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	<title>3101 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3101 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.3101</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-5-2020-n-3101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-5-2020-n-3101/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.3101</a></p>
<p>Antonino Anastasi Presidente; PARTI: (Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.I.P.E., C.I.P.E., Comitato Interministeriale della Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. Città  Metropolitana Di Catania, Comune Di Lentini, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-5-2020-n-3101/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.3101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-15-5-2020-n-3101/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2020 n.3101</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino  Anastasi Presidente; PARTI:  (Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.I.P.E., C.I.P.E., Comitato Interministeriale della Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato c. Città  Metropolitana Di Catania, Comune Di Lentini, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio; Comune di Ragusa, Comune di Carlentini, Comune di Chiaramonte Gulfi, Comune di Francofonte, Comune di Licodia Eubea, Comune di Vizzini, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonio Barone)</span></p>
<hr />
<p>Il diniego assoluto d&#8217;accesso comporta, per implicito ma secondo buona fede, la preclusione alla spendita del potere di diniego relativo (differimento).</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Procedimento amministrativo &#8211; accesso agli atti &#8211; diniego assoluto di accesso &#8211; effetti.<br /> <br /> 2.- Procedimento amministrativo &#8211; accesso agli atti &#8211; art. 22 L. 241/1990 &#8211; portata.<br /> <br /> 3.- Procedimento amministrativo &#8211; accesso agli atti &#8211; principio di stratta necessità  &#8211; ratio.<br /> <br /> 4.- Procedimento amministrativo &#8211; accesso agli atti &#8211; CIPE &#8211; DPCM n. 143/2011, art. 11 &#8211; interpretazione.<br /> <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Il diniego assoluto d&#8217;accesso comporta, per implicito ma secondo buona fede, la preclusione alla spendita del potere di diniego relativo (differimento).</em><br /> <br /> <em>2. L&#8217;art. 22 comma 2, l. n. 241 del 1990 -secondo cui l&#8217;accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità  di pubblico interesse costituisce principio generale dell&#8217;attività  amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l&#8217;imparzialità  e la trasparenza- introduce al comma 3 il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni giustificate dalla necessità  di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, riconoscendo il diritto di accesso agli atti a chiunque vi abbia interesse in quanto finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ossia a quei soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso.</em><br /> <br /> <br /> <em>3. In materia di accesso opera il principio di stretta necessità , che si traduce nel criterio del minor aggravio possibile nell&#8217;esercizio del diritto, con il divieto di vincolare l&#8217;accesso a rigide regole formali che ne ostacolino la soddisfazione.</em><br /> <br /> <em>4. L&#8217;art. 1 del DPCM n. 143 del 2011 dÃ  attuazione alla norma primaria dell&#8217;art. 24, comma 1, lett. c), della legge n. 241 del 1990, il quale, nel prevedere i limiti al diritto di accesso, lo esclude &#8220;nei confronti dell&#8217;attività  della pubblica amministrazione diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione&#8221;: ne consegue che, in conformità  del disposto primario, la norma secondaria deve essere interpretata come preclusiva dell&#8217;accesso non a tutto il materiale infraprocedimentale acquisito o formato in vista della (pressochè totale) generalità  delle delibere del CIPE, ma solo agli atti infraprocedimentali preordinati all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali o programmatori o naturalmente orbitanti al livello dell&#8217; indirizzo politico.</em></div>
<p> Â <br /> </p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 15/05/2020<br /> <strong>N. 03101/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00532/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 532 del 2020, proposto da Presidenza del Consiglio dei Ministri, D.I.P.E., C.I.P.E., Comitato Interministeriale della Programmazione Economica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Città  Metropolitana Di Catania, Comune Di Lentini, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze non costituiti in giudizio; Comune di Ragusa, Comune di Carlentini, Comune di Chiaramonte Gulfi, Comune di Francofonte, Comune di Licodia Eubea, Comune di Vizzini, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonio Barone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14648/2019, resa tra le parti;</p>
<p> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ragusa e di Comune di Carlentini e di Comune di Chiaramonte Gulfi e di Comune di Francofonte e di Comune di Licodia Eubea e di Comune di Vizzini;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati ;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Gli Enti locali in epigrafe indicati hanno chiesto l&#8217;accesso agli atti e documenti acquisiti dal CIPE, nonchè ai verbali delle riunioni del Comitato, nel procedimento volto all&#8217;approvazione del progetto definito di collegamento viario Catania-Ragusa , presentato dalla proponente SARC, titolare di apposita convenzione di concessione stipulata nel 2014 ex art. 166 del d.lgs. n. 163 del 2006.<br /> Con nota 3214 dell&#8217;11.6.2019 la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha respinto la richiesta, ai sensi dell&#8217;art. 1 comma 1 lettera c) del DPCM n. 143 del 2011.<br /> Gli Enti locali hanno quindi proposto ricorso avanti al Tar Lazio, dando nel prosieguo atto che la Presidenza aveva comunque consentito l&#8217;accesso ad una parte degli atti richiesti.<br /> La sentenza in epigrafe indicata, con la quale il TAR ha accolto il ricorso per quanto di residuo interesse, è stata impugnata con l&#8217;atto di appello oggi in esame dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale ne ha chiesto l&#8217;integrale riforma, previa sospensione dell&#8217;esecutività , deducendo vari motivi di impugnazione.<br /> Si sono costituiti in resistenza alcuni degli Enti locali interessati.<br /> Con ordinanza n. 941 del 2020 la Sezione ha accolto l&#8217;istanza cautelare, onde non vanificare di fatto le ragioni dell&#8217;appellante.<br /> Le Parti hanno presentato memorie, note autorizzate e repliche.<br /> In sede di replica l&#8217;Avvocatura Erariale ha chiesto il rinvio dell&#8217;esame dell&#8217;appello, alla fine della fase emergenziale/sanitaria in atto, onde poterlo discutere oralmente.<br /> Alla camera di consiglio del 7 maggio 2020 il Collegio ha ritenuto la causa matura per la decisione, in quanto essa &#8211; oltre a coinvolgere esclusivamente Enti Pubblici ed essere sottoposta a rito abbreviato camerale &#8211; comporta soltanto la soluzione di una questione di puro diritto abbondantemente ed esaustivamente affrontata dalle Parti in primo e secondo grado.<br /> Nel merito, l&#8217;appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri è del tutto infondato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.<br /> Con il primo motivo l&#8217;appellante deduce che il ricorso introduttivo era inammissibile, non avendo i ricorrenti impugnato gli atti presupposti al diniego e cioè le norme regolamentari in base alle quali l&#8217;istanza era stata respinta.<br /> Come evidenziato dal TAR l&#8217;eccezione è destituita di ogni giuridico fondamento, perchè i ricorrenti non contestano le norme di riferimento ma l&#8217;applicazione, asseritamente distorta, che di esse ha fatto l&#8217;Amministrazione.<br /> Sempre nell&#8217;ambito del primo motivo l&#8217;appellante sostiene che in ogni caso la richiesta di accesso non poteva essere accolta in quanto norma espressa del regolamento interno CIPE ( art. 11 delibera CIPE 82/2018) differisce l&#8217;accesso agli atti infraprocedimentali fino alla pubblicazione della delibera conclusiva del procedimento.<br /> Replicano gli appellati che il CIPE con la delibera 1 agosto 2019 ( pubblicata in GU del 29 gennaio del 2020, dopo la proposizione dell&#8217;appello) e con successiva delibera adottata nella riunione del 17 marzo 2020 avrebbe in sostanza deciso per l&#8217;impraticabilità  del modello concessorio, così¬ di fatto concludendo quello specifico procedimento di approvazione del progetto esitato dal proponente.<br /> In tale contesto, non è necessario approfondire se il procedimento per cui è controversia sia (come in effetti risulterebbe dagli atti disponibili in fascicolo) giÃ  formalmente concluso, in quanto a giudizio del Collegio la PCM con il provvedimento impugnato ha respinto l&#8217;istanza di accesso ritenendola in radice preclusa ai sensi di tutt&#8217;altra normativa sovraordinata al regolamento interno ( DPCM n. 143 del 2011).