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	<title>3144 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3144 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3144/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3144</a></p>
<p>Pres. Ravalli Est. Viola Comune di Maglie (Avv. P. Montagna) c/ Regione Puglia (Avv. A. Capoccia). 1. Ambiente – Inquinamento – Superamento livelli di diossina &#8211; Provvedimento espresso della Regione – Richiesta – Comune &#8211; Legittimazione – Sussiste. 2. Ambiente – Inquinamento – Superamento livelli di diossina – Neutralizzazione attività</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3144/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3144/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Ravalli  <i>Est.</i> Viola<br /> Comune di Maglie (Avv. P. Montagna) c/ Regione Puglia (Avv. A. Capoccia).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Ambiente – Inquinamento – Superamento livelli di diossina &#8211; Provvedimento espresso della Regione – Richiesta – Comune &#8211; Legittimazione – Sussiste.	</p>
<p>2. Ambiente – Inquinamento – Superamento livelli di diossina – Neutralizzazione attività inquinante – Provvedimenti – Insufficienza – Minimizzazione del rischio – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Sussiste la legittimazione di un Comune, quale ente esponenziale della relativa comunità, a richiedere un provvedimento espresso dell’Amministrazione regionale che rechi una considerazione concreta della situazione di emergenza sanitaria e ambientale indubbiamente emergente dalle rilevazioni dell’A.R.P.A. ed interessante più Comuni. 	</p>
<p>2. Una situazione di estesa contaminazione da diossine del terreno richiede una serie di provvedimenti che non si esauriscono certo nella neutralizzazione dell’attività inquinante, ma che includono, almeno in astratto, l’adozione di tutte le cautele idonee a minimizzare i rischi per la salute umana derivanti dall’eventuale superamento dei valori limite, con riferimento al territorio di tutte le Amministrazioni comunali interessate.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03144/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01525/2009 REG.RIC.</p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
<i>Lecce &#8211; Sezione Prima</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2009, proposto da: </p>
<p><b>Comune di Maglie</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Paola Montagna, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Regione Puglia</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Capoccia, con domicilio eletto presso Antonio Capoccia in Lecce, via 95° Reg Fanteria,91;</p>
<p><b>Comune di Melpignano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Tommaso Millefiori, con domicilio eletto presso Tommaso Millefiori in Lecce, via Mannarino n. 11/A; </p>
<p>	<br />
nei confronti di</p>
<p><b>Copersalento s.p.a.,</b> non costituita in giudizio; </p>
<p>per l&#8217;accertamento dell&#8217;illegittimità</p>
<p>del silenzio &#8211; inadempimento serbato dal Presidente p.t. della Regione Puglia, intimato con formale atto di diffida notificato il 17 agosto 2009, volto ad ottenere, ai sensi dell&#8217;art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, i provvedimenti d&#8217;urgenza di propria competenza, in relazione alla situazione estesa al territorio di più Comuni, conseguente al superamento dei limiti di legge delle concentrazioni di diossina.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Melpignano;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 il dott. Luigi Viola e uditi altresì, l’Avv. Montagna per l’Amministrazione ricorrente, l’Avv. Zanchi in sostituzione dell’Avv. Capoccia per la Regione Puglia e l’Avv. Millefiori per il Comune di Melpignano;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ordinanza contingibile e urgente n. 42 del 24 marzo 2009, il Sindaco di Maglie, a seguito della rilevazione di un superamento dei valori di diossine accertato dall’A.R.P.A., disponeva l’immediata sospensione dell’attività svolta dalla Copersalento s.p.a..<br />	<br />
Con nota 24 aprile 2009 prot. n. 9091, l’A.R.P.A. Puglia comunicava al Comune di Maglie i risultati della rilevazione effettuata che, sulla base di diverse metodiche, evidenziavano un superamento dei valori relativi alle diossine in un raggio di almeno 5 Km che interessava, oltre al Comune di Maglie, anche altri Comuni; trattandosi di una situazione di emergenza sanitaria e ambientale interessante più amministrazioni comunali, il Sindaco di Maglie, con nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858, demandava al Presidente della Regione Puglia «ogni necessaria attività e provvedimento d’urgenza, in ragione delle dimensioni dell’emergenza, in applicazione dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. 18.8.2000, n. 267 anche con riferimento alla necessità di verifica della sussistenza di altre fonti di inquinamento da diossina che possano incidere su un territorio di così vaste dimensioni»; in data 17 agosto 2009, era altresì notificata alla Regione Puglia una diffida a riscontrare la nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 e «a provvedere, ai sensi dell’art. 50, comma 5, adottando se necessario i provvedimenti d’urgenza di propria competenza, in relazione alla situazione estesa al territorio di più Comuni, conseguente al superamento dei limiti di legge delle concentrazioni di diossina».<br />	<br />
Non ricevendo risposta, il Comune di Maglie presentava il presente ricorso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’istanza e la declaratoria dell’obbligo per la Regione Puglia di riscontrare con provvedimento espresso la già citata nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio l’Amministrazione regionale e il Comune di Melpignano, controdeducendo sul merito del ricorso.<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 18 novembre 2009 il ricorso passava quindi in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.<br />	<br />
Nella fattispecie che ci occupa, anche a prescindere dalla natura contingibile e urgente del potere di ordinanza di competenza dell’Amministrazione regionale (che imponeva un riscontro immediato della nota dell’Amministrazione comunale di Maglie), è comunque ormai ampiamente decorso il termine sussidiario per la conclusione del procedimento di novanta giorni, all’epoca di formazione del silenzio rifiuto, previsto dall’art. 2, 3° comma della l. 7 agosto 1990 n. 241.<br />	<br />
Non possono poi sussistere dubbi in ordine alla legittimazione del Comune di Maglie a richiedere, anche in qualità di ente esponenziale della relativa comunità, un provvedimento espresso dell’Amministrazione regionale che rechi una considerazione concreta della situazione di emergenza sanitaria e ambientale indubbiamente emergente dalle rilevazioni dell’A.R.P.A. Puglia ed interessante più Comuni; deve pertanto trovare accoglimento la pretesa del Comune ricorrente ad un provvedimento espresso e motivato (art. 2, 1° comma l. 7 agosto 1990 n. 241) che riscontri la nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 e la successiva diffida notificata in data 17 agosto 2009. <br />	<br />
