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	<title>3078 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3078 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.3078</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-5-2012-n-3078/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-5-2012-n-3078/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.3078</a></p>
<p>Pres. Branca – Est. Franconiero Soget S.p.A. &#8211; Societa&#8217; Gestione Entrate e Tributi (Avv.ti A. Clarizia, L. Cecinato, S. Della Rocca) c/ Comune di Taranto (Avv.ti A. Zito, M. Casiello) e Emmegi s.r.l. in proprio e quale mandante della costituenda Ati, con Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis s.p.a. (Avv.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-5-2012-n-3078/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.3078</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-5-2012-n-3078/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.3078</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Branca – Est. Franconiero<br /> Soget S.p.A. &#8211; Societa&#8217; Gestione Entrate e Tributi (Avv.ti A. Clarizia, L. Cecinato, S. Della Rocca) c/ Comune di Taranto (Avv.ti A. Zito, M. Casiello) e Emmegi s.r.l. in proprio e quale mandante della costituenda Ati, con Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis s.p.a. (Avv. E. Sticchi Damiani, G. Misserini)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti per escludere un concorrente per grave negligenza o malafede nell&#8217;esecuzione di un precedente contratto ex art. 38, co.1 lett. f) Codice dei contratti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. – Gara – Concorrente – Grave negligenza o malafede – Esclusione – Presupposti – Motivata valutazione – Sufficienza – Conseguenza – Responsabilità contraente – Accertamento – Necessità – Non sussiste	</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Concorrente – Grave negligenza o malafede – Esclusione – Sindacato G.A. – Ammissibilità – Limiti &#8211; Manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di procedure ad evidenza pubblica, ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) del codice dei contratti, non è necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l&#8217;inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l&#8217;esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell&#8217;amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell&#8217;esercizio delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno la fiducia nell&#8217;impresa, anche attraverso il richiamo per relationem all&#8217;atto con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, l’amministrazione aveva provveduto alla risoluzione per inadempimenti contrattuali. (Nella specie il Consiglio ha ritenuto irrilevante l’intervenuta revoca della risoluzione unilaterale &#8211; nella quale erano individuati gli inadempimenti contrattuali dell’impresa appellante &#8211; in seguito alla stipula di un negozio transattivo tra le parti, atteso che con tale accordo l’impresa aveva riconosciuto la fondatezza delle contestazioni addebitate all’atto della revoca). 	</p>
<p>2. In tema di procedure ad evidenza pubblica, il potere di esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del codice dei contratti, ha natura discrezionale ed è soggetto pertanto al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9561 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Soget S.p.A. &#8211; Societa&#8217; Gestione Entrate e Tributi, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Clarizia, Luigi Cecinato, Sergio Della Rocca, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde N.2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Taranto, rappresentato e difeso dagli avv. Alberto Zito, Maria Casiello, con domicilio eletto presso Alberto Zito in Roma, via del Vignola, 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Emmegi s.r.l. in proprio e quale mandante della costituenda Ati, con Equitalia Sud s.p.a., già Equitalia Polis s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Ernesto Sticchi Damiani, Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Bocca di Leone 78 (St.Bdl); <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA &#8211; SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 02057/2011, resa tra le parti, concernente REVOCA AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DI TRIBUTI, ENTRATE PATRIMONIALI E SANZIONI PECUNIARIE &#8211; RIS. DANNO</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Taranto e di Emmegi s.r.l.;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 8 maggio 2012 il Cons. Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Clarizia, Della Rocca, Casiello, Zito, Sticchi Damiani, Misserini;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La Soget s.p.a. – Società gestione entrate e tributi partecipava alla procedura di affidamento dei servizi di riscossione volontaria, accertamento e liquidazione della TARSU e riscossione coattiva di tutte le entrate patrimoniali, delle sanzioni amministrative e del codice della strada, indetta dal Comune di Taranto con bando pubblicato in data 20 agosto 2008, successivamente rettificato il 7 ottobre 2010, e termine per la presentazione delle offerte al 15 novembre 2010, risultandone aggiudicataria provvisoria.<br />	<br />
