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	<title>3131 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3131 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.3131</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-10-2008-n-3131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-10-2008-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.3131</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Silvia Cattaneo – Estensore IGECO Costruzioni s.p.a. (avv.ti A. Cancrini e C. De Portu) c. Provincia di Lecce (avv.ti G. Angelastri e F. Trane), CO.CE.MER. s.p.a. e altro (avv.ti P. Quinto, R.G. Marra e L. Quinto), CO.VE.CO e Monticava Strade s.r.l. (avv.ti R. Barsi, N. Creuso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-10-2008-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.3131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-10-2008-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.3131</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Silvia Cattaneo – Estensore<br /> IGECO Costruzioni s.p.a. (avv.ti A. Cancrini e C. De Portu) c. Provincia di Lecce (avv.ti G. Angelastri e F. Trane), CO.CE.MER. s.p.a. e altro (avv.ti P. Quinto, R.G. Marra e L. Quinto), CO.VE.CO e Monticava Strade s.r.l. (avv.ti R. Barsi, N. Creuso e S. Lago), Comune di Casarano (avv. G. Mormandi) [interveniente ad opponendum]</span></p>
<hr />
<p>sul valore da riconoscere alla pubblicazione della aggiudicazione sul sito internet della Stazione appaltante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Pubblicazione sul sito internet della Stazione appaltante – Conoscenza del provvedimento – Art.79 comma 5, d.lg. n.163 del 2006 – Conoscenza individuale.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Aggiudicazione della gara – Pubblicazione sul sito internet della Stazione appaltante – Previsione nel bando di gara – Legittimità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In forza dell’art.79 comma 5, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, la p.a. ha l’onere di effettuare una comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione, sicché la conoscenza del provvedimento in capo ai concorrenti non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet della stazione appaltante.</p>
<p>2. E’ legittima la norma del bando di gara secondo cui la pubblicazione sul sito internet della Stazione appaltante costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lg. 12 aprile 2006 n.163, in quanto da intendersi quale previsione di un adempimento ulteriore rispetto a quello di comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione, previsto dal codice degli appalti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; TERZA SEZIONE </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Terza Sezione di Lecce, nelle persone dei Signori:<br />
<b>ANTONIO CAVALLARI Presidente  <br />
TOMMASO CAPITANIO Primo Ref. </b><br />
<b>SILVIA CATTANEO Ref., relatore <br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Visto il ricorso n. 439/2008 proposto da</p>
<p><B>IGECO COSTRUZIONI S.P.A.</B>,<i> </i>rappresentata e difesa dagli Avv. Arturo Cancrini e Claudio De Portu, elettivamente domiciliata in Lecce, Via G. D’Annunzio n. 73, presso lo studio dell&#8217;avv. G. Messuti<br />
<i><br />
</i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
<B>PROVINCIA DI LECCE</B>, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giuditta Angelastri e Francesa Trane, elettivamente domiciliata in Lecce, presso l’amministrazione provinciale di Lecce – settore avvocatura</p>
<p><b></p>
<p align=center>
e nei confronti di<br />
</b><i></p>
<p>
</i><b></p>
<p align=justify>
CO.CE.MER. SPA e PAL STRADE SRL</b> rappresentate e difese dagli avv. Pietro Quinto, Roberto Gualtiero Marra e Luigi Quinto, con domicilio eletto in Lecce, Via  Garibaldi, n.43, presso lo studio dell&#8217;avv.P. Quinto;   </p>
<p><B>CO.VE.CO. E MONTICAVA STRADE SRL</B>, rappresentata e difesa dagli avv. Rodolfo Barsi, Nicola Creuso e Stefania Lago, con domicilio eletto in Lecce, Viale Oronzo Quarta, n. 16, presso lo studio dell&#8217;avv.BARSI</p>
<p>e con l&#8217;intervento ad opponendum del</p>
<p><B>COMUNE DI CASARANO</B>, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mormandi, con domicilio eletto in Lecce, Via F. Rubichi, 23, presso la segreeteria del Tar   </p>
<p><b></p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’esecuzione</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>della deliberazione n. 156 del 27.12.2007 con cui la Provincia di Lecce – Settore Appalti e Mobilità – Servizio Gare Appalti ed Espropri – con cui l’Amministrazione procedente ha disposto di “approvare gli esiti della gara, quali risultanti dal verbale del 18.12.2007, conclusivo dei lavori della commissione, … e conseguentemente, l’aggiudicazione dell’appalto dei “Lavori di completamento della Circonvallazione di Casarano, I e II lotto”, in favore dell’A.T.I. Co.ce.mer. S.p.A. + Pal strade s.r.l. da Soleto (LE) per l’importo complessivo di Euro 9.121.293,27, come da relativi verbali di incanto pubblico”;<br />	<br />
&#8211;	dei verbali della Commissione aggiudicataria preposta alla valutazione delle offerte;<br />	<br />
&#8211;	ove, occorra, in subordine, del Bando di incanto pubblico con cui l’Amministrazione ha indetto la procedura per l’appalto dei “Lavori di completamento della Circonvallazione di Castrano, I e II lotto”;<br />	<br />
&#8211;	nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche se attualmente non conosciuti.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Visti  gli atti di costituzione in giudizio di: Provincia di Lecce; Co.ce.mer. Spa/Pal Strade; Co.ve.co./Monticava Strade Srl; <br />
Visto l’intervento ad opponendum del Comune di Casarano;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente principale in data 8 aprile 2008;<br />
Visto il ricorso incidentale presentato dalla Co.ce.mer/Pal Strade, proposto con note depositate l’8 aprile 2008 ed il 18 aprile 2008;<br />
Visti i motivi aggiunti depositati dalla ricorrente incidentale in data 14 maggio 2008;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Udito, alla pubblica udinenza del 15 ottobre 2008, il relatore Ref. Silvia Cattaneo  e uditi, altresì, per le parti, gli avv. Bonanni (in sostituzione di Cancrini e De Portu), Angelastri, Marra, Luigi Quinto (anche in sostituzione di Pietro Quinto), Barsi (anche in sostituzione di Creuso e Lago) e Mormandi;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue<br />
<b></p>
<p align=center>
FATTO </p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
1. Con bando di gara pubblicato sulla G.u.c.e. n. S107 del 7.6.2007, la Provincia di Lecce ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento dell’appalto dei “lavori di completamento della circonvallazione di Casarano, I e II lotto”, per un importo a base d’asta di 9.307.016,11.<br />