Del resto, l’obbligo di provvedere non è certo escluso dal fatto che la fonte dell’inquinamento sembra essere stata neutralizzata dall’ordinanza contingibile e urgente n. 42 del 24 marzo 2009 del Sindaco di Maglie (che ha disposto l’immediata sospensione dell’attività svolta dalla Copersalento s.p.a.); con tutta evidenza, una situazione di estesa contaminazione da diossine del terreno richiede, infatti, una serie di provvedimenti che non si esauriscono certo nella neutralizzazione dell’attività inquinante, ma che includono, almeno in astratto, l’adozione di tutte le cautele idonee a minimizzare i rischi per la salute umana derivanti dall’eventuale superamento dei valori limite, con riferimento al territorio di tutte le Amministrazioni comunali interessate.<br />	<br />
Sempre in questa prospettiva, sostanzialmente irrilevante è poi il fatto che il Comune di Maglie abbia consentito, con l’ordinanza sindacale 21 agosto 2009 n. 134, la ripresa dell’attività della Copersalento, anche sulla base di una serie di valutazioni di “cessato allarme sanitario” da parte dell’A.R.P.A. e dell’A.U.S.L.; con tutta evidenza, si tratta, infatti, di considerazioni che attengono al contenuto dei provvedimenti da adottare, sulla base della valutazione in concreto della situazione di pericolosità, e non alla stessa esistenza dell’obbligo di provvedere sull’istanza del Comune di Maglie.<br />	<br />
Conclusivamente, nessuna rilevanza può poi essere attribuita al fatto che l’art. 50, 6° comma del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (t.u. delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali.) legittimi ogni sindaco, nel caso in cui l’emergenza interessi il territorio di più comuni, ad adottare «le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti»; come ampiamente evidente, la norma ha, infatti, una valenza interinale e provvisoria e, quindi, presuppone proprio il potere di intervento previsto dal precedente quinto comma della disposizione, ovvero il potere dello Stato o della Regione di intervenire, «in ragione della dimensione dell&#8217;emergenza e dell&#8217;eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali», nelle situazioni di emergenza che, come quella in riferimento, interessino il territorio di più Amministrazioni comunali e che quindi non possano essere adeguatamente fronteggiate da interventi atomistici e scollegati dei singoli Comuni.<br />	<br />
In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere affermato l’obbligo per la Regione Puglia di pronunciarsi con provvedimento espresso e motivato (in questo senso, in giurisprudenza, si veda T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 30 giugno 2005, n. 9148) sulla nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 del Comune di Maglie e sulla successiva diffida notificata in data 17 agosto 2009, entro il termine indicato in dispositivo; ai sensi della previsione dell’art. 21-bis, 2° comma della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, la nomina del Commissario ad acta già richiesta dall’Amministrazione comunale di Maglie è rinviata ad un momento successivo alla scadenza del termine per provvedere assegnato in sentenza.<br />	<br />
Sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione I di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di pronunciarsi, con provvedimento espresso, sulla nota 12 maggio 2009 prot. n. 11858 del Comune di Maglie e sulla successiva diffida notificata in data 17 agosto 2009, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.<br />	<br />
Compensa le spese di giudizio tra le parti.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita ad opera dell&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-16-12-2009-n-3144/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2009 n.3144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-5-2009-n-3144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-5-2009-n-3144/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-5-2009-n-3144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2009 n.3144</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo, Est. Giovagnoli Solari di Udine s.p.a. (Avv.ti M.E. Verino, F. Gusso, S. Tonon) c/ Società Autostrade del Brennero s.p.a. (Avv.ti F. Paolucci, R. Roffi), Aesys s.p.a. (Avv.ti G. Brandstatter, M. Sanino) sui criteri di quantificazione del danno da mancata aggiudicazione di una gara d&#8217;appalto 1. Contratti della p.a.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-5-2009-n-3144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2009 n.3144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-5-2009-n-3144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2009 n.3144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo,  Est. Giovagnoli<br /> Solari di Udine s.p.a. (Avv.ti M.E. Verino, F. Gusso, S. Tonon) c/ Società Autostrade del Brennero s.p.a. (Avv.ti F. Paolucci, R. Roffi), Aesys s.p.a. (Avv.ti G. Brandstatter, M. Sanino)</span></p>
<hr />
<p>sui criteri di quantificazione del danno da mancata aggiudicazione di una gara d&#8217;appalto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; A.t.i. verticale &#8211; Associata preposta ad eseguire i lavori scorporabili &#8211; Requisiti &#8211; Possesso integrale &#8211; Necessità &#8211; Sussiste &#8211; Ragione.	</p>
<p>2. Responsabilità della p.a. &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Colpa della p.a. &#8211; Prova &#8211; Necessità &#8211; Atto illegittimo &#8211; Presunzione &#8211; Errore scusabile &#8211; Configurabilità &#8211; Condizioni.	</p>
<p>3. Responsabilità della p.a. &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Colpa &#8211; P.a. vittoriosa in primo grado &#8211;  Errore scusabile &#8211; Inconfigurabilità &#8211; Ragioni.	</p>
<p>4. Responsabilità della p.a. &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Mancata aggiudicazione &#8211; Danno emergente  &#8211; Costi di partecipazione alla gara &#8211; Esclusione &#8211; Eccezione.	</p>
<p>5. Responsabilità della p.a. &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Mancata aggiudicazione &#8211; Lucro cessante &#8211; Quantificazione &#8211; Criterio del 10% del prezzo a base d’asta &#8211; Automatica applicabilità &#8211; Non sussiste &#8211; Utile &#8211; Prova rigorosa &#8211; Necessità &#8211; Ragione.	</p>
<p>6. Responsabilità della p.a. &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Mancata aggiudicazione &#8211; Lucro cessante &#8211; Assenza del c.d. “aliunde perceptum” &#8211;  Prova &#8211; Necessità &#8211; Omessa dimostrazione &#8211; Riduzione danno risarcibile. 	</p>
<p>7. Responsabilità della p.a. &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Mancata aggiudicazione &#8211; Danno c.d. curriculare &#8211; Risarcibilità &#8211; Sussiste &#8211;  Quantificazione.	</p>
<p>8. Responsabilità della p.a. &#8211; Risarcimento del danno &#8211; Mancata aggiudicazione &#8211;  Quantificazione &#8211; Rivalutazione monetaria &#8211; Necessità &#8211; Interessi c.d. compensativi &#8211; Calcolabilità &#8211; Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In caso di partecipazione ad una gara d’appalto di un’a.t.i. verticale, il principio della effettiva corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all’a.t.i. e quota di esecuzione dei lavori, comporta che sia l’impresa che assume il compito di eseguire i lavori scorporabili a dover possedere, per intero, la qualifica a tal fine richiesta dal bando, dato che, diversamente opinando, si ammetterebbe la possibilità che i lavori vengano eseguiti da un’impresa priva della richiesta qualificazione. 	</p>
