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	<title>3029 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3029 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.3029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-6-3-2019-n-3029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-6-3-2019-n-3029/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.3029</a></p>
<p>Collegio Pres. Amodio, Est. Di Mauro Parti Conform s.r.l. (Avv. L. Russo) e Roma Capitale (Avv. P. L. Patriarca) Sulla informativa antimafia e il danno da ritardo nella conclusione del procedimento e sull&#8217;indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento, genericità  della domanda e mancata attività  sollecitatoria. 1. Appalti &#8211;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-6-3-2019-n-3029/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.3029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-6-3-2019-n-3029/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.3029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Amodio, Est. Di Mauro Parti Conform s.r.l. (Avv. L. Russo) e Roma Capitale (Avv. P. L. Patriarca)</span></p>
<hr />
<p>Sulla informativa antimafia e il danno da ritardo nella conclusione del procedimento e sull&#8217;indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento, genericità  della domanda e mancata attività  sollecitatoria.</p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;"><strong>1. Appalti &#8211; Informativa antimafia &#8211; Acquisizione prescritta per ragioni di carattere eccezionale</strong> <strong>&#8211;</strong><i> </i><strong>Ritardo conclusione del procedimento &#8211; Risarcimento danno &#8211; Non spetta</strong></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #ff0000;"><strong>2. Appalti &#8211; Conclusione del procedimento &#8211; Ritardo- </strong><b>Domanda generica &#8211; Mancata attività  sollecitatoria &#8211; Indennizzo &#8211; </b><strong>Non spetta</strong></span></p>
<hr />
<p align="JUSTIFY"><i>1. Deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento autorizzatorio allo svolgimento di attività  laddove il suddetto ritardo sia riconducibile al tempo occorso all&#8217;amministrazione per l&#8217;acquisizione dell&#8217;informativa antimafia. Ai fini del risarcimento del danno, infatti, deve essere verificata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria, anche laddove il superamento del termine per la conclusione del procedimento sia oggettivamente riscontrato. Con particolare riferimento all&#8217;elemento soggettivo dell&#8217;illecito, deve escludersi la colpa dell&#8217;amministrazione laddove l&#8217;acquisizione dell&#8217;informazione antimafia sia prescritta per ragioni di carattere eccezionale (nel caso di specie, a causa dello scioglimento degli organi municipali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell&#8217;art. 100 d.lgs. n. 159/2011), poichè in tal caso non può ritenersi censurabile la scelta dell&#8217;amministrazione di attendere l&#8217;emissione della documentazione antimafia, atteso che, da un lato, secondo unanime interpretazione della giurisprudenza l&#8217;art. 92, co. 3, d.lgs. n. 159/2011, non impone all&#8217;amministrazione uno specifico obbligo di concludere immediatamente l&#8217;</i>iter<i> nell&#8217;ambito del quale l&#8217;informativa è stata richiesta decorso il termine prescritto, dall&#8217;altro, è emerso nel corso del giudizio che l&#8217;amministrazione ha avuto cura di sollecitare la Prefettura a provvedere in ordine alla richiesta. </i></p>
<p align="JUSTIFY"><i>2. Deve essere respinta la domanda di indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento ad istanza di parte laddove la relativa domanda risulti formulata in termini del tutto generici e sia perciù² inammissibile, per violazione del canone di specificità  prescritto dall&#8217;art. 40, co. 1, lett. d) e co. 2 c.p.a. Deve essere parimenti respinta la suddetta domanda di indennizzo da ritardo laddove l&#8217;istante non abbia svolto tempestivamente l&#8217;attività  sollecitatoria ai sensi dell&#8217;art. 28, co. 2, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, il quale stabilisce che &#8220;Al fine di ottenere l&#8217;indennizzo, l&#8217;istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall&#8217;art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più¹ amministrazioni, l&#8217;interessato presenta istanza all&#8217;amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell&#8217;amministrazione responsabile del ritardo. (&#8230;)&#8221;.</i></p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1543 del 2018, proposto da Conform s.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Luigi Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, P.za Santa Croce in Gerusalemme, 1;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Roma Capitale, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Pier Ludovico Patriarca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l&#8217;Avvocatura capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, 21; Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale del Governo Roma, in persona dei legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per la dichiarazione di illegittimità  del silenzio</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">serbato sull&#8217;istanza presentata dal ricorrente volta all&#8217;ottenimento dell&#8217;informativa antimafia, nonchè per l&#8217;accertamento dell&#8217;obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l&#8217;adozione di un provvedimento espresso e per il risarcimento del danno da ritardo e per l&#8217;indennizzo ai sensi dell&#8217;articolo 2-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale del Governo di Roma;</p>
<p style="text-align: justify;">Vista la sentenza non definitiva della Sezione n. 5390 del 15 maggio 2018;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con sentenza n. 5390 del 15 maggio 2018, la Sezione ha definito parzialmente la controversia introdotta da Conform s.r.l., ai sensi dell&#8217;articolo 117 cod. proc. amm., concernente il silenzio serbato in relazione all&#8217;istanza presentata dalla predetta società  al Municipio X di Roma Capitale al fine di ottenere l&#8217;autorizzazione a svolgere l&#8217;attività  di micronido presso la struttura sita in Roma, Via Gaetano Luporini n. 32.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, la sentenza non definitiva ha dichiarato improcedibile la domanda avverso il silenzio, riscontrando che, successivamente alla proposizione del ricorso, e precisamente in data 7 febbraio 2018, la Prefettura di Roma aveva trasmesso alla Direzione socio educativa del Municipio Roma X il richiesto certificato antimafia, e che, a seguito di ciù², il predetto Municipio aveva provveduto, con determinazione dirigenziale n. 626 del 9 aprile 2018, al rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di micronido oggetto dell&#8217;istanza dell&#8217;odierna ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la stessa sentenza, è stata invece disposta la trattazione con il rito ordinario, ai sensi dell&#8217;articolo 117, comma 6, cod. proc. amm., delle ulteriori domande, mediante le quali Conform:</p>
<p style="text-align: justify;">(i) ha dedotto la sussistenza degli elementi costituitivi della fattispecie del <b>risarcimento del danno da ritardo, ai sensi dell&#8217;articolo 2-</b><i><b>bis</b></i><b>, della legge n. 241 del 1990</b>, e ha chiesto conseguentemente di accertare la responsabilità  delle Amministrazioni resistenti e di condannarle al ristoro del pregiudizio subito, quantificato nella somma complessiva di euro 48.294,10, o nella diversa somma emersa in corso di causa o da determinarsi secondo equità  ai sensi dell&#8217;articolo 2056 c.c.;</p>
<p style="text-align: justify;">(ii) ha chiesto di accertare la sussistenza della responsabilità  delle Amministrazioni resistenti ai sensi dell&#8217;articolo 2-<i>bis</i> della legge n. 241 del 1990 anche al fine di condannarle alla <b>corresponsione dell&#8217;indennizzo per il mero ritardo previsto dalla suddetta disposizione normativa</b>.</p>