1.1. Con deliberazione n. 156 del 27.12.2007, la Provincia di Lecce ha approvato gli esiti della gara &#8211; che hanno visto l’Ati Co.ce.mer./Pal Strade prima classificata, con 83,137 punti, seguita dall’Ati Co.ve.co/Monticava Strade, con 74,242 punti e da Igeco con 71,363 punti &#8211; ed ha aggiudicato l’appalto a favore dell’Ati Cocemer s.p.a./Pal Strade.<br />
2. Con il presente ricorso la Igeco s.p.a. afferma l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante appaltante e della commissione giudicatrice per i seguenti motivi.<br />
2.1. Violazione del d.m. 5.11.2001, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade; violazione dell’art. 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada): in base alle prescrizioni del decreto ministeriale 5.11.2001, sostiene la ricorrente, la geometria della sezione stradale in rilevato di una strada di categoria C1 deve avere una larghezza non inferiore a 13 m. (3,75 m. le corsie, 1,50 m. le banchine, 0,75 m. gli arginelli e 0,50 gli elementi di raccordo con la scarpata, e quindi 6,50 m. x 2 corsie = 13 m.). <br />
Le offerte proposte dall’Ati Co.ce.mer e dall’Ati Co.ve.co violano le disposizioni del d.m. 5.11.2001: in esse la sezione stradale in rilevato è di larghezza complessiva pari a 12 m., non essendo previsti gli elementi di raccordo con la scarpata.<br />
Ad avviso della società ricorrente, il sottodimensionamento dell’elemento marginale non consente la piena deformabilità dell’elemento di ritenuta (guard rail in acciaio), ponendo a rischio la sicurezza degli utenti.<br />
2.2. Il progetto dell’Ati Co.ce.mer è inficiato dalla previsione di muretti a secco che non possono assolvere alla funzione di contenimento del rilevato stradale.<br />
2.3. I progetti delle Ati classificatesi al primo ed al secondo posto sono gravemente fallaci sotto il profilo della gestione delle acque: la previsione di griglie e pozzetti lungo i tratti in rilevato su strade a scorrimento non consente di evitare il fenomeno dell’acqua planning e la sedimentazione di materiale con conseguente pericolo per gli automobilisti; pone in essere una situazione pericolosa  in caso di danneggiamento o di chiusura difettosa; comporta maggiori oneri di manutenzione.<br />
Anche la previsione di un pozzetto di raccolta delle acque in sede stradale è inammissibile in ambito extraurbano in quanto costituirebbe motivo di continuo intervento di manutenzione per la riparazione degli inevitabili assestamenti differenziali che subisce il terreno in prossimità del pozzetto.<br />
Parimenti erronea, ad avviso della ricorrente, è la gestione delle acque sui viadotti, realizzata dalle controinteressate con tubazioni in acciaio alloggiate sotto l’impalcato del ponte: tali tubazioni non risultano accessibili per la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />
2.4. In via subordinata, nell’ipotesi in cui le offerte delle controinteressate fossero ritenute conformi alla lex specialis, la ricorrente solleva la censura di illegittimità del bando per violazione del d.m. 5.11.2001 e dell’art. 2, d.lgs. n.  285/1992.<br />
2.5. Sempre in via subordinata la Igeco lamenta la violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto e insufficienza della motivazione in ordine all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche: il punteggio numerico non è sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta non avendo l’amministrazione previamente individuato specifici e puntuali criteri di valutazione.<br />
2.6. Ad avviso della società ricorrente, la valutazione di anomalia dell’offerta dell’Ati Co.ce.mer è viziata per difetto di motivazione.<br />
2.7. La Igeco deduce, infine, la violazione dei principi generali della pubblicità e della trasparenza dell’attività amministrativa, degli artt. 11, c.10 e 79, c.5, d.lgs. n.  163/2006, dell’art. 24, c.10, l. n. 62/2005 e degli artt. 1, 2 e 10, l. n. 241/1990 per avere l’amministrazione omesso di comunicare il provvedimento di aggiudicazione definitiva.<br />
2.7.1. Contestualmente la Igeco impugna la clausola del bando, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n.  163/2006, per violazione degli artt. 11, c.10 e 79, c.5, d.lgs. n.  163/2006, ove tale modalità di comunicazione sia intesa come sostitutiva anziché come integrativa di quelle inderogabilmente prescritte dalla legge.<br />
3. Con motivi aggiunti depositati in data 8 aprile 2008, la Igeco censura i provvedimenti impugnati per le seguenti ulteriori ragioni.<br />
3.1. Violazione della lex specialis di gara; violazione del criterio della par condicio tra i concorrenti; eccesso di potere; difetto di istruttoria; contraddittorietà ed irragionevolezza delle valutazioni operate; ingiustizia manifesta: l’offerta tecnica dell’Ati Co.ce.mer./Pal Strade, nel prevedere la realizzazione di un sistema di piste ciclabili, viola le prescrizioni del bando che vietano di alterare le caratteristiche geometriche dell’opera.<br />
3.2. Violazione del principio della par condicio tra i concorrenti; violazione e falsa applicazione art. 38, d.lgs. n.  163/2006; violazione della lex speciali di gara; eccesso di potere; difetto di istruttoria: l’ati Co.ce.mer avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara poiché la Pal Strade s.r.l., mandante dell’ati aggiudicataria, non ha dichiarato che la carica di Presidente del c.d.a. della società era ricoperta dal sig. Giuseppe Negro, per il quale non ha presentato il certificato del casellario giudizial, come prescritto dal bando a pena di esclusione.<br />
3.2.1. Anche la mandataria Co.ce.mer ha omesso di dichiarare l’esistenza di un amministratore e direttore tecnico (il sig. Alberto Bustini) cessato dalla carica nel triennio antecedente la pubblicazione del bando.<br />
4. Si sono costituite in giudizio la Provincia di Lecce e le controinteressate Co.ce.mer. s.p.a /Pal Strade s.r.l.  e Co.ve.co./Monticava Strade s.r.l. <br />
Il Comune di Casarano ha proposto intervento ad opponendum.<br />
4.1. Le controinteressate Co.ce.mer/Pal Strade eccepiscono preliminarmente l’irricevibilità del ricorso per tardività poiché la determina di aggiudicazione della gara è stata pubblicata sul sito internet della provincia in data 7 gennaio 2008.<br />
4.1.1. In ogni caso, afferma l’ati controinteressata, i motivi aggiunti proposti dalla Igeco sono tardivi avendo la ricorrente acquisito la piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva nel corso dell’accesso agli atti svoltosi in data 18 gennaio 2008. <br />
4.1.2. La controinteressata Co.ve.co. eccepisce la tardività dell’impugnazione del bando di gara: essendo l’evenutale violazione immediatamente percepibile, il termine di decadenza non può che decorrere dalla data di pubblicazione del bando.<br />
4.2. Con ricorso incidentale depositato in data 8 aprile 2008, le controinteressate Co.ce.mer/Pal Strade impugnano gli atti di gara, nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione della Igeco, per i seguenti motivi.<br />
