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	<title>3058 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3058 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2016 n.3058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-22-12-2016-n-3058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-22-12-2016-n-3058/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2016 n.3058</a></p>
<p>Pres. Cogliani, Est. Lento Sulla illegittimità del diniego (silenzio rifiuto) all’istanza di accesso ai documenti amministrativi preordinati al trasferimento dell’autorizzazione per la gestione di un presidio sanitario e del relativo accreditamento istituzionale, opposto dall’Assessorato regionale della salute alla società autorizzata e accreditata a gestire il medesimo presidio sanitario. 1. Autorizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-22-12-2016-n-3058/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2016 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-22-12-2016-n-3058/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2016 n.3058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cogliani, Est. Lento</span></p>
<hr />
<p>Sulla illegittimità del diniego (silenzio rifiuto) all’istanza di accesso ai documenti amministrativi preordinati al trasferimento dell’autorizzazione per la gestione di un presidio sanitario e del relativo accreditamento istituzionale, opposto dall’Assessorato regionale della salute alla società autorizzata e accreditata a gestire il medesimo presidio sanitario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. Autorizzazione – Accreditamento – Trasferimento – Accesso ai documenti amministrativi – Negozio giuridico tra privati – Artt. 22 ss., l. n. 241/1990.</div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. In tema di trasferimento di titoli di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, tra i documenti ostensibili alla società titolare, in predicato di subire il trasferimento dell’autorizzazione e dell’accreditamento in favore di un terzo, deve essere annoverato il contratto di affitto del presidio sanitario tra il proprietario della casa di cura e il terzo suddetto.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 22/12/2016</div>
<div style="text-align: center;"><strong>N. 03058/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 01702/2016 REG.RIC.</strong><br />
&nbsp;<br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</strong><br />
<strong>(Sezione Terza)</strong></div>
<div style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1702 del 2016, proposto da:<br />
“Cosentino Hospital” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Massimo Astolfi, C.F. STLNRM47T15G388W, Massimiliano Cassibba, C.F. CSSMSM74C03G273Z, e Mauro Putignano C.F. PTGMRA69R01C978I, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Palermo, via Torquato Tasso, n. 4;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>contro</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">Assessorato regionale della Salute, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici in via Alcide De Gasperi, n. 81, è domiciliato per legge;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>nei confronti di</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">&#8211; Casa di Cure Cosentino S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;<br />
&#8211; Karol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Epifania Graci, C.F. GRCPFN81B65E573S, presso il cui studio in Palermo, via G. La Farina, n. 11, è elettivamente domiciliato;</div>
<div style="text-align: center;"><strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong></div>
<div style="text-align: justify;">della nota prot. n. 52288 del 15 giugno 2016 con cui il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico dell’Assessorato regionale della salute ha rigettato l’istanza di accesso agli atti del procedimento di trasferimento dell&#8217;autorizzazione sanitaria e dell&#8217;accreditamento istituzionale dalla Cosentino hospital s.r.l. alla Casa di cure cosentino s.r.l. in liquidazione.<br />
&nbsp;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato regionale della salute e di Karol S.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del 23 novembre 2016 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato.<br />
&nbsp;</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTO e DIRITTO</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Con ricorso, notificato il 27 giugno 2016 e depositato il giorno 29 successivo, la società “Cosentino Hospital” S.r.l. esponeva che, con decreto dell’Assessorato regionale della sanità n. 124 del 2011, era stata autorizzata a gestire il presidio sanitario denominato Casa di Cura Costantino sita in Palermo, corso dei Mille, n. 56.<br />
Le erano stati, pertanto, trasferiti l’autorizzazione e l’accreditamento della precedente titolare, la società Casa di cure Cosentino s.r.l. (in liquidazione), con la quale, in data 20 dicembre 2010, aveva sottoscritto un contratto d’affitto.<br />
Successivamente tale Casa di cura era stata, però, concessa in affitto alla società Karol s.r.l., la quale aveva chiesto la voltura dell’autorizzazione e dell’accreditamento.<br />
Con nota del 1° giugno 2016, integrata con una successiva del giorno 4 successivo, aveva, pertanto, chiesto al Dipartimento regionale delle attività sanitarie e osservatorio epidemiologico l’accesso agli atti preordinati al trasferimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento, rappresentando: in ordine alla legittimazione attiva, che era l’attuale gestore della casa di cura e titolare dell’autorizzazione sanitaria rilasciata con d.a. n. 124 del 2011; relativamente all’interesse, che intendeva opporsi al trasferimento del titolo autorizzativo.<br />
Con nota congiunta del 7 giugno 2016, la Karol s.r.l. e la Casa di cure Cosentino s.r.l. (in liquidazione) avevano eccepito la sussistenza in capo alla ricorrente della titolarità di un diritto qualificato che giustificasse l’accesso agli atti.<br />
Con nota del 9 giugno 2016, la ricorrente aveva replicato.<br />
Con nota prot. n. 52288 del 15 giugno 2016, l’Amministrazione regionale, sulla base dell’erroneo presupposto che fosse stato chiesto l’accesso all’istanza di voltura del 30 maggio 2016 e al contratto d’affitto d’azienda sottoscritto tra la Karol s.r.l. e la Casa di cure Cosentino s.r.l. (in liquidazione), aveva, però, rigettato tale istanza con la seguente motivazione: “si tratta di un negozio giuridico avente efficacia tra le parti e quindi – nel caso di specie – prevale l’interesse dei soggetti terzi, tutelato dalla normativa vigente mediante la limitazione del diritto d’accesso”.<br />
Precisato di avere chiesto l’accesso agli atti preordinati al trasferimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento, ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, di tale atto, l’accertamento del proprio diritto all’accesso e la condanna dell’Amministrazione regionale all’ostensione degli atti richiesti.<br />
Per l’Assessorato regionale della Salute si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato che ha depositato una memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.<br />
Anche la Karol s.r.l. e la Cosentino Hospital s.r.l. si sono costituite in giudizio e hanno chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.<br />
In vista dell’udienza, la ricorrente ha depositato memorie con cui ha insistito nelle proprie richieste.<br />
Alla camera di consiglio del 23 novembre 2016, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.<br />
La controversia ha ad oggetto l’istanza con cui la società ricorrente ha chiesto al Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico l’accesso, tramite rilascio di copia, a tutti gli atti (a titolo esemplificativo: istanze, dichiarazioni, autorizzazioni, ecc.) acquisiti e/o formati dalla Regione e preordinati al trasferimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale di cui al decreto assessoriale n. 124 del 2011 dalla stessa alla Casa di cure Cosentino s.r.l. (in liquidazione).<br />
Tale richiesta è stata rigettata con la motivazione che l’unico documento amministrativo prodotto (i.e. la nota prot. n. 48459 del 1° giugno 2016) era già in possesso della richiedente e l’accesso agli atti istruttori (istanza del 30 maggio 2016 e atto notarile di affitto d’azienda) non poteva essere concesso poiché si trattava di un negozio giuridico avente efficacia tra le parti e quindi prevaleva l’interesse dei soggetti terzi.<br />
Conclusivamente si è rappresentato che, con nota prot. n. 28 del 7 giugno 2016, il Presidente della Karol s.r.l. e il liquidatore della Casa di cura Cosentino s.r.l. in liquidazione avevano espresso opposizione all’accesso.<br />
Con unico articolato motivo si deduce che sussistevano i presupposti per l’esercizio del diritto d’accesso e, pertanto, il diniego era illegittimo.<br />
Preliminarmente va rilevato che la ricorrente ha precisato di essere in possesso del contratto d’affitto stipulato tra la Karol s.r.l. e la Casa di cura Cosentino s.r.l. in liquidazione, cosicché il suo interesse è limitato all’acquisizione di tutti gli ulteriori atti (pubblici e privati) inseriti nel contesto del procedimento di voltura dell’autorizzazione sanitaria n. 124 del 2011<br />
Ciò premesso, la censura è fondata.<br />
Come noto, l’art. 22 della l. n. 241 del 1990 dispone: quanto al profilo soggettivo, che hanno diritto all’accesso tutti coloro che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto; sotto il profilo oggettivo che si intende per “documento amministrativo” ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.<br />
Nella specie l’istanza di accesso è stata avanzata dalla ricorrente, che era il gestore della casa di cura Costantino sita in Palermo, corso dei Mille, n. 56, nonché titolare dell’autorizzazione sanitaria rilasciata con d.a. n. 124 del 2011, e aveva interesse ad opporsi al trasferimento del titolo autorizzativo.<br />
Dato il tenore dell’art. 22 succitato, non può che riconoscersi nel caso in esame l&#8217;interesse diretto, concreto e attuale della ricorrente a prendere visione e ottenere copia di tutti gli atti, acquisiti o formati dalla Regione, finalizzati al trasferimento dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento istituzionale, ivi compresa l’istanza del 30 maggio 2016, alla quale si fa riferimento nel provvedimento di rigetto.<br />
Né tale accesso può essere negato facendo riferimento ad esigenze di tutela della riservatezza.<br />
Invero, le garanzie procedimentali di accesso ai documenti si atteggiano a &#8220;diritto fondamentale di difesa&#8221;, che prevale sulla riservatezza dei terzi, considerato che, come noto, quando lo stesso è strumentale alla tutela di propri interessi in giudizio, l&#8217;ostensione può essere negata solo in presenza dei c.d. dati supersensibili (stato di salute o vita sessuale), non presenti nella fattispecie in esame.<br />
Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, va annullato il silenzio rifiuto impugnato e ordinato all&#8217;Amministrazione resistente di consentire, nei modi e termini di legge, l&#8217;accesso ai documenti di cui all&#8217;istanza depositata presso l&#8217;amministrazione in data 1° giugno 2016.<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, dichiara l&#8217;obbligo della resistente amministrazione di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia, previo rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di ricerca e visura, della documentazione richiesta con l&#8217;istanza di accesso di cui trattasi, nel termine di giorni trenta decorrente dalla comunicazione o, se a questa anteriore, dalla notificazione della presente decisione.<br />
