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	<title>3019 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3019 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2020 n.3019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-7-2020-n-3019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-7-2020-n-3019/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2020 n.3019</a></p>
<p>Salvatore Veneziano, Presidente Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore Provvedimenti a forma scritta : la funzione e le conseguenze della sottoscrizione 1.Atto amministrativo &#8211; forma scritta- sottoscrizione &#8211; funzione e conseguenze. 2.Atto amministrativo &#8211; firma apposta in calce &#8211; natura e finalità . 1.Nei provvedimenti di forma scritta, la funzione della sottoscrizione è</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-7-2020-n-3019/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2020 n.3019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-7-2020-n-3019/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2020 n.3019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Salvatore Veneziano, Presidente Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore</span></p>
<hr />
<p>Provvedimenti a forma scritta : la funzione e le conseguenze della sottoscrizione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.Atto amministrativo &#8211; forma scritta- sottoscrizione &#8211; funzione e conseguenze.</p>
<p>2.Atto amministrativo &#8211; firma apposta in calce &#8211; natura e finalità .</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">1.<i>Nei provvedimenti di forma scritta, la funzione della sottoscrizione è di consentire l&#8217;individuazione dell&#8217;autorità  emanante, con la conseguenza che solo la sua totale mancanza rende nullo il provvedimento, perchè non consente di stabilire quale amministrazione lo abbia adottato. L&#8217;autografia della sottoscrizione non è, invece, configurabile come requisito di esistenza giuridica dell&#8217;atto amministrativo &#8211; e quindi di validità  &#8211; qualora dallo stesso contesto dell&#8217;atto sia possibile accertare la provenienza dell&#8217;atto e la sicura attribuzione all&#8217;autore .</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. La firma apposta in calce ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per potere ricondurre quest&#8217;ultimo, per i profili psichico e giuridico, all&#8217;agente amministrativo che lo abbia formalmente adottato, è altrettanto vero che, anche in ossequio al pìù generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra amministrazione e cittadino, non solo la leggibilità  della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità  dell&#8217;atto amministrativo, laddove concorrano altri elementi testuali (quali, indicazione dell&#8217;ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali è possibile individuare la sicura provenienza dell&#8217;atto stesso.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 10/07/2020<br /> <strong>N. 03019/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01703/2020 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> ex art. 60 cod. proc. amm.;<br /> sul ricorso numero di registro generale 1703 del 2020, proposto da:<br /> Mic Costruzioni S.r.l., con sede in Recale (CE), Rubner Holzbau Sud S.r.l. con sede in Calitri (AV), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Eduardo Romano ed Alessandro Romano, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Maria Iaccarino in Napoli, via San Pasquale a Chiaia n. 55, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Marcianise, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Donisi in Napoli, via Tommaso Caravita 10;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Costruzione Grillo di Felice Grillo, Holz Albertani S.p.A., in persona dei rispettivi rappresentanti legali non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento:</em></strong><br /> a) della Determinazione n. 167 dell&#8217;11 marzo 2020, con la quale il Dirigente del III Settore del Comune di Marcianise ed il Responsabile del Procedimento, hanno dichiarato &#8220;nullo anche, ai sensi dell&#8217;art. 21-septies L. 241/90, l&#8217;atto denominato &#8216;Determinazione n 679 del 28/8/2019&#8217;, in quanto, in particolare, manca uno degli elementi essenziali che lo stesso deve possedere per essere considerato valido e cioè la &#8216;sottoscrizione e quindi l&#8217;espressione della volontà &#8216; alla data dell&#8217;atto del Dirigente competente per l&#8217;assunzione dello stesso, e quindi dichiarare nullo quanto in esso contenuto&#8221;;<br /> b) di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione delle ricorrenti, tra i quali, in particolare<br /> b.1) la Nota prot. n. 0012765 dell&#8217;11 marzo 2020, contenente la comunicazione dell&#8217;intervenuta adozione della determinazione sub a)<br /> b.2) la Nota prot. n. 536 del 7 gennaio 2020 del Dirigente del III Settore del Comune di Marcianise, di comunicazione di avvio del procedimento per la declaratoria di nullità  e contestuale invito a formulare controdeduzioni;<br /> b.3) il &#8220;Regolamento delle determinazioni dirigenziali del Comune di Marcianise&#8221;, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 20 gennaio 2009, relativamente agli artt. 5 (Forma e sottoscrizione) e 7 (Raccolta e pubblicazioni), per come evocati nella Determinazione n. 167/2020 impugnata sub a);<br /> b.4) tutti gli ulteriori atti e provvedimenti a tutt&#8217;oggi sconosciuti e per i quali si riservano la proposizione di motivi aggiunti, ove necessario.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Marcianise;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Visto l&#8217;art. 84, commi 5 e 6, D.L. 18/2020;<br /> Visto l&#8217;art. 5 del decreto del Presidente del TAR Campania n. 14/2020;<br /> Relatore il dott. Gianmario Palliggiano nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, svolta da remoto, ai sensi dell&#8217;art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n.18/2020, convertito in legge con l. n. 27/2020, e dell&#8217;art. 5 del D.P. n.14/2020/Sede, mediante l&#8217;utilizzo del software Microsoft Teams, individuato nelle indicazioni impartite dal Segretario Generale della G.A. e dal Servizio per l&#8217;Informatica della G.A.; la causa è stata trattenuta in decisione, omesso ogni avviso, ai sensi dell&#8217;art. 60 c.p.a., dell&#8217;art. 84, comma 5, D.L. 18/2020, convertito in legge con l. n. 27/2020, e dell&#8217;art. 5 del decreto presidenziale n. 14/2020/sede.</p>
<p> 1.- La ricorrente MIC Costruzioni s.r.l., in costituenda A.T.I. con la Società  Rubner Holzbau Sud, e designata quale capogruppo e mandataria da quest&#8217;ultima, ha preso parte alla procedura aperta indetta nel mese di maggio 2018 dal Comune di Marcianise per l&#8217; &#8220;Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla Ristrutturazione dell&#8217;ex canapificio da destinare ad impianti sportivi &#8211; CIG : 748881801E &#8211; CUP : H28J07000020004&#8221;.<br /> All&#8217;esito della procedura, come risulta dai verbali di gara redatti dal 24 luglio 2018 al 17 luglio 2019, la Commissione valutatrice formulava proposta di aggiudicazione in favore dell&#8217;A.T.I. MIC Costruzioni e Rubner Holzbau Sud, collocatasi al vertice della graduatoria con punti 98,31/100.<br /> Con Determinazione n. 679 del 28 agosto 2019, il dirigente del V Settore sanciva la chiusura delle operazioni di gara e l&#8217;aggiudicazione definitiva in favore dell&#8217;A.T.I. MIC Costruzioni s.r.l. &#8211; Rubner Holzbau Sud, stabilendo altresì¬ di &#8220;Procedere alla stipula del contratto ai sensi dell&#8217;art. 32, comma 10 d.lgs. 50/2016&#8221;.