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	<title>3159 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3159 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.3159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-7-2020-n-3159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-7-2020-n-3159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.3159</a></p>
<p>Salvatore Veneziano, Presidente, Maurizio Santise, Consigliere, Estensore PARTI: T.A.M. Tirreno Azienda Mobilità  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Rispoli, contro Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-7-2020-n-3159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.3159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-7-2020-n-3159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.3159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Veneziano, Presidente, Maurizio Santise, Consigliere, Estensore PARTI: T.A.M. Tirreno Azienda Mobilità  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Rispoli,  contro Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano,  nei confronti Anm s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Maffettone</span></p>
<hr />
<p>Trasporto pubblico locale ex. d.lgs. 442/1997  : natura e differenze del  servizi di trasporto locale &#8220;minimi&#8221; ed &#8220;aggiuntivi&#8221; .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Trasporti &#8211; Trasporto pubblico locale ex. d.lgs. 442/1997  &#8211; servizi di trasporto locale &#8220;minimi&#8221; ed &#8220;aggiuntivi&#8221; &#8211; natura e differenze.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>Il d.lgs. 442/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) distingue, all&#8217;art. 16, i servizi di trasporto locale &#8220;minimi&#8221; e &#8220;aggiuntivi&#8221;. I primi sono quelli &#8220;qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità  dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni&#8221; (comma 1); i secondi sono con oneri a carico dei bilanci degli enti locali che li istituiscono e in tal caso l&#8217;imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono poste a carico dei bilanci degli enti stessi e sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all&#8217;articolo 19 (comma 3).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 16/07/2020<br /> <strong>N. 03159/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00020/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 20 del 2020, proposto da<br /> T.A.M. Tirreno Azienda Mobilità  S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Luigi Rispoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Trieste e Trento 48;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D&#8217;Oranges, Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Giacomo Pizza, Bruno Ricci, Eleonora Carpentieri, Anna Ivana Furnari, Gabriele Romano, con domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Anm s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Maffettone, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Maffetone in Napoli, via Plauto 12;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> <em>previa sospensione degli effetti</em><br /> &#8211; della Determinazione Dirigenziale n. 006 del 21.10.2019 (DETDI/2019/257 del 21.10.2019), comunicata con nota prot. PG/2019/847120 del 21.10.2019, con la quale il Comune di Napoli &#8211; Servizio Trasporto Pubblico &#8211; ha rigettato l&#8217;istanza formulata dalla s.r.l. TAM tesa al conseguimento dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio della linea commerciale ex art. 39 L.R. 3/2002 &#8220;Aeroporto di Napoli Capodichino &#8211; Stazione FS Napoli (Corso A. Lucci) &#8211; Via Acton &#8211; Via D. Morelli &#8211; Fuorigrotta &#8220;Piazzale Tecchio&#8221; e da Fuorigrotta &#8220;Piazzale Tecchio&#8221; &#8211; Via G. Arcoleo (civ.48) &#8211; Via Acton &#8211; Staz. FS Napoli -Aeroporto di Napoli Capodichino&#8221; (doc.1);<br /> &#8211; della nota prot. PG/805179 del 7.10.2019 con la quale erano comunicati i motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza proposta dalla società  TAM e della nota del Comune di Napoli: prot. PG/707040 del 29.8.2019 con la quale era richiesto a ANM proprio parere sulla linea proposta (parere espresso con nota prot. PG/2019/749944 del 19.09.2019);<br /> &#8211; per quanto di interesse e soltanto laddove dovessero intendersi in senso difforme alla tesi proposta in ricorso, dell&#8217;art. 2, comma 3; dell&#8217;art.4 c.1 e dell&#8217;art. 9, comma 4, lett. a), del Regolamento comunale di cui alla DD n. 20 del 20.04.2018;<br /> &#8211; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ancorchè allo stato non conosciuto.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Napoli e dell&#8217;Anm s.p.a.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore il dott. Maurizio Santise nella udienza pubblica del giorno 27 maggio 2020, svoltasi da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 e dell&#8217;art. 5 del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l&#8217;utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l&#8217;Informatica della G.A.;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> 1. La società  ricorrente, con ricorso tempestivamente notificato all&#8217;amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., ha esposto quanto segue:<br /> 1) la società  ricorrente presentava istanza per l&#8217;ottenimento dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio del servizio di linea &#8220;Aeroporto di Napoli Capodichino &#8211; Stazione FS Napoli (Corso A. Lucci) &#8211; Via Acton &#8211; Via D. Morelli &#8211; Fuorigrotta &#8220;Piazzale Tecchio&#8221; e da Fuorigrotta &#8220;Piazzale Tecchio&#8221; &#8211; Via G. Arcoleo (civ.48) &#8211; Via Acton &#8211; Staz. FS Napoli -Aeroporto di Napoli Capodichino&#8221; secondo le prescrizioni del nuovo Regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Napoli;<br /> 2) dopo una serie di vicissitudini processuali, il Comune di Napoli provvedeva a trasmettere l&#8217;istanza completa a tutti gli Enti e i Servizi competenti per acquisire i pareri e nulla osta prescritti;<br /> 3) venivano acquisiti i pareri favorevoli della G.E.S.A.C. S.p.a., del Servizio Viabilità  e Traffico e della Direzione Generale per la Mobilità  della Regione Campania;<br /> 4) la società  in house ANM Spa &#8211; il cui parere non era previsto &#8211; con nota prot. PG/2019/749944 del 16/09/2019 esprimeva, invece, parere negativo all&#8217;utilizzo delle proprie fermate perchè:<br /> a. &#8220;le fermate in questione insistono su tratte cittadine classificate a valenza metropolitana ad elevata intensità  di servizio pubblico, giÃ  utilizzate, oltre che dalle linee ANM, anche da altri vettori di TPL, per cui ulteriori transiti con relativa sosta per salita/discesa passeggeri risulterebbero del tutto incompatibili con le prerogative di regolarità , continuità  e sicurezza del nostro servizio&#8221;;<br /> b. &#8220;il servizio di che trattasi si configurerebbe a tutti gli effetti come un servizio urbano esercitato su tratte non residuali per il quale Anm detiene in esclusiva regolare contratto di servizio con Napoli holding&#8221;;<br /> c. la linea TAM sarebbe in sovrapposizione con numerose linee ANM che sarebbero anche interconnesse con altri collegamenti ANM, CTP ed EAV oltre che dalle linee su ferro M1 e M2&#8243;.