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	<title>3136 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3136 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.3136</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2019-n-3136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2019-n-3136/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.3136</a></p>
<p>Pres. Scudeller, Est. Russo Rifiuti &#8211; Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati &#8211; Accertamento dell&#8217;elemento soggettivo. In caso di rinvenimento di rifiuti lasciati sul fondo altrui da ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2019-n-3136/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.3136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2019-n-3136/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.3136</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Scudeller, Est. Russo</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>Rifiuti &#8211; Ordinanza di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati &#8211; Accertamento dell&#8217;elemento soggettivo.</p>
</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In caso di rinvenimento di rifiuti lasciati sul fondo altrui da ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l&#8217;elemento soggettivo della responsabilità . Tanto perchè giù  l&#8217;art. 14 del D.Lgs. n. 22/1997, ed ora l&#8217;art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006, escludono l&#8217;imputazione oggettiva della responsabilità , richiedendo che sia accertata quantomeno la colpa, fermo restando che le Autorità  amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento (artt. 242 e 244 del D.Lgs. n. 152/2006).</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/06/2019</p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03136/2019 REG.PROV.COLL.</b></p>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 03818/2018 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3818 del 2018, proposto da</p>
<p style="text-align: justify;">Pasquale Balsamo, Raffaele Balsamo, Rosaria Balsamo e Maria Napolano, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Vergara e Vincenzo Cerbone, con domicilio eletto presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Napoli, alla via Generale Orsini 46, pec francescovergara@avvocatinapoli.legalmail.it e vincenzocerbone@avvocatinapoli.legalmail.it;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>contro</i></b></p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Acerra, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio eletto in Napoli, presso l&#8217;Avvocatura Regionale, alla via Santa Lucia 81, pec angelomarzocchella@pec.regione.campania.it;</p>
<p style="text-align: justify;"><b><i>per l&#8217;annullamento,</i></b></p>
<p style="text-align: justify;"><i>previa sospensione dell&#8217;efficacia,</i></p>
<p style="text-align: justify;">della nota del Segretario Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Riqualificazione Urbana del Comune di Acerra prot. n. 35774 del 31 maggio 2018 e dell&#8217;ordinanza sindacale emessa in data 26 giugno 2018, ai sensi degli artt. 192 e 242 D. Lgs. 152/2006, di rimozione rifiuti, bonifica e messa in sicurezza del fondo ivi specificato.</p>
<p style="text-align: justify;"> Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2019 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto notificato il 12 settembre 2018 e depositato l&#8217;8 ottobre seguente, i ricorrenti hanno premesso di essere comproprietari di un terreno, sito nel Comune di Acerra, in località  Calabricito, riportato in catasto al foglio 4, part. 216, di circa 5086 mq., in virtà¹ di successione legittima al sig. Giuseppe Balsamo (deceduto il 29.4.2007), che a sua volta aveva comprato il fondo con atto del 16.6.1989, coltivandolo fino a quando il bene fu sottoposto a sequestro (con decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola dell&#8217;11.10.1995), per presunto inquinamento ambientale risalente ad epoca antecedente all&#8217;acquisto da parte del de cuius (che pertanto non ha assunto la veste di indagato nè di imputato nel relativo processo, conclusosi comunque con sentenza di assoluzione). Essi hanno precisato che, ancorchè il sig. Giuseppe Balsamo nell&#8217;anno 1998 avesse provveduto anche alla recinzione del fondo (con paletti di sostegno di 2 mt. di altezza), al fine di evitare lo scarico abusivo di rifiuti ad opera di terzi, fu destinatario dell&#8217;ordinanza comunale n. 10 del 26.1.1999 di rimozione dei rifiuti. Il dante causa dei ricorrenti diffidà² il Comune di Acerra (con atto del 23.2.1999) a sospendere l&#8217;efficacia del provvedimento e con esposto (del 24.2.1999) chiese alla Procura della Repubblica di essere sostituito nell&#8217;incarico di custode giudiziario del bene sequestrato. Con denunce del 3.7.2000 e dell&#8217;11.10.2002 segnalà² lo scarico abusivo di vari materiali di risulta ad opera di ignoti (accertato a seguito di sopralluogo del 5.10.2001), la rottura di parte della recinzione e l&#8217;incendio di vari rifiuti ivi abbandonati da terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">In punto di fatto gli interessati hanno aggiunto che, all&#8217;atto del dissequestro, disposto nel 2003, hanno constatato la presenza sul suolo di buche, trincee e scavi, eseguiti su disposizione dell&#8217;A.G., che rendono difficile e pericoloso l&#8217;accesso (cfr. lettera inviata all&#8217;ASL Napoli 2 Nord in data 5.6.2014).</p>
<p style="text-align: justify;">Ciononostante, il dirigente del Settore Ambiente e Riqualificazione Urbana del Comune di Acerra, con provvedimento n. 55 del 4.8.2016, ha ordinato loro di eseguire la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul terreno di proprietà  nel termine di 30 giorni, ex art. 192 D. Lgs. 152/2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Essi hanno quindi gravato l&#8217;ordinanza davanti a questo T.A.R. con ricorso R.G. n. 4775/2016, denunciando in primo luogo l&#8217;incompetenza del dirigente che aveva emanato l&#8217;atto, trattandosi di potestà  attribuita al Sindaco dalla norma richiamata. A seguito della revoca in autotutela dell&#8217;ordinanza n. 55/2016, questa Sezione V ha dichiarato l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto d&#8217;interesse con sentenza n. 385 del 16 gennaio 2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Tuttavia, il medesimo contenuto dispositivo del provvedimento è stato recepito dal Sindaco del Comune di Acerra con altra ordinanza, priva di data e numero di protocollo, impugnata dagli interessati con ricorso R.G. n. 1581/2017, notificato il 13 aprile 2017 e depositato il 26 seguente. A seguito della pronuncia cautelare favorevole del T.A.R., il Sindaco del Comune di Acerra ha emesso una nuova ordinanza n. 29 del 20.6.2017, sempre ai sensi dell&#8217;art. 192 D. Lgs. 152/2006, di &#8220;bonifica e messa in sicurezza&#8221; dello stesso suolo, a mezzo di &#8220;rimozione, recupero/smaltimento dei rifiuti&#8221; nonchè redazione di &#8220;un piano di indagine preliminare, finalizzato all&#8217;accertamento di eventuali contaminazioni delle matrici ambientali&#8221;. Con atto prot. 39282 del 14.7.2017 il Dirigente del Settore Ambiente e Riqualificazione Urbana dello stesso ente territoriale ha diffidato i ricorrenti ad eseguire l&#8217;intervento entro 30 giorni. Entrambi gli atti lesivi sono stati impugnati con motivi aggiunti depositati il 27.10.2017.</p>
<p style="text-align: justify;">Con sentenza n. 2544 del 18.4.2018 questa Sezione ha accolto il ricorso R.G. n. 1581/2017, come integrato dai motivi aggiunti e, per l&#8217;effetto, ha annullato in parte qua i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Tanto premesso, i ricorrenti hanno lamentato che il Comune di Acerra, disattendendo la sentenza n. 2544/2018, avrebbe nuovamente reiterato il contenuto dei provvedimenti giù  annullati, adottando i seguenti atti:</p>
