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	<title>3036 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3036 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione I Quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2011 n.3036</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-i-quater-sentenza-6-4-2011-n-3036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-i-quater-sentenza-6-4-2011-n-3036/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I Quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2011 n.3036</a></p>
<p>Pres. Orciuolo – Est. BiancofioreS. B. (Avv. F. Lubrano) c/ Comune di Genazzano (Avv. M. Vannini) 1. Edilizia e urbanistica – Sanatoria – Lavori – Ultimazione – Presupposto – Volumetria immodificabile 2. Edilizia e urbanistica – Abuso – P.A. – Sospensione lavori – Demolizione opere – Provvedimenti vincolati – Conseguenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-i-quater-sentenza-6-4-2011-n-3036/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I Quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2011 n.3036</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-i-quater-sentenza-6-4-2011-n-3036/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I Quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2011 n.3036</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Orciuolo – Est. Biancofiore<br />S. B. (Avv. F. Lubrano) c/ Comune di Genazzano (Avv. M. Vannini)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica – Sanatoria – Lavori – Ultimazione – Presupposto – Volumetria immodificabile	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica – Abuso – P.A. – Sospensione lavori – Demolizione opere – Provvedimenti vincolati – Conseguenze	</p>
<p>3. Provvedimento amministrativo – Avvio procedimento – Comunicazione – Omissione – Annullamento atto – Esclusione – Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In materia di edilizia e urbanistica, la nozione di “ultimazione” dell’immobile, ai fini dell’applicazione della sanatoria edilizia deve essere tratta dalla formulazione dell’art. 31 L. n. 47/1985 che considera tali gli edifici per i quali sia completato il rustico ed eseguita la copertura, sì da rendere immodificabile la volumetria impegnata.	</p>
<p>2. In materia di abuso edilizio, l’adozione del provvedimento di sospensione dei lavori e demolizione delle opere abusivamente realizzate è atto vincolato che non deve necessariamente essere preceduto dall’osservanza delle garanzie procedimentali ex art. 7 L. n. 241/1990.	</p>
<p>3. La mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, non può comportare l’annullamento dell’atto “qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” ex art. art. 21 octies L. 241/1990.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 03036/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 04176/2006 REG.RIC.</p>
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
<i>(Sezione Prima Quater)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4176 del 2006, proposto da: 	</p>
<p><b>Silvio BOTTEGA</b>, rappresentato e difeso dall’Avv. Filippo LUBRANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo (Studio Lubrano &#038; Associati) in Roma Via Flaminia, n. 79; 	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
il <b>Comune di Genazzano</b> in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Massimo VANNINI presso il cui studio in Roma, Via Paolo Emilio n. 59 domicilia; </p>
<p><i><b>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
</b></i>dell’ordinanza n. 1 del 16 febbraio 2006 con la quale il Comune di Genazzano ha ingiunto al ricorrente la sospensione dei lavori e la demolizione di opere abusive realizzate, nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Genazzano;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 marzo 2011 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b><br />	<br />
<P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Genazzano in data 19 aprile 2006 e depositato il successivo 10 maggio, il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale quell’amministrazione comunale gli ha ingiunto la demolizione di opere abusive, sottoponendole, altresì, a sequestro.<br />	<br />
Espone il ricorrente di avere anche presentato domanda di condono ex art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 per le opere in questione acquisita al protocollo comunale al numero 2441 in data 1° aprile 2004.<br />	<br />
Avverso l’ingiunzione a demolire il ricorrente oppone:<br />	<br />
1. Violazione degli articoli 7, 8 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.<br />	<br />
2. Violazione e falsa applicazione degli articoli 10, 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici; in particolare travisamento dei fatti e degli atti, contraddittorietà.<br />	<br />
Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.<br />	<br />
L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, ha contestato tutte le doglianze ponendo in rilievo che il ricorrente è stato pure condannato per gli abusi edilizi di cui è questione con sentenza n. 107 del 25 ottobre 2005 emessa dal Tribunale di Tivoli ed ha rassegnato dunque opposte conclusioni.<br />	<br />
Alla Camera di Consiglio del 29 maggio 2006 l’istanza cautelare è stata accolta ai fini della valutazione della domanda di condono.<br />	<br />
Con memoria per l’udienza pubblica parte ricorrente rappresenta che non vi è stata ancora una pronuncia sulla domanda di condono.<br />	<br />
Il ricorso infine è stato trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 3 marzo 2011.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.<br />	<br />
Con esso parte ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Genazzano gli ha ingiunto la demolizione di opere realizzate senza titolo abilitativo e consistenti: “nella realizzazione di un solaio piano costituito da travetti prefabbricati in cemento armato e pignatte, il tutto gettato con conglomerato cementizio; sono stati inoltre posti in opera fogli di guaina bituminosa alla base dei pilastri; sono state smontate tutte le impalcature e ponteggi in ferro”; nel prosieguo l’ordinanza rileva che le opere ammontano ad una superficie complessiva di mq. 183,00 per una volumetria di mc. 514,00 e che il “…solaio presenta una sporgenza rispetto alla struttura verticale di m. 1,30 circa lungo tutto il perimetro”. Le opere già sottoposte a sequestro del 28 ottobre 2003, con la stessa ordinanza sono state sottoposte nuovamente a sequestro con nomina del ricorrente quale custode giudiziario.<br />	<br />
2. Avverso tale provvedimento l’interessato lamenta che è mancata completamente la comunicazione di avvio del procedimento e che, nell’ordinanza il Comune non dà atto che per l’opera abusiva in questione, che fa parte di un immobile adibito ad attività agrituristica, è stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi del D.L. n. 269 del 2003 acquisita al protocollo comunale al n. 2441 in data 1° aprile 2004 e che ai fini della concessione del detto condono basta che l’edificio sia stato completato al rustico. Nel caso in esame non solo l’opera è idonea ad usufruire del richiesto condono, ma gli abusi contestati evidenziano opere quali la posa in opera di fogli di guaina bituminosa non modificanti in alcun modo le dimensioni e la volumetria dell’immobile. D’altra parte l’intervento del ricorrente sulla struttura è stato determinato dalle infiltrazioni di acqua nel tetto, causate dal ritardo con cui l’Amministrazione comunale sta istruendo la pratica di condono.<br />	<br />
In particolare il ricorrente insiste che ai fini dell’applicazione del cosiddetto condono edilizio è sufficiente provare, ai sensi del precedente articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 che l’edificio possa essere considerato ultimato laddove sia stato eseguito il rustico, considerandosi come tale il completamento di tutte le strutture essenziali che configurano l’opera nella sua fondamentale volumetria. <br />	<br />
3. La censura principalmente proposta è smentita dalla ricostruzione in fatto operata dall’Amministrazione comunale.<br />	<br />
Quest’ultima, infatti, rappresenta che in data 28 ottobre 2003 gli agenti del Comando di Polizia Municipale accertavano che il ricorrente aveva realizzato su un immobile preesistente “una sopraelevazione di forma irregolare della superficie coperta di m. 13,80 e per complessivi mq. 182,73”.<br />	<br />
Con ordinanza n. 144/2003 veniva ingiunto all’interessato di sospendere i lavori e di demolirli, essendo realizzati senza permesso a costruire.<br />	<br />
Il ricorrente allora presentava in data 1° aprile 2004 la istanza di condono ai sensi della legge n. 326 del 2003, come in narrativa precisato, dichiarando che la sopraelevazione era ultimata al 10 febbraio 2003.<br />	<br />
In data 25 ottobre 2005 il Tribunale di Tivoli – Sezione Distaccata di Palestrina con sentenza n. 107/05 condannava il ricorrente per il reato di abuso edilizio irrogandogli la pena di 5 mesi di arresto e E.6.000,00 di ammenda oltre il pagamento delle spese processuali.<br />	<br />
