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	<title>3038 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3038 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.3038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-8-2-2013-n-3038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-8-2-2013-n-3038/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.3038</a></p>
<p>Pres. Preden – Est. D’Alessandro P.M (Avv.ti S. Coletta e M. Signore) c/ Procura Regionale Presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti confermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all&#8217;azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per incofigurabilità di un rapporto di servizio</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-8-2-2013-n-3038/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.3038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-8-2-2013-n-3038/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.3038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Preden – Est. D’Alessandro<br /> P.M (Avv.ti S. Coletta e M. Signore) c/ Procura Regionale Presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti</span></p>
<hr />
<p>confermata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine all&#8217;azione di risarcimento dei danni subiti da una società a partecipazione pubblica per incofigurabilità di un rapporto di servizio tra agente ed ente pubblico titolare della partecipazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – Società a partecipazione pubblica – Azione di responsabilità Corte dei Conti – Giurisdizione – Carenza – Giudice ordinario – Sussiste – Ragioni – Rapporto di servizio – Danno erariale – Inconfigurabilità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Rientra nella competenza del giudice ordinario la giurisdizione sull’azione risarcitoria per i danni subiti da una società a partecipazione pubblica a causa di condotte illecite degli amministratori o dei dipendenti, non essendo in tal caso configurabile, avuto riguardo all’autonoma personalità giuridica della società, né un rapporto di servizio tra l’agente  l’ente pubblico titolare della partecipazione, né un danno direttamente arrecato allo Stato o ad altro ente pubblico, idonei a radicare la giurisdizione della Corte dei Conti.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/20646_20646.pdf">clicca qui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/corte-di-cassazione-sezioni-unite-ordinanza-8-2-2013-n-3038/">Corte di Cassazione &#8211; Sezioni unite &#8211; Ordinanza &#8211; 8/2/2013 n.3038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.3038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-6-2011-n-3038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-6-2011-n-3038/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.3038</a></p>
<p>Pres. A. Amodio, est. A. Pagano La Santalucia 78 Soc. Coop. A R.L. (Avv. Francesco Migliarotti) c. Comune di Pozzuoli (Avv.ti Camillo Lerio Miani e Francesco Miani) c. Impresa Edile Stradale Zaccariello Vincenzo (Avv.ti Giuseppe Diana e Pasquale Elia) sulla esclusione di una ditta da una gara di appalto per</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-6-2011-n-3038/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.3038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-6-2011-n-3038/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.3038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Amodio, est. A. Pagano<br /> La Santalucia 78 Soc. Coop. A R.L. (Avv. Francesco Migliarotti) c. Comune di Pozzuoli (Avv.ti Camillo Lerio Miani e Francesco Miani) c. Impresa Edile Stradale Zaccariello Vincenzo (Avv.ti Giuseppe Diana e Pasquale Elia)</span></p>
<hr />
<p>sulla esclusione di una ditta da una gara di appalto per mancata allegazione del documento identità dei sottoscrittori se tale è prevista dalla lex specialis di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara di appalto – Offerta economica – Mancata allegazione del documento d’ identità &#8211; Conseguenze  	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Offerta economica – Allegazione documento d’identità – A pena di esclusione – Legittimità – Ragioni	</p>
<p>3. Contratti della P.A. – Gara – Offerta economica – Documento identità – Previsione bando – Omessa allegazione – Esclusione – Legittimità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nelle gare d’appalto, la mancata allegazione del documento di identità alla scheda dell’offerta del concorrente, prevista dalla lex specialis a pena di esclusione, non può essere sanata con altri dati forniti in sede di offerta, né può consentirsi la regolarizzazione successiva, poiché la predetta omissione costituisce una irregolarità non sanabile oltre che una violazione della disciplina regolatrice dell’appalto (1)	</p>
<p>2. La richiesta di allegare il documento di identità all’offerta economica non si risolve in un mero formalismo, perché è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato soggetto. Dunque, tale clausola è da considerarsi logica e proporzionata rispetto all’interesse pubblico perseguito (2)	</p>