<p style="text-align: justify;">a) nota prot. n. 35774 del 31 maggio 2018, con cui il Segretario Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Riqualificazione Urbana del Comune di Acerra, con riferimento al suolo dei ricorrenti (riportato in catasto al foglio 4, part. 216), oggetto dell&#8217;ordinanza n. 29 del 20.6.2017, ha invitato gli interessati ad ottemperare alle relative prescrizioni, disponendo che in mancanza &#8220;verrà  trasmessa la certificazione dell&#8217;inottemperanza alle competenti autorità  con azione in danno da parte dell&#8217;Ente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">b) ordinanza sindacale emessa in data 26 giugno 2018, ai sensi degli artt. 192 e 242 D. Lgs. 152/2006, di rimozione rifiuti, bonifica e messa in sicurezza del medesimo fondo, con redazione di un &#8220;piano di caratterizzazione&#8221; nonchè di &#8220;un piano di indagine preliminare, finalizzato all&#8217;accertamento di eventuali contaminazioni delle matrici ambientali ai sensi del D. Lgs. 152/06 art. 239 comma 2 e 242&#8221; e di un &#8220;progetto di smaltimento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">I due atti testà© indicati alle lettere a) e b) sono stati gravati col ricorso in epigrafe, sulla base dei seguenti motivi di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Nullità  per violazione ed elusione della sentenza del T.A.R. Campania n. 2544/2018 &#8211; Violazione art. 112, comma 1, c.p.a. e degli artt. 3 e 21 septies L. 241/1990 &#8211; Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti;</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione artt. 192 e 242 D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e art. 3 L. 7/8/1990 n. 241 &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza ed erroneità  dei presupposti di fatto e di diritto;</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione degli artt. 7, 9 e 10 L. 7/8/1990, n. 241, e dei principi del giusto procedimento;</p>
<p style="text-align: justify;">4) Violazione degli artt. 192 e 242 D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e art. 3 L. 7/8/1990, n. 241 &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza ed erroneità  dei presupposti di fatto e di diritto;</p>
<p style="text-align: justify;">5) Violazione dell&#8217;art. 192 D. Lgs. 152/2006 ed incompetenza &#8211; Nullità  per violazione del giudicato (sentenza della Sezione n. 385/2017) &#8211; Violazione art. 3 L. 241/1990 &#8211; Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti e contraddittorietà .</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;intimato Comune di Acerra non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto depositato in data 12 novembre 2018 la parte ricorrente ha integrato il contraddittorio nei confronti della Regione Campania, la quale si è costituita in giudizio con memoria depositata il 30 novembre 2018, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque l&#8217;inammissibilità  del ricorso nella parte in cui menziona la nota regionale n. 344291 del 29 maggio 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">In esito all&#8217;udienza camerale del 6 dicembre 2018, con ordinanza n. 1844 del 7 dicembre 2018, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l&#8217;efficacia dell&#8217;ordinanza sindacale impugnata.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica del 7 maggio 2019, sentiti i difensori delle parti, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. In via preliminare, in accoglimento dell&#8217;eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Campania, va disposta la sua estromissione dal presente giudizio, non essendo la suddetta Amministrazione &#8211; alla quale in via cautelativa la parte ricorrente ha esteso il contraddittorio &#8211; qualificabile come parte necessaria del processo nè in qualità  di autorità  emanante nè quale eventuale controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Infatti, con specifico riferimento al primo profilo, va precisato che gli atti impugnati sono solo la nota prot. n. 35774 del 31 maggio 2018 e l&#8217;ordinanza sindacale datata 26 giugno 2018, entrambe riferibili al Comune di Acerra. Invece, la nota regionale n. 344291 del 29 maggio 2018 e la delibera di G.R. n. 831 del 18 dicembre 2017, pur menzionate nell&#8217;ambito del secondo motivo, non hanno costituito oggetto di specifiche doglianze.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Sempre in rito, il ricorso va dichiarato inammissibile nella parte in cui, con il quinto motivo, censura per incompetenza la giù  citata nota prot. n. 35774 del 31 maggio 2018, con cui il Segretario Generale e Dirigente del Settore Ambiente e Riqualificazione Urbana del Comune di Acerra ha invitato gli interessati ad ottemperare alle prescrizioni oggetto dell&#8217;ordinanza n. 29 del 20.6.2017, disponendo che in mancanza &#8220;verrà  trasmessa la certificazione dell&#8217;inottemperanza alle competenti autorità  con azione in danno da parte dell&#8217;Ente&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, trattasi di atto non avente natura provvedimentale, atteso che con lo stesso non è stato imposto un nuovo ordine di facere ai privati ma si è solo richiamato il contenuto precettivo del precedente provvedimento sindacale, senza effettuare nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, sicchè lo stesso non è autonomamente lesivo e quindi non è impugnabile. Peraltro, la carenza d&#8217;interesse discende ulteriormente dal fatto che l&#8217;ordinanza n. 29 del 20.6.2017 è stata annullata da questa Sezione con la sentenza n. 2544 del 18.4.2018, comportando questa l&#8217;automatico travolgimento della suddetta nota, che si configura quale atto meramente esecutivo e consequenziale del provvedimento sindacale anteriore.</p>
<p style="text-align: justify;">La domanda impugnatoria va pertanto dichiarata inammissibile nella parte sopra circoscritta, stante l&#8217;originario difetto d&#8217;interesse a ricorrere nei confronti di un atto insuscettibile di arrecare una lesione diretta ed attuale alla posizione soggettiva degli instanti.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Nel merito il ricorso è fondato.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Come giù  rilevato in sede cautelare, ad avviso del Collegio, l&#8217;ordinanza impugnata col ricorso in epigrafe risulta affetta dai medesimi vizi giù  censurati con la richiamata sentenza n. 2544 del 18.4.2018, con cui questa Sezione ha annullato due analoghi provvedimenti in precedenza emessi dallo stesso Comune di Acerra. Invero, con la richiamata pronuncia è stata ravvisata la fondatezza delle censure di violazione dell&#8217;art. 192 del D.L. vo n. 152/2006 e di eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, &#8220;in relazione alla mancata verifica della colpa dei titolari del fondo, cui ascrivere la responsabilità  del segnalato stato di abbandono, atteso che la norma presuppone che la rimozione dei rifiuti illecitamente abbandonati da terzi non possa essere addebitata oggettivamente ai proprietari dell&#8217;immobile oggetto dello sversamento abusivo dei rifiuti.