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	<title>3064 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3064 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2009 n.3064</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-5-2009-n-3064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-5-2009-n-3064/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2009 n.3064</a></p>
<p>Pres. La Medica Est. Scola A.s.u.r. Marche (Avv. D. Lucchetti) c/ Bozzi A. (Avv. A. Lucchetti) sulla esclusione dell&#8217;efficacia vincolante dell&#8217;aggiudicazione di una gara nei confronti della P.A. finchè non intervenga l&#8217;approvazione 1. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Efficacia vincolante – Nei confronti della P.A. – Esclusione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-5-2009-n-3064/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2009 n.3064</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-19-5-2009-n-3064/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 19/5/2009 n.3064</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. La Medica  Est. Scola <br /> A.s.u.r. Marche (Avv. D. Lucchetti) c/ Bozzi A. (Avv. A. Lucchetti)</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione dell&#8217;efficacia vincolante dell&#8217;aggiudicazione di una gara nei confronti della P.A. finchè non intervenga l&#8217;approvazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Aggiudicazione – Efficacia vincolante –<br />
Nei confronti della P.A. – Esclusione – Approvazione – Necessità &#8211; Conseguenze.   	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara per pubblico incanto – Aggiudicazione – Annullamento – Garanzie informative e partecipative – Necessità.	</p>
<p>3. Processo amministrativo – Appello &#8211; Ricorso – Deposito – Dimidiazione dei termini – Ammissibilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle procedure di gara, l’aggiudicazione crea immediatamente obblighi contrattuali vincolanti a carico del privato contraente, mentre non è efficace per l’amministrazione finché non intervenga l’approvazione (c.d. efficacia claudicante). Ne consegue che la c.d. approvazione, comunque successiva alla aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione dei contratti, non incide sulla loro esistenza o giuridica validità, ma unicamente sulla loro efficacia, costituendo elemento condizionale sospensivo della loro operatività  esclusivamente nei riguardi e a vantaggio della p.a.	</p>
<p>2. L’annullamento di una intera procedura per pubblico incanto (dal bando di gara all’atto finale di aggiudicazione) e il diniego di approvazione del verbale d’asta, essendo pesantemente incisivi e pregiudizievoli della sfera del soggetto aggiudicatario che, in buona fede, ha formulato una valida offerta, non possono essere disposti se non a seguito dell’adozione delle garanzie informative e partecipative prescritte dagli artt. 7, 8 e 10 della legge  n. 241/90. 	</p>
<p>3. Nel processo amministrativo, il termine di trenta giorni, fissato dalla legge per il deposito del ricorso, anche in appello, appartiene al novero di quelli soggetti alla dimidiazione di cui all’art. 23 bis l.n. 1034/1971, anche nel caso di controversie relative a procedimenti di secondo grado.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,<br />	<br />
(Quinta Sezione)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b> sul ricorso in appello n. 8684/2007, proposto da: <br />	<br />
&#8211; <b>A.s.u.r. Marche &#8211; Azienda sanitaria unica regionale</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Dino Lucchetti ed elettivamente con esso domiciliata presso lo studio dell’avv. De Cesare, in viale Giuseppe Maz<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>&#8211; <b>Bozzi Alberto</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Lucchetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia, in via Principessa Clotilde n. 2, Roma, appellato;  <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per l’annullamento e/o la riforma</b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del T.a.r. Marche, Ancona, sezione I, 26 aprile 2007 n. 632, concernente la caducazione della procedura di asta pubblica per vendita di un lotto di terreno, mediante annullamento del verbale di aggiudicazione.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
      Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato Bozzi Alberto;<br />	<br />
      Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
      Relatore,  alla  pubblica   udienza  del 10 marzo 2009,   il  consigliere Aldo SCOLA;<br />	<br />
      Uditi, per le parti, gli avv.ti Dino Lucchetti ed Alberto Lucchetti.                        <br />	<br />
      Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
1) –</b> Dovendo procedere urgentemente al reperimento di fondi al fine di realizzare il programma dei lavori più immediati e necessari compresi nel “Piano di rientro” [adeguamento delle strutture dei presidi sanitari alle norme anticendio e di sicurezza del lavoro], l’Azienda U.S.L. n. 4 di Senigallia stabilva di alienare, tramite asta pubblica, terreni e fabbricati di sua proprietà facenti parte della categoria dei “beni di reddito”, con deliberazione del direttore generale n. 264 del 22.6.1998, che poneva in vendita n. 15 lotti di terreni e fabbricati, tra i quali il lotto 15, così individuato: “Terreno sito in Ostra, via della Schea n.27 di Ha 5.50.92, distinti a catasto terreni alla Partita 4481 Fg.18 Particelle nn.77-78-97-107-108-109-128 Redd. Dom. 295, 603, con casa colonica fatiscente. Prezzo a base d’asta Lire 140.000.000 (centoquarantamilioni)”.<br />	<br />
Vi si specificava che la vendita sarebbe stata effettuata nelle forme dell’asta pubblica, secondo le procedure dell’art. 73, lettera c), e degli artt. 75 e 76 del R.D. 23.5.1924 n. 827, e si approvava il bando d’asta, disponendone la pubblicazione sulla G.U., sul B.U.R. Marche, sul F.A.L. della provincia di Ancona e sull’albo pretorio del Comune di Senigallia e di tutti i Comuni di ubicazione dei beni.<br />	<br />
<b>2) &#8211;</b> Il mese precedente, con deliberazione del D.G. n. 212 del 13.5.1998, la stessa Azienda U.S.L. n. 4 aveva stabilito di rinnovare, a favore del sig. Bozzi Benito (che già li conduceva come affittuario, come da contratto del 20.6.1987), la concessione in affitto, per la durata di cinque anni, di due fondi rustici, siti in Ostra, alla via della Schea, n. 27, uno dei quali, quello di Ha 5.50.92, avrebbe poi costituito il lotto n. 15, messo in vendita per pubblici incanti con la predetta delib. n. 264 del 22.6.1998; in data 10 luglio 1998, in esecuzione dell’atto deliberativo n. 212 del 13.5.1998, il direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 4 ed il sig. Bozzi Benito, assistiti dai rappresentanti delle rispettive organizzazioni sindacali di categoria, avevano stipulato il contratto di affitto di fondi rustici, comprendente anche il terreno in esame.<br />	<br />
<b>1) &#8211; </b>Avendo constatato [non si sa se a seguito di tardiva presa di cognizione della situazione di affittanza del terreno ovvero se allo scopo di precisare puntualmente nel bando d’asta la situazione stessa del terreno, prima rimasta indefinita] la necessità di ripetere la pubblicazione del bando, per quanto riguardava il lotto n. 15, il direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 4 adottava il deliberato n. 328 del 17.7.1998, con il quale:<br />	<br />
&#8211; modificava il precedente avviso di cui alla delibera n. 264 del 22.6.1998, escludendo il lotto n. 15 dal pubblico incanto fissato per il giorno 24.7.1998;<br />	<br />
&#8211; approvava un nuovo schema di avviso di vendita, integrativo e correttivo di quello approvato con la delibera n. 264 del 22.6.1998, precisando che il lotto n. 15 era gravato di contratto di affitto agrario della durata di 5 anni, con scadenza 10.11.2002<br />
