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	<title>3042 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3042 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3042</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2013-n-3042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2013-n-3042/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3042</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pagano, est. Massimo Santini Giuseppe Somma (Avv. Carlo Sarro) c. Comune di Castellammare di Stabia (Avv. Donatangelo Cancelmo, Anna Formicola e Pierpaolo Pesce), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale) sul diniego di autorizzazione paesaggistica per parcheggio interrato 1. Edilizia e urbanistica-Regione Campania- PUT</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2013-n-3042/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2013-n-3042/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3042</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, est. Massimo Santini<br /> Giuseppe Somma (Avv. Carlo Sarro) c. Comune di Castellammare di Stabia (Avv. Donatangelo Cancelmo, Anna Formicola e Pierpaolo Pesce), Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sul diniego di autorizzazione paesaggistica per parcheggio interrato</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica-Regione Campania- PUT L.R.35/1987-Finalità-Impedire l’edificazione di ulteriori vani a fini residenziali- Opere pertinenziali &#8211; Non incide	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Ristrutturazione – Fedeltà del fabbricato all’originale –Salvezza del complesso esistente– Necessità – Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  In materia urbanistica, la finalità perseguita dal PUT di cui alla legge della Regione Campania n. 35 del 1987 è quella di impedire l’edificazione di ulteriori vani a fini residenziali, come è dimostrato dal fatto che esso consente la realizzazione di attrezzature pubbliche nei limiti dei previsti standards urbanistici, non già di vietare la realizzazione di opere pertinenziali a edifici esistenti:pertanto  deve ritenersi illegittimo il provvedimento amministrativo che ritiene non compatibile al PUT la realizzazione di un parcheggio interrato.	</p>
<p>2. Al fine di qualificare come ristrutturazione edilizia un’opera occorre che il complesso edilizio, sul quale si operano gli interventi, rimanga alla fine sostanzialmente il medesimo per forma, volume e altezza. Il risultato della ristrutturazione può essere, infatti, un organismo edilizio anche diverso dal precedente purché però la diversità sia dovuta ad interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto ovvero l&#8217;eliminazione, le modifica e l&#8217;inserimento di nuovi elementi ed impianti, in quanto la ristrutturazione edilizia mira, in definitiva, alla salvezza del complesso esistente (2)(Nel caso di specie il Giudice ha accertato il rispetto di tali parametri e ha annullato il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica).	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1) cfr. TAR CAMPANIA, sez. VII n.1721/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 599/ 2003;<br />	<br />
(2) cfr.  T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 4902; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 27 febbraio 2009, n. 1153; Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 918; Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2007, n. 1276</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 244 del 2010, proposto da:<br />
Giuseppe Somma, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Sarro, presso il cui studio in Napoli, viale A. Gramsci n. 19, è elettivamente domiciliato; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Castellammare di Stabia in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Donatangelo Cancelmo, Anna Formicola e Pierpaolo Pesce, con domicilio eletto presso il primo di essi in Castellammare di Stabia, via Raiola n. 44 – c/o Avvocatura Municipale; Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentata e difesa per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, via Diaz n. 11; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento del provvedimento n. 64106/2008 recante diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un parcheggio interrato alla via annunziatella n. 38.</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />
<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni comunali e statali intimate;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 23 maggio 2013 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Il ricorrente è proprietario di un immobile, sito nel territorio di Castellammare di Stabia alla via Annunziatella n. 38 e catastalmente individuato al fg. 4, p.lla 1822, adibito in parte a civile abitazione ed in parte ad attività di commercio al dettaglio di generi alimentari e di mangime per animali.<br />	<br />
In data 3 agosto 2006 presentava istanza di autorizzazione paesaggistica in ordine ad un progetto di riqualificazione consistente, da un lato, nell’ampliamento del parcheggio interrato; dall’altro lato, nella ristrutturazione edilizia, mediante sostituzione degli elementi in ferro (silos e lamiere) con una struttura sostanzialmente in cemento, di un fabbricato da adibire alla predetta attività commerciale. Ciò con diminuzione del precedente ingombro volumetrico.<br />	<br />
