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	<title>3107 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3107 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3107/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3107</a></p>
<p>Pres.De Nictolis Est. Garofoli Assagaime Associazione tra Agenzie d&#8217;affari in mediazione turistiche di viaggi, di Rosolina, Cob &#8211; Consorzio Operatori Balneari, Villaggio Turistico Rosapineta Sud, Villaggi Club Srl, Consorzio Delta Nord Societa&#8217; Coop A Rl, Greenpeace Onlus, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf) Ong &#8211; Onlus,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3107/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3107/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.De Nictolis   Est. Garofoli<br /> Assagaime Associazione tra Agenzie d&#8217;affari in mediazione turistiche di viaggi, di Rosolina, Cob &#8211; Consorzio Operatori Balneari, Villaggio Turistico Rosapineta Sud, Villaggi Club Srl, Consorzio Delta Nord Societa&#8217; Coop A Rl, Greenpeace Onlus, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf) Ong &#8211; Onlus, Italia Nostra &#8211; Onlus, Comitato Cittadini Liberi Porto Tolle, (Avv.ti  M. Ceruti, A. Petretti)/ Ministero dell’ambiente (Avv. gen.Stato);Regione Veneto(Avv.ti C.Ligabue, A. Manzi, E. Mio);Ministero per i beni e le attività culturali (Avv. gen. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di compatibilità ambientale di un progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Bellezze naturali &#8211; Energia elettrica &#8211; Persone fisiche e giuridiche &#8211; Giustizia amministrativa.	</p>
<p>Bellezze naturali &#8211; Energia elettrica &#8211; Persone fisiche e giuridiche &#8211; Giustizia amministrativa.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;espressa legittimazione, ai sensi dell&#8217;art. 13, della legge n. 349 del 1986, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale ad esperire l&#8217;azione giudiziale al fine di tutelare l&#8217;ambiente, non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l&#8217;ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio. Tanto ciò è vero che si è determinato un criterio di legittimazione cd. legale, alla stregua del quale il Giudice Amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull&#8217;ambiente ad associazioni locali sempre che perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui si trova il bene a fruizione collettiva che si assume leso. 	</p>
<p>L&#8217;applicazione dell’art. 5 bis del D.L. n. 5 del 2009 in ordine alla riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad oli combustibile in centrali a carbone presuppone che sia stata effettuata una adeguata comparazione di impatto ambientale. Più precisamente tale norma presuppone che all&#8217;esito della predetta comparazione, l&#8217;Autorità amministrativa competente abbia responsabilmente concluso per il minore o quanto meno equivalente impatto ambientale della centrale a carbone. In difetto di un principio di legislazione statale che imponga la realizzazione delle centrali elettriche alimentate a carbone senza lasciare margini all&#8217;intervento legislativo regionale, e nella perdurante vigenza di una legge regionale, come accaduto nel caso concreto (L.R. Veneto n. 36 del 1997), volta ad introdurre, per un dato contesto territoriale, un criterio di preferenza delle centrali elettriche alimentate a gas metano, salve fonti di alimentazione con minore o pari impatto ambientale, il coordinamento esegetico delle fonti normative de quibus non può che aver luogo nei termini sopra descritti, imponendosi quindi una esplicitazione delle ragioni sottese alla indicata valutazione comparativa. Esplicitazione motivazionale tanto più doverosa in un&#8217;ottica di trasparenza delle pur discrezionali scelte amministrative, a garanzia della loro ponderatezza e di una consapevole assunzione di responsabilità. Ne consegue che, in assenza di un&#8217;adeguata motivazione gli atti in tal senso adottati devono considerarsi illegittimi.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10216 del 2010, proposto da: 	</p>
<p>Assagaime &#8211; Associazione tra Agenzie d&#8217;affari in mediazione turistiche di viaggi, di Rosolina, Cob &#8211; Consorzio Operatori Balneari, Villaggio Turistico Rosapineta Sud, Villaggi Club Srl, Consorzio Delta Nord Societa&#8217; Coop A Rl, Greenpeace Onlus, Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature (Wwf) Ong &#8211; Onlus, Italia Nostra &#8211; Onlus, Comitato Cittadini Liberi Porto Tolle, in persona dei rappresentanti legali, rappresentati e difesi dagli avvocati Matteo Ceruti, Alessio Petretti, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Regione Veneto, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Cecilia Ligabue, Andrea Manzi, Emanuele Mio, con domicilio eletto presso Andrea Manzi in Roma, via Gonfalonieri, n. 5; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero per i beni e le attività culturali, Ministero dello sviluppo economico, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; Regione Veneto, Arpav &#8211; Agenzia regionale per la protezione dell&#8217;ambiente del Veneto, Cesare Donnhauser, Società Enel Produzione s.p.a., Arpav &#8211; Agenzia regionale per la protezione dell&#8217;ambiente del Veneto; Società Enel Produzione s.p.a., Società Enel s.p.a., rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe De Vergottini, Cesare Caturani, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni, 44; Enel Spa, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe De Vergottini, Giuseppe Caturani, Leonardo Maurizio Procopio, con domicilio eletto presso Giuseppe De Vergottini in Roma, via A. Bertoloni, n. 44; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA, SEZIONE II, n. 32824/2010, resa tra le parti, concernente GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE SU PROGETTO DI TRASFORMAZIONE A CARBONE DI CENTRALE TERMOELETTRICA DI PORTO TOLLE – RISARCIMENTO DANNI</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero dello sviluppo economico, della società Enel Produzione, della società Enel s.p.a., della Regione Veneto;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 119, co. 5, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Considerato che è stato dichiarato l’interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 maggio 2011 il Cons. Roberto Garofoli e uditi per le parti l’avvocato Ceruti, l&#8217;avvocato dello Stato Guida, gli avvocati Andrea Manzi, Caturani e De Vergottini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con sentenza n. 32824 del 2010 il T.A.R. Lazio -dichiarate irrilevanti e comunque manifestamente infondate le eccezioni di illegittimità costituzionale dedotte con riguardo all’art. 5-<i>bis</i>, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 9 aprile 2009, n. 33- ha respinto il ricorso proposto avverso gli atti del procedimento conclusosi con decreto prot. DSA-DEC 2009/0000873 del 24 luglio 2009, con cui il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione d’una centrale termoelettrica da 1980 Mw, alimentata a carbone e biomasse vergini nella misura massima del 5% su due gruppi, ubicata nel Comune di Porto Tolle (RO), da realizzare in luogo dell’esistente centrale ad olio combustibile.<br />	<br />
2. Quanto alla vicenda procedimentale portata al vaglio giurisdizionale, in data 31 marzo 2005 la società ENEL Produzione ha presentato al Ministero dell’ambiente istanza di parere di compatibilità ambientale in riferimento al citato progetto di riconversione.<br />	<br />
Dopo una battuta d’arresto del procedimento avutasi a seguito delle perplessità manifestate dalla Commissione VIA-VAS nella seduta del 23 luglio 2007 e recepite nella nota interlocutoria del 13 agosto 2007 della Direzione Generale per la salvaguardia ambientale, il procedimento amministrativo è stato riavviato e, in data 29 aprile 2009, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS ha espresso parere favorevole n. 285.<br />	<br />
Dopo lo svolgimento di un’inchiesta pubblica richiesta dai Comuni interessati e l’acquisizione di un parere dell’ARPAV- Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Veneto- con DGR n. 2018 del 7 luglio 2009, la Giunta regionale del Veneto si è espressa subordinando il parere positivo ad una riformulazione di talune prescrizioni già contenute nel citato parere n. 285 del 29 aprile 2009.<br />	<br />
