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	<title>3045 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3045 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.3045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-4-2008-n-3045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-4-2008-n-3045/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-4-2008-n-3045/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.3045</a></p>
<p>Pres. TOSTI &#8211; Est. MODICA DE MOHAC C. A. (Avv. V. Fellah) c./ Agenzia del Demanio (Avv. Stato) in tema di silenzio inadempimento dell&#8217;Amministrazione 1. Procedimento amministrativo – Silenzio della P.A. – Termine per concludere il procedimento – Parere non obbligatorio – Art. 16 L.241/90 – Applicabilità – Esclusione. 2.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-4-2008-n-3045/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.3045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-4-2008-n-3045/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.3045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. TOSTI &#8211; Est. MODICA DE MOHAC<br /> C. A. (Avv. V. Fellah) c./ Agenzia del Demanio (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di silenzio inadempimento dell&#8217;Amministrazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Procedimento amministrativo – Silenzio della P.A. – Termine per concludere il procedimento – Parere non obbligatorio – Art. 16 L.241/90 – Applicabilità – Esclusione.</p>
<p>2. Silenzio della P.A. – Silenzio-rifiuto – Pronuncia sulla fondatezza – Atto non dovuto – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il parere chiesto dalla P.A. per la conclusione del procedimento, il quale non è richiesto da alcuna norma, può sospendere il termine per concludere il procedimento di cui all’art. 2 della L. 241/90 solamente fino alla data eventualmente indicata dall’Amministrazione consultata o, in mancanza, per un periodo massimo di trenta giorni, per poi procedere prescindendo da esso, secondo quanto previsto dalla L.Reg. Lazio n. 57 del 1993, non potendo trovare applicazione la norma di cui all’art. 16 della L.241/90, la quale fa riferimento esclusivamente ai pareri obbligatori.</p>
<p>2. L’accertamento dell’obbligo in capo all’Amministrazione di concludere il procedimento non dà diritto al ricorrente ad ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito che determini il contenuto del provvedimento in senso a lui favorevole, salvo che l’atto non sia dovuto.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO<br />
<i>&#8211; SEZIONE II^  &#8211;</i><br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><i>composto dai Signori:<br />
</i>CONS. DOTT. LUIGI TOSTI, PRESIDENTE;<BR><br />
CONS. AVV. CARLO MODICA DE MOHAC, RELATORE;<BR><br />
CONS. DOTT. STEFANO TOSCHEI, COMPONENTE;<BR><br />
<i>ha pronunciato la seguent<b>e<br />
</i><P ALIGN=CENTER><BR><br />
SENTENZA<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
<i></b></i>sul ricorso n. reg. gen. 803-2008, proposto dalla</p>
<p>Sig.ra <b>Claudia AMATO</b>, rappresentata e difesa dall’Avv. Viviana Fellah, presso il cui studio, in Roma, Piazza Pasquale Poli n.3, è elettivamente domiciliata;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i> l’<b>Agenzia del Demanio</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede, in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è <i>ex lege</i> domiciliato;<br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b></i>serbato dall’Amministrazione in ordine all’istanza di acquisto ai sensi dell’art.5 bis della L. n.212 del 2003, avanzata in data 26.3.2004, cui ha fatto seguito l’atto di diffida notificato il 6.8.2007, con il quale la ricorrente chiedeva all’Amministrazione di notificarle formale invito all’acquisto ai sensi dell’art.5 bis, comma 5, della L. n.212 del 2003 della porzione di area demaniale individuata nel Catasto di Roma al foglio 939, particella 120;<br />	<br />
&#8211;	e del diritto della ricorrente di vedersi attribuita la predetta area. </p>
<p>Visti gli atti depositati dalla ricorrente;<br />
visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
designato relatore il Consigliere Avv. Carlo Modica;<br />
uditi, alla pubblica udienza del 20.2.2008, i Difensori indicati nell’apposito verbale;<br />
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
FATTO  <BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B>Il 26.3.2004 la ricorrente presentava all’Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale un’istanza, ai sensi dell’art.5 bis della L. n.212 del 2003, per l’acquisto di una porzione di area demaniale  (individuata al catasto di Roma al foglio 939, particella n.120) occupata per mq 135,00 da un’opera di difficile rimozione regolarizzata con concessione in sanatoria rilasciata il 15.10.2003.<br />
La ricorrente allegava all’istanza la documentazione necessaria (tra cui il certificato di avvenuto frazionamento catastale e la quietanza di avvenuto pagamento del prezzo, determinato secondo la tabella A allegata alla L. n.212/2003).<br />
Con nota interna prot. 7799 del 20.4.2005, la Direzione Roma Capitale dell’Agenzia del Demanio richiedeva il nulla al Comando della Caserma M.A.V.M. Vittorio Galliano, che è ubicata su terreno prospiciente.<br />
Il Comando Generale della Guardia di Finanza con nota interna del 16.5.2005 si pronunciava ritenendo possibile la dismissione dell’area a condizione che la stessa non si trovasse a ridosso del muro di recinzione della caserma.<br />
Con raccomandata del 30.1.2006 il Legale della ricorrente invitava l’Agenzia del Demanio ad adottare il richiesto provvedimento.<br />
Senonché avendo riscontrato che l’area in questione si trova proprio a ridosso del muro di recinzione della caserma, con nota dell’8.2.2006 (prot. 1055) l’Agenzia del Demanio (Direzione Roma Capitale) respingeva l’istanza di acquisto della ricorrente.<br />
Con raccomandata del 3.3.2006 quest’ultima contestava la predetta determinazione.<br />
Con nota n.2128 del 10.3.2006 l’Agenzia del Demanio decideva di riesaminare la questione ed inviava alla Guardia di Finanza ulteriori elementi di valutazione circa le opere da realizzare sull’area demaniale.<br />