L’istanza veniva rigettata poiché “l’intervento così come proposto integra <i>nuova costruzione</i> … e non <i>ristrutturazione edilizia</i>”: ciò in quanto altererebbe i parametri volumetrici dell’area interessata. Il parcheggio interrato sarebbe infine contrario – nella sostanza – alle disposizioni del PUT regionale.<br />	<br />
Il provvedimento di rigetto veniva impugnato, in sintesi, per violazione della legge n. 122 del 1989 e del DPR n. 380 del 2001, per carenza di istruttoria e di motivazione, nonché per erroneità dei presupposti.<br />	<br />
Si costituivano in giudizio le amministrazioni comunali e statali intimate per chiedere il rigetto del gravame.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 23 maggio 2013 la causa veniva infine trattenuta in decisione.<br />	<br />
Tutto ciò premesso il ricorso è da ritenersi fondato sulla base delle ragioni di seguito indicate.<br />	<br />
Onde vagliare l’operato dell’amministrazione comunale occorre distinguere l’intervento riguardante la parte intererrata (destinata a parcheggio) da quello da eseguire fuori terra (ristrutturazione capannone esistente).<br />	<br />
Quanto al primo aspetto si osserva che la realizzazione di un parcheggio sotterraneo non si pone in contrasto con il PUT di cui alla legge regionale n. 35 del 1987. E ciò in considerazione di quanto già ampiamente esposto nella sentenza di questa sezione n. 1712 del 2011 ed in quella del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 599 del 6 febbraio 2003, nella quale è stato affermato che «la finalità perseguita dall’art. 17 della legge regionale n. 35 del 1987 è quella di impedire l’edificazione di ulteriori vani a fini residenziali, come è dimostrato dal fatto che esso consente la realizzazione di attrezzature pubbliche nei limiti dei previsti standards urbanistici, non già di vietare la realizzazione di opere pertinenziali a edifici esistenti (tra le quali rientrano il parcheggio privato in questione)».<br />	<br />
A siffatta conclusione è agevole pervenire altresì ove si consideri che l’intervento riguarda la zona territoriale n. 7 del PUT, un’area ossia in cui vige un vincolo di inedificabilità relativa e non assoluta: condizione questa ritenuta essenziale da questa Sezione per consentire la realizzazione di siffatte opere pertinenziali anche nei territori oggetto del P.U.T. dell’area Sorrentino-Amalfitana (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 25 febbraio 2008, n. 931; 3 aprile 2009, n. 1747 ;17 novembre 2009, n. 7543; 18 gennaio 2010, n. 178; 26 gennaio 2012, n. 388).<br />	<br />
Alla luce di quanto testé osservato deve dunque ritenersi illegittimo il provvedimento comunale nella parte in cui ritiene non compatibile la realizzazione del parcheggio interrato con le disposizioni del PUT: di qui l’accoglimento della censura relativa alla violazione della legge regionale n. 35 del 1987.<br />	<br />
Quanto al secondo profilo sopra evidenziato, relativo ossia alle opere da realizzare fuori terra (sostanziale rifacimento capannone), si rammenta che per l’amministrazione comunale siffatto intervento non sarebbe assentibile perché determinerebbe un aumento volumetrico: esso consisterebbe dunque in una “nuova costruzione” e non in una “ristrutturazione edilizia”.<br />	<br />
Si rileva in via preliminare che, per giurisprudenza costante, al fine di qualificare come ristrutturazione edilizia un’opera occorre che il complesso edilizio, sul quale si operano gli interventi, rimanga alla fine sostanzialmente il medesimo per forma, volume e altezza. Il risultato della ristrutturazione può essere, infatti, un organismo edilizio anche diverso dal precedente purché però la diversità sia dovuta ad interventi comprendenti il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi del manufatto ovvero l&#8217;eliminazione, le modifica e l&#8217;inserimento di nuovi elementi ed impianti, in quanto la ristrutturazione edilizia mira, in definitiva, alla salvezza del complesso esistente (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 4902; T.A.R. Campania Napoli, sez. VIII, 27 febbraio 2009, n. 1153; Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2008, n. 918; Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2007, n. 1276).<br />	<br />
A tale riguardo osserva il collegio che: a) la sostituzione di materiale in ferro con materiale in cemento può ben porsi alla stregua di inserimento di nuovi elementi costitutivi ed innovativi; b) quanto invece al ritenuto aumento di volume, ciò è stato soltanto genericamente affermato dall’amministrazione comunale, nel provvedimento impugnato, senza tuttavia che la stessa abbia indicato gli elementi e le metodologie attraverso cui sarebbe arrivata a siffatte valutazioni. Al contrario, la difesa di parte ricorrente ha adeguatamente dimostrato in giudizio – ed ancor prima nella fase procedimentale mediante relazione tecnica del 18 luglio 2006 e successiva integrazione del 16 luglio 2008 – che l’intervento fuori terra non presenta ampliamenti ma, semmai, decrementi di natura volumetrica, pari in particolare a mc 33,74. A una simile conclusione la stessa è pervenuta altresì sulla base di una perizia giurata, la quale ha operato un analitico raffronto tra il calcolo volumetrico della esistente struttura e di quella che si intende realizzare, senza che sul punto la difesa dell’amministrazione comunale abbia controdedotto alcunché, con ogni conseguenza ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.<br />	<br />
