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	<title>3001 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3001 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sull&#8217;art. 54, co.1, d.lgs. 36/2023, in materia di anomalia dell&#8217;offerta.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullart-54-co-1-d-lgs-36-2023-in-materia-di-anomalia-dellofferta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 13:08:11 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullart-54-co-1-d-lgs-36-2023-in-materia-di-anomalia-dellofferta/">Sull&#8217;art. 54, co.1, d.lgs. 36/2023, in materia di anomalia dell&#8217;offerta.</a></p>
<p>Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Anomalia dell&#8217;offerta &#8211; Esclusione automatica &#8211; Art. 54, co.1, d.lgs. 36/2023 &#8211; Previsione negli atti di gara &#8211; Necessità. In ossequio al disposto dell’art. 54, co.1, d.lgs. 36/2023, “Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullart-54-co-1-d-lgs-36-2023-in-materia-di-anomalia-dellofferta/">Sull&#8217;art. 54, co.1, d.lgs. 36/2023, in materia di anomalia dell&#8217;offerta.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullart-54-co-1-d-lgs-36-2023-in-materia-di-anomalia-dellofferta/">Sull&#8217;art. 54, co.1, d.lgs. 36/2023, in materia di anomalia dell&#8217;offerta.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Contratti della p.a. &#8211; Gara di appalto &#8211; Anomalia dell&#8217;offerta &#8211; Esclusione automatica &#8211; Art. 54, co.1, d.lgs. 36/2023 &#8211; Previsione negli atti di gara &#8211; Necessità.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">In ossequio al disposto dell’art. 54, co.1, d.lgs. 36/2023, <em>“Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (…)”</em>. Correlativamente, l’art. 54, co. 2, primo alinea, dello stesso decreto, dispone che <em>“Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2”. </em>Ne consegue che la mancata previsione negli atti di gara dell’esclusione automatica delle offerte anomale, in uno con la mancata indicazione del metodo per l’individuazione delle stesse, non può essere colmata, ovvero sanata <em>ex post</em> dalla stazione appaltante.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Severini &#8211; Est. Graziano</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</p>
<p style="text-align: center;">(Sezione Quarta)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 6119 del 2023, proposto da<br />
Europolice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A03098739A, rappresentato e difeso dall’avvocato Rodolfo De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ispettorato Interregionale del Lavoro Sud Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;</p>
<p style="text-align: center;"><em>nei confronti</em></p>
<p style="text-align: justify;">Secur Bull S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento/comunicazione recante la dizione “esclusione per anomalia”, non pervenuta della procedura ME.PA., di cui non si ha conoscenza nel contenuto;</p>
<p style="text-align: justify;">– dell’intera procedura (ME.PA. RDO n. 3869009) d’appalto CIG: A03098739A “Richiesta di offerta per l’affidamento mediante RDO, ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 36/2023, del servizio di guardiania armata dei locali della Direzione Interregionale del Lavoro del SUD e dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Napoli, siti nella struttura demaniale di via Vespucci 172/174 Napoli”;</p>
<p style="text-align: justify;">– del provvedimento di aggiudicazione, dal contenuto non conosciuto, in favore della Secur Bull s.r.l. – sede legale: Via S. Francesco D’Assisi, Saviano (NA) e sede operativa: Viale Michelangelo, n. 11 Sirignano (AV);</p>
<p style="text-align: justify;">– di tutti gli altri atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, comunque lesivi della posizione giuridica della ricorrente;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio della Secur Bull S.r.l. e dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro Sud Napoli;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’Udienza pubblica del giorno 3 aprile 2024 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con il ricorso in trattazione la società Europolice S.r.l. impugna il provvedimento/comunicazione recante la dizione “esclusione per anomalia” non pervenuta della procedura ME.PA nonché l’intera procedura (ME.PA RDO n. 3869009) d’appalto CIG: A03098739A “Richiesta di offerta per l’affidamento mediante RDO (richiesta di offerta), ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 36/2023, del servizio di guardiania armata dei locali della Direzione Interregionale del Lavoro del SUD e dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Napoli, siti nella struttura demaniale di via Vespucci 172/174 Napoli” e il provvedimento di aggiudicazione, dal contenuto non conosciuto, in favore della Secur Bull s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Premette in fatto che partecipava, tramite portale ME.PA – RDO n. 3869009, alla “Richiesta di offerta per l’affidamento mediante RDO, aperta in data 24 novembre 2023, ai sensi dell’art. 49 D.lgs. n. 36/2023, del servizio di guardiania armata dei locali della Direzione Interregionale del Lavoro del SUD e dell’Ispettorato d’Area Metropolitana di Napoli, siti nella struttura demaniale di via Vespucci 172/174 Napoli” – CIG 94696244EF aperta in data 24.11.2023 dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, Ispettorato Interregionale del Lavoro del Sud – Napoli.</p>
<p style="text-align: justify;">Come emerge dalla lettera di invito, l’importo a base di gara era pari ad €. 127.071,12, Iva esclusa e dunque la gara era di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria fissata in € 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali dall’art. 14 del d.lgs. 31.3.3023, n. 36.</p>