Tuttavia, con determina n. 178 del 14 settembre 2011 del Servizio Appalti e Contratti l’amministrazione disponeva la revoca di detto provvedimento, facendo riferimento delle vicende inerenti al precedente rapporto fra la società aggiudicataria e il Comune di Oria inerente analogo servizio, ritenute tali da incidere sui suoi requisiti di partecipazione. Quindi, con determinazione immediatamente successiva (n. 179 del 15 settembre 2011), procedeva all’aggiudicazione della gara in favore della seconda graduata Emmegi s.r.l.<br />	<br />
Avverso tali atti, nonché quelli presupposti e consequenziali, insorgeva davanti al TAR Puglia – sez. staccata di Lecce, la Soget, chiedendone l’annullamento ed instando per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato, per il subentro nello stesso e per il risarcimento dei danni.<br />	<br />
Nel contraddittorio con l’amministrazione aggiudicatrice e la controinteressata, la quale proponeva anche ricorso incidentale con cui contestava l’ammissione alla gara della ricorrente principale, il TAR adito esaminava l’impugnativa di quest’ultima rigettandola, conseguentemente dichiarando improcedibile il ricorso incidentale.<br />	<br />
Secondo il Giudice di primo grado, il Comune di Taranto aveva legittimamente revocato l’aggiudicazione provvisoria alla Soget, essendosi accertata, in relazione alle vicende del servizio svolto per conto del Comune di Oria, la sussistenza di errori gravi commessi dalla ricorrente prevista dall’art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163 del 2006.<br />	<br />
Appella la sentenza la Soget la quale ripropone tutte le censure e le domande svolte in primo grado.<br />	<br />
Si sono costituite in resistenza il Comune di Taranto e la Emmegi, quest’ultima con appello incidentale contenente i motivi di cui al ricorso incidentale di primo grado. <br />	<br />
Respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza, all’udienza dell’8 maggio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>In ragione della riemersione in questo giudizio d’appello dell’intero <i>thema decidendum</i> ed in applicazione dei principi stabiliti sulla tassonomia delle questioni dall’Adunanza plenaria di questo Consiglio di Stato nella sentenza 7 aprile 2011, n. 4, il Collegio reputa di poter esaminare i motivi dell’appello principale con cui si censura la determinazione di revoca dell’aggiudicazione provvisoria, dovendosi confermare il giudizio di evidente infondatezza degli stessi già espresso dal Giudice di primo grado.<br />	<br />
Il TAR ha condiviso l’operato della stazione appaltante e ritenuto che l’atto di ritiro gravato sia correttamente motivato sul presupposto che nell’esercizio dell’attività professionale prestata presso il Comune di Oria in un servizio analogo la Soget fosse incorsa in errori gravi risultanti dalla delibera giunta di detta amministrazione n. 165 del 1° ottobre 2010 e, soprattutto, dall’atto di transazione intercorso in pari data fra le parti. Ciò in particolare – secondo il Giudice di primo grado – sarebbe comprovato da quest’ultimo atto, atteso che in esso, a fronte delle specifiche contestazioni di inadempienza contrattuale formulate dall’amministrazione appaltante, la Soget, rinunciando all’opzione di tutelare le proprie ragioni in sede giudiziaria, si risolveva nel senso di corrispondere alla prima la somma di euro 112.496,17 per il mancato gettito derivato al Comune dalle proprie inadempienze. Secondo il TAR, inoltre, gli errori gravi risultanti dagli atti acquisiti dal Comune di Taranto hanno rilievo ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f), cod. contr. pubbl., a prescindere dall’intervenuta revoca della risoluzione unilaterale in seguito alla stipula del negozio transattivo, rendendo legittima la determinazione n. 178 del 14 settembre 2011.<br />	<br />
Viene dunque in rilievo nella fattispecie oggetto di causa l’interpretazione del disposto contenuto nell’art. 38, comma 1, lett. f), cit., di cui ha fatto applicazione il Comune odierno appellato nella revoca dell’aggiudicazione provvisoria impugnata dalla Soget.<br />	<br />