Con nota prot. N.2865 del 5.4.2006, l’Agenzia del Demanio chiedeva al Comando della Guardia di Finanza di riesaminare il parere già espresso.   <br />
A sua volta anche il Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, con nota prot. 15702 del 20.4.2006 sollecitava il Comando Generale della Guardia di Finanza ad esprimersi in merito.<br />
Con nota n.1854 del 6.4.2007 l’Agenzia del Demanio chiedeva alla ricorrente copia del progetto allegato alla domanda di condono edilizio.<br />
Con nota del 24.4.2007 la ricorrente inviava all’Agenzia copia di tutti i documenti già trasmessi all’Ufficio Speciale Condoni Edilizi del Comune di Roma ai fini dell’ottenimento del condono, precisando che tale Ufficio non aveva chiesto alcun progetto.<br />
Dopo alcuni mesi, e precisamente in data 6.8.2007, la ricorrente &#8211; preso atto della perdurante inattività dell’Amministrazione &#8211; notificava un atto di diffida ad adempiere, che però è rimasto senza risposta.<br />
Infine, formatosi il silenzio-rifiuto, con il ricorso in esame la ricorrente lo ha impugnato; e chiede che questo Tribunale Amministrativo Regionale lo dichiari illegittimo.<br />
La ricorrente chiede altresì che il Tribunale adìto dichiari il suo diritto a vedersi attribuito il terreno in questione.<br />
Ritualmente costituitasi, l’Amministrazione si è opposta all’accoglimento della domanda giudiziale.<br />
Infine, nella camera di consiglio del 20.2.2008, uditi i Difensori indicati nell’apposito verbale, la causa è stata posta in decisione.<br />
<B><P ALIGN=CENTER><BR><br />
DIRITTO<BR><br />
</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
1.</B>	Il ricorso è solo in parte fondato, nei limiti e nei sensi di seguito indicati.<br />	<br />
<b>1.1.</b>	Con il primo mezzo di gravame la ricorrente lamenta violazione dell’art.2 della L. n.241 del 1990, deducendo che l’Amministrazione aveva l’obbligo di <i>concludere</i> il procedimento di cui alla L. n.212 del 2003 (di vendita dell’area demaniale) con un <i>formale ed esplicito</i> provvedimento, che avrebbe dovuto essere adottato entro un termine preciso disposto dalla stessa Amministrazione mediante apposito regolamento, ovvero, in assenza di regolamento, entro trenta giorni.<br />	<br />
La doglianza merita accoglimento.<br />
La norma invocata dalla ricorrente prescrive: <br />
&#8211;	che ogni procedimento avviato (o che prenda avvio) in forza di una norma vigente, debba concludersi <i>con un provvedimento espresso entro il termine previsto</i> dalla normativa che regola lo stesso procedimento; ovvero, in mancanza di tassative previsioni al riguardo, <i>entro il termine fissato</i> dalla stessa Amministrazione <i>con apposito regolamento</i> <i>o</i> (nel caso in cui manchi anche il regolamento sui termini procedimentali) <i>con atto provvedimentale ad hoc</i>; <br />	<br />
&#8211;	e che nell’ipotesi estrema in cui manchi qualsiasi disposizione  (di legge, regolamentare o provvedimentale) relativa al termine di conclusione del procedimento, quest’ultimo debba essere concluso <i>entro e non oltre trenta giorni</i> dalla proposizione dell’istanza.<br />	<br />
Ora, nella fattispecie dedotta in giudizio l’Amministrazione <i>non ha fissato</i> (con <i>regolamento</i> o con <i>atto provvedimentale ad hoc</i>) il termine di conclusione del procedimento, sicchè &#8211; in mancanza di specifiche norme di legge al riguardo &#8211; esso doveva essere concluso entro trenta giorni dall’istanza della ricorrente.<br />
Al riguardo non può ritenersi che la nota n.1854 del 6.4.2007 con cui l’Agenzia del Demanio ha chiesto alla ricorrente la copia del progetto allegato alla domanda di condono edilizio, abbia determinato la <i>sospensione</i> o addirittura l’<i>interruzione</i> del decorso del tempo ai fini del computo del termine di trenta giorni. La ricorrente ha infatti risposto all’Agenzia del Demanio con la nota del 24.4.2007, alla quale ha allegato tutti i documenti relativi al procedimento di condono; sicchè è evidente che da quest’ultima data il tempo, ai fini del computo del termine di conclusione del procedimento, ha ricominciato a decorrere.<br />
Parimenti non può sostenersi che il procedimento sia stato legittimamente sospeso (<i>sine die</i>) o interrotto dal momento in cui l’Amministrazione ha chiesto alla Guardia di Finanza di esprimere il parere.<br />
Tale parere, infatti, non è richiesto da alcuna norma; ed è evidente che se per ragioni di opportunità l’Amministrazione procedente decida di aggravare il procedimento, ciò non dev’essere fatto a detrimento del cittadino.<br />
Da ciò discende che l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto attendere il parere <i>solamente fino alla data eventualmente indicata</i> dall’<i>Amministrazione consultata</i> (principio, questo, desumibile dall’art. 16 della L. n.241 del 1990), <i>ovvero &#8211; in mancanza di indicazioni al riguardo &#8211; per un periodo massimo di trenta giorni</i> (come espressamente prescritto dalla L.Reg. Lazio n.57 del 1993), <i>per poi procedere </i>(secondo le statuizioni di entrambe le leggi in ultimo citate) <i>prescindendo da esso</i>.<br />
Le superiori osservazioni si conformano, peraltro, al consolidato orientamento della giurisprudenza, che in precedenti analoghi ha già affermato:<br />
&#8211;	che <i>“nel consentire la formulazione di pareri da parte di organi esterni, non espressamente previsti all&#8217;interno del procedimento, la l. reg. Lazio n. 57 del 1993 fissa in trenta giorni il termine entro il quale il parere deve essere espresso, disponendo che, nel caso del suo inutile decorso, l&#8217;amministrazione richiedente ne debba prescindere” </i>(T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 31 maggio 2006 , n. 4072);<br />	<br />
&#8211;	che <i>“laddove un parere non venga reso nel termine perentorio previsto, l&#8217;amministrazione procedente potrà prescindere dall&#8217;apporto consultivo …” </i>(TAR Lombardia, Milano, Sez. I^, 19.4.2007 n.1882);<i><br />	<br />