<p style="text-align: justify;">2. In prossimità  dell&#8217;udienza pubblica fissata, la sola difesa di Roma Capitale ha depositato una memoria.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tenutasi, quindi, l&#8217;udienza pubblica del 5 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Va scrutinata in primo luogo la domanda di risarcimento del danno.</p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Al riguardo, il Collegio deve anzitutto rilevare in punto di fatto, che &#8211; come in parte giù  evidenziato nella sentenza non definitiva &#8211; la vicenda procedimentale può essere riassunta nei termini seguenti:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il momento di avvio dell&#8217;<i>iter</i> è da individuare nella data di presentazione dell&#8217;istanza della ricorrente diretta a ottenere l&#8217;autorizzazione a svolgere l&#8217;attività  di micronido, che è stata registrata al protocollo di Roma Capitale &#8211; Municipio Roma X n. 7971 del 26 gennaio 2017 (non rileva, invece, la data del 23 giugno 2016, richiamata a p. 2 del ricorso, che si riferisce alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività  per lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria all&#8217;interno dei locali siti in Via Gaetano Luporini n. 32);</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con nota del 9 marzo 2017, Roma Capitale ha richiesto alla società  la trasmissione di alcuni dati, necessari ai fini dell&#8217;acquisizione dell&#8217;informativa antimafia, ai sensi del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; nella medesima data del 9 marzo 2017 l&#8217;odierna ricorrente ha comunicato i dati richiesti;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dopo di ciù², tuttavia, è trascorso molto tempo senza che la Prefettura si sia determinata in merito al rilascio o al diniego della richiesta documentazione antimafia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; la società  ha presentato numerosi solleciti e ha anche chiesto a Roma Capitale di concludere il procedimento di autorizzazione all&#8217;apertura del micronido prescindendo dall&#8217;informativa antimafia, ai sensi dell&#8217;articolo 92, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con nota del 19 luglio 2017, Roma Capitale ha tuttavia rappresentato di non poter rilasciare l&#8217;autorizzazione in mancanza dell&#8217;informativa antimafia, stante il ricorrere della situazione ostativa di cui all&#8217;articolo 100 del decreto legislativo n. 159 del 2011;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; a ciù² sono seguiti ulteriori solleciti della ricorrente e riscontri interlocutori da parte di Roma Capitale;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con nota del 3 ottobre 2017, la Prefettura di Roma ha reso nota la pendenza dell&#8217;<i>iter</i> istruttorio dell&#8217;informativa antimafia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; l&#8217;informativa antimafia è stata quindi emessa dalla Prefettura di Roma e trasmessa il 7 febbraio 2018 alla Direzione socio educativa del Municipio Roma X, attraverso il Portale Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; con determinazione dirigenziale n. 626 del 9 aprile 2018, il Municipio ha provveduto al rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio dell&#8217;attività  di micronido.</p>
<p style="text-align: justify;">4.2. A fronte dell&#8217;istanza presentata dalla ricorrente il 26 gennaio 2017, il provvedimento di autorizzazione è stato quindi adottato soltanto il 9 aprile 2018, ossia a oltre quattordici mesi dalla richiesta. Dalle circostanze sopra esposte si evince, inoltre, che gran parte del tempo occorso per il rilascio del provvedimento conclusivo è riconducibile all&#8217;attesa dell&#8217;informativa antimafia da parte della Prefettura.</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenziato dalla difesa di Roma Capitale, la necessità  di acquisire il suddetto atto è dipesa dal fatto che la sede dell&#8217;attività  di micronido oggetto dell&#8217;istanza della ricorrente ricade nel territorio del Municipio X di Roma Capitale, i cui organi sono stati oggetto di un provvedimento di scioglimento &#8220;<i>conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare</i>&#8220;, ai sensi dell&#8217;articolo 143 del Testo unico degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Trova applicazione, conseguentemente, quanto disposto dall&#8217;articolo 100 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ove si stabilisce che &#8220;<i>L&#8217;ente locale, sciolto ai sensi dell&#8217;articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l&#8217;informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all&#8217;approvazione o all&#8217;autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell&#8217;articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi.</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3. Ciù² posto, emerge con ogni evidenza che il termine per la conclusione del procedimento è stato largamente superato.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.1. La disciplina del procedimento per il rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura dell&#8217;attività  di micronido è rintracciabile nella legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (&#8220;<i>Norme sugli asili-nido</i>&#8220;), e precisamente agli articoli 27-29 della suddetta legge. Rispetto al tenore testuale delle disposizioni ora richiamate &#8211; le quali imputano alla Regione l&#8217;emissione del provvedimento finale &#8211; occorre peraltro tenere presente che &#8220;<i>le funzioni attinenti al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura ed al funzionamento degli asili nido privati di cui alla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 e successive modificazioni</i>&#8221; sono state attribuite ai comuni sin dall&#8217;entrata in vigore dell&#8217;articolo 35 della legge regionale 5 marzo 1997, n. 4 (poi abrogata dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14).</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto qui rileva, l&#8217;articolo 29 della legge regionale n. 59 del 1980 stabilisce che l&#8217;istruttoria per il rilascio dell&#8217;autorizzazione debba concludersi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. A ciù² segue la fase decisoria &#8211; oggi rimessa al responsabile individuato nell&#8217;ambito della compagine dello stesso comune &#8211; per la quale la legge non fissa un termine preciso, e che deve ritenersi comunque destinata a concludersi al massimo entro trenta giorni dalla chiusura dell&#8217;istruttoria, in applicazione della regola generale residuale posta dall&#8217;articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.2. Per ciù² che attiene al procedimento di rilascio dell&#8217;informazione antimafia, l&#8217;articolo 92, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011 stabilisce che &#8220;<i>Fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 91, comma 6, quando dalla consultazione della banca dati nazionale unica emerge la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all&#8217;articolo 84, comma 4, il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l&#8217;informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità , il prefetto ne dà  comunicazione senza ritardo all&#8217;amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni. Il prefetto procede con le stesse modalità  quando la consultazione della banca dati nazionale unica è eseguita per un soggetto che risulti non censito.</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.3. Nel caso che qui rileva, dalle circostanze sopra esposte emerge che il procedimento di rilascio dell&#8217;autorizzazione all&#8217;apertura del micronido si è dipanato secondo le seguenti scansioni:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; dalla data di presentazione dell&#8217;istanza della ricorrente (26 gennaio 2017) sono trascorsi 42 giorni fino alla richiesta di documenti alla ricorrente del 9 marzo 2017; tale richiesta non ha determinato, tuttavia, alcuna sospensione del procedimento, in quanto i dati richiesti sono stati forniti dalla ricorrente nella medesima data del 9 marzo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il Municipio ha quindi inviato alla Prefettura la richiesta di informazioni antimafia il 23 marzo 2017 (secondo quanto indicato nella relazione del Prefetto, depositata agli atti del giudizio il 7 agosto 2018), così impiegando ulteriori 14 giorni;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; le richieste informazioni sono state trasmesse dalla Prefettura, attraverso il Portale Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, il 7 febbraio 2018, ossia a distanza di circa dieci mesi e mezzo dalla richiesta;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; il provvedimento di autorizzazione è stato infine rilasciato il 9 aprile 2018, ossia dopo ulteriori 61 giorni.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>4.3.4.</b> Dalle circostanze sopra esposte risulta che la durata del procedimento direttamente imputabile al Municipio Roma X è di 117 giorni, e rientra quindi nel limite massimo (120 giorni) desumibile dalla normativa sopra richiamata.</p>
