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	<title>3116 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3116 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2005 n.3116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2005-n-3116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2005-n-3116/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2005-n-3116/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2005 n.3116</a></p>
<p>Gennaro Ferrari – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore Altomare (avv. M. e P. Boccardi) c. Regione Puglia (n.c.), U.s.l. Ba/4 (avv. G. Celestini) 1. Pubblica amministrazione – Silenzio della pubblica amministrazione – Silenzio-rifiuto – Formazione – Diffida a provvedere con la previsione di un termine – E’ adempimento necessario. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2005-n-3116/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2005 n.3116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2005-n-3116/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2005 n.3116</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gennaro Ferrari – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore<br /> Altomare (avv. M. e P. Boccardi) c. Regione Puglia (n.c.), U.s.l. Ba/4 (avv. G. Celestini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Silenzio della pubblica amministrazione – Silenzio-rifiuto – Formazione – Diffida a provvedere con la previsione di un termine – E’ adempimento necessario.</p>
<p>2. Pubblica amministrazione – Silenzio della pubblica amministrazione – Silenzio-rifiuto – Art.2, l. n.15 del 2005 – Superfluità della diffida – E’ norma di ordine sostanziale.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della formazione del silenzio-rifiuto, la diffida a provvedere con la previsione del relativo termine era un adempimento necessario anche dopo l’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990 n.241, per l’inveramento di una condotta omissiva della p.a..<br />
2. L’art.2, l. 11 febbraio 2005 n. 15, secondo cui il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente, rende ora più stringente il principio della conclusione del procedimento nel termine, nel senso che una volta che questo sia scaduto l’amministrazione si considera senz’altro inadempiente; pertanto, la novella legislativa viene ad influire profondamente sulla formazione del silenzio rifiuto (rectius inadempimento) ed appunto per ciò è norma di ordine sostanziale (siccome riguarda l’istituto amministrativo del silenzio rifiuto) e non già processuale, non potendo servire a regolamentare un caso anteriore alla sua entrata in vigore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari – Sezione Prima</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1377/1995, proposto da<br />
<b>Altomare Maria</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Boccardi e Piero Boccardi e domicilio eletto in Bari alla Via Putignani n. 226 (studio avv. Angelo Di Bari)</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Puglia</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;</p>
<p>la <b>USL Ba/(4 (ex USL Ba/11)</b> con sede in Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Celestini presso il cui studio in Bari alla Via Amoroso n. 15 elettivamente domicilia;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
del silenzio rifiuto formatosi sulla istanza notificata in data 13.4-14.4 1995 con la quale è stata chiesta la adozione nei confronti di Altomare Maria del formale provvedimento di passaggio ad altre funzioni a termini dell’art. 16 dPR n. 761/79, previa formulazione da parte della USL Ba/4 (ex Ba 11) del parere previsto dal 3^ comma dello stesso art. 16, con riserva di agire in giudizio per il risarcimento dei danni;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione sanitaria intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 20 aprile 2005, relatore il Cons. Vito Mangialardi, uditi per le parti gli avv.ti presenti come da verbale d’udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto (n. 1377/95) notificato in data 1 e 2 giugno 1995 e depositato il successivo 7 giugno, la ricorrente infermiere professionale di ruolo alle dipendenze della USL Ba/4 (ex USL Ba/11) ha impugnato il (ritenuto) formatosi  silenzio rifiuto su atto di diffida notificato