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	<title>3132 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3132 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2019 n.3132</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-5-2019-n-3132/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2019 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-5-2019-n-3132/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2019 n.3132</a></p>
<p>F. Frattini Pres., S. Santoleri Est., PARTI: (A. F., rappr. avv.ti Giacomo Bernardi, Andrea Maria Valorzi c. Provincia Autonoma di Trento rappr. avv.ti Nicolo&#8217; Pedrazzoli, Viviana Biasetti, Francesco Saverio Bertolini) La competenza funzionale a conoscere del ricorso per l&#8217;ottemperanza si radica in capo al Consiglio di Stato, in caso di</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-14-5-2019-n-3132/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2019 n.3132</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">F. Frattini Pres., S. Santoleri Est., PARTI: (A. F., rappr. avv.ti Giacomo Bernardi, Andrea Maria Valorzi c. Provincia Autonoma di Trento rappr. avv.ti Nicolo&#8217; Pedrazzoli, Viviana Biasetti, Francesco Saverio Bertolini)</span></p>
<hr />
<p>La competenza funzionale a conoscere del ricorso per l&#8217;ottemperanza si radica in capo al Consiglio di Stato, in caso di riforma della sentenza di primo grado, ex art. 113, i° c., C.P.A..</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; ricorso in ottemperanza &#8211; regolamento di competenza &#8211; riforma della sentenza di primo grado &#8211; competenza funzionale del giudice di appello &#8211; sussiste</span></p>
<hr />
<p><em>La competenza funzionale a conoscere del ricorso per l&#8217;ottemperanza si radica in capo al Consiglio di Stato, in caso di riforma della sentenza di primo grado, ex art. 113, i° c., C.P.A.. La ratio della disposizione discende dalla evidente finalità  di stabilire un nesso biunivoco fra giudizio di cognizione e relative statuizioni di esecuzione: l&#8217;ordinamento, infatti, ascrive la competenza funzionale a giudicare in ottemperanza (con l&#8217;annessa giurisdizione di merito) all&#8217;organo che ha fissato il contenuto dispositivo e conformativo della regula juris del caso concreto.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/05/2019</p>
<p style="text-align: justify;">N. 03132/2019REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00613/2019 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 613 del 2019, proposto da A. F., rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Bernardi, Andrea Maria Valorzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;Avv. Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268 A;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicolo&#8217; Pedrazzoli, Viviana Biasetti, Francesco Saverio Bertolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Bertolini in Roma, via Ferrero di Cambiano. n. 82;</p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del T.R.G.A. &#8211; della Provincia di Trento Sezione Unica n. 284/2018, resa tra le parti, dichiarativa di incompetenza;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso per regolamento di competenza e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2019 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Alessio Petretti su delega di Andrea Maria Valorzi e Francesco Saverio Bertolini;</p>
<p>Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
</p>
<p>FATTO e DIRITTO</p>
<p>1. &#8211; Con sentenza n. 284/2018 il TRGA di Trento ha dichiarato inammissibile &#8211; ex art. 113, comma 1, c.p.a. &#8211; il ricorso in ottemperanza proposto in relazione alla sentenza n. 249/2017, riformata, in parte, da questa Sezione con sentenza n. 1319/2018, in seguito all&#8217;appello proposto dalla controinteressata dott.ssa C. N. V..</p>
<p>Con tale ricorso ex art. 112 c.p.a., la parte istante aveva formulato istanza di declaratoria di nullità , ex art. 114 comma 4, lett. b) c.p.a. della deliberazione emessa dalla G.P. di Trento n. 781/2018, con la quale era stata data esecuzione al giudicato formatosi all&#8217;esito della pronuncia di appello.</p>
<p>2. &#8211; Con la decisione n. 284/2018 il primo giudice ha rilevato che &#8211; benchè l&#8217;azione di ottemperanza fosse stata formalmente azionata nei soli confronti della sentenza di primo grado &#8211; nondimeno tale sentenza era stata riformata in appello e, quindi, la competenza a decidere sulla controversia spettava al giudice di secondo grado, in quanto &#8220;direttamente influente sull&#8217;intero rapporto portato alla cognizione del giudice&#8221;, tenuto conto &#8211; in particolare &#8211; della &#8220;rilevanza decisiva (della) questione del tetto dei 35 punti previsti complessivamente per i titoli relativi all&#8217;esercizio professionale, tetto stabilito dalla sentenza di appello&#8221;.</p>
<p>Sulla base di tale presupposto, il TRGA di Trento ha, quindi, dichiarato il ricorso ex art. 112 c.p.a. inammissibile per difetto di competenza, ed ha indicato come giudice competente il Consiglio di Stato, presso cui la parte avrebbe potuto riassumere il giudizio.</p>
<p>3. &#8211; Avverso tale decisione la dott.ssa A. F. ha proposto regolamento di competenza, nel quale ha contestato la sentenza del TRGA, sostenendo che l&#8217;azione di esecuzione era stata proposta nei confronti della sola parte della sentenza di primo grado non riformata in appello, con conseguente competenza del giudice di primo grado.</p>
<p>3.1 &#8211; Si è costituita in giudizio la Provincia Autonoma di Trento che ha concluso per il rigetto del regolamento di competenza.</p>
<p>4. &#8211; Alla camera di consiglio del 9 maggio 2019 il regolamento di competenza è stato trattenuto in decisione.</p>
<p>5. &#8211; Il regolamento di competenza va respinto sussistendo la competenza di questo Consiglio di Stato, in quanto:</p>