&#8211;	</i>che <i>“in tema di procedimento … (…), l&#8217;inutile decorso del termine complessivamente previsto per la sua conclusione ai sensi dell&#8217;art. 2, l. n. 241 del 1990 (…), configura inerzia (e inadempimento dell&#8217;obbligo di pronunciarsi sull&#8217;istanza dell&#8217;interessato) della p.a. procedente, responsabile dell&#8217;emissione del provvedimento finale, anche se essa è tenuta ad acquisire (…) un parere che debba considerarsi atto endoprocedimentale; </i>e ciò<i> “… nonostante lo stesso debba essere acquisito da un organo esterno alla p.a. procedente … (…) e l&#8217;inerzia sia imputabile a detto organo esterno … ” </i>(TAR Veneto, Venezia, Sez. I^, 8.11.2006 n.3736);<i><br />	<br />
&#8211;	</i>che<i>”l’&#8217;art. 16 l. 7 agosto 1990 n. 241 (come modificato dall&#8217;art. 17 l. 15 maggio 1997 n. 127), per il quale, in caso di decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla richiesta senza che sia stato comunicato il parere o senza che l&#8217;organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell&#8217;amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall&#8217;acquisizione del parere obbligatorio (con la sola eccezione, prevista dal comma 3, dei pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini), si applica anche ai pareri vincolanti, i quali restano atti consultivi e non di amministrazione attiva” (Cassazione civile , sez. I, 27 giugno 2005 , n. 13749).<br />	<br />
</i>Poiché, invece, dalla data di trasmissione della richiesta del parere, peraltro facoltativo, al Comando della Guardia di Finanza, l’Agenzia del Demanio è rimasta inerte per oltre quattro mesi, in (passiva) attesa che esso primao poi giungesse, la doglianza della ricorrente si appalesa condivisibile.<br />
<b>1.2.</b>	Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame &#8211; che possono essere trattati congiuntamente in considerazione della loro connessione argomentativa &#8211; la ricorrente: <br />	<br />
a)	lamenta violazione della L.n.212 del 2003 e della L.n.898 del 1976, deducendo che l’acquisizione del parere richiesto (dall’Agenzia del Demanio al Comando della Guardia di Finanza) <i>non era necessaria</i> (non essendo prevista dalla citata L. n.212/2003), <i>né utile</i> (posto che il terreno in questione non è gravato da alcuna servitù militare) e che pertanto <i>ha finito con</i> <i>l’aggravare illegittimamente</i> il procedimento; <br />	<br />
b)	e chiede, ai sensi dell’art.2, comma 5, della L. n.241 del 1990 una <i>pronuncia di merito</i> che dichiari il suo <i>diritto</i> ad avere attribuita l’area in questione.<br />	<br />
La domanda giudiziale del ricorrente volta ad ottenere &#8211; in sede di impugnativa del silenzio-rifiuto &#8211; una <i>pronunzia di merito</i> che dichiari il suo diritto ad aver attribuito il terreno per cui è causa, <i>allo stato degli atti non può essere accolta</i> per le ragioni che si passa ad esporre.<br />
Il fatto che la L. 212 del 2003 non prescriva (e non preveda) l’acquisizione del parere in questione, <i>non significa</i> che l’Amministrazione procedente non potesse richiederlo in base ai principii generali che regolano l’azione amministrativa, ove &#8211; come nel caso di specie &#8211; ragioni di opportunità o di sicurezza consigliassero di farlo.<br />
E così pure la circostanza che il terreno in questione non sia gravato da alcuna servitù militare &#8211; oltre a non essere stata provata in giudizio con sufficiente attendibilità (<i>id est</i>: con documenti provenienti da fonte militare) &#8211; <i>non esclude</i> che possa essere stato avviato (e che sia <i>in itinere</i>) un procedimento volto a delimitare una fascia di rispetto dalla caserma, o che l’Amministrazione Militare possa avere un interesse ad effettuare una delimitazione di tal genere.<br />
Sicchè non sembra che <i>allo stato degli atti</i> il Collegio abbia sufficienti elementi di giudizio per affermare che l’attribuzione dell’area alla ricorrente sia un <i>atto dovuto</i> (e che pertanto quest’ultima vanti un <i>diritto perfetto</i> ad acquisirla immediatamente in proprietà), fermo restando &#8211; come già rilevato &#8211; che nella fattispecie in esame l’Agenzia del Demanio aveva facoltà di procedere assumendo le sue definitive determinazioni a prescindere dal richiesto parere, e che certamente la ricorrente ha comunque <i>diritto</i> &#8211; a questo punto &#8211; di ottenere un provvedimento che <i>concluda</i> il procedimento con una determinazione espressa (positiva o negativa che sia). <br />
<b>2.</b>	In considerazione delle superiori osservazioni, il ricorso va <i>accolto in parte</i> con conseguente dichiarazione giudiziale della illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza della ricorrente e del correlativo obbligo dell’Amministrazione di adottare &#8211; entro trenta giorni dalla data di notifica, ad istanza di parte, della presente decisione &#8211; un provvedimento comunque conclusivo del procedimento.<br />	<br />
Si ravvisano giuste ragioni per compensare le spese fra le parti costituite.</p>
<p><B><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</P><BR><br />
<P ALIGN=JUSTIFY><BR><br />
</B><br />
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,  Sez. II^ , in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento conclusivo del procedimento, con le modalità e nei termini indicati in motivazione.<br />
Compensa le spese fra le parti costituite.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20.2.2008.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-9-4-2008-n-3045/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.3045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3045/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3045/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3045</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di archiviazione del procedimento sulla politica distributiva del gruppo Coca Cola nel mercato delle acque gasate, poiché l’eventuale sospensione non potrebbe tradursi in una valutazione circa l’illiceità della condotta della Coca cola e che l’esecuzione del provvedimento impugnato durante il tempo necessario a giungere ad</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3045/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3045/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di archiviazione del procedimento sulla politica distributiva del gruppo Coca Cola  nel mercato delle acque gasate,  poiché l’eventuale sospensione non potrebbe tradursi in una valutazione circa l’illiceità della condotta della Coca cola e che l’esecuzione del provvedimento impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso non produce un pregiudizio per la societa’ di distribuzione acque ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3045/2007<br />Registro Generale: 4824/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PASQUALE DE LISE Presidente<br />  ANTONINO SAVO AMODIO Cons.<br />ROBERTO CAPONIGRO Primo Ref., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 20 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4824/2007  proposto da:<br />