<br /> d. &#8220;la tratta Aeroporto-Stazione Centrale- Porto sarebbe servita anche dalla linea Alibus di ANM Spa&#8221;;<br /> e) con Determinazione Dirigenziale n. 006 del 21.10.2019 il Comune, dopo aver emesso il preavviso di rigetto, ai sensi dell&#8217;art. 10 bis l. 241/1990, rigettava l&#8217;istanza.<br /> 2. Con l&#8217;odierno ricorso, tempestivamente notificato al Comune e all&#8217;Anm s.p.a., la società  ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento, contestandone la legittimità  e chiedendone il rigetto per i seguenti motivi:<br /> a) Incompetenza. Violazione di legge: artt. 5 e 39 della L.R. n. 3/2002 &#8211; art. 4, comma 1, lett. a) e art. 9 del regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 20 del 16.4.2018 &#8211; Eccesso di potere: omessa istruttoria &#8211; sviamento del procedimento;<br /> b) Violazione di legge: art. 4, comma 1, lett. a) e art. 9 del citato regolamento comunale &#8211; Eccesso di potere: omessa istruttoria &#8211; sviamento del procedimento. Erroneità  manifesta &#8211; carenza di motivazione &#8211; illogicità ;<br /> c) Violazione dell&#8217;art. 41 della Costituzione, dei principi di libera concorrenza, di libera iniziativa di impresa e di proporzionalità  &#8211; Violazione dell&#8217;art. 106 TFUE e del Regolamento n. 1370/2007 &#8211; erronea qualificazione del servizio Alibus;<br /> d) Violazione dell&#8217;art. 12 d.l. n. 223/2006 &#8211; Violazione dell&#8217;art. 41 della Costituzione, dei principi di libera concorrenza, di libera iniziativa di impresa e di proporzionalità  e degli artt. 101 e 102 del TFUE &#8211; Eccesso di potere;<br /> e) Violazione di legge: art. 10 comma 1del Regolamento comunale &#8211; Eccesso di potere: sviamento &#8211; violazione principio di correttezza e buona amministrazione &#8211; abuso di potere;<br /> f) Violazione di legge: art. 10 comma 3 del Regolamento comunale &#8211; Eccesso di potere: sviamento &#8211; omessa istruttoria &#8211; abuso di potere;<br /> g) Violazione di legge: art. 3 della L. 241/90, carenza di motivazione. Illogica motivazione &#8211; Eccesso di potere: omessa istruttoria ed omesso esame della modifica proposta da TAM nelle osservazioni inviate il 21.10.2019.<br /> Il Comune di Napoli e l&#8217;Anm S.p.A. si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l&#8217;avverso ricorso e chiedendone il rigetto.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 27 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.<br /> Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è infondato.<br /> 3. Con un primo motivo di ricorso, la società  ricorrente ha contestato che il provvedimento impugnato sarebbe integralmente fondato sul parere dell&#8217;Anm s.p.a., che non è richiesto come obbligatorio dal regolamento comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 20 del 16.4.2018, il quale, invece, prevede che deve essere il Servizio comunale competente per il TPL a valutare l&#8217;eventuale intralcio ai servizi minimi e aggiuntivi comunali. In particolare, l&#8217;art. 9, comma 4, lett. a) del regolamento attribuisce all&#8217;ufficio competente ossia a quello Viabilità  del Comune il parere sulla modalità  di utilizzo delle fermate.<br /> La società  ricorrente ha poi contestato il difetto di istruttoria e ha, altresì¬, contestato la qualificazione del servizio come non residuale, ma aggiuntivo, effettuata dal Comune. Non sarebbe, peraltro, vero che le linee indicate da Anm s.p.a. coinciderebbero con quelle della ricorrente.<br /> Le due società  assolverebbero, quindi, con le diverse fermate, a due domande di mobilità  differenti.<br /> In ogni caso il servizio svolto da Anm non potrebbe qualificarsi come servizio minimo e/o aggiuntivo per il quale vi sarebbe il divieto di sovrapposizione, ma dovrebbe ritenersi un servizio di natura commerciale, sul quale non gravano obblighi di servizio pubblico ex art. 17 D.lgs. 422/97, con esclusione di qualsiasi diritto di esclusiva previsto soltanto per tali servizi dall&#8217;ordinamento.<br /> La condotta dell&#8217;amministrazione resistente finirebbe, inoltre, per impedire il raggiungimento di un interesse pubblico qual è quello dei collegamenti con le aree aeroportuali che l&#8217;ordinamento giudico ha ritenuto di dover garantire con il D.L. 223/2006.<br /> Inoltre, la ricorrente in sede di preavviso di rigetto ha modificato la propria proposta, dichiarando di rinunciare allo scarico dei passeggeri da Napoli centro in direzione Aeroporto di Capodichino impegnandosi ad effettuare (con prescrizione scritta nell&#8217;autorizzazione) per tutte le fermate il solo carico.<br /> Nonostante ciò, il Comune, con il provvedimento n. 600 del 21 ottobre 2019, ha respinto l&#8217;istanza, in quanto il servizio chiesto dalla società  ricorrente è in sovrapposizione con il servizio reso dalla società  in house Anm s.p.a., perchè sul suddetto percorso giÃ  insistono linee di servizi minimi di esclusiva competenza di quest&#8217;ultima e, in particolare:<br />%Âª Linea C68 (Anm): Aeroporto di Capodichino- piazza Carlo III con interconnessione alla rete di superficie mediante le linee 201-202-254-182-184-R5-C68-654.<br />%Âª Linea 180 (Anm): via Ruffo di Calabria (Aeroporto) &#8211; Fuorigrotta (piazzale Tecchio).<br /> Linea R5 (Anm): via U. Maddalena (350 mt dall&#8217;Aeroporto) &#8211; piazza Garibaldi.<br />%Âª Linea 182 (Anm): via U. Maddalena (350 mt dall&#8217;Aeroporto) &#8211; piazza Carlo III &#8211; via Foria &#8211; piazza Dante.