<p style="text-align: justify;">La lettera di invito (all. 1 del ricorso, Lettera di invito), in ordine al criterio di aggiudicazione, così disponeva: “L’aggiudicazione avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 108 comma 3, del D.lgs. 36/2023 trattandosi di un servizio standardizzato e ripetitivo, dettagliatamente descritto nel capitolato tecnico allegato” e che, per quanto di interesse in questa sede: <em>“La procedura sarà aggiudicata all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale ex art. 110 comma 2 del medesimo D.lgs. 36/2023”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tale disposizione era contenuta anche all’art. 4 del Capitolato tecnico (all. 2 del ricorso), il quale, dopo aver precisato che “L’aggiudicazione avverrà a favore dell’impresa che avrà presentato il minor prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 3 del D.lgs. 36/2023, trattandosi di un servizio standardizzato, dettagliatamente descritto nel presente documento, che non necessita quindi di valutazione tecnica”, stabiliva che: <em>”La procedura sarà aggiudicata all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">La ricorrente precisa che la lettera di invito prevedeva tra i vari allegati il “Dettaglio dell’offerta Economica” rubricato all. 1b, ma evidenzia che tale allegato, benché richiamato anche nella schermata di riepilogo dell’RDO (all. 3, Riepilogo Doc. RDO) dei documenti indicati, tuttavia non era presente tra gli stessi.</p>
<p style="text-align: justify;">La deducente espone che predisponeva ed inviava, tramite il portale ME.PA, tutta la documentazione occorrente alla partecipazione, così come richiesta dal bando (Documentazione Amministrativa e Offerta Economica generata da sistema) e nuovamente segnala già in fatto che sia il bando che il capitolato, con le disposizioni sopra riportate, stabilivano che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta solo all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale ex art. 110 comma 2 del D.lgs. 36/2023, ma che, ciò nonostante, prendeva atto, tramite schermate del portale ME.PA in rosso, della propria esclusione con la dicitura “esclusione per anomalia”, esclusione mai comunicata come si evince dalla schermata delle comunicazioni del ME.PA (all. 6 del ricorso, Schermata Comunicazioni); la Stazione Appaltante, inoltre, con nota prot. n. 1019 del 22.12.2023, comunicava alla Europolice la richiesta di passaggio di cantiere nella quale si prendeva atto dell’aggiudicazione provvisoria della gara alla Secur Bull s.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">La Europolice rappresenta, inoltre, che con atto di diffida del 22.12.2023 (All. 4 del ricorso, richiesta di annullamento in autotutela) presentava richiesta di chiarimenti in merito alla propria esclusione e di annullamento in autotutela dell’intera procedura per gravi irregolarità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota prot. 1100 del 27.12.2023 (all. 9 del ricorso, riscontro Rup) la D.I.L. del Sud – Napoli, nel riscontrare tale diffida, comunicava che: “In risposta alla nota di codesta Società del 23.12.2023, acquisita al prot. n. 1059 del 27.12.2023 di questa DIL SUD, relativa a chiarimenti in merito all’aggiudicazione della gara di appalto di cui all’oggetto, si precisa che la preliminare esclusione della Europolice S.r.l. per offerta anomala è stata correttamente comunicata, contrariamente a quanto sostenuto da codesto Istituto, attraverso i canali della procedura ME.PA in adesione alla vigente normativa, con la notifica di un avviso recante la dizione “esclusione per anomalia”. L’esclusione dalla RDO ad inviti è avvenuta ai sensi degli artt. 110 comma 2 e 54 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, secondo il metodo di calcolo negli atti di gara sorteggiandolo, tra quelli compatibili, in sede di valutazione delle offerte”.</p>
<p style="text-align: justify;">La Europolice S.r.l. impugna quindi gli atti specificati in epigrafe e, in particolare, la sua esclusione dall’aggiudicazione oltre che l’aggiudicazione della gara alla Secur Bull s.r.l. e l’intera procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Si è costituito in resistenza al ricorso l’Ispettorato interregionale del lavoro Sud di Napoli con memoria, ad allegata documentazione, dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli del 5 gennaio 2024, cui la ricorrente ha replicato con memoria in pari data.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituita altresì la Secur Bull s.r.l. con memoria formale prodotta in data 8 gennaio 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Con Decreto presidenziale n. 2481/2023 veniva accolta la richiesta di misura cautelare monocratica.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1. Alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2024, con Ordinanza n. 133 del 16 gennaio 2024, la Sezione accoglieva la domanda cautelare motivando la sussistenza del fumus boni iuris nel ricorso, fissando per la trattazione del merito l’udienza del 3 aprile 2024.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2. Alla pubblica Udienza del 3 aprile 2024, udita la discussione dei procuratori delle parti menzionati in verbale, la causa è stata ritenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Con il primo motivo la ricorrente deduce l’erroneità in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nel decretare l’esclusione automatica dalla sua offerta, per asserita anomalia, senza il previo svolgimento dello scrutinio di congruità, sulla base dell’art. 54 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, malgrado l’assenza del richiamo di tale norma nella disciplina di gara e peraltro la sussistenza nella lex specialis di disposizione che invece prevedeva l’aggiudicazione all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale.</p>
<p style="text-align: justify;">Come sopra anticipato, l’Amministrazione, riscontrando la diffida e istanza di annullamento in autotutela presentata dalla ricorrente, nel contestare l’omessa comunicazione della sua esclusione (che a dire dalla P.A. sarebbe stata effettuata attraverso i canali informatici del M.E.P.A) indicava negli artt. 110 e 54 co.2 del nuovo codice dei contratti pubblici la base normativa della pronunciata esclusione automatica.</p>
<p style="text-align: justify;">In dettaglio, con nota prot. 1100 del 27.12.2023 (all. 9 del ricorso, riscontro Rup) la D.I.L. del Sud – Napoli, comunicava alla deducente che<em>: “In risposta alla nota di codesta Società del 23.12.2023, acquisita al prot.n. 1059 del 27.12.2023 di questa DIL SUD, relativa a chiarimenti in merito all’aggiudicazione della gara di appalto di cui all’oggetto, si precisa che la preliminare esclusione della Europolice S.r.l. per offerta anomala è stata correttamente comunicata, contrariamente a quanto sostenuto da codesto Istituto, attraverso i canali della procedura ME.PA in adesione alla vigente normativa, con la notifica di un avviso recante la dizione “esclusione per anomalia”; esclusione “avvenuta ai sensi degli artt. 110 comma 2 e 54 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023, secondo il metodo di calcolo negli atti di gara sorteggiandolo, tra quelli compatibili, in sede di valutazione delle offerte”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">4.1. Sostiene in proposito la ricorrente che l’art. 54 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 conferma la disciplina contenuta nell’art. 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, c.d. “Decreto Semplificazioni” che stabiliva che, al ricorrere delle condizioni ivi previste, “le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica”, sancendo dunque un obbligo, nelle gare sotto soglia comunitaria, di ricorrere all’esclusione automatica nel caso di adozione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo.</p>