<b>SOC BERNABEI LIQUORI SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
DONATONE AVV. ANTONIOcon domicilio eletto in ROMAVIA DELLE MONTAGNE ROCCIOSE, 69presso DONATONE AVV. ANTONIO</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; GARANTE CONCORRENZA E MERCATO </b><br />
e nei confronti di <br />
<b>SOC COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY ITALIA SRL</b>rappresentato e difeso da:<br />
BOZZOLA GIAMPIETRO &#8211; BAY AVV MATTEO &#8211; D&#8217;INTINO AVV. MARIA  ANTONIETTAcon domicilio eletto in ROMAVIA G. PISANELLI, 2presso D&#8217;INTINO AVV. MARIA  ANTONIETTA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento emesso nel proc. N. DC5425 in data 15/3/2007 prot. n. 0018668 con il quale si dispone l’archiviazione del procedimento relativo alla politica distributiva del gruppo COCA COLA.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
SOC COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY ITALIA SRL<br />
Udito il relatore Primo Ref. ROBERTO CAPONIGRO  e uditi altresì per le parti l’avv. Antonio Donatone, Giampietro Bozzola, Maria Antonietta D’Intino e l’avv. stato Filippo Arena.<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Considerato che l’eventuale sospensione del provvedimento di archiviazione non potrebbe in ogni caso tradursi in una valutazione circa l’illiceità della condotta della controinteressata e che, di conseguenza, l’esecuzione del provvedimento impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso non sembra produrre un pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 20 Giugno 2007<br />
IL PRESIDENTE:<br />
IL RELATORE:</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ordinanza-sospensiva-20-6-2007-n-3045/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 20/6/2007 n.3045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3045</a></p>
<p>Pres. f.f. Maruotti – Est. Carella Ministero Economia e Finanze (Avvocatura dello Stato/ D.L. ed altri (n.c.) sulla applicabilità o meno in via analogica, della normativa giuridico-economica per il parastato al personale, già appartenente ad enti pubblici disciolti, transitato nel ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Pubblico</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. f.f. Maruotti – Est. Carella<br /> Ministero Economia e Finanze (Avvocatura dello Stato/ D.L. ed altri (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>sulla applicabilità o meno in via analogica, della normativa giuridico-economica per il parastato al personale, già appartenente ad enti pubblici disciolti, transitato nel ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Reinquadramento del personale del disciolto Ente Nazionale Biblioteche Popolari Scolastiche nei ruoli statali – Effetti del reinquadramento – Riconoscimento dell’anzianità complessivamente maturata nell’ente di provenienza disciolto – Non spetta</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai dipendenti del  disciolto  E.N.B.P.S.  (Ente Nazionale Biblioteche Popolari Scolastiche), transitati con decorrenza 1° gennaio 1978 nei ruoli statali (dapprima in quelli unici, istituiti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 382 del 1975, poi in quelli speciali di cui all’art. 24 quinquies della legge n. 33 del 1980 e infine in quelli ordinari per effetto dell’art. 11 della legge n. 482 del 1988), non spetta il reinquadramento con riconoscimento dell’anzianità complessivamente maturata nell’ente di provenienza nei ruoli del personale civile dello Stato poiché, con la soppressione dell’E.N.B.P.S., il personale in questione è stato considerato alla stregua di tutti gli altri dipendenti civili dello Stato. Né è applicabile il trattamento stabilito dalla legge n. 70 del 1975 e dal D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, tipico solo degli enti elencati nella tabella ed a quelli dichiarati necessari dai decreti delegati di cui al successivo art. 3 della legge stessa, di guisa che il dato letterale e la stessa ratio della normativa sugli enti soppressi escludono la possibilità di sovrapporre le normative appartenenti a comparti diversi, specie del parastato, tenuto conto che la predetta regolamentazione, peculiare al mondo parastatale, per la sua specialità, non consente applicazioni in analogia ovvero estensive del paradigma normativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA     ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
sul ricorso n. 10279 del 1999, proposto dal</p>
<p><b>Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato (ora M.E.F.)</b>, in persona del Ministro <i>pro-tempore</i>, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi n°12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
i signori <b>DE LUCA Angela, FRASCA Pietro, FRISCHETTI Maria Luisa, DEL MONACO Maria, CHIGARELLI Camillo, VERSIGLIONI Clara, MARCONI Carla</b>, non costituitisi nel presente grado del giudizio; <br />
<i><b></p>
<p align=center>
per l’annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della sentenza del T.A.R. per il Lazio – Roma, Sez. I^ <i>ter</i>, 20 luglio 1999, n. 1667, e per il rigetto del ricorso di primo grado;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 30 gennaio 2007, il Consigliere <i>Vito Carella;<br />
</i>Udito l’Avvocato dello Stato Barbieri, per l’Amministrazione appellante;<br />
Ritenuto in fatto ed in diritto quanto segue.<br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>FATTO</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
