<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>3048 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3048/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3048/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 19:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>3048 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/3048/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2014 n.3048</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-4-6-2014-n-3048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-4-6-2014-n-3048/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-4-6-2014-n-3048/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2014 n.3048</a></p>
<p>Pres. Conti, est. Maiello Anna Maria Sarno (Avv. Claudia Trani) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Comune di Barano D’Ischia (n.c.) 1. Edilizia ed Urbanistica – Parere della Soprintendenza – Natura obbligatoria e vincolante – Conseguenza – Immediata lesività – Autonoma Impugnabilità.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-4-6-2014-n-3048/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2014 n.3048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-4-6-2014-n-3048/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2014 n.3048</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Conti, est. Maiello<br /> Anna Maria Sarno (Avv. Claudia Trani) c. Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Avvocatura Distrettuale dello Stato) e Comune di Barano D’Ischia (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia ed Urbanistica – Parere della Soprintendenza – Natura obbligatoria e vincolante – Conseguenza – Immediata lesività – Autonoma Impugnabilità. </p>
<p>2. Edilizia ed Urbanistica – Autorizzazione paesaggistica – Parere negativo – Omesso invio del preavviso di rigetto – Illegittimità – Sussiste – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Il parere reso dalla Soprintendenza in relazione alla richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di opere di riqualificazione architettonica e sistemazione esterna ha natura obbligatoria e vincolante e a causa del suo carattere immediatamente lesivo è suscettibile di autonoma e diretta impugnazione giurisdizionale. (1)</p>
<p>2. Deve ritenersi illegittimo, e va annullato, il parere negativo opposto dalla Soprintendenza alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, qualora lo stesso parere non sia stato preceduto dal preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241 e, per il suo contenuto generico, sia inidoneo a rendere superflua la preventiva interlocuzione con la parte interessata.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) TAR Campania Sez. VI, 18/4/2014 n. 2244 e 18/4/2012 n. 1769.<br />
(2) TAR Campania Sez. VI, 18/4/2012 n. 1769.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5742 del 2013, proposto da:<br />
Anna Maria Sarno, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Claudia Trani e, ai sensi dell’art. 25 del d. lgs. 104/2010, domiciliata d’ufficio, in assenza di elezione di domicilio nel Comune di Napoli, presso la Segreteria del T.A.R. Campania in Napoli, piazza Municipio, 64; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz n°11 – è ope legis domiciliato;<br />
Comune di Barano d&#8217;Ischia, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituito in giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; della nota prot. 19693 del 10.7.2013 con la quale è stato espresso parere negativo al rilascio dell&#8217;autorizzazione paesaggistica per la riqualificazione architettonica e sistemazione esterna di un fabbricato ubicato in Barano d’Ischia, alla via Duca degli Abruzzi, riportato in N.C.E.U. al fol. 7, n. 601;<br />
&#8211; di tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attivita&#8217; Culturali cui mette capo, quale organo periferico, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 maggio 2014 il dott. Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il gravame in epigrafe la ricorrente impugna il parere contrario (prot.llo 19693 del 10.7.2013) licenziato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Napoli e Provincia in merito al rilascio dell’autorizzazione paesistica per la riqualificazione architettonica e sistemazione esterna di un fabbricato ubicato in Barano d’Ischia alla via Duca degli Abruzzi n. 601.<br />
Tanto in ragione sia della mancata dimostrazione della legittimità paesistica dell’edificio oggetto del procedimento sia del fatto che il predetto intervento “..<i>prevede una serie di opere esterne in contrasto con il P.T.P. articolo 11</i>”. Il mentovato provvedimento dà altresì atto che la comunicazione spedita, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, è rimasta priva di riscontro.<br />
Avverso tale atto il ricorrente deduce:<br />
1) la violazione dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990. Assume al riguardo la ricorrente di non aver ricevuto la comunicazione recante il preavviso di rigetto, avendone acquisito conoscenza solo in via occasionale in data 10.7.2013, procedendo a depositare in pari data le proprie controdeduzioni che sarebbero, però, rimaste prive di riscontro;<br />
2) il provvedimento muoverebbe dall’erroneo assunto della mancata dimostrazione della legittimità paesistica dell’edificio oggetto di intervento, circostanza, viceversa, ampiamente acclarata nella documentazione trasmessa all’organo tutorio. In essa si evidenzierebbe l’intervenuto rilascio di un permesso di costruire in sanatoria n. 13 del 13.13.2012 previa autorizzazione paesaggistica e parere di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza;<br />
3) il provvedimento risulterebbe, inoltre, incentrato su’apodittica affermazione di contrasto delle opere programmate con l’articolo 11 del P.T.P.;<br />
4) le opere programmate non comporterebbero alterazioni o modifiche dei parametri urbanistici, in particolare di superfici, volumi, destinazione d’uso e numero di unità immobiliari e ricadrebbero tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ammessi dall’articolo 9 del P.T.P. e dal Piano per la valutazione della compatibilità paesaggistica degli interventi oggetto di condono;<br />
5) il parere qui gravato si porrebbe in rapporto di distonia con l’avviso già espresso dalla Soprintendenza in circostanze del tutto analoghe;<br />
6) il locale tecnologico sarebbe interrato e, quindi, non evidenzierebbe alcun impatto con i valori paesistici dell’area;<br />
7) sarebbe erroneo il parere della Soprintendenza nella parte in cui afferma la carenza di istruttoria condotta in prime cure ed, inoltre, sconfinerebbe nel merito.<br />
Resiste in giudizio l’Amministrazione statale intimata, mentre il Comune di Barano d’Ischia non si è costituito in giudizio.<br />
All’udienza del 21.5.2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.<br />
Vale premettere che l’ambito cognitivo del presente giudizio verte sulla legittimità del parere contrario licenziato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia in merito al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per le opere di riqualificazione architettonica e sistemazione esterna di un fabbricato ubicato in Barano d’Ischia, alla via Duca degli Abruzzi, riportato in N.C.E.U. al fol. 7, n. 601. <br />
L’avviso sfavorevole espresso dal mentovato organo tutorio riposa sulle seguenti circostanze ostative:<br />
1) mancata dimostrazione della legittimità paesistica del preesistente edificio;<br />
2) l’intervento programmato “..<i>prevede una serie di opere esterne in contrasto con il P.T.P. articolo 11</i>”. <br />
Il mentovato avviso sfavorevole dà, altresì, atto che la comunicazione spedita, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, è rimasta priva di riscontro.<br />
Venendo alla fase valutativa/decisionale, in via preliminare va chiarito che, nel procedimento previsto dall&#8217;art. 146 del d. l.vo n. 42 del 2004, recante il Codice dei beni culturali, il parere della Soprintendenza ha natura obbligatoria e, fino all’esito dei percorsi previsti dalla medesima disposizione qui in commento, vincolante per l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, tenuta “entro venti giorni dalla ricezione del parere” a provvedere “in conformità” (art. 146, comma 8, ultimo capoverso).<br />
Lo stesso quindi, stante la sua efficacia vincolante, possiede una diretta ed immediata capacità lesiva della sfera giuridica del soggetto richiedente l’autorizzazione paesaggistica: il che lo rende autonomamente ed immediatamente impugnabile in sede giurisdizionale (cfr. Tar Campania, VI Sezione n. 2244 del 18/04/2014; n°1769 del 18/04/2012).<br />
In ragione di quanto detto si rivela fondata, in apice, la censura con cui la ricorrente lamenta una gestione non corretta del procedimento nella cui concreta scansione si è, infatti, registrata la compressione della pur necessaria fase dialettica (cfr. TAR Campania, VI Sezione, n°1769 del 18/04/2012).<br />
Ed invero, come denunciato dalla ricorrente, illegittimamente la Soprintendenza non ha fatto precedere l’impugnato parere negativo dal preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241, come imposto dall’art. 146, comma 8, secondo periodo, d. l.vo n. 42 del 2004 ai cui sensi “Il Soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della l. 7 agosto 1990, n. 241”.<br />
Detta previsione è stata introdotta nell’ordinamento dall’art. 4, comma 16, numero 5, della legge 12 luglio 2011, n. 106 recante la conversione in legge del d.l. 13 maggio 2011, n. 70.<br />
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, deve rilevarsi che l’Amministrazione intimata muove dall’affermazione dell’intervenuta partecipazione del preavviso di rigetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, e che la relativa comunicazione è rimasta priva di riscontro.<br />
Ciò nondimeno, la precitata parte pubblica, costituita con memoria di stile, non ha in alcun modo documentato tale circostanza; e ciò nonostante la ricorrente avesse sul punto articolato uno specifico motivo di doglianza.<br />
In altri termini, la cura di tale indefettibile adempimento è rimasta priva di qualsivoglia elemento di riscontro ed è specificamente fatta oggetto di contestazione. Senza contare che la ricorrente, venuta comunque a conoscenza del suddetto preavviso (acquisito al Comune di Barano d’Ischia), ha prodotto le proprie osservazioni, spedendole alla Soprintendenza (e notificate in data 12.7.2013) che, però, ha ritenuto di non dover nuovamente pronunciarsi.<br />
Non può, dunque, che derivare da siffatta omissione l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto sopravvenuto senza essersi fatto luogo al ripetuto preavviso, imposto dalla legge.<br />
Né vi è spazio per una soluzione diversa, avuto conto: <br />
&#8211; in primo luogo, della già ricordata inequivocità di lettera e ratio della previsione, in tutto aderente ai contenuti (lettera e principi) di cui all’art. 97 Cost. ed al suo presidio normativo ordinario, costituito dalla legge sul procedimento n. 241 del<br />
&#8211; al fatto che la prima circostanza ostativa in cui impinge il provvedimento impugnato sembra trovare smentita nella produzione documentale esibita a corredo del proposto gravame, in cui si afferma che il preesistente fabbricato era stato legittimato ex p<br />
&#8211; al fatto che anche l’ulteriore proposizione ostativa, con la quale l’organo tutorio evidenzia che l’intervento programmato “..<i>prevede una serie di opere esterne in contrasto con il P.T.P. articolo 11”</i>, per il suo evidente contenuto generico si ri<br />
&#8211; in ogni caso, ed è questa notazione dirimente, della mancanza di ogni tipo di difesa da parte della Soprintendenza che si è limitata a costituirsi in giudizio tramite l’Avvocatura distrettuale dello Stato senza che tale costituzione sia stata accompagna<br />
In definitiva, alla stregua di quanto fin qui argomentato, deve concludersi che il percorso procedimentale imposto dalla legge non sia stato rispettato e che, nel contempo, non sussistano le condizioni per evitarsene le conseguenze.<br />
Ne deriva il necessitato accoglimento del mezzo di impugnazione fin qui esaminato, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.<br />
Traendo le fila, il ricorso va quindi accolto con quanto ne consegue nei sensi di cui in dispositivo, fatto salvo il prosieguo procedimentale e provvedimentale, nel rispetto delle statuizioni qui rese.<br />