il 13-14 aprile 1995 alla Amministrazione sanitaria ed alla Regione: Nell’atto dianzi indicato la interessata -richiamata sua precedente istanza del 14.19.93 all’A.S. della ex USL Ba/11 per essere nuovamente sottoposta ad accertamenti sanitari ex art. 16 dPR 761/79 rimasta sostanzialmente inevasa- intima le amministrazioni diffidate ad adottare gli atti di rispettiva competenza ed in particolare la Regione ad adottare il formale provvedimento di passaggio ad altre funzioni a termini di legge, la USL Ba/4 (ex USL Ba/11) a fornire il parere previsto dal 3^ Comma del citato art. 16, e la USL Ba/2 (ex Ba/6) a compire gli adempimenti più volte richiesti dalla ex USL Ba/11. Nel corpo dell’atto di diffida si lamenta pure che l’Amministratore della ex USL Ba/11 avesse adottato la tecnica dello “scaricabarile” comunicando all’istante che la USL in parola avrebbe provveduto agli adempimenti di competenza solo in presenza del verbale della visita medica collegiale più volte richiesto alla USL Ba/6.<br />
Vengono ora dedotti le seguenti censure: 1) Violazione e falsa applicazione artt. 16 e 56 dPR 761/1979 ed eccesso di potere atteso che gli atti del procedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute previste dalla normativa in epigrafe non risultano compiuti. In particolare lamenta che non era stata completata la visita medico collegiale disposta dalla USL Ba/11 sin dal 28.10.93 affermando non essere vero quanto affermato dal Presidente della Commissione medica circa una omissione di essa dipendente Altomare convocata il 30.6.94 ad espletare accertamenti diagnostici prescrittele con la conclusione che essa Altomare doveva essere considerata inadempiente ai sensi del dPR 761/79. Non ha senso affermare, continua la ricorrente, che “il dipendente ha omesso di sottoporsi agli accertamenti diagnostici prescritti” atteso che la dipendente convocata dalla Commissione medico legale, ha diritto ad essere visitata dalla stessa. L’Altomare ha fatto ancora di più in quanto invitata verbalmente a presentarsi presso l’Ufficio di Igiene Mentale non si è opposta, ma pur presentatosi è stata rispedita indietro.  <br />
2) Violazione artt. 97, 35 e 37 Cost.ed eccesso di potere. La ricorrente è affetta da talune infermità che ne consiglierebbero il passaggio ad altre funzioni. Per dette infermità l’interessata è stata più volte ibn aspettativa e sarebbe quindi interesse della stessa amministrazione sanitaria che la dipendente lavori sia pure in altre funzioni piuttosto che restare a casa in aspettativa.<br />
3) Difetto di motivazione siccome la p.a. deve motivare la scelta di non accedere eventualmente alla richiesta di essere trasferita ad altre funzioni.<br />
4) Violazione della legislazione in materia di impiego preso le UU.SS.LL. (art. 13 dPR n. 348/1983) e dell’art. 56n -2^ comma- dPR 761/79. V’è tutta una tendenza legislativa a rendere obbligatoria, nei limiti del possibile, la decisione del passaggio ad altre funzioni., disattesa dalle amministrazioni diffidate che non ancora accolgono l’istanza della interessata prodotta a tal fine.<br />
5) Violazione di principi dettati dalla legge 241/90 atteso che si impongono all’interessata adempimenti che aggravano il procedimento (vedi richiesta di  accertamenti diagnostici impostale dal dott. Massarelli che poi erroneamente conclude per la inadempienza dell’interessata).<br />
Si è costituita in giudizio (atto depositato il 7 sett. 95) la USL Ba/4, chiedendo con clausole di stile il rigetto dell’avverso gravame.<br />
Con memoria dell’8 aprile 2005 parte ricorrente ha insistito nelle sue prospettazioni difensive.   </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile.<br />
Ritiene di comunque osservare il Collegio, ed in punto di fatto, che agli atti è stata depositata documentazione da cui risulta che l’interessata sia cessata dal servizio il 10.9.1995 per invalidità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ed alla stessa sia stata conferita pensione ordinaria diretta di inabilità a decorrere dalla stessa data (nota INPDAP del 6.11.1998).<br />