<br /> Ne consegue, in base al principio del divieto di integrazione postuma delle ragioni del provvedimento, principio giÃ  del resto richiamato dal TAR nella sentenza impugnata , che la controversia sottoposta a questo Giudice concerne soltanto l&#8217;interpretazione della norma che secondo l&#8217;Amministrazione sottraeva i documenti richiesti all&#8217;accesso.<br /> Del resto, sul piano procedimentale l&#8217;Amministrazione aveva giÃ  consumato il potere di differimento, poichè il diniego assoluto d&#8217;accesso comporta, per implicito ma secondo buona fede, appunto la preclusione alla spendita del potere di diniego relativo ( differimento).<br /> In termini piani, se l&#8217;Amministrazione avesse davvero ritenuto utilizzabile lo strumento del differimento non avrebbe dovuto, ragionevolmente e cioè secondo normali canoni di correttezza ed economia procedimentale, negare in radice l&#8217;accesso. ( cfr. Ap. n. 10 del 2019 su cui oltre)<br /> Venendo quindi al punto nodale della controversia, con il secondo motivo l&#8217;appellante deduce che la norma di immediato riferimento ( appunto: art.1, comma 1, lett. c), del DPCM n. 143 del 2011) esclude dall&#8217;accesso i documenti richiesti dagli Enti locali.<br /> A giudizio del Collegio, che condivide pienamente le argomentazioni del TAR, il mezzo non è fondato.<br /> Questo il testo dell&#8217;art. citato, nella parte di interesse:<br /> &#8220;Art. 1 Documenti esclusi dall&#8217;accesso in quanto diretti all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione o preordinati all&#8217;attività  di indirizzo politico del Governo<br /> 1. Ai sensi dell&#8217;articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sottratti all&#8217;accesso:<br /> c) i documenti propedeutici alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, quali proposte e relative modifiche, valutazioni, elaborazioni, ove non contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;&#8221; .<br /> Secondo l&#8217;appellante tale norma esclude dall&#8217;accesso tutta l&#8217;attività  del Comitato non preordinata a decisioni puntuali e di cui sia destinatario un soggetto singolo ed individuato ( ad es. un imprenditore aspirante ad una provvidenza) mentre nel caso in controversia &#8211; che riguarda come si è detto l&#8217;approvazione del progetto di una rilevante infrastruttura &#8211; il destinatario è la collettività  indistinta dei cittadini interessati.<br /> Tale impostazione ha un aggancio &#8211; estremamente labile, a giudizio del Collegio &#8211; sul piano testuale nel riferimento regolamentare ai &#8220;singoli soggetti&#8221;, ma non convince assolutamente per dirimenti ragioni di carattere sistematico e ordinamentale.<br /> Sotto un primo profilo l&#8217;art. 1 del DPCM dÃ  attuazione alla norma primaria dell&#8217;art. 24, comma 1, lett. c), della legge n. 241 del 1990, il quale, nel prevedere i limiti al diritto di accesso, lo esclude &#8220;nei confronti dell&#8217;attività  della pubblica amministrazione diretta all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione&#8221;.<br /> Ne consegue, nell&#8217;ottica sistematica giustamente valorizzata dal TAR, che in conformità  del disposto primario la norma secondaria deve essere interpretata come preclusiva dell&#8217;accesso non a tutto il materiale infraprocedimentale acquisito o formato in vista della (pressochè totale) generalità  delle delibere del Comitato, ma solo agli atti infraprocedimentali preordinati all&#8217;emanazione di atti normativi, amministrativi generali o programmatori o naturalmente orbitanti al livello dell&#8217; indirizzo politico.<br /> In questo senso va intesa la nozione (tecnicamente generica) dei provvedimenti non riguardanti singoli soggetti che sono dunque i provvedimenti aventi carattere politico o normativo o generale e quelli preordinati all&#8217;attività  di programmazione e pianificazione che è poi il proprium della missione istituzionale del Comitato.<br /> Depone del resto suggestivamente in tal senso la rubrica dello stesso art. 1 del DPCM la quale (ancorchè ovviamente sfornita di carattere prescrittivo) è chiara nel perimetrare in tale limitato senso la cornice di riferimento degli specifici divieti.<br /> Tanto chiarito sul piano sistematico, a livello ordinamentale la giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso che l&#8217;art. 22 comma 2, l. n. 241 del 1990 secondo cui l&#8217;accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità  di pubblico interesse costituisce principio generale dell&#8217;attività  amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l&#8217;imparzialità  e la trasparenza, introduce al comma 3 il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi, salve le limitazioni giustificate dalla necessità  di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, riconoscendo il diritto di accesso agli atti a chiunque vi abbia interesse in quanto finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ossia a quei soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l&#8217;accesso.<br /> Queste considerazioni meritano di essere ribadite alla luce dell&#8217;autorevolissimo insegnamento dell&#8217;Adunanza Plenaria la quale ha di recente chiarito che in materia di accesso opera il principio di stretta necessità , che si traduce nel criterio del minor aggravio possibile nell&#8217;esercizio del diritto, con il divieto di vincolare l&#8217;accesso a rigide regole formali che ne ostacolino la soddisfazione. ( cfr. Ap. n. 10 del 2019).<br /> Da quanto sopra consegue, per quanto di interesse metodologico nella presente controversia, che i casi in cui è possibile denegare l&#8217;accesso vanno rigorosamente e restrittivamente interpretati e che dunque la conclusione ermeneutica cui è pervenuto il TAR, corroborata come essa è da dirimenti argomenti sistematici, va senz&#8217;altro privilegiata.<br /> Con il terzo e quarto motivo l&#8217;appellante deduce da un lato che l&#8217;istanza degli Enti locali sarebbe preordinata ad un controllo generalizzato dell&#8217;attività  del Comitato, il che è precluso dalla legge; dall&#8217;altro che taluni dei verbali la cui ostensione è richiesta si riferiscono a riunioni di natura meramente interna o informale.<br /> Questi mezzi vanno disattesi, per l&#8217;assorbente considerazione che ad essi l&#8217;Amministrazione non ha fatto il benchè minimo riferimento nell&#8217;atto di diniego, come sarebbe stato ben semplice in base a criteri di economia e correttezza procedimentale.<br /> In ogni caso, considerato il rilievo dell&#8217;infrastruttura e le ricadute economico-sociali che la sua realizzazione (in effetti notoriamente attesa da decenni) può comportare sulla comunità  interessata sembra non ragionevole ipotizzare l&#8217;inesistenza di un interesse specifico concreto e differenziato in capo agli enti esponenziali di quella stessa comunità , a prendere cognizione degli sviluppi del procedimento, in tutte le sue articolazioni rilevanti perchè destinate comunque a trasfondersi nelle delibere costitutive.<br /> Sulla scorta delle considerazioni che precedono l&#8217;appello va perciò respinto, con integrale conferma della gravata sentenza.<br /> Le spese del grado sono compensate, avuto riguardo alla natura della controversia.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Le spese del grado sono compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonino Anastasi, Presidente, Estensore<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Alessandro Verrico, Consigliere<br /> Silvia Martino, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2019 n.3101</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-3-2019-n-3101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-3-2019-n-3101/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2019 n.3101</a></p>
<p>I. Correale, Pres.; R. Cicchese, Est. PARTI: (XX rapp. avv.ti F. Gagliardi La Gala, G. Caponio e G. Pellegrino c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale del Governo di Omissis &#8211; difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato) La natura dello scioglimento degli organi elettivi ex art. 143</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-3-2019-n-3101/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2019 n.3101</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-8-3-2019-n-3101/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 8/3/2019 n.3101</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">I. Correale, Pres.; R. Cicchese, Est. PARTI: (XX rapp. avv.ti F. Gagliardi La Gala, G. Caponio e G. Pellegrino c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale del Governo di Omissis &#8211; difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>La natura dello scioglimento degli organi elettivi ex art. 143 Tuel quale rimedio di &#8220;extrema ratio&#8221; volto a salvaguardare beni primari dell&#8217;intera collettività  nazionale, messi in pericolo o compromessi dalla collusione tra amministratori locali e criminalità  organizzata .</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1- Enti locali &#8211; art. 143 T.u.e.l. &#8211; scioglimento degli organi elettivi degli enti locali &#8211; extrema ratio &#8211; tale &#8211; salvaguardia dei beni primari dell&#8217;intera collettività  messi in pericolo dal condizionamento della criminalità  organizzata &#8211; finalità .</p>