<p style="text-align: justify;">4.3.5. L&#8217;eccessivo protrarsi dell&#8217;<i>iter</i> autorizzatorio è perciù² riconducibile al tempo occorso per l&#8217;acquisizione dell&#8217;informazione antimafia, che è stata rilasciata, come detto, dopo oltre dieci mesi dalla relativa richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">4.4. Posto che sul piano oggettivo è riscontrabile il superamento del termine per la conclusione del procedimento, deve essere verificata la sussistenza degli altri elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo quanto da tempo chiarito dalla giurisprudenza, infatti, &#8220;<i>la pretesa risarcitoria relativa al danno da ritardo va ricondotta allo schema generale dell&#8217;art. 2043 c.c., con conseguente applicazione rigorosa del principio dell&#8217;onere della prova in capo al danneggiato circa la sussistenza di tutti i presupposti oggettivi e soggettivi dell&#8217;illecito e con l&#8217;avvertenza che, nell&#8217;azione di responsabilità  per danni, il principio dispositivo, sancito in generale dall&#8217;art. 2697, primo comma, c.c., opera con pienezza, e non è temperato dal metodo acquisitivo proprio dell&#8217;azione di annullamento</i>&#8221; (così Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2018, n. 4260; nello stesso senso: Id., Sez. IV, 17 gennaio 2018, n. 240; Id., Sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 12; Id., Sez. IV, 13 novembre 2017, n. 5197; Id., Sez. IV, 1° agosto 2017, n. 3841; Id., Sez. IV, 30 giugno 2017, n. 3222; Id., Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5497). In applicazione dell&#8217;ordinario criterio di riparto dell&#8217;onere della prova (articolo 2697 c.c.), spetta perciù² al danneggiato dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, sul piano oggettivo (la prova del danno e del suo ammontare, l&#8217;ingiustizia dello stesso, il nesso causale) e soggettivo (il dolo o la colpa dell&#8217;amministrazione).</p>
<p style="text-align: justify;">4.5. Nel caso oggetto del presente giudizio, ritiene il Collegio che &#8211; in disparte ogni approfondimento in ordine agli altri elementi della fattispecie risarcitoria &#8211; debba in ogni caso essere esclusa la configurabilità  della colpa dell&#8217;amministrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5.1. Nessun profilo di colpa è riscontrabile, innanzitutto, in capo a Roma Capitale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Amministrazione capitolina ha sostenuto anche in sede procedimentale che, poichè <b>l&#8217;acquisizione dell&#8217;informazione antimafia era prescritta a causa dello scioglimento degli organi municipali, ai sensi dell&#8217;articolo 100 del decreto legislativo n. 159 del 2011</b>, non potesse trovare applicazione l&#8217;articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo; previsione, quest&#8217;ultima, in base alla quale, decorso il termine per il rilascio dell&#8217;informazione antimafia &#8220;<i>(&#8230;) i soggetti di cui all&#8217;articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell&#8217;informazione antimafia. I contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all&#8217;articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all&#8217;articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere giù  eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l&#8217;esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità  conseguite.</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Indipendentemente dall&#8217;accoglimento della tesi di Roma Capitale in ordine all&#8217;imprescindibilità  dell&#8217;informazione antimafia nello specifico caso in esame, deve osservarsi che il comma 3 del richiamato articolo 92 è interpretato dalla giurisprudenza nel senso che, decorso il termine prescritto, &#8220;<i>è possibile procedere anche in assenza di informativa antimafia</i>&#8221; (così Cons. Stato, Sez. IV, 20 luglio 2016, n. 3247; nello stesso senso: Id., Sez. III, 13 novembre 2017, n. 5214). Non vi è quindi &#8211; se ne deduce &#8211; uno specifico obbligo di concludere immediatamente l&#8217;<i>iter</i> nell&#8217;ambito del quale l&#8217;informativa è stata richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento al caso che qui rileva, deve ritenersi non censurabile la scelta di Roma Capitale di attendere l&#8217;emissione della documentazione antimafia, che doveva essere acquisita per ragioni di carattere eccezionale (ai sensi del richiamato articolo 100 del decreto legislativo n. 159 del 2011), atteso anche che l&#8217;Amministrazione capitolina ha avuto cura di sollecitare la Prefettura a provvedere in ordine alla richiesta, come documentato agli atti del giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">4.5.2. D&#8217;altro canto, le ragioni per le quali la documentazione antimafia domandata è stata emessa tardivamente risultano dalla relazione del Prefetto, ove sono stati evidenziati i profili di complessità  dell&#8217;istruttoria che hanno determinato la difficoltà  di svolgere entro i tempi ordinariamente previsti gli accertamenti necessari per il rilascio dell&#8217;informativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella suddetta relazione si è, infatti, segnalato che il ritardo è stato dovuto alla necessità  di eseguire le prescritte verifiche di polizia nei confronti dell&#8217;intera compagine societaria. E ciù² in quanto, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, non sono risultate giù  emesse informative antimafia in corso di validità  nei confronti del legale rappresentante della società . Del resto, anche ove tale soggetto fosse stato censito, si sarebbero dovuti attendere gli esiti degli accertamenti di polizia nei confronti delle altre persone sottoposte alla verifica antimafia ai sensi dell&#8217;articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle difficoltà  di fatto addotte dal Prefetto deve poi aggiungersi la considerazione che &#8211; come più¹ volte detto &#8211; la necessità  di acquisire l&#8217;informazione antimafia è dipesa da una situazione di carattere eccezionale, ossia lo scioglimento degli organi municipali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso. E il verificarsi di una tale evenienza non può che comportare, di per sì©, un aggravio improvviso e imprevedibile a carico soprattutto degli organi di polizia, i quali sono chiamati a svolgere gli accertamenti prodromici al rilascio delle informazioni antimafia in tutti i casi previsti dal richiamato articolo 100 del decreto legislativo n. 159 del 2011, per di più¹ trovandosi a operare in un tessuto economico e sociale nel quale è giù  stata accertata la presenza di fenomeni di tipo mafioso.</p>
<p style="text-align: justify;">Come anticipato, il Collegio è, perciù², dell&#8217;avviso che, alla luce degli elementi addotti dal Prefetto, e tenuto conto della particolare situazione determinatasi nel territorio del Municipio Roma X, <b>il ritardo nel rilascio dell&#8217;informazione antimafia non sia imputabile a colpa dell&#8217;Amministrazione dell&#8217;interno.</b></p>
<p style="text-align: justify;">4.6. La domanda risarcitoria va, conseguentemente, respinta.</p>
<p style="text-align: justify;"><b>5. Quanto alla domanda di indennizzo</b>, questa risulta formulata in termini del tutto generici, come eccepito dalla difesa capitolina, ed è perciù² inammissibile, per violazione del canone di specificità  prescritto dall&#8217;articolo 40, comma 1, lett.Â <i>d)</i> e comma 2 cod. proc. amm.</p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso, la domanda è anche infondata nel merito, atteso che l&#8217;articolo 28, comma 2, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, stabilisce che &#8220;<i>Al fine di ottenere l&#8217;indennizzo, l&#8217;istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall&#8217;art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più¹ amministrazioni, l&#8217;interessato presenta istanza all&#8217;amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell&#8217;amministrazione responsabile del ritardo. (&#8230;)</i>&#8220;. Dal tenore della suddetta previsione si evince, quindi, che il diritto all&#8217;indennizzo sorge soltanto laddove l&#8217;istante abbia svolto tempestivamente la suddetta attività  sollecitatoria; circostanza, questa, che nel caso in esame non risulta essere stata allegata, nè &#8211; tantomeno &#8211; dimostrata.</p>
<p style="text-align: justify;">6. In definitiva, la domanda risarcitoria e quella di indennizzo vanno entrambe rigettate.</p>
<p style="text-align: justify;">7. Tenuto conto della complessiva vicenda amministrativa e processuale, va disposta la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, salvo il rimborso, in favore della ricorrente, del contributo unificato, da porre a carico del Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale del Governo di Roma.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, giù  parzialmente definito con la sentenza n. 5390 del 2018, respinge le residue domande di risarcimento del danno e di indennizzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese compensate.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna il Ministero dell&#8217;interno &#8211; Ufficio territoriale del Governo di Roma al rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-sentenza-6-3-2019-n-3029/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.3029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2014 n.3029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-5-2014-n-3029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2014 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-5-2014-n-3029/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2014 n.3029</a></p>