Orbene la intervenuta dispensa dal servizio cui ha fatto seguito il conferimento della pensione diretta di inabilità non risulta gravata, o quanto meno cenno alcuno a riguardo è reso nella memoria conclusionale del 8 aprile 2005. In essa ultima memoria l’ interessata insiste nella richiesta sub 1) delle conclusioni dell’atto introduttivo e cioè l’annullamento del ritenuto silenzio rifiuto, significando (pag. 9) che la richiesta di cui al punto 2 e cioè il passaggio ad altre funzioni “è rimasta superata dagli eventi”.<br />
Come anticipato, il presente gravame rivolto avverso un ritenuto silenzio rifiuto determinatosi su atto di diffida notificato il 13 aprile 1995 alla Regione  ed alla Usl Ba/4 (ex Usl Ba/11) ed il 14 stesso mese alla USl Ba/2 (ex USL Ba/6) va qualificato inammissibile.<br />
Ed invero ai fini della formazione del silenzio rifiuto è (era) indispensabile l’attivazione della procedura prevista dall’art. 25 comma primo, del T.U. n. 3/1957 a norma della quale l’interessato dopo la infruttuosa scadenza del termine per concludere il procedimento deve notificare a mezzo di Ufficiale giudiziario apposito atto di diffida e messa in mora concedendo un termine non inferiore a trenta gg. perché l’Amministrazione provveda, per poi impugnare il silenzio davanti al G.A. nel termine decadenziale di sessanta gg. decorrente dallo scadere del termine assegnato con la diffida. (ex multis CdS IV Sez., 4 febbraio 2004, n. 360 e giurisprudenza ivi sul punto richiamata).<br />
Essa diffida a provvedere con la previsione del relativo termine è (era) un adempimento necessario anche dopo l’entrata in vigore della legge 241/90 per l’inveramento di una condotta omissiva della amministrazione e quindi per la formazione del silenzio rifiuto (ex multisTar Toscana, Sez. I, 15 luglio 2002, n. 1460, Tar lazio III Sez. 19 gennaio 2005 n. 397).<br />
Nella narrativa di cui innanzi si sono usati verbi al passato in quanto alla data in cui viene assunta la presente decisione è già entrata in vigore la recente legge 11 febbraio 2005 n. 15 (pubblicata in G.U. 21.2.2005) recante modifiche ed integrazioni alla legge 241/90 e che, all’art. 2, prevede che il ricorso avverso il silenzio può essere proposto anche senza necessità di diffida all’amministrazione inadempiente e ciò in determinati termini. Essa norma rende ora più stringente il principio della conclusione del procedimento nel termine, nel senso che una volta che questo sia scaduto l’amministrazione si considera senz’altro inadempiente; la novella legislativa viene, quindi, ad influire profondamente sulla formazione del silenzio rifiuto (rectius inadempimento) ed appunto per ciò è norma di ordine sostanziale (siccome riguarda l’istituto amministrativo del silenzio rifiuto) e non già processuale e pertanto non può servire a regolamentare il caso che ci occupa risalente al 1995.<br />
Ciò detto va in particolare puntualizzato che nella diffida del 13 e 14 aprile 1995 la interessata non aveva provveduto a prefissare alcun termine all’amministrazione per provvedere (ed alla indicazione di un termine, per il vero, non figura essersi provveduto neppure “originaria” istanza del  14.10.93)<br />
Orbene la concessione del termine costituisce adempimento necessario per l’inveramento di una condotta omissiva da parte della p.a. ponendosi come necessario presupposto per la configurazione dell’istituto in questione, anche perché ai fini impugnatori vanno rispettati i termini decadenziali (60 gg) decorrenti appunto dalla decorso del termine assegnato in diffida; l’eventuale insussistenza del termine in questione  impedisce qualsivoglia possibilità di acclarare la tempestività o meno del gravame a detrimento, quindi, di un dovuto e preliminare giudizio sul rito della conseguente azione impugnatoria. Di qui pertanto l’inammissibilità (o forse più propriamente la improcedibilità, ma è solo questione terminologica) del proposto gravame siccome non configurabile un silenzio rifiuto impugnabile in quanto –lo si ripete- la mancata fissazione del termine nell’atto di diffida fa venir meno l’obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi. <br />
Per completezza aggiunge il Collegio che in assenza di presupposti per la formazione del silenzio equiparabile al rifiuto di provvedere (situazione giuridica legittimante, diffida notificata ex art. 25 t.u. n. 3/1957 con fissazione di un termine per provvedere, inutile scadenza di detto termine) che consenta quindi l’impugnativa del comportamento omissivo della p.a., non si può trasformare il giudizio impugnatorio in un giudizio di accertamento dell’obbligo della amministrazione, in sede di giurisdizione esclusiva, atteso che l’azione proposta tende a tutelare una posizione di interesse legittimo sotteso alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalla p.a. <br />