Condanna l&#8217;amministrazione resistente a pagare le spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Solveig Cogliani, Presidente<br />
Nicola Maisano, Consigliere<br />
Aurora Lento, Consigliere, Estensore<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;<br />
&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-22-12-2016-n-3058/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 22/12/2016 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 17/2/2016 n.3058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-17-2-2016-n-3058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2016 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-17-2-2016-n-3058/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 17/2/2016 n.3058</a></p>
<p>Pres. Rovelli &#8211; Rel. Di Iasi Sulla giurisdizione del G.O. nelle controversie relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali, con commento di F. Carnovale Giurisdizione e competenza &#8211; Diritti di elettorato attivo/passivo &#8211; Controversia &#8211; giursdizione G.O. &#8211; Sussiste &#8211; &#160;Ricorso ex art.&#160;130 c.p.a. &#8211; Irrilevanza. Spettano al Giudice</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-17-2-2016-n-3058/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 17/2/2016 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-17-2-2016-n-3058/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 17/2/2016 n.3058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Rovelli &#8211; Rel. Di Iasi</span></p>
<hr />
<p>Sulla giurisdizione del G.O. nelle controversie relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali, con commento di F. Carnovale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211; Diritti di elettorato attivo/passivo &#8211; Controversia &#8211; giursdizione G.O. &#8211; Sussiste &#8211; &nbsp;Ricorso <em>ex </em>art.<i>&nbsp;</i>130 c.p.a. &#8211; Irrilevanza.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Spettano al Giudice Ordinario le controversie aventi ad oggetto i diritti di elettorato attivo o passivo, senza che tale giurisdizione venga meno per il fatto che la questione relativa alla sussistenza o meno dei diritti suddetti sia stata introdotta mediante l&#8217;impugnazione del provvedimento di proclamazione o di convalida degli eletti, perché anche in tali ipotesi la decisione non verte sull&#8217;annullamento dell&#8217;atto amministrativo impugnato, bensì direttamente sul diritto soggettivo perfetto inerente all&#8217;elettorato attivo o passivo.&nbsp;</p>
<p>Con <a href="https://www.giustamm.it/bd/dottrina/5305">commento di FRANCESCO CARNOVALE</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<!-- WP Attachments -->
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            <h3>Allegati</h3>
        <ul class="post-attachments"><li class="post-attachment mime-application-pdf"><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-17-2-2016-n-3058/?download=766">Cass. ord. 3058-2016</a> <small>(178 kB)</small></li></ul></div><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-17-2-2016-n-3058/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 17/2/2016 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2014 n.3058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-17-6-2014-n-3058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-17-6-2014-n-3058/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-17-6-2014-n-3058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2014 n.3058</a></p>
<p>Pres. Romeo – Est. Noccelli La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s. (Avv. S. Martinelli) c/ Regione Lazio (Avv. S. Ricci), Policlinico Umberto I (Avv. P. Baglio) e altri 1. Processo amministrativo – Procedure di gara – Giudizio di primo grado – Ricorso principale – Ricorso incidentale – Esame dei motivi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-17-6-2014-n-3058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2014 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-17-6-2014-n-3058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2014 n.3058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.  Romeo – Est. Noccelli<br /> La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s. (Avv. S. Martinelli) c/ Regione Lazio (Avv. S. Ricci), Policlinico Umberto I (Avv. P. Baglio) e altri</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Procedure di gara – Giudizio di primo grado – Ricorso principale – Ricorso incidentale – Esame dei motivi – Ricorso incidentale – Esclusione aggiudicatario – Carenza di legittimazione – Priorità – Eccezioni – Fattispecie</p>
<p>2. Contratti della p.a. – Gara – Requisito del fatturato – Avvalimento – Legittimità – Determinatezza dell’oggetto – Necessità – Soccorso istruttorio – Inammissibilità </p>
<p>3. Contratti della p.a. – Gara – Avvalimento di garanzia – Disponibilità di risorse e dotazioni aziendali – Espressa indicazione – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In merito all’ordine di esame dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale, nel giudizio di primo grado avente oggetto procedure di gara deve essere esaminato prioritariamente, rispetto al ricorso principale, il ricorso incidentale escludente che sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario, in quanto soggetto che ha mai partecipato alla gara o che vi ha partecipato ma è stato correttamente escluso, ovvero che avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è stato per un errore dell’amministrazione, con le uniche eccezioni dei casi in cui: i) il ricorso principale è manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile; ii) il ricorso incidentale non ha natura escludente perché censura valutazioni e operazioni di gara svolte dall’amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale; iii) sia il ricorso principale che quello incidentale, proposti dalle due uniche imprese rimaste in gara, facciano valere la medesima causa escludente (in tal caso dovendosi esaminare entrambi i ricorsi) (1).</p>
<p>2. Il ricorso all’avvalimento avente a oggetto il fatturato o l’esperienza pregressa è, in linea di principio, legittimo, non ponendo la disciplina di cui all’art. 49 d.lgs. n. 163/2006 alcuna limitazione se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale. Tuttavia, anche in questa ipotesi, l’avvalimento deve essere, a pena di esclusione dell’impresa concorrente, sufficientemente determinato da assicurare la serietà e l’affidabilità dell’offerta tecnica, non essendo consentito alla stazione appaltante, in violazione della par condicio, di supplire alle carenze dell’offerta tecnica, inerenti i propri requisiti e le risorse oggetto di avvalimento, mediante il soccorso istruttorio. Infatti la pratica della mera riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento, della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente” si appalesa, oltre che tautologica – e, come tale, indeterminata per definizione -, inidonea  a permettere qualsivoglia sindacato, da parte della Stazione appaltante, sull’effettività della messa a disposizione dei requisiti.</p>
<p>3. Il cosiddetto avvalimento di garanzia, figura nella quale l’ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria a servizio dell’aggiudicataria ausiliata, ampliando così lo spettro della responsabilità per la corretta esecuzione dell’appalto, non deve rimanere astratto, cioè svincolato da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali, in quanto snaturerebbe l’istituto, in elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara, esibiti solo in modo formale, finendo con il frustrare anche la funzione di garanzia. Proprio per la sua peculiare funzione di estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione dell’appalto infatti, l’avvalimento di garanzia può spiegare la sua funzione di assicurare alla stazione appaltante un partner commerciale con solidità patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale, solo se rende palese la concreta disponibilità attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà mandato all’ausiliata di avvalersi. </p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza 25 febbraio 2014, n. 9.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 9244 del 2013, proposto da:<br />
La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, in proprio e quale mandataria del costituendo r.t.i., rappresentata e difesa dall’Avv. Stefano Martinelli, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Stefano Martinelli in Roma, via Blumenstihl, n. 71; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Regione Lazio, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa <i>ex lege</i> dall’Avv. Stefania Ricci, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27;<br />
Policlinico Umberto I, in persona del Direttore Generale <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Paola Baglio, con domicilio eletto presso la stessa Avv. Paola Baglio in Roma, viale del Policlinico, n. 155;<br />
A.S.L. Rm A, A.S.L. Rm E, A.O.C. San Filippo Neri, A.S.L. Rm F, A.S.L. Rm B, A.S.L. Rm G, A.S.L. Rm C, A.S.L. Rm D, A.O. San Giovanni Addolorata, A.O. San Camillo Forlanini, Ares 118, Inmi Spallanzani, A.S.L. Rm H, Fondazione Ptv Policlinico Tor Vergata, A.S.L. di Viterbo, A.S.L. di Latina, appellati non costituiti;<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Teamservice Società Consortile a r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, Società Nazionale Appalti Manutenzione Lazio Sud &#8211; Snam s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, e Linda s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall’Avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Avilio Presutti in Roma, Piazza S. Salvatore in Lauro, n. 10;<br />
Manutencoop Facility Management s.p.a., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’Avv. Andrea Manzi, dall’Avv. Stefano Baccolini e dall’Avv. Francesco Rizzo, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Andrea Manzi in Roma, via Federico Confalonieri, n. 5;<br />
Cascina Global Service s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano Brugnoletti, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Massimiliano Brugnoletti in Roma, via Antonio Bertoloni, n. 26/B;<br />
Co.Lo.Coop. Consorzio Lombardo Cooperative, in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico Gentile, dall’Avv. Lorenzo Lentini, e dall’Avv. Domenico Galli, con domicilio eletto presso lo stesso Avv. Domenico Gentile in Roma, via Virginio Orsini, n. 19;<br />
Co.L.Ser Servizi S.c.r.l., Florida 2000 s.r.l., Dussmann Service s.r.l., Cns &#8211; Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. LAZIO &#8211; ROMA: SEZIONE III QUA n. 10231/2013, resa tra le parti, concernente l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto per le Aziende sanitarie operanti sul territorio regionale – risarcimento dei danni</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Policlinico Umberto I e di Teamservice Società Consortile a r.l. e di Manutencoop Facility Management s.p.a. e di Cascina Global Service s.r.l. e di Co.Lo.Coop. Consorzio Lombardo Cooperative e di Societa Nazionale Appalti Manutenzione Lazio Sud &#8211; Snam s.r.l. e di Linda s.r.l.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2014 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per le parti l’Avv. Martinelli, l’Avv. Ricci, l’Avv. Manzi, l’Avv. Brugnoletti, l’Avv. Gentile e l’Avv. Lentini;<br />