<p>Influenza della criminalità  organizzata sugli organi elettivi &#8211; riscontro obiettivo ed univoco &#8211; necessario.</p>
</p>
<p>2.- Enti locali &#8211; scioglimento degli organi elettivi &#8211; ampi margini di apprezzamento da parte della P.A. procedente sulla valutazione del condizionamento criminale &#8211; sussiste.</p>
</p>
<p>3.- Enti locali &#8211; scioglimento degli organi elettivi &#8211; riscontrata commissione di atti illegittimi da parte degli amministratori &#8211; sufficienza &#8211; esclusione &#8211; quid pluris &#8211; necessità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1.La natura dello scioglimento degli organi elettivi ex art. 143 Tuel quale rimedio di &#8220;extrema ratio&#8221; volto a salvaguardare beni primari dell&#8217;intera collettività  nazionale, messi in pericolo o compromessi dalla collusione tra amministratori locali e criminalità  organizzata o dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile con altri apparati preventivi o sanzionatori dell&#8217;ordinamento, ovvero, in altri termini, lo stesso obiettivo di ripristino delle condizioni di legalità  che il legislatore assegna alla misura in presenza delle condizioni eccezionali tratteggiate dall&#8217;art. 143 Tuel, richiede che l&#8217;intervento sia posto in essere solo laddove l&#8217;influenza della criminalità  organizzata sugli organi elettivi dell&#8217;amministrazione locale sia fondatamente e univocamente percepibile, risolvendosi altrimenti l&#8217;applicazione della norma in un&#8217;inammissibile ingerenza dello Stato nei governi locali.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2.Nel procedimento per lo scioglimento degli organi elettivi ex art. 143 Tuel sono giustificati ampi margini nella potestà  di apprezzamento dell&#8217;amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, pur quando il valore indiziario dei dati non sia sufficiente per l&#8217;avvio dell&#8217;azione penale, essendo asse portante della valutazione di scioglimento, da un lato, la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità  organizzata e, dall&#8217;altro, le precarie condizioni di funzionalità  dell&#8217;ente in conseguenza del condizionamento criminale.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>3.Nel procedimento ex art. 143 Tuel, rispetto alla pur riscontrata commissione di atti illegittimi da parte dell&#8217;amministrazione, è necessario un quid pluris, consistente in una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità  anche in quanto subita, riscontrata dall&#8217;amministrazione competente con discrezionalità  ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obbiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi della comunità  locale il permanere alla sua guida degli organi elettivi: ciù² in quanto l&#8217;art. 143 TUEL precisa le caratteristiche di obiettività  delle risultanze da identificare, richiedendo che esse siano concrete, e perciù² fattuali, univoche, ovvero non di ambivalente interpretazione, rilevanti, in quanto significative di forme di condizionamento.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>Pubblicato il 08/03/2019</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 03101/2019 REG.PROV.COLL.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>N. 10390/2017 REG.RIC.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 10390 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Gagliardi La Gala, Giovanni Caponio e Gianluigi Pellegrino, elettivamente domiciliato in Roma, via Barnaba Tortolini, 30, presso lo studio Placidi Srl;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale del Governo di Omissis &#8211; in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento:</p>
<p style="text-align: justify;">del decreto n.49114-Area II-EE.LL. del 25 settembre 2017 adottato dal Prefetto della Provincia di omissis con il quale è stata disposta la &#8220;sospensione degli Organi del Comune di -OMISSIS- dalla carica ricoperta; nonchè da ogni altro incarico ad essa connesso&#8221; ed è stata, contestualmente, incaricata una Commissione &#8220;con i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio&#8221; per la &#8220;provvisoria amministrazione dell&#8217;Ente fino alla definizione del procedimento di scioglimento&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè, di tutti gli altri atti presupposti e connessi, tra cui segnatamente:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la &#8220;Relazione&#8221; predisposta dalla Prefettura di omissis che ha attivato &#8211; a norma dell&#8217;art.143 del Decreto Leg.vo 18 agosto 2000 n. 267 &#8211; la procedura per lo &#8220;scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- e l&#8217;affidamento della gestione dell&#8217;Ente ad una Commissione Straordinaria&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 23 settembre 2017, di scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS- e la sottostante &#8220;proposta&#8221; del Ministero dell&#8217;Interno unitamente alla &#8220;Relazione&#8221; che la suffraga;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il conseguenziale decreto del Presidente della Repubblica che ha disposto lo &#8220;scioglimento del Consiglio Comunale di -OMISSIS-&#8221; e la contestuale nomina della Commissione Straordinaria di surroga degli Organi elettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale del Governo di omissis, con la relativa documentazione;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista l&#8217;ordinanza collegiale di questa sezione n. 6100/2018 del 31.5.2018;</p>
<p style="text-align: justify;">Viste le memorie difensive;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2019 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;odierno gravame, nelle qualità  precedentemente rivestita di sindaco del Comune di -OMISSIS-, il ricorrente ha impugnato il decreto del Presidente della Repubblica (adottato in data 25 settembre 2017) e gli atti connessi indicati in epigrafe, con i quali gli organi del predetto Comune sono stati disciolti ai sensi dell&#8217;art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.</p>
<p style="text-align: justify;">Queste le censure articolate a sostegno del gravame:</p>
<p style="text-align: justify;">I. Violazione ed errata applicazione dell&#8217;art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000;</p>
<p style="text-align: justify;">II. Eccesso di potere per errore nel presupposto e travisamento dei fatti;</p>
<p style="text-align: justify;">III. Sviamento di potere tra fini della norma e scopi perseguiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorrente rappresenta l&#8217;insussistenza dei presupposti ai quali l&#8217;art. 143 del d.lgs. 167/2000 subordina l&#8217;emanazione del gravato provvedimento dissolutorio, attesa l&#8217;assenza, nel caso di specie, di &#8220;concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità  organizzata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La dedotta inidoneità  probatoria ricorrerebbe sia con riferimento a singole vicende poste dall&#8217;amministrazione alla base del provvedimento impugnato (e delle quali viene rappresentata l&#8217;insussistenza in fatto o l&#8217;assenza di significatività ) sia con riferimento alle argomentazioni complessivamente utilizzate, spesso generiche e assertive.</p>
<p style="text-align: justify;">Con atto notificato alle amministrazioni resistenti il 13 novembre 2017, il ricorrente ha poi articolato, a seguito dell&#8217;avvenuta acquisizione della copia della relazione prefettizia e della proposta ministeriale, una &#8220;memoria&#8221; contenente argomentazioni ulteriori, rispetto a quelle spese nel ricorso introduttivo, con le quali il -OMISSIS- ha sviluppato i motivi di doglianza giù  articolati nel ricorso introduttivo, contestando ulteriormente la sussistenza in fatto o la valenza probatoria delle circostanze poste a base del censurato provvedimento dissolutorio, ribadendo l&#8217;assenza, pur alla luce della motivazione complessiva dell&#8217;atto, della dimostrazione di collegamenti e condizionamenti dell&#8217;amministrazione disciolta da parte della criminalità  organizzata e censurando la motivazione dell&#8217;atto, non rispondente ai necessari principi di logicità , coerenza e razionalità .</p>
<p style="text-align: justify;">Tale memoria, alla luce dei suoi requisiti formali e sostanziali, deve essere considerato un ricorso per motivi aggiunti.</p>