Le spese, nei rapporti con la resistente Amministrazione statale, seguono la soccombenza e, pertanto, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Napoli e Provincia) va condannato al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate complessivamente in € 2.000/00 (duemila/00), oltre IVA e CPA se dovute. <br />
Viceversa, sussistono giusti motivi per compensarle rispetto al Comune di Barano d’Ischia, in quanto estraneo alle illegittimità riscontrate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.<br />
Spese come da motivazione.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Renzo Conti, Presidente<br />
Umberto Maiello, Consigliere, Estensore<br />
Anna Corrado, Primo Referendario</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 04/06/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vi-sentenza-4-6-2014-n-3048/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 4/6/2014 n.3048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2014 n.3048</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-20-3-2014-n-3048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-20-3-2014-n-3048/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-20-3-2014-n-3048/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2014 n.3048</a></p>
<p>Pres. Sandulli – Est. Mangia Consorzio Stabile Aedars S.C.aR.L. (Avv.ti F. Zaccone, A. Clarizia) c/ Prefettura di Roma (Avv. Stato); Ministero dell’Interno (Avv. Stato); Comune di Reggio Calabria (n.c.) 1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Presupposti – Fatti sintomatici ed indizianti – Insussistenza – Accertamento giudiziale – Sentenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-20-3-2014-n-3048/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2014 n.3048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-20-3-2014-n-3048/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2014 n.3048</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Sandulli – Est. Mangia<br /> Consorzio Stabile Aedars S.C.aR.L. (Avv.ti F. Zaccone, A. Clarizia) c/ Prefettura di Roma (Avv. Stato); Ministero dell’Interno (Avv. Stato); Comune di Reggio Calabria (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Presupposti – Fatti sintomatici ed indizianti – Insussistenza – Accertamento giudiziale – Sentenza penale archiviazione o assoluzione – Conseguenze.</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Impugnazione – Sindacato del G.A. – Limiti – Difetto di motivazione, illogicità, travisamento.</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Presupposti – Imputazioni soggettive generiche e prive di riscontro – Accertamento giudiziale di irrilevanza – Conseguenze.</p>
<p>4. Contratti della P.A. – Informativa antimafia – Presupposti – Imputazioni soggettive – Risalenti nel tempo – Inidoneità – Conseguenze.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’inibitoria antimafia costituisce misura a carattere preventivo per la tutela nei confronti del crimine organizzato e non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento dell’impresa stessa da parte di queste. Non è quindi necessario raggiungere il massimo grado di certezza dei suoi presupposti, né fare riferimento ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attività di impresa, ma è sufficiente la dimostrazione del pericolo del pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici ed indizianti che, considerati e valutati nel loro complesso, inducano ad ipotizzare la sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata. Tuttavia, qualora l’informativa si fondi su elementi indizianti di un ipotetico concorso esterno, di cui il giudice penale abbia già accertato l’insussistenza tramite provvedimenti di archiviazione, i suddetti elementi indizianti non possono assurgere a presupposto dell’informativa emessa.</p>
<p>2. Ai fini dell’informativa antimafia, il sindacato in sede giurisdizionale è diretto ad accertare l’assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere, quanto all’accuratezza dell’istruttoria, alla completezza dei dati e fatti acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti stessi, alla sufficienza della motivazione ed alla logicità e ragionevolezza delle conclusioni rispetto ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione.</p>
<p>3. Ai fini dell’informativa antimafia, le imputazioni soggettive poste a fondamento della misura interdittiva non possono assumere rilevanza allorquando siano una riproposizione di imputazioni contenute nei giudizi richiamati e questi ultimi si siano già conclusi o con giudicati di assoluzione con formula piena oppure con decreti di archiviazione motivati dall’impossibilità di sostenere l’accusa per insussistenza degli elementi posti a base dell’esercizio dell’azione penale.</p>
<p>4. Ai fini dell’informativa antimafia, sono irrilevanti per l’applicazione della misura inibitoria, anche qualora risultassero fondate, le imputazioni contestate in sede di giudizio penale per fatti molto risalenti nel tempo e quindi inidonei a giustificare la gravissima misura adottata.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>In senso analogo vedi anche <a href="/static/pdf/g/21556_TAR_Lazio_3049_14.pdf">T.A.R. LAZIO, SEZ. I-TER, sentenza 20 marzo 2014, n. 3049</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima Ter)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10607 del 2013, proposto da:<br />
Consorzio Stabile Aedars S.C. A R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Zaccone e Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia, situato in Roma, via Principessa Clotilde n. 2; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Prefettura di Roma, in persona del Prefetto p.t.;<br />
Ministero dell&#8217;Interno, in persona del Ministro p.t.;<br />
rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;<br />
Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., n.c.; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>&#8211; dell&#8217;informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193981/area I bis/o.s.p. emessa dalla Prefettura di Roma in data 27/9/2013;<br />
&#8211; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o conseguente;<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Prefettura di Roma e di Ministero dell&#8217;Interno;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Aedars è un consorzio stabile, che comprende 44 imprese, tutte persone giuridiche autonome. Attualmente è sottoposto a concordato preventivo.<br />
Esso dal 2003 ha partecipato a procedure di evidenza pubblica, per mandato collettivo delle imprese consorziate, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 del d.1gs. n. 163/2006 e dell’art. 94 del d.P.R. n. 207/2010, e, prima che intervenisse l’interdittiva antimafia, era titolare di numerosi contratti d’appalto con la Pubblica amministrazione, affidati all’esecuzione delle proprie consorziate, ex lege e da statuto, così occupando, direttamente, o per indotto, almeno 1000 dipendenti.<br />
Avendo avuto conoscenza dell’adozione, a suo carico, di alcuni provvedimenti interdittivi, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, da parte della Prefettura di Roma, in data 16.10.2013 il ricorrente Consorzio ha depositato istanza di accesso agli atti presso tale Prefettura, ottenendo l’ostensione il successivo 25.10.2013, in occasione della quale ha appreso dell’intervenuta emissione in data 27.9.2013, ad opera della stessa e su richiesta della Provincia Regionale di Caltanissetta, dell’informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193981/Area T bis/O.S.P., trasmessa a detta municipalità.<br />
Il Consorzio de quo ha pure chiesto l’ostensione degli atti endoprocedimentali presupposti a tale interdittiva, ma la Prefettura di Roma vi ha opposto il proprio diniego.<br />
Avverso la citata interdittiva, nonché gli atti presupposti, è stato proposto il presente ricorso, fondato sui seguenti motivi di censura: violazione e falsa applicazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011 &#8211; violazione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990 &#8211; eccesso di potere per difetto di istruttoria, errore nei presupposti., travisamento dei fatti, contraddittorietà, irragionevolezza ed arbitrarietà.<br />
L’interdittiva antimafia gravata sarebbe illegittima in quanto incentrata su una “non attuale, parziale, frammentaria, inattendibile e superata rappresentazione degli elementi (…) a fondamento” e su “una errata e fuorviante valutazione delle risultanze processuali”.<br />
In tale provvedimento si assume che “Fracla S.r.l., socio consortile di maggioranza assoluta del Consorzio Stabile Aedars, sarebbe “riconducibile al gruppo imprenditoriale che fa capo ai fratelli Mollica (Pietro, Domenico e Antonino) di Piraino” e che “le informazioni attualmente disponibili indicano i fratelli Mollica sospettati da tempo di collusioni con ambienti mafiosi”, risultando “essere stati coinvolti in diversi procedimenti anche per reati di mafia fin dagli anni novanta”. Sotto questo ultimo profilo, si afferma, tra l’altro, che i fratelli Mollica “fin dagli anni ‘90 venivano indicati tra i referenti, attraverso l’interposizione di tale Casamento, altro imprenditore di Patti (ME), del noto Angelo Siino, uomo d’onore di ‘cosa nostra’ deputato al controllo degli appalti pubblici in Sicilia per conto di Totò Riina”, che inoltre gli stessi “…evitavano attentati ai propri cantieri e aderendo al sistema cd. dei ‘pass’ (spartizione degli appalti) imposto da cosa nostra si rendevano disponibili a partecipare o meno agli appalti&#8230;contribuendo così a rafforzare l’organizzazione”.<br />
A tali asserzioni in ricorso si contesta in primo luogo che non esisterebbe alcun gruppo imprenditoriale riconducibile ai signori Mollica.<br />
Infatti, la collaborazione di tipo imprenditoriale tra i fratelli Mollica (Pietro, Domenico e Antonino) di Piraino sarebbe cessata sin dal 1994, allorquando è stato dichiarato il fallimento di SIAF S.r.l., di cui erano soci, mentre soltanto Pietro Mollica si è dedicato ed ha avuto un ruolo sia nella costituzione, sia nel funzionamento di Aedars.<br />
Quanto alle accuse mosse nei confronti di detti soggetti, in realtà si tratterebbe di riproposizione delle imputazioni inizialmente mosse dalla pubblica accusa.<br />
In proposito non si terrebbe conto e non si darebbe atto che ciascuno dei giudizi indicati, riferiti ai fratelli Mollica e ad altri soggetti che sarebbero collegati agli stessi, si è già concluso o con giudicati di assoluzione con formula piena oppure con decreti di archiviazione motivati dall’impossibilità di sostenere l’accusa, per insussistenza degli elementi posti a base dell’esercizio dell’azione penale. In proposito si fa notare che, secondo la giurisprudenza, gli elementi indizianti “non possono essere utilizzati una volta che il giudice penale ne abbia accertato l’insussistenza”.<br />
In particolare, la Prefettura non terrebbe in alcun conto del dato dirimente rappresentato dalla sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 115 del 19.5.2011, passata in giudicato, che, confermando quella del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 28.2.2003, ha assolto il Sig. Pietro Tindaro Mollica ed i suoi fratelli dalle imputazioni relative al delitto di associazione mafiosa e di truffa aggravata, “perché i fatti non sussistono”; si precisa che i fatti presunti che hanno originato detto processo si riferivano proprio alle contestazioni avvenute in epoca antecedente il 1992.<br />
Tale sentenza avrebbe escluso sia l’adesione al sistema dei cd. ‘pass’, essendo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Siino risultate “generiche e prive di elementi di riscontro”, posto che il medesimo “non” aveva “indicato in concreto… gli appalti che la Siaf aveva ottenuto facendo ricorso a tale sistema”, sia che i Mollica abbiano contribuito al rafforzamento di cosa Nostra, perché “anche con riferimento alla dazione di somme di denaro…non sono stati acquisiti validi elementi di riscontro”, essendo all’opposto “emerso in maniera incontestabile che i Mollica erano sottoposti ad estorsione dalle famiglie locali e che in tale contesto Siino era intervenuto (solo)] per risolvere una situazione in cui i predetti erano stati vittime di minacce”.<br />