<br /> All&#8217;aggiudicazione definitiva seguiva la pubblicazione &#8211; a partire dal 12 settembre 2019 e per quindici giorni consecutivi &#8211; della Determinazione n. 679/2019 all&#8217;Albo pretorio del Comune di Marcianise nonchè la comunicazione di avvenuta aggiudicazione agli altri partecipanti, mediante PEC prot. n. 42296 del 16 settembre 2019.<br /> Decorsi i termini per le eventuali impugnative degli esiti di gara nonchè il c.d. <em>stand still</em>, l&#8217;aggiudicataria, non essendo stata nel frattempo convocata per la sottoscrizione del contratto di appalto, formalizzava al Comune di Marcianise atto d&#8217;invito, diffida e messa in mora, acquisito con nota prot. n. 58595 del 17 dicembre 2019.<br /> In risposta, il Comune di Marcianise, nella persona del Dirigente di Settore, trasmetteva alla ricorrente la nota prot. n. 536 del 7 gennaio 2020 di avvio del procedimento volto alla declaratoria di nullità  della determinazione di aggiudicazione n. 679/2019.<br /> La ricorrente, in contraddittorio, produceva, a sua volta, nota del 16 gennaio 2020.<br /> Il Comune di Marcianise &#8211; dopo avere chiesto parere ad un legale esterno di fiducia &#8211; ha adottato la nota prot. n. 167 dell&#8217;11 marzo 2020, con la quale ha dichiarato &#8220;nullo&#8221; il provvedimento n. 679/2019, nel presupposto che fosse viziato in quanto &#8220;carente&#8221; di uno &#8220;degli elementi essenziali che lo stesso deve possedere per essere considerato valido e cioè la &#8220;sottoscrizione e quindi l&#8217;espressione della volontà &#8220;, alla data dell&#8217;atto del Dirigente competente per l&#8217;assunzione dello stesso.<br /> 2.- Con l&#8217;odierno ricorso, notificato il 3 giugno 2020 e depositato il successivo 4, l&#8217;ATI MIC Costruzioni &#8211; Rubner Holzbau Sud hanno impugnato la menzionata determina n. 167/2020.<br /> La ricorrente ha dedotto le seguenti censure:<br /> 1) violazione degli artt. 1, 3 7 e 8 L. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza d&#8217;istruttoria, travisamento; violazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa.<br /> A fronte di soli dieci giorni assegnati alla destinataria per replicare alla comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 536 del 7 gennaio 2020, comunque ritualmente rispettato, l&#8217;Amministrazione titolare del procedimento, si era autovincolata alla conclusione del procedimento medesimo assegnandosi sessanta giorni, scadente il 7 marzo 2020, dall&#8217;avvio del procedimento per addivenire alla conclusione dello stesso ed alla adozione dell&#8217;atto finale, intervenuto solo il successivo 11 marzo, allorquando le situazioni giuridiche in favore della ricorrente si erano ormai consolidate ed il potere dell&#8217;amministrazione si era esaurito.<br /> 2) violazione degli artt. 3 e 21-septies L. n. 241/1990; del d. lgs 82/2005; dei principi generali di buon andamento ed imparzialità  dell&#8217;azione amministrativa; degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento delle determinazioni dirigenziali, approvato con deliberazione della commissione straordinaria n. 16 del 20 gennaio 2009; eccesso di potere per carenza d&#8217;istruttoria nei presupposti di fatto e di diritto<br /> Nel caso di specie, infatti, la Determinazione n. 679/2019 non è &#8220;priva di sottoscrizione&#8221;, bensì¬ risulta ritualmente sottoscritta in una data, il 5 settembre 2019, successiva a quella in cui il provvedimento è stato materialmente confezionato dal funzionario istruttore.<br /> Si verserebbe, quindi, in una fattispecie non rientrante tra le ipotesi che, ai sensi dell&#8217;art. 21-septies L. n. 241/1990, costituiscono <em>numerus clausus</em> di nullità  del provvedimento amministrativo.<br /> 3) violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; eccesso di potere per sviamento, carenza dell&#8217;interesse pubblico specifico alla declaratoria di nullità ; illogicità  ed ingiustizia manifeste; perplessità .<br /> Sarebbe del tutto carente l&#8217;interesse pubblico specifico alla declaratoria di nullità  dell&#8217;aggiudicazione della gara d&#8217;appalto, alla luce dei presunti vizi che l&#8217;Ufficio ha inteso individuare nella Determinazione oggetto n. 679/2019.<br /> Con decreto n. 1128 del 5 giugno 2020, il Presidente della Sezione ha respinto l&#8217;istanza di misure cautelari urgenti.<br /> In data 22 giugno 2020, si è costituito in giudizio il comune di Marcianise; ha eccepito in via preliminare l&#8217;inammissibilità  del ricorso per carenza d&#8217;interesse alla sua coltivazione; nel merito l&#8217;infondatezza.<br /> Le parti controinteressate, ritualmente intimate non si sono costituite in giudizio.<br /> La causa è stata fissata alla camera di consiglio del 24 giugno 2020 per la trattazione dell&#8217;istanza cautelare in sede collegiale.<br /> Le parti &#8211; ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020 &#8211; hanno presentato memorie e repliche.<br /> A conclusione dell&#8217;udienza camerale, il Collegio ha ritenuto sussistere gli estremi, di cui all&#8217;art. 60 cod. proc. amm., per definire la causa con sentenza in forma semplificata, omesso ogni avviso, come previsto dall&#8217;art. 84, comma 5, D.L. 18/2020.<br /> 3.- In via preliminare è infondata l&#8217;eccezione di inammissibilità  del ricorso, sollevata dalla difesa dell&#8217;amministrazione comunale.<br /> L&#8217;atto impugnato formalizza la nullità  della determinazione dirigenziale n. 679/2019 con la quale l&#8217;ATI ricorrente era risultata aggiudicataria della gara in argomento.<br /> E&#8217; pertanto evidente il suo interesse concreto ed attuale ad impugnare il provvedimento col quale l&#8217;amministrazione ha dichiarato &#8211; benchè per ragioni in apparenza formali &#8211; la nullità  di quella determinazione, senza che, peraltro, vi sia stata alcun successivo provvedimento o diversa manifestazione implicita di volontà  volta a rideterminarsi nel senso di confermare l&#8217;aggiudicazione.<br /> 4.- Ciò chiarito, il ricorso è nel merito fondato, stante la fondatezza con rilievo assorbente della seconda e della terza censura, le quali possono essere trattate congiuntamente in considerazione degli evidenti profili di omogeneità  nelle stesse presenti.<br /> 4.1.- A differenza della disciplina civilistica sul contratto, non vi è una previsione legislativa che fissi esplicitamente gli elementi dell&#8217;atto amministrativo e, pìù in particolare, del provvedimento.<br /> In dottrina, secondo un orientamento tradizionale, ispirato ad una visione civilistica degli istituti di diritto pubblico, gli elementi essenziali dell&#8217;atto amministrativo &#8211; in quanto assimilabili, nel contenuto e nella forma, al negozio giuridico &#8211; sono individuabili in: soggetto, oggetto, destinatario, volontà  e forma.<br /> Secondo altro orientamento, fermo restando il carattere essenziale di elementi quali il soggetto, il contenuto, l&#8217;oggetto e la forma, non sarebbe tuttavia pertinente l&#8217;assimilazione tra negozio ed atto amministrativo in quanto, le finalità  prevalentemente pubblicistiche che persegue quest&#8217;ultimo, producono una sensibile attenuazione dell&#8217;elemento volontaristico, risultando molto pìù rilevante la rispondenza della statuizione al perseguimento dell&#8217;interesse pubblico, in ogni caso immanente nell&#8217;atto da adottare.<br /> D&#8217;altronde, secondo le indicazioni contenute agli artt. 7 ed 8 L. n. 241/1990, l&#8217;atto amministrativo deve contenere le seguenti indicazioni:<br /> a) l&#8217;amministrazione competente;<br /> b) l&#8217;oggetto del procedimento promosso;<br /> c) l&#8217;ufficio e la persona responsabile del procedimento;<br /> d) il termine entro cui l&#8217;amministrazione è tenuta a provvedere.<br /> Per quanto d&#8217;interesse in questa sede, riguardo al profilo soggettivo, è necessario che il provvedimento sia riconducibile ad un preciso soggetto (o anche organo) pubblico, in quanto espressione di esercizio delle funzioni pubbliche che il legislatore gli ha demandato.<br /> 4.2.