<br /> Tutte le linee suddette, secondo il Comune, presentano un elevato grado di interconnessione con ulteriori collegamenti assicurati dalle linee ANM, CTP ed EAV oltre che dalle linee su ferro M1 e M2. Inoltre la tratta Aeroporto-Stazione Centrale- Porto è attualmente servita anche dalla linea Alibus di Anm s.p.a.<br /> Inoltre, il Comune, nel rispondere alle osservazioni della società  ricorrente, rese in sede di preavviso di rigetto, ha evidenziato che la richiesta avanzata dalla società  in oggetto riguarda servizi di linea autorizzati residuali, senza oneri a carico del Comune di Napoli, per i quali non sussistono obblighi di servizio, ovvero servizi che si sviluppano sui percorsi attualmente non serviti, oppure su percorsi serviti ma in fasce orarie attualmente non coperte&#8221;, come da istanza PG/2019/636077 del 23/07/2019 della società  ricorrente. In merito, perà², il Comune, nel respingere l&#8217;istanza, ha valorizzato la <em>ratio</em> dell&#8217;art. 39 comma 3 della LR 3/2002, secondo cui eventuali servizi autorizzati devono essere rilasciati &#8220;sulla base del principio di coerenza, compatibilità  e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi&#8221;.<br /> Ciò significa che tali servizi possono svilupparsi nello spazio e/o nel tempo ed essere istituiti in aree (urbane) non raggiunte dal TPL o su tratte raggiunte dal TPL, ma solo in fasce orarie non coperte dal servizio di linea (servizi minimi e/o aggiuntivi).<br /> Inoltre, il parere dell&#8217;Anm è stato chiesto perchè l&#8217;art. 9 comma 4 lettera a) stabilisce che: &#8220;in via prioritaria, laddove esistono percorsi in sovrapposizione delle linee autorizzate con le linee dell&#8217;azienda comunale del trasporto pubblico urbano, si potranno utilizzare le fermate del trasporto pubblico giÃ  esistenti, previo verifica con il programma di esercizio del TPL. L&#8217;utilizzo delle fermate è limitato al tempo strettamente necessario alla salita/discesa dei passeggeri e sempre che tali operazioni non siano, a insindacabile giudizio del Servizio comunale competente per il TPL, di intralcio al regolare esercizio delle linee dei servizi minimi o aggiuntivi che si svolgono all&#8217;interno del Comune di Napoli&#8221;.<br /> Il Comune ha, tuttavia, qualificato il servizio di trasporto oggetto di richiesta di autorizzazione come aggiuntivo e non residuale, in quanto &#8220;la linea Alibus è un servizio aggiuntivo (D.Lgs 442/97 artt. 16 e 17) compreso tra i servizi ordinari contemplati nel contratto di servizio che Anm detiene con il comune di Napoli: l&#8217;eventuale introduzione di un servizio in sovrapposizione con la stessa, verrebbe a determinare una alterazione dell&#8217;equilibrio economico-finanziario di tale contratto.<br /> 5. Così¬ ricostruite le vicende processuali e le opposte posizioni processuali, è opportuna una breve ricostruzione della disciplina che governa la materia, con particolare riguardo al d.lgs. 442/1997, alla legge della Regione Campania n. 3/2002 e al Regolamento dei Servizi di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzati&#8221;, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 20 del 16.04.2018.<br /> Il d.lgs. 442/1997 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell&#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) distingue, all&#8217;art. 16, i servizi di trasporto locale &#8220;minimi&#8221; e &#8220;aggiuntivi&#8221;. I primi sono quelli &#8220;qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità  dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni&#8221; (comma 1); i secondi sono con oneri a carico dei bilanci degli enti locali che li istituiscono e in tal caso l&#8217;imposizione degli obblighi di servizio aggiuntivo e le corrispondenti compensazioni finanziarie sono poste a carico dei bilanci degli enti stessi e sono fissate mediante i contratti di servizio di cui all&#8217;articolo 19 (comma 3).<br /> La legge regionale, che disciplina il sistema di trasporto pubblico locale ed i sistemi di mobilità  nella Regione Campania, prevede, all&#8217;art. 5, che i servizi di trasposto si dividono in &#8220;Servizi di linea minimi, aggiuntivi e autorizzati&#8221;; sono servizi autorizzati &#8220;i servizi di linea residuali per i quali non sussistono obblighi di servizio, ai sensi dell&#8217;articolo 17 del decreto legislativo 422/97, e che possono essere esercitati da imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti e autorizzate dall&#8217;ente competente, ai sensi dell&#8217;art. 39. Quest&#8217;ultimo prevede che &#8220;I servizi di trasporto pubblico autorizzati, di cui all&#8217;art. 5, devono essere assentiti dalla Giunta Regionale, ai sensi dell&#8217;art. 6 o dagli enti locali competenti, ai sensi degli artt. 8, 9, 10, previo parere favorevole della Regione&#8221;.<br /> Il comma 3 dispone che &#8220;Con apposito regolamento regionale, entro 180 giorni dall&#8217;entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la durata, le modalità  e i requisiti di rilascio e revoca delle autorizzazioni, sulla base del principio di coerenza, compatibilità  e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. In attesa dell&#8217;entrata in vigore del regolamento possono essere rilasciate autorizzazioni nel rispetto dei suddetti principi e per una durata di un anno&#8221;.<br /> In assenza del regolamento regionale, il Comune di Napoli, con Deliberazione del Consiglio Comunale di Napoli n. 20 del 16.04.2018, ha approvato il Regolamento dei Servizi di Trasporto Pubblico di Linea Autorizzati&#8221;. Quest&#8217;ultimo all&#8217;art. 4 distingue i servizi di linea autorizzati in &#8220;residuali&#8221; e &#8220;con finalità  esclusivamente turistica&#8221;. Riguardo ai primi li definisce come i servizi di linea, senza oneri a carico del Comune di Napoli, per i quali non sussistono obblighi di servizio, ovvero servizi che si sviluppano sui percorsi attualmente non serviti, oppure su percorsi serviti ma in fasce orarie attualmente non coperte.<br /> 6. Così¬ ricostruito il quadro normativo, può ora essere esaminata la presente controversia.<br /> I motivi di ricorso con cui si contesta l&#8217;acquisizione del parere dell&#8217;Anm spa e l&#8217;appiattimento sullo stesso da parte del Comune di Napoli sono infondati.<br /> La circostanza che il regolamento comunale non preveda l&#8217;acquisizione del citato parere non impedisce all&#8217;amministrazione, qualora sia necessario acquisire tutte le informazioni necessarie per scrutinare l&#8217;istanza di autorizzazione, di chiedere informazioni anche a soggetti diversi da quelli indicati dalla normativa di riferimento.