Di qui la sussistenza di un intervento da qualificare come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione.<br />	<br />
Anche tale parte del provvedimento appare dunque essere stata illegittimamente adottata, con conseguente accoglimento delle censure sollevate con riferimento alla violazione dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, al difetto di motivazione e di istruttoria.<br />	<br />
In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto, con ogni conseguenza in ordine all’annullamento del provvedimento in epigrafe indicato.<br />	<br />
Sussistono peraltro giusti motivi per compensare le spese di lite.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento prot. n. 64106 in data 11 novembre 2008 del Comune di Castellammare di Stabia.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere<br />	<br />
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-7-6-2013-n-3042/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3042</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3042/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3042/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3042</a></p>
<p>G. Mozzarelli Pres. B. Lelli Est. Olmi A. ed Altra (Avv. C.E. Traina Chiarini) contro il Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali (Avvocatura dello Stato) in tema di annullamento ministeriale dell&#8217;autorizzazione ambientale per difetto di motivazione Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Autorizzazione ex art. 7 L. n.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3042/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3042/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3042</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Mozzarelli Pres. B. Lelli Est.<br /> Olmi A. ed Altra (Avv. C.E. Traina Chiarini) contro il Ministero Per i Beni<br /> Culturali ed Ambientali (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>in tema di annullamento ministeriale dell&#8217;autorizzazione ambientale per difetto di motivazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Autorizzazione e concessione – Autorizzazioni edilizie – Autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939 – Nozione – Motivazione – Deve rendere palesi le ragioni per le quali l’intervento non incide sui caratteri propri della bellezza naturale così come individuati in sede di imposizione del vincolo &#8211; Fattispecie</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>L’autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939 si sostanzia in un apprezzamento discrezionale che muove da una comparazione fra lo stato del bene prima e dopo la realizzazione dell’intervento modificativo allo scopo di garantire il rispetto degli specifici aspetti esteriori che il vincolo intende proteggere. L’onere della motivazione, quindi, può dirsi assolto solo quando il provvedimento si fa carico di rendere palesi le ragioni per le quali l’intervento non incide sui caratteri propri della bellezza naturale così come individuati in sede di imposizione del vincolo (fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo l’annullamento ministeriale in quanto l’autorizzazione poi annullata descriveva sommariamente l’intervento edilizio, ma, nella fase propriamente valutativa &#8211; rilevante ai fini della motivazione &#8211; si limitava a richiamare il “consiglio” formulato dalla commissione edilizia per rendere l’intervento maggiormente compatibile con le caratteristiche dei fabbricati rurali. Il comune avrebbe invece dovuto descrivere lo stato dei luoghi, evidenziare con precisione le alterazioni introdotte con le opere da realizzare e, successivamente, esaminare la compatibilità della nuova situazione con i caratteri ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03042/2009 REG.SEN.<br />	<br />
N. 01360/1996 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna<br />	<br />
(Sezione Seconda)<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 1360 del 1996, proposto da: 	</p>
<p><b>Olmi Achille ed Altra</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Carlo Emanuele Traina Chiarini, con domicilio eletto presso Carlo Emanuele Traina Chiarini in Bologna, via Broccaindosso N.32/2; Conti Cesira; </p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<i><b></p>
<p>	<br />
</b></i></p>
<p align=justify>	<br />
<b>Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>del decreto in data 14 marzo 1996 con il quale è stato disposto l&#8217;annullamento del provvedimento del Sindaco di Castel San Pietro Terme, Bologna, in data 8.9.1995 portante autorizzazione relativa all’ istanza di sanatoria per opere abusive consistenti in un piccolo capannone sito in località Farneto di detto Comune;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni Culturali ed Ambientali;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2009 il dott. Bruno Lelli;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1. Con il ricorso in epigrafe viene impugnato il decreto del Direttore Generale del Ministero per i beni ambientali e paesaggistici del 14.3.1996 di annullamento del provvedimento del 8.9.1995 con cui il Sindaco del comune di Castel San Pietro Terme ha rilasciato l’autorizzazione ambientale di cui all’art. 7 della L. n. 1437/1939 riferito ad un manufatto realizzato abusivamente in zona agricola di salvaguardia ambientale (via Montecerere, foglio n. 156, mappale n. 66) per il quale era stata formulata istanza di condono edilizio.<br />	<br />
