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	<title>3063 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3063 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.3063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-3063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-3063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.3063</a></p>
<p>Antonino Anastasi, Presidente, Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore; PARTI: (Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Magnanelli, c. le società  Edilizia Immobiliare R. a r.l. e Nuova S. Immobiliare Costruzioni a r.l. unipersonale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-3063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.3063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-3063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.3063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonino Anastasi, Presidente, Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Magnanelli, c. le società  Edilizia Immobiliare R. a r.l. e Nuova S. Immobiliare Costruzioni a r.l. unipersonale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>Presupposti processuali e condizioni dell&#8217;azione : va affermata la rilevabilità  d&#8217;ufficio . </p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Processo amministrativo &#8211; presupposti processuali &#8211; condizioni dell&#8217;azione &#8211; rilevabilità  d&#8217;ufficio &#8211; va affermata. <br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>L&#8217;interesse e la legittimazione ad agire o a intervenire, nonchè il difetto dei presupposti processuali o delle condizioni dell&#8217;azione sono questioni rilevabili d&#8217;ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, perchè costituiscono i fattori ai quali la legge, per inderogabili ragioni di ordine pubblico, subordina l&#8217;esercizio della giurisdizione.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 14/05/2020<br /> <strong>N. 03063/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00257/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 257 del 2020, proposto da Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Magnanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> le società  Edilizia Immobiliare R. a r.l. e Nuova S. Immobiliare Costruzioni a r.l. unipersonale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti <em>pro tempore</em>, non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7180/2019, resa tra le parti.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 7 maggio 2020 il Cons. Alessandro Verrico;<br /> Visto l&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br /> <br /> FATTO e DIRITTO<br /> 1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Lazio, sede di Roma (R.G. n. 4946/2019), le società  Edilizia Immobiliare R. a r.l. e Nuova S. Immobiliare Costruzioni a r.l. unipersonale impugnavano la nota di Roma Capitale &#8211; Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica &#8211; Direzione Edilizia, prot. 16499 del 30 gennaio 2019, avente ad oggetto &#8220;<em>Deposito Segnalazione Certificata di Agibilità  Parziale prot. QI/52943 del 23.03.2017 &#8211; Immobile sito in Roma, Largo Ambrogio Brambilla nn. 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33. Programma di Recupero Urbano (ex art. 11 della Legge 493/1993) proposta n. 7 &#8220;Tor Bella Monaca&#8221; &#8211; Comparto Z1 &#8211; Edificio A</em>&#8220;, con la quale veniva disposta la sospensione dell&#8217;efficacia di tale Segnalazione Certificata di Agibilità  Parziale e si richiedeva, ai fini del perfezionamento di detta Segnalazione, il deposito di documentazione, tra cui il nulla osta urbanistico. Le società  formulavano altresì¬ riserva di proposizione della domanda risarcitoria.<br /> 2. Il T.a.r., con la sentenza <em>ex</em> art. 60 c.p.a. n. 7180 del 4 giugno 2019, ha accolto il ricorso e ha condannato Roma Capitale al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio. Secondo il Tribunale, in particolare:<br /> a) la sospensione dell&#8217;efficacia risulta essere stata disposta in assenza di ogni esplicitazione dell&#8217;attualità  dell&#8217;interesse pubblico e di qualsiasi ponderazione degli altri interessi pubblici e privati coinvolti, nonchè al di fuori di qualsiasi valutazione dei profili di igiene, bensì¬ esclusivamente sulla base di asserite carenze documentali;<br /> b) peraltro, le carenze documentali sono in larga parte insussistenti ed il richiesto nulla osta di regolarità  urbanistica afferisce a profili estranei ai fini della valutazione avente ad oggetto l&#8217;agibilità  del fabbricato, così¬ come la lamentata mancanza del collaudo dell&#8217;impianto di illuminazione risulta circostanza non idonea a legittimare la determinazione adottata.<br /> 3. Roma Capitale ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata, con la dichiarazione di improcedibilità  ovvero con il rigetto integrale del ricorso originario. In particolare, l&#8217;appellante ha sostenuto:<br /> a) con la censura rubricata &#8220;<em>Erroneità  della sentenza impugnata &#8211; Violazione dei principi del codice del processo amministrativo &#8211; Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 35, comma 1, lett. c), cpa &#8211; Errata valutazione della situazione di fatto</em>&#8220;, che il primo giudice avrebbe errato nel non dichiarare l&#8217;improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, nonostante il deposito in primo grado della nota prot. n. 54666 del 27 marzo 2019. Invero, con essa il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha comunicato alle ricorrenti che &#8220;<em>non ricorrono i presupposti urbanistici per consentire che la Segnalazione Certificata di Agibilità  presentata dal tecnico incaricato dall&#8217;Attuatore