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	<title>3102 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3102</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3102/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3102/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3102</a></p>
<p>Non va sospesa la valutazione di non idoneità alle prove scritte per l’esame per la nomina a notaio, in quanto:• il giudizio costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo se, ictu oculi, viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento; • la disparità di trattamento non appare rilevabile in</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3102/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3102</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la valutazione di non idoneità alle prove scritte per l’esame per la nomina a notaio, in quanto:• il giudizio costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo se, ictu oculi, viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento; • la disparità di trattamento non appare rilevabile in quanto la positiva valutazione attribuita ad un elaborato non è idonea di per sé sola a dimostrare il vizio della valutazione negativa o comunque meno favorevole attribuita ad altro elaborato; • la predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione è espressione di potestà amministrativa discrezionale e i detti criteri, anche se generici, non appaiono inidonei alla finalità per la quale sono stati formulati;<br />
• nessuna norma impone che ogni operazione compiuta dalla commissione debba essere verbalizzata a pena di nullità o invalidità della stessa, sicché l’onere di verbalizzazione può dirsi garantito dall’indicazione del giudizio finale;<br />
• il controllo dei tempi medi di correzione sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà o illogicità, atteso in particolare che, quando i tempi sono calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, non è possibile di norma stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o minore considerazione. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA </b></p>
<p>Registro Ordinanze:  3102/2007<br />
Registro Generale: 5068/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PASQUALE DE LISE Presidente <br /> ANTONINO SAVO AMODIO Cons.<br />ROBERTO CAPONIGRO Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 5068/2007  proposto da:<br />
<b>SALVADOR GIULIA</b>rappresentato e difeso da:<br />
SANINO AVV. MARIOCELANI AVV. CARLODI LULLO AVV. MARCOPALASCIANO AVV. LAURAcon domicilio eletto in ROMAV.LE PARIOLI, 180presso<br />
SANINO AVV. MARIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</b> rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede</p>
<p>e nei confronti di<b>ALESSANDRINI CALISTI ALESSANDRO</b><br />
e nei confronti di<b>PENSATO MASSIMILIANO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
della valutazione di non idoneità delle prove scritte della ricorrente, della Commissione per l’esame teorico-pratico di concorso per la nomina a notaio, e della conseguente non ammissione del ricorrente a sostenere le prove orali del concorso a 200 posti di notaio indetto con D.D.G. del 1° settembre 2004, pubblicato su G.U. del 7 settembre 2004, 4^ serie speciale, nonché del verbale n. 6 del 19 novembre 2005, relativo alla determinazione dei criteri di valutazione delle prove di concorso, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA<br />
Udito il relatore Primo Ref. ROBERTO CAPONIGRO  e uditi altresì per le parti l’avv.Mario Sanino, l’avv. Laura Palasciano e l’avv.to dello Stato Barbara Tidore;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che, ad una prima sommaria delibazione, il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto:<br />
• il giudizio espresso da una commissione d’esami costituisce esercizio di discrezionalità tecnica, e in quanto tale è sindacabile in sede di legittimità solo se, ictu oculi, risulti viziato da una manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, figure sintomatiche dell’eccesso di potere che nel caso di specie non sembrano immediatamente ravvisabili;<br />
• il vizio di disparità di trattamento non appare rilevabile in quanto la positiva valutazione attribuita ad un elaborato non è idonea di per sé sola a dimostrare il vizio della valutazione negativa o comunque meno favorevole attribuita ad altro elaborato;<br /> • la predeterminazione dei criteri di massima per la valutazione è espressione di potestà amministrativa discrezionale e i detti criteri, anche se generici, non appaiono inidonei alla finalità per la quale sono stati formulati;<br />
• nessuna norma impone che ogni operazione compiuta dalla commissione debba essere verbalizzata a pena di nullità o invalidità della stessa, sicché l’onere di verbalizzazione può dirsi garantito dall’indicazione del giudizio finale;<br />
• il controllo dei tempi medi di correzione degli elaborati sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvo che non emergano profili di assoluta arbitrarietà o illogicità, atteso in particolare che, quando i tempi sono calcolati in base ad un computo presuntivo dato dalla suddivisione di ciascuna seduta per il numero dei partecipanti o degli elaborati esaminati, non è possibile di norma stabilire quali di essi abbiano fruito di maggiore o minore considerazione.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 20 Giugno 2007<br />
IL PRESIDENTE<br />
IL RELATORE</p>
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