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	<title>3097 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3097 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2007 n.3097</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-8-2007-n-3097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-8-2007-n-3097/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2007 n.3097</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente; Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore. Impresa SA.I.COS. s.r.l. (avv.ti F. Massa e M. De Pascalis) c. Comune di Erchie (avv. N. Massari), Pellè Costruzioni s.a.s. (avv.ti D. Mansi e A. Leuci). in tema di interpretazione dell&#8217;art.38 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti Contratti della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-8-2007-n-3097/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2007 n.3097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-8-2007-n-3097/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2007 n.3097</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente; Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore.<br /> Impresa SA.I.COS. s.r.l. (avv.ti F.  Massa e M. De Pascalis) c. Comune di Erchie (avv. N. Massari), Pellè Costruzioni s.a.s. (avv.ti D. Mansi e A. Leuci).</span></p>
<hr />
<p>in tema di interpretazione dell&#8217;art.38 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – Svolgimento della gara – Art.38 comma 1 lett. f), d.lg. n.163 del 2006 – Giudizio valutativo della p.a. – Natura.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di affidamento di appalti pubblici, l’art.38 comma 1 lett. f), del Codice dei contratti pubblici, nel prevedere che la vicenda risolutoria sia sintomatica di grave negligenza o malafede ovvero di errore grave da parte del contraente, chiama l’Amministrazione ad un motivato giudizio valutativo  in ordine alla gravità dell’inadempimento -sul piano soggettivo e non meramente oggettivo- maturato in ordine a ipotetiche fattispecie contrattuali pregresse.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di interpretazione dell’art.38 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p>Registro Decis.:  3097/07<br />
		Registro Generale:	666/2007 																																																																																										</p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER LA PUGLIA LECCE <br />
SECONDA SEZIONE  </b></p>
<p>nelle persone dei Signori: ANTONIO CAVALLARI Presidente; GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref., relatore TOMMASO CAPITANIO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>sentenza</b></p>
<p>Visto il ricorso 666/2007  proposto da: IMPRESA SA.I.COS.   SRL in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria  dell’ATI costituenda con Impresa De Simei Gaetanorappresentato e difeso da: MASSA FEDERICO  DE PASCALIS MAURO  con domicilio eletto in LECCE  VIA ZANARDELLI, 60  presso MASSA FEDERICO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI ERCHIE</b>,  in persona del sindaco e legale rappresentante pt, rappresentato e difeso in giudizio dall’avv. Nicola Massari ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Zanardelli 7 presso lo studio dell’avv. Vantaggiato;<br />
e nei confronti di<br />
<b>PELLE&#8217; COSTRUZIONE DI PELLE&#8217; ALESSANDRO SAS</b>,in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Diego Mansi e Alessandro Leuci;<br />
per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	del verbale n. 1 del 22 febbraio 2007 con la quale la Commissione ha escluso dalla gara avente ad oggetto la sistemazione di strade interne al centro abitato di Erchie le imprese SAICOS Srl-De Simei Gaetano ex art. 38 comma 1 D. Lgs. 163/2006 rinviando per la motivazione alla delibera di GM n. 224 del 27.12.2006;<br />	<br />
&#8211;	della nota dell’8.3.2007 con la quale la Commissione di gara ha confermato l’esclusione dalla suddetta gara di appalto le società ricorrenti;<br />	<br />
&#8211;	degli atti inditivi della gara e del contratto, laddove nel frattempo stipulato;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare della delibera di GM n. 224 del 27.12.2006;<br />	<br />
per il risarcimento del danno;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
Comune di Erchie;<br />
Pellè Costruzioni;<br />
Visto il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ATI Saicos avverso la aggiudicazione definitiva dell’appalto nonchè del successivo contratto;<br />