Dalle risultanze processuali è emerso che, quanto alla ultimazione dell’opera, nonostante le dichiarazioni dell’interessato che ha asserito di essere stato costretto a causa delle ingenti piogge a ripristinare il tetto dello stabile adibito alla sua attività di agriturismo, “non vi è traccia di una preesistente sopraelevazione, né gli operanti hanno rinvenuto sul posto tracce di un preesistente ampliamento e neanche di ruderi o materiali di risulta”. Nel prosieguo la sentenza rileva che “E’ pacifico, per quanto dichiarato dai testi e dallo stesso imputato, oltre che rappresentato fotograficamente, che l’opera non era “ultimata” alla data del 31 marzo 2003, infatti all’atto del sequestro si presentava priva di tamponature laterali e di copertura, necessari per considerare l’opera ultimata”.(sentenza del Tribunale di Tivoli, 25 ottobre 2005, n. 107/05)<br />	<br />
Invero dall’apparato fotografico, offerto a corredo della memoria di costituzione dall’Amministrazione comunale, si evince che alla data del 28 ottobre 2003 sull’edificio in questione non si stava sostituendo il tetto, ammalo rato da infiltrazioni, ma insistevano le impalcature della sopraelevazione, vi erano i pilastri (ben 14) in cemento armato ed un abbozzo della copertura ad essa relativa, laddove alla data 1° febbraio 2006 il tetto della sopraelevazione risultava completato e le impalcature rimosse, come emerge dalla ordinanza impugnata.<br />	<br />
Di conseguenza le opere non potevano essere considerate ultimate alla data del 31 marzo 2003, né alla data del 10 febbraio 2003 dichiarata nella istanza di condono. Come specifica la sentenza del Tribunale di Tivoli “la nozione di “ultimazione” dell’immobile, ai fini dell’applicazione della sanatoria edilizia deve in ogni caso essere tratta dalla formulazione dell’art. 31 della legge n. 47/1985 che considera tali gli edifici per i quali sia completato il rustico ed eseguita la copertura – sì da rendere immodificabile la volumetria impegnata” e tali osservazioni trovano conferma nella cospicua giurisprudenza amministrativa sull’argomento (tra le tante TAR Toscana, sezione III, 6 aprile 2010, n. 927, Consiglio di Stato, sezione IV, 12 marzo 2009, n. 1474).<br />	<br />
Tali considerazioni inducono ad escludere l’utilità dell’apporto che la comunicazione di avvio del procedimento avrebbe potuto far conseguire all’Amministrazione, come sostenuto, invece, dal ricorrente con la prima doglianza, qualora questa l’avesse inviata al ricorrente, il quale se ne duole principalmente col ricorso ed insiste con la memoria per l’udienza. In presenza di una sentenza di condanna del ricorrente per l’abuso specificamente sanzionato dapprima nel 2003 e successivamente nel 2006 l’Amministrazione non aveva altra possibilità se non adottare il provvedimento in esame, che viene considerato costantemente dalla giurisprudenza quale espressione di attività vincolata e che non deve necessariamente essere preceduto dall’osservanza delle garanzie procedimentali alle quali presiede l’art. 7 della legge n. 241 del 1990, (TAR Campania, sezione IV, 13 gennaio 2011, n. 84). Al riguardo va pure osservato che anche la mancanza della comunicazione di avvio del procedimento, non può comportare più l’annullamento dell’atto “qualora l&#8217;amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (art. 21 octies della legge n. 241 del 1990) (TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36046) e l’Amministrazione comunale ha appunto dimostrato di non aver potuto operare diversamente.<br />	<br />
4. Per le superiori considerazioni il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure ed il ricorso va, di conseguenza, respinto.<br />	<br />
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna il ricorrente Silvio Bottega al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del Comune di Genazzano.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Elia Orciuolo, Presidente<br />	<br />
Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Maria Ada Russo, Consigliere</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/04/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-i-quater-sentenza-6-4-2011-n-3036/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione I Quater &#8211; Sentenza &#8211; 6/4/2011 n.3036</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.3036</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-24-3-2009-n-3036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-24-3-2009-n-3036/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-24-3-2009-n-3036/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.3036</a></p>