Della predetta sentenza nel provvedimento censurato si riproduce il passo nel quale la Corte d’Appello aveva sostenuto di poter ipotizzare nei confronti dei Mollica, “essenzialmente alla luce delle dichiarazioni del Siino”, il loro “inserimento nel sistema politico mafioso degli appalti pubblici”, omettendo, tuttavia, di richiamare la conclusione secondo cui tale imputazione “non può ritenersi configurabile”.<br />
Conseguentemente il riferimento dell’informativa ai procedimenti penali degli anni ‘90 sarebbe privo di qualsiasi rilevanza, anche solo indiziaria.<br />
Peraltro nel provvedimento gravato si estrapolano presunti indizi da una lettura, che sarebbe frammentaria e gravemente fuorviante dei passaggi motivazionali della citata decisione della Corte d’Appello di Reggio Calabria.<br />
In particolare, sarebbe errato in fatto e diritto, oltre che illogico, il riferimento alla parte della motivazione di tale decisione di non trasmettere gli atti alla Procura per i fatti ivi contemplati, considerata la maturata prescrizione. Infatti tale inciso si riferisce solo all’eventuale possibilità di riqualificare sotto una diversa fattispecie di reato gli accadimenti contestati, per i quali si era esclusa la riconducibilità al reato di associazione mafiosa.<br />
In ogni caso si tratta di fatti risalenti ad epoca antecedente al 1992, perciò inattuali ed inidonei a giustificare la gravissima misura adottata<br />
Inoltre gli elementi ai quali l’interdittiva antimafia fa riferimento sarebbero i medesimi già posti a fondamento di una precedente informativa, adottata nel 1999, a carico di Itaco S.p.A., cessionaria di un ramo d’azienda di SIAF S.r.l. Essa è stata dapprima sospesa dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1683/1999, e poi revocata dalla Prefettura emittente, mediante il rilascio di successiva informativa positiva. È evidente che, prima ancora dell’emanazione della sentenza di assoluzione piena relativa all’unico procedimento penale a carico dei Signori Mollica per reati di tipo mafioso, l’Amministrazione ha agito in autotutela, ravvisando, pertanto, l’assoluta estraneità dei medesimi rispetto alle contestazioni inizialmente avanzate.<br />
Riguardo al riferito deferimento del Sig. Domenico Mollica per associazione mafiosa, finalizzata alla turbativa d’asta, “avvenuto nel 2003”, in ricorso si afferma che di tale deferimento non si era mai avuta notizia &#8211; essendo perciò deducibile che lo stesso non abbia avuto alcun seguito o sviluppo – e che, in ogni caso, questi sarebbe totalmente estraneo rispetto alla compagine ed all’attività di Aedars.<br />
Di alcuna rilevanza sarebbe anche il rinvio alle “note di archivio DIA”, le quali evidenzierebbero che “i Mollica nel tempo avrebbero tenuto un comportamento ambiguo tale da farli passare vittime delle organizzazioni mafiose, piuttosto che, come di fatto si è avverato, personaggi con un ruolo stabile all’interno delle strutture criminali, pur in assenza di una formale affiliazione finalizzata alla loro espansione imprenditoriale”.<br />
Non sarebbe chiaro l’iter che ha condotto a tale conclusione, mentre sarebbe accertato sia nel procedimento conclusosi con la menzionata sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria, sia altresì nel procedimento penale c.d. “Mare Nostrum” che essi sono stati “vittime delle organizzazioni mafiose”. In particolare, in quest’ultimo procedimento, nel quale sono stati processati i capi e gli affiliati di tutte le organizzazioni criminali operanti nel suddetto contesto territoriale e che ha registrato l’esecuzione di oltre seicento ordinanze di custodia cautelare in carcere, i Mollica non solo figuravano quali parti offese, ma sono stati tra i pochi imprenditori a costituirsi parte civile nei confronti degli imputati.<br />
Del pari, del tutto errato e superato dagli sviluppi processuali sarebbe il richiamo del riferito accertamento, da parte della Prefettura di Messina, del fatto che “i fratelli Mollica avrebbero condizionato il Consiglio e la Giunta del Comune di Piraino (ME), tanto da determinate lo scioglimento per infiltrazione mafiosa”, atteso che le medesime circostanze all’epoca (primi anni ‘90) evidenziate dalla Prefettura di Messina sarebbero state ritenute inesistenti nel processo conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria sopra citata.<br />
Quanto alla presunta rete di rapporti tra Aedars e altri soggetti, oppure società, ritenuti vicini o contigui ad organizzazioni criminali, non si considererebbero la risalente cessazione di ogni rapporto con soggetti indagati, anche se poi assolti da ogni imputazione, l’intervenuto accertamento in sede penale dell’inesistenza di cointeressenze illecite con detti soggetti e la pronta estromissione dalla compagine sociale di chiunque fosse anche solo privato della positiva certificazione antimafia, con evidente carenza di istruttoria, in assenza di un vero e proprio quadro indiziario.<br />
In questa sede si contesta altresì l’affermazione che il Consorzio sarebbe partecipato da soggetti con precedenti penali, anche di tipo mafioso, secondo quanto comunicato dal rapporto del Centro Operativo DIA di Roma datato 16.9.2013.<br />
Al riguardo si pone in evidenza che negli isolati casi in cui è venuta meno la certificazione antimafia, comunque sempre posseduta dai consorziati al momento della loro iscrizione, il Consorzio li ha esclusi dalla compagine sociale, in applicazione dello Statuto.<br />
Inoltre l’Amministrazione mancherebbe di porre in rilievo che non sono socie di Aedars le società Italcantieri S.p.A. ed Assetti del Territorio S.p.A., dichiarate invece nell’interdittiva ‘riconducibili’ al geom. Francesco Scirocco, detenuto dall’anno 2011. Esse, erroneamente definite società ‘costituende’ il Consorzio, in realtà sarebbero uscite dalla compagine sociale a far tempo, rispettivamente, dal 20.10.2005 e dal 28.7.2005, come agevolmente verificabile da una semplice visura camerale.<br />
Nell’interdittiva antimafia qui censurata si richiamata altresì una nota della Sezione DIA di Messina, nella quale, nel riferire un’attività antimafia che avrebbe portato al sequestro preventivo di beni in danno dello Scirocco, si afferma che tale organo “ebbe modo di rilevare strettissimi legami, anche di natura economico-finanziaria, tra” lo stesso “ed il nucleo familiare dei Mollica” ed inoltre che tali rapporti sarebbero stati segnalati anche dalla Commissione di indagine, nominata presso il Comune di Augusta, la quale avrebbe sottolineato un ruolo centrale del medesimo nell’attività di presunta turbativa di appalti a favore dei Mollica.<br />
In ricorso si sostiene che della vicenda indicata nella nota della Sezione DIA di Messina non si avrebbe mai avuto notizia e da ciò si desumerebbe che la stessa non avrebbe avuto alcun seguito o sviluppo nei confronti di Aedars e dei signori Mollica, a riprova della loro estraneità rispetto ad ogni illecita cointeressenza.<br />
Si evidenzia che, essendo stati in passato coindagati lo Scirocco ed i Mollica, il primo è stato condannato o rinviato a giudizio, mentre i secondi sarebbero sempre stati assolti.<br />
In particolare, in ordine ai fatti richiamati nel provvedimento impugnato, si afferma che la segnalazione dei Carabinieri di Patti del 18.5.2006 dovrebbe riferirsi al procedimento penale n. 577/2005 RGNR della Procura della Repubblica di Patti, nell’ambito del quale sono stati disposti il sequestro probatorio e quello preventivo, poi annullati dal Tribunale del Riesame, per mancanza del fumus in ordine reati contestati ai fratelli Mollica, come pure confermato dalla Corte di Cassazione, che, all’udienza del 12.2.2007, ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero, con conseguente archiviazione dell’intero procedimento.<br />
Quanto al procedimento n. 4208/02 RGNR (cd. Operazione Icaro), pure riportato, si fa notare che esso si è concluso con l’esercizio dell’azione penale per gran parte degli indagati, compreso lo Scirocco, mentre è stata disposta l’archiviazione nei confronti del sig. Pietro Tindaro Mollica e dei suoi fratelli.<br />
Sarebbe poi certamente illogico ed errato affermare, come invece avviene nell’interdittiva, che da un giudicato penale, quale il provvedimento di archiviazione, possano discendere “condotte sicuramente rilevanti ai fini di un ipotetico concorso esterno”; ciò deriverebbe da una tendenziosa estrapolazione di contenuti degli atti processuali.<br />
L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Roma nel procedimento penale n. 55028/09 RGNR, ha riguardato il solo Scirocco, per fatti estranei a reati di mafia, mentre analoga richiesta, avanzata nei confronti di Pietro Tindaro ed Antonino Mollica, è stata rigettata dal GIP, per mancanza di “indizi” di colpevolezza, e dal Tribunale del Riesame di Roma, con provvedimento del 21.1.2013, sull’appello proposto dal Pubblico ministero.<br />
Perciò tutti gli elementi utilizzati per argomentare in ordine ad una continuità di presunti rapporti illeciti ovvero di cointeressenze tra lo Scirocco ed il Sig. Pietro Tindaro Mollica ed i suoi fratelli sarebbero smentiti da circostanziati provvedimenti giudiziari, sottaciuti nell’informativa e comunque non valutati dall’Amministrazione.<br />
Anche rispetto alla vicenda del sig. Salvatore Sidoti emergerebbe la dedotta carenza di istruttoria.<br />
Segnatamente nell’informativa censurata si afferma che dalla nota del Comando Provinciale di Messina datata 12.9.2013 si evincerebbe che, nell’ambito di controlli effettuati all&#8217;interno di un cantiere appartenente al Consorzio ed affidato alla ditta Ares, all’epoca consorziata, sarebbe stata rilevata la presenza di operai e mezzi della ditta Sidoti Salvatore, nonché di Sidoti Costruzioni Piccola Società Cooperativa a r.1., entrambe riconducibili al primo, condannato per i reati di cui agli artt. 110, 378, 628 e 629 c.p. ed all’ art. 7 della legge n. 152/1991, ma non si considererebbe che la Corte d&#8217;Assise d&#8217;Appello di Messina, con sentenza del 25.1.2011, ha assolto il Sig. Salvatore Sidoti dai predetti reati, “per non aver commesso il fatto”, e che sia dal Certificato generale del Casellario giudiziale, sia dal certificato dei carichi pendenti ad oggi nulla emerge a carico del menzionato Sidoti.<br />
Con riferimento dal rapporto della Prefettura di Agrigento datato 19.4.2013, seguito al verbale di accesso del Gruppo Interforze presso il cantiere di Porto Empedocle, dal quale emergerebbe “la contestuale presenza sul cantiere di imprese già destinatarie di provvedimenti interdittivi o informazioni atipiche adottati dalla Prefettura di Agrigento”, con conseguente “grave pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata attraverso società e/o soggetti facenti parte di compagini societarie direttamente connesse ad elementi appartenenti a sodalizi mafiosi”, si contesta che nessuno dei subcontraenti contattati per dare esecuzione alla commessa di Aedars risulterebbe colpito da provvedimenti interdittivi, tipici o atipici, e che comunque tale Consorzio si sarebbe sempre rigorosamente attenuto ai c.d. ‘protocolli di legalità’ predisposti e applicati dalle stazioni appaltanti, nella specie alle prescrizioni previste dal Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, con l’effetto che, anche laddove dovesse emergere ex post una nota informativa a carico di un subcontraente, non potrebbe automaticamente farsi discendere qualche conseguenza pregiudizievole nei confronti del medesimo.<br />
Segnatamente, in applicazione di detto Protocollo di Legalità, il Consorzio si sarebbe in via preventiva rivolto alla stazione appaltante, per chiederne, ottenendone, la relativa autorizzazione, sia per le forniture di materiali c.d. ‘sensibili’, per la stipulazione dei contratti di subappalto e di noleggio.<br />
La successiva sospensione dei contratti di sub-fornitura, soggetti al vaglio della Prefettura di Agrigento, nonché la revoca delle autorizzazioni rilasciate per la stipulazione dei subcontratti sarebbero riconducibili esclusivamente all’omessa richiesta, da parte della stazione appaltante, e non già del Consorzio, della certificazione prefettizia preventiva, e, perciò, sarebbero ascrivibili ad un errore procedurale della prima, che ha poi, con determinazione del 18.7.2013, autorizzato nuovamente la stipulazione dei subcontratti revocati, sotto la condizione risolutiva di successiva verifica antimafia negativa.<br />
Infine nell’interdittiva gravata nel presente ricorso, richiamandosi la relazione della Prefettura di Reggio Calabria del 9.8.2013, si fa riferimento alla presenza, nel cantiere Aedars di Rosarno, di “soggetti particolarmente noti per indole criminale e pericolosità sociale”.<br />