<p>Pres. FF. Pasanisi, est. Bruno Ristonet srl (Avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Saviano (Avv. Antonio Manfredi) nei confronti di RICA srl (Avv.ti Aldo Starace e Antonio Donnarumma) Contratti della P.A. – Cause di esclusione – Art. 38, comma 1, lett. m quater, D.lgs. 163/2006 – Collegamento sostanziale con un’altra</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-5-2014-n-3029/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2014 n.3029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-5-2014-n-3029/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2014 n.3029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. FF. Pasanisi, est. Bruno<br /> Ristonet srl (Avv. Andrea Abbamonte) c. Comune di Saviano (Avv. Antonio Manfredi) nei confronti di RICA srl (Avv.ti Aldo Starace e Antonio Donnarumma)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Cause di esclusione – Art. 38, comma 1, lett. m quater, D.lgs. 163/2006 – Collegamento sostanziale con un’altra società partecipante – Deve essere provato sulla scorta di elementi rigorosi e univoci – Conseguenza – Illegittimità dell’esclusione motivata sulla scorta di una mera e limitata identità lessicale delle offerte</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In materia di appalti pubblici, il collegamento sostanziale tra le imprese partecipanti alla medesima gara, suscettibile ai sensi dell&#8217;art. 38, comma 1, lett. m quater del d. lgs. 163 del 2006 di provocare l’esclusione dalla procedura, deve essere dimostrato sulla scorta di rigorosi, obiettivi, comprovati ed univoci elementi, tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti. Pertanto, deve ritenersi infondata, e va annullata, l’esclusione di una ditta motivata sulla scorta dell’identità lessicale dell’offerta con quella di un’altra società, laddove l’identica formulazione sia limitata solo ad alcuni periodi, e la società interessata abbia dimostrato la coincidenza ovvero la similitudine di tale offerta con altre, formulate in precedenti gare pubbliche. (1)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 Agosto 2013, n. 4198.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>ex art. 60 c.p.a.;<br />
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2014, proposto Ristonet S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Napoli, via Melisurgo, n. 4; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>il Comune di Saviano, in persona del Presidente <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Manfredi, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Salvatore Della Corte in Napoli, Via Vittorio Veneto, n. 288/A; <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>RICA S.r.l., in persona del legale rappresentante <i>pro tempore</i>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo Storace ed Antonio Donnarumma, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Napoli, via Riviera di Chiaia n. 207; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione:</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>a) della determinazione del Comune di Saviano n. 33 del 29 gennaio 2014 con la quale è stata disposta l’esclusione della Ristonet S.r.l. dalla gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica delle scuole insistenti sul territorio comunale (C.I.G.: 54956566CB);<br />
b) del verbale della Commissione di gara con il quale sono state valutate non accoglibili le giustificazioni presentate dalla Ristonet S.r.l. e ne è stata disposta l’esclusione ;<br />
c) della nota del Comune di Saviano prot. n. 1244 del 29 gennaio 2014, con la quale è stata comunicata l’esclusione dalla procedura della Ristonet S.r.l.;<br />
d) dei provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva in favore della RICA S.r.l.;<br />
nonché, per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto stipulato in attuazione del provvedimento di aggiudicazione e per la declaratoria del diritto della Ristonet S.r.l. al subingresso in tale contratto ovvero, in subordine, per il risarcimento dei danni derivanti alla Ristonet S.r.l. dalla mancata aggiudicazione della gara e dal mancato espletamento del servizio.</p>
<p>Visto il ricorso introduttivo e i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Saviano e della RICA S.r.l.;<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 la Dott.ssa Brunella Bruno e uditi l’avv. Andrea Abbamonte per la parte ricorrente, l’avv. Antonio Manfredi per l’amministrazione resistente e l’avv. Antonio Donnarumma per la controinteressata;<br />
Sentite le stesse parti ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a.;<br />
Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e negli scritti difensivi.;</p>
<p>Considerato:<br />
&#8211; che il ricorso è fondato;<br />
&#8211; che, ai sensi dell&#8217;art. 38, comma 1, lett. m quater), del d.lgs. n. 163/2006, costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale, ovvero presentate da imprese unite da collegamento sostanz<br />
&#8211; che la <i>ratio</i> della sopra indicata previsione è quella di evitare il rischio di ammissione alla gara di offerte provenienti da soggetti che, in quanto legati da stretta comunanza di interesse caratterizzata da una certa stabilità, non sono ritenut<br />
&#8211; che, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza anche del Giudice d’appello, la valutazione in merito alla sussistenza del prefato collegamento deve basarsi su rigorosi, obiettivi, comprovati ed univoci elementi, tali da ingenerare pericolo per il r<br />
&#8211; che, infatti, il provvedimento di esclusione di imprese sospettate di collegamento sostanziale, fondato su una valutazione priva dei suddetti elementi, determina un&#8217;ingiustificata lesione del principio di libertà dell&#8217;impresa, costituzionalmente riconos<br />
&#8211; che nella fattispecie oggetto di giudizio, i giustificativi alla base della determinazione gravata non si palesano idonei a dimostrare, univocamente, la sussistenza di un collegamento sostanziale sia in quanto l’identità delle offerte è essenzialmente l<br />
&#8211; che, pertanto, gli elementi indiziari posti a fondamento dell’esclusione non consentono di concludere nel senso della sussistenza di quella unicità del centro decisionale rilevante ai fini dell’applicazione della disposizione richiamata;<br />
&#8211; che, peraltro, le ulteriori circostanze rappresentate dalla difesa della ricorrente, supportate dalle pertinenti allegazioni, convergono nel senso della insussistenza di un collegamento sostanziale;<br />
&#8211; che, in conclusione, per le ragioni sopra esposte il ricorso va accolto, con assorbimento delle residue censure, e, per l’effetto, va disposto l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con esclusione dell’aggiudicazione definitiva che, allo stato, non<br />
&#8211; che l’annullamento dell’atto di esclusione comporta che la società ricorrente venga riammessa alla gara <i>de qua</i>, di guisa che, essendo la medesima reintegrata nella posizione che le dà titolo per la partecipazione alla procedura e rimediando in ta<br />
&#8211; che, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda) definitivamente pronunziando sul giudizio in epigrafe, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Leonardo Pasanisi, Presidente FF<br />
Francesco Guarracino, Consigliere<br />
Brunella Bruno, Primo Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 30/05/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-30-5-2014-n-3029/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 30/5/2014 n.3029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.3029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-4-2008-n-3029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-4-2008-n-3029/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-4-2008-n-3029/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.3029</a></p>