<p>Pres. Restaino Est. Arzillo OC&#038;M (Avv. A. Clarizia) c/ ENIT (Avv. Stato) sull&#8217;inammissibilità del riconoscimento dell&#8217;indennizzo nell&#8217;ipotesi di revoca di un bando di gara 1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Revoca – Indennizzo –Riconoscimento &#8211; Inammissibilità – Ragioni. 2. Contratti della P.A. – Gara – Bando –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-24-3-2009-n-3036/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.3036</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-bis-sentenza-24-3-2009-n-3036/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III bis &#8211; Sentenza &#8211; 24/3/2009 n.3036</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Restaino    Est. Arzillo<br /> OC&#038;M (Avv. A. Clarizia) c/ ENIT (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inammissibilità del riconoscimento dell&#8217;indennizzo nell&#8217;ipotesi di revoca di un bando di gara</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Revoca – Indennizzo –Riconoscimento &#8211; Inammissibilità – Ragioni. 	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Revoca – Prima dell’aggiudicazione &#8211; Ammissibilità – Condizioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. E’ inapplicabile al bando di gara, l&#8217;art. 21 &#8211; quinquies, comma 1, della L. n. 241 del 1990 s.m.i. che sancisce l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere all&#8217;indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca di un provvedimento. Infatti, tale norma riguarda i provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di gara<sup>1</sup>. 	</p>
<p>2. In tema di procedure di gara, fino a quando non sia intervenuta l&#8217;aggiudicazione rientra nella potestà discrezionale della p.a. disporre la revoca del bando e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara<sup>2</sup>	</p>
<p></b>___________________________<br />	<br />
<sup>1</sup> Cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 11 luglio 2006, n. 5766.	</p>
<p><sup>2</sup> Cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 8 aprile 2008, n. 456.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN   NOME  DEL  POPOLO   ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
Sezione Terza-bis<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b><br />	<br />
 ha pronunciato la seguente <br />	<br />
      	     		<b>           </p>
<p align=center>	SENTENZA </p>
<p>	<br />
</b>sui ricorsi:<br />	<br />
A)	n. 4487/2008 proposto da </p>
<p><B>OC&#038;M S.R.L.</B>, in persona dell’Amministratore  Unico e legale rappresentante p.t. Filippo Sarci, designata mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la DENTSU ITALIA   S.R.L.   e la SOLEIL  2000  S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio  in Roma, Via  Principessa Clotilde, 2												</p>
<p align=center> contro</p>
<p>	<br />
<B>ENIT</B> – <B>AGENZIA  NAZIONALE DEL TURISMO</B>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma   e  domiciliata presso gli uffici della stessa  in Roma, Via dei Portoghesi, 12	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; della nota ENIT  prot. UPSM/376  del  9 maggio  2008, con la quale è stata formalizzata l’esclusione della ricorrente dalla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di “ideazione, realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria e di comuni<br />
&#8211; del verbale della seduta della Commissione di gara  del 28 e 29 aprile   2008;<br />	<br />
&#8211; del verbale della seduta della Commissione di gara  dei giorni 8 e 9 maggio  2008;<br />	<br />
&#8211; di ogni atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.</p>
<p>B) n. 8267/2008, proposto, con i relativi motivi aggiunti, da OC&#038;M S.R.L., in persona dell’Amministratore  Unico e legale rappresentante p.t. Filippo Sarci, designata mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con la DENTSU ITALIA   S.R.L.   e la SOLEIL  2000  S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avv. Angelo Clarizia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio  in Roma, Via  Principessa Clotilde, 2	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	<br />
<B>ENIT</B> – <B>AGENZIA  NAZIONALE DEL TURISMO</B>, in persona del legale rappresentante p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma   e  domiciliata presso gli uffici della stessa  in Roma, Via dei Portoghesi, 12	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
&#8211; della deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  n. 37  del 31 luglio   2008;<br />	<br />
&#8211; della nota UPSM/n. 655 in data 11 agosto 2008, a firma del Dirigente dell’Ufficio Pubblicità e Sistemi multimediali dell’ENIT &#8211; Agenzia Nazionale del Turismo e della presa d’atto del 4 agosto 2008 del medesimo Dirigente;<br />	<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale.</p>
<p>Visti i ricorsi con i relativi allegati;<br />	<br />
visti gli atti  di costituzione dell&#8217;Amministrazione in entrambi i giudizi;<br />	<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />	<br />
visti gli atti tutti delle cause;<br />	<br />
udito, alla pubblica udienza del 12 febbraio  2009, il relatore dott.  Francesco Arzillo; uditi altresì gli avvocati delle parti  come da verbale d’udienza;<br />	<br />