<p style="text-align: justify;">Assume al riguardo che secondo l’orientamento maggioritario formatosi su tale disposizione, il meccanismo di esclusione automatica delle offerte – previsto per gli appalti sotto soglia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso – vigeva anche se la legge di gara non lo prevedesse espressamente, in quanto tale norma emergenziale eterointegrava la lex specialis eventualmente carente sul punto; richiama in tal senso varia giurisprudenza, anche di questo Tribunale, tra cui T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VIII, 08/02/2023, n. 905, T.A.R. Sicilia – Palermo n. 265 /2022, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I, 19 febbraio 2021, n. 2104.</p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 54 del d.lgs. n. 36/2023, invece, prevede che, al ricorrere dei requisiti di legge, “le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica”.</p>
<p style="text-align: justify;">Ragion per cui nel vigore del nuovo codice dei contratti pubblici l’esclusione automatica di un’offerta sospetta di anomalia deve essere espressamente prevista nella lex specialis (analogamente a quanto previsto dall’art. 97, comma 8, del d.lgs 50/2016), atteso che l’articolo 54 del d.lgs. 36/2023 derogherebbe esplicitamente all’articolo 110, stesso decreto, dedicato al procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Come già delibato in sede cautelare, il sintetizzato primo motivo di ricorso si prospetta fondato e va conseguentemente accolto e ciò – deve in questa sede di <em>plena cognitio</em>soggiungersi – in disparte anche dalla preliminare censura con cui la ricorrente lamenta il mancato inoltro ad essa (e, comunque il mancato ricevimento da parte della stessa), di apposita specifica comunicazione della pronunciata esclusione dall’aggiudicazione – non dalla gara – per asserita anomalia della sua offerta; censura che appare recessiva rispetto a quella nodale, appuntata sulla illegittimità dell’esclusione automatica per mancata previsione, nella lex specialis, di clausola contemplante l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.</p>
<p style="text-align: justify;">Va, peraltro, parzialmente rettificata la conclusione della ricorrente, che dopo aver correttamente riportato il testo dell’art. 54 del d.lgs. 36/2023, sostiene che tale norma derogherebbe esplicitamente all’articolo 110, stesso decreto. A ben vedere, invece, l’art. 54 del d.lgs. n. 36/2023, stabilisce che in caso di appalti di lavori o di servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie e non aventi un interesse transfrontaliero certo, <em>“le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Occorre, quindi, che la lex specialis preveda l’esclusione automatica delle offerte sospettate di anomalia, in deroga all’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, disciplinante il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, come già affermato con il Decreto cautelare presidenziale n. 2481 del 2023, condiviso dal Collegio nelle argomentazioni e nella consequenziale statuizione, con l’Ordinanza cautelare n. 133/2024 resa alla Camera di consiglio del 10 gennaio 2024, onde procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale occorre osservare i dettami dell’art. 54, commi 1 e 2 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in sintesi, prevedendola negli atti di gara, per i casi di appalti inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria non presentanti un interesse transfrontaliero certo e di ammissione alla gara di almeno cinque offerte, ed ivi indicando altresì il metodo di individuazione delle offerte anomale.</p>
<p style="text-align: justify;">5.1. Più in particolare, in ossequio al disposto dell’art. 54, co.1, d.lgs. 36/2023, <em>“Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall’articolo 110, prevedono negli atti di gara l’esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque (…)”</em>. Correlativamente, l’art. 54, co. 2, primo alinea, dello stesso decreto, dispone che <em>“Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l’individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell’allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell’allegato II.2”.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Ad avviso del Collegio, dunque, la mancata previsione negli atti di gara dell’esclusione automatica delle offerte anomale, in uno con la mancata indicazione del metodo per l’individuazione delle stesse, non poteva essere colmata, ovvero sanata <em>ex post</em> dalla stazione appaltante con la comunicazione inviata alla ricorrente con nota prot. n. 1100 in data 27.12.2023 (all. 9 del ricorso) a seguito dell’istanza del 22 dicembre 2023, di annullamento in autotutela della sua esclusione (nota a termini della quale: <em>“L’esclusione dalla RDO ad inviti è avvenuta ai sensi degli artt. 110 comma 2 e 54 comma 2 del D. lgs. n. 36/2023, secondo il metodo di calcolo negli atti di gara sorteggiandolo, tra quelli compatibili, in sede di valutazione delle offerte”</em>).</p>
<p style="text-align: justify;">6. Rimarca inoltre il Collegio che l’esclusione automatica dell’offerta della ricorrente, oltre a non essere prevista negli atti di gara, confligge anche con la stessa previsione di cui al bando di gara/capitolato tecnico, secondo cui <em>“La procedura sarà aggiudicata all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale”</em>, disposizione contenuta anche nella lettera di invito.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, nella lettera di invito consta la seguente disposizione: <em>“La procedura sarà aggiudicata all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale, ex art. 110 comma 2 del medesimo D. lgs. 36/2023”</em> (all. 1 del ricorso, Lettera di invito, pag.1), presente altresì nel bando di gara/capitolato tecnico: <em>“La procedura sarà aggiudicata all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale”</em> (all.2 del ricorso, Bando di gara/ Capitolato tecnico, art. 4, pag. 5).