<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>30546 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/30546/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/30546/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 20:04:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>30546 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/30546/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546-2/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</a></p>
<p>Pres. Amendola, Rel. Cirillo. Sanità &#8211;  Farmacie Crediti &#8211; Aziende Sanitarie &#8211; Prescrizione &#8211; Termine ordinario.   Si applica il termine di prescrizione decennale ai crediti vantati dalle farmacie nei riguardi delle Aziende Sanitarie ai sensi dell art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94.   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546-2/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546-2/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amendola, Rel. Cirillo.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">Sanità &#8211;  Farmacie    Crediti &#8211; Aziende Sanitarie &#8211; Prescrizione &#8211; Termine ordinario.</p>
<p>  </p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Si applica il termine di prescrizione decennale ai crediti vantati dalle farmacie nei riguardi delle Aziende Sanitarie ai sensi dell  art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE DI CASSAZIONE<br /> SEZIONE SESTA CIVILE</div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> Dott. ADELAIDE AMENDOLA &#8211; Presidente &#8211;<br /> Dott. FRANCO DE STEFANO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. ENRICO SCODITTI &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. LINA RUBINO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO Rel. Consigliere &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;"> <br /> sul ricorso 21530-2016 proposto da:<br /> CREDIFARMA SPA, in persona del legale rappresentante, quale procuratrice della farmacia Dott. Antonello Spari, titolare dell&#8217;omonima farmacia, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato ANNA ARENA;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; ricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>contro</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, EX AZIENDA USL N. 3 DI CATANIA, in persona del Direttore generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANNIO 61, presso lo studio dell&#8217;avvocato VINCENZO ANTONIO LA CORTE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato VALERIA LEONE;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; controricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: justify;">avverso la sentenza n. 1183/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, emessa il 15/02/2016;<br /> udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell&#8217;08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTI DI CAUSA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">I. L&#8217; Azienda sanitaria provinciale di Catania propose opposizione, con atto di citazione del 27 febbraio 2006, al decreto ingiuntivo col quale il Giudice di pace di Catania le aveva ordinato il pagamento della somma di curo 1.393,40 in favore della Credifarma s.p.a., a titolo di spese farmaceutiche sostenute da una farmacia in favore di assistiti convenzionati col Servizio sanitario nazionale.<br /> Si costituì in giudizio la società creditrice, chiedendo il rigetto dell&#8217;opposizione. Il Giudice di pace rigettò l&#8217;opposizione, confermò il decreto ingiuntivo e condannò la parte opponente al pagamento delle spese di lite.<br /> 2. La pronuncia è stata appellata dalla ASL soccombente e il Tribunale di Catania, con sentenza del 23 febbraio 2016, in riforma di quella di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la Credifarma s.p.a. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e dell&#8217;ulteriore somma di curo 5.400 ai sensi dell&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., atteso il carattere «infondato e pretestuoso» delle difese della parte appellata.<br /> Ha ritenuto il Tribunale che il diritto azionato nella fattispecie fosse soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all&#8217;art. 2948, n. 4), del codice civile.<br /> 3. Contro la sentenza del Tribunale di Catania ricorre la Credifarma s.p.a. con atto affidato a due motivi.<br /> Resiste l&#8217; Azienda sanitaria provinciale di Catania con controricorso.<br /> Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta errata e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4), cod. civ., rilevando che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella decennale.<br /> 1.1.11 motivo è fondato.<br /> Come questa Corte ha già affermato, la prescrizione quinquennale prevista dall&#8217;art. 2948, n. 4), cod. civ., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (sentenza 6 dicembre 2006, n. 26161).