Quanto alle spese di giudizio si ravvisano ragioni, stante anche la costituzione solo formale della amministrazione sanitaria, per disporne la compensazione tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; sede di Bari Sez. I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20 aprile 2005, con l&#8217;intervento dei Magistrati<br />
Gennaro Ferrari	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vito Mangialardi	&#8211; Componente<br />	<br />
Concetta Anastasi	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-5-7-2005-n-3116/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/7/2005 n.3116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/7/2004 n.3116</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-7-2004-n-3116/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-7-2004-n-3116/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-7-2004-n-3116/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/7/2004 n.3116</a></p>
<p>Contratti &#8211; forniture &#8211; esclusione da gara per affidamento di forniture equipaggiamenti per personale delal protezione civile &#8211; esclusione da gara conseguente alla manifestazione di volonta’ di voler impugnare clausole ritenute illegittime &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento. Vedi anche: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE – Ordinanza sospensiva del 22</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-7-2004-n-3116/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/7/2004 n.3116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-7-2004-n-3116/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/7/2004 n.3116</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; forniture &#8211; esclusione da gara per affidamento di forniture equipaggiamenti per personale delal protezione civile  &#8211; esclusione da gara  conseguente alla manifestazione di volonta’ di voler impugnare  clausole ritenute illegittime &#8211; tutela cautelare &#8211; accoglimento.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – TRIESTE – <a href="/ga/id/2004/7/4552/g">Ordinanza sospensiva del 22 gennaio 2004 n. 9</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3116/2004<br />
Registro Generale: 4847/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Lucio Venturini<br />Cons. Costantino Salvatore<br />Cons. Dedi Rulli<br />Cons. Aldo Scola Cons. Sergio De Felice Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 06 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>GIADA SPORT SRL IN PROPRIO E Q.LE MANDATARIA ATI ATI-RADICI TESSUTI SPA </b>rappresentati e difesi dagli Avv.ti PIERFRANCESCO DELLA PORTA e RIZZARDO DEL GIUDICE con domicilio eletto in Roma VIA BISSOLATI 76 c/o PIERFRANCESCO DELLA PORTA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. BEATRICE CROPPO con domicilio eletto in Roma PIAZZA COLONNA 355 presso UFFICIO RAPPR.ZA REGIONE FVGe nei confronti di<br />
<b>SOCIETA&#8217; TACCONI SPA</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR FRIULI VENEZIA GIULIA &#8211; TRIESTE n. 9/2004 , resa tra le parti, concernente ESCLUSIONE DA GARA PER AFFIDAMENTO DI FORNITURE ;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi , altresì, per le parti l’avv. Del Giudice e l’avv. Croppo;<br />
Considerato che i motivi di appello, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare non appaiono manifestamente infondati in relazione alla esclusione, motivata sulla base della mera manifestazione di voler impugnare le clausole ritenute illegittime;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4847/2004 ) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>Dispone la trasmissione degli atti, per gli adempimenti di competenza, al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 4 L. 205/2000.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 06 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-6-7-2004-n-3116/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 6/7/2004 n.3116</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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