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, la Sezione ha richiamato, in primo luogo, il consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Sez. I, 19 marzo 2004, n. 3042; Sez. V, 6 ottobre 2008, n. 13004, 10 aprile 2012, n. 6438 del 9 dicembre 2014, n. 1706, e 3 febbraio 2015, n. 692; Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 gennaio 2003, n. 168; Sez. V, 26 gennaio 2012, n. 333) secondo cui, &#8220;in caso di rinvenimento di rifiuti lasciati sul fondo altrui da ignoti, il proprietario non può essere chiamato a rispondere della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area se non viene individuato a suo carico l&#8217;elemento soggettivo della responsabilità . Tanto perchè giù  l&#8217;art. 14 D.L. vo 5 febbraio 1997, n. 22, ed ora l&#8217;art. 192 del codice dell&#8217;ambiente, escludono l&#8217;imputazione oggettiva della responsabilità , ribadendo che sia accertata quantomeno la colpa, fermo restando che le Autorità  amministrative hanno l&#8217;onere di ricercare ed individuare il responsabile dell&#8217;inquinamento (artt. 242 e 244 D.L. vo n. 152/2006). Il citato art. 192 dispone, infatti, al terzo comma, primo periodo che &#8220;[&#038;] chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all&#8217;avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull&#8217;area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Con specifico riferimento alla fattispecie concreta, la Sezione ha osservato che &#8220;non risulta compiuto un idoneo accertamento in ordine all&#8217;imputabilità  soggettiva del segnalato accumulo di rifiuti atteso che il provvedimento è stato adottato sulla sola base di quanto comunicato dal Corpo Forestale dello Stato (con nota acquisita al protocollo comunale in data 6.6.2016), a seguito di sopralluogo, senza che alla stessa abbia fatto seguito alcun ulteriore approfondimento istruttorio circa l&#8217;individuazione dei soggetti effettivamente resisi responsabili dell&#8217;abbandono incontrollato dei materiali di risulta. Di contro, i ricorrenti hanno rappresentato, con le osservazioni giù  prodotte nel corso del contraddittorio procedimentale e riproposte in sede giurisdizionale, le complesse vicende relative al fondo di proprietà , evidenziando in sintesi che:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il bene fu sottoposto a sequestro (con decreto della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola dell&#8217;11.10.1995), per presunto inquinamento ambientale risalente ad epoca antecedente all&#8217;acquisto da parte del de cuius Giuseppe Balsamo (che pertanto non ha assunto la veste di indagato nè di imputato nel relativo processo, conclusosi comunque con sentenza di assoluzione);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nell&#8217;anno 1998 il proprietario ha provveduto anche alla recinzione del fondo (con paletti di sostegno di 2 mt. di altezza), al fine di evitare lo scarico abusivo di rifiuti ad opera di terzi;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; in data 24.2.1999 lo stesso presentà² esposto alla Procura della Repubblica (rappresentando lo stato dei luoghi e chiedendo di essere sostituito nell&#8217;incarico di custode giudiziario);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con denunce del 3.7.2000 e dell&#8217;11.10.2002 fu segnalato lo scarico abusivo di vari materiali di risulta ad opera di ignoti (accertato a seguito di sopralluogo del 5.10.2001), la rottura di parte della recinzione e l&#8217;incendio ad opera di sconosciuti di vari rifiuti abbandonati;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; all&#8217;atto del dissequestro, disposto nel 2003, erano presenti sul suolo buche, trincee e scavi, eseguiti su disposizione dell&#8217;A.G.;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; gli odierni ricorrenti, subentrati nella titolarità  del cespite in virtà¹ di successione legittima al sig. Giuseppe Balsamo, deceduto il 29.4.2007, hanno chiesto il ripristino dello stato dei luoghi, senza tuttavia ottenere riscontro;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la situazione sopra descritta anche attualmente rende difficile e pericoloso l&#8217;accesso al sito (cfr. lettera inviata dai ricorrenti all&#8217;ASL Napoli 2 Nord in data 5.6.2014).&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Il Collegio reputa che il denunciato deficit istruttorio e motivazionale affligga anche l&#8217;ulteriore ordinanza sindacale emessa in data 26 giugno 2018, in quanto il Comune di Acerra si è limitato nuovamente a reiterare l&#8217;ordine senza procedere ad un approfondito esame delle vicende, anche giudiziarie, che hanno riguardato il cespite immobiliare e, soprattutto, senza effettuare un&#8217;adeguata valutazione dell&#8217;elemento soggettivo della colpa in capo ai proprietari dell&#8217;immobile oggetto dell&#8217;illecito abbandono dei rifiuti, prevista in via generale dall&#8217;art. 192 del Codice dell&#8217;Ambiente e puntualmente specificata nella ripetuta sentenza n. 2544/2018 con riferimento al caso concreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, l&#8217;ordinanza gravata, rivolta ad una pluralità  di destinatari, si limita a richiamare i pregressi provvedimenti e la normativa di riferimento senza premurarsi di dimostrare &#8211; con specifico riguardo al fondo di proprietà  dei ricorrenti &#8211; che il descritto stato dei luoghi sia conseguente ad una condotta negligente degli stessi, neanche a titolo di culpa in vigilando, e senza tenere minimamente conto della peculiarità  della fattispecie. Come si è giù  osservato nella precedente pronuncia, gli odierni ricorrenti, oltre a non aver avuto la disponibilità  del bene per il lungo periodo sopra indicato (dal 1995 al 2003), nel corso del tempo si sono anche concretamente adoperati sia con opere materiali (recinzione del fondo) sia attraverso numerosi esposti e denunce diretti a segnalare alle competenti autorità  l&#8217;abusivo sversamento di rifiuti da parte di terzi.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè vale il richiamo all&#8217;inserimento del terreno dei ricorrenti tra quelli censiti dal Decreto interministeriale dell&#8217;11.3.2014, ai fini del divieto di produzione agroalimentare e di vendita dei prodotti ortofrutticoli, circostanza peraltro giù  nota in quanto esaminata dalla Sezione nella precedente decisione, ove è stata reputata inconferente rispetto ai vizi rilevati. Infatti, l&#8217;inserimento del fondo nel censimento dei siti inquinati, effettuato col Piano Regionale di Bonifica, non dispensa il Sindaco dalla verifica in concreto della sussistenza di tutti i presupposti per l&#8217;adozione delle misure previste dagli articoli 192 e 242 T.U. 152/2006, con particolare riferimento all&#8217;individuazione del soggetto responsabile dell&#8217;inquinamento, non potendosi configurare in materia una forma di responsabilità  oggettiva del titolare del diritto di proprietà .</p>
<p style="text-align: justify;">3.3. Tanto è sufficiente per accogliere il ricorso ed annullare, in parte qua, l&#8217;ordinanza sindacale impugnata, persistendo la mancanza di un&#8217;adeguata valutazione dell&#8217;elemento soggettivo della colpa in capo agli odierni ricorrenti in merito l&#8217;illecito abbandono di rifiuti da parte di terzi sul suolo di proprietà .</p>
<p style="text-align: justify;">4. Le spese seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, previa estromissione della Regione Campania, lo accoglie entro i limiti di cui in motivazione e, per l&#8217;effetto, annulla in parte qua l&#8217;ordinanza sindacale emessa in data 26 giugno 2018.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Comune di Acerra a rimborsare alla parte ricorrente le spese di giudizio, liquidate complessivamente in € 2.000,00 (duemila/00), oltre alla refusione del contributo unificato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2019-n-3136/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2019 n.3136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2018 n.3136</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-5-2018-n-3136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2018 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-5-2018-n-3136/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2018 n.3136</a></p>
<p>Pres. Frattini/Est. Ferrari Il deposito telematico oltre le ore 12 dell&#8217;ultimo giorno utile è tardivo Processo amministrativo Depositi atti Oltre le ore 12 dell&#8217;ultimo giorno utile Tardivo  Ragioni Il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l&#8217;ultimo giorno utile rispetto ai</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-5-2018-n-3136/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2018 n.3136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-5-2018-n-3136/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2018 n.3136</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frattini/Est. Ferrari</span></p>