<p>3. E’ legittima l’esclusione disposta dalla stazione appaltante qualora il bando di gara richieda, chiaramente e inequivocabilmente a pena di esclusione, di allegare all’offerta economica la copia del documento di identità dei sottoscrittori e gli stessi non abbiano provveduto (nel caso di specie le copie dei documenti di identità erano state inserite in altra busta del medesimo plico), dovendo l’Amministrazione applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’adempimento	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>1. cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5761;<br />	<br />
2. cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 478; TAR Campania – Napoli , Sez. I, 1314/10</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Ottava)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>ex art. 60 cod. proc. amm.;<br />
sul ricorso numero di registro generale n. 2604 del 2011, proposto da: </p>
<p>La Santalucia 78 Soc. Coop. A R.L., in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso Francesco Migliarotti in Napoli, via dei Mille n. 16; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Comune di Pozzuoli in persona del sindaco p.t.,<br />
rappresentato e difeso dagli avv.ti Camillo Lerio Miani, Francesco Miani, con domicilio eletto presso Camillo Lerio Miani in Napoli, via Toledo n. 116; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>L’Impresa Edile Stradale Zaccariello Vincenzo, in persona del legale rapp.te p.t.,<br />
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Diana, Pasquale Elia, con domicilio eletto presso Angela Diana in Napoli, via Mergellina35/B; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>DEL DISCIPLINARE DELLA GARA (PUNTO 3, PAG. 7) INDETTA DAL COMUNE DI POZZUOLI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO COMUNALI; DEL VERBALE DEL 14/04/2011 RECANTE L&#8217;ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE PER NON AVER ALLEGATO ALL&#8217;OFERTA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA&#8217; DEL SOTTOSCRITTORE; </p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pozzuoli in persona del Sindaco P.T. e della Impresa Edile Stradale Zaccariello Vincenzo; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 il dott. Alessandro Pagano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Sentite le parti ai sensi dell&#8217;art. 60 cod. proc. amm., dandosi atto, in particolare, che le stesse sono state avvertite della definibilità del ricorso con sentenza in forma semplificata;</p>
<p>Letto il ricorso con la quale l’istante si duole di essere stata esclusa dalla gara per l’adeguamento dei locali comunali, indetta dal Comune di Pozzuoli, deducendo la violazione di legge (DPR 445/2000; L. 241/1990; DLgs 163/2006) e l’eccesso di potere e concludendo per l’accoglimento del gravame;<br />	<br />
Lette altresì le difese delle parti intimate che hanno concluso per il rigetto del ricorso;<br />	<br />
Rilevato che, come è pacifico <i>inter partes</i>, il disciplinare di gara (f. 7 “contenuto della busta “B”) prevede che all’offerta economica il ricorrente debba allegare, a pena di esclusione, “<i>copia fotostatica di un valido documento di identità del/dei sottoscrittore/i</i>”;<br />	<br />
Accertato che tale prescrizione non è stata rispettata dalla attuale ricorrente che ne lamenta la aggravante inutilità, evidenziando, in particolare, che l’offerta economica era contenuta (a sua volta) in un plico (generale) “sigillato e controfirmato”, sicchè la attuale istante aveva allegato plurime copie fotostatiche (in relazione alle singole buste costituenti il plico di partecipazione alla gara);<br />	<br />
Considerato, per contro, che (nelle forme sintetiche imposte dal CPA, con rinvio a precedenti conformi) il Tribunale ritiene di condividere l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, di appello ed anche di questo stesso T.A.R., laddove afferma: “<i>In materia di gare relative a contratti pubblici deve ritenersi indefettibile la produzione della copia fotostatica del documento di identità nel caso in cui si tratti di supportare la più importante delle dichiarazioni di volontà che intervengono nella procedura concorsuale, cioè l’offerta economica, stante che la prescritta formalità assolve all’essenziale funzione di ricondurre incontrovertibilmente al suo autore l’autenticità dell’apposta sottoscrizione (nella specie, non solo l’accertata omissione non può essere sanata con altri dati forniti in sede di offerta, allorché per l’inosservanza del prescritto adempimento sia comminata la sanzione dell’esclusione dalla gara, ma neppure deve ritenersi consentita la successiva regolarizzazione della riscontrata carenza, in quanto la mancata allegazione del documento di identità non costituisce una mera irregolarità sanabile con la sua produzione postuma, ma integra gli estremi di una palese ed insanabile violazione della disciplina regolatrice del contratto in questione</i>: C. Stato, sez. V, 7 novembre 2007 n. 5761; in termini analoghi: “<i>La richiesta di allegare