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	<title>3066 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3066 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3066</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-6-2008-n-3066/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-6-2008-n-3066/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3066</a></p>
<p>Pres. C. VARRONE Est. M. ATZENI Comune di Pergola (Avv. B. Brusciotti) c./ Comune di Ancona (Avv. G. Fraticelli) e altri sulla necessità della sottoscrizione dell&#8217;accordo ex art. 15 L. 241/90 da parte di tutte le parti necessarie 1. Processo amministrativo – Legittimazione ad agire – Ente locale – Fattispecie.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-6-2008-n-3066/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-6-2008-n-3066/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3066</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. VARRONE Est. M. ATZENI<br /> Comune di Pergola (Avv. B. Brusciotti) c./ <br />Comune di Ancona (Avv. G. Fraticelli) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della sottoscrizione dell&#8217;accordo ex art. 15 L. 241/90 da parte di tutte le parti necessarie</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Legittimazione ad agire – Ente locale – Fattispecie.</p>
<p>2. Atti e provvedimenti – Provvedimento di conferma – Nuova delibazione – Natura meramente confermativa – Non sussiste.</p>
<p>3. Procedimento amministrativo – Accordo ex art. 15 L. 241/90 – Parte necessaria – Sottoscrizione – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’ente locale, in quanto esponenziale degli interessi della popolazione locale, è legittimato ad insorgere contro il provvedimento ministeriale che riguardi interessi inerenti al proprio territorio come, nel caso di specie, laddove vengano destinati al museo di altro comune beni archeologici già esposti in musei siti nel suo territorio.</p>
<p>2. Non può considerarsi meramente confermativo il provvedimento che, sebbene contenga una statuizione conclusiva analoga a quella contenuta in un precedente decreto, sia stato preceduto da un’autonoma e complessa delibazione, come tale idonea ad escludere il carattere meramente confermativo dell’atto e la conseguente insussistenza dell’interesse del ricorrente.</p>
<p>3. Non può considerarsi vincolante l’accordo preso a norma dell’art. 15 della L. 241/90 laddove non sia stato sottoscritto da una delle parti che devono considerarsi necessarie alla stipula dell’accordo stesso.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.3066/08<br />
Reg. Dec.<br />
N. 3714 Reg. Ric.<br />
ANNO 2004  <br />
<b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 3714/2004 proposto dal </p>
<p><b>Comune di Pergola</b> in persona del Vice Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Bruno Brusciotti e con lui domiciliato presso la sig.ra Antonia De Angelis in Roma, via Portuense n. 104;</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	il <b>Comune di Ancona</b> in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianni Fraticelli dell’Avvocatura Comunale ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Bruno Caputo in Roma, via Cola di Rienzo n. 252;<br />	<br />
&#8211;	la <b>Provincia di Ancona</b> in persona del Presidente p.t. e il Dirigente IV settore – servizio cultura della provincia di Ancona, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Riccardo Stecconi e Mancinelli Valeria con i quali elettivamente domiciliati in Roma, Lungotevere Flaminio n. 46 presso il sig. Gian Marco Grez;</p>
<p>
e nei confronti di <br />
&#8211;	<b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b> in persona del Ministro in carica rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato;<br />	<br />
&#8211;	<b>Ministero per i Beni e le Attività Culturali</b> – <b>soprintendenza per i beni archeologici delle Marche</b> – <b>Ancona</b> in persona del legale rappresentante p.t. e il Ministero per iBeni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Archeologici in persona del legale rappresentante p.t. non costituiti,<br />	<br />
&#8211;	<b>Regione Marche</b> in persona del Presidente p.t. non costituito,<br />	<br />
&#8211;	<b>Provincia di Pesaro Urbino</b> in persona del Presidente in carica, non costituita in giudizio,<br />	<br />
&#8211;	<br />	<br />
per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche  n. 1015/2003 in data 29 settembre 2003, resa tra le parti, nonché delle precedenti ordinanze n. 1387 in data 8 novembre 2002 e n. 1531 in data 29 novembre 2002;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti appellate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza dell’ 8 aprile 2008, relatore il Consigliere Manfredo Atzeni.<br />
