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	<title>3118 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.3118</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-4-2008-n-3118/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-4-2008-n-3118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.3118</a></p>
<p>Pres. Lundini, Est. AltavistaSoc Pultra SAS (avv. M. Zuccheretti) c/ Università degli Studi di Roma &#8220;La Sapienza&#8221; (Avv. Stato) e altri. sui limiti del sindacato del G.A. sulla determinazione del prezzo posto a base d&#8217;asta nelle gare di appalto di servizi 1. Contratti della P.A. &#8211; Appalto di servizi &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-4-2008-n-3118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.3118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-4-2008-n-3118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.3118</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Lundini,    Est. Altavista<br />Soc Pultra SAS (avv. M. Zuccheretti) c/ Università degli Studi di Roma &#8220;La Sapienza&#8221; (Avv. Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sui limiti del sindacato del G.A. sulla determinazione del prezzo posto a base d&#8217;asta nelle gare di appalto di servizi</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. &#8211; Appalto di servizi &#8211; Gara &#8211; Prezzo a base d’asta &#8211; Determinazione &#8211; Sindacabilità del G.A. &#8211;  Limiti.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara &#8211;  Anomalia  – Verifica &#8211; Sindacabilità del G.A. – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il giudice amministrativo può sindacare la misura del prezzo posto a base d&#8217;asta in una gara di appalto servizi se la determinazione di detto prezzo non comporta una mera scelta di convenienza e opportunità, ma deriva dall’applicazione di valutazioni tecniche relative alle condizioni del mercato o all’applicazione di costi eterodeterminati. Tale sindacato è limitato alle ipotesi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall&#8217;amministrazione, alla illogicità manifesta e alla disparità di trattamento (1).</p>
<p>2. Nelle procedure di gara, la verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta è espressione di una potestà tecnico-discrezionale dell&#8217;autorità amministrativa, non sindacabile in sede di legittimità se non per aspetti di manifesta illogicità, insufficiente motivazione ovvero errore di fatto (2).<br />
&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 4 maggio 2006, n. 3187. <br />
(2) Cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 1 febbraio 2007, n. 763.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sui limiti del sindacato del G.A. sulla determinazione del prezzo posto a base d&#8217;asta nelle gare di appalto di servizi</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p> Reg. generale: 17574/1999</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio <br />
SEZIONE TERZA </b></p>
<p>composto dai Signori: DOMENICO LUNDINI Presidente; 	GIUSEPPE SAPONE Cons.; CECILIA ALTAVISTA Primo Ref., relatore 																																																																																												</p>
<p>ha pronunciato il</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Sul ricorso 17574/1999  proposto da:</p>
<p><b>SOC PULTRA SAS DI DEVOTI GUIDO</b> rappresentato e difeso da: ZUCCHERETTI AVV. MAURIZIO con domicilio eletto in ROMA VIA GREGORIO VII, 382 presso ZUCCHERETTI AVV. MAURIZIO</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC COOPERATIVA MTS ARL</b>   rappresentato e difeso da: COSTA AVV. MICHELESCUDERI AVV. ANDREA con domicilio eletto in ROMA VIA BASSANO DEL GRAPPA, 24 presso COSTA AVV. MICHELE<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del giudizio di<br />
SOC COOPERATIVA MTS A RL <br />
UNIVERSITA&#8217; DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA <br />
Visti gli atti della causa;<br />
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
Uditi nella pubblica udienza del 19 Marzo 2008, relatore il Primo Ref. CECILIA ALTAVISTA, gli avvocati come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con bando pubblicato sulla  Gazzetta Ufficiale del 25-3-1999 la Università degli Studi di Roma La Sapienza ha indetto una gara per l’affidamento del servizio triennale di pulizia da aggiudicarsi al prezzo più basso.<br />
La Pultra sas presentava domanda di partecipazione con una offerta che veniva considerata anormalmente bassa e quindi sottoposta a verifica dalla stazione appaltante.<br />
Nelle giustificazioni presentate la Pultra, in primo luogo, sosteneva che il vecchio contratto stipulato con la Università aveva prezzi inferiori, così come l’accordo transattivo concluso con l’Università per la gestione in regime di proroga del servizio, e inoltre che i minori costi erano giustificati da un diverso impiego del personale; in particolare l’offerta faceva riferimento ad una diversa ripartizione dei turni di servizio con un lavoratore in meno la domenica, che consentiva un risparmio di costi.<br />