il documento di identità all&#8217;offerta economica non si risolve in un mero formalismo, perché è diretto a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l&#8217;imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad un determinato soggetto. Tale clausola non può dirsi né illogica né sproporzionata, perché, da un lato, trova la sua ragion d&#8217;essere nell&#8217;esigenza di soddisfare un interesse apprezzabile dell&#8217;Amministrazione, dando certezza in ordine alla provenienza della dichiarazione, e, dall&#8217;altro, si limita ad imporre ai partecipanti uno sforzo minimo (chiedendo loro, in fondo, soltanto di allegare una fotocopia), senz&#8217;altro proporzionato rispetto all&#8217;interesse pubblico perseguito</i>: CdS, Sez. VI, 24 gennaio 2011, n.478; altresì TAR Campania–Napoli, Sez. I, n.1314/2010;<br />	<br />
Rilevato, in particolare, per quanto attiene alla circostanza che copia di un documento d’identità era stata inserita in altra busta del medesimo plico, che la giurisprudenza già citata (cfr., in particolare, la sent. Cons. di Stato, VI Sez., n. 478 del 2001) ha puntualizzato che: “anche se le copie dei documenti di identità in questione erano state prodotte nella busta A, contenente la documentazione amministrativa, l’esclusione disposta dalla stazione appaltante risulta legittima, perché, a fronte del chiaro ed inequivoco disposto letterale del citato punto 4 del disciplinare di gara, l’Amministrazione era tenuta ad applicare in modo rigoroso ed incondizionato le clausole inserite nella lex specialis, senza alcuna possibilità di valutazione discrezionale circa la rilevanza dell’adempimento”;<br />	<br />
Che, <i>ratione temporis, </i>non appare infine richiamabile il disposto dell’art. 4 D.L. 70/2011 in tema di contratti pubblici;<br />	<br />
Che, pertanto, il ricorso va respinto;<br />	<br />
Che le spese di causa possono tuttavia compensarsi fra le parti stante la peculiarità della questione;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Rigetta il ricorso indicato in epigrafe.<br />	<br />
Compensa interamente le spese di causa.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Antonino Savo Amodio, Presidente<br />	<br />
Alessandro Pagano, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Gianluca Di Vita, Referendario	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 09/06/2011</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-viii-sentenza-9-6-2011-n-3038/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VIII &#8211; Sentenza &#8211; 9/6/2011 n.3038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2005 n.3038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-15-3-2005-n-3038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2005 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-15-3-2005-n-3038/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-15-3-2005-n-3038/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2005 n.3038</a></p>
<p>Pres. Plenteda, est. SalvatoComune di Parma ( Avv. A. Rossi) c. Prefettura di Parma (Avv. Stato) e altro sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;opposizione ex art. 22 L. 689 del 1981 avverso un&#8217;ordinanza prefettizia di archiviazione in materia di sanzioni previste per la violazione del Codice della Strada e sulla competenza statale in materia</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-15-3-2005-n-3038/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2005 n.3038</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/corte-di-cassazione-sezione-i-civile-sentenza-15-3-2005-n-3038/">Corte di Cassazione &#8211; Sezione I civile &#8211; Sentenza &#8211; 15/3/2005 n.3038</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Plenteda, est. Salvato<br />Comune di Parma ( Avv. A. Rossi) c. Prefettura di Parma (Avv. Stato) e altro</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità dell&#8217;opposizione ex art. 22 L. 689 del 1981 avverso un&#8217;ordinanza prefettizia di archiviazione in materia di sanzioni previste per la violazione del Codice della Strada e sulla competenza statale in materia di circolazione stradale</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1.	Circolazione stradale – Opposizione ex art. 22 L. 689 del 1981 – Oggetto del ricorso &#8211;  Ordinanza prefettizia di archiviazione dei verbali di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 23 D.Lgs. 285 del 1992 – Dichiarazione d’inammissibilità del giudice ex art. 23 L. 689 del 1981 – Ricorribilità per cassazione – Sussiste &#8211; Ragioni   																																																																																												</p>
<p>  2.  Circolazione stradale – Opposizione ex art. 22 L. 689 del 1981 – Oggetto del ricorso &#8211;  Ordinanza prefettizia di archiviazione dei verbali di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 23 D.Lgs. 285 del 1992 – Ammissibilità – Va esclusa</p>
<p>3.	Fonti – Circolazione stradale – Competenza legislativa ex art. 117 Cost. – Competenza residuale delle Regioni – Va esclusa – Motivi																																																																																												</p>
