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	<title>3030 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3030 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.3030</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-3030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Dec 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-3030/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.3030</a></p>
<p>Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Calogero Commandatore, Referendario, Estensore PARTI: Domus Regia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Franco Campo, con domicilio eletto presso lo studio Antonietta Sartorio in Palermo contro Comune di Salemi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio. I comuni, con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-3030/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.3030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-3030/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.3030</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Calogero Commandatore, Referendario, Estensore PARTI: Domus Regia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Franco Campo, con domicilio eletto presso lo studio Antonietta Sartorio in Palermo contro Comune di Salemi, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio.</span></p>
<hr />
<p>I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull&#8217;ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Enti locali &#8211; Comuni- aree pedonali- zone a traffico limitato- scelte delimitative &#8211; ampia discrezionalità  amministrativa- sussiste.Â </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull&#8217;ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Infatti l&#8217;art. 7, comma 9 del d.lgs. n. 285/1992 attribuisce all&#8217;ente locale un&#8217;ampia discrezionalità  amministrativa, confinante con valutazioni politiche, che connota l&#8217;esercizio del relativo potere e che consente l&#8217;adozione di tali provvedimenti con minimi oneri motivazionali e senza l&#8217;espletamento di particolari attività  istruttorie.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 27/12/2019</div>
<p style="text-align: justify;">N. 03030/2019 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 03624/2015 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 3624 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da Domus Regia S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Franco Campo, con domicilio eletto presso lo studio Antonietta Sartorio in Palermo, via Torquato Tasso n.4;</p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Comune di Salemi, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">quanto al ricorso principale e quanto al ricorso per motivi aggiunti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della delibera della Giunta Comunale di Salemi n. 144 del 30.11.2015, pubblicata all&#8217;albo comunale dal 7 al 22 dicembre 2015, con la quale l&#8217;Amministrazione Comunale ha istituito la zona a traffico limitato nel centro storico con accesso dalla Via G. Amendola;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della delibera della Giunta Comunale di Salemi nÂ°112 del 18.08.2015, avente ad oggetto &#8220;Atto di indirizzo Via Giovanni Amendola Zona a traffico limitato&#8221;;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dell&#8217;ordinanza nÂ° 52 del 01.09.2015 del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Salemi, con la quale è stato vietato il traffico veicolare nella Zona a Traffico Limitato di via Giovanni Amendola, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, con le deroghe ivi espressamente indicate;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ove e per quanto occorra, dell&#8217;ordinanza nÂ° 59 del 22.09.2015 del Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Salemi, con la quale è stata modifica ed integrata la precedente ordinanza nÂ° 52 dell&#8217;01/09/2015;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso, ed in atto non conosciuto.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;">Â </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">A. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società  ricorrente ha esposto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di svolgere l&#8217;attività  imprenditoriale di ristorazione e sala ricevimenti denominata &#8220;Palazzo Torralta&#8221;, con sede in Salemi, Piazza Alicia e Via Marchese Torralta gestendo inoltre la caffetteria denominata &#8220;Il Cafè di Antonella F.&#8221; attigua al predetto palazzo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; che con il provvedimento impugnato il Comune di Salemi aveva limitato il traffico veicolare così impendendo agli automezzi di raggiungere le predette attività  imprenditoriali.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciù² premesso, il ricorrente ha gravato i provvedimenti indicati in oggetto prospettando l&#8217;illegittimità  della Delibera G.M. n. 112 del 18 agosto 2015 per</p>
<p style="text-align: justify;">1) Violazione e falsa applicazione art. 7, comma 9, d.lgs. 30.4.1992, n. 285 (Cds) &#8211; Violazione art. 3 l.r. n. 10/1991 &#8211; Difetto assoluto di motivazione &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Violazione e falsa applicazione art. 7, comma 9, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Cds) &#8211; Violazione art. 3 l.r. n. 10/1991 &#8211; Difetto assoluto di motivazione &#8211; Eccesso di potere per difetto di istruttoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Violazione di legge &#8211; art. 53 l. n. 142/1990 come recepito nella Regione Siciliana con l&#8217;art. 1 lett. ii) l.r. n. 48/1991.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Eccesso di potere per contraddittorietà  &#8211; Difetto di istruttoria sotto altro profilo &#8211; Illogicità  manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Delle ordinanze del Comandante della Polizia Municipale</p>
<p style="text-align: justify;">4) Eccesso di potere per difetto dei presupposti &#8211; Violazione e falsa applicazione art. 7, comma 9, C.d.S. &#8211; Difetto di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">5) Invalidità  derivata.</p>
<p style="text-align: justify;">6) Violazione e falsa applicazione art. 7, comma 9, C.d.S. &#8211; Difetto di competenza.</p>
<p style="text-align: justify;">7) Eccesso di potere per difetto dei presupposti &#8211; Violazione e falsa applicazione art. 3 l.r. n. 1071991 Difetto assoluto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso per motivi aggiunti, regolarmente notificato e depositato, la ricorrente ha impugnato altresì la delibera della Giunta Comunale di Salemi n. 144 del 30.11.2015, pubblicata all&#8217;albo comunale dal 7 al 22 dicembre 2015 articolando i seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1) Eccesso di potere per falsa rappresentazione dei fatti &#8211; Difetto di istruttoria &#8211; Illogicità  manifesta.</p>
<p style="text-align: justify;">2) Eccesso di potere per contraddittorietà .</p>
<p style="text-align: justify;">3) Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 7, comma 9, C.d.S.</p>
<p style="text-align: justify;">B. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, l&#8217;amministrazione intimata non si è costituita.</p>
<p style="text-align: justify;">C. Con ordinanza n. 462/2016, non appellata, il Tribunale ha respinto l&#8217;istanza cautelare.</p>
<p style="text-align: justify;">D. All&#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2019 la causa è stata posta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">E. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">E.1 Devono essere rigettati il primo, il quarto e il quinto motivo di ricorso introduttivo poichè, come tra l&#8217;altro sostenuto e prospettato dallo stesso ricorrente, la delibera di Giunta n. 112 del 18 agosto 2015 si caratterizza per la sua funzione di atto d&#8217;indirizzo &#8211; sicchè è dubbia la sua immediata lesività  e autonoma impugnabilità  e non necessitante pertanto di alcun supporto motivazionale o istruttorio (costituendo invero impulso procedimentale), sicchè anche i restanti motivi del ricorso introduttivo tesi a censurare tale profilo devono essere rigettati.</p>
<p style="text-align: justify;">E.2 Parimenti infondati sono i motivi di ricorso promossi con il ricorso per motivi aggiunti tesi a censurare la ragionevolezza, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria della delibera n. 144 del 30 novembre 2015 che sarebbe stata, pertanto, adottata in violazione dell&#8217;art. 7, comma 9, del d.lgs. n. 285/1982.</p>
<p style="text-align: justify;">E invero, le censure mosse dalla società  ricorrente sull&#8217;assenza di motivazione delle delibere della Giunta Municipale impugnate ineriscono ad ambiti di discrezionalità  dell&#8217;attività  amministrativa non censurabili in questa sede.</p>
<p style="text-align: justify;">Come giù  rilevato da questo Tribunale, nel prevedere che &#8220;<i>I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull&#8217;ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio</i>&#8220;, l&#8217;art. 7, comma 9 del d.lgs. n. 285/1992 attribuisce all&#8217;ente locale un&#8217;ampia discrezionalità  amministrativa, confinante con valutazioni politiche, che connota l&#8217;esercizio del relativo potere e che consente l&#8217;adozione di tali provvedimenti con minimi oneri motivazionali e senza l&#8217;espletamento di particolari attività  istruttorie (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III, 8 giugno 2018, n. 1299).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;impostazione di fondo delle censure articolate in ricorso risulta in realtà  errata in quanto calibrata sull&#8217;ipotizzato carattere eccezionale delle misure adottate, per le quali sarebbero necessarie particolari motivazioni o particolari attività  istruttorie, mentre l&#8217;art. 7 ha ricondotto nell&#8217;ambito dell&#8217;ordinaria gestione dei centri urbani la possibilità  di pedonalizzare alcune delle sue strade.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie, l&#8217;onere motivazione in ordine alla scelta appare adeguatamente e compiutamente motivato tra l&#8217;altro dall&#8217;inserimento del Comune nel club dei &#8220;Borghi più¹ belli d&#8217;Italia&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Nessuna carenza di motivazione e istruttoria appare integrata giacchè la delibera impugnata argomenta puntualmente sulle scelte adottate richiamando un articolato e complesso compendio istruttorio-valutativo che la ricorrente censura solo genericamente non avendo provveduto a richiedere l&#8217;accesso alla documentazione richiamata al fine di articolare puntuali censure di legittimità .</p>
<p style="text-align: justify;">F. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.</p>
<p style="text-align: justify;">G. In ragione della mancata costituzione in giudizio dell&#8217;amministrazione resistente e dell&#8217;esito della controversia non consegue la regolazione delle spese di lite.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla sulle spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
</p>
</p>
<p> </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-sicilia-palermo-sezione-iii-sentenza-27-12-2019-n-3030/">T.A.R. Sicilia &#8211; Palermo &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 27/12/2019 n.3030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3030</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3030/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3030/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3030</a></p>
