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	<title>3 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>3 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Sulla fiscalizzazione dell&#8217;abuso edilizio.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-fiscalizzazione-dellabuso-edilizio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 11:34:47 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-fiscalizzazione-dellabuso-edilizio/">Sulla fiscalizzazione dell&#8217;abuso edilizio.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Fiscalizzazione &#8211; Sanzione &#8211; Determinazione. Secondo l&#8217;Adunanza Plenaria: a) con l’espressione “data di esecuzione dell’abuso”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive; b) ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-fiscalizzazione-dellabuso-edilizio/">Sulla fiscalizzazione dell&#8217;abuso edilizio.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-fiscalizzazione-dellabuso-edilizio/">Sulla fiscalizzazione dell&#8217;abuso edilizio.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Abusi edilizi &#8211; Fiscalizzazione &#8211; Sanzione &#8211; Determinazione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Secondo l&#8217;Adunanza Plenaria:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) con l’espressione “<i>data di esecuzione dell’abuso</i>”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 392/1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Maruotti &#8211; Est. Tarantino</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Consiglio di Stato</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 4 del 2023 del ruolo dell’Adunanza Plenaria, proposto dalla signora Eugenia Maria Nava, rappresenta e difesa dagli avvocati Tiziano Ugoccioni e Joseph Brigandì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">il Comune di Bormio, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Dario Marchesi e Giovanni Corbyons, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, via Cicerone, n. 44;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Seconda, n. 633/2022, resa tra le parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Bormio;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 15 novembre 2023 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Joseph Brigandì e Giovanni Corbyons;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">1. L’odierno giudizio trae origine dal ricorso dinanzi al TAR per la Lombardia (Sede di Milano), con il quale l’appellante ha chiesto l’annullamento del provvedimento emesso dal Responsabile dello Sportello unico per l&#8217;edilizia in data 17 marzo 2021, n. 3628, nella parte in cui ha determinato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, in accoglimento della sua richiesta di ‘fiscalizzazione dell’illecito edilizio’ posto in essere sul fabbricato sito nel territorio del Comune di Bormio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">2. L’amministrazione comunale ha quantificato la sanzione secondo il seguente procedimento:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">I) individuazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 392/1978 in misura pari a 39,08 metri quadri;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">II) determinazione del costo unitario di produzione in 550,97 euro al metro quadrato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">III) moltiplicazione della superficie convenzionale per il costo unitario di produzione, con il risultato di 21.531,91 euro;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">IV) rivalutazione della somma così quantificata, in base ai parametri ISTAT dal 1993 al 2020, con il risultato di 36.746,35 euro a titolo di aumento di valore dell’immobile;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">V) raddoppio di tale importo, con la quantificazione della sanzione pecuniaria in misura pari a 73.492,70 euro.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">3. Col ricorso di primo grado, l’interessata ha contestato unicamente il meccanismo utilizzato dall’amministrazione per attualizzare il costo di produzione, lamentando la violazione dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, per il quale “<i>Qualora, sulla base di motivato accertamento dell&#8217;ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell&#8217;ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell&#8217;aumento di valore dell&#8217;immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all&#8217;ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell&#8217;abuso, sulla base dell&#8217;indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all&#8217;applicazione della legge medesima, del parametro relativo all&#8217;ubicazione e con l&#8217;equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell&#8217;articolo 16 della medesima legge</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ella ha dedotto che tale comma fisserebbe il valore del costo di produzione al momento dell’abuso, nella fattispecie al 1993.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Con la sentenza impugnata, il TAR ha respinto il ricorso, sulla base di ragioni letterali, sistematiche e storiche.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al dato letterale, il TAR ha rilevato che la locuzione “<i>data di esecuzione</i>” non può coincidere con quella di “<i>ultimazione dei lavori</i>”, poiché altrimenti non avrebbe alcun senso il riferimento all’indice ISTAT.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, per non incorrere in un’<i>interpretatio</i> <i>abrogans</i> di questa parte della disposizione, la locuzione “<i>data di esecuzione dell’abuso</i>” va intesa come momento in cui l’abuso viene ‘fiscalizzato’, poiché l’abuso edilizio ha natura di illecito permanente e sussiste sino a quando è determinata la sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto al dato sistematico, tale interpretazione testuale del comma 2 dell’art. 33 risulta coerente con quanto disposto:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) dall’art. 34 del medesimo testo unico sull’edilizia, secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione alla ‘fiscalizzazione’ delle opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, che riguarda illeciti meno gravi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) dal secondo periodo dell’art. 33, comma 2, che concerne l’abuso commesso su immobili ad uso diverso da quello abitativo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) dall’art. 4, comma 6, della legge regionale della Lombardia n. 31/2004, che, in attuazione delle disposizioni sul condono edilizio di cui al d.l. 269/2003, dispone un’attualizzazione del computo degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione al tempo del rilascio del titolo in sanatoria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quanto, infine, al terzo dato di carattere storico, l’art. 33, comma 2, ricalca la disposizione dell’abrogato art. 9 della legge n. 47/1985, che non conteneva alcun riferimento all’aggiornamento all’indice ISTAT, atteso che vigeva all’epoca l’art. 22 della legge n. 392/1978, che prevedeva l’adozione annuale di decreti ministeriali recanti il costo base di produzione al metro quadrato.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">4. Avverso la sentenza di primo grado, ha proposto appello l’originaria ricorrente, che ha contestato la conclusione raggiunta dal giudice di prime cure, insistendo: a) sul dato testuale dell’art. 33, comma 2; b) sulla tesi per la quale la natura permanente dell’abuso edilizio rileverebbe solo in relazione all’imprescrittibilità del suo accertamento e della correlata sanzione, ma non in relazione alla determinazione della sanzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, l’appellante ha dedotto che il medesimo comma 2 prevedrebbe regole diverse rispetto a quelle contenute negli artt. 33 e 34 d.P.R. n. 380/2001.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">5. Costituitosi in giudizio, il Comune di Bormio ha argomentato in ordine all’infondatezza dell’avverso gravame.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6. La Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha rilevato la mancanza di specifici precedenti giurisprudenziali al riguardo ed ha ritenuto di dover rimettere l’affare alla Adunanza Plenaria, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del c.p.a., trattandosi di una questione interpretativa che può dar luogo a contrasti giurisprudenziali ed è di particolare rilevanza, considerato l’alto numero dei casi pendenti in tema di condono edilizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’ordinanza di rimessione ha individuato la <i>ratio</i> delle disposizioni sulla cd. fiscalizzazione dell’abuso edilizio nella volontà del legislatore di evitare, nei casi previsti dal comma 2, la sanzione primaria della rimozione e della demolizione dell’abuso, quando vi siano obiettive difficoltà tecniche di esecuzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Pertanto, ad avviso della Seconda Sezione, la ‘fiscalizzazione’ rappresenta un istituto attraverso il quale il legislatore ha inteso contemperare la situazione di difficoltà esistente al momento di esecuzione del ripristino con la necessità di esercitare comunque il potere sanzionatorio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In definitiva, in caso di impossibilità di eseguire la sanzione reale in forma specifica, si accede ad una misura reale in forma pecuniaria con la stessa identica funzione risarcitoria della collettività, offesa dall’abuso edilizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.1. Tanto premesso, la Sezione remittente ha ricostruito l’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, individuando due riferimenti temporali: I) la data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri della legge 27 luglio 1978, n. 392; II) l’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell&#8217;indice ISTAT del costo di costruzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2. La Sezione rinviene dei dubbi soprattutto con riferimento al secondo termine temporale, sia quanto alle modalità di individuazione “<i>dell’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, sulla base dell’indice ISTAT del costo di produzione</i>”, sia con riferimento al significato da attribuire all’espressione “<i>alla data di esecuzione dell’abuso</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2.1. Quanto al primo profilo, la Seconda Sezione rileva che, con l’abrogazione dell’art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392, disposta dall’art. 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, non sono più stati emanati i decreti ministeriali che ogni anno determinavano il costo base di produzione per la realizzazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Infatti, l’ultimo decreto è stato emanato il 18 dicembre 1998. Conseguentemente, rileverebbe nel caso di specie l’anno di ultimazione dell’abuso (1993) per stabilire il valore dell’immobile o tutt’al più la data di emanazione del decreto del 18 dicembre 1998.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò però determinerebbe un <i>vulnus</i> alla <i>ratio</i> e alle finalità perseguite ed un vantaggio economico per colui che benefici dell’abuso edilizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.2.2. Quanto al secondo profilo, l’espressione “<i>esecuzione dell’abuso</i>” non sarebbe così inequivoca come sostenuto dall’appellante, dovendosi avere riguardo, per la natura permanente dell’abuso, al momento della scoperta dell’abuso o dell’accertamento dell’illecito, ovvero al momento dell’irrogazione della sanzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">6.3. Tanto premesso, la Seconda Sezione ha sottoposto all’esame dell’Adunanza Plenaria i seguenti quesiti:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; se, con l’espressione “<i>data di esecuzione dell’abuso</i>”, di cui all’art. 33, comma 2, debba intendersi il momento di completamento dell’abuso ovvero quello in cui l’abuso è stato accertato dai competenti uffici pubblici ovvero sia stato denunciato dall’interessato a mezzo della richiesta di un condono o ancora quello di irrogazione della sanzione pecuniaria o demolitoria, intendendosi cioè l’espressione come momento di cessazione dell’abuso;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; se, in mancanza dei decreti ministeriali di determinazione del costo di produzione per la realizzazione degli immobili ex art. 22 della l. n. 392 del 1978, ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001 possa procedersi all’attualizzazione, secondo gli indici ISTAT, al momento di irrogazione della sanzione pecuniaria dei valori risultanti dagli ultimi decreti ministeriali (30 gennaio 1997 e 18 dicembre 1998) ovvero se ancora l’attualizzazione possa essere quanto meno limitata al momento della scoperta dell’abuso o della sua denunzia (o della proposizione della istanza di condono).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">7. Nelle memorie prodotte in vista dell’udienza di discussione, le parti hanno insistito nelle loro conclusioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">8. I quesiti sottoposti all’attenzione dell’Adunanza Plenaria hanno ad oggetto l’interpretazione dell’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui esso prevede – nei casi ivi previsti – l’irrogazione di “<i>una sanzione pecuniaria pari al doppio dell&#8217;aumento di valore dell&#8217;immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento all&#8217;ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell&#8217;abuso, sulla base dell&#8217;indice ISTAT del costo di costruzione</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, occorre chiarire come vada determinato il ‘<i>costo di produzione</i>’.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9. Come ha prospettato l’ordinanza di rimessione, il sopra riportato comma 2 potrebbe essere interpretato in due modi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che la sanzione deve essere pari al doppio dell’aumento del valore dell’immobile a seguito della realizzazione delle opere abusive e che rilevano i criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, l’<i>ultimo costo di produzione</i>:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per una prima interpretazione, va determinato secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale e poi il relativo importo va aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso sulla base dell&#8217;indice ISTAT del costo di costruzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">per una alternativa interpretazione, va determinato con riferimento all’ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell&#8217;abuso, e l’importo così ottenuto va incrementato sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Questa seconda lettura – che valorizza la virgola che segue la parola “abuso” – rileva che il termine ‘<i>aggiornato</i>’ fa riferimento all&#8217;ultimo costo di produzione determinato con il decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso, ossia al decreto ministeriale emesso in prossimità all’esecuzione dell’abuso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.1. La scelta tra le due interpretazioni letterali sopra illustrate lascia aperto un ulteriore interrogativo, ossia cosa si intenda per “<i>data di esecuzione dell’abuso</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Al riguardo, sono possibili quattro diverse interpretazioni, di cui una sola, però, la prima, risulta maggiormente aderente al suo dato testuale:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) il momento in cui sono ultimati i lavori edilizi abusivi;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) il momento in cui l’abuso è accertato da parte dell’amministrazione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) il momento in cui l’abuso è autodichiarato da parte dell’interessato;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) il momento in cui è irrogata la sanzione pecuniaria.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.2. L’art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 dispone che vadano effettuate due distinte operazioni: a) individuare il costo di produzione, determinato con il decreto ministeriale aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso; b) attualizzare l’importo della sanzione, individuato sulla base del costo di costruzione, applicando l&#8217;indice ISTAT.