Infine, a valle della seduta del Comitato di coordinamento della Commissione VIA-VAS in data 9 luglio 2009, con decreto del 24 luglio 2009, n. 873, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale, accompagnato da talune prescrizioni.<br />	<br />
3. In primo grado, il T.A.R. Lazio ha disatteso le censure con cui i ricorrenti hanno tra l’altro lamentato:<br />	<br />
• presunte anomalie relative al procedimento svoltosi a livello regionale (modalità di convocazione e svolgimento dell’inchiesta pubblica, composizione della Commissione regionale) e statale (mancata accettazione di alcune delle prescrizioni cui la Commissione regionale VIA ha subordinato il parere favorevole espresso in data 30 giugno 2009, omesso coinvolgimento della Regione Emilia-Romagna e dell’Ente Parco regionale Delta del Po);<br />	<br />
• l’assunta incompetenza del Comitato di coordinamento della Commissione tecnica VIA-VAS espressosi con parere del 15 luglio 2009;<br />	<br />
• la violazione del principio di imparzialità asseritamente conseguente alla partecipazione alle Commissioni regionale e statale intervenute nel procedimento del dott. Franco Secchieri;<br />	<br />
• la illegittima composizione della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS;<br />	<br />
• la mancata valutazione delle alternative di progetto, intese come tipologia di alimentazione dell’impianto;<br />	<br />
• l’autorizzazione di emissioni di inquinanti in misure superiori a quelle indicate nel progetto ENEL, oltre che a quelle desumibili dai documenti BAT;<br />	<br />
• l’impatto sul paesaggio;<br />	<br />
• l’inadeguatezza della valutazione di incidenza.<br />	<br />
Contro la sentenza propongono gravame gli appellanti ritenendone l’erroneità e chiedendone l’annullamento.<br />	<br />
All’udienza del 10 maggio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso va accolto nei limiti di seguito espressi.</p>
<p>2. La questione oggetto di contenzioso attiene alla legittimità degli atti intervenuti nel corso del procedimento conclusosi con il favorevole parere di compatibilità ambientale espresso con riferimento al progetto di riconversione della centrale ad olio combustibile nel Comune di Porto Tolle (RO) in una centrale termoelettrica da 1980 Mw, alimentata a carbone e biomasse vergini nella misura massima del 5% su due gruppi.</p>
<p>3. Preliminarmente, prima di passare all’esame del merito, va ritenuta la legittimazione degli appellanti.<br />	<br />
Nessun dubbio può sorgere quanto alla legittimazione di Italia Nostra, W.W.F. e GREENPEACE, individuate quali associazioni di protezione ambientale nazionali <i>ex</i> art. 13, l. 8 luglio 1986, n. 349<br />	<br />
Parimenti, quanto agli altri appellanti, merita considerare che, come già in passato dalla Sezione ripetutamente affermato (tra le altre, 13 settembre 2010, n. 6554), l&#8217;esplicita legittimazione, ai sensi del citato art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, delle associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all&#8217;azione giudiziale non esclude, di per sé sola, analoga legittimazione ad agire in ambito territoriale ben circoscritto, e ciò anche per i meri comitati spontanei che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l&#8217;ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio. <br />	<br />
Altrimenti opinando, le località e le relative popolazioni, interessate da minacce alla salute pubblica o all&#8217;ambiente in un ambito locale circoscritto, non avrebbero autonoma protezione, in caso di inerzia delle associazioni ambientaliste espressamente legittimate per legge.<br />	<br />
Detto altrimenti, le previsioni normative citate hanno creato un criterio di legittimazione &#8220;legale&#8221; destinato ad aggiungersi a quelli in precedenza elaborati dalla giurisprudenza per l’azionabilità in giudizio dei c.d. interessi diffusi e non li sostituisce.<br />	<br />
Ne consegue che il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione ad impugnare atti amministrativi incidenti sull&#8217;ambiente ad associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale ed abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un&#8217;area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso; che è quanto ad avviso del Collegio è dato riscontrare con riguardo ai Consorzi, al Comitato e all’Associazione appellanti, avuto riguardo ai tre parametri tradizionalmente utilizzati al riguardo in giurisprudenza, rispettivamente relativi alle finalità statutarie dell’ente, alla stabilità del suo assetto organizzativo, nonché alla c.d. <i>vicinitas</i> dello stesso rispetto all’interesse sostanziale che si assume leso per effetto dell’azione amministrativa e a tutela del quale, pertanto, l’ente esponenziale intende agire in giudizio.</p>
<p>4. Passando, quindi, al merito, ritiene il Collegio di muovere dall’esame dei motivi di ricorso con cui si lamenta l’inadeguatezza della “valutazione delle alternative di progetto”.<br />	<br />
4.1. Giova prendere le mosse dalla ricostruzione dello specifico quadro normativo di riferimento.<br />	<br />
L’art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, dispone che “<i>Nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po ….: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale</i>”.<br />	<br />
La disposizione regionale citata, dettata in considerazione della specificità del territorio preso in considerazione e con un’evidente finalità quindi di protezione ambientale, nell’esercizio anche della competenza legislativa regionale in materia di “<i>produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia</i>” (art. 117 co. 3, Cost.), senza certo prescrivere in via esclusiva l’alimentazione a gas metano degli impianti di produzione di energia elettrica realizzabili, esprime una sicura opzione legislativa di preferibilità per gli impianti per l’appunto alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate “<i>fonti alternative di pari o minore impatto ambientale</i>”.<br />	<br />
Perché quindi -in applicazione della citata disposizione adottata dal legislatore della Regione Veneto- possa essere espressa una valutazione positiva di compatibilità ambientale di un impianto di produzione di energia elettrica diversamente alimentato è necessaria una quanto mai accurata istruttoria volta a comparare sul piano tecnico ed in concreto l’impatto ambientale potenzialmente correlato al funzionamento della centrale proposta con quello sempre potenzialmente derivante dall’esercizio di impianti che, a parità di energia prodotta, siano tuttavia alimentati a gas metano: adeguata valutazione comparativa di cui l’amministrazione preposta alla formulazione del parere di compatibilità ambientale è quindi tenuta a dare compiutamente atto nella parte motiva, responsabilmente prendendo in considerazione -nel condurre sul piano tecnico il raffronto- ciascuno dei fattori che assumono rilievo nel determinare l’impatto ambientale di una centrale elettrica, salvo successivamente a procedere ad una valutazione di tipo complessivo.<br />	<br />
La valutazione delle alternative di progetto, già rientrante tra i compiti propri dell’amministrazione in generale deputata ad esprimersi in merito alla compatibilità ambientale, assume quindi connotati di particolare stringenza per effetto della specifica disciplina legislativa regionale richiamata.<br />	<br />
Che è quanto, per vero, pare riconoscere lo stesso giudice di primo grado allorché, nel concludere per l’irrilevanza delle eccezioni di illegittimità costituzionale dedotte con riferimento all’art. 5-<i>bis</i>, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, in l. 9 aprile 2009, n. 33, afferma che “l’art. 30 della l.r. 36/1997 non impone per forza l’alimentazione a gas metano per le centrali elettriche, all’uopo bastandone una che assicuri un <<…pari o minor impatto ambientale…>>, sicché occorre verificare, IN CONCRETO e rispetto al gas metano, l’impatto ambientale complessivo della scelta d’alimentazione per la proposta trasformazione della centrale di Porto Tolle” (punto 2.2. della sentenza appellata).<br />	<br />