<hr />
<p>Il deposito telematico oltre le ore 12 dell&#8217;ultimo giorno utile è tardivo</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo    Depositi atti    Oltre le ore 12 dell&#8217;ultimo giorno utile    Tardivo    Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l&#8217;ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell&#8217;art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 si considera    limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche    effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Pubblicato il 24/05/2018</p>
<p style="text-align: right;">N. 03136/2018REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: right;">N. 04558/2016 REG.RIC.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: center;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4558 del 2016, proposto dal dott. Paolo Mannucci, in proprio e quale legale rappresentante della Farmacia Del Vivo di Mannucci Paolo e Pianetti Paola s.n.c., rappresentato e difeso dall’avv. Natale Giallongo e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Vittorio Emanuele II, n. 18, presso lo studio Grez,&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Antonio Fazzi e con questi elettivamente domiciliata in Roma, p.zza Barberini, n. 12 presso lo studio dell’avvocato Marcello Cecchetti,<br />
Comune di Poggibonsi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Leonardo Piochi e con questi elettivamente domiciliato in Roma, p.zza di pietra n. 236, presso lo studio dell’avvocato Daniela Jouvenal Long,<br />
il Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p>Donata Dei, Associazione Sindacale Proprietari e Titolari di Farmacia nella Provincia di Siena, Raffaello Fabbrini, tutti non costituiti in giudizio;&nbsp;</p>
<p>per la riforma</p>
<p>della sentenza del Tar Toscana, sez. II, n. 204 dell’8 febbraio 2016, notificata il 18 marzo 2016, che ha rigettato due ricorsi proposti avverso: a) la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Poggibonsi n. 111 del 17 aprile 2012, avente ad oggetto &#8220;Individuazione di due zone ove collocare due nuove farmacie&#8221;; b) il decreto del dirigente del Settore politiche del farmaco della Regione Toscana n. 5008 del 24 ottobre 2012, che ha approvato il bando di concorso straordinario per l’assegnazione di 130 sedi farmaceutiche (aumentato a 131 con decreto regionale n. 5222 del 2012) nella Regione Toscana e, in particolare, della sede n. 8 &#8220;Zona Via Pisana&#8221;.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi;</p>
<p>Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;</p>
<p>Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p>Relatore nella pubblica udienza del giorno 10 maggio 2018 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">FATTO</p>
<p>1. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato il dott. Paolo Mannucci – unitamente all’Associazione sindacale proprietari e titolari di farmacia della Provincia di Siena e al dott. Raffaello Fabbrini, titolare di altra farmacia sul territorio del Comune di Poggibonsi – ha impugnato la delibera di Giunta 17 aprile 2012, n. 111, con la quale era stata decisa l’istituzione di due nuove sedi farmaceutiche, ai sensi dell’art. 11, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27, localizzandole nella “zona Via Pisana… (e nella) zona via Senese-Romituzzo”.</p>
<p>In data 21 novembre 2012 è stato pubblicato sul BUR Toscana il decreto del dirigente del Settore politiche del farmaco della Regione Toscana n. 5008 del 24 ottobre 2012, che ha approvato il bando di concorso straordinario per l’assegnazione di 130 sedi farmaceutiche (aumentato a 131 con decreto regionale n. 5222 del 2012) nella Regione Toscana, tra le quali le due nuove sedi nel Comune di Poggibonsi. Il bando è stato in parte qua impugnato con atto di motivi aggiunti al ricorso straordinario e con separato ricorso straordinario dall’Associazione sindacale proprietari e titolari di farmacia della Provincia di Siena e dal dott. Raffaello Fabbrini. Su opposizione della Regione Toscana i due ricorsi straordinari sono stati trasposti dinanzi al Tar Toscana e decisi con la sentenza n. 204 dell’8 febbraio 2016, previa riunione dei due ricorsi giurisdizionali. Ha affermato il Tar che l’istituzione delle nuove farmacie prevista dall’art. 11, d.l. n. 1 del 2012 non ha determinato il definitivo superamento del sistema programmatorio a base territoriale tradizionalmente presente nella materia, ma solo determinato la sostituzione della nuova definizione di “zona territoriale” alla categoria di “sede”, in precedenza, prevista dalla normativa: le nuove disposizioni non cambiano realmente il quadro normativo. E vero, infatti, che sono state soppresse le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle piante organiche comunali, a cura di un&#8217;autorità sovracomunale (da ultimo, la Regione o la Provincia, a seconda delle norme regionali). Tuttavia rimane invariato l&#8217;impianto generale della disciplina, a partire dal &#8220;numero chiuso&#8221; delle farmacie, pur se i criteri per la determinazione di tale numero sono alquanto modificati. Ha aggiunto che benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato &#8220;pianta organica&#8221;, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome. Il Tar quindi, rifacendosi a propri precedenti in termini, ha concluso nel senso della necessità di una visione pianificatoria organica e coerente, ma in un contesto più flessibile in cui non è più necessario dare vita a perimetrazioni cartografiche (spesso fonte di contestazioni in una prospettiva puramente formalistica); in buona sostanza, occorre guardare alla logicità e razionalità della ripartizione delle diverse zone di pertinenza delle singole farmacie prevista dalla programmazione comunale.</p>
<p>2. Avverso la sentenza della sez. II del Tar Toscana n. 204 dell’8 febbraio 2016 il dott. Mannucci ha proposto appello, notificato il 18 maggio 2016 e depositato il successivo 8 giugno, con il quale ha dedotto:</p>
<p>a) Violazione e/o falsa applicazione art. 10, d.P.R. n. 1199 del 1971 – Violazione e/o falsa applicazione art. 69, l. n. 69 del 2009, dell’art. 7 c.p.a. – Violazione e/o falsa applicazione artt. 295 c.p.c. e 79 c.p.a..</p>
<p>Illegittimamente il Tar ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione del giudizio in attesa della decisione del presupposto ricorso straordinario proposto dal dott. Mannucci avverso la delibera di Giunta comunale 17 aprile 2012, n. 111, con la quale era stata deliberata l’attivazione di due nuove sedi farmaceutiche, ai sensi dell’art. 11, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27, localizzando le due nuove sedi nella “zona Via Pisana… (e nella) zona via Senese-Romituzzo”, ritenendo anche tale gravame trasposto da altro concorrente.</p>
<p>b) Violazione e/o falsa applicazione art. 10, d.P.R. n. 1199 del 1971 – Violazione e/o falsa applicazione art. 112 c.p.c..</p>
<p>Illegittimamente il Tar Toscana si è pronunciato non solo sui motivi aggiunti proposti avverso il decreto del dirigente del Settore politiche del farmaco n. 5008 del 24 ottobre 2012, che ha approvato il bando di concorso straordinario per l’assegnazione di 130 sedi farmaceutiche (aumentato a 131 con decreto reginale n. 5222 del 2012) nella Regione Toscana, tra le quali le due nuove sedi nel Comune di Poggibonsi, ma ha deciso anche il ricorso straordinario proposto avverso la delibera di Giunta comunale che tali sedi aveva istituito, pur avendo la Regione Toscana – alla quale il ricorso straordinario non era stato notificato – chiesto la trasposizione solo dell’atto di motivi aggiunti.</p>
<p>c) Violazione e/o falsa applicazione art. 11, d.l. n. 1 del 2012 – Violazione e/o falsa applicazione artt. 2, 9 e 10, l. n. 475 del 1968 &#8211; Violazione e/o falsa applicazione art. 5, l. n. 362 del 1991 – Illogicità e contraddittorietà della motivazione.</p>