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ne consegue che va indicizzato non l’importo indicato nel decreto ministeriale, ma quello aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Questa soluzione, da un lato, consente di specificare quale deve essere il decreto ministeriale da utilizzare dall’altro, spiega perché nella frase vi sia una virgola dopo il termine “<i>abuso</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">9.3. Quanto poi alla locuzione “<i>data di esecuzione dell’abuso</i>”, rileva il suo dato testuale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’aumento di valore dell’immobile va individuato sulla base dei criteri contenuti nella legge n. 392/1978, calcolando la superficie convenzionale e considerando il costo unitario di produzione secondo il decreto ministeriale aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso: la moltiplicazione tra i due termini indica il costo di produzione complessivo, ossia l’<i>aestimatio</i>, che va aggiornato (<i>taxatio</i>) sulla base dell’indice ISTAT del costo di costruzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">10. Il legislatore ha ribadito che va esercitato il potere sanzionatorio anche quando vi siano obiettive difficoltà tecniche per eseguire la demolizione, derogando alla regola generale per cui gli abusi edilizi vanno materialmente rimossi.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il relativo potere può essere esercitato su richiesta del responsabile dell’abuso, qualora risulti l’oggettiva impossibilità di procedere alla riduzione in pristino delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell&#8217;intero edificio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Nel contemperare gli interessi in conflitto, il legislatore ha disposto che la sanzione pecuniaria in concreto erogata tenga conto dell’effettivo valore delle opere abusive, l’unico significativo per la definizione del caso concreto, e non di quello inferiore e risalente al passato, non più ancorato all’effettivo valore del bene.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">11. E’ significativo che l’art. 33, comma 2, ricalca l’abrogato comma 2 dell’art. 9 della legge n. 47/1985, secondo il quale: “<i>Qualora, sulla base di motivato accertamento dell&#8217;Ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell&#8217;aumento di valore dell&#8217;immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti della legge 27 luglio 1978, n. 392</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultima diposizione non conteneva alcun meccanismo di adeguamento, ma il mero rinvio alla legge n. 392/1978, il cui art. 22, comma 1, ora abrogato nei sensi di cui all’art. 14, della legge n. 431/1998 ossia limitatamente alle locazioni abitative, stabiliva che: “<i>Per gli immobili adibiti ad uso di abitazione che sono stati ultimati dopo il 31 dicembre 1975, il costo base di produzione a metro quadrato è fissato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di grazia e giustizia, sentito il Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">L’emanazione annuale dei decreti ministeriali, pertanto, già comportava un adeguamento periodico con effetti automatici per la commisurazione della sanzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Inoltre, un meccanismo di adeguamento, analogo a quello previsto dall’art. 33, comma 2, è contenuto nell’art. 34, comma, secondo il quale: “<i>Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile dell&#8217;ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell&#8217;opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Quest’ultima disposizione riguarda condotte meno gravi di quelle disciplinate dall’art. 33, comma 2, e va intesa – con riferimento ai casi in cui si tratti di immobili sia ad uso abitativo che ad uso diverso da quello abitativo &#8211; nel senso che la ‘fiscalizzazione’ debba tenere conto del valore del bene al tempo della sua determinazione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">12. Sarebbe invece irragionevole l’interpretazione dell’art. 33, comma 2, secondo la quale rileverebbe il valore del bene al momento di realizzazione delle opere.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sanzione pecuniaria costituisce, nei tassativi casi consentiti, una misura alternativa alla materiale demolizione del manufatto e deve costituire una ‘risposta sanzionatoria’ omogenea ed effettiva, ciò che non vi sarebbe se si dovesse tenere conto del suo valore inferiore, commisurato al tempo della realizzazione dell’abuso.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">13. Può pertanto, darsi risposta ai quesiti sottoposti all’esame del Collegio nel senso che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) con l’espressione “<i>data di esecuzione dell’abuso</i>”, deve intendersi il momento di realizzazione delle opere abusive;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) ai fini della determinazione della sanzione pecuniaria da determinare ex art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001, deve procedersi alla determinazione della superficie convenzionale ai sensi dell’art. 13 della legge n. 392/1978 ed alla determinazione del costo unitario di produzione, sulla base del decreto aggiornato alla data di esecuzione dell’abuso. Il costo complessivo di produzione, dato dalla moltiplicazione della superficie convenzionale con il costo unitario di produzione, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">14. L’appello in esame deve dunque essere respinto. La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), definitivamente pronunciando sull&#8217;appello n. 4 del 2024 del ruolo dell’Adunanza Plenaria, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Compensa le spese del secondo grado di giudizio.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2023, con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Maruotti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Carmine Volpe, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Mario Luigi Torsello, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Rosanna De Nictolis, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Marco Lipari, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Gerardo Mastrandrea, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Vincenzo Lopilato, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Paolo Carpentieri, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Valerio Perotti, Consigliere</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Dario Simeoli, Consigliere</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sulla istanza di discussione da remoto dell&#8217;udienza basata sulla produzione di certificato di test antigenico di positività al Covid-19</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-istanza-di-discussione-da-remoto-delludienza-basata-sulla-produzione-di-certificato-di-test-antigenico-di-positivita-al-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 11:13:18 +0000</pubDate>
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<p>Processo – Processo amministrativo – Covid-19 – Udienze da remoto – Certificato di test antigenico di positività al Covid-19 – Insufficienza. Va disattesa l&#8217;istanza di discussione della causa da remoto motivata in forza del deposito di certificato di test antigenico di positività al Covid di uno dei difensori della parte</p>
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<p style="text-align: justify;">Processo – Processo amministrativo – Covid-19 – Udienze da remoto – Certificato di test antigenico di positività al Covid-19 – Insufficienza.</p>
<hr />
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Va disattesa l&#8217;istanza di discussione della causa da remoto motivata in forza del deposito di certificato di test antigenico di positività al Covid di uno dei difensori della parte che l&#8217;ha richiesta, in quanto tale documento non è da solo sufficiente a comprovare l’impedimento oggettivo di partecipazione in presenza, atteso che in base alla circolare del ministero della salute del 30.12.2021 le regole sulla durata della quarantena differiscono in base alle diverse situazioni concrete (presenza o assenza di sintomi; avvenuta vaccinazione e numero di dosi vaccinali, tempo della vaccinazione), e che tali elementi fattuali non sono stati documentati, oltre al fatto che, in ogni caso la parte è assistita da due difensori e l’impedimento di uno solo non impedisce la discussione dell’altro, né sussiste un diritto della parte alla discussione di tutti i difensori, in quanto il diritto di difesa è sufficientemente garantito dalla possibilità che uno dei difensori possa discutere oralmente.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. De Nictolis &#8211; Est. De Nictolis</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione giurisdizionale</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato il presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">DECRETO</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2021, proposto da<br />
Snam Rete Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS-e -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Maria Antonina Fascetto, Giacomo Consentino, Antonio Consentino, rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Mario Consentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilita&#8217; &#8211; Dipartimento Ener, Regione Siciliana &#8211; Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Regione Siciliana &#8211; Ispettorato Agricoltura Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">nei confronti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Regione Siciliana &#8211; Presidenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;</p>
<p class="contro" style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">dell&#8217;ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 00709/2021, resa tra le parti</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">rilevato che la discussione orale è calendarizzata per il 12 gennaio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">vista l’istanza di discussione da remoto, ai sensi dell’art. 7-bis d.l. n. 105/2021, depositata da parte appellante in data 4 gennaio 2022;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">ritenuto che: il certificato di test antigenico di positività al Covid di uno dei difensori dell’appellante in data 4 gennaio 2022 non è da solo sufficiente a documentare l’impedimento oggettivo di partecipazione in presenza in data 12 gennaio 2022, atteso che in base alla circolare del ministero della salute del 30.12.2021 le regole sulla durata della quarantena differiscono in base alle diverse situazioni concrete (presenza o assenza di sintomi; avvenuta vaccinazione e numero di dosi vaccinali, tempo della vaccinazione), tutti elementi fattuali qui non documentati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">in ogni caso la parte è assistita da due difensori e l’impedimento di uno solo non impedisce la discussione dell’altro; né sussiste un diritto della parte alla discussione di tutti i difensori, in quanto il diritto di difesa è sufficientemente garantito dalla possibilità che uno dei difensori possa discutere oralmente;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Respinge l’istanza di discussione da remoto.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il presente decreto sarà eseguito dall&#8217;Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità dei difensori dell’appellante.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Palermo il giorno 5 gennaio 2022.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sull&#8217;illegittimità di un&#8217;informativa antimafia adottata nei confronti di una persona fisica non imprenditore</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-di-uninformativa-antimafia-adottata-nei-confronti-di-una-persona-fisica-non-imprenditore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2022 11:21:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-di-uninformativa-antimafia-adottata-nei-confronti-di-una-persona-fisica-non-imprenditore/">Sull&#8217;illegittimità di un&#8217;informativa antimafia adottata nei confronti di una persona fisica non imprenditore</a></p>
<p>Informativa antimafia – Destinatari – Soggetto persona fisica – Non imprenditore – Limiti. Deve essere annullato il relativo provvedimento allorché il destinatario di un’informazione interdittiva sia una persona fisica non imprenditore, in quanto non si rinviene nella normativa vigente il riferimento all’adozione di informazioni interdittive antimafia nei confronti della persona fisica slegata</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-di-uninformativa-antimafia-adottata-nei-confronti-di-una-persona-fisica-non-imprenditore/">Sull&#8217;illegittimità di un&#8217;informativa antimafia adottata nei confronti di una persona fisica non imprenditore</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sullillegittimita-di-uninformativa-antimafia-adottata-nei-confronti-di-una-persona-fisica-non-imprenditore/">Sull&#8217;illegittimità di un&#8217;informativa antimafia adottata nei confronti di una persona fisica non imprenditore</a></p>
<p style="text-align: justify;">Informativa antimafia – Destinatari – Soggetto persona fisica – Non imprenditore – Limiti.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Deve essere annullato il relativo provvedimento allorché il destinatario di un’informazione interdittiva sia una persona fisica non imprenditore, in quanto non si rinviene nella normativa vigente il riferimento all’adozione di informazioni interdittive antimafia nei confronti della persona fisica slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Criscenti &#8211; Est. De Col</p>
<hr />
<p class="repubblica" style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p class="innome" style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">Sezione Staccata di Reggio Calabria</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p class="sezione" style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 328 del 2021, proposto da<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Domenico Iofrida, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">contro</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">U.T.G. di Reggio Calabria, Ministero dell&#8217;Interno e Ministero della Transizione Ecologica (Albo Gestori Ambientali), in persona dei rispettivi legali rappresentanti <i>pro tempore</i>, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria <i>ex lege</i> in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;</p>
<p class="contro" style="text-align: center;">per l&#8217;annullamento</p>
<p class="previa" style="text-align: center;"><i>previa sospensione dell’efficacia</i>,</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-del provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria, privo di data e numero di protocollo, notificato il 12.05.2021, con il quale a carico del sig. -OMISSIS- (persona fisica non svolgente alcuna attività imprenditoriale) viene disposta “interdittiva antimafia ai sensi dell’art. 91 del Decreto legislativo n. 159/2011”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-della richiesta della Camera di Commercio di Catanzaro e/o dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, non conosciuta direttamente dal ricorrente, laddove chiedesse il rilascio di comunicazione antimafia nei confronti di -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-di ogni altro atto connesso o dipendente da quelli impugnati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. di Reggio Calabria, del Ministero dell&#8217;Interno e del Ministero della Transizione Ecologica (Albo Gestori Ambientali);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 novembre 2021 il dott. Andrea De Col e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Premesso che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il sig. -OMISSIS- ha impugnato l’interdittiva antimafia adottata nei suoi confronti in data 16.04.2021 dal Prefetto di Reggio Calabria ai sensi degli artt. 89 bis e 91 comma 5 del D.lgs n. 159/2011 (d’ora in avanti, c.a.m.) e la presupposta richiesta di comunicazione antimafia inoltrata dalla Camera di Commercio di Catanzaro ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali della società -OMISSIS- che lo aveva indicato come responsabile tecnico;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; a sostegno dell’illegittimità della misura interdittiva il ricorrente deduce: a) la violazione degli artt. 83, 85, 91 c.a.m, in quanto l’informazione interdittiva sarebbe stata ingiustamente applicata ad una persona fisica non imprenditore, mentre la richiesta della Camera di Commercio di Catanzaro sarebbe stata attivata fuori dalle ipotesi previste dall’art. 85 c.a.m; 2) l’eccesso di potere per travisamento dei fatti della valutazione prefettizia, non sussistendo validi elementi indiziari- all’infuori dei rapporti di parentela con gli stretti familiari (già amministratori di società della -OMISSIS- e della -OMISSIS-, guidate rispettivamente dal fratello -OMISSIS- e dal figlio -OMISSIS- ed interdette in data 26.06.2020 e 26.08.2020)- da far ragionevolmente supporre il pericolo di condizionamento mafioso in una qualche attività di impresa, singola ed associata, nel caso di specie del tutto inesistente;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che l’U.T.G. di Reggio Calabria si è costituito in giudizio con atto di mera forma in data 07.07.2021, invocando la reiezione del ricorso introduttivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che con ordinanza n. 179 del 16.07.2021 il Tribunale ha accolto la domanda cautelare, “<i>non essendo il destinatario del provvedimento impugnato né un imprenditore individuale né una società né un soggetto cui a qualche titolo possa direttamente applicarsi una misura amministrativa di tipo interdittivo</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Letta la memoria conclusiva dell’Avvocatura dello Stato del 14.10.2021 ed esaminata la documentazione allegata all’atto di costituzione del Ministero della Transizione Ecologia depositato in data 15.10.2021;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Rilevato che all’udienza pubblica del 17.11.2021 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che il punto risolutivo della controversia verte unicamente sulla questione se la persona fisica che non riveste la qualità di titolare di impresa o di società, possa essere destinatario di una informativa antimafia di tipo interdittivo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che, dovendosi dare risposta negativa al suddetto interrogativo, il ricorso sia fondato e meriti di essere accolto;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">-il sistema della documentazione antimafia, previsto dal D.lgs. n. 159/11 (c.d. Codice antimafia), si basa sulla distinzione tra le fondamentali misure di prevenzione amministrative: le comunicazioni antimafia (artt. 87-89)- richieste per l’esercizio di qualsivoglia attività dei privati soggetta ad autorizzazione, concessione, abilitazione, iscrizione ad albi, segnalazione certificata di inizio attività (c.d. SCIA) e c.d. silenzio assenso- e le informazioni antimafia (artt. 90-95), operanti nei rapporti dei privati con le pubbliche amministrazioni (es. contratti pubblici, concessioni e finanziamenti).