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:<br />	<br />
<b>	</p>
<p align=center>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
</b>1.	Con il primo dei ricorsi in epigrafe (n. 4487/2008  R.G.) la ricorrente ha impugnato il provvedimento dell’ENIT  prot. UPSM/376  del  9 maggio  2008, con la quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente medesima dalla gara per l’affidamento dei servizi di “ideazione, realizzazione e gestione di una campagna pubblicitaria e di comunicazione per la promozione turistica dell’Italia”.<br />
	Con il secondo ricorso (n. 8267/2008  R.G.), e con i relativi motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato gli atti con i quali l’ENIT ha revocato l’intera procedura in questione.<br />
	Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, resistendo a entrambi i ricorsi.<br />
	I ricorsi sono stati chiamati per la discussione all’udienza pubblica del 12 febbraio  2009, e quindi trattenuti in decisione.<br />
2. 	Sussistono giusti motivi per disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, attesa l’evidente connessione soggettiva e oggettiva dei medesimi.<br />
3.	Va esaminato in primo luogo il ricorso n. 8267/2008 R.G., avente ad oggetto la revoca della procedura di gara.<br />
4.	La prima censura proposta con il ricorso principale e con i motivi aggiunti attiene all’asserita incompetenza del Consiglio di Amministrazione a disporre la revoca della procedura di gara in luogo del Dirigente dell’Ufficio preposto al settore, il quale si sarebbe illegittimamente limitato a una mera presa d’atto.<br />
4.1 	La censura è infondata.<br />
	Nella specie il Consiglio di Amministrazione ha compiuto una complessa valutazione della convenienza alla prosecuzione della gara in esame, ed ha revocato un’attività che è strettamente connessa al programma adottato dal medesimo Consiglio di Amministrazione (Piano Esecutivo 2008), con la  deliberazione consiliare n. 30/2007. Il principio del <i>contrarius actus</i> risulta quindi rispettato a monte, trattandosi di atto di revoca che incide sulla realizzazione del programma consiliare; e di riflesso anche a valle, con la corrispondente delibera dirigenziale attuativa (del. N. 9/2008), con la quale è stato disposto il  formale e puntuale   ritiro degli atti di gara.<br />
5.	Le rimanenti censure attengono alla valutazione che l’Amministrazione ha effettuato al fine di pervenire alla revoca della gara. <br />
	In particolare, la P.A. ha  preso le mosse dal ritardo  nell’avvio della campagna di comunicazione dovuto ai contenziosi pendenti e ha ritenuto che la procedura non avrebbe potuto definitivamente  concludersi prima della fine dell’anno, con pregiudizio per la promozione di alcuni dei prodotti interessati; dal che si è dedotto il venire meno del raggiungimento delle finalità  originariamente perseguite. Conseguentemente, si è individuato l’interesse pubblico prevalente a perseguire  una diversa linea di intervento urgente a sostegno del prodotto turistico italiano, avuto anche riguardo a sopravvenute circostanze ambientali. <br />
	Parte ricorrente contesta (in sintesi):<br />
&#8211; l’individuazione del presupposto  della tempestività, trattandosi di ritardo asseritamente imputabile all’Amministrazione, che aveva avviato l’esame delle offerte già da due mesi prima, e non all’intervento del giudice amministrativo;<br />	<br />
&#8211;  la genericità delle affermazioni dell’Amministrazione e la mancata considerazione della possibilità di prorogare il termine previsto dal capitolato tecnico (fissato al 30 novembre 2008);<br />	<br />
&#8211; l’omessa precisazione degli interventi alternativi e la contraddittorietà della relativa previsione rispetto all’urgenza prospettata.<br />	<br />
5.1	Il Collegio ritiene che questi profili di censura siano da considerarsi, nel loro complesso, come un tentativo di sindacare profili di discrezionalità amministrativa attinenti in primo luogo alla sfera della programmazione dell’attività amministrativa e, come tali, ampiamente insindacabili, in assenza di palesi e manifesti indici di irragionevolezza, che non è dato rinvenire nella specie.<br />
	L’organo di vertice dell’ente si è limitato a prendere atto dei contenziosi pendenti e della relativa connessa prospettiva di incertezza, nonché dei possibili oneri futuri, che risultano dalla comune esperienza, ed ha effettuato una ponderazione dell’interesse pubblico perseguito, avuto riguardo anche al fattore temporale, nonché ad ulteriori vicende sopravvenute.<br />
	La scelta di preferire il ritiro degli atti di gara ad altre possibili strategie operative, in questo contesto, appare senz’altro tra  quelle astrattamente  configurabili. In concreto, poi, questa scelta appare maggiormente libera, ove si ponga attenzione a un dato decisivo, e cioè all’assenza di una posizione giuridica consolidata delle controparti (quale sarebbe stata p. es. la posizione di un’aggiudicataria).<br />