Il provvedimento impugnato pone a fondamento del disposto annullamento sia il fatto che il provvedimento comunale di autorizzazione non è sufficientemente motivato, poiché non spiega come e perché l’intervento autorizzato sia compatibile con le caratteristiche e le peculiarità paesaggistiche dell’area tutelata, sia la circostanza che l’autorizzazione del comune comporta la realizzazione di una serie di opere incompatibili col vincolo paesaggistico che interessa l’area.<br />	<br />
Col ricorso avverso il suesposto provvedimento ministeriale di annullamento vengono formulate censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.<br />	<br />
2. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
Premesso che non ha pregio la censura inerente alla nullità della notifica dell’atto in quanto la sua impugnazione dimostra che la comunicazione ha comunque raggiunto i suoi effetti, si deve preliminarmente osservare che è infondata la censura con cui si tende ad escludere l’inapplicabilità della normativa in materia di condono in conseguenza della sopravvenienza del vincolo all’esecuzione delle opere, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che l’imposizione del vincolo successiva all’esecuzione delle opere è comunque rilevante e che in tal caso il condono può essere accordato solo con il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo stesso (C. St., A.P. n. 20/1999; C.St. VI n. 5918/03; n. 528/2006; TAR Emilia-Romagna n. 3383/2008).<br />	<br />
Tali principi valgono necessariamente anche per l’autorizzazione ambientale preordinata a consentire la condonabilità.<br />	<br />
Infondato è il motivo di ricorso con cui viene censurata la parte del provvedimento impugnato che rileva l’assenza di una sufficiente motivazione nell’atto oggetto di annullamento.<br />	<br />
Su questo punto si deve premettere che l’autorizzazione ex art. 7 L. n. 1497/1939 si sostanzia in un apprezzamento discrezionale che muove da una comparazione fra lo stato del bene prima e dopo la realizzazione dell’intervento modificativo allo scopo di garantire il rispetto degli specifici aspetti esteriori che il vincolo intende proteggere.<br />	<br />
L’onere della motivazione, quindi, può dirsi assolto solo quando il provvedimento si fa carico di rendere palesi le ragioni per le quali l’intervento non incide sui caratteri propri della bellezza naturale così come individuati in sede di imposizione del vincolo.<br />	<br />
In relazione a quanto sopra il Collegio ritiene che sussista il difetto di motivazione evidenziato dal provvedimento impugnato con cui il Ministero ha annullato l’autorizzazione comunale.<br />	<br />
In effetti l’autorizzazione poi annullata descrive sommariamente l’intervento edilizio, ma, nella fase propriamente valutativa ( rilevante ai fini della motivazione ) si limita a richiamare il “consiglio” formulato dalla commissione edilizia per rendere l’intervento maggiormente compatibile con le caratteristiche dei fabbricati rurali <br />	<br />
Invero il comune avrebbe dovuto descrivere lo stato dei luoghi, evidenziare con precisione le alterazioni introdotte con le opere da realizzare e, successivamente, esaminare la compatibilità della nuova situazione con i caratteri ambientali e paesaggistici tutelati dal vincolo.<br />	<br />
Essendo priva dei suddetti elementi la motivazione appare insufficiente.<br />	<br />
Ciò posto non occorre esaminare le ulteriori censure concernenti il provvedimento impugnato, atteso che il difetto di motivazione dell’autorizzazione ambientale basta da sola a giustificare il disposto annullamento (sul punto vedasi C.St. VI, n. 460/1998; 592/2003; TAR Emilia-Romagna, Bologna, n. 3369/2006) .<br />	<br />
Per quanto sopra il ricorso in epigrafe deve essere rigettato.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.	</p>
<p align=center>	<br />
<B>P.Q.M.<br />	<br />
</B></p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna &#8211; Bologna, Sezione II rigetta il ricorso in epigrafe.<br />	<br />
Condanna il ricorrente al pagamento nei confronti del Ministero intimato della somma di Euro 3500,00 (tremilacinquecento/00) a titolo di spese, competenze ed onorari di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Giancarlo Mozzarelli, Presidente<br />	<br />
Bruno Lelli, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Alberto Pasi, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 16/12/2009</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-emilia-romagna-bologna-sezione-ii-sentenza-16-12-2009-n-3042/">T.A.R. Emilia Romagna &#8211; Bologna &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 16/12/2009 n.3042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3042</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3042/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3042</a></p>