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">In particolare, la comunicazione antimafia consiste nell’attestazione, a carico di determinati soggetti individuati dall’art. 85 del D.lgs. n. 159/11, della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;art. 67 (art. 84, comma 2), mentre l&#8217;informazione antimafia consiste “<i>nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 91, comma 6, nell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4</i>”, (art. 84, comma 3);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.M. n. 120/2014, “<i>le imprese e gli enti che fanno richiesta di iscrizione all&#8217;Albo devono nominare, a pena di improcedibilità della domanda, almeno un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Comitato nazionale e dei requisiti di cui al comma 2, lettere c), d), f) e i)</i>”. In particolare, si legge alla lettera f) che non devono sussistere, nei confronti del titolare dell’impresa (nel caso di impresa individuale) o del legale rappresentante, “<i>le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; il citato art. 67 prevede che l’applicazione di una misura di prevenzione impedisce di ottenere “<i>iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati</i>” e che il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto da tali autorizzazioni.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; la richiesta di comunicazione antimafia, sollecitata dalla Camera di Commercio di Catanzaro, era dovuta, in quanto rivolta a verificare la sussistenza del requisito di moralità professionale del ricorrente, coinvolto nella sua qualità di responsabile tecnico della società -OMISSIS- richiedente l’iscrizione all’albo dei Gestori Ambientali che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 67 cod. antimafia, presuppone l’esibizione della documentazione antimafia.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Le informative interdittive sono applicabili, infatti, anche ai provvedimenti di tipo abilitativo-autorizzativo, nei quali rientra l&#8217;iscrizione all&#8217;albo Nazionale Gestori Ambientali, la quale abilita l&#8217;operatore economico allo svolgimento delle attività individuate nel D.M. n. 120 del 2014 (cfr. TAR Napoli, sez. I, 11 luglio 2018 n. 4614; TAR Milano sez. I, 4 gennaio 2018 n. 21);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">&#8211; purtuttavia, l’accertamento antimafia sulla persona fisica (direttore tecnico, dipendente, socio ed amministratore) è pur sempre funzionale ad una valutazione di permeabilità criminosa dell’impresa individuale o societaria cui la medesima è collegata e che abbia chiesto una licenza, una concessione, un’autorizzazione o di contrattare con la P.A. ovvero, come nel caso concreto, l’iscrizione ad un Albo.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Depongono in tal senso elementi di carattere testuale e logico-sistematico:</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">a) la definizione di informativa antimafia interdittiva, emergente dal tenore letterale del menzionato art. 84 c.a.m. che, rispetto alla comunicazione, “<i>presenta un quid pluris individuabile nella valutazione discrezionale da parte del Prefetto del rischio di permeabilità mafiosa capace di condizionare le scelte e gli indirizzi dell&#8217;impresa…interdicendole l’inizio o la prosecuzione di qualsivoglia rapporto con l’Amministrazione o l’ottenimento di qualsiasi sussidio, beneficio economico o sovvenzione</i>” (cfr. parere n. 1060 del 12 maggio 2021 dell’Adunanza Generale del Consiglio di Stato).<i></i></p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">b) l’elenco tipizzato dei soggetti sottoposti a verifica antimafia indicato nell’art. 85 c.a.m a seconda che i destinatari dell’interdittiva siano un’impresa individuale (comma 1) ovvero associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese (comma 2).</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La sottoposizione a verifica antimafia di una persona fisica, quindi, deve essere necessariamente funzionale a significare eventuali condizionamenti criminosi nei confronti di un’impresa individuale o societaria organizzati dalla mafia, onde prevenire il rischio di inquinamento dell’economia legale; ed infatti, per la ditta individuale si richiede la sottoposizione a verifica del titolare o del direttore tecnico o dei familiari conviventi; per le società, associazioni, consorzi, etc., la platea di soggetti sottoposti a verifica è estesa ad altre categorie di persone, quali i soci, i legali rappresentanti, i membri dei collegi sindacali, etc… oltre a tutti i familiari conviventi ( si veda l’art. 91 c.a.m. secondo cui che “<i>il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell&#8217;impresa, ampliando le categorie dei soggetti sottoposti a verifica a coloro che non fanno parte dell’impresa</i>”);</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">c) come chiarito dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 6 aprile 2018, n. 3, l’informazione interdittiva antimafia “<i>è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un’ottica di bilanciamento tra la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall’art. 41 Cost.; costituisce una misura volta – ad un tempo – alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica amministrazione. Tale provvedimento, infatti, mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall’art. 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;"><i>L’interdittiva esclude, dunque, che</i> [solo] <i>un imprenditore, persona fisica o giuridica, pur dotato di adeguati mezzi economici e di una altrettanto adeguata organizzazione, meriti la fiducia delle istituzioni (sia cioè da queste da considerarsi come “affidabile”) e possa essere, di conseguenza, titolare di rapporti contrattuali con le predette amministrazioni, ovvero destinatario di titoli abilitativi da queste rilasciati, come individuati dalla legge</i>”.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ciò sta a significare che le informazioni antimafia interdittive, attestanti la sussistenza di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, riguardano specificamente soggetti che sono ascrivibili alla categoria degli “operatori economici”, comprensiva delle persone giuridiche (società, imprese, associazioni) ovvero a quella delle ditte individuali, laddove la ditta coincide con la persona fisica.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Non si rinviene, invece, nella normativa, il riferimento all’adozione di informazioni interdittive antimafia nei confronti della persona fisica slegata da qualsivoglia attività imprenditoriale.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">La <i>ratio</i> va ricercata nella funzione assolta dall’accertamento antimafia sulla persona fisica che è quella di misurare il grado di probabile inquinamento mafioso dell’impresa in cui essa risulta inserita o collegata al punto da impedire a quest’ultima di avere rapporti con la P.A. o di ottenere “<i>iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati”</i>.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">d) ipotizzare l’interdicibilità di una persona fisica non imprenditore significherebbe forzare inammissibilmente la tenuta costituzionale del sistema antimafia, fuoriuscendo dai limiti “strutturali” dell’istituto dell’informazione interdittiva che da misura amministrativa di tipo cautelare e preventivo finirebbe per tramutarsi in una sorta di anticipazione di pena accessoria tipica dell’ordinamento penale (v. artt. 32 bis e ss. c.p.), in violazione di ogni principio di legalità formale e sostanziale e di “prevedibilità” della sanzione;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Si rivela pertanto non costituzionalmente né convenzionalmente orientata la tesi esegetica della difesa erariale che, predicando l’assenza di limiti oggettivi e soggettivi nell’art. 89 bis c.a.m, estende, nell’ambito dei provvedimenti <i>lato sensu</i> autorizzatori, la portata espansiva e lesiva dell’informativa antimafia anche alla semplice persona fisica;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Considerato che anche la giurisprudenza del Tribunale di Prevenzione (cfr. Decreto Tribunale Catanzaro n. 9/2021), sembra escludere che la persona fisica possa essere direttamente colpita, all’infuori della sua qualità di imprenditore o di operatore economico, da un’informazione interdittiva, avendo osservato che “<i>il sistema normativo non consente l’avvio della procedura sul controllo giudiziario sulla persona fisica, per come emerge dell’art. 34 bis D.lgs n. 159/2011 (il quale, pur adoperando la terminologia più ampia possibile, includendo diverse categorie di operatori economici quali “attività economiche, “aziende”, e “imprese” fa comunque riferimento ad un ente imprenditoriale, distinto dalla persona fisica</i>”;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto in definitiva che, nel caso di specie, non v’è ragione di giustificare, all’infuori dell&#8217;attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all&#8217;art. 67 c.a.m, l’adozione di un provvedimento come quello impugnato, così gravemente pregiudizievole della sfera giuridica del singolo, sia a livello economico (si pensi all’impossibilità di reperire un posto di lavoro o di presentare una semplice SCIA) che a livello personale e sociale, con conseguente distorsione della finalità dell’informazione interdittiva orientata alla tutela dell’ordine pubblico economico e della libera concorrenza del mercato e non a “punire” la vita privata del singolo;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso sia fondato nella parte in cui solleva la questione della soggettività passiva del destinatario di un’informazione interdittiva che sia una persona fisica ancorché non imprenditore e che quindi meriti di essere accolto, con conseguente annullamento della medesima misura adottata dalla Prefettura in data 16.04.2021 nei confronti di -OMISSIS-;</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;</p>
<p class="fatto" style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ai sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla l’informazione interdittiva n. 4532 del 16.04.2021 emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria nei confronti di -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Condanna le Amministrazioni statali resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-.</p>
<p class="popolo" style="text-align: justify;">Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Caterina Criscenti, Presidente</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Andrea De Col, Referendario, Estensore</p>
<p class="tabula" style="text-align: justify;">Antonino Scianna, Referendario</p>
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]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-26-1-2021-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-26-1-2021-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.3</a></p>
<p>Pres. Patroni Griffi, Est. Lotti Sull&#8217;onere della curatela fallimentare di provvedere alla bonifica del sito inquinato. 1. Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento ambientale &#8211; Bonifica &#8211; Curatela fallimentare &#8211; Oneri della curatela &#8211; Costi di smaltimento &#8211; Ricadono sulla massa fallimentare.   1. Pur dovendosi escludere che il curatore, salve</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-26-1-2021-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Patroni Griffi, Est. Lotti</span></p>
<hr />
<p>Sull&#8217;onere della curatela fallimentare di provvedere alla bonifica del sito inquinato.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Ambiente e territorio &#8211; Inquinamento ambientale &#8211; Bonifica &#8211; Curatela fallimentare &#8211; Oneri della curatela &#8211; Costi di smaltimento &#8211; Ricadono sulla massa fallimentare.<br />  </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. Pur dovendosi escludere che il curatore, salve le sole ipotesi in cui la produzione dei rifiuti sia specificamente ascrivibile al suo operato, possa qualificarsi come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti, in ogni caso, a seguito della dichiarazione di fallimento, non perdono giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società  fallita ai sensi dell&#8217;art. 192 del d.lgs. n. 152/2006. La presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell&#8217;impresa, tramite l&#8217;inventario dei beni dell&#8217;impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportano, infatti, la sua legittimazione passiva all&#8217;ordine di rimozione. Ricade, dunque, sul curatore fallimentare l&#8217;onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all&#8217;art. 192 d.lgs. n. 152/2006, e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare, in quanto soggetto la cui responsabilità   connessa alla qualifica di detentore acquisita non in riferimento ai rifiuti, bensì al bene immobile inquinato su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti.<br />  </div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: justify;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato</p>
<p style="text-align: justify;">in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: justify;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 14 di A.P. del 2020, proposto da <br /> Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Loretta Checchinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Fallimento Magrin Sas Pavimenti e Asfalti di Magrin Cav. Valentino &amp; C., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Gattamelata e Gianluca Ghirigatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; </p>
<p style="text-align: justify;">per la riforma</p>
<p style="text-align: justify;">della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sezione seconda, n. 744 del 19 giugno 2019, resa tra le parti, concernente un&#8217;ordinanza di smaltimento dei rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Fallimento Magrin Sas Pavimenti e Asfalti di Magrin Cav. Valentino &amp; C.;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e rilevato che l&#8217;udienza si svolge ai sensi degli artt. 25 del Decreto Legge 137 del 28 ottobre 2020 e 4 comma 1, Decreto Legge 28 del 30 aprile 2020, attraverso videoconferenza con l&#8217;utilizzo di piattaforma &#8220;Microsoft Teams&#8221; come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa e che sono presenti alla discussione gli avvocati, Loretta Checchinato, Stefano Gattamelata, e Gianluca Ghirigatto.</p>
<p style="text-align: justify;">FATTO</p>