<br /> Nel caso di specie, il Comune, per valutare la sovrapponibilità  dei percorsi relativi ai due servizi di traporto (quello svolto dall&#8217;Anm s.p.a. e quello oggetto di autorizzazione della ricorrente), ha correttamente acquisito il parere dell&#8217;Anm s.p.a. al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per scrutinare l&#8217;istanza di autorizzazione.<br /> Bene ha quindi fatto il Comune ad interpellare l&#8217;Anm s.p.a.<br /> Peraltro, la circostanza che il Comune abbia sostanzialmente condiviso le argomentazioni dell&#8217;Anm non vuol dire che lo stesso ente comunale non abbia posto in essere alcuna istruttoria o si sia addirittura appiattito del tutto sul parere della società  in house. Il Comune, in base a quanto evidenziato dall&#8217;Anm, ha riscontrato che i due servizi, quello da autorizzare proposto dalla società  ricorrente e quello svolto da Anm s.p.a., si sovrappongono nei percorsi.<br /> La ricorrente sostiene che nessuna sovrapposizione ci sarebbe, in quanto non ci sarebbero fermate in comune ma solo percorsi coincidenti e quindi il servizio dovrebbe essere qualificato, comunque, come residuale.<br /> Come visto, perà², il servizio ha natura residuale solo se si sviluppa &#8220;sui percorsi attualmente non serviti, oppure su percorsi serviti ma in fasce orarie attualmente non coperte&#8221; (art. 4 del Regolamento) e, in ogni caso, le autorizzazioni devono essere rilasciate sulla base del principio di coerenza, compatibilità  e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi (art. 39, co. 3 legge regionale n. 3/2002).<br /> A giustificare il diniego di rilascio dell&#8217;autorizzazione per i servizi di natura residuale, anche a voler condividere la ricostruzione della ricorrente, basterebbe quindi la sovrapposizione dei servizi. Il servizio per avere natura residuale non deve, infatti, sovrapporsi a quello svolto dal comune. Nel caso di specie, è acclarato che ci siano sovrapposizioni di servizi e quindi di percorsi, non rilevando la sola circostanza che le fermate non coincidano. In particolare, come rilevato da Anm e confermato dal Comune, le fermate proposta da TAM sono tutte posizionate su tratte cittadine classificate &#8220;a valenza metropolitana&#8221; e ad elevata intensità  di servizio pubblico e che sono utilizzate, oltre che dalle linee ANM, anche da altri vettori di TPL. Peraltro, solo il Comune può valutare, in base ad un&#8217;ampia valutazione discrezionale, censurabile solo se palesemente irragionevole e illogica, che una parziale sovrapposizione comunque non incida sulla funzionalità  del servizio pubblico di trasporto locale.<br /> Del resto, il Comune, in attuazione dell&#8217;art. 10, co. 4 del Regolamento, ha proposto una modifica del percorso che la società  ricorrente ha, perà², ritenuto non soddisfacente.<br /> Quest&#8217;ultima ha, da parte sua, proposto al Comune di modificare il percorso, proponendo di &#8220;rinunciare in direzione Napoli centro &#8211; Aeroporto di Capodichino allo scarico dei passeggeri ed, in tale direzione, effettuerà  per tutte le fermate il solo carico; inoltre, in direzione Aeroporto di Capodichino &#8211; Napoli, TAM intende rinunciare al carico dei passeggeri nelle fermate intermedie ove effettuerà  il solo scarico, fino al capolinea fine corsa. In tal modo le linee TAM non potranno che essere utilizzate, infatti, unicamente dall&#8217;utenza che intende raggiungere l&#8217;Aeroporto dal centro città  e viceversa&#8221;.<br /> Tale proposta, tuttavia, non sconfessa la circostanza che continua a permanere la sovrapposizione dei percorsi e quindi il provvedimento del Comune risulta legittimo, in quanto non illogico nè irragionevole.<br /> La società  ricorrente, inoltre, ha evidenziato che il servizio di trasporto svolto da Anm s.p.a. non rientrerebbe in un servizio aggiuntivo soggetto ad obblighi di servizio e quindi sottratto alle regole della concorrenza, ma rappresenterebbe un servizio di natura commerciale sottoposto alle naturali regole di concorrenza; in tale ipotesi la mera sovrapposizione dei percorsi non legittimerebbe il diniego dell&#8217;autorizzazione, pena la violazione del principio di iniziativa economica e dei principi generali dell&#8217;Unione Europea.<br /> Come ha ben evidenziato l&#8217;Anm s.p.a. nella memoria difensiva, dall&#8217;art. 2 del contratto di servizio stipulato con il Comune di Napoli (attraverso la Napoli Holding) emerge che i servizi ordinari ricomprendono sia quelli minimi sia quelli aggiuntivi ed il Comune nella nota n. 636692/2017 ha inteso semplicemente collocare il servizio svolto da Anm tra i secondi, ma pur sempre &#8220;come servizio ordinario aggiuntivo&#8221; per incrementarne la produttività , il che ha comportato il passaggio dei relativi oneri finanziari da Regione a Comune.<br /> Parimenti priva di pregio è la censura che Anm s.p.a. non sarebbe soggetta agli obblighi di servizio in quanto nell&#8217;art. 2.2. del contratto di servizio si legge che &#8220;ANM eroga i servizi di cui all&#8217;art. 2 secondo quanto indicato nel Piano di esercizio annuale (giÃ  allegato sotto la lettera &quot;A&quot;), nel Programma di esercizio degli impianti di sollevamento cittadini (ricomprendente il Piano di gestione annuale degli ascensori pubblici ed il Piano di gestione annuale delle scale mobili) che si allega al presente atto sotto la lettera &quot;B&quot;, nel rispetto degli obblighi ed in coerenza con gli obiettivi qualitativi e quantitativi assegnati con il presente contratto e con la legge regionale della Campania n. 3/2002 e s.m.i., nonchè con quanto previsto nel Piano di Riprogrammazione dei servizi di TPL ex. art. 16 bis del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, approvato con D.G.R. n. 462 del 24 ottobre 2013 ed in coerenza con la programmazione triennale dei servizi minimi di TPL&#8221;.<br /> Ne consegue, dunque, che l&#8217;attività  di Anm s.p.a. non risulta libera come qualunque attività  privata, ma è assoggettata a specifici obblighi di servizio. Inoltre, a pag. 12 del contratto si legge che &#8220;Ad integrazione dei corrispettivi erogati dalla Regione Campania per i servizi minimi di TPL, Napoli Holding riconosce ad ANM, a fronte delle prestazioni definite di anno in anno con l&#8217;approvazione dei Piani d&#8217;esercizio, un corrispettivo per l&#8217;espletamento del servizio richiesto&#8221;. Emerge, dunque, <em>per tabulas</em> che il servizio non è autofinanziato, ma vi è una parte del corrispettivo riconosciuto direttamente dalla Regione.