<p>&#8211; la sentenza di questa Sezione n. 1319/2018 ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado disponendo &#8220;il parziale rigetto del ricorso proposto in primo grado (nella parte volta ad ottenere l&#8217;attribuzione della maggiorazione per l&#8217;esercizio professionale di farmacie rurali oltre il limite massimo complessivo di punteggio)&#8221;;</p>
<p>&#8211; ne consegue che, nella specie, la competenza funzionale a conoscere del ricorso per ottemperanza si radica in capo a questo Consiglio, in base a quanto previsto dall&#8217;art. 113, comma 1, c.p.a.;</p>
<p>&#8211; tale disposizione, infatti, stabilisce che la competenza a giudicare dei ricorsi in ottemperanza relativi a sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali confermate in grado di appello si radica, di norma, in capo ai Tribunali stessi, salvi i casi in cui il Consiglio di Stato abbia introdotto un quid novi in ordine al contenuto dispositivo o conformativo;</p>
<p>&#8211; ne consegue che, in caso di riforma della sentenza di primo grado, anche parziale, la competenza funzionale si radica in capo al giudice di appello;</p>
<p>&#8211; la ratio della disposizione discende dalla evidente finalità  di stabilire un nesso biunivoco fra giudizio di cognizione e relative statuizioni di esecuzione: l&#8217;ordinamento, infatti, ascrive la competenza funzionale a giudicare in ottemperanza (con l&#8217;annessa giurisdizione di merito) all&#8217;organo che ha fissato il contenuto dispositivo e conformativo della regula juris del caso concreto (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 28/3/2019, n. 2051; Cons. Stato, Sez. IV, 26 settembre 2018, n. 5526);</p>
<p>&#8211; pertanto, poichè la sentenza di primo grado è stata riformata, in parte, da questa Sezione con sentenza n. 1319/2018, il regolamento di competenza va respinto e, per l&#8217;effetto, va confermata la sentenza del TRGA che ha dichiarato la competenza di questo Consiglio di Stato a decidere sul giudizio ex art. 112 c.p.a. proposto dall&#8217;istante.</p>
<p>6. &#8211; Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul regolamento di competenza, come in epigrafe proposto, lo respinge, e per l&#8217;effetto, in conferma della sentenza del TRGA n. 284/2018, dichiara la competenza di questo Consiglio di Stato a pronunciare sul ricorso ex art. 112 c.p.a. proposto dall&#8217;istante.</p>
<p>Condanna la parte istante a rifondere alla Provincia Autonoma di Trento le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 16/7/2010 n.3132</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-i-sentenza-16-7-2010-n-3132/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres.FF Goso – Rel. Goso Lavanderia Industriale Cipelli srl ed altri (avv.ti Borsero, Merani) c. Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino (avv. Di Palo) e Lit srl (avv. Casavecchia) sulla non tassatività del numero massimo di cinque componenti delle Commissioni aggiudicatici ma sulla necessità della composizione in numero</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.FF Goso – Rel. Goso<br /> Lavanderia Industriale Cipelli srl ed altri (avv.ti Borsero, Merani) c. Azienda<br /> Ospedaliera Universitaria San Giovanni Battista di Torino (avv. Di Palo)<br /> e Lit srl (avv. Casavecchia)</span></p>
<hr />
<p>sulla non tassatività del numero massimo di cinque componenti delle Commissioni aggiudicatici ma sulla necessità della composizione in numero dispari</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Ricorso giurisdizionale – Interesse – Terzo classificato – Vizio comportante esclusione aggiudicatario – Aggiudicazione al secondo classificato – Difetto di interesse.	</p>
<p>2. – Contratti p.a. – Commissione di gara – Offerta economicamente più vantaggiosa – Valutazione offerta economica – Necessità – Attività vincolata – Irrilevanza.	</p>
<p>3. – Contratti p.a. – Commissione di gara – Cinque componenti – Numero non vincolante – Necessità composizione numerica dispari.	</p>
<p>4 . – Contratti p.a. – Commissione di gara – Presidente – E’ un membro – Mancata votazione – Irrilevanza.	</p>
<p>5. – Contratti p.a. – Commissione di gara – Sospensione operazioni – Verbalizzazione misure adottate per garantire integrità offerte – Necessità.	</p>
<p>6. – Contratti p.a. – Annullamento aggiudicazione – Caducazione automatica contratto – Soltanto qualora ricorrente possa subentrare.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. – La terza classificata non ha interesse a dedurre un vizio che ove accolto comporterebbe l’esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, qualora per tale effetto la gara venga vinta dalla seconda classificata.	</p>
<p>2. – L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisce compito proprio della commissione giudicatrice anche nella parte relativa alla valutazione dell’aspetto strettamente economico, benché si traduca nell’esercizio di attività vincolata.	</p>
<p>3. – L’indicazione contenuta nella legge, laddove si prevede che la commissione di gara possa essere composta di un numero massimo di cinque componenti, non è vincolante per quanto riguarda il numero massimo, ma è vincolante nella parte in cui si richiede che la commissione sia composta da un numero dispari di componenti.	</p>
<p>4. – Il presidente della commissione di gara deve essere computato nel numero dei membri della commissione, anche qualora abbia deciso di non votare.	</p>
<p>5. – Nei casi in cui le operazioni di gara vengano sospese, è necessario che siano verbalizzate le specifiche misure adottate per garantire l’integrità delle offerte.	</p>
<p>6. – Nel caso di violazioni non gravi, la caducazione del contratto non consegue automaticamente all’annullamento dell’aggiudicazione, ma soltanto qualora la parte ricorrente abbia l’effettiva possibilità di subentrare nel contratto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15938_TAR_15938.pdf">clicca qui</a></p>
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