<p style="text-align: justify;">La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell&#8217;Interno, costituiti in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ordinanza del 31 maggio 2018, il Collegio ha disposto incombenti istruttori, adempiuti dall&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 13 febbraio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Si controverte in ordine alla legittimità  del decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 2017, che ha disposto, ai sensi dell&#8217;art. 143 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), lo scioglimento del consiglio comunale di -OMISSIS-, con affidamento della gestione dell&#8217;ente a una commissione straordinaria, e degli atti connessi meglio indicati in epigrafe.</p>
<p style="text-align: justify;">La questione è proposta dal ricorrente, che rivestiva precedentemente la funzione di sindaco del predetto comune a seguito di consultazioni amministrative del giugno 2013, il quale, mediante le dedotte doglianze, assume l&#8217;insussistenza dell&#8217;evidenza dei gravi elementi cui l&#8217;art. 143 TUEL subordina l&#8217;esercizio della potestà  eccezionale di scioglimento dell&#8217;organo elettivo comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;atto impugnato e i provvedimenti istruttori sulla cui base esso è stato adottato avrebbero, secondo il ricorrente, enfatizzato singole vicende in sì© prive di specifica concretezza e univocità  probatoria in ordine alla sussistenza di un concreto condizionamento degli organi elettivi dell&#8217;ente locale, condizionamento la ricorrenza del quale non potrebbe neppure desumersi dalla motivazione dell&#8217;atto, generica, assertiva e complessivamente insufficiente.</p>
<p style="text-align: justify;">Resistono a tale prospettazione la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell&#8217;Interno, i quali sostengono l&#8217;infondatezza nel merito del gravame.</p>
<p style="text-align: justify;">1.1 Preliminarmente il Collegio ritiene di dare atto dell&#8217;inutilizzabilità  della memoria depositata dal ricorrente il 1 febbraio 2019.</p>
<p style="text-align: justify;">La memoria, benchè qualificata &#8220;di replica&#8221; dal deducente, non fa seguito a precedenti memorie e documenti versati in atti dalle amministrazioni resistenti e presenta, in sostanza, il contenuto di una nuova interlocuzione, intervenuta, tuttavia, oltre il termine dimidiato di quindici giorni individuato dall&#8217;art. 73, comma 1, c.p.a.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Prima di passare all&#8217;esame delle singole questioni poste dal gravame, ritiene il Collegio necessario premettere una sintetica ricognizione del quadro normativo applicabile alla fattispecie.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale ambito, si osserva che, ai sensi del citato art. 143 TUEL, comma 1, &#8220;&#038;i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell&#8217;articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità  organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all&#8217;articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un&#8217;alterazione del procedimento di formazione della volontà  degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l&#8217;imparzialità  delle amministrazioni comunali e provinciali, nonchè il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 2 della stessa norma dispone che, al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell&#8217;ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l&#8217;accesso presso l&#8217;ente interessato. In particolare, il prefetto può nominare una commissione d&#8217;indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è titolare per delega del Ministro dell&#8217;Interno ai sensi dell&#8217;articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Il comma 3 prevede che, entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d&#8217;indagine, ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1, ovvero in ordine alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell&#8217;Interno una relazione nella quale si dà  conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell&#8217;ente locale. Nella relazione sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con la criminalità  organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti o per eventi connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al Procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all&#8217;articolo 329 c.p.p., comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Infine, come sopra giù  ricordato, secondo il comma 4 dell&#8217;art. 143 TUEL, lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell&#8217;Interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per rimuovere tempestivamente gli effetti più¹ gravi e pregiudizievoli per l&#8217;interesse pubblico; la proposta indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Sempre in via preliminare, non sembra superfluo richiamare, in linea generale, gli indirizzi di interpretazione e applicazione della normativa in materia, come definiti dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa (Corte Costituzionale, sentenza 19 marzo 1993, n. 103; C. Stato, IV 21 maggio 2007, n. 2583; 24 aprile 2009, n. 2615; VI, 15 marzo 2010, n. 1490; 17 gennaio 2011, n. 227; 10 marzo 2011, n. 1547; III, 19 ottobre 2015, n. 4792, 24 febbraio 2016, n. 748, IV, 3 marzo 2016, n. 876, Tar Lazio, Roma, I, 1° luglio 2013, n. 6492; 21 novembre 2013, n. 9941; 20 marzo 2014, n. 3081).</p>
<p style="text-align: justify;">A tale riguardo, si rammenta che lo scioglimento dell&#8217;organo elettivo si connota quale misura di carattere &#8220;straordinario&#8221; per fronteggiare un&#8217;emergenza &#8220;straordinaria&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel relativo procedimento sono giustificati ampi margini nella potestà  di apprezzamento dell&#8217;amministrazione nel valutare gli elementi su collegamenti diretti o indiretti, non traducibili in singoli addebiti personali, ma tali da rendere plausibile il condizionamento degli amministratori, pur quando il valore indiziario dei dati non sia sufficiente per l&#8217;avvio dell&#8217;azione penale, essendo asse portante della valutazione di scioglimento, da un lato, la accertata o notoria diffusione sul territorio della criminalità  organizzata e, dall&#8217;altro, le precarie condizioni di funzionalità  dell&#8217;ente in conseguenza del condizionamento criminale.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, in tale ambito di apprezzamento, rispetto alla pur riscontrata commissione di atti illegittimi da parte dell&#8217;amministrazione, è necessario un quid pluris, consistente in una condotta, attiva od omissiva, condizionata dalla criminalità  anche in quanto subita, riscontrata dall&#8217;amministrazione competente con discrezionalità  ampia, ma non disancorata da situazioni di fatto suffragate da obbiettive risultanze che rendano attendibili le ipotesi di collusione, così da rendere pregiudizievole per i legittimi interessi della comunità  locale il permanere alla sua guida degli organi elettivi.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² in quanto l&#8217;art. 143 TUEL precisa le caratteristiche di obiettività  delle risultanze da identificare, richiedendo che esse siano concrete, e perciù² fattuali, univoche, ovvero non di ambivalente interpretazione, rilevanti, in quanto significative di forme di condizionamento.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Qualche cenno va ancora riservato alla tipologia dello scrutinio di legittimità  rimesso alla presente sede, che, come da costante giurisprudenza, in conseguenza dei profili interpretativi sopra accennati, è esercitabile nei limiti della presenza di elementi che denotino, con sufficiente concludenza, la eventuale deviazione del procedimento dal suo fine di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;avvertenza che l&#8217;operazione in cui consiste l&#8217;apprezzamento giudiziale delle acquisizioni in ordine a collusioni e condizionamenti non può perà² essere effettuata mediante l&#8217;estrapolazione di singoli fatti ed episodi, al fine di contestare l&#8217;esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo sull&#8217;operato consiliare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù², in quanto, in presenza di un fenomeno di criminalità  organizzata diffuso nel territorio interessato dalla misura di cui si discute, gli elementi posti a conferma di collusioni, collegamenti e condizionamenti vanno considerati nel loro insieme, poichè solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per l&#8217;adozione della misura stessa (C. Stato, IV, 6 aprile 2005, n. 1573; 4 febbraio 2003, n. 562; V, 22 marzo 1998, n. 319; 3 febbraio 2000, n. 585).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nel caso di specie, come sarà  precisato in prosieguo, tali presupposti &#8220;di insieme&#8221; non si rinvengono anche esaminando non atomisticamente gli episodi riportati nelle relazioni sopra richiamate.</p>