<p>2. Il privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo, ai fini della dimostrazione della colpa della p.a., può invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si tratta di un errore non scusabile. Spetterà alla p.a. dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.	</p>
<p>3. La circostanza che il giudice di primo grado abbia dato ragione alla p.a. con decisione poi ribaltata in appello, non esclude la colpa di quest’ultima, sia perchè non appare ragionevole dare rilevanza, al fine dell’accertamento dell’elemento soggettivo, ad un fatto successivo rispetto a quello che ha generato l’illecito, sia perchè, aderendo ad una simile impostazione, la sussistenza della colpa sarebbe ravvisabile solo nelle ipotesi in cui il privato ottenga ragione in entrambi i gradi di giudizio, finendo così il giudizio di primo grado per essere quello decisivo.	</p>
<p>4. Qualora l’impresa lamenti il danno da mancata aggiudicazione di una gara d’appalto, non le spettano, a titolo di danno emergente, i costi di partecipazione alla gara. Difatti la partecipazione alle gare d’appalto comporta per le imprese dei costi che, ordinariamente, restano a carico delle imprese medesime, sia in caso di aggiudicazione che di mancata aggiudicazione. Detti costi si colorano come danno emergente solo qualora l’impresa subisca una illegittima esclusione. (1)	</p>
<p>5. Ai fini della quantificazione del lucro cessante da mancata aggiudicazione di una gara d’appalto, il criterio del 10% del prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 345, l. 2248/1865, All. F,  è  in grado di fondare una presunzione su quello che di norma è l’utile che una impresa trae dall’esecuzione di un appalto, ma non può essere oggetto di applicazione automatica ed indifferenziata. Occorre viceversa che l’impresa fornisca una prova rigorosa della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto; prova desumibile, in primis, dall’esibizione dell’offerta economica presentata al seggio di gara. Tale  conclusione sembra aver trovato conferma anche nella disciplina di cui all’art. 20, co. 4, d.l. 185/08, conv. in l. 2/09 -in tema di appalti relativi ad investimenti pubblici strategici da individuarsi con successivo d.P.C.M.-. (2)	</p>
<p>6. In sede di quantificazione del lucro cessante da mancata aggiudicazione di una gara d’appalto, in applicazione del principio dell’aliunde perceptum, spetta all’impresa dimostrare, anche mediante l’esibizione di libri contabili, di non aver eseguito, nel periodo che sarebbe stato impegnato dall’appalto in contestazione, altre attività lucrative incompatibili con quella per la cui mancata esecuzione chiede il risarcimento del danno, dovendosi procedere, in assenza di tale prova, alla riduzione in via equitativa del danno risarcibile.	</p>
<p>7. L’impresa illegittimamente privata dell’esecuzione di un appalto può rivendicare, a titolo di lucro cessante, anche la perdita della possibilità di arricchire il proprio curriculum professionale (c.d. danno curriculare). Siffatto danno è calcolabile come percentuale della somma già liquidata a titolo di lucro cessante, secondo una percentuale destinata a variare in considerazione dell’importanza dell’appalto. 	</p>
<p>8. La somma dovuta a titolo di risarcimento del danno da mancata aggiudicazione, trattandosi di un debito di valore, è soggetta a rivalutazione monetaria dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l’impresa aggiudicataria, sino alla pubblicazione della sentenza. Non spettano viceversa, sulla somma via via rivalutata, i c.d. interesse compensativi, per il predetto periodo, in mancanza di qualsiasi allegazione e prova circa l’insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro dell’eventuale danno da ritardo nella corresponsione dell’equivalente monetario attuale della somma dovuta all’epoca della produzione del danno.	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) Cfr. Cons. di Stato-Sez. VI, 9 gennaio 2008 n. 2751.	</p>
<p>(2) Cfr. Cons. di Stato-Sez. V, Sentenza 17 ottobre 2008, n. 5098.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso n.6205/2008, proposto da</p>
<p><b>Solari di Udine s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria della costituenda ATI tra Solari Udine s.p.a., Montisistemi Service s.r.l., Calzavara s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Ettore Verino, Fabio Gusso e Sebastiano Tonon, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Lima, 15; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la <b>società Autostrade del Brennero s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Paolucci, Rolando Roffi, con domicilio eletto in Roma, Viale Angelico 103, presso l’avv. Massimo Letizia;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
AESYS S.P.A.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandataria dell’A.T.I. fra AESYS s.p.a., INFRACOM ITALIA s.p.a. e CISAF-BELLINI s.r.l.; INFRACOM ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandante dell’A.T.I. fra AESYS s.p.a., INFRACOM ITALIA s.p.a. e CISAF-BELLINI s.r.l.; INFRACOM ITALIA s.p.a., CISAF BELLINI, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., in proprio e quale mandante dell’A.T.I. fra AESYS s.p.a., INFRACOM ITALIA s.p.a. e CISAF-BELLINI s.r.l.; INFRACOM ITALIA s.p.a., tutte  rappresentate e difese dagli avv.ti Gerhard Brandstatter e Mario Sanino, elettivamente domiciliate in Roma, presso lo studio del secondo, in viale Parioli, n. 180; <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del T.R.G.A. del Trentino Alto Adige, sede di Trento, n. 73/2008, resa tra le parti.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />	<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autostrade del Brennero s.p.a, dell’Aesys s.p.a., Infracom Italia s.p.a., Cisaf Bellini s.p.a;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti di causa;<br />	<br />
relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2009 il consigliere Roberto Giovagnoli;<br />	<br />
uditi gli avv. Verino, Roffi e Sanino;<br />	<br />
ritenuto e considerato quanto segue:<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</b></p>
<p>	<br />
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. L’odierna appellante ha impugnato innanzi al T.R.G.A., sede di Trento, gli atti della gara, indetta dalla società Autostrade del Brennero s.p.a., avente ad oggetto un appalto per la realizzazione ed installazione di pannelli a messaggio variabile nel percorso autostradale dal Brennero a Modena, per un importo complessivo di € 12.398.000,00 (compresi gli oneri di sicurezza). <br />	<br />
2. Con la sentenza impugnata il T.R.G.A. ha respinto il ricorso. <br />	<br />
3. Propone appello la Solari Udine s.p.a. (a in proprio e quale mandataria della costituenda ATI tra Solari Udine s.p.a., Montisistemi Service s.r.l., Calzavara s.p.a.) chiedendone la riforma. <br />	<br />
Si sono costituite in giudizio per resistere all’appello l’Autostrade del Brennero s.p.a. e la A.T.I. Aesys s.p.a., risultata aggiudicataria. <br />	<br />
All’udienza del 17 febbraio 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1. </b>L’appello merita accoglimento. <br />	<br />
<b><br />	<br />
2.</b> Risulta fondato, in particolare, il motivo con il quale la Solari Udine s.p.a. lamenta la mancata esclusione dell’A.T.I. aggiudicataria. <br />	<br />