Visto il ricorso incidentale proposto dalla ditta Pellè con atto depositato in data 7 giugno 2007;<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2007 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG e uditi per le parti gli avv.ti Mastrolia, in sostituzione dell’avv. Massa,  Massari, Leuci e Mansi; <br />
Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D. Lgs. 163/2006. Violazione dei principi generali in materia di procedure ad evidenza pubblica. Eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di istruttoria, errore nei presupposti, contraddittorietà, irragionevolezza e sviamento. Carenza assoluta di motivazione;<br />	<br />
&#8211;	Illegittimità derivata;<br />	<br />
Considerato, anzitutto, con riguardo alla censura di irricevibilità del ricorso per pretesa tardività – per come sollevata dalla Amministrazione comunale di Erchie – che la stessa va disattesa in quanto infondata;<br />
considerato, infatti, che il termine per il deposito in segreteria del ricorso – nella specie dimidiato, trattandosi di ricorso astretto alle disposizioni dell’art. 23 bis della L. 1034/71- deve farsi decorrere dall’ultima delle notifiche eseguite alle parti intimate;<br />
considerato che nella specie l’ultima notifica nei confronti della ditta Pellè risulta avvenuta in data 24 aprile 2007, onde va ritenuto tempestivo il deposito del mezzo effettuato  in data 8 maggio 2007;<br />
considerato che non merita di essere condivisa neppure la ulteriore censura di inammissibilità del mezzo per omessa impugnativa nei termini del provvedimento di aggiudicazione  della gara;<br />
considerato per vero che l’ATI ricorrente ha prodotto motivi aggiunti – con atto ritualmente notificato alla amministrazione in data 25 maggio 2007 ed alla ditta Pellè in data 26 maggio 2007- avverso la aggiudicazione della gara intervenuta con determina n. 167 del 20 marzo 2007 e che con riguardo a tale provvedimento – che non risulta comunicato individualmente alle ditte ricorrenti- non può profilarsi alcun problema di tardività del mezzo; considerato che a fronte di tale provvedimento esplicito di aggiudicazione risulta mal posta la questione di tardività sollevata dalla difesa della Amministrazione con riferimento al provvedimento implicito di aggiudicazione, provvedimento che a suo dire si sarebbe formato -ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 163/06- con il decorso di trenta giorni dalla aggiudicazione provvisoria; considerato infatti che a fronte di un provvedimento espresso adottato dalla amministrazione la questione della tardività va riguardata con riferimento a tale ultimo atto, tanto più che nella specie la parte eccipiente non ha neppure approfondito il tema dell’eventuale interruzione – per richiesta di documenti o chiarimenti- del termine utile alla formazione del provvedimento implicito di aggiudicazione definitiva;<br />
Considerato &#8211; nel merito delle censure fatte valere- che, come già rilevato nella sede cautelare,  il ricorso appare fondato e va pertanto accolto;<br />
considerato che va invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale;<br />
considerato, infatti, che a mezzo dei gravati atti la intimata amministrazione comunale di Erchie si è limitata, in sede di motivazione del provvedimento di esclusione dell’ATI ricorrente dalla gara di che trattasi, a richiamare- ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs 163/06- la delibera di GM 224 del 27.12.2006, con la quale è stata disposta la risoluzione di altro contratto d’appalto stipulato dalla stessa amministrazione con la ditta De Simei Gaetano ( partecipante all’ATI ricorrente) in relazione al recupero di taluni immobili da destinare a edilizia residenziale pubblica;<br />
considerato che, contrariamente a quanto dedotto dalla Amministrazione in sede di conferma della esclusione dell’ATI ricorrente ( v. provvedimento della Commissione di gara del 8 marzo 2007), la intervenuta risoluzione del contratto con uno dei soggetti oggi in ATI non determina una causa di esclusione automatica da successive procedure di gara bandite dalla stessa amministrazione, posto che il richiamato art. 38 del Codice dei contratti pubblici, nel prevedere che la vicenda risolutoria sia sintomatica di grave negligenza o malafede ovvero di errore grave da parte del contraente, chiama l’Amministrazione ad un motivato giudizio valutativo ( come si desume dal tenore letterale della disposizione in oggetto:“&#8230;.f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara”) in ordine alla gravità dell’inadempimento – sul piano soggettivo e non meramente oggettivo &#8211; maturato in ordine a ipotetiche fattispecie contrattuali pregresse;<br />