</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene dalla stessa riportata disposizione, recata in termini identici sia dal bando di gara/capitolato tecnico che dalla lettera di invito, a termini della quale la gara sarebbe stata aggiudicata all’esito della verifica sulle eventuali offerte anomale, consegue che la stazione appaltante doveva effettuare il giudizio di verifica della congruità dell’offerta che apparisse anormalmente bassa (nella specie, quella presentata dalla ricorrente) e procedere all’esclusione dall’aggiudicazione solo ove tale scrutinio si fosse concluso negativamente, ovverosia solo qualora l’offerta sottoposta a sindacato di congruità, fosse risultata anormalmente bassa.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la precisazione secondo cui, per giurisprudenza costante, il giudizio, negativo, di non congruità, conducente all’esclusione di un’offerta dubitata di anomalia, deve essere assistito da un percorso istruttorio particolarmente dettagliato, risultando necessaria una motivazione più approfondita ed articolata solo laddove l’amministrazione ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 25 ottobre 2017 n. 4912; Consiglio di Stato, Sez. III, 18 gennaio 2021, n. 544).</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, il giudice amministrativo, muovendosi nel solco del citato orientamento, ha ribadito <em>“la necessità di un giudizio particolarmente motivato, predicata dalla giurisprudenza condivisa ed espressa dalla Sezione, solo nell’ ipotesi in cui la valutazione di anomalia o meno di un’offerta risulti di segno negativo, ossia esiti, a seguito dell’esame delle giustificazioni prodotte dall’impresa aggiudicataria in sede procedimentale ovvero acquisite in seno al subprocedimento delineato dall’art. 97 del d.ls. 18 aprile 2016, n. 50, in un giudizio finale di non congruità; là dove qualora il giudizio risulti di segno positivo – come nel caso di specie – dichiarando la congruità e bontà dell’offerta e la conseguente aggiudicazione, non si richiede l’assolvimento di un onere di rigorosa motivazione, potendo la positiva valutazione dell’amministrazione (ovvero della commissione appositamente nominata) essere operata anche per relationem alle giustificazioni prodotte (cfr. sul punto già Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2016, n.3855; ID, Sez. III, 14 dicembre 2015, n. 5665; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, 3 marzo 2020, n. 2815)” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 11 gennaio 2021, n. 330)”</em> (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 10 febbraio 2022 n. 1591).</p>
<p style="text-align: justify;">7. Dalla ricostruzione degli esiti della gara, svolta dalla difesa erariale con memoria del 5 gennaio 2024, emerge che la Commissione aggiudicatrice della DIL Sud, ricevute le offerte, provvedeva, come da verbale n. 1 del 20.12.2023, a verificare la regolarità della documentazione amministrativa trasmessa da ciascun operatore economico e a visionare le relative offerte economiche. Dal predetto verbale (all. 6 della citata memoria) si evince che l’offerta migliore – il criterio di aggiudicazione prescelto dalla S.A. è quello del prezzo più basso – è quella presentata dalla ricorrente Europolice s.r.l., che nella tabella riportata a pag. 2 del verbale all’esame, figura al primo posto con il valore di 30,04.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel verbale in disamina la Commissione afferma che “<em>Dai calcoli eseguiti per la determinazione del valore soglia di anomalia determinato attraverso il metodo A dell’Allegato II. 2 del D.Lgs. 36/2023 è uscito un VALORE SOGLIA di 24,89.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Pertanto, partendo dal valore soglia di 24,89, risultano anomale l’offerta della Ditta EUROPOLICE pari a 30,04 e della ditta VIGILANZA SAN PAOLINO pari a 26,00.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Per l’aggiudicazione della gara il RUP terrà conto del valore dell’offerta che si posiziona al di sotto di tale soglia”,</em> e che il R.U.P. <em>“rileva che la prima ditta che risulta al di sotto della stessa soglia di anomalia con il prezzo proposto più basso è la ditta VIGILANZA SECUR BULL con un’offerta pari a 23,13”;</em> impresa a cui è stata, quindi, aggiudicata la gara.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva pertanto il Collegio che, avendo la ricorrente, come emerge dal verbale all’esame, presentato la migliore offerta secondo il prescelto criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, dall’annullamento dell’esclusione della ricorrente discende l’annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">8. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni finora svolte il primo motivo di ricorso si profila fondato e va pertanto accolto, dovendosi annullare il provvedimento di esclusione della ricorrente dall’aggiudicazione, nonché l’aggiudicazione disposta a favore della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">La portata dirimente del primo motivo, e maggiormente satisfattiva dell’interesse della ricorrente, consente di assorbire il secondo, volto all’annullamento dell’intera procedura di gara.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, potendo essere compensate nei confronti della controinteressata.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il “provvedimento/comunicazione recante la dizione “esclusione per anomalia” della ricorrente e il provvedimento di aggiudicazione emesso a favore della controinteressata.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna l’Amministrazione a corrispondere alla ricorrente Europolice S.r.l le spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, ove assolto.</p>
<p style="text-align: justify;">Compensa le spese nei confronti della controinteressata Secur Bull S.r.l.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Napoli nella Camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Severini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Rita Luce, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2009 n.3001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-5-2009-n-3001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-5-2009-n-3001/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2009 n.3001</a></p>