Giova allora osservare in diritto che questa Sezione ha ancora di recente affermato che ai fini dell’applicazione della ridetta disposizione del codice dei contratti pubblici non è necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l&#8217;inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l&#8217;esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell&#8217;amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell&#8217;esercizio delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno la fiducia nell&#8217;impresa (sent. 22 febbraio 2011, n. 1107). Nella citata pronuncia si è anche chiarito che il potere di esclusione ai sensi della disposizione in esame ha natura discrezionale ed è soggetto pertanto al sindacato del giudice amministrativo nei soli limiti della manifesta illogicità, irrazionalità o errore sui fatti.<br />	<br />
Inoltre Sezione ha espresso il principio secondo cui l’esclusione per grave negligenza non presuppone il definitivo accertamento di tale comportamento, essendo sufficiente la valutazione fatta dalla stessa Amministrazione con il richiamo <i>per relationem</i> all&#8217;atto con cui, in altro rapporto contrattuale di appalto, aveva provveduto alla risoluzione per inadempimenti contrattuali (sent. 21 gennaio 2011, n. 409; nello stesso senso: sent. 27 gennaio 2010, n. 296).<br />	<br />
Tanto premesso in diritto si osserva, in fatto, che la revoca impugnata è pienamente rispettosa dei principi espressi dalle pronunce sopra richiamate.<br />	<br />
In essa si richiamano innanzitutto gli atti con cui il Comune di Oria ha risolto il contratto d’appalto per il servizio di accertamento e riscossione ICI e TARSU con la Soget e cioè: la delibera giuntale n. 10 del 22 gennaio 2010, la delibera consiliare n. 1 del 2 febbraio 2010 e la determinazione del servizio ragioneria n. 609/76 dell’8 giugno 2010, sulla base dei quali atti <i>“sono emerse delle irregolarità e degli inadempimenti nella esecuzione delle prestazioni contrattuali espletate dalla SOGET spa, tali da determinare la risoluzione dello stesso contratto con la predetta SOGET spa, seppur definita, successivamente, con atto di transazione…”</i>.<br />	<br />
Con riguardo a quest’ultimo, nella determinazione in esame si sostiene che esso sia stato stipulato dall’odierna appellante al solo scopo “<i>di evitare le lungaggini e le spese connesse alla definizione del giudizio, restando ferme tutte le irregolarità e le inadempienze riscontrate nell’espletamento del servizio affidato e riconosciute dallo stesso Ente così come riportato nello stesso atto di transazione”</i>. Ciò in ragione del riconoscimento da parte della Soget al Comune di Oria <i>“di un congruo indennizzo”</i>.<br />	<br />
La motivazione del provvedimento di revoca si fonda su una corretta lettura degli atti richiamati e relativi al servizio svolto per conto del Comune di Oria.<br />	<br />
Nella delibera giuntale n. 10 del 22 gennaio 2010, con cui si è incaricato il responsabile del settore affari legali di promuovere azione giudiziale nei confronti della Soget al fine della risoluzione del contratto d’appalto si dà atto di varie inadempienze di quest’ultima nell’esecuzione di detto contratto ed in particolare della mancata elaborazione degli atti di accertamento TARSU relativi all’anno di imposta 2003; della notifica degli atti di accertamento di detta imposta e dell’ICI per gli anni successivi senza consentire la previa verifica da parte del responsabile del procedimento; della presenza di errori ed omissioni negli atti impositivi notificati relativi; del mancato o errato computo nella quantificazione di interessi e sanzioni.<br />	<br />
Analoghe inadempienze sono contestate nella determinazione n. 609/76 con il quale il responsabile del servizio ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto d’appalto. <br />	<br />
In quest’ultimo atto si precisa che a causa della mancata notifica degli atti di accertamento per l’anno di imposta 2003 il Comune è incorso nella relativa decadenza, con conseguente danno erariale. Si riferisce inoltre delle proteste dei contribuenti a causa dell’emissione di accertamenti nei confronti di persone decedute o <i>“che non hanno tenuto conto degli atti traslativi della proprietà; nei confronti di persone in regola con i versamenti o con gli obblighi dichiarativi”</i> e del mancato controllo ad opera del responsabile del procedimento degli atti impositivi, nonché del mancato inserimento delle sanzioni e dell’errato calcolo degli interessi sugli avvisi TARSU 2004.<br />	<br />
In tale determinazione vi è anche un’analitica confutazione delle controdeduzioni presentate dall’appaltatrice del servizio.<br />	<br />