in indirizzo produca gli effetti di legge</em>&#8220;, in tal modo dichiarando improcedibile l&#8217;istanza di Segnalazione Certificata di Agibilità  &#8220;<em>poichè priva dei presupposti urbanistici in ordine al mancato rispetto di quanto statuito al primo comma dell&#8217;art. 24 del DPR n. 380/2001</em>&#8221; e rappresentando il perdurante inadempimento delle ricorrenti rispetto a quanto richiesto con la nota prot. n. QI/136976 del 10 agosto 2018;<br /> b) con la censura rubricata &#8220;<em>Travisamento dei fatti &#8211; Erroneità  dei presupposti &#8211; Irragionevolezza &#8211; Errata valutazione della situazione di fatto</em>&#8220;, che il T.a.r., sebbene abbia correttamente richiamato l&#8217;art. 24 del d.P.R. n. 380 del 2001, non avrebbe esaminato, ai fini dell&#8217;agibilità , la sussistenza delle condizioni di sicurezza e la conformità  dell&#8217;opera al progetto presentato.<br /> 3.1. Nessuno si è costituito in giudizio per le società  intimate.<br /> 4. All&#8217;udienza del 7 maggio 2020 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.<br /> 5. L&#8217;appello è fondato e deve pertanto essere accolto.<br /> 6. Preliminarmente il Collegio, ripercorrendo succintamente le fasi salienti della vicenda in esame, osserva in punto di fatto che:<br /> <em>i</em>) con la determinazione dirigenziale n. rep. Ql/1664/2015 del 1° dicembre 2015 veniva autorizzato il completamento dell&#8217;Edificio A del Comparto Z1 dell&#8217;ambito Tor Bella Monaca, subordinando espressamente la dichiarazione di fine lavori di tali opere private alla &#8220;<em>totale esecuzione, ultimazione e certificato provvisorio di collaudo ai sensi dell&#8217;art. 22 comma 4 della convenzione urbanistica originaria delle seguenti opere di urbanizzazione: parcheggi pubblici di cui all&#8217;art. 11) punto 1) lett. a) con l&#8217;osservanza delle modalità  precisate all&#8217;art. 12 della convenzione originaria; spazi di verde pubblico attrezzato di cui all&#8217;art. 11) punto 1) lett d) con l&#8217;osservanza delle condizioni e delle modalità  precisate all&#8217;art. 15 della convenzione originaria; Opera Pubblica n. 22 Parco pubblico (parco vicino Largo Ambrogio Brambilla) con l&#8217;osservanza delle condizioni e delle modalità  precisate all&#8217;art. 15 della convenzione originaria; &#038;l&#8217;impianto di illuminazione pubblica delle suddette opere</em>&quot;;<br /> <em>ii</em>) in data 23 giugno 2016, il soggetto attuatore depositava la &quot;<em>richiesta di Nulla Osta per la presentazione dell&#8217;Agibilità  relativa alla palazzina A</em>&quot; (prot. QI/117605), alla quale allegava, <em>inter alia</em>, l&#8217;atto unico di collaudo con cui certificava &quot;<em>che parte delle opere di urbanizzazione previste da Convenzione Urbanistica del 04.08.2010, rep. n. 44840, racc. n. 24425 e precisamente i Parcheggi pubblici di cui all&#8217;art. 11, punto 1) lett. a) della Convenzione, Spazi di Verde pubblico attrezzato di cui all&#8217;art. 11, punto 1, lett. d) della Convenzione ed il Parco pubblico in adiacenza a Largo Brambilla OP 22, sono collaudatili come in effetti con il presente atto le collauda</em>&quot;;<br /> <em>iii</em>) in data 23 marzo 2017, le società  appellate depositavano una Segnalazione Certificata di Agibilità  Parziale relativa al fabbricato con destinazione residenziale e non residenziale sito in Roma, Largo Ambrogio Brambilla 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33;<br /> <em>iv</em>) con la nota prot. QI/136976 del 10 agosto 2018, Roma Capitale comunicava che le summenzionate opere pubbliche da realizzarsi in regime di scomputo degli oneri di urbanizzazione, nonostante fossero state formalmente collaudate, risultavano incomplete e prive in particolare dei requisiti essenziali di sicurezza e che, peraltro, l&#8217;atto unico di collaudo non provvedeva a certificare la avvenuta collaudazione dell&#8217;impianto di illuminazione pubblica; Roma Capitale assegnava quindi al soggetto attuatore il termine perentorio di novanta giorni per il ripristino e il completamento delle opere pubbliche;<br /> <em>v</em>) con la nota prot. 16499 del 30 gennaio 2019, oggetto di impugnazione, l&#8217;Ente appellante, con riferimento alla Segnalazione Certificata di Agibilità  Parziale prot. QI/52943 del 23 marzo 2017, a seguito di istruttoria tecnico amministrativa, comunicava la carenza di documentazione, assegnando termine di trenta giorni per l&#8217;integrazione e sospendendo nelle more l&#8217;efficacia della segnalazione;<br /> <em>vi</em>) in risposta a tale comunicazione, le società  con nota prot. n. 32701 del 22 febbraio 2019, oltre ad opporsi alla richiesta, si limitavano a trasmettere nuovamente la documentazione giÃ  depositata in precedenza;<br /> <em>vii</em>) seguiva, infine, la giÃ  citata nota prot. n. 54666 del 27 marzo 2019 di Roma Capitale.<br /> 6.1. Con quest&#8217;ultima comunicazione, in particolare, Roma Capitale:<br /> a) riteneva priva di efficacia la dichiarazione di fine dei lavori dell&#8217;edificazione privata emessa dal professionista incaricato dal soggetto attuatore, in ragione del mancato completamento delle opere di urbanizzazione da ritenersi strettamente correlate alla realizzazione dell&#8217;edificio &quot;A&quot; in forza della convenzione urbanistica stipulata;<br /> b) rappresentava il perdurante inadempimento delle società  rispetto a quanto richiesto con la nota prot. n. QI/136976 del 10 agosto 2018;<br /> c) riteneva improcedibile l&#8217;istanza di Segnalazione Certificata di Agibilità  poichè priva dei presupposti urbanistici in ordine al mancato rispetto di quanto statuito al primo comma dell&#8217;art. 24 del d.P.R. n. 380/2001.