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>1. La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s., odierna appellante, ha partecipato, quale mandataria del costituendo r.t.i. con la mandante Clean Service s.r.l., alla gara, strutturata in 10 lotti, indetta dalla Regione Lazio per l’acquisizione del servizio di pulizia, sanificazione, consegna e trasporto occorrente alle Aziende sanitarie presenti sul territorio regionale e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.<br />
2. Essa ha impugnato avanti al T.A.R. Lazio la determinazione della stazione appaltante nella parte in cui è stata disposta l’aggiudicazione dei lotti nn. 5 e 8, rispettivamente a Team Service Società Consortile a r.l. e a Manutencoop Facility Management s.p.a.<br />
3. In punto di fatto la ricorrente evidenziava che:<br />
<i>a)</i> relativamente al lotto n. 5, per il quale è risultata aggiudicataria, con punti 90,07, l’offerta del r.t.i., avente come mandataria Teamservice Società Consortile a r.l., la ricorrente si è classificata al settimo posto della relativa graduatoria con punti n.64,89;<br />
<i>b)</i> per quanto concerne il lotto 8 è risultata aggiudicataria l’offerta di Manutencoop Facility Management s.p.a., con punti 92,00, mentre la ricorrente si è collocata al quinto posto, con punti 62,01.<br />
4. Il ricorso di prime cure veniva affidato ai seguenti motivi di doglianza:<br />
<i>1)</i> violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 89 del d. lgs. 163/2006, dell’art.97 della Costituzione e della <i>lex specialis</i> di gara, eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e motivazione, perplessità dell’azione amministrativa, illogicità e sviamento di potere;<br />
<i>2)</i> violazione e falsa applicazione dell’art. 81 del d. lgs. 163/2006, della l. 241/1990, dell’art. 97 della Costituzione e della <i>lex specialis</i> di gara, violazione e falsa applicazione dei principi di ordine generale delle procedure concorsuali; eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche e, in particolare, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, falsità della causa e sviamento di potere;<br />
<i>3)</i> violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 86, 87, 88 del d. lgs. 163/2006, dell’art. 121 del d.P.R. 207/2010, della l. 241/1990 e della <i>lex specialis</i> di gara, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, incompetenza, difetto di motivazione, illogicità e irrazionalità, perplessità dell’azione amministrativa, sviamento di potere;<br />
<i>4)</i> violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990, degli artt. 2, 74 e 83 del d. lgs. 163/2006, dell’art. 286 del d.P.R. 207/2010 e della<i> lex specialis </i>di gara, Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, difetto di istruttoria e di motivazione, perplessità dell’azione amministrativa, travisamento dei fatti, sviamento di potere, violazione dei principi di correttezza, trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.<br />
5. Si costituivano nel giudizio di prime cure la Regione Lazio, l’ASL Rm/C e l’Azienda Policlinico Umberto I, contestando con dovizia di argomentazioni la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali e concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
6. Si costituivano, altresì, le le seguenti imprese :<br />
<i>a)</i> Teamservice Società Consortile a r.l., aggiudicataria del lotto n. 5;<br />
<i>b)</i> Manutencoop Facility Management s.p.a., aggiudicataria del lotto 8 e collocatasi al secondo posto nella graduatoria del lotto 5;<br />
<i>c)</i> Cascina Global Service s.r.l., collocatasi al 4° posto nella graduatoria del lotto 5.<br />
Tutte contestavano la fondatezza delle dedotte doglianze concludendo per il rigetto delle stesse.<br />
7. Manutencoop Facility Management s.p.a. proponeva, altresì, ricorso incidentale escludente con il quale contestava la mancata esclusione dell’offerta della società ricorrente per entrambi i lotti in questione e formulando a tal fine le seguenti doglianze:<br />
<i>a)</i> violazione e falsa applicazione della <i>lex specialis</i> di gara, in particolare violazione e/o falsa applicazione dell’art.49 del d. lgs. 163/2006, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 88 del d.P.R. 207/2010, violazione e/o falsa applicazione del bando di gara e del disciplinare di gara, eccesso di potere, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei fatti;<br />
<i>b)</i> violazione dell’art. 75 del d. lgs. 163/2006, dell’art.10.1 del disciplinare di gara e della <i>par condicio</i>, con riferimento alla cauzione provvisoria prodotta dal r.t.i., di cui la società ricorrente era mandataria;<br />
<i>c)</i> violazione di legge per violazione del disciplinare di gara (art.9, sub punto 2) nonché del bando di gara (punto III.2.1. Condizioni di partecipazione), violazione di legge per violazione degli artt. 1 e 4 della l. 82/1994 e del relativo regolamento di attuazione di cui al DM 7.7.1994 n. 276 <i>sub </i>art. 3 (Fasce di classificazione), violazione della circolare 29 maggio 1998 n. 3444/C del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, violazione di legge per violazione dei principi generali in materia di gare ad evidenza pubblica, in particolare del principio di <i>par condicio</i> tra i concorrenti.<br />
8. Il T.A.R. Lazio, con sentenza n. 10231 del 29.11.2013, ha accolto il ricorso incidentale di Manutencoop Facility Management s.p.a., quanto al primo motivo, e ha dichiarato conseguentemente improcedibile il ricorso principale proposto da La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s.<br />
9. Avverso tale sentenza ha proposto appello, riformulando tutti i motivi del ricorso principale promosso in prime cure, La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s., in proprio e quale mandataria del r.t.i., chiedendone, previa sospensione, la riforma.<br />
10. Si sono costituite la Regione Lazio, Manutencoop Facility Management s.p.a., Team Service Società Consortile a r.l., Co.lo.coop. Società Cooperativa, La Cascina Global Service s.r.l. e Markas s.r.l., chiedendo tutte, per i motivi singolarmente esposti nelle rispettive memorie difensive, la reiezione dell’istanza cautelare della sospensione e, nel merito, dell’appello.<br />
11. Con ordinanza n. 338 del 23.1.2014, al fine di garantire la continuità del servizio, l’istanza cautelare dell’appellante veniva accolta e l’esecutività della sentenza impugnata veniva sospesa.<br />
12. Nella pubblica udienza del 10.4.2014 il Collegio, uditi i difensori, ha trattenuto la causa in decisione.<br />
13. Su istanza delle parti, ai sensi dell’art. 119, comma 5, e dell’art. 120, commi 3 e 11, c.p.a., si procedeva alla pubblicazione anticipata del dispositivo.<br />
14. L’appello proposto da La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s., seppur con le precisazioni che si esporranno, deve essere respinto.<br />
15. Il giudice di prime cure, nel dichiarare improcedibile il ricorso principale proposto da La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s., ha ritenuto decisivo, nonché assorbente, il primo motivo escludente del ricorso incidentale, proposto da Manutencoop Facility Management s.p.a., secondo cui l’offerta del r.t.i., avente per mandataria La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s., avrebbe dovuto essere esclusa dalla stazione appaltante per la mancata dimostrazione del possesso del requisito del fatturato globale, conseguente alla invalidità dei contratti di avvalimento stipulati da entrambe le società componenti di raggruppamento per la dimostrazione del suddetto requisito.<br />
15.1. Nell’impugnata sentenza il T.A.R. Lazio ha ritenuto che l’obbligo di una puntuale individuazione dell’oggetto del contratto di avvalimento, chiaramente affermato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa già prima dell’art. 88 del d.P.R. 207/2010, non applicabile <i>ratione temporis </i>al caso di specie, non sarebbe stato rispettato dal r.t.i., odierno appellante, in quanto i due contratti di avvalimento, con i quali rispettivamente Tra.ser. s.r.l. si impegnava a consentire l’utilizzo del fatturato globale a La Pultra s.a.s. e Omnia Servitia s.r.l. metteva a disposizione della Clean Service s.r.l. l’importo di fatturato globale ad essa mancante, sarebbero nulli per l’indeterminatezza del loro oggetto.<br />
16. La conclusione alla quale è pervenuto il primo giudice, seppur con le precisazioni che seguiranno, è condivisibile e meritevole di conferma.<br />
16.1. In via preliminare, quanto all’ordine di esame dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale, il Collegio non può che limitarsi a richiamare e a far proprio il recente <i>decisum</i> dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (cfr. sentenza n. 9 del 25.2.2014, alla quale si rinvia a mente degli artt. 74, 88, comma 2, lett. d), e 120, comma 10, c.p.a.), secondo cui nel giudizio di primo grado, avente ad oggetto procedure di gara, deve essere esaminato prioritariamente, rispetto al ricorso principale, il ricorso incidentale escludente (come nel caso di specie), che sollevi un’eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario, in quanto soggetto che non ha mai partecipato alla gara o che vi ha partecipato, ma è stato correttamente escluso, ovvero che avrebbe dovuto essere escluso, ma non lo è stato per un errore dell’amministrazione, con le uniche eccezioni, non ravvisabili nella presente controversia, dei casi in cui:<br />
<i>a)</i> il ricorso principale è manifestamente infondato, inammissibile, irricevibile o improcedibile (in tal caso potendo essere questo esaminato per primo, circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie);<br />
<i>b)</i> quando il ricorso incidentale non ha natura escludente perché censura valutazioni ed operazioni di gara svolte dall’amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale (circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie);<br />
<i>c)</i> quando sia il ricorso principale che quello incidentale, proposti dalle due uniche imprese rimaste in gara, facciano valere la medesima causa escludente (in tal caso dovendosi esaminare entrambi i ricorsi, circostanza questa che non ricorre nel caso di specie).<br />
17. Ciò premesso sulla preliminare necessità di esaminare, secondo il corretto ordine logico-giuridico delle questioni statuito dall’Adunanza Plenaria, il motivo di ricorso incidentale escludente, già ritenuto decisivo dal primo giudice, la Sezione ha già posto rilievo, di recente e in una controversia attinente alla medesima procedura di gara, per quanto peculiare perché relativo ad avvalimento di garanzia nell’ambito di un consorzio stabile (Cons. St., sez. III, 25.2.2014, n. 895), che il ricorso all’avvalimento, avente ad oggetto il fatturato o l’esperienza pregressa, è in linea di principio legittimo, non ponendo la disciplina dell’art. 49 del d. lgs. 163/2006 alcuna limitazione se non per i requisiti strettamente personali di carattere generale, di cui agli artt. 38 e 39 dello stesso d. lgs. 163/2006 (v. anche, <i>inter multas</i>, Cons. St., sez. V, 14.2.2013, n. 911).<br />
17.1. L’avvalimento deve essere tuttavia, anche in questa ipotesi, sufficientemente determinato da assicurare la serietà e l’affidabilità dell’offerta tecnica.<br />