<p>Pres. L. COSSU Est. A. ANASTASIM. D.S. (Avv.ti A. e I. Loiodice) c./ Comune di Sammichele di Bari (Avv.ti G. Notarnicola e A. Muschitiello) e altri sulla legittimità dell&#8217;atto che ha annullato in via di autotutela la concessione edilizia 1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Annullamento in via</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3042/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3042</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. L. COSSU Est. A. ANASTASI<br />M. D.S. (Avv.ti A. e I. Loiodice) c./ Comune di Sammichele di Bari (Avv.ti G. Notarnicola e A. Muschitiello) e altri</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;atto che ha annullato in via di autotutela la concessione edilizia</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Annullamento in via di autotutela – Adottato dal sostituto – Legittimità.<br />
2. Processo amministrativo – Atto di investitura – Impugnabilità – Collegamento con atto lesivo – Necessità.<br />
3. Edilizia e urbanistica – Concessione edilizia – Centro storico – Autorizzazione del sindaco – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Non è viziato per incompetenza l’atto che ha annullato in via di autotutela la concessione edilizia adottato dal sostituto del titolare il cui incarico professionale risulta adottato in aderenza al disposto dell’art. 110, co. 6, del TUEL e dell’art. 18, co. 2 del reg. com. di organizzazione di uffici e servizi, la quale prevede che le funzioni di sostituzione del responsabile di un’area o servizio possono essere affidate, mediante conferimento di incarico, a funzionario appartenente ad altro comune.</p>
<p>2. L’impugnazione dell&#8217;atto di investitura di un organo monocratico, anche se unitamente al provvedimento concretamente lesivo da quest&#8217;ultimo emanato, è ammissibile solo nel caso in cui sia ravvisabile uno specifico collegamento tra il procedimento di investitura del titolare dell&#8217;organo e quello che quest&#8217;ultimo abbia posto in essere nei confronti del ricorrente, e conseguentemente possa essere ipotizzata l&#8217;invalidità derivata dal primo procedimento (1).</p>
<p>3. L’art. 43 delle n.t.a. del PRG di Sammichele, secondo cui “è facoltà del sindaco, qualora le aree libere non vincolate ad uso pubblico dal piano di risanamento non facciano parte di ditte catastali confinanti, non siano comprese nelle unità minime di intervento e non vengano in seguito utilizzate dall’Amministrazione comunale come spazi pubblici al servizio dell’intera collettività, di permettere nuove costruzioni che dovranno allinearsi lungo le strade pubbliche, fermo restando quanto stabilito dal D.M. del 2 aprile 1968 e dal secondo comma dell’art. 15 delle presenti norme”, presuppone necessariamente un regime di inedificabilità di aree libere del centro storico, appunto derogabile in virtù di autorizzazione sindacale in assenza delle condizioni ostative sopra elencate, ché, altrimenti, non si comprenderebbe perché il rilascio del relativo titolo sarebbe subordinato (nel disegno dell’art. 43) ad una valutazione discrezionale del Sindaco.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cons. St., IV Sez., n. 174 del 1997</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla legittimità dell&#8217;atto che ha annullato in via di autotutela la concessione edilizia</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 3042/2008 Reg. Dec. <br />
N. 6354 Reg. Ric.<br />
Anno 2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Quarta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello proposto dal<br />
dr. <b>Dalfino Spinelli Michele</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati proff. Aldo Loiodice e Isabella Loiodice, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Ombrone n. 12, presso lo studio dei difensori;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Sammichele di Bari</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Notarnicola e  Alberto Muschitiello ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2, presso lo studio Placidi;</p>
<p>e nei confronti</p>
<p>del geometra <b>Claps Domenico</b>, del <b>Dirigente responsabile dell’area tecnica del comune di Sammichele di Bari</b> e dell’ing. <b>Pierpaolo Madaro</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale  per la Puglia – Sez. III n. 1216 del 2007;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione del comune intimato;<br />
Viste le memorie prodotte dalle Parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica Udienza del 18 marzo 2008 il Consigliere  Antonino Anastasi;  uditi gli avvocati Aldo Loiodice, Gennaro Notarnicola e Alberto Muschitiello;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>In data 21.3.03 il Comune di Sammichele di Bari ha rilasciato alla N.A.D.I.R. S.r.l. una concessione per la costruzione di un edificio a destinazione residenziale e commerciale ubicato in via Pastore – vico Martiri di Cefalonia.<br />
Una volta avviati i lavori, il comune, con determinazione del Responsabile dell&#8217;Area Tecnica n. 284 del 2004, ha annullato in autotutela la concessione edilizia, ravvisandone l’illegittimità, ed ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi oggetto della concessione annullata.<br />
Il provvedimento di auotutela è stato impugnato dalla titolare s.r.l. N.A.D.I.R avanti al T.A.R. per la Puglia il quale, con sentenza n. 3381 del 2005 ha accolto il gravame, rilevando la carente valutazione da parte dell’Amministrazione dell’avvenuto consolidamento dell’affidamento del privato.<br />