4.2.1 La soluzione progettuale di un tracciato stradale della larghezza complessiva di 13 m., prescelta dalla Igeco, comporta variazioni planimetriche del tracciato che richiederebbero l’approvazione di una variante urbanistica, espressamente vietata dal bando.<br />
Anche ove non dovesse essere escluso per tale ragione, il progetto della Igeco avrebbe dovuto conseguire un punteggio per l’offerta tecnica pari a zero.<br />
4.2.2. La modifica dell’altimetria della strada, operata dalla Igeco, comporta una modifica geometrica dell’opera: il progetto avrebbe dovuto conseguire zero punti in quanto il bando di gara vieta le varianti che concernono il tracciato e investono le caratteristiche geometriche dell’opera.<br />
4.2.3. Il progetto della Igeco, ad avviso dell’ati controinteressata, doveva essere escluso in quanto presenta insanabili elementi di contrasto tra le tavole tecniche.<br />
4.3 Con un ulteriore ricorso incidentale, depositato in data 18 aprile 2008, Co.ce.mer/Pal Strade impugnano gli atti di gara, nella parte in cui la stazione appaltante non ha disposto l’esclusione della Igeco, per i seguenti, ulteriori, motivi. <br />
4.3.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, c.2, delle n.t.a. del P.a.i. Puglia; violazione e falsa applicazione della lex specialis di gara nella parte in cui impone la presentazione di tutti gli elaborati previsti dalla normativa: l’offerta tecnica della Igeco è priva della verifica di compatibilità con il P.a.i. Puglia (piano di assetto idrogeologico) e, in ogni caso, è comunque irrealizzabile per contrasto con tale piano.<br />
4.3.2. Violazione dell’art. 34, d.lgs. n. 163/2006: dal confronto degli elaborati progettuali si evince la sussistenza di un’ipotesi di collegamento sostanziale  tra le concorrenti Igeco e Conscop che avrebbe dovuto portare all’esclusione di entrambe.<br />
4.4 Con motivi aggiunti, depositati in data 14 maggio 2008, le controinteressate Co.ce.mer/Pal Strade impugnano il bando di gara nella parte in cui richiede, a pena di esclusione, il certificato generale del casellario giudiziale per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, per i seguenti motivi: 1. falsa applicazione dell’art. 38, d.lgs. n.  163/2006; eccesso di potere per irrazionalità e illogicità manifesta, violazione dei principi del favor partecipationis; violazione del principio di proporzionalità; violazione dei principi della par condicio; eccesso di potere per violazione dei principi di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa.<br />
5. Alla pubblica udienza del 15 ottobre 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione di merito.<br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO
</p>
<p></p>
<p align=justify>
1.	</b>Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di tardività del ricorso.<br />	<br />
1.1. Ad avviso dell’ati Co.ce.mer/Pal Strade il ricorso è tardivo in quanto la notificazione si è perfezionata dopo il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell’atto impugnato sul sito internet della Provincia di Lecce, avvenuta in data 7.1.2008: è da tale data che decorre il termine decadenziale di impugnazione poiché il bando di gara prevede che la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n.  163/2006. <br />
1.2. L’eccezione non può essere accolta.<br />
1.3. Le modalità con le quali le stazioni appaltanti devono portare a conoscenza dei concorrenti l’intervenuta aggiudicazione trovano la propria regola nell’art. 79, c. 5, d.lgs. n.  163/2006 ai sensi del quale “in ogni caso l&#8217;amministrazione comunica d’ufficio: a) l&#8217;aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all&#8217;aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un&#8217;offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l&#8217;esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione”.<br />
1.4. La norma è chiara nel porre in capo all’amministrazione l’onere di effettuare una comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione: da ciò consegue che la conoscenza del provvedimento in capo ai concorrenti non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso sul sito internet della stazione appaltante (Cons. Stato, sez.  VI, 2 maggio 2006, n. 2445 e Cons. Stato, sez. VI, 25 gennaio 2008, n. 213).<br />
1.5. La disposizione del bando di gara, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n.  163/2006, deve essere, pertanto, intesa quale previsione di una forma di pubblicità ulteriore rispetto all’onere di comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione previsto dal codice degli appalti.<br />
2. Appurata la ricevibilità del ricorso, il Collegio passa all’esame del merito.<br />
2.1. Con il primo motivo di ricorso, la Igeco contesta la violazione, da parte delle offerte predisposte dalle controinteressate Co.ce.mer./Pal Strade e Co.ve.co/Monticava Strade, del d.m. 5.11.2001, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, e dell’art. 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada).<br />
In base alle prescrizioni del decreto ministeriale 5.11.2001, sostiene la ricorrente, la geometria della sezione stradale in rilevato di una strada di categoria C1 deve avere una larghezza non inferiore a 13 m. (3,75 m. le corsie, 1,50 m. le banchine, 0,75 m. gli arginelli e 0,50 gli elementi di raccordo con la scarpata, e quindi 6,50 m. x 2 corsie = 13 m.). <br />
Le offerte proposte dall’Ati Co.ce.mer e dall’Ati Co.ve.co violano le disposizioni del d.m. 5.11.2001: in esse la sezione stradale in rilevato è di larghezza complessiva pari a 12 m., non essendo previsti gli elementi di raccordo con la scarpata.<br />
2.1.1 Il motivo è infondato.<br />
2.1.2. Dalla lettura congiunta della disposizione di cui al punto 4.3.4 del capitolo IV del d.m. 5.11.2001 e della tabella di cui al punto 4.3.4./d, si evince la non obbligatorietà della previsione &#8211; nel margine esterno della sede stradale &#8211; di un elemento che raccordi l’arginello con la scarpata, costituito da un arco le cui tangenti siano di lunghezza non inferiore a 0.50 m. ciascuna.<br />
La norma di cui al punto 4.3.4. del capitolo IV del d.m. 5.11.2001 dispone che: “<i>le banchine devono essere raccordate con gli elementi marginali contigui dello spazio stradale (scarpate, cunette, marciapiedi ecc.) mediante elementi di raccordo che possono essere costituiti, a seconda delle situazioni, da arginelli, o fasce di raccordo (cigli), destinati ad accogliere eventuali dispositivi di ritenuta o elementi di arredo. In taluni casi detti elementi di raccordo possono anche mancare. Le dimensioni di tali elementi sono precisate nelle Figg. 4.3.4.a/b/c/d. <br />
L&#8217;arginello dovrà avere una altezza rispetto la banchina di 5 10 cm; sarà raccordato alla scarpata mediante un arco le cui tangenti siano di lunghezza non inferiore a 0.50 m. […]</i>”. <br />