Si stigmatizzano in particolare i ritardi nella migrazione informatica delle banche dati dell’ente appaltante e l’assenza di istruzioni operative per l’utilizzo dei programmi applicativi dell’appaltatrice; si bollano inoltre come <i>“pretestuose ed offensive” </i>le argomentazioni difensive volte a giustificare il mancato invio degli accertamenti per l’anno 2003 in forza di indicazioni in tal senso degli uffici comunali:<i> “al contrario di quanto affermato, il funzionario invitata la SOGET s.p.a. solo ed esclusivamente a voler notificare i provvedimenti di liquidazione relativi all’ICI 2004 entro il 31/3/2009 e all’ICI 2005 entro il 30/4/2009, tenuto conto della ricezione da parte dei contribuenti dei provvedimenti ICI 2003; nulla si riferiva, peraltro, in ordine alla TARSU 2003 il cui accertamento risulta ad oggi omesso e decaduto”</i>. Ancora, con riguardo al mancato inserimento delle sanzioni TARSU per l’anno 2004: <i>“a dir poco malevola risulta l’estrapolazione fatta di una parte del testo della nota succitata del 24/2/2009 n. 3468 al fine di giustificare il mancato inserimento delle sanzioni per omessa dichiarazione, su tutti gli avvisi di accertamento TARSU 2004, come imposto dagli artt. 16 e 17 d.lgs. 472/97, atteso che quel passaggio si riferisce esclusivamente agli accertamenti TARSU 2007 a seguito dell’adozione, a partire da quell’anno, da parte dell’Ente della riscossione diretta”</i>.<br />	<br />
A fronte di tali analitiche contestazioni non giova alla Soget appellarsi all’atto di transazione ed alla conseguente revoca della determinazione di risoluzione del contratto d’appello.<br />	<br />
Nell’atto transattivo sono infatti ribadite le contestazioni di inadempienza di cui ai precedenti atti, sopra esaminati così come il giudizio del Comune di infondatezza delle controdeduzioni dell’appaltatrice ed a fronte di ciò si dà atto che quest’ultima <i>“è disposta a rifondere l’Ente per il mancato gettito derivante dalla omissione dell’applicazione delle sanzioni sugli avvisi di accertamento TARSU 2004 nonché dalla mancata predisposizione dell’accertamento per omessa denuncia TARSU 2003”</i>. Quindi è espressamente stabilito l’obbligo della Soget di versare la somma di € 112.496,17 per i titoli di cui sopra.<br />	<br />
Non vi è pertanto dubbio che la società, pur rimanendo formalmente nella proprie posizioni di contrasto (peraltro in modo generico) delle altrui contestazioni, abbia finito per riconoscere la fondatezza di queste ultime, attraverso la stipula di un atto transattivo contenente una rinuncia incondizionata e pressoché totale delle proprie pretese.<br />	<br />
Sulla base di ciò non si vede come possano muoversi censure all’operato del Comune di Taranto nell’addivenire alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria di analogo servizio, visto che il presupposto di cui al citato art. 38, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 163/2006 è risultato ampiamente comprovato dall’istruttoria esperita attraverso l’acquisizione documentale degli atti relativi a quest’ultimo ed esternato in modo adeguato nella motivazione della ridetta revoca.<br />	<br />
Per giunta, nel presente appello è la stessa Soget ad ammettere in primo luogo di avere errato il conteggio degli interessi sugli avvisi TARSU, salvo asserire che gli stessi gioverebbero all’ente impositore (pag. 14 dell’atto di appello), del tutto infondatamente visto che tale errore costituisce fonte di possibile contenzioso con il contribuente.<br />	<br />
Sempre nel presente gravame non vi è contestazione in ordine all’omissione della notifica entro il termine decadenziale di legge degli avvisi TARSU per l’anno di imposta 2003 (pag. 13).<br />	<br />
Per il resto, si imputano i ritardi e le omissioni contestate dal Comune di Oria a pretesi errori e mancanze di quest’ultimo nella fornitura dei dati e degli strumenti informatici necessari, ma tuttavia tale deduzione, mai formulata nella fase stragiudiziale culminata con la stipula della transazione, non risulta suffragata da prove.<br />	<br />
In forza di tutto quanto sopra l’appello principale deve essere respinto senza l’esame degli ulteriori motivi e conseguente declaratoria di improcedibilità dell’appello incidentale, in quanto la Soget risulta essere stata legittimamente esclusa dalla procedura di affidamento oggetto di controversia, per cui la sentenza di primo grado va integralmente confermata.<br />	<br />
Il regolamento delle spese è determinato dalla soccombenza. La relativa liquidazione è operata in dispositivo, tenuto conto del diverso impegno defensionale profuso dalle parti appellate.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale, confermando per l’effetto la sentenza appellata.<br />	<br />
Condanna la società appellante a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 a favore del Comune di Taranto ed € 6.000,00 a favore delle società controinteressate, oltre agli accessori di legge per entrambe.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Marzio Branca, Presidente<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere<br />	<br />