<p>Pres. ORCIUOLO &#8211; Est. SCALA G. Z. (Avv.ti F. Casamassima e G. Notaristefano) c./ Ministero della Difesa (Avv. Stato) sulla prevalenza del parere del C.P.P.O. rispetto ad altri pareri tecnici per la determinazione dell&#8217;equo indennizzo per l&#8217;inavalidità dipendente da causa di servizio 1. Responsabilità e risarcimento – Invalidità dipendente da</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-4-2008-n-3029/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.3029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-4-2008-n-3029/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.3029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. ORCIUOLO &#8211; Est. SCALA<br /> G. Z. (Avv.ti F. Casamassima e G. Notaristefano) c./ Ministero della Difesa (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sulla prevalenza del parere del C.P.P.O. rispetto ad altri pareri tecnici per la determinazione dell&#8217;equo indennizzo per l&#8217;inavalidità dipendente da causa di servizio</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Responsabilità e risarcimento – Invalidità dipendente da causa di servizio – Equo indennizzo – Parere del C.P.P.O – Altri pareri tecnici contrastanti – Prevalenza del primo – Ragioni.</p>
<p>2. Responsabilità e risarcimento – Invalidità dipendente da causa di servizio – Equo indennizzo – Determinazione – Insindacabilità da parte del giudice – Ragioni.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nell&#8217;ambito del procedimento per la liquidazione dell&#8217;equo indennizzo per l’invalidità dipendente da causa di servizio, il parere espresso dal C.P.P.O. ha una rilevanza maggiore rispetto ai pareri forniti dagli altri organi tecnici, quale ad es. la CMO coinvolta in ordine all’istanza del ricorrente, in quanto la valutazione fornita dal predetto organo costituisce il momento finale dell&#8217;istruttoria prevista all&#8217;uopo dalla normativa di settore, in cui confluiscono, per essere assorbite, tutte la fasi preliminari del procedimento, che in detta sede vengono definitivamente composte, ove in ipotesi confliggenti, senza che vi sia la necessità di annullare precedentemente i giudizi espressi dalle commissioni medico-ospedaliere contrastanti con quello espresso dal C.P.P.O(1).</p>
<p>2. Al giudice amministrativo è precluso ogni sindacato in ordine al merito dell’attività tecnico-discrezionale a base dei provvedimenti concernenti il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo per l’invalidità dipendente da causa di servizio, dovendo l’indagine del giudice amministrativo limitarsi ad accertare la sussistenza di un completo iter istruttorio da cui emerga il pieno apprezzamento di tutti i presupposti di fatto, quali elementi attinenti i requisiti di legittimità dei conseguenti provvedimenti amministrativi.</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>1) Cons. di Stato, Sez. VI, 21 giugno 2001, n. 3313; Cons. di Stato, Sez. VI, 11 febbraio 2002, n. 779; Corte Cost.,  21 giugno 1996 n. 209</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>
<b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio<br />
–	Sez. 1^ bis –</p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>
<p>ha pronunciato la seguente	</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 9143/97, proposto da </p>
<p><b>ZIPPO Giuseppe</b>, rappresentato e difeso, per mandato a margine dell&#8217;atto introduttivo, dagli avv. ti Franco Casamassima e Giovanni Notaristefano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, v. Donato, n. 45,</p>
<p><b></p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
il MINISTERO della DIFESA,</b> in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato presso cui è domiciliato ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p><b></p>
<p align=center>per l’annullamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del decreto &#8211; D.G. PERSOMIL &#8211; n. 131 dell’11.02.1997, notificato il 18.04.1997, con il quale è stata respinta l’istanza per la concessione dell’equo indennizzo avanzata dal ricorrente;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e per l’accertamento
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>del diritto del ricorrente ad ottenere l’equo ai sensi della legge 1.1.1970, n. 1094 e legge 3.6.31981, n. 302, richiesto con istanza 27.9/4.10.1990;</p>
<p><b></p>
<p align=center>e per la condanna
</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b> dell’Amministrazione alla liquidazione del beneficio richiesto nei limiti dovuti; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio dell&#8217;Avvocatura Generale dello Stato per l’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007 il Consigliere Donatella Scala;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente, giudicato dalla CMO di Taranto in data 13 giugno 1990 affetto da “Lombosciatalgia destra persistente da spondilosi con spondilolistesi di L5-S1 e schisi dello L5-S1 con scivolamento posteriore L5-S1”, malattia determinante la permanente non idoneità al servizio M.M., ma ritenuta dipendente per causa di servizio, avanzava, pertanto, istanza per la concessione di equo indennizzo.<br />
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 17 giugno 1997, e depositato il successivo 4 luglio, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in data 11 febbraio 1997, da lui conosciuto il successivo 18 aprile, con cui l’intimata Amministrazione della Difesa ha respinto la richiesta per la concessione di equo indennizzo, in conformità ai pareri negativi espressi al riguardo dal Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie e dal Collegio Medico Legale.<br />
Il ricorrente ha dedotto, al riguardo:<br />
<b>Violazione delle leggi 23.12.1970, n. 1094 e 3.6.1981, n. 308; eccesso di potere e sviamento di potere; omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione; omessa considerazione dei presupposti; manifesta illogicità ed ingiustizia.<br />
</b>Illegittimamente sarebbe stato negato il chiesto beneficio &#8211; ancorchè la Commissione Medica Ospedaliera abbia riconosciuto il ricorrente affetto da infermità dipendente da causa di servizio &#8211; in adesione pedissequa ai pareri del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, e dal Collegio Medico Legale, in assenza di motivazione circa le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a disattendere il primo giudizio positivo. <br />
Sotto il profilo tecnico, poi, non sarebbe stato tenuto in conto, nel negare il nesso tra la patologia accertata ed il trauma contusivo riportato nel corso del servizio, che gli accertamenti medici condotti non avrebbero evidenziato uno stato di patologia latente o pregressa rispetto al trauma stesso.<br />
Conclude, dunque, l’esponente per l’accoglimento del gravame, con il riconoscimento del diritto ad ottenere l’equo indennizzo. L&#8217;Avvocatura Generale dello Stato si è costituita ritualmente in giudizio in difesa dell’intimata Amministrazione della Difesa, depositando una relazione dell’Amministrazione e documenti.<br />
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2007 la causa è stata ritenuta in decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>La questione all&#8217;esame del Collegio attiene alla legittimità del decreto ministeriale in data 11 febbraio 1997  recante il diniego di concessione dell’equo indennizzo, in adesione ai pareri del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, espresso il 14 dicembre 1991, e del Collegio Medico Legale, del 24 febbraio 1994, &#8211; contenenti il negativo giudizio circa il riconoscimento dell’infermità contratta dal medesimo come dipendente da causa di servizio &#8211; ed in difformità con il precedente parere della CMo, reso il 13 giugno 1990.<br />
I motivi dedotti sono diretti a censurare il difetto di motivazione del gravato diniego,  oltre che l’errata valutazione dei presupposti che consentono la concessione del chiesto benefico, non avendo l’Amministrazione considerato che l’infermità dal medesimo contratta è inequivocabilmente ricollegabile a trauma subito durante il servizio.<br />
Il ricorso è infondato.<br />
Osserva, preliminarmente, il Collegio che l&#8217;art. 5-bis, D.L. 21 settembre 1987, n. 387, convertito in L. 20 novembre 1987, n. 472, con cui è stata stabilita la definitività ad alcuni limitati fini dei giudizi tecnici collegiali del Collegio medico ospedaliero in ordine alla dipendenza dell&#8217;infermità del dipendente da causa di servizio, e, dunque, solo quando non sia richiesta la concessione di equo indennizzo o di pensione privilegiata, fa espressamente, &#8220;<u>salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all&#8217;art. 166, D.P.R. 1092/73</u>&#8220;.<br />
Ritiene, pertanto, il Collegio che, nell&#8217;ambito del procedimento per la liquidazione dell&#8217;equo indennizzo, &#8211; la cui applicazione è stata estesa anche al personale militare con legge 23 dicembre 1970, n. 1094, art. 3, e con legge 3 giugno 1981, n. 308 ai militari di leva o assimilati &#8211; il parere espresso dal C.P.P.O. ha una rilevanza maggiore rispetto ai pareri forniti dagli altri organi tecnici, quale la CMO già coinvolta in ordine all’istanza del ricorrente, in quanto la valutazione fornita dal predetto organo costituisce il momento finale dell&#8217;istruttoria prevista all&#8217;uopo dalla normativa di settore, in cui confluiscono, per essere assorbite, tutte la fasi preliminari del procedimento, che in detta sede vengono definitivamente composte, ove in ipotesi confliggenti, come nel caso in esame.<br />