1. Con il provvedimento impugnato in primo grado (<i>prot. n°87181  del 12/11/1991</i>), la Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato agli appellati, dipendenti del disciolto <B>E.N.B.P.S.</B> (<i>Ente Nazionale Biblioteche Popolari Scolastiche</i>) e transitati con decorrenza dal 1 gennaio 1978 nei ruoli statali, di non poter aderire a quanto da loro richiesto con l’atto di significazione 31/07/1991 e di confermare i provvedimenti nel tempo già adottati nei loro confronti: così respingendo l’istanza volta alla valutazione dell’anzianità complessiva maturata nell’ente, con la rideterminazione della posizione giuridica ed economica, nonché quella volta all’inquadramento nei ruoli della Ragioneria Generale dello Stato dal 1° gennaio 1978, ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 482.<br />
Con la gravata sentenza, il TAR per il Lazio ha accolto il ricorso proposto dagli interessati, rilevando che:<br />
<b>a.</b> i dipendenti appartenenti alla medesima qualifica del disciolto E.N.B.P.S. sono stati trattati in modo diverso, nei rispettivi inquadramenti e riconoscimenti di anzianità, dopo il loro passaggio nelle nuove Amministrazioni statali di destinazione;<br />
<b>b. </b>non può condividersi la tesi dell’Amministrazione, secondo cui il personale già appartenente al soppresso E.N.B.P.S. non sarebbe destinatario delle previsioni contenute nella circolare della Presidenza del Consiglio 24/05/1985 e nelle richiamate deliberazioni della Corte dei Conti nn. 1371/83 e 1520/85;<br />
<b>c.</b> i citati orientamenti, riferiti essenzialmente alla valutazione dell’anzianità di qualifica attribuita ai dipendenti degli enti disciolti nell’ordinamento parastatale (<i>legge n°70/1975 D.P.R. n°411/76, D.P.R. n°509/79</i>), esprimono indicazioni generali poi ritenute valide da altre Amministrazioni in sede di inquadramento del personale ex E.N.B.P.S.;<br />
<b>d.</b> alla questione bisognava dare, comunque, sulla base dei criteri forniti dalla stessa Corte, un’interpretazione estensiva, come hanno fatto, appunto, altre Amministrazioni dello Stato, nell’intento specifico di pervenire alla massima omogeneizzazione degli inquadramenti, evitando tra il personale interessato ogni possibile discriminazione, secondo quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio con la circolare prima ricordata.<br />
2. Con il gravame in esame, il Ministero appellante ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo in particolare che il personale in questione è stato considerato alla stregua di tutti gli altri dipendenti civili dello Stato dal momento in cui è transitato nel ruolo unico presso lo Presidenza del Consiglio dei Ministri e, pertanto, il successivo inserimento nel ruolo speciale ai sensi della legge n°33/80 non poteva comportare l’applicazione nei loro confronti della normativa del personale del parastato appartenente agli enti già tabellati nella legge 20/03/1975, n°70 e successivamente soppressi.<br />
Gli appellati non si sono costituiti nella presente fase del giudizio.<br />
3. Alla udienza del 30 gennaio 2007 la causa è stata trattenuta in decisione.    </p>
<p align=center>
  <b>DIRITTO </p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<b><br />
1. </b>Nel presente giudizio si controverte se spetti il reinquadramento (con riconoscimento dell’anzianità complessivamente maturata nell’ente di provenienza) agli odierni appellati, già dipendenti  del  disciolto  E.N.B.P.S.  (<i>Ente Nazionale Biblioteche Popolari Scolastiche</i>) e transitati con decorrenza 1° gennaio 1978 nei ruoli statali (dapprima in quelli unici, istituiti ai sensi dell’art. 1 della legge n. 382 del 1975, poi in quelli speciali di cui all’art. 24 quinquies della legge n. 33 del 1980 e infine in quelli ordinari per effetto dell’art. 11 della legge n. 482 del 1988).  <br />
In particolare, gli appellati hanno fondato la loro pretesa sulla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. n. 27583/3 – 28,1 del 24 maggio 1985) e sulle deliberazioni della Corte dei Conti – Sezione controllo (n. 1371 del 30 settembre 1983 e n. 1520 del 7 febbraio 1985) le quali, nel prevedere l’applicazione alla generalità dei destinatari della normativa sul personale degli Enti disciolti nell’ordinamento parastatale, ai sensi della legge  20 marzo 1975, n. 70 e del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, avrebbero trovato attuazione – circa l’integrale riconoscimento dell’anzianità di classe e di stipendio con le progressioni ivi previste – nei confronti soltanto di taluni dipendenti ex E.N.B.P.S. in servizio presso altre Amministrazioni statali  (Corte dei Conti, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Beni Culturali) e non anche nei loro riguardi (Ministero del Tesoro).<br />
Ritiene la Sezione che l’appello vada accolto, poiché il Ministero, in risposta alla diffida degli interessati, ha correttamente negato il chiesto reinquadramento con l’atto impugnato in primo grado (prot. n. 87181 del 12 novembre 1991), così confermato i provvedimenti di carriera nel tempo adottati nei loro confronti.<br />
<b><br />
2. </b>In linea preliminare va precisato quanto segue.<br />
Il personale dello E.N.B.P.S., a seguito della soppressione dell’Ente (ex D.P.R. 4 luglio 1977, n. 431), è confluito nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) ed ivi inquadrato secondo le modalità previste dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 618 (con l’inquadramento nelle corrispondenti qualifiche e categorie dei ruoli unici in ordine progressivo, in relazione all’anzianità di servizio posseduta da ciascuna unità di personale e, in caso di pari anzianità, all’età; per il personale proveniente da enti pubblici la corrispondenza, ai fini dell’inquadramento, tra le qualifiche possedute nell’Ente e quelle previste nei ruoli unici determinata, ove non risultasse stabilita dai regolamenti organici dagli Enti medesimi, con il decreto di inquadramento; per quanto non diversamente disposto, applicazione del T.U. n. 3 del1957).<br />
A seguito di tali inquadramenti, gli appellati, come risulta dagli stati matricolari, conseguivano con diverse decorrenze (1° luglio 1978 – 1° luglio 1979 – 1° luglio 1980) la promozione alla qualifica superiore in applicazione del D.P.R. n. 1077 del 1970 e nei loro confronti è stata anche applicata, ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1° luglio 1978, la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente l’attribuzione dei livelli retributivo-funzionali al personale dei Ministeri.<br />