L’appellante osserva che il bando di gara per i lavori rientranti nella categoria scorporabile (a qualificazione obbligatoria) OS18 e costituiti da lavori di carpenteria metallica, richiedeva una qualificazione per la classifica V. Sennonché la società Cisaf Bellini, mandante del raggruppamento risultato aggiudicatario dei lavori, e che si era dichiarata unica esecutrice di tali lavorazioni, risultava qualificata per tale categoria di lavori per una qualifica inferiore (classifica IV) e, di conseguenza, la stessa non avrebbe potuto partecipare validamente alla gara. <br />	<br />
Il T.R.G.A., muovendo dalla premessa concettuale secondo cui non esisterebbe una regola di stretta corrispondenza tra quote di qualificazione e quelle di partecipazione (all’A.T.I.) e di esecuzione dei lavori,  ha respinto tale motivo rilevando che, in caso di A.T.I. verticale (quale è quella che viene in esame nel presente giudizio), ai fini dell’ammissione alla gara del raggruppamento, deve aversi riguardo non solo alla qualifica della singola impresa mandataria che si impegna ad eseguire i lavori scorporabili, ma alla qualifica del raggruppamento del suo complesso. <br />	<br />
Di conseguenza, ha evidenziato il T.R.G.A., l’A.T.I. Aesys soddisfa nel suo complesso i requisiti di qualificazione previsti dal bando. Ciò sulla base delle seguenti considerazioni che si riportano testualmente: “per la categoria OS18 era richiesta dalla <i>lex specialis</i> la (documentazione della) classifica V, che corrisponde a un importo fino a € 5.164.569,00 (già lire 10 miliardi), proporzionato all’importo a base di asta di € 4.607.160,00. Il raggruppamento risultato aggiudicatario in sede di offerta ha documentato, mediante produzione di attestazioni S.O.A., che la capogruppo Aesys vantava la qualifica per la categoria OS18 classifica IV, corrispondente a un importo fino a € 2.582.284,00 (lire 5 miliardi); che la Cisaf &#8211; Bellini, mandante, era qualificata anch’essa per la categoria OS18 per la classifica IV fino a € 2.582.284,00, assommando così, l’importo pari alla classifica richiesta dal bando”. <br />	<br />
<b><br />	<br />
3.</b> L’assunto non è condivisibile. <br />	<br />
A differenza di quanto sostenuto dal giudice di primo grado, nel nostro ordinamento, come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa (C.G.A., n. 116/2006; Cons. Stato, sez. VI, n. 231072007; Sez. V, n. 309972008; Sez. V, n. 3973/2008), esiste un principio di effettiva corrispondenza tra quota di qualificazione, quota di partecipazione all’ATI e quota di esecuzione dei lavori. <br />	<br />
Da tale principio discende che in caso di A.T.I. verticale, è l’impresa che assume il compito di eseguire i lavori scorporabili a dover possedere, per intero, la qualifica a tal fine richiesta dal bando, dato che, diversamente opinando, si ammetterebbe la possibilità che i lavori vengano eseguiti da una impresa priva della richiesta qualificazione. <br />	<br />
Nel caso di specie, quindi, la qualifica della Cisaf Bellini non poteva essere cumulata con quella della capogruppo Aesys, perché quest’ultima, in base all’offerta presentata, non avrebbe in alcun modo partecipato all’esecuzione dei lavori scorporabili per la categoria OS18 (si trattava, infatti, di un’A.T.I. verticale, non di un’A.T.I. mista, né sussistevano i presupposti per invocare il principio dell’avvalimento). <br />	<br />
Ne discende che l’ATI Aesys avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara perché priva della necessaria qualificazione.<br />	<br />
<b><br />	<br />
4.</b> Giova rilevare che i lavori oggetto della gara risultano ormai già interamente eseguiti dall’A.T.I. aggiudicataria (lo ammette la stessa A.T.I: Aesys nella sua memoria difensiva). Il presente giudizio, pertanto, ha ormai ad oggetto soltanto il risarcimento del danno subito dall’A.T.I. Solari a causa dell’aggiudicazione illegittima. <br />	<br />
<b><br />	<br />
5.</b> L’A.T.I. Solari ha dimostrato che in assenza dell’illegittimità commessa dall’Amministrazione si sarebbe aggiudicata la gara (essendosi collocata al secondo posto e tenuto conto che il bando di gara espressamente prevedeva che si sarebbe proceduto all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta (par. VI.3), lett. e) del bando di gara). <br />	<br />
Risulta, quindi, provata la spettanza del bene della vita da identificarsi nell’aggiudicazione dell’appalto.<br />	<br />
<b><br />	<br />
6.</b> Risulta anche la colpa della stazione appaltante in quanto, come questa Sezione ha in più occasioni sottolineato (cfr., Sez. VI, n. sentenza 9 marzo 2007 n. 1114 e 9 giugno 2008 n. 2751)<b> </b>non è comunque richiesto al privato danneggiato da un provvedimento amministrativo illegittimo un particolare impegno probatorio per dimostrare la colpa della p.a.. <br />	<br />
Infatti, pur non essendo configurabile, in mancanza di una espressa previsione normativa, una generalizzata presunzione (relativa) di colpa dell&#8217;amministrazione per i danni conseguenti ad un atto illegittimo o comunque ad una violazione delle regole, possono invece operare regole di comune esperienza e la presunzione semplice, di cui all&#8217;art. 2727 c.c., desunta dalla singola fattispecie.<br />	<br />
Il privato danneggiato può, quindi, invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa o anche allegare circostanze ulteriori, idonee a dimostrare che si è trattato di un errore non scusabile.<br />	<br />
Spetterà a quel punto all’amministrazione dimostrare che si è trattato di un errore scusabile, configurabile in caso di contrasti giurisprudenziali sull’interpretazione di una norma, di formulazione incerta di norme da poco entrate in vigore, di rilevante complessità del fatto, di influenza determinante di comportamenti di altri soggetti, di illegittimità derivante da una successiva dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata.<br />	<br />
Nel caso di specie, è stato violato un principio fondamentale relativo alla qualificazione delle imprese in materia di appalti (quello della corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione) e, pertanto, considerando anche che l’Amministrazione non ha allegato circostanze tali superare la presunzione di colpa che nasce dall’illegittimità, deve ritenersi integrata la prova dell’elemento soggettivo. <br />	<br />
Non rileva nemmeno la circostanza che il T.R.G.A. abbia condiviso l’interpretazione della stazione appaltante: la circostanza che il giudice di primo grado abbia dato ragione all’amministrazione con decisione poi ribaltata in appello, non esclude la colpa, sia perché non appare ragionevole dare rilevanza, al fine dell’accertamento dell’elemento soggettivo, ad un fatto successivo rispetto a quello che ha generato l’illecito, sia perché, aderendo ad una simile impostazione, la sussistenza della colpa sarebbe ravvisabile solo nelle ipotesi in cui il privato ottenga ragione in entrambi i gradi di giudizio, finendo così il giudizio di primo grado per essere quello decisivo. <br />	<br />
<b><br />	<br />
7.</b> Ritenuta la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito si tratta a questo punto di quantificare il danno. <br />	<br />
<b>7.1.</b> In primo luogo deve ribadirsi il consolidato orientamento secondo cui nel caso in cui una impresa lamenti la mancata aggiudicazione di un appalto, non le spettano i costi di partecipazione alla gara.<br />	<br />