<p>La sentenza del Tar è errata nella parte in cui, pur condividendo la sopravvivenza della pianta organica, consente al Comune di prescindere da essa per deliberare l’istituzione di una nuova sede farmaceutica e per individuarne la localizzazione.</p>
<p>d) Violazione e/o falsa applicazione art. 11, d.l. n. 1 del 2012 – Violazione e/o falsa applicazione artt. 1 e 2, l. n. 475 del 1968 &#8211; Violazione e/o falsa applicazione art. 3, l. n. 241 del 1990 – Difetto di motivazione.</p>
<p>Erroneamente il Tar non ha preso posizione sul motivo di irragionevolezza della localizzazione effettuata, inidonea ad assicurare il soddisfacimento degli interessi pubblici sottesi alla novella del 2012.</p>
<p>e) Violazione e/o falsa applicazione art. 11, d.l. n. 1 del 2012 – Violazione e/o falsa applicazione artt. 2, l. n. 475 del 1968 e 15, l. reg. Toscana n. 16 del 2000 – Eccesso di potere per sviamento – Difetto assoluto di istruttoria.</p>
<p>Erroneamente la sentenza gravata ha ritenuto irrilevante la mancata, preventiva acquisizione dei contributi istruttori.</p>
<p>L’acquisizione tardiva dei pareri della Azienda sanitaria e dell’Ordine dei farmacisti non vale a sanare l’illegittimità del provvedimento di apertura delle due nuove sedi ma costituisce insanabile vizio procedimentale.</p>
<p>f) Violazione artt. 7 ss. e 13, l. n. 241 del 1990 – Violazione art. 16, comma 3, l. reg. Toscana n. 16 del 2000.</p>
<p>Erroneamente il Tar ha affermato che l’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento è escluso dal carattere programmatorio e pianificatorio del decreto di ampliamento delle sedi farmaceutiche.</p>
<p>g) Violazione e/o falsa applicazione art. 11, d.l. n. 1 del 2012 – Violazione dell’art.42, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 267 del 2000.</p>
<p>L’adozione di atti di programmazione del servizio farmaceutico compete al Consiglio comunale, con la conseguenza che il decreto regionale n. 5008 del 2012, che ha omesso di rilevare tale vizio, non ha esercitato i poteri sostitutivi, recependo le illegittime scelte del provvedimento comunale.</p>
<p>h) Illegittimità costituzionale dell’art. 2, l. n. 475 del 1968, per violazione degli artt. 3, 11, 42, 97 e 117 Cost..</p>
<p>La tutela della salute è riconosciuta dall’art. 117, comma 3, Cost., tra le materie oggetto di legislazione concorrente, con la conseguenza che al legislatore statale è preclusa l’introduzione di norme autoapplicative che precludono, anche i materia farmaceutica, ogni intervento della Regione.</p>
<p>3. Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.</p>
<p>4. Si è costituito in giudizio il Comune di Poggibonsi, che ha sostenuto l’infondatezza dell’appello.</p>
<p>5. Si è costituito in giudizio il Ministero della salute, che non ha espletato alcuna attività difensiva.</p>
<p>6. Alla pubblica udienza del 10 maggio 2018 la causa è stata trattenuta per la decisione.</p>
<p style="text-align: center;">DIRITTO</p>
<p>1. Il Collegio dà atto del tardivo deposito della memoria da parte del Comune di Poggibonsi, effettuato l’ultimo giorno 9 aprile 2018, alle ore 15,36 (orario di invio dello scritto difensivo) e, dunque, oltre il termine perentorio delle ore 12. Il comma 4 dell’art. 4 dell’all.to 2 al d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.), come modificato dall’art. 7, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, ha infatti previsto che “È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo”.</p>
<p>Tale norma va interpretata nel senso che il deposito con il processo amministrativo telematico (Pat) è possibile fino alle ore 24.00 ma se effettuato l’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l’orario previsto per i depositi prima dell’entrata in vigore del Pat), si considera – limitatamente ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche – effettuato il giorno successivo, ed è dunque tardivo.</p>
<p>In altri termini, il termine ultimo di deposito alle ore 12 permane, anche all’indomani dell’entrata in vigore del Pat, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del Collegio giudicante.</p>
<p>Concretizzando tale principio nella pratica: a) se è depositata alle ore 13 dell’ultimo giorno utile, ai sensi del comma 1 dell’art. 73 c.p.a., una memoria la stessa non può essere tenuta in considerazione perché non sono rispettati i termini a difesa, salva la possibilità per la parte autrice del deposito tardivo di chiedere un rinvio della trattazione della questione e sempre che il Collegio ritenga ne sussistano i presupposti (analogo discorso vale per il deposito di documenti); b) se è depositato oltre le ore 12 un ricorso con richiesta di cautelare collegiale, ai fini del computo del termine per la fissazione della relativa camera di consiglio occorre considerare che il deposito è avvenuto il giorno successivo; c) se è depositato un ricorso o un appello alle ore 15 dell’ultimo giorno utile per il deposito, questo si considera avvenuto tempestivamente.</p>
<p>Della memoria del Comune di Poggibonsi (il quale non ha chiesto alcun differimento nella trattazione della causa), dunque, il Collegio non terrà conto al fine del decidere perché in violazione dei termini a difesa stabiliti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a..</p>
<p>2. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, essendo questo infondato nel merito.</p>
<p>Con il primo motivo il dott. Mannucci deduce l’erroneità della sentenza del Tar Toscana, che avrebbe pronunciato anche sull’annullamento della delibera di Giunta 17 aprile 2012, n. 111, mentre il ricorso avverso la stessa proposto pendeva ancora in sede straordinaria.</p>
<p>Al fine di inquadrare la vicenda contenziosa va chiarito che con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 28 agosto 2012, il dott. Paolo Mannucci – unitamente all’Associazione sindacale proprietari e titolari di farmacia della Provincia di Siena e al dott. Raffaello Fabbrini, titolare di altra farmacia sul territorio del Comune di Poggibonsi – ha impugnato la delibera di Giunta 17 aprile 2012, n. 111, con la quale era stata decisa l’istituzione di due nuove sedi farmaceutiche, ai sensi dell’art. 11, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27, localizzandole nella “zona Via Pisana… (e nella) zona via Senese-Romituzzo”.</p>
<p>Con decreto del dirigente del Settore politiche del farmaco della Regione Toscana n. 5008 del 24 ottobre 2012 è stato indetto un concorso straordinario per la copertura di 130 sedi farmaceutiche (divenute poi 131, a seguito della modifica introdotta con il decreto regionale n. 5222 del 2012). Il dott. Mannucci ha impugnato detto decreto con un ricorso straordinario, notificato il 14 marzo 2013, da valere quale atto di motivi aggiunti al ricorso straordinario notificato il 28 agosto 2012.</p>
<p>La modifica del bando, disposta con decreto regionale n. 5222 del 2012, è stata impugnata, con un secondo ricorso straordinario, dall’Associazione sindacale proprietari e titolari di farmacia della Provincia di Siena e dal dott. Raffaello Fabbrini.</p>
<p>In data 11 aprile 2013 la Regione Toscana ha notificato atto di opposizione, ex art. 10, d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 all’atto di motivi aggiunti al ricorso straordinario notificato il 28 agosto 2012, con il quale il dott. Mannucci ha chiesto l’annullamento del bando indetto con delibera n. 5008 del 24 ottobre 2012, nella parte in cui ha messo a concorso le due nuove sedi nel Comune di Poggibonsi e, in particolare, la sede n. 8 “Zona Via Pisana&#8221;.</p>
<p>Con atto depositato dinanzi al Tar Toscana il 7 giugno 2013 il dott. Mannucci ha trasposto l’atto di motivi aggiunti notificato il 14 marzo 2013, che ha preso il numero di r.g. 811/2013.</p>
<p>Il ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato il 28 agosto 2012, proposto dal dott. Mannucci, unitamente all’Associazione sindacale proprietari e titolari di farmacia della Provincia di Siena e al dott. Fabbrini, titolare di altra farmacia sul territorio del Comune di Poggibonsi, è stato trasposto dagli ultimi due ricorrenti unitamente all’atto di motivi aggiunti al ricorso straordinario, dagli stessi proposto avverso l’indizione del concorso per la copertura delle due nuove sedi nel Comune di Poggibonsi. Il ricorso così trasposto ha preso il numero di r.g. 849/2013.</p>