<br /> Ora, in relazione ai crediti dei farmacisti nei confronti delle ASI   ai sensi dell&#8217;art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94, ciascun farmacista è tenuto alla consegna delle ricette con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione, mentre l&#8217;ente tenuto al<br /> pagamento deve, entro il giorno 25 di ciascun mese, corrispondere il saldo delle ricette spedite il mese precedente (v. sul punto la sentenza 25 ottobre 2013, n. 24157).<br /> Tale obbligo di consegna e di conseguente rimborso devono sì avvenire periodicamente, ma con una periodicità che non è imposta da cadenze obbligate come avviene, ad esempio, per il pagamento delle utenze con bollette, bensì unicamente da esigenze di rendiconto. Se, in ipotesi, la farmacia non avesse venduto nulla nel mese, nulla potrebbe trasmettere -e nulla dovrebbe &quot;essere rimborsato. Ciò comporta che il credito in questione non può farsi rientrare tra quelli per i quali si applica la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella<br /> decennale. Nella specie il Tribunale di Catania, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, ha rilevato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo era sorto nell&#8217;ottobre 1992 e che il primo atto di interruzione della prescrizione risaliva al 28 novembre 2001; il che significa che il periodo di prescrizione decennale non si era ancora<br /> compiuto.<br /> 2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla contestata applicazione dell&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., rimane assorbito. <br /> 3. Il ricorso, pertanto, è accolto quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo.<br /> La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato al Tribunale di Catania, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderà il merito della causa applicando alla fattispecie la prescrizione decennale &#8211; e liquiderà anche le spese del presente giudizio di cassazione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La Corte <em>accoglie </em>il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, <em>cassa </em>la sentenza impugnata e <em>rinvia </em>al Tribunale di Catania, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.<br /> Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione<br />  <br />  </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546-2/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</a></p>
<p>Pres. Amendola, Rel. Cirillo. SanitÃ  -Â Â Farmacie Crediti &#8211; Aziende Sanitarie &#8211; Prescrizione &#8211; Termine ordinario. Â  Si applica il termine di prescrizione decennale ai crediti vantati dalle farmacie nei riguardi delle Aziende Sanitarie ai sensi dell&#8217;art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94. Â  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amendola, Rel. Cirillo.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></p>
<div style="text-align: justify;">SanitÃ  -Â Â Farmacie  Crediti &#8211; Aziende Sanitarie &#8211; Prescrizione &#8211; Termine ordinario.</p>
<p> Â </p></div>
<p></span></span></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Si applica il termine di prescrizione decennale ai crediti vantati dalle farmacie nei riguardi delle Aziende Sanitarie ai sensi dell&#8217;art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94.<br /> Â </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br /> IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br /> LA CORTE DI CASSAZIONE<br /> SEZIONE SESTA CIVILE</div>
<div style="text-align: justify;">Â <br /> Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br /> Dott. ADELAIDE AMENDOLA &#8211; Presidente &#8211;<br /> Dott. FRANCO DE STEFANO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. ENRICO SCODITTIÂ &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. LINA RUBINO &#8211; Consigliere &#8211;<br /> Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO Rel. Consigliere &#8211;<br /> ha pronunciato la seguente</div>
<div style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Â <br /> sul ricorso 21530-2016 proposto da:<br /> CREDIFARMA SPA, in persona del legale rappresentante, quale procuratrice della farmacia Dott. Antonello Spari, titolare dell&#8217;omonima farmacia, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato ANNA ARENA;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; ricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: center;"><em><strong>contro</strong></em></div>
<div style="text-align: justify;">AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, EX AZIENDA USL N. 3 DI CATANIA, in persona del Direttore generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SANNIO 61, presso lo studio dell&#8217;avvocato VINCENZO ANTONIO LA CORTE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato VALERIA LEONE;</div>
<div style="text-align: right;"><em>&#8211; controricorrente &#8211;</em></div>
<div style="text-align: justify;">avverso la sentenza n. 1183/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, emessa il 15/02/2016;<br /> udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell&#8217;08/11/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>FATTI DI CAUSA</strong></div>