<p>4.	Fonti – Circolazione stradale – Competenza legislativa ex art. 117 Cost. – Competenza dello Stato – Sussiste &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.	L’art. 23 L. 689 del 1981, che prevede il potere del giudice di dichiarare, con ordinanza ricorribile per cassazione, l’inammissibilità del ricorso in opposizione proposto tardivamente, è applicabile anche ad ulteriori ipotesi, in quanto tale disposizione non può essere esaustiva di tutte le ragioni d’inammissibilità riguardanti il suddetto ricorso. Pertanto tale schema procedimentale può applicarsi non solo nelle ipotesi previste dall’art. 22 della stessa legge (relative al ricorso avverso l&#8217;ordinanza-ingiunzione di pagamento o l&#8217;ordinanza che dispone la sola confisca), ma anche quando il ricorso riguardi un’ordinanza prefettizia di archiviazione dei verbali di accertamento e contestazione della violazione dell’art. 23 D.Lgs. 285 del 1992 (c.d. Codice della strada).   																																																																																												</p>
<p>2.	Deve escludersi la proponibilità dell’opposizione ex art. 22 L. 689 del 1981 avverso un’ordinanza prefettizia di archiviazione in materia di sanzioni previste per la violazione di norme del Codice della Strada.																																																																																												</p>
<p>3.	La materia della circolazione stradale non appartiene alla competenza residuale delle Regioni, in virtù dell’art. 117, co. 4, Cost.. Infatti dalla lettura degli artt. 16 e 120 Cost. si ricava che la disciplina della circolazione dei veicoli può essere limitata, e regolamentata, per motivi concernenti la sicurezza delle persone e la sanità, e può esserlo da una fonte legislativa nazionale, spettando in tal modo allo Stato stabilire la disciplina riconducibile al codice della strada e concernente le regole in tema di sicurezza, salvo che riguardi esclusivamente i compiti di polizia amministrativa locale.																																																																																												</p>
<p>4.	La competenza nella materia della circolazione stradale è attribuita allo Stato, al quale spetta anche la disciplina delle sanzioni, mentre la natura degli interessi oggetto di tutela giustifica che, in sede locale, sia stato attribuito al Prefetto un ruolo di coordinamento ed anche di controllo sull’esercizio della funzione strumentale a garantire la sicurezza della circolazione stradale da parte degli apparati amministrativi degli enti locali, anche se attivato, in via eventuale, su ricorso di parte. Queste ragioni integrano, infatti, esigenze unitarie in grado di giustificare l’attrazione delle funzioni amministrative da parte dello Stato, anche in riferimento all’art. 118 Cost.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull’inammissibilità dell’opposizione ex art. 22 L. 689 del 1981 avverso un’ordinanza prefettizia di archiviazione in materia di sanzioni previste per la violazione del Codice della Strada e sulla competenza statale in materia di circolazione stradale</span></span></span></p>
<hr />
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		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2004 n.3038</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-8-11-2004-n-3038/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Pres. Calvo – Est. Plaisant H.K. (avv. Dal Piaz e Sciolla) c. Regione Piemonte (avv. Rava) e Ministero della Salute (Avv. Stato) 1994 Ministero Sanità (decreto Costa) – Abilitazione in paese extra Ue ante scadenza termini dm – Riconoscimento in Italia post scadenza dei termini – Non sussiste Il cittadino</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Plaisant<br /> H.K. (avv. Dal Piaz e Sciolla) c. Regione Piemonte (avv. Rava) e Ministero della Salute (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1994 Ministero Sanità (decreto Costa) – Abilitazione in paese extra Ue ante scadenza termini dm – Riconoscimento in Italia post scadenza dei termini – Non sussiste</p>
<p>Il cittadino comunitario che abbia ottenuto l’abilitazione in paese extra Ue prima della scadenza dei termini previsti dall’art. 1 d.m.15.12.94 ma abbia ottenuto il riconoscimento della stessa in Italia successivamente non ha diritto a beneficiare della salvezza dei diritti acquisiti prevista da tale decreto (relativo all’individuazione di categorie di medici aventi diritto ad esercitare l’attività di medico generale, indipendentemente dal possesso dell’attestato di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256).</span></span></span></p>
<hr />
<p>Professioni – Stranieri – Applicazione beneficio art. 1 d.m. 15 dicembre 1994 Ministero Sanità (decreto Costa) – Abilitazione in paese extra Ue ante scadenza termini dm – Riconoscimento in Italia post scadenza dei termini – Riconoscimento presso paese UE nelle more – Irrilevanza</p>