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Carlo Schilardi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 25/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-25-5-2012-n-3078/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 25/5/2012 n.3078</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/9/2011 n.3078</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-9-2011-n-3078/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-9-2011-n-3078/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-9-2011-n-3078/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/9/2011 n.3078</a></p>
<p>Non va sospeso il riconoscimento in Italia del titolo professionale di “abogado” quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli avvocati, ma solo previo superamento di una prova attitudinale. (G.S.) N. 03078/2011 REG.PROV.CAU. N. 05863/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) ha pronunciato la presente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-9-2011-n-3078/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/9/2011 n.3078</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-1-9-2011-n-3078/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 1/9/2011 n.3078</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il riconoscimento in Italia del titolo professionale di “abogado” quale titolo valido per l’iscrizione all’albo degli avvocati, ma solo previo superamento di una prova attitudinale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03078/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 05863/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 5863 del 2011, proposto da <b>Andrea Vianello</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Gianluca Graziani, Sabrina Moretto, con domicilio eletto presso Gianluca Graziani in Roma, via Alcide De Gasperi, 35;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Ministero della Giustizia</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; 	</p>
<p>nei confronti di<br />	<br />
<b>Consiglio Nazionale Forense</b>, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Alberto Capotosti, Giuseppe Colavitti, Francesco Saverio Bertolini, con domicilio eletto presso Piero Alberto Capotosti in Roma, via C. F. di Cambiano, 82; 	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	<br />
del provvedimento emesso dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, in data 22.03.2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.85 in data 13.04.2011, con il quale al Sig. Andrea Vianello è stato riconosciuto il &#8220;titolo professionale&#8221; &#8220;Abogado&#8221; quale titolo valido per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo degli &#8220;avvocati&#8221;, nella parte in cui subordina il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale e di ogni altro atto indicato nell&#8217;epigrafe del ricorso;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Consiglio Nazionale Forense;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2011 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>&#8211; viste le censure dalla parte ricorrente dedotte avverso il provvedimento del Ministero della Giustizia, Dipartimento per gli Affari di Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, in data 22 marzo 2011, con il quale al ricorrente è stato ricono<br />
&#8211; escluso che le doglianze dedotte rivelino, nel quadro della sommaria delibazione propria della presente fase cautelare, evidenti profili di apprezzabilità, avuto riguardo ai requisiti previsti dall’ordinamento spagnolo per l’acquisizione del titolo di “<br />
&#8211; per l’effetto dato atto dell’insussistenza, quanto alla proposta istanza cautelare, del necessario fumus boni juris;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. I – così dispone in ordine alla formulata istanza cautelare:<br />	<br />
&#8211; RESPINGE la predetta richiesta;<br />	<br />
&#8211; CONDANNA il ricorrente, ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 104/2010, al pagamento delle spese inerenti la presente fase cautelare, in favore del Ministero della Giustizia e del Consiglio Nazionale Forense, costituitisi in giudizio, in ragione di € 500,00 	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 agosto 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Giorgio Giovannini, Presidente<br />	<br />
Roberto Politi, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Leonardo Spagnoletti, Consigliere	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 01/09/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3078</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-6-2008-n-3078/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-6-2008-n-3078/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3078</a></p>