- Riguardo alla forma, l&#8217;art. 3 L. n. 241/1990, nel prescrivere che il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso, pone la regola generale della forma scritta, regola che tuttavia soffre di notevoli eccezioni ogni volta che il silenzio dell&#8217;amministrazione assume un valore significativo in senso di diniego o di assenso.<br /> Quando il provvedimento è redatto in forma scritta, esso, di norma, si compone dei seguenti elementi:<br /> &#8211; l&#8217;intestazione, la quale indica l&#8217;autorità  da cui lo stesso promana;<br /> &#8211; il preambolo, che contiene l&#8217;enunciazione della norma o delle norme di legge sulla base delle quali l&#8217;amministrazione procedente ha assunto la decisione;<br /> &#8211; la motivazione, che esplicita le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della sua emanazione e, nell&#8217;esercizio del potere discrezionale, il bilanciamento degli interessi operato per assumere quella specifica decisione;<br /> &#8211; il dispositivo, che contiene la concreta deliberazione dell&#8217;amministrazione emanante;<br /> &#8211; la data ed il luogo di emanazione;<br /> &#8211; la sottoscrizione dell&#8217;organo rappresentativo dell&#8217;amministrazione emanante.<br /> Su quest&#8217;ultimo aspetto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, nei provvedimenti di forma scritta, la funzione della sottoscrizione è di consentire l&#8217;individuazione dell&#8217;autorità  emanante, con la conseguenza che solo la sua totale mancanza rende nullo il provvedimento, perchè non consente di stabilire quale amministrazione lo abbia adottato.<br /> L&#8217;autografia della sottoscrizione non è, invece, configurabile come requisito di esistenza giuridica dell&#8217;atto amministrativo &#8211; e quindi di validità  &#8211; qualora dallo stesso contesto dell&#8217;atto sia possibile accertare la provenienza dell&#8217;atto e la sicura attribuzione all&#8217;autore (cfr. Tar Catania, sez. II, 12 novembre 2019, n. 2713).<br /> 4.3.- Sul punto, secondo un precedente di questo TAR (sez. VIII, 8 novembre 2017, n. 5245), se è vero che la firma apposta in calce ad un atto amministrativo costituisce lo strumento per potere ricondurre quest&#8217;ultimo, per i profili psichico e giuridico, all&#8217;agente amministrativo che lo abbia formalmente adottato, è altrettanto vero che, anche in ossequio al pìù generale principio di correttezza e buona fede cui debbono essere improntati i rapporti tra amministrazione e cittadino, non solo la leggibilità  della firma ma anche la stessa autografia della sottoscrizione non possono costituire requisiti di validità  dell&#8217;atto amministrativo, laddove concorrano altri elementi testuali (quali, indicazione dell&#8217;ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione), emergenti anche dal complesso dei documenti che lo accompagnano, dai quali è possibile individuare la sicura provenienza dell&#8217;atto stesso.<br /> In altri termini, l&#8217;atto amministrativo esiste egualmente come tale in tutti i casi nei quali i dati emergenti dal procedimento amministrativo consentano comunque di attribuirlo ad un&#8217;amministrazione e, al suo interno, all&#8217;agente materiale competente in astratto secondo le norme positive. E&#8217; fatta sempre salva la facoltà  dell&#8217;interessato di chiedere al giudice l&#8217;accertamento dell&#8217;effettiva provenienza dell&#8217;atto stesso dal soggetto autorizzato a firmarlo (cfr. anche Cfr. Cons. St., sez. V, 28 maggio 2012 n. 3199; Cass., 15 marzo 2011 n. 6092; Cass., 7 agosto 1996 n. 7234; TAR Lazio, Roma, 28 maggio 2013 n. 5323; TAR Lazio, Roma, 21 ottobre 2010 n. 32942; TAR Toscana, 19 marzo 1999 n. 42).<br /> 5.- Nel caso in esame, l&#8217;art. 5 del Regolamento delle determinazioni dirigenziali del Comune di Marcianise dispone che: &quot;La determinazione, per la sua esistenza, deve essere redatta in forma scritta dal Responsabile del Settore competente che la sottoscrive. (&#8230;)&quot;.<br /> Può osservarsi che la disposizione regolamentare subordina l&#8217;esistenza giuridica di un provvedimento alla sua redazione in forma scritta, non anche alla sua sottoscrizione.<br /> La disposizione generale del comune di Marcianise si riconduce quindi proprio a quella giurisprudenza, come sopra menzionata, orientata a conservare l&#8217;atto amministrativo non dotato di firma, a condizione che dallo stesso emergano elementi identificativi che consentano comunque di risalire con certezza all&#8217;amministrazione emanante.<br /> Calando nel caso di specie le argomentazioni innanzi riportate, occorre verificare se nella determinazione n. 679/2019 sussistono i cd. &quot;dati identificativi&quot; indicati dalla giurisprudenza, ossia: indicazione dell&#8217;ente competente, qualifica, ufficio di appartenenza del funzionario che ha adottato la determinazione.<br /> In concreto, la determinazione riporta:<br /> &#8211; in alto a sinistra i dati dell&#8217;ufficio e del funzionario che ha redatto l&#8217;atto: V Settore; Dirigente: On. Ta.; Ufficio Proponente: Lavori Pubblici; Responsabile del procedimento: An. de Ca.; Registro Settoriale n. 45 del 28 agosto 2019 ed il CIG: 748881801E.<br /> &#8211; in basso, in ogni pagina è riportata la dicitura: &quot;Determinazione V Settore n. 679 del 28-08-2019 Comune di Marcianise&quot;.<br /> Questi dati rendono possibile individuare, senza incertezze, l&#8217;identità  dell&#8217;Ente competente, dell&#8217;ufficio, del funzionario e della sua qualifica.<br /> Per di pìù, dato non certo trascurabile ai fini che in questa sede interessano, alcuni giorni dopo la pubblicazione della determinazione, il dirigente del V Settore, dott. On. Ta., ha provveduto ad apporre, in data 5 settembre 2019, e quindi dopo solo otto giorni, la sua firma in formato digitale; in questo modo ha consolidato in via definitiva l&#8217;atto anche per quanto riguarda l&#8217;attribuzione inequivocabile alla sua sfera di competenza e di volizione.<br /> Pertanto, risultano pienamente soddisfatti i requisiti necessari a poter considerare valida ed efficace la Determinazione n. 679/2019.<br /> 6.- Questi aspetti, peraltro, erano stati giÃ  puntualmente rilevati nel parere legale che lo stesso ente comunale si era premurato di chiedere per risolvere il dubbio interpretativo e per individuare la soluzione operativa.<br /> Nel parere, il legale consultato dall&#8217;ente comunale faceva presente, quale soluzione che superasse l&#8217;irregolarità  legata all&#8217;assenza di sottoscrizione, che l&#8217;atto di chiusura del procedimento dovesse assumere valore meramente confermativo del pregresso provvedimento di aggiudicazione, stante l&#8217;assenza di una rinnovata istruttoria circa gli elementi di fatto e di diritto che hanno portato all&#8217;aggiudicazione della gara all&#8217;ATI ricorrente.<br /> A questo punto, l&#8217;opposta decisione di dichiarare la nullità  della determinazione n. 679/2019 appare quanto meno strabica, non solo a fronte delle argomentazioni e delle conclusioni alle quali era pervenuto il parere legale, richiesto prudentemente dalla stessa amministrazione, ma anche della circostanza, in dettaglio rilevata dalla ricorrente nelle repliche alla comunicazione di avvio del procedimento dichiarativo di nullità , che, in almeno sei precedenti occasioni, l&#8217;amministrazione stessa aveva proceduto, senza alcuna esitazione, ad apporre la firma digitale in date successive rispetto a quelle di emanazione dei corrispondenti atti.<br /> 7.- Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo. Sono irripetibili nei confronti delle parti controinteressate, non costituite nel giudizio e non coinvolte nel procedimento conclusosi con l&#8217;impugnata determinazione.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.<br /> Condanna il comune di Marcianise, in favore di parte ricorrente delle spese del giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato. Irripetibili nei confronti delle parti controinteressate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, e dal decreto del Presidente del Tribunale n. 14/2020/sede, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Salvatore Veneziano, Presidente<br /> Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore<br /> Maurizio Santise, Consigliere</p>