Occorre, infatti, puntualizzare che la partecipazione alle gare di appalto comporta per le imprese dei costi che, ordinariamente, restano a carico delle imprese medesime, sia in caso di aggiudicazione, sia in caso di mancata aggiudicazione. Detti costi di partecipazione come la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (Cons. Stato, sez. VI, n. 4435/2002), si colorano come danno emergente<b> </b>solo qualora l’impresa subisca una illegittima esclusione, perché in tal caso viene in considerazione il diritto soggettivo del contraente a non essere coinvolto in trattative inutili. Essi, peraltro, vanno, in via prioritaria e preferenziale, ristorati in forma specifica, mediante rinnovo delle operazioni di gara e solo ove tale rinnovo non sia possibile, vanno ristorati per equivalente. <br />	<br />
Per converso, nel caso in cui l’impresa ottenga il risarcimento del danno per mancata aggiudicazione (o per la perdita della possibilità di aggiudicazione) non vi sono i presupposti per il risarcimento per equivalente dei costi di partecipazione alla gara, atteso che mediante il risarcimento non può farsi conseguire all’impresa un beneficio maggiore di quello che deriverebbe dall’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751). <br />	<br />
<b>7.2.</b> Va invece riconosciuto a titolo di lucro cessante il profitto che l’impresa avrebbe ricavato dall’esecuzione dell’appalto. <br />	<br />
In ordine alla quantificazione di tale danno, l’appellante chiede che esso venga quantificato, applicando il criterio (spesso utilizzato dalla giurisprudenza amministrativa) del 10% del prezzo a base d’asta, ai sensi dell’art. 345, l. n. 2248 del 1865 All. F.<br />	<br />
La Sezione ritiene, tuttavia, che il criterio del 10%, se pure è in grado di fondare una presunzione su quello che normalmente è l’utile che una impresa trae dall’esecuzione di un appalto, non possa, tuttavia, essere oggetto di applicazione automatica e indifferenziata.<br />	<br />
Come recentemente affermato da questo Consiglio (sez. V, 13 giugno 2008 n. 2967), il criterio del 10%, pur evocato come criterio residuale in una logica equitativa, conduce di regola al risultato che il risarcimento dei danni è per l’imprenditore ben più favorevole dell’impiego del capitale. <br />	<br />
In tal modo il ricorrente non ha più interesse a provare in modo puntuale il danno subito quanto al lucro cessante, perché presumibilmente otterrebbe di meno.<br />	<br />
Appare allora preferibile l’indirizzo che esige la prova rigorosa, a carico dell’impresa, della percentuale di utile effettivo che avrebbe conseguito se fosse risultata aggiudicataria dell’appalto; prova desumibile, <i>in primis</i>, dall’esibizione dell’offerta economica presentata al seggio di gara (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2008, n. 5098; Cons. Stato, sez. V, 5 aprile 2005, n. 1563; sez. VI, 4 aprile 2003, n. 478).<br />	<br />
Nel senso che la percentuale del 10% non rappresenti un criterio automatico di quantificazione del danno sembra deporre, del resto, anche l’art. 20, comma 4, d.l. n. 185/2008, convertito dalla l. n 2/2009. Tale norma, con riferimento agli appalti relativi ad investimenti pubblici strategici da individuarsi con successivo d.P.C.M., stabilisce che il risarcimento del danno, possibile solo per equivalente, non possa comunque eccedere la misura del decimo dell’importo delle opere, che sarebbero state seguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario in base all’offerta economica presentata in gara. <br />	<br />
Pur essendo dettata con riferimento ad una particolare tipologia di appalti, tale norma conferma che il 10% non possa essere riconosciuto automaticamente, e che sia possibile quantificare il danno in misura minore. Se ciò vale, per espressa previsione legislativa, nei casi in cui (come accade per gli appalti cui si riferisce la l. n. 2/2009) il risarcimento per equivalente rappresenta l’unico strumento di tutela (essendo espressamente escluso il subentro), si deve ritenere che, a maggior ragione, ciò valga anche quando (come accade negli altri casi) la tutela per equivalente è alternativa (almeno in origine) con la tutela in forma specifica. <br />	<br />
Inoltre, il lucro cessante da mancata aggiudicazione può essere risarcito per intero se e in quanto l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi, mentre quando tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che l’impresa possa avere ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri, analoghi servizi, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità, con conseguente riduzione in via equitativa del danno risarcibile. <br />	<br />
Si tratta, appunto, di una applicazione del principio dell’<i>aliunde perceptum</i> (ben nota alla giurisprudenza civilistica: basti pensare all’<i>aliunde perceptum</i> del lavoratore illegittimamente licenziato e poi reintegrato), in base al quale, onde evitare che a seguito del risarcimento il danneggiato possa trovarsi in una situazione addirittura migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovata in assenza dell’illecito, va detratto dall’importo dovuto a titolo risarcitorio, quanto da lui percepito grazie allo svolgimento di diverse attività lucrative, nel periodo in cui avrebbe dovuto eseguire l’appalto in contestazione. <br />	<br />
Come questo Consiglio ha avuto modo di precisare, tuttavia, l’onere di provare (l’assenza del)l’<i>aliunde perceptum</i> grava non sull’Amministrazione, ma sull’impresa. <br />	<br />
Tale ripartizione dell’onere probatorio, che ha sollevato in dottrina alcune perplessità (si è sostenuto che l’<i>aliunde perceptum</i> verrebbe in considerazione come fatto impeditivo del diritto al risarcimento del danno e non come fatto costitutivo, con la conseguenza che la relativa prova dovrebbe gravare sulla stazione appaltante e non sul privato), muove, tuttavia, come sopra si evidenziava, dalla presunzione, a sua volta fondata sull’<i>id quod plerumque accidit</i>, secondo cui l’imprenditore (specie se in forma societaria), in quanto soggetto che esercita professionalmente una attività economica organizzata finalizzata alla produzione di utili, normalmente non rimane inerte in caso di mancata aggiudicazione di un appalto, ma si procura prestazioni contrattuali alternative che dalla cui esecuzione trae utili. <br />	<br />
In sede di quantificazione del danno, pertanto, spetterà all’impresa dimostrare, anche mediante l’esibizione all’Amministrazione di libri contabili, di non aver eseguito, nel periodo che sarebbe stato impegnato dall’appalto in questione, altre attività lucrative incompatibili con quella per la cui mancata esecuzione chiede il risarcimento del danno. <br />	<br />
Tale prova è mancata, invece, nel caso di specie, essendosi l’appellante limitato ad allegare genericamente che le imprese partecipanti all’A.T.I. avrebbero “necessariamente organizzato le proprie rispettive attività in modo da svolgere l’appalto unitamente e in coordinamento con altri lavori, tanto più ove si consideri che le stesse, come si evince anche dalle qualificazioni necessarie per parteciparvi, sono dotate di una complessa organizzazione idonea a far fronte a lavori di rilievo come quello in esame”. Si tratta, tuttavia, di una allegazione priva di riscontro probatorio, che non vale a superare le considerazioni sopra svolte.<br />	<br />
Ugualmente generica e priva di riscontri probatori è la considerazione secondo cui nel corso dell’anno 2007, anno in cui in ipotesi i lavori avrebbero dovuto (in gran parte)  svolgersi, il costo di molte materie prime che servivano all’ATI Solari per eseguire l’appalto ha subito notevoli decrementi determinando di conseguenza l’aumento del possibile margine di guadagno. Anche tale allegazione, quindi, non può rilevare ai fini della quantificazione del danno. <br />	<br />