Del resto, la giurisprudenza amministrativa, ormai consolidatasi sul punto, ha affermato che non è necessario previamente annullare i giudizi espressi dalle commissioni medico-ospedaliere contrastanti con quello espresso dal C.P.P.O., stante la prevalenza di quest&#8217;ultimo, quale organo imparziale in ragione della sua composizione, e pertanto idoneo a garantire il buon andamento della P.A..<br />
In ordine alla portata ed efficacia delle valutazioni rese dalle C.M.O. e dal C.P.P.O. ha avuto modo di esprimersi anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 209 del 14-21 giugno 1996, chiarendo che i pareri espressi dalle prime attengono all&#8217;individuazione dell&#8217;infermità ed all&#8217;accertamento della sua dipendenza da causa di servizio, mentre quelli formulati dal secondo organo afferiscono anche alla valutazione dell&#8217;effetto invalidante dell&#8217;infermità rilevata, in quanto la funzione precipua del C.P.P.O. corrisponde alla verifica, nel merito, dell&#8217;operato delle singole commissioni medico-ospedaliere, con pronunzie che obbligano l&#8217;Amministrazione procedente a formulare espressamente i motivi per cui in ipotesi ritenga di discostarsene.<br />
Ancora, la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ha espresso al riguardo il principio che, nell’ambito dei procedimenti finalizzati alla concessione dell’equo indennizzo, le Amministrazioni non dispongono di due pareri tecnici (C.M.O. e C.P.P.O.), da valutare entrambi ai fini dell’adozione delle conseguenti determinazioni e tra cui, dunque, scegliere con motivazione esplicita nel caso che gli stessi siano di segno opposto, non potendo intervenire con valutazioni proprie nell’ambito del subprocedimento, di competenza del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, preordinato all’accertamento della conseguente menomazione da infermità ai fini dell’erogazione di equo indennizzo, con la conseguenza che non sono tenute a motivare circa l’eventuale difformità dei pareri di quest’ultimo da quelli emessi dalla Commissione medica ospedaliera. (c.fr. Cons. di Stato, VI Sez., 21 giugno 2001, n. 3313; 11 febbraio 2002, n. 779)<br />
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, può concludersi che nell’ambito del procedimento  relativo alla concessione dell&#8217;equo indennizzo il giudizio espresso dalla C.M.O. non è incontrovertibile, stante la prevalenza del parere del C.P.P.O. cui compete l&#8217;accertamento della dipendenza e della classifica dell&#8217;infermità da causa di servizio, con la conseguenza che, per i predetti fini, potrà essere rimesso in discussione il nesso fra infermità e fatto di servizio in precedenza eventualmente accertato dalla C.M.O, ovvero la valutazione dell&#8217;effetto invalidante dell&#8217;infermità rilevata.<br />
Osserva, ulteriormente, il Collegio che al giudice amministrativo è precluso ogni sindacato in ordine al merito dell’attività tecnico-discrezionale a base dei provvedimenti concernenti il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo, dovendo l’indagine del giudice amministrativo limitarsi ad accertare la sussistenza di un completo iter istruttorio da cui emerga il pieno apprezzamento di tutti i presupposti di fatto, quali elementi attinenti i requisiti di legittimità dei conseguenti provvedimenti amministrativi.<br />
Pertanto, ai fini di un legittimo riconoscimento, o meno, della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dai pubblici dipendenti deve emergere nel contesto motivazionale del relativo provvedimento, sia pure per relationem, con il richiamo dei pareri medici presupposti, l’accertamento del predetto nesso di causalità con l’attività lavorativa, in termini non presuntivi o generici, bensì specifici, con riferimento al ruolo, quantomeno concausale, della prestazione determinante la genesi o l’aggravamento dell’infermità riscontrata.<br />
Con riferimento al caso in controversia, l’Amministrazione resistente ha, peraltro, adeguatamente dato conto delle ragioni che l’hanno determinata a respingere l’istanza di equo indennizzo presentata dal ricorrente, richiamando per relationem i pareri espressi in merito dal C.P.P.O. e dal C.M.L., pure interessato in merito alla questione, proprio in ragione della sussistenza di precedente giudizio contrastante; peraltro, pure avendo aderito ai pareri resi in ordine alla insussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio, ha esplicitato autonome valutazioni in ordine alla mancanza di elementi di fatto idonei a ribaltare i suddetti pareri.<br />
Ed invero, dalla lettura del parere espresso dal CPPO emerge che l’infermità “Lombosciatalgia destra persistente da spondilosi con spondilolistesi di L5-S1 e schisi dello L5-S1 con scivolamento posteriore L5-S1” già riscontrata dal CMO, non è stata riconosciuta come dipendente da fatti di servizio “<i>tenuto conto che il complesso delle affezioni dipende da un processo endogeno dismetabolico (spondilosi e spondilolistesi) sul quale non può avere influito in alcun modo il breve servizio prestato (dal 7.01.1987 all’8.06.1990)”</i>, evidenziando a sostegno di tale giudizio <i>“una schisi dell’arco L5-s1 di chiara origine congenita, né può essere chiamato in causa l’eventuale trauma contusivo, allegato ma non dimostrato”.</i><br />
Peraltro anche il giudizio medico legale espresso dal C.M.L. conferma il parere precedentemente reso in merito all’istanza del ricorrente; il detto organo medico, infatti, richiamata l’analisi dei referti radiologici evidenzianti un complesso quadro morboso a carico dell’apparato locomotorio, sia di origine congenita sia conseguenza di degenerazione artrosica, che di lassità legamentosa, univocamente esclude la riconducibilità dello stesso a causa di servizio, avendo rilevato che <i>“il trauma di natura lieve che ha permesso all’interessato di tornare a casa con i propri mezzi ed evolutosi benignamente senza acute compromissioni post – traumatiche di rilevo, appare assai poco significativa nella genesi delle alterazioni descritte, che sembrano piuttosto legate ad un processo cronico di degenerazione. In questa ulteriore ipotesi di causalità di servizio, cioè il sovraccarico funzionale cronico, il breve servizio prestato non può avere certamente influito in maniera significativa sulla entità delle lesioni descritte.”</i><br />
Dunque, anche il parere espresso dal C.M.L. è congruamente motivato con riferimento alla analitica valutazione circa l’inidoneità dei fatti di servizio a causare l’infermità in termini di specificità con il caso concreto.<br />
Occorre, ancora, rilevare come con il provvedimento di diniego in impugnativa sia dato conto dell’autonoma valutazione in ordine al carteggio personale e sanitario del ricorrente che ha indotto la resistente Amministrazione ad uniformarsi ai richiamati pareri medici, avendo, tra l’altro, evidenziato l’Amministrazione come, da un lato il giudizio positivo del CMO fosse generico circa la riconducibilità dell’infermità a causa di servizio, mentre i due parerei, entrambi concordi nell’esclusione del nesso, fossero basati su articolate e specifiche argomentazioni di natura tecnica.<br />
Non ha pregio, dunque, la dedotta censura di difetto di motivazione, per essere congruamente supportato il provvedimento, gravato, con il richiamo ai determinanti e concordi negativi pareri del CPPO e del CML, senza che in capo all’Amministrazione procedente residuino ulteriori obblighi motivazionali, atteso che la motivazione si risolve nello stesso parere dell’organo, la cui prevalenza è prevista dalla legge. <br />
Nè a questo giudice sarebbe consentito il vaglio in ordine alla riconducibilità della infermità a causa di servizio, dovendosi ribadire quanto sopra considerato circa i limiti del sindacato in ordine al merito dell’attività tecnico-discrezionale a base dei provvedimenti concernenti il riconoscimento del diritto all’equo indennizzo.<br />
Conclusivamente, il ricorso in epigrafe è da respingere, stante l’infondatezza delle relative doglianze; le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo.  </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sez. 1^ bis,  respinge il ricorso in epigrafe.<br />
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del resistente Ministero della Difesa, liquidate forfetariamente nella somma di € 2.000,00 (€ duemila/00).<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma il 18 dicembre 2007, in Camera di consiglio, con l&#8217;intervento dei sigg. magistrati:<br />
Dott. Elia Orciuolo              	                  &#8211; Presidente<br />	<br />
Avv. Carlo Modica de Mohac	                  &#8211; Consigliere<br />	<br />