<br /> 7. Ciò considerato, il Collegio, in accoglimento del primo motivo di appello, rileva l&#8217;improcedibilità  del ricorso introduttivo del giudizio, in ragione della mancata impugnativa, sia con il ricorso principale che con i motivi aggiunti proposti in primo grado, della nota prot. n. 54666 del 27 marzo 2019 di Roma Capitale, giÃ  tempestivamente depositata in primo grado. Invero, l&#8217;Ente, tramite questa nuova comunicazione, proveniente dal medesimo ufficio dell&#8217;Amministrazione capitolina che aveva curato la redazione della precedente nota (Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica), non solo richiamava quest&#8217;ultima, con cui si era disposta la sospensione dell&#8217;efficacia della segnalazione in attesa della richiesta integrazione documentale, ma si accertava il perdurante inadempimento decretando l&#8217;improcedibilità  della segnalazione stessa.<br /> 7.1. Del resto, l&#8217;interesse e la legittimazione ad agire o a intervenire, nonchè il difetto dei presupposti processuali o delle condizioni dell&#8217;azione sono questioni rilevabili d&#8217;ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, perchè costituiscono i fattori ai quali la legge, per inderogabili ragioni di ordine pubblico, subordina l&#8217;esercizio della giurisdizione (<em>cfr.</em>, Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1116; sez. VI, 18 aprile 2013, n. 2152).<br /> 8. In conclusione, in ragione del sopravvenuto difetto di interesse delle società  ricorrenti all&#8217;impugnazione della nota prot. 16499 del 30 gennaio 2019, deve essere accolto l&#8217;appello e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere dichiarata l&#8217;improcedibilità  del ricorso di primo grado.<br /> 9. Tenuto conto della particolarità  della vicenda, si compensano tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado.<br /> Compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020, ai sensi dell&#8217;art. 84 del decreto legge n. 18 del 2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Antonino Anastasi, Presidente<br /> Daniela Di Carlo, Consigliere<br /> Francesco Gambato Spisani, Consigliere<br /> Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore<br /> Silvia Martino, Consigliere</div>
<p> Â <br /> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-14-5-2020-n-3063/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2020 n.3063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2006 n.3063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-21-11-2006-n-3063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Nov 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-21-11-2006-n-3063/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-21-11-2006-n-3063/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2006 n.3063</a></p>
<p>C. Piscitello Pres. S. Fina Est. Ma.Con. s.r.l. (Avv.ti G. Delucca ed A. Marelli) contro A.N.A.S. &#8211; Compartimento viabilità statale di Bologna (Avvocatura dello Stato) e Autorita&#8217; per la Vigilanza sui lavori pubblici (non costituita) e nei confronti di Parenti Costruzioni. s.n.c. (non costituita) nonché di Assicurazioni RAS (non costituita)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-21-11-2006-n-3063/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2006 n.3063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-21-11-2006-n-3063/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2006 n.3063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">C. Piscitello Pres. S. Fina Est.<br /> Ma.Con. s.r.l. (Avv.ti G. Delucca ed A. Marelli) contro A.N.A.S. &#8211; Compartimento viabilità statale di Bologna (Avvocatura dello Stato) e Autorita&#8217; per la Vigilanza sui lavori pubblici (non costituita) e nei confronti di Parenti Costruzioni. s.n.c. (non costituita) nonché di Assicurazioni RAS (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di incameramento della cauzione provvisoria</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della p.a. – Incameramento della cauzione provvisoria &#8211; Art. 10, L. 109/1994 &#8211; È correlata alla violazione dell’obbligo di diligenza che grava su ciascun concorrente sin dalla fase di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta, con riguardo al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa &#8211; A tali casi va limitata</span></span></span></p>
<hr />
<p>La sanzione dell’incameramento della cauzione provvisoria è correlata alla violazione dell’obbligo di diligenza che grava su ciascun concorrente sin dalla fase di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta, con riguardo al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ed a tali casi va limitata, pena la violazione dell’art. 10 L. 109/1994</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di incameramento della cauzione provvisoria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.   550/2006	Reg.Ric.<br />	<br />
N. 3063 Reg. Sent.<br />
Anno 2006</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA ROMAGNA<br />
BOLOGNA – SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>composto dai Signori: Calogero Piscitello	Presidente; Bruno      Lelli 	Consigliere; Sergio      Fina	Consigliere, Rel. est.                                                                            																																																																																										</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>ricorso 550/2006  proposto da:<br />
<b>MA.CON.SRL</b> rappresentato e difeso da: DELUCCA AVV. GIOVANNI  MARELLI AVV ALESSANDRO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA D&#8217;AZEGLIO  N.39 pressoDELUCCA AVV. GIOVANNI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>A.N.A.S. COMPARTIMENTO VIABILITA&#8217; STATALE DI BOLOGNA</b>  rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</b><br />
e nei confronti di</p>
<p><b>PARENTI COSTRUZIONI. S.N.C.</b><br />