Le giustificazioni non sono state ritenute congrue dalla stazione appaltante, in relazione all’applicazione dei costi del vecchio contratto perché relativo ad anni precedenti e quindi a diversi costi del personale, anche rispetto agli accordi collettivi in vigore; inoltre, poichè nel capitolato era prevista espressamente la presenza effettiva di sei operatori per 365 giorni l’anno, festivi e domeniche compresi, veniva ritenuta non conforme l’offerta della Pultra, che organizzava il servizio con cinque persone nei giorni festivi; infine anche la voce delle spese generali è stata considerata particolarmente bassa e non giustificata.<br />
Pertanto, nella seduta del 9-9-99, la Commissione di gara procedeva a disporre la esclusione della Pultra sas.<br />
Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:<br />
contraddittorietà ed eccesso di potere; omessa ed insufficiente motivazione.<br />
Si sono costituiti la Università a mezzo dell’Avvocatura dello Stato e il controinteressato contestando la fondatezza del ricorso.<br />
Alla camera di consiglio del 12-1-2000 è stata respinta la istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato per mancanza di sufficiente fumus boni iuris.<br />
Alla udienza pubblica del 19 marzo 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
In primo luogo si deve evidenziare che il procedimento di valutazione dell’anomalia è connotato dall’esercizio della discrezionalità tecnica, per cui non è sindacabile dal giudice se non per macroscopici vizi di illogicità e irragionevolezza. La verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta viene considerata, infatti, espressione di una potestà tecnico-discrezionale dell&#8217;autorità amministrativa, non sindacabile in sede di legittimità se non per aspetti di manifesta illogicità, insufficiente motivazione ovvero errore di fatto. Pertanto, il giudice in tali giudizi che si atteggiano alla stregua di espressione di discrezionalità tecnica può limitarsi al controllo formale ed estrinseco dell&#8217;iter logico seguito nell&#8217;attività amministrativa. La verifica dell&#8217;anomalia dell&#8217;offerta è espressione di una potestà tecnico-discrezionale dell&#8217;autorità amministrativa, non sindacabile in sede di legittimità se non per aspetti di manifesta illogicità, insufficiente motivazione ovvero errore di fatto (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 febbraio 2007 , n. 763).<br />
Nel caso di specie la valutazione operata dalla stazione appaltante non appare viziata da manifesta illogicità e irragionevolezza. La offerta della Pultra è, in primo luogo, modificativa delle condizioni previste dal capitolato d’appalto in relazione agli operatori impiegati nei giorni festivi. Infatti, il capitolato prevedeva espressamente che la squadra di lavoro fosse composta da sette unità giornaliere così da comprendere i riposi settimanali obbligatori garantendo il lavoro di sei operatori per 365 giorno compresi domeniche e festivi.<br />
E’ circostanza non contestata dalla società ricorrente che nella propria offerta è stato indicato un minor numero di operatori per la domenica così da potere diminuire il costo del laoro. Poichè il capitolato non ammetteva tale modifica, in maniera legittima la Amministrazione ha disposto la esclusione della società ricorrente.<br />
Non sono suscettibili di accoglimento le censure relative alla mancata valutazione dei costi del precedente contratto e dell’accordo transattivo stipulato tra Pultra e Università per regolare i costi della proroga del rapporto contrattuale precedente. E’ evidente che i costi dell’accordo transattivo non possono essere presi a parametro della valutazione in relazione alla particolare funzione della natura del contratto di transazione. In ogni caso, neppure possono essere presi quale indice di valutazione i costi del precedente contratto stipulato con la Pultra, trattandosi di un diverso rapporto contrattuale iniziato nel 1990, poi successivamente prorogato, con costi, in particolare, del lavoro inferiori e riferiti a diversi accordi collettivi. <br />
L’Amministrazione ha comunque ampia discrezionalità nel fissare il prezzo a base d’asta.<br />
Il giudice amministrativo, infatti,  può sindacare la misura del prezzo posto a base d&#8217;asta in una gara di appalto servizi se la determinazione di detto prezzo non involga una mera scelta di convenienza e opportunità, ma derivi dalla applicazione di valutazioni tecniche relative alle condizioni del mercato o alla applicazione di costi eterodeterminati e tale sindacato è limitato alle ipotesi di complessiva inattendibilità delle operazioni e valutazioni tecniche operate dall&#8217;amministrazione, alla illogicità manifesta e alla disparità di trattamento (cfr T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 04 maggio 2006, n. 3187).<br />
  Il ricorso è quindi infondato e deve essere respinto.     <br />
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>PQM</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo   Regionale per il Lazio, Sezione Terza, respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 Marzo 2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-sentenza-14-4-2008-n-3118/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 14/4/2008 n.3118</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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