<div style="text-align: justify;">I. L&#8217; Azienda sanitaria provinciale di Catania propose opposizione, con atto di citazione del 27 febbraio 2006, al decreto ingiuntivo col quale il Giudice di pace di Catania le aveva ordinato il pagamento della somma di curo 1.393,40 in favore della Credifarma s.p.a., a titolo di spese farmaceutiche sostenute da una farmacia in favore di assistiti convenzionati col Servizio sanitario nazionale.<br /> Si costituÃ¬ in giudizio la societÃ  creditrice, chiedendo il rigetto dell&#8217;opposizione. Il Giudice di pace rigettÃ² l&#8217;opposizione, confermÃ² il decreto ingiuntivo e condannÃ² la parte opponente al pagamento delle spese di lite.<br /> 2. La pronuncia Ã¨ stata appellata dalla ASL soccombente e il Tribunale di Catania, con sentenza del 23 febbraio 2016, in riforma di quella di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha condannato la Credifarma s.p.a. al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio e dell&#8217;ulteriore somma di curo 5.400 ai sensi dell&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., atteso il carattere Â«infondato e pretestuosoÂ» delle difese della parte appellata.<br /> Ha ritenuto il Tribunale che il diritto azionato nella fattispecie fosse soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all&#8217;art. 2948, n. 4), del codice civile.<br /> 3. Contro la sentenza del Tribunale di Catania ricorre la Credifarma s.p.a. con atto affidato a due motivi.<br /> Resiste l&#8217; Azienda sanitaria provinciale di Catania con controricorso.<br /> Il ricorso Ã¨ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>RAGIONI DELLA DECISIONE</strong></div>
<div style="text-align: justify;">1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta errata e falsa applicazione degli artt. 2946 e 2948, n. 4), cod. civ., rilevando che il Tribunale avrebbe applicato erroneamente la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella decennale.<br /> 1.1.11 motivo Ã¨ fondato.<br /> Come questa Corte ha giÃ  affermato, la prescrizione quinquennale prevista dall&#8217;art. 2948, n. 4), cod. civ., per tutto ciÃ² che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini piÃ¹ brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralitÃ  e dalla periodicitÃ  delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non Ã¨ applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicitÃ  si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, nÃ© alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in piÃ¹ versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale (sentenza 6 dicembre 2006, n. 26161).<br /> Ora, in relazione ai crediti dei farmacisti nei confronti delle ASI ai sensi dell&#8217;art. 9 del d.P.R. 21 dicembre 1989, n. 94, ciascun farmacista Ã¨ tenuto alla consegna delle ricette con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di spedizione, mentre l&#8217;ente tenuto al<br /> pagamento deve, entro il giorno 25 di ciascun mese, corrispondere il saldo delle ricette spedite il mese precedente (v. sul punto la sentenza 25 ottobre 2013, n. 24157).<br /> Tale obbligo di consegna e di conseguente rimborso devono sÃ¬ avvenire periodicamente, ma con una periodicitÃ  che non Ã¨ imposta da cadenze obbligate come avviene, ad esempio, per il pagamento delle utenze con bollette, bensÃ¬ unicamente da esigenze di rendiconto. Se, in ipotesi, la farmacia non avesse venduto nulla nel mese, nulla potrebbe trasmettere -e nulla dovrebbe &quot;essere rimborsato. CiÃ² comporta che il credito in questione non puÃ² farsi rientrare tra quelli per i quali si applica la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella<br /> decennale. Nella specie il Tribunale di Catania, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame in questa sede, ha rilevato che il credito oggetto del decreto ingiuntivo era sorto nell&#8217;ottobre 1992 e che il primo atto di interruzione della prescrizione risaliva al 28 novembre 2001; il che significa che il periodo di prescrizione decennale non si era ancora<br /> compiuto.<br /> 2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla contestata applicazione dell&#8217;art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., rimane assorbito.Â <br /> 3. Il ricorso, pertanto, Ã¨ accolto quanto al primo motivo, con assorbimento del secondo.<br /> La sentenza impugnata Ã¨ cassata e il giudizio Ã¨ rinviato al Tribunale di Catania, in persona di un diverso Magistrato, il quale deciderÃ  il merito della causa applicando alla fattispecie la prescrizione decennale &#8211; e liquiderÃ  anche le spese del presente giudizio di cassazione.</div>
<div style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La CorteÂ <em>accoglieÂ </em>il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo,Â <em>cassaÂ </em>la sentenza impugnata eÂ <em>rinviaÂ </em>al Tribunale di Catania, in persona di un diverso Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.<br /> CosÃ¬ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione<br /> Â <br /> Â </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/corte-di-cassazione-sezione-vi-civile-ordinanza-20-12-2017-n-30546/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione VI civile &#8211; Ordinanza &#8211; 20/12/2017 n.30546</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