Alla luce delle considerazioni che precedono risulta equo liquidare a titolo di lucro cessante la somma del 6% dell’importo dell’offerta economica presenta. Tale somma, va ridotta al 3% tenendo conto dell’aliunde perceptum dell’impresa.<br />	<br />
Considerato che l’importo dell’offerta presentata dall’A.T.I. Solari è pari ad € 8.205.282,00, la somma da liquidarsi a titolo di lucro cessante è pari ad € 246.158,00.<br />	<br />
<b>7.4. </b>Può, ulteriormente, riconoscersi il c.d. danno curriculare specificamente chiesto dall’appellante: come già rilevato da questa Sezione (9 giugno 2008 n. 2751)<b>, </b>il fatto stesso di eseguire un appalto pubblico (anche a prescindere dal lucro che l’impresa ne ricava grazie al corrispettivo pagato dalla stazione appaltante), possa essere comunque fonte per l’impresa di un vantaggio economicamente valutabile, perché accresce la capacità di competere sul mercato e quindi la <i>chance</i> di aggiudicarsi ulteriori e futuri appalti. <br />	<br />
L’interesse alla vittoria di un appalto, nella vita di un&#8217;impresa, va, invero, ben oltre l&#8217;interesse all&#8217;esecuzione dell&#8217;opera in sé, e al relativo incasso. Alla mancata esecuzione di un&#8217;opera appaltata si ricollegano, infatti, indiretti nocumenti all&#8217;immagine della società ed al suo radicamento nel mercato, per non dire del potenziamento di imprese concorrenti che operino su medesimo <i>target</i> di mercato, in modo illegittimo dichiarate aggiudicatarie della gara.<br />	<br />
In linea di massima, allora, deve ammettersi che l’impresa illegittimamente privata dell’esecuzione di un appalto possa rivendicare a titolo di lucro cessante anche la perdita della possibilità di arricchire il proprio <i>curriculum</i> professionale. <br />	<br />
Esso, tuttavia, non può essere quantificato, come pretende l’appellante in misura corrispondente al 3% dell’importo dell’appalto, risultando più corretto calcolare come percentuale della somma già liquidata a titolo di lucro cessante, secondo una percentuale destinata a variare in considerazione dell’importanza dell’appalto in questione.  Nel caso di specie, il Collegio stima equo riconoscere una somma pari al 5% di quanto liquidato a titolo di lucro cessante. <br />	<br />
Alla somma di € 246.158,00 devono aggiungersi, quindi, € 12.307,9 a titolo di danno c.d. curriculare, per un risarcimento complessivo parti ad € 258.465,9.<br />	<br />
<b>7.5. </b>Trattandosi di debito di valore, all’appellante spetta anche la rivalutazione  monetaria dal giorno in cui è stato stipulato il contratto con l’impresa illegittima aggiudicataria (la rivalutazione è chiesta a partire da questa data), sino alla pubblicazione della presente sentenza (a decorrere da tale momento, in conseguenza  della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta). <br />	<br />
<b>7.6. </b>Non spettano, invece, i c.d. interessi compensativi (dalla data della stipula del contratto fino alla pubblicazione della sentenza) sulla somma via via rivalutata.<br />	<br />
Come più volte chiarito dalla Corte di Cassazione (<i>sez. III, 24 ottobre 2007 , n. 22347)</i>, nei debiti di valore gli interessi compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria dell&#8217;eventuale, solo possibile &#8211; e non già certamente sussistente &#8211; danno da ritardo nella corresponsione dell&#8217;equivalente monetario attuale della somma dovuta all&#8217;epoca della produzione del danno. Danno che dipende dal raffronto comparativo in unità di pezzi monetari tra la somma (rivalutata) riconosciuta al creditore al momento della liquidazione e quella di cui disporrebbe se, in ipotesi tempestivamente soddisfatto, avesse utilizzato l&#8217;importo allora dovutogli secondo le forme che, in base alla comune esperienza, possono dirsi ordinarie (ovvero in impieghi più remunerativi). Solo se la seconda ipotetica somma è maggiore della prima può ravvisarsi un danno da ritardo, indennizzabile in vario modo, anche mediante il meccanismo degli interessi. In ogni altro caso il danno va escluso.<br />	<br />
In mancanza di qualsiasi allegazione e prova circa l’insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo nei  sensi sopra specificati, la domanda volta ad ottenere i c.d. interessi compensativi dalla data dell’evento lesivo fino alla pubblicazione della sentenza non può essere accolta. <br />	<br />
<b>7.7.</b> Spettano, invece, gli interessi nella misura legale dalla data della pubblicazione della presente decisione, fino all’effettivo soddisfo. <br />	<br />
<b><br />	<br />
8.</b> Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, la società Autostrade del Brennero s.p.a. va condanna al risarcimento del danno a favore dell’appellante, danno da liquidarsi in complessivi € 258.465,9, oltre alla rivalutazione monetaria dalla stipula del contratto alla pubblicazione della presente decisione e agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.<br />	<br />
L’Autostrade del Brennero s.p.a. va condannate anche al pagamento delle spese del doppio grado che si liquidano in complessivi € 7000, oltre IVA e CPA come per legge. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello, e per l’effetto, condanna l’Autostrada del Brennero s.p.a. al risarcimento del danno a favore dell’appellante, nell’importo indicato in motivazione.<br />	<br />
Condanna l’Autostrada del Brennero s.p.a. al pagamento delle spese processuali a favore dell’appellante che liquida in complessivi € 7000,00 oltre IVA e CPA come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2009 con l’intervento dei signori: <br />	<br />
Giovanni Ruoppolo	&#8211; Presidente<br />
Paolo Buonvino	&#8211; Consigliere<br />
Roberto Garofoli	&#8211; Consigliere<br />
Roberto Giovagnoli	&#8211; Consigliere relatore ed estensore<br />
Fabio Taormina               	 &#8211; Consigliere </p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
il&#8230;..21.05.2009<br />	<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-21-5-2009-n-3144/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 21/5/2009 n.3144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 30/6/2008 n.3144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-6-2008-n-3144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-30-6-2008-n-3144/</guid>

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<p>C. Piscitello Pres. G. Calderoni Est. M.P. Fioravanti ed altre (Avv.ti M. Masi ed L. Pergola) contro il Provveditorato agli Studi di Bologna (Avvocatura dello Stato), il Provveditorato agli Studi di Modena (Avvocatura dello Stato) ed il Ministero della Pubblica Istruzione (non costituito) e nei confronti di A. Stoppa ed</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. G. Calderoni Est.<br /> M.P. Fioravanti ed altre (Avv.ti M. Masi ed L. Pergola) contro il Provveditorato agli <br />Studi di Bologna (Avvocatura dello Stato), il Provveditorato agli Studi di Modena<br /> (Avvocatura dello Stato) ed il Ministero della Pubblica Istruzione (non costituito) e <br />nei confronti di A. Stoppa ed altri (non costituiti)</span></p>
<hr />