<b>4) &#8211; </b>Avendo gli organi di stampa preposti alla pubblicazione ufficiale del bando d’asta (G.U.; B.U.R. Marche; F.A.L.) comunicato che i tempi tecnici di pubblicazione dell’avviso correttivo, deliberato con l’atto n. 328 del 17.7.1998, avrebbero superato la data del 24 luglio 1998, in precedenza fissata per l’incanto, il direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 4 adottava il deliberato n. 331 del 22.7.1998, con cui, al dichiarato scopo di non creare turbativa d’asta, quanto al lotto n. 15, tra le offerte che avrebbero dovuto pervenire entro la data fissata dal primitivo bando (ore 13 del 23.7.1998) e quelle pervenienti entro la data fissata nell’avviso di rettifica (ore 12 del giorno 24 agosto 1998), decideva:<br />	<br />
&#8211; di revocare l’intera delib. n. 328 del 17.7.1998;<br />	<br />
&#8211; di stabilire, pertanto, che, nella seduta del 24 luglio 1998, sarebbero state accettate le offerte anche del lotto n. 15, dando agli offerenti la facoltà di confermare l’offerta se edotti dello status del lotto o di ritirarla senza incorrere nella penal<br />
<b>5) –</b> Il 24 luglio 1998, nella sede dell’Azienda U.S.L. n. 4, alle ore 9,30, aveva luogo l’esperimento della gara “con aggiudicazione definitiva, ad unico incanto ed al miglior offerente in aumento rispetto al prezzo a base d’asta per ciascun lotto messo in vendita o almeno pari al prezzo a base d’asta”, riguardo ai beni immobili di cui ai lotti messi in vendita a seguito della delibera n. 264 del 22.6.1998. <br />	<br />
Quanto all’immobile di cui al lotto n. 15, il dirigente responsabile dell’U.O. affari generali e patrimonio, quale presidente del pubblico incanto, dava atto, in preliminare, fra gli altri, di quanto segue:<br />	<br />
«Premesso che con atto deliberativo n. 331 del 22.7.1998 si è stabilito di ribadire quanto deliberato con atto n. 264 del 22.06.1998, con la precisazione che per il lotto n. 15, pur avendo stabilito nel bando che i beni verranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che per informazioni e visione dei beni erano a disposizione sia l’Ufficio Tecnico che l’Ufficio Patrimonio dell’Ente, non avendo nel bando esternato esplicitamente che è onerato di contratto di affitto quinquennale a favore di coltivatore diretto con scadenza il 10.11.2002, si procederà ad interpellare gli offerenti cominciando dalla maggiore offerta per avere dichiarazione di essere edotti dello “status” del bene ed in relazione a ciò acquisire dichiarazione di conferma dell’offerta o di eventuale ritiro, senza applicazione, in tal caso, della ritenuta della caparra».<br />	<br />
Dichiarata aperta l’asta, si procedeva a dischiudere le buste delle offerte, constatando, quanto al lotto n. 15, che erano pervenute le seguenti offerte:<br />	<br />
&#8211; Bari Giuliano – ammesso – L. 236.000.000=<br />	<br />
&#8211; Bozzi Alberto – ammesso – L. 145.000.000=<br />	<br />
&#8211; Bucci Gianluca – ammesso – L. 142.950.000=<br />	<br />
In rapporto al lotto n.15, essendo risultato aggiudicatario Bari Giuliano, con l’offerta di L.236.000.000, il presidente, in ottemperanza a quanto stabilito con la delib. n. 331 del 22.7.1998, aveva richiesto allo stesso Bari Giuliano, in quanto miglior offerente, se avesse formulato l’offerta nella consapevolezza che il lotto era gravato da contratto quinquennale a favore di coltivatore diretto con scadenza 10.11.2002 o se, presane conoscenza nell’attuale momento, intendesse confermare o ritirare l’offerta con esplicita dichiarazione scritta a verbale d’asta, senza incorrere nella penale di perdita della caparra.<br />	<br />
Al che, Bari Giuliano aveva dichiarato quanto segue: “Dichiaro di non essere stato edotto fin d’ora che sul lotto n. 15 gravasse contratto di affitto quinquennale a favore di coltivatore diretto con scadenza 10.11.2002. Avendo formulato l’offerta su tale presupposto, dichiaro di avvalermi della facoltà concessa da codesta Amministrazione di ritirare in toto l’offerta, senza incorrere nella penale di ritenuta della caparra, rinunciando fin d’ora ad ogni pretesa o rivalsa nei confronti di codesta A.S.L. n.4 in relazione alla presente asta. (f.to) Bari Giuliano.”<br />	<br />
Pertanto il presidente di gara aveva proceduto all’assegnazione del lotto n.15 al secondo miglior offerente, che risultava essere il sig. Bozzi Alberto con l’offerta di L.145.000.000.<br />	<br />
<b>6) –</b> Da ultimo, il direttore generale dell’A.U.S.L. n. 4 adottava la delib. n. 350 in data 4.8.1998 con cui, mentre approvava il verbale di asta pubblica del 24.7.1998 per la vendita dei lotti n. 3 e n. 8 (solo relativamente ai quali erano pervenute offerte valide), stabiliva di non approvare la parte del verbale della medesima asta concernente la vendita del lotto n. 15 e di dichiarare caducata la parte della precedente delibera n. 264 del 22.6.1998, di avviso d’asta pubblica, sempre relativa alla vendita del lotto n. 15, nonché tutti gli atti alla stessa parte presupposti connessi e conseguenti.<br />	<br />
Le motivazioni della non approvazione del verbale d’asta relativamente al lotto n. 15 e dell’annullamento della delibera n. 268/1998 per la parte concernente la vendita all’asta del lotto n. 15 erano quelle esternate nel documento istruttorio.<br />	<br />
<b>7) –</b> La deliberazione n. 350/1998 veniva impugnata in parte qua da Bozzi Alberto mediante censure di:<br />	<br />
I) violazione di legge per falsa applicazione degli artt. 16, 4° comma e 19, 1° comma, del R.D. 18.11.1923 n. 2440 in tema di efficacia del verbale di aggiudicazione, in assenza di espresso riferimento nel bando a successivi momenti di insorgenza del vincolo contrattuale: il processo verbale di aggiudicazione tenendo luogo del contratto, era precluso alla p.a. l’esercizio di poteri di autotutela sulla procedura ad evidenza pubblica, già conclusasi.<br />	<br />
II) Violazione dei principi in materia di procedimenti di secondo grado: insussistenza degli ulteriori presupposti per l’avvio del procedimento di autotutela.<br />	<br />
Mancavano del tutto, nella fattispecie, i due presupposti per il legittimo esercizio dell’annullamento d’ufficio della procedura concorsuale; i quali, oltre al mancato consolidamento di una situazione di diritto soggettivo derivante dalla stipulazione del contratto [già avvenuta], dovevano consistere: a) nel riscontro di vizi effettivi di legittimità; b) nella motivazione circa l’interesse pubblico sotteso all’annullamento in contestuale bilanciamento con l’interesse privato sacrificato.<br />	<br />
III) Violazione di legge in relazione agli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento e conseguente eccesso di potere nella figura sintomatica del difetto di attività istruttoria: l’amministrazione, omettendo la comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo di riesame e di successiva revoca, mai pervenuta al ricorrente, gli avrebbe precluso l’esercizio dei propri diritti di partecipazione procedimentale, impedendo, da un lato, la corretta instaurazione del contraddittorio tra p.a. e parte privata, e, dall’altro, la consapevole formazione della volontà dell’Amministrazione stessa in relazione agli argomenti deducibili dalla parte privata.<br />	<br />
IV) Eccesso di potere nella figura sintomatica della contraddittorietà endo-procedimentale ed infondatezza della censura di legittimità concernente la redazione dei verbali. Eccesso di potere nella figura sintomatica della disparità di trattamento tra situazioni soggettive omogenee e sviamento.<br />	<br />
L’affermazione dell’Amministrazione che il verbale di asta pubblica presenterebbe vizi formali sarebbe infondata, risultando agli atti del procedimento le offerte pervenute. L’annullamento parziale di tale verbale sarebbe illogico in quanto i presunti vizi formali riguarderebbero, in ipotesi, sia la vendita del lotto n. 15 che degli altri lotti.<br />	<br />