<p>Pres. G. Ruoppolo – Est. M. Atzeni G. Fasano (Avv. A. Lovelli) c/ INAIL (Avv.ti L. Vuoso e D. Moraggi) sulla irrilevanza della comunicazione del provvedimento disciplinare in relazione alla durata del procedimento, sull&#8217;insussistenza del difetto di motivazione nel caso di destituzione dal servizio a causa di una condanna per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-6-2008-n-3078/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3078</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-6-2008-n-3078/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3078</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Ruoppolo – Est. M. Atzeni<br /> G. Fasano (Avv. A. Lovelli) c/ INAIL (Avv.ti L. Vuoso e D. Moraggi)</span></p>
<hr />
<p>sulla irrilevanza della comunicazione del provvedimento disciplinare in relazione alla durata del procedimento, sull&#8217;insussistenza del difetto di motivazione nel caso di destituzione dal servizio a causa di una condanna per reati gravi e sulla necessità di una motivazione adeguata per la non applicazione della sanzione più grave</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblico impiego – Procedimento disciplinare &#8211; Durata &#8211; Comunicazione provvedimento – Natura – Atto integrativo dell’efficacia – Non rileva &#8211; Data adozione – Rileva</p>
<p>2. Pubblico impiego – Condanna per reati gravi &#8211; Destituzione dal servizio – Rapporto fiduciario – Incisione – Motivazione – Non necessaria – Non applicazione sanzione più grave – Motivazione adeguata – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. La comunicazione del provvedimento disciplinare costituisce atto integrativo dell’efficacia e, quindi, non rileva al fine della verifica del rispetto dei termini di massima durata del relativo procedimento, concluso alla data di adozione del provvedimento finale.</p>
<p>2. Non sussiste difetto di motivazione quando i reati dei quali si è reso colpevole l’appellante (concorso in truffa aggravata e continuata e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale) sono così palesemente idonei ad incidere sul contenuto minimo del rapporto fiduciario che deve intercorrere fra l’amministrazione ed i suoi dipendenti da rendere inutile una giustificazione particolarmente diffusa del provvedimento di destituzione, dovendo anzi essere adeguatamente giustificata la decisione di non applicare la sanzione più grave all’impiegato che si sia reso colpevole dei reati in questione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
 ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 4040/2007 proposto dal </p>
<p><b>sig. Giuseppe Fasano</b> rappresentato e difeso dall’avv. Alfredo Lovelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Vincenzo Sinopoli in Roma, viale Angelico n. 38,</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)</b> in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucio Vuoso e Donatella Moraggi ed elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso l’Ufficio Legale dell’Istituto;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per la riforma<br />
</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo per la Puglia, sede di Lecce, Sezione II,  n. 4063/2006 in data 27 luglio 2006, resa tra le parti;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;</p>
<p>Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2008, relatore il Consigliere Cons. Manfredo Atzeni  ed uditi, altresì, gli avvocati Lovelli e l’avv. Moraggi;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso al Tribunale Amministrativo per la Puglia, sede di Lecce, il sig. Giuseppe Fasano impugnava la deliberazione n. 25331 in data 29/10/1992 con la quale il Comitato Esecutivo dell’INAIL, aperto il procedimento disciplinare nei suoi confronti in applicazione della legge 19/1990, gli aveva comminato la sanzione della destituzione dal servizio.<br />
Lamentava violazione dell’art. 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, ed eccesso di potere per difetto di motivazione ed omessa pronuncia sotto diversi profili, chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Con la sentenza in epigrafe il TAR Puglia, sede di Lecce, Sezione II, respingeva il ricorso.<br />
Avverso detta sentenza propone appello il ricorrente in primo grado, criticando gli argomenti del decisum e chiedendo la sua riforma.<br />
Si è costituito in giudizio l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) in persona del Presidente chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
All’udienza del 12 febbraio 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. L’appellante con provvedimento in data 9/12/1987 è stato destituito dal servizio essendo stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per concorso in truffa aggravata e continuata e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale.<br />
Una volta entrata in vigore la legge 7 febbraio 1990, n. 19, con istanza in data 14 maggio 1992 ha chiesto, ai sensi del suo art. 10, secondo comma, la riammissione in servizio.<br />