Lo stesso giudice di primo grado, tuttavia, nel disattendere le specifiche censure con cui in quella sede è stata per l’appunto lamentata l’inadeguata valutazione comparativa delle “alternative di progetto”, richiama l’art. 5-<i>bis</i>, del citato d.l. n. 5/2009 sostenendo che “in tal caso, non serve che il progetto rechi alcuna graduazione delle alternative dei sistemi d’alimentazione, la VIA potendo esser autorizzata, o no, a seconda che in concreto quello a carbone non superi i predetti limiti, senza necessità di prevedere soluzioni alternative, del tutto inutili rispetto alla previsioni di legge e che, in tutta franchezza ed ove richiesti, s’appaleserebbero adempimenti meramente defatigatori in capo al soggetto proponente, cui già incombono oneri progettuali assai complessi”.<br />	<br />
4.2. Ebbene, giova a questo punto richiamare il citato art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009, e soffermarsi sulle relazioni che intercorrono tra la stessa disposizione statale e il citato art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36.<br />	<br />
A norma dell’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009, “<i>per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l&#8217;alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purché la riconversione assicuri l&#8217;abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell&#8217;allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto</i>”.<br />	<br />
La disposizione statale, con riferimento all’ipotesi di “<i>riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione …. al fine di consentirne l&#8217;alimentazione a carbone o altro combustibile solido</i>”, è quindi precipuamente diretta ad introdurre una “<i>deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale</i>”.<br />	<br />
Ad avviso del giudice di primo grado, la citata norma statale renderebbe così superflua financo la necessità che il soggetto il quale intenda proporre il progetto di centrale elettrica a carbone prospetti soluzioni alternative, con differente fonte di alimentazione.<br />	<br />
4.3. Ebbene, ritiene il Collegio di non poter condividere la conclusione interpretativa cui il giudice di prima istanza è pervenuto, dovendosi più attentamente esaminare il rapporto intercorrente tra l’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009, e l’art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, in forza del quale, “<i>nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po ….: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale</i>”.<br />	<br />
Invero, come di recente sostenuto da <i>Corte cost. 22 luglio 2010 n. 27</i>8 (in sede di scrutinio di legittimità costituzionale dell’art. 27, co. 27, l. 23 luglio 2009, n. 99, nella parte in cui richiama l’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009), l’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009 deve intendersi come volto a derogare alle sole leggi, statali e regionali, “<i>che prevedono limiti di localizzazione territoriale</i>”, ossia quelle norme che determinino, “<i>con specifico riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di localizzazione tale da determinare l&#8217;impossibilità dell&#8217;insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa</i>”.<br />	<br />
Secondo la citata pronuncia della Corte costituzionale, “<i>la disposizione dell’art. 27, co. 27, l. n. 99/2009, nella parte in cui “riprende” l’art. 5-bis , può e deve essere interpretata restrittivamente (…)</i>”.<br />	<br />
Giova riportare il passaggio rilevante della citata pronuncia 22 luglio 2010 n. 278 .<br />	<br />
“<i>Con essa il legislatore statale, anziché indicare criteri di localizzazione favorevoli alla realizzazione degli impianti in questione, si è spinto fino all’adozione di una generale clausola derogatoria della legislazione regionale, per quanto in un settore ove non emerge la necessità di costruire una rete di impianti collegati gli uni agli altri, e dunque in assenza di un imperativo di carattere tecnico che imponesse un’incondizionata subordinazione dell’interesse urbanistico ad esigenze di funzionalità della rete. Tale tecnica legislativa, proprio in ragione per un verso dell’ampiezza e per altro verso della indeterminatezza dell’intervento operato (con esso, infatti, si deroga indiscriminatamente all’intera legislazione regionale indicata), necessita di venire ricondotta a proporzionalità in via interpretativa, ciò che la formulazione letterale della norma consente. </i><br />	<br />
<i>Va osservato, infatti, che la disposizione impugnata ha per oggetto le leggi regionali «che prevedono limiti di localizzazione territoriale». Questa Corte ritiene che tale espressione linguistica sia stata impiegata dal legislatore esattamente nell’accezione che, sia pure con riferimento ad un caso peculiare, già si è visto ricorrere nella sentenza n. 331 del 2003, per distinguerla dall’ipotesi dei consentiti «criteri di localizzazione», ovvero per il caso in cui la legge regionale determini, qui con specifico riguardo agli impianti di produzione di energia elettrica, un divieto di localizzazione tale da determinare l’impossibilità dell’insediamento e non permetta, nel contempo, una localizzazione alternativa. </i><br />	<br />
<i>Non vengono coinvolte dalla deroga, pertanto, né la generale normativa regionale di carattere urbanistico, che non abbia ad oggetto gli impianti in questione, o che comunque non si prefigga di impedirne la realizzazione, né tantomeno le discipline regionali attinenti alle materie di competenza legislativa residuale o concorrente, che siano estranee al governo del territorio</i>”. <br />	<br />
Ebbene, cosi interpretato l’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009, laddove introduce una deroga alle leggi, statali e regionali, “<i>che prevedono limiti di localizzazione territoriale</i>”, deve escludersi ad avviso del Collegio che nell’ambito di operatività dello stesso possa ricondursi l’art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, volto solo a statuire che “<i>nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po ….: a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale</i>”: conclusione cui per vero, almeno in linea di principio, pervengono tanto, come osservato, il giudice di primo grado, quanto la difesa dell’ENEL.<br />	<br />
Ed invero, il citato art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, lungi dal precludere la localizzazione e l’insediamento di impianti di produzione di energia elettrica, si limita ad esprimere -in considerazione delle esigenze di protezione che la specificità del territorio considerato evidentemente pone- una opzione del legislatore regionale di preferibilità per gli impianti alimentati a gas metano, ammettendo una differente alimentazione solo a condizione che siano utilizzate “<i>fonti alternative di pari o minore impatto ambientale</i>”.<br />	<br />
Se così è, deve ritenersi che il citato art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009, in alcun modo consenta di non tener conto, in sede di valutazione del progetto di centrale elettrica in contestazione, della specifica disciplina legislativa regionale richiamata.<br />	<br />
Volendo ulteriormente chiarire il rapporto tra le previsioni normative in esame, può sostenersi che l’applicazione dell’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009 -in specie nella parte in cui dispone che la riconversione delle centrali ad olio combustibili in centrale a carbone deve assicurare “<i>l&#8217;abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell&#8217;allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152</i>”- presuppone che sia stata adeguatamente svolta la comparazione tra l’impatto ambientale potenzialmente proprio della centrale a carbone che si intende realizzare (certo considerato tenendo conto di tutte le concrete tecniche e cautele previste anche in funzione del soddisfacimento della appena citata regola ambientale posta dal richiamato art. 5-<i>bis</i> con riferimento specifico all’ipotesi della riconversione di precedente centrale ad olio combustibile) e quello correlato alla realizzazione e al funzionamento di centrale a gas metano: presuppone, più nel dettaglio, che all’esito di tale comparazione, l’autorità amministrativa competente abbia responsabilmente concluso per il minore o quanto meno equivalente impatto ambientale della centrale a carbone.<br />	<br />