<p>Il Tar, con l’impugnata sentenza n. 204 dell’8 febbraio 2016, ha riunito i ricorsi e li ha respinti. Conseguentemente, il ricorso straordinario e l’atto di motivi aggiunti non pendono più in sede straordinaria: con il d.P.R. 21 marzo 2016, su parere della sez. II del Consiglio di Stato n. 204 del 2 febbraio 2016, il ricorso straordinario e l’atto di motivi aggiunti sono stati dichiarati improcedibili.</p>
<p>La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata comunicata, dal Ministero della salute sia al dott. Mannucci che all’Associazione sindacale proprietari e titolari di farmacia della Provincia di Siena presso il legale che li difendeva in sede straordinaria.</p>
<p>Proprio alla luce del parere reso dal Consiglio di Stato, con la memoria di replica, depositata il 19 aprile 2018, il dott. Mannucci ha rinunciato a tale motivo.</p>
<p>3. Come esposto in narrativa, l’appello si sostanzia nell’impugnazione della decisione del Comune di Poggibonsi di istituire – in esecuzione della riforma del settore farmaceutico introdotta dall’art. 11, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la l. 24 marzo 2012, n. 27 – due nuove sedi farmaceutiche, localizzandole nella “zona Via Pisana… (e nella) zona via Senese-Romituzzo”. Il vizio che inficia la delibera comunale si riflette sul bando di concorso della Regione Toscana, che ha previsto, tra le sedi da coprire, quelle di nuova istituzione nel Comune di Poggibonsi.</p>
<p>Con il secondo e terzo motivo – che, per ragioni di connessione logica, possono essere esaminati congiuntamente – il dott. Mannucci afferma che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui, pur condividendo che la pianta organica delle farmacie sia sopravvissuta alla riforma introdotta dall’art. 11, d.l. n. 1 del 2012, consente al Comune di prescindere da essa per deliberare l’istituzione delle nuove sedi farmaceutiche e per individuarne la localizzazione. In ogni caso, appare illegittima l’individuazione della zona dove si è ritenuto di istituire le nuove sedi.</p>
<p>I motivi non sono suscettibili di positiva valutazione.</p>
<p>Com’è noto la legislazione statale, con l’art. 1, l. 2 aprile 1968, n. 475, detta la disciplina del contingentamento delle sedi farmaceutiche, individuando una specifica proporzione (una farmacia ogni 3.300 abitanti).</p>
<p>Il successivo art. 2, l. n. 475 del 1968 si occupa dell’individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e della loro localizzazione, demandandone i relativi compiti ai Comuni, ed è stato novellato dall’art. 11, d.l. n. 1 del 2012 nell’ottica della liberalizzazione del servizio farmaceutico.</p>
<p>Correttamente il giudice di primo grado ha richiamato la giurisprudenza granitica della Sezione terza del Consiglio di Stato (a cominciare dalla sentenza 3 aprile 2013, n. 1858) secondo cui, sebbene la nuova legge non faccia riferimento alla pianta organica, compete comunque al Comune “la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome”.</p>
<p>Tale principio è stato riaffermato nella successiva decisione della sez. III, 31 dicembre 2015, n. 5884, nella quale si è precisato che il Comune deve comunque individuare le zone di pertinenza delle singole sedi farmaceutiche.</p>
<p>Nondimeno, la stessa Sezione III (3 novembre 2016, n. 4614) ha ritenuto che la finalità di garantire l&#8217;accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci non può significare che occorra procedere all&#8217;allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare che debba essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma (art. 11, d.l. n. 1 del 2012) l&#8217;eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d&#8217;utenza di una o più sedi preesistenti. La riforma, in altri termini, vuole realizzare l&#8217;obiettivo di assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio e, solo in via aggiuntiva, introduce il criterio che occorre tener altresì conto dell&#8217;esigenza di garantire l&#8217;accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate (Cons. St., sez. III, 4 ottobre 2017, n. 4629).</p>
<p>Il provvedimento di istituzione della nuova sede farmaceutica finisce necessariamente per impattare sulla pianta organica preesistente: questo effetto è connaturale alla riforma del settore e, quindi, non può costituire motivo di illegittimità della delibera comunale (Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2562).</p>
<p>Ciò chiarito, nel caso all’esame del Collegio il Comune di Poggibonsi ha fatto buon governo delle regole dettate dal legislatore a presidio del potere di localizzazione delle due nuove sedi farmaceutiche, decidendo di istituirle lungo le assi stradali Via Pisana e Via Senese in zone ad alta concentrazione abitativa.</p>
<p>Le ragioni che hanno indotto a individuare dette due zone (Zona Via Pisana e Zona Via Senese – Romituzzo) sono state esaurientemente esplicitate nel parere reso dal Settore edilizia e urbanistica del comune di Poggibonsi, richiamato ob relationem nell’impugnata delibera di Giunta n. 111 del 2012.</p>
<p>Entrambe dette zone, oltre ad essere densamente abitate e con la presenza di attività terziarie, si trovano in posizione decentrata rispetto alle attuali farmacie, sono attraversate da un tratto di anello viario che collega il centro al capoluogo.</p>
<p>Come chiarito dalla Sezione (24 gennaio 2018, n. 475; 22 novembre 2017, n. 5446) lo scopo della previsione normativa di cui all’art. 1, d.l. n. 1 del 2012 non è quello del massimo decentramento delle sedi farmaceutiche, a rischio di istituire nuove sedi che non abbiano una zona di competenza tale da garantirne la loro sopravvivenza, ma di aumentare l&#8217;accessibilità all&#8217;assistenza farmaceutica in favore del maggior numero di abitanti possibile. La finalità-esigenza di poter servire adeguatamente aree isolate e/o scarsamente abitate va, quindi, necessariamente coniugata con quella di garantire la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico da parte della maggioranza degli abitanti del Comune, in un&#8217;ottica complessiva che considera l&#8217;intero territorio comunale, rispetto al quale, in concreto, va compiuta la valutazione sul grado di accessibilità all&#8217;assistenza farmaceutica.</p>
<p>Va anche ricordato che nell’organizzazione della dislocazione territoriale del servizio farmaceutico il Comune gode di ampia discrezionalità in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione (Cons. St., sez. III, 27 aprile 2018, n. 2562; id. 22 novembre 2017, n. 5446; id. 30 maggio 2017, n. 2557).</p>
<p>Ed invero, la scelta del legislatore statale di attribuire ai Comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde all’esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività alla quale concorrono plurimi fattori diversi dal numero dei residenti, quali in primo luogo l’individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, il correlato esame di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie, le quali – come si è detto – sono frutto di valutazioni ampiamente discrezionali, come tali inerenti all&#8217;area del merito amministrativo, rilevanti ai fini della legittimità soltanto in presenza di chiare ed univoche figure sintomatiche di eccesso di potere, in particolare sotto il profilo dell&#8217;illogicità manifesta e della contraddittorietà (Cons. St., sez. III, 22 marzo 2017, n. 1305).</p>