La portata del secondo comma della norma è precisata dalla tabella di cui al punto 4.3.4/d.: in essa l’elemento di raccordo con la scarpata è indicato, nella dimensione di 1 m., per le sole strade in cui sia stato previsto. <br />
Il margine esterno della sede stradale è, quindi, composto da un arginello (anche se, in alcuni casi, anche questo elemento può mancare: si veda, al riguardo la fig. 4.3.4./b), e, solo facoltativamente, dall’ulteriore elemento di raccordo con la scarpata.<br />
Legittimamente, pertanto, i progetti predisposti dalle controinteressate indicano, quale raccordo tra le banchine e gli elementi marginali contigui dello spazio stradale, i soli arginelli, della dimensione minima di 0,75 m., prevedendo quindi una larghezza complessiva della sezione stradale pari a 12 m..<br />
2.1.3. Il Collegio non condivide, poi, l’affermazione della società ricorrente, secondo cui il sottodimensionamento dell’elemento marginale non consente la piena deformabilità dell’elemento di ritenuta, ponendo a rischio la sicurezza degli utenti.<br />
Come previsto dal punto 4.3.4. del capitolo IV del d.m. 5.11.2001 e dalla tabella di cui al punto 4.3.4/d, l’arginello (elemento che svolge la funzione di accogliere il dispositivo di ritenuta) deve avere una dimensione &#8211; nella misura minima di 0,75 m. &#8211; che dipende dallo spazio richiesto per il funzionamento del dispositivo di ritenuta.<br />
Il d.m. 5.11.2001 lega, dunque, la deformabilità del dispositivo di ritenuta alle dimensioni dell’arginello e non alla sussistenza dell’elemento di raccordo con la scarpata.<br />
Pertanto, la disposizione, citata dalla ricorrente, di cui al punto 4.3.7. del capitolo IV del d.m. 5.11.2001 (che prevede la necessità per il progettista stradale, di verificare sempre e comunque che le condizioni di installazione delle barriere di sicurezza siano tali da consentirne il corretto funzionamento, adottando, se necessario, per il margine interno, il margine laterale o il margine esterno dimensioni maggiori delle minime previste dalla presente norma) non può che essere coordinata con la norma di cui al punto 4.3.4. del capitolo IV che, nel disciplinare gli elementi del margine esterno, collega al funzionamento del dispositivo di ritenuta la dimensione del solo arginello e non la previsione di un raccordo con la scarpata.<br />
I progetti delle controinteressate (e, d’altro canto, anche il progetto della stessa Igeco) prevedono un arginello di 0,75 m., e rispettano, dunque, la dimensione minima prevista dal d.m. 5.11.2001.<br />
2.2. Per queste stesse ragioni è, parimenti, infondata la censura di illegittimità del bando di gara per violazione del d.m. 5.11.2001 e dell’art. 2, d.lgs. n.  285/1992.<br />
2.3. E’, invece, inammissibile per carenza di interesse la censura con cui la ricorrente lamenta come il progetto dell’Ati Co.ce.mer/Pal Strade sia inficiato dalla previsione di muretti a secco che non possono assolvere alla funzione di contenimento del rilevato stradale.<br />
Poiché tale censura si appunta unicamente sul progetto presentato della prima classificata, e non lambisce invece la posizione dell’ati Co.ve.co/Monticava Strade, anche in caso di accoglimento, la ricorrente non potrebbe, difatti, risultare aggiudicataria.<br />
2.4. La ricorrente lamenta, poi, l’erroneità dei progetti delle Ati classificatesi al primo ed al secondo posto sotto il profilo della gestione delle acque: la previsione di griglie e pozzetti lungo i tratti in rilevato su strade a scorrimento non consente di evitare il fenomeno dell’acqua planning e la sedimentazione di materiale con conseguente pericolo per gli automobilisti; pone in essere una situazione pericolosa  in caso di danneggiamento o di chiusura difettosa; comporta maggiori oneri di manutenzione.<br />
Anche la previsione di un pozzetto di raccolta delle acque in sede stradale è inammissibile in mabito extraurbano in quanto costituirebbe motivo di continuo intervento di manutenzione per la riparazione degli inevitabili assesatamenti differenziali che subisce il terreno in prossimità del pozzetto.<br />
Parimenti erronea, ad avviso della ricorrente, è la gestione delle acque sui viadotti, realizzata dalle controinteressate con tubazioni in acciaio alloggiate sotto l’impalcato del ponte: tali tubazioni non risultano accessibili per la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria.<br />
2.4.1. Anche questa censura non merita accoglimento.<br />
2.4.2. Le valutazioni tecniche di una commissione di gara, presentando inevitabilmente margini di opinabilità, non possono essere sostituite con le diverse valutazioni del ricorrente, ma possono essere sindacate dal giudice amministrativo, se del caso con c.t.u., solo se presentino margini di illogicità manifesta, irragionevolezza, travisamento.<br />
Non è, pertanto, sufficiente contrapporre al giudizio dell&#8217;amministrazione una propria autonoma valutazione, senza individuare elementi oggettivi dai quali sia possibile desumere, in maniera indubitabile, l&#8217;illogicità od incoerenza della valutazione dell&#8217;amministrazione.<br />
Nel caso di specie, la ricorrente si è, invece, limitata ad affermare la generica pericolosità o inadeguatezza delle soluzioni progettuali accolte dalle controinteressate e ad evidenziarne gli svantaggi rispetto ad altre scelte tecniche ma non ha affatto provato la sussistenza di indici sintomatici del non corretto esercizio del potere.<br />
2.5. La Igeco lamenta, poi, la violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990; eccesso di potere per difetto e insufficienza della motivazione in ordine all’attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche: il punteggio numerico non è sufficiente a motivare gli elementi dell’offerta non avendo l’amministrazione previamente individuato specifici e puntuali criteri di valutazione.<br />
2.5.1. La censura non è fondata.<br />
2.5.2. La giurisprudenza maggioritaria ritiene soddisfatto l’onere motivazionale con l’attribuzione di un punteggio numerico purché i criteri di massima posti nella &#8220;lex specialis&#8221; di gara, per come eventualmente integrati dalla stessa Commissione giudicatrice, siano predeterminati rigidamente in un momento anteriore a quello di valutazione delle offerte e non si risolvano in espressioni generiche (Cons. Stato, sez. V, 6.10.2003, n. 5899 e 10.1.2003, n. 67).<br />
La possibilità di utilizzare il punteggio numerico in luogo della motivazione non deve, quindi, essere valutata &#8220;in astratto&#8221;, ma deve essere verificata &#8220;in concreto&#8221;, con specifico riferimento ai criteri adottati. <br />
Nel caso di specie, i criteri di valutazione delle offerte tecniche previsti dal bando di gara (1. Completezza progettuale delle proposte migliorative o in variante offerte; 2. Misure di mitigazione dell’impatto ambientale; 3. Riduzione dei disagi alla circolazione stradale in fase esecutiva, specificati in ulteriori otto sottocriteri) appaiono sufficientemente precisi e dettagliati dimodo da rendere percepibile l’iter logico seguito dall’amministrazione nell’attribuzione del punteggio numerico.<br />