<p>Il cittadino comunitario che abbia ottenuto l’abilitazione in paese extra Ue prima della scadenza dei termini previsti dall’art. 1 d.m.15.12.94 ma abbia ottenuto il riconoscimento della stessa in Italia successivamente non ha diritto a beneficiare della salvezza dei diritti acquisiti prevista da tale decreto ed è irrilevante a tal fine l’intervenuto riconoscimento nelle more ad opera di altro paese Ue.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Il cittadino comunitario che abbia ottenuto l’abilitazione in paese extra Ue prima della scadenza dei termini previsti dall’art. 1 d.m.15.12.94 (decreto Costa ) ma abbia ottenuto il riconoscimento della stessa in Italia successivamente non ha diritto a beneficiare della salvezza dei diritti acquisiti prevista da tale decreto</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente   </p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 168/2004, proposto<br />da <b>KAMANI Humayun</b>, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Claudio Dal Piaz e dall’avv. Alessandro Sciolla ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Torino, via  S. Agostino n.12,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>la <b>Regione Piemonte</b>, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandra Rava ed elettivamente domiciliata presso la stessa in Torino, piazza Castello n.165;</p>
<p>ed altresì contro<br />
il <b>Ministero della Sanità (rectius della Salute</b>, in persona del Ministro pro tempore, per legge rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria in Corso Stati Uniti n.45;</p>
<p>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’esecuzione<br />
in quanto di ragione, della graduatoria provvisoria regionale dei Medici di Medicina Generale per il Servizio di Assistenza Territoriale e dei Medici addetti alla Medicina dei Servizi, valida per l’anno 2004, pubblicata sul B.U.R. n.47, 2° supplemento, in data 20/11/2003 ed approvata con determinazione di estremi ignoti del Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Territoriale della Regione Piemonte, nella parte in cui il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria medesima per mancanza del requisito di accesso della abilitazione professionale conseguita prima del 31/12/1994;</p>
<p>nonché per l&#8217;annullamento<br />
ove occorra, della nota del Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità &#8211; Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie &#8211; Ufficio IV, prot. n.03/DIRP/IV/2.2/9946 in data 15 dicembre 2003, comunicata in data 22/12/2003, nonché della nota del Ministero della Salute, Dipartimento della Qualità &#8211; Direzione Generale delle Risorse Umane e delle Professioni Sanitarie &#8211; Ufficio IV, prot. n.03/DIRP/IV2.2./7501 in data 22 settembre 2003, solo successivamente conosciuto in data 14/11/2003, con le quali il Ministero ha espresso parere negativo in merito al possesso, in capo al ricorrente, dei requisiti di accesso alle graduatorie regionali del Piemonte per la medicina convenzionata,</p>
<p>nonché ancora per l&#8217;annullamento<br />
&#8211; degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al procedimento, e per ogni consequenziale statuizione di legge.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati.<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e del Ministero della Salute;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 30 giugno 2004 il dott. Antonio Plaisant ed uditi per il ricorrente l’avv. Dal Piaz, per la Regione Piemonte l’avv. Rava e per il Ministero della Salute l’avv. dello Stato Carotenuto.</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>Il ricorrente, cittadino britannico, aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Ankara (Turchia) nel 1992 ed, in data 9 novembre 1993, aveva superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione a Nairobi, nello Stato del Kenya, potendo così svolgere la professione medica anche in quel Paese: nel frattempo, ha lavorato come medico in Turchia ed in Kenya, fino al 2000; con decreto in data 20 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana &#8211; Serie Generale n.112 del 16 maggio 2001, il Dirigente Generale del Dipartimento delle Professioni Sanitarie, delle Risorse Umane e Tecnologiche in Sanità e dell’Assistenza Sanitaria di Competenza Statale del Ministero della Sanità aveva riconosciuto “il titolo doctorluk diplomasi conseguito nell’anno 1992 presso l’Università di Ankara (Turchia) – facoltà di medicina” del ricorrente “cittadino inglese” “ai fini dell’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo”, aggiungendo che “Il dott. Kamani Humayum è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente ed autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all’albo professionale territorialmente competente ed accertamento da parte dell’albo stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia”; il ricorrente aveva, poi, ottenuto la propria iscrizione nella graduatoria regionale definitiva di Medicina Generale &#8211; Servizio di Assistenza Territoriale e Medici addetti alla Medicina dei Servizi &#8211; valida per l’anno 2003, approvata con determinazione n. 46 del 3.12.2002 del Dirigente del Settore Assistenza Ospedaliera e Territoriale dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n.50, del 12 dicembre 2002, collocandosi n.1449 con il punteggio di 1,40.<br />