<p style="text-align: justify;">La Quarta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza 15 settembre 2020, n. 5454, ai sensi dell&#8217;art. 99, comma 1, c.p.a., ha chiesto a questa Adunanza di chiarire se, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società  fallita ai sensi dell&#8217;art. 192 d.lgs. n. 152-2006 (con la ricaduta sulla finanza pubblica e con un corrispondente vantaggio patrimoniale dei creditori della società  fallita e sostanzialmente di questa), pur se il curatore fallimentare &#8211; in un&#8217;ottica di continuità  &#8211; &#8216;gestisce&#8217; proprio il patrimonio del bene della società  fallita e ne ha la disponibilità  materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale ordinanza richiama la sentenza n. 10 del 2019 di questa Adunanza Plenaria, la quale, nel chiarire che le misure previste dal d.lgs. n. 22-1997 sono applicabili anche nei casi in cui le condotte di inquinamento siano state poste in essere prima della sua entrata in vigore, ha ammesso che le attività  di bonifica possano essere imposte alla società  non responsabile dell&#8217;inquinamento, che sia subentrata nella precedente società  per effetto di una fusione per incorporazione.</p>
<p style="text-align: justify;">La fattispecie sottesa alle questioni rimesse a codesta Adunanza Plenaria deriva da un atto (nota 10 giugno 2016 PGN 76530) del Comune di Vicenza, notificato alla Curatrice fallimentare del Fallimento appellato, di avvio del procedimento relativo allo sgombero del deposito dei rifiuti (sito in Via Brenta a Vicenza) individuato dal Servizio di Controllo Ambientale dell&#8217;Arpav di Vicenza e costituiti essenzialmente da scarti di demolizioni cementizi, bancali rotti, rifiuti di lastre bituminose e polistiroli vari, bidoni metallici arrugginiti, laterizi infranti ed abbandonati disordinatamente in cumuli sul nudo suolo senza alcuna protezione per quest&#8217;ultimo.</p>
<p style="text-align: justify;">A una serie di comunicazioni, faceva seguito la notifica dell&#8217;ordinanza comunale impugnata con il ricorso di primo grado, che ingiungeva al Fallimento di presentare il programma di smaltimento rifiuti e di procedere alla loro rimozione.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;ordinanza comunale era impugnata dinanzi avanti al TAR Veneto, che accoglieva il ricorso proposto da Fallimento Magrin sas con sentenza della Sez. II, n. 744-2019 e, per l&#8217;effetto, annullava l&#8217;atto impugnato.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Comune appellante contestava la sentenza del TAR, lamentandone l&#8217;erroneità  e insistendo nella tesi dell&#8217;assoggettabilità  del Curatore fallimentare agli obblighi previsti dall&#8217;art. 192 d.lgs. n. 152-2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Fallimento appellato si costituiva, chiedendo il rigetto dell&#8217;appello.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza n. 5454 del 2020, la Quarta Sezione ha sollevato le questioni in esame, ai sensi dell&#8217;art. 99 del codice del processo amministrativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato articolate memorie difensive, con cui hanno illustrato le questioni controverse ed hanno insistito nelle già  formulate conclusioni.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza pubblica dell&#8217;Adunanza Plenaria del 16 dicembre 2020 la causa veniva trattenuta in decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. L&#8217;Adunanza preliminarmente rileva che deve escludersi che il curatore possa qualificarsi come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti, salve, ovviamente le ipotesi in cui la produzione dei rifiuti sia ascrivibile specificamente all&#8217;operato del curatore, non dando vita il Fallimento ad alcun fenomeno successorio sul piano giuridico.</p>
<p style="text-align: justify;">Sempre in via preliminare va evidenziato che, per risolvere la questione in esame, non appare pertinente il richiamo al principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Adunanza plenaria n. 10 del 2019, che ha riguardato una ben diversa fattispecie, in cui vi era stata la successione di un &#8216;distinto soggetto giuridico&#8217; a quello su cui precedentemente gravava l&#8217;onere della bonifica, con l&#8217;affermazione del principio per cui l&#8217;acquirente del bene &#8211; anche nel caso di fusione per incorporazione &#8211; subentra negli obblighi gravanti sul precedente titolare. Nel caso in esame, come si  detto, non si verifica un fenomeno successorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto i profili appena evidenziati deve ritenersi, pertanto, esclusa una responsabilità  del curatore del fallimento, non essendo il curatore nè l&#8217;autore della condotta di abbandono incontrollato dei rifiuti, nè l&#8217;avente causa a titolo universale del soggetto inquinatore, posto che la società  dichiarata fallita conserva la propria soggettività  giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, attribuendosene la facoltà  di gestione e di disposizione al medesimo curatore.</p>
<p style="text-align: justify;">2. La questione posta all&#8217;esame di questa Adunanza plenaria consiste nello stabilire se, a seguito della dichiarazione di fallimento, perdano giuridica rilevanza gli obblighi cui era tenuta la società  fallita ai sensi dell&#8217;art. 192 sopra riportato.</p>
<p style="text-align: justify;">Ritiene l&#8217;Adunanza che la presenza dei rifiuti in un sito industriale e la posizione di detentore degli stessi, acquisita dal curatore dal momento della dichiarazione del fallimento dell&#8217;impresa, tramite l&#8217;inventario dei beni dell&#8217;impresa medesima ex artt. 87 e ss. L.F., comportino la sua legittimazione passiva all&#8217;ordine di rimozione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella predetta situazione, infatti, la responsabilità  alla rimozione  connessa alla qualifica di detentore acquisita dal curatore fallimentare non in riferimento ai rifiuti (che sotto il profilo economico a seconda dei casi talvolta si possono considerare &#8216;beni negativi&#8217;), ma in virtà¹ della detenzione del bene immobile inquinato (normalmente un fondo già  di proprietà  dell&#8217;imprenditore) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti).</p>
<p style="text-align: justify;">Conseguentemente, ad avviso dell&#8217;Adunanza, l&#8217;unica lettura del decreto legislativo n. 152 del 2006 compatibile con il diritto europeo, ispirati entrambi ai principi di prevenzione e di responsabilità ,  quella che consente all&#8217;Amministrazione di disporre misure appropriate nei confronti dei curatori che gestiscono i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall&#8217;impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Tale conclusione si fonda innanzitutto sulle disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 152-2006.</p>
<p style="text-align: justify;">Come  noto, al generale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti si riconnettono gli obblighi di rimozione, di avvio al recupero o smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario, in solido, a condizione che la violazione sia ad almeno uno di essi imputabile secondo gli ordinari titoli di responsabilità , anche per condotta omissiva, colposa nei limiti della esigibilità , o dolosa.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell&#8217;ottica del diritto europeo (che non pone alcuna norma esimente per i curatori), i rifiuti devono comunque essere rimossi, pur quando cessa l&#8217;attività , o dallo stesso imprenditore che non sia fallito, o in alternativa da chi amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione del fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 3, par. 1 punto 6, della direttiva n. 2008/98/CE definisce, infatti, il detentore, in contrapposizione al produttore, come la persona fisica o giuridica che  in possesso dei rifiuti (rectius: dei beni immobili sui quali i rifiuti insistono).</p>
<p style="text-align: justify;">Non sono pertanto in materia rilevanti le nozioni nazionali sulla distinzione tra il possesso e la detenzione: ciò che conta  la disponibilità  materiale dei beni, la titolarità  di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l&#8217;amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati.</p>
<p style="text-align: justify;">Del resto, come ben precisa l&#8217;ordinanza di rimessione, neppure rileva un approfondimento della nozione della detenzione, se si ritiene sufficiente la sussistenza di un rapporto gestorio, inteso come &#8216;amministrazione del patrimonio altrui&#8217;, ciò che certamente caratterizza l&#8217;attività  del curatore fallimentare con riferimento ai beni oggetto della procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">Per le finalità  perseguite dal diritto comunitario, quindi,  sufficiente distinguere il soggetto che ha prodotto i rifiuti dal soggetto che ne abbia materialmente acquisito la detenzione o la disponibilità  giuridica, senza necessità  di indagare sulla natura del titolo giuridico sottostante.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Peraltro, per la disciplina comunitaria (art. 14, par. 1, della direttiva n. 2008/98/CE), i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o ancora dai detentori precedenti dei rifiuti.</p>
<p style="text-align: justify;">Questa regola costituisce un&#8217;applicazione del principio &quot;chi inquina paga&quot; (v. il &#8216;considerando&#8217; n. 1 della citata direttiva n. 2008/98/CE), nel cui ambito solo chi non  detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può, in definitiva, invocare la cd. &#8216;esimente interna&#8217; prevista dall&#8217;art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.</p>
<p style="text-align: justify;">La curatela fallimentare, che ha la custodia dei beni del fallito, tuttavia, anche quando non prosegue l&#8217;attività  imprenditoriale, non può evidentemente avvantaggiarsi dell&#8217;esimente di cui all&#8217;art. 192, lasciando abbandonati i rifiuti risultanti dall&#8217;attività  imprenditoriale dell&#8217;impresa cessata.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella qualità  di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), il curatore fallimentare  perciò senz&#8217;altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il rilievo centrale che, nel diritto comunitario, assume la detenzione dei rifiuti risultanti dall&#8217;attività  produttiva pregressa, a garanzia del principio &quot;chi inquina paga&quot;, , inoltre, coerente con la sopportazione del peso economico della messa in sicurezza e dello smaltimento da parte dell&#8217;attivo fallimentare dell&#8217;impresa che li ha prodotti.</p>
<p style="text-align: justify;">In altre parole, poichè l&#8217;abbandono di rifiuti e, più in generale, l&#8217;inquinamento, costituiscono &#8216;diseconomie esterne&#8217; generate dall&#8217;attività  di impresa (cd. &#8220;esternalità  negative di produzione&#8221;), appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità  di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell&#8217;imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell&#8217;ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Seguendo invece la tesi contraria, i costi della bonifica finirebbero per ricadere sulla collettività  incolpevole, in antitesi non solo con il principio comunitario &quot;chi inquina paga&quot;, ma anche in contrasto con la realtà  economica sottesa alla relazione che intercorre tra il patrimonio dell&#8217;imprenditore e la massa fallimentare di cui il curatore ha la responsabilità  che, sotto il profilo economico, si pone in continuità  con detto patrimonio.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Nè, in senso contrario, assumono rilievo le considerazioni, pur espresse dalla difesa, concernenti l&#8217;eventualità  che il fallimento sia, in tutto o in parte, incapiente rispetto ai costi della bonifica. Si tratta invero di evenienze di mero fatto, peraltro configurabili anche in ipotesi riferibili a un imprenditore non fallito, o al proprietario del bene o alla stessa amministrazione comunale che, in dissesto o meno, non abbia disponibilità  finanziarie adeguate. Ciò che rileva nella presente sede  l&#8217;affermazione dell&#8217;imputabilità  al fallimento dell&#8217;obbligo di porre in essere le attività  strumentali alla bonifica. In caso di mancanza di risorse, si attiveranno gli strumenti ordinari azionabili qualora il soggetto obbligato (fallito o meno, imprenditore o meno) non provveda per mancanza di idonee risorse. E il Comune, qualora intervenga direttamente esercitando le funzioni inerenti all&#8217;eliminazione del pericolo ambientale, potà  poi insinuare le spese sostenute per gli interventi nel fallimento, spese che godranno del privilegio speciale sull&#8217;area bonificata a termini dell&#8217;art. 253, comma 2, d.lgs. n. 152-2006.</p>
<p style="text-align: justify;">7. La difesa del Fallimento deduce poi che il curatore potrebbe sempre avvalersi della facoltà  riconosciuta dall&#8217;art. 42, comma 3, secondo cui &#8220;il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi&#8221;. Il curatore potrebbe, così, rinunciare ad acquisire il fondo su cui grava un eventuale onere di bonifica, frustrando gli intenti del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali considerazioni non sono condivisibili, sulla base di due distinte considerazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, l&#8217;evenienza prevista da tale art. 42, comma 3, costituisce una mera eventualità  di fatto, riguardante la gestione della procedura fallimentare e il ventaglio di scelte accordate dal legislatore al curatore e non incide sul rapporto amministrativo e sui principi in materia di bonifica come sopra rappresentati.</p>
<p style="text-align: justify;">In secondo luogo, e soprattutto, il medesimo comma 3 si riferisce ai beni &#8211; quali ad esempio quelli derivanti da eredità  o in forza di donazioni, le vincite ai giochi, i diritti d&#8217;autore &#8211; che entrano a diverso titolo nel patrimonio dell&#8217;imprenditore dopo la dichiarazione di fallimento e che sono oggetto di spossessamento: esso comunque comporta che, a seguito della rinuncia del creditore, l&#8217;imprenditore stesso gestisca i medesimi beni che restano suoi e comunque non si applica ai casi &#8211; quale quello all&#8217;esame del Collegio &#8211; in cui il bene, cio l&#8217;immobile inquinato, risulti di proprietà  dell&#8217;imprenditore al momento della dichiarazione del fallimento.</p>
<p style="text-align: justify;">8. Da ultimo occorre rammentare, come ha chiarito l&#8217;Adunanza plenaria, con la sentenza n. 10-2019, che in tema di prevenzione il principio &quot;chi inquina paga&quot; non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell&#8217;elemento soggettivo, nè l&#8217;intervenuta successione.</p>
<p style="text-align: justify;">Al contrario, la direttiva n. 2004/35/CE configura la responsabilità  ambientale come responsabilità  (non di posizione), ma, comunque, oggettiva; il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Adunanza plenaria ha in particolare ritenuto che le misure introdotte con il decreto legislativo n. 22-1997 (c.d. &#8220;decreto Ronchi&#8221;), ed ora disciplinate dagli artt. 239 ss. del codice di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, hanno nel loro complesso una finalità  di salvaguardia del bene-ambiente rispetto ad ogni evento di pericolo o danno, ed  assente ogni matrice di sanzione dell&#8217;autore.</p>
<p style="text-align: justify;">Entro questi termini, la bonifica costituisce uno strumento pubblicistico teso non a monetizzare la diminuzione del relativo valore, ma a consentirne il recupero materiale.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne discende che nella bonifica emerge la funzione di reintegrazione del bene giuridico leso propria della responsabilità  civile, che evoca il rimedio della reintegrazione in forma specifica ex art. 2058 c.c., previsto per il danno all&#8217;ambiente dall&#8217;art. 18, comma 8, L. n. 349-1986.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale impostazione  coerente, d&#8217;altra parte, con la giurisprudenza comunitaria, da ultimo espressa con la sentenza della Corte di giustizia UE, sez. II, 13 luglio 2017, C-129/16, Ungheria c. Commissione europea secondo cui: &#8220;Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità  ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa nazionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui  stato generato l&#8217;inquinamento illecito, un&#8217;altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprietari di detti fondi, senza che occorra accertare l&#8217;esistenza di un nesso di causalità  tra la condotta dei proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali di diritto dell&#8217;Unione, nonchè ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di diritto derivato dell&#8217;Unione&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Pertanto, la responsabilità  della curatela fallimentare &#8211; nell&#8217;eseguire la bonifica dei terreni di cui acquisisce la detenzione per effetto dell&#8217;inventario fallimentare dei beni (come  già  stato messo in luce), ex artt. 87 e ss. L.F. &#8211; può analogamente prescindere dall&#8217;accertamento dell&#8217;esistenza di un nesso di causalità  tra la condotta e il danno constatato.</p>
