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	<title>3165 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.3165</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-11-2004-n-3165/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-11-2004-n-3165/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.3165</a></p>
<p>Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto E.D. SpA (avv. Cioni) c. Comune di Cassine (avv. Raviola e Santilli) lo spostamento di condotte ex art. 28 l. 285/92 è onere dell&#8217;ente gestore del servizio per ragioni di viabilità Edilizia e Urbanistica – Interventi post alluvione ex l. 438/95 – Spostamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-11-2004-n-3165/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.3165</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-15-11-2004-n-3165/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 15/11/2004 n.3165</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Gomez de Ayala – Est. Baglietto<br /> E.D. SpA (avv. Cioni) c. Comune di Cassine (avv. Raviola e Santilli)</span></p>
<hr />
<p>lo spostamento di condotte ex art. 28 l. 285/92 è onere dell&#8217;ente gestore del servizio per ragioni di viabilità</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Interventi post alluvione ex l. 438/95 – Spostamento impianto di distribuzione gas metano ed emergia elettrica &#8211; Art. 28 2° co. D.Lgs n° 285/92 – Onere dell’ente gestore del servizio – Solo per esigenze di viabilità – Estensione della norma ai casi di sicurezza idraulica – Infondatezza</span></span></span></p>
<hr />
<p>La norma generale dell’art. 28 2° co. D.Lgs n° 285/92che impone all’ente gestore l’onere di spostamento delle condotte si applica agli spostamenti dovuti ad ordinarie ragioni di manutenzione stradale o di realizzazione di opere che comunque riguardino in via principale e diretta la viabilità, ma non al caso in cui l&#8217;intervento, disciplinato dalla normativa speciale e conseguente ad una calamità naturale di carattere eccezionale, sia invece finalizzato ad assicurare la sicurezza idraulica del fiume attraversato dal ponte.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Visto l&#8217;art. 26, comma 4 L. 6 dicembre 1971, n. 1034 nel testo sostituito dall&#8217;art. 9 L. 21luglio 2000, n. 205;<br />
Ritenuto possibile decidere il ricorso con sentenza succintamente motivata a sensi della norma sopra citata;</p>
<p>Considerato che, a seguito dell&#8217;alluvione del novembre 1994, il Consiglio Comunale di Asti, con deliberazione 23 dicembre 1996, n. 140, ha approvato il piano degli interventi urgenti di adeguamento dei ponti nei tratti urbani o in loro prossimità per consentire il regolare deflusso delle acque, previsto dall&#8217;art. 1sexies L. 27 ottobre 1995, n. 438;<br />
Considerato, che, per quanto qui interessa, detta delibera prevedeva la sostituzione integrale del ponte di corso Savona, al di sotto del quale correvano anche le condotte ENEL;<br />
Considerato che, in pendenza della realizzazione del ponte nuovo, il Comune ha previsto la posa in opera di una passerella provvisoria e lo spostamento al di sotto di questa delle condotte ENEL e Italgas;<br />
Considerato che l&#8217;ENEL, aveva stipulato con il Comune una convenzione in data 9 febbraio 1979, a sensi del cui art. 19, ii Comune, in caso di realizzazione di opere su strade e piazze comunali o di uso pubblico e relative pertinenze in genere, si era riservato il diritto di imporre all&#8217;ENEL l&#8217;obbligo di spostare, rimuovere o modificare elettrodotti aerei o sotterranei e relativi impianti di suaproprietà, ma si era obbligato a concorrere alle relative spese nella misura del 70% (con eccezioni che in questa sede non rilevano);<br />
Considerato che, ricevuta comunicazione circa la necessità di spostare le condotte passanti al di sotto del ponte di corso Savona, l&#8217;ENEL ha fatto pervenire al Comune un preventivo in cui ha quantificato la quota di competenza comunale in L 41.360.000  t  IVA 20%;<br />
Considerato che con successiva deliberazione G.C. 22 marzo 1999, n. 148 il Comune ha approvato l&#8217;esecuzione della condotta provvisoria ed il relativo esborso, come sopra quantificato;<br />
Considerato che con successiva deliberazione 30 agosto 1999, n. 606  qui impugnato), il<br />
Comune ha revocato (rectius: annullato in via di autotutela) la deliberazione precedente nella parte in cui prevedeva la spesa di cui sopra, in quanto ritenuta &#8220;in contrasto con la previsione dell&#8217;art. 28, comma 2 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, per cui l&#8217;onere di spostamento dell&#8217;impianto di distribuzione gas metano e energia elettrica è a carico dell&#8217;ente gestore del servizio, quando per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario spostare opere ed impianti di distribuzione&#8221;;<br />
Considerato che, con il primo motivo, l&#8217;ENEL osserva che la nonna sopra riportata riguarda le ipotesi in cui lo spostamento delle condotte dipenda da esigenze di viabilità, mentre nel caso in esame la sostituzione del ponte ed il correlativo spostamento delle condotte era dovuto prioritariamente a ragioni di sicurezza idraulica;<br />
Ritenuto che tale censura è fondata e merita accoglimento, in quanto la norma generale del codice della strada invocata dal Comune si riferisce agli spostamenti dovuti ad ordinarie ragioni di manutenzione stradale o di realizzazione di opere re che comunque riguardino in via principale e diretta la viabilità, ma non pare suscettibile di applicazione estensiva al caso in esame in cui l&#8217;intervento, disciplinato dalla normativa speciale e conseguente ad una calamità naturale di carattere eccezionale, sia invece finalizzato ad assicurare la sicurezza idraulica del fiume attraversato dal ponte in questione;<br />
Ritenuto quindi che, in ragione della manifesta ed assorbente fondatezza del suo primo motivo, il ricorso merita accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento con esso impugnato;<br />
Ritenuto che giustificati motivi consentono comunque la compensazione integrale delle spese di giudizio;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte   Sezione I   definitivamente pronunciandosi sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino il 10 novembre 2004.</p>
<p>Depositata in Segreteria ai sensi di legge il 15 novembre 2004</p>
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