V) Ulteriore eccesso di potere nella figura sintomatica della contraddittorietà endo-procedimentale ed infondatezza della censura di legittimità concernente la redazione dei verbali. Eccesso di potere per sviamento: contrariamente a quanto affermato nella motivazione dell’atto impugnato, la deliberazione n. 331 del 22.7.1998 non contrasterebbe con la lex specialis della gara, dettata con la delibera n. 264 del 22.6.1998; la facoltà concessa agli offerenti di confermare l’offerta o ritirarla, essendo stati resi edotti dello status del lotto (cioè del vincolo risultante dal contratto di affitto) non comprometterebbe la loro sfera soggettiva, ma l’accrescerebbe; e l’annullamento della citata deliberazione non farebbe che rendere ancora più incerto e contraddittorio tutto l’iter seguito dalla p.a..<br />	<br />
<b>8) – </b>L’Azienda U.S.L. n. 4 si costituiva in giudizio, contestando tutte le richieste e le deduzioni portate nel ricorso del quale chiedeva il rigetto, riservandosi ogni più ampia difesa, e, nella memoria prodotta il 31 dicembre 2005, formulava le proprie controdeduzioni.<br />	<br />
<b>9. –</b> Nell’imminenza dell’udienza di discussione, la stessa p.a. versava in atti la documentazione completa pertinente alla controversia, ivi comprese le copie del contratto d’affitto rinnovato il 28.11.2002 con Bozzi Benito e della deliberazione n. 326/2003 che aveva autorizzato il subentro, nel contratto stesso, della vedova dell’affittuario, Simonetti Maria, ed i certificati anagrafici di Bozzi Alberto.<br />	<br />
<b>10) – </b>In udienza, il difensore dell’Azienda U.S.L. n. 4 chiedeva l’inserimento a verbale delle note difensive scritte, contestualmente depositate, mentre il difensore del Bozzi si riportava alle tesi già svolte, insistendo in particolare sull’illegittimità dell’impugnato atto di autotutela per inosservanza delle prescritte garanzie procedimentali e per mancata specificazione delle ragioni di pubblico interesse che avrebbero dovuto supportarlo.<br />	<br />
<b>11) – </b>I primi giudici accoglievano il ricorso con sentenza poi impugnata dall’A.s.u.r. soccombente per:<br />	<br />
violazione dell’art. 21, legge n. 1034/1971, per la non rilevata inammissibilità del ricorso, non notificato al controinteressato Bozzi Benito, conduttore del fondo (v. art. 8, legge n. 590/1965) dotato di diritto di prelazione;<br />	<br />
violazione degli artt. 7, 8 e 10, legge n. 241/1990, in rapporto al potere di autotutela correttamente esercitato dall’Azienda sanitaria avverso l’aggiudicazione provvisoria, in assenza di quella definitiva (v. C.S., sez. IV, dec. n. 5360/2005,sez. VI, dec. n. 1885/2005);<br />	<br />
violazione dell’art. 113, r.d. n. 827/1924, per errata individuazione dell’interesse pubblico posto a base dell’atto di autotutela in esame.<br />	<br />
          Bozzi Alberto si costituiva in giudizio e resisteva al gravame, anche con memoria in cui eccepiva l’irricevibilità e l’inammissibilità dell’appello.<br />	<br />
           All’esito dell’udienza di discussione la vertenza passava in decisione, con immediata pubblicazione del dispositivo, data la materia trattata: art. 23-bis, comma 6, legge 6 dicembre 1971 n. 1034, introdotto dall’art. 4, legge 21 luglio 2000 n. 205.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>        Con l’impugnata deliberazione n. 350 del 4.8.1998 il direttore generale dell’Azienda U.S.L. n. 4 – Senigallia:<br />	<br />
&#8211; aveva annullato, in via di autotutela esercitata d’ufficio, l’atto deliberativo n. 264 del 22.6.1998, nella parte con cui aveva indetto l’asta pubblica per la vendita del terreno e della casa colonica costituenti il lotto n. 15 e tutti gli atti ad esso<br />
&#8211; non aveva approvato la parte del verbale in data 24.7.1998 concernente l’asta pubblica per la vendita del lotto n. 15;<br />	<br />
&#8211; aveva approvato la restante parte del verbale medesimo relativo all’aggiudicazione dei lotti n. 13 e n. 8 ai maggiori offerenti.<br />	<br />
Nel caso in esame, trattandosi di procedura concorsuale per la vendita di beni da parte di un ente pubblico diverso dallo Stato ed assimilabile, per taluni aspetti, agli enti locali, ed eliminata la doverosità di qualunque controllo estrinseco (essendo venuta meno per legge la sottoposizione al sindacato di legittimità da parte dell’organo regionale di controllo), sembra che il diniego di approvazione disposto dal direttore generale dell’A.U.S.L. n. 4 con l’atto di cui si controverte configurasse il potere di esprimere, in via ultimativa, la volontà dell’ente riguardo alla esperita gara per la scelta del contraente ed all’avvenuta conclusione del contratto: il richiamo agli articoli 19 del r.d. 2440/1923 e 113 del R.D. n. 827/1924 si rivelava, quindi, improprio.<br />	<br />
Al riguardo si osservava che:<br />	<br />
a) i processi verbali di aggiudicazione, qualora si riferiscano ad un’aggiudicazione pura e semplice [come quella avvenuta ordinariamente, in assenza di riserve espresse o di rinvio a successive gare da effettuarsi in completamento], si qualificano come processi verbali di aggiudicazione definitiva; <br />	<br />
b) l’aggiudicazione crea immediatamente obblighi contrattuali vincolanti a carico del privato contraente, mentre non è efficace per l’amministrazione finché non intervenga l’approvazione (art. 19 R.D. n. 2440/1923: efficacia claudicante);<br />	<br />
c) la stipulazione del contratto, con redazione e sottoscrizione formale, consegue, ove necessaria ovvero prevista da norma di legge o dall’ufficio di gara, dopo che sia intervenuto il verbale di aggiudicazione, in seguito ad incanto o licitazione;<br />	<br />
d) la c.d. approvazione, comunque successiva alla aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione dei contratti, non incide sulla loro esistenza e/o giuridica validità, ma unicamente sulla loro efficacia, costituendo elemento condizionale sospensivo della loro operatività (peraltro esclusivamente nei riguardi e/o a vantaggio della p.a.).<br />	<br />
Con la delib. n. 350/1998, il direttore generale non si era limitato a non approvare la parte del verbale in data 24.7.1998 riguardante la procedura di asta pubblica per la vendita del lotto n. 15, ma aveva altresì caducato la gara relativa alla messa in vendita del lotto n. 15, a cominciare dall’atto deliberativo n. 264 del 22.6.1998, di avvio della gara e/o di approvazione dell’avviso al pubblico: due determinazioni evidentemente (anche se ciò non è detto esplicitamente), collegate e la prima (quella relativa alla mancata approvazione del verbale d’asta del lotto n. 15)  logicamente conseguente alla seconda (quella di procedere all’annullamento di tutti gli atti della procedura per la vendita all’asta del lotto n. 15), per cui il deliberato n. 350 ha una duplice valenza: di diniego di approvazione del verbale di aggiudicazione e di autoannullamento dell’intera procedura culminata con l’aggiudicazione.<br />	<br />
Si ravvisava, dunque, un vizio di ordine procedurale, atteso che tanto l’annullamento dell’intera procedura (dal bando di gara all’atto finale di aggiudicazione) quanto il diniego di approvazione del verbale d’asta, essendo pesantemente incisivi e pregiudizievoli della sfera del soggetto che, in buona fede, aveva formulato una valida offerta e si era aggiudicato la gara per l’acquisto della proprietà dei beni immobili costituenti il lotto n. 15, non potevano essere disposti se non a seguito dell’adozione delle garanzie informative e partecipative prescritte dagli artt. 7, 8 e 10 della legge 7.8.1990 n. 241.<br />	<br />
