariffe della tassa da applicarsi per il corrente anno 2008 per la categoria 7, portando l’importo unitario ad € 5,46/mq ed in via derivata tutto il suo impianto;<br />	<br />
2) del regolamento comunale per l’applicazione della tassa de qua, nella parte in cui all’art. 11, per effetto della deliberazione di Giunta sub 1), esso viene modificato con riferimento alla categoria C/3, nonché agli immodificati parametri Kr e Kq, in quanto determinativi della misura unitaria dell’imposizione tributaria; <br />	<br />
3) di tutti i pareri, gli atti ed i provvedimenti connessi, antecedenti e successivi, comunque lesivi.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Pimonte;<br />	<br />
Visto l’atto di intervento;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Uditi all&#8217;udienza pubblica del giorno 22 aprile 2009 – relatore il cons. Paolo Corciulo &#8211; i difensori delle parti come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>La socità Gestione Ge.Ri.Al s.r.l., titolare della gestione di esercizio alberghiero nel territorio del Comune di Pimonte, ha impugnato innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la deliberazione di Giunta comunale n. 38 dell’8 maggio 2008, con la quale sono state fissate le nuove tariffe della TARSU ed in particolare nella parte in cui per la categoria n. 7 – Alberghi, Pensioni, Aziende ad Agriturismo – l’importo unitario è stato determinato nella misura di € 5,46/mq. Oggetto di impugnazione è stato anche il relativo regolamento comunale nella parte in cui viene modificato con riferimento alla categoria C/3 ed ai parametri Kr e Kq, in relazione alla nuova misura unitaria della tariffa. (non è chiaro: forse è una modifica al precedente regolamento?)<br />	<br />
Con il primo motivo di impugnazione la società ricorrente ha dedotto che secondo quanto previsto dall’art. 61 della legge n. 507/1993 l’incremento della tariffa deve essere determinato, per quanto concerne i costi generali, con riferimento ai dati del consuntivo del gettito dell’anno precedente (che non deve essere superato) e non anche a quelli del preventivo come illegittimamente ha fatto il Comune resistente. <br />	<br />
In secondo luogo, ha dedotto che è stato violato anche il principio relativo alla decurtazione del costo per lo spazzamento, operabile in una misura tra il 5% ed il 15%, in quanto non addebitabile al contribuente, poiché era stato superato il costo massimo possibile, secondo quanto stabilito dall’art. 61, comma 3 bis della legge n. 507/93. <br />	<br />
Con la terza censura ha eccepito la violazione del principio del “chi inquina paga”, in considerazione del fatto che non sono state indicate le ragioni dei criteri di classificazione delle tariffe prescelte, secondo quanto stabilito dall’art. 69 comma 2 della legge n.507/93.<br />	<br />
Infine, ha dedotto che non è stata data rilevanza all’omogeneità tra alberghi ed appartamenti domestici, essendosi del tutto irrazionalmente indicato un costo unitario per i primi di € 5,46 e per i secondi di € 3,01.<br />	<br />
Si è costituito in giudizio il Comune di Pimonte, che nel rilevare l’infondatezza del ricorso, ne ha eccepito l’inammissibilità per difetto di giurisdizione, nonché per carenza di legittimazione attiva, mancando il nome della società ricorrente nei ruoli di esazione, né avendo questa denunciato l’uso degli immobili relativi all’albergo asseritamente tenuto in gestione. <br />	<br />
Hanno spiegavato in giudizio intervento ad adiuvandum i soggetti indicati in epigrafe.<br />	<br />
Nella camera di consiglio del 10 settembre 2008, il Tribunale con ordinanza n. 2368/08, ha respinto la domanda cautelare.<br />	<br />
All’udienza di discussione del 22 aprile 2009, in vista della quale parte ricorrente ed il Comune di Pimonte hanno depositato memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta per la decisione. <br />	<br />
Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale poiché oggetto di controversia sono i provvedimenti del Comune resistente con cui in via autoritativa e nell’esercizio di poteri discrezionali è stata fissata la tariffa per la TARSU ed esercitato il relativo potere regolamentare (Cass. S.U. 1.3.2002 n. 3030; Cons. Stato, V, 1.7.2003 n. 1379). <br />	<br />
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.<br />	<br />
Infatti, per un verso come risulta dalla certificazione n. 3897 del 24 marzo 2009 depositata dal Comune agli atti del giudizio la Ge.Ri.Al.s.r.l. non risulta inclusa nei ruoli della riscossione, non ha presentato denuncia di occupazione dei locali, né ha aderito al condono TARSU, per altro verso la società ricorrente, nonostante la contestazione del Comune resistente, non ha fornito alcuna prova in ordine alla gestione di immobili in Pimonte e alla sottoposizione all Tarsu ,in tal modo evidenziandosi una totale estraneità della ricorrente all’area applicativa del tributo, con inevitabili ricadute processuali anche relativamente alla configurabilità della necessaria legittimazione all’impugnazione.<br />	<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Prima Sezione dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e competenze del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 22 aprile 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Guida, Presidente<br />	<br />