<p style="text-align: justify;">9. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, deve dichiararsi il seguente principio di diritto:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; ricade sulla curatela fallimentare l&#8217;onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all&#8217;art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">La causa va quindi rimessa alla Quarta Sezione per la decisione dell&#8217;appello sulla base dell&#8217;enunciato principio di diritto.</p>
<p style="text-align: justify;">Spese al definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria dichiara il seguente principio di diritto: ricade sulla curatela fallimentare l&#8217;onere di ripristino e di smaltimento dei rifiuti di cui all&#8217;art. 192 d.lgs. n. 152-2006 e i relativi costi gravano sulla massa fallimentare.</p>
<p style="text-align: justify;">Rimette gli atti alla Quarta Sezione per l&#8217;ulteriore corso della causa.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Filippo Patroni Griffi, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Sergio Santoro, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Franco Frattini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Giuseppe Severini, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Luigi Maruotti, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Diego Sabatino, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Bernhard Lageder, Consigliere</p>
<p style="text-align: justify;">Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Oberdan Forlenza, Consigliere</p>
<p>Giulio Veltri, Consigliere</p>
<p>Fabio Franconiero, Consigliere</p>
<p>Massimiliano Noccelli, Consigliere</p>
</p></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-26-1-2021-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 26/1/2021 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-1-2021-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-1-2021-n-3/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.3</a></p>
<p>Pres. Realfonzo &#8211; Est. Perpetuini 1. SCIA &#8211; Intervento di adeguamento tecnologico ex art. 89 d.lgs. n. 259/2003 &#8211; Ordinanza di archiviazione &#8211; Illegittimità . 1. L&#8217;ordinanza con la quale il Comune dispone l&#8217;archiviazione della SCIA presentata per un intervento di adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia illegittima laddove escluda</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-1-2021-n-3/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-1-2021-n-3/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Realfonzo &#8211; Est. Perpetuini</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<div style="text-align: justify;">1. SCIA &#8211; Intervento di adeguamento tecnologico ex art. 89 d.lgs. n. 259/2003 &#8211; Ordinanza di archiviazione &#8211; Illegittimità .</div>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">1. L&#8217;ordinanza con la quale il Comune dispone l&#8217;archiviazione della SCIA presentata per un intervento di adeguamento tecnologico di un impianto di telefonia  illegittima laddove escluda a priori l&#8217;installazione di una stazione e il conseguente adeguamento e laddove sia disposta ben oltre la scadenza del termine per l&#8217;esercizio del potere inibitorio.</div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br /> <strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br /> <strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217; Abruzzo</strong><br /> <strong>(Sezione Prima)</strong><br /> ha pronunciato la presente<br /> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 50 del 2020, proposto da<br /> Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlotta Ludovici in L&#8217;Aquila, via Alessandro Manzoni, 19/B;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Celano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Benito Marcanio, con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Giancarli in L&#8217;Aquila, via Strinella 48;<br /> <strong><em>nei confronti</em></strong><br /> Alfonso Iacutone, Orante Mascitti, Orante Mascitti, Mtm di Catenacci Marzia non costituiti in giudizio;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> -dell&#8217;Ordinanza del Settore Servizio di Urbanistica e SUAP del Comune di Celano n. 30 del 3.12.2019 Reg. gen. n. 133 ed avente ad oggetto &#8220;Ordinanza di sospensione lavori&#8221;;<br /> -dell&#8217;Ordinanza del Settore Servizio di Urbanistica e SUAP del Comune di Celano n. 33 del 31.12.2019 Reg. gen. n. 137 ed avente ad oggetto &#8220;Archiviazione SCIA n. 25 prot. SUAP n. 1407&#8221;;<br /> -annullamento e/o disapplicazione dell&#8217;art. 37 del Nuovo Regolamento Edilizio (N.R.E.) del Comune di Celano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 3.3.2017, quindi, altresì, della predetta deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Celano n. 7 del 3.3.2017 della cui esistenza la ricorrente ha avuto conoscenza solo a seguito della comunicazione del suddetta e quivi impugnata ordinanza n. 33 del 31.12.2019;<br /> -e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti adottati dal Comune di Celano, evocati dalla suddetta e quivi impugnata delibera di Consiglio comunale n. 7 del 3.3.2017, laddove intesi o interpretati in senso contrario alle pretese quivi fatte valere dalla odierna ricorrente: delibera di Giunta Comunale n. 198 del 26.11.2016; schema di Regolamento edilizio del 14.2.2017 redatto dal Responsabile dell&#8217;ufficio urbanistico del Comune di Celano;<br /> &#8211; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Celano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2020 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO<br /> In data 12/4/2019, la società  ricorrente presentava al SUAP del Comune di Celano una SCIA ex art. 87 bis del d.lgs. n. 259/03, per l&#8217;esecuzione dei lavori di adeguamento tecnologico di una stazione radio base (c.d. SRB) esistente al fine di garantire la fruibilità  del nuovo servizio &#8220;LTE&#8221; e che la pratica beneficiava sia del parere favorevole dell&#8217;A.r.t.a. Abruzzo ai fini del rispetto dei valori limite di esposizione, sia di quello della ASL Avezzano &#8211; Sulmona &#8211; L&#8217;Aquila. A distanza di circa 235 giorni, il Comune resistente, dapprima, con ordinanza n.30 del 3/12/2019, sospendeva i lavori e successivamente, con ordinanza n.33 del 31/12/2019, disponeva l&#8217;archiviazione della predetta SCIA.<br /> Con il ricorso in epigrafe la società  TIM SpA ha chiesto a questo tribunale l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;efficacia, dell&#8217;Ordinanza del Settore Servizio di Urbanistica e SUAP del Comune di Celano avente ad oggetto la sospensione lavori; dell&#8217;Ordinanza n. 33 del 31.12.2019 avente ad oggetto l&#8217;archiviazione SCIA n. 25 prot. SUAP n. 1407; l&#8217;annullamento e/o disapplicazione dell&#8217;art. 37 del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Celano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 3.3.2017, quindi, altresì, della predetta deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Celano n. 7 del 3.3.2017, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.<br /> Il ricorso  sostenuto dai seguenti motivi di diritto:<br /> 1.<em>&#8220;Violazione degli artt. 3, 86, 87 e 90 del d.lgs. n. 259/2003. Violazione degli artt. 3, 4, 8 e 14 della l. n. 36/2001. Violazione dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/1990. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà  motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità  decisionale, disparità  di trattamento, ingiustizia manifesta&#8221;</em>;<br /> 2.<em>&#8220;Violazione degli artt. 19 co. 4 e 21 nonies della l. n. 241/1990. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione degli artt. 27 ss. del dpr n. 380/2001. Violazione degli artt. 832 sss. c.c. eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà  motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità  decisionale, disparità  di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità  e ragionevolezza amministrativa&#8221;;</em><br /> 3.<em>&#8220;Violazione degli artt. </em><em>1 lett. ll), 3 co. 2, 86 co. 3, 90, co. 1, d.lgs. n. 259/2003. </em><em>Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, disparità  di trattamento, errata interpretazione dei fatti e carenza istruttoria. Violazione delle delibere AGCOM n. 127/01/cons e 5/01/cons&#8221;.</em><br /> Costituitosi in giudizio, il Comune di Celano deduce la legittimità  del suo operato, precisando che il servizio di urbanistica, sulla base dell&#8217;art.27 del regolamento edilizio, era vincolato a non consentire l&#8217;installazione o il mantenimento di antenne di telefonia mobile nella zona del suddetto impianto.<br /> Parte resistente chiedeva dunque il rigetto nel merito del ricorso in quanto infondato.<br /> Con Ordinanza n. 00125/2020, al fine di decidere nel merito res adhuc integra,  stata accolta l&#8217;istanza cautelare.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 16 dicembre 2020 il ricorso  stato trattenuto in decisione.<br /> DIRITTO<br /> 1.§. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 3, 86, 87 e 90 del d.lgs. n. 259/2003, degli artt. 3, 4, 8 e 14 della l. n. 36/2001, dell&#8217;art. 3 della l. n. 241/1990, nonchè eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà  motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità  decisionale, disparità  di trattamento, ingiustizia manifesta.<br /> Il motivo  fondato.<br /> L&#8217;art. 86 del d.lgs. n. 259/2003 prevede, al comma 3, che: <em>&#8220;Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 87 e 88, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità  in fibra ottica (&#038;) sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all&#8217;art. 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà  dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia&#8221;</em>. Dall&#8217;equiparazione delle SRB alle opere d&#8217;urbanizzazione primaria, deriva quindi la possibilità  delle stesse di essere ubicate in qualsiasi parte del territorio comunale, essendo compatibili con tutte le destinazioni urbanistiche, secondo un principio di capillarità  della localizzazione degli impianti (Cons. Stato, Sez. VI, 3 agosto 2017, n. 3891), in funzione di realizzazione della copertura di rete. Coerentemente con tali indicazioni, la giurisprudenza amministrativa  costante nell&#8217;affermare che il regolamento comunale previsto dall&#8217;art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, non può imporre limiti generalizzati all&#8217;installazione dei medesimi se tali limiti sono incompatibili con l&#8217;interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale (Cons. Stato n. 723/2014).<br /> La potestà  assegnata ai Comuni ex lege deve dunque tradursi nell&#8217;introduzione, sotto il profilo urbanistico, di regole a tutela di zone e beni di particolare pregio ambientale, paesaggistico o storico-artistico, senza trasformarsi in limitazioni arbitrarie alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa (cfr., ex multis , Cons. St., sez. III, n. 1955/2014). E tanto  accaduto nel caso di specie, dove il Comune, sulla scia della considerazione della minaccia alla salute pubblica,  giunto ad introdurre un&#8217;indebita limitazione alla localizzazione dell&#8217;impianto in questione, peraltro già  esistente ed operante da oltre 13 anni, senza indicare siti alternativi che assicurino la compiuta erogazione del servizio pubblico di telefonia.<br /> Appare fondata anche la censura con la quale si lamenta il difetto di istruttoria considerato che il Comune non ha adeguatamente motivato circa le ragioni per le quali ha inteso superare e discostarsi dai pareri favorevoli dell&#8217;ARPA Lazio e della Asl Avezzano- Sulmona- L &#8216;Aquila.<br /> A tal proposito sembra opportuno richiamare la costante giurisprudenza ai sensi della quale <em>&#8220;secondo l&#8217;attuale disciplina in tema di installazione di strutture operanti quali stazioni radio base per telefonia mobile, risultante dal combinato disposto delle norme contenute nella legge n. 36 del 2001 e nel d. lgs. n. 259 del 2003, le funzioni legislative ed amministrative relative alla determinazione dei limiti di esposizione alle onde elettromagnetiche sono attribuite allo Stato. Rimangono, invece, di competenza delle Regioni le funzioni relative alla localizzazione dei siti di trasmissione ed alla regolamentazione delle modalità  procedimentali per il rilascio delle autorizzazioni, con la conseguenza che le fondamentali competenze in materia risultano suddivise fra lo Stato e le Regioni, mentre ai Comuni  riservata una potestà  sussidiaria, potendo essi adottare regolamenti finalizzati esclusivamente ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti.</em><br /> <em>Il quadro normativo di riferimento, insomma, non assegna al Comune alcuna competenza in ordine alla fissazione dei limiti di esposizione della popolazione alle onde elettromagnetiche, in quanto la tutela della salute pubblica e dell&#8217;ambiente  materia riservata allo Stato: l&#8217;art. 8 della legge quadro del 2001, se consente ai Comuni di operare in materia urbanistica attraverso la predisposizione di un razionale sistema di localizzazione degli impianti che compongono la rete infrastrutturale del servizio di telefonia mobile, anche a finalità  di tutela ambientale, non autorizza però che tale competenza sia ultroneamente funzionalizzata in direzione del perseguimento di obiettivi ulteriori (tutela della salute pubblica) che non trovano considerazione nel sistema positivo di riferimento.</em><br /> <em>Una volta che l&#8217;organo tecnico a ciò deputato abbia verificato che il volume complessivo delle emissioni prodotte dall&#8217;impianto da installare o da modificare non sia superiore ai limiti fissati dal richiamato DPCM 8 luglio 2003, nessun ulteriore potere di determinazione di criteri, maggiormente limitativi o rigidi, di valutazione della soglia di inquinamento elettromagnetico compete all&#8217;autorità  Comunale.</em><br /> <em>Le deduzioni comunali, secondo cui la scelta dell&#8217;Amministrazione comunale di limitare l&#8217;esposizione alle onde elettromagnetiche in una zona di fruizione di diverse persone rientrerebbe nel suo potere discrezionale, legittimamente esercitato, rimangono pertanto prive di rilievo. Sia perchè le scelte in ordine alla soglia di inquinamento elettromagnetico accettabile, alla luce dei principi di precauzione e cautela, non competono al Comune, sia perchè, come si  detto, il provvedimento gravato non  adeguatamente motivato sul punto, facendo genericamente riferimento a un aumento dell&#8217;esposizione della popolazione a rischio elettromagnetico.</em><br /> <em>Il provvedimento di rigetto della SCIA impugnato trova poi fondamento nella circostanza che l&#8217;adeguamento potrebbe essere effettuato su altre aree del territorio comunale, anche del centro storico&#8221;</em> (TAR Abruzzo, L&#8217;Aquila, Sez. 27 giugno 2017, n. 279).<br /> E&#8217;, infatti, pacifico in giurisprudenza ritenere che <em>&#8220;La determinazione, da parte delle amministrazioni locali, di limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile non può tradursi in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche tenuto conto che l&#8217;art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 riserva tale funzione allo Stato attraverso l&#8217;individuazione di puntuali limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità , disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell&#8217;Ambiente, di concerto con il Ministro della Salute. Mentre la verifica in concreto sul rispetto di tali limiti  assicurata da apposito organo tecnico regionale (ARPA)&#8221;</em> (Cons. Stato, Sez. III, 30 ottobre 2013, n. 5231).<br /> Infine, l&#8217;art. 37 del Nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Celano approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 3.3.2017, rubricato <em>&#8220;aree destinate ai ripetitori di segnale&#8221;</em>, che individua la zona idonea all&#8217;installazione dei nuovi ripetitori di segnale, si occupa dell&#8217;installazione ex novo di impianti, non di ammodernamento tecnologico di impianti già  esistenti ed operanti sul territorio comunale, per cui risulta un fuor d&#8217;opera il richiamo operato dal Comune nel caso di specie.<br /> 2.§. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 19 co. 4 e 21 nonies della l. n. 241/1990, violazione del principio del legittimo affidamento, violazione degli artt. 27 ss. del dpr n. 380/2001; violazione degli artt. 832 sss. c.c. eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà  motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità  decisionale, disparità  di trattamento, ingiustizia manifesta; violazione dei principi di proporzionalità  e ragionevolezza amministrativa.<br /> Il motivo  fondato<br /> E&#8217; opportuno ribadire che nel caso in esame, la SCIA era stata presentata, ex art. 89 bis del d.lgs. n. 259/03, per effettuare un intervento di adeguamento tecnologico di una SRB esistente. L&#8217;articolo in questione ha natura semplificatoria ed  norma speciale e derogatoria rispetto all&#8217;ipotesi generale dell&#8217;art. 87 che governa il procedimento ordinario per la realizzazione di nuove SRB.<br /> La dichiarazione di inizio attività   un atto soggettivamene ed oggettivamente privato per cui il decorso del termine, in assenza di provvedimenti contrari, dÃ  luogo ad un silenzio di tipo significativo. In tali ipotesi, una volta decorso il relativo termine, resta precluso all&#8217;Amministrazione l&#8217;esercizio di poteri inibitori (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 17/09/2019, n. 6195), salvo l&#8217;esercizio del potere di autotutela, avviando un procedimento di secondo grado. Nel caso di specie l&#8217;ordinanza di archiviazione n. 33  intervenuta in data 31/12/2019, a distanza di 235 giorni dalla presentazione della SCIA ex art. 89 bis, d.lgs. n. 259/03. Da qui, risulta palese la violazione da parte dell&#8217;amministrazione degli artt. 19 co. 4 e 21 nonies della l. n. 241/1990, data l&#8217;adozione di un provvedimento dapprima di sospensione e in ultimo di archiviazione, rispetto ad una fattispecie che si era già  consolidata e concretizzata.<br /> 3.§. Per i motivi predetti, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto.<br /> Spese liquidate come da dispositivo.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per l&#8217;Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:<br /> 1. accoglie il ricorso in epigrafe e, per l&#8217;effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione;<br /> 2. condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori come per legge, in favore della ricorrente.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in L&#8217;Aquila nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Umberto Realfonzo, Presidente<br /> Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore<br /> Maria Colagrande, Primo Referendario</div>