Il preavviso del procedimento, che avrebbe potuto mettere capo all’invalidazione dell’aggiudicazione definitiva ed all’annullamento radicale della gara per pubblico incanto, come pure la possibilità accordata di interloquire nel procedimento stesso, esponendo le proprie ragioni, costituivano momenti indefettibili della procedura di revisione della legittimità dell’esperita gara di pubblico incanto, non essendo concepibile – alla stregua dei principi legislativi di garanzia partecipativa, sostanziale e non solo formale – che fosse dato a questa di travolgere con effetto retroattivo tutta l’attività posta finora in essere ed, in tal modo, di vanificare l’adesione negoziale compiutamente espressa e positivamente condotta a termine dalla parte privata, senza metterla in grado di adeguatamente difendersi (v.: C.G.A. Reg. Siciliana, dec. 21.11.2006 n. 714).<br />	<br />
Il ricorrente aveva maturato una posizione soggettiva particolarmente consistente, che, secondo una corrente interpretazione degli artt. 16 e 19 del R.D. n. 2440/1923, si sostanziava nei diritti soggettivi nascenti da un contratto oramai concluso, benché sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione; né sussistevano particolari esigenze di celerità del procedimento ostative all’adozione delle garanzie procedimentali, esigenze di celerità di cui, peraltro, non v’era traccia nella delibera n. 350/1998 né nel documento istruttorio sottostante.<br />	<br />
L’Azienda U.S.L. n. 4, attraverso l’autoannullamento della intera procedura di gara e dell’aggiudicazione, avrebbe dovuto perseguire specifiche ragioni di pubblico interesse, non essendo sufficiente il risultato del ripristino della legalità asseritamente violata, ed avrebbe altresì dovuto giudicare prevalenti tali ragioni di pubblico interesse rispetto al sacrificio imposto a Bozzi Alberto con la perdita del terreno acquistato: di tutto ciò non v’era traccia alcuna nell’impugnata deliberazione e nel documento istruttorio, il quale si limitava ad individuare presunti vizi di legittimità della procedura di gara; ed, unicamente in considerazione di questi, proponeva al direttore generale la caducazione del procedimento di vendita all’asta.<br />	<br />
Le argomentazioni che precedono costituiscono il pilastro motivazionale dell’impugnata pronuncia, qui sottoposta ad un gravame circa il quale l’appellato, Alberto Bozzi, ha eccepito l’irricevibilità per tardività, in quanto notificato il 16 ottobre 2007, pur scadendo il relativo termine il 16 settembre 2007, trentesimo giorno decorrente dal 02 luglio 2007, data di notificazione della sentenza qui impugnata: tanto sarebbe imposto dalla dimidiazione dei termini di cui all’art. 23-bis, legge n. 1034/1971, richiamato nella narrativa in fatto, in rapporto alla presente vertenza in materia di dismissione di beni pubblici.<br />	<br />
Si tratta di un’eccezione che non può condividersi, in quanto il termine fissato per la notificazione del ricorso, anche in appello, è l’unico non dimezzabile, per giurisprudenza divenuta ormai costante.<br />	<br />
L’appellato ha eccepito pure l’inammissibilità del gravame di secondo grado, in quanto tardivamente depositato solo il 9 novembre 2007, in luogo del 31 ottobre 2007, quindicesimo giorno utile, decorrente dal 16 ottobre 2007, data di notificazione dell’appello in esame: tale seconda eccezione risulta, invece, condivisibile, in quanto il termine di trenta giorni, fissato dalla legge per il deposito del ricorso, anche in appello, appartiene (dopo iniziali oscillazioni giurisprudenziali), senza dubbio, al novero di quelli soggetti alla dimidiazione di cui sopra, anche nel caso di procedimenti di secondo grado, mediante atti di ritiro, revoca od annullamento, come nella specie (v. C.S., Ad. pl., dec. n. 5/2002 e dec. n. 1/2001; sez. IV, dec. n. 3291/2007).<br />	<br />
       Deve, dunque, procedersi ad una declaratoria (più che d’irricevibilità o d’inammissibilità) d’improcedibilità del presente appello, con salvezza dell’impugnata sentenza ed a spese compensate per giusti motivi tra tutte le parti costituite in giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>       Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta: <br />	<br />
<b>&#8211; dichiara improcedibile l’appello e compensa integralmente spese ed onorari del secondo grado di giudizio.<br />	<br />
</b>       Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, Palazzo Spada, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 10 marzo 2009, con l&#8217;intervento dei signori magistrati:<br />	<br />
Domenico  LA MEDICA		Presidente <br />	<br />
G. Paolo  CIRILLO		Consigliere<br />	<br />
Aldo    SCOLA			Consigliere  rel. est.<br />	<br />
Vito   POLI				Consigliere<br />	<br />
Nicola  RUSSO			Consigliere</p>
<p>	<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA <br />	<br />
19/05/2009</p>
<p></p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.3064</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-6-2005-n-3064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-6-2005-n-3064/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.3064</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; A. Migliozzi Est. Centro di Produzione s.p.a. (Avv.ti V. Colombo G. Giacomini e R. Padula) contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (Avvocatura dello Stato) Autorizzazione e concessione – Istanza per l’unificazione di due impianti di trasmissione di onde radio posti nella stessa località ed operanti</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-6-2005-n-3064/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.3064</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; A. Migliozzi Est.<br /> Centro di Produzione s.p.a. (Avv.ti V. Colombo G. Giacomini e R. Padula) contro il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Istanza per l’unificazione di due impianti di trasmissione di onde radio posti nella stessa località ed operanti sulla stessa frequenza &#8211; Necessità di eliminare il fenomeno di autointerferenza tra gli stessi &#8211; Non risulta espressamente preclusa da disposizioni normative regolanti la materia – Diniego &#8211; Illegittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L&#8217;intervento di unificazione di due impianti di trasmissione di onde radio, posti nella stessa località ed operanti sulla stessa frequenza (104.900MHZ), volto a far cessare il fenomeno di autointerferenza tra gli stessi, in quanto finalizzato ad ottenere una ottimizzazione dello spettro radioelettrico, non risulta sia espressamente precluso da disposizioni normative regolanti la materia. Al contrario una siffatta richiesta, alla luce delle esigenze tecniche che la supportano, si appalesa conforme alle prescrizioni dettate in tema di variazioni tecniche possibili tra più impianti. Ne consegue l’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n.3977/96 proposto da</p>
<p><b>SOCIETA&#8217; CENTRO DI PRODUZIONE S.P.A.</b>, rappresentata e difesa da Valeria Colombo Giorgio Giacomini e Roberto Padula con elezione di domicilio pressolo studio dell&#8217;avv. Padula R. in Firenze Via Lamarmora 55</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI</b>, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria, ex lege, in Firenze via Degli Arazzieri 4;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della nota dell&#8217;ufficio Circoscrizionale del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per la Toscana del 18 luglio 1996 con cui si rigetta l&#8217;istanza intesa a trasferire l&#8217;impianto di radiodiffusione della postazione acustica a una postazione limitrofa sempre in località Monte Serra del Comune di Calci e si diffida la ricorrente a ripristinare l&#8217;assetto tecnico n. 75 operante sulla MHZ 104.900 in conformità a quanto autorizzato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 1 febbraio 2005, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;<br />