Con nota prot. 03/DIRP/2.2/7501 del 22 settembre 2003, il Direttore Generale del Dipartimento della Qualità &#8211; Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, Ufficio IV &#8211; del Ministero della Salute ha comunicato alla Regione Piemonte, in merito alla richiesta, all’uopo indicata, quanto segue: “si rappresenta che il Dottore in oggetto, pur essendo cittadino comunitario ed avendo ottenuto il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo con D.M. 20 aprile 2001, non può usufruire di quanto contemplato nel D.M. 15 dicembre 1994 (cd. Decreto Costa), che conferisce la facoltà di esercitare l’attività di medico della medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, indipendentemente dal possesso degli attestati o diplomi di formazione rilasciati a seguito della frequenza dell’apposito corso di cui ai Decreti Legislativi n.256/91 e 368/99. Tale preclusione è giustificata dalla circostanza che il suddetto decreto riserva la possibilità di riconoscimento dei diritti acquisiti solo ai medici che alla data del 31 dicembre 1994 siano laureti ed abilitati all’esercizio della professione, mentre il titolo posseduto dal Dottore in oggetto risulta essere conseguito in un paese non comunitario e riconosciuto nel nostro ordinamento solo nell’anno 2001. Allo stato, pertanto, il Dott. KAMANI HUMAYUN potrà accedere alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata solo a seguito del superamento del corso di formazione specifica in medicina generale”; con successiva nota dello stesso Direttore Generale prot. 03/DIRP/IV/2.2/9946 in data 15 dicembre 2003, inviata allo studio legale Dal Piaz, si è, tra l’altro, fatto presente che il ricorrente per potere “validamente iscriversi alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata, è necessario che lo stesso produca una certificazione rilasciata dall’Autorità competente britannica, da cui risulti che lo stesso Dottore è titolare dei diritti acquisiti per la Medicina Generale, ai sensi dell’art. 36 della direttiva comunitaria 93/16/CEE”; e che “in mancanza, in qualità di cittadino comunitario in possesso di un titolo di laurea riconosciuto in Italia, potrà accedere alle graduatorie regionali per la medicina convenzionata, solo a seguito del superamento del corso di formazione specifico in Medicina Generale”: il ricorrente è stato poi escluso dalla Graduatoria regionale provvisoria dei Medici di Medicina Generale, Servizio Continuità Assistenziale e Medicina dei Servizi valida per l’anno 2004 &#8211; approvata dall’Amministrazione Regionale del Piemonte e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della stessa Regione n.47, 2° supplemento, del 20 novembre 2003 &#8211; con la seguente motivazione: “mancanza dei requisiti di accesso &#8211; abilitazione post 31/12/1994”.<br />
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 13 gennaio 2004, il dottor Kamani ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, in quanto di ragione; nonché l’annullamento, ove occorra, della detta graduatoria regionale e dei pareri espressi dal Direttore Generale del Dipartimento della Qualità &#8211; Direzione Generale delle risorse umane e delle professioni sanitaria, Ufficio IV &#8211; del Ministero della Salute, ed ancora l’annullamento degli altri atti in epigrafe indicati, deducendo le seguenti censure:<br />
1. Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 2,3 e seguenti del decreto Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n.270, nonché all’art.1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1994, nonché all’art. 2 D. Lgs. 8.8.1991, n. 256, nonché all’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999.<br />
Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione (dedotta altresì come violazione di legge in relazione agli articoli 3 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241), ingiustizia grave e manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, illogicità, perplessità e sviamento.<br />
Il decreto legislativo 8 agosto 1991 n.256 ha istituito (art.1) apposito corso di formazione specifica in medicina generale e previsto (art.2) che, a partire dal primo gennaio 1995, il possesso del relativo attestato di frequenza “fatti salvi i diritti acquisiti di cui all&#8217;art. 6, costituisce titolo necessario per l&#8217;esercizio della medicina generale ai sensi dell&#8217;art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nell&#8217;ambito del Servizio sanitario nazionale”; <br />l&#8217;individuazione delle categorie beneficiarie di tali “diritti acquisiti” è stata demandata al Ministro della Sanità il quale, con decreto del 15 dicembre 1994 (cd. Decreto Costa), in unico articolo, ha escluso dall’onere di frequenza dei detti corsi di specializzazione “tutti i medici abilitati all’esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994”: proprio in tale categoria rientrerebbe a buon diritto il ricorrente, avendo conseguito l’abilitazione