considerato che, nella specie, detto giudizio valutativo è mancato posto che il rinvio ob relationem alla delibera di GM n. 224/06 che leggesi nell’atto impugnato non è sufficiente ad integrare il corretto assolvimento da parte della stazione appaltante dell’onere motivazionale (nel caso all’esame aggravato dalla richiamata disposizione normativa di settore) non potendosi evincere dal contenuto di tale delibera la gravità della negligenza contestata alla ditta De Simei ( dalla citata delibera, infatti, si desume una contestazione in ordine alla incompletezza delle opere eseguite a quella data dall’appaltatore, ma anche la circostanza che quest’ultimo si dichiarava contestualmente pronto al completamento dei lavori a fronte del pagamento immediato delle somme all’uopo necessarie: in definitiva, una situazione contrattuale fluida ed in itinere in cui non è ravvisabile il richiamato presupposto della grave negligenza o malafede);  <br />
considerato in definitiva che alla luce dei rilievi svolti il ricorso merita di essere accolto con conseguenziale annullamento della esclusione -gravata in principalità- delle ditte ricorrenti e, per illegittimità derivata, della aggiudicazione della gara alla ditta Pellè ( oggetto di impugnativa a mezzo di motivi aggiunti), con declaratoria di inefficacia ( secondo il noto, ancorchè controverso, meccanismo di collegamento tra illegittimità dell’atto presupposto e fattispecie negoziale successiva) del contratto stipulato tra la stazione appaltante e l’aggiudicataria;<br />
considerato, quanto alla impugnativa incidentale, che la stessa va dichiarata inammissibile dato che il ricorrente incidentale censura lo stesso provvedimento gravato in via principale (per il medesimo vizio di difetto di motivazione), convenendo sostanzialmente sulla insufficienza della motivazione addotta dalla stazione appaltante a fondamento della esclusione della ricorrente ATI;<br />
considerato, tuttavia, che non può evidentemente ritenersi ammissibile ( dato che ciò comporterebbe una indebita invasione nella sfera riservata della amministrazione) la pretesa della ricorrente incidentale – e con essa l’intera impugnativa &#8211;  volta a provocare una sostituzione di questo giudice alla amministrazione nella estrinsecazione del giudizio valutativo circa la gravità dell’inadempimento contestato alla ditta De Simei ed alla conseguenziale esclusione di quest’ultima ( ancorchè in ATI con altro soggetto) dalla gara di che trattasi;<br />
considerato, in definitiva, che così correttamente interpretato nei suoi termini essenziali il proposto ricorso incidentale va dichiarato inammissibile giacchè, risolvendosi in una indebita richiesta di eterointegrazione dei contenuti motivazionali dell’atto gravato in principalità, non produce sul ricorso principale l’effetto paralizzante proprio delle impugnative secondarie ma semmai ne corrobora il principale motivo di censura ( e cioè la ridetta carenza motivazionale);<br />
considerato, quanto alle spese di lite, che le stesse possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce<br />
accoglie il ricorso principale e per l’effetto annulla gli atti gravati; <br />dichiarainammissibile il ricorso incidentale.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 28 giugno 2007</p>
<p>Pubblicata il 16 agosto 2007</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-16-8-2007-n-3097/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/8/2007 n.3097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.3097</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-6-2007-n-3097/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-6-2007-n-3097/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.3097</a></p>