L’Amministrazione desumerebbe gli elementi sintomatici di un presunto condizionamento della criminalità organizzata dalla presenza in cantiere della Società I.C.O.P. a r.l., la quale detiene una quota di partecipazione nel Consorzio Aedars e che è destinataria di un provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, ma essa non considera in primo luogo che detta Società non avrebbe mai operato, ad alcun titolo, sul cantiere di Rosarno, essendo l’appalto in questione assegnato ad altra consorziata, e che inoltre il Consorzio Aedars l’avrebbe immediatamente esclusa dalla compagine consortile, non appena venuto a conoscenza dell’interdittiva.<br />
Peraltro anche in questo caso il Consorzio ricorrente avrebbe rigorosamente osservato le prescrizioni imposte con il protocollo di legalità.<br />
Si conclude, evidenziandosi che sarebbe documentalmente dimostrato che tutte le informazioni utilizzate per sostenere l’informativa sarebbero estrapolazioni parziali, confutate dai successivi sviluppi procedimentali e processuali.<br />
Nel ricorso in esame è stata, altresì, proposta istanza ex art. 116 c.p.a. in relazione agli atti richiamati nell’informativa impugnata &#8211; atti ispettivi, di polizia e di accertamento sottesi alla sua adozione.<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, il quale ha depositato una memoria defensionale.<br />
Esso ha in primo luogo richiamato l’istruttoria svolta, sulla base della quale in data 27.9.2013 è stato emesso il provvedimento interdittivo.<br />
Nella relazione della Prefettura di Agrigento del 19.4.2013, con cui sono stati comunicati gli esiti dell’accesso presso il cantiere di Porto Empedocle (lavori di realizzazione della darsena del molo di ponente all’interno del porto della nautica minore), si assumono la sussistenza di “grave pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata attraverso società e/o soggetti facenti parte di compagini societarie direttamente connesse ad elementi appartenenti a sodalizi mafiosi” e “la presenza sul cantiere di imprese già destinatarie di provvedimenti interdittivi”, da cui si desumerebbe che l’appalto in corso di esecuzione sarebbe fortemente condizionato.<br />
Dalla nota della Prefettura di Reggio Calabria del 9.8.2013, di trasmissione del verbale di accesso al cantiere per la progettazione ed esecuzione di lavori di un centro di accoglienza e formazione per i migranti di Rosarno, commissionati al Consorzio ricorrente, emerge la presenza di società, alle quali apparterrebbero soggetti con indole criminale e pericolosità sociale.<br />
In detto verbale si segnala che nel Consorzio detiene una quota di partecipazione la I.C.O.P. S.r.l., destinataria di provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, tra i cui dipendenti figura un certo Siciliano Massimo, tratto in arresto il 13.11.2012 per associazione a delinquere di stampo mafioso, figlio dell’amministratore Murdaca Cavallo Carmela, nonché titolare di quote (94,47%) della Società stessa, insieme alla figlia Siciliano Donatella (5,53%).<br />
La Prefettura di Milano ha trasmesso alla Prefettura di Roma la nota della DIA – Centro Operativo di Milano datata 7.8.2013, in cui si rappresentavano elementi di criticità sul Consorzio Aedars, aggiudicatario dell’appalto relativo ai lavori di edilizia residenziale sociale nel Comune di Milano – via Cogne, evidenziandosi che tali criticità sarebbero, in particolare, riconducibili alla Fracla S.r.l., socio di maggioranza assoluta, ed alla R.A. Costruzioni S.r.l., subentrata alla prima nei predetti lavori.<br />
La Fracla farebbe capo al gruppo imprenditoriale dei fratelli Mollica (Pietro, Domenico e Antonino) di Piraino, essendo l’attuale assetto societario composto da Scaffidi Tindara, suocera di Mollica Pietro, per il 2%, e Mollica Francesco Davide, per il 98%. I fratelli Mollica sarebbero sospettati da tempo di collusioni con ambienti mafiosi e coinvolti in diversi procedimenti penali anche per reati di mafia sin dagli anni ’90, avrebbero condizionato il Consiglio e la Giunta del Comune di Piraino, sciolto per infiltrazione mafiosa, e l’ultimo deferimento per associazione mafiosa finalizzata alla turbativa d’asta risalirebbe al 2003 e riguarderebbe Mollica Domenico.<br />
Nel 2011 la DIA di Messina, nel corso di un’attività antimafia che ha portato al sequestro preventivo di beni in danno di Scirocco Francesco, ha evidenziato strettissimi legami, anche di natura finanziaria, tra quest’ultimo ed i fratelli Mollica.<br />
Anche la Commissione di Indagine nominata presso il Comune di Augusta avrebbe evidenziato il ruolo centrale assunto dallo Scirocco nella turbativa degli appalti in favore dei fratelli Mollica.<br />
Il Consorzio ricorrente risulterebbe aver aperto una propria sede operativa a Piraino e tra i propri dipendenti figurerebbe Mollica Pietro, così come si desumerebbe dai dati INPS 2012.<br />
Da una nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Messina del 12.9.2013 si evince che nel corso di controlli eseguiti nelle date del 22.5.2008 e 22.1.2009 in un cantiere gestito dal Consorzio, del quale l’amministratore unico della Fracla S.r.l – Miraudo Sandro risultava direttore e responsabile tecnico – è stata rilevata la presenza di operai e mezzi delle ditte “Sidoti Salvatore” e “Sidoti Costruzioni Piccola Società Cooperativa a r.l.”, con cui il Consorzio aveva stipulato contratti di nolo macchine ed attrezzature. Salvatore Sidoti nel 1997 era stato colpito da ordine di custodia cautelare, per aver fatto parte di un’associazione di tipo mafioso operante nella fascia tirrenica, e nel 2003 era stato coinvolto in procedimenti penali facenti capo alla cd. operazione Icaro, per aver fatto parte di diversi gruppi associati di stampo mafioso riconducibili a Cosa Nostra, conclusisi con sentenza di condanna della Corte d’Assise di Messina del 25.7.2008. Nei medesimi procedimenti penali risultavano indagati anche Scirocco Francesco ed i fratelli Mollica Domenico, Antonino e Pietro ai sensi dell’art. 416 bis c.p., ma la posizione di questi ultimi è stata stralciata; tuttavia, nello stralcio si affermerebbe che le loro condotte erano “sicuramente rilevanti ai fini di un ipotetico concorso esterno”.<br />
Scirocco sarebbe stato colpito da ordine di custodia cautelare, quale appartenente ad un’associazione mafiosa vicina a Cosa Nostra, nonché per estorsione aggravata, e sarebbe stato, altresì, destinatario di sequestro preventivo di beni.<br />
Dalle informazioni fornite dalla Guardia di Finanza in data 18.9.2013 emergerebbe che alcune delle Società consortili – Italcantieri S.p.A. e Assetti del Territorio S.p.A. &#8211; sarebbero riconducibili proprio a Francesco Scirocco.<br />
Vi sarebbero stati rapporti di frequentazione e di affari tra quest’ultimo ed i fratelli Mollica.<br />
Nella sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 115 del 2011 si affermerebbe che i fratelli Mollica si sarebbero fatti accreditare presso Cosa Nostra attraverso l’imprenditore a loro collegato Casamento di Patti, che li presentava ad Angelo Siino, mafioso incaricato da Cosa Nostra della distribuzione degli appalti in Sicilia, ed avrebbero evitato attentati presso i propri cantieri, aderendo al sistema dei ‘pass’ imposto proprio da Cosa Nostra, in tal modo rendendosi disponibili a partecipare o meno agli appalti a seconda delle esigenze dell’organizzazione mafiosa.<br />
Tutta la questione è stata portata all’attenzione del Gruppo Interforze, che all’unanimità ha ritenuto sussistenti tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti del Consorzio stabile ricorrente.<br />
In diritto si evidenzia quali siano in generale i presupposti e le finalità dell’interdittiva antimafia, sottolineandosi che, trattandosi di attività di prevenzione, sarebbero sufficienti elementi indiziari e sintomatici di condizionamento da parte della criminalità organizzata.<br />
Concretamente si rileva che essa è stata disposta, oltre che nei riguardi del Consorzio stabile Aedars, altresì nei confronti della consorziata di maggioranza Fracla S.r.l., delle altre consorziate I.C.O.P. S.r.l., I.G. Group e Impresing S.r.l., nonché della Società A.G. Operae S.r.l., cessionaria della Società Operae S.r.l.<br />
Riguardo alla mancata ostensione degli atti istruttori, dedotta in ricorso, si fa presente che tali atti rientrerebbero nella categoria di quelli inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 3 del D.M. 10.5.1994, n. 415.<br />
Con ordinanza 26.11.2013, n. 10182 è stata disposta l’acquisizione della documentazione su cui si fonda l’adozione dell’interdittiva antimafia in parola ed è stata fissata l’udienza pubblica del 13.2.2014 per la trattazione del merito.<br />
In data 8.1.2014 l’Amministrazione ha depositato la documentazione richiesta con la citata ordinanza istruttoria.<br />
Il Consorzio ha depositato ulteriore documentazione e due memorie difensive, l’una riferita agli elementi desumibili dalla predetta documentazione depositata dall’Amministrazione e l’altra per evidenziare che il Consorzio è stato ammesso alla procedura di concordato preventivo di cui all’art. 161, 6° comma, del Regio decreto 16.3.1942, n. 267.<br />
Nella citata pubblica udienza del 13.2.2014 il ricorso è stato introitato per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1 &#8211; Con il gravame all’esame del Collegio si impugna l’informativa prefettizia interdittiva prot. n. 193981/Area I bis/O.S.P., emessa dalla Prefettura di Roma in data 27.9.2013 nei confronti del Consorzio Stabile Aedars s.c. a r.l., odierno ricorrente, unitamente agli atti presupposti, ivi richiamati, ed agli altri atti connessi, tutti indicati in epigrafe.<br />
2 &#8211; Preliminarmente deve evidenziarsi che l’inibitoria antimafia, costituendo “la massima anticipazione di tutela preventiva come risposta dello Stato verso il crimine organizzato”, proprio in virtù ed in ragione della sua natura preventiva, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di elementi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento dell’impresa con organizzazioni mafiose o di un condizionamento dell’impresa stessa da parte di queste.<br />
Pertanto, per giustificare l’adozione di un’interdittiva antimafia non è necessario raggiungere il massimo grado di certezza dei suoi presupposti, né è necessario fare riferimento ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull’esistenza della contiguità con organizzazioni malavitose e del condizionamento in atto dell’attività di impresa, essendo sufficiente la dimostrazione del pericolo del pregiudizio, attraverso la presenza di fatti sintomatici ed indizianti che, considerati e valutati nel loro complesso, inducano ad ipotizzare la sussistenza di un collegamento tra impresa e criminalità organizzata.<br />
2.1 &#8211; Ne consegue un’ampia potestà discrezionale attribuita all’organo istruttore, cui spettano i compiti di polizia e di mantenimento dell’ordine pubblico, in relazione alla ricerca ed alla valutazione degli elementi da cui poter desumere eventuali connivenze e collegamenti di tipo mafioso.<br />
3 &#8211; Tuttavia, se è vero che a base dell’informativa possono essere posti elementi indizianti anche se non accertati dal giudice penale, è altresì vero che quegli elementi non possono assurgere a presupposto, una volta che il giudice penale ne abbia accertato l’insussistenza.<br />
3.1 &#8211; Inoltre la misura interdittiva deve fondarsi su elementi attuali e pertinenti dai quali sia ragionevolmente desumibile un tentativo di ingerenza nella compagine sociale; in altre parole, essa non può fare riferimento a fatti remoti, privi di attualità.<br />
3.2 &#8211; Va aggiunto che l’informativa interdittiva deve essere assistita da congrua motivazione, che dia contezza di un’adeguata istruttoria, da svolgersi con l’ampiezza di poteri ma anche con i limiti suindicati, tesa ad accertare e verificare gli elementi indizianti fondanti la sua emissione.<br />
4 &#8211; In questi casi il sindacato in sede giurisdizionale è diretto ad accertare l’assenza di eventuali vizi della funzione, che possano essere sintomo di un non corretto esercizio del potere, quanto all’accuratezza dell’istruttoria, alla completezza dei dati e fatti acquisiti, alla non travisata valutazione dei fatti stessi, alla sufficienza della motivazione ed alla logicità e ragionevolezza delle conclusioni rispetto ai presupposti ed elementi di fatto presi in considerazione.<br />