In difetto, allo stato, di un principio di legislazione statale che imponga la realizzazione delle centrali elettriche alimentate a carbone senza lasciare margini all’intervento legislativo regionale, e nella perdurante vigenza di una legge regionale volta ad introdurre, per quel contesto territoriale, un criterio di preferenza delle centrali elettriche alimentate a gas metano, salve fonti di alimentazione con minore o pari impatto ambientale, il coordinamento esegetico delle due fonti normative non può che aver luogo nei termini sopra descritti, imponendosi quindi una esplicitazione delle ragioni sottese alla indicata valutazione comparativa.<br />	<br />
Esplicitazione motivazionale tanto più doverosa in un’ottica di trasparenza delle pur discrezionali scelte amministrative, a garanzia della loro ponderatezza e di una consapevole assunzione di responsabilità.<br />	<br />
4.4. Tanto premesso, non può sostenersi che nel corso del procedimento amministrativo contestato in primo grado, ed in specie negli atti con cui lo stesso è stato concluso (parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS e decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante parere positivo di compatibilità ambientale), sia stata svolta la dovuta comparazione analitica e motivata tra l’impatto ambientale potenzialmente proprio della centrale a carbone che si intende realizzare e quello correlato alla realizzazione e al funzionamento di centrale a gas metano <br />	<br />
Non può il Collegio non considerare, al riguardo, che in seno al procedimento conclusosi con il parere favorevole impugnato in primo grado, in specie dopo il riavvio dello stesso nel 2007, sono state anzi espresse perplessità in merito allo stesso studio di impatto ambientale presentato da ENEL proprio per quel che attiene al “confronto tra la riconversione a carbone e le altre soluzioni alternative”.<br />	<br />
In termini, si esprime, in specie, il parere n. 244 del 30 giugno 2009 reso dalla Commissione regionale v.i.a. che, tuttavia, successivamente conclude in senso favorevole al progetto di riconversione limitandosi a richiamare l’art. 5-<i>bis</i>,d.l. n. 5/2009: disposizione dalla Commissione regionale interpretata come norma statale in forza della quale l’alimentazione a carbone o altro combustibile solido può “<i>essere effettuata purché la riconversione assicuri l’abbattimento delle emissioni di almeno il 50% rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui al D. Lgs. 152/2006</i>”.<br />	<br />
Interpretazione non condivisa dal Collegio per le ragioni sopra illustrate.<br />	<br />
Parimenti, nella nota n. 82234 del 29 giugno 2009, ARPAV- Dipartimento provinciale di Rovigo esprime non poche perplessità in merito alla metodologia e agli esiti del raffronto contenuto nella documentazione del soggetto proponente tra l’impatto ambientale della centrale a carbone e quello di alternativi impianti di produzione energetica diversamente alimentati.<br />	<br />
In specie, sono espresse perplessità in merito alla metodologia seguita nel porre a raffronto le emissioni potenzialmente correlate alle due tipologie di impianti; si rimarca la mancanza di un confronto relativo ai rifiuti prodotti nell’esercizio delle due diverse centrali; si sostiene, ancora, la preferibilità dell’impianto a gas con riguardo all’emissione per l’inquinante NOx, agli altri microinquinanti SO2 e alle polveri.<br />	<br />
Sul punto, merita considerare che, se è vero certo che il citato art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, nella formulazione successiva alla novella di cui alla l.r. 26 febbraio 1999 n. 18, non prevede più l’obbligo dell’alimentazione a gas metano o con altre fonti alternative non inquinanti limitandosi a prescrivere che nell&#8217;ambito dell&#8217;intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po “<i>gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale</i>”, non è men vero, tuttavia, che la valutazione di “<i>pari o minore impatto ambientale</i>” dell’impianto a carbone proposto rispetto all’impianto alimentato a gas debba essere svolta dall’amministrazione in modo analitico, tenendo senz’altro anche conto dell’attitudine inquinante che le centrali a confronto presentano sotto i diversi aspetti che vengono in rilievo.<br />	<br />
4.5. Ebbene, l’apprezzamento comparativo in questione non può non essere condotto in modo ancor più rigoroso allorché nel corso del procedimento amministrativo, ed in particolare nella sua fase finale, emergano, come registratosi nel caso si specie, perplessità espresse da organi tecnici dell’Amministrazione.<br />	<br />
E’ proprio quanto, ad avviso del Collegio, è mancato nel caso di specie non ravvisandosi nel parere positivo di compatibilità ambientale impugnato in primo grado una compiuta illustrazione delle motivazioni sulla scorta delle quali la Commissione statale è in condizione di sostenere che la centrale a carbone proposta dall’ENEL -in considerazione delle caratteristiche tecniche, di potenza e di funzionamento in concreto previste, delle effettive condizioni del contesto complessivo, delle cautele e delle tecniche indicate dal proponente per soddisfare gli obblighi di abbattimento imposti dall’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009 e di tutti gli altri fattori di valutazione- presenti un impatto ambientale minore o pari a quello di una centrale a gas metano.<br />	<br />
4.6. Pare del resto persino superfluo osservare, attesa la indicata ricostruzione del quadro normativo di riferimento e la illustrata interpretazione dell’art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, che la suddetta comparazione, lungi dal poter essere rimessa al soggetto che propone il progetto, deve essere adeguatamente svolta dall’Amministrazione pubblica, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che le compete; parimenti scontato, ma non inutile rimarcare, peraltro, che, in assenza di una adeguata motivazione che dia compiutamente atto delle ragioni sottese alle valutazioni di “preferibilità ambientale” dell’impianto a carbone rispetto ad “alternative di progetto”, non può certo il giudice amministrativo formulare, sulla base delle indicazioni difensive fornite in sede processuale, apprezzamenti di tipo tecnico, altrimenti finendo per sostituirsi, in spregio al fondamentale principio di separazione, all’amministrazione, invadendo uno spazio alla stessa riservato.<br />	<br />
4.7. Alla stregua delle esposte ragioni, e fermi gli eventuali seguiti amministrativi, vanno pertanto accolti i motivi di gravame con cui è stato dedotto il vizio di omessa esplicitazione delle ragioni sottese alla valutazione di pari o inferiore impatto ambientale della centrale a carbone rispetto alle possibili alternative di progetto, in specie quella alimentata a gas metano.</p>
<p>5. Ritiene peraltro il Collegio di esaminare gli altri motivi proposti con il ricorso nei limiti non coperti dal necessario assorbimento per effetto dell’accoglimento del motivo sopra esaminato.<br />	<br />
5.1. Vanno in primo luogo disattesi i motivi di gravame con cui si ripropongono le eccezioni di illegittimità costituzionale dell’art. 5-<i>bis</i>, d.l. n. 5/2009.<br />	<br />
La suddetta ricostruzione del più complessivo quadro normativo e quanto chiarito in merito al coordinamento della stessa disposizione statale con l’art. 30, l.r. Veneto 8 settembre 1997, n. 36, ed in specie con riguardo alla non riferibilità a quest’ultima della deroga alle norme regionali che prevedono “<i>limiti di localizzazione territoriale</i>”, induce il Collegio a concludere per la sicura irrilevanza dei profili di illegittimità costituzione riproposti con i primi quattro motivi di appello.<br />	<br />
5.2. Va parimenti disatteso il sesto motivo di ricorso con cui si deduce l’illegittimità del decreto recante parere favorevole di compatibilità ambientale nella parte in cui, sulla base del parere espresso dal Comitato di coordinamento in data 9 luglio 2009, si è discostato, disattendendole, da talune prescrizioni cui la Regione Veneto ha subordinato il parere favorevole del progetto.<br />	<br />
Non può al riguardo il Collegio che concordare con quanto sostenuto dal primo giudice atteso che non solo non manca una motivazione sottesa alla decisione di non accogliere talune richieste di modifica proposte in sede regionale, ma si tratta anche di motivazione che, considerati i limiti entro cui può svolgersi il sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica propria dell’amministrazione, non pare al Collegio affetta dai denunciati profili di irragionevolezza.<br />	<br />