<p>Pres. C. Salvatore – Est. C. Saltelli Provincia Umbro Picena del terzo ordine regolare di S. Franceco e Villa Tiberio s.r.l. (Avv.ti M. Conte, P. Alessandrini e M. Merlini) c/ Comune di Roma (avv. C. Sportelli). sulla necessità che i termini di inizio e conclusione dei lavori siano prorogati con</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3030/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3030/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3030</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. C. Salvatore – Est. C. Saltelli<br /> Provincia Umbro Picena del terzo ordine regolare di S. Franceco e Villa<br /> Tiberio s.r.l. (Avv.ti M. Conte, P. Alessandrini e M. Merlini) c/ Comune di<br /> Roma (avv. C. Sportelli).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità che i termini di inizio e conclusione dei lavori siano prorogati con provvedimento motivato sulla base di una apposita istanza del titolare del titolo edilizio, nonché sulla natura vincolata della pronuncia di decadenza dal titolo edilizio e sulla necessità di prova rigorosa per l&#8217;inizio dei lavori</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Urbanistica ed Edilizia – Termini inizio e conclusione lavori – Proroga – Provvedimento motivato – Necessità – Presupposto &#8211; Istanza del titolare titolo edilizio &#8211; Sospensione automatica anche per forza maggiore – Non ammessa.</p>
<p>2. Urbanistica ed Edilizia – Termini inizio e conclusione lavori – Decorrenza – Istanza di proroga non presentata – Pronuncia di decadenza – Atto vincolato e meramente dichiarativo – Condizioni – Decorso del termine e mancato completamento lavori.</p>
<p>3. Urbanistica ed Edilizia – Inizio lavori – Comunicazione –Dimostrazione inidonea – Prova rigorosa – Necessità – Organizzazione del cantiere – Non Sufficiente.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’art.15 del D.P.R. 6 giugno2001, n. 380, oltre a prevedere la perentorietà dei termini di inizio e di conclusione dei lavori assentiti con il permesso di costruire, ammette la proroga di tali termini solo con provvedimento motivato che , a sua volta, presuppone la istanza dell’interessato (istanza indispensabile per consentire all’Amministrazione di valutare la fondatezza e la rilevanza delle ragioni che la giustificano): ciò esclude in radice la possibilità di una sospensione automatica dei termini, anche nell’ipotesi di forza maggiore.</p>
<p>2. La pronuncia di decadenza, in mancanza di apposita istanza di proroga, si qualifica come atto vincolato, a carattere meramente dichiarativo, che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge, costituito dal mancato completamento dei lavori nel termine assegnato.<br />
3. La comunicazione di inizio lavori non può ritenersi idonea a dimostrare l’inizio dei lavori, che deve essere provato in modo rigoroso, quanto meno con riferimento all’effettivo svolgimento delle attività necessarie direttamente e immediatamente collegate al predetto inizio dei lavori: in tal senso la preparazione dell’area del cantiere, comprendente l’installazione del cantiere per la realizzazione del fabbricato ed in particolare la realizzazione della recinzione del cantiere, la pulizia dell’area, la realizzazione dell’impianto elettrico e di terra del cantiere, l’installazione della cartellonistica del cantiere, etc., non può giammai considerarsi in senso stretto inizio dei lavori.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.3030/2008<br />
Reg. Dec. <br />
N. 7763 Reg. Ric. <br />
Anno 2007<br />
<i><b></p>
<p align=center>
<p></i>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>
<i></p>
<p align=justify>
</b></i><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>D E C I S I O N E</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso in appello iscritto al NRG. 7763 del 2007 proposto dalla <br />
<b>PROVINCIA UMBRO PICENA DEL TERZO ORDINE REGOLARE DI S. FRANCESCO e dalla società VILLA TIBERIO a r.l., </b>ognuna in persona del legale rappresentante in carica, entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Michele Conte, Pietro Alessandrini e Massimo Merlini, con i quali sono elettivamente domiciliate in Roma, via E. Q. Visconti, n. 99 (presso lo studio del primo);</p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE DI ROMA, </B>in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Sportelli, con il quale  è elettivamente domiciliato in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21;</p>
<p>e nei confronti di<br />
<B>ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEI PEDONI DI ROMA E DEL LAZIO, </B>in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Lo Mastro, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, via Lucrezio Caro, n. 38;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I <i>quater</i>, n. 5149 del 4 giugno 2007;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e dell’Associazione per i diritti dei pedoni di Roma e del Lazio;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive; <br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza dell’8 aprile 2008 il Consigliere Carlo Saltelli;<br />
Uditi per le parti M. Conte, P. Alessandrini, Capotorto su delega dell’avv. C. Sportelli e G. Lo Mastro;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il Comune di Roma (IX Dipartimento – II U.O. – Concessioni Edilizie) con atto n. 1036/C del 25 settembre 2002, in relazione alla domanda presentata in data 17 febbraio 2000, rilasciava alla Provincia Umbro – Picena del Terzo Ordine Regolare di San Francesco d’Assisi una concessione edilizia per la realizzazione in Roma, via F. D’Ovidio – Via A. Torelli, di un Centro studi e servizi parrocchiali con demolizione del manufatto esistente, conformemente al progetto presentato e a condizione, oltre che del rispetto delle prescrizioni del sanitario riportate a tergo della concessione stessa, che “il manufatto da demolire, libero da persone e cose, lo sia anche prima dell’inizio dei lavori di costruzione”.  <br />
In data 22 settembre 2003 il concessionario comunicava il coevo inizio dei lavori, indicando anche il nominativo del direttore dei lavori.<br />
Il Corpo della Polizia Municipale, con nota prot. 73945 RHDEA del 23 dicembre 2004 rilevava nell’area sita in via F. D’Ovidio, via A. Torelli, Piazza S. Corazzino, un abuso edilizio così descritto:  “in un’area delimitata da bandoni metallici con esposto cartello relativo ai dati di cui alla concessione n. 1036/C del 25/09/2002, i lavori non erano iniziati nell’anno successivo al rilascio della stessa. In data 28.08.04 inizio ai lavori nonostante l’inefficacia, per decadenza, delle precedente concessione senza richiedere relativo permesso di costruire”; quali responsabili di tale abuso venivano individuati la Provincia Umbro Picena, titolare della concessione edilizia decaduta, e la società Villa Tiberia s.r.l., acquirente dell’area in questione ed esecutrice dei lavori privi del permesso di costruire.<br />
A seguito di ciò con determina n. 17 del 7 gennaio 2005 il dirigente dell’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio IV – Roma Montesacro disponeva la sospensione dei lavori.<br />
2. La società Villa Tiberia s.r.l., divenuta proprietaria – giusta compromesso in data 18 settembre e successivo rogito notarile del 7 luglio 2004 – del terreno con annesso in immobile sito in Roma, via A. Torrelli angolo via F. D’Ovidio (in catasto al foglio 274, n. 228 e 230, già di proprietà della Provincia Umbro – Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Fransceo), relativamente al quale era stata rilasciata la ricordata concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre 2002, chiedeva al Tribunale amministrativo regionale del Lazio l’annullamento delle predetta determina dirigenziale n. 17 del 7 gennaio 2006, in uno con tutti gli atti connessi e conseguenti, nonché il risarcimento del danno conseguente.  <br />
In sintesi la ricorrente, delineati minuziosamente i fatti di causa e ricordato che con D.I.A. in data 1° settembre 2004 (prot. 53586) ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, era stata presentata una variante d’opera (alla originaria concessione n. 1036/C del 22 settembre 2002) per la realizzazione di due piani interrati da adibire a parcheggio pertinenziale dell’erigendo manufatto, deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato alla stregua di tre motivi di censura (rubricati rispettivamente “violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, nonché dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000”; “violazione di legge degli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione – errata ed insufficiente motivazione artt. 2 e 3 L. 241/90 – Eccesso di potere sub specie, difetto di istruttoria, irragionevolezza dell’azione amministrativa”; “violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 D.P.R. 380/01 in relazione agli artt. 19 e 20 L. 241/90”), in quanto non era stata assicurata la necessaria partecipazione procedimentale, tanto più che, per un verso, esso di fondava sull’erroneo presupposto del mancato tempestivo inizio dei lavori assentiti con la concessione n. 1036/C del 22 settembre 2002, circostanza che era smentita dalla documentazione versata in giudizio, e che, per altro verso, esso aveva inammissibilmente inciso anche sui lavori inerenti alla realizzazione di un parcheggi pertinenziale del tutto legittimi in quanto oggetto della D.I.A. in data 1° settembre 2004, di cui altrettanto erroneamente ed illegittimamente si predicava l’inefficacia ad oltre cinque mesi dalla sua presentazione.<br />
In detto giudizio iscritto al NRG 3507 dell’anno 2005 si costituiva il Comune di Roma, rivendicando la legittimità dei provvedimenti impugnati.<br />
3. Con determinazione n. 1023 del 29 aprile 2005 il dirigente dell’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio IV – Roma Montesacro, a seguito dell’abuso edilizio accertato dal Corpo della Polizia Municipale di Roma, IV Gruppo (giusta nota prot. 18882 del 31 marzo 2005,abuso consistente nella realizzazione delle seguenti opere edili prive del permesso di costruire: “realizzazione di palificazione interrata perimetrale di tutta l’area in conglomerato cementizio armato in ferro con pali di dimensioni variabili; dall’estremità fuoriescono tondini di ferro predisposti per il collegamento di cordolatura tra i pali stessi ed eventuali altre opere collegabili; realizzazione di una gabbia, al momento non ancora ultimata, per una lunghezza di mtl. 15 circa”), ordinava alla società Villa Tiberia s.r.l. l’immediata sospensione dei lavori, comunicandole contestualmente l’avvio del procedimento relativo alla contatta violazione urbanistico – edilizia.<br />
Con ricorso giurisdizionale notificato il 9 giugno 2005 la società Villa Tiberia s.r.l. chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento di detta determinazione, denunciandone l’illegittimità alla stregua degli stessi tre motivi di censura spiegati nel ricorso NRG. 3507/2005 (violazione di legge sub specie di violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 nonché dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000; violazione di legge degli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione – errata ed insufficiente motivazione artt. 2 e 3 L. 241/90 – eccesso di potere sub specie, difetto di istruttoria, irragionevolezza dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 D.P.R. 380/01 in relazione agli artt. 19 e 20 L. 241/90 e L. 443/01 – silenzio assenso e silenzio approvativi).<br />
In detto giudizio, iscritto al NRG. 5869 dell’anno 2005, si costituiva il Comune di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
4. Con altra determinazione dirigenziale n. 523 del 26 aprile 2005 il direttore del Dipartimento IX – U.O. 2 del Comune di Roma (Ufficio Concessioni Edilizie) dichiarava l’avvenuta decadenza in data 26 settembre 2003 della concessione edilizia n. 1036/C/2002, rilasciata alla Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco, per non essere i relativi lavori iniziati entro un anno dal rilascio del titolo; con lo stesso provvedimento veniva altresì respinta l’istanza in data 12 agosto 2004 della società Villa Tiberia s.r.l. per la voltura in suo favore della predetta concessione e disposta la sospensione dei lavori, se in corso.<br />