<p>Pres. Ferrari, Rel. Poli Società E.P. S.P.A. e altre (avv.ti D. Ducci e A. Profili) c. Ministero della Difesa (Avv. dello Stato); Gemeaz Cusin S.R.L. (Avv. ti G. Ciampoli, F. Bellocchio e U. Ferrari) sull&#8217;insussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere del concorrente legittimamente escluso dalla gara e sulle modalità di svolgimento della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-6-2007-n-3097/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.3097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-6-2007-n-3097/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.3097</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ferrari, Rel. Poli<br /> Società E.P. S.P.A. e altre (avv.ti D. Ducci e A. Profili) c. Ministero della Difesa (Avv. dello Stato); Gemeaz Cusin S.R.L. (Avv. ti G. Ciampoli, F. Bellocchio e U. Ferrari)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;insussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere del concorrente legittimamente escluso dalla gara e sulle modalità di svolgimento della procedura di valutazione dell&#8217;anomalia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appalti pubblici – Aggiudicazione &#8211; Legittimazione ed interesse ad agire – Concorrente legittimamente escluso dalla gara – Non sussiste – Eccezione</p>
<p>2.  Contratti della PA – Offerta di gara – Carattere non rigoroso delle giustificazioni dell’anomalia &#8211; Legittimità – Modalità di svolgimento della valutazione dell’anomalia &#8211; Discrezionalità amministrativa &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	Non sussiste l’interesse al ricorso avverso l’aggiudicazione in capo al soggetto che sia stato legittimamente escluso in seguito al procedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, in quanto non conseguirebbe alcun vantaggio dall’annullamento dell’aggiudicazione, ad eccezione del caso in cui alla gara abbiano partecipato solo due concorrenti, sicché l’annullamento dell’aggiudicazione imporrebbe in ogni caso alla stazione appaltante il rinnovo della gara, cui potrebbe partecipare l’escluso.																																																																																												</p>
<p>2.	E’ legittima l’esclusione dell’offerta di gara da parte della stazione appaltante che, a seguito di analitico esame, abbia rilevato il carattere non rigoroso e lineare delle giustificazioni dei costi posti a base della stessa offerta ed un margine di opinabilità intrinseco all’analisi di tutte o di talune voci di costo: il che non significa, però, che una volta che la concorrente sia stata ammessa a giustificarsi in  modo analitico e che l’amministrazione abbia confutato in modo parimenti analitico le voci di prezzo, occorra una ulteriore fase valutativa avente ad oggetto, formalmente, l’insieme globale dell’offerta, cosa che si tradurrebbe in un’attività procedimentale inutile, contrastante con il dovere di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Peraltro, le valutazioni svolte dall’amministrazione, in sede di riscontro dell’anomalia, costituiscono espressione di un potere di natura tecnico – discrezionale, insindacabile in sede giurisdizionale, salva l’ipotesi in cui esse siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;insussistenza dell&#8217;interesse a ricorrere del concorrente legittimamente escluso dalla gara e sulle modalità di svolgimento della procedura di valutazione dell&#8217;anomalia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.3097/2007 Reg. Dec.<br />
N. 384 Reg. Ric. <br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />	<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso iscritto al NRG 3842004, proposto dalla<br />
<b>Società E.P. s.p.a.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandataria del R.T.I. EP SPA, SIARC SRL, CARDAMONE RENZO SRL, PASTORE SRL, RAG. PIETRO GUARNIERI &#038; FIGLI SNC, FLORIDA 2000 SRL, IFM SRL, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ducci e Armando Profili ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Palumbo n. 26;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della difesa</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura generale dello Stato ex lege domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Gemeaz Cusin s.r.l.</b> in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giustino Ciampoli, Francesco Bellocchio e Ugo Ferrari ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via P.A. Micheli n. 78.</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I bis, n. 6385 del 21 luglio 2003.</p>
<p>Visto il ricorso in appello;<br />
visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e della Gemeaz Cusin s.r.l. (in prosieguo Gemeaz);<br />
viste le memorie prodotte dalle parti appellate a sostegno delle rispettive difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
data per letta alla pubblica udienza del 22 maggio 2007 la relazione del consigliere Vito Poli, uditI l’Avvocato dello Stato Cosentino e l’avv. Resta du delega dell’avv. Ciampoli;<br />