<p> <br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-i-sentenza-10-7-2020-n-3019/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 10/7/2020 n.3019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3019/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3019</a></p>
<p>Pres. Carlo D&#8217;Alessandro, est. Vincenzo Blanda Vincenzo Gaudino, Elisabetta Gaudino, Ada Gaudino e Luigi Gaudino (Avv. Raffaele Granata) c. Comune di Acerra (non costituito), La Valio Costruzioni S.r.l. (non costituito) sull&#8217;illegittimità del permesso a costruire in carenza di assenso di tutti i comproprietari dell&#8217;immobile 1. Edilizia e urbanistica – Permesso</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3019/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-ii-sentenza-7-6-2013-n-3019/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2013 n.3019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carlo D&#8217;Alessandro, est. Vincenzo Blanda<br /> Vincenzo Gaudino, Elisabetta Gaudino, Ada Gaudino e Luigi Gaudino (Avv. Raffaele Granata) c. Comune di Acerra (non costituito), La Valio Costruzioni S.r.l. (non costituito)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;illegittimità del permesso a costruire in carenza di assenso di tutti i comproprietari dell&#8217;immobile</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Edilizia e urbanistica –  Permesso di costruire- Amministrazione Comunale- Obbligo di effettuare accertamenti complessi – Non sussiste -Titolo per costruire in capo al richiedente – Necessità- Sussiste- Dissenso dei comproprietari-Rilascio del provvedimento –Illegittimità -Sussiste	</p>
<p>2. Edilizia e urbanistica-Recupero abitativo dei sottotetti- L.R. Campania n.15/2000-Requisiti-Devono sussistere alla data di richiesta di recupero.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, l&#8217;Amministrazione comunale, cui è rimessa sul piano istruttorio la delibazione di conformità urbanistica di ogni progetto edilizio,  seppure non è tenuta ad effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l&#8217;immobile, deve verificare che esista in capo al richiedente un titolo idoneo per eseguire le opere (1).Ne deriva che, in caso di opere che vadano ad incidere sul diritto di altri comproprietari, è legittimo esigere il consenso degli stessi e che, qualora vi sia un conclamato dissidio fra i comproprietari in ordine all&#8217;intervento progettato, la scelta dell&#8217;amministrazione di assentire comunque le opere (in base al mero riscontro della conformità agli strumenti urbanistici) evidenzia un grave difetto istruttorio e motivazionale, perché non dà conto dell’effettiva corrispondenza tra l’istanza edificatoria e la titolarità del prescritto diritto di godimento.	</p>
<p>2. Ai fini del recupero abitativo dei sottotetti, i requisiti previsti  dall’art. 3, comma 1, L. R. Campania n.15/2000 &#8211;  (a) l&#8217;edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza; b) l&#8217;edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della Legge 23 dicembre 1994, n. 724; c) l&#8217;altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40), devono sussistere alla data di richiesta di recupero del sottotetto (2). 	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1). cfr. T.A.R. Campania, Sez. II, 11 dicembre, n. 26817; idem, 22 settembre 2006, n.8243<br />	<br />
(2). cfr. TAR Campania Napoli, n. 9477/2005</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Seconda)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5027 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
Vincenzo Gaudino, Elisabetta Gaudino, Ada Gaudino e Luigi Gaudino, rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Raffaele Granata, con domicilio eletto in Napoli, via P.Ligorio,10 presso lo studio dell’avv. A. Pisanti; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Il Comune di Acerra in persona del Sindaco in carica; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>La Valio Costruzioni S.r.l.; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N.39/A/10 DEL 03/11/2010 RILASCIATO DAL COMUNE DI ACERRA IN FAVORE DELLA VALIO COSTRUZIONI S.R.L.<br />	<br />
E sui motivi aggiunti depositati il 15.12.2011<br />	<br />
per l’annullamento<br />	<br />
DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N.39/A/10 DEL 03/11/2010 RILASCIATO DAL COMUNE DI ACERRA IN FAVORE DELLA VALIO COSTRUZIONI S.R.L.</p>
<p>Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con atto notificato in data 20.9.2011 e depositato il 27.9.2011, Vincenzo Gaudino, Elisabetta Gaudino, Ada Gaudino e Luigi Gaudino, hanno premesso di essere comproprietari di unità immobiliari site in Acerra Via Leonardo da Vinci n. 10, facenti parte di un compendio più ampio dotato di una corte comune originariamente di proprietà di Gaudino Luigi di cui gli istanti si qualificano eredi.<br />	<br />
Gli stessi hanno rappresentato, altresì, che il sig. Gaudino Giuseppe ha chiesto il rilascio di un permesso per la ristrutturazione edilizia ed il recupero del sottotetto esistente della porzione immobiliare sita nella medesima Via Leonardo da Vinci e distinta in catasto al foglio 39, particella n. 276, sub n. 101, 105 e 106.<br />	<br />
In seguito Gaudino Giuseppe ha trasferito il suddetto immobile alla Valio Costruzioni S.r.l., che, in data 3 novembre 2010, ha ottenuto il rilascio del permesso di costruire n. 39/A/2010 per il recupero abitativo del sottotetto in questione.<br />	<br />
Gli istanti, quindi, hanno impugnato il permesso di costruire in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:<br />	<br />
1) violazione dell&#8217;articolo 3 della legge 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere; contraddittorietà; perplessità.<br />	<br />
L’amministrazione ha rilasciato il permesso di costruire senza indicare le ragioni che hanno indotto il Comune a superare le osservazioni rese dai ricorrenti nel corso del procedimento;<br />	<br />
2) violazione dell&#8217;articolo 7 della legge 241/1990; violazione del giusto procedimento.<br />	<br />
In qualità di controinteressati, i ricorrenti avrebbero dovuto partecipare al procedimento che ha condotto rilascio del permesso di costruire. il comune viceversa ha omesso la comunicazione del procedimento nei confronti dei ricorrenti, impedendo l&#8217;instaurazione di un regolare contraddittorio;<br />	<br />
3) violazione dell&#8217;articolo 3 della legge 241/1990; violazione dell&#8217;articolo 11 del d.p.r. 380/2001; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti.<br />	<br />
Il permesso di costruire sarebbe stato rilasciato sulla base di una non corretta rappresentazione della realtà, senza tener conto dell&#8217;esistenza di porzioni immobiliari da ritenersi in comunione ereditaria, tra i quali una scala posta all&#8217;interno del sottotetto utilizzata dai ricorrenti per accedere al tetto sul quale sono posti impianti tecnologici (antenne e climatizzatori).<br />	<br />
Con ordinanza assunta nella camera di consiglio del 20 ottobre 2011, n. 1703 sono stati disposti incombenti istruttori ai quali il Comune ha adempiuto depositando documenti in data 1 dicembre 2011.<br />	<br />
In data 15 dicembre 2011 sono stati depositati motivi aggiunti, con i quali si impugna il medesimo permesso di costruire n. 39/A/2010 deducendo:<br />	<br />
1) violazione dell&#8217;articolo 3 della legge 241/1990; violazione del d.p.r. 380/2001; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso di potere; inesistenza dei presupposti per inesatta e infedele rappresentazione dello stato di fatto.<br />	<br />