17.2. I due contratti di avvalimento in questione, tuttavia, si pongono in contrasto con l’esigenza di determinatezza che presiede alla disciplina in materia e alla disposizione dell’art. 49 del d. lgs. 163/2006, anche prima della previsione introdotta dall’art. 88 del d.P.R. 207/2010, poiché dal loro esame non si evince con esattezza e sufficiente precisione la natura dell’impegno assunto, la sua concreta portata e, soprattutto, il modo e il limite con i quali le risorse vengono messe a disposizione delle imprese ausiliate per effetto dell’avvalimento.<br />
17.3. L’assoluta indeterminatezza dell’avvalimento, nel caso di specie, avrebbe dovuto l’esclusione dell’odierno r.t.i. appellante per la genericità dell’offerta.<br />
17.4. Non vale a sanare la genericità dell’offerta, sul punto, l’obiezione, mossa dall’appellante nel ricorso (pp. 19-20), che entrambe le imprese ausiliarie avessero espressamente dichiarato di possedere e di mettere a disposizione della mandataria e della mandante, rispettivamente La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s. e la Clean Service s.r.l., i propri requisiti e le risorse oggetto di avvalimento, costituite appunto dal fatturato globale, specificando inoltre nei rispettivi contratti di aver regolato i rispettivi rapporti interni, anche di natura economica, con separata scrittura privata, né giova all’appellante invocare l’argomento secondo cui la stazione appaltante avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 46, comma 1<i>bis</i>, del d. lgs. 163/2006, richiedere un’integrazione documentale relativamente alle citate scritture private, per verificare quali fossero gli accordi interni stipulati tra le concorrenti e le rispettive imprese ausiliarie.<br />
17.5. I contratti di avvalimento infatti, per soddisfare l’indispensabile requisito della determinatezza, avrebbero dovuto indicare espressamente tali risorse e tali rapporti, non essendo certo consentito alla stazione appaltante, in violazione della <i>par condicio</i>, supplire a tale carenza dell’offerta tecnica, come invece pretende l’appellante, mediante il ricorso al soccorso istruttorio, ove si consideri che il r.t.i. ben avrebbe potuto e dovuto sin dal principio produrre tali contratti.<br />
18. La giurisprudenza di questo Consiglio, pur ammettendo, come detto, il c.d. avvalimento di garanzia per il requisito del fatturato, ha sempre chiarito che le parti principale e ausiliaria devono impegnarsi a mettere a disposizione non il solo requisito soggettivo “<i>quale mero valore astratto</i>”, dovendo risultare con chiarezza che l’ausiliaria presti “<i>le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo, in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità (a seconda dei casi: mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti)</i>” (Cons. St., sez. VI, 13.6.2013, n. 7755; Cons. Stato, sez. III, 18.4.2011, n. 2344).<br />
18.1. Si è inoltre precisato, con riferimento al contratto di avvalimento, che l’esigenza di una puntuale individuazione del suo oggetto, “<i>oltre ad avere un sicuro ancoraggio sul terreno civilistico, nella generale previsione codicistica che configura quale causa di nullità di ogni contratto l’indeterminatezza (ed indeterminabilità) del relativo oggetto, trova la propria essenziale giustificazione funzionale, inscindibilmente connessa alle procedure contrattuali del settore pubblico, nella necessità di non permettere – fin troppo – agevoli aggiramenti del sistema dei requisiti di ingresso alle gare pubbliche (requisiti pur solennemente prescritti e, di solito, attentamente verificati nei confronti dei concorrenti che se ne dichiarino titolari in proprio)</i>” (v. proprio di recente, in questo senso, Cons. St., sez. VI, 8.5.2014, n. 2365).<br />
18.2. In questa prospettiva “<i>la pratica della mera riproduzione, nel testo dei contratti di avvalimento, della formula legislativa della messa a disposizione delle “risorse necessarie di cui è carente il concorrente” (o espressioni similari) si appalesa, oltre che tautologica (e, come tale, indeterminata per definizione), inidonea a permettere qualsivoglia sindacato, da parte della Stazione appaltante, sull’effettività della messa a disposizione dei requisiti</i>” (Cons. St., sez. V, 6.8.2012, n. 4510, Cons. St., sez. III, 3.9.2013, n. 4386).<br />
18.3. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, ove i due contratti di avvalimento difettano dei necessari elementi per comprendere esattamente contenuto, limiti e condizioni dello stesso avvalimento, con conseguente loro nullità.<br />
18.4. Tale conclusione, del resto, è conforme anche all’ormai consolidata e più recente giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui il cosiddetto avvalimento di garanzia, figura nella quale l’ausiliaria mette in campo la propria solidità economica e finanziaria a servizio dell’aggiudicataria ausiliata, ampliando così lo spettro della responsabilità per la corretta esecuzione dell’appalto, non deve rimanere astratto, cioè svincolato da qualsivoglia collegamento con risorse materiali o immateriali, che snaturerebbe e l’istituto, in elusione dei requisiti stabiliti nel bando di gara, esibiti solo in modo formale, finendo col frustare anche la funzione di garanzia.<br />
18.5. Proprio per la sua peculiare funzione di estensione della base patrimoniale della responsabilità da esecuzione dell’appalto, infatti, l’avvalimento di garanzia può spiegare la sua funzione di assicurare alla stazione appaltante un <i>partner</i> commerciale con solidità patrimoniale proporzionata ai rischi di inadempimento contrattuale, solo se rende palese la concreta disponibilità attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà mandato all’ausiliata di avvalersi (Cons. St., sez. III, 18.4.2011, n. 2344; cfr. anche, nello stesso senso, Cons. St., sez. V, 6.8.2012, n. 4510).<br />
18.6. La sufficiente determinazione dell’oggetto del contratto di avvalimento è, peraltro, funzionale alle esigenze di certezza dell’Amministrazione, essendo la dichiarazione dell’impresa ausiliaria volta a soddisfare l’interesse della stazione appaltante ad evitare, dopo l’aggiudicazione, l’insorgere di contestazioni sugli obblighi dell’ausiliario (Cons. St., sez. III, 22.1.2014, n. 294).<br />
19. Non può che discendere pertanto dagli affermati principi la nullità dei due contratti di avvalimento, come correttamente ritenuto dal primo giudice, con conseguente esclusione del r.t.i. dalla gara.<br />
19.1. L’esclusione dalla gara per la nullità dell’avvalimento, secondo quanto ha ritenuto il primo giudice, vale peraltro tanto per il lotto 5 quanto per il lotto 8, a nulla rilevando, in senso contrario, la previsione dell’art. 9 del disciplinare di gara, secondo cui “<i>l’impresa ovvero RTI o Consorzio che concorre a più lotti e dichiara di possedere i fatturati di cui ai punti 7 e 8 in misura inferiore a quelli richiesti sarà ammessa a partecipare unicamente ai lotti per i quali possiede i requisiti e sarà esclusa dai restanti in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei lotti</i>”.<br />
19.2. Bene ha rilevato il T.A.R., infatti, che, una volta accertata la nullità del contratto di avvalimento presentato dal r.t.i. al fine di dimostrare il possesso del requisito, l’offerta dell’impresa concorrente non poteva essere sanata sul presupposto, anche fondato, che quest’ultima possedesse in proprio il requisito <i>de quo</i>, in quanto tale <i>modus operandi </i>finirebbe con consentire una modifica dell’originaria offerta, in palese contrasto con il principio della <i>par condicio </i>dei concorrenti.<br />
19.3. Non vi è dubbio, esaminando i contratti di avvalimento, che il r.t.i. odierno appellante avesse inteso avvalersi della Tra.ser s.r.l. e di Omnia Servitia s.r.l. sia per il lotto 5 che per il lotto 8, sicché per entrambi i lotti, in presenza di un avvalimento nullo, si pone il medesimo e insuperabile ostacolo di un’offerta che, sul piano tecnico, risulta inidonea e certo non emendabile, nella sua originaria carenza, con una diversa, tardiva e, perciò, inammissibile rimodulazione dell’offerta, nella quale il r.t.i. aveva fatto volontario ricorso all’avvalimento anche per il lotto n. 8, e quindi con una altrettanto e conseguente inammissibile riconfigurazione dei requisiti in capo al r.t.i. concorrente, in violazione della <i>par condicio.</i><br />
19.4. La correttezza della conclusione alla quale è pervenuto il T.A.R., seppur con le esposte precisazioni, non è scalfita dall’argomento, fatto valere dall’appellante, secondo cui, così ragionando, il T.A.R. avrebbe ritenuto unitaria e inscindibile l’offerta della ricorrente principale in prime cure per il lotto 5 e il lotto 8, benché questa, conformemente a quanto previsto dal punto 10 del disciplinare di gara, avesse presentato un’offerta economica ed un’offerta tecnica diverse per il lotto 5 e il lotto 8.<br />
19.5. Il giudice di prime cure non ha mai affermato che l’offerta del r.t.i. fosse unica e che l’eventuale invalidità di questa, per quanto riguarda il lotto 5, rifluisse negativamente anche sul lotto 8, ma ha svolto, correttamente e coerentemente, il medesimo ragionamento logico-giuridico per entrambi i lotti, osservando che ammettere il r.t.i. a concorrere alla gara per il lotto 8, nonostante la nullità dell’avvalimento e per il sol fatto che la Pultra s.a.s. e la Clean Service s.r.l. possedessero in proprio il fatturato richiesto per tale lotto, avrebbe costituito una modifica sostanziale dell’offerta tecnica, il cui dato riposava proprio sul volontario ricorso all’avvalimento, quanto al requisito del fatturato, per entrambi i lotti.<br />
19.6. Si tratta di considerazione giuridica immune da censura.<br />
19.7. Non è infatti corretto quanto sostiene l’appellante (pp. 15-16) e, cioè, che i contratti in questione erano sottesi in modo esclusivo alla dimostrazione della capacità economica e finanziaria richiesta per la partecipazione al lotto. 5.<br />
19.8. Ciò non risponde al vero perché i contratti di avvalimento erano stati stipulati, come si evince dalla loro piana lettura, sia per il lotto 5 che per il lotto 8.<br />
20. Non può infine nemmeno negarsi, come assume invece l’appellante, che sussistesse l’interesse della ricorrente incidentale in prime cure, Manutencoop Facility Management s.p.a., a contestare l’ammissione del r.t.i., avente quale mandataria Pultra di Tirelli Augusto s.a.s., anche per il lotto 5, nella quale la medesima Manutencoop Facility Management s.p.a. si era qualificata seconda e non prima.<br />
20.1. Il T.A.R. Lazio ha correttamente rilevato, sul punto, che l’interesse alla proposizione del ricorso incidentale escludente sussisteva non solo per il lotto 8 in cui Manutencoop Facility Management s.p.a. era risultata aggiudicataria, ma anche per il lotto 5, in cui la stessa si era posizionata davanti all’offerta del raggruppamento capeggiato dalla ricorrente principale, giustificando tale interesse sia a non essere esclusa sia a non essere scavalcata nella relativa graduatoria dall’eventuale accoglimento di alcune delle censure dedotte in via principale – nonché, in via generale, dall’eventuale annullamento della gara conseguente all’accoglimento delle altre doglianze dedotte – sulla base del fatto che la suddetta società aveva contestato con autonomo ricorso, proposto al T.A.R. Lazio, la mancata aggiudicazione in proprio favore del lotto in questione.<br />
20.2. Manutencoop Facility Management s.p.a. aveva infatti impugnato, avanti al medesimo T.A.R. Lazio, l’aggiudicazione del lotto 5 in favore di Team Service Società Consortile a r.l., aggiudicazione che è stata annullata dal medesimo T.A.R. Lazio, con sentenza n. 9137 del 24.10.2013, confermata, seppur con diversa motivazione, da questo Consiglio con la già richiamata sentenza n. 895 del 25.2.2014, sicché essa aveva ed ha tutto l’interesse, risultando aggiudicataria del lotto in seguito alle citate pronunce, a far accertare l’esclusione del r.t.i. ricorrente principale in prime cure, odierno appellante, che aspira peraltro, anche con il gravame qui proposto, all’aggiudicazione dello stesso lotto 5. <br />