Successivamente, in applicazione dell’art. 24 <i>quinquies</i> della legge 29 febbraio 1980, n. 33, essi sono stati inquadrati nel ruolo speciale della Ragioneria Generale dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1981, con il riconoscimento di tutta l’anzianità di servizio posseduta e di qualifica nei ruoli unici e, dal 1° febbraio 1981, con l’attribuzione dei benefici previsti dal D.P.R. 9 giugno 1981, n. 310.<br />
Infine, a seguito dell’entrata in vigore della legge 27 ottobre 1988, n. 482, di abolizione del ruolo speciale, gli appellati, unitamente a tutti gli altri dipendenti provenienti dagli enti disciolti del parastato sono stati inquadrati nei ruoli ordinari della Ragioneria Generale dello Stato secondo le modalità contemplate dall’art. 11 (sulla base delle qualifiche acquisite e secondo l’anzianità di servizio e di qualifica posseduta con posizione in ruolo corrispondente alla data di decorrenza nei ruoli speciali ovvero a quella di decorrenza di eventuale successiva promozione).<br />
Le circostanze sopra esposte, che risultano dagli atti di causa, non sono state smentite nella presente fase del giudizio.<br />
Tale ricostruzione fa emergere la palese infondatezza del ricorso di primo grado, in considerazione della emanazione di provvedimenti d’inquadramento rimasti inoppugnati, oltre che della impossibilità di ritenere spettante una duplicazione di benefici.<br />
<b><br />
3.</b> Dunque, con la soppressione dell’E.N.B.P.S., il personale in questione è stato considerato alla stregua di tutti gli altri dipendenti civili dello Stato dal momento in cui è transitato nel ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, pertanto, il successivo inserimento nel ruolo speciale, ai sensi dell’art. 24 <i>quinquies</i> della legge n. 33 del 1980, non può comportare l’applicazione nei loro confronti della normativa del personale del parastato appartenente agli enti tabellati nella legge 20 marzo 1975, n. 70 e successivamente soppressi.<br />
Infatti, il trattamento stabilito dalla legge n. 70 del 1975 e dal D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411, si applica direttamente soltanto agli enti elencati nella tabella ed a quelli dichiarati necessari dai decreti delegati di cui al successivo art. 3 della legge stessa.<br />
Pertanto, detto trattamento non può essere di riferimento per altri enti pubblici e, a maggior ragione, nei confronti di quelli soppressi che non trovavano, in detta normativa particolare, loro fonte regolatrice.<br />
Inoltre, tale interpretazione è confermata dall’art. 11 (rubricato <i>“speciali disposizioni per il personale degli enti soppressi”</i>) della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per il quale <i>“Il personale degli enti di cui all’art.1 – bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che all’atto della soppressione degli stessi fruiva del trattamento economico equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato, vengono estesi, in quanto applicabili, i benefici per i predetti dipendenti, fino alla data del definitivo inquadramento nelle amministrazioni di assegnazione, escluso comunque il cumulo con gli eventuali benefici di cui ai decreti  del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e 16 ottobre 1979, n. 509”</i>.<br />
Pertanto, il dato letterale e la stessa <i>ratio </i>della normativa sugli enti soppressi escludono la possibilità di sovrapporre le normative appartenenti a comparti diversi, specie del parastato, di cui gli appellati non sono stati mai destinatari.<br />
Ad escludere in radice il fondamento della pretesa degli appellati, vi è anche l’ulteriore considerazione che la “<i>estensione</i>” avverrebbe in assenza della emanazione, a cura della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  di  apposite  norme disponenti, per il personale dell’E.N.B.P.S. soppresso, l’equiparazione per ruoli, qualifiche e livelli di stipendio, conformemente a quanto operato con il D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411: cioè, la disciplina del rapporto di lavoro, per di più pregresso e “<i>ora per allora</i>”, sarebbe carente dei riferimenti parametrici necessari per raggiungere lo scopo, lasciando evanescente la regolamentazione che altrimenti sarebbe stata necessaria per assimilare<i> </i>ordinamenti diversi.<br />
<b><br />
4. </b>Ciò rende evidente, con riguardo alle doglianze di primo grado, la inconsistenza della pretesa degli appellati all’applicazione della normativa giuridico-economica per il parastato, in quanto questa (la legge n. 70 del 1975, il D.P.R. n. 411 del 19/76, il D.P.R. n. 509 del 1979) non costituisce affatto  disciplina di carattere generale per gli altri enti al di fuori dell’ordinamento parastatale.<br />
Va rimarcato, di conseguenza, che la predetta regolamentazione, peculiare al mondo parastatale, per la sua specialità, non consente applicazioni in analogia ovvero estensive del paradigma normativo.<br />
Né è ipotizzabile in capo agli appellati una stratificazione di passaggi di livello e di benefici economici per effetto dell’applicazione di discipline diverse che si andrebbero a cumulare.<br />
Pertanto, dovendo avvenire gli inquadramenti secondo legge, non sono neanche configurabili le censure dedotte <i>in prime cure</i> per eccesso di potere, in particolare quella di disparità di trattamento.<br />
La sentenza non è, dunque, condivisibile e, in accoglimento della censura del Ministero appellante, il ricorso di primo grado va pertanto respinto.<br />
<b><br />
5.</b> Per le ragioni che precedono, l’appello in esame va accolto e, in riforma della gravata sentenza, il ricorso di primo grado va respinto.<br />
In considerazione della natura della controversia e dell’anno cui risalgono i ricorsi, sussistono equi motivi per compensare integralmente fra le parti le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.     <br />
<i><b></p>
<p align=center>
</i>P.Q.M.</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Sezione Quarta), accoglie l’appello 10279 del 1999 e, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.<br />
Compensa tra le parti le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 gennaio 2007, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori: </p>