5 &#8211; Fatte queste dovute premesse di ordine generale, si precisa che l’esame condotto qui in concreto dal Collegio parte da un attento vaglio del contenuto del provvedimento interdittivo impugnato, alla luce della documentazione in atti – quella acquisita in giudizio dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza istruttoria disposta da questo Tribunale e quella prodotta in giudizio dalla parte ricorrente – e delle doglianze mosse da quest’ultima e delle controdeduzioni fornite dall’Amministrazione.<br />
La decisione viene assunta, all’esito di detto esame, tenendo conto naturalmente della natura e delle finalità dell’interdittiva antimafia, sopra illustrate, ma anche delle garanzie comunque offerte al soggetto colpito, in nome anche del buon andamento della pubblica amministrazione.<br />
6 &#8211; Nel provvedimento prefettizio qui gravato in primo luogo viene posto l’accento sulla Fracla S.r.l., socio di maggioranza assoluta, che sarebbe riconducibile al gruppo imprenditoriale dei fratelli Mollica (Pietro, Domenico e Antonino) di Piraino, essendo l’attuale assetto societario composto da Scaffidi Tindara, suocera di Mollica Pietro, per il 2%, e Mollica Francesco Davide, per il 98%.<br />
Si assume che i fratelli Mollica sarebbero sospettati da tempo di collusioni con ambienti mafiosi, coinvolti in diversi procedimenti penali anche per reati di mafia sin dagli anni ’90, avrebbero condizionato il Consiglio e la Giunta del Comune di Piraino, sciolto per infiltrazione mafiosa, e l’ultimo deferimento per associazione mafiosa finalizzata alla turbativa d’asta risalirebbe al 2003 e riguarderebbe Mollica Domenico.<br />
Si sottolinea altresì che il Consorzio ricorrente risulterebbe aver aperto una propria sede operativa a Piraino e tra i propri dipendenti figurerebbe Mollica Pietro, così come si desumerebbe dai dati INPS 2012.<br />
Inoltre nel 2011 la DIA di Messina, nel corso di un’attività antimafia che ha portato al sequestro preventivo di beni in danno di Scirocco Francesco, avrebbe evidenziato strettissimi legami, anche di natura finanziaria, tra quest’ultimo ed i fratelli Mollica.<br />
Anche la Commissione di Indagine nominata presso il Comune di Augusta avrebbe individuato il ruolo centrale assunto dallo Scirocco nella turbativa degli appalti in favore dei fratelli Mollica.<br />
Secondo quanto assunto nella riunione del Gruppo Interforze del 17.9.2013, riportata nella nota del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma della Guardia di Finanza del 18.9.2013, in atti, richiamato nel provvedimento gravato, nella sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 115 del 2011 si affermerebbe che i fratelli Mollica si sarebbero fatti accreditare presso Cosa Nostra attraverso l’imprenditore a loro collegato Casamento di Patti, che li presentava ad Angelo Siino, mafioso incaricato da Cosa Nostra della distribuzione degli appalti in Sicilia, ed avrebbero evitato attentati presso i propri cantieri, aderendo al sistema dei ‘pass’ imposto proprio da Cosa Nostra, in tal modo rendendosi disponibili a partecipare o meno agli appalti, a seconda delle esigenze dell’organizzazione mafiosa.<br />
La continuità dei rapporti tra Scirocco Francesco e questi ultimi si riscontrerebbe nei procedimenti penali 4208/02 RGNR e 3254/03 GIP del Tribunale di Messina, nei quali tutti sarebbero indagati, nel decreto di misura personale e patrimoniale nei confronti di Scirocco, nel quale si evidenzierebbe il “ruolo di primaria importanza” dallo stesso assunto nell’assegnazione degli appalti alle società facenti capo ai fratelli Mollica, nella segnalazione della Compagnia dei Carabinieri di Patti del 18.5.2006, nella quale risulterebbero essere stati denunciati per associazione di stampo mafioso sia Scirocco sia i fratelli Mollica e Lambiase Alessandro, precedente amministratore unico del Consorzio, nell’ordine di custodia cautelare del 31.5.2012 per associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e turbata libertà di incanti emessa dal GIP di Roma a carico di Francesco Scirocco, in cui risulterebbero coindagati Mollica Pietro Tindaro, Mollica Antonino e Lambise Alessandro.<br />
6.1 &#8211; Riguardo alla riconducibilità della Fracla, e perciò del Consorzio, da questa partecipata in larga maggioranza, ai signori Mollica, va detto che dai dati desumibili dalla documentazione agli atti si evidenzia che le ‘imputazioni’ riferite a questi ultimi sono in realtà una riproposizione di quelle inizialmente mosse dalla pubblica accusa.<br />
Non si tiene conto, infatti, della circostanza che ciascuno dei giudizi indicati si è già concluso o con giudicati di assoluzione con formula piena oppure con decreti di archiviazione motivati dall’impossibilità di sostenere l’accusa per insussistenza degli elementi posti a base dell’esercizio dell’azione penale.<br />
È evidente che gli elementi indizianti non possono assumere rilevanza quando ormai il giudice penale ne abbia accertato l’insussistenza.<br />
In proposito particolare importanza riveste la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. 115 del 19.5.2011, passata in giudicato, che, confermando quella del GUP del Tribunale di Reggio Calabria del 28.2.2003, ha assolto il Sig. Pietro Tindaro Mollica ed i suoi fratelli dalle imputazioni relative al delitto di associazione mafiosa e di truffa aggravata “perché i fatti non sussistono”; tali fatti presunti costituivano l’oggetto di contestazioni avvenute in epoca anteriore al 1992.<br />
Segnatamente, tale sentenza ha escluso sia l’adesione al sistema dei cd. ‘pass’, essendo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Siino risultate “generiche e prive di elementi di riscontro”, posto che il medesimo “non” aveva “indicato in concreto…gli appalti che la SIAF”, di cui erano titolari i fratelli Mollica, “aveva ottenuto facendo ricorso a tale sistema”, sia che i Mollica abbiano contribuito al rafforzamento di cosa Nostra, perché “anche con riferimento alla dazione di somme di denaro…non sono stati acquisiti validi elementi di riscontro”, essendo all’opposto “emerso in maniera incontestabile che i Mollica erano sottoposti ad estorsione dalle famiglie locali e che in tale contesto Siino era intervenuto (solo) per risolvere una situazione in cui i predetti erano stati vittime di minacce”.<br />
Il presunto “inserimento nel sistema politico mafioso degli appalti pubblici” dei fratelli Mollica, di cui si fa cenno nella predetta sentenza e che è stato preso in considerazione in sede istruttoria e riportato nel provvedimento impugnato, in realtà rappresenta una delle affermazioni del collaboratore di giustizia Siino, ma la stessa sentenza conclude nel senso che tale imputazione “non può ritenersi configurabile”.<br />
È evidente che nel provvedimento gravato si estrapolano presunti indizi da una lettura frammentaria e gravemente fuorviante dei passaggi motivazionali della citata decisione della Corte d&#8217;Appello di Reggio Calabria.<br />
In proposito si rammenta che si fa riferimento alla parte della motivazione di tale decisione di non trasmettere gli atti alla Procura per i fatti ivi contemplati, considerata la maturata prescrizione; tuttavia tale inciso si riferisce solo all’eventuale possibilità di riqualificare sotto una diversa fattispecie di reato gli accadimenti contestati, per i quali si era esclusa la riconducibilità al reato di associazione mafiosa.<br />
Conseguentemente il riferimento dell’informativa in esame ai procedimenti penali degli anni ‘90 appare privo di rilevanza, anche solo indiziaria.<br />
In ogni caso, ove pure fossero stati fondati, si sarebbe trattato di fatti molto risalenti nel tempo, perciò inattuali ed inidonei a giustificare la gravissima misura adottata.<br />
Peraltro tali elementi sono i medesimi già posti a fondamento di una precedente informativa, adottata nel 1999, a carico di Itaco S.p.A., cessionaria di un ramo d’azienda di SIAF S.r.l., dapprima sospesa dal Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1683/1999, e poi revocata dalla Prefettura emittente, mediante il rilascio di successiva informativa positiva. È evidente che, prima ancora dell’emanazione della sentenza di assoluzione piena relativa all’unico procedimento penale a carico dei Sig.ri Mollica per reati di tipo mafioso, avvenuta in via definitiva solo nel 2011 con la menzionata sentenza, l’Amministrazione ha agito in autotutela, ravvisando pertanto l’assoluta estraneità dei medesimi rispetto alle contestazioni inizialmente avanzate.<br />
In tale procedimento, conclusosi con la citata sentenza d’appello del 2011, nonché nel procedimento penale n. 606/93 &#8211; c.d. “Mare Nostrum”- essi sono stati considerati quali “vittime delle organizzazioni mafiose”. In particolare, in quest’ultimo procedimento, i Mollica figuravano quali parti offese e si sono costituiti parte civile nei confronti degli imputati.<br />
Si aggiunge che nello stesso verbale del Gruppo Interforze del 17.9.2013 si riconosce che fino al 2011 erano state rilasciate liberatorie antimafia, non essendovi emersi motivi ostativi; ciononostante si pongono a fondamento dell’interdittiva qui censurata i medesimi fatti già ritenuti irrilevanti.<br />
A fronte della conclusione dei procedimenti penali risalenti ai primi anni ’90 con l’assoluzione dei fratelli Mollica dal reato ex art. 416 bis c.p., risulta smentita l’asserzione secondo cui costoro “avrebbero condizionato il Consiglio e la Giunta del Comune di Piraino (ME), tanto da determinate lo scioglimento per infiltrazione mafiosa”.<br />
Quanto ai presunti rapporti dei fratelli Mollica con Francesco Scirocco, deve osservarsi che, mentre quest’ultimo è stato condannato o rinviato a giudizio, i primi sono sempre stati assolti.<br />
Relativamente al procedimento n. 4208/02 RGNR (cd. Operazione Icaro), esso si è concluso con l’esercizio dell’azione penale per gran parte degli indagati, compreso lo Scirocco, ma è stata disposta l’archiviazione nei confronti del Sig. Pietro Tindaro Mollica e dei suoi fratelli, per cui in modo del tutto illogico l’Amministrazione ha estrapolato da un giudicato penale, quale il provvedimento di archiviazione, “condotte sicuramente rilevanti ai fini di un ipotetico concorso esterno”.<br />
L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP di Roma nel procedimento penale n. 55028/09 RGNR, ha riguardato il solo Scirocco, peraltro per fatti estranei a reati di mafia, mentre analoga richiesta, avanzata nei confronti di Pietro Tindaro ed Antonino Mollica, è stata rigettata dal GIP, per mancanza di “indizi” di colpevolezza, e dal Tribunale del Riesame di Roma, con provvedimento del 21.1.2013, sull’appello proposto dal Pubblico ministero.<br />
In ordine alle segnalazioni della Commissione di indagine presso il Comune di Augusta, secondo cui il Sig. Scirocco avrebbe avuto un ruolo centrale nell’attività di turbativa di appalti a favore dei Mollica, si fa presente che i lavori di recupero e conservazione del Convento di San Domenico sono stati eseguiti da ARES S.r.l. ed alla gara ha partecipato S.I.A.R. S.r.l., ma entrambe dette Società, riconducibili alla famiglia Mollica, non fanno più parte da anni della compagine del Consorzio attuale istante.<br />
Quanto alla segnalazione dei Carabinieri di Patti del 18.5.2006, essa dovrebbe riferirsi al procedimento penale n. 577/2005 RGNR della Procura della Repubblica di Patti, nell’ambito del quale sono stati disposti il sequestro probatorio e quello preventivo, poi annullati dal Tribunale del Riesame, per mancanza del fumus in ordine reati contestati ai fratelli Mollica, come pure confermato dalla Corte di Cassazione, che, all’udienza del 12.2.2007, ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero, con conseguente archiviazione dell’intero procedimento.<br />
Da quanto sopra illustrato si desume che sostanzialmente si svilisce il quadro indiziario circa la contiguità con le organizzazioni mafiose del Consorzio ricorrente, elaborato intorno alla Società Fracla S.r.l. ed in ogni caso ai fratelli Mollica, in quanto riferito molto spesso a dati lontani nel tempo, ritenuti già dalla stessa Amministrazione irrilevanti e dalla Magistratura infondati, o anche a dati più recenti, ma in ogni caso superati da accertamenti in sede penale o da altri dati fattuali, come, per esempio, la non appartenenza al Consorzio stabile Aedars di alcune Società, prese in considerazione nell’istruttoria.<br />