e nei confronti di</p>
<p><b>ASSICURAZIONI RAS </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione <br />
dell&#8217;esecuzione, del provvedimento assunto in esito alle operazioni di gara con cui l’A.N.A.S. S.p.A ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento dei lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto intervento lungo la SS.NN.9;<br />
del provvedimento in data 10.3.2006;<br />
del provvedimento del 18.4.2006;<br />
del provvedimento in data 18.5.2006 n. prot. CBO-0014458-P con cui l’ANAS S.p.A. ha disposto di provvedere all’incameramento della cauzione provvisoria versata dalla ricorrente ed alla segnalazione all’Autorità di vigilanza ( motivi aggiunti);<br />
della nota in pari data con cui l’ANAS S.p.a. ha richiesto alle Assicurazioni RAS l’immediato versamento della somma garantita con atto di fideiussione n. 0593605902 del 2.3.2006 ( motivi aggiunti);</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione intimata ;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore il Consigliere Sergio Fina;<br />
Uditi, alla pubblica udienza del  6.10.2006, i difensori delle parti come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1. Con bando n.10/2006 Anas Spa ha indetto un’asta pubblica per l’affidamento dei lavori di ordinaria manutenzione e servizio di pronto intervento lungo alcune strade statali, per un importo a base d’asta di €.210.000,00.<br />
Alla gara ha partecipato la ricorrente, che ha prodotto le autocertificazioni attestanti l’inesistenza di sentenze di condanna e di altri ostacoli alla partecipazione, dichiarando peraltro in tale sede l’esistenza a carico del legale rappresentante di un decreto penale di condanna pronunciato dal G.i.p. do Bologna il 15.11.2005 all’ammenda di €.2.840,00 per la mancata regolarizzazione di un lavoratore straniero. Precisava che il decreto era stato tempestivamente opposto e quindi non era definitivo.<br />
La ricorrente veniva esclusa con la seguente motivazione “sussistenza sentenze relative a reati che precludono la partecipazione a gare d’appalto e per dichiarazione incompleta punto 3aa del disciplinare di gara”.<br />
In seguito alla contestazione della ricorrente la stazione appaltante rettificava la motivazione in questo senso: “mancanza requisiti di carattere generale e dichiarazione incompleta punto 3aa del disciplinare di gara”.<br />
L’esclusione è stata impugnata con il ricorso originario, per violazione dell’art.75 DPR 554/199, violazione della lex specialis, difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili. I motivi riguardano la rilevanza, agli effetti dell’esclusione, del decreto penale che era stato dichiarato dalla stessa ricorrente, nonchè l’incidenza del reato specifico sulla sua affidabilità morale e professionale.<br />
Con motivi aggiunti notificati il 31.5.2006 e depositati l’1.6.2006 la ricorrente ha impugnato il  provvedimento in data 18.5.2006 n. prot. CBO-0014458-P con cui l’ANAS S.p.A. ha disposto di provvedere all’incameramento della cauzione provvisoria versata dalla ricorrente ed alla segnalazione all’Autorità di vigilanza, e la nota in pari data con cui l’ANAS S.p.a. ha richiesto alle Assicurazioni RAS l’immediato versamento della somma garantita con atto di fideiussione n. 0593605902 del 2.3.2006.<br />
La motivazione di tali provvedimenti si basa sul fatto che con il ricorso avverso l’esclusione di cui si discute,  proposto al TAR dell’Emilia-Romagna, la ricorrente ha disatteso l’impegno, assunto sempre nella domanda di partecipazione, di instaurare qualsiasi controversia amministrativa presso il TAR del Lazio, di cui aveva riconosciuto sin da allora l’esclusiva competenza territoriale. <br />
Sono stati dedotti  motivi di violazione di legge e di eccesso di potere.<br />
E’ costituita e resiste al ricorso l’Amministrazione intimata.<br />
Con ordinanza n.444/2006 è stata accolta l’istanza cautelare sui motivi aggiunti e fissata l’udienza di merito in applicazione dell’art.23 bis della legge n.1034/1971.</p>
<p>	2. Per quanto riguarda l’esclusione dalla gara, sono agli atti i due estratti della pubblicazione dell’esito della gara, nella versione originaria e in quella  modificata come esposto al punto che precede, ed in entrambe le versioni i motivi di esclusione sono due, dei quali l’uno (quello modificato) riguarda la questione del decreto penale e l’altro (quello rimasto invariato) la “dichiarazione incompleta punto 3aa del disciplinare di gara”.<br />	<br />
Il punto 3 aa non ha nulla a che vedere con la prima questione, alla quale sarebbe invece riconducibile il punto 3 a (dichiarazioni sull’assenza delle condizioni ostative ex art.75 DPR 554/99), e proprio con riferimento al punto 3 a il provvedimento è stato censurato per contraddittorietà e illogicità della motivazione (in effetti la dichiarazione ex art.75 non è incompleta).<br />
In punto 3 aa  è questo: “indica esplicitamente quali lavorazioni, in particolare la loro tipologia, appartenenti alla categoria prevalente, nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorchè subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell’art.18 della legge 55/90 e successive modificazioni, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza di specifiche qualificazioni.. In mancanza di tale dichiarazione il subappalto non sarà autorizzato. Dichiara altresì che non verranno subappaltate lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata”, e non è oggetto di alcuna contestazione – neppure in ordine a errori materiali &#8211; o censura, per cui è fondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura dello Stato, essendosi  consolidato un motivo autosufficiente di esclusione.</p>
<p>	3. Per quanto riguarda l’incameramento della cauzione provvisoria, è fondato il motivo della violazione dell’art. 10, comma 1, L.109/1994.<br />	<br />