<p>Aggiungasi che l’interesse commerciale dei farmacisti già insediati, destinato ad essere sacrificato per effetto dell’applicazione di una disposizione che – come quella di cui all’art. 1, comma 2, l. n. 475 del 1968, nel testo modificato l&#8217;art. 11, comma 1, lett. a, d.l. n. 1 del 2012 – persegue una chiara finalità di stimolo della concorrenza, promuovendo l’incremento degli esercizi farmaceutici mediante un meno stringente parametro demografico, deve essere preso in considerazione dall’Amministrazione ai fini del compimento di una scelta equilibrata e ragionevole, fermo restando però che, secondo i principi generalmente applicati, laddove venga in rilievo l’esercizio di un potere di matrice discrezionale, l’interesse patrimoniale del privato è destinato a recedere ove si dimostri incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico (Cons. St., sez. III, 24 gennaio 2018, n. 475).</p>
<p>In conclusione, la scelta operata dal Comune di Poggibonsi appare legittima, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui esso gode.</p>
<p>4. L’appellante non può essere seguito neanche allorchè afferma che il Comune non avrebbe spiegato le ragioni per cui ha deciso di avvalersi della possibilità di istituire una nuova sede farmaceutica, utilizzando i “resti” superiori al 50% del 3.300 abitanti richiesti dalla normativa.</p>
<p>La giurisprudenza della Sezione (2 maggio 2016, n. 1658; 18 dicembre 2015, n. 5780; id. 19 settembre 2013, n. 4667) ha riconosciuto che l’utilizzazione del resto è facoltativa e, nel sistema del d.l. n. 1 del 2012, non necessita di particolari giustificazioni o motivazioni. Infatti, lo scopo dichiaratamente perseguito dall’art. 11, d.l. n. 1 del 2012 è quello di “favorire l&#8217;accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti&#8230; nonché di favorire le procedure per l&#8217;apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”; mentre il decreto legge nel suo insieme (che riguarda anche materie assai diverse dal servizio farmaceutico) persegue un obiettivo di politica economica mediante l’incremento della “concorrenza” e della “competitività”.</p>
<p>Dunque, sebbene l’utilizzazione del resto sia facoltativa e non vincolata, la formulazione della norma fa intendere che non vi è alcuna restrizione al riguardo; non si richiede cioè l’accertamento di particolari condizioni o esigenze; anzi, visti il contesto e la ratio della riforma è chiaro che il favore del legislatore è verso la massima espansione degli esercizi farmaceutici e quindi non si può ritenere necessaria alcuna specifica motivazione del Comune per giustificare tale scelta.</p>
<p>5. Con il quarto motivo si afferma l’illegittimità della localizzazione perché effettuata con l’acquisizione tardiva dei pareri, obbligatori e non vincolanti, della Azienda sanitaria e dell’Ordine dei farmacisti; detti pareri, intervenuti successivamente all’adozione della delibera della Giunta del Comune di Poggibonsi n. 111 del 17 aprile 2012, non sanerebbero l’illegittimità del provvedimento di apertura della nuova sede.</p>
<p>Anche tale motivo è privo di pregio.</p>
<p>E’ noto che secondo l’art. 2, comma 1, l. n. 475 del 1968, che funge da parametro di riferimento al fine di stabilire se la delibera impugnata dovesse o meno essere preceduta dall’acquisizione dei pareri della A.S.L. e dell’Ordine dei Farmacisti, l’apporto consultivo dei suddetti organi si rende necessario allorché il Comune “identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie”: è quindi evidente che l’obbligo di acquisizione dei pareri è strettamente connesso e funzionale all’esercizio del potere di istituzione di nuove sedi farmaceutiche, essendo strumentale a verificare che il suo esercizio risponda all’esigenza di “assicurare un&#8217;equa distribuzione sul territorio” ed “una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico”.</p>
<p>E’ ben vero dunque che, come afferma l’appellante, nel caso in esame i pareri avrebbero dovuto essere acquisiti prima di adottare la delibera di localizzazione della nuova sede farmaceutica.</p>
<p>Il Collegio peraltro, pur riconoscendo che la procedura seguita dall’Amministrazione é stata irrituale, richiama un precedente della Sezione in termini (19 settembre 2013, n. 4668), che ha valorizzato la circostanza che i pareri espressi dall’Azienda Sanitaria e dall’Ordine dei Farmacisti non avevano mosso osservazioni critiche né proposto alternative o introdotto contributi istruttori di alcun tipo, limitandosi ad esprimere – motivatamente – assenso rispetto alle scelte operate dall’Amministrazione; con la conseguenza che la mancata preventiva acquisizione dei pareri in questione non aveva inciso sulla scelta dell’Amministrazione che, verosimilmente, non sarebbe stata diversa neppure se i pareri fossero intervenuti tempestivamente.</p>
<p>La fattispecie corrisponde in pieno a quella oggetto del presente giudizio in cui i pareri, che andavano acquisiti al procedimento prima della delibera di giunta, sono stati chiesti successivamente alla stessa ma, una volta rilasciati, si sono limitati ad avallare le scelte effettuate dall’Amministrazione.</p>
<p>Pertanto, come condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, quand’anche tali pareri fossero stati acquisiti preventivamente non avrebbero in alcun modo influenzato il processo decisionale, non avendo formulato obiezioni ovvero proposte alternative atte, anche potenzialmente, ad incidere sulla decisione finale.</p>
<p>Da tale premessa correttamente il Tar Toscana ha fatto conseguire che, in applicazione dei principi di conservazione dell&#8217;atto e di strumentalità delle forme, non può annullarsi la delibera comunale per la parte in cui ha localizzato le nuove sedi, atteso che il Comune sarebbe costretto a reiterare il procedimento, il cui esito è ab initio scontato (Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2012, n. 1081).</p>
<p>6. Con la memoria di replica depositata il 19 aprile 2018 l’appellante ha dichiarato di rinunciare al sesto, settimo e ottavo motivo perché sugli stessi si è ormai formato un consolidato orientamento giurisprudenziale contrario.</p>
<p>Di tale rinuncia il Collegio deve dare atto.</p>
<p>Peraltro, solo per completezza espositiva il Collegio rileva che effettivamente costituisce orientamento costante della Sezione (30 maggio 2017, n. 2557; 19 settembre 2013, n. 4668) che, in presenza dell’istituzione di una nuova sede farmaceutica, non trovano applicazione le forme partecipative previste dall’art. 7, l. n. 241 del 1990, in quanto i farmacisti già titolari di farmacia non possono considerarsi destinatari “diretti” del provvedimento da emanare, giacché detta istituzione solo di riflesso, ossia indirettamente, si risolve in una diminuzione della potenziale clientela di quelli.</p>
<p>Aggiungasi che l’apertura di una nuova sede farmaceutica costituisce un atto di pianificazione e di programmazione sicché, ai sensi dell’art. 13, comma 1, l. n. 241 del 1990, deve escludersi che al relativo procedimento possano applicarsi le norme sulla partecipazione e, in particolare, quella relativa all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nei confronti dei titolari di sedi farmaceutiche già esistenti (Cons. St., sez. III, 6 febbraio 2015, n. 603).</p>
<p>7. Anche il settimo motivo, come anche in questo caso correttamente ha dato atto l’appellante, non è suscettibile di positiva valutazione alla luce di una consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo secondo cui nel sistema oggi delineato dal Testo Unico delle leggi sulle autonomie locali, il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla cui competenza la legge riserva gli atti di carattere strategico e programmatico nella vita della comunità locale, spettando alla Giunta l’adozione dei provvedimenti esecutivi e di gestione amministrativa. Tra questi ultimi, rientrano i provvedimenti di individuazione delle nuove sedi farmaceutiche.</p>
<p>8. Le questioni vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.</p>
<p>9. L’appello deve dunque essere respinto.</p>
<p>Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti della Regione Toscana e del Comune di Poggibonsi; sono invece compensate nei confronti del Ministero della salute, che non ha svolto alcuna attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),</p>