<p>Pres. Varrone, Est. Castriota Scanderbeg Siram s.p.a., Citelum s.p.a., CO.GE.I. s.r.l., Simet s.r.l. (Avv. G. Marone) c/ Consip spa (Avv. A. Guarino), Gemmo s.p.a. (Avv.ti A. Bargone, M. Annoni) sull&#8217;efficacia temporale del divieto di cui all&#8217;art. 13 d.l. 223/06 e sulla persistenza della cauzione provvisoria anche in caso di trasformazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-5-2009-n-3001/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2009 n.3001</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-15-5-2009-n-3001/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 15/5/2009 n.3001</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone,  Est. Castriota Scanderbeg<br /> Siram s.p.a., Citelum s.p.a., CO.GE.I. s.r.l., Simet s.r.l. (Avv. G. Marone) c/ Consip spa (Avv. A. Guarino), Gemmo s.p.a. (Avv.ti A. Bargone, M. Annoni)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;efficacia temporale del divieto di cui all&#8217;art. 13 d.l. 223/06 e sulla persistenza della cauzione provvisoria anche in caso di trasformazione della veste giuridica dell&#8217;impresa concorrente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Società miste &#8211; Divieto di partecipazione  ex  art. 13 d.l. 223/06 &#8211; Efficacia temporale &#8211; Determinazione.	</p>
<p>2. Contratti della p.a. &#8211; Gara &#8211; Concorrente &#8211; Mutamento veste giuridica &#8211; Cauzione provvisoria &#8211; Persistenza &#8211; Sussiste.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il divieto di partecipazione delle società miste alle gare d’appalto, sancito dall’art. 13, d.l. 223/2006, conv. in l. 248/06, è applicabile in quanto tale disposizione sia entrata in vigore al momento della indizione della gara o comunque durante il suo svolgimento, con conseguente inapplicabilità qualora viceversa si sia completato il procedimento finalizzato alla selezione del contraente, ancorchè, come nella specie, non sia stata ancora formalizzata la convenzione con l’aggiudicataria. Parimenti la sanzione della nullità colpisce, in base all’ultimo comma di tale art., i contratti che seguono ad una procedura ad evidenza pubblica svoltasi in epoca in cui era già cogente il divieto normativo menzionato. In tal senso depone anche la modifica apportata al co. 4 del citato art., dal co. 720, art. 1, l. 296/06 (legge finanziaria 2007), che, nel sancire la validità dei contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del predetto decreto ma in esito a procedure bandite prima della predetta data, assume valenza interpretativa del precedente precetto e dunque efficacia retroattiva.	</p>
<p>2. La posizione di un soggetto partecipante ad una gara d’appalto non può subire condizionamenti negativi per effetto del mutamento, nel corso di tale procedura, della sua veste giuridica, in ossequio al principio di continuità di cui all’art. 2504bis c.c., con la conseguenza che in tale ipotesi deve ritenersi persistente la garanzia provvisoria dell’appalto già rilasciata (cauzione provvisoria), salvi gli opportuni chiarimenti o integrazioni documentali che la stazione appaltante possa richiedere al nuovo soggetto subentrante nella posizione di concorrente.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la seguente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso in appello proposto <br />	<br />
dalla società <b>SIRAM spa</b>, in persona del legale rappresentante pt, dalla <b>CITELUM s.a</b>, in persona del legale rappresentante, dalla <b>CO.GE.I. srl</b>, in persona del legale rappresentante e la <b>SIMET srl</b>, in persona del legale rappresentante pt, la prima in proprio ed in qualità di mandataria e le altre in proprio ed in qualità di mandanti di un raggruppamento temporaneo tra le suddette società, rappresentate e difese dall’avv. Gherardo Marone ed elettivamente domiciliano in Roma alla via Sicilia n. 50, presso lo studio dell’avv. Luigi Napolitano;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>la <b>CONSIP spa</b>, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. prof. Andrea Guarino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma alla piazza Borghese n. 3;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>e nei confronti</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>di <b>GEMMO spa</b>, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Antonio Bargone e Marco Annoni ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma alla via Udine 6;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>nonché di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
HERA spa</b>, in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. prof. Antonio Carullo ed elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. Gianmarco Grez con studio in Roma Corso Vittorio Emanuele II 18;<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio Sez. III, n. 6333/2008 del 30 giugno 2008; </p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;<br />	<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />	<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />	<br />
Alla camera di consiglio del 31 marzo 2009 relatore il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg.<br />	<br />
Uditi l&#8217;Avv. Marone e l’Avv. Martelli per delega dell’avv. Guarino e l&#8217;Avv. Annoni;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. Il raggruppamento temporaneo appellante, partecipante alla gara d’appalto ( distinta in otto lotti) bandita da CONSIP per l’affidamento del servizio di illuminazione pubblica, ha impugnato in primo grado gli esiti della procedura ad evidenza pubblica, conclusasi con l’aggiudicazione della gara all’ATI Gemmo spa- Hera spa in relazione ai lotti 1,2,3,4,7 e 8.<br />	<br />
A motivo del gravame il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del d.l.223/06, in corretta applicazione del quale Hera spa, in quanto partecipata da numerose amministrazioni pubbliche distinte dall’amministrazione aggiudicatrice, non avrebbe potuto prendere parte alla gara; inoltre, il raggruppamento ricorrente denunciava la violazione del divieto di svolgere, sempre da parte della medesima società mista, attività extraterritoriale nonchè la violazione ( sempre in ordine alla partecipazione di Hera spa) dell’art. 13 del bando, nella parte in cui lo stesso prevede il divieto di partecipare a raggruppamenti con altre imprese per i soggetti che avessero raggiunto i requisiti inerenti il fatturato minimo. Ancora il ricorrente lamentava disparità di trattamento nella valutazione delle offerte concorrenti, la scadenza di validità delle offerte stesse e la mancanza delle garanzie contrattuali in capo alla Gemmo spa.Con motivi aggiunti il medesimo raggruppamento  articolava nuovi motivi, in particolare di violazione dell’art. 12 del d.lgs. 157/95 per aver un amministratore della società Gemmo riportato condanna per un reato tributario ed ancora violazione dell’art. 13 del citato DL 223/06.<br />	<br />