Uditi, altresì, per le parti l&#8217;avv. V. Colombo per la ricorrente e l&#8217;avv. dello Stato P. Pinna per la P.A.;<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>La Società ricorrente, titolare di concessione ministeriale per l&#8217;esercizio di radiodiffusione chiedeva alla concedente Amministrazione di essere autorizzata a trasferire l&#8217;impianto esistente sul Monte Serra, operante sulla frequenza 104.900 MHZ ad altra postazione limitrofa nonchè a mantenere le caratteristiche del sistema di antenne.<br />
Con provvedimento del 18 luglio 1996 l&#8217;Ufficio Circoscrizionale della Toscana del Ministero delle PPTT rigettava l&#8217;anzidetta istanza della Società ricorrente e intimava altresì alla stessa di ripristinare l&#8217;assetto tecnico dell&#8217;impianto che si intendeva trasferire posto che il sistema radiante utilizzato non era, in sostanza, regolare.<br />
La Spa Centro di Produzione ha impugnato tale atto, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 6 comma 2 legge 422/93 e art. 32, 2° comma legge n. 223/90. Eccesso di potere per difetto di motivazione, sul rilievo che il diniego di consentire la razionalizzazione fra due impianti non ha alcun fondamento ed è stato apposto in maniera del tutto apodittica;<br />
2) Violazione e falsa applicazione del decreto Min PT del 3-12-94, posto che il sistema radiante dell&#8217;impianto della ricorrente sarebbe conforme ai requisiti tecnici previsti dalla normativa ministeriale indicata in rubrica.<br />
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso l&#8217;intimato Ministero delle Poste e Telecomunicazioni.<br />
Tanto premesso, fondate oltrechè assorbenti si appalesano le censure di cui al primo motivo di gravame con cui si contesta, sotto il profilo della violazione di legge e dell&#8217;eccesso di potere per difetto di motivazione, la legittimità del provvedimento ministeriale di reiezione della richiesta di autorizzazione al trasferimento dell&#8217;impianto dalla postazione censita ad altra limitrofa postazione dove insiste un altro impianto di trasmissioni operante anch&#8217;esso sulla stessa frequenza 104.900 MHZ.<br />
La ragione del diniego risiederebbe nel fatto, sempre secondo quanto rilevato dall&#8217;amministrazione resistente, che la variazione tecnica richiesta dalla società ricorrente non sarebbe consentita dalla normativa vigente in materia, ma rileva il Collegio, che la circostanza addotta dalla P.A. a sostegno della determinazione negativamente assunta non ha fondamento giuridico.<br />
L&#8217;istanza avanzata a suo tempo dalla ricorrente è precisamente diretta ad ottenere la compatibilizzazione dei segnali irradiati dai due impianti gestiti dalla Soc. Centro di Produzione, siti nella stessa località (Monte Serra) del comune di  Calci, onde, in particolare, far cessare il fenomeno di autointerferenza tra i predetti impianti operanti sulla stessa frequenza (104.900MHZ).<br />
Ora osserva il Collegio che l&#8217;intervento proposto dalla Società emittente, di unificazione di due impianti, in quanto finalizzato ad ottenere una ottimizzazione dello spettro radioelettrico non risulta sia espressamente precluso da disposizioni normative regolanti la materia; al contrario una siffatta richiesta, alla luce delle esigenze tecniche che la supportano, si appalesa conforme alle prescrizioni dettate in tema di variazioni tecniche possibili tra più impianti.<br />
Invero, dall&#8217;esame della norma di cui all&#8217;art. 6 comma 2 della legge n. 422 del 1993 si rileva espressamente che &#8220;il Ministro PT può disporre, secondo le procedure di cui all&#8217;art. 32 comma 2 della legge n. 223/90 le modifiche operative, tecniche, strutturali degli impianti&#8230;.ai fini della ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio&#8230;&#8221;<br />
E il chiesto trasferimento si prefigge proprio questo fine di ottimizzazione e tale finalità peraltro non pare sia messa in discussione, in definitiva dalla stessa Amministrazione P.T.<br />
V&#8217;è da aggiungere , inoltre, sempre sul punto dell&#8217;esistenza di una normativa che se non avalla, certamente non vieta l&#8217;intervento tecnico chiesto dalla ricorrente che lo stesso decreto ministeriale datato 28 febbraio 1994 di concessione in favore della Società Centro di Produzione Spa dell&#8217;esercizio della radiodiffusione sonora, all&#8217;art. punto 2 prevede la possibilità della concessionaria di ottenere interventi di compatibilità e coordinamento con stazioni di altre emittenti .<br />
Alla stregua di quanto sopra illustrato va allora dato atto che la compatibilizzazione proposta dalla ricorrente non trova, quanto alla sua fattibilità in linea di massima una specifica preclusione nelle norme dettate a disciplina delle variazioni tecniche possibili tra vari impianti di radiodiffusione e il divieto opposto dall&#8217;Amministrazione viene solo affermato, in modo generico e del tutto apodittico.<br />
I vizi di legittimità lamentati col primo mezzo d&#8217;impugnazione si appalesano, perciò, fondati e comportano l&#8217;accoglimento del ricorso senza che sia necessario pronunciarsi sulle altre doglianze formulate col proposto gravame, atteso che peraltro, le questioni inerenti l&#8217;assetto radiante dell&#8217;impianto che si intende trasferire divengono di fatto superate a fronte di una nuova configurazione tecnica derivante dalla chiesta (e illegittimamente negata) compatibilizzazione dei due impianti radiofonici siti sul Monte Serra in gestione della Società ricorrente.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio .</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando,  sul ricorso n. 3977/96, lo accoglie e per l&#8217;effetto annulla il provvedimento in epigrafe indicato.<br />
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 1 febbraio 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Giacinta DEL GUZZO	&#8211; Consigliere<br />	<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI	#NOME?</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3064</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3064/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3064</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Pietronilla Bellavia Q.T.S. S.p.A. (avv.ti E. Romanelli, Cocchi e Quaglia) c/ G.C. s.r.l. (avv.ti Ciampoli e Ferrari) sulla applicabilità del dimezzamento del termine per il deposito del ricorso in appello Processo amministrativo – Appello – Rito accelerato ex art. 23 bis, l. 1034 del 1971 –</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3064/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3064</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Pietronilla Bellavia<br /> Q.T.S. S.p.A. (avv.ti E. Romanelli, Cocchi e Quaglia) c/ G.C. s.r.l. (avv.ti Ciampoli e Ferrari)</span></p>
<hr />
<p>sulla applicabilità del dimezzamento del termine per il deposito del ricorso in appello</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – Appello – Rito accelerato ex art. 23 bis, l. 1034 del 1971 – Termine per il deposito del ricorso in appello – È ridotto alla metà</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il ricorso avverso provvedimenti relativi ad una gara di affidamento ed esecuzione di un pubblico servizio (servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a favore dei dipendenti) rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 23 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e, pertanto, trova applicazione la riduzione a metà dei prescritti termini processuali, con la conseguenza che il ricorso deve essere depositato, a pena di irricevibilità, entro il termine di giorni quindici dall’ultima notificazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 2968 del 12 aprile 2004, proposto da</p>