21. Ne segue che anche tale argomento dell’appellante, seppur con le integrazioni appena esposte, deve essere disatteso.<br />
22. In conclusione, con le precisazioni sino a qui espresse, l’impugnata sentenza merita conferma, avendo essa correttamente ritenuto, in accoglimento del primo motivo di ricorso incidentale escludente proposto da Manutencoop Facility Management s.p.a., che l’odierno r.t.i. appellante, dovendo essere escluso dalla gara, non avesse alcun interesse a contestare le offerte tecniche ed economiche presentate dalle altre ricorrenti e le molteplici complesse valutazioni effettuate dalla Commissione giudicatrice.<br />
23. Restano pertanto assorbiti, in quanto giuridicamente ininfluenti ai fini del decidere, sia gli ulteriori motivi dell’appello principale riproposti da La Pultra di Tirelli Augusto s.a.s. sia quelli dell’originario ricorso incidentale e dichiarati assorbiti dalla pronuncia gravata, motivi a loro volta riproposti da Manutencoop Facility Management s.p.a. nella memoria di costituzione ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.<br />
24. Ai sensi dell’art. 26 c.p.a. e dell’art. 92, comma secondo, c.p.c., le spese del presente grado di giudizio, attesa la complessità delle questioni sin qui esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, ai sensi di cui in motivazione, l’impugnata sentenza.<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Romeo, Presidente<br />
Michele Corradino, Consigliere<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere<br />
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore<br />
Alessandro Palanza, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-sentenza-17-6-2014-n-3058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 17/6/2014 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-6-2008-n-3058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-6-2008-n-3058/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-6-2008-n-3058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3058</a></p>
<p>Pres. G. RUOPPOLO Est. M. COLOMBATI Soc. M. A. &#038; figli s.p.a. (Avv. L. Spagnuolo Vigorita) c./ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. Stato) e altri. sulla sussistenza della giurisdizione del g.a. in ordine ai criteri per la determinazione del riconoscimento dei benefici previdenziali per l&#8217;esposizione all&#8217;amianto Giurisdizione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-6-2008-n-3058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-6-2008-n-3058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. RUOPPOLO Est. M. COLOMBATI<br /> Soc. M. A. &#038; figli s.p.a. (Avv. L. Spagnuolo Vigorita) c./<br /> Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Avv. Stato) e altri.</span></p>
<hr />
<p>sulla sussistenza della giurisdizione del g.a. in ordine ai criteri per la determinazione del riconoscimento dei benefici previdenziali per l&#8217;esposizione all&#8217;amianto</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Esposizione all’amianto – Benefici previdenziali – Determinazione criteri – Atto di indirizzo &#8211; Natura autoritativa del rapporto – Giurisdizione del g.a. –  Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella giurisdizione del g.a. la controversia inerente all’annullamento delle linee di indirizzo per la determinazione dei criteri per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all’esposizione all’amianto per i lavoratori dipendenti, in quanto tale questione rimane distinta da quella relativa alla materia previdenziale e di assicurazione obbligatoria la cui cognizione, riguardando posizioni di diritto privato, spetterebbe al giudice ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.3058/08 Reg.Dec.<br />
N. 4414 Reg.Ric.<br />
ANNO   2003</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
<i>(Sezione Sesta)</p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello n. 4414/2003, proposto dalla <br />
<b>Soc. Magliola Antonio &#038; Figli S.p.a.</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Luciano Spagnuolo Vigorita con domicilio eletto in Roma via Crescenzio, 91, presso l’Avv. Claudio Lucisano; </p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<b>Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali</b>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi, 12; <br />
<B>I.N.P.S.,</B> rappresentato e difeso dagli Avv. Alessandro Riccio e Nicola Valente con domicilio  in Roma via della Frezza, 17, presso l’ Ufficio Legale INPS;  <br />
<B>I.N.A.I.L</B>., rappresentato e difeso dagli Avv. Luigi La Peccerella e Rita Raspanti con domicilio in Roma via IV Novembre, 144, presso l’Ufficio Legale INAIL;  <br />
<b>Vinetti Rosa, Vincenzo Scarano, Innocentina  Falletti, Andrea Borro, Sofia Guida, Sofia Guida, Francesco Salute, Paolo Pagliarin, Severino Michelatti, Davide Zaia, Paolo Calza, Paolo Tancini, Luigi Zampa, Osvaldo Pettenello, Mauro Borgato, Giancarlo Siviero, Davide Capato, Ilena Belli, Antonietta Fodarella, Marco De Napoli, Rosario Contrino, Emilio Calderaro, Giuseppe Garbi, Pietro Ambrogio, Pier G. Paolo Giobellina, Sergio Cherubin, Maria Letizia Pozzo, Luigino Antonio Zampieri, Antonino Trubia, Sergio Sellone, Nicolino Cogliani, Roberto Caviglia&#8217;, Giovanna Carlino, Massimo Furlan,</b> <b>Carmine Barone, Carmine Coduti, Renzo Pizzo, Pier Nicola Bossi, Domenico Falbo, Massimo Celoria, Roberto Gottardo, Michele Paoletti, Antonietta Carlino, Pier Carlo Robbiano,</b> rappresentato e difeso dagli Avv. Mario Menghini e Roberto Carapelle con domicilio eletto in Roma via della Mercede n. 52, presso lo studio del primo; <br />
<b>Camandona Mario</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Franco Agostini con domicilio  eletto in Roma via Arno n. 47; <br />
<b>Luciano Branchi, Mauro Riccardi, Francesco Pollone, Enrico Crosio, Antonello Cappato, Nicola Samale, Pasquale De Marco, Enrico Del Vecchio, Valentino Vincenzi, Pier Emiliano Carlino, Caterina Cagliano, Faustino Del Vecchio, Mario Favaretto, Giuseppe Prando, Claudio Bonzanino, Salvatore Vedda, Giuseppe Crepaldi, Luca Descrovi, Pier Luigi Fedeli,</b> non costituiti; </p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma Sezione III bis n.4010/2002.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 18 marzo 2008 relatore il Consigliere Marcella Colombati. Uditi gli avv. Spagnuolo Vigorita, Romeo per delega di La Peccerella, l’avv. dello Stato Varrone e l’avv. Meneghini;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con ricorso notificato il 3.8.2001 la soc. Magnolia Antonio e figli s.p.a., in persona del legale rappresentante, ha chiesto al Tar del Lazio l’annullamento delle “linee di indirizzo” per il riconoscimento dei benefici previdenziali dovuti all’esposizione all’amianto per i lavoratori dipendenti della società, emesse dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 7.3.2001 n. 456, e relative tabelle.<br />
La società, che svolge attività di riparazione di veicoli ferroviari delle Ferrovie dello Stato e il cui ciclo produttivo ha presentato negli anni una assai modesta presenza di amianto e solo per limitate lavorazioni assegnate per lo più ad operatori di ditte specializzate esterne, precisa che l’esposizione di qualche suo dipendente all’amianto è stata molto circoscritta; che nel 1994 all’esito di una ispezione dell’INAIL risultò che dopo il 1988 non erano state più effettuate lavorazioni a rischio; che nel 1995 un altro organo accertatore dell’INAIL (la CONTARP – Consulenza tecnica accertamento rischi professionali) era stato incaricato di verificare l’avvenuta esposizione dei lavoratori ad amianto per oltre un decennio; che, dopo tali ispezioni, non ha avuto più nessuna notizia sul loro esito; che in data 21 maggio 2001 sono cominciate a giungere alla società lettere di dimissioni dei dipendenti, i quali dichiaravano di avere ottenuto i benefici di cui alla legge n. 257/1992 e di avere perciò conseguito i contributi necessari per il raggiungimento della pensione; che, allarmata di siffatto esodo, ha cercato inutilmente di avere chiarimenti dall’INAIL e dall’INPS di Vercelli e solo a seguito di un incontro del 25.6.2001 ha potuto prendere visione dell’atto di indirizzo del Ministero, il quale riconosceva l’esposizione fino al 1986 degli addetti alla riparazione per tutte le mansioni, dal 1987 al 1990 del personale operante nel reparto riparazione limitatamente a talune operazioni e dal 1990 del personale addetto alle sale di coibentazione/bonifica da amianto.<br />
Questi i motivi dedotti in primo grado: <br />
1) violazione degli artt. 7-10 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, sviamento: non sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione e la società non è stata messa in grado di partecipare al procedimento;  il provvedimento, pur se coinvolge direttamente i suoi dipendenti, si ripercuote sull’attività aziendale con notevole pregiudizio; non sono stati illustrati i motivi per i quali non sono state più ritenute affidabili le ispezioni in loco e perché il Ministero si è sostituito agli organi tecnici;<br />
2) violazione dell’art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 257 del 1992, incompetenza assoluta, sviamento: l’art. 13, che reca il “trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato”, affida all’INAIL la verifica tecnica dell’esposizione all’amianto e delle conseguenti malattie professionali; nessuna funzione di indirizzo è attribuita al Ministero il quale ha solo un ruolo di proposta al CIPE (comma 3); quest’ultimo è l’organo chiamato a dettare criteri per la selezione delle imprese che utilizzano o estraggono amianto in vista del trattamento straordinario di integrazione salariale dei dipendenti; i criteri impugnati rappresentano un’ingerenza in attività attribuita ad altri soggetti e non prevista dalla normativa;<br />
3) violazione dell’art. 13, comma 8, della stessa legge n. 257, eccesso di potere sotto il profilo dell’errore sui presupposti di fatto: la norma prevede che “per i lavoratori che siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni, l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, gestita dall’ INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”; la vaghezza del concetto di “esposizione” ha comportato l’impossibilità di individuare la platea dei beneficiari e un conseguente nutrito contenzioso; investita della questione di legittimità costituzionale della norma, la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2000, nel dichiarare l’ infondatezza della questione, ha rilevato che l’esposizione ultradecennale va collegata al sistema generale delle malattie professionali derivanti dall’amianto e al rischio di dette malattie, cosicché sia il requisito temporale sia il rischio devono coesistere nella verifica della sussistenza o meno del requisito dell’esposizione, dovendosi accertare in concreto il superamento del valore massimo di concentrazione di amianto nell’ambiente lavorativo che segna la soglia limite del rischio di esposizione (d. lgs. n. 277/1991); anche la Cassazione (sentenza n. 4913 del 2001) ha individuato la volontà del legislatore nel parametrare i benefici previdenziali all’entità del rischio di esposizione, rifiutando soluzioni dirette ad attribuire il beneficio a tutti indistintamente i lavoratori dell’impresa; in conclusione è acquisito il principio che, ai fini dell’individuazione dei destinatari della supervalutazione dei periodi contributivi prevista dal comma 8 dell’art. 13 della legge n 257 del 1992, non rileva qualunque attività lavorativa che abbia comportato un generico contatto con l’amianto, bensì solo quell’attività  comportante un’esposizione superiore al valore-soglia contenuto negli artt. 24 e 31 del d. lgs. n. 271 del 1991 e cioè superiore alla concentrazione di 0,1 fibre per centimetro cubo (cm3); il Ministero nelle linee di indirizzo non ha considerato la necessità di accertare un’esposizione qualificata, ma ha comunicato le aree di lavoro e le mansioni in cui si deve ritenere integrato il requisito dell’esposizione, lasciando agli organi accertatori di accertare il nominativo dei dipendenti e la loro adibizione alle mansioni per oltre un decennio;<br />
4) eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990: il Ministero ha ignorato le peculiarità delle lavorazioni della società, l’attività di bonifica costante che avveniva in apposito reparto sotto il costante controllo delle autorità sanitarie, la turnazione del personale addetto alle diverse lavorazioni; sono state così travisate tutte le circostanze di fatto, pure rilevate direttamente dalla CONTARP;<br />
5) incompetenza: l’attività tecnico-discrezionale va riconosciuta in capo all’INAIL a cui non può sostituirsi un Sottosegretario del Ministero del lavoro; a tutto voler concedere la competenza sarebbe comunque del dirigente (art. 3 legge n. 29/1993) perché l’impugnato provvedimento non è espressione di una funzione di indirizzo politico, con definizione di obiettivi e programmi, che costituiscono prerogative dell’organo politico.<br />
Si è costituito in giudizio l’INAIL eccependo l’inammissibilità del ricorso per essere l’atto impugnato prodromico al provvedimento finale di riconoscimento del beneficio e quindi non autonomamente impugnabile; l’attività dell’Istituto è meramente certificativa e non incide sul rapporto tra il lavoratore e l’ente previdenziale (INPS); di qui la carenza della sua legittimazione passiva nella presente controversia, dalla quale chiede di essere estromesso.<br />
Si è costituito anche il Ministero del lavoro, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, perché la fattispecie astrattamente considerata dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 è qualificabile come diritto soggettivo perfetto a carattere previdenziale, attribuito alla cognizione del giudice ordinario; ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente, perché la norma attributiva del diritto alla supervalutazione dell’anzianità a fini pensionistici ha come esclusivi destinatari i lavoratori, ed anche per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i dipendenti. Nel merito ha sostenuto l’infondatezza del gravame.<br />
Si è costituito poi il sig. Mario Camandona, dipendente della società, il quale ha eccepito anche la tardività del gravame e la sua infondatezza. Anche altri dipendenti si sono costituiti in giudizio.<br />
Si è costituito anche l’INPS con mero atto.<br />
 La società ricorrente in una memoria ha contestato le dedotte eccezioni e ribadito le sue tesi difensive.<br />
Con sentenza n. 4010 del 2002 il Tar del Lazio, sezione III bis, ha  declinato la propria giurisdizione “vertendosi in materia previdenziale e di assicurazione obbligatoria inerente a posizioni di lavoro privato”.<br />
La sentenza è ora appellata dalla soc. Magnolia Antonio e figli s.p.a., la quale affida il gravame alla contestazione del difetto di giurisdizione pronunciato dal giudice di primo grado, secondo il quale, in pretesa applicazione del principio del petitum sostanziale, si verserebbe in materia previdenziale e di assicurazione obbligatoria inerente a posizioni di diritto privato, la cui cognizione spetterebbe al giudice ordinario, senza che l’atto di indirizzo assuma autonoma rilevanza rispetto all’atto finale consistente nella concessione del beneficio previdenziale ai singoli dipendenti, che sarebbero gli unici destinatari della norma (art. 13 della legge n. 257/1992) in quanto esposti all’amianto.<br />
Ad avviso dell’appellante, invece, l’art. 13 ha un contenuto composito e coinvolge diversi interessi: da un lato, quello del lavoratore alla rivalutazione dell’anzianità contributiva e al pensionamento anticipato; dall’altro, quello dell’impresa che è tenuta al finanziamento del predetto beneficio e a fronteggiare l’esodo anticipato dei propri dipendenti, con inevitabili processi di  ristrutturazione; ma la norma contiene anche una disposizione pubblicistica rivolta alla p.a. diretta alla determinazione dei criteri per il riconoscimento dei presupposti per l’erogazione del beneficio; la posizione quindi della ricorrente è differenziata rispetto alla generalità dei cittadini; gli atti di indirizzo recano criteri di attuazione della normativa e di regolazione degli interessi, esprimono valutazioni per il riconoscimento del beneficio e l’oggetto immediato della controversia è appunto il “criterio di regolamentazione degli interessi”; conseguentemente si chiede l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice.<br />
Nel resto l’appellante riproduce i motivi del ricorso di primo grado e i motivi aggiunti.<br />
Si è costituito  nel presente grado l’INAIL ribadendo il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, nonché  la carenza della propria legittimazione passiva in quanto la sua attività si limita all’accertamento di uno dei fatti presupposti del diritto del dipendente, accertamento che non deriva direttamente dalla legge, ma che l’Istituto ha accettato di compiere nell’interesse dell’ente erogatore della pensione (l’I.N.P.S.).<br />
Si sono costituiti anche molti dipendenti della società, riproponendo  varie eccezioni: a) difetto di giurisdizione; b) carenza di interesse della società ricorrente e appellante, perché la materia è da ricondurre al diritto dei lavoratori di fruire del beneficio di legge, mentre nessuna prestazione patrimoniale è imposta alla società dalla norma ai fini dell’art. 13, comma 8; c) tardività del ricorso avendo la società conosciuto l’atto fin dal mese di aprile 2001 e comunque in data 7.5.2001 quanto era stato rilasciato ad ogni dipendente, che ne avesse fatto richiesta, il curriculum lavorativo; in quella occasione vi era stato infatti un riferimento al contestato atto di indirizzo, mentre il ricorso è notificato soltanto il 3.8.2001. Nel merito si oppongono a tutti i motivi.<br />
In vista dell’udienza di discussione la società appellante ha depositato una memoria, nella quale ha ribadito che per gli interessi coinvolti la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.<br />
All’udienza del 18 marzo 2008 la causa è passata in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>MOTIVI DELLA DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. L’appello è fondato.<br />
La questione è stata già trattata dalla Sezione e non si ravvisano motivi per discostarsi dai precedenti (Cons. di Stato, VI, nn. 4040 e 2974 del 2007), ai quali possono aggiungersi ulteriori considerazioni.<br />
L’oggetto del presente giudizio è un atto (n. 456 del 7 marzo 2001) denominato “atto  di indirizzo”, a firma di un Sottosegretario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale si definisce “il quadro espositivo all’amianto” della società, odierna appellante, “da valere esclusivamente ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all’art. 13, commi 7 e 8, della legge n. 257 del 1992, come modificati dalla legge n. 271 del 1993” e cioè si accerta la situazione dei dipendenti dell’impresa Magnolia nella sede di Santhià (Vercelli) in ordine al rischio-amianto.<br />
Nel prospetto allegato vengono indicati, da una parte, i “reparti e periodi” e, dall’altra, le “mansioni” del personale che sarebbe stato addetto a lavorazioni comportanti la manipolazione di amianto o di manufatti contenenti amianto, il tutto in base ad asserite verifiche svolte dall’INAIL presso la medesima azienda nonché “nelle altre aziende dello stesso comparto produttivo o di altri comparti produttivi con caratteristiche analoghe”  e dopo avere “valutati, per la loro incidenza sull’esposizione,  gli elementi relativi al ciclo tecnologico, al processo produttivo, ai materiali e ai macchinari usati e all’organizzazione del lavoro nell’azienda di cui si tratta”.<br />
2. La Società, che svolge attività di riparazione di veicoli ferroviari delle Ferrovie dello Stato e afferma di non aver preso parte alla procedura che si è svolta presso un “tavolo di confronto”  ministeriale, si è ritenuta lesa da siffatte linee di indirizzo che recano i criteri di attuazione della specifica disciplina e ne ha chiesto l’annullamento con ricorso al Tar del Lazio, il quale con la sentenza ora impugnata ha  declinato la giurisdizione del giudice amministrativo “vertendosi in materia previdenziale e di assicurazione obbligatoria inerente a posizioni di lavoro privato”.<br />
Nell’atto di appello la Società pone in evidenza che l’atto impugnato ha un contenuto composito e coinvolge diversi interessi, quello del lavoratore che vanta un diritto soggettivo al beneficio in presenza di determinati presupposti, ma anche quello dell’impresa che deve fronteggiare l’esodo anticipato dei propri lavoratori, con inevitabili processi di ristrutturazione aziendale che incidono sulla sua organizzazione.<br />
3. Nel presente grado di giudizio sono state formulate alcune  eccezioni pregiudiziali (giurisdizione, legittimazione attiva e passiva, tardività dell’impugnativa ed altre) dalle parti costituite ed intervenute, ma ad avviso del Collegio occorre affrontare la questione della giurisdizione, perché se ritenuta questa di spettanza del giudice amministrativo, la causa va rinviata al primo giudice al quale spetta di esaminare le restanti eccezioni.<br />
4. Proprio per definire la natura dell’atto impugnato, ai fini della sua lesività, è utile prendere le mosse dalle sentenze della Corte costituzionale n. 5 del 2000 e n. 434 del 2002, nelle quali sono affermati principi utili anche per la presente controversia.<br />
Il giudice delle leggi ricorda che la legge 27 marzo 1992,  n. 257 è stata preceduta da una normativa comunitaria già da tempo consapevole della necessità di protezione contro i rischi connessi all’esposizione ad amianto. <br />
 Premette che “gli organi della Comunità ed il legislatore nazionale si sono trovati a dover dettar norme riguardanti una materia della quale molti aspetti non erano del tutto noti. Infatti, se da un lato la nocività dell&#8217;amianto era da tempo accertata, non erano &#8211; e non lo sono tuttora &#8211; appieno conosciuti le modalità ed i tempi con i quali le polveri di amianto producono le gravi patologie ad esse riconducibili; d&#8217;altro canto, l&#8217;utilizzazione dell&#8217;amianto non era ristretta a ben precise categorie di imprese, sicché non era possibile identificare i beneficiari con riguardo al tipo di azienda in cui lavorassero o avessero lavorato”.  <br />
In particolare,  la legge (con le successive modifiche e integrazioni), nel dettare “norme relative alla cessazione dell’impiego” di tale sostanza, ha previsto all’art. 13 tra le misure di sostegno per i lavoratori  una serie di  provvidenze, quali l’accesso al pensionamento anticipato, la rivalutazione del numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria, analoga rivalutazione per il periodo di provata esposizione in favore dei lavoratori che avessero contratto malattie professionali documentate dall’INAIL, nonché la rivalutazione dell’intero  periodo lavorativo ai fini assicurativi in favore dei lavoratori che fossero esposti all’amianto per un periodo superiore a 10 anni.<br />