<p>Luigi 		MARUOTTI 	           – 	<i>Presidente f.f.<br />	<br />
</i>Pier Luigi  	LODI	 		– 	<i>Consigliere<br />	<br />
</i>Antonino 	ANASTASI 		– 	<i>Consigliere<br />	<br />
</i>Vito 		POLI	 		– 	<i>Consigliere</i> <br />	<br />
Vito 		CARELLA 		– 	<i>Consigliere, rel. &#8211; est.</i></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-8-6-2007-n-3045/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 8/6/2007 n.3045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2006 n.3045</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-3-2006-n-3045/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-3-2006-n-3045/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-3-2006-n-3045/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2006 n.3045</a></p>
<p>Pres. C. D’Alessandro, est. P. Carpentieri Salvatore Lana (Avv. Enrico Soprano) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano). sulla giurisdizione in ordine alla revoca dell&#8217;autorizzazione edilizia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-3-2006-n-3045/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2006 n.3045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-3-2006-n-3045/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2006 n.3045</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. D’Alessandro, est. P. Carpentieri<br /> Salvatore Lana (Avv. Enrico Soprano) c. Comune di Napoli (Avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano).</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione in ordine alla revoca dell&#8217;autorizzazione edilizia e dell&#8217;assegnazione del contributo corrisposto ai sensi della Legge 219/1981</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e Urbanistica – Autorizzazione edilizia ed assegnazione contributo ai sensi della Legge n. 219/1981 – Revoca per difformità delle opere dal progetto approvato il 15 aprile 1992 – Giurisdizione Ordinaria – Sussiste.</span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia originata dal provvedimento di revoca dell’autorizzazione edilizia e dell’assegnazione del contributo, corrisposto ai sensi della legge n. 219/1981 concernente la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma del 1980/81, per difformità delle opere dal progetto approvato il 15 aprile 1992, rientra nella giurisdizione dell’A.G.O.. La Corte regolatrice della giurisdizione assegna, infatti, all’A.G.O. la materia delle contribuzioni ex lege 219/1981 nella sua interezza, anche per quanto attiene alla fase di assegnazione del contributo. (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cass. SS.UU., 18 febbraio 2002, n. 2369; id., 4 novembre 2002, n. 15439; sul punto, in senso conforme si è espressa anche la giurisdizione amministrazione, si veda Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2002, n. 1990; sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla giurisdizione in ordine alla revoca dell’autorizzazione edilizia e dell’assegnazione del contributo corrisposto ai sensi della Legge 219/1981</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3045	Reg. Sent.<br />	<br />
ANNO 2006<br />
N. 4186	Reg. Ric.<br />	<br />
	ANNO 1998																																																																																												</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania <br />
&#8211; Sezione V^ &#8211; </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
1) Carlo d’Alessandro – Presidente; 	2) Paolo Carpentieri &#8211; Consigliere – relatore; 	3) Diego Sabatino – Referendario																																																																																											</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 4186/1998 Reg. Gen., proposto da<br />
<b>Lana Salvatore</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Soprano, con domicilio eletto in Napoli alla via Melisurgo 4</p>
<p align=center>Contro</p>
<p>il <b>Comune di Napoli</b>, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Tarallo, Barbara Accattatis Chalons D’Oranges, Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, Bruno Crimaldi, Annalisa Cuomo, Anna Ivana Furnari, Giacomo Pizza, Anna Pulcini, Bruno Ricci e Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli, Piazza Municipio, Pal. San Giacomo, presso la sede dell’ente;</p>
<p>per l’annullamento, previa sospensiva<br />
<< del decreto del Responsabile G.O. del comune di Napoli – Dipartimento Assetto del Territorio – prot. n. 40 dell’11.2.1998, con il quale viene revocata l’autorizzazione edilizia n. 26 inerente la riattazione del fabbricato sito in via A.C. De Meis n. 515 – Circoscrizione Ponticelli – rilasciata al ricorrente ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge 219/1981 ed il contributo di £ 157.437.992 assegnato per la ristrutturazione del medesimo fabbricato; di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi con particolare riferimento al verbale n. 104 del 14.10.1997 della commissione  tecnica comunale di cui all’art. 14 della l. 219/81, non conosciuto allo stato. >>.</p>
<p>	VISTI il ricorso ed i relativi allegati;<br />	<br />
	VISTO l’atto di costituzione in giudizio del comune di Napoli con le annesse produzioni;<br />	<br />
	VISTA l’ordinanza n. 878/1998 del 7 maggio 1998 con la quale la Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato;<br />	<br />
VISTI gli atti tutti di causa;<br />
	UDITI alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006 &#8211; relatore il Magistrato Dr. Carpentieri – gli avv.ti riportati a verbale;																																																																																												</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>	Con il presente ricorso – ritualmente notificato in data 20 aprile 1998 e depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 27 aprile – il sig. Lana, proprietario di un immobile sito in Ponticelli alla via De Meis n. 515, ha impugnato il decreto del Responsabile G.O. del comune di Napoli – Dipartimento Assetto del Territorio n. 40 dell’11.2.1998 con cui è stata revocata l’autorizzazione edilizia n. 26del 15 aprile 1992, nonché il previsto contributo ex l. 219/1981, determinato in £ 157.437.992.<br />	<br />
Il ricorrente ha esposto quanto segue:<br />