Né, d’altro canto, la ricorrente ha deduotto alcuna apprezzabile divergenza tra i contenuti delle offerte e i punteggi concretamente attribuiti, in relazione agli indicati criteri di valutazione.<br />
2.6 E’, invece, inammissibile per carenza di interesse la censura con cui la ricorrente afferma l’illegittimità della valutazione di anomalia dell’offeta dell’Ati Co.ce.mer/Pal Strade per difetto di motivazione, poiché, anche in caso di annullamento degli atti di gara per tale ragione, la ricorrente non risulterebbe aggiudicataria.<br />
2.7. La Igeco deduce, infine, la violazione dei principi generali della pubblicità e della trasparenza dell’attività amministrativa, degli artt. 11, c.10 e 79, c.5, d.lgs. n.  163/2006, dell’art. 24, c.10, l. n. 62/2005 e degli artt. 1, 2 e 10, l. n. 241/1990 per avere l’amministrazione omesso di comunicare il provvedimento di aggiudicazione definitiva.<br />
2.7.1. Contestualmente la Igeco impugna la clausola del bando, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n.  163/2006, per violazione degli artt. 11, c.10 e 79, c.5, d.lgs. n.  163/2006, ove tale modalità di comunicazione sia intesa come sostitutiva anziché come integrativa di quelle inderogabilmente prescritte dalla legge.<br />
2.7.2. Il motivo non è fondato.<br />
2.7.3. L’obbligo per le stazioni appaltanti di procedere alla comunicazione individuale ai concorrenti dell&#8217;atto di aggiudicazione assume rilievo ai soli fini della conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva – che, come si è visto, non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso &#8211; e, quindi, della decorrenza del termine per impugnare ma non è, di per sé, idoneo a portare, ove non adempiuto, all’illegittimità del provvedimento (Tar Lecce, sez. III, 15 settembre 2008, n. 2549).<br />
2.7.4. La norma del bando, ai sensi della quale la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lecce costituisce adempimento di quanto dovuto ai sensi degli artt. 11 e 79, d.lgs. n.  163/2006, è, pertanto, legittima, in quanto da intendersi, come si è già precisato, quale previsione di un adempimento ulteriore rispetto a quello di comunicazione individuale dell’atto di aggiudicazione, previsto dal codice degli appalti.<br />
3. Il Collegio non si sofferma sull’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti &#8211; per avere la ricorrente acquisito la piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva nel corso dell’accesso agli atti svoltosi in data 18 gennaio 2008 &#8211; stante la loro inammissibilità.<br />
3.1. Il ricorso per motivi aggiunti è, difatti, inammissibile per carenza di interesse in quanto con esso la ricorrente lamenta illegittimità che involgono la posizione della sola aggiudicataria e non, anche, della seconda classificata: pur in caso di accoglimento, quindi, la ricorrente non ricaverebbe alcun vantaggio.<br />
4. Per le ragioni esposte, il ricorso è dunque in parte infondato ed in parte inammissibile. <br />
5. L’infondatezza e l’inammissibilita del ricorso principale privano il ricorrente incidentale di interesse alla decisione del suo gravame. <br />
6. Cosiderata la complessità della controversia, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Terza Sezione di Lecce:<br />
&#8211;	in parte rigetta e in parte dichiara inammissibile il ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione;<br />	<br />
&#8211;	dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti;<br />	<br />
&#8211;	dichiara inammissibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008.</p>
<p></p>
<p align=center>Pubblicato mediante deposito<br />
in Segreteria il 30.10.2008</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-iii-sentenza-30-10-2008-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 30/10/2008 n.3131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.3131</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-6-2005-n-3131/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-6-2005-n-3131/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-6-2005-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.3131</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Claudio Contessa – Estensore Le Cave s.r.l. (avv. N. Zurlo) c. Regione Puglia Comune di Costernino. sulle competenze regionali in tema di insediamento di attività produttive ex art.5, d.P.R. n.447 del 1998 1. Edilizia e urbanistica – Urbanistica – Insediamento di attività produttive – Competenze regionali</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-6-2005-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.3131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-6-2005-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.3131</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Claudio Contessa – Estensore<br /> Le Cave s.r.l. (avv. N. Zurlo) c. Regione Puglia Comune di Costernino.</span></p>
<hr />
<p>sulle competenze regionali in tema di insediamento di attività produttive ex art.5, d.P.R. n.447 del 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Urbanistica – Insediamento di attività produttive – Competenze regionali – Dopo la sentenza C. cost. n.206 del 2001.</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Urbanistica – Insediamento di attività produttive – Procedure autorizzative – Modalità operative – Disciplina – Atto di indirizzo regionale – Legittimità.</p>
<p>3. Edilizia e urbanistica – Urbanistica – Insediamento di attività produttive – Progetto – Approvazione – Condizioni indicate dall’art.5, d.P.R. n.447 del 1998 – Avviso negativo della regione fondato su altra ragione – Illegittimità.</p>
<p>4. Responsabilità e risarcimento – Responsabilità della pubblica amministrazione – Risarcimento per equivalente pecuniario – E’ sussidiario al risarcimento in forma specifica.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia urbanistica, l’ampiezza delle competenze regionali (con particolare riguardo all’autorizzazione all’insediamento di attività produttive le quali si pongano in contrasto con le previsioni di uno strumento urbanistico) risulta notevolmente rafforzata all’indomani della sentenza C. cost. n. 206 del 2001, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 25 comma 2 lett. g), d.lg. 31 marzo 1998 n.112, per la parte in cui prevedeva per le procedure autorizzative in questione un iter ritenuto lesivo delle competenze regionali in materia urbanistica.</p>
<p>2. Nessun ostacolo giuridico impedisce ad una Regione (nella specie, alla Regione Puglia) di disciplinare attraverso uno specifico atto di indirizzo le modalità operative cui informare l’ag&#277;re degli organi regionali nell’ambito della procedure autorizzative volte all’insediamento di attività produttive.<br />