<p style="text-align: justify;">Manca nel caso di specie, in sostanza, il profilo fondamentale teso a individuare il legame tra l&#8217;operato degli amministratori locali e il vantaggio, sia pure indiretto, delle &#8220;cosche&#8221; locali, attraverso gli evidenziati episodi &#8211; commissivi od omissivi &#8211; contestati (TAR Lazio, Roma, I, 22 marzo 2018, n. 3187).</p>
<p style="text-align: justify;">A ciù² si aggiunga che, se è pur vero cha la stessa giurisprudenza amministrativa ha posto in luce che la misura di cui all&#8217;art. 143 cit. non ha natura di provvedimento di tipo &#8220;sanzionatorio&#8221; ma preventivo, con eminente finalità  di salvaguardia dell&#8217;amministrazione pubblica di fronte alla pressione e all&#8217;influenza della criminalità  organizzata e la possibilità  di dare peso anche a situazioni non traducibili in addebiti personali, ma tali da rendere plausibile, nella concreta realtà  contingente e in base ai dati dell&#8217;esperienza, l&#8217;ipotesi di una possibile soggezione degli amministratori alla criminalità  organizzata (Consiglio di Stato, III, 18 ottobre 2018, n. 5970), è altrettanto innegabile che comunque tale funzione &#8220;preventiva&#8221; non può limitarsi a legittimare una mera e generica operazione deduttiva e astratta, scollegata dai ricordati elementi concreti, univoci e rilevanti idonei a evidenziare una forma diretta o indiretta di condizionamento da parte della malavita organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Sulla scorta di tutte le coordinate normative, interpretative e giurisprudenziali di cui è stata fatta sin qui sintetica ricognizione può passarsi, quindi, alla disamina del ricorso in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Le questioni sostanziali prospettate dal ricorrente attengono all&#8217;asserita inesistenza, nella fattispecie, degli elementi componenti il grave quadro che legittima il ricorso alla misura straordinaria di cui si discute.</p>
<p style="text-align: justify;">Per effettuare tale disamina, va rammentato quanto giù  sopra visto, in uno alla citata giurisprudenza, ovvero come la ragionevolezza o meno della ricostruzione di una situazione identificabile come presupposto per l&#8217;adozione del rimedio previsto dalla disposizione non possa che derivare dalla considerazione unitaria, ovvero dall&#8217;esame complessivo, degli elementi presi in considerazione nel procedimento, nell&#8217;ottica dell&#8217;asserito &#8220;condizionamento&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Detti elementi possono essere compiutamente desunti dalla proposta di scioglimento del Ministro dell&#8217;Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">6.1 Infatti, come rilevato dalla Sezione in analoghi contenziosi (ex multis, Tar Lazio, Roma, I, 27 ottobre 2016, n. 10557, 10 luglio 2015, n. 9685, 21 novembre 2013, n. 9941), nell&#8217;ambito della complessità  dell&#8217;iter, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, che caratterizza l&#8217;andamento del procedimento ex art. 143 del d.lgs. 267/2000, la relazione ministeriale va identificata come il momento centrale di rappresentazione analitica delle anomalie riscontrate nelle fasi antecedenti alla sua adozione, e, indi, quale vero nucleo espressivo della determinazione tecnica sottostante allo scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">6.2 Nella fattispecie, la proposta di scioglimento formulata dal Ministero dell&#8217;Interno riferisce alcuni fatti verificatisi in occasione della locale festa del Santo Patrono i quali, unitamente ad altri elementi emersi in una riunione di coordinamento con le forze di Polizia, hanno determinato l&#8217;insediamento della Commissione di accesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;attività  istruttoria compiuta dall&#8217;insediata Commissione sarebbe poi emerso, in un comune ricompreso in un ambito territoriale notoriamente caratterizzato dalla pervasiva presenza di locali organizzazioni criminali, un andamento gestionale dell&#8217;amministrazione comunale nel quale l&#8217;uso distorto della cosa pubblica si sarebbe concretizzato nel favorire soggetti o imprese collegati, direttamente o indirettamente, ad ambienti malavitosi.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo la Giunta presenterebbe una sostanziale continuità  amministrativa con la compagine eletta nel 2010.</p>
<p style="text-align: justify;">Il sindaco, inoltre, gravato da diversi precedenti di polizia, lavorerebbe alle dipendenze di soggetti contigui alla criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Più¹ in generale, una fitta rete di parentele, affinità , amicizie e frequentazioni con esponenti delle locali consorterie criminali riguarderebbe sia alcuni amministratori sia alcuni componenti dell&#8217;apparato burocratico.</p>
<p style="text-align: justify;">Particolare enfasi è dedicata alla vicenda della mongolfiera che si è innalzata in volo durante i festeggiamenti del -OMISSIS-, sulla quale, oltre il nome del Santo, compariva il nome di una famiglia &#8220;mafiosa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In tale occasione, rileva la relazione ministeriale, la giunta non avrebbe condannato nè stimmatizzato l&#8217;episodio, rilasciando, per contro, dichiarazioni tendenti a minimizzare l&#8217;accaduto.</p>
<p style="text-align: justify;">6.3 La proposta rileva poi come ulteriori elementi sintomatici della ricorrenza di cointeressenze tra amministratori e cosche locali si trarrebbe dall&#8217;esame delle procedure di appalto, spesso disposte con procedure di somma urgenza o affidamento diretto in assenza dei presupposti di legge.</p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine rileverebbero:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la presenza, durante l&#8217;esecuzione dell&#8217;appalto per l&#8217;affidamento dei lavori per la pulizia di un canale d&#8217;acqua e per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade comunali, di un soggetto pluripregiudicato, il quale avrebbe tenuto un atteggiamento da supervisore;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;affidamento, nel 2013, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani a una ditta che, nel 2016, sarebbe stata raggiunta da un&#8217;interdittiva antimafia; l&#8217;affidamento del 2013, come peraltro rilevato pure dall&#8217;Anac, era avvenuto in assenza di gara;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;affidamento, avvenuto in violazione delle normativa di settore, dei lavori di efficientamento energetico degli istituti scolatici, peraltro disposto a favore di una ditta giù  affidataria di altri appalti comunali e il titolare della quale, gravato da numerosi precedenti di polizia e da frequentazioni con malavitosi, è stato candidato, nella lista del sindaco, nel 2013;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;affidamento della gestione del cimitero comunale in favore di un soggetto parente di un assessore (in carica fino a ottobre 2014) e affine di un consigliere comunale, legato da parentela a un pluripregiudicato; l&#8217;offerta, peraltro, sarebbe stata materialmente formulata dal responsabile di una delle aree amministrative dell&#8217;ente locale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la mancata adozione di provvedimenti sanzionatori in ordine alla gestione, in assenza di autorizzazione e su terreno appartenente a un noto pregiudicato affiliato a un&#8217;organizzazione criminale, del mercato domenicale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la concessione di un consistente contributo economico in favore di una società  sportiva in passato amministrata da un assessore comunale.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Il quadro indiziario descritto nella proposta ministeriale, va completato con l&#8217;esame della relazione prefettizia, che la prima richiama come sua &#8220;parte integrante&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Prefetto, dopo aver descritto, con riferimento ai personaggi e alle famiglie coinvolte, il panorama criminale di -OMISSIS-, rileva come giù  nel 2009 fu disposto un accesso nel comune di -OMISSIS- a seguito dell&#8217;operazione &#8220;-OMISSIS-&#8220;, diretta dalla DDA.</p>
<p style="text-align: justify;">La relazione stessa riferisce, tuttavia, che il giudizio penale che ha fatto seguito all&#8217;indagine si è concluso con la condanna del -OMISSIS- e di altri pregiudicati e l&#8217;assoluzione dei &#8220;colletti bianchi&#8221; coinvolti.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;esposizione continua esaminando le figure degli assessori e dei consiglieri comunali, che il Prefetto rileva essere spesso legati tra di loro da vincoli familiari o amicali e sostanzialmente privi di una precisa collocazione ideologica partitica, tale da consentire loro frequenti cambi di schieramento, riferendo, per alcuni di essi, l&#8217;esistenza di pregiudizi penali e di legami con pregiudicati.</p>