Avviato il relativo procedimento disciplinare, con deliberazione in data 29 ottobre 1992 il Comitato Esecutivo dell’Istituto appellato gli ha comminato la sanzione della destituzione; tale ultimo atto costituisce l’oggetto del presente giudizio.<br />
2. Sostiene l’appellante la violazione dei termini di cui all’art. 10, terzo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, in quanto la contestazione di addebiti, tempestivamente formulata, gli è stata notificata oltre il termine di novanta giorni dalla sua istanza.<br />
La censura non può essere condivisa.<br />
E’ vero che un certo orientamento giurisprudenziale, alquanto risalente (C. di S., VI, 21 dicembre 1979, n. 931) ritiene che laddove sia prescritto un termine per la contestazione degli addebiti questo riguardi non la sola adozione dell’atto ma anche la sua comunicazione, in quanto diversamente opinando l’amministrazione sarebbe arbitra dei termini del procedimento, potendo procrastinarli ritardando, appunto, la comunicazione dell’atto recettizio.<br />
Peraltro, tale impostazione non è applicabile in relazione all’attuazione dell’art. 10 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, che prevede un termine, ritenuto perentorio, per la conclusione del procedimento, il cui dies a quo è costituito dall’istanza dell’interessato.<br />
Di conseguenza, in relazione all’applicazione della legge di cui ora si discute non ha rilievo la problematica, evidenziata da quell’orientamento giurisprudenziale, fondata sulla possibilità che i tempi del procedimento siano rimessi all’arbitrio dell’amministrazione, essendo certo il termine finale per la sua conclusione.<br />
Inoltre, nelle vicende quale quella che ora occupa la comunicazione della contestazione degli addebiti all’interessato può presentare aspetti di particolare difficoltà, in quanto l’interessato, già allontanato dal servizio, può essere difficilmente reperibile.<br />
Afferma, in conclusione, il collegio che nei procedimenti regolati dall’art. 10, terzo comma, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, il termine per l’inizio del relativo procedimento è rispettato con la sola adozione dell’atto di contestazione degli addebiti.<br />
La censura deve quindi essere respinta.<br />
3. L’appellante lamenta che anche il provvedimento conclusivo, tempestivamente adottato, gli è stato comunicato oltre il termine di legge.<br />
La censura non può essere condivisa in quanto il collegio condivide l’orientamento, ormai pacifico, secondo il quale la comunicazione del provvedimento disciplinare costituisce atto integrativo dell’efficacia, e quindi non rileva al fine della verifica del rispetto dei termini di massima durata del relativo procedimento, concluso alla data di adozione del provvedimento finale (in termini C. di S., VI, 22 marzo 2007, n. 1350).<br />
4. L’appellante lamenta infine difetto di motivazione del provvedimento impugnato.<br />
La doglianza è infondata in quanto i reati dei quali si è reso colpevole l’appellante (concorso in truffa aggravata e continuata e falsità materiale commessa da pubblico ufficiale) sono così palesemente idonei ad incidere sul contenuto minimo del rapporto fiduciario che deve intercorrere fra l’amministrazione ed i suoi dipendenti da rendere inutile una giustificazione particolarmente diffusa del provvedimento di destituzione, dovendo anzi essere adeguatamente giustificata la decisione di non applicare la sanzione più grave all’impiegato che si sia reso colpevole dei reati in questione.<br />
In presenza di fatti di così lampante gravità non ha poi rilievo il risarcimento dei danni, effettuato dall’appellante in sede di giudizio penale, quando tale comportamento doveva essere valutato al fine della determinazione della pena.<br />
Il motivo deve, pertanto, essere respinto.<br />
5. In conclusione, l’appello deve essere respinto.<br />
In considerazione della natura della causa le spese possono essere integralmente compensate.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta:<br />
1)	respinge il ricorso in appello in epigrafe;<br />	<br />
2)	compensa integralmente spese ed onorari del giudizio tra le parti costituite.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giovanni RUOPPOLO			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Luciano BARRA CARACCIOLO		&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Bruno Rosario POLITO			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Roberto GIOVAGNOLI			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Manfredo ATZENI				&#8211;	Consigliere, est</p>
<p><b></p>
<p align=center>Presidente<br />
GIOVANNI RUOPPOLO<br />
Consigliere				&#8211;			Segretario<br />	<br />
MANFREDO ATZENI		&#8211;		GIOVANNI CECI</p>
<p align=justify>	<br />
</b></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-6-2008-n-3078/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3078</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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