	Infatti in giurisprudenza si è ritenuto che fino a quando non sia intervenuta l&#8217;aggiudicazione rientra nella potestà discrezionale della p.a. disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o <i>anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara</i> (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 8 aprile 2008, n. 456).<br />
6.	Del pari infondata è l’ultima censura, riguardante l’omessa previsione dell’indennizzo di cui all’art. 21 – <i>quinquies</i> della L. n. 241/90.<br />
	Al riguardo va infatti osservato che l&#8217;art. 21 &#8211; quinquies, comma 1, della L. n. 241 del 1990, come modificata ed integrata dalla l. n. 15 del 2005, che sancisce l&#8217;obbligo dell&#8217;amministrazione di provvedere all&#8217;indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca,  ha riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali non rientra il bando di gara (T.A.R. Lazio, sez. I, 11 luglio 2006, n. 5766).<br />
	Ed è appena il caso di aggiungere che neppure sono applicabili i successivi commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo, i quali &#8211; pur considerando anche gli atti amministrativi a efficacia istantanea &#8211; circoscrivono il sorgere del diritto all’indennizzo all’incidenza su rapporti negoziali (da intendersi ovviamente come rapporti già costituiti).<br />
7.    Alla stregua delle suesposte considerazioni il ricorso n. 8267/2008 deve essere respinto.<br />	<br />
8. 	Deve conseguentemente rilevarsi l’improcedibilità del ricorso n. 4487/2008 per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la ricorrente non ricaverebbe più alcuna utilità dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa originariamente proposta avverso l’esclusione dalla gara che è stata successivamente  (e legittimamente) revocata.<br />
9.	Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei due giudizi riuniti.<br />
       			<b>	        </p>
<p align=center>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
</b>il   Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III &#8211; bis, definitivamente pronunciando  sui ricorsi in epigrafe, previa riunione dei medesimi:<br />	<br />
&#8211; respinge il ricorso n. 8267/2008  R.G.;<br />	<br />
&#8211; dichiara improcedibile il ricorso n. 4487/2008  R.G.. <br />	<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 12 febbraio  2009, con l&#8217;intervento dei signori:<br />	<br />
Paolo Restaino  			&#8211; Presidente  f.f.  <br />	<br />
Massimo Luciano  Calveri     		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Francesco Arzillo                               &#8211; Consigliere Est.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3036</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3036/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3036</a></p>
<p>Non va sospesa la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso di un progettista avverso atti che trasferiscono sua attivita’ progettuale dall’Anas alla regione. Sussistono infatti dubbi sui vincoli scaturenti tra Anas e progettista mentre prevale l’interesse alla sollecita realizzazione dell’opera. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3036/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3036</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospesa la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso di un progettista avverso atti che trasferiscono sua attivita’ progettuale dall’Anas alla regione. Sussistono infatti dubbi sui vincoli scaturenti tra Anas e progettista mentre prevale l’interesse alla sollecita realizzazione dell’opera. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3036/07<br />
Registro Generale:6087/2006</p>
<p align=center><b>Sezione Quinta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres.  Claudio Marchitiello <br />   Cons. Marco Lipari Est.<br />  Cons. Nicola Russo<br /> Cons. Giancarlo Giambartolomei <br />Cons. Angelica dell’Utri Costagliola</p>
<p>ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>MARREDDA GIANLUIGI</b>rappresentato e difeso da: Avv.  ARTURO CANCRINI &#8211; Avv.  FABRIZIO MONTALDO &#8211;  Avv.  PIERLUIGI PISELLIcon domicilio  eletto in RomaVIA GIUSEPPE MERCALLI,13   presso CANCRINI-PISELLI </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA </b><br />
rappresentato e difeso da: Avv.  GRAZIANO CAMPUS &#8211; Avv.  LAURA PICCOcon domicilio  eletto in RomaVIA LUCULLO,24presso REGIONE SARDEGNA<br />
<b>A.N.A.S. A.P.A.</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv.  MARCO CORSINIcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12presso AVVOCATURA GEN. STATO<br />