5.3. Il che consente al Collegio di disattendere anche il decimo motivo di gravame tanto più se si considera che, in realtà, il Comitato di coordinamento, di cui si lamenta l’incompetenza, è intervenuto a verificare la compatibilità delle prescrizioni contenute nel parere della Regione Veneto con quelle già incluse nel parere n. 285 reso dalla Commissione statale in data 29 aprile 2009.<br />	<br />
5.4. Inammissibili sono i motivi con cui si ripropongono le questioni relative alla mancata partecipazione al procedimento della Regione Emilia Romagna e dell’Ente Parco.<br />	<br />
E’ sufficiente, al riguardo, considerare che se le amministrazioni interessate non lamentano la violazione di garanzie eventualmente previste, non può essere il privato a sollevare in giudizio la relativa censura (Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 824); il che è ancor più sostenibile allorquando il privato non introduca -come nel caso di specie si registra soprattutto per quel che attiene alla censura relativa alla mancata partecipazione della Regione- neanche elementi idonei a lasciar supporre una convergenza tra gli interessi pubblici affidati all’amministrazione in favore della quale sarebbe posta la garanzia procedimentale di cui si assume la compromissione e l’interesse a protezione del quale il privato stesso ricorre.<br />	<br />
5.5. Va pure respinto il motivo di gravame con cui si censura la sentenza laddove non ha condiviso la denunciata omessa applicazione dell’All. IV) al d.P.C.M. 27 dicembre 1988, recante le procedure per i progetti termoelettriche a turbogas. <br />	<br />
Ritiene il Collegio di condividere quanto al riguardo osservato dal primo giudice.<br />	<br />
Ed invero, attese le perseguite finalità di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione e di sicurezza del sistema elettrico nazionale, deve ritenersi che l’art. 1-<i>sexies</i>, co. 8, d.l. 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, nella l. 27 ottobre 2003, n. 290, nel disporre che “<i>Per la costruzione e l&#8217;esercizio di impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55</i>”, abbia anche riguardo alla sospensione dell’All. IV) al DPCM 27 dicembre 1988 che l’art. 1, co. 5, dello stesso D.l. n. 5 del 2002 aveva introdotto in via provvisoria.<br />	<br />
5.6. Privo di pregio è il motivo con cui si lamenta la partecipazione ad entrambe le Commissioni del dott. Secchieri.<br />	<br />
Premesso, invero, che non sussiste dato normativo dal quale sia consentito desumere il divieto di prendere parte ad entrambe le Commissioni (quella regionale e quella statale), certo non ravvisabile nel richiamato art. 51, co. 4, c.p.c. al cui ambito di operatività e alla cui <i>ratio</i> è estranea la vicenda procedimentale che viene qui in considerazione, ritiene il Collegio che alcuna incompatibilità può desumersi dal solo fatto che il dott. Secchieri abbia espresso sul progetto presentato dall’ENEL talune valutazioni al di fuori delle Commissioni cui ha partecipato.<br />	<br />
5.7. Infondata è ancora la censura di illegittima composizione della Commissione VIA-VAS, dedotta con il dodicesimo motivo di gravame, ritenendo il Collegio di non doversi discostare dalle ragioni espresse nella sentenza di questa Sezione 17 dicembre 2009, n. 8253, le cui conclusioni non sono in alcun modo scalfite dai rilievi dedotti.<br />	<br />
5.8. Non meritano condivisione, ancora, le censure relative al segmento procedimentale svoltosi al livello regionale, in specie riguardanti da un lato le modalità seguite nel condurre l’inchiesta pubblica <i>ex</i> art. 18, co. 3, l.r. 26 marzo 1999, n. 10, dall’altro, l’assunta violazione dell’art. 5, co. 1, della stessa legge regionale laddove dispone che la Commissione regionale VIA debba essere presieduta dal segretario regionale competente in materia ambientale.<br />	<br />
Per quel che attiene alla dedotta strettezza dei termini della convocazione dell’inchiesta pubblica, non può il Collegio non concordare con il giudice di primo grado laddove ha osservato che lo svolgimento dell’inchiesta pubblica riguarda i soli soggetti che hanno presentato le osservazioni, ossia soggetti già a conoscenza del progetto sottoposto a VIA. <br />	<br />
Quanto, invece, alla lamentata violazione dell’art. 5, co. 1, l.r. 26 marzo 1999, n. 10, desunta dalla circostanza dell’affidamento della presidenza della Commissione regionale VIA al Segretario generale infrastrutture e mobilità della Regione Veneto, è appena il caso di osservare, in linea con quanto condivisibilmente sostenuto nella sentenza gravata, che l’assegnazione della competenza in tema di VIA al dirigente di più alto livello che s’occupi pure delle infrastrutture e della mobilità, oltre ad essere espressione della potestà organizzatoria e statutaria della Regione, non pare irragionevole se si considera la natura complessa e trasversale delle funzioni pubbliche in tema d’ambiente.<br />	<br />
5.9. Non merita positivo apprezzamento il motivo con cui si deduce che il decreto recante positiva valutazione di compatibilità ambientale autorizza concentrazioni di emissioni di microinquinanti superiori rispetto a quanto previsto nello stesso progetto presentato dall’ENEL.<br />	<br />
Attesi i limiti che si frappongono al sindacato della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, ritiene il Collegio che la scelta amministrativa, peraltro attestatasi entro i valori stabiliti dalla legge, non appare manifestamente irragionevole o abnorme nella parte in cui classifica i metalli per tipo, così divergendo dal riferimento indifferenziato per i metalli e loro composti effettuato dalla Commissione regionale VIA. <br />	<br />
5.10. A differente esito deve, invece, il Collegio pervenire con riferimento al motivo con cui si ripropone la censura relativa all’assunta violazione del principio di precauzione conseguente allo scostamento tra le prescrizioni imposte all’ENEL per quel che attiene a taluni inquinanti (in specie il monossido di carbonio) e le BAT, ossia le linee guida comunitarie relative ai grandi impianti di combustione.<br />	<br />
Come osservato nella sentenza gravata, le regole poste dai BREF, in specie quelle relative ai livelli d’emissione, non sono indicative di valori massimi inderogabili o di valori limite d’emissione per i singoli inquinanti, la relativa funzione essendo piuttosto quella di indicare seri modelli di riferimento da prendere in considerazione in funzione del miglioramento delle prestazioni ambientali. <br />	<br />
Nell’applicazione delle indicate linee-guida, d’altra parte, occorre tener conto del tipo e delle peculiarità dell’impianto e del sito in cui lo stesso è destinato a collocarsi, apprezzandone la realizzabilità tecnica ed economica. <br />	<br />
Con maggiore impegno esplicativo, diversamente da quelli che la legge effettivamente pone come valori limite, mai superabili quali che siano le concrete condizioni di funzionamento dell’impianto, quelli riportati nel BREF costituiscono un valore medio di riferimento; il che comporta che gli stessi non sono immediatamente vincolanti.<br />	<br />
Ciò non significa affatto tuttavia -tanto più quando ricorrono, come nel caso di specie, peculiari esigenze di protezione ambientale correlate alla specificità del sito ove si intende realizzare la centrale &#8211; che le regole in questione possano considerarsi prive di alcuna rilevanza, dovendo esserne viceversa motivatamente giustificato lo scostamento.<br />	<br />
Nel caso di specie, la Commissione statale VIA-VAS, dopo aver rimarcato “la necessità di studiare particolari soluzioni per garantire comunque minimi impatti complessivi” (23) e dopo aver richiamato le BAT, sostenendo che “i valori garantiti dal progetto risultano in linea” (34) con le stesse, in alcun modo esplicita le ragioni di tipo tecnico che giustificano viceversa lo scostamento da quei valori; scostamento che è dato registrare, nel progetto positivamente apprezzato, con riguardo a taluni inquinanti, in specie il monossido di carbonio per il quale, a fronte di un <i>range</i> indicato dalle BAT di 30-50 mg/Nm3, il decreto ministeriale autorizza un valore di 120 mg/Nm3.<br />	<br />