Con ricorso giurisdizionale notificato il 27 giugno 2005 la Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco chiedeva al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento di detto provvedimento di decadenza, spiegando due motivi di censura, il primo rubricato “violazione e falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 15 D.P.R. 380/2001 – eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche (difetto di istruttoria, errore di fatto, travisamento, illogicità, contraddittorietà) nella parte in cui si “dichiara” del provvedimento impugnati” e il secondo “eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche (errore di fatto, difetto di istruttoria) del provvedimento impugnato nella parte di “determina””.<br />
In sintesi, secondo la ricorrente, diversamente da quanto inopinatamente sostenuto dagli uffici comunali, i lavori relativi alla concessione edilizia n. 1036/C/2002 rilasciata il 25 settembre 2002 erano effettivamente iniziati entro l’anno, come risultava dalla comunicazione in data 23 settembre 2002, circostanza che non poteva considerarsi smentita dal verbale della Polizia Municipale il cui accertamento, indipendentemente dal suo contenuto, era comunque intervenuto a notevole distanza di tempo dalla scadenza del termine per l’inizio dei lavori; sotto altro profilo, peraltro, poiché l’area in questione era stata ceduta alla società Villa Tiberia s.r.l., era illegittima la sospensione dei lavori in corso ingiunta alla ricorrente Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco.<br />
In detto giudizio, iscritto al NRG. 6503 dell’anno 2005, si  costituivano in giudizio il Comune di Roma e l’Associazione per i diritti dei pedoni di Roma e del Lazio, che instavano per l’accoglimento del ricorso, nonché la società Villa Tiberia s.r.l. che ne chiedeva l’accoglimento.<br />
5. Infine con determinazione n. 1291 del 3 giugno 2005 il dirigente dell’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio IV – Roma Montesacro, sulla scorta delle proprie precedenti determinazioni n. 17 del 7 gennaio 2005 e n. 1023 del 29 aprile 2005 e degli abusi edilizi ivi indicati, ordinava alla società Villa Tiberia s.r.l. di provvedere entro 90 giorni alla demolizione di tutte le opere abusive eseguite e alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con l’avviso che l’inutile decorso del tempo assegnato avrebbe comportato la loro acquisizione al patrimonio pubblico unitamente all’area di sedime.<br />
Anche di tale provvedimento la società Villa Tiberia s.r.l. chiedeva l’annullamento al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, denunciandone l’illegittimità: a) in via derivata dall’illegittimità del provvedimento di decadenza della concessione edilizia n. 1036/C/2002, impugnata con ricorso straordinario al Capo dello Stato per “violazione dell’art. 15 e art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. edilizia) – eccesso di potere per errore o travisamento dei presupposti di diritto e di fatto, per carente ed erronea istruttoria, per carente ed erronea motivazione con violazione dell’art. 3, 1° comma, L. 7.8.1990, n. 241, per contraddittorietà e per carenza dell’interesse pubblico – violazione dell’art. 10, lett. b), della L. n. 241/90”; b) per vizi propri per “eccesso di potere per assoluta illogicità e per impossibilità dell’attività ingiunta – violazione dell’art. 1, comma 2, L. n. 241/90 per aggravamento del procedimento – violazione dell’intera normativa circa la sicurezza e la protezione degli effetti inquinanti dell’amianto – violazione e falsa applicazione dell’art. 31 T.U. edilizia”.<br />
In detto giudizio, iscritto al NRG. 7686 dell’anno 2005, si è costituito il Comune di Roma, chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
6. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I <i>quater, </i>con la sentenza n. 5149 del 4 giugno 2007, riuniti i ricorsi, respinte le dedotte eccezioni di inammissibilità dell’intervento in giudizio dell’Associazione per i diritti dei pedoni di Roma e del Lazio, ha: a) respinto il ricorso NRG. 6305/05, ritenendo immune dai vizi la determinazione dirigenziale n. 523 del 26 aprile 2005, recante la dichiarazione di decadenza della concessione edilizia n. 1036/C del 25 settembre 2002 e il rigetto dell’istanza di voltura della stessa alla società Villa Tiberia s.r.l.; b) dichiarato improcedibili i ricorsi NRG. 3507/05 e NRG. 5869/05, entrambi proposti dalla società Villa Tiberia s.r.l. avverso le determinazioni dirigenziali n. 17 del 7 gennaio 2005 e n. 1023 del 29 aprile 2005, entrambe di sospensione dei lavori; c) dichiarato in parte inammissibile (per la pendenza di un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso lo stesso provvedimento impugnato in sede giurisdizionale) ed in parte infondato il ricorso NRG.7686/05 proposto dalla Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco avverso la determinazione dirigenziale n. 1292 del 3 giugno 2005.<br />
In sintesi, secondo l’adito tribunale, correttamente l’amministrazione comunale aveva dichiarato la decadenza della concessione edilizia n. 1036/C del 25 settembre 2002, non essendo stato provato l’effettivo tempestivo inizio dei relativi lavori, irrilevante e non pertinente essendo il materiale probatorio versato in atto, così come correttamente – di conseguenza &#8211; era stata ingiunta la sospensione dei lavori eseguiti senza permesso edilizio.<br />
7. Avverso tale statuizione hanno proposto appello la Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco e la società Villa Tiberio s.r.l., chiedendone la riforma alla stregua di quattro motivi di gravame, rubricati rispettivamente, il primo “Violazione dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – violazione dell’articolo 18 della L. 7 agosto 2000, n. 241 – violazione del principio generale per il quale in caso di forza maggiore i termini di efficacia dei provvedimenti amministrativi devono essere prorogati – Omesso esame di fatti rilevanti al fine di decidere”; il secondo “Violazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – omesso esame di un punto determinante dei ricorsi proposti”; il terzo “Violazione degli artt. 22 e 23 del D.P.R 6 giugno 2001 n. 380”; il quarto “Risarcimento del danno”.<br />
Hanno resistito al gravame, deducendo l’infondatezza e chiedendone perciò il rigetto, il Comune di Roma e l’Associazione per i diritti dei pedoni di Roma e del  Lazio.<br />
Tutte le parti hanno illustrato le proprie tesi difensive con apposite memorie difensive.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. L’appello è infondato e deve essere respinto.<br />
1.1. Con il primo motivo le appellanti hanno denunciato “Violazione dell’art. 15 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 – violazione dell’articolo 18 della L. 7 agosto 2000, n. 241 – violazione del principio generale per il quale in caso di forza maggiore i termini di efficacia dei provvedimenti amministrativi devono essere prorogati – Omesso esame di fatti rilevanti al fine di decidere”.<br />
A loro avviso i primi giudici, pur affermando principi corretti, ne avrebbero tuttavia fatto erronea applicazione al caso di specie, non avendo considerato che la concessione edilizia n. 1036/C del 25 settembre 2002 era subordinata alla condizione che il manufatto da demolire fosse libero dalle cose e dalle persone che lo occupavano: di conseguenza poiché tale evenienza si era effettivamente verificata, come emergeva indiscutibilmente dalla documentazione in atti, solo nell’estate del 2004 e successivamente erano state avviate senza alcun indugio le operazioni preliminare alla demolizione (quale la rimozione e lo smaltimento dell’amianto presente), non si erano verificati in punto di fatto i presupposti per la dichiarazione di decadenza del predetto titolo abitativo.<br />
D’altra parte, sempre secondo le appellanti, non solo il titolare del titolo abitativo non aveva alcun obbligo di comunicare la eventuale situazione di forza maggiore, quale la presenza di cittadini extracomunitari nel manufatto da demolire, per quanto tale circostanza era nota alla stessa amministrazione comunale, come risultava dalla documentazione versata in atti: anche sotto tale ulteriore profilo era evidente l’errore di giudizio e di valutazione in cui erano incorsi i primi giudici.<br />
La tesi, puntualmente avversata dalle parti appellate, non può essere condivisa (e ciò indipendentemente dalla sua stessa intima contraddittorietà, atteso che per un verso si sostiene che i lavori relativi alla concessione edilizia n. 1036/C del 25 settembre 2002 sarebbero stati effettivamente iniziati entro l’anno dal suo rilascio, giusta comunicazione in data 23 settembre 2003 della Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco, e, per altro verso, si invoca quale causa impeditiva dell’avvio dei lavori la presenza di extracomunitari nel manufatto da demolire).<br />
I.1.1. Innanzitutto la Sezione osserva che l’articolo 15 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dopo aver stabilito al comma 1 che nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, al secondo periodo del comma 2, prevede che detti termini possono essere prorogati con provvedimento motivato per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso.<br />
Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti è la stessa norma che, oltre a prevedere la perentorietà dei termini di inizio e di conclusione dei lavori assentiti con il permesso di costruire, ammette la proroga di tali termini solo con provvedimento motivato che, a sua volta, presuppone la istanza dell’interessato (istanza indispensabile per consentire all’amministrazione di valutare la fondatezza e la rilevanza delle ragioni che la giustificano): ciò esclude in radice la possibilità di una sospensione automatica dei termini, anche nell’ipotesi di forza maggiore.<br />
D’altra parte, anche a voler prescindere dalla pur non irrilevante considerazione che la concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre 2002 era stata rilasciata a condizione &#8211; tra l’altro &#8211; che il manufatto da demolire fosse libero da cose e da persone (così che non può ragionevolmente ritenere che la presenza di extracomunitari possa integrare una ipotesi di causa di forza maggiore, trattandosi invece di una situazione di cui il titolare del permesso di costruire doveva effettivamente tener conto nella stessa programmazione dei lavori da eseguire), non può non rilevarsi che la dedotta presenza di persone nel manufatto da demolire non poteva in alcun modo ostacolare o impedire la presentazione di una istanza di proroga dei termini di inizio dei lavori assentiti.<br />
Poiché tale istanza di proroga non risulta giammai essere stata presentata dal titolare della concessione edilizia, correttamente l’amministrazione comunale ha dichiarato la decadenza del citato titolo abilitativo, alla stregua peraltro di un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di decadenza, in mancanza di apposita istanza di proroga, si qualifica come atto vincolato, a carattere meramente dichiarativo, che deve intervenire per il solo fatto del verificarsi del presupposto di legge, costituito dal mancato completamento dei lavori nel termine assegnato (C.d.S., sez. IV, 26 maggio 2006, n. 3196; Sez. V, 3 febbraio 2000, n. 597).<br />
1.1.2. Anche la tesi secondo cui i lavori sarebbero effettivamente iniziati entro l’anno dal rilascio della concessione edilizia non ha trovato alcun sicuro riscontro probatorio.<br />
Anche a prescindere, infatti, dalla circostanza che l’affermazione contenuta nell’accertamento svolto dal Corpo di Polizia Municipale di cui alla nota prot. 73945 del 23 dicembre 2004 non ha trovato alcuna idonea smentita (tale non potendo essere considerata la mera avversa contestazione o la inammissibile prova per testi <i>ex adverso</i> avanzata in primo grado attraverso le forme della dichiarazione di scienza da parte di non meglio identificati soggetti a conoscenza dei fatti), non può non rilevarsi che la tesi delle parti appellanti si incentra sulla sufficienza al riguardo della nota in data 22 settembre 2003 con cui il titolare della concessione ebbe a comunicare l’inizio dei lavori.<br />