 Uditi altresì per le parti l’Avv. Brusciotti, l’Avv. Mancinelli  e l’Avv. dello Stato Cimino;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con separati ricorsi al Tribunale Amministrativo per le Marche la Provincia di Ancona ed il Comune di Ancona impugnavano il decreto n. 1630 in data 5/2/2002 con il quale il Soprintendente per i Beni Archeologici delle Marche aveva disposto che l’attuale deposito presso il Museo di pergola del gruppo scultoreo noto come “bronzi dorati di Cartoceto di Pergola”dovesse intendersi a tempi indeterminato fino a nuove disposizioni nonché la presupposta nota n. 102 in data 3/1/2002 del Sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.<br />
Lamentavano entrambi violazione dell’art. 15, secondo comma, in combinato disposto con l’art. 11, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per contraddittorietà manifesta ed illogicità, eccesso di potere per carenza assoluta, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, difetto d’istruttoria, violazione del principio di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa, violazione degli artt. 1 e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />
Chiedevano quindi l’annullamento del provvedimento impugnato.<br />
Dopo l’acquisizione della CTU disposta con le ordinanze in epigrafe con la sentenza in epigrafe il TAR Marche riuniva ed accoglieva i ricorsi, annullando per l’effetto gli atti impugnati.<br />
Avverso detta sentenza, nonché le ordinanza che l’hanno preceduta, propone appello il Comune di Pergola in persona del Vice Sindaco in carica, criticando gli argomenti del decisum e chiedendo la sua riforma.<br />
Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Comune i Ancona e la Provincia di Ancona, chiedendo il rigetto dell’appello.<br />
All’udienza dell’8 aprile 2008 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. In primo grado il Comune e la Provincia di Ancona hanno impugnato il provvedimento con il quale il Soprintendente per i Beni Archeologici delle Marche aveva stabilito che il complesso scultoreo noto come “bronzi dorati di Cartoceto di Pergola” dovesse essere conservato a tempo indeterminato presso il museo allestito nel Comune di Pergola, nonché la presupposta direttiva, impartita dal Sottosegretario ai Beni Culturali, lamentando la violazione della convenzione sottoscritta in data 27 luglio 2001 dalla Soprintendenza, dalla Regione Marche, dalle Province di Ancona e Pesaro Urbino e dai Comuni di Ancona e Pergola, in base alla quale il complesso in questione doveva essere conservato presso il suddetto museo per un tempo determinato, decorso il quale sarebbe stata decisa la sua definitiva collocazione.<br />
I primi giudici hanno riunito ed accolto i ricorsi, annullando per l’effetto i provvedimenti impugnati, ritenendo detta convenzione vincolante per l’amministrazione statale, ed insufficientemente istruito e motivato il provvedimento con il quale quest’ultima si è sottratta alla sua applicazione.<br />
2. Il Comune appellante lamenta in primo luogo l’inammissibilità dei ricorsi di primo grado, per difetto di legittimazione ad agire del Comune e della Provincia.<br />
La questione deve essere disattesa, confermando sul punto la sentenza appellata, in applicazione del principio, già affermato da questa Sezione con decisione 7 aprile 1997, n. 559 (resa in una precedente fase della medesima vicenda che ora occupa) secondo il quale l’ente locale, in quanto esponenziale degli interessi della popolazione locale, è legittimato ad insorgere contro il provvedimento ministeriale che destini al museo di altro comune beni archeologici già esposti, come nel caso di specie, in musei del proprio territorio.<br />
3. Non può nemmeno essere condivisa la doglianza con la quale il Comune appellante sostiene il carattere meramente confermativo dei provvedimenti impugnati.<br />
E’ vero che questi contengono una statuizione conclusiva analoga a quella contenuta in un precedente decreto del Ministro per i Beni Culturali, ma tale determinazione è stata preceduta da un’autonoma e complessa delibazione, della quale fa necessariamente parte la fase nella quale è apparso prevalente l’orientamento ad una soluzione del problema concordata fra le amministrazioni interessate, per cui deve essere escluso il carattere meramente confermativo del precedente decreto.<br />
Deve, quindi, essere riconosciuto l’interesse dei ricorrenti in primo grado all’annullamento dei suddetti atti, che attribuirebbe loro la possibilità di incidere sulla determinazione conclusiva concernente il luogo di conservazione del complesso.<br />
4. Il Comune appellante sostiene che erroneamente il TAR ha ritenuto vincolante la convenzione in data 27 luglio 2001, nonostante non sia stata sottoscritta dagli organi centrali del Ministero e non possa esserle riconosciuto valore di accordo di programma.<br />
La censura deve essere condivisa, con le puntualizzazioni che seguono.<br />
Le amministrazioni firmatarie dell’accordo in parola hanno evidentemente inteso coordinare le rispettive attività in ordine ad un obiettivo d’interesse comune, costituito dalla corretta gestione e sfruttamento del complesso scultoreo “bronzi dorati di Cartoceto di Pergola”.<br />