<p>definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p>Condanna l’appellante al pagamento, nei confronti della Regione Toscana e del Comune di Poggibonsi, delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.000,00, da ripartire in parti eguali tra le due amministrazioni. Compensa le spese del presente grado di giudizio nei confronti del Ministero della salute.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2018 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Franco Frattini, Presidente</p>
<p>Umberto Realfonzo, Consigliere</p>
<p>Stefania Santoleri, Consigliere</p>
<p>Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore</p>
<p>Raffaello Sestini, Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-24-5-2018-n-3136/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 24/5/2018 n.3136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.3136</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-7-2010-n-3136/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-7-2010-n-3136/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.3136</a></p>
<p>Pres. Bianchi &#8211; Est. Graziano M. Bresso ed altri (Avv.ti N. Paoletti e L. Di Raimondo) c/ Cota Roberto, Presidente della Regione Piemonte (Avv. L. Procacci) le motivazioni della sentenza del T.A.R. Piemonte sulla presentazione delle liste per le elezioni regionali 1. Elezioni – Regione Piemonte – Liste – Presentazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-7-2010-n-3136/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.3136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-7-2010-n-3136/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.3136</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Bianchi &#8211; Est. Graziano<br /> M. Bresso ed altri (Avv.ti N. Paoletti e L. Di Raimondo) c/ Cota Roberto, Presidente della Regione Piemonte (Avv. L. Procacci)</span></p>
<hr />
<p>le motivazioni della sentenza del T.A.R. Piemonte sulla presentazione delle liste per le elezioni regionali</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Elezioni – Regione Piemonte – Liste – Presentazione – Senza raccolta di sottoscrizioni – Ammissibilità – Condizioni – Collegamento stabile con il capogruppo di un gruppo consiliare – Candidato del gruppo politico di appartenenza – Sostegno – Necessità. 	</p>
<p>2. Elezioni – Regione Piemonte – Liste – Presentazione – Senza raccolta di sottoscrizioni – Ammissibilità – Condizioni – Ottenimento di un seggio nelle elezioni precedenti – Fattispecie.	</p>
<p>3. Elezioni – Simboli delle liste – Confondibilità – Valutazione – Presupposti – Fattispecie.	</p>
<p>4. Elezioni – Ricorsi – Notifica – Termine – Errore scusabile . 	</p>
<p>5. Elezioni – Giudizio elettorale – Controinteressati – Individuazione –  Petitum – Considerazione – Necessità.	</p>
<p>6. Processo amministrativo – Ricorso –Notifica – Mancanza di alcune pagine – Notifica successiva delle copie integrali – Ammissibilità &#8211; Ragioni. 	</p>
<p>7. Elezioni – Regione Piemonte – Liste – Ammissione – Illegittimità – Conseguenze – Riconteggio dei voti &#8211; Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai sensi dell’art. 1 , lett. c) della L. Regionale Piemonte n. 21/2009, è consentito presentare alle elezioni regionali una nuova lista senza l’onere della raccolta delle sottoscrizioni di sostegno, soltanto se il capogruppo di un gruppo consiliare presente in Consiglio al momento dell’indizione delle elezioni dichiari di essere collegato a tale lista. La norma presuppone, da un lato che il collegamento sia stabile e perduri per tutta la durate delle elezioni e dall’altro che tra il gruppo consiliare e la formazione politica di riferimento sussista omogeneità di scelte politiche e concordia, non potendo tale lista sostenere un candidato alla carica di presidente rivale rispetto a quello sostenuto dal partito da cui trae la speciale legittimazione a presentarsi alle elezioni. 	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 1, co. 1 , lett. a) della L. Reg. Piemonte n. 21/2009, la condizione per godere del beneficio dell’esenzione dall’obbligo di presentazione delle sottoscrizioni è che le liste nuove abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle precedenti consultazioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale, per il Parlamento europeo o quello nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte. (Nella specie il T.A.R. Piemonte ha ritenuto che la lista “Consumatori” non possedesse tale requisito essendo una lista diversa rispetto alla  &#8220;LISTA CONSUMATORI&#8221;, che aveva ottenuto un seggio nelle elezioni regionali del 2005).	</p>
<p>3. Nel procedimento elettorale, la  valutazione della confondibilità dei simboli delle liste deve essere condotta empiricamente e caso per caso, prendendo in considerazione tutti gli elementi di cui si compongono i simboli da raffrontare, ma non considerandoli avulsi dal contesto complessivo e di insieme che connota sia il simbolo contestato che quello costituente il metro del paragone e di cui si assume lesa l’unicità. (Nella specie il contrassegno della lista provinciale collegata al candidato presidente Roberto Cota, contenente la parola “Verdi Verdi” non è stata ritenuta confondibile con il movimento dei Verdi risaltando in maniera evidente il cognome Cota). 	</p>
<p>4. Nel procedimento inerente i ricorsi elettorali, il termine di dieci giorni prescritto per la notifica del ricorso, previamente depositato, e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 82 comma 3 del D.P.R. n. 570 del 1960, non decorre dalla data in cui il Presidente del tribunale emette il decreto stesso, bensì dalla data della sua comunicazione. In relazione alla tardività del ricorso, è stato riconosciuto, nella specie, l’errore scusabile dato il confuso panorama normativo e giurisprudenziale relativo in particolare all’ammissibilità del ricorso avverso l’ammissione delle liste prima della proclamazione degli eletti.    	</p>
<p>5.   In materia elettorale si deve escludere che debbano essere chiamati in giudizio tutti i candidati, eletti o non eletti, dovendosi, invece, individuare i controinteressati caso per caso, sulla scorta del proposto petitum e delle censure prospettate.  Infatti,  sono parti necessarie del giudizio unicamente l&#8217;ente al quale l&#8217;elezione si riferisce ed a cui vanno imputati i risultati elettorali, e, in qualità di controinteressati, i candidati della cui avvenuta elezione si discute e che, dunque, possono restare pregiudicati dalla chiesta modificazione del provvedimento. 	</p>
<p>6. Nel processo amministrativo, l’eventuale mancanza di alcune pagine nel ricorso notificato può assumere rilievo soltanto se lesiva del diritto di difesa. Pertanto, tale mancanza è irrilevante se il destinatario riceve successivamente la notifica delle copie integrali potendo conseguire piena contezza del contenuto delle censure nonché della specificazione dei provvedimenti impugnati. 	</p>
<p>7. L’ammissione delle Liste “Al centro con Scanderebech” e “Consumatori” per le elezioni Regionali del Piemonte è illegittima. Pertanto, il T.A.R. Piemonte ha disposto uno svolgimento di attività istruttoria a cura degli Uffici Centrali Circoscrizionali e dell’Ufficio Centrale Regionale per accertare il numero complessivo dei voti validi espressi per le due predette Liste provinciali e quelli validi espressi congiuntamente per le due Liste e per uno dei Candidati alla carica di Presidente della Giunta Regionale. Il riconteggio mira, in particolare, a valutare se i voti espressi a favore di una delle liste annullate possano essere comunque attribuiti validamente ad uno dei due candidati alla carica di Presidente, al fine di considerare quali siano i reali effetti dell’annullamento dell’ammissione delle due liste sulla elezione del Presidente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15950_15950.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-28-7-2010-n-3136/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/7/2010 n.3136</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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