Il criterio dell’esposizione decennale, che aveva dato luogo a incertezze interpretative a causa della ritenuta indeterminabilità dei potenziali  destinatari della norma, va collegato ad avviso della Corte al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali e quindi alla nozione di rischio che caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali.<br />
La Corte costituzionale non prende posizione sulla procedura che il legislatore, anche successivo, ha dettato per pervenire all’accertamento dell’esposizione ultradecennale, con tutte le possibili conseguenze, ma ciò non esclude la rilevanza che quella procedura può avere nei riguardi delle singole imprese interessate dal fenomeno e dalle sue implicazioni di carattere economico e organizzativo.<br />
5. Dal canto suo la Cassazione ha rilevato che “in tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all&#8217;amianto, alla stregua di un&#8217;interpretazione adeguatrice dell&#8217;art. 13  della legge 27 marzo 1992, n. 257, e tenuto conto delle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia, per la concessione del beneficio è necessario il superamento di una certa soglia di esposizione all&#8217;amianto, atteso che sarebbe irragionevole e contrario al principio di uguaglianza ipotizzare che, mentre con la nuova disposizione il beneficio spetta solo nei casi di superamento della soglia, viceversa, secondo le disposizioni anteriori, fosse sufficiente qualunque grado di esposizione, trattandosi, in entrambi i casi, di esposizioni per lungo periodo alla sostanza nociva (Sez. lavoro, sent. n. 22422 del 2006) e non occorre il relativo accertamento  ove il diritto alla maggiorazione sia fondato sulle certificazioni INAIL, rilasciate prima o dopo l&#8217;entrata in vigore della legge n. 179 del 2002, emanate sulla base degli atti di indirizzo del Ministero del lavoro adottati nel corso dell&#8217;anno 2000, ai quali l&#8217;art. 39 della legge n. 289 del 2002 ha conferito validità. (Sez. lavoro, sent. n. 15800  del 2006)<br />
Il fatto che la Cassazione in altra pronuncia (sez. lavoro n. 10037 del 2007) e a determinati fini abbia dichiarato &#8211; con riferimento all’art. 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002 che “ha attribuito validità alle certificazioni rilasciate dall’INAIL sulla base degli atti di indirizzo ministeriali, cui le norme collegano determinati effetti giuridici” &#8211;  che “si versa al di fuori dell’area dei poteri autoritativi”,  non è di per sé sufficiente ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all’atto di indirizzo.<br />
Difatti, una cosa è il ricorso del singolo dipendente diretto ad ottenere il beneficio, che secondo la giurisprudenza risalente della Cassazione spettava al giudice ordinario se il dipendente era ancora in servizio ovvero alla Corte dei conti se il dipendente era  già in pensione, mentre secondo un nuovo indirizzo del 2008 (ex multis: Cass., sez. un., nn. 6179, 2298, 2028, 170, 171, 172 del 2008) spetta per tutti alla Corte dei conti, e cosa diversa è la situazione soggettiva dell’impresa coinvolta nella vicenda che riguarda anche la sua organizzazione. Non è insolito che un atto possa avere un contenuto composito e  riguardare posizioni diverse, le cui controversie ben possono essere affidate alla cognizione di più giudici.<br />
Anche il fatto che più volte il legislatore abbia sentito il bisogno di precisare che “restano valide le certificazioni già rilasciate dall’INAIL” (art. 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003), sempre in conformità degli atti di indirizzo depone per un’innegabile influenza di detti atti sulle posizioni delle singole aziende.<br />
6. Ed invero, come riconosciuto dalla ricordata giurisprudenza di questa Sezione (da ultimo, n. 4040 del 2007), “l’atto impugnato, benché qualificato come ‘di indirizzo’, riguarda una specifica impresa e contiene accertamenti precisi circa l’esposizione all’amianto dei suoi dipendenti, con indicazione del periodo di esposizione, dei reparti di lavorazione e delle figure professionali degli addetti a tali lavorazioni”. <br />
Esso incentiva la richiesta di benefici previdenziali da parte dei dipendenti, con possibilità di prossimo loro collocamento in pensione; determina problemi organizzativi connessi alla possibile sostituzione del personale, cui si collega anche un immediato esborso per le liquidazioni dei trattamenti di fine rapporto; può ledere l’immagine dell’impresa in ipotesi di errato accertamento di una determinata esposizione all’amianto.<br />
“Non è quindi un atto che contiene linee direttive o orientative o di indirizzo, aventi valore solo interno e privo di valenza precettiva”, bensì è “un atto specifico che, nel colmare il precetto incompleto recato dalla norma primaria, fissa i criteri per la valutazione del presupposto dato dall’esposizione all’amianto”.<br />
L’atto di indirizzo, mentre secondo la giurisprudenza della Cassazione (sez. lavoro nn. 22 e 151 del 2007) non può essere utilizzato direttamente come unico elemento di  prova dell’esposizione qualificata all’amianto, il cui accertamento compete all’INAIL, e non è idoneo ad incidere sulla posizione dei singoli lavoratori limitandola, assume invece “caratteri lesivi per l’impresa, la cui posizione deve essere qualificata come di interesse legittimo di tipo oppositivo  al corretto esercizio di un potere discrezionale fatto salvo dalla prescrizione di legge” (Cons. di Stato, VI, n. 4040 del 2007).<br />
Infine, come è stato pure osservato, “la contestazione della Società ha come oggetto principale la legittimità della statuizione amministrativa asseritamene lesiva, di talché non è utilmente invocabile il potere di disapplicazione spettante, in via incidentale, al giudice ordinario ai sensi dell’art. 5” della legge sull’abolizione del contenzioso amministrativo del 1865.<br />
7. In accoglimento dell’appello, la sentenza va quindi annullata, con rinvio al Giudice di prime cure ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 della legge n. 1034 del 1971.<br />
Per ragioni di completezza, devono essere estromessi dal presente giudizio i signori Giovanni Trubia e Franco Landucci, che sono inseriti nell’atto di costituzione (si presume) quali dipendenti dell’impresa e quindi nella qualità di controinteressati, ma che non figurano nell’epigrafe della sentenza impugnata né nell’atto di appello.<br />
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra tutte le parti le spese del presente giudizio.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato, sezione sesta, accoglie l’appello e annulla la sentenza impugnata con rinvio al primo giudice; estromette dal giudizio i signori Giovanni Trubia e Franco Landucci; compensa integralmente tra le parti le spese processuali.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale &#8211; Sez.VI &#8211; nella Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />
Giovanni Ruoppolo		Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino		Consigliere<br />	<br />
Domenico Cafini		Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa		Consigliere<br />	<br />
Marcella Colombati		Consigliere Est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 19/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-19-6-2008-n-3058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 19/6/2008 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.3058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-6-2005-n-3058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-6-2005-n-3058/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.3058</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. &#8211; A. Migliozzi Est. Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da S. Bertoneri (Avv. L. Casagni Lippi) e dal Comune di Massa (Avv. A. avv. Andreani) contro la Regione Toscana (Avv.ti S. Fantappiè e G. Vincelli) Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali &#8211; Regolamentazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-6-2005-n-3058/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-6-2005-n-3058/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.3058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. &#8211; A. Migliozzi Est.<br /> Ricorsi riuniti proposti rispettivamente da S. Bertoneri (Avv. L. Casagni Lippi) e dal Comune di Massa (Avv. A. avv. Andreani) contro la Regione Toscana (Avv.ti S. Fantappiè e G. Vincelli)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autonomia e decentramento – Disciplina di province comuni ed enti locali &#8211; Regolamentazione della determinazione in concreto dell’indennità per la carica di Presidente del Consiglio Comunale &#8211; Deve avvenire entro i limiti fissati preventivamente dalla legge – Diversa regolamentazione attraverso lo Statuto dell’Ente locale &#8211; Non è consentita</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La regolamentazione della determinazione in concreto dell’indennità per la carica di Presidente del Consiglio Comunale deve avvenire entro i limiti fissati preventivamente dalla legge e pertanto non è consentito all&#8217;Ente locale, ancorchè a mezzo del suo più qualificante strumento di autonomia normativa (lo Statuto) regolamentarne ex novo l’entità. Se così non fosse verrebbe meno quella funzione calmieratrice che solo la norma statale può assicurare</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA &#8211; I^ SEZIONE</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4182/95 e 4150/95 proposti:</p>
<p>a) il primo da</p>
<p><b>BERTONERI SERGIO</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Luca Casagni Lippi, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo, in Firenze via Pier Capponi, 17;</p>
<p>b) il secondo, dal</p>
<p><b>COMUNE DI MASSA</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Antonio Andreani, con elezione di domicilio presso lo studio del medesimo in Firenze Via Pier capponi, 17;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>REGIONE TOSCANA</b>, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvia Fantappiè e Giuseppe Vincelli, con elezione di domicilio presso l&#8217;Avvocatura Regionale in Firenze Via Cavour, 18;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della decisione del Comitato Regionale di Controllo della Regione Toscana n. 35 del 9/10/95 con cui il CORECO ha annullato la deliberazione del Consiglio Comunale di Massa n. 83 del 7/9/95 avente ad oggetto la determinazione del compenso del Presidente del Consiglio Comunale.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 22 marzo 2005, il Consigliere dott. Andrea Migliozzi;<br />
Uditi, altresì, per le parti l&#8217;Avv. F. D&#8217;addario delegato dall&#8217;avv. L. Casagni Lippi e dall&#8217;avv. A. Andreani e gli avv.ti S. Fantappiè e G. Vincelli per la Regione Toscana.<br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>Il Comune di Massa,dopo avere provveduto, con deliberazione consiliare del 3/10/95 ad adeguare il proprio Statuto alle disposizioni introdotte dalla legge n.81/93, procedeva ,con deliberazione consiliare n.83 del 7 settembre 1995 ad attribuire al Presidente del Consiglio Comunale, per lo svolgimento delle funzioni proprie di tale carica, una indennità pari alla somma corrispondente a1 50% dell&#8217;indennità di carica corrisposta al Sindaco e tanto a decorrere dal 19/6/1995, data di inizio dell&#8217;esercizio delle funzioni da parte del sig. Bertoneri Sergio di Presidente del Consiglio Comunale di Massa. Il Comitato Regionale di Controllo della Regione Toscana, con decisione n.35, assunta nella seduta del 9 ottobre 1995, annullava, ritenendola illegittima, la succitata delibera consiliare n.83/95. <br />