Sennonché tale generica dichiarazione non può ritenersi idonea a dimostrare l’inizio dei lavori, che doveva essere provato in modo rigoroso, quanto meno con riferimento all’effettivo svolgimento delle attività necessarie direttamente e immediatamente collegate al predetto inizio dei lavori, tali non potendo essere considerate la recinzione del cantiere ed il posizionamento della baracca del cantiere: in tal senso è significativa la lettura del Piano operativo di sicurezza in data 22 settembre 2003, versato in atti dalle appellanti, da cui emerge che la preparazione dell’area di cantiere, comprendente l’installazione del cantiere per la realizzazione del fabbricato (assentito con la concessione edilizia n. 1036/C del 25 settembre 2002) ed in particolare la realizzazione della recinzione del cantiere, la pulizia dell’area, la realizzazione dell’impianto elettrico e di terra del cantiere, l’installazione della cartellonistica di cantiere, etc., si sarebbe esaurita nell’arco di cinque giorni lavorativi (dal 22 al 26 settembre 2003), con la conseguenza che tale attività non può giammai considerarsi in senso stretto inizio dei lavori di cui alla più volte citata concessione n. 1036/C/2002. <br />
Del resto la conferma che la nota in data 22 settembre 2003 costituisca una mera comunicazione cui non corrisponde il benché minimo inizio dei lavori trova conferma proprio nel fatto che le stesse parti appellanti hanno affermato di non poter avviare i lavori assentiti per la presenza di persone nel manufatto da demolire, invocando a tal fine la causa di forza maggiore.<br />
E’ appena il caso di rilevare che, al riguardo, la giurisprudenza ai fini del rispetto del termine di efficacia della concessione edilizia esige che vi sia stato un serio inizio dei lavori (C.d.S., sez. V, 29 novembre 2004, n. 7748).<br />
Il motivo in esame deve essere pertanto respinto.<br />
I.2. Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale le appellanti, lamentando “violazione degli artt. 7 ed 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Omesso esame di un punto determinante dei ricorsi proposti”, hanno sostenuto che i primi giudici non avrebbero tenuto conto del puntuale motivo di censura con il quale era stato dedotto che il provvedimento di decadenza della concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre 2002, per mancato tempestivo inizio dei lavori, non era stato preceduto dall’espletamento delle necessarie garanzie partecipative di cui agli articoli di legge in rubrica.<br />
Tale motivo, oltre che infondato, è anche inammissibile.<br />
Infatti, come si ricava dall’attenta lettura del ricorso introduttivo del giudizio (notificato il 27 giugno 2005) volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento di decadenza della predetta concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre, non è stata giammai sollevata la censura di violazione gli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e quindi delle relative garanzie partecipative, di cui si assume la mancata valutazione.<br />
Il motivo di gravame in esame è pertanto, sotto un primo profilo, inammissibile atteso che è noto che il <i>thema decidum</i> del giudizio di appello è delimitato dalle censure dedotto in primo grado e nell’eventuale atto per motivi aggiunti, con conseguente inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., di censure nuove dedotte per la prima volta con l’atto di appello (C.d.S., sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2372).<br />
Di ciò peraltro le parti appellanti sono probabilmente ben consapevoli, giacché hanno sostenuto che tale motivo di gravame (pur evidentemente non appuntato specificamente avverso il ricordato provvedimento di decadenza della concessione) era stato formulato tuttavia nei confronti dei provvedimenti (in qualche modo presupposti a quello &#8211; della cui legittimità si discute) con cui era stata disposta la sospensione dei lavori asseritamente ritenuti abusivi dall’amministrazione comunale, pure impugnati, ma i cui ricorso sono stati dichiarati improcedibili (di qui l’erronea omessa pronuncia sul punto da parte dei primi giudici).<br />
Sennonché tale argomentazione è priva di qualsivoglia fondamento giuridico, atteso che, com’è noto, la riunione di cause connesse lascia comunque inalterata l’autonomia dei singoli giudizi (Cass. Civ., sez. II, 4 agosto 2006, n. 17674; C.d.S.., sez. IV, 12 agosto 2005, n. 4372), così che i motivi di impugnazione proposti in un determinato giudizio non possono trasmettersi ad un’altra impugnazione rivolta avverso un altro provvedimento, a nulla rilevando che le diverse impugnazioni siano state riunite per ragioni di connessione oggettiva o soggettiva.<br />
In ogni caso il motivo è da ritenersi anche infondato in punto di fatto.<br />
Dalla attenta lettura del provvedimento di decadenza della concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre 2002 si ricava agevolmente che esso si fonda, tra l’altro, sulla nota n. 73945 del 23 dicembre 2004 del Corpo della Polizia Municipale di Roma – U.O. IV Gruppo che aveva accertato l’esecuzione di opere edilizie prive di titolo, specificando in questo modo l’abuso: “in un’area delimitata da bandoni metallici con esposto cartello relativo ai dati di cui alla concessione n. 1036/C del 25/09/2002, i lavori non erano iniziati nell’anno successivo al rilascio della stessa. In data 28.08.04 inizio ai lavori nonostante l’inefficacia, per decadenza, delle precedente concessione senza richiedere relativo permesso di costruire”.<br />
A seguito di tale accertamento veniva emanata la determina n. 17 del 7 gennaio 2005, con cui il dirigente dell’Unità Organizzativa Tecnica del Municipio IV – Roma Montesacro disponeva la sospensione dei lavori, avvertendo tuttavia che essa costituiva anche comunicazione dell’avvio del procedimento a carico della Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco per la constata violazione urbanistica indicata nella predetta comunicazione della Polizia Municipale.<br />
Non può pertanto fondatamente negarsi che la comunicazione di avvio del procedimento vi sia stata e che essa fosse finalizzata all’adozione anche della dichiarazione di decadenza della concessione per il mancato tempestivo inizio dei lavori, tale essendo chiaramente indicato nella nota della Polizia Municipale coma la ragione fondamentale dell’abuso edilizio accertato; ciò senza contare che con la nota in data 25 febbraio 2005 a firma congiunta dell’avv. Massimo Merlini e del legale rappresentante della Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco (diretta al Comunione di Roma – Municipio IV Montesacro proprio con riferimento all’invito contenuto nella ricordata determina dirigenziale n. 17 del 7 gennaio 2005) veniva proprio da tale Provincia contestata l’affermazione del tardivo inizio dei lavori assentiti con la concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre 2002.<br />
La partecipazione procedimentale non solo è stata astrattamente garantita, ma si è anche effettivamente realizzata.<br />
I.3. Alla infondatezza dei primi due motivi di gravame consegue la conferma della correttezza del giudizio dei primi giudici in ordine alla legittimità della determinazione dirigenziale n. 523 del 26 aprile 2005 di decadenza della più volte citata concessione edilizia n. 1036/C del 22 settembre 2002.<br />
Detta concessione costituiva d’altra parte il presupposto logico – giuridico della “variante” di cui alla D.I.A. presentata dalla società Villa Tiberia s.r.l. in data 1° settembre 2004, così che la legittima decadenza dichiarata della prima travolge necessariamente la predetta istanza di variante ed esclude qualsiasi rilevanza della dedotta violazione al riguardo degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non potendo essersi formato per silenzio alcun titolo abilitativo autonomo (la variante – come detto – accedendo necessariamente alla prima concessione edilizia).<br />
Ugualmente infondato è il quarto motivo di appello con cui le appellanti hanno chiesto il risarcimento del danno, difettandone il presupposto principale, vale a dire la illegittimità dei provvedimenti impugnati ed in particolare del provvedimento dichiarativo della decadenza della concessione n. 1036/C del 22 settembre 2002.<br />
E’ appena il caso di precisare che nulla vieta agli interessati di riproporre, ove ne sussistano i presupposti, la domanda per il rilascio del necessario titolo abilitativo.<br />
2. In conclusione l’appello deve essere respinto.<br />
Nondimeno la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M. </p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Provincia Umbro Picena del Terzo Ordine Religioso di S. Francesco e dalla società Villa Tiberia s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I <i>quater</i>, n. 5149 del 4 giugno 2007, lo respinge.<br />
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 aprile 2008, con l’intervento dei signori:<br />
Costantino  SALVATORE         	&#8211; Presidente f.f.<br />	<br />
Pier Luigi    LODI			&#8211; Consigliere<br />	<br />
Carlo          SALTELLI   		&#8211; Consigliere, est.<br />	<br />
Salvatore    CACACE		&#8211; Consigliere<br />	<br />
Sandro        AURELI		&#8211; Consigliere<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Depositata in Segreteria<br />
18/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-18-6-2008-n-3030/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 18/6/2008 n.3030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3030</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3030/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3030/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3030</a></p>
<p>Non va accolta la domanda cautelare avverso la delibera regionale che approva un piano, particolareggiato attesa la natura e la portata generale del piano approvato. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIO ROMA SEZIONE SECONDA BIS Registro Ordinanze: 3030/2007 Registro Generale: 9892/2006 nelle persone dei Signori: PATRIZIO GIULIA Presidente</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3030/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3030</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va accolta la domanda cautelare avverso la delibera regionale  che approva un  piano, particolareggiato attesa la natura e la portata generale del piano approvato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO <br />
ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3030/2007 <br />
Registro Generale: 9892/2006<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PATRIZIO GIULIA Presidente <br />
FRANCESCO RICCIO Cons., relatore<br />
SOLVEIG COGLIANI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 9892/2006  proposto da:<br />
<b>GALLOTTI SANDRO</b>rappresentato e difeso da:<br />
PICCINNI AVV. GIANLUCA &#8211; MASTROCOLA AVV. FABIOcon domicilio eletto in ROMAVIA G.G. BELLI, 39presso PICCINNI AVV. GIANLUCA</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI TIVOLI </b>rappresentato e difeso da:<br />
GUARINO AVV. ANDREAcon domicilio eletto in ROMAP.ZZA BORGHESE, 3presso la sua sede</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
1 – della deliberazione della G.R del Lazio n. 48 del 6.2.2007 pubbl. sul BURL n. 9 de 30.3.3007;<br />
2 – della relazione istruttoria n. 139738 del 7.12.2006;<br />
3 – della deliberazione CC n. 18 del 26.4.2007</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI TIVOLI<br />
Udito il relatore Cons. FRANCESCO RICCIO  e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che non sussistono i presupposti per disporre l’accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato stante la natura e la portata generale del piano approvato;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 21 Giugno 2007</p>
<p>PRESIDENTE<br />
CONSIGLIERE</p>