Con la epigrafata sentenza il Tar, dopo aver dichiarato la inammissibilità del gravame in relazione ai lotti 3 e 7 ( in relazione ai quali la posizione di graduatoria non giustificava un interesse all’annullamento degli esiti della gara in danno del solo raggruppamento aggiudicatario), ha rigettato nel resto il ricorso. Insorge avverso detta sentenza il raggruppamento ricorrendo riproponendo sostanzialmente i motivi di censura già inutilmente articolati dinanzi al giudice di primo grado.<br />	<br />
Resistono all’appello la Consip nonché le società Hera e Gemmo.<br />	<br />
All’udienza del 31 marzo 2009 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.<br />	<br />
2. L’appello è infondato e va rigettato.<br />	<br />
2.1 Come premesso in fatto, la prima questione da dirimere riguarda la legittimità della partecipazione alla gara de qua di Hera spa, in ATI con Gemmo spa, in quanto avente natura di società mista. <br />	<br />
Il raggruppamento appellante assume che la prima delle dette società ( e quindi il raggruppamento nel suo insieme), proprio perché “partecipata” nel capitale da molte amministrazioni locali (ben 115), era sfornita di titolo legittimante la partecipazione, facendovi ostacolo il divieto normativo introdotto dall’art. 13 del DL 4.7.06 n. 223. <br />	<br />
Va premesso che tale disposizione normativa non era vigente all’epoca in cui l’appalto è stato bandito ( 2003 ), ma era invece entrata in vigore ( nel suo testo originario, su cui infra), all’epoca in cui ( agosto 2006) la stazione appaltante ha concluso la convenzione con l’aggiudicataria dei lotti.<br />	<br />
Nella versione originaria, la disposizione richiamata, dopo aver sancito il generale principio secondo cui le società costituite dalle amministrazioni regionali e locali avrebbero dovuto operare esclusivamente con gli enti costituenti e affidanti e dopo aver fissato (comma 3) un periodo transitorio di dodici mesi per l’adeguamento al principio appena detto, comminava all’ultimo comma la nullità dei contratti conclusi in violazione delle prescrizioni contenute nei commi 1 e 2 ( relative, appunto, al rapporto esclusivo con gli enti costituenti ed al conseguente oggetto sociale, anch’esso connotato dai caratteri della esclusività).<br />	<br />
Proprio in forza di tale ultima disposizione, implicante la sanzione della nullità ai rapporti contrattuali costituiti in violazione del divieto normativo, l’appellante invoca l’applicazione letterale della disposizione e chiede pertanto, ai fini delle consequenziali pronunce caducatorie sugli atti di gara, che sia acclarato il difetto di legittimazione partecipativa della ridetta società ( rectius del raggruppamento ove la stessa figura).<br />	<br />
Senonchè la censura non merita di essere accolta.<br />	<br />
Sul punto il Tar ha osservato che la disciplina normativa più volte richiamata non troverebbe applicazione alla fattispecie per la ragione che il divieto normativo riguarderebbe soltanto le società costituite per produrre beni e servizi strumentali all’ente pubblico, laddove Hera avrebbe un azionariato diffuso, sarebbe quotata in borsa e quindi avrebbe struttura di soggetto autonomo che opera sul mercato dei servizi pubblici locali; come tale estraneo al divieto normativo. Qui va però precisato, per completezza, che la esclusione, dal fuoco del divieto normativo, dei servizi pubblici locali, è avvenuto soltanto ad opera della modifica al testo del citato DL introdotta dal comma 4 septies dell’art. 18 del DL 29.11.2008 n. 185, in epoca quindi successiva al “completamento” dell’iter selettivo per cui è causa ( conclusosi con il contratto dell’agosto 2006). Con il che risulta smentita la tesi – in parte fatta propria dal Tar – facente leva, ai fini della non applicazione della richiamata disciplina restrittiva, sulla natura del servizio oggetto di procedura ad evidenza pubblica.<br />	<br />
Il Collegio ritiene nondimeno che sia da condividere la conclusione dei primi giudici in ordine alla inapplicabilità alla fattispecie del divieto normativo, ma il percorso per addivenire a tale approdo deve fondarsi su basi giuridiche diverse, fondate sulla corretta lettura interpretativa della disposizione normativa al caso che ne occupa.<br />	<br />
Si è già riportato il contenuto proprio del citato art. 13 del DL 4.7.2006 n. 223. <br />	<br />
Si tratta ora di cogliere l’esatta portata inerente l’efficacia temporale del divieto partecipativo. Già in base ai principi generali ( <i>tempus regit actum</i>)  è ovvio che il rispetto di una norma imperativa di legge che impone, come detto, il rapporto di esclusività con gli enti costituenti o affidanti per le società pubbliche o miste costituite dalle amministrazioni regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in tanto è esigibile nei confronti dei partecipanti ad una gara ( nonchè da parte della stessa amministrazione aggiudicatrice) in quanto la disposizione è entrata in vigore al momento della indizione della gara o comunque durante il suo svolgimento. Nella specie è pacifico che la disposizione dianzi richiamata sia entrata in vigore – 19 luglio 2006 – quando si era completamento esaurito il procedimento finalizzato alla selezione del contraente, ancorchè non fosse stata ancora formalizzata la convenzione con l’aggiudicataria ( che risale all’agosto di quello stesso anno).  Deve aggiungersi che una lettura coerente dell’intero articolo deve giocoforza portare a concludere nel senso che la sanzione della nullità colpisce i contratti che tengono dietro ad una procedura ad evidenza pubblica svoltasi in epoca in cui era già cogente il divieto normativo più volte menzionato. Altrimenti non troverebbe giustificazione plausibile la previsione di cui al comma 3 del citato articolo, la quale delinea un procedimento di graduale conformazione ( per un periodo massimo di 12 mesi)  da compiersi a mezzo della cessione a terzi delle attività non consentite, ovvero la costituzione di separate società da allocare sul mercato. Infatti se il previsto divieto partecipativo e la correlata sanzione della nullità dei relativi contratti operassero immediatamente (anche in relazione a vicende procedimentali già concluse)  <br />	<br />