<p>             <strong>L&#8217;ESTENSORE</strong>   <strong>IL PRESIDENTE</strong> <strong>Mario Gabriele Perpetuini</strong>   <strong>Umberto Realfonzo</strong>                                </p>
<div style="text-align: justify;">IL SEGRETARIO</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-abruzzo-laquila-sentenza-5-1-2021-n-3/">T.A.R. Abruzzo &#8211; L&#8217;Aquila &#8211; Sentenza &#8211; 5/1/2021 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2021 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-1-2021-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-1-2021-n-3/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2021 n.3</a></p>
<p>Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore In tema di pianificazione acustica 1.Edilizia ed urbanistica  &#8211; pianificazione &#8211; piano di classificazione acustica &#8211; inquinamento acustico &#8211; &#8220;valori di qualità &#8221; &#8211; duplice fine &#8211; contenimento del livello di emissioni sonore e  verifica della autorizzabilità  delle attività  &#8211; perseguito. 2. Edilizia ed urbanistica &#8211;</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore</span></p>
<hr />
<p>In tema di pianificazione acustica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p style="text-align: justify;">1.Edilizia ed urbanistica  &#8211; pianificazione &#8211; piano di classificazione acustica &#8211; inquinamento acustico &#8211; &#8220;valori di qualità &#8221; &#8211; duplice fine &#8211; contenimento del livello di emissioni sonore e  verifica della autorizzabilità  delle attività  &#8211;  perseguito.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">2. Edilizia ed urbanistica &#8211; pianificazione acustica &#8212; tutela ambientale e salute umana &#8211; deve essere garantita.</p>
<p></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Il Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d&#8217;uso delle varie zone, i &quot;valori di qualità &quot; di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività  eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse.<br />  <br />  <br /> 2.La pianificazione acustica non si esaurisce in un&#8217;attività  di programmazione dell&#8217;assetto territoriale in senso stretto, essendo piuttosto diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio, che pure costituisce un aspetto connesso e correlato, ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività  antropiche in relazione alla loro rumorosità .<br />  </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"> Pubblicato il 04/01/2021<br /> <strong>N. 00003/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 01433/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2014, proposto da<br /> Bainvest S.r.l. ed Altri, Gecotras S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Scambiato, Alessandro Ezechieli, con domicilio eletto presso lo studio Laura Scambiato in Milano, via Carlo Piacane, 1;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta D&#8217;Auria, Marco Dal Toso, Antonello Mandarano, domiciliataria ex lege in Milano, via della Guastalla, 6;<br /> <strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br /> della classificazione acustica approvata dal Comune di Milano con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 9 settembre 2013;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2020 il dott. Ugo Di Benedetto;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Con ricorso straordinario al Capo dello Stato la società  ricorrenti hanno impugnato il Piano di classificazione acustica del Comune di Milano in epigrafe indicato, deducendone l&#8217;illegittimità .<br /> Riferisce la società  Bainvest di essere proprietarie dell&#8217;insediamento produttivo sito in Milano, via Don Minzoni 10 e via Cividale 11-15 e 19.<br /> In detto insediamento produttivo  svolta l&#8217;attività  di trasporto merci per conto terzi, di spedizione e deposito con il marchio &#8220;BTR Corriere Espresso&#8221;. L&#8217;attività  viene svolta dalla società  Gecotras s.r.l..<br /> Le società  ricorrenti contestano, in particolare, la collocazione dell&#8217;isolato, in cui si trovano i rispettivi stabilimenti, in parte in classe V ed in parte in classe IV. In particolare lo stabilimento delle ricorrenti  stato assegnato in classe V.<br /> All&#8217;isolato frontistante, cosiddetto isolato &#8220;Candiani&#8221;  stata assegnata la classe III mentre a quello posto a nord, il cosiddetto isolato &#8220;Cosenz1&#8221; ed all&#8217;isolato &#8220;Cosenz 2&#8221;  stata assegnata la classe IV, riservata alle aree prevalentemente industriali.<br /> L&#8217;attribuzione della classe III e IV agli isolati suddetti, comportando limiti acustici più restrittivi, pregiudicherebbe la loro posizione.<br /> A seguito dell&#8217;opposizione del comune di Milano, ai sensi dell&#8217;articolo 10 del D.P.R. 1199 del 24 novembre 10971, il ricorso  stato trasposto in sede giurisdizionale davanti al T.A.R..<br /> Si sono costituite in giudizio le parti che hanno sviluppato le rispettive difese con memorie e repliche e la causa  stata trattenuta in decisione all&#8217;Udienza straordinaria del 22 settembre 2020.<br /> Il Collegio premette che, sotto un profilo normativo, la legge 26 ottobre 1995 n. 447, recante la &#8220;Legge quadro sull&#8217;inquinamento acustico&#8221;, rappresenta la prima fonte normativa organica in materia di tutela dell&#8217;ambiente esterno e abitativo dall&#8217;inquinamento acustico (art. 1, comma 1).<br /> Nel ripartire le competenze in detta materia fra Stato, Regioni, Provincie e Comuni, la legge quadro ha previsto (all&#8217;art. 3) che: &#8220;Sono di competenza dello Stato:<br /> a) la determinazione, ai sensi della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell&#8217;ambiente, di concerto con il Ministro della sanità  e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all&#8217;articolo 2; &#038;&#8221;.<br /> In attuazione di tale previsione  stato adottato il D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante la determinazione dei &#8220;valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità &#038;&#8221;, i quali, specifica ancora il decreto, &#8220;sono riferiti alle classi di destinazione d&#8217;uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art. 4, comma 1, lettera a) e dell&#8217;art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447&#8221; (cfr. art. 1, co. 2 d.P.C.M. 14.11.1997).<br /> La Tabella A, dal canto proprio, prevede la classificazione del territorio comunale in sei classi.<br /> Per quanto qui rileva:<br /> &#8211; in classe &#8220;IV&#8221; sono ricomprese le &#8220;aree di intensa attività  umana&#8221; (in cui rientrano quelle interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità  di popolazione, con elevata presenza di attività  commerciali e uffici, con presenza di attività  artigianali; le aree in prossimità  di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie);<br /> &#8211; in classe &#8220;V&#8221; rientrano le &#8220;aree prevalentemente industriali&#8221; (ove rientrano quelle interessate da insediamenti industriali e con scarsità  di abitazioni).<br /> A completamento del quadro normativo , poi, intervenuto il legislatore regionale della Lombardia che, con la legge n. 13 del 10 agosto 2001, ha stabilito tempi e modi della classificazione acustica territoriale da parte comunale, siccome preordinata &#8220;a suddividere il territorio in zone acustiche omogenee così come individuate dalla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997&#8221; (cfr. art. 2, co. 1 L.r. cit.).<br /> In termini generale va poi osservato che il Piano di classificazione acustica ha la funzione di procedere a ricognizione del territorio comunale al fine di individuare, tenendo conto delle destinazioni d&#8217;uso delle varie zone, i &quot;valori di qualità &quot; di inquinamento acustico da applicare a ciascuna di esse: ciò al duplice fine di contenere il livello di emissioni sonore nei limiti stabiliti in considerazione della concreta destinazione delle varie porzioni di territorio, e di fornire un criterio utile a verificare le attività  eventualmente autorizzabili in ciascuna di esse (TAR Brescia, Sez. I, 15 novembre 2012 n. 1792).<br /> La pianificazione acustica non si esaurisce in un&#8217;attività  di programmazione dell&#8217;assetto territoriale in senso stretto, essendo piuttosto diretta ad orientare lo sviluppo non dal punto di vista urbanistico-edilizio, che pure costituisce un aspetto connesso e correlato, ma sotto il particolare profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la localizzazione delle attività  antropiche in relazione alla loro rumorosità .<br /> La normativa di riferimento valorizza il profilo funzionale, inteso ad assicurare la vivibilità  dei luoghi preservandoli da fonti di inquinamento acustico: l&#8217;impianto normativo dunque assume ad indice quantitativo l&#8217;assetto urbanistico attuale, e lo integra con quello qualitativo della fruizione collettiva dei luoghi per il miglioramento delle condizioni di vita. La stessa L.R. 13/2001, all&#8217;art. 4, stabilisce che ogni Comune assicura il &quot;coordinamento&quot; tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici, esigendo pertanto l&#8217;integrazione tra i due strumenti senza prescrivere una perfetta sovrapposizione (TAR Brescia, Sez. I n. 1792/2012 cit.).<br /> Proprio perchè la pianificazione acustica  rivolta a governare l&#8217;assetto del territorio sotto il distinto profilo della tutela ambientale e della salute umana, attraverso la più coerente ed opportuna localizzazione delle attività  umane in relazione alla loro rumorosità , deve escludersi che essa abbia come scopo il mantenimento della situazione esistente, ma deve perseguire la riduzione dei rumori al fine di realizzare la piena tutela del riposo e della salute, la conservazione degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell&#8217;ambiente abitativo e dell&#8217;ambiente esterno (TAR Milano sez. IV 14 gennaio 2015, n.133).<br /> Ciò premesso il ricorso  infondato.<br /> Va respinta la prima censura dedotta con la quale parte ricorrente deduce, sotto vari profili, una carenza di istruttoria, trattandosi di valutazioni di discrezionalità  tecnica riservate alla P.A.( T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 27/03/2018, n.829).<br /> Infatti, come rilevato dalla difesa dell&#8217;Amministrazione &#8220;L&#8217;analisi dello stato di fatto del territorio  stata effettuata a partire dalle basi cartografiche disponibili, integrando con sopralluoghi laddove necessario&#8221;. La classificazione si  avvalsa altresì di tutte le fonti menzionate nel paragrafo 3 della Relazione tecnica (vedi relazione tecnica prodotta in cartaceo quale doc 2 richiamato dalle difese comunali).<br /> Parzialmente inattendibili e, quindi, non decisive, invece, ai fini della corretta rappresentazione della pianificazione urbanistica esistente e della classificazione acustica, sono le visure catastali invocate dai ricorrente a sostegno delle proprie tesi, in quanto notoriamente non necessariamente corrispondenti allo stato di fatto reale.<br /> Con il presente motivo di ricorso in realtà  si censura l&#8217;attribuzione della classe III e IV degli isolati vicini (e sopra indicati) ritenuta pregiudizievole per i ricorrenti al cui isolato  stata attribuita la classe V.<br /> Nell&#8217;attribuire la classe V all&#8217;isolato in questione in cui si trova lo stabilimento delle ricorrenti, si  data applicazione all&#8217;art. 2, comma 3, lettera g) della Legge Regionale n. 13/2001 che sancisce che &#8220;ai fini della classificazione in classe V  ammissibile la presenza non preponderante di attività  artigianali, commerciali ed uffici&#8221; e all&#8217;art. 2, comma 3, lettera h) 16 FMB della medesima L.R. che stabilisce che &#8220;ai fini della classificazione in classe VI  ammissibile una limitata presenza di attività  artigianali&#8221;. Dalla lettura congiunta dei due articoli sopraccitati, ribaditi nei loro contenuti anche al paragrafo 2.4 &#8220;Infrastrutture ed impianti produttivi o commerciali della D.G.R 2 luglio 2002 n. 7/9776, si può desumere che la presenza di attività  terziarie e di uffici, non limitate, all&#8217;interno dell&#8217;isolato, costituisca un elemento che vincola l&#8217;attribuzione della classe V all&#8217;intera area in esame, in quanto ai sensi della legge regionale non  possibile inserire tale tipologia di attività  in classe VI.<br /> Nel caso concreto, poi, la difesa dell&#8217;Amministrazione ha evidenziato, nella maggior parte delle particelle catastali, la presenza di attività  terziario-commerciale, del tutto compatibile con la classe V. Inoltre,  stato evidenziato che dai dati anagrafici dell&#8217;Ufficio Statistica del Comune di Milano relativi all&#8217;anno 2009, presi in esame ai fini della redazione della classificazione acustica, risultava la presenza di 38 residenti in via Cevedale n. 7.<br /> L&#8217;area presenta quindi le caratteristiche della classe V in quanto, oltre all&#8217;attività  industriale BRT, sono presenti anche attività  di terziario e funzioni residenziali e la presenza di abitazioni costituisce uno degli elementi di giudizio fondamentali per l&#8217;attribuzione al territorio della classe V, come nel caso in esame.<br /> Vero , come evidenziato al punto 1.1.a. del ricorso, che l&#8217;edificio situato nell&#8217;isolato delle ricorrenti in via Don Minzoni angolo via Cevedale, contrassegnato con la particella catastale 140 e indicato nelle tavole dello stato di fatto come residenziale,  in realtà  un edificio adibito a terziario, in quanto ospita una sede dell&#8217;azienda Lombardia Informatica S.p.a.<br /> Questo, tuttavia, come evidenziato dalla difesa comunale, non incide sulla correttezza della classificazione acustica dell&#8217;isolato, in quanto la funzione &#8220;terziario&#8221;  compatibile con la classe V che ammette una limitata parte di uffici, anzi, e del resto come precisato al punto 3 della relazione tecnica ai fini della classificazione acustica non si tiene conto solo delle mere tavole rappresentative dello stato di fatto.<br /> L&#8217;attribuzione della classe V all&#8217;isolato in questione, comunque non specificamente contestata appare, pertanto, coerente con i criteri di classificazione acustica di cui alla Relazione tecnica citata (prodotta in atti).