ritenuto e considerato quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1. La Società E.P. s.p.a. (in prosieguo EP) ha partecipato alla gara (relativamente ai lotti 4 e 5), da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto  del servizio di preparazione e distribuzione di derrate alimentari nonché di pulizia e riassetto dei locali cucina e refettorio, indetta dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri (cfr. bando pubblicato sulla G.U. n. 1 del 2 gennaio 2003).<br />
Esclusa per anomalia dell’offerta (cfr. verbale n. 500/B del 7 marzo 2003) ha impugnato – con ricorso principale ed atto di motivi aggiunti – il bando di gara, la lettera di invito, il giudizio di idoneità tecnica dell’offerta con la relativa attribuzione dei punteggi, il provvedimento di esclusione della propria offerta per anomalia, nonché l’aggiudicazione della gara alla ditta Gemeaz, articolando i seguenti motivi:<br />
a) violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 157 del 1995, dell’art. 97 Cost., della direttiva 92/50 Cee, violazione del principio della par condicio concorsuale e della massima partecipazione alle gare, eccesso di potere, illogicità, irragionevolezza, iniquità, sproporzione; si contestano il bando di gara e la lettera di invito che non avrebbero distinto nettamente i criteri soggettivi di prequalificazione rispetto agli elementi tecnici che caratterizzano i parametri di selezione delle offerte;<br />
b) eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento in quanto la licitazione privata maschererebbe, in realtà, una trattativa privata atteso il carattere eccessivamente ristretto che di fatto avrebbe assunto la selezione;<br />
c) violazione e falsa applicazione dell’art. 25, d.lgs. n. 157 cit., eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del giusto procedimento, attesa la mancanza di una adeguata motivazione del giudizio di anomalia dell’offerta economica;<br />
d) violazione e falsa applicazione dell’art. 25, d.lgs. n. 157 cit., dell’art. 19, d.lgs. n. 358 del 1992, della circolare del ministero della difesa 20 marzo 2001, delle direttive Cee in materia, della lex specialis, eccesso di potere, inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, manifesta illogicità, travisamento, carenza di istruttoria;<br />
e) violazione e falsa applicazione della lex specialis, degli artt. 35 e 36, l. n. 109 del 1994, del d.lgs. n. 358 del 1992, del d.lgs. n. 157 del 1995, dell’art. 2558 c.c., dell’art. 97 Cost., eccesso di potere, carenza di istruttoria, si contesta la mancata attribuzione, da parte della commissione di gara, di taluni punteggi relativi alla parte tecnica dell’offerta;<br />
f) ha chiesto, infine, il risarcimento di tutti i danni subiti.</p>
<p>1.2. L’impugnata sentenza – T.a.r. del Lazio, sezione I bis, n. 6385 del 21 luglio 2003 -:<br />
a) ha ritenuto prioritario, in ordine logico, l’esame delle censure proposte avverso il giudizio di esclusione dell’offerta per anomalia;<br />
b) ha respinto, con dovizia di argomenti, tutte le relative censure;<br />
c) ha dichiarato improcedibili per carenza di interesse le censure proposte avverso la lex specialis della gara e la sua aggiudicazione alla ditta Gemeaz;<br />
d) ha dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento del danno perché generica e non suffragata dall’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno);<br />
e) ha compensato fra le parti le spese di lite.</p>
<p> 1.3. Con ricorso notificato il 2 gennaio 2004, e depositato il successivo 16 gennaio, la ditta EP proponeva appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r., da un lato contestando la declaratoria di improcedibilità dei motivi rivolti contro il bando, la lettera di invito, gli atti intermedi di gara e l’aggiudicazione, dall’altro riproponendo criticamente le doglianze articolate in prime cure avverso il giudizio di anomalia e la conseguente esclusione.</p>
<p>2. Si costituivano il Ministero della difesa e la Gemeaz  deducendo l&#8217;infondatezza del gravame in fatto e diritto.</p>
<p>3. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 22 maggio 2007.<br />
4. L’appello è infondato e deve essere respinto.</p>
<p>5. Il primo mezzo contrasta l’ordine logico che il T.a.r. ha seguito nell’esaminare i motivi di ricorso.<br />
Il mezzo è inaccoglibile.<br />
Costituisce principio consolidato, in materia di appalti pubblici, quello secondo cui l’interesse al ricorso contro l’aggiudicazione và negato in capo al soggetto che sia stato legittimamente escluso perché non conseguirebbe alcun vantaggio dall’annullamento dell’aggiudicazione (cfr. da ultimo Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2007, n. 16; sez. V, 15 settembre 2003, n. 5189).<br />