Nella planimetria allegata al permesso di costruire figurerebbe una cucina, una camera, un terrazzino scoperto ed una veranda chiusa che non figurerebbero nella planimetria catastale allegata all&#8217;atto di compravendita dell&#8217;immobile da parte della Valio Costruzioni in cui sarebbe presente soltanto un ballatoio ed una cucina;<br />	<br />
2) violazione dell&#8217;articolo 31 della legge n. 1150/1942; violazione del d.p.r. 380/2001; difetto di istruttoria e di motivazione; omessa verifica dei presupposti per il rilascio del titolo autorizzatorio;<br />	<br />
3) violazione dell&#8217;articolo 11 del d.p.r. 380/2001; difetto di legittimazione in capo al richiedente; omessa istruttoria; violazione del combinato disposto degli articoli 1062 e 1117 del codice civile.<br />	<br />
Il permesso di costruire consentirebbe di rimuovere una scala presente nel sottotetto, che consentiva agli altri condomini di raggiungere il lastrico solare dell&#8217;edificio;<br />	<br />
4) violazione del d.p.r. 380/2001; violazione del PRG e del regolamento edilizio vigente nel comune di Acerra; eccesso di potere;<br />	<br />
5) violazione del d.p.r. 380/2001; violazione della legge regionale Campania n. 15/2000.<br />	<br />
Il permesso di costruire consentirebbe di ridurre l&#8217;altezza del solaio dell&#8217;ultimo piano e di realizzare sul prospetto del fabbricato dei nuovi balconi con aggetto sulla pubblica via, modificando la sagoma dell&#8217;edificio in violazione della legge regionale Campania 15/2000.<br />	<br />
I ricorrenti hanno successivamente depositato memorie difensive insistendo nelle loro richieste.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 18 aprile 2013, la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Nell’ordine d’esame delle censure dedotte con l’atto introduttivo del giudizio appare utile soffermarsi su primo e sul terzo mezzo con i quali i ricorrenti deducono, sotto diversi profili, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato che sarebbe stato adottato sulla base di un’erronea valutazione della situazione di fatto e senza tener conto dell&#8217;esistenza di porzioni immobiliari in comunione ereditaria.<br />	<br />
1.1. Al riguardo occorre osservare, innanzitutto, che secondo il primo comma dell’art. 11 del T.U. sull’edilizia (d.P.R. 380/2001) “il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell&#8217;immobile o a chi abbia titolo per richiederlo”.<br />	<br />
Da tale premessa deriva, come osservato sa questa Sezione in analoghe fattispecie, che l&#8217;Amministrazione comunale, cui è rimessa sul piano istruttorio la delibazione di conformità urbanistica di ogni progetto edilizio, deve verificare, tra l’altro, che esista un titolo idoneo per eseguire le opere, che assurge a presupposto di legittimità sia degli interventi che implicano il rilascio del permesso di costruire sia di quelli soggetti al regime semplificato della d.i.a. (cfr. T.A.R. Campania, Sez. II, 11 dicembre, n. 26817; idem, 22 settembre 2006, n.8243).<br />	<br />
È pur vero che la giurisprudenza amministrativa esclude l’esistenza di un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti l&#8217;immobile e, soprattutto in passato, era prevalentemente orientata nel senso che il parametro valutativo dell&#8217;attività amministrativa in materia edilizia fosse solo quello dell&#8217;accertamento della conformità dell&#8217;opera alla disciplina pubblicistica che ne regola la realizzazione, salvi i diritti dei terzi, senza che la mancata considerazione di tali diritti potesse in qualche modo incidere sulla legittimità dell&#8217;atto.<br />	<br />
Tuttavia, più recentemente (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sezione V, 15 marzo 2001, n. 1507 e 21 ottobre 2003, n.6529; T.A.R. Campania, Sezione II, 29 marzo 2007 n.2902), ha avuto occasione di precisare che la necessaria distinzione tra gli aspetti civilistici e quelli pubblicistici dell&#8217;attività edificatoria non impedisce di rilevare la presenza di significativi punti di contatto tra i due diversi profili. In proposito ha, pertanto, chiarito che non è seriamente contestabile che nel procedimento di rilascio dei titoli edilizi l&#8217;amministrazione abbia il potere ed il dovere di verificare l&#8217;esistenza, in capo al richiedente, di un idoneo titolo di godimento sull&#8217;immobile, interessato dal progetto di trasformazione urbanistica, trattandosi di un’attività istruttoria che non è diretta, in via principale, a risolvere i conflitti di interesse tra le parti private in ordine all&#8217;assetto proprietario degli immobili interessati, ma che risulta finalizzata, più semplicemente, ad accertare il requisito della legittimazione del richiedente. Ha, pertanto, concluso nel senso che, in caso di opere che vadano ad incidere sul diritto di altri comproprietari, è legittimo esigere il consenso degli stessi (che può essere manifestato anche per fatti concludenti) e che, a maggior ragione, qualora vi sia un conclamato dissidio fra i comproprietari in ordine all&#8217;intervento progettato, la scelta dell&#8217;amministrazione di assentire comunque le opere (in base al mero riscontro della conformità agli strumenti urbanistici) evidenzia un grave difetto istruttorio e motivazionale, perché non dà conto dell’effettiva corrispondenza tra l’istanza edificatoria e la titolarità del prescritto diritto di godimento.<br />	<br />
2. Sulla base di tali premesse, si ritiene che i suesposti principi possano essere applicati anche alla vicenda in esame, non essendo consentito all’Amministrazione di omettere ogni verifica circa la legittimazione ad effettuare l’intervento, soprattutto quando vi sia stata in sede procedimentale un’espressa opposizione da parte di terzi. Nel caso di specie, i ricorrenti, nella qualità di comproprietari di porzioni del compendio immobiliare sito in Via Leonardo da Vinci, in data 25 giugno 2010, hanno inviato all’Ente locale una comunicazione in cui invitano l’Amministrazione a non rilasciare il permesso di costruire in favore di Gaudino Giuseppe, atteso che lo stesso avrebbe consentito lavori rivolti ad incidere su parti comuni dell’immobile (cortile, accessi, pozzo artesiano…), con conseguente necessità dell’assenso di tutti i comproprietari.<br />	<br />
3. Sulla questione di diritto sottesa alla controversia, il Collegio osserva che la titolarità da parte degli istanti di porzioni dell’immobile trova riscontro nei documenti depositati, tra cui in particolare l’ordinanza del Tribunale di Nola, Sezione I civile in data 22.3.2012, ove si afferma (alle pagine 6 e 7) che i ricorrenti sono comproprietari del lastrico solare e che i medesimi avevano un diritto di servitù su una scala che passava per il sottotetto, demolita nel corso dei lavori di ristrutturazione del sottotetto.<br />	<br />
3.1. Ne consegue, alla luce della documentazione versata in atti, che in mancanza del titolo a disporre in via esclusiva delle parti interessate dai lavori, il Comune non avrebbe potuto rilasciare il richiesto permesso di costruire.<br />	<br />
4. E’ possibile procedere ora all’esame dei motivi aggiunti depositati il 15.12.2011.<br />	<br />
Ritiene il Collegio, in considerazione del suo carattere assorbente, di esaminare previamente la quinta censura, con la quale i ricorrenti deducono l&#8217;illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell&#8217;art. 3 della L.R. n. 15/2000, in quanto nel caso di specie non ricorrerebbero le condizioni previste dalla norma richiamata ai fini del recupero abitativo dei sottotetti.<br />	<br />
Secondo gli interessati il Comune non avrebbe potuto concedere il recupero abitativo, poiché questo prevede consistenti modifiche dell’immobile (abbassamento del solaio di calpestio) e sella sagoma dell’edificio mediante la realizzazione di nuovi balconi con aggetto sulla pubblica via.<br />	<br />