La sanzione  è correlata alla violazione dell’obbligo di diligenza che grava su ciascun concorrente sin dalla fase di partecipazione alla gara e di presentazione dell’offerta, con riguardo al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ed a tali casi va limitata.</p>
<p>4. Quanto alla segnalazione all’Autorità di vigilanza, il provvedimento impugnato ha indicato due delle ipotesi previste  dall’art.27, primo comma,  del DPR n.34/2000: le “eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all’art. 10, comma 1-quater della legge (lett. q),  e “tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario” (lett. t).<br />
Va poi ricordato che la segnalazione di false dichiarazioni ha conseguenze gravi, posto che l’art. 75 lett. h) del DPR 554/1999 prevede  l’esclusione dalle gare di coloro che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando hanno reso false dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti e delle condizioni per la partecipazione alle gare, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei LL.PP.<br />
L’Autorità di vigilanza con la nota 4.8.2006, prodotta dalla ricorrente,  ha ritenuto di non procedere ex art.27 lett.q), all’annotazione non essendo riscontrabile, nel caso di specie, alcuna dichiarazione mendace. <br />
Diverso è il caso della lett.t), che contiene una  clausola generale di chiusura del sistema delle annotazioni nel casellario, la cui utilità è rimessa espressamente dalla norma  alla valutazione dell’Osservatorio. In questo caso la segnalazione della stazione appaltante non determina effetti automatici e non ha, comunque, portata lesiva (ammesso che ne sia lesivo il contenuto) sino a quando l’Autorità di vigilanza non decida di  procedere all’annotazione.<br />
Sempre con la  nota 4.8.2006 l’Autorità ha comunicato di avere annotato (avendolo ritenuto utile)  che l’impresa,  avendo proposto ricorso contro l’esclusione avverso il TAR dell’Emilia-Romagna, non ha rispettato l’impegno assunto nella domanda di partecipazione alla gara.<br />
Per la prima parte quindi la vicenda si è conclusa in senso favorevole al ricorrente; per la seconda parte sarà l’annotazione dell’Autorità, se ed in quanto ritenuta pregiudizievole, a dover essere impugnata.</p>
<p>5. In conclusione, il ricorso originario, proposto avverso l’esclusione va respinto; i motivi aggiunti vanno  accolti per quanto riguarda l’incameramento della cauzione; quanto alla segnalazione ex art. 27, primo comma,  lett.q) e t)  del DPR n.34/2000 i motivi aggiunti sono invece improcedibili.</p>
<p>	6. L’azione risarcitoria va respinta (per la pregiudiziale amministrativa) per quanto riguarda i danni derivati dall’esclusione; gli altri atti (incameramento della cauzione e segnalazione all’Autorità) non hanno spiegato effetti, in quanto la loro  efficacia è stata sospesa con ordinanza 8 giugno 2006 n.427, per cui va ragionevolmente escluso che possano aver arrecato alla ricorrente  danni economici o all’immagine, comunque non provati.  																																																																																												</p>
<p>	4. L’esito complessivo della controversia comporta la compensazione delle spese fra le parti.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione prima:<br />
&#8211;	Respinge  il ricorso originario, proposto avverso l’esclusione dalla gara;<br />	<br />
&#8211;	accoglie i motivi aggiunti limitatamente all’incameramento della cauzione;<br />	<br />
&#8211;	li dichiara improcedibili per il resto;<br />	<br />
&#8211;	respinge la richiesta di risarcimento danni;<br />	<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 6.10.2006.</p>
<p>Depositata in Segreteria il 21/11/2006<br />
Bologna, lì 21/11/2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-i-sentenza-21-11-2006-n-3063/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/11/2006 n.3063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.3063</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-6-2005-n-3063/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-6-2005-n-3063/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.3063</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore Troso (avv. Vantaggiato) c. Comune di Otranto (avv. M. Finocchito), Ditta Carlino Luigi (avv. P. e L. Quinto), Ditta Rossi Stefano. in tema di possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, ai fini della fruizione dei meccanismi premiali ex art.8 comma</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-6-2005-n-3063/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.3063</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Giulio Castriota Scanderbeg – Estensore<br /> Troso (avv. Vantaggiato) c. Comune di Otranto (avv. M. Finocchito), Ditta Carlino Luigi (avv. P. e L. Quinto), Ditta Rossi Stefano.</span></p>
<hr />
<p>in tema di possesso della certificazione UNI EN ISO 9000, ai fini della fruizione dei meccanismi premiali ex art.8 comma 11-quater, l. n.109 del 1994</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Certificazione di qualità – Riferimento agli aspetti gestionali dell’impresa.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Bando di gara – Certificazione UNI EN ISO 9000 coerente con la categoria prevalente dei lavori – Clausola  del bando – Va annullata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Poiché, in materia di lavori pubblici, sia il combinato disposto dell’art.8 comma 3 lett.a) e b) e dell’art.8 comma 4 lett.e), l. 11 febbraio 1994 n.109  –relativamente ad un requisito necessario ai fini della qualificazione-, sia l’art.8 comma 11-quater della stessa legge  -relativamente al presupposto per ottenere la riduzione alla metà della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria– si riferiscono entrambi alla certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, e poiché tali norme non consentono il rilascio di certificazioni secondo modalità e finalità diversificate, la certificazione e la dichiarazione della presenza di elementi significati del predetto sistema UNI EN ISO 9000, sia nell’uno che nell’altro caso, sono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.</p>