I lavori sono stati quindi ultimati.<br />
Con determinazione n. 8217 del 2005, a firma del Responsabile dell’Area Tecnica facente funzione, il comune di Sammichele, dopo aver evidenziato vari  profili di illegittimità della concessione edilizia in controversia, ne ha reiterato l’annullamento, avendo rilevato la prevalenza dell’interesse pubblico su quello del privato beneficiario del titolo.<br />
Anche questo provvedimento di autotutela è stato impugnato, insieme agli atti ad esso presupposti e conseguenti, dalla Società e da suoi aventi causa a titolo particolare, i quali ne hanno chiesto l’annullamento con separati ricorsi che l’adito T.A.R. ha stavolta respinto nel merito con le sentenze nn. 1215, 1216, 1217 e 1218 del 2007.<br />
La sentenza in epigrafe indicata è impugnata con l’atto di appello all’esame dal soccombente il quale ne chiede l’integrale riforma, deducendo gli articolatissimi motivi di impugnazione che saranno successivamente esaminati, e domandando l’integrale risarcimento dei danni patiti.<br />
Si è costituito in resistenza il comune di Sammichele di Bari, il quale domanda il rigetto del gravame.<br />
Le Parti hanno presentato memorie, insistendo nelle già rappresentate conclusioni.<br />
All’Udienza del 18 marzo 2008 il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>L’appello è infondato e la sentenza impugnata va pertanto integralmente confermata, con assorbimento delle eccezioni volte a prospettare l’inammissibilità del ricorso originario.<br />
Con il primo motivo l’appellante torna a dedurre l’incompetenza del soggetto che ha in concreto adottato l’atto di annullamento, trattandosi di un sostituto del titolare, nominato in difetto dei presupposti postulati dalla normativa sia primaria che secondaria.<br />
Il mezzo va disatteso, in quanto l’incarico professionale di che trattasi risulta affidato – al responsabile dell’area tecnica di altro ente locale – in aderenza al disposto sia dell’art. 110 comma 6 del T.U.E.L., sia dell’art. 18 comma 2 del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e servizi.<br />
Tale ultima norma, peraltro non impugnata, prevede infatti che le funzioni di sostituzione del responsabile di un’area o servizio possono essere affidate, mediante conferimento di incarico, a funzionario appartenente ad altro comune.<br />
Tanto chiarito nel merito, si richiama altresì in rito il consolidato indirizzo secondo il quale l’impugnazione dell&#8217; atto di investitura di un organo monocratico, anche se unitamente al provvedimento concretamente lesivo da quest&#8217; ultimo emanato, è ammissibile solo nel caso in cui sia ravvisabile uno specifico collegamento tra il procedimento di investitura del titolare dell&#8217; organo e quello che quest&#8217; ultimo abbia posto in essere nei confronti del ricorrente, e conseguentemente possa essere ipotizzata l&#8217; invalidità derivata dal primo procedimento. (cfr. IV Sez. n. 174 del 1997).<br />
Con il secondo motivo l’appellante deduce che unico soggetto competente a rilasciare la concessione poi annullata era il Dirigente dell’area urbanistica, e che, pertanto, erroneamente nel provvedimento di autotutela si assume l’illegittimità della concessione stessa, in quanto non autorizzata dal sindaco.<br />
Il mezzo non è fondato.<br />
In fatto, si premette che l’area interessata ricade per tre quarti nel centro storico comunale zona A ed è ricompresa nel piano particolareggiato di recupero approvato nel 1978 e sostanzialmente recepito nel vigente P.R.G. di Sammichele. <br />
Per quanto qui interessa, l’art. 43 delle n.t.a. del piano prevede che “E’ facoltà del sindaco, qualora le aree libere non vincolate ad uso pubblico dal piano di risanamento non facciano parte di ditte catastali confinanti, non siano comprese nelle unità minime di intervento e non vengano in seguito utilizzate dall’Amministrazione comunale come spazi pubblici al servizio dell’intera collettività, di permettere nuove costruzioni che dovranno allinearsi lungo le strade pubbliche, fermo restando quanto stabilito dal D.M. del 2 aprile 1968 e dal secondo comma dell’art. 15 delle presenti norme”. <br />
La disposizione trascritta – la cui effettiva ed integrale vigenza è peraltro, come si vedrà, correttamente revocata in dubbio nell’atto di autotutela – può avere un senso logico solo presupponendo un regime di inedificabilità di aree libere del centro storico, appunto derogabile in virtù di autorizzazione sindacale in assenza delle condizioni ostative sopra elencate.<br />
Diversamente ragionando, ed ammettendo cioè l’edificabilità dell’area, non si comprende perchè il rilascio del relativo titolo sarebbe subordinato (nel disegno dell’art. 43) ad una valutazione discrezionale del Sindaco.<br />
Del resto, che l’area libera in questione fosse incontestatamente inedificabile (cfr. pag. 30 del gravame introduttivo e 6 della memoria versata il 7.7.2006) si ricava anche dalla generale previsione contenuta nell’art. 17 secondo comma delle n.t.a.., secondo la quale “gli spazi interni ed esterni attualmente inedificati dovranno essere rigorosamente rispettati”.<br />
D’altra parte, gli sforzi difensivi che ora compie l’appellante per dimostrare la vocazione residenziale dell’area mediante il richiamo alle risultanze della tavola n. 30 di piano contrastano con le diverse  evidenze della tavola n. 28, infatti pertinentemente richiamata dal comune.<br />