La censura merita adesione.<br />	<br />
Al riguardo è utile richiamare l&#8217;art. 3, comma 1, della l.r. 15 / 2000, secondo il quale: &#8220;1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso qualora concorrano le seguenti condizioni:<br />	<br />
a) l&#8217;edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;<br />	<br />
b) l&#8217;edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della Legge 23 dicembre 1994, n. 724; c) l&#8217;altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 600 metri sul livello del mare è ammessa una riduzione dell&#8217;altezza media sino a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l&#8217;altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini dei calcolo dell&#8217;altezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l&#8217;uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitti a volta, l&#8217;altezza media è calcolata come media aritmetica tra l&#8217;altezza dell&#8217;imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento&#8221;.<br />	<br />
Dalla piana lettura della norma, anche secondo quanto osservato dalla prevalente giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Campania Napoli, n. 9477/2005), si ricava che il requisito della legittima realizzazione o della previa sanatoria dell&#8217;immobile in cui il sottotetto è ubicato, richiesto dal citato art. 3, comma 1, della l.r. 15/2000, deve sussistere alla data di richiesta di recupero del sottotetto; laddove la prima parte del comma 1 del medesimo art. 3 si limita a richiedere l&#8217;esistenza del sottotetto alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 15/2000.<br />	<br />
Alla stregua della citata disciplina nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza dei presupposti per l&#8217;applicazione della citata disciplina di favore, ad iniziare dal requisito dell&#8217;esistenza del sottotetto (nelle dimensioni previste dal progetto allegato alla richiesta di permesso di costruire in questione) alla data di entrata in vigore dell&#8217;evocata normativa regionale ossia al 5 dicembre 2000 (giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R.C., secondo il disposto dell&#8217;art. 7 della L.R. n. 15/2000).<br />	<br />
Dagli atti di causa si evince, infatti, che la società Valio al fine di trasformare il sottotetto termico in abitazione, ha chiesto di modificarne le dimensioni mediante l’abbassamento del solaio di calpestio (cfr pag. 5 ordinanza del Tribunale di Nola, Sezione I civile in data 22.3.2012), il che conferma come il solaio nelle sue attuali dimensioni sia stato realizzato in epoca successiva a quella utile per fruire del beneficio previsto dalla menzionata legge regionale..<br />	<br />
5. Né in proposito potrebbe giovare alla controinteressata la deroga agli strumenti urbanistici prevista dall&#8217;art. 6 della predetta legge regionale, atteso che tale deroga presuppone pur sempre la sussistenza di volumi legittimi già esistenti, nei termini appena chiariti (cfr. T.A.R. Campania , sezione VII, 3 novembre 2010, n. 22.282).<br />	<br />
In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, va accolta la domanda proposta sia con l&#8217;atto introduttivo del giudizio che con i motivi aggiunti con conseguente annullamento dell’atto impugnato, restando assorbite le ulteriori censure dedotte.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti come in epigrafe proposti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato .<br />	<br />
Condanna il Comune di Acerra al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di giudizio, che sono liquidate in € 1000,00 oltre diritti, onorari ed altre competenze dovute per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Carlo D&#8217;Alessandro, Presidente<br />	<br />
Francesco Guarracino, Consigliere<br />	<br />
Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 07/06/2013</p>
<p align=justify>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2010 n.3019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-7-2010-n-3019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-7-2010-n-3019/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-piemonte-torino-sezione-ii-sentenza-7-7-2010-n-3019/">T.A.R. Piemonte &#8211; Torino &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 7/7/2010 n.3019</a></p>
<p>Pres. Salamone – Rel. Fratamico Buscemi c. ASL To 1 Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro sull&#8217;inconfigurabilità della posizione di controinteressato del datore di lavoro in caso di ricorso per accesso agli atti a seguito di esposto per insalubrità luogo di lavoro 1. – Giustizia amministrativa –</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salamone – Rel. Fratamico<br /> Buscemi c. ASL To 1 Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;inconfigurabilità della posizione di controinteressato del datore di lavoro in caso di ricorso per accesso agli atti a seguito di esposto per insalubrità luogo di lavoro</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. – Giustizia amministrativa – Ricorso in materia di accesso agli atti – Mancata notifica ai controinteressati – Inammissibilità ricorso – Esclusione.	</p>
<p>2. – Atto amministrativo – Accesso agli atti – Esposto per insalubrità luogo di lavoro – Datore di lavoro – Controinteressato – Esclusione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. –  Il ricorso per l’accesso non può essere dichiarato inammissibile per mancanza di notifica al controinteressato, quando la stessa P.A., cui è indirizzata la richiesta di accesso, non abbia ritenuto di dovere consentire la partecipazione di altri soggetti in sede procedimentale.	</p>
<p>2. – Nei casi in cui il lavoratore proponga ricorso per l’accesso agli atti a seguito del diniego tacito dell’ASL alla quale aveva presentato esposto sostenendo di essere costretto a svolgere la propria attività in un ambiente di lavoro insalubre,  il datore di lavoro non è qualificabile come controinteressato non essendo configurabile una lesione della sua riservatezza.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>Per visualizzare il testo del documento <a href="/static/pdf/g/15936_TAR_15936.pdf">clicca qui</a></p>
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		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2010 n.3019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2010-n-3019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2010-n-3019/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2010-n-3019/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2010 n.3019</a></p>
<p>Pres. Cirillo &#8211; Est. Dell’Utri Vis S.p.A (Avv. Nilo) C/ AMIU S.p.A. (Avv. Sardone) non sussiste la nullità del contratto ex art. 6 c.2, L. 537 del 1993, in caso di rinnovo o proroga espressa 1. Processo amministrativo – Appello – Motivi – Specificità &#8211; Onere – Sussiste. 2. Contratti</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2010-n-3019/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2010 n.3019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2010-n-3019/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2010 n.3019</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Cirillo &#8211; Est. Dell’Utri<br /> Vis S.p.A (Avv. Nilo) C/ AMIU S.p.A. (Avv. Sardone)</span></p>
<hr />
<p>non sussiste la nullità del contratto ex art. 6 c.2, L. 537 del 1993, in caso di rinnovo o proroga espressa</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Appello – Motivi – Specificità &#8211; Onere – Sussiste.	</p>
<p>2. Contratti della P.A. – Proroghe e rinnovi – Nullità ex art. 6 c.2, L. 537/1993 – Operatività – Solo in caso di rinnovo tacito &#8211;  Conseguenze.	</p>