<p>2. In tema di appalti di lavori pubblici, va annullata la clausola del bando che subordina la fruizione dei meccanismi premiali ex art.8 comma 11-quater, l. 11 febbraio 1994 n.109, alla presentazione di una certificazione UNI EN ISO 9000 coerente con la categoria prevalente dei lavori, perché detta certificazione è riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p align=center><b>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER LA PUGLIA<br />
LECCE<br />
SECONDA SEZIONE  </b></p>
<p>Registro Decis.:	3063/2005<br />	<br />
Registro Generale:	462/2005 																																																																																												</p>
<p>nelle persone dei Signori:<br />
ANTONIO CAVALLARI Presidente  <br />
GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG Primo Ref. , relatore<br />
PATRIZIA MORO Ref.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Visto il ricorso 462/2005  proposto da:<br />
TROSO OSVALDO<br />
rappresentato e difeso da:<br />
<b>VANTAGGIATO ANGELO</b>con domicilio eletto in LECCEVIA ZANARDELLI 7presso<br />
VANTAGGIATO ANGELO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI OTRANTO </b><br />
rappresentato e difeso da:<br />
FINOCCHITO MAUROcon domicilio eletto in LECCEVIA AUGUSTO IMPERATORE, 16presso PELLEGRINO GIOVANNI<br />
e nei confronti di <br />
<b>DITTA CARLINO LUIGI </b>rappresentato e difeso da:<br />
QUINTO PIETROQUINTO LUIGIcon domicilio eletto in LECCEVIA GARIBALDI 43presso<br />
QUINTO PIETRO<br />
e nei confronti di <br />
<b>DITTA ROSSI STEFANO </b></p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
&#8211;	della determina n. 29 del 28.2.2005 di aggiudicazione definitiva dei lavori di restauro di cinta muraria del castello e sistemazione del basolato lungomare Eroi in favore dell’ATI Carlino e Rossi di San Donato di Lecce;<br />	<br />
&#8211;	di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare del verbale delle operazioni di gara del 18.2.2005;<br />	<br />
&#8211;	ove occorra, del bando di gara pubblicato in data 23.12.2004 e rettificato mediante pubblicazione all’Albo Pretorio in data 14.1.2005;																																																																																												</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>COMUNE DI OTRANTODITTA CARLINO LUIGI<br />
Udito nella Camera di Consiglio del 19 maggio 2005 il relatore Primo Ref. GIULIO CASTRIOTA SCANDERBEG  e uditi l’avv. Vantaggiato per la ditta ricorrente, l’avv. Finocchito per il Comune di Otranto e l’avv. Quinto per la controinteressata  ditta Carlino;</p>
<p>Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Eccesso di potere, travisamento dei fatti e/o falsa presupposizione, violazione dei principi in materia di buona amministrazione, violazione di legge, illegittimità del bando per contrasto con l’art. 4 DPR 34/2000, contraddittorietà del bando;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere sotto altro profilo, illogicità del titolo I del punto 8.5 del bando per contrasto con l’art. 4, co. 2, DPR 34/2000;<br />	<br />
&#8211;	Eccesso di potere sotto ulteriore profilo, travisamento dei fatti;																																																																																												</p>
<p>la ricorrente impresa Troso, in proprio e quale mandataria dell’Ati partecipante alla gara, ha contestato ( avendone interesse per gli immediati effetti positivi rivenienti a suo favore dal ricalcolo della media delle offerte ammesse) la esclusione  dalla gara del Consorzio CSC  nonché della Mediterraneo società consortile a r.l. atteso che, a fronte della mancata produzione da parte delle prefate ditte escluse della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 ( prevista a pena di esclusione  al punto 8.5 del bando), il Seggio di gara ha ritenuto incongrua la cauzione provvisoria prestata dai predetti soggetti nella misura del 50%, ai sensi dell’art. 8 comma 11-quater lettera a) della legge n. 109 del 1994;ha contestato altresì la esclusione dalla gara dell’A.T.I.  Cedis – MI.RU – Troso Lucio,della impresa Di Pace e dell’A.T.I. De Donno – Valerio restauri – Alba Italia perché la certificazione relativa al sistema di qualità prodotta (al fine di giustificare la riduzione al 50% della cauzione provvisoria ,nonché delle garanzie fideiussorie di cui all’art.30 – comma 2 &#8211; della legge n.109 del 1994) non era coerente con la categoria prevalente dei lavori da appaltare (per l’A.T.I. De Donno tale coerenza non risultava dalla certificazione Iso prodotta dalla mandante Alba Italia). <br />
considerato che le censure dedotte prospettano:a)l’equivocità del bando,che ai fini della norma premiale relativa alla riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria impone la produzione della certificazione di qualità coerente con la categoria prevalente dei lavori (titolo primo,punto 8.5),mentre nel titolo secondo,capo 1,punto 2  prevede che le imprese per le quali è richiesta l’attestazione SOA  per la classifica III devono possedere,a pena di esclusione, il sistema di qualità aziendale,così ritenendo utile da un lato una dichiarazione (relativa alla qualificazione) che presuppone il possesso del sistema di qualità aziendale,dall’altro richiedendo la  presentazione della certificazione di qualità aziendale ai fini della riduzione della cauzione provvisoria; b) l’illegittimità della clausola (contenuta nel titolo primo del bando,punto 8.5) che subordina la concessione del meccanismo premiale alla presentazione di una certificazione ISO coerente con la categoria prevalente dei lavori (OG2),in quanto contrastante con la previsione dell’art.4 del D.P.R. n.34 del 2000;<br />