Come già indicato ad altri fini <i>sub</i> n. 4.6., l’esplicitazione delle ragioni che se del caso giustificano lo scostamento, lungi dal poter essere rimessa al soggetto che propone il progetto, deve essere adeguatamente svolta dall’Amministrazione pubblica, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che le compete. In assenza, peraltro, di una adeguata motivazione che dia compiutamente atto di quelle ragioni, non può certo il giudice amministrativo formulare, sulla base delle indicazioni difensive fornite in sede processuale, apprezzamenti di tipo tecnico, altrimenti finendo per sostituirsi, in spregio al fondamentale principio di separazione, all’amministrazione, invadendo uno spazio alla stessa riservato.<br />	<br />
Ferma, quindi, la possibilità dell’Amministrazione di rimotivare, va accolto l’indicato profilo di censura.<br />	<br />
5.11. Va invece disatteso il motivo con cui si assume la carenza d’istruttoria sull’impatto globale delle emissioni inquinanti di CO2 e di altri “gas serra”.<br />	<br />
Pare al Collegio rilevante, al riguardo, che, come osservato dal giudice di primo grado, il decreto imponga che, ai fini della diminuzione delle emissioni di CO2 in atmosfera, la centrale de qua sia inserita nella sperimentazione, già in corso per quella di Brindisi, per la cattura e lo stoccaggio della CO2; il che esclude che possa sostenersi sia mancata una valutazione amministrativa sul punto, ferma la necessità che la stessa sia scrupolosamente osservata sotto il monitoraggio responsabile delle competenti autorità amministrative.<br />	<br />
5.12. Vanno disattese per la loro genericità le censure dedotte con i motivi di ricorso nn. 22 (polveri sottili) e 23 (impatto sulla salute), ferma la necessità per l’Amministrazione di tener conto tra gli altri &#8211; nel riesercizio del potere dovuto per le ragioni indicate sub n. 4 e nell’attendere quindi alla motivata comparazione tra impatto ambientale della centrale proposta e di quello proprio delle alternative di progetto- dei fattore inquinanti indicati in specie nel richiamato n. 22 dell’atto di appello.<br />	<br />
5.13. Inammissibili sono invece le censure relative all’impatto sul paesaggio, non deducibili in sede di impugnazione del decreto recante il positivo parere di compatibilità ambientale, bensì solo all’atto dell’eventuale impugnazione dell’autorizzazione unica.<br />	<br />
5.14. Vanno respinti i motivi di ricorso con cui si ripropongono le censure di inadeguata valutazione d’incidenza dell’impianto per cui è causa sulle aree protette ove è previsto l’insediamento.<br />	<br />
Ferma la necessità di tener conto di tale incidenza nel riesercizio del potere dovuto per le ragioni indicate sub n. 4 e nell’attendere quindi alla motivata comparazione tra impatto ambientale della centrale proposta e di quello proprio delle alternative di progetto, non può il Collegio non considerare che il parere espresso dalla Commissione statale in data 29 aprile 2009 non difetta di una disamina sul punto, concludendo per impatti esistenti, ma modesti sugli habitat e sulle componenti biotiche ed abiotiche delle aree comprese nel SIC e nella ZPS. <br />	<br />
Conclusioni cui il parere stesso perviene sulla scorta di valutazioni tecniche relative a ciascuno dei profili dedotti dagli appellanti; valutazioni che, anche in considerazione dei noti limiti che si frappongono al sindacato giurisdizionale della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non appaiono affette dai vizi denunciati.<br />	<br />
5.15. Va pure disattesa la censura con cui si deduce l’illegittimità della valutazione d’incidenza per omessa informazione al pubblico dell’avvenuto deposito, ad opera dell’ENEL, dell’integrazione documentale richiesta dalla Regione; non può il Collegio non condividere quanto al riguardo sostenuto dal primo giudice allorché richiama e valorizza il principio di rilevanza e sostanzialità della documentazione integrativa di cui dare informazione, come poi positivizzato dall’art. 26, co. 3-<i>bis</i>, d.lgs. n. 152/2006.</p>
<p>6. Va infine disattesa la domanda risarcitoria sia perché priva di prova sia perché non può allo stato ritenersi prodotto alcun danno in conseguenza degli atti impugnati in primo grado.</p>
<p>7. Alla stregua delle esposte ragioni va dunque accolto l’appello; consegue l’annullamento, fermi i seguiti amministrativi, della sentenza impugnata e, nei soli limiti indicati <i>sub</i> nn. 4 e 5.10., del decreto prot. DSA-DEC 2009/0000873 del 24 luglio 2009 e dei suoi atti presupposti.</p>
<p>8. Attesa la delicatezza e complessità dei profili involti, il Collegio dispone la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, lo accoglie.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Presidente FF<br />	<br />
Roberto Garofoli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Roberto Giovagnoli, Consigliere<br />	<br />
Gabriella De Michele, Consigliere<br />	<br />
Fabio Taormina, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 23/05/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-23-5-2011-n-3107/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2011 n.3107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3107</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3107/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3107/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3107/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3107</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. R. Piccini ed altri (Avv.ti P. Bassano e G. Genta) contro la Presidenza del Consiglio dei ministri (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di B. Lenzi (non costituito) sull&#8217;inammissibilità di un ricorso cumulativo e collettivo da parte di soggetti che vantino interessi divergenti e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3107/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3107/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3107</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> R. Piccini ed altri (Avv.ti P. Bassano e G. Genta) contro la Presidenza del Consiglio dei ministri (Avvocatura dello Stato) e nei confronti di B. Lenzi (non costituito)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;inammissibilità di un ricorso cumulativo e collettivo da parte di soggetti che vantino interessi divergenti e contrastanti tra loro</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ricorso cumulativo e collettivo – Presupposti – Aspirazione alla nomina a Presidente dell’Autorità portuale di Livorno &#8211; Situazione di conflitto di interesse tra i ricorrenti &#8211; Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>Più soggetti hanno eccezionalmente facoltà di impugnare insieme un provvedimento amministrativo purché gli interessi fatti valere non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell&#8217;impugnativa, in modo tale che l&#8217;eventuale accoglimento del ricorso, pur fondato sugli stessi motivi, non torni a vantaggio di uno e a danno di altro. Ne consegue, nella fattispecie, che essendo i ricorrenti tutti interessati a conseguire la nomina a Presidente dell’Autorità portuale di Livorno, le loro rispettive posizioni sono di fatto in situazione di conflitto, con conseguente inammissibilità del ricorso</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2021/05 proposto da <br />
<b>PICCINI Roberto</b>, <b>ROMA Angelo</b> e <b>BALDI Gino</b> rappresentati e difesi dagli avv.ti Paolo Bassano e Giovanni Genta ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in Firenze, via delle Mantellate n. 9,</p>
<p align=center>cntro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
la <b>Presidenza del Consiglio dei ministri</b>, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, e il il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del Ministro<i> pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria <i>ex lege</i>,</p>
<p>e nei confronti<br />
di <b>Lenzi Bruno</b>, non costituito in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della nota in data 3 agosto 2005 prot. n. 14477 del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, indirizzata al Presidente della Giunta regionale Toscana, nella quale il Ministro comunicava &#8220;<i>l&#8217;esito non positivo della valutazione dei componenti della<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 3 agosto 2005, con la quale tale organo, dichiarandosi competente ai sensi dell&#8217;art. 8, comma 1 bis, della legge n. 84/1994 deliberava che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa ac<br />