3. A fronte di una disposizione (art.5, d.P.R. n.447 del 1998), la quale ammette l’approvazione del progetto di insediamento produttivo in deroga allo strumento urbanistico laddove quest’ultimo non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste aree siano insufficienti in relazione al progetto presentato, l’avviso negativo della regione non può essere basato solo sulla rilevata presenza, in detto strumento, di non meglio specificate zone omogenee turistico-alberghiere, atte a soddisfare il fabbisogno di edilizia turistico-residenziale.</p>
<p>4. Nel rimodulato sistema risarcitorio rinveniente dalle disposizioni di cui alla l. 21 luglio 2000 n.205, la possibilità di rendere una pronuncia risarcitoria per equivalente pecuniario è da considerarsi come sussidiaria rispetto al riconoscimento del risarcimento in forma specifica, con la conseguenza che il ristoro pecuniario sia da escludere quante volte il soddisfacimento dell’interesse dedotto in giudizio sia possibile a seguito della pronuncia giudiziale, che idoneo ristoro fornisca in forma specifica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulle competenze regionali in tema di insediamento di attività produttive ex art.5, d.P.R. n.447 del 1998</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Decis.:		3131/05<br />	<br />
		Registro Generale:	403/2005 																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA <br />
LECCE &#8211; SECONDA SEZIONE </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente;<br />
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Referendario; CLAUDIO CONTESSA Referendario, relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 403/2005  proposto da:<br />
<b>LE CAVE S.R.L. </b>rappresentato e difeso da: AVV. NICOLANGELO ZURLO con domicilio eletto in LECCE VIA ZANARDELLI 7 pressoAVV. ANGELO VANTAGGIATO</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>REGIONE PUGLIA &#8211; BARI </b><br />
<b>COMUNE DI CISTERNINO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	della nota n. 20130 del 22 dicembre 2004, del Responsabile dello Sportello Unico Attività produttive del Comune di Cisternino, con la quale si comunica l’esito negativo della Conferenza dei Servizi relativa all’esame del progetto di riconversione di una ex cava in un residence turistico-ricettivo, nonché del parere del Dirigente del Settore Urbanistico della Regione Puglia n. 12630 del 9 dicembre 2004, con cui si esclude la possibilità di procedere alla riconversione di una ex cava in una struttura turistico-alberghiera, nonché della delibera della G.R. n. 2226 del 23 dicembre 2003 della Regione Puglia e di ogni atto connesso, presupposto e/o conseguente, nonché<br />	<br />
per il riconoscimento del silenzio assenso sulla proposta di intervento di attività produttiva presentato dalla società ricorrente;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2005 il relatore Ref. CLAUDIO CONTESSA  e udito, altresì, l’avv. Zurlo per la società ricorrente;<br />
Considerando che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione, falsa applicazione, interpretazione aberrante e pretestuosa dell’art. 5, d.P.R. 447/1998 e dell’art. 11, d.lgs. 112/1998. Eccesso di potere per motivazione carente e pretestuosa. Erronea valutazione dei presupposti;<br />	<br />
&#8211;	Violazione, falsa applicazione ed interpretazione aberrante degli artt. 2 e 5 d.P.R. 447/1998. Violazione del procedimento del funzionamento della Conferenza dei Servizi. Incompetenza;<br />	<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.P.R. 447/1998 e 16 e 17 , l. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;<br />	<br />
Considerando che va in primo luogo esaminata la censura (articolata nell’ambito del primo motivo di ricorso) concernente la presunta illegittimità della D.G.R. n. 2226/2003 per avere essa fornito una definizione della nozione di ‘riconversione di area’ e di ‘insufficienza delle aree’ del tutto non condivisibile e per avere travalicato i limiti costituzionalmente posti in tema di interventi regionali nella materia urbanistica.<br />
La censura non può trovare accoglimento.<br />
Ed infatti, pur dando atto della circostanza per cui la richiamata D.R.G. abbia fornito una definizione particolarmente restrittiva della nozione di “riconversione“ di area (punto 1.6) e di “aree insufficienti”  (punto 3), cionondimeno ritiene il Collegio che l’aver dettato siffatte definizioni non si ponga in contrasto con il vigente quadro costituzionale.<br />
In primo luogo, va infatti osservato che l’ampiezza delle competenze regionali nella materia urbanistica (con particolare riguardo all’autorizzazione all’insediamento di attività produttive le quali si pongano in contrasto con le previsioni di uno strumento urbanistico, come nel caso di specie) risulti notevolmente rafforzata all’indomani della sentenza Corte Cost. n. 206/2001, con cui la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del d.lgs. 112/1998, art. 25, comma 2, lett. g), per la parte in cui prevedeva per le procedure autorizzative in questione un iter ritenuto lesivo delle competenze regionali in materia urbanistica.<br />
Ebbene, ritiene il Collegio che nessun ostacolo giuridico impedisse alla Regione Puglia di disciplinare attraverso uno specifico atto di indirizzo (quale, appunto, la D.G.R. 2226/2003) le modalità operative cui informare l’ag&#277;re degli organi regionali nell’ambito della procedure autorizzative volte all’insediamento di attività produttive. L’atto in questione si è proposto l’obiettivo (certamente non estraneo all’ambito di competenze regionali, come per altro specificato dalla citata pronuncia della Consulta) di dettare criteri operativi uniformi volti ad indirizzare l’attività degli uffici regionali così come  a predeterminare i criteri cui informare l’esercizio della discrezionalità nel prestare (o negare) l’assenso necessario per la modifica degli strumenti urbanistici.<br />
Né può condividersi l’argomento (pure proposto dalla ricorrente: pag. 7 del ricorso) secondo cui alla Regione Puglia non sarebbe stato consentito dettare disposizioni qualificate come di mero indirizzo, ma sostanzialmente idonee a sovrapporsi ad una specifica fonte statale (il d.P.R. 447/1998), dal momento che “di fronte a tale normativa alla Regione Puglia non rimaneva che impugnare giudizialmente il d.P.R. 447/1998 e s.m.i., giammai intervenire a modificare, mediante un atto di indirizzo, peraltro restringendola, la fonte statale”.<br />
Ed infatti, è principio ormai pacifico nella giurisprudenza costituzionale quello per cui, a fronte di una norma emanata da organo successivamente divenuto incompetente, il principio di continuità dell’ordinamento giuridico postuli che il solo mutamento nella distribuzione delle competenze non comporti ex se la sopravenuta illegittimità della norma in questione, spettando piuttosto, se del caso, al soggetto subentrato nella competenza in quel settore sostanziale il compito di disciplinare ex novo la materia medesima (sul punto: Corte Cost., sentt. 422/2002; 270/2003; 329/2003). Ne consegue che nel caso di specie nessuno specifico onere di impugnativa in tal senso gravasse sulla Regione.<br />