7 &#8211; Nell’interdittiva si richiama altresì il rapporto del Centro Operativo DIA di Roma datato 16.9.2013, nel quale si afferma che il Consorzio sarebbe partecipato da soggetti con precedenti penali, anche di tipo mafioso.<br />
7.1 &#8211; Al riguardo si pone in evidenza che, ai fini della partecipazione al medesimo, alle Società è stata sempre chiesta la certificazione antimafia e che nei casi in cui essa è venuta meno, il Consorzio stesso le ha escluse dalla compagine sociale, in applicazione dello Statuto.<br />
8 &#8211; Nell’informazione interdittiva in esame si afferma che dalle informazioni fornite dalla Guardia di Finanza in data 18.9.2013 emerge che alcune delle Società consortili – Italcantieri S.p.A. e Assetti del Territorio S.p.A. &#8211; sarebbero riconducibili a Francesco Scirocco.<br />
8.1 &#8211; Tuttavia va evidenziato al riguardo che, come si desume dalla documentazione in atti, tali società erroneamente sono state ivi definite società ‘costituende’ il Consorzio, essendo infatti uscite dalla compagine sociale a far tempo, rispettivamente, dal 20.10.2005 e dal 28.7.2005.<br />
9 &#8211; Ancora si richiama la nota del Comando Provinciale di Messina datata 12.9.2013, dalla quale si evincerebbe che, nell’ambito di controlli effettuati nel 2008 e nel 2009 all’interno di un cantiere appartenente al Consorzio ed affidato alla ditta AR.E.S., all’epoca consorziata, sarebbe stata rilevata la presenza di operai e mezzi della ditta Sidoti Salvatore, nonché di Sidoti Costruzioni Piccola Società Cooperativa a r.1., entrambe riconducibili al primo, condannato per i reati di cui agli artt. 110, 378, 628 e 629 c.p. ed all’ art. 7 della legge n. 152/1991.<br />
9.1 &#8211; In proposito va invece rilevato che non si considera che la Corte d’Assise d’Appello di Messina, con sentenza del 25.1.2011, ha poi assolto il Sig. Salvatore Sidoti dai suindicati reati, “per non aver commesso il fatto”; nulla emerge a carico del menzionato Sidoti non solo dal Certificato generale del Casellario giudiziale, ma anche dal certificato dei carichi pendenti (atti entrambi depositati in giudizio).<br />
10 &#8211; Nel provvedimento gravato col presente ricorso si richiama, altresì, la relazione della Prefettura di Agrigento del 19.4.2013, con cui sono stati comunicati gli esiti dell’accesso, da parte del Gruppo Interforze, al cantiere di Porto Empedocle, concernente i lavori di realizzazione della darsena del molo di ponente all’interno del porto della nautica minore avvenuto in data 22.3.2013.<br />
In tale relazione si evidenzia “la contestuale presenza sul cantiere di imprese già destinatarie di provvedimenti interdittivi o informazioni atipiche adottati dalla Prefettura di Agrigento”, con conseguente “grave pericolo di infiltrazione della criminalità organizzata attraverso società e/o soggetti facenti parte di compagini societarie direttamente connesse ad elementi appartenenti a sodalizi mafiosi”.<br />
10.1 &#8211; Senza entrare nel merito delle posizioni dei soggetti rinvenuti nel predetto cantiere, vanno considerati due elementi dirimenti in favore del Consorzio Stabile Aedars: a) non risulta che i subcontraenti siano stati colpiti da provvedimenti interdittivi, tipici o atipici; b) il Consorzio si è rigorosamente attenuto alle prescrizioni previste dal Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, rivolgendosi anche in via preventiva alla stazione appaltante (alla quale è demandato ex lege l’espletamento delle verifiche di cui al d.lgs. n. 159/2011) la relativa autorizzazione sia per le forniture di materiali c.d. ‘sensibili’, sia altresì per la stipulazione dei contratti di subappalto e di noleggio.<br />
La stazione appaltante ha rilasciato tali autorizzazioni preventive.<br />
Dopo l’accesso al cantiere de quo in data 22.3.2013, il R.U.P. ha disposto, rispettivamente, con nota prot. 1679-UT/2340 dell’11.4.2013 e con determina n. 117 del 18.4.2013, la sospensione dei contratti di sub-fornitura e la revoca delle relative autorizzazioni, che erano state preventivamente rilasciate, pur senza che fossero state attivate le verifiche previste nel suddetto Protocollo di legalità (ma per un errore procedurale ascrivibile unicamente alla stazione appaltante).<br />
Successivamente, con determinazione prot. 3388UT/4314 del 18.7.2013, la stazione appaltante ha autorizzato nuovamente la stipulazione dei subcontratti revocati, sotto condizione risolutiva, rappresentata dall’avverarsi dell’ipotesi di successiva verifica antimafia negativa.<br />
Illustrato il quadro concernente la situazione del cantiere di Porto Empedocle, va, pertanto, evidenziato che, anche laddove dovesse emergere ex post una nota informativa a carico di un subcontraente, non può automaticamente farsi discendere qualche conseguenza pregiudizievole nei confronti del Consorzio stesso.<br />
11 &#8211; Nella nota della Prefettura di Reggio Calabria del 9.8.2013, di trasmissione della relazione del Gruppo Interforze sull’accesso eseguito presso il cantiere per la progettazione ed esecuzione dei lavori di un centro di accoglienza e formazione per i migranti di Rosarno, commissionati al Consorzio ricorrente, richiamata nel provvedimento impugnato e depositata in giudizio, si segnala la presenza di “soggetti particolarmente noti per indole criminale e pericolosità sociale”. Nella relazione si evidenzia che nel Consorzio detiene una quota di partecipazione la I.C.O.P. S.r.l., destinataria di provvedimento interdittivo emesso dalla Prefettura di Reggio Calabria, tra i cui dipendenti figura un certo Siciliano Massimo, tratto in arresto il 13.11.2012 per associazione a delinquere di stampo mafioso, figlio dell’amministratore Murdaca Cavallo Carmela, nonché titolare di quote (94,47%) della Società stessa, insieme alla figlia Siciliano Donatella (5,53%).<br />
11.1 &#8211; Si fa presente al riguardo che, come è stato messo in evidenza nell’atto di ricorso, senza che l’Avvocatura dello Stato abbia controdedotto sul punto, la Società non ha mai operato, ad alcun titolo, sul cantiere di Rosarno, essendo l’appalto in questione assegnato ad altra consorziata.<br />
Inoltre, anche in riferimento a detto cantiere, il Consorzio ha rigorosamente osservato le prescrizioni imposte con il protocollo di legalità.<br />
Deve infine aggiungersi che, non appena venuto a conoscenza dell’interdittiva antimafia a carico di tale Società, il Consorzio Aedars ha deliberato la sua esclusione dalla compagine consortile.<br />
12 &#8211; La ricostruzione dei fatti, posti a fondamento dell’adozione dell’informazione prefettizia interdittiva qui impugnata, induce a ritenere insussistente, nei modi ivi rappresentati, quel quadro indiziario della contiguità del Consorzio ricorrente con organizzazioni di stampo mafioso.<br />
In altre parole il vaglio attento dei fatti complessivamente considerati, alla luce di tutta la documentazione versata in giudizio, conduce il Collegio ad affermare che mancano allo stato delle indagini e degli atti quegli elementi, seppure indiziari, di collegamento di quest’ultimo con la criminalità organizzata.<br />
12.1 &#8211; In conclusione si ravvisano i dedotti difetto di istruttoria, errore nei presupposti e travisamento dei fatti, nonché violazione degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, ed il ricorso va accolto ed il provvedimento prefettizio ivi gravato, che ne è inficiato, deve essere annullato, ferma restando naturalmente la possibilità, per l’Amministrazione, di rideterminarsi in futuro, ma solo ove dovessero emergere nuovi e rilevanti elementi da cui possano dedursi infiltrazioni mafiose nella compagine consortile.<br />
13 &#8211; In ragione della complessità e della peculiarità della questione disaminata, si ravvisano gravi motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese, dei diritti e degli onorari di difesa.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10607/2013, come in epigrafe proposto:<br />
&#8211; lo accoglie nei sensi di cui in motivazione;<br />
&#8211; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />
Linda Sandulli, Presidente<br />
Roberto Proietti, Consigliere<br />
Antonella Mangia, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 20/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-sentenza-20-3-2014-n-3048/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Sentenza &#8211; 20/3/2014 n.3048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3048</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-30-3-2012-n-3048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-30-3-2012-n-3048/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-30-3-2012-n-3048/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3048</a></p>
<p>Pres. Riggio – Est. Ferrari Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e Unione delle Province Italiane (UPI) (Avv.ti V. Cerulli Irelli, H. Bonura e M. Di Giandomenico) c/ Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’economia e delle finanze (Avvocatura generale dello Stato) sulla sospensione feriale</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-30-3-2012-n-3048/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-30-3-2012-n-3048/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3048</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Riggio – Est. Ferrari<br /> Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e Unione delle Province Italiane (UPI) (Avv.ti V. Cerulli Irelli, H. Bonura e M. Di Giandomenico) c/ Istituto Nazionale di Statistica, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’economia e delle finanze (Avvocatura generale dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla sospensione feriale nel procedimento cautelare</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Procedimento cautelare &#8211; Sospensione feriale – Art. 54, comma 3 c.p.a.	</p>
<p>2. Processo amministrativo – Art. 43, comma 1 c.p.a. – Atto di motivi aggiunti – Connessione con atto introduttivo del giudizio &#8211; Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art. 54, comma 3, c.p.a., nel momento in cui pone un’eccezione alla sospensione feriale nel procedimento cautelare, facoltizza il ricorrente a scegliere se avvalersi o non della sospensione feriale, con la sola conseguenza che se lo stesso propone anche istanza cautelare, il processo potrà essere trattato durante la sospensione dei termini. 	</p>
<p>2. Ai sensi dell’art. 43, comma 1, c.p.a., la connessione con l’impugnazione esperita con l’atto introduttivo del giudizio costituisce il presupposto per proporre, in seno ad un giudizio già instaurato, motivi aggiunti avverso un provvedimento diverso da quello già gravato con l’atto introduttivo del giudizio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Terza Quater)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 10062 del 2010, proposto dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e dall’Unione delle Province Italiane (UPI), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe rappresentate e difese dagli avv.ti Vincenzo Cerulli Irelli, Harald Bonura e Mariangela Di Giandomenico e con questi elettivamente domiciliate in Roma, Via Dora n. 1, presso lo studio dell’avv. Cerulli Irelli, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>l’Istituto Nazionale di Statistica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentati pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>dell’immissione delle associazioni ricorrenti nell&#8217;elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010, nella parte in cui include l’ANCI e l’UPI nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, nonché<br />	<br />
quanto all’atto di motivi aggiunti, per l’annullamento<br />	<br />
dell’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2011, nella parte in cui include l’ANCI e l’UPI nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, </p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati; <br />	<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale di Statistica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze;<br />	<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 28 novembre 2011 e depositato il successivo 12 dicembre;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Relatore alla pubblica udienza del 28 marzo 2012 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale; <br />	<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 8 novembre 2010 e depositato il successivo 22 novembre 2010 l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione delle Province Italiane (UPI) hanno impugnato l’Elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010.<br />	<br />