<br />
e per l’annullamento,<br />
con proposizione di motivi aggiunti,<br />
&#8211; della nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 20809, del 30 novembre 2005, con la quale si invita il Presidente della Giunta regionale a sostituire i nominativi correlati a requisiti professionali inadeguati nella terna designata ai se<br />
&#8211; della nota n. 22503, in data 28 dicembre 2005, con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti esponeva le ragioni per le quali non ravvedeva nei signori Gino Baldi e Angelo Roma il possesso dei &#8220;<i>requisiti di massima e comprovata qualif<br />
<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti depositato 2 febbraio 2006;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 giugno 2006, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con nota in data 20 ottobre 2004 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti richiedeva al Presidente della Giunta regionale Toscana, allo scopo di pervenire alla nomina del Presidente della Autorità Portuale di Livorno, la formulazione di una terna di nominativi tra i quali procedere alla scelta, di competenza del Ministro stesso, del vertice della suddetta Autorità, alla luce di quanto disposto dall&#8217;articolo 8, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 introdotto dall&#8217;articolo 6, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186, secondo il quale “<i>Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l&#8217;intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell&#8217;ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati</i>”. <br />
Il Presidente della Giunta regionale richiedeva agli enti locali interessati le indicazioni di competenza, ottenendo le seguenti risposte: dalla Provincia di Livorno i nomi di Mancasi Angelo, nonché quelli di Gino Baldi e di Roberto Piccini; dal Comune di Livorno i nomi di Roberto Piccini e Angelo Roma; dal Comune di Capraia Isola il nome di Bruno Lenzi; dalla Camera di commercio di Livorno i nomi di Gino Baldi e Antonio Chiesa.<br />
Con nota in data 17 novembre 2004 il Presidente della Regione Toscana indicava al Ministro i soggetti tra i quali operare la scelta nelle persone dei signori Gino Baldi, Roberto Piccini e Angelo Roma, allegando al provvedimento i <i>curricula</i> relativi.<br />
Ricevuta la suddetta comunicazione, il Ministro richiedeva al Consiglio di Stato un parere, esponendo che il Comune di Capraia Isola aveva trasmesso al Ministro un atto di significazione e opposizione, ritenendo &#8220;<i>violato il principio di leale collaborazione e rilevando la carenza di qualificazione professionale e la situazione di conflitto di interesse in cui incorrono i candidati proposti dalla Regione</i>&#8220;.<br />
Per conseguenza il Ministro richiedeva se &#8220;<i>a fronte della ritenuta sussistenza di elementi ostativi alla nomina dei candidati proposti dal Presidente della Giunta regionale</i>&#8221; il Ministro potesse richiedere una nuova terna al Presidente della Giunta regionale, ovvero procedere direttamente alla nomina del Presidente dell&#8217;Autorità portuale, o, ancora, investire direttamente della questione il Consiglio dei Ministri &#8220;<i>valutando a tal fine anche le indicazioni formulate dagli enti locali e dalla Camera di Commercio nella prima fase del procedimento</i>&#8220;.<br />
Con parere n. 89/2005 del 16 gennaio 2005, il Consiglio di Stato si esprimeva nel senso che non è consentito al Ministro richiedere al Presidente della Giunta regionale la formulazione di una nuova terna, atteso che quella già indicata non può che ritenersi vincolante, non essendo concesso al Ministro la possibilità di discostarsene, &#8220;<i>tenuto conto che il nuovo articolo 117 della Costituzione affida alla legislazione concorrente la materia dei porti e aeroporti civili</i>&#8220;; che il potere di investire della questione il Consiglio dei Ministri presuppone solo l&#8217;ipotesi omissiva, ma non quella del dissenso fra il Ministro e la Regione; e, infine, che le indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio non intervengono nella fase in cui il Presidente della Regione deve formulare la terna, bensì nella fase successiva e costituiscono &#8220;<i>parametro seppure non vincolante di scelta ministeriale</i>&#8221; all&#8217;interno della terna.<br />
Anche la Regione Toscana rivolgeva al Consiglio di Stato richiesta di un parere che veniva reso in data 16 marzo 2005 (Sez. II, parere 302/2005), confermando la possibilità di rimuovere eventuali incompatibilità sussistenti in capo a taluno dei nominativi indicati nella terna mediante successive dimissioni e in ogni caso evidenziando che &#8220;<i>il Ministro ispirandosi al principio di leale collaborazione, nonché a quello di conservazione degli atti parzialmente invalidi è tenuto a scegliere all&#8217;interno degli altri due nomi della terna che non presentino preclusioni ovvero richiedere egli stesso la modificazione della terna per motivate ragioni di evidente e non rimovibile incompatibilità</i>&#8220;.<br />
Ciononostante, il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, con nota del 3 agosto 2005, comunicava al Presidente della Giunta regionale &#8220;<i>l&#8217;esito non positivo della valutazione dei componenti della terna proposta</i>&#8221; valutando che due componenti &#8220;<i>il Sig. Gino Baldi e il Sig. Angelo Roma non rivestono i requisiti che per legge costituiscono il presupposto per il conferimento dell&#8217;incarico</i>&#8221; ed affermando che &#8220;<i>la formulazione della terna mancando di elementi essenziali per consentire una scelta risulta quindi sostanzialmente inesistente e configura l&#8217;ipotesi di omissione della formulazione della terna a cui il Consiglio di Stato ha ricollegato la possibilità di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri per l&#8217;adozione della prevista delibera</i>&#8220;.<br />
Il Consiglio dei ministri, a sua volta, fatta propria la prospettazione del Ministro, deliberava che &#8220;<i>previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, si possa procedere alla nomina del signor Bruno Lenzi a Presidente della Autorità Portuale di Livorno</i>&#8220;.<br />
Contro tale atto ricorrono il sig. Piccini e consorti chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
<b>1. </b>Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 27 luglio 2004 n. 186. Violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento e illogicità della motivazione. Incompetenza.<br />
<b>2.</b> Eccesso di potere per totale difetto di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità.<br />
<b>3.</b> Ulteriore violazione falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 27 luglio 2004 n. 186.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 27 gennaio 2006, i ricorrenti hanno impugnato gli ulteriori atti del procedimento adottati nelle more del processo dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, deducendo le seguenti censure:<br />
<b>1. </b>Violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1 bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’art. 6, comma 1, della legge 27 luglio 2004 n. 186. Violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Eccesso di potere per travisamento, pretestuosità e illogicità della motivazione e per violazione del principio di leale collaborazione.<br />
<b>2.</b> Eccesso di potere per pretestuosità e per disparità di trattamento.<br />
<b>3.</b> Eccesso di potere per scorrettezza del procedimento e violazione del principio del <i>contrarius actus</i>.<br />
Alla pubblica udienza del 7 giugno 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame vengono impugnati taluni degli atti, come in epigrafe specificati, relativi al procedimento per la nomina del Presidente della Autorità portuale di Livorno.<br />
Il ricorso non può essere accolto.<br />