<p style="text-align: justify;">La relazione esamina, infine, le criticità  in materia di appalti giù  evidenziate nella proposta ministeriale, che vengono descritte in maniera più¹ dettagliata e alle quali si aggiungono : a) la vicenda riguardante la &#8220;-OMISSIS-&#8221; (che avrebbe alle sue dipendenze la moglie e il genero di un &#8220;capoclan&#8221;, un altro soggetto vicino a un &#8220;clan&#8221; e il cognato di un ex consigliere comunale di maggioranza e che avrebbe continuato a gestire il verde pubblico sulla base di una serie di proroghe, sebbene, a seguito di gara, fosse stato individuato il nuovo aggiudicatario); b) l&#8217;acquisto, con procedura di affidamento diretto, di forniture per il corpo dei vigili urbani dalla &#8220;-OMISSIS-&#8220;, i cui gestori sarebbero stati, uno, arrestato per usura nel 2005 e, l&#8217;altro, più¹ volte controllato con &#8220;boss&#8221; mafiosi e pregiudicati; c) l&#8217;affidamento di un appalto alla &#8220;-OMISSIS-&#8220;, l&#8217;amministratore unico della quale avrebbe precedenti di polizia e sarebbe fratello di un sacerdote che nel 2016 aveva invitato i cittadini a partecipare alla messa in suffragio di un boss assassinato in Canada; d) la concessione di contributi pubblici a favore della cooperativa &#8220;-OMISSIS-&#8220;, società  che gestisce una scuola dell&#8217;infanzia e il cui legale rappresentante è la moglie di un consigliere comunale eletto nelle liste dell&#8217;opposizione e poi transitato nelle fila della maggioranza.</p>
<p style="text-align: justify;">8. L&#8217;esame del quadro delineato nella proposta in esame, analizzato alla luce delle emergenze processuali, fa emergere la fondatezza della censura ricorsuale inerente la carenza, nella fattispecie, dei presupposti per lo scioglimento degli organi elettivi locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Per arrivare a tale conclusione, va rammentato che, alla stregua delle ridette coordinate ermeneutiche, se è vero che gli elementi concreti, univoci e rilevanti che legittimano il ricorso al rimedio ex art. 143 cit. non devono necessariamente ridondare in attività  di rilievo penale, è pur vero che essi non possono non dimostrare quella consistenza e unidirezionalità  necessarie a permettere una fondata percezione della loro forte e decisa valenza rivelatrice dei collegamenti esistenti tra gli amministratori locali e la criminalità  organizzata e dei conseguenti condizionamenti sull&#8217;attività  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">8.1 E tutto ciù² nella fattispecie non è dato osservare, a partire dalla stessa struttura motivazionale della relazione prefettizia.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa, pur dando atto, nelle sue premesse, del fatto che l&#8217;operazione &#8220;-OMISSIS-&#8221; &#8211; nella quale erano stati inizialmente coinvolti, unitamente a soggetti riconducibili ai locali clan, anche alcuni assessori &#8211; si è conclusa con la condanna dei soli indagati per reati di criminalità  organizzata e con l&#8217;assoluzione degli amministratori coinvolti, basa poi una parte preponderante delle sue argomentazioni proprio sugli assunti della detta operazione riguardanti gli amministratori a suo tempo indagati e poi assolti.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la prospettazione accusatoria formulata in sede di indagine viene utilizzata sia per definire il profilo dei singoli consiglieri e assessori, sia per provare le frequentazioni problematiche degli altri amministratori laddove abbiano con i primi rapporti amicali o di consuetudine.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè può qui rilevare il dato, evidenziato dalla difesa erariale, per cui la misura di rigore adottata &#8220;interviene &#8230; ancor prima che si determinino i presupposti per il procedimento penale o anche del procedimento di prevenzione&#8221;, atteso che, nel caso in esame, contrariamente a quanto accade nella maggior parte dei casi, nei quali il provvedimento dissolutorio è adottato in ragione e in concomitanza con l&#8217;inizio dell&#8217;indagine penale, la pronuncia assolutoria, relativa all&#8217;accertamento dei fatti e non solo alla loro qualificazione giuridica, era giù  intervenuta prima dell&#8217;adozione del provvedimento amministrativo di scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">La relazione, peraltro, si limita a riportare i fatti a suo tempo contestati in sede penale, senza farsi carico di evidenziare un disvalore sintomatico degli stessi, ulteriore rispetto a quello non ritenuto ricorrente nella sede penale.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; in proposito significativo il fatto che, dallo stesso verbale del Comitato provinciale per l&#8217;ordine e la sicurezza pubblica del 27 giugno 2017 (allegato sub 4 alla produzione versata in atti dalle amministrazioni resistenti in adempimento dell&#8217;ordinanza collegiale), emerge come, in tale sede, dalla lettura della relazione della Commissione d&#8217;accesso, &#8220;non&#8221; erano &#8220;emersi riscontri giudiziari nei confronti della compagine politico &#8211; amministrativa comunale, eccetto quelli rivenienti dall&#8217;Operazione anticrimine &#8220;-OMISSIS-&#8221; del 2009&#8243;, così che &#8220;l&#8217;attività  del collegio è stata anche indirizzata alla verifica della permanenza, nell&#8217;attuale scenario politico di -OMISSIS- di personaggi in qualche modo coinvolti nella suddetta operazione di p.g.&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza la valenza probante di uno dei pilastri argomentativi dell&#8217;intero provvedimento, il coinvolgimento di alcuni amministratori nell&#8217;operazione -OMISSIS-, risulta estremamente ridimensionato dagli stessi atti istruttori che ne hanno preceduto l&#8217;adozione.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre con riferimento alle premesse della relazione va poi considerato il fatto che la relazione riferisce di un accesso disposto nel 2009, a seguito dell&#8217;inizio della citata indagine &#8220;-OMISSIS-&#8220;, ma non menziona l&#8217;avvenuta adozione di un provvedimento dissolutorio ai sensi dell&#8217;art. 143; ciù² che dequota ulteriormente l&#8217;utilità  di dati meno recenti, sia pure alla luce della molto enfatizzata continuità  delle diverse giunte.</p>
<p style="text-align: justify;">Il dato della continuità , peraltro, è espressamente riferito alla giunta eletta nel 2010 e, quindi, in tempo successivo all&#8217;operazione &#8220;-OMISSIS-&#8220;, e non è, come sostenuto dal ricorrente, portatore, di un intrinseco disvalore, nè sintomatico, di per sì©, dell&#8217;esistenza di collegamenti e condizionamenti con la criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Indicazioni ulteriori non possono poi essere tratte dal mero richiamo alla collocazione territoriale del comune oggetto della misura dissolutoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il contesto territoriale, infatti, nulla dice, di per sì©, in ordine all&#8217;eventuale collegamento esistente tra gli amministratori di un determinato comune e la criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giù  rilevato dalla Sezione in analoghi contenziosi (tra cui Tar Lazio, I, 4 luglio 2013, n. 6609), la natura dello scioglimento quale rimedio di &#8220;extrema ratio&#8221; volto a salvaguardare beni primari dell&#8217;intera collettività  nazionale, messi in pericolo o compromessi dalla collusione tra amministratori locali e criminalità Â organizzata o dal condizionamento comunque subito dai primi, non fronteggiabile con altri apparati preventivi o sanzionatori dell&#8217;ordinamento, ovvero, in altre parole, lo stesso obiettivo di ripristino delle condizioni di legalità  che il legislatore assegna alla misura in presenza delle condizioni eccezionali tratteggiate dall&#8217;art. 143 TUEL, richiede che l&#8217;intervento sia posto in essere solo laddove l&#8217;influenza della criminalità  organizzata sugli organi elettivi dell&#8217;amministrazione locale sia fondatamente e univocamente percepibile, risolvendosi altrimenti l&#8217;applicazione della norma in un&#8217;inammissibile ingerenza dello Stato nei governi locali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue imprescindibilmente che, nell&#8217;apprezzamento della eventuale sussistenza delle ridette condizioni eccezionali, nessuna realtà  locale (quale specificamente quella di -OMISSIS-, sita in provincia di omissis) debba scontare in linea di principio ovvero pregiudizialmente la mera appartenenza a un più¹ vasto territorio, ritenuto, sotto il profilo giuridico, ma anche sotto quello storico, pervasivamente interessato dalla presenza di fenomeni criminali radicati e organizzati nel territorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Diversamente opinandosi, un ordinamento democratico e pluralistico, quale quello vigente, non potrebbe tollerare la stessa esistenza del considerato potere di intervento centrale, autoritativo e &#8220;ab externo&#8221;, sugli organi locali (TAR Lazio, n. 6609/13 cit.).</p>