<b>REGIONE AUTONOMA SARDEGNA &#8211; ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI</b>rappresentato e difeso da:<br />
Avv.  MARCO CORSINIcon domicilio  in RomaVIA DEI PORTOGHESI 12presso AVVOCATURA GEN. STATO<br />
e nei confronti di<br />
<b>A.N.A.S. COMPARTIMENTO DI CAGLIARI</b>non costituitosi;<br />
per la riforma,<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR  SARDEGNA  &#8211;  CAGLIARI  &#8211;  1^ SEZIONE  895/2006 , resa tra le parti, concernente APPALTO SERVIZI DI   INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER ELIMINAZIONE SVINCOLI S.S..<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’ efficacia della sentenza di inammissibilità, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
  A.N.A.S. A.P.A.<br />  REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA <br />
  REGIONE AUTONOMA SARDEGNA &#8211; ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI<br />
Udito il relatore Cons. Marco Lipari  e uditi,  altresì, per le    parti   gli avvocati C. De Portu, per delega dell’avv. A. Cancrini, e l’avv. L. Picco;</p>
<p>Ritenuto che, allo stato:<br />
a) quanto al fumus boni iuris, è dubbio che l’originaria convenzione tra l’appellante e l’ANAS comporti la creazione di obblighi in capo alla Regione Autonoma della Sardegna, anche prescindendo dai profili di inammissibilità del ricorso di primo grado;<br />
b) quanto al periculum in mora, risulta prevalente  l’interesse pubblico alla sollecita realizzazione delle infrastrutture strategiche oggetto del bando di gara contestato in primo grado, tenendo conto della circostanza che l’incarico di progettazione non risulta ancora aggiudicato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Respinge l&#8217;istanza cautelare (Ricorso numero: 6087/2006).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Giugno 2007</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2007 n.3036</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-4-2007-n-3036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-4-2007-n-3036/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2007 n.3036</a></p>
<p>Pres. Amodio – Est. Di Nezza CARBONE V. (Avv. M. Sanino), DE MUSIS R. (Avv. S. Russo) c. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (Avv. Stato) il TAR del Lazio annulla le deliberazioni con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura ha statuito di non procedere alla nomina a Primo presidente della</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-4-2007-n-3036/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2007 n.3036</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-4-2007-n-3036/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2007 n.3036</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Amodio – Est. Di Nezza<br /> CARBONE V. (Avv. M. Sanino), DE MUSIS R. (Avv. S. Russo) c. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>il TAR del Lazio annulla le deliberazioni con le quali il Consiglio Superiore della Magistratura ha statuito di non procedere alla nomina a Primo presidente della Corte di Cassazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Ordinamento giudiziario – C.s.m. – Conferimento di uffici direttivi ai magistrati – Sindacato giurisdizionale &#8211; Limiti</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Le deliberazioni con cui il Consiglio superiore della magistratura provvede in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono tuttavia al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo della esistenza dei presupposti e congruità della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni. La peculiare posizione costituzionale del C.s.m. non esclude cioè la sottoposizione dei suoi atti discrezionali a uno scrutinio di legittimità che – pur soffermandosi esclusivamente sui profili sintomatici e senza in alcun modo impingere, neanche indirettamente, nel merito delle scelte dell’Organo di autogoverno – miri ad individuarne i più gravi difetti (sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddizione, illogicità, che possono tutti concretizzare il vizio di eccesso di potere).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla estensione della giurisdizione del G.A. in materia di conferimento di uffici direttivi ai magistrati da parte del Consiglio superiore della magistratura</span></span></span></p>
<hr />
<p>Per la visualizzazione del documento <a href="/static/pdf/g/9683_TAR_9683.pdf">cliccaqui</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-5-4-2007-n-3036/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 5/4/2007 n.3036</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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