<p>3. Giurisdizione e competenza &#8211; Contratti della P.A. – Revisione prezzi – Contratti rinnovati o prorogati &#8211; Controversie &#8211; Giurisdizione del G.A. – Sussiste .</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Nel processo di appello dinanzi il C.d.S., l’onere che ricade sull’appellante di indicazione specifica dei motivi di impugnazione, è da intendersi non in senso formalistico, bensì è da riferirsi alla chiara esposizione delle doglianze avanzate nei riguardi della sentenza gravata e delle domande rivolte al giudice di appello, mediante indicazione delle ragioni della chiesta riforma.	</p>
<p>2. Nei contratti della Pubblica Amministrazione, la causa di nullità del contratto ex art. 6 c.2, L. 537 del 1993, trova applicazione solo nei casi di rinnovo tacito. Ne consegue che, qualora vi sia una manifestazione di volontà espressa della P.A., di permanenza dei rapporti contrattuali in essere, in termini di rinnovo o proroga, non opera la predetta causa di nullità.	</p>
<p>3. In materia di adeguamento dei prezzi di un contratto pubblico, le controversie, inerenti il riconoscimento degli importi revisionali, ai sensi dell’art. 244. C. 3 d.lgs 163/2006, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, in presenza di un contratto valido ed efficace, anche qualora prorogato o rinnovato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 4595 del 2009, proposto da:<br />
<b>Vis S.p.A.</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Luigi Nilo, con domicilio eletto presso lo studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18; </p>
<p><i></p>
<p align=center>contro<br />	<br />
<b></p>
<p>	<br />
</b></p>
<p align=justify>	<br />
</i><b>Azienda Multiservizi e Igiene Urbana – AMIU &#8211; S.p.A. di Taranto</b>, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Lucia Sardone, con domicilio eletto presso l’avv. Arcangelo Bruno in Roma, via Gregorio VII n. 154; </p>
<p><i></p>
<p align=center>per la riforma<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</i>della sentenza del TAR PUGLIA, sezione staccata di LECCE, SEZIONE III, n. 00257/2009, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO ADEGUAMENTO ISTAT SUI CANONI SERVIZIO DI VIGILANZA..</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Azienda Multiservizi e Igiene Urbana S.p.A. di Taranto;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2010 il Cons. Angelica Dell&#8217;Utri e uditi per le parti gli avvocati Nilo e Manzi, quest&#8217;ultimo su delega dell&#8217;avv. Sardone;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>Con atto notificato il 18 maggio 2009 e depositato il 30 seguente la VIS S.p.A., già esecutrice dell’appalto di servizi di vigilanza dal settembre 2002 al luglio 2008, affidato dall’AMIU a seguito di gara pubblica e poi ripetutamente prorogato, ha appellato la sentenza 21 febbraio 2009 n. 257 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione terza.<br />	<br />
L’appellante ha premesso che con tale sentenza è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il suo ricorso avverso la nota AMIU n. 7409/08, di reiezione della sua richiesta di riconoscimento dell’adeguamento ISTAT sui canoni concordati, nel rilievo che trattavasi di proroghe contra legem, dunque nulle per contrasto con norme imperative, sicché non si versava nell’ipotesi di revisione dei prezzi “contrattuali” ricadente nella giurisdizione amministrativa esclusiva ex artt. 6 l. 537/93 e 244 d.lgs. 163 del 2006. Ciò in considerazione del divieto di rinnovo di cui all’art. 6 della legge n. 537 del 1993, reso ancor più stringente dall’art. 23 della legge n. 62 del 2005 con specifico riferimento all’ipotesi della proroga.<br />	<br />
A sostegno dell’appello ha poi dedotto che:<br />	<br />
&#8211; poiché né il contratto né alcun atto di gara prevedevano la revisione dei prezzi, il suo diritto deriva direttamente dalla norma imperativa di cui al cit. art. 6;<br />	<br />
&#8211; tale diritto non è escluso dalle proroghe, atteso sia che la revisione opera anche nei casi di rinnovo di contratti d’appalto di servizi (costituenti contratti ad esecuzione continuata) quando, come nella specie, le parti non abbiano pattuito un nuovo p<br />
&#8211; circa le modalità di calcolo stabilite dall’art. 6, co. 6, non rileva la mancata redazione dall’ISTAT delle previste tabelle, in mancanza applicandosi l’indice F.O.I. sempre calcolato dall’ISTAT.<br />	<br />
Con memoria del 13 luglio 2009 la VIS ha insistito nelle proprie tesi e pretese.<br />	<br />
In data 14 luglio 2009 l’AMIU si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità dell’appello in quanto privo dell’indicazione analitica dei motivi di doglianza. Nel merito, ha condiviso la soluzione del TAR.<br />	<br />
A sua volta, l’appellante ha replicato con memoria dell’8 febbraio 2010.<br />	<br />
L’appello è stato introitato in decisione all’odierna udienza pubblica, previa trattazione orale.<br />	<br />
Ciò posto, in via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità per genericità, sollevata da parte appellata nella considerazione che l’appellante non contesterebbe l’affermazione del TAR secondo cui non esisterebbero contratti validi. Difatti, come risulta dall’esposizione in fatto che precede, la VIS ha invece svolto espressamente tale contestazione, sostenendo – in estrema sintesi &#8211; che si tratti di contratti validi perché non in violazione del divieto di rinnovo tacito e che, quindi, sussista il rivendicato diritto alla revisione dei prezzi, la cui cognizione rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva amministrativa, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice.<br />	<br />
Risulta perciò osservato l’onere della specificità dei motivi, da intendersi non, in senso formalistico, nella formulazione di rubricati vizi, bensì nella chiara esposizione delle doglianze avanzate nei riguardi della sentenza gravata e delle domande rivolte al giudice d’appello, mediante indicazione delle ragioni della chiesta riforma in contrapposizione alle ragioni evincibili dalla sentenza stessa (cfr. in tal senso, tra le più recenti, Cons. St., Sez. IV, 28 gennaio 2010 n. 363).<br />	<br />
L’appello è dunque ammissibile, ma anche fondato.<br />	<br />
L’art. 6, co. 2, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come sostituito dall’art. 44 della legge n. 724 del 1994 (ora abrogato dall’art. 256 del d.lgs. n. 163 del 2006), disponeva: “è vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli”; e, col periodo seguente, poi soppresso dall’art. 23, co. 1, della legge – comunitaria 2004 – 18 aprile 2005 n. 62: “Entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni accertano la sussistenza delle ragioni di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, ove verificata detta sussistenza, comunicano al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione”. Il successivo co. 4 (oggi art. 115 del cit. d.lgs. n. 164 del 2006) prevedeva, inoltre, l’obbligo di inserimento in tutti i contratti a esecuzione periodica o continuativa della clausola di revisione periodica del prezzo, stabilendo altresì che la revisione venga operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base di dati rilevati ed elaborati dall’ISTAT. <br />	<br />
Riguardo al co. 2, la giurisprudenza ne ha rinvenuto la “ratio” nell’esigenza di impedire rinnovi automatici dei contratti di durata, inizialmente sostituiti con l’eventuale scelta consapevole della singola amministrazione di rinnovare o meno il contratto (cfr., in particolare, Cons. St., Sez. V, 6 settembre 2007 n. 4679).<br />	<br />
Del resto, non v’è dubbio che il divieto concerne testualmente il “rinnovo tacito” e la comminatoria di nullità si riferisce, del pari testualmente, ai contratti stipulati in violazione di tale specifico divieto. <br />	<br />
Quanto alla proroga, da cui il rinnovo si differisce per consistere in un nuovo rapporto giuridico frutto di un diverso esercizio dell’autonomia negoziale delle parti (vedasi in tal senso Cons. St., Sez. V, 11 gennaio 2006 n. 39), il già richiamato art. 23 della legge n. 62 del 2005 così statuisce al co. 2: “I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica”, dettando in proposito puntuali condizioni. Tuttavia, diversamente dall’art. 6, co. 2, della legge n. n. 537 del 1993, in tale disposizione è assente la comminatoria di nullità dei contratti stipulati in contrasto con la medesima.<br />	<br />