<p><b>Qui! Ticket Service s.p.a.</b>, corrente in Genova, in persona del legale rappresentante p.t., sig. Gregorio Fogliani, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Romanelli, Luigi Cocchi e Silvio Quaglia ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare, n. 14, sc. A, int. 4, presso lo studio del primo dei detti patroni, giusto mandato a margine del ricorso;</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>Gemeaz Cusin s.r.l.</b>, corrente in Segrate, in persona del suo procuratore speciale, dr. Sandro Fertino, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giustino Ciampoli ed Ugo Ferrari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via P.A. Micheli, n. 78, giusto mandato a margine dell’atto di costituzione in giudizio;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>Napoli Servizi s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitasi in giudizio;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. Campania &#8211; Sez. I^ di Napoli – 18 febbraio 2004, n. 2383;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellata Gemeaz Cusin s.r.l. con i relativi allegati;<br />
Visto il decreto del Presidente della Sezione 3 aprile 2004, n. 1507, con il quale è stata rigettata la domanda della ricorrente intesa ad ottenere misure cautelari urgenti ex art. 3 della L. 21 luglio 2000, n. 205;<br />
Vista la successiva ordinanza di questa Sezione 6 aprile 2004, n. 1544, parimenti reiettiva dell’istanza cautelare della ricorrente,<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 16 novembre 2004, nominata relatrice cons. Rosalia Maria Pietronilla Bellavia e uditi gli av.ti Pafundi per delega degli avv.ti Cocchi e Quaglia e Ferrari;<br />
Visto il dispositivo della decisione 16 novembre 2004, n. 483, pubblicato il 17 novembre 2004;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La Gemeaz Cusin s.r.l., con ricorso proposto davanti al Tar Campania – Sede di Napoli, impugnò la propria esclusione dalla gara indetta il 26 novembre 2003 da Napoli Servizi s.p.a. per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediane buoni pasto a favore dei dipendenti, estendendo l’impugnativa al bando di gara e al relativo capitolato di appalto.<br />
La predetta Società, con successivi motivi aggiunti, ha, poi, impugnato l’aggiudicazione, in via provvisoria, del servizio a Qui! Ticket Service s.p.a..<br />
La Sezione prima dell’adito T.A.R., con la sentenza in forma semplicifata 18 febbraio 2004, n. 2383, ha accolto in parte il succitato ricorso e, per l’effetto, ha annullato il capitolato speciale di appalto nella parte concernente la modalità di presentazione dell’offerta (a mezzo raccomandata con a.r. e/o posta celere), l’esclusione della ricorrente dalla gara e gli ulteriori atti conseguenziali.<br />
Contro la citata sentenza è diretto il presente ricorso in appello, proposto da Qui! Ticket Service s.p.a., assistito dai seguenti motivi di gravame:<br />
1°) “Inammissibilità del ricorso di 1° grado a causa dall’omessa notifica alla controinteressata Qui! Tichet Service s.p.a.”;<br />
2°) “Violazione degli artt. 21, comma 9, 26 e 23 bis legge 6/12/71, n. 1034, e s.m.i;”<br />
3°) “Legittimità della clausola della lex specialis annullata dalla decisione di 1° grado”.<br />
L’appellante, dopo aver motivato in ordine alle proposte censure, conclude per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />
L’appellata Gemeaz Cusin s.r.l., costituitasi in giudizio, controdeduce in ordine ai proposti motivi di appello ed insta per la reiezione del gravame con ogni conseguenza, anche in ordine alle spese di giudizio.<br />
Ambedue le parti, con le rispettive memorie, insistono nei loro assunto difensivi.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il presente ricorso in appello è irricevibile.<br />
L’art. 23 bis della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 della L. 21 luglio 2000, n. 205, per i ricorsi proposti davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto particolari provvedimenti prevede, al comma 2, la riduzione a metà dei termini processuali, salvo quelli per la proposizione di tali ricorsi.<br />
Tra i provvedimenti per i quali opera la detta riduzione dei termini processuali, elencati al comma 1 del citato art. 23 bis, sono ricompresi, “sub” lettera c, “i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti”.<br />
Il presente ricorso in appello, come emerge dall’esposizione in fatto, concerne provvedimenti relativi ad una gara di affidamento ed esecuzione di un pubblico servizio (servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a favore dei dipendenti) e, pertanto, operava nel caso la riduzione a metà dei prescritti termini processuali.<br />
Il termine ridotto di giorni 15 (metà del normale termine di giorni 30) operante per il deposito del ricorso in appello, nella fattispecie, non è stato rispettato.<br />
Il ricorso in appello “de quo”, notificato all’appellata e alla controinteressata in data 20 marzo 2004, è stato, infatti, depositato soltanto il 12 aprile 2004 e, quindi, oltre il termine di 15 giorni, nella specie operante.<br />
Donde la rilevata irricevibilità del presente ricorso in appello, in quanto tardivamente depositato.<br />
Tale ricorso in appello deve, pertanto, essere dichiarato irricevibile.<br />
Il che esime il Collegio – come fa – dall’esaminare nel merito le censure proposte a carico dell’appellata sentenza.<br />
Quanto alle spese e agli onorari del presente giudizio sussistono giusti motivi per disporne l’integrale compensazione tra le parti.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione quinta), definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in appello specificato in epigrafe.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese e gli onorari del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 16 novembre 2004, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta) riunito in camera di consiglio con l’intervento dei seguenti magistrati:</p>
<p>Agostino Elefante                    &#8211;     Presidente<br />
Raffaele Carboni                    &#8211;      Consigliere<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia &#8211;  Consigliere redattrice<br />
Chiarenza Millemaggi Cogliani &#8211;      Consigliere<br />
Paolo Buonvino    &#8211;                        Consigliere</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-10-6-2005-n-3064/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2005 n.3064</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2005 n.3064</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-6-2005-n-3064/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-6-2005-n-3064/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2005 n.3064</a></p>
<p>Pres. Antonio Cavallari – Est. Patrizia Moro Sig. Pasquale PERRINO (Avv.ti A. D’AMURI e F. CARROZZO) c. MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE (Avv. Stato), PROVVEDITORE agli STUDI di BRINDISI (Avv. Stato), Prof. Francesco FISTETTI (Avv. R. PALMISANO) sulla legittimità nel concorso pubblico della valutazione dei titoli di studio in una fase</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-6-2005-n-3064/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2005 n.3064</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-6-2005-n-3064/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2005 n.3064</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Antonio Cavallari – Est. Patrizia Moro<br /> Sig. Pasquale PERRINO (Avv.ti A. D’AMURI e F. CARROZZO) c. MINISTERO della PUBBLICA ISTRUZIONE (Avv. Stato), PROVVEDITORE agli STUDI di BRINDISI (Avv. Stato), Prof. Francesco FISTETTI (Avv. R. PALMISANO)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità nel concorso pubblico della valutazione dei titoli di studio in una fase successiva alla correzione degli elaborati delle prove scritte</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1 Concorso pubblico &#8211; Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria – Esclusione dalla Prova orale – Impugnazione dell’esclusione &#8211; Mancata predisposizione dei criteri della prova – Irrilevanza – Motivi</p>