Sia il sig. Bertoneri Sergio, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale, sia lo stesso Comune di Massa hanno impugnato, rispettivamente con i ricorsi indicati in epigrafe, il provvedimento di controllo negativo emesso dall&#8217;Organo tutorio.<br />
A sostegno di entrambi i proposti gravami sono state dedotte le seguenti censure: <br />
Violazione artt. 51 e 28 Cost.; violazione artt. 2, 4 e 5 legge 8 giugno 1990 n.142, degli artt. 1 e ss.della legge 27/12/1985 n. 816, dell&#8217;art. 1, comma 2 legge 25/3/1993 n.81; violazione art.22 dello Statuto del Comune di Massa; violazione dei principi in materia di accesso alle cariche pubbliche e dei principi che regolano le differenti fonti normative; violazione dell&#8217;art.46 della legge 142/90; eccesso di potere per errore, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti; eccesso di potere per illogicità manifesta nonchè manifesta ingiustizia; sviamento di potere.<br />
La determinazione del Coreco, nel non riconoscere all&#8217; Amministrazione comunale la possibilità, in assenza di una specifica disposizione legislativa, è del tutto erronea e non tiene conto dei principi che sotto stanno alla previsione dell&#8217;indennità in questione. lnoltre l&#8217;autonomia statutaria dell&#8217;Ente, quale aspetto della potestà normativa del Comune ben può sopperire alla mancanza di apposita previsione normativa. <br />
Si è costituita in giudizio la Regione Toscana che ha, in primo luogo, eccepito la improcedibilità del ricorso, contestando, quanto al merito, la fondatezza dei proposti gravami. <br />
Tanto premesso, va in via preliminare disposta la riunione dei due ricorsi all&#8217; epigrafe, per le evidenti ragioni di connessione, quanto meno oggettive, intercorrenti fra gli stessi: peraltro, la comunanza dei profili di doglianza consente senz&#8217;altro una trattazione unica dei motivi d&#8217;impugnazione. Detto ciò, si può prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezione di improcedibilità sollevata ex ad verso, posto che le censure dei ricorrenti si appalesano destituite di giuridico fondamento. <br />
La nuova figura istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale è stata introdotta dalla legge 25 marzo 1993 n.81 e non v&#8217;è dubbio che siffatta carica rivesta un ruolo di altissimo e qualificante profilo, atteso che il Presidente dell&#8217; organo assembleare dell&#8217; ente locale costituisce il primo garante del corretto funzionamento dei rapporti tra l&#8217;esecutivo e il consiglio, assicurando, così, la tutela dei diritti della maggioranza e della minoranza.<br />
Nel caso di specie, il Comune di Massa, in conformità alla disposizione di cui all&#8217; art.l della citata legge statale ha proceduto a prevedere nel suo Statuto (art. 22) detta figura, prevedendo pure, in via generale, (comma 8) che &#8220;per lo svolgimento delle proprie funzioni il Presidente percepisce una indennità nella misura stabilita dal Consiglio Comunale&#8221;. <br />
Quindi il civico consesso con espresso riferimento alla norma statutaria testè citata ha proceduto a determinare la misura della indennità da attribuire al Presidente del Consiglio nella metà di quella corrisposta al Sindaco, a far data dal 19 giugno 1995, ma tale statuizione, alla luce del quadro normativo vigente in subjecta materia e avuto riguardo ai principi giuridici sottesi alla questione qui sollevata, non pare possa sottrarsi ai rilievi illegittimità formulati dal CORECO con l&#8217;atto negativo di controllo qui impugnato. <br />
Il fatto è che la materia relativa alla concreta fissazione della misura delle indennità di carica per gli amministratori risulta devoluta, quanto alla previsione generale sia all&#8217; epoca cui si riferiscono gli atti qui in rilievo, sia all&#8217; attualità al potere normativo statale, nell&#8217;ambito del quale,a sua volta l&#8217;Ente locale può esercitare la sua facoltà di disciplina,a mezzo dell&#8217; autonomia statutaria e regolamentare di cui gode. <br />
Ed invero, è la legge n. 816 del 27/12/1985 a prevedere agli artt.10 e 11 la misura della indennità di carica dovute per gli amministratori locali, nella specie identificabili nelle figure dei componenti dei consigli comunale e provinciale nonchè nei membri degli esecutivi di tali Enti, oltrechè nel Sindaco e nel Presidente dell&#8217; Amministrazione provinciale. Si dirà che all&#8217; epoca la figura del Presidente del Consiglio comunale non era ancora presente nell&#8217; ordinamento degli enti locali, pur tuttavia per la materia in questione si è continuato a prevedere una riserva di legge, se è vero che la legge 265 del 1999 prima e il decreto legislativo di riforma degli enti locali (267/2000) hanno riconosciuto espressamente un&#8217;indennità di funzione anche per i presidenti dei Consigli Comunali e dei Consigli Provinciali, con la previsione però che la misura di tale indennità debba essere determinata &#8220;con decreto del Ministro dell&#8217;Interno, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica,ai sensi dell&#8217; art.17 del DPR n.400 del 1988&#8221;. <br />
Dunque la necessità di un previo intervento legislativo statale trova la sua giustificazione proprio nell&#8217;utilizzo del citato D.M a mezzo cui vengono assicurate contestualmente le esigenze di contenimento della spesa pubblica e di sostanziale uniformità dei comportamenti dei vari enti locali, in ragione della loro proporzionale entità, in ordine all&#8217; attribuzione delle indennità dovute agli amministratori locali (ivi compreso il Presidente del Consiglio Comunale), in relazione, s&#8217;intende, al &#8220;munus pubblico&#8221; esercitato.<br />
La previsione legislativa, quindi, è un punto di riferimento indefettibile, inassenza della quale non è consentito all&#8217;Ente locale, ancorchè a mezzo del suo più qualificante strumento di autonomia normativa (lo Statuto) regolamentare ex novo l&#8217;entità delle indennità di che trattasi: se così non fosse verrebbe meno quella funzione calmieratrice che solo la norma statale può assicurare. Nella specie non viene in essere alcuna lesione dell&#8217; autonomia statutaria degli Enti locali, perchè non è minimamente intaccata la funzione-principe dell&#8217;atto normativo fondamentale del Comune, quella di disciplinare in via autonoma, l&#8217;organizzazione e il funzionamento degli apparati e dei servizi comunali: non a caso qui non viene messa in discussione la legittimità della disposizione statutaria che prevede l&#8217;attribuzione di un&#8217;indennità per la carica di Presidente del Consiglio Comunale, fermo restando però che la regolamentazione della determinazione in concreto di tale emolumento avvenga entro i limiti fissati preventivamente dalla legge (cfr.TAR Sicilia PA Sez.II ll/5/98 n.828) <br />
In forza delle suestese notazioni le censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili dedotte comunemente nei due ricorsi all&#8217;esame si appalesano infondate, con conseguente reiezione dei ricorsi stessi.<br />
Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del giudizio. </p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, Riunisce i due ricorsi all&#8217; epigrafe e li Rigetta. Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 22 marzo 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Dott. Giovanni VACIRCA	&#8211; Presidente<br />	<br />
Dott. Andrea MIGLIOZZI	&#8211; Consigliere rel.<br />	<br />
Dott. Bernardo MASSARI	#NOME?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-27-6-2005-n-3058/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/6/2005 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2004 n.3058</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-2-7-2004-n-3058/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-2-7-2004-n-3058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2004 n.3058</a></p>
<p>Contratti &#8211; servizi &#8211; affidamento lavori di restauro e manutenzione di fotografie storiche – bando particolarmente selettivo – prevalenza dell’interesse pubblico all’affidamento ad imprese indiscutibilmente specializzate &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – Ordinanza sospensiva del 26 maggio 2004 n. 2844 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-2-7-2004-n-3058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2004 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-2-7-2004-n-3058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2004 n.3058</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; servizi &#8211; affidamento lavori di restauro e manutenzione di fotografie storiche – bando particolarmente selettivo – prevalenza dell’interesse pubblico all’affidamento ad imprese  indiscutibilmente specializzate &#8211; tutela cautelare &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. LAZIO – ROMA – <a href="/ga/id/2004/7/4512/g">Ordinanza sospensiva del 26 maggio 2004 n. 2844</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanza:3058/04<br />
Registro Generale:5588/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />Cons. Carmine Volpe<br />Cons. Francesco D&#8217;Ottavi<br />Cons. Domenico Cafini<br />Cons. Giancarlo Montedoro Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 02 Luglio 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>CECCHIN DONATELLA IN PR. E Q.LE TIT.OMONIMA IMPR.INDIVIDUALE</b><br />
rappresentata e difesa dall’Avv. NINO PAOLANTONIO<br />
con domicilio eletto in Roma VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>IMPRESA TIZIANA MACALUSO, IMPRESA RAFFAELLA FE</b><br />
rappresentate e difese dagli Avv.ti SALVATORE CORONAS, SIMONE PALOMBI e UMBERTO CORONAS<br />
con domicilio eletto in Roma VIA GIUSEPPE FERRARI, 4<br />
presso SALVATORE CORONASe nei confronti di<br />
<b>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA&#8217; CULTURALIMINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTISOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL POLO MUSSALE VENEZIANOAUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI </b><br />
non costituiti;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR LAZIO &#8211; ROMA: Sezione II n. 2844/2004, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE DI FOTOGRAFIE STORICHE;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:</p>
<p>IMPRESA RAFFAELLA FE<br />
IMPRESA TIZIANA MACALUSO</p>
<p>Udito il relatore Cons. Giancarlo Montedoro e uditi, altresì, per le parti gli avv.ti PAOLANTONIO e CORONAS.</p>
<p>Ritenuto che l’appello cautelare appare assistito dal prescritto fumus boni iuris in considerazione dell’insufficienza dell’attività di restauro svolta dall’originaria ricorrente;<br />
ritenuto che sussiste il periculum in mora con riguardo all’interesse pubblico ad affidare gli interventi di restauro a soggetti dotati di indiscutibile specializzazione;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 5588/2004) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata, accoglie l&#8217;istanza cautelare in primo grado.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 02 Luglio 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-2-7-2004-n-3058/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 2/7/2004 n.3058</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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