ritenuto che il bando non è equivoco atteso che da un lato (titolo secondo,capo primo, punto 2.1) richiama le norme (art.4,comma 1,del D.P.R. n.34 del 2000 e at.8,comma 3,lett.b) della legge n.109 del 1994 ) che subordinano il conseguimento della qualificazione nella classifica III al possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero di elementi significativi e correlati del suddetto sistema e quindi, contemplando (nel successivo punto 2.2) la sostituzione con una dichiarazione della attestazione relativa alla qualificazione rilasciata dalla S.O.A.,implicitamente prevede che tale dichiarazione debba investire anche la attestazione relativa al possesso del sistema di qualità; dall’altro con estrema chiarezza prevede (titolo primo,punto 8.5) che la riduzione della cauzione e della garanzia fideiussoria può essere applicata solo se viene presentata copia autenticata della certificazione ISO,aggiungendo che tale certificazione deve essere coerente con la categoria prevalente dei lavori.<br />
Si deve quindi indagare se tale apparente distonia abbia una giustificazione.<br />
E’ indubbio che,in applicazione della previsione dell’art.8 comma 3 lett.a) e b) – che disciplinano il sistema di qualità &#8211;  e dell’art.8 comma 4 lett.e) della legge n.109 del 1994 – che prevede la facoltatività e la successiva obbligatorietà (al termine del periodo transitorio)  del possesso del sistema di qualità  ai fini della qualificazione delle imprese &#8211; ,nonché dell’art.4 comma 1 e dell’art.15 comma 1 del D.P.R. n.34 del 2000,le imprese,ai fini della qualificazione,devono possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del suddetto sistema secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B);è indubbio quindi che tale allegato subordina la qualificazione per la classifica III al possesso di elementi significativi e correlati del sistema dal 2003 e del sistema di qualità dall’applicazione a regime del sistema di qualificazione.La dichiarazione sostitutiva della certificazione relativa alla qualificazione per la classifica III e successive (fino alla V compresa) investe quindi necessariamente il possesso di elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale.<br />
Questo è vero per l’impresa singola che partecipa ad una procedura di aggiudicazione ed è vero anche per i consorzi stabili di cui all’art.12 della legge n.109 del 1994.<br />
Se,infatti,il consorzio ottiene la qualificazione in riferimento alla propria attività,in base all’art.18 del D.P.R. n.34 del 2000,lo stesso non potrà ottenere la qualificazione per una classifica pari o superiore alla III  se non è in possesso della certificazione o dichiarazione di qualità aziendale; se,invece,ottiene la classificazione ai sensi dell’art.20 del D.P.R. n.34 del 2000 (sulle due diverse possibilità dei consorzi stabili  di ottenere la classificazione vedi la determinazione dell’Autorità di vigilanza 16 luglio 2002 n.15),cioè sommando i requisiti dei consorziati,il possesso di elementi significativi e correlati del sistema di qualità o il possesso di detto sistema da parte di una sola delle imprese consorziate è condizione sufficiente perchè detto requisito sia riferito al consorzio,come afferma la delibera dell’Autorità di vigilanza 16 luglio 2002 n.15 e come ribadiscono l’art.12 comma 8 ter della legge n.109 del 1994 (nella formulazione sostituita dalla legge n.166 del 2002) e l’art.20 del D.P.R. n.34 del 2000(nella formulazione sostituita dal D.P.R. n.93 del 2004) con specifico riferimento al meccanismo premiale di cui all’art.8 comma 4 lett e) della legge n.109 del 1994.Il possesso della certificazione o dichiarazione di qualità così acquisita dal consorzio è poi condizione necessaria perché lo stesso ottenga,per somma dei requisiti dei consorziati,la qualificazione in una classifica pari o superiore alla III.<br />
Nella specie,la dichiarazione del Consorzio stabile costruttori di Lecce relativa al possesso della qualificazione per la classifica V della categoria OG2 necessariamente presupponeva il possesso della certificazione di qualità,come d’altronde risulta dalla fotocopia della attestazione relativa alla qualificazione (autenticata ai sensi di legge) prodotta ai fini della gara dal detto consorzio (atto che fa riferimento alla certificazione di cui all’art.2 comma 1 lett.q) del D.P.R. n.34 del 2000,cioè alla certificazione o dichiarazione di qualità).<br />
Rimane quindi da valutare se l’utilità di detta certificazione ai fini della riduzione della cauzione provvisoria (e della garanzia fideiussoria di cui all’art.30 comma 2 citato) fosse impedita dalla clausola del bando che,a tali specifici fini,richiedeva la presentazione di una certificazione di qualità relativa a lavori coerenti con quelli della categoria prevalente (OG2),cioè se tale clausola ha una ragion d’essere.<br />
La ragion d’essere di tale clausola è nell’orientamento del SINCERT (Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione) che riteneva possibile riferire la certificazione di qualità solo a specifiche lavorazioni ,cioè che “le regole del sistema di certificazione di qualità non consentono di ritenere che la dimostrazione della capacità dell’impresa ad operare in qualità sia indipendente dalla categoria di lavorazione eseguita o eseguibile” (cfr. deliberazione dell’Autorità di vigilanza 14 maggio 2003 n.11).<br />