<p>2 Concorso pubblico &#8211; Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria – Titoli di servizio – Valutazione – In fase successiva  alla correzione degli elaborati delle prove scritte – Legittimità – Motivi</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1  In un esame di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, consistente in una prova scritta ed una orale volte all’accertamento del possesso delle capacità didattiche, qualora il ricorrente sia escluso dalla prova orale, a nulla rileva la mancata predisposizione dei criteri della prova medesima, giacché nessuna lesione può scaturirgli da tale presunta omissione.</p>
<p>2 In un esame di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, con riferimento alla valutazione dei titoli di servizio, essendo assente ogni margine di discrezionalità da parte della commissione nell’attribuzione dei punti, è irrilevante la circostanza che la loro valutazione sia avvenuta in una fase successiva alla correzione degli elaborati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA PUGLIA<br />
LECCE<br />
SECONDA SEZIONE  </b></p>
<p>Registro Decis.: 3064/05<br />
Registro Generale 3830/2000<br />
nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAVALLARI Presidente<br />
PATRIZIA MORO Ref. , relatore<br />
TOMMASO CAPITANIO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 3830/2000 proposto da:<br />
<b>PERRINO PASQUALE</b>, rappresentato e difeso dagli avv.ti  Antonio D’Amuri e Franco Carrozzo ed elettivamente domiciliato in Lecce alla via Salandra n.30, presso lo studio di quest’ultimo</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE- ROMA</b>, in persona del Ministro p.t.<br />
PROVVEDITORE AGLI STUDI DI BRINDISI p.t.<br />
Rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la cui sede sono domiciliati ex lege  in Lecce, alla via Rubichi,23<br />
<b>PROF. FRANCESCO FISTETTI</b>, Presidente della Commissione d’esame di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, rappresentato e difeso dall’avv. Roberto Palmisano;</p>
<p>Per l’annullamento<br />
della prova scritta dell’esame di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria sostenuta dal ricorrente  nella sessione riservata di cui alla O.M. 154/99 e della successiva esclusione dalla prova orale dell’esame di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria indetto ai sensi dell’O.M. n.153 del 15.6.1999 prot. n.D1/3495</p>
<p>Disponendosi<br />
l’ammissione con riserva della parte ricorrente a sostenere la prova orale.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avvocatura Distrettuale dello Stato;</p>
<p>Visti i motivi aggiunti notificati il 27.06.2001<br />
designato alla pubblica udienza del 24.02.2005 il relatore dott.ssa Patrizia Moro ed uditi gli avv.ti Fistetti in sostituzione dell’avv.to Palmisano ed Invitto; <br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, docente di ruolo presso istituti di istruzione secondaria nella provincia di Brindisi, dopo aver partecipato al corso riservato per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria indetto ai sensi dell’Ord. Min. n.153 del 15.6.99 per le classi di concorso A051-lettere italiane e latine e A052-lettere italiane, latine e greche, negli Istituti di II grado, ha partecipato alla prova scritta dell’esame di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria indetto ai sensi dell’O.M. N.153 del 15.6.1999.<br />
Con comunicazione del 28.7.2000 il medesimo è stato escluso  dalla prova orale.<br />
Avverso la suddetta esclusione il ricorrente ha proposto il ricorso in oggetto deducendo le seguenti censure:<br />
-Insanabili irregolarità e violazione di legge, sia sotto il profilo della costituzione della Commissione d’esame, sia sotto il profilo delle tracce assegnate, oltre che del comportamento tenuto dal presidente della Commissione in sede di prova d’esame;<b
-violazione  delle direttive poste dall’O.M. n.153/99.<br />
-nullità della comunicazione di esclusione dalla prova orale per difetto di motivazione<br />
Nel corso del giudizio le Amm.ni intimate ed il prof. Fistetti hanno provveduto alla costituzione in giudizio.<br />
Con  motivi aggiunti notificati il 27.6.2001, avendo preso visione dei verbali della Commissione giudicatrice, il ricorrente  ha formulato i seguenti ed ulteriori motivi aggiunti:<br />
Violazione e falsa applicazione degli artt.8 e 10 del DPR 9 Maggio 94 n.487. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento. Illegittimità derivata.<br />
Nella pubblica udienza del 10.3.2005 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
Considerato in</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Può prescindersi dall’esame delle eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa delle parti resistenti, in considerazione della infondatezza del ricorso.<br />
Tuttavia, al fine di dare contezza di siffatta conclusione, giova una breve ricostruzione della vicenda.<br />
Il ricorrente ha partecipato alla prova scritta della sessione riservata degli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie, indetta con ordinanza ministeriale n.153 del 15.6.1999, in applicazione dell’art.2 comma 4 della legge 3 maggio 1999 n..124, alla quale sono ammessi i docenti non abilitati  che siano in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di abilitazione o di concorso e che abbiano prestato effettivo servizio di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria di primo e secondo grado o nelle scuole od istituti non statali pareggiati e legalmente riconosciuti.<br />
L’ordinanza ministeriale n.153/99 citata prevede quanto segue.<br />
“Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all&#8217;approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all&#8217;accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere”.<br />
L&#8217;ordinanza del Ministro stabilisce anche le modalità di svolgimento dei corsi, la durata e l&#8217;esclusione dall&#8217;esame finale dei candidati per insufficiente frequenza del corso ed, in particolare, con riferimento a questi ultimi, l’art.7  ha previsto quanto segue:<br />
“i corsi di scuola secondaria di primo e secondo grado saranno strutturati per distinti moduli di cui uno, di base, destinato a tutti i corsisti, indipendentemente dall’eventuale classe di concorso o posto di insegnamento cui il corso è destinato, finalizzato all’approfondimento di tematiche generali connesse alla metodologia ed alla didattica  ed altro/altri destinati all’approfondimento di tali tematiche in connessione con le specifiche discipline o attività, comprendendovi anche attività di tirocinio in classe e puntuali riferimenti alla conoscenza ed all’uso delle tecnologie informatiche e multimediali nella didattica. Gli argomenti dei moduli specifici sono scelti tra gli aspetti più qualificanti dei programmi di insegnamento relativi al posto o alla classe di abilitazione per cui il candidato partecipa.”<br />
Inoltre l’art.9 disciplina anche la modalità di svolgimento degli esami finali statuendosi che “gli esami della sessione riservata di abilitazione o di idoneità prevedono una prova scritta ed una prova orale…La prova scritta ..consiste nella trattazione di un argomento scelto tra tre proposti dalla commissione. Gli argomenti proposti devono riguardare i temi dei programmi di insegnamento trattati durante il corso ed essere tali da consentire l’accertamento delle capacità didattiche del candidato in situazioni diverse, ivi comprese quelle relative all’organizzazione di attività integrative e di recupero. Nella trattazione dell’argomento il candidato deve dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza dei contenuti delle discipline e delle aree educative dell’insegnamento trattati durante il corso e saperne individuare le linee di sviluppo più appropriate e coerenti sul piano didattico metodologico…Al termine della prova scritta la commissione formula un motivato giudizio di ammissione o non ammissione alla successiva prova orale”.<br />