Dr. ssa Donatella Scala                                &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-bis-sentenza-9-4-2008-n-3029/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.3029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3029/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3029/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3029</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria se l’intervento effettuato contrasta in modo rilevante con la normativa regionale in materia di condono, considerando altresi’ che dal provvedimento impugnato non può farsi discendere un immediato pericolo di pregiudizio. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3029/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3029/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di diniego di permesso di costruire in sanatoria  se l’intervento effettuato contrasta in modo rilevante con la normativa regionale in materia di condono, considerando altresi’ che dal provvedimento impugnato  non può farsi discendere un immediato pericolo di pregiudizio. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE <br />
PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA BIS </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3029/2007 <br />
Registro Generale: 2980/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PATRIZIO GIULIA Presidente<br />PAOLO RESTAINO Cons. <br />
SOLVEIG COGLIANI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 2980/2007 proposto da:<br />
<b>GRECO PASQUALE </b>rappresentato e difeso da:<br />
DE PAOLIS AVV. LUCAcon domicilio eletto in ROMAVIA RACCHIA, 2presso ROMAGNOLI AVV. FRANCESCA  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI VELLETRI </b> rappresentato e difeso da:CAPOZZI AVV ANTONIOcon domicilio eletto in ROMAVIA C. MORIN, 1presso MAGGISANO AVV ANDREA<br />
per l&#8217;annullamento,<br />
previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
del provvedimento di diniego della domanda di permesso di costruire in sanatoria n. 38/07 del 26.1.2007 notificato il 5.2.2007</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI VELLETRI<br />
Udito il relatore Cons. SOLVEIG COGLIANI  e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Vista la nota dell’amministrazione a seguito della ordinanza istruttoria;<br />
considerata la natura dell’intervento effettuato ed il rilevato contrasto con la normativa regionale in materia di condono;<br />
Considerato, peraltro, l’oggetto del provvedimento impugnato, cui non può farsi discendere l’immediato pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile;<br />
Ritenuto che NON sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 21 Giugno 2007</p>
<p>PRESIDENTE<br />
CONSIGLIERE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3029/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3029</a></p>
<p>Va sospesa la procedura di appalto concorso per la progettazione e verifica di un edificio RAI. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Registro Ordinanza: 3029/07 Registro Generale:4542/2007 Sezione Sesta composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone Cons. Roland Ernst Bernabe&#8217; Est. Cons.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3029</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3029/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la procedura di appalto concorso per la progettazione e verifica di un edificio RAI. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3029/07<br />
Registro Generale:4542/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta </b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br /> Cons. Roland Ernst Bernabe&#8217; Est.<br />  Cons. Paolo Buonvino <br /> Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />
ha pronunciato la presente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2007.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>WIPPTALERBAU SPA IN PR. E Q.LE CAPOGRUPPO MANDATARIA A.T.I.</b> &#8211;<b>ATI &#8211; IMPRESA CALZAVARA S.P.A.</b><br />
rappresentatI e difesi dagli Avv.  LUIGI MANZI e STEFAN THURIN<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA FEDERICO CONFALONIERI, 5<br />
presso LUIGI MANZI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>RADIOTELEVISIONE AZIENDA SPECIALE PROVINCIA DI BOLZANO</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti  MARIA LARCHER,  MICHELE COSTA e RENATE VON GUGGENBERG<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA BASSANO DEL GRAPPA N.24<br />
presso MICHELE COSTA</p>
<p>e nei confronti di<br />
MOOSMAIR S.R.L.<br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti  BRUNO MELLARINI e SALVATORE DI MATTIA<br />
con domicilio  eletto in Roma VIA CONFALONIERI 5<br />
presso SALVATORE DI MATTIA</p>
<p>per l&#8217;annullamento dell&#8217;ordinanza del T.R.G.A. &#8211; SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO  n. 74/2007, resa tra le parti, concernente APPALTO   CONCORSO PROGETTAZIONE, VERIFICA ED ALTRO DI EDIFICIO;<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello; <br />
Vista l&#8217;ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MOOSMAIR S.R.L.<br />RADIOTELEVISIONE AZIENDA SPECIALE PROVINCIA DI BOLZANO<br />
Udito il relatore Cons. Roland Ernst Bernabe&#8217; e uditi, altresì, per le parti l’avv. Manzi, l’avv. Zeller per delega dell’avv. Thurin, l’avv. Costa, l’avv. Larcher e l’avv. Di Mattia.</p>
<p>Ritenuto che sussistono nel ricorso in appello elementi di “fumus boni iuris”;<br />
ritenuto di rinviare la causa per la trattazione del merito a norma dell’art. 23, bis della legge n. 1034/71;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Accoglie l&#8217;appello (Ricorso numero: 4542/2007) e, per l&#8217;effetto, in riforma dell&#8217;ordinanza impugnata,  accoglie  l&#8217;istanza  cautelare proposta in primo grado e rinvia al primo giudice ai sensi dell’art. 23 bis citato.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Giugno 2007</p>
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		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2005 n.3029</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-6-2005-n-3029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-6-2005-n-3029/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2005 n.3029</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. Impresa dr. Ing. Giovanni Tognozzi s.p.a. (Avv. C. Bossi) contro la Regione Toscana (Avv. L. Bora), l’A.T.E.R. di Firenze (non costituita) ed il Comune di Firenze (non costituito) in tema di rapporti giuridici e patrimoniali relativi all&#8217;esecuzione del programma di edilizia residenziale sovvenzionata nella</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-20-6-2005-n-3029/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 20/6/2005 n.3029</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est. Impresa dr. Ing. Giovanni Tognozzi s.p.a. (Avv. C. Bossi) contro la Regione Toscana (Avv. L. Bora), l’A.T.E.R. di Firenze (non costituita) ed il Comune di Firenze (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>in tema di rapporti giuridici e patrimoniali relativi all&#8217;esecuzione del programma di edilizia residenziale sovvenzionata nella Regione Toscana</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo – Legittimazione ed interesse processuale &#8211; Rapporti giuridici e patrimoniali relativi all’esecuzione del programma di edilizia residenziale sovvenzionata – Regione Toscana &#8211; Intercorrono, in via esclusiva, tra i soggetti attuatori, cioè i Comuni, e le imprese incaricate della materiale realizzazione dei lavori – Impugnazione del mancato riconoscimento dei maggiori oneri affrontati per la realizzazione di alcuni alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata – Difetto di legittimazione passiva della Regione &#8211; Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>I rapporti giuridici e patrimoniali relativi all’esecuzione del programma di edilizia residenziale sovvenzionata, secondo la legislazione regionale toscana, intercorrono, in via esclusiva, tra i soggetti attuatori, cioè i Comuni, e le imprese incaricate della materiale realizzazione dei lavori di costruzione delle abitazioni. Ne consegue la carenza di legittimazione passiva della Regione Toscana in relazione all’impugnazione dell’atto con cui essa non ha riconosciuto alla società ricorrente i maggiori oneri affrontati per la realizzazione di 85 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">in tema di rapporti giuridici e patrimoniali relativi all’esecuzione del programma di edilizia residenziale sovvenzionata nella Regione Toscana</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano</b></p>
<p>N. 3029 REG. SENT.<br />
ANNO 2005<br />
n.  937  Reg. Ric.<br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA<br />
&#8211; I^ SEZIONE &#8211;</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p align=center><b>S E N T E N Z A</b></p>
<p>sul ricorso n. 937/04 proposto da<br />