Le amministrazioni suddette non hanno esplicitamente richiamato l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma lo schema adottato ricalca palesemente la sua disciplina.<br />
Giova sottolineare che la norma appena citata ammette la stipula dei suddetti accordi per obiettivi d’interesse comune.<br />
La norma, quindi, non ammette la stipula dei suddetti accordi esclusivamente fra amministrazioni competenti ad intervenire nella materia, come sostenuto dall’appellante; la norma ammette invece che le amministrazioni dotate di specifiche competenze si accordino con altre comunque interessate a quel settore d’attività perché forniscano la loro collaborazione al riguardo.<br />
La vicenda che ora occupa è impostata esattamente in questi termini in quanto l’amministrazione (statale) ha inteso coinvolgere gli enti locali nell’allestimento di locali idonei alla conservazione del complesso, in ragione dell’evidente interesse degli enti esponenziali degli interessi locali a sfruttare il complesso in questione in termini di richiamo turistico e di prestigio cittadino.<br />
La vicenda, nel caso di specie, è stata complicata dal fatto che gli enti locali portatori di tale interesse sono più di uno.<br />
Al momento della stipula della convenzione si è cercato di contemperare i suddetti interessi ammettendo la possibilità di un trasferimento del complesso da Pergola ad Ancona, e quindi una collocazione divisa fra i centri nei quali sono state realizzate strutture destinate ad accoglierli.<br />
Peraltro, i partecipanti all’accordo hanno ritenuto necessario che ad esso partecipassero anche gli organi centrali del Ministero.<br />
Il Ministero dei Beni Culturali non ha, invece, mai sottoscritto l’accordo in parola.<br />
E’ quindi venuto meno uno dei partecipanti necessari all’accordo.<br />
Giustamente, di conseguenza, il Comune appellante sostiene che la convenzione in data 27 luglio 2001 non ha acquistato efficacia vincolante.<br />
Alla luce di tale presupposto, deve essere affermato che l’intervento del Sottosegretario costituisce rifiuto della sottoscrizione dell’accordo, con la conseguente elaborazione delle direttive necessarie per l’ulteriore conduzione della vicenda.<br />
La sentenza appellata merita, quindi, riforma sul punto in discussione.<br />
5. E’, inoltre, in discussione la correttezza della decisione del Sottosegretario, alla quale ha dato esecuzione il Soprintendente, sotto il profilo della logicità e del difetto di istruttoria.<br />
I primi giudici hanno disposto consulenza tecnica d’ufficio (le relative ordinanze sono specificamente contestate) per accertare la coerenza di tale decisione con la situazione di fatto sulla quale si doveva intervenire, giungendo alla conclusione dell’insufficienza della relativa disamina.<br />
 Il collegio condivide il presupposto del ragionamento dei primi giudici, secondo i quali la stessa ammissibilità, nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, attribuita al giudice amministrativo, della consulenza tecnica d’ufficio come disposto dall’art. 16 della legge 21 luglio 20002, n. 205, che ha modificato l’art. 44 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, dimostra l’ampliamento del sindacato giurisdizionale sull’esercizio della cosiddetta discrezionalità tecnica.<br />
Peraltro, il relativo esame deve essere condotto nei limiti propri del sindacato giurisdizionale; di conseguenza, il giudice può riscontrare, anche con l’ausilio del consulente, ipotesi di illogicità manifesta, ma non può sostituire proprie valutazioni di merito a quelle dell’amministrazione.<br />
Ritiene il collegio che l’operato dell’amministrazione non evidenzi, nel caso di specie, profili di illogicità manifesta.<br />
E’ pacifico in causa che tanto la struttura realizzata nel Comune di Pergola quanto quella esistente nel Comune di Ancona presentano un buon livello di efficienza.<br />
La scelta del Sottosegretario si fonda peraltro su una considerazione ulteriore, i cui presupposti non sono contestati.<br />
Il Sottosegretario, infatti, ha ritenuto che il trasferimento dei bronzi possa pregiudicare la loro corretta conservazione, e tale presupposto non è, in realtà, seriamente censurato.<br />
Di fronte a tale elemento, il Sottosegretario ha ritenuto recessivi tutti gli altri interessi, relativi alla valorizzazione del bene in vista delle esigenze di promozione turistica degli enti locali.<br />
Il Sottosegretario, in altri termini, ha ritenuto che l’interesse primario alla corretta conservazione del bene sia così seriamente pregiudicato dal suo trasferimento, con la possibilità di ulteriori spostamenti, da non consentire il suo bilanciamento con gli altri interessi, dei quali sono portatrici le amministrazioni locali che hanno sottoscritto l’accordo del 27 luglio 2001.<br />
La sua scelta palesemente rientra nell’ambito della discrezionalità che gli è attribuita, e le suesposte argomentazioni dimostrano l’assenza di elementi che consentano di ravvisarvi illogicità manifesta.<br />
Le doglianze proposte dal Comune e dalla Provincia di Ancona risultano, quindi, infondate.<br />