Paolo Corciulo, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Guarracino, Primo Referendario	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-9-6-2009-n-3173/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2009 n.3173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.3173</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2007-n-3173/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2007-n-3173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.3173</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Chieppa Finaco s.r.l. (Avv.ti L. Giusti, V. Di Leva) c/ Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna (Avv. dello Stato), Comune di Bologna (Avv.ti G. Stella Richter, L. Simoni) l&#8217;erronea percezione sull&#8217;esistenza del vincolo è causa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2007-n-3173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.3173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2007-n-3173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.3173</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Varrone,      Est.  Chieppa<br /> Finaco s.r.l. (Avv.ti L. Giusti, V. Di Leva) c/ Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna (Avv. dello Stato), Comune di Bologna (Avv.ti G. Stella Richter, L. Simoni)</span></p>
<hr />
<p>l&#8217;erronea percezione sull&#8217;esistenza del vincolo è causa di annullabilità e non già di nullità del parere negativo formulato dalla Soprintendenza ai beni architettonici sulla domanda di concessione in sanatoria</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Provvedimento amministrativo – Nullità – Presupposti – Tassatività &#8211; Conseguenze –  Domanda di concessione in sanatoria &#8211; Parere negativo della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici &#8211; Formulato sulla base dell’erronea percezione  sulla esistenza di un vincolo – È causa di annullabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La nullità del provvedimento amministrativo costituisce una forma speciale di invalidità, operante nei soli casi definiti dal riformato art. 21septies L. 241/90 e s.m.i., diversamente dall’annullabilità che al contrario si configura quale regola generale di invalidità. Ne deriva che, nel caso di specie, deve ritenersi inficiato da vizio di legittimità e non da nullità il parere negativo reso dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici sulla domanda di concessione in sanatoria relativa ai lavori eseguiti su di un immobile, ove di tale parere si contesti l’erronea percezione sulla esistenza di un vincolo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
DECISIONE</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso in appello proposto da</p>
<p><b>Finaco s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luca Giusti e Valentino Di Leva, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via Carlo Mirabello, n. 6;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p><b>Ministero per i beni e le attività culturali e Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna</b>, in persona rispettivi legali rappresentanti pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b>Comune di Bologna</b>, in persona del sindaco pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dagli  avv.ti Giorgio Stella Richter e Luisa Simoni, ed elettivamente domiciliato presso il primo, in Roma, via Orti della Farnesina, n. 146;</p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Sezione II, n. 278/2002;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 3-4-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.<br />
Uditi l&#8217;Avv. dello Stato Quattrone e l&#8217;Avv. Stella Richter;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO    E    DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. Con due ricorsi proposti davanti al Tar Emilia Romagna la Finaco s.r.l. ha impugnato il provvedimento del comune di Bologna n. 28783/95 del 7.3.1996, avente ad oggetto il diniego di concessione in sanatoria relativa ad alcuni lavori eseguiti su un immobile sito in Bologna via Santo Stefano n. 45, il presupposto parere espresso in data 14.11.1995 del Direttore della Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Bologna e il provvedimento del comune di Bologna n. 41414 del 12.3.2001 recante l’ordine di demolizione ai sensi dell’art. 12 della L. n. 47/1985.<br />
Con l’impugnata sentenza, il Tar ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività per quanto riguarda l’impugnazione del parere negativo della Soprintendenza di Bologna per i beni ambientali ed architettonici prot. 18.856 del 14/11/1995 concernente l&#8217;immobile in oggetto; il  parere negativo  formulato dall&#8217;autorità preposta alla tutela del vincolo è stato ritenuto non configurabile quale atto meramente preparatorio, in quanto impedisce  definitivamente  il  rilascio del condono edilizio, il  cui  successivo diniego  non implica alcuna nuova valutazione, potendosi legittimamente basare sul semplice richiamo del suddetto parere. <br />
Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato  inammissibile nella parte in cui per illegittimità derivata si contesta il provvedimento del comune di Bologna di diniego di concessione in sanatoria, in quanto lo stesso si configura quale atto meramente consequenziale del suddetto parere, già di per sé ostativo al rilascio della concessione in sanatoria; allo stesso modo il ricorso avverso l’ordinanza di demolizione nella parte in cui deduce censure di illegittimità derivata è stato dichiarato inammissibile ed è stato respinto per la restante parte.<br />
La Finaco s.r.l. ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta decisione.<br />
Il Ministero per i beni e le attività culturali, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Bologna e il Comune di Bologna,  si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Con ordinanza n. 3046/2002, questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensione dell’impugnata sentenza.<br />
All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p>2. Il ricorso in appello si fonda su un unico motivo: sul bene di proprietà della Finaco s.r.l. non esiste alcun vicolo e, di conseguenza, il parere della Soprintendenza, impugnato tardivamente secondo il Tar, sarebbe un atto nullo e come tale inidoneo a sorreggere le conclusioni del giudice di primo grado.<br />
Il motivo è infondato.<br />
L’appellante non ha contestato la tardività del ricorso avverso il suddetto parere, accertata dal Tar, ma si è limitato a sostenere che il parere è nullo e, in tal caso, non potrebbe applicarsi alcun termine di decadenza per la sua contestazione, né l’atto potrebbe assumere la natura di atto presupposto rispetto ai provvedimenti consequenziali.<br />
La premessa da cui parte la ricorrente (nullità dell’atto) è errata; infatti, anche volendo ammettere l’inesistenza del vincolo, sostenuta dalla ricorrente, i provvedimenti impugnati, compreso il parere della soprintendenza, sarebbero affetti da vizi di legittimità, quali il travisamento dei fatti, e non dalla nullità.<br />
Deve tenersi presente che nel diritto amministrativo la nullità costituisce una forma speciale di invalidità, che si ha nei soli casi, oggi meglio definiti dal legislatore, in cui sia specificamente sancita dalla legge, mentre l’annullabilità del provvedimento costituisce la regola generale di invalidità del provvedimento, a differenza di quanto avviene nel diritto civile dove la regola generale in caso di violazione di norme imperative è quella della nullità.<br />
L’art. 21 <i>septies</i> della (riformata) legge n. 241/1990 prevede che il provvedimento amministrativo è nullo quando a) manchi degli elementi essenziali, b) sia viziato da difetto assoluto di attribuzione, c) sia stato adottato in violazione o elusione del giudicato ed infine d) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (c.d. nullità testuali).<br />
La cause di nullità del provvedimento amministrativo devono quindi oggi intendersi quale numero chiuso.<br />
La fattispecie oggetto della presente controversia non può essere inquadrata in alcuna della menzionate cause di nullità del provvedimento amministrativo, in quanto anche l’eventuale inesistenza del vincolo non può determinare il radicale vizio della nullità, derivante dalla mancanza dei requisiti dell’atto; il parere in questione ha un contenuto determinato e lecito e al più può essere contestato per un erronea percezione dell’esistenza e della estensione del vincolo, che, come già detto, è un profilo che attiene alla legittimità del provvedimento.<br />
Per completezza, deve aggiungersi che tale profilo è comunque contestato, come dimostra il fatto che la stessa società appellante aveva in precedenza riconosciuto l’esistenza del vincolo ed aveva chiesto alla Soprintendenza il rilascio del parere favorevole, poi negato; tale questione non deve però essere esaminata, in quanto estranea a quanto devoluto nel giudizio di appello.</p>
<p>3. In conclusione, l’appello deve essere respinto.<br />
Alla soccombenza dell’appellante seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. <br />
Condanna la società appellante alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate nella complessiva somma di Euro 3.000,00, oltre Iva e C.P. in favore del Comune di Bologna e di Euro 2.000,00, oltre Iva e C.P. in favore delle amministrazioni statali;<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 3-4-2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:</p>
<p>Claudio Varrone				&#8211;	Presidente<br />	<br />
Carmine Volpe				&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Lanfranco Balucani				&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa				&#8211;	Consigliere Est.																																																																																								</p>
<p align=center>
<b>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 13/06/2007<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</b></p>
<p align=justify>
<b></b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2007-n-3173/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2007 n.3173</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
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