Ma a confortare la lettura interpretativa della disposizione in parola nel senso anzidetto soccorre il contenuto della modifica apportata al comma 4 del citato articolo dal comma 720 dell’art.1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui “restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3 ( e cioè gli oneri dismissivi, ndr), i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data” . E’ evidente, infatti, che a tale ultima disposizione non potrebbe che attribuirsi valenza interpretativa del precedente precetto. Lo impongono evidenti esigenze di parità di trattamento tra situazioni identiche che non potrebbero ricevere dal legislatore trattamenti differenziati ( peraltro con conseguenze di così significativo impatto sulla validità dei contratti), ma anche il dato testuale, ed in particolare il riferimento temporale ai contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del presente decreto ( e non della presente modifica normativa); dati tutti che sono fin troppo sintomatici del fatto che il legislatore ha inteso far chiarezza una volta per tutte introducendo una disposizione che, in quanto di natura interpretativa, ha efficacia retroattiva e dunque si applica a tutte le fattispecie – ivi comprese quella che forma oggetto del presente giudizio – in cui le procedure sono state bandite prima ma i relativi  contratti sono stati stipulati dopo  l’entrata in vigore del decreto suddetto. <br />	<br />
3. Discorso non dissimile deve essere fatto in ordine ad altro motivo di censura, incentrato sul divieto di extraterritorialità per le società miste costituite o partecipate da amministrazioni locali in vista del soddisfacimento di proprie finalità (essenzialmente produzione di beni e servizi). E’ noto che il divieto per le società mista di restare affidatarie, con gara o senza, di servizi al di fuori del territorio di riferimento è stato oggetto di scelte legislative non sempre coerenti. Introdotto dall’art. 35 della l. n. 488 del 2001, sia pur al termine di un periodo transitorio, quel divieto è stato abrogato dall’art. 14 della l. n. 326 del 2003, salvo ad essere reintrodotto (anche questa volta con la previsione di un periodo transitorio di ultravigenza del precedente sistema)  dalla legge n. 350 del 2003 (che ha modificato i commi 6 e 15 quater dell’art. 113 del T.U. n. 267/00). Infine, il più volte citato art. 13 del dl. 223/2006, nel rendere definitivamente cogente per le società miste il principio di esclusività nel rapporto di committenza con gli enti costituenti o affidanti, ha implicitamente suggellato, con carattere generale, il suo corollario, e cioè che le stesse devono necessariamente operare  <i>intra moenia.<br />	<br />
</i>Ma anche in tal caso si pongono questioni interpretative di diritto intertemporale, dato che all’epoca in cui Hera spa ha partecipato alla gara non era ancora in vigore il suddetto divieto espresso di extraterritorialità. Prima dell’entrata in vigore del regime interdittivo generale la giurisprudenza amministrativa ( di recente v. Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4080 del 25 agosto 2008) ha sempre affermato il principio in base al quale le società miste, pur legittimate in generale a svolgere la propria attività anche al di fuori del territorio di normale riferimento, fossero comunque tenute, in virtù di un legame genetico-funzionale con gli enti costituenti, a non trascurare il settore d’attività e l’ambito territoriale d’origine. Ma sul punto, come ha ben rilevato il Tar, le dimensioni della società Hera – desumibili anche dai dati di fatturato esibiti in giudizio – nonché i suoi ingenti mezzi tecnici e finanziari sono tali ( in carenza di elementi di diverso segno, che in ogni caso incombeva all’odierna parte appellante addurre quale materiale probatorio di causa) da ritenere insussistente un pericolo di sviamento ( anche ai limitati fini di un non proficuo perseguimento) rispetto alle finalità istituzionali avute di mira dagli enti pubblici partecipanti al suo capitale.<br />	<br />
4. Quanto alla ipotizzata violazione della <i>lex specialis</i> di gara ( art. 13 del bando), nella parte in cui la stessa inibiva la partecipazione in ATI a quelle imprese che avessero raggiunto già con i propri mezzi i dati di fatturato minimo previsti per la partecipazione alla selezione, il Collegio deve pervenire anche sul punto alla reiezione della censura. Deve infatti ritenersi definitivamente acclarato che, per un verso, in caso di partecipazione di uno stesso concorrente a più lotti di gara, il fatturato minimo cui aver riguardo avrebbe dovuto calcolarsi ( ai sensi dell’art. 7 del disciplinare) sulla base della somma degli importi dei singoli lotti relativamente ai quali un’impresa avesse presentato la propria offerta; e che, inoltre, il fatturato di Hera spa così calcolato ( relativamente all’attività di gestione e servizio di impianti elettrici) era indubbiamente inferiore alla sommatoria degli importi posti  a base dei singoli lotti alla cui assegnazione ha partecipato la società Hera, come messo in evidenza, con puntuali indicazioni numeriche, dal difensore di Consip spa in sede di memoria conclusionale.<br />	<br />
5. Sorte non diversa merita il quinto motivo di ricorso, col quale l’appellante lamenta che l’Amministrazione non avrebbe verificato la persistenza della garanzia provvisoria d’appalto (cauzione provvisoria) a seguito del subentro della società Gemmo spa alla Gemmo impianti spa. Ora, osserva il Collegio che un’eventuale omissione di tal fatta ( anch’essa non provata) sarebbe addebitabile alla Commissione di gara e come tale non potrebbe avere – come voluto dall’appellante &#8211; effetti (addirittura espulsivi) in danno del soggetto partecipante alla selezione ( dato che la stessa appellante ammette che, nel corso di una procedura ad evidenza pubblica, possa mutare la veste giuridica di un soggetto partecipante, senza che ciò comporti di norma effetti pregiudizievoli per il partecipante alla gara). Inoltre , è a dirsi che, sul piano civilistico ( art. 2504 bis cod. civ.),  il soggetto che risulta dalla fusione di due o più società o dalla incorporazione di una società nell’altra subentra senza soluzione di continuità nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soggetto dante causa; con il che non par dubbio che anche la posizione del partecipante ad una selezione non può subire – proprio in ragione del principio di continuità sancito dalla disciplina codicistica- condizionamenti negativi per effetto di trasformazioni della sau veste giuridica che dovessero intervenire durante l’iter di svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, salvi gli opportuni chiarimenti o integrazioni documentali che la stazione appaltante possa richiedere al nuovo soggetto subentrante nella posizione di concorrente.<br />	<br />