<p style="text-align: justify;">Può aggiungersi, del resto, che per le stesse ragioni, ancorchè antiteticamente, altre realtà  locali, sia pur ritenute, sempre storicamente, lontane dagli stessi fenomeni per ragioni geografiche, non possono, per ciù² solo, e soprattutto nell&#8217;attuale nuova conformazione delle strutture criminali, implementatasi in conformità  allo sviluppo delle forme di comunicazione e al più¹ elevato grado di complessità  delle sottostanti organizzazioni, essere ritenute indenni dalla possibilità  di un loro radicamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Si deve in sostanza concludere che, in base alle specifiche caratteristiche di ciascuna parte del territorio nazionale, l&#8217;accertamento da compiersi ex art. 143 del d.lgs. 267/2000, ai fini del suo positivo riscontro di legittimità  in via giudiziale, deve necessariamente far trasparire l&#8217;esistenza di un modello di collegamento diretto o indiretto tra amministratori e criminalità  organizzata di tipo mafioso o similare ovvero di forme di condizionamento dei primi, che possono anche riflettersi, caso per caso, in una diversa conformazione degli elementi che denotano la presenza delle condizioni patologiche che determinano i gravi effetti negativi nella gestione della cosa pubblica richiamati dalla disposizione, ma che non può che essere identico nell&#8217;apprezzamento della consistenza degli elementi stessi, che, laddove conduca allo scioglimento dell&#8217;organo elettivo locale, deve dar conto in ogni caso della loro concretezza, univocità  e rilevanza.</p>
<p style="text-align: justify;">10. Medesima assenza di significatività , lamentata dal ricorrente con l&#8217;atto introduttivo e con i motivi aggiunti, va ravvisata con riferimento agli elementi che la relazione individua quali atti a definire la figura del sindaco.</p>
<p style="text-align: justify;">E infatti, la stessa relazione prefettizia dà  conto del fatto che la denuncia a carico del -OMISSIS- per i reati di cui agli artt. 110, 56 e 319 quater c.p. si è conclusa con una pronuncia di assoluzione per non aver commesso il fatto.</p>
<p style="text-align: justify;">Come argomentato nei motivi aggiunti, peraltro, la motivazione dell&#8217;assoluzione, che scredita fortemente la figura della denunciante, fornisce argomenti anche per contestare la ritenuta sintomaticità  della medesima accusa, ancora pendente e per i medesimi fatti, in capo al consigliere Prestipilo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora con riferimento al sindaco, la relazione riferisce come la società  della quale questi è dipendente annovera, quale ex socio ed attuale dipendente, -OMISSIS-, figlia e sorella di appartenenti all&#8217;omonimo &#8220;clan&#8221; locale.</p>
<p style="text-align: justify;">Sulla valenza probatoria della vicenda, tuttavia, è rimasto incontestato quanto riferito dal ricorrente in ordine al fatto che i soci della ditta per cui lavora non sono pregiudicati, che il precedente socio, oggi dipendente, è a sua volta gravato da meri &#8220;pregiudizi&#8221; penali, ma non da precedenti in senso tecnico, e che, a seguito dell&#8217;elezione, egli ha chiesto di essere collocato in aspettativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Come poi sostenuto nei motivi aggiunti, non può attribuirsi particolare rilievo ai &#8220;precedenti di polizia&#8221; menzionati a carico del ricorrente, atteso che gli stessi, anche ove molto risalenti, non risultano aver dato luogo a sentenze di condanna.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;argomento della radicale differenza tra la mera segnalazione di polizia e la condanna in sede penale, peraltro, è spesa dal ricorrente con riferimento alle numerose e diverse segnalazioni a carico dei vari consiglieri, al fine di evidenziare la sostanziale inconsistenza dei rilievi a questi mossi.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito occorre rilevare come effettivamente la relazione conferisca a tali dati grande rilievo, tanto che gli stessi costituiscono, nella maggior parte dei casi, gli unici elementi riferiti.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè maggior consistenza presentano le indicazioni delle frequentazioni, atteso che le stesse, ove presenti, fanno riferimento a rapporti di consuetudine con altri membri della giunta o del consiglio (coinvolti nell&#8217;operazione -OMISSIS- e poi assolti) e a incontri con pregiudicati, la descrizione dei quali, pur nella sede più¹ analitica costituita dal verbale della Commissione d&#8217;accesso, presenta, tuttavia, un alto tasso di assertività  e uno scarso tasso di dettaglio, tale da non consentire all&#8217;interprete di vagliarne la significativa reiterazione e la collocazione nel tempo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne deriva la generale ravvisabilità  della censurata ricorrenza, nella proposta ministeriale e nella relazione prefettizia, di formule generiche e assertive, evocative di collegamenti e cointeressenze degli amministratori locali con la criminalità  organizzata, non puntualmente correlate a dati fattuali e concreti, spesso tautologicamente ripetuti per rafforzare la reciproca valenza argomentativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² non corrisponde, tuttavia, al paradigma normativo disegnato dall&#8217;art. 143 del Tuel atteso che la delicata attività  di ricostruzione del presupposto &#8220;soggettivo&#8221; dello scioglimento del consiglio comunale, pur risultando operata nell&#8217;esercizio di ampia discrezionalità , richiede sempre &#8220;un costante e concreto aggancio ad elementi rilevanti ed univoci che, pur non assurgendo al rango di prova, contribuiscono ad indicare un percorso di ragionevolezza valutativa e di proporzionalità  ed adeguatezza della misura adottata&#8221;. &#8220;( Consiglio di Stato, sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876, nello stesso senso sez. III, 24 febbraio 2016, n. 748, che rileva come &#8220;Se è vero, in altri, termini che, ai fini della legittima adozione della misura in esame, non è necessaria la dimostrazione di responsabilità  penali degli amministratori locali, è anche vero, tuttavia, che gli indici dell&#8217;infiltrazione mafiosa nel Comune devono essere precisi e stringenti, nella loro portata univocamente significativa di un reale e concreto condizionamento della libera determinazione degli organi elettivi comunali da parte delle locali consorterie mafiose [&#038;] Perchè la decisione in questione possa reputarsi conforme al parametro legislativo che la autorizza, risulta, in definitiva, indispensabile la prova, seppur nella ridotta modalità  della raccolta di indizi gravi e concordanti, che la libertà  decisoria degli organi elettivi del Comune, che risultano, infatti, colpiti, dalla misura del commissariamento, sia concretamente conculcata e limitata, se non annullata, dall&#8217;opera di condizionamento della criminalità  organizzativa di stampo mafioso&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Come osservato in giurisprudenza occorre, cioè, evitare che più¹ elementi &#8220;deboli&#8221;, raccolti in sede istruttoria &#8220;nella ricostruzione dell&#8217;interprete, si &#8220;stampellino&#8221; reciprocamente, con il risultato di produrre un quadro dove la suggestione del disegno complessivo oscuri e nasconda il difetto di elementi concreti, ovvero la loro (incerta) rilevanza ed univocità &#8221; (Consiglio di Stato, sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876).</p>
<p style="text-align: justify;">11. Alla luce del descritto ampio utilizzo di argomentazioni suggestive va allora apprezzato l&#8217;episodio del lancio, durante la festa patronale, di una mongolfiera ad opera della -OMISSIS-, la quale, come riferisce la relazione, costituisce una delle organizzazioni criminali dominanti nel paese.</p>
<p style="text-align: justify;">In proposito deve, in primo luogo, rilevarsi come non sia contestato che il lancio del pallone aerostatico sia avvenuto su iniziativa della sola -OMISSIS- e che lo stesso era del tutto estraneo al programma redatto dal comitato organizzatore.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; rimasta del pari incontestata l&#8217;affermazione del ricorrente secondo cui il lancio è avvenuto nel cuore della notte e senza che vi abbiano in qualche modo preso parte sindaco e assessori, i quali non erano, in concreto, nella possibilità  di conoscere e prevenire l&#8217;evento.</p>
<p style="text-align: justify;">La stessa relazione prefettizia, del resto, individua il disvalore della vicenda non in una partecipazione della Giunta o di suoi singoli componenti all&#8217;aspetto organizzativo nella sua materialità , ma nel fatto che il Sindaco e alcuni consiglieri di maggioranza non si siano dissociati dalla vicenda, fornendone, anche nella sede consiliare, una lettura &#8220;negazionista&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve tuttavia rilevarsi, dall&#8217;esame della trascrizione del contenuto della seduta, che il Sindaco ha chiaramente condannato l&#8217;evento in sì©, manifestando, tuttavia, contestualmente, la sua disapprovazione per la campagna di stampa che aveva automaticamente fatto discendere dal lancio della mongolfiera la riconducibilità  dell&#8217;intero paese all&#8217;orbita della criminalità  organizzata.</p>