Effettuata tale premessa ricostruttiva , può passarsi all’esame del ricorso.<br />
Il ricorrente afferma che le tracce assegnate, ed in particolare quella relativa all’insegnamento della lingua latina e quella relativa all’insegnamento della lingua italiana non erano attinenti né agli argomenti trattati durante il corso né, tanto meno, alle tematiche previste dalla struttura didattica del corso indicate nella circolare n.7709/c10. In particolare, secondo il ricorrente, la prova di latino presupponeva  necessariamente la traduzione dal latino di tre brani, non studiati e non tradotti durante il corso e la prova di italiano richiedeva l’analisi testuale di una lirica , minore e sconosciuta di Giovanni Pascoli.<br />
L’assunto è infondato.<br />
Va in primo luogo riconosciuto che, per espressa previsione dell’ordinanza 153/99  gli argomenti della prova scritta, pur dovendo riguardare i temi trattati durante i corsi preliminari, dovevano essere tali da dimostrare la capacità dei candidati con riferimento ai “contenuti” degli stessi., oltre a dover dimostrare le capacità professionali in situazioni diverse. <br />
Ne consegue che gli argomenti trattati durante il corso propedeutico riguardavano solo i tratti salienti degli stessi, laddove invece, sia i contenuti, sia l’approfondimento degli stessi doveva essere svolto a cura dei candidati i quali, in ogni caso, rivestivano già il ruolo di insegnanti muniti di diploma di laurea e, conseguentemente, dovevano  già possedere  conoscenze e professionalità di base acquisite nel corso dell’attività scolastica e didattica.<br />
In ogni caso, dal raffronto delle materie trattate durante il corso e le tracce dei temi proposti per la prova scritta va riconosciuto che queste ultime attengono allo sviluppo di percorsi argomentativi coerenti con le problematiche didattiche e metodologiche affrontate durante il corso.<br />
Né corrisponde al vero la circostanza dedotta dal ricorrente secondo la quale la prova di latino presupponeva necessariamente la traduzione dal latino di tre brani non studiati e non tradotti durante il corso.<br />
La traccia richiedeva quanto segue: “attraverso il commento dei testi proposti il candidato indichi su quali posizioni si trovano schierati i due storici  ad esemplificazione delle loro scelte sul piano storico-culturale e sul piano politico .Il candidato, inoltre, può fornire una traduzione di uno dei brani proposti:Tacito:Historiae,IV74;Annales,I,1; Sallustio, Bellum Jugurtinum,85, 29-35”..<br />
Invero, come emerge dal tenore della traccia, non veniva affatto richiesta necessariamente la traduzione dei brani dal latino, ma la redazione di un elaborato circa le posizioni  storiografiche degli autori indicati.<br />
Inoltre, come è emerso dalla documentazione prodotta in giudizio dall’Amm.ne resistente, il programma di latino seguito durante il corso propedeutico comprendeva gli argomenti oggetto della prova scritta .<br />
Altrettanto vi è da dire per la prova di italiano la quale risultava rivolta a dimostrare la conoscenza di uno degli autori studiati durante il corso.<br />
Del pari infondata è l’ulteriore censura espressa nel ricorso in merito alla composizione della commissione d’esame ed alla assenza di abilitazione del Presidente della commissione all’insegnamento delle materie delle classi di concorso A051 e A052 .<br />
In primo luogo, va rilevato che la richiamata ordinanza n.153/1999 non richiedeva affatto che il presidente della Commissione fosse abilitato per le classi di concorso  oggetto degli esami finali.<br />
Difatti all’art. 8 comma 3 viene espressamente previsto:” la Commissione esaminatrice degli esami finali è composta dai docenti del corso ed è presieduta da un commissario esterno scelto, preferibilmente tra il personale ispettivo o tra i coordinatori di uno dei corsi attivati nella Provincia, la cui nomina è delegata al Competente Provveditore agli Studi”.<br />
Nella fattispecie, come risulta dalla relazione del Provveditore agli studi tali principi risultano rispettati, atteso che la commissione per gli esami finali risultava composta dagli stessi insegnanti nominati per lo svolgimento del corso abilitante e la funzione di Presidente della Commissione è stata legittimamente assegnata al docente universitario prof. Ristetti, il quale, conformemente all’art.8 c.3 dell’ordinanza 153/99, aveva svolto le funzioni di coordinatore di altro corso abilitante.<br />
Anche l’ulteriore motivazione del ricorso con la quale si deduce la nullità della comunicazione di esclusione della prova orale per assenza di motivazione , non coglie nel segno.<br />
Va chiarito che l’ordinanza ministeriale richiamata, all’art.9 c.8 prevede che, al termine della prova scritta, la commissione formuli un motivato giudizio di ammissione o non ammissione alla successiva prova orale; purtuttavia non vi alcun cenno alla necessità che la anche la comunicazione di ammissione o non ammissione alla prova orale risulti altrettanto motivata .<br />
Nella fattispecie, come risulta dai verbali della Commissione esaminatrice, i relativi giudizi di ammissione o non ammissione alla prova orale di tutti i candidati risultano sufficientemente motivati come, del resto è avvenuto anche per il ricorrente: tanto emerge anche dal giudizio espresso in calce alla prova scritta elaborata da quest’ultimo. <br />
 Per quanto riguarda la predisposizione dei criteri di valutazione della prova scritta  i verbali allegati danno contezza della loro elaborazione da parte della commissione: del resto lo stesso ricorrente riconosce  che la Commissione immediatamente prima di procedere alla correzione degli elaborati iniziata in data 20.7.2000, ha stabilito i criteri per la valutazione della prova scritta:<br />
A nulla rileva la mancata predisposizione anche dei criteri della prova orale, dato che, non risultando il ricorrente ammesso a quest’ultima, nessuna lesione può scaturirgli da tale presunta omissione.<br />
Quanto, infine, alla valutazione dei titoli, si osserva che trattasi di titoli di servizio, per i quali la stessa ordinanza ministeriale (che all’art. 9 comma 15, precisa che il punteggio delle prove di esame va sommato a quello attribuito per gli anni di insegnamento prestati nella medesima classe di concorso) puntualmente stabilisce il punteggio da attribuire sulla base della durata del servizio effettuato, da ciò deriva l’assenza di alcun margine di discrezionalità da parte della commissione nell’attribuzione dei punti a tale riguardo e l’irrilevanza della circostanza che la loro valutazione è avvenuta in una fase successiva alla correzione degli elaborati.<br />
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo regionale per la Puglia, Seconda sezione di Lecce, conclusivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, lo respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina  all’Autorità Amministrativa di dare esecuzione alla   presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 10.03.2005</p>
<p>Dott. Antonio Cavallari  Presidente<br />
Dott.ssa   Patrizia Moro Estensore</p>
<p>Pubblicata il 4 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-4-6-2005-n-3064/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2005 n.3064</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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