Nella specie, all’originario contratto del 3 dicembre 2002, valevole dal 1° novembre 2002 al 31 dicembre 2003 e modificato dal 1° aprile 2003, hanno fatto seguito le deliberazioni del Consiglio di amministrazione dell’AMIU 17 febbraio 2003 n. 49, di “proroga” al 31 dicembre 2004, e 7 dicembre 2004 n. 244, di “proroga” al 31 dicembre 2005, poi il nuovo contratto del 6 marzo 2006, valevole dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 e recante “migliorie” del servizio, “prorogato” dal 1° gennaio 2007 per quindici giorni con nota dirigenziale 29 dicembre 2006 n. 13236, quindi altro contratto di “rimodulazione” del servizio per il periodo dal 16 gennaio al 15 novembre 2007 autorizzato con deliberazione dello stesso Consiglio di amministrazione 18 gennaio 2007 n. 8, a sua volta seguito dalle “proroghe” fino al 31 marzo 2008 (nota presidenziale 3 gennaio 2008 n. 0098) e fino al 31 luglio 2008 (nota presidenziale 31 marzo 2008 n. 3145).<br />	<br />
Pertanto, a prescindere dalla qualificazione come “rinnovi” o “proroghe” delle riferite manifestazioni di volontà dell’AMIU dirette alla conferma della permanenza dei rapporti in essere con l’attuale appellante, è indubbio che in nessun caso si è trattato di rinnovo tacito, sicché non opera nei confronti dei rispettivi contratti la nullità sancita dal ripetuto art. 6, co. 2, della legge n. 537 del 1993. Conseguentemente, è erroneo il presupposto sul quale il primo giudice si è basato per escludere la sussistenza del rivendicato diritto alla revisione al quale si riferisce l’art. 244, co. 3, del d.lgs. n. 163 del 2006 e, di qui, per negare che la controversia rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo stabilita dallo stesso art. 244, co. 3.<br />	<br />
Ne deriva che, in accoglimento dell’appello e senza che, ovviamente, possa scendersi all’esame nel merito della pretesa azionata, la sentenza va annullata con rinvio della causa al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’art. 35, co. 1, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, annulla con rinvio la sentenza appellata.<br />	<br />
Spese al definitivo.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente FF<br />	<br />
Cesare Lamberti, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere, Estensore</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 14/05/2010</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-14-5-2010-n-3019/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 14/5/2010 n.3019</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3019/</guid>

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<p>Non va sospeso un diniego di sanatoria edilizia, in quanto insuscettibile di per sè di produrre, allo stato, pregiudizio grave e irreparabile nei confronti del ricorrente. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE SECONDA BIS Registro Ordinanze:3019/2007Registro Generale: 4047/2007 nelle persone dei Signori: PATRIZIO GIULIA PresidentePAOLO RESTAINO Cons.,</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso un diniego di sanatoria edilizia, in quanto insuscettibile di per sè di produrre, allo stato, pregiudizio grave e irreparabile nei confronti del ricorrente. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA BIS</b></p>
<p>Registro Ordinanze:3019/2007<br />Registro Generale: 4047/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PATRIZIO GIULIA Presidente<br />PAOLO RESTAINO Cons., relatore<br />
SOLVEIG COGLIANI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4047/2007  proposto da:<br />
<b>D&#8217;OFFIZI PAOLA</b>rappresentato e difeso da:<br />
LULLI AVV. ENRICOcon domicilio eletto in ROMAVIA LUCIO PAPIRIO, 147pressoLULLI AVV. ENRICO </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI PALESTRINA</b><br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />
dell’ordinanza dirigenziale di diniego del permesso in sanatoria prot. 19884 del 12.2.2007.<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;</p>
<p>Udito il relatore Cons. PAOLO RESTAINO  e uditi, altresì, i difensori delle parti come da verbale di udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;</p>
<p>Ritenuto che, con riferimento agli elementi richiesti dall’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, come integrato dall’art. 3 della legge 21 luglio 2001, n. 205, allo stato NON appaiono sussistere i presupposti per accogliere la istanza incidentale di misure cautelari formulata da parte ricorrente in considerazione che trattasi di mero diniego di sanatoria insuscettibile di per sè di produrre, allo stato, pregiudizio grave e irreparabile nei confronti della ricorrente</p>
<p align=center><b>P. Q. M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione II bis – RESPINGE la domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 21 Giugno 2007</p>
<p>PRESIDENTE<br />
CONSIGLIERE</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 12/6/2007 n.3019</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-12-6-2007-n-3019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Va sospesa la sentenza che ritiene legittima una revoca di permesso di soggiorno qualora l’interessato dimostri la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche se tale dimostrazione sia successiva alla scadenza del permesso di soggiorno. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospesa la sentenza che ritiene legittima una revoca di permesso di soggiorno qualora l’interessato dimostri la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, anche se tale dimostrazione sia successiva alla scadenza del permesso di soggiorno. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale</b></p>
<p>Registro Ordinanza: 3019/07<br />
Registro Generale: 3227/2007</p>
<p align=center><b>Sezione Sesta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Claudio Varrone<br />  Cons. Paolo Buonvino<br />  Cons. Domenico Cafini<br /> Cons. Aldo Scola<br />Cons. Bruno Rosario Polito Est.<br />
ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 12 Giugno 2007<br />
Visto l&#8217;art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>AKOBI ABOUDOU RAZAK</b><br />
rappresentato e difeso dall’Avv. SIMONETTA CRISCI<br />
con domicilio eletto in Roma VIA G. PALUMBO, 12</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b><br />
rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GEN. STATO<br />
con domicilio  in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12</p>
<p><b>QUESTURA DI CASERTA</b>, non costituitasi;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />della sentenza del TAR CAMPANIA &#8211; NAPOLI: Sezione IV 2559/2006, resa tra le parti, concernente REVOCA PERMESSO DI SOGGIORNO.<br />
Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante.<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
MINISTERO DELL&#8217;INTERNO<br />
Udito il relatore Cons. Bruno Rosario Polito<br />
e udito, altresì, per le parti l’Avv. dello Stato VINCIORLANDO;</p>
<p>Ritenuto:<br />
&#8211; che il Ministero intimato non ha adempiuto al disposto incombente istruttorio;<br />
&#8211; che l’istante ha fornito dimostrazione della sussistenza di rapporto di lavoro subordinato, sopravvenienza che dà prevalenza all’interesse al rilascio del titolo di permanenza in Italia, che verrebbe leso con carattere di irreversibilità dell’esecuzione</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Accoglie l&#8217;istanza cautelare (Ricorso n.3227/2007) e, per l&#8217;effetto, sospende l’efficacia della sentenza impugnata.<br />
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 12 Giugno 2007</p>
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