L’argomento in questione, d’altronde, va esaminato in maniera congiunta con l’altro (pag. 8 del ricorso) secondo cui nel caso de quo alla Regione non sarebbe stato consentito di modificare l’ambito disciplinare di cui alla normativa primaria e regolamentare statale attraverso un mero atto di indirizzo, poiché essa avrebbe dovuto (se del caso) reimpadronirsi in toto del relativo ambito normativo, emanando una nuova disciplina ad hoc, necessariamente di rango primario.<br />
Gli argomenti in questione non possono essere accolti. Da un lato, infatti, nessuna disposizione positiva o di principio impone che la Regione, laddove intenda ridisciplinare una materia già regolata da norme statali di carattere cedevole, abbia l’obbligo di regolare per intero (e non anche con singoli interventi) il settore in questione. Dall’altro lato, nessun ostacolo sistematico sembra impedire ai competenti organi regionali di individuare, nell’ambito della normativa statale di carattere cedevole, alcuni aspetti che possono essere disciplinati attraverso atti di indirizzo (come nel caso di specie, in cui la Regione ha inteso disciplinare in maniera uniforme l’esercizio della discrezionalità amministrativa degli uffici  regionali nell’ambito delle procedure autorizzative), senza avere l’onere di regolare in toto la materia attraverso disposizioni sostitutive – se del caso – di rango primario.<br />
Né appare dirimente l’osservazione secondo cui la Regione Puglia avrebbe dettato tali regole di indirizzo nell’ambito di prescrizioni asseritamente volte a fornire una ‘interpretazione autentica’ delle disposizioni statali cedevoli.<br />
Ed infatti, al di là della qualificazione formale fornita alle disposizioni in parola, appare necessario attenersi al dato sostanziale della questione, secondo cui la Regione Puglia ha legittimamente ritenuto di ridisciplinare solo in parte un settore già regolato con norma statale cedevole, decidendo (nel pieno esercizio della propria autonomia costituzionalmente tutelata in materia) il quantum ed il quom&#335;do dell’intervento normativo in parola;<br />
Considerando che va in secondo luogo esaminata la censura (articolata nell’ambito del secondo motivo di ricorso) secondo cui la decisa conclusione negativa del procedimento autorizzatorio sarebbe viziata per un error in procedendo. Secondo la ricorrente, infatti, una volta intervenuto il negativo avviso degli uffici regionali (per altro, successivo al parere favorevole sul progetto espresso dalla conferenza di servizi in data 5 novembre 2004), il responsabile del procedimento non avrebbe potuto assumere autonomamente la determinazione negativa conclusiva del procedimento autorizzatorio, ma avrebbe dovuto piuttosto rimettere la questione alla conferenza medesima: non operando nel senso indicato, egli avrebbe realizzato un atto di certo viziato di incompetenza.<br />
La censura non può essere condivisa.<br />
Ed infatti, va in primo luogo osservato che, alla luce del vigente quadro normativo in tema di conferenza di servizi (l. 241/1990, art. 14, ss., nel testo risultante dalla novella di cui alla l. 340/2000) la nozione di ‘determinazione conclusiva della conferenza di servizi’ non può essere sovrapposta a quella di ‘determinazione conclusiva del procedimento’ (cfr. artt. 14-ter e 14-quater, l. 241/1990, cit.), dal momento che, indipendentemente dall’esito – in ipotesi, positivo – della prima, non si verifica l’effetto di sottrarre al responsabile del procedimento la competenza all’emanazione dell’atto conclusivo della serie procedimentale (sul punto, v. in particolare l’art. 14-ter, comma 9, l. cit).<br />
In secondo luogo, è ben noto che anche successivamente alla pronuncia positiva da parte della conferenza di servizi, non è affatto preclusa alle amministrazioni assenti o dissenzienti la possibilità di esprimere il proprio dissenso nei confronti delle determinazioni in tale sede assunte, con le conseguenze disciplinate dall’art. 14-quater della l. 241/1990 (conseguenze che, in taluni casi, possono giungere sino a porre nel nulla le determinazioni  assunte in sede di conferenza).<br />
In terzo luogo si osserva che dallo sviluppo concreto della vicenda di cui è causa non emerge alcuna violazione delle competenze del consiglio comunale in tema di gestione del territorio. Il punto è che l’esercizio di tali competenze va piuttosto combinato (e, per alcuni versi, temperato) alla luce delle concorrenti prerogative regionali nella medesima materia, come riconfermate dalla più volte richiamata sentenza Corte Cost., n. 206/2001.<br />
E’ noto che la sentenza in parola abbia affermato il principio dell’illegittimità costituzionale delle disposizioni (in specie: d.lgs. 112/1998, art. 25, comma 2, lettera g)) volte a consentire varianti agli strumenti urbanistici nonostante il dissenso dell’amministrazione regionale.<br />
Nessuna violazione procedurale si è dunque verificata nel caso di specie: a fronte dell’insuperabile diniego opposto dagli organi regionali (insuperabile perché espresso da un soggetto le cui intangibili prerogative in subjecta materia risultano riconfermate dalla stessa giurisprudenza della Consulta), infatti, il soggetto responsabile del procedimento (nonché certamente responsabile dell’emanazione del provvedimento conclusivo, secondo le menzionate disposizioni di legge) ha correttamente emanato l’atto impugnato il quale si limita a prendere atto della negativa conclusione della procedura autorizzativa nel suo complesso;<br />
Considerando che va in terzo luogo esaminata la censura di violazione di legge (in specie: d,P.R. 447/1998, art. 6) per non avere l’amministrazione intimata ravvisato che nel caso di specie si fosse perfezionato il silenzio-assenso sull’istanza della società Le Cave s.r.l.<br />
La censura non può trovare accoglimento.<br />
Ci si limiterà ad osservare sul punto che la disposizione richiamata dalla ricorrente (concernente il particolare procedimento autorizzativo mediante autocertificazione di cui al Capo III del d.P.R. 447, cit. – art. 6, ss. &#8211; ) non può trovare applicazione nel caso in questione (relativo alla diversa ipotesi del procedimento autorizzativo semplificato di cui al Capo II del medesimo d.P.R.), per il quale non è previsto il meccanismo del silenzio-assenso invocato dalla ricorrente;<br />
Considerando che va in quarto luogo esaminata la censura di carenza di motivazione relativa al parere negativo espresso dalla regione Puglia attraverso l’impugnata nota in data 9 dicembre 2004. Secondo la ricorrente, infatti, la Regione avrebbe negato in modo apodittico e senza alcuna specifica indagine sul punto che nello strumento urbanistico del Comune di Cisternino vi fosse insufficienza di aree da destinare all’insediamento di impianti produttivi.<br />