Quanto al ricorso principale deve rilevarsi che, pur non essendo intervenuta alcuna revoca o altro atto formale di ritiro dei provvedimenti impugnati con i quali, pretermessa la terna dei nominativi indicati dalla Regione Toscana, il Consiglio dei ministri, dietro sollecitazione del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, deliberava che &#8220;<i>previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari, si possa procedere alla nomina del signor Bruno Lenzi a Presidente della Autorità Portuale di Livorno</i>&#8220;, appare del tutto evidente che le ulteriori determinazioni assunte in merito dal Ministro delle infrastrutture dei trasporti (e censurate con i motivi aggiunti) sono con quelli incompatibili e, riaprendo una nuova fase istruttoria del procedimento, producono il loro sostanziale superamento, ciò che, dal punto di vista processuale si traduce in una causa di sopravvenuta carenza di interesse alla loro caducazione.<br />
Infatti, l’eventuale accoglimento della domanda di annullamento di tali atti non potrebbe arrecare alcun vantaggio ai ricorrenti, avuto riguardo alla nuova fase istruttoria apertasi con le note del 30 novembre 2005 e del 28 dicembre 2005 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le quali si è invitato il Presidente della Giunta regionale a sostituire i nominativi da questi indicati nella terna designata ai sensi dell’art. 8, comma 1 bis, della legge n. 84/1994, non essendosi ravvisati in taluni di essi (i ricorrenti Gino Baldi e Angelo Roma) i requisiti professionali ritenuti necessari per la nomina alla carica di Presidente della Autorità Portuale di Livorno.<br />
Conseguentemente il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.<br />
Quanto agli atti impugnati con i motivi aggiunti deve, in via preliminare, rilevarsi che, con sentenza n. 378 del 7 ottobre 2005, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale dell&#8217;art. 6 comma 1 d.l. 28 maggio 2004 n. 136, come riformulato dalla legge di conversione n. 186 del 2004, il quale aggiunge, al comma 1 dell&#8217;art. 8 l. 28 gennaio 1994 n. 84, un comma 1 bis che, come gia esposto in narrativa, dispone che “<i>esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l&#8217;intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell&#8217;ambito di una terna formulata a tal fine dal presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata</i>&#8220;.<br />
Ne discende, evidentemente, che alla nomina di cui trattasi dovrà procedersi attraverso il procedimento regolato dalla suddetta norma.<br />
Osserva, in proposito, il Collegio che il potere di nomina dei soggetti preposti ai più alti livelli di responsabilità nell&#8217;ambito degli apparati tecnico-burocratici pubblici si configura alla stregua di attività riconducibile nell&#8217;alveo della c.d. alta amministrazione, da esercitare in base a criteri eminentemente fiduciari e caratterizzata da tutte le garanzie ed i limiti propri degli atti amministrativi in generale e volta alla cura e al perseguimento dell’interesse pubblico.<br />
Si è, altresì, rilevato che tali atti, in quanto espressione della potestà di indirizzo e di governo delle autorità preposte alle amministrazioni stesse comportano che la scelta sia operata nell&#8217;ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso dei titoli specifici, senza alcuna valutazione comparativa rispetto agli altri aspiranti, rendendosi necessario che sia comprovata solo la avvenuta valutazione del possesso dei prescritti requisiti del prescelto, in modo che possa dimostrarsi la ragionevolezza della scelta in concreto operata.<br />
Tanto premesso occorre aggiungere che la possibilità di contestare in sede giurisdizionale il relativo provvedimento soggiace ai principi che regolano il processo e, in particolare quello amministrativo.<br />
Il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende ad un provvedimento giurisdizionale idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione.<br />
Condizioni soggettive per agire in giudizio sono, quindi, la legittimazione processuale e l&#8217;interesse a ricorrere.<br />
In sintesi, può affermarsi che la prima spetta a colui che affermi di essere titolare della situazione giuridica sostanziale in ipotesi ingiustamente lesa dal provvedimento amministrativo, mentre l&#8217;interesse al ricorso consiste in un vantaggio pratico e concreto, anche soltanto eventuale o morale, che può derivare al ricorrente dall&#8217;accoglimento dell&#8217;impugnativa.<br />
In altre parole, il generico interesse alla legalità non è sufficiente ad integrare una situazione legittimante al ricorso. Invero, ai sensi dell&#8217;art. 100 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, costituisce condizione per l&#8217;ammissibilità dell&#8217;azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell’interesse  ricorrere, inteso quest&#8217;ultimo non come idoneità astratta dell&#8217;azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio del ricorrente al conseguimento di un&#8217;utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale) attraverso il processo amministrativo (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, sez. II, 6 settembre 2005, n. 6582).<br />
Orbene, nel caso in esame non appare possibile distinguere in capo ai ricorrenti la sussistenza dei suddetti requisiti.<br />
Va intanto rilevato che più soggetti hanno eccezionalmente facoltà di impugnare insieme un provvedimento amministrativo purché gli interessi fatti valere non siano divergenti e contrastanti tra loro al momento dell&#8217;impugnativa, in modo tale che l&#8217;eventuale accoglimento del ricorso, pur fondato sugli stessi motivi, non torni a vantaggio di uno e a danno di altro (Consiglio Stato, sez. V, 7 luglio 2005, n. 3749), ciò che, nella fattispecie, si palesa come una eventualità assai concreta.<br />
Infatti, il bene della vita al quale i ricorrenti sostanzialmente aspirano è tanto quello di figurare all’interno della rosa di nomi indicata dalla Regione Toscana, ma, evidentemente, quello di conseguire la nomina a Presidente dell’Autorità portuale di Livorno, circostanza che pone le rispettive posizioni in situazione di conflitto con evidenti riflessi sull’ammissibilità del gravame. <br />
Inoltre, a ben vedere, da un lato gli atti che vengono impugnati rivestono carattere endoprocedimentale e potrebbero, al più essere censurati unitamente al provvedimento conclusivo del complesso procedimento di nomina del Presidente; dall’altro non è dato ravvisare in capo ai ricorrenti la titolarità di alcuna posizione giuridica differenziata, <br />
Non è revocabile in dubbio che la norma che regola questa fase del procedimento &#8211; richiedendo l&#8217;intesa con la Regione interessata sia nell&#8217;ipotesi di nomina effettuata a seguito della formulazione della terna sia nell&#8217;ipotesi di mancata designazione &#8211; esige che la nomina del Presidente sia frutto in ogni caso di una codeterminazione del Ministro e della Regione (Corte cost., 7 ottobre 2005, n. 378).<br />
Ciò, peraltro, non comporta che il Presidente della Giunta regionale, in assenza di una procedura comparativa tra gli interessati, abbia l’obbligo di riformulare la terna dei candidati nella medesima composizione già proposta al Ministro con la nota del 17 novembre 2004 e neppure alcun onere di esprimere le ragioni per quali, nell’ambito dei soggetti segnalati dagli enti indicati dall’art. 8 della l. n. 84/1994, abbia deciso di indicarne alcuni a preferenza di altri.<br />
D’altra parte non può sottacersi che la conclusione di cui sopra è suffragata dall’ulteriore considerazione che, come rilevato dal Consiglio di Stato (Sez. II, n. 89/2005), sulla scorta del dato normativo in precedenza illustrato, nel caso in cui gli enti locali non esprimano una scelta nei termini fissati, il Ministro può nominare comunque il Presidente, pur sempre d’intesa con la Regione interessata, designandolo tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell&#8217;economia dei trasporti e portuale e, quindi, prescindendo dalle indicazioni già palesate nella precedente fase del procedimento.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, in parte dichiara improcedibile e in parte inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 7 giugno 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Andrea MIGLIOZZI                   &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  13 LUGLIO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-ii-sentenza-13-7-2006-n-3107/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 13/7/2006 n.3107</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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