Né ricorre il temperamento individuato dalla giurisprudenza alla su esposta regola generale: si riconosce, infatti, in capo all’impresa un interesse strumentale, ma comunque concreto e personale alla rimozione degli atti della procedura, allorquando alla gara abbiano partecipato solo due concorrenti, sicché l’annullamento dell’aggiudicazione imporrebbe in ogni caso alla stazione appaltante il rinnovo della gara cui potrebbe partecipare l’escluso (cfr. Cons. St., sez. V, 25 luglio 2006, n. 4657). <br />
Risulta dalla documentazione versata in atti che per i lotti 4 e 5 sono state presentate rispettivamente cinque e quattro offerte.<br />
Quanto alle censure mosse contro la lex specialis (ed ai successivi atti della procedura fino a quello di esclusione) deve osservarsi che esse si appuntano, sostanzialmente, sulla confusione che la stazione appaltante avrebbe operato fra requisiti di ammissione alla procedura e requisiti tecnici delle offerte, nonché sulla mancata attribuzione di taluni punteggi; da qui la chiara mancanza di interesse ad agire della ricorrente che è stata ammessa a partecipare alla gara (perché ritenuta in possesso degli indispensabili requisiti tecnici), ha ricevuto regolarmente i punteggi per la parte tecnica dell’offerta che è stata giudicata idonea (cfr. verbale n. 499 del 17 febbraio 2003), ma è stata esclusa per l’anomalia dell’offerta economica (che costituisce l’unico provvedimento realmente lesivo della sua posizione giuridica).<br />
Discende da quanto sopra che rettamente il T.a.r. ha esaminato, in via prioritaria e dirimente, le doglianze sviluppate contro il provvedimento di esclusione dell’offerta per anomalia; conseguentemente rimangono fuori dal thema decidendum dell’odierno giudizio di appello gli originari motivi 1°, 2° e 5°.</p>
<p>5.1. Può scendersi all’esame del quarto mezzo di gravame con cui si ripropongono, nella sostanza, il 3° e 4° motivo di ricorso in prime cure, e si contesta, sotto plurimi profili, la congruità e logicità del giudizio di anomalia.<br />
Prima di procedere allo scrutinio delle singole doglianze, sono da premettere, in diritto, alcune brevi considerazioni sul giusto procedimento esigibile in materia di valutazione delle offerte anomale, sulla natura del giudizio di anomalia e non anomalia, sulla consistenza della correlata motivazione, sul sindacato esercitabile dal giudice amministrativo.<br />
Le valutazioni dell&#8217;amministrazione compiute in sede di riscontro dell’anomalia delle offerte, costituiscono espressione di un potere di natura tecnico &#8211; discrezionale, di per sé insindacabile in sede giurisdizionale, salva l&#8217;ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione o errori di fatto (cfr. ex plurimis Cons. St., sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 435; 7 giugno 2004, n. 3554).<br />
In base al principio di autoresponsabilità, dotato di un particolare ambito applicativo in materia di valutazione delle offerte anomale, deve ritenersi legittimo il giudizio negativo formulato dalla stazione appaltante in considerazione:<br />
a) del carattere non rigoroso e lineare delle giustificazioni dei costi posti a base dell’offerta esclusa;<br />
b) dei margini di opinabilità intrinseci all’analisi di tutte o di talune voci di costo (cfr. Cons. St., sez. VI, 11 dicembre 2001, n. 6217).<br />
Il dato essenziale è che l’amministrazione prenda in esame analiticamente tutte le giustificazioni e motivi la sua scelta in favore dell’anomalia; ciò non significa però, che una volta che l’impresa sia stata ammessa a giustificarsi in modo analitico e che l’amministrazione abbia confutato in modo parimenti analitico le voci di prezzo, occorra una ulteriore fase valutativa avente ad oggetto, formalmente, l’insieme globale dell’offerta (cfr. sez. IV, n. 3554 del 2004 cit.); si tratterebbe, infatti, di una attività procedimentale inutile, contrastante con il dovere di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa sancito dalla l. n. 241 del 1990.</p>
<p>5.2. Facendo applicazione dei su esposti principi all’odierna fattispecie emerge ictu oculi l’inammissibilità e l’infondatezza delle singole doglianze mosse al giudizio di anomalia effettuato dalla stazione appaltante.<br />