<p style="text-align: justify;">La medesima finalità  di difesa dell&#8217;immagine del Comune ricorre nelle dichiarazioni dei consiglieri, sebbene alcuni di essi, come osservato nella relazione, non abbiano preso le distanze dall&#8217;ambiente criminale nel quale il lancio dimostrativo era maturato.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ultimo dato tuttavia, in assenza di ulteriori argomenti, non può assumere una valenza dirimente ai fini dello scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">12. Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento alla pluralità  di irregolarità  amministrative riscontrate, che costituiscono, al fine dell&#8217;adozione del provvedimento dissolutorio, l&#8217; &#8220;elemento di tipo oggettivo, che deve rappresentare, in ossequio ai criteri della rilevanza ed univocità , il &#8220;risultato&#8221; del collegamento/condizionamento, e cioè la &#8220;alterazione del procedimento di formazione della volontà  degli organi elettivi ed amministrativi&#8221;, e la compromissione del buon andamento e dell&#8217;imparzialità  delle amministrazioni e del regolare funzionamento dei servizi, ovvero il &#8220;grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica&#8221;( Consiglio di Stato, sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876) .</p>
<p style="text-align: justify;">12.1 Partendo dall&#8217;esame della vicenda &#8220;-OMISSIS-&#8221; (ditta durante i lavori della quale un pregiudicato, coniuge di un consigliere comunale, si sarebbe aggirato nel cantiere comportandosi &#8220;da padrone&#8221;), è rimasto incontestato dalla difesa erariale quanto affermato dal ricorrente in ordine al fatto che il soggetto, che peraltro la relazione prefettizia riferisce essere pregiudicato per reati comuni (reati contro il patrimonio e traffico di stupefacenti), presenziava ai lavori senza alcun titolo. Nè è in alcun modo indicato se e come esponenti della Giunta avessero avuto cognizione del fatto o avessero autorizzato la sua presenza.</p>
<p style="text-align: justify;">12.2 Con riferimento poi all&#8217;assegnazione dei lavori per l&#8217;efficientamento energetico degli edifici scolastici appare condivisibile quanto osservato dal ricorrente nei motivi aggiunti, laddove rileva che la relazione non individua criticità  nelle modalità  di assegnazione dell&#8217;appalto alla &#8220;-OMISSIS-&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La ricostruzione del Prefetto, infatti, si limita a richiamare il fatto che il titolare è gravato da &#8220;pregiudizi di polizia&#8221; per reati comuni e a menzionare, senza utili specificazioni temporali, episodi in cui quest&#8217;ultimo è stato controllato in compagnia di pregiudicati affiliati ai locali &#8220;clan&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">12.3 Quanto poi alla &#8220;-OMISSIS-&#8220;, affidataria dal 2014 del servizio di igiene urbana e raggiunta nel 2016 da interdittiva antimafia, il ricorrente ha depositato in atti copia dell&#8217;ordinanza cautelare di primo grado con la quale è stata respinta la domanda cautelare avverso l&#8217;affidamento alla ditta e ha pure dimostrato documentalmente di aver sostituito la ditta appena avuta notizia dell&#8217;interdittiva.</p>
<p style="text-align: justify;">12.4 Con riferimento all&#8217;affidamento della gestione cimiteriale, poi la stessa relazione enfatizza l&#8217;aspetto dei collegamenti parentali dell&#8217;affidataria e l&#8217;irregolare formulazione della sua domanda di partecipazione ad opera di un dipendente comunale, ma non riconduce l&#8217;affidamento medesimo ad un condizionamento &#8220;mafioso&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche dalla lettura della più¹ dettagliata relazione della Commissione, poi, emerge come l&#8217;attenzione di questa si sia focalizzata su possibili irregolarità  dell&#8217;affidamento determinate da vincoli parentali e amicali, ciù² che si ritiene essere avvenuto &#8220;in dispregio dei più¹ elementari principi di buona gestione del [la]res pubblica&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, benchè venga molto enfatizzato il rapporto di parentela dell&#8217;aggiudicataria con un pregiudicato, la vicenda dell&#8217;affidamento della gestione cimiteriale non appare contestualizzata al fine di dimostrare una provata permeabilità  dell&#8217;apparato amministrativo ai condizionamenti mafiosi.</p>
<p style="text-align: justify;">12.5 Va ancora considerato, quanto al mercato domenicale, che il ricorrente ha prodotto in atti copia della diffida allo svolgimento dell&#8217;attività  di mercatino del 7 marzo 2017 e copia di successiva richiesta di intervento delle forze dell&#8217;ordine per far cessare l&#8217;attività  abusiva.</p>
<p style="text-align: justify;">12.6 Le ulteriori vicende menzionate poi, dalla stessa lettura della relazione, paiono più¹ propriamente riconducibili a episodi di &#8220;mala gestione&#8221; amministrativa, non univocamente ascrivibili, sia nel momento genetico che nelle finalità , ai predetti profili di connivenza o condizionamento.</p>
<p style="text-align: justify;">I descritti episodi di irregolarità  amministrativa risultano in conclusione non inseriti &#8220;in un quadro che consenta di collocarle, in modo univoco, come effetti di una situazione di connivenza o di condizionamento, che ad esse teleologicamente orienta l&#8217;attività  amministrativa&#8221;; ciù² è indispensabile a fini di distinguere i casi di vero e proprio collegamento e condizionamento da &#8220;quelli, purtroppo pur diffusi, di attività  amministrativa fortemente contrassegnata da illegittimità  e/o illiceità &#8221; (così, Consiglio di Stato, sez. IV, 3 marzo 2016, n. 876, nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. III, 19 ottobre 2015, n. 4792, che ricorda come &#8220;gli elementi dedotti dalla Amministrazione, in assenza del condizionamento di tipo mafioso, non possono giustificare l&#8217;adozione del provvedimento straordinario di cui all&#8217;art. 143 TUEL secondo i parametri indicati ai paragrafi 6.2., 6.3. e 6.4., prevalendo al riguardo le tutele predisposte a favore del rispetto della volontà  popolare e dell&#8217;autonomia territoriale. Le misure previste dal suddetto art. 143, infatti, non costituiscono strumento generale a garanzia del corretto funzionamento dell&#8217;ente, ma uno strumento specifico per fronteggiare i malfunzionamenti dell&#8217;Amministrazione in conseguenza e in dipendenza di rapporti con la criminalità  organizzata&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, ad avviso del Collegio gli atti gravati, non sono riusciti ad evidenziare, per assenza di univocità  e concretezza delle evidenze utilizzate, la ricorrenza di un&#8217;alterazione del procedimento di formazione della volontà  degli organi elettivi ed amministrativi, tale da compromettere il buon andamento o l&#8217;imparzialità  delle amministrazioni comunali e provinciali in quanto tesa a favorire o a non contrastare la penetrazione della suddetta criminalità  nell&#8217;apparato amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">13. Per tutto quanto precede, il ricorso e i motivi aggiunti, assorbita ogni altra censura, devono essere accolti, disponendosi, per l&#8217;effetto, l&#8217;annullamento del gravato provvedimento di scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">14. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della complessità  della vicenda.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto annulla i provvedimenti impugnati.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e le altre persone, fisiche e giuridiche, menzionate e il comune oggetto di scioglimento.</p>
<p style="text-align: justify;">
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/12/2008 n.3101</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-9-12-2008-n-3101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Calvo – Est. Calvo Baduini (avv. Rolle) c. Ordine Mauriziano (avv. Barosio) è competente il G.O. a conoscere della controversia relativa al recesso per giusta causa intimato ad un dirigente medico di II&#176; Livello dall&#8217;Ospedale Mauriziano Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Sanità – Dirigente medico di II°</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Calvo<br /> Baduini (avv. Rolle) c. Ordine Mauriziano (avv. Barosio)</span></p>
<hr />
<p>è competente il G.O. a conoscere della controversia relativa al recesso per giusta causa intimato ad un dirigente medico di II&deg; Livello dall&#8217;Ospedale Mauriziano</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Pubblico impiego – Sanità – Dirigente medico di II° Livello &#8211; Recesso per giusta causa – Giurisdizione G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia relativa al recesso per giusta causa pronunciato dall’Ospedale Mauriziano di Torino nei confronti di un dirigente medico di II° Livello, rientra nella giurisdizione del G.O.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
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