<br /> Alla luce di tali elementi può ritenersi che il servizio svolto da Anm s.p.a. sia da sussumere all&#8217;interno dei servizi aggiuntivi e che, in ogni caso, la ricorrente non ha adeguatamente dimostrato che il servizio svolto sia soggetto alla regola dell&#8217;autofinanziamento e si collochi all&#8217;interno di un mercato pienamente concorrenziale.<br /> Essendo quindi il servizio svolto da Anm s.p.a. un servizio aggiuntivo assoggettato agli obblighi di servizio, le autorizzazioni aventi ad oggetto servizi residuali possono essere rilasciate solo se non ci sia una sovrapposizione dei percorsi che penalizzi il servizio pubblico.<br /> Il Comune, come visto, ha adeguatamente motivato sul punto che l&#8217;autorizzazione richiesta comporterebbe pregiudizi al servizio e all&#8217;equilibrio economico del contratto di servizio stipulato con Anm s.p.a.<br /> Ne consegue, pertanto, che il ricorso va respinto.<br /> Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Compensa le spese di lite tra le parti.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso nella camera di consiglio del 27 maggio 2020 e dell&#8217;8 luglio 2020 tenuta da remoto ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 6, del D.L. n.18/2020, convertito con l. n. 27/2020, mediante l&#8217;utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l&#8217;Informatica della G.A con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Veneziano, Presidente<br /> Gianmario Palliggiano, Consigliere</div>
<p> Maurizio Santise, Consigliere, Estensore</p>
<p> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-16-7-2020-n-3159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2020 n.3159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2009 n.3159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-6-2009-n-3159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-6-2009-n-3159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2009 n.3159</a></p>
<p>Pres., est. A. Onorato Giuseppe Camodeca ed altri (Avv. Alessandro Lipani) c. Comune di Acerra (N.C.) 1. Ambiente e Territorio &#8211; Rifiuti &#8211; Abbandono &#8211; Art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 &#8211; Proprietario &#8211; Ordinanza di rimozione &#8211; Elemento soggettivo &#8211; Dolo o colpa 2. Ambiente e Territorio &#8211; Rifiuti &#8211;</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-6-2009-n-3159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2009 n.3159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres., est. A. Onorato<br /> Giuseppe Camodeca ed altri (Avv. Alessandro Lipani) c. Comune di Acerra (N.C.)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente e Territorio &#8211;  Rifiuti &#8211; Abbandono &#8211; Art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 &#8211; Proprietario &#8211; Ordinanza di rimozione &#8211; Elemento soggettivo &#8211; Dolo o colpa	</p>
<p>2. Ambiente e Territorio &#8211; Rifiuti &#8211; Abbandono &#8211; Ordinanza di rimozione – Art. 107 D.P.R. 267/00 &#8211; Competenza dirigenziale &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l&#8217; elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino.	</p>
<p> 2. Ai sensi dell&#8217;art. 107 comma 5 D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella competenza del dirigente, e non del Sindaco, l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di rimozione di rifiuti rivolta al proprietario di un&#8217;area sulla quale gli stessi sono stati abbandonati(1).	</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-	</p>
<p>1. cfr. TAR Basilicata, 23 maggio 2007, n. 457.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2775 del 2009, proposto da: <br />	<br />
<b>Giuseppe Camodeca, Vincenza Gallo, Paolo Ghionni, Maria Letizia Gallo</b>, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Alessandro Lipani, con domicilio eletto presso Alessandro Lipani in Napoli, via Ponte di Tappia,47; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Comune di Acerra</b>; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento del provvedimento 5 marzo 2009 n. 1 contenente l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo di proprietà dei ricorrenti,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 il dott. Antonio Onorato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1-Come è stato rappresentato nel corso della camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, ricorrendone i presupposti il ricorso può essere immediatamente definito nel merito con sentenza redatta in forma semplificata. <br />	<br />
2-Il ricorso in esame &#8211; rivolto avverso il provvedimento che dispone la rimozione dei rifiuti abbandonati all’interno dell’area di cui i ricorrenti sono proprietari &#8211; è manifestamente fondato. <br />	<br />
Come la giurisprudenza ha evidenziato in numerose occasioni, in caso di riversamento di rifiuti su un sito da parte di terzi ignoti, il proprietario o comunque il titolare in uso di fatto del terreno non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l&#8217; elemento soggettivo del dolo o della colpa, per cui lo stesso soggetto non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino (Cfr. per esempio, TAR Campania I Sez. 19 marzo 2004 n. 3042, TAR Toscana 12 maggio 2003 n. 1548, Cons. Stato, IV Sez. 20 gennaio 2003 n. 168).<br />	<br />
Tanto perché l&#8217; art. 192 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152, in tema di divieto di abbandono incontrollato dei rifiuti sul suolo o nel suolo, accolla anche al proprietario dell&#8217; area, in solido con l&#8217; eventuale responsabile diretto, la rimozione, l&#8217; avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi, ma ciò solo nel caso in cui la violazione sia a lui imputabile a titolo di dolo o di colpa Cfr. T.A.R.Lombardia I Sez. 26 gennaio 2000 n. 292 e T.A.R. Umbria 10 marzo 2000 n. 253, T.A.R. Campania Sez. V 4 gennaio 2007 n. 38).<br />	<br />
Nel caso in esame, nessun accenno viene fatto nel provvedimento ad accertamenti o a fatti dai quali emerga che l’abbandono dei rifiuti sia ascrivibile a responsabilità dei ricorrenti i quali, anche in considerazione della particolare natura dei rifiuti, debbono, pertanto, essere ritenuto del tutto estraneo al comportamento illecito.<br />	<br />