	&#8211; in seguito al sisma del 1980, il suddetto immobile subiva notevoli danni che determinavano la necessità di effettuare lavori di riparazione e consolidamento;<br />	<br />
	&#8211; il progetto relativo ai lavori veniva redatto ai sensi della legge 219/1981 ed approvato dalla commissione tecnica istituita ai sensi dell’art. 14 della stessa legge, con verbale n. 26 adottato nella seduta del 15 aprile 1992;<br />	<br />
&#8211; il provvedimento di autorizzazione edilizia, con contestuale assegnazione di contributo, veniva affisso all’Albo pretorio in data 19 maggio 1994 e successivamente notificato al ricorrente il 6 settembre 1994;<br />
&#8211; il 14 ottobre 1994 il sig. Lana stipulava il contratto con l’impresa esecutrice dei lavori che iniziavano in data 7 novembre 1994;<br />
&#8211; in data 18 gennaio 1995 il direttore dei lavori, ravvisandone necessità a seguito delle risultanze delle prime opere eseguite, presentava perizia di variante tecnica, provvedendo a non alterare la consistenza originaria dell’immobile, né a determinare u<br />
&#8211; la commissione tecnica al cui vaglio era veniva sottoposta la pratica, richiedeva al ricorrente, in data 18 novembre 1996, il deposito di documentazione integrativa;<br />
&#8211; valutata la documentazione presenta, la medesima commissione, con verbale n. 104 del 14 ottobre 1997 esprimeva parere sfavorevole;<br />
&#8211; conseguentemente, il responsabile G.O. del Dipartimento assetto del territorio del Comune di Napoli – con l’impugnato decreto n. 40 dell’11.2.1998 – provvedeva a revocare la concessa autorizzazione edilizia n. 26del 15 aprile 1992, nonché il previsto co<br />
A sostegno della propria azione, il ricorrente deduce diversi motivi di illegittimità ed eccesso di potere, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati.<br />
In data 6 maggio 1998 si è costituito in giudizio il Comune di Napoli che ha genericamente eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, contestandone la fondatezza e concludendo per il suo rigetto.<br />
Con ordinanza cautelare n. 878/1998 del 7 maggio 1998, la Sezione ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato.<br />
In data 20 ottobre 2005 la difesa di parte ricorrente ha depositato istanza di prelievo rappresentando l’interesse alla definizione della causa e chiedendone la fissazione dell’udienza di merito.<br />
	Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2006, la causa è stata chiamata e assunta in decisione.																																																																																												</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo adito G.A., per essere competente a conoscere della causa il G.O.<br />
Come esposto in narrativa, con il ricorso in esame è stato impugnato il provvedimento del Comune di Napoli con il quale è stata disposta la revoca dell’autorizzazione edilizia e dell’assegnazione del contributo, corrisposto ai sensi della legge 219/1981 concernente la ricostruzione degli immobili colpiti dal sisma del 1980/81, per difformità delle opere dal progetto approvato il 15 aprile 1992.<br />
La controversia, riguardando la revoca del contributo corrisposto ai sensi della già citata legge 219/81, coinvolge la materia relativa al riconoscimento del contributo stesso, in ordine al quale la Corte regolatrice della giurisdizione ha avuto modo di affermare la sussistenza della competenza del giudice ordinario.<br />
La Corte regolatrice assegna all’A.G.O. la materia delle contribuzioni ex lege 219/1981 nella sua interezza, anche per quanto attiene alla fase dell’assegnazione (Cass. SS.UU., 18  febbraio 2002, n. 2369; id. 4 novembre 2002, n. 15439: “la controversia promossa dal privato per il riconoscimento e la quantificazione del contributo contemplato dal d.l. 19 marzo 1981 n. 75, convertito dalla l. 14 maggio 1981, n. 219 e s.m.i, al fine della ricostruzione o riparazione di immobili colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, spetta – vertendosi in tema di erogazione in cui l’attività dell’Amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge, a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali pertanto hanno consistenza di diritti soggettivi – alla cognizione del giudice ordinario, senza che rilevi in senso contrario la censura alla regolarità del procedimento amministrativo volto a stabilire le priorità in ordine all’erogazione dei finanziamenti, né essendo, d’altra parte, configurabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 34 .D. lvo 31 marzo 1998 n. 80, trattandosi appunto di controversia che, in quanto concernente la corresponsione del contributo e non l’intervento edilizio, è estranea all’uso e all’assetto del territorio”).<br />
La giurisprudenza amministrativa, a sua volta, afferma che “rientra in particolare nella giurisdizione dell’A.G.O. una controversia instaurata o per ottenere gli importi di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l’amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo” (Cons. Stato, Sez. IV, 11 aprile 2002, n. 1990 e più di recente Sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7384).<br />
In disparte la questione se sia condivisibile la ritenuta giurisprudenza nella parte in cui nega la giurisdizione amministrativa nel caso di controversie in ordine alla concessione del beneficio ex l. 219/1981, non v’è dubbio circa l’insussistenza della giurisdizione del G.A. nelle ipotesi, come nel caso in esame, in cui si controverta sulla “revoca” dell’erogato contributo a motivo dell’asserito inadempimento da parte del privato beneficiario, delle condizioni cui il sussidio era subordinato (difformità delle opere dal progetto).<br />
In conclusione, la vicenda in questione esorbita dalla sfera di attribuzione del giudice adito, con conseguente inammissibilità dell’azione intentata, con declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore di quello ordinario.<br />
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in causa.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, SEZIONE V^, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 2006.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-3-2006-n-3045/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2006 n.3045</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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