Alla luce di quanto esposto, risulta perciò evidente, da un lato, che l’autorizzazione di cui si discute è in realtà atto (nel caso specifico mai adottato) prodromico al rilascio del titolo in ipotesi in cui lo stesso non potrebbe di norma essere assentito, allo stesso modo in cui la licenza edilizia in deroga doveva e deve essere preceduta da apposita deliberazione del consiglio comunale (cfr. art. 41 quater legge urbanistica e art. 14 T.U. edilizia); dall’altro, e soprattutto, che l’atto previsto dall’art. 43 n.t.a., al pari di quello di cui ora all’art. 14 T.U., investe scelte discrezionali e derogatorie di politica urbanistica non afferenti al potere gestionale, come del resto in precedenza espressamente divisato nel caso in esame dal consiglio comunale  con la delibera (di c.d. interpretazione autentica) n. 14 del 2000.<br />
Deve dunque concludersi che nel caso in esame, come affermato in sede di autotutela, il rilascio del titolo edilizio non è stato preceduto dall’autorizzazione sindacale, in violazione dell’iter procedurale precisamente scandito dalla norma regolamentare di riferimento, iter che fra l’altro imponeva una previa valutazione dell’avvenuto soddisfacimento degli standard ministeriali, sicuramente mai espletata. <br />
Con il terzo motivo l’appellante deduce che il potere di autorizzazione alla edificazione delle aree libere di cui al ridetto art. 43 era tuttora operativo all’epoca in cui fu rilasciata la concessione oggetto di annullamento, nonostante l’entrata in vigore dell’art. 30 della legge regionale n. 56 del 1980.<br />
Ancorchè molto suggestivamente proposto, il mezzo – che investe come si è detto un punto decisivo della controversia – deve essere disatteso.<br />
L’art. 30 della legge urbanistica regionale n. 56 del 1980 dispone infatti che il potere di deroga previsto dalle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi può essere esercitato limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.<br />
La norma regionale, in consonanza col disposto del sopra citato art. 41 quater della legge urbanistica introdotto dall’art. 16 della legge n. 765 del 1967, restringe quindi l’operatività di tutte le disposizioni secondarie che consentivano di derogare alle previsioni degli strumenti urbanistici, consentendone l’applicazione nel solo caso di edifici aventi interesse pubblico, caso che ovviamente non ricorre nella presente controversia.<br />
Nè vale affermare, come fa l’appellante, che la sostanziale soppressione disposta dalla norma regionale riguarderebbe solo l’istituto della concessione in deroga come ricostruito dalla prevalente giurisprudenza e come poi delineato nell’art. 14 del T.U. edilizia, e come cioè riguardante solo i limiti di densità, di altezza e di distanze.<br />
Non è infatti congruo ipotizzare che la facoltà derogatoria, pur prevista dalle n.t.a. o dai regolamenti edilizi, sia stata rigidamente perimetrata dal legislatore solo in casi nei quali la destinazione di zona è comunque rispettata e, viceversa, lasciata intatta e libera di espandersi al cospetto di aree non edificabili, sì da ingenerare un patente contrasto con le scelte fondamentali di piano.<br />
Con il quarto motivo l’appellante deduce che il limite di altezza (m. 7) contemplato nell’art. 15 delle n.t.a. non riguarda il caso di nuove costruzioni, in quanto l’art. 43 prescrive solo l’osservanza delle caratteristiche architettonico-costruttive degli edifici circostanti.<br />
Il mezzo non è fondato, in quanto esigenze logiche impongono di qualificare la norma dell’art. 15 relativa all’altezza come avente portata generale e carattere inderogabile, per tutte le costruzioni da realizzare nel centro storico: non avrebbe senso infatti la fissazione di un limite di altezza da applicare solo nel caso di demolizione con ricostruzione, e non nel caso di nuove costruzioni non precedute da demolizione.<br />
Con il quinto motivo l’appellante deduce, da un lato, che l’area in controversia non era destinata a giardino; dall’altro, che, in ogni caso, la regola della conservazione degli spazi verdi esistenti, come sancita dal comma quarto dell’art. 17 della n.t.a., è soggetta all’eccezione di cui al ridetto art. 43.<br />
Il mezzo è infondato.<br />
Per quanto riguarda la questione di diritto, il testo del citato comma quarto è inequivoco nel prescrivere la “..conservazione degli orti e giardini con rigoroso divieto di costruzioni fuori terra e sotterranee, comprese le strutture provvisorie quali serre, depositi per attrezzi..”: e ciò dimostra l’inderogabile inedificabilità delle aree verdi, ad evidenti fini di tutela ambientale.<br />
Per quanto riguarda la questione di fatto, la tesi dell’appellante trova smentita non soltanto nel rilievo aerofotografico richiamato dall’Amministrazione in sede di autotutela, ma soprattutto nell’originario parere negativo formulato in data 10.11.1999 dalla Commissione edilizia comunale, ove si adduce ad elemento ostativo al rilascio del titolo anche la prescrizione dell’art. 15 comma 4, appunto riguardante gli spazi a verde, prescrizione che non sarebbe stata invocata ove l’area in questione (poi scorporata) non avesse all’epoca costituito spazio verde o giardino pertinenziale dell’adiacente fabbricato di proprietà degli originari titolari.<br />