professionale in data 9 novembre 1993, cioè prima del 31 dicembre 1994, né vi osterebbe la provenienza di tale abilitazione dalle autorità del Kenya e neppure la circostanza che il diploma di laurea venne riconosciuto in Italia solo nel 2001, cioè dopo il 31 dicembre 1994, in quanto il diploma di laurea non assumerebbe alcun rilievo al riguardo ed, in ogni caso, il riconoscimento avrebbe valore meramente dichiarativo di un titolo che lo stesso ordinamento nazionale considera esistente fin dalla data del suo rilascio da parte delle autorità straniere, come dimostrerebbe anche l’art.49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394, che consente ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ed in possesso del titolo abilitante all’esercizio di una professione conseguito all’estero, di ottenerne il riconoscimento in Italia; infine il diritto del ricorrente di esercitare la medicina generale si desumerebbe anche per altra via, osservando che alla data del 31 dicembre 1994 egli era abilitato allo svolgimento della professione medica in Gran Bretagna, paese appartenente all’Unione Europea, come attestato in data 15 gennaio 2001 dal General Medic Council di Londra (ente inglese corrispondente all’Ordine dei Medici italiano), ragion per cui &#8211; tenendo conto dei criteri contenuti nella direttiva 93/16/CEE, ispirata a favorire la libera circolazione dei medici tra i diversi paesi dell’Unione secondo i principi fissati nell’art.52 del Trattato di Roma &#8211; le autorità italiane non potrebbero ora giungere ad una conclusione diversa, onde evitare trattamenti discriminatori ai danni di un cittadino dell’Unione. <br />
Nella Camera di consiglio del 30 giugno 2004 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.<br />
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DI DIRITTO</b></p>
<p>L’art. 1 del decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1994, Individuazione di categorie di medici aventi diritto ad esercitare l’attività di medico generale, indipendentemente dal possesso dell’attestato di formazione di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, così stabilisce: “indipendentemente dal conseguimento degli attestati di formazione di cui agli artt.1 e 2 del D.Lgvo 8 agosto 1991 n.256, tutti i medici abilitati all’esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994 hanno diritto ad esercitare l’attività professionale di medico di medicina generale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, con i limiti e le modalità previste dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’art.48 della legge 23 dicembre 1978, n.833, e dell’art. 8, comma 1, del D.Lgvo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modificazioni ed integrazioni”; l’art.30 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n.368, emanato in attuazione della direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, prevede che “1. In deroga a quanto previsto dall&#8217;art. 21, hanno diritto ad esercitare l&#8217;attività professionale in qualità di medico di medicina generale i medici chirurghi abilitati all&#8217;esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.<br />
2. Detto diritto è esteso ai medici cittadini di un Paese membro già iscritti all&#8217;albo dei medici chirurghi ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31 dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per l&#8217;attività di medico in medicina generale”: quindi la normativa vigente &#8211; ai fini dell’applicazione dell’eccezionale regime dei cd. diritti acquisiti, che consente l’esercizio della medicina generale a prescindere dalla frequenza degli appositi corsi di specializzazioni &#8211; richiede che l’interessato abbia conseguito l’abilitazione professionale prima del 31  dicembre 1994: assume il ricorrente di possedere tale requisito, avendo conseguito l’abilitazione professionale in data 9 novembre 1993 e ritiene che non vi osti l’aver ottenuto il riconoscimento in Italia del proprio diploma di laurea solo con decreto in data 20 aprile 2001, in quanto la normativa richiamata attribuirebbe rilievo alla sola abilitazione e non anche al diploma di laurea ed, in ogni caso, il riconoscimento dello stesso avrebbe efficacia meramente dichiarativa rispetto ad un titolo preesistente e già produttivo di effetti fin dalla data del suo rilascio.<br />
Tale assunto non può essere condiviso.<br />