<br /> Quanto, all&#8217;isolato frontistante, cosiddetto isolato &#8220;Candiani&#8221; cui  stata assegnata la classe III, oggetto di specifica contestazione, la difesa dell&#8217;Amministrazione ha evidenziato che, nelle valutazioni effettuate, non ci si  limitati alle cartografie ma che le stesse sono state integrate dalle risultanze dei sopralluoghi (vedi punto 3.2. della relazione tecnica) dai quali  emerso che l&#8217;area  contraddistinta dalla presenza del Politecnico di Milano, recettore sensibile ai fini della classificazione acustica, che si trova immediatamente alle spalle degli edifici affacciati su via Don Minzoni e frontistanti lo stabilimento delle ricorrenti. Detta area  caratterizzata dalla presenza preponderante di funzioni terziarie; in maniera residuale sono presenti funzioni residenziali, oltre ad un distributore di carburante ed ad alcune attività  di spedizioni.<br /> Dal sopralluogo effettuato, quindi,  emersa una maggior presenza di terziario e di residenze rispetto alle risultanze catastali.<br /> La difesa comunale ha evidenziato altresì, in dettaglio, la presenza delle seguenti funzioni insediate, seguendo l&#8217;elenco delle particelle indicato dalle ricorrenti:<br /> &#8211; Particella 173 &#8211; foglio 96:  risultata la presenza di uffici e residenze non &#8220;uffici e studi privati&#8221;, come si afferma nel ricorso.<br /> &#8211; Particella 58 &#8211; Foglio 96:  risultata sia la presenza di un&#8217;attività  di trasposto, come indicato in ricorso, ma anche di un&#8217;attività  di terziario.<br /> &#8211; Particella 28 &#8211; Foglio 96:  risultata la presenza di laboratori.<br /> &#8211; Particelle 29, 30, 32, 26 e 27 &#8211; Foglio 96:  risultata la presenza di un laboratorio di analisi chimiche, al civico 9 di via Don Minzoni.<br /> &#8211; Particella 165 &#8211; Foglio 96 (via Don Minzoni 1):  risultata la presenza di un insediamento terziario (uffici della Soleto S.p.a.).<br /> Inoltre, a motivo della classificazione dell&#8217;isolato in questione in classe III, si  evidenziato l&#8217;isolato  esteso a ovest ben oltre gli edifici di via Don Minzoni richiamati dalle ricorrenti, corrispondenti alle particelle di cui sopra, e ricomprende, quindi, il Politecnico come emerge dalla perimetrazione prodotta.<br /> Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria finale di replica, quindi, non possono essere valutati soltanto gli edifici che si affacciano su via Don Minzoni, frontistanti allo stabilimento dei ricorrenti.<br /> La presenza del Politecnico, che costituisce un recettore sensibile, ha condizionato, quindi, la classificazione dell&#8217;intero isolato poichè ne occupa la maggior parte della superficie e tale valutazione, di carattere tecnico discrezionale, non presenta i profili di legittimità  dedotti.<br /> Priva di rilievo decisivo, poi,  l&#8217;affermazione che in ragione del traffico che caratterizzerebbe la via Don Minzoni quest&#8217;ultima avrebbe dovuto essere inquadrata tra le strade &#8220;Db) dell&#8217;allegato 1 , tabella 2, del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, per le quali sarebbe prevista una fascia di pertinenza acustica di immissioni non inferiori a quelli propri della classe IV.<br /> Infatti, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa comunale, la classe funzionale di via Don Minzoni  &#8220;E &#8211; urbana di quartiere&#8221;; tale classe funzionale  stata assegnata dal Piano Generale del Traffico Urbano secondo i criteri stabiliti dalla normativa settoriale specifica (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 &#8220;Nuovo Codice della Strada&#8221; e s.m.i.).<br /> Tale classificazione, non ritualmente impugnata da parte ricorrente, diversa da quella auspicata dai ricorrenti,  coerente con la classificazione dell&#8217;isolato in classe terza.<br /> Nè risulta violato il principio, invocato dai ricorrente del divieto di contato diretto di aree con valori acustici che si discostano in misura superiore a 5 dB(A) avendo l&#8217;Amministrazione applicato la deroga prevista dalla normativa nel caso in cui, per aree già  urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di accostamento di tali aree.<br /> Tale deroga  contemplata, per l&#8217;isolato in questione, dalla tabella 32, ID 25, della relazione tecnica prodotta (pag 112 della stessa) per le aree i cui valori si discostano di 10 dB(A)..<br /> Alla luce di quanto sin qui evidenziato, si rivelano prive di fondamento le censure avversarie e si manifesta del tutto logica, coerente e rispettosa della normativa regionale e delle linee guida di cui alla D.G.R. n. 7/9776 del 2002 la classificazione acustica in classe III dell&#8217;isolato &#8220;Candiani&#8221; fondata, come si  dimostrato, sullo stato di fatto, sui sopralluoghi, sulle altre fonti citate nella Relazione tecnica e, in definitiva, coerente con l&#8217;uso pianificato del territorio, come insegna la costante giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 8441/2019: &#8220;In materia di zonizzazione acustica del territorio, le scelte dell&#8217;Amministrazione non possono sovrapporsi meccanicamente alla pianificazione urbanistica, ma devono tener conto del disegno urbanistico voluto dal pianificatore, ovverosia delle preesistenti destinazioni d&#8217;uso del territorio&#8221;; TAR Lombardia, sez. III, n. 829/2018: &#8220;Le scelte effettuate dal Comune in subiecta materia sono espressione di discrezionalità  tecnica, ancorata all&#8217;accertamento di specifici presupposti di fatto, il primo dei quali  proprio il preuso del territorio&#8221;; anche TAR Piemonte, sez. II, n. 956/2019).<br /> Del resto tali puntuali circostanze, dedotte dalla difesa dell&#8217;Amministrazione, avrebbero dovuto essere contestate specificamente una per una, ove ritenute non veritiere, con riferimento alla destinazione delle singole particelle o alla presenza del Politecnico e non solo genericamente adducendo la mancata produzione in giudizio di elementi probatori a sostegno della difesa comunale stante l&#8217;onere imposto alle parti dall&#8217;articolo 64, comma secondo, del c.p.a..<br /> Va, altresì respinta, la censura1.1.c., concernente la classificazione degli isolati &#8220;Cosenz 1&#8221; e &#8220;Cosenz 2&#8221; ritenuti da parte ricorrente isolati industriali &#8211; produttivi ed in parte inseriti nella fascia di pertinenza acustica dei 100 metri dalla linea ferroviaria ai quali avrebbe dovuto attribuirsi la classe V in luogo della classe IV.<br /> Infatti, come evidenziato dalla difesa regionale all&#8217;isolato denominato dalle ricorrenti &#8220;Cosenz 1&#8221; compreso tra la via Cosenz, via Don Minzoni, via Schiaffino e via Durando,  stata assegnata la classe IV in quanto sono risultate presenti le seguenti funzioni:<br /> &#8211; funzioni residenziali in via Schiaffino sia al civico 21 dove l&#8217;anagrafica 2009 censiva 40 residenti, sia al civico 11 dove erano conteggiati 11 residenti; &#8211; funzioni terziarie; &#8211; un&#8217;attività  logistica; &#8211; un&#8217;attività  produttiva;<br /> &#8211; un recettore sensibile (Politecnico in via Durando 38).<br /> Quindi, non  stato possibile assegnare la classe V a causa della forte presenza di residenziale e terziario e perchè la presenza della funzione industriale non  preponderante in tale area.<br /> Rilevante, poi, appare la presenza di una fascia di pertinenza della linea ferroviaria tenuto conto che non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all&#8217;interno delle zone di rispetto B dell&#8217;intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a 100 metri, le aree che si trovino all&#8217;interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione&#8221;.<br /> La classe IV assegnata all&#8217;isolato appare, pertanto, in linea con la disposizione normativa sopraccitata.<br /> Quanto all&#8217;isolato &#8220;Cosenz 2&#8221; la difesa comunale ha evidenziato che lo stesso  interessato principalmente da insediamenti residenziali, ed  inoltre oggetto di riqualificazione.<br /> In particolare, ha evidenziato che dai dati anagrafici del 2009, usati per la predisposizione della classificazione acustica, risultavano residenti in via Bovisasca e via Cosenz:<br /> &#8221; Via Bovisasca, n 70: 101 residenti<br /> &#8221; Via Bovisasca, n. 68: 16 residenti<br /> &#8221; Via Cosenz, n. 22: 6 residenti<br /> &#8221; Via Cosenz, n. 18: 3 residenti<br /> L&#8217;area centrale  interessata da un Piano di Lottizzazione (PL Cosenz), con destinazioni residenziali, commerciali e di terziario. L&#8217;area compresa tra il PL Cosenz e via Bovisasca comprende alcune residenze, mentre nell&#8217;area ad est del PL Cosenz sono presenti attività  industriali/terziarie. Considerate le 25 FMB .<br /> Quindi per le funzioni insediate, appare adeguata la valutazione del Comune di attribuzione della classe IV, per l&#8217;elevata presenza della funzione residenziale.<br /> Per quanto concerne la vicinanza alla fascia di pertinenza ferroviaria, si richiama quanto già  detto in precedenza con riguardo all&#8217;isolato &#8220;Cosenz 1&#8221;.<br /> Anche tali circostanze puntualmente dedotte dalla difesa comunale, avrebbero dovuto essere contestate specificamente una per una, ove ritenute non veritiere, con riferimento alla destinazione delle singole particelle o alla presenza delle funzioni residenziali indicate o alla fascia di pertinenza ferroviaria e non solo genericamente adducendo la loro non attualità  stante l&#8217;onere imposto alle parti dall&#8217;articolo 64, comma secondo, del c.p.a..<br /> Va, infine, respinta la seconda censura dedotta con la quale parte ricorrente si duole della mancata osservanza delle fasi in cui si articolerebbe la classificazione acustica che risulta puntualmente descritta nei paragrafi 3 e seguenti della relazione tecnica (prodotta in giudizio in cartaceo).<br /> Anche sotto tale profilo le doglianze di parte ricorrente appaiono teoriche e non indicano la rilevanza della censura rispetto alla contestata classificazione se non in modo del tutto generico.<br /> Parte ricorrente, infatti, avrebbe dovuto indicare quale identificazione degli impianti industriali significativi sarebbe stata omessa e quali effetti sull&#8217;isolato in questione tale omissione avrebbe determinato.<br /> Del resto sotto tale profilo la difesa dell&#8217;Amministrazione ha evidenziato come il PRG sia stato la base di partenza, anche per quanto concerne le aree industriali, e come le classi acustiche attribuite siano dipese dalle classificazioni funzionali delle aree stesse quali risultanti dalle cartografie, come emerge dall&#8217;attestazione di coerenza del 8 giugno 2012 a firma del responsabile della Pianificazione, prodotta in giudizio dall&#8217;amministrazione (in data 12/2/2020) e come sia stata previamente determinata la metodologia di lavoro ed individuate le banche dati e le basi cartografiche pese a riferimento per la classificazione acustica del territorio.<br /> Inoltre, la tesi dei ricorrenti appare smentita da quanto affermato dalla relazione tecnica che, a pag. 32 (tabella 11) evidenzia la relazione tra la classificazione funzionale e le classi acustiche anche per quanto concerne le zone industriali mentre a pag. 33, dÃ  conto di avere effettuato, altresì, &#8220;Un&#8217;ulteriore analisi sulle aree classificate a destinazione d&#8217;uso industriale dal Piano Regolatore Generale e classificate in classe V o VI, che risultano o già  riconvertite o in fase di riconversione in altre destinazioni funzionali&#8221; proprio al fine di rendere attuale la valutazione dello stato di fatto rispetto alle risultanze del PRG.<br /> In conclusione il ricorso va respinto.<br /> La particolarità  in fatto e diritto delle questioni giuridiche dedotte giustificano, per la loro novità , la compensazione integrale tra le parti delle spese di causa.<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br /> Spese compensate.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Ugo Di Benedetto, Presidente, Estensore<br /> Salvatore Gatto Costantino, Consigliere<br /> Valentina Santina Mameli, Consigliere</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-4-1-2021-n-3/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 4/1/2021 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2021 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-2-1-2021-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2021 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-2-1-2021-n-3/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2021 n.3</a></p>
<p>Giuseppe Caruso, Presidente, Liliana Felleti, Referendario, Estensore; PARTI: (Klaus S. e Anne Antonia W., rappresentati e difesi dagli avvocati Emiliano Bottazzi e Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Comune di Onzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Gaggero,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-2-1-2021-n-3/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2021 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giuseppe Caruso, Presidente, Liliana Felleti, Referendario, Estensore; PARTI: (Klaus S. e Anne Antonia W., rappresentati e difesi dagli avvocati Emiliano Bottazzi e Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia contro Comune di Onzo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia)</span></p>
<hr />
<p>Edilizia: il soppalco quale intervento di manutenzione straordinaria.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Edilizia ed Urbanistica &#8211; abusi &#8211; soppalco che non altera superficie e volumi &#8211; intervento di manutenzione straordinaria &#8211; tale.<br />
</span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>La sostituzione del solaio che non alteri i volumi nè la superficie dell&#8217;unità  immobiliare costituisce un intervento di manutenzione straordinaria, in quanto volto ad una migliore conservazione del bene lasciando inalterata la struttura dell&#8217;edificio e la distribuzione interna dei locali, con la conseguenza che non richiede permesso di costruire / concessione edilizia: l&#8217;orientamento e in argomento, fondatosi sull&#8217;art. 3, comma 1, lett. b) del d.p.r. n. 380/2001 e sull&#8217;art. 31 della legge n. 457/1978 (che qualificano come manutenzione straordinaria le opere necessarie &#8220;per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici&#8221;), pienamente congruente anche con il previgente art. 31 della legge n. 1150/1942, che richiedeva la licenza di costruzione solamente per &#8220;eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l&#8217;aspetto nei centri abitati&#8221;.</em></div>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">
<p>Pubblicato il 02/01/2021<br />
<strong>N. 00003/2021 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 00338/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2019, proposto da Klaus S. e Anne Antonia W., rappresentati e difesi dagli avvocati Emiliano Bottazzi e Mauro Vallerga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Comune di Onzo, in persona del Sindaco <em>pro tempore</em>, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Paolo Gaggero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
del provvedimento prot. n. 876 dell&#8217;11.3.2019, recante il rigetto dell&#8217;istanza di permesso di costruire in sanatoria per opere interne ed esterne realizzate in assenza di titolo nel fabbricato sito in via Costa n. 15, nonchè di tutti gli atti precedenti, presupposti, conseguenti e/o comunque connessi;</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Onzo;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza del giorno 18 novembre 2020, svoltasi con modalità  telematiche, la dott.ssa Liliana Felleti;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
Con ricorso notificato il 7 maggio 2019 e depositato il 20 maggio 2019 i signori Klaus S. e Anne Antonia W. hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Onzo ha respinto la loro istanza di permesso di costruire in sanatoria, avente ad oggetto alcune opere abusive realizzate in un vetusto immobile (variazioni ad alcune bucature, apertura di una finestra, modifica di un locale wc e demolizione di una piccola superfetazione sul terrazzo).<br />
I ricorrenti hanno dedotto il seguente articolato motivo: <em>Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 36 del d.p.r. n. 380/2001. Difetto assoluto di motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990. Contraddittorietà . Difetto assoluto di presupposto e travisamento. Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 5 luglio 1975 in tema di abitabilità  degli edifici</em>. Sostengono, in sintesi, che:<br />
&#8211; l&#8217;Amministrazione avrebbe illegittimamente emesso il diniego in ragione di un intervento sui solai interni non oggetto dell&#8217;accertamento di conformità  e mai contestato in precedenza, senza indicare quali ragioni giustificherebbero il sacrificio dell&#8217;interesse privato;<br />