<p>sulla natura di atto soprassessorio della Circolare ministeriale n. 256/1988 con cui si impartiva la direttiva di sospendere l&#8217;inclusione dei candidati interessati [insegnanti di religione] nelle graduatorie finali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Istruzione pubblica &#8211; Circolare ministeriale n. 256/1988 – Impartiva la direttiva di sospendere l’inclusione dei candidati interessati nelle graduatorie finali sino all’adozione dei provvedimenti definitivi (positivi o negativi) che sarebbero seguiti all’espressione del parere del Consiglio di Stato &#8211; Natura – Atto soprassessorio &#8211; Revoca della nomina in ruolo degli interessati &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>É soprassessorio quell&#8217;<i>atto di natura endoprocedimentale ed interlocutorio, con cui l&#8217;amministrazione, a fronte di interessi pretensivi sottesi a istanze di privati, sospende ogni determinazione, riservandosi di pronunciarsi in un secondo tempo, allorché sia definita l&#8217;istruttoria o siano venuti in essere tutti i presupposti per l&#8217;esercizio del potere”.</i> Rientra in tale tipologia la Circolare ministeriale n. 256/1988 con cui si impartiva la direttiva di sospendere l’inclusione dei candidati interessati (insegnanti di religione) nelle graduatorie finali, sì da non utilizzarle nei loro confronti, sino all’adozione dei provvedimenti definitivi (positivi o negativi) che sarebbero seguiti all’espressione del richiesto parere del Consiglio di Stato. In tal senso è illegittimo l’operato dell’Amminstrazione, la quale ha ritenuto di disporre direttamente la revoca della nomina in ruolo degli interessati, peraltro motivandola con il richiamo a detta circolare</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER  L&#8217;EMILIA-ROMAGNA <br />
BOLOGNA <br />
SEZIONE I </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p>Registro Sentenze:</b> 3144/2008<br />
<b>		Registro Generale:	</b>1528/1988<br />	<br />
nelle persone dei Signori:</p>
<p><b>CALOGERO PISCITELLO Presidente   <br />
GIORGIO CALDERONI Cons., relatore</b><br />
<b>GRAZIA BRINI Cons. <br />
</b><br />
ha pronunciato la seguente <br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso 1528/1988  proposto da:<br />
<i><P ALIGN=CENTER>FIORAVANTI MARIA PIA ED ALTRE <br />
GRASSELLI ANTONIA <br />
GREGORIO EVA 
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>rappresentate e difese da:<b><br />
</b><i><P ALIGN=CENTER>MASI AVV. MARCO <br />
PERGOLA AVV. LUCIANO </i></p>
<p>
<i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</i>con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
<i></p>
<p align=center>VIA D&#8217;AZEGLIO 42 <br />
presso<br />
PERGOLA AVV. LUCIANO  <br />
</i><br />
<b>contro<br />
</b><i><br />
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI BOLOGNA   <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
AVVOCATURA DELLO STATO  <br />
con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
VIA RENI 4 <br />
presso la sua sede</p>
<p>
PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MODENA <br />
</i>rappresentato e difeso da:<i><br />
AVVOCATURA DELLO STATO  <br />
con domicilio eletto in BOLOGNA <br />
VIA RENI 4 <br />
presso la sua sede</p>
<p>
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  </p>
<p>e nei confronti di <br />
STOPPA ANNA </p>
<p>e nei confronti di <br />
MAROZZI MAURIZIO  </p>
<p>e nei confronti di <br />
GIOCOLIERI MATILDE  <br />
</i><br />
per l’annullamento</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
&#8211;	</i>dei decreti Provveditore agli studi di Bologna 30.9.1988 nn. 14885-14903 e del decreto Provveditore agli studi di Modena, con i quali è stata disposta la revoca della nomina in ruolo delle ricorrenti;<br />	<br />
&#8211;	del decreto provveditorale 30.9.1988, n. 198, di depennamento delle ricorrenti dalle rispettive graduatorie;<br />	<br />
Designato relatore il Cons. GIORGIO CALDERONI;<br />
Presenti per le parti, alla pubblica udienza del 10 aprile 2008, i difensori come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO E DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.</b> Le ricorrenti &#8211; che avevano prestato servizio, come insegnanti di religione, negli anni scolastici indicati dal primo comma degli artt. 27, 31 e 38 legge n. 270/1982 – impugnano i decreti in epigrafe, deducendo le censure di <u>violazione della legge n. 246/1988 e delle circolari ministeriali nn. 185 e 219 del 1988; eccesso di potere per sviamento, difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento</u>, sotto i seguenti profili:<br />
<u> <br />
A)	</u>l’invito &#8211; contenuto nella Circolare ministeriale n. 256/1988 &#8211; a soprassedere, in attesa del parere del Consiglio di Stato, all’inclusione nelle graduatorie dei docenti già insegnanti di religione avrebbe senso e portata diversi da quelle ritenute dai Provveditori di Bologna e Modena; e, in ogni caso, non potrebbe ritenersi valida la motivazione contenuta nei provvedimenti di revoca delle nomine in ruolo (qualificate come non definitive, perché soggette a controllo), mentre non sarebbero esposte le ragioni di pubblico interesse che giustificherebbero l’esercizio dell’autotutela;<br />	<br />
B)	i medesimi provvedimenti di revoca sarebbero affetti da illegittimità derivata dalla predetta Circolare ministeriale n. 256/1988, in quanto l’Amministrazione non potrebbe subordinare alla propria esigenza (di chiedere il parere al Consiglio di Stato) l’immediata operatività di atti già emanati.<br />	<br />
<b>2.</b> Resistono al ricorso gli intimati Provveditorati agli Studi.<br />
<b>3.</b> Con ordinanza 26.10.1988, n. 471, questa Sezione accoglieva la domanda cautelare proposta dalle ricorrenti.<br />
<b>4.</b> Indi, dopo diversi rinvii (alcuni dei quali chiesti congiuntamente dai difensori delle parti costituite), la causa è passata in decisione all’odierna pubblica udienza.<br />
<b>5.1.</b> Ciò premesso, osserva il Collegio che, tra gli atti impugnati, riveste valore di antecedente logico e giuridico il decreto Provveditore agli studi di Bologna 30 settembre 1988, n. 198 (che si richiama alla Circolare ministeriale n. 256 del 17 settembre 1988 e all’obbligo di adeguarvisi da parte dell’Amministrazione periferica; e dispone il depennamento, tra gli altri, delle ricorrenti dalle graduatorie ad esaurimento <i>ex lege</i> n. 246/1988); mentre i decreti provveditorali di revoca della nomina delle stesse hanno un carattere meramente consequenziale ed applicativo.<br />
<b>5.2.</b> Dovendo, pertanto, concentrare l’attenzione sul menzionato decreto n. 198/1988, va ulteriormente osservato che, all’ultimo “ritenuto” delle premesse, esso riporta testualmente, qualificandolo come direttiva, il passo conclusivo della predetta circolare ministeriale, in cui si rappresenta ai suoi destinatari che “<i>nelle more acquisizione predetto parere </i>(del Consiglio di Stato: NdR) <i>SS.LL. dovranno soprassedere at inclusione docenti interessati in graduatoria in parola</i>”.<br />
Dunque, la direttiva ministeriale era inequivoca nel porre a carico delle “amministrazioni periferiche” l’adozione di atti meramente soprassessori, in attesa dell’espressione del parere richiesto.<br />
<b>5.3.</b> Orbene, per pacifico insegnamento giurisprudenziale è soprassessorio quell’<atto di natura endoprocedimentale ed interlocutorio, con cui l'amministrazione, a fronte di interessi pretensivi sottesi a istanze di privati, sospende ogni determinazione, riservandosi di pronunciarsi in un secondo tempo, allorché sia definita l'istruttoria o siano venuti in essere tutti i presupposti per l'esercizio del potere> (così di recente: T.A.R. Abruzzo L&#8217;Aquila, 5 agosto 2003, n. 562); in senso analogo si pone la giurisprudenza tanto del Consiglio di Stato (sez. VI, 11 marzo 2004, n. 1246; V, 2 aprile 2001, n. 1902; sez. IV 19 giugno 2006, n. 3640); quanto delle SS.UU. Cassazione civile (27 giugno 2005, n. 13707).<br />