Tanto per non dire che dallo stesso provvedimento impugnato emerge che l’area in questione è detenuta da un soggetto diverso (tal Carmine De Chiara, non a caso indicato come custode giudiziario). <br />	<br />
Ne consegue la fondatezza del quarto motivo di ricorso e, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato con assorbimento di ogni altra censura.<br />	<br />
3-Solo per completezza, pertanto, il Collegio, in relazione al terzo motivo di gravame, ricorda che la giurisprudenza più recente ritiene che, ai sensi dell&#8217;art. 107 comma 5 T.U. 3 18 agosto 2000, n. 267, rientra nella competenza del dirigente, e non del Sindaco, l&#8217;adozione dell&#8217;ordinanza di rimozione di rifiuti rivolta al proprietario di un&#8217;area sulla quale gli stessi sono stati abbandonati (T.A.R. Basilicata 23 maggio 2007 n. 457).<br />	<br />
4-Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 04/06/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Antonio Onorato, Presidente, Estensore<br />	<br />
Andrea Pannone, Consigliere<br />	<br />
Gabriele Nunziata, Consigliere	</p>
<p align=center>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-6-2009-n-3159/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2009 n.3159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2005 n.3159</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-7-2005-n-3159/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-7-2005-n-3159/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-7-2005-n-3159/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2005 n.3159</a></p>
<p>G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est. P. Buoni (Avv.ti U. Cerrai e P. Sanchini) contro la Compagnia Pisana Trasporti S.p.a. (Avv. A. Giovannelli) ed il Consiglio di Disciplina della Compagnia Pisana Trasporti S.p.a. (non costituito in giudizio) le controversie sull&#8217;irrogazione di sanzioni disciplinari agli addetti al servizio pubblico di trasporto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-7-2005-n-3159/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2005 n.3159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-7-2005-n-3159/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2005 n.3159</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Petruzzelli Pres. S. Toschei Est.<br /> P. Buoni (Avv.ti U. Cerrai e P. Sanchini) contro la Compagnia Pisana Trasporti S.p.a. (Avv. A. Giovannelli) ed il Consiglio di Disciplina della Compagnia Pisana Trasporti S.p.a. (non costituito in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>le controversie sull&#8217;irrogazione di sanzioni disciplinari agli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione sono sottratte alla giurisdizione del Giudice Amministrativo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Entrata in vigore del nuovo regime di &#8220;contrattualizzazione&#8221; del pubblico impiego &#8211; Ha determinato l&#8217;abrogazione implicita dell&#8217;art. 58 del R.D. 148/1931 &#8211; Controversie relative all&#8217;irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione – Sono sottratte alla giurisdizione del Giudice Amministrativo</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;entrata in vigore del nuovo regime di &#8220;contrattualizzazione&#8221; del pubblico impiego, ha determinato l&#8217;abrogazione implicita dell&#8217;art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative all&#8217;irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione. Ne consegue l’inammissibilità per difetto di giurisdizione del ricorso proposto avverso la sanzione disciplinare irrogata dalla concessionaria Compagnia Pisana Trasporti s.p.a.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.	 1883/2004 REG. RIC.<br />	<br />
N.	3159 REG.  SENT..<br />	<br />
       ANNO 2005</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana<br />
Sezione Seconda	</b></p>
<p>composto dai Signori:</p>
<p>Giuseppe PETRUZZELLI			Presidente<br />	<br />
Vincenzo FIORENTINO			Componente;<br />	<br />
Stefano TOSCHEI				Estensore;																																																																																									</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. R.g 1883 del 2004 proposto da<br />
<b>BUONI Piero</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Cerrai e Paolo Sanchini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore in Firenze, Via Richa n. 56;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.p.a.</b> (già CONSORZIO PISANO TRASPORTI), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Giovannelli, elettivamente domiciliato in Firenze, P.zza Santo Spirito n. 10, presso lo studio dell’avv. Francesco Brizzi;<br />
il <b>CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELLA COMPAGNIA PISANA TRASPORTI S.p.a., </b>in Persona del rappresentante legale pro tempore, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia<br />
&#8211;	del provvedimento della Compagnia Pisana Trasporti S.p.a., prot. n. 4841 del 10 giugno 2004, con il quale è stata confermata la sanzione disciplinare della destituzione a carico del ricorrente, in forza della deliberazione adottata dal Consiglio di disciplina il 24 maggio 2004, sull’istanza di riesame avanzata;<br />	<br />
&#8211; della deliberazione adottata dal Consiglio di disciplina della Compagnia Pisana Trasporti S.p.a. in sede di riesame del provvedimento disciplinare della destituzione emesso in data 2 ottobre 1998, in considerazione delle sentenze penali assolutorie pron<br />
&#8211;	di tutti gli atti del procedimento volto al riesame della posizione del ricorrente in merito alle contestazioni addebitategli con il provvedimento di destituzione del 2 ottobre 1998, presupposti, necessari, connessi e/o conseguenti che hanno condotto al provvedimento impugnato, ancorché di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi, in quanto occorrer possa, gli atti del procedimento disciplinare conclusosi con la destituzione dall’impiego comunicata in data 20 ottobre 1998;																																																																																												</p>
<p>nonché per l’accertamento ed il riconoscimento<br />