<b>IMPRESA DR. ING. GIOVANNI TOGNOZZI s.p.a.</b>, con sede in Firenze, in persona del Presidente del Consiglio d’Amministrazione e legale rappresentante p.t., dott. Emidio Petrilli, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Bossi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Firenze, Borgo Pinti n. 80,</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>la <b>Regione Toscana</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Lucia Bora presso la quale ha eletto domicilio, in Firenze, via Cavour n. 18,</p>
<p>l’<b>A.T.E.R. di Firenze</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;</p>
<p>&#8211;	il <b>Comune di Firenze</b>, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della nota del 26 febbraio 2004 prot. 124/24905/23.04 del Dirigente del Settore edilizia residenziale pubblica della Regione Toscana con cui non sono stati riconosciuti alla ricorrente i maggiori oneri affrontati per la realizzazione di 85 alloggi di ed<br />
&#8211; della comunicazione del Direttore della direzione urbanistica del Comune di Firenze del 5 marzo 2004 prot. 10269/04;<br />
&#8211; della deliberazione della Giunta regionale toscana n. 328/96 e successivi aggiornamenti;<br />
&#8211; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quello impugnato.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza del 19 aprile 2005, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>La Società ricorrente è proprietaria di alcune aree ubicate nel Comune di Firenze e inserite all’interno del P.E.E.P. adottato dallo stesso Comune, con deliberazione n. 6415/790 del 14 febbraio 1992, successivamente approvato con delibera della Giunta regionale Toscana del 4 agosto 1995 del 23 ottobre 1995.<br />
Avverso le suddette deliberazioni l’Impresa Tognozzi ha presentato ricorso dinanzi a questo TAR che lo ha accolto con sentenza n. 1700/2000.<br />
In pendenza del gravame proposto innanzi al Consiglio di Stato dal Comune di Firenze per l’annullamento della predetta pronuncia, le parti hanno stipulato, in data 31 gennaio 2002, un atto di convenzione e transazione per la realizzazione di un intervento urbanistico edilizio consistente nella realizzazione di 85 alloggi volano ovvero “alloggi per il trasferimento temporaneo degli abitanti degli immobili da recuperare” ex art. 11 della l. n. 179/1992.<br />
In tale convenzione, approvata dal Consiglio comunale con deliberazione del 17 dicembre 2001, sono stati promessi in vendita al Comune 85 alloggi di edilizia residenziale pubblica secondo quanto previsto dalla concessione n. 74/1999, a suo tempo rilasciata all’impresa ricorrente, nell’ambito del PEEP e di cui è stato prorogato il termine di inizio dei lavori. Detta convenzione stabiliva, altresì, che il prezzo pattuito per la vendita potesse variare “sia per l’adeguamento ISTAT relativo all’anno 2001, sia nel caso in cui la Regione Toscana riconosca, secondo quanto sostenuto al soggetto attuatore, i maggiori oneri affrontati per questo intervento e non considerati dalla deliberazione n. 328 del 10 marzo 1996, né dai successivi adeguamenti ISTAT, e corrispondenti agli oneri accessori resi obbligatori dalla legge 494/1996 (sicurezza nei cantieri), dal DPCM 5 dicembre 1997 (requisiti acustici degli edifici) e dalla DCRT 1497/1998 (bonifica delle aree)”.<br />
In relazione tale previsione il Comune si impegnava trasmettere alla Regione Toscana le richieste di aumento del prezzo presentato dal soggetto attuatore.<br />
A fronte di tale richiesta, con la nota precisata in epigrafe, il Dirigente del Settore edilizia residenziale pubblica della Regione Toscana respingeva la richiesta.<br />
Contro tale atto ricorre la società in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:</p>
<p>1. Eccesso di potere per errore sui presupposti. Violazione e/o falsa applicazione della delibera della Giunta regionale Toscana n. 328/96 anche in relazione al D.M. 5 agosto 1994. Eccesso di potere per carenza di motivazione</p>
<p>2. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 5 agosto 1994 e della delibera GRT n. 328/96 anche in relazione alla legge 457/1978 e dell’art. 11 della legge n. 179/1992. Eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità manifesta.</p>
<p>3. Ulteriore violazione e/o falsa applicazione della l. n. 457/1978 1978 e dell’art. 11 della legge n. 179/1992. Violazione e/o falsa applicazione della l. n. 494/1996, dl DPCM 5 dicembre 1997 e della D.C.R.T. n. 1497/1998. Violazione e/o falsa applicazione del DM 5 agosto 1994 e della delibera GRT n. 328/96. <br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione regionale intimata opponendosi all’accoglimento del gravame. <br />
Alla pubblica udienza del 19 aprile 2005 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>Con il ricorso in esame viene impugnato l’atto in epigrafe con cui la Regione Toscana non ha riconosciuto alla società ricorrente i maggiori oneri affrontati per la realizzazione di 85 alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata <br />
Preliminarmente è necessario esaminare l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione passiva avanzata dalla Regione Toscana.<br />
L’eccezione merita di essere condivisa.<br />
Come risulta evidente dalla narrazione dei fatti che hanno preceduto la proposizione del gravame, la Regione appare del tutto estranea alla pretesa effettivamente dedotta dalla società ricorrente, ossia quella di vedere riconosciuti i maggiori oneri asseritamente sostenuti per la realizzazione degli alloggi di cui sopra.<br />
E ciò sia per una ragione sostanziale che per motivi che attengono allo svolgimento del procedimento.<br />
Quanto al primo profilo mette conto rammentare che in applicazione del generale principio di intangibilità della sfera giuridica &#8211; secondo il quale, giusto l&#8217;art. 1372 cod. civ., l&#8217;atto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge (Cass. civ. sez. I, 10 febbraio 2001, n. 1920), non può ritenersi che la convenzione, di natura sostanzialmente contrattuale, con la quale il Comune di Firenze e l’impresa ricorrente hanno pattiziamente risolto la propria controversia, rinunciando alle reciproche pretese, possa incidere nella sfera patrimoniale di un altro soggetto rimasto del tutto estraneo alla conclusione dell’atto.<br />
Con riferimento, poi al secondo aspetto, si osserva che la Regione Toscana, anche nella fase precedente, non ha intrattenuto alcun rapporto con l’impresa Tognozzi essendosi limitata, secondo la normativa che regola la materia, ad assegnare al Comune di Firenze il contributo spettante per la realizzazione degli interventi programmati di edilizia residenziale sovvenzionata.<br />
Invero, secondo l’art. 58 della l. n. 865 del 1971 “Gli enti ed organismi incaricati dell&#8217;attuazione dei programmi di cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti…. I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all&#8217;appalto dei lavori ed assumono l&#8217;attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo”.<br />
Orbene, mentre inizialmente l’esecuzione dei programmi in parola era affidata agli I.A.C.P., con la legge reg. n. 49/1986 la Regione Toscana ha soppresso tali enti, affidandone i compiti alle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER).<br />
Successivamente con la legge reg. 3 novembre 1998, n. 77  di riordino delle competenze in materia di edilizia residenziale pubblica, premesso lo scioglimento delle ATER esistenti (art. 7), si è disposto, all’art. 4, che “Sono conferite ai Comuni tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione dall&#8217;art. 2 e tra queste in particolare: a) il rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo; b) l&#8217;attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati; c) l&#8217;individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti…”, essendo, invece, attribuiti alla Regione esclusivamente compiti di programmazione, indirizzo e coordinamento, nonché di verifica e controllo, anche in forma sostitutiva.<br />
Ne discende, in conclusione, che i rapporti giuridici e patrimoniali relativi all’esecuzione del programma di edilizia residenziale sovvenzionata, secondo la legislazione regionale toscana, intercorrono, in via esclusiva, tra i soggetti attuatori, cioè i Comuni, e le imprese incaricate della materiale realizzazione dei lavori di costruzione delle abitazioni.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione passiva della Regione Toscana.<br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P. Q. M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.</p>
<p>Così deciso in Firenze, il 19 aprile 2005, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Giacinta DEL GUZZO                 &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20 GIUGNO 2005<br />
Firenze, lì 20 GIUGNO 2005</p>
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