2. Avverso il predetto Elenco, nella parte in cui la include nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato, parte ricorrente è insorta deducendo:<br />	<br />
a) Violazione dell’artt. 1 e 3, l. n. 196 del 2009, del regolamento UE n. 2223 del 1996, SEC95–Sistema Europeo dei Conti e del Manuale del SEC95 sul disavanzo e sul debito pubblico &#8211; Difetto di istruttoria &#8211; Irragionevolezza e illogicità manifesta – Disparità di trattamento – Eccesso di potere per sviamento. <br />	<br />
L’ANCI e l’UPI non sono controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazioni centrali, essendo gli associati che concorrono alla formazione del rispettivo fondo comune. Non sono dunque amministrazioni centrali, amministrazioni pubbliche o unità istituzionali, con conseguente illegittimità della loro inclusione nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato.<br />	<br />
L’inclusione nel predetto elenco non è coerente neanche con le disposizioni comunitarie (il cd. SEC 95) che disciplinano i criteri di classificazione delle Amministrazioni pubbliche.<br />	<br />
b) Violazione artt. 2, 3, 18, 21, 35, 36, 39, 114, 118 e 119 Cost. – Irragionevolezza e illogicità manifesta – Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza – Contraddittorietà.<br />	<br />
In subordine, illegittimità costituzionale degli artt. 1, commi 2 e 3, l. n. 196 del 2009; 6, commi 3, 7-9, 12-14 e 21; 9, commi 1-4, d.l. n. 112 del 2008, per violazione degli artt. 2, 3, 18, 21, 35, 36, 39, 114, 118 e 119 Cost.<br />	<br />
Un’interpretazione della normativa che prevedesse l’iscrizione anche dell’ANCI e dell’UPI tra le amministrazioni da includere nell’elenco Istat sarebbe chiaramente incostituzionale.<br />	<br />
3. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 28 novembre 2011 e depositato il successivo 12 dicembre è stato impugnato l’Elenco 2011 delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, terzo comma, L. 31 dicembre 2009 n. 196, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2011, nella parte in cui include l’ANCI e l’UPI nell’elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato. <br />	<br />
Avverso detta inclusione parte ricorrente propone gli stessi motivi dedotti nell’atto introduttivo del giudizio per contestare l’inclusione nell’Elenco del 2010.<br />	<br />
4. Si sono costituiti in giudizio l’Istituto Nazionale di Statistica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’economia e delle finanze, che hanno preliminarmente eccepito la tardività del ricorso mentre nel merito ne hanno sostenuto l&#8217;infondatezza.<br />	<br />
5. Con memorie depositate alla vigilia dell’udienza di discussione le parti costituite hanno ribadito le rispettive tesi difensive.<br />	<br />
6. Con ordinanza n. 116 del 13 gennaio 2011 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.<br />	<br />
7. All’udienza del 28 marzo 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Come si è detto in narrativa, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione delle Province Italiane (UPI) hanno impugnato l’Elenco ISTAT, pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2010 n. 171, recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009 n. 196. Ne chiedono l’annullamento nella parte in cui illegittimamente le inseriscono fra le suddette Amministrazioni nonostante non rientrino tra le “amministrazioni centrali, amministrazioni pubbliche o unità istituzionali”, che provvedono in misura assolutamente prevalente con proprie entrate alla copertura dei costi afferenti l’attività svolta, fruendo di contributi pubblici. <br />	<br />
Analogamente e deducendo gli stessi profili di illegittimità, con atto di motivi aggiunti hanno impugnato la loro inclusione nell’Elenco ISTAT del 2011.<br />	<br />
2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di tardività del ricorso atteso che il dies a quo per computare la decorrenza dei sessanta giorni, al termine del periodo di sospensione feriale, inizia a decorrere il 16 settembre, ferma la facoltà di un&#8217;impugnativa più tempestiva, finalizzata alla richiesta e al conseguimento di una più immediata misura cautelare (Tar Napoli, sez. VIII, 21 aprile 2009, n. 2073). In altri termini, l’art. 5, L. n. 742 del 1969 (e, ora, l’art. 54, comma 3, c.p.a.), nel momento in cui pone un’eccezione alla sospensione feriale nel procedimento cautelare, facoltizza in buona sostanza il ricorrente a scegliere se avvalersi o non della sospensione feriale, con la sola conseguenza che se lo stesso propone anche istanza cautelare, il processo potrà essere trattato durante la sospensione dei termini (Tar Basilicata 8 febbraio 2012, n. 98; Tar Napoli, sez. V, 4 marzo 2008, n. 1073).<br />	<br />
3. E’ parimenti priva di pregio l’eccezione di inammissibilità dell’atto di motivi aggiunti, rivolto all’annullamento dell’inclusione nell’elenco ISTAT 2011, essendo evidente la connessione con l’impugnazione esperita con l’atto introduttivo del giudizio (inclusione nell’Elenco 2010), connessione che, ai sensi dell’art. 43, comma 1, c.p.a., costituisce il presupposto per proporre, in seno ad un giudizio già instaurato, motivi aggiunti avverso un provvedimento diverso da quello già gravato con l’atto introduttivo del giudizio. In altri termini, il codice del processo amministrativo ha previsto la possibile autonomia delle impugnative proposte, che risponde ad esigenze di economia processuale, essendo alternativo alla riunione di due distinti ricorsi eventualmente proposti separatamente – ed ha rimesso al ricorrente la scelta se gravare con motivi aggiunti, anziché con autonomo ricorso, i provvedimenti sopravvenuti, purché connessi con l’oggetto del giudizio pendente (Tar Napoli, sez. VII, 5 maggio 2011, n. 2459). Il legislatore del codice ha dunque consentito che due autonomi giudizi (e tale è anche l’atto di motivi aggiunti, sul quale è versato il contributo unificato), legati tra loro da connessione, siano già inseriti in uno stesso fascicolo di causa, senza attendere che tale riunione venga decisa dal Collegio giudicante.<br />	<br />
Sull’esistenza di tale connessione nel caso all’esame del Collegio non è possibile dubitare atteso che, pur essendo nota l’autonomia che sussiste tra i procedimenti di inclusione, ogni anno, nell’Elenco ISTAT, avendo tale Elenco valenza annuale, (Tar Lazio, sez. III quater, 12 luglio 2011, n. 6205), è palese ed incontestabile l’identità del petitum e della causa petendi, seppure riferiti a due provvedimenti distinti. Prova ne è proprio la produzione difensiva, sia di parte ricorrente che dell’Amministrazione resistente, identica per l’atto introduttivo e per i motivi aggiunti. <br />	<br />
4. Ancora in via preliminare preme al Collegio chiarire l’ambito di operatività del proprio sindacato, non essendo assecondabile la tesi dell’Amministrazione resistente secondo cui l’attività da essa svolta sarebbe connotata da discrezionalità tecnica, in quanto “espressione di valutazioni tecniche basate su regole scientifiche ed applicazione da parte dell’ISTAT di cognizioni pertinenti al sapere specialistico”, come tale sottratta al sindacato del giudice amministrativo, non potendo detto giudice sindacare la logicità dei presupposti che hanno indotto l’ISTAT a concludere nel senso della necessità di includere parte ricorrente nell’elenco in questione. <br />	<br />
Il Collegio aderisce alla giurisprudenza ormai consolidata del giudice amministrativo per la quale anche i provvedimenti espressione di esercizio di discrezionalità tecnica sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo ove vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, di illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (Cons. St., sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7262; Tar Lazio, sez. I, 30 settembre 2010, n. 32618); <br />	<br />
5. Passando al merito, e al fine di ricondurre la materia del contendere nei suoi esatti termini, alcune preliminari precisazioni s’impongono. <br />	<br />
Alla compilazione del contestato elenco l’ISTAT ha provveduto assumendo come norme classificatorie e definitorie quelle proprie del sistema statistico comunitario; in esso ha quindi ricomprese le “unità istituzionali”, cioè i soggetti che ha riscontrato essere in possesso dei requisiti richiesti, per tale qualificazione, dal Regolamento UE n. 2223/96-SEC95. Il modus procedendi dell’Istituto è stato convalidato a livello legislativo dall’art. 1, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica 31 dicembre 2009 n. 196, che definisce il proprio “ambito di riferimento” con richiamo agli “enti e agli altri soggetti” individuati dall’ISTAT come Amministrazioni pubbliche “sulla base delle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari”. Il successivo comma 3 affida a detto Istituto anche il compito di provvedere annualmente all’aggiornamento del suo elenco. Nell’art. 6 del successivo D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recante “misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, è ripetuto il richiamo – come destinatari dei provvedimenti intesi a ridurre il costo complessivo della Pubblica amministrazione e la sua incidenza sul bilancio dello Stato – ai soggetti individuati dall’ISTAT ai sensi del cit. art. 1, comma 3, L. n. 196 del 2009. <br />	<br />
Le classificazioni dell’Istituto hanno quindi copertura legislativa in quanto assunte dal legislatore come termine di riferimento per il controllo della spesa pubblica nel settore della Pubblica amministrazione e per il suo contenimento.<br />	<br />
6. Nella redazione e nell’aggiornamento del suo elenco l’ISTAT ha espressamente dichiarato di voler utilizzare le classificazioni e la metodologia del SEC95, e a questo riguardo un’ulteriore precisazione s’impone. <br />	<br />
La preoccupazione della CE, esplicitata con richiamo alle possibilità che le offre l’art. 6 del Regolamento (CE) n. 223 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009, è di mettere in grado la Commissione (Eurostat) di disporre di un “sistema statistico europeo” e, quindi, di produrre “statistiche europee secondo principi statistici e norme prestabiliti”, che le consentano di controllare la spesa pubblica negli Stati membri e, quindi, di conoscere l’effettiva realtà economica di ciascun paese. Ha ritenuto che questo obiettivo è realizzabile ove gli Stati membri, in sede di trasmissione dei dati ad essa necessari per la verifica dei conti nazionali e dei rapporti di ciascuno di essi con le altre economie, utilizzino un vocabolario o linguaggio comune, che preveda identiche metodologie, classificazioni e nomenclature, ma solo nei rapporti diretti fra Comunità e Stati membri. <br />	<br />
A ciò ha provveduto con il cit. SEC95, le cui classificazioni esauriscono la loro funzione nei suddetti rapporti, lasciando quindi completamente liberi i singoli Stati di conservare, nei rapporti interni, le proprie metodologie, nomenclature e classificazioni. Lo riconosce espressamente il Regolamento UE n. 2223 del 1996, che all’art. 1, comma 3, afferma che nessuno Stato membro è obbligato “ad elaborare, per le proprie esigenze, i conti in base al SEC95”. <br />	<br />
L’opzione per la disciplina statistica comunitaria, nelle sue diverse articolazioni (criteri, definizione e terminologia), anche per i rapporti interni è quindi rimessa alla libera scelta del singolo Stato che peraltro, ove formalizzata con le procedure previste dal proprio ordinamento giuridico, lo vincola sia nel modus procedendi che negli effetti.<br />	<br />
7. La scelta del legislatore nazionale è stata nel senso di recepire integralmente il sistema statistico europeo nell’individuazione dei soggetti la cui attività comporta per la Pubblica amministrazione un costo che si riflette pesantemente sul bilancio complessivo dello Stato e sui quali è quindi necessario intervenire con misure restrittive diversamente quantificate, e ciò a prescindere dalla loro natura giuridica (persona giuridica pubblica o privata) e dalle modalità previste per la nomina degli organi rappresentativi e di governo. <br />	<br />