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		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/8/2006 n.3030</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-22-8-2006-n-3030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Aug 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-22-8-2006-n-3030/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-22-8-2006-n-3030/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/8/2006 n.3030</a></p>
<p>Gennaro Ferrari – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore PRO.MA Project Management s.r.l. (avv.ti A. Guida e M.R. Pellegrino) c. Comune di Santeramo in Colle (avv. M. Cardinale), Mollo (n.c.) in tema di affidamento di incarichi di progettazione ex art. 17 comma 12, l. n. 109 del 1994, nella versione modificata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-22-8-2006-n-3030/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/8/2006 n.3030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-22-8-2006-n-3030/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/8/2006 n.3030</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gennaro Ferrari – Presidente, Vito Mangialardi – Estensore<br /> PRO.MA Project Management s.r.l. (avv.ti A. Guida e M.R. Pellegrino) c. Comune di Santeramo in Colle (avv. M. Cardinale), Mollo (n.c.)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di affidamento di incarichi di progettazione ex art. 17 comma 12, l. n. 109 del 1994, nella versione modificata dalla l. n. 166 del 2002</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Procedura – Regole del bando – Osservanza – Anche in caso di sopravvenuta abrogazione ovvero modifica della disciplina vigente al momento dell’adozione del bando.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Incarichi di progettazione o di direzione dei lavori – Art.17 comma 12, l. n.109 del 1994 – Versione modificata dalla l. n.166 del 2002 – Elemento fiduciario – Rilevanza.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Incarichi di progettazione – Art.17 comma 12, l. n.109 del 1994 – Versione modificata dalla l. n.166 del 2002 – Incarichi al di sotto della soglia dei 100.000 ECU – Formale procedura di aggiudicazione – Esperimento – Non è prescritto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di gare per l’affidamento di appalti pubblici, la p.a. è tenuta nella conduzione della procedura ad applicare le regole del bando anche in caso di sopravvenuta abrogazione ovvero modifica della disciplina vigente al momento della sua adozione, essendole precluso derogare al regolamento di gara così come cristallizzato, quand’anche divenuto medio tempore difforme dallo ius  superveniens.</p>
<p>2. In tema di incarichi di progettazione o di direzione dei lavori, l’art.17 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n.109, nella modifica apportata dalla l. 1 agosto 2002 n.166, poneva a chiare lettere l’elemento fiduciario.</p>
<p>3. In base all’art.17 comma 12, l. 11 febbraio 1994 n.109, nella modifica apportata dalla l. 1 agosto 2002 n.166, per l’attribuzione di incarichi di progettazione al di sotto dell’ulteriore fascia rappresentata da 100.000 ECU, ulteriore perché al di sotto della soglia comunitaria, il legislatore non prescrive l’esperimento di una formale procedura di aggiudicazione, né dettagliati adempimenti preliminari, né puntuale determinazione di specifici criteri di scelta da parte della stazione appaltante.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
Sede di Bari – Sezione Prima</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<br />
<b></p>
<p align=center>
SENTENZA</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
sul ricorso n. 1772/2005, proposto da </p>
<p><b>PRO.MA Project Management srl.</b>, Società di ingegneria con sede in Campobasso in persona dell’Amministratore, in qualità di capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra PRO.MA srl, arch. Rocco Peluso,  arch. Francesco Maria Desantis, Ing. Giuseppe Delvino, arch. Gaetanio Lovero, arch. Danilo Benedetto Romano, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Guida e Maria Rosa Pellegrino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda in Bari alla Via Principe Amedeo n. 147;</p>
<p align=center>
contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>il <b>Comune di Santeramo in Colle</b>, in persona del Sindaco pro tempore, rapaprtesentato e difeso dall’avv. Mario Cardinale e domicilio eletto in Bari alla P.zza Luigi di Savoia n. 37 studio legale Scattarelli e Ranieri; </p>
<p>                                       e nei confronti<br />
dell’<b>arch. Giancarlo Mollo</b>, non costituito; </p>
<p align=center>
per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
1-del provvedimento, di stremi e contenuti sconosciuti col quale il Comune di Santeramo in Colle ha affidato l’incarico del progetto preliminare e definitivo  per il “Recupero manufatto e valorizzazione culturale (museo, medioteca, archivio storico) edificio ex ENAL”;<br />
2-del provvedimento di stremi e contenuti sconosciuti col quale il Comune di Santeramo in Colle ha affidato l’incarico del progetto preliminare e definitivo per il “Recupero, valorizzazione e fruizione delle grotte di Sant’Angelo e Sant’Eligio”; <br />
3-degli atti presupposti ed in particolare <br />
dell’avviso pubblico del 19.4.2005 avente ad oggetto l’affidamento incarico professionale per il “Recupero manufatto e valorizzazione culturale (museo, medioteca, archivio storico) edificio ex Enal;<br />
dell’avviso pubblico in data 19.4.2005 ad oggetto affidamento incarico professionale per il “Recupero, valorizzazione e fruizione delle grotte di Sant’Angelo e Sant’Eligio”;<br />
nella parte in cui in entrambi gli avvisi si rende noto “trattandosi di affidamenti su base fiduciaria” che <br />
“non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto e di trattativa privata, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggio od altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata;<br />
-il curriculum professionale così come gli altri elementi integranti la domanda hanno lo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico e di presentare all’Amministrazione le esperienze e le capacità professionali dei partecipanti<br />
4- degli atti connessi, successivi e consequenziali ed in particolare dei contratti stipulati dal Comune con i soggetti aggiudicatari;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 10 maggio 2006, relatore il Cons. Vito Mangialardi, uditi per le parti gli avv.ti presenti come da verbale d’udienza;  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center>
<b>FATTO</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
<p>Con atto (n. 1772/05) notificato e depositato rispettivamente il 12 e 24 novembre 2005, la ricorrente società di Ingegneria, quale capogruppo di RTP (raggruppamento temporaneo di professionisti), ha impugnato gli atti in epigrafe meglio indicati. Ha premesso di aver partecipato a due distinti avvisi pubblici banditi dal Comune di Santeramo e di aver ottenuto l’affidamento dell’<u>incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo al progetto per il recupero manufatto e valorizzazione culturale edificio ex ENAL,</u> incarico di modesta entità e per cui si stipulava la relativa convenzione sottoscritta in data 15.9.05, nel mentre- si aggiunge- il progetto relativo all’edificio ex Enal risulta affidato all’ATP a capogruppo l’arch. Mollo. <br />
 Deduce quindi due articolati motivi di gravame distinti rispettivamente sotto la lettera a) e la lettera b).<br />
 <u>Il motivo sub a) è prodotto avverso gli avvisi e risulta del seguente tenore: Violazione art. 17 comma 12 legge 11 febbraio 1994 n. 109, nel testo introdotto dall’art. 7 legge 1 agosto 2002 n. 166. Violazione art. 12 comma 3 l.r. n. 13 del 11.5.2001. Violazione artt. 1 e 3 legge n. 241/90.<br />
</u>Si rappresenta dalla ricorrente, che provvede a trascrivere integralmente la norma in rubrica indicata, che il legislatore pur avendo introdotto l’elemento fiduciario per l’affidamento degli incarichi di valore inferiore ai 100.000 euro, aveva fatto comunque obbligo per le amministrazioni di verificare esperienza e capacità professionale e motivare la scelta.<br />
Di tale obbligo non v’è traccia negli avvisi impugnati che anzi puntualizzano che trattandosi di affidamento su base fiduciaria non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale ecc. (come riportato in epigrafe nell’indicazione dei provvedimenti gravati); si afferma dalla parte che il Comune attraverso tale formulazione si sia del tutto svincolato da qualsiasi onere di verifica e valutazione comparativa ed anche da qualsiasi obbligo motivazionale. Si contesta dalla parte, cioè, la totale ed immotivata discrezionalità nell’attribuzione degli incarichi.<br />
<u>Il motivo sub b) è proposto avverso gli atti (di estremi e contenuti sconosciuti) con cui sono stati affidati i due incarichi ed è il seguente: Violazione art. 17 co.12  della legge n. 109/94 nel testo introdotto dapprima dall’art. 7 legge n. 166 del 1 agosto 2002 e successivamente dall’art. 24 legge 18 aprile 2005 n. 62 (pubblicata sulla G.U. n. 96 del 27 aprile 2005). Violazione art. 12 co.3^ l.r. n. 13/01. Violazione e falsa applicazione degli art. 107 e 192 del t.u. di cui al d.lgs. 18 agosto 2000  n. 267 e dell’art. 4 del t.u. di cui al d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Violazione artt. 1 e 3 della legge 241/90. Difetto di presupposti ed istruttoria. <br />
</u>Si rappresenta a riguardo che nella nuova formulazione dell’art. 17, co.12^ della legge 109/94 come introdotta dall’art. 24 della legge n. 62/2005, il legislatore ha eliminato l’elemento della fiducia presente nella precedente formulazione. La nuova disposizione di legge entrata in vigore il 12 maggio 2005 “integra” gli avvisi e deve essere rispettata in tutte le procedure in corso di svolgimento e non ancora esaurite.<br />
Risulta violata anche la precedente formulazione dell’art. 17 co.12^ siccome la verifica dell’esperienza e capacità professionale va effettuata non in astratto ma in concreto, rapportandola al progetto da realizzare. La verifica non può non soddisfare alcune esigenze sia pure minime di concorsualità e trasparenza. Non può consentirsi all’Amministrazione di dilatare l’elemento fiduciario sino al punto di effettuare scelte <i>ad libitum</i>. Nella parte finale del motivo si censura dalla ricorrente l’iter seguito dal Comune in quanto il Sindaco ha invaso la competenza propria del Dirigente perché ha indicato i professionisti da incaricare. Il Dirigente ha avuto sostanzialmente un compito esecutivo.<br />
Infine la ricorrente svolge istanza risarcitoria quantificando il danno nella “mancata percezione del compenso, detratte le spese (che normalmente vengono commisurate in una percentuale che va dal 15 al 30%)”. A ciò, continua, va aggiunto il danno ulteriore derivante dal fatto che gli istanti non potranno acquistare ulteriore esperienza professionale ed inserire il lavoro nei loro <i>curricula</i>.<br />
Si è costituito in giudizio il Comune che in via preliminare ha eccepito la inammissibilità del ricorso siccome non evocati in giudizio contraddittori necessari, vale a dire gli affidatari degli incarichi di progettazione preliminare e definitiva per il recupero delle Grotte Sant’Angelo e Sant’Egidio, incarichi pubblicati all’albo pretorio. Ha dedotto poi la inammissibilità del ricorso per essere l’attuale ricorrente aggiudicataria-affidataria di uno dei quattro incarichi di progettazione, che ha accettato, affidatole proprio in virtù del “metodo” che ora la ricorrente provvede a contestare. <br />
L’istanza cautelare, avanzata nel contesto dell’atto introduttivo, è stata respinta con Ordinanza di questa Sez. n. 970 del 21.12.05, non ravvisandosi più la irreparabilità del pregiudizio perché gli atti avevano avuto già esecuzione.<br />
In corso di causa poi le parti con memorie hanno ribadito le rispettive posizioni difensive.           <br />
<b></p>
<p align=center>
DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Come detto, si impugnano dalla PRO.MA srl nella sua qualità di Capo gruppo di ATP  due avvisi pubblici del Comune di Santeramo in Colle (Ba) per affidamento incarichi professionali riguardanti la progettazione per il recupero e valorizzazione l’uno del edificio ex ENAL e l’altro delle grotte di Sant’Angelo e Sant’Eligio.<br />
Orbene mentre la individuazione dei professionisti “di fiducia” inerenti il primo incarico ha riguardato l’ATP capogruppo arch. Mollo –cui il ricorso in questione risulta notificato- e per quanto concerne il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sempre inerente l’edificio ex ENAL essa stessa attuale ricorrente,  per il secondo incarico relativo al recupero delle grotte di San’Angelo e Sant’Eligio la scelta è caduta sull’ATP capogruppo ing. Labbate per la progettazione ed elaborazione del piano di recupero e valorizzazione e sulla RTP ing.ri Di Gregorio –Pennaccia per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Questi “due” incarichi (distinti, come visto, l’affidamento della progettazione da quello del coordinamento della sicurezza nella fase della progettazione) risultano formalmente attribuiti con determine dirigenziali rispettivamente n. 843 del 13.9.05 all’ing. Vito Francesco Labbate e n. 900 del 23 sett. 2005 all’ing. Pietro Masini, provvedimenti pubblicati all’albo pretorio per i canonici quindici giorni rispettivamente dal 14.9.05 e dal 30.9.05.<br />
I due ingegneri dianzi menzionati erano contraddittori necessari, atteso che  in virtù del formale affidamento avevano acquistato una posizione di vantaggio che assumeva piena rilevanza giuridica come bene appartenente al rispettivo loro patrimonio e che conferiva agli stessi pieno titolo ad una corrispondente tutela giurisdizionale in funzione conservativa, qual è quella dall’ordinamento riconosciuta ai contro interessati; i due ingegneri, cioè, e nelle rispettive loro qualità, stante la scelta comunque operata dalla Amministrazione, vedevano differenziata la loro posizione da quella degli altri concorrenti; essa posizione assurgeva a vero e proprio interesse di natura conservativa contrapposto a quello pretensivo di cui è portatore l’attuale ricorrente. Il ricorso andava quindi loro notificato; la carenza di notifica non può essere imputata ad una mancata conoscenza, essendovi stata la pubblicazione all’albo pretorio che determina la presunzione di conoscenza per i soggetti non contemplati negli atti e quando essa pubblicazione sia prescritta da una norma ed effettuata nei modi prescritti (Tar Lazio Sez. II, 14 febbraio 2005 n. 1272; Tar Puglia Bari, sez. I, 30 agosto 2005 n. 3698). Nella specie l’attuale ricorrente non è contemplata nelle determine dirigenziali dianzi indicate; e poi noto che  ai sensi dell’art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tutte le deliberazioni del Comune (e della Provincia) sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio nella sede dell’Ente per quindici gg. consecutivi. Era onere della parte “controllare” l’avvenuta pubblicazione, che nella specie comporta la <u>conoscenza legale</u> ricorrendone i presupposti in quanto: essa PRO. MA non era direttamente contemplata nelle determine, non trattavasi di provvedimenti di esclusione ovvero di revoca nei suoi confronti, da parte dell’Ente locale erano state rispettate le disposizioni di cui al richiamato art. 124.<br />
Deve quindi concludersi che il ricorso andava notificato e per quanto riguarda il secondo avviso pubblico (quello riguardante le Grotte di Sant’Angelo e Sant’Egidio), non solo all’amministrazione ma anche ai contro interessati od almeno ad uno dei due, cosa non avvenuta con le conseguenze della inammissibilità in parte qua. Ne può valere ad escludere essa sanzione la circostanza che il ricorso risulti notificato all’ing. Giancarlo Mollo, perché ciò è avvenuto nell’ambito della procedura e degli esiti che hanno riguardato l’altro avviso pubblico, e cioè quello inteso al recupero e valorizzazione dell’edificio ex ENAL. <Oltre che inammissibile in parte qua, l’impugnativa, e come da successiva narrativa, è infondata anche nel merito>. <br />
Sempre in rito ritiene di osservare il Collegio che dalla soc. ricorrente si provvede ad impugnare col ricorso notificato in data 12 nov. 2005 i due avvisi pubblici entrambi del 19.4.2005 oltre che i provvedimenti di affidamento degli incarichi dichiarati non conosciuti. Si è detto che provvedimenti di affidamento sono stati pubblicati all’albo nel sett. 05 e quindi il ricorso è tempestivo per essi; quanto agli atti presupposti, vale a dire gli avvisi pubblici, vale il principio (ex multis, CdS sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5892) per cui il bando ben può essere impugnato in uno con l’atto applicativo, come nella specie avvenuto, a meno che non contenga clausole impeditive all’ammissione dell’interessato alla selezione. che è circostanza che qui non rileva. <br />
Nel merito il ricorso non è fondato, e questo lo si dice per entrambi gli avvisi pubblici e le scelte consequenziali effettuate dal Comune. <br />
Gli avvisi sono stati impugnati per la parte in cui precisano trattarsi di affidamento su base fiduciaria  per cui <i>“non è posto in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara d’appalto e di trattativa privata, che non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all’ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già svolti o all’esperienza maturata; -il curriculum professionale così come gli altri elementi integranti la domanda hanno lo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’assunzione dell’incarico e di presentare all’Amministrazione le esperienze e le capacità professionali dei partecipanti, che dovrà indicare il nominativo del candidato più idoneo a ricoprire l’incarico. Ai curricula presentati non verrà attribuito alcun tipo di punteggio.”<br />
</i>Si deduce dalla ricorrente (vedi 1^ motivo) che con detta formulazione il Comune illegittimamente (in violazione dell’art. 17 comma 12 legge 109/94) si sia svincolato da qualsiasi onere di verifica e valutazione comparativa di esperienza e capacità professionale degli aspiranti nonchè da qualsiasi obbligo motivazionale; la stessa censura viene sostanzialmente ripetuta (2^ motivo) avverso gli atti con cui sono stati affidati gli incarichi (atti questi, come già detto dichiarati dalla parte di estremi e contenuti sconosciuti) anch’essi assunti, nella prospettazione di parte, in violazione dell’art. 17 co.12 sia  nella sua formulazione conseguente alla legge 166/02 sia in quella conseguente alla successiva legge n. 62/2005. I due motivi, all’evidenza, meritano trattazione congiunta, e non risultano fondati. <br />
Preliminarmente va osservato che l’art. 17, co.12 della legge 109/1994 risulta <u>ora</u> del seguente testuale tenore <i>“per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1 lettere d), e) f) e g) nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,  e trasparenza”.</i><br />
Il comma in questione è stato così sostituito prima dall’art. 6 della legge n. 415/1998, poi dall’art. 7 comma 1 della legge n. 166 del 1 agosto 2002 n. 166 ed infine dal comma 5 dell’art. 24 della legge 18 aprile 2005 n. 62 (legge quest’ultima entrata in vigore il 12 maggio 2005).<br />
<u>Al tempo</u> della pubblicazione degli avvisi pubblici (aprile 2005) era in vigore il testo come risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 166/2002 e cioè:  <i>Per l’affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere all’affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g) di loro fiducia, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare</i>.<br />
Come è dato riscontrare dal confronto delle due disposizioni, quella attualmente vigente a differenza della precedente non reca più l’espressione di <u>loro fiducia</u>, il che porta la ricorrente ad affermare la illegittimità del provvedimenti di affidamento degli incarichi, siccome avvenuti sulla sola base dell’elemento fiduciario non più presente nella normativa anche perché -tesi della ricorrente- la nuova disposizione di legge entrata in vigore il 12 maggio 2005 “integra” gli avvisi e deve essere rispettata in  tutte le procedure in corso di svolgimento. La particolare prospettazione di censura va disattesa in quanto la <i>lex specialis</i> impone all’amministrazione la stretta osservanza delle sue prescrizioni con la conseguenza che le regole di gara sono indifferenti alle modifiche sopravvenute del sistema normativo vigente; l’amministrazione cioè, come già chiarito dalla giurisprudenza del CdS (cfr. decisioni della Sez. V, 3 ottobre 2002, n. 5206; 18 sett. 2002 n. 4752; 21 giugno 2002 n. 3404), è tenuta nella conduzione della procedura ad applicare le regole del bando anche in caso di sopravvenuta abrogazione ovvero modifica della disciplina vigente al momento della sua adozione essendole precluso derogare al regolamento di gara così come cristallizzato, quand’anche divenuto medio tempore difforme dallo <i>ius  superveniens</i>.<br />
  Va quindi fatto riferimento, <i>ratione temporis</i>,  alla disposizione di cui al 12 comma dell’art. 17 come risultante dalla modifica apportata dalla legge 166/02 in cui viene a chiare lettere richiamato l’elemento fiduciario, elemento fiduciario a chiari lettere pure richiamato dall’art. 12 della legge regionale pugliese n. 13 dell’11. 5. 2001 il cui terzo comma così testualmente si esprime: <i>Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato è inferiore a euro 100 mila, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento diretto degli stessi ai soggetti di loro fiducia indicati al comma 1, previa verifica dell’esperienza e della capacità professionale, motivando la scelta in relazione al progetto da affidare.<br />
</i>Va poi osservato che gli incarichi ora contestati si appartengono agli  incarichi di ultima fascia, sotto la soglia individuata dal legislatore (40.000 ECU secondo la c.d. Merloni ter portati a 100.000 euro dalla legge 166/02) per i quali ai sensi di legge comprensibili esigenze di semplificazione amministrativa consentono alla stazione appaltante l’affidamento a soggetti di fiducia, assolti i soli oneri della verifica dell’esperienza e della capacità professionali e della motivazione in relazione al progetto da affidare. In altre parole per l’attribuzione di incarichi di progettazione al di sotto di questa ulteriore fascia, ulteriore perché al di sotto della soglia comunitaria, il legislatore non prescrive l’esperimento di una formale procedura di aggiudicazione né dettagliati adempimenti preliminari né puntuale determinazione di specifici criteri di scelta da parte della stazione appaltante.<br />
Alla luce di detti principi pare al Collegio che le clausole ora impugnate degli avvisi pubblici  (disponenti che non si poneva in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, che non si prevedeva attribuzione di punteggio, ecc. ) paiono legittime, così come i provvedimenti finali di affidamento degli incarichi adottati dal Dirigente del Settore dei Lavori Pubblici del settembre 2005.<br />
Quanto alla motivazione, sulla cui ritenuta carenza particolarmente insiste parte ricorrente, ritiene il Collegio di ribadire che la procedura ora all’esame va giudicata, quanto alla sua legittimità o meno, alla luce dell’art. 17, 12 co., legge 109/94 (disciplinanti gli incarichi tecnici così detti minori) come risultante dalla modifica apportata dalla legge 166/02 vigente al momento della pubblicazione degli avvisi, e non di quella ancora successiva introdotta dalla legge n. 62/05 (detta comunitaria 2004) entrata il 12 maggio 2005, che ha “rinnovato” completamente la materia nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, talchè da taluni si è pure detto che attualmente, in sostituzione della precedente possibilità di ricorrere direttamente a professionisti di fiducia, non sia più possibile affidare incarichi di fiducia nemmeno nell’ambito degli importi sottostanti ai 100.000 euro.<br />