6. Da ultimo, va evidenziato che non merita condivisione l’ultimo motivo di gravame, riproduttivo di analoga censura già articolata in primo grado dalla  odierna parte appellante, riguardante la pretesa estromissione dalla gara della società Gemmo ( e per essa del raggruppamento tra tale ultima società e la Hera spa) per  asserita mancanza dei requisiti soggettivi in capo al suo legale rappresentante. A parte il rilievo della genericità della ( quantomeno) iniziale formulazione della censura ( sanzionata dal primo giudice con la declaratoria di inammissibilità della stessa), dato che non sarebbe stato indicato lo specifico requisito soggettivo effettivamente mancante (e, soprattutto, in relazione a quale delle due società in ATI ed a quale dei suoi amministratori quel generico requisito soggettivo fosse realmente mancante), va osservato che, in ogni caso, alla luce delle acquisizioni istruttorie di causa, la circostanza è risultata smentita in fatto; è emerso infatti che la declaratoria di estinzione del reato e di cessazione degli effetti penali della condanna pronunciata dal giudice dell’esecuzione penale risale ad epoca ( marzo 2005) antecedente la stessa aggiudicazione provvisoria. Non solo, ma poiché gli effetti di tale pronuncia meramente dichiarativa retroagiscono al momento in cui si è verificato il fatto estintivo ( e cioè al decorso del quinquennio dalla data di irrogazione della sentenza di condanna a seguito di “patteggiamento”), va pure soggiunto che: a)  la stazione appaltante, nel momento in cui, dopo l’aggiudicazione, ha eseguito la verifica sui contenuti effettivi delle dichiarazioni dei partecipanti ( e quindi anche in ordine alla verifica dei requisiti di moralità) non avrebbe potuto rilevare alcunché in danno della società Gemmo, stante, a quella data, il già intervenuto effetto estintivo, sui reati e su ogni effetto penale delle condanne, delle richiamate declaratorie del giudice dell’esecuzione penale; b) si sarebbe al più potuto porre un problema di dichiarazione infedele del partecipante ( nel senso che la società Gemmo Impianti spa avrebbe dovuto  dichiarare, alla data di presentazione della domanda partecipativa, i precedenti penali, ancorchè risalenti ( al 1968 ed al 1990) ed astretti al regime estintivo correlato al decorso del quinquennio ( effetto estintivo che tuttavia non si verifica <i>ope legis</i> ma necessita dell’intervento del giudice). Tuttavia una censura così formulata ( e cioè quella di aver prodotto una dichiarazione infedele) non risulta essere mai stata articolata dall’odierna parte appellante, la quale si è sempre limitata a dedurre una generica carenza dei requisiti soggettivi di partecipazione in capo alla società Gemmo; carenza che, per quanto fin qui detto, non poteva in concreto predicarsi a carico della partecipante per la rilevata estinzione, per effetto delle richiamate declaratorie del giudice penale, di ogni conseguenza penale delle condanne a suo tempo inflitte al signor Gemmo; 3) nè rileva il fatto che il Tar Bari, con sentenza n. 561/06, avrebbe ritenuto legittima, per i medesimi pregiudizi penali gravanti sul signor Gemmo, la esclusione della società Gemmo da altra gara,  dato che -come incontestatamente rilevato dalla difesa di Consip- la gara oggetto di scrutinio da parte dei giudici baresi si era conclusa senza che fossero ancora intervenute le richiamate decisioni del giudice penale (con i consequenziali effetti estintivi sulle pregresse fattispecie delittuose, non ricollegabili <i>ex se</i>, come detto, al semplice decorso del tempo previsto dalla legge per l’estinzione del reato e di ogni effetto penale della condanna) .<br />	<br />
In definitiva, alla luce dei rilievi svolti l’appello va respinto. <br />	<br />
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo rigetta e per l’effetto conferma l’impugnata sentenza.<br />	<br />
Spese compensate.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso a Roma, in palazzo Spada, il 31 marzo 2009, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,  Sezione sesta, riunito in Camera di Consiglio, con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino			Consigliere<br />	<br />
Maurizio Meschino			Consigliere<br />	<br />
Roberto Garofoli			Consigliere<br />	<br />
Giulio Castriota Scanderbeg		Consigliere est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/05/2009</p>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3001</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-3001/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.3001</a></p>
<p>Non va sospeso il diniego verso l’istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale, qualora sussista la violazione del distacco minimo previsto dall’art. 9 D.M. n. 1444/1968 dalle pareti finestrate degli edifici frontistanti. (G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE SECONDA BIS</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il diniego  verso l’istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale, qualora sussista la violazione del distacco minimo previsto dall’art. 9 D.M. n. 1444/1968 dalle pareti finestrate degli edifici frontistanti. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE SECONDA BIS </b></p>
<p>Registro Ordinanze: 3001/2007<br />Registro Generale: 4584/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
PATRIZIO GIULIA Presidente<br />FRANCESCO RICCIO Cons., relatore<br />
SOLVEIG COGLIANI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 4584/2007  proposto da:<br />
<b>SOC IMMOBILSI&#8217; SRL</b>rappresentato e difeso da:SCIPINOTTI AVV. PAOLO &#8211; PUCCI AVV. STEFANOcon domicilio eletto in ROMAPIAZZA DEL FANTE, 2presso PUCCI &#8211; SCIPINOTTI STUDIO LEGALE </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI FRASCATI</b>  rappresentato e difeso da:<br />
GRAZIANI AVV. MASSIMILIANO &#8211; ALBESANO AVV. CATERINAcon domicilio eletto in FRASCATIP.ZA G. MARCONI, N. 3presso ALBESANO AVV. CATERINA<br />
   per l&#8217;annullamento,<br />
 previa sospensione dell&#8217;esecuzione, del provvedimento 16.2.2007 notificato il 13.3.2007<br />
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI FRASCATI<br />
Udito il relatore Cons. FRANCESCO RICCIO  e uditi, altresì, i difensori delle parti come da relativo verbale;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto che non può essere accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’atto impugnato per mancanza del prescritto fumus boni iuris, ritenendosi, ad un sommario esame, sussistente la violazione del distacco minimo consentito previsto dall’art. 9 del D.M. n. 1444 del 1968 dalle pareti finestrate degli edifici frontistanti;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA , li 21 Giugno 2007</p>
<p>PRESIDENTE<br />
CONSIGLIERE</p>
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