Infondato è il sesto motivo mediante il quale si deduce che il progetto dell’edificio rispetta i  limiti volumetrici stabiliti dal D.M. 2.4.1968, peraltro identici a quelli contemplati dal vecchio piano di fabbricazione.<br />
In proposito basta infatti osservare,  da un lato, che il nuovo piano regolatore vigente all’epoca del rilascio del titolo non prevede, a differenza del vecchio p. di f., indici di edificabilità; dall’altro, e soprattutto, che, ove l’Amministrazione avesse inteso effettivamente applicare la normativa ministeriale, avrebbe dovuto contestualmente verificare il reperimento degli standard dalla stessa prescritti: il che, come sopra visto, non risulta avvenuto.<br />
Con l’ultimo motivo d’appello si deduce l’insussistenza sotto ogni profilo dei presupposti idonei a giustificare l’adozione in via di autotutela dell’atto di annullamento.<br />
Il mezzo presenta evidenti profili di inammissibilità e va comunque disatteso.<br />
In tal senso, deve anzitutto rilevarsi che il provvedimento impugnato esplicita in maniera particolarmente pregnante i motivi di interesse pubblico che ispirano l’attività di autotutela, accertandone la prevalenza sulle ragioni della proprietà e degli aventi causa incisi in via mediata: in siffatto contesto, le pur articolatissime argomentazioni dell’appellante altro non fanno che investire il merito di una valutazione invece riservata alla discrezionalità della P.A. cui è affidata la cura del detto interesse, valutazione che è invece sindacabile in questa sede di legittimità esclusivamente sotto i noti profili della illogicità e dell’arbitrarietà.<br />
Tali profili disfunzionali, a giudizio del Collegio, non ricorrono nella presente controversia atteso che – a prescindere dal rilievo intrinseco dei numerosi vizi che come si è visto affliggevano il titolo originario – l’interesse pubblico valorizzato in fase di autotutela si rapporta in via principale all’intento di garantire un adeguato rapporto tra spazi liberi ed aree edificate nel centro storico comunale, e dunque in una zona sensibile al congestionamento derivante dal maggior carico insediativo ed alla cui preservazione ambientale il piano risulta direttamente ispirato.<br />
Se a ciò si aggiunge che l’annullamento è avvenuto entro un arco di tempo assolutamente ragionevole, e che il rilascio del titolo originario si è fondato su una obiettivamente non adeguata rappresentazione dello stato dei luoghi da parte dei richiedenti – il cui affidamento non può dunque sostenersi assistito da buona fede – deve concludersi che il provvedimento impugnato, pur intervenendo quando l’immobile era già stato costruito, non presenta alcun profilo di arbitrarietà che sia censurabile in questa sede.<br />
Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va quindi respinto, insieme alla relativa richiesta risarcitoria.<br />
Le spese di questo grado del giudizio possono essere compensate per motivi equitativi.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello.<br />
Compensa tra le parti le spese di questo grado del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>		Così deciso in Roma il 18 marzo 2008  dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Luigi COSSU				Presidente<br />	<br />
Costantino SALVATORE		Consigliere<br />	<br />
Antonino ANASTASI 		Consigliere, estensore<br />	<br />
Anna LEONI				Consigliere<br />	<br />
Bruno MOLLICA			Consigliere																																																																																										</p>
<p>Depositata in Segreteria<br />
           18/06/2008<br />
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3042/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3042</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2007 n.3042</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-2-2007-n-3042/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-2-2007-n-3042/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/corte-di-cassazione-sezioni-unite-sentenza-13-2-2007-n-3042/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Sentenza &#8211; 13/2/2007 n.3042</a></p>
<p>Pres. Vittoria – Rel. Benino – P.M. Palmieri Della Volta (avv.ti Arachi, Spanò) c. Comune di Parma sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario per risarcimenti da occupazioni illegittime introdotti con citazioni tra il 1&#176; luglio 1998 e il 10 agosto 2000 Giurisdizione e competenza &#8211; Risarcimento per occupazioni illegittime –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"><i>Pres.</i> Vittoria –<i> Rel.</i> Benino – P.M. Palmieri<br /> Della Volta (avv.ti Arachi, Spanò) c. Comune di Parma</span></p>
<hr />
<p>sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario per risarcimenti da occupazioni illegittime introdotti con citazioni tra il 1&deg; luglio 1998 e il 10 agosto 2000</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza &#8211;  Risarcimento per occupazioni illegittime – Controversia radicata podt D.Lgs. 80/1998 ma ante L. 205/00 – Giurisdizione G.O.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le controversie in merito ad azioni risarcitorie per occupazioni illegittime, radicate dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 80/1998 ma prima della L. 205/00, spettano alla giurisdizione del Giudice Ordinario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/9486_CAS_9486.pdf">cliccaqui </a></p>
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