In questa prospettiva di abbandono della “fiducia”, deve pure tenersi conto di quanto disposto dall’art. 91 del d.lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici di forniture, servizi e lavori) che stabilisce che gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati ai soggetti ivi previsti nel rispetto dei principi comunitari di cui sopra si è detto e nel rispetto della procedura indicata nell’art. 57, co.6^ (selezione di almeno tre operatori economici, scelta secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa). <br />
Ciò premesso, ed esaminata pertanto la procedura di affidamento alla luce della pregressa normativa che sull’elemento “fiducia” faceva perno, anche lo stesso obbligo motivazionale perde di consistenza o quanto meno vede di molto attenuata la sua valenza, essendosi pure fatto notare da alcuni commentatori della materia e da un punto di vista generale essere contraddittoria la necessità di conferire una valida motivazione nei confronti di una scelta ampiamente discrezionale fondata su un criterio di fiduciarietà.<br />
La disposizione legislativa statale (ed anche quella regionale sopra trascritta)  parlava di verifica dell’esperienza e della capacità professionale degli stessi (cioè liberi professionisti, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei di essi soggetti) e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare. Orbene nei suoi provvedimenti dell’aprile 2005 il Dirigente comunale precisa nel preambolo  “<i>che a seguito di una comparazione dei curricula professionali è stato accertato che…  </i><segue indicazione dell’affidatario> …<i>è compreso tra i professionisti in possesso dell’esperienza e capacità professionale richieste, in relazione all’incarico professionale da affidare con riferimento a quanto previsto dall’art. 12 comma 3^ della L.R. 13/2001 “servizi analoghi a quelli dell’avviso svolti nell’ultimo decennio”. </i><br />
L’espressione sopra integralmente riportata è, a parere del Collegio, rispettosa della disposizione al tempo vigente la quale, come più volte detto, fondava sull’elemento fiduciario, e che nel richiedere agli aspiranti la produzione dei propri curricula non ne faceva derivare la necessità di stilare apposita graduatoria valutativa; essa graduatoria sarebbe stata, infatti, in contrasto con la scelta fiduciaria  vale a dire ampiamente discrezionale e non vincolata, per cui il curriculum prodotto è (<i>rectius</i> era) finalizzato alla verifica nel singolo (e non già comparativa) di esperienza e capacità professionale in relazione alla progettazione da affidare. In altre parole il prescelto doveva essere idoneo allo svolgimento dell’incarico ed in detti limitatissimi ambiti andava resa “motivazione”, che appunto è dato ravvisare in quanto esplicitato dal Dirigente nel preambolo dei propri provvedimenti.<br />
Infine, e difformemente da quanto opinato dalla soc. ricorrente nella parte finale del 2^ motivo,  sotto l’imperio della normativa al tempo vigente nulla escludeva che la “scelta” fiduciaria fosse fatta dall’Amministrazione, atteso che al responsabile del procedimento veniva demandata la fase attinente all’affidamento vero e proprio, e nella specie gli affidamenti sono stati conferiti con atti dirigenziali e non sindacali.<br />
Il ricorso va quindi respinto.<br />
Il rigetto dell’azione impugnatoria comporta, e di conseguenza, anche il rigetto dell’azione risarcitoria svolta da parte ricorrente nel contesto dell’atto introduttivo; ed infatti il risarcimento danni in campo amministrativo presuppone la illegittimità del provvedimento della p.a., illegittimità che -come da narrativa che precede- nella fattispecie che ci ha occupato è stata invece non ravvisata.<br />
Quanto alle spese di giudizio sia ravvisano ragioni per dichiarale compensate tra le parti in causa. <i>  </i><br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; sede di Bari Sez. I, respinge il ricorso in epigrafe. Spese compensate. <br />
</b>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 10 maggio 2006, con l&#8217;intervento dei Magistrati </p>
<p>Gennaro Ferrari	&#8211; Presidente<br />	<br />
Vito Mangialardi 	&#8211; Componente Est.<br />	<br />
Federica Cabrini	&#8211; Componente</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-22-8-2006-n-3030/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 22/8/2006 n.3030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2004 n.3030</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-8-11-2004-n-3030/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-8-11-2004-n-3030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2004 n.3030</a></p>
<p>Pres. Calvo – Est. Leggio P.P (avv. Rabino e Nicola)c. Comune di Asti (avv. Raviola) e A.U. (n.c.) concorsi nel pubblico impiego: se la preselezione è affidata a società privata, equivalgono a verbalizzazione delle operazioni gli appunti e brogliacci consegnati al Dirigente emittente il provvedimento di scelta 1. Giurisdizione e</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-8-11-2004-n-3030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2004 n.3030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-8-11-2004-n-3030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2004 n.3030</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Calvo – Est. Leggio<br />  P.P (avv. Rabino e Nicola)c. Comune di Asti (avv. Raviola) e A.U. (n.c.)</span></p>
<hr />
<p>concorsi nel pubblico impiego: se la preselezione è affidata a società privata, equivalgono a verbalizzazione delle operazioni gli appunti e brogliacci consegnati al Dirigente emittente il provvedimento di scelta</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Pubblico Impiego &#8211; Concorsi per soli interni che comportino passaggio da un&#8217;area funzionale ad un&#8217;altra – Giurisdizione del GA – Sussiste</p>
<p>2. Sussiste la Giurisdizione del GA rispetto a controversia in merito a concorsi che comportino passaggio da un&#8217;area funzionale ad un&#8217;altra.<br />
Pubblico Impiego – Concorso – Verbalizzazione – Preselezione affidata a società privata – Appunti e brogliacci della società privata – Consegna al Dirigente responsabile dell’emissione del provvedimento – E’ sufficiente</span></span></span></p>
<hr />
<p>Nel caso peculiare di preselezione condotta da una società privata, che costituisce soltanto uno strumento tecnico di cui si è avvalsa l’Amministrazione per procedere alla valutazione, è sufficiente che vi sia la documentazione attestante l’effettuazione delle operazioni di gara (appunti e brogliacci), essendo la garanzia di legge atta a dimostrare la formazione della volontà valutativa assicurata dal Dirigente che ha fatto proprie le operazioni di gara impugnate.<br />
Decisum</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorsi nel pubblico impiego: se la preselezione è affidata a società privata, equivalgono a verbalizzazione delle operazioni gli appunti e brogliacci consegnati al Dirigente emittente il provvedimento di scelta</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto<br />
seconda Sezione</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente   </p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n. 1473/2003 proposto<br />
da <b>Picco Patrizia</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Rabino e Serenella Nicola, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Torino, Via Palmieri 40,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Asti</b>, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Secondo Dino Raviola ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Giorgio Santilli, in Torino, via Sacchi 44,</p>
<p>nonché contro<br />
<b>Ubertone Annelisa</b>, non costituita in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento,<br />
&#8211; della determinazione dirigenziale n. 1132 adottata in data 20 giugno 2003 del Dirigente del Settore Risorse Umane e Sistemi Informativi del Comune di Asti, con la quale la ricorrente non è stata ammessa alla successiva fase del percorso di sviluppo dell<br />
&#8211; degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento e per ogni consequenziale statuizione.</p>
<p>Visto il ricorso proposto dall’interessata con i relativi allegati;<br />
Vista la memoria di costituzione del Comune di Asti con i relativi allegati;<br />
Visti i motivi aggiunti di ricorso e contestuale istanza di sospensione <br />dell’esecuzione del provvedimento impugnato:<br />
Viste la memoria della ricorrente in data 14.11.2003 e la memoria del Comune di Asti sull’istanza di sospensione e sui motivi aggiunti;<br />
Vista l’ordinanza di questa Sezione n. 1331 del 20.11.2003, con cui è stata rigettata la indicata domanda cautelare;<br />
Viste le memorie della ricorrente e del Comune di Asti per l’udienza pubblica del 15 luglio 2004;<br />
Visti tutti gli atti e i documenti;<br />
Relatore, la dott.ssa Giuseppa Leggio;<br />
Udito, all’udienza del 15.7.2004, l’avv. Rabino per la ricorrente e l’avv. Ferraris, su delega dell’avv. Raviola, per il Comune di Asti;</p>
<p align=center><b>ESPOSIZIONE IN FATTO</b></p>
<p>Con ricorso notificato in data 3.10.2003 e depositato in data 30.10.2003, e con successivi motivi aggiunti depositati in data 10.11.2003, la ricorrente impugnava gli atti in epigrafe indicati, per i seguenti motivi:</p>
<p>&#8211; Violazione di legge in relazione all&#8217;art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, all&#8217;art. 97  comma 3 Cost., all&#8217;art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, nonché, in generale, ai principi vigenti in materia di procedure concorsuali; eccesso di potere per travis<br />
In primo luogo, non sono stati predeterminati criteri obiettivi per la valutazione dei candidati. La mancanza di predeterminazione dei criteri e la mancanza di motivazione costituirebbero, per la ricorrente, comportamenti lesivi dei principi che informano il reclutamento del personale pubblico, ossia i principi di imparzialità, trasparenza e par condicio dei partecipanti.<br />
In secondo luogo, in relazione al difetto di motivazione, la ricorrente rileva che solo ove siano stati rigidamente predeterminati i criteri di valutazione delle prove è consentita una maggiore sinteticità dei giudizi, circostanza che non ricorre nel caso di specie.<br />
In terzo luogo, le operazioni di preselezione debbono essere verbalizzate tempestivamente e con specifico riferimento ad ognuna delle riunioni tenute, il che non è accaduto nel caso di specie.<br />
In quarto luogo, in data 20 giugno 2002, ossia dopo la proposizione delle domande, con determinazione dirigenziale n. 1291, è stato modificato il percorso selettivo e sono stati fissati differenti criteri per la valutazione dei concorrenti, senza che sia stata fornita la necessaria adeguata pubblicità, violando così un altro principio informatore delle procedure concorsuali.<br />
In quinto luogo, con determinazione dirigenziale n. 98 in data 22 gennaio 2003 il Comune di Asti ha approvato la partecipazione dei responsabili di unità operative, fra cui erano compresi alcuni dei partecipanti al concorso, ad un corso di formazione gestito dalla ditta Praxi s.p.a. Al predetto corso, utile ai fini del superamento della procedura concorsuale, avrebbero dovuto partecipare tutti i concorrenti, data l&#8217;identità di alcuni degli argomenti trattati durante il corso rispetto alle materie concorsuali.<br />
In sesto luogo, è stato rilevato che l&#8217;amministrazione ha tenuto un comportamento contraddittorio, in particolare, in relazione alla valutazione del parametro &#8220;capacità emozionali&#8221;. Infatti, mentre nella prima fase di selezione, superata dalla ricorrente, la stessa è stata valutata idonea in relazione a tale parametro, nella fase terminata con l&#8217;adozione della determinazione dirigenziale n. 1132/2003, il giudizio sullo stesso parametro è stato negativo. <br />
In settimo luogo la ricorrente si duole del fatto che sia stato attivato un concorso per soli candidati interni in luogo di un concorso pubblico con accesso indifferenziato ai candidati interni e agli esterni.<br />
Con i motivi aggiunti la ricorrente lamenta:<br />