Il criterio di identificazione (id est la nomenclatura utilizzata) comune a tutti i settori di attività, e quindi anche a quello della Pubblica amministrazione, è quello comunitario di “unità istituzionale”, inteso come centro elementare di decisione economica caratterizzato da uniformità di comportamento e da autonomia decisionale nell’esercizio della propria funzione principale.<br />	<br />
La necessità di fare riferimento, agli effetti classificatori, agli “attuali indirizzi comunitari” è stata espressamente dichiarata anche dal Consiglio di Stato, sez. VI, con l’ordinanza 16 luglio 2008 n. 3695.<br />	<br />
8. Nel settore della Pubblica amministrazione il SEC95 (prg. 2.69) riconosce la qualifica di “unità istituzionale”: a) agli “organismi pubblici”, che gestiscono e finanziano un insieme di attività principalmente consistenti nel fornire alla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b) alle “istituzioni senza scopo di lucro” dotate di personalità giuridica che, come i primi, agiscono da produttori di beni e servizi non destinabili alla vendita, ma per esse alla duplice condizione che “siano controllate e finanziate in prevalenza da Amministrazioni pubbliche”, sì da incidere in modo significativo sul disavanzo e sul debito pubblico, situazione quest’ultima ritenuta ricorrente nel caso in cui i ricavi per proprie prestazioni di servizi, in condizioni di mercato, non riescono a coprire una quota superiore al 50% dei costi di produzione. Donde la necessità di un continuo intervento pubblico, realizzato mediante contributi non necessariamente statali, per assicurare il pareggio di bilancio. <br />	<br />
Il raffronto è quindi fra costi complessivi ed entrate proprie, costituenti il corrispettivo economico del servizio reso a soggetti terzi. <br />	<br />
9. Ciò premesso, può passarsi all’esame delle censure proposte da parte ricorrente, la quale con il primo motivo esclude che sussistano i presupposti richiesti dal SEC95 per il suo inserimento nell’elenco ISTAT, vale a dire la sua soggezione al controllo di un’Amministrazione pubblica e l’insufficienza delle sue entrate a coprire in misura superiore al 50% la spesa complessiva sopportata per lo svolgimento della sua attività istituzionale, con conseguente necessità di un continuo e sostanzioso contributo pubblico per ottenere il pareggio di bilancio. <br />	<br />
Una volta definita la materia del contendere, risulta ininfluente, sotto il profilo della denunciata disparità di trattamento, che altre Associazioni in posizione asseritamente identica a quella della ricorrente non siano state ricomprese nell’elenco. Ed invero la censura sarebbe da respingere ove la ricorrente chiedesse di fruire del medesimo trattamento alle stesse illegittimamente riservato. Se invece la censura dovesse essere interpretata, come è ragionevole ritenere, nel senso che la denunciata esclusione è assolutamente legittima e si rivendicasse lo stesso trattamento, il problema si risolve – come correttamente impostato nelle succitate memorie – nella verifica in capo alla ricorrente dei medesimi presupposti che hanno indotto l’ISTAT ad escludere dall’elenco altre Associazioni.<br />	<br />
10. Principiando dal secondo presupposto, non c’è dubbio che parte ricorrente riceve contributi dall’esterno. Sul punto le stesse Anci e Upi sono d’accordo ma affermano che tali finanziamenti, che ricevono dagli Enti locali iscritti, sono volontari e non obbligatori, come invece richiesto dal SEC95, prg 2.68.<br />	<br />
Il Collegio, reiterando quanto già affermato nell’ordinanza di reiezione dell’istanza cautelare n. 116 del 13 gennaio 2011, non ritiene condivisibile tale conclusione atteso che volontaria è la partecipazione alle Associazioni rappresentative e non anche, una volta associati, il versamento del prescritto contributo a carico della finanza degli enti locali rappresentati. In altri termini, per gli Enti locali che hanno deciso di associarsi il versamento del contributo diventa obbligatorio. Non rileva la circostanza che, a monte, l’iscrizione è facoltativa perché naturalmente un problema di finanziamento è configurabile solo per i Comuni e le Province che hanno deciso di associarsi e per questi, si ripete, la contribuzione è obbligatoria.<br />	<br />
11. Quanto al “controllo pubblico”, la nozione comunitaria di “controllo” non s’identifica con quella recepita nel nostro ordinamento, e cioè innanzi tutto controllo sugli atti (in particolare sul bilancio di previsione e sul conto) da parte di un soggetto pubblico sopraordinato, ma si sostanzia nel potere giuridicamente riconosciuto ad un’Amministrazione pubblica di “determinare la politica generale e i programmi” della singola unità istituzionale, cioè di stabilire in via autonoma gli obiettivi che essa è chiamata a raggiungere e le modalità che deve seguire per realizzarli, con atti che in effetti sono di amministrazione attiva, e quindi non verificabili nella loro concreta esistenza con riferimento agli atti di controllo nel significato specifico e nella funzione ad essi assegnati dall’ordinamento nazionale. <br />	<br />
D’altro canto, l’uso improprio – alla luce di detto ordinamento – del termine “controllo” trova giustificazione nella necessità per il legislatore comunitario di fare ricorso ad una terminologia che, in larga approssimazione, ricomprenda situazioni che i legislatori nazionali identificano con termini specifici e diversi. E’ il caso, ricorrente negli atti di paternità comunitaria, della “domanda di giustizia”, locuzione che, con riferimento al nostro ordinamento, deve intendersi indifferentemente riferita all’azione giudiziaria, al ricorso giurisdizionale, all’intervento in giudizio, all’opposizione di terzo, al ricorso amministrativo (ordinario e straordinario), ecc., ciascuno soggetto ad una disciplina diversa. <br />	<br />
E’ ancora il caso del cd. “operatore economico”, anch’esso figura di paternità comunitaria, che nella materia dei contratti pubblici ricomprende l’imprenditore (persona fisica e giuridica), il fornitore e il prestatore di servizi, il raggruppamento temporaneo d’imprese, i consorzi, gli enti pubblici, ecc., in quanto tutti concorrenti ed aspiranti all’aggiudicazione di un appalto con la Pubblica amministrazione. Anche a detta locuzione l’art. 1 della direttiva 2004/18/CE assegna un valore solo esemplificativo (“….è utilizzato unicamente per semplificare il testo”), con la conseguenza che ciò che conta non è la terminologia utilizzata dal legislatore comunitario, ma il contenuto e la funzione che ad essa lo stesso assegna e che nel caso in esame sono chiarissimi. <br />	<br />
12. In sostanza, ciò che il SEC95 richiede, perché possa ritenersi che un’Amministrazione pubblica esercita il controllo su un’unità istituzionale, è che essa sia in grado di “influenzarne la gestione, indipendentemente dalla supervisione generale esercitata su tutte le unità analoghe”. <br />	<br />
Tale condizione ricorre nel caso in esame.<br />	<br />
Il controllo sull’Anci è esercitato, collettivamente, dai Comuni ad essa associati, che si servono a questo fine di un organo appositamente istituito, l’Assemblea, alla quale partecipano tutti gli enti in regola con il pagamento dei contributi associativi e che costituisce lo strumento mediante il quale i Comuni si garantiscono il duplice obiettivo di una costante presenza fisica all’interno dell’Associazione e del completo governo della stessa. All’Assemblea lo Statuto (art. 7) affida infatti il compito di “dettare le linee d’indirizzo generali” dell’ANCI (quindi proprio il controllo come inteso dalla normativa comunitaria), di eleggere il Presidente dell’Anci e i membri del Consiglio nazionale. Analoga previsione è contenuta nell’art. 7 dello Statuto dell’Upi.<br />	<br />
12. Niente affatto assecondabile è l’affermazione delle ricorrenti, secondo cui la loro attività non avrebbe riflessi sulla spesa pubblica. <br />	<br />
E’ incontestabile che esse non svolgono un’attività da cui possono trarre un corrispettivo economico; non hanno quindi entrate proprie ma agiscono esclusivamente con i contributi versati dagli enti associati, che a loro volta vivono in larghissima misura di finanza derivata. In sostanza lo Stato (ergo, la collettività) finanzia i Comuni tenendo conto, fra le spese che essi sostengono, di quelle che sopportano per il mantenimento delle due Associazioni. La dipendenza di queste ultime dalla finanza pubblica è circostanza che non può essere messa in dubbio e che quindi giustifica ampiamente un intervento statale per porre ordine nel bilancio nazionale.<br />	<br />
13. Manifestamente infondata è la questione di legittimità degli artt. 1 commi 2 e 3, l. n. 196 del 2009 e 6 e 9, d.l. n. 112 del 2008, per contrasto con gli artt. 2, 3, 18, 21, 35, 36, 39, 97, 114, 118 3 119 Cost. <br />	<br />
L’illegittimità risiederebbe innanzi tutto nel fatto che le ricorrenti sarebbero costrette a limitare la propria spesa “entro parametri quantitativi assai penalizzanti e comunque predeterminati”; al che sembra agevole opporre che una spesa può essere responsabilmente affrontata solo se si dispone della relativa copertura finanziaria, che è l’elemento mancante che ha indotto, forse con ritardo, il Legislatore e l’Esecutivo ad intervenire per mettere ordine nel bilancio nazionale. <br />	<br />
La doglianza sarebbe comunque giustificabile se le ricorrenti disponessero di risorse proprie, costituenti legittimo corrispettivo economico di un’attività da esse svolta e fosse loro vietato di utilizzarle; diventa invece davvero incomprensibile quando è mossa da due soggetti che vivono utilizzando proventi altrui sui quali, relativamente sia all’an che al quantum, non hanno alcun diritto. <br />	<br />
Non pertinente è il richiamo alla “indebita compressione” che dagli impugnati provvedimenti riceverebbe “l’autonomia degli enti locali”, atteso che nel caso in esame si discute delle Associazioni, e non degli enti che di esse si servono come strumento di realizzazione dei loro obiettivi. <br />	<br />
Di non facile comprensione è l’affermazione secondo cui i tagli di spesa in oggetto “se applicati alle associazioni ricorrenti, sarebbero contraddittori rispetto alle finalità che le stesse norme prevedono, che è quella di ridurre le spese delle amministrazioni pubbliche”. A supporto di tale affermazione si adduce che nel caso delle due Associazioni ricorrenti i tagli andrebbero ad incidere “sull’attività associativa, che comporta risparmi di spese per le Amministrazioni locali, che si avvalgono dei servizi dalle stesse forniti”. <br />	<br />
Senonchè i risparmi di spese costituiscono mera affermazione, laddove il costo sopportato dagli enti locali e, in definitiva, dallo Stato per mantenere in vita le due Associazioni, è un fatto documentato e incontestato, sul quale ragioni di interesse pubblico, assolutamente prevalenti rispetto alle esigenze operative di ridotte entità di supporto, impongono di intervenire. <br />	<br />
E ciò a prescindere dal fatto che, anche alla luce del solo comune buon senso, non può dubitarsi della conformità a principi costituzionali della norma che, in un periodo di crisi economica che ha colpito il Paese, introduce restrizioni, in particolare a soggetti che beneficiano di contributi e finanziamenti pubblici, id est della collettività.<br />	<br />
14. L’ultima questione di legittimità costituzionale, dedotta nei riguardi dell’art. 6, comma 21, d.l. n. 78 del 2010, deve intendersi superata per effetto della novella introdotta dall’art. 2 comma 40 d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla l. 26 febbraio 2011 n. 10.<br />	<br />
15. Le ragioni che hanno indotto il Collegio a respingere i motivi dell’atto introduttivo del giudizio si estendono alle analoghe censure dedotte con il primo atto di motivi aggiunti, che deve dunque essere respinto.<br />	<br />
16. Il ricorso e i connessi motivi aggiunti devono pertanto essere respinti, ma la complessità della materia del contendere e l’impegno profuso dalle parti in causa nella difesa delle rispettive ragioni giustificano ampiamente l’integrale compensazione fra le stesse delle spese e degli onorari del giudizio.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />	<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Italo Riggio, Presidente<br />	<br />
Maria Luisa De Leoni, Consigliere<br />	<br />
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 30/03/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-30-3-2012-n-3048/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 30/3/2012 n.3048</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