È di tutta evidenza, in primo luogo, che il possesso di un diploma di laurea valido nel territorio nazionale costituisce, ancor prima della stessa abilitazione professionale, condizione indispensabile per l’esercizio della professione medica, ragion per cui &#8211; nel caso del ricorrente &#8211; assume rilievo proprio la data in cui il suo titolo di studio ha assunto efficacia per l’ordinamento italiano: se così non fosse si giungerebbe alla conclusione, certamente illogica, che del regime transitorio espressamente riservato dal legislatore ai cd. “diritti acquisiti” possano giovarsi anche soggetti che tali diritti in effetti non vantano, essendo pacifico che non può esercitare la professione medica in Italia chi non dispone di un diploma di laurea produttivo di effetti per l’ordinamento italiano; ed in tale contesto, il fatto che le citate norme transitorie non facciano espresso riferimento alla data di conseguimento del titolo di laurea, ma solo a quella dell’abilitazione professionale, è dato di per sé irrilevante in quanto, per regola, può aspirare all’abilitazione solo chi ha già ottenuto la laurea, mentre i casi come quello del ricorrente costituiscono delle ipotesi eccezionali in cui la norma transitoria non può che richiedere, implicitamente ma con assoluto grado di certezza, oltre all’abilitazione professionale, anche il possesso di un efficace diploma di laurea, che discende dal suo riconoscimento.<br />Né può condividersi l’ulteriore assunto del ricorrente, secondo cui il riconoscimento del diploma conseguito all’estero avrebbe efficacia meramente dichiarativa di un titolo che l’ordinamento italiano considera efficace fin dalla data del suo originario rilascio: tale impostazione, infatti, viene espressamente smentita dall’ articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n.394, richiamato dallo stesso ricorrente,  a mente del quale “i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che desiderano iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le Amministrazioni Competenti…se in possesso di un titolo abilitante all’esercizio di una professione, conseguito in un paese non appartenente all’Unione europea,  possono richiedere il riconoscimento, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti”: proprio questa norma, infatti, conferma che il titolo conseguito al di fuori della CE non può produrre effetti automatici nel nostro paese e richiede, invece, apposito atto di riconoscimento; ulteriore conferma si rinviene poi nello stesso decreto di riconoscimento, ove si afferma che “il dottor Kamani Humayum è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente ed autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all’albo professionale territorialmente competente ed accertamento da parte dell’albo stesso della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia”: non si tratta di atto con mero valore dichiarativo, come sostiene il ricorrente, bensì di vera e propria convalidazione del titolo conseguito all’estero tanto che neppure il decreto di riconoscimento, di per sé, autorizza l’immediato esercizio della professione, per il quale sono necessarie ulteriori verifiche circa la conoscenza della lingua italiana e della legislazione nazionale in materia di esercizio della professione, prodromiche alla richiesta iscrizione all’albo professionale territorialmente competente.<br />
Per queste ragioni ritiene il Collegio che il dottor Kamany non possieda i requisiti soggettivi per usufruire del regime transitorio previsto dal decreto del Ministro della Sanità 15 dicembre 1994 e dal decreto legislativo 17 agosto 1999 n.368.<br />
Deduce tuttavia il ricorrente che il proprio diritto di iscriversi alla graduatoria regionale provvisoria dei medici di medicina generale si desumerebbe anche per altra via, per il fatto cioè che i suoi titoli professionali sono già stati considerati sufficienti, al fine di esercitare la professione medica, dalle competenti autorità della Gran Bretagna, paese appartenente alla CE, ragion per cui le autorità italiane dovrebbero necessariamente uniformarsi a tale valutazione onde evitare un trattamento discriminatorio ai suoi danni, che si porrebbe in contrasto con i principi del diritto comunitario.<br />
Neppure questo assunto può essere condiviso.<br />
Rileva il Collegio, infatti, che la normativa comunitaria non contiene alcun obbligo per gli stati membri (né potrebbe essere diversamente) di estendere la disciplina dei cd. “diritti acquisiti” ai medici che abbiano conseguito i titoli abilitanti in paesi non appartenenti alla CE ed, anzi, la direttiva 93/16/CEE contiene una previsione di tenore esattamente opposto, l’art.23, comma 5, ove si afferma che “La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà per gli Stati membri di consentire, sul proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l&#8217;accesso alle attività di medico e il relativo esercizio ai titolari di diplomi, certificati o altri titoli non conseguiti in uno Stato membro”: in tale contesto, ove ciascuno Stato è libero di stabilire discrezionalmente il regime applicabile ai medici laureati ed abilitati al di fuori del territorio dell’Unione, non assume alcun rilievo la decisone intrapresa dalle autorità britanniche in quanto essa interviene su materia sottratta all’incidenza del diritto comunitario e lasciata alla libera valutazione di ogni Stato membro. <br />
Per quanto premesso il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale amministrativo regionale del Piemonte, Sezione II, rigetta il ricorso in epigrafe.<br />
Compensa tra le parti le spese del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 30 giugno 2004.</p>
<p>Depositato in Segreteria in data 8 novembre 2004</p>
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