La Regione avrebbe basato il proprio avviso in materia sul mero rilievo per cui “nello strumento urbanistico vigente PdF risultano individuate zone omogenee turistico-alberghiere, atte a soddisfare il fabbisogno di edilizia turistico-residenziale”, senza fornire sul punto alcun ulteriore elemento di valutazione.<br />
Il motivo è fondato e meritevole di accoglimento.<br />
Ed infatti, appare evidente che, a fronte di una disposizione (d.P.R. 445/1998, art. 5, ampiamente riprodotto nella D.G.R. 2226/2003, punto 3) la quale ammette l’approvazione del progetto di insediamento produttivo in deroga allo strumento urbanistico laddove quest’ultimo “non individui aree destinate all’insediamento di impianti produttivi ovvero queste aree siano insufficienti in relazione al progetto presentato”, l’avviso negativo della regione non possa essere basato solo sulla rilevata presenza, in detto strumento, di non meglio specificate “zone omogenee turistico-alberghiere, atte a soddisfare il fabbisogno di edilizia turistico-residenziale”.<br />
L’indicazione in parola, se pure esclude in radice l’ipotesi di totale assenza di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi, nulla dice con riferimento alla diversa questione dell’adeguatezza delle aree in parola con riferimento alle caratteristiche oggettive e dimensionali del progetto predisposto dall’odierna ricorrente.<br />
A ciò si aggiunga che la stessa D.G.R. 2226/2003 detta una serie di articolate previsioni in tema di ‘insufficienza di aree’, in tal modo vincolando gli operatori regionali ad una particolare cautela nell’escludere la sussistenza del ripetuto requisito di ‘insufficienza’.<br />
In particolare, giova richiamare il brano della ripetuta D.G.R. in cui si esprime l’avviso secondo cui la nozione di insufficienza vada riferita “alle situazioni in cui non sia possibile per un’impresa insediarsi in un determinato Comune perché mancano del tutto aree a destinazione produttiva, o comunque per la presenza di parametri, limitazioni, indici che producono un effetto impeditivo di carattere equivalente”.<br />
Ebbene, a parere del Collegio, a fronte di una così articolata serie di indicazioni riferite alla nozione di ‘insufficienza’ di aree, l’amministrazione regionale non avrebbe potuto legittimamente escludere la sussistenza in concreto di tale elemento sulla base della sola verifica della generica presenza di aree a tal fine destinate (è di tutta evidenza, infatti, che tale affermazione sarebbe stata semmai sufficiente a suffragare l’inconfigurabilità della diversa nozione di ‘assenza di aree’).<br />
Il particolare onere motivazionale in parola sarebbe risultato vieppiù rafforzato in presenza di un progetto del tutto particolare tanto per la sua rilevantissima estensione (circa 21.000 mq.), quanto per la sua peculiare consistenza oggettiva (trasformazione di cave dimesse in strutture ricettive) che, come è evidente, non ammettevano neppure in astratto una ubicazione diversa da quella prevista.<br />
Ciò a tacere della circostanza per cui la stessa D.G.R. 2226/2003 (punto 5), nel disciplinare la fase istruttoria del procedimento autorizzativo per nuove attività produttive prevede in via esclusiva in capo al responsabile del S.U.A.P. la competenza circa le verifiche in ordine alla mancanza e/o insufficienza di aree a destinazione produttiva, sottraendo espressamente tale competenza agli organi regionali (“In tutti i casi competono al responsabile S.U.A.P. le verifiche in ordine: (…) alla mancanza e/o insufficienza di aree a destinazione produttiva”);<br />
Considerando che va infine esaminata la domanda risarcitoria relativa ai presunti danni “che i provvedimenti impugnati hanno determinato (…) alla società ricorrente [: danni dei quali], all’esito della declaratoria di illegittimità degli stessi, si chiede l’integrale risarcimento a norma di legge (…) ”.<br />
La domanda in questione non può, allo stato, trovare accoglimento.<br />
Ed infatti, secondo un’opzione ermeneutica cui il Collegio ritiene di prestare adesione , nel rimodulato sistema risarcitorio rinveniente dalle disposizioni di cui alla l. 205/2000, art. 7, la possibilità di rendere una pronuncia risarcitoria per equivalente pecuniario è da considerarsi come sussidiaria rispetto al riconoscimento del risarcimento in forma specifica, con la conseguenza che il ristoro pecuniario sia da escludere quante volte il soddisfacimento dell’interesse dedotto in giudizio sia possibile a seguito della pronuncia giudiziale, che idoneo ristoro fornisca in forma specifica.<br />
Ora, quanto al contenuto della pronuncia giudiziale idonea a soddisfare in forma specifica l’interesse dedotto in giudizio, è noto che siano state enucleate in dottrina (in via di estrema sintesi) due distinte tesi.<br />
In base ad una prima tesi, recante una nozione – per così dire – ‘estesa’ della pronuncia risarcitoria specifica, il giudice amministrativo potrebbe spingersi sino ad imporre all’amministrazione convenuta l’adozione di un atto puntuale, idoneo ad attribuireil bene della vita oggetto della domanda originaria, ovvero a riconoscere al ricorrente in via diretta (e laddove possibile) la spettanza del bene medesimo con la stessa decisione sul ricorso.<br />
Secondo altra tesi (c.d. della ‘portata innovativa minima’), cui il Collegio ritiene di aderire, l’annullamento del provvedimento impugnato esaurisce l’ampiezza del risultato ottenibile attraverso il risarcimento in forma specifica, facendo se del caso residuare un possibile ricorso al risarcimento per equivalente per il solo danno c.d. ‘da ritardo’ – danno del quale, comunque, nel caso di specie non è stata dimostrata la sussistenza dei relativi elementi costitutivi- (in tal senso, ex plurimis: T.A.R. Sicilia, Sez. II, sent. 18 gennaio 2003, n. 36).<br />
Considerando che da quanto esposto discende l’accoglimento parziale del presente ricorso, ma che sussistono nondimeno giusti motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio;<br />
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce accoglie in parte il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla la nota n. 20130 del 22 dicembre 2004 del Responsabile dello Sportello Unico Attività produttive del Comune di Cisternino ed il parere del Dirigente del Settore Urbanistico della Regione Puglia n. 12630 del 9 dicembre 2004.<br />
Spese irripetibili.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 30 marzo 2005</p>
<p>Pubblicata il 7 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-7-6-2005-n-3131/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.3131</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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