Ne consegue che la predetta Circolare si era limitata a impartire la direttiva di sospendere (ovvero “congelare” temporaneamente, come esattamente espone la memoria conclusiva delle ricorrenti sub 1) l’inclusione dei candidati interessati nelle graduatorie finali, sì da non utilizzarle nei loro confronti, sino all’adozione dei provvedimenti definitivi (positivi o negativi) che sarebbero seguiti all’espressione del parere <i>de quo</i>.<br />
A tanto i Provveditori di Bologna e Modena non hanno, invece, ottemperato, in quanto – come “plasticamente” ed ancora esattamente prospettato dalle ricorrenti <i>sub </i>4 della memoria conclusiva – mentre <il Ministero aveva suggerito di “soprassedere”, i Provveditorati di Bologna e Modena hanno assunto provvedimenti “definitivi” di depennamento, revoca e annullamento>.<br />
<b>5.4.</b> Ma in tal modo, e cioè andando per così dire “<i>ultra petita”</i> rispetto alle indicazioni ministeriali, i provvedimenti di autotutela non possono motivazionalmente reggersi:<br />
&#8211;	l’uno (decreto di depennamento dalle graduatorie) sul rinvio diretto e <i>per relationem</i> alla circolare stessa; <br />	<br />
&#8211;	gli altri (decreti di revoca di nomina in ruolo) sul richiamo al predetto decreto di depennamento e anch’essi, seppur in via implicita e mediata, alla circolare <i>de qua</i>.<br />	<br />
Tali rinvii/richiami ad un atto superiore da cui si desume unicamente l’invito all’esercizio, per un periodo temporaneo, del potere soprassessorio non sono all’evidenza idonei a sorreggere l’esercizio, con effetti definitivi, del potere di autotutela: il quale necessitava di ben più puntuali e adeguate motivazioni in punto di pubblico interesse.<br />
In difetto delle quali, i provvedimenti impugnati incorrono nelle censure di eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, dedotte con il profilo A del ricorso in cui denuncia, per l’appunto che:<br />
&#61656;	“questa circolare non possa giustificare la revoca di un provvedimento di immissione in ruolo già assunto”;<br />	<br />
&#61656;	i provvedimenti impugnati “violano, tra l’altro, il principio che impone, in caso di revoca di un provvedimento amministrativo, la puntuale esposizione degli interessi di carattere pubblico che giustificherebbero l’eventuale esercizio dell’autotutela”.<br />	<br />
<b>5.5.</b> Ma anche l’ulteriore motivazione addotta nei (soli) provvedimenti provveditorali di revoca della nomina in ruolo (mancato perfezionamento di tale nomina col visto degli organi di controllo e conseguente non definitività della stessa) risulta esattamente censurata con quel profilo del motivo sub A) del ricorso, in cui si sostiene che il controllo attiene non già alla definitività dell’atto (come erroneamente asserito nei controversi atti di revoca) bensì alla sua esecutività: invero, in relazione all’esercizio della funzione di controllo, la dottrina più autorevole ha &#8211; come è noto &#8211; elaborato la nozione di “fase integrativa dell’efficacia”, nozione  pacificamente recepita dalla giurisprudenza amministrativa e dalla stessa Sezione controllo della Corte dei Conti (cfr. 18 gennaio 1996, n. 10 e<i><b> </b></i>24 marzo 1993, n. 44).<br />
<b>6.</b> In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi che precedono, con assorbimento delle residue censure e con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati e sin qui menzionati.<br />
In considerazione, tuttavia, della obiettiva peculiarità della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in causa.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione II, ACCOGLIE, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso in premessa e, per l’effetto, annulla i provvedimenti in epigrafe. <br />
Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Amministrazione.</p>
<p>Così deciso in Bologna, il 10 aprile 2008. </p>
<p>Presidente f.to Calogero Piscitello</p>
<p>Cons. Rel. Est. F.to Giorgio Calderoni</p>
<p>Depositata in Segreteria in data 30.6.2008</p>
<p>Bologna, li 30.6.2008</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2008 n.3144</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-11-2-2008-n-3144/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Feb 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-11-2-2008-n-3144/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2008 n.3144</a></p>
<p>Pres. Carbone &#8211; Rel. Cicala &#8211; P.M. MartoneDella Costanza (avv.ti Ladiana, Martelli) c. Agenzia delle Entrate &#8211; Ufficio di Pesaro (Avvocatura Generale dello Stato) impugnazione davanti al giudice tributario delle ordinanze sanzionatorie per omessa registrazione dei lavoratori dipendenti nelle scritture contabili 1. Giustizia civile – Corte di Cassazione – Regolamento</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-11-2-2008-n-3144/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2008 n.3144</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-11-2-2008-n-3144/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 11/2/2008 n.3144</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carbone &#8211; Rel. Cicala &#8211; P.M. Martone<br />Della Costanza (avv.ti Ladiana, Martelli) c. Agenzia delle Entrate &#8211; Ufficio di Pesaro (Avvocatura Generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>impugnazione davanti al giudice tributario delle ordinanze sanzionatorie per omessa registrazione dei lavoratori dipendenti nelle scritture contabili</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giustizia civile – Corte di Cassazione – Regolamento preventivo giurisdizione – Formulazione quesiti di diritto – Esclusione.</p>
<p>2. Giurisdizione e competenza – Omessa registrazione nelle scritture lavoratori dipendenti – Sanzione amministrativa – Giurisdizione Giudice Tributario.</p>
<p>3.  Giurisdizione e competenza – Materia tributaria – Definizione &#8211; Giurisdizione Giudice Tributario.</p>
<p>4. Giurisdizione e competenza – Fermo di beni mobili registrati &#8211; Iscrizione di ipoteca su immobili ex art. 77 DPR 602/73 &#8211; Atti inerenti esecuzione esattoriale &#8211; Giurisdizione Giudice Tributario.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il regolamento preventivo di giurisdizione non deve contenere i quesiti di diritto ex art. 366 bis c.p.c. in quanto non si traduce in un giudizio di tipo impugnatorio.</p>
<p>2. L’opposizione a ordinanza irrogativi di sanzione amministrativa emessa dall’Amministrazione Finanziaria per omessa registrazione dei lavoratori dipendenti nelle scritture obbligatorie va proposta al giudice tributario.</p>
<p>3. Sono devolute al giudice tributario tutte le controversie che rientrano nella materia tributaria e cioè che riguardano prestazioni che non trovano giustificazione o in una finalità punitiva perseguita dal soggetto pubblico o in un rapporto sinallagmatico tra la prestazione stessa e il beneficio che il privato riceve.</p>
<p>4. Sono devolute al giudice tributario i provvedimenti di fermo di beni mobili registrati e l’iscrizione di ipoteca su immobili ex art. 77 DPR602/73 e s.m.i.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">impugnazione davanti al giudice tributario delle ordinanze sanzionatorie per omessa registrazione dei lavoratori dipendenti nelle scritture contabili</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/12208_CASS_12208.pdf">cliccaqui</a></p>
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