Tale orientamento non trova il suo fondamento nelle modalità e nel contenuto della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN IS0 9000 (norme internazionali fissate da ISO – International standard organisation -,recepite in Europa da  CEN – Comitato europeo di normazione – e tradotte in italiano a cura di UNI – Ente nazionale italiano di unificazione &#8211; ),atteso che tali norme prevedono solo quattro categorie di prodotti (servizi,hardware,software.materiali da processo continuo),sicchè la certificazione di qualità non può essere diversificata in relazione all’oggetto ed al tipo di lavorazione edile.Nè trova giustificazione nel fatto che la certificazione di qualità è operata per settori di accreditamento secondo la classificazione EA (european cooperation for accreditation ,associazione di diritto privato registrata ad Utrecht – Olanda,che riunisce gli enti nazionali di accreditamento),atteso che il settore 28 comprende “imprese di costruzione,installatori di impianti e servizi” e si articola nel settore 28a  che comprende le imprese di costruzione e manutenzione e nel settore 28b,che comprende le imprese di installazione,conduzione e manutenzione di impianti,sicchè tutte le categorie di opere generali e speciali di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n.34 del 2000 sono ricondotte nel complesso a due settori. L’orientamento in esame  è stato quindi corretto dall’Autorità di vigilanza con la deliberazione n.11 del 2003,la quale ha previsto che le dichiarazioni relative al possesso di elementi correlati e significativi del sistema di qualità o le certificazioni del possesso di detto sistema debbono essere rilasciate secondo le prescrizioni dei documenti del SINCERT RT – 08 del 19 dicembre 2000 e RT – 05 del 13 maggio 2002 (che riferiscono la certificazione di qualità a specifiche lavorazioni) ,ma devono contenere la seguente dizione “La presente dichiarazione si intende riferita agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione delle imprese di costruzione ai sensi dell’art.8 della legge 11 febbraio 1994 e successive modificazioni e del d.P.R. 25 gennaio 2000 n.34”;la stessa deliberazione prevede che le documentazioni e le certificazioni contenenti dizioni che indichino la loro validità soltanto per alcune delle categorie di cui all’Allegato A al D.P.R. n.34 del 2000 devono,entro trenta giorni dalla eventuale richiesta delle imprese titolari dei documenti, essere modificate a cura degli organismi di certificazione che le hanno rilasciate,con la apposizione della dizione indicata.L’automatismo nella apposizione della clausola evidenzia che non si tratta della estensione della portata del documento ma di una integrazione volta solo alla più chiara lettura dello stesso.<br />
La deliberazione dell’Autorità di vigilanza n.11 del 2003 ha quindi chiarito che le dichiarazioni o certificazioni di qualità “si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso,con riferimento alla globalità delle categorie o classifiche” (secondo la previsione dell’art.4 comma 1  del D.P.R. n.34 del 2000).<br />
Poiché sia il combinato disposto dell’art.8 comma 3 lett.a) e b) e dell’art.8 comma 4 lett.e) della legge n.109 del 1994 – nell’individuare un requisito necessario ai fini della qualificazione -, sia l’art.8 comma 11 quater della stessa legge  &#8211; nell’individuare il presupposto per ottenere la riduzione alla metà della cauzione provvisoria e della garanzia fideiussoria – si riferiscono entrambi ad uno stesso istituto,cioè la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, e poiché tali norme non consentono il rilascio di certificazioni secondo modalità e finalità diversificate,si deve concludere nel senso che nell’uno e nell’altro caso la certificazione e la dichiarazione in parola sono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso,con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.<br />
E’ appena il caso di osservare che la interpretazione seguita non giunge a vanificare la portata dell’art.8 comma 11 quater della legge n.109 del 1994 (in quanto tutte le imprese qualificate verrebbero a fruire, perché già in possesso della certificazione o dichiarazione relativa al sistema di qualità,dei benefici previsti da tale norma) atteso che non tutte le imprese qualificate devono essere in possesso del suddetto requisito,presupposto solo della qualificazione in categoria pari o superiore alla III.<br />
A quanto sopra consegue l’annullamento della clausola del bando che subordina la fruizione dei meccanismi premiali alla presentazione di una dichiarazione o certificazione di qualità coerente con la categoria prevalente dei lavori e quindi l’utilità,sia ai fini della prova della qualificazione che della prova del possesso del sistema di qualità (ai fini del meccanismo premiale),della certificazione o dichiarazione relativa alla qualificazione,onere cui il Consorzio stabile costruttori di Lecce ha prestato ossequio.<br />
Circa l’interesse della ricorrente e’ appena il caso di osservare che alla ammissione alla gara del Consorzio stabile costruttori di Lecce consegue l’individuazione come aggiudicataria dell’A.T.I. ricorrente,come risulta dalla verifica effettuata a seguito della ordinanza di questo Tribunale n.293 del 2005;sono assorbiti gli altri motivi. <br />
Sentiti i difensori in ordine alla definizione nel merito del giudizio, ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce</p>
<p>accoglie il ricorso indicato in epigrafe.</p>
<p>Spese compensate.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, nelle Camere di Consiglio del 19 maggio e del 27 maggio 2005.</p>
<p>            Dott. Antonio Cavallari &#8211; Presidente</p>
<p>               Dott. Giulio Castriota Scanderbeg &#8211; Estensore</p>
<p>Pubblicata il 3 giugno 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-3-6-2005-n-3063/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 3/6/2005 n.3063</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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