&#8211; Violazione di legge in relazione all&#8217;art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, all&#8217;art. 97  comma 3 Cost., all&#8217;art. 3 della legge 7.8.1990, n. 241, nonché, in generale, ai principi vigenti in materia di procedure concorsuali; eccesso di potere per travis<br />
Le censure contenute nei motivi aggiunti sono, tuttavia, ripetitive di quanto già dedotto con il ricorso: mancata verbalizzazione e mancata predeterminazione dei criteri. A ciò si aggiunge il fatto che la documentazione della società privata che ha effettuato la preselezione per cui è causa ha trasmesso all’Amministrazione la documentazione soltanto dopo la proposizione del ricorso.<br />
Si costituiva il Comune di Asti chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
Con ordinanza di questa Sezione n. 1331 del 20.11.2003, veniva rigettata la indicata domanda cautelare.<br />
Seguiva uno scambio di memorie per l’udienza pubblica del 15 luglio 2004.<br />
All’udienza del 15.7.2004, il ricorso veniva posto in decisione.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>Occorre previamente soffermarsi sulla ricostruzione della vicenda in oggetto, anche ai fini di stabilire se la giurisdizione appartenga al giudice adito.<br />
Con determinazione dirigenziale n. 965 del 9 maggio 2002, è stato stabilita la lex specialis ai fini della selezione del personale di categoria C da adibire ai 16 posti di funzionario amministrativo contabile – cat. D posizione economica D1.<br />
Deve essere premesso che la giurisdizione appartiene al giudice adito.<br />
Come ha chiarito la Corte di Cassazione, in base ai principi elaborati dalla Corte cost. (v. sent. n. 2 del 2001) e dalla giurisprudenza di legittimità in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l&#8217;assunzione di pubblici dipendenti, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice ordinario od a quello amministrativo a seconda che ricorra una delle diverse ipotesi di cui al seguente quadro complessivo: a) giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni; b) identica giurisdizione nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell&#8217;ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un&#8217;area funzionale ad un&#8217;altra, spettando, poi, al giudice del merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l&#8217;apertura all&#8217;esterno (salvo stabilire se la violazione del principio costituzionale in tema di concorso aperto all&#8217;esterno, risolvendosi in carenza di potere perpetrato attraverso atti di autonomia contrattuale, fondi, per questo stesso fatto, la giurisdizione del giudice ordinario, una volta negata la natura esclusiva della giurisdizione amministrativa in materia); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino passaggio da una qualifica ad un&#8217;altra, ma nell&#8217;ambito della medesima area funzionale (Cassazione civile, sez. un., 26 febbraio 2004, n. 3948).<br />
Nel caso di specie ci troveremmo nel caso indicato come c) dalla detta sentenza, ovvero: “c) giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un&#8217;area funzionale ad un&#8217;altra”.<br />
Il concorso in oggetto riguarda, infatti, il passaggio dalla categoria C a quella D (passaggio di area funzionale).<br />
Nel merito della vicenda occorre rilevare che il percorso selettivo di cui al bando, era così strutturato: <br />
a) possesso dei prerequisiti per la partecipazione alla fase successiva;b) procedura preselettiva strutturata in due fasi: 1^ fase- test di logica, 2^ fase – assessment center (autopresentazione, questionario di autopresentazione, prova di gruppo strutturata, colloqui individuali, nonché, successivamente, verifica delle competenze nelle seguenti aree: intellettuale, relazionale, gestionale, emozionale;<br />
c) corso di formazione selettivo in unico modulo;<br />
d) selezione finale (prova scritta e prova orale) all&#8217;esito della quale formare la graduatoria finale.<br />
In data 20 giugno 2002, con determinazione dirigenziale n. 1291,  è stato modificato il percorso selettivo, così strutturandolo:<br />
a) possesso dei prerequisiti per la partecipazione alla fase successiva;<br />
b) procedura preselettiva in un&#8217;unica fase (test di logica);<br />
c) corso di formazione selettivo;<br />
d) selezione finale (prova scritta e prova orale) all&#8217;esito della quale formare la graduatoria finale.<br />
Tale secondo percorso ha trovato corrispondenza nella lettera di convocazione, prot. n. 161 in data 28 aprile 2003, nella quale si legge: &#8220;la presente per comunicarle che il primo modulo del corso di formazione selettivo della progressione di cui all&#8217;oggetto si svolgerà nella giornata di … La giornata sarà così strutturata: programma della mattinata: sarà effettuata specifica formazione su argomenti riguardanti la comunicazione gli atteggiamenti interpersonali e stili di leadership; programma del pomeriggio: esercitazioni da svolgere in sottogruppi da 8 persone circa ciascuno – public speaking all&#8217;interno del proprio sottogruppo di lavoro&#8221;.<br />
La ricorrente ha superato la fase sub a) e la fase sub b) del percorso selettivo modificato con determinazione n. 1291/2002; è stata, quindi, ammessa al 1° modulo di cui alla fase sub c), al termine del quale è stata esclusa. <br />
Ciò posto, i motivi sono infondati.<br />
In primo luogo, non è vero che non siano stati predeterminati criteri obiettivi per la valutazione dei candidati.<br />
Infatti, nel corso di questo &#8220;percorso di formazione e valutazione&#8221; gli psicologi di Ernst  &#038; Young, società privata cui è stata affidata la gestione del concorso, hanno raccolto appunti di lavoro scritti, in base ai quali sono stati redatti i profili delle capacità possedute da tutti i partecipanti alla selezione.<br />
Da questi profili è stata elaborata una serie di schede che rappresentano in maniera sintetica i livelli manifestati relativamente alle singole capacità oggetto di analisi, con giudizio riferito al livello di capacità ed espresso in termini di &#8220;non adeguato&#8221;, &#8220;insufficiente&#8221;, &#8220;sufficiente&#8221;, &#8220;buono&#8221;, ed &#8220;eccellente&#8221;, con un giudizio di sintesi (idoneo/non idoneo) sulla sua capacità attuale a ricoprire la posizione a concorso.<br />
Al termine, e come ultimo momento di questo &#8220;percorso di formazione&#8221;, gli psicologi hanno comunicato a tutti i partecipanti alla selezione, in colloqui separati, i termini e l&#8217;esito della valutazione.<br />
Le schede di sintesi  sono state recepite dalla determinazione dirigenziale n. 1132 del 20.6.2003 ed è stato determinato l&#8217;elenco degli ammessi e dei non ammessi alla seconda parte del concorso (allegato A alla stessa determinazione).<br />
I criteri, pertanto, sono quelli propri della scienze psicologiche, applicate dagli esperti della società privata Ernst  &#038; Young.<br />
Il semplice fatto che fosse chiarito che la procedura preselettiva, strutturata in due fasi: &#8211; test di logica, e – assessment center (autopresentazione, questionario di autopresentazione, prova di gruppo strutturata, colloqui individuali, nonché verifica delle competenze nelle seguenti aree:<br /> intellettuale, relazionale, gestionale, emozionale) dimostra che i criteri erano ben specificati e pubblicizzati.<br />
In secondo luogo, quanto appena detto risponde anche alla censura relativa al difetto di motivazione.<br />
In terzo luogo, sulla mancata verbalizzazione delle operazioni, occorre osservare quanto segue.<br />
E’ pur vero che il verbale riportante le operazioni di esame, anche se preordinato a riprodurre l&#8217;attività di un organo collegiale, è un documento materiale che attesta, con le garanzie di legge, il contenuto di una volontà collegiale, la cui invalidità, stante il carattere insostituibile della prova, si risolve nella concreta impossibilità di dimostrare la formazione di detta volontà (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 344).<br />
Tuttavia, nel caso di specie, si tratta di preselezione condotta da una società privata, la Ernst  &#038; Young che, come ha ammesso anche la ricorrente, si è avvalsa di appunti e brogliacci, trasmessi poi al Dirigente che, in sostanza, li ha fatti propri con la determina impugnata.<br />
Pertanto, nel caso peculiare di preselezione condotta da una società privata, che costituisce soltanto uno strumento tecnico di cui si è avvalsa l’Amministrazione per procedere alla valutazione, è sufficiente che vi sia la documentazione attestante l’effettuazione delle operazioni di gara (gli anzidetti appunti e brogliacci), essendo la garanzia di legge atta a dimostrare la formazione della volontà valutativa assicurata dal Dirigente che ha fatto proprie le operazioni di gara con la delibera impugnata.<br />
Conseguentemente, anche tale motivo è infondato.<br />
In quarto luogo, la pretesa illegittimità, derivata dalla presunta variazione del percorso selettivo con determinazione dirigenziale 20.6.2002 n. 1291, non sussiste.<br />
Quest’ultima determinazione si è limitata a precisare i contenuti del test di logica della prima fase della procedura selettiva, che è anche stata superata dalla ricorrente.<br />
Pertanto la circostanza non solo è irrilevante agli effetti di una pretesa illegittimità della procedura, ma risulterebbe, altresì, una carenza di interesse del ricorrente a farla valere.<br />
In quinto luogo,  la pretesa illegittimità per disparità di trattamento che sarebbe derivata dalla partecipazione di alcuni concorrenti, nella loro qualità di responsabili di unità operative, ad un corso di formazione gestito dalla Praxi s.p.a., non sussiste, in quanto non ha nessuna attinenza con la fase di valutazione di capacità attitudinali di concorrenti ad una progressione verticale, al termine della quale la ricorrente è stata esclusa.<br />Infatti, la valutazione delle capacità attitudinali, in sede di preselezione, per cui è causa, era diretta ad accertare attitudine e peculiarità di carattere dei concorrenti, dati che non potevano essere modificati in modo apprezzabile da un corso di formazione, come quello della PIXAR.<br />
In sesto luogo, la contraddittorietà di valutazione delle capacità emozionali del ricorrente nella seconda fase della preselezione, rispetto al precedente giudizio della prima fase (test di logica), è un argomento attinente ad una valutazione di merito che non appare illogica o manifestamente irrazionale.<br />
In settimo luogo, la dedotta illegittimità del concorso per non avere il Comune garantito in misura adeguata anche l&#8217;accesso dall&#8217;esterno non può essere fatta valere da un interno, che ha potuto partecipare al detto concorso, non avendo egli alcun interesse a coltivare tale censura.<br />
In ogni caso, si osserva che la legge finanziaria 2002, 28.12.2001, n. 448, all&#8217;art. 19 blocca le nuove assunzioni, limitandole ad ipotesi particolari e prevedendo al comma 7 la nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione a questa norma.<br />
Infine, la doglianza dedotta con i motivi aggiunti (la società privata, che ha effettuato la preselezione per cui è causa, avrebbe trasmesso all’Amministrazione la documentazione soltanto dopo la proposizione del ricorso) non ha nessuna incidenza sulla legittimità del provvedimento impugnato.<br />
I motivi risultano, pertanto, tutti infondati e, di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato.<br />
Le spese di lite devono essere compensate, sussistendo giusti motivi.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, II sezione, definitivamente pronunciando, <br />
RESPINGE il  ricorso in epigrafe indicato;<br />
COMPENSA le spese di lite tra le parti.</p>
<p>Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Torino nella Camera di Consiglio del 15.7.2004.</p>
<p>Depositato in Segreteria ai sensi di legge in data 8 novembre 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-8-11-2004-n-3030/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 8/11/2004 n.3030</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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