del diritto del Signor Buoni Piero alla ricostituzione del rapporto di lavoro illegittimamente interrotto, con reintegra nei compiti e nelle funzioni precedentemente ricoperti presso la Compagnia Pisana Trasporti e conseguente ricostruzione di carriera, oltre alla corresponsione delle retribuzioni dovute dalla data di adozione della deliberazione del Consiglio di disciplina o comunque da quella diversa che verrà stabilita e sino all’effettivo soddisfo, oltre al risarcimento dei danni allo stesso derivati dall’adozione dei provvedimenti impugnati.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Vista la costituzione della Compagnia Pisana Trasporti S.p.A. ed i documenti prodotti;<br />
Vista l’ordinanza n. 1090 del 20 ottobre 2004, con la quale questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente;<br />
Vista l’ordinanza n. 56 dell’11 gennaio 2005, con la quale la Sesta sezione del Consiglio di Stato, in accoglimento dell’appello proposto dalla Compagnia Pisana Trasporti S.p.A., respingeva l’istanza cautelare avanzata in primo grado dal ricorrente;<br />
Lette tutte le ulteriori memorie presentate dalle parti costituite ed esaminati gli ulteriori documenti prodotti;<br />
Visti gli atti tutti delle cause;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 19 maggio 2005 il dott. Stefano Toschei; presenti gli avv.ti P. Sanchini e U. Cerrai per il ricorrente nonché l’avv. A. Giovannelli  per la parte resistente.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Premette il ricorrente di avere prestato servizio alle dipendenze del Consorzio Pisano Trasporti (oggi trasformatosi in Compagnia Pisana Trasporti S.p.A.) sino a quando, in data 20 ottobre 1998, non gli venne inflitta la sanzione della destituzione in virtù della decisione del Consiglio di disciplina assunta nella seduta del 2 ottobre 1998.<br />
Riferisce di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare, per iniziativa dell’Azienda datoriale, perché gli si contestava la realizzazione di un nutrito numero di comportamenti irregolari, posti in essere nel corso dell’attività lavorativa, insieme con altri colleghi, idonei a concretizzarsi in fattispecie delittuose che avevano determinato, nei suoi confronti, l’avvio di un procedimento penale con rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Pisa.<br />
Soggiunge che, successivamente, essendo intervenuta la definizione del giudizio penale nei suoi confronti, in ordine ai fatti contestatigli anche in via disciplinare, con sentenza assolutoria di insussistenza del fatto, ormai divenuta cosa giudicata (per effetto della sentenza della Corte d’Appello di Firenze 11 gennaio 2002 n. 3256), egli aveva chiesto all’Amministrazione di riprovvedere in merito alla sanzione irrogata, alla luce delle novità giudiziali nel frattempo sopravvenute.<br />
Ricorda il ricorrente che, dinanzi all’inerzia mantenuta su siffatta istanza dall’Ente datoriale, egli era stato costretto a proporre ricorso giudiziale innanzi a questo Tribunale che, sotto tale profilo, ne accoglieva la domanda disponendo che l’Ente avrebbe dovuto riesaminare la posizione del dipendente (sentenza 29 aprile 2004 n. 1408).<br />
Lamenta però che, in adempimento della predetta decisione assunta da questo Tribunale, la Compagnia Pisana Trasporti S.p.A. aveva sì provveduto a svolgere una nuova istruttoria, ma l’aveva comunque conclusa con la conferma della sanzione della destituzione già irrogatagli.<br />
In conseguenza di tale ulteriore provvedimento pregiudizievole, il Signor Buoni, con il presente gravame, ne chiede ora l’annullamento in quanto il nuovo provvedimento si appalesa illegittimo sotto diversi profili. Il ricorrente, peraltro, accompagna la domanda annullatoria con la richiesta di accertamento del suo diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro con ricostruzione integrale della carriera e risarcimento dei danni subiti.<br />
Si costituiva nel presente giudizio la Compagnia Pisana Trasporti S.p.a., contestando analiticamente le avverse prospettazioni e chiedendo la reiezione del gravame.<br />
Con ordinanza n. 1090 del 20 ottobre 2004, questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare avanzata dal ricorrente;<br />
Tuttavia la Sesta sezione del Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 56 dell’11 gennaio 2005, in accoglimento dell’appello proposto dalla Compagnia Pisana Trasporti S.p.A., respingeva l’istanza cautelare avanzata in primo grado dal ricorrente.<br />
Seguiva il deposito di ulteriori memorie con le quale le parti confermavano le già rassegnate conclusioni<br />
Alla pubblica udienza del 19 maggio 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. – In via preliminare il Collegio deve rilevare d’ufficio l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia de qua.<br />
Infatti, successivamente alla cognizione in sede cautelare della questione per la quale è ricorso, è intervenuta, nella materia oggetto della controversia qui posta all’attenzione del Tribunale, la decisione delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 460 del 13 gennaio 2005 che, con approfondita disamina giuridica i cui esiti sono condivisi dal Collegio e pur tenendo conto di un precedente orientamento giurisprudenziale che andava in diverso avviso (cfr. Cass., SS.UU., 27 gennaio 2004 n. 1413, 2 aprile 2003 n. 5073, 24 gennaio 2003 n. 1123 e 14 novembre 2002 n. 16049), ha affermato che l&#8217;entrata in vigore del nuovo regime di &#8220;contrattualizzazione&#8221; del pubblico impiego, ha determinato l&#8217;abrogazione implicita dell&#8217;art. 58 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, nella parte in cui attribuisce al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative all&#8217;irrogazione di sanzioni disciplinari a carico degli addetti al servizio pubblico di trasporto in concessione.<br />
2. – Il ragionamento giuridico che si sviluppa nel corpo del convincente revirement assunto nella decisione del giudice regolatore della giurisdizione più sopra citata, manifesta, in sintesi, i seguenti passaggi argomentativi:<br />
a)	seppure è vero che la perdurante specialità dei rapporti degli autoferrotramvieri (e dei lavoratori ad essi assimilati per legge) pur dopo le ríforme introdotte dalla &#8220;contrattualizzazione&#8221; dei pubblico impiego, nonché la peculiarità delle scelte organizzative nelle relative aziende di trasporto, ed ancora il compiuto ed organico sistema disciplinare delineato per legge, hanno giustificato per molto tempo la scelta discrezionale del legislatore, preordinata a tutelare l&#8217;interesse collettivo -ritenuto preminente &#8211; al buon funzionamento ed efficienza del servizio pubblico del trasporto anzidetto, avuto riguardo alle variegate e multiformi tipologie di gestione da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei trasporti;<br />	<br />