6. L’appello deve, in conclusione, essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.<br />
In considerazione della diversità di giudicati le spese possono essere integralmente compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza gravata, respinge i ricorsi di primo grado.<br />
Compensa integralmente le spese ed onorari del giudizio tra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, il giorno 8 aprile 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Claudio Varrone		Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo	Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini		Consigliere<br />	<br />
Bruno Polito			Consigliere<br />	<br />
Manfredo Atzeni		Consigliere Est.																																																																																											</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA</p>
<p>Il 19/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-6-2008-n-3066/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3066</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3066/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3066/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3066/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3066</a></p>
<p>Pres. Carboni – Est. Pietronilla Bellavia C. (avv.ti Lessona e Colagrande) c/ Comune di Alberobello (avv.ti Loiodice e Lagrotta) sulla giurisdizione in materia di controversia su canoni non corrisposti dal soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione di parcheggio pubblico Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Servizio di gestione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3066/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3066/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3066</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carboni – Est. Pietronilla Bellavia<br /> C. (avv.ti Lessona e Colagrande) c/ Comune di Alberobello (avv.ti Loiodice e Lagrotta)</span></p>
<hr />
<p>sulla giurisdizione in materia di controversia su canoni non corrisposti dal soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione di parcheggio pubblico</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Servizi pubblici – Servizio di gestione di aree comunali a pagamento – Controversia in materia di canoni non corrisposti da parte del soggetto affidatario – Giurisdizione ordinaria</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Premesso che la gestione di un parcheggio a pagamento su aree comunali costituisce un servizio pubblico, trattandosi di un servizio a favore della collettività, sia pure a domanda dei singoli interessati e prestato dietro pagamento, la controversia in materia di canoni non corrisposti dal soggetto affidatario al Comune concedente appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario, poiché l’art. 33 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative ai pubblici servizi, fra cui anche quelle “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale 5 &#8211; 6 luglio 2004, n. 204, nella parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, anziché delle “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse quelle su indennità, canoni ed altri corrispettivi”.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 10143, notificato il 6 novembre 2004 e depositato il 18 novembre 2004, proposto da</p>
<p><b>C.I.P.E.S. (Compagnia Italiana Promozione e Servizi)</b>, corrente in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvio Piero Lessona e Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. Paisiello, n. 55, presso lo studio dell’avv. F. G. Scoca, giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Alberobello</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Loiodice e Ignazio Lagrotta ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ombrone, n. 12, pal. B, giusta procura in calce al ricorso avversario;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Puglia – Sez. II di Bari – n. 2282/2004, pubblicata il 24 maggio 2004;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune appellato con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria difensiva dell’appellato;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2004, per la trattazione dell’istanza cautelare incidentalmente avanzata dall’appellante, relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia, uditi gli avv.ti Colagrande e Follieri per delega dell’avv. Loiodice,<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>I°- La Sezione procede alla decisione del presente ricorso in appello in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, avendo di ciò avvertito le parti in causa nella camera di consiglio del 21 dicembre 2004, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare avanzata dall’appellante.</p>