In primo luogo, sulla scorta dell’esame della documentazione versata in atti, emerge che l’amministrazione ha proceduto ad una rigorosa e completa istruttoria, acquisendo, vagliando e disattendendo, con diffusa e analitica motivazione, tutte le giustificazioni fornite dall’impresa ricorrente, nel pieno rispetto della normativa comunitaria e nazionale, primaria e secondaria; in particolare  la commissione ha concentrato la sua attenzione sulla inattendibilità, sotto plurimi profili, dell’individuazione del costo orario della manodopera.<br />
Il ricorrente contesta alla commissione di aver mal considerato i risparmi conseguibili dalla non corresponsione degli scatti periodici di anzianità; sostiene che dovendo assumere solo nuovo personale, e maturando tali scatti di anzianità esclusivamente in favore di personale con un’anzianità lavorativa superiore ai sei anni, tale voce di costo non doveva essere specificata.<br />
La commissione ha adeguatamente motivato il proprio ragionamento facendo riferimento all’obbligo per l’impresa subentrante di assumere una quota parte del personale di quella sostituita; tale obbligo, sancito dall’art. 329 del vigente C.C.N.L. di categoria, sarebbe dunque cogente per tutte le aziende di settore; la ricorrente, pertanto, ha fornito sul punto dati inattendibili e non rigorosi.<br />
L’appellante contesta il computo delle ore medie annue lavorate.<br />
La commissione ha giudicato inattendibile l’abbattimento delle ore annue non lavorate (indicate in 156) rispetto al dato medio (473 ore) indicato nelle tabelle ministeriali di riferimento (d.m. 21 marzo 2001).<br />
In particolare la commissione, con valutazione coerente e ragionevole &#8211; manifestazione di insindacabile discrezionalità &#8211; ha ritenuto che l’impresa avrebbe dovuto comunque considerare prudenzialmente una maggior perdita di ore lavorate a titolo di gravidanza, infortunio, malattie (tutti eventi non prevedibili) e permessi sindacali. Per quanto attiene a tale ultima voce la commissione ha rilevato l’inattendibilità della giustificazione fornita dall’appellante secondo cui sarebbe insignificante l’omessa considerazione delle ore di lavoro perse a titolo “sindacale” perché quasi tutte le unità produttive non rientrerebbero nei limiti numerici di dipendenti necessari per la costituzione delle rappresentanze sindacali. <br />
Si tratta diuna giustificazione inaccettabile che mina la serietà del prezzo offerto nel suo complesso, essendo pacifico che in alcune unità produttive è prevista la presenza di personale sufficiente a rivendicare permessi sindacali.<br />
Parimenti inammissibili ed infondati sono i rilievi mossi all’operato della commissione nella parte in cui ha evidenziato la mancata considerazione degli oneri derivanti dall’I.r.a.p. e dall’I.r.p.e.g. previsti dalle tabelle di cui al già menzionato d.m. 21 marzo 2001.<br />
Già questa sola circostanza di fatto (l’omissione del peso economico di tali imposte in sede di determinazione del costo orario) mina alla radice la serietà dell’offerta; in ogni caso sono assolutamente inaccoglibili le argomentazioni spese dall’appellante per dimostrare che tale omissione avrebbe una incidenza insignificante e comunque suscettibile di essere assorbita dall’utile lordo dichiarato in modo da consentire comunque il raggiungimento di un significativo profitto.</p>
<p>6. In conclusione l’appello deve essere respinto con la consequenziale conferma dell’impugnata sentenza.<br />
Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:<br />
&#8211;	respinge l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;<br />	<br />
&#8211;	condanna la Società E.P. s.p.a. in proprio e quale mandataria del R.T.I. EP SPA, SIARC SRL, CARDAMONE RENZO SRL, PASTORE SRL, RAG. PIETRO GUARNIERI &#038; FIGLI SNC, FLORIDA 2000 SRL, IFM SRL, a rifondere in favore del Ministero della difesa e della Gemeaz Cusin s.rl.  le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4000/00 in favore di ciascuna parte, oltre accessori come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 maggio 2007, con la partecipazione di:<br />
Gennaro Ferrari				&#8211; Presidente<br />	<br />
Costantino Salvatore				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Luigi Maruotti				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Pier Luigi Lodi				&#8211; Consigliere<br />	<br />
Vito Poli Rel. Estensore     		#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-12-6-2007-n-3097/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 12/6/2007 n.3097</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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