b)	e che tale specialità fa sì &#8211; sul piano costituzionale &#8211; che la ripartizione della giurisdizione non necessariamente dipenda dalla giurisdizione ormai attribuita in via generale al giudice ordinario in materia di rapporti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche, il che rende non irragionevole, né arbitraria, la scelta discrezionale del legislatore di non intervenire (modificandola) sulla specifica regolamentazione delle sanzioni disciplinari dei dipendenti delle aziende di trasporto, siano esse affidate a gestione pubblica o privata;<br />	<br />
c)	purtuttavia deve segnalarsi, nel tempo, una progressiva &#8220;devitalizzazione&#8221; dell&#8217;articolo 58 del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, caratterizzata da una sempre maggiore tendenza, manifestatasi nell’evoluzione del diritto vivente, verso un graduale avvicinamento della disciplina del rapporto di lavoro in questione a quella del rapporto privato, già anticipata dalla legge n. 93 del 1983 (legge-quadro sul pubblico impiego) attraverso una valorizzazione dell&#8217;autonomia collettiva quale fonte sussidiaria della medesima disciplina, che ha poi trovato il suo culmine nella legge 23 ottobre 1992 n. 421, con la quale venne delegato il Governo alla &#8220;razionalizzazione e revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale&#8221;;<br />	<br />
d)	come è noto, tale obiettivo fu realizzato &#8211; già con il primo dei decreti delegati (decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29) &#8211; attraverso la graduale soggezione dei rapporti alle norme di diritto civile ed alla contrattazione collettiva e individuale, nonché alla giurisdizione del giudice ordinario &#8220;salvi, per ciò che attiene ai rapporti di pubblico impiego, i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l&#8217;organizzazione e l&#8217;azione delle pubbliche. amministrazioni sono indirizzati”;<br />	<br />
e)	l’operazione innovativa venne poi completata con il trasferimento dal giudice amministrativo a quello ordinario del contenzioso dell&#8217;ex pubblico impiego, già anticipato dalla legge delega del 1992 ed introdotto, come regime generale, con l&#8217;art. 68, primo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ai sensi del quale venivano &#8220;in ogni caso devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice dei lavoro, le controversie attinenti al rapporto di lavoro in corso, in tema di &#8220;&#8230;&#8230; i) sanzioni disciplinari&#8221;, mentre restavano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di impiego del personale di cui all&#8217;art. 2, commi 4 e ss.;<br />	<br />
f)	deriva dal suesposto percorso cronologico delle disposizioni intervenute negli ultimi anni in materia di riparto di giurisdizione relativamente alle controversie sul c.d. pubblico impiego contrattualizzato la conclusione che, sin dall&#8217;operatività della disposizione originaria dei 1993, deve ritenersi compiuta l&#8217;abrogazione implicita dell&#8217;art.58 del R.D. n. 148 del 1931, proprio perché l&#8217;indubbia portata generale della disposizione del 1993 non avrebbe consentito più al giudice amministrativo, trascorso l&#8217;indicato periodo transitorio, di occuparsi di controversie di lavoro se non nei casi espressamente tenuti fuori dal processo di privatizzazione;<br />	<br />
g)	ne deriva ancora, a fronte della chiara ed univoca evoluzione della disciplina complessiva del rapporto di pubblico impiego, che è impossibile ormai sostenere la specialità del rapporto di lavoro degli autoferrotramvieri, in special modo con riferimento all’individuazione del giudice deputato a conoscerne le controversie.<br />	<br />
3. – Il ragionamento delle Sezioni unite si fa ancor più convincente allorquando si riferisce all’epocale portata della decisione assunta in materia di giurisdizione dal giudice delle leggi nel luglio del 2004.<br />
Infatti la Corte costituzionale, con la sentenza 6 luglio 2004 n. 204, nel dichiarare l&#8217;illegittimità costituzionale dell&#8217;art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 in materia di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ha precisato che, nel rispetto della portata dell’art. 103 Cost. (il quale non ha riconosciuto al legislatore ordinario un&#8217;assoluta ed incondizionata discrezionalità nell&#8217;attribuzione al giudice amministrativo di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, ma gli ha conferito piuttosto il potere di indicare &#8220;particolari materie&#8221; nelle quali la tutela nei confronti della pubblica amministrazione investe anche diritti soggettivi), rientrano ancora nella giurisdizione amministrativa solo quelle controversie sui pubblici servizi nelle quali l&#8217;Amministrazione pubblica agisce esercitando il suo potere autoritativo, oppure utilizza strumenti negoziali sostitutivi dei potere autorizzativo stesso.<br />
Appare evidente, dunque, che da tale ultimo ambito restano del tutto estranei i provvedimenti disciplinari adottati da un&#8217;impresa di trasporti nei confronti di un proprio dipendente, trattandosi della manifestazione di un potere contrattuale esercitato in posizione paritaria, non dissimile da quello proprio di qualunque altro datore di lavoro privato.<br />
4. – In ragione delle suesposte osservazioni, si deve dichiarare l’insussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere una controversia attinente l’irrogazione di una sanzione disciplinare a carico di un dipendente di un Ente di trasporto pubblico e, nella specie, inammissibile il ricorso proposto dal Signor Piero Buoni.<br />
In ragione della novità degli argomenti trattati, appare equo ravvisare la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di lite.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, decidendo in via definitiva il ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze nella Camera di consiglio del 19 maggio 2005.</p>
<p>	Il Presidente	Il relatore ed estensore<br />	<br />
Giuseppe Petruzzelli	Stefano Toschei																																																																																												</p>
<p>Depositata in Segreteria il 4 LUGLIO 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-4-7-2005-n-3159/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/7/2005 n.3159</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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