<p>II°- La C.I.P.E.S., odierna appellante, ha proposto, davanti al T.A.R. Puglia &#8211; sede di Bari -, ricorso in opposizione al decreto del Presidente del menzionato T.A.R. 30 agosto 2002, n. 12, con il quale le era stato ingiunto di pagare al Comune di Alberobello per canoni non corrisposti, relativi ad un appalto di gestione di aree di sosta a pagamento, la complessiva somma di euro 22.735,42, più gli interessi legali, dalle date di scadenza dei singoli pagamenti non effettuati sino al soddisfo.<br />
La Sez. II del T.A.R., con la sentenza n. 2282/2004, pubblicata il 24 maggio 2004, dopo aver respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’opponente, ha rigettato il ricorso nel merito.<br />
Contro tale sentenza è rivolto il presente ricorso in appello proposto dalla C.I.P.E.S..<br />
L’appellato Comune di Alberobello, costituitosi in giudizio, con successiva memoria sostiene che la controversia rientra nella giurisdizione di questo giudice amministrativo nonché l’infondatezza nel merito dell’avversario ricorso.</p>
<p>III°- L’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo circa la vertenza in oggetto, sollevata dall’appellante C.I.P.E.S., è fondata.<br />
In proposito, si precisa, anzitutto, che, così come ritenuto dal T.A.R., nella specie si verte in tema di pubblici servizi, essendo tale il parcheggio a pagamento su aree comunali, trattandosi di un servizio a favore della collettività, sia pure a domanda dei singoli interessati e prestato dietro pagamento.<br />
Ciò posto, si osserva che il contestato decreto ingiuntivo riguarda esclusivamente il pagamento di canoni non corrisposti al Comune di Alberobello alle scadenze pattuite, da parte della C.I.P.E.S., affidataria del servizio.<br />
Il T.A.R. ha ritenuto competente in materia il giudice amministrativo ai sensi dell’art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, sostitutivo dell’art. 33 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 80, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative ai pubblici servizi, fra le quali ha esplicitamente elencato quelle “tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi”.<br />
La detta norma, con la sentenza della Corte costituzionale 5 &#8211; 6 luglio 2004, n. 204, è stata, però, dichiarata incostituzionale, per violazione degli artt. 25,102 e 103 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, anziché delle “controversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi escluse quelle su indennità, canoni ed altri corrispettivi”.<br />
In forza di tale sentenza della Corte costituzionale, la presente controversia, riguardante esclusivamente il pagamento di canoni relativi all’affidamento di un pubblico servizio, rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Donde la fondatezza dell’eccezione di carenza di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dall’appellante, anche con riferimento alla detta sentenza della Corte costituzionale.<br />
Né, nel caso, rileva il fatto che la summenzionata sentenza della Corte costituzionale sia intervenuta successivamente (5 – 6 luglio 2004) alla pronuncia dell’impugnata sentenza (effettuata il 22 aprile 2004).<br />
Le dichiarazioni d’illegittimità costituzionale delle norme ordinarie pronunciate dalla prefata Corte operano, infatti, su tutti i procedimenti non esauriti al momento della pubblicazione delle relative sentenze.<br />
Nella fattispecie in esame, non essendo stato il procedimento ancora definito con sentenza passata in giudicato, la questione di giurisdizione posta con il ricorso in appello va, quindi, necessariamente risolta in conformità alla citata sentenza della Corte costituzionale.<br />
Per quanto considerato, la questione oggetto del ricorso in esame non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, bensì nella giurisdizione del giudice ordinario, così come sostenuto dall’appellante.</p>
<p>IV°- Conclusivamente, il ricorso in appello va accolto e, conseguentemente, l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio e, del pari, va annullato il decreto ingiuntivo opposto dall’odierna appellante davanti al T.A.R..<br />
Quanto alle spese del presente grado di giudizio sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in appello specificato in epigrafe e, per l’effetto, annulla per difetto di giurisdizione, la sentenza del T.A.R. Puglia – Sez. II di Bari – n. 2282 del 22 aprile 2004, pubblicata il 24 maggio, nonché il decreto ingiuntivo del Presidente di tale Tribunale 30 agosto 2002, n. 12, oggetto di opposizione in primo grado.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 21 dicembre 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta), riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Raffaele Carboni			&#8211;	Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	&#8211; Consigliere redattrice<br />	<br />
Aniello Cerreto			&#8211;	Consigliere<br />	<br />
Nicolina Pullano		&#8211;		Consigliere<br />	<br />
Michele Corradino		&#8211;		Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3066/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3066</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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