&#8211; l&#8217;ente avrebbe erroneamente negato rilievo ai molteplici elementi di prova del fatto che l&#8217;immobile non sia mai stato modificato nei suoi elementi strutturali e che, in epoca anteriore al 1960, i solai in contestazione siano stati semplicemente sostituiti a quelli originali, risalenti alla data di costruzione dell&#8217;edificio (inizio del 1800), mantenendone l&#8217;identica posizione;<br />
&#8211; l&#8217;edificio sarebbe comunque salubre ed abitabile, giacchè le altezze irregolari secondo i parametri del D.M. 5.7.1975 non riguardano il soggiorno e le due camere (alti, rispettivamente, mt. 3,00 e mt. 2,80), bensì solamente il bagno e la cucina (entrambi di mt. 2,20), oltre che l&#8217;ingresso ed i locali accessori del piano terra.<br />
Il Comune di Onzo si costituito in giudizio, difendendo la piena legittimità  del provvedimento gravato e chiedendo la reiezione del ricorso.<br />
Le parti hanno ribadito le proprie argomentazioni con successive memorie, insistendo nelle rispettive conclusioni.<br />
La causa stata assunta in decisione in data 18 novembre 2020, ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137.<br />
DIRITTO<br />
1. I signori S.-W. impugnano il diniego di sanatoria edilizia per alcune opere abusive dai medesimi realizzate in un vecchio fabbricato, opposto dall&#8217;Amministrazione civica sull&#8217;assunto che gli stessi ricorrenti o, comunque, i precedenti proprietari avrebbero costruito senza titolo nuovi solai di calpestio, modificativi ed ampliativi delle strutture originarie, con un&#8217;altezza inferiore sia a quella contemplata dalla normativa previgente (istruzioni ministeriali del 20 giugno 1896 e regolamento edilizio comunale del 1959), sia a quella prescritta dal D.M. 5 luglio 1975.<br />
Il ricorso fondato, nei termini seguenti.<br />
Occorre premettere che, secondo l&#8217;elaborazione pretoria, la sostituzione del solaio che non alteri i volumi nè la superficie dell&#8217;unità  immobiliare costituisce un intervento di manutenzione straordinaria, in quanto volto ad una migliore conservazione del bene lasciando inalterata la struttura dell&#8217;edificio e la distribuzione interna dei locali, con la conseguenza che non richiede permesso di costruire / concessione edilizia (in tal senso cfr., <em>ex multis</em>, Cons. St., sez. VI, 18 novembre 2016, n. 4822; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 15 ottobre 2012, n. 4126; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 27 gennaio 2010, n. 339; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 6 aprile 2009, n. 672; T.A.R. Valle d&#8217;Aosta, 25 settembre 1989, n. 70; Cass. pen., 29 febbraio 1988, Taletti, avente ad oggetto la sostituzione di vecchio solaio in strutture lignee con altro solaio in cemento armato).<br />
Gli arresti giurisprudenziali in argomento, fondati sull&#8217;art. 3, comma 1, lett. b) del d.p.r. n. 380/2001 e sull&#8217;art. 31 della legge n. 457/1978 (che qualificano come manutenzione straordinaria le opere necessarie &#8220;<em>per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici</em>&#8220;), sono pienamente congruenti anche con il previgente art. 31 della legge n. 1150/1942, che richiedeva la licenza di costruzione solamente per &#8220;<em>eseguire nuove costruzioni edilizie ovvero ampliare quelle esistenti o modificarne la struttura o l&#8217;aspetto nei centri abitati</em>&#8220;.<br />
Sotto altro profilo si rammenta che, secondo pacifico indirizzo giurisprudenziale, incombe sul privato l&#8217;onere della prova in ordine all&#8217;ultimazione entro una certa data di un&#8217;opera edilizia, al fine di dimostrare che essa rientri tra quelle per cui non era richiesto un titolo <em>ratione temporis</em>. Tuttavia, la stessa giurisprudenza ammette un temperamento, secondo ragionevolezza, nel caso in cui, da un lato, il privato porti a sostegno della propria tesi elementi significativi (quali, ad esempio, aerofotogrammetrie, dichiarazioni sostitutive di edificazione o altre certificazioni attestanti fatti o circostanze rilevanti) e, dall&#8217;altro lato, il Comune fornisca elementi incerti in ordine alla medesima vicenda (in tal senso cfr., <em>ex plurimis</em>, Cons. St., sez. VI, 29 luglio 2020, n. 4833; Cons. St., sez. VI, 16 marzo 2020, n. 1890; Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2020, n. 454; Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8475; Cons. St., sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6608; Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5988; Cons. St., sez. VI, 18 luglio 2016, n. 3177; T.A.R. Liguria, sez. I, 27 maggio 2020, n. 327; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 27 febbraio 2020, n. 254; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 17 luglio 2019, n. 1658)<br />
2. In applicazione dei richiamati principi, ritiene il Collegio che i deducenti abbiano prodotto plurimi e coerenti elementi che rendono verosimile la risalenza dell&#8217;intervento sui solai interni a circa settant&#8217;anni fa e la natura meramente manutentiva dell&#8217;intervento medesimo.<br />
Segnatamente, i seguenti documenti offrono evidenti riscontri degli assunti ricorsuali:<br />
&#8211; la relazione tecnica del geom. Alessandro Sevega in data 20.3.2018 (doc. 8 ricorrenti), il quale, esaminando la tecnologia costruttiva con l&#8217;ausilio di un ingegnere strutturista e confrontando il fabbricato con gli altri edifici della zona, ha accertato che i due originari solai lignei del piano terreno e del piano primo, verosimilmente databili all&#8217;epoca di costruzione dello stabile (inizi del 1800), sono stati sostituiti negli anni &#8217;50-&#8217;60 del XX secolo con solette di copertura realizzate con materiali più moderni e duraturi (&#8220;<em>E&#8217; subito emerso che i solai sono composti da una struttura mista in profilati metallici e tavelloni sui quali stato gettato un sottile strato cementizio collegatore in trefoli di acciaio Ã˜ 10 in barre lisce</em>&#8220;, sì che &#8220;<em>La soletta della costruzione in oggetto risulta essere costituita da una soluzione intermedia databile agli anni 50/60 in cls con inserti di irrigidimento in profilati metallici&#8230;e barre lisce di armatura tipiche del periodo</em>&#8220;; inoltre, &#8220;<em>il solaio esistente appare evidentemente essere stato posto in opera in sostituzione di un precedente solaio (probabilmente ligneo)</em>&#8220;; dal raffronto con gli immobili limitrofi emerso che &#8220;<em>Tutti gli stabili sono composti da due livelli fuori terra e sono dotati di solaio intermedio approssimativamente posto alla stessa altezza da terra. Nei fabbricati che non sono stati più recentemente manutenuti possibile distinguere l&#8217;originario solaio ligneo in tavole e pali sommariamente squadrati. Negli edifici più recentemente manutenuti il solaio presenta invece soluzioni in latero-cemento più funzionali e durature</em>&#8220;);<br />
&#8211; la relazione tecnica dell&#8217;ing. Andrea Guardamagna (doc. 8 ricorrenti), che ha coadiuvato il geom. Sevega, il quale ha specificamente verificato che i due solai in contestazione si trovano nella medesima posizione e quota di imposta di quelli originari di inizio &#8216;800, escludendo categoricamente che sia stato ricavato un piano aggiuntivo mediante la realizzazione <em>ex novo </em>di un solaio intermedio, come pure che le strutture portanti orizzontali siano state traslate riducendo le altezze interne (&#8220;<em>Dalle indagini effettuate sulle murature portanti, sui muri di spina e sull&#8217;arco portante posto al piano terreno nella zona magazzino non si rilevano evidenti segni, assottigliamenti o rifacimenti parziali con pietrame non originale o altro materiale di riempimento che possano indicare un rifacimento dei solai originali ad una quota diversa da quella ad oggi rilevata</em>&#8220;; inoltre, &#8220;<em>vi la presenza di un arco portante in pietra (foto 8) rilevato solo al piano terreno nella zona magazzino che probabilmente sorreggeva un impalcato in legno alla medesima quota di imposta di quello attualmente rilevato</em>&#8220;; e ancora &#8220;<em>visionando un immobile adiacente ed il vicolo contiguo (foto 9-10-11) si potuta rilevare una porzione di solaio in legno del 1° impalcato originale dell&#8217;epoca posto esattamente alla stessa quota del 1° impalcato dell&#8217;immobile oggetto di relazione</em>&#8220;);<br />
&#8211; i rilievi aerofotogrammetrici del 1973/1974 e del 1979 (docc. 8 e 15 ricorrenti), dai quali si evince che il fabbricato aveva già  a quelle date consistenza identica a quella attuale;<br />
&#8211; le fotografie degli edifici del borgo Costa adiacenti a quello dei signori S.-W. (doc. 8 ricorrenti), i quali presentano la medesima composizione (piano terreno, piano primo e locale sottotetto) e le stesse quote di imposta dei solai, ad ulteriore conferma della risalenza di tali caratteristiche all&#8217;epoca di costruzione dell&#8217;edificio;<br />
&#8211; le dichiarazioni dei signori Giuliano Tornatore e Giovanni Sardo (doc. 8 ricorrenti), entrambi nati a Onzo nel 1945 e tuttora ivi residenti proprio in via Costa, conoscitori dell&#8217;immobile per avere risieduto ininterrottamente nel borgo e per avere intrattenuto rapporti con i precedenti proprietari, i quali hanno attestato che il fabbricato sempre stato costituito da due piani fuori terra, oltre al sottotetto non abitabile e ad una piccola cantina, e che le caratteristiche architettoniche e dimensionali non sono mutate nel tempo;<br />
&#8211; la dichiarazione della signora Maria Tronellati (doc. 8 ricorrenti), nata a Onzo nel 1952, la quale ha dichiarato di essere venuta alla luce proprio nell&#8217;abitazione degli odierni ricorrenti e di avervi vissuto, con la propria famiglia, sino all&#8217;anno 1964; ha altresì ricordato che la casa presentava già  allora la medesima conformazione attuale, con un piano terreno con ingresso, magazzini e stalle, piano primo destinato ad alloggio, soffitta-sgombero ed una cantinetta nel seminterrato;<br />
&#8211; la dichiarazione del signor Felice Fontana (doc. 8 ricorrenti), nato ad Albenga nel 1965 e residente a Onzo in via Costa, il quale rammenta per conoscenza diretta che, almeno dagli anni &#8217;70, l&#8217;edificio rimasto immutato.<br />
Con particolare riferimento alle dichiarazioni dei terzi frequentatori dei luoghi di causa, si osserva che la giurisprudenza ha chiarito che le stesse, seppur non sufficienti, da sole, a costituire piena prova della data di realizzazione dell&#8217;opera, possono comunque assumere valore indiziario della risalenza temporale della stessa, contribuendo a formare un quadro complessivo di elementi concordanti (in tal senso cfr., <em>ex multis</em>, Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5988; T.A.R. Liguria, sez. I, 13 novembre 2020, n. 781; T.A.R. Liguria, sez. I, 28 settembre 2020, n. 642; T.A.R. Liguria, sez. I, 11 giugno 2020, n. 364; T.A.R. Liguria, sez. I, 27 maggio 2020, n. 327, cit.; T.A.R. Piemonte, sez. II, 10 gennaio 2018, n. 45). Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla possibilità  di utilizzare tali dichiarazioni per fornire indizi circa le caratteristiche dell&#8217;intervento edilizio a suo tempo realizzato (in generale, sull&#8217;ammissibilità  delle dichiarazioni scritte di terzi, si richiama la consolidata giurisprudenza civile in materia di prove c.d. atipiche, tra cui Cass. n. 792/2020 e n. 17932/2015, secondo cui tali scritti, pur non avendo efficacia di prova testimoniale, sono rimessi alla libera valutazione del giudice e possono fornire utili elementi di convincimento, con la precisazione che tale orientamento, in quanto espressione di principi generali, risulta applicabile al processo amministrativo <em>ex</em> art. 39, comma 1, c.p.a.).<br />
Per contro, l&#8217;Amministrazione non ha fornito alcuna prova concreta della propria tesi, desumendo la convinzione del carattere innovativo del pregresso intervento unicamente &#8220;<em>dagli stessi elaborati grafici</em>&#8221; dai quali si evincono le altezze insufficienti. Non risulta quindi che la P.A. abbia svolto il necessario approfondimento istruttorio e motivazionale, essendosi limitata a formule generiche e sostanzialmente di stile (sul punto cfr., <em>ex multis</em>, Cons. St., sez. VI, 20 gennaio 2020, n. 454, cit.; Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8475, cit.; Cons. St., sez. VI, 2 ottobre 2019, n. 6608; Cons. St., sez. VI, 19 ottobre 2018, n. 5988, cit.; T.A.R. Liguria, sez. I, 27 maggio 2020, n. 327, cit.).<br />
Alla luce di quanto sin qui esposto, appare del tutto plausibile che il fabbricato, risalente agli inizi del XIX secolo, fosse fin dall&#8217;origine costituito da due piani fuori terra, oltre ad un sottotetto e ad una cantina, e che negli anni &#8217;50-&#8217;60 i due vecchi solai di calpestio in legno, verosimilmente in cattivo stato di conservazione, furono sostituiti con altrettante strutture portanti orizzontali, realizzate con nuovi materiali, ma posizionate al medesimo livello delle solette originali e, quindi, senza alcuna variazione delle altezze interne.<br />
Di conseguenza, l&#8217;intervento in contestazione risulta qualificabile come manutenzione straordinaria, come tale non necessitante di licenza edilizia ai sensi dell&#8217;art. 31 della legge n. 1150/1942. Inoltre, proprio perchè i rinnovati solai coincidono con quelli preesistenti quanto a posizione e quota di imposta, possono sottrarsi alla normativa sopravvenuta in materia di altezze minime interne, in quanto sostitutivi di precedenti strutture edificate in epoca largamente antecedente.<br />
3. Priva di pregio si rivela la tesi del Comune secondo cui, in base alle istruzioni ministeriali del 20 giugno 1896 ed al regolamento edilizio del 1959, sarebbe stato necessario assicurare il rispetto delle altezze interne anche nel caso di opere realizzate in costruzioni preesistenti.<br />
Invero, in base al tenore letterale della normativa del 1896 e, segnatamente, degli artt. 63 e ss. relativi alle altezze, che impiegano sempre i verbi al tempo futuro, evidente che i requisiti ivi prescritti valgono solamente per gli edifici costruiti successivamente, non potendo viceversa estendersi ai fabbricati sorti anteriormente, quale quello di cui causa.<br />
Nè a diversa conclusione può giungersi in base all&#8217;art. 35, invocato dall&#8217;ente resistente, che prevede il consenso dell&#8217;autorità  comunale &#8220;<em>per costruzioni nuove, ricostruzioni, riadattamenti di edifici e per qualunque lavoro interessante la fognatura domestica o la provvigione d&#8217;acqua</em>&#8220;. Infatti, la mera sostituzione di un solaio con nuovi materiali, senza alterazione delle cubature, non può essere ricondotta alla nozione di «riadattamento» di un edificio, che fa riferimento ad un intervento di modifica ben più esteso ed incisivo, oltre che mirato in genere ad un cambio di destinazione d&#8217;uso.<br />
Simili considerazioni valgono per il regolamento di edilizia di Onzo del 1959, che riguardava chiaramente gli edifici di nuova costruzione o quelli oggetto di ristrutturazione, non prescrivendo alcun obbligo per i fabbricati preesistenti.<br />
4. Infine, non coglie nel segno nemmeno l&#8217;argomento della difesa civica con cui si sostiene da un lato il mancato rispetto del D.M. 5.7.1975, il quale dovrebbe essere applicato in quanto vigente alla data dell&#8217;istanza di sanatoria; dall&#8217;altro lato, l&#8217;inoperatività  della deroga di cui all&#8217;art. 1, comma 2, del medesimo D.M., che consente di mantenere le già  esistenti altezze inferiori nell&#8217;ipotesi di interventi di recupero di edifici situati in comunità  montane, giacchè nella specie mancherebbero i presupposti richiesti dalla norma (progetto di ristrutturazione atto a garantire l&#8217;ampliamento della superficie dell&#8217;alloggio e dei vani abitabili, ovvero adeguata ventilazione naturale).<br />
Infatti, l&#8217;istanza di accertamento di conformità  presentata dai ricorrenti non riguarda i solai, che, come si visto, sono stati legittimamente sostituiti dai precedenti proprietari, con la conseguenza che non risulta nella specie applicabile il D.M. 5.7.1975, successivo non solo alla costruzione dell&#8217;edificio avvenuta due secoli orsono, ma anche all&#8217;intervento di manutenzione straordinaria di circa settant&#8217;anni fa.<br />
Per completezza, si osserva che l&#8217;art. 10, comma 2, del d.l. n. 76/2020, conv. in l. n. 120/2020, ha previsto che le disposizioni di cui al D.M. 5.7.1975 &#8220;<em>si interpretano</em>&#8221; nel senso che i requisiti relativi all&#8217;altezza minima e quelli igienico-sanitari dei locali di abitazione ivi prescritti non sono in ogni caso riferibili agli immobili realizzati prima dell&#8217;entrata in vigore del medesimo D.M. ed ubicati nelle zone A e B di cui al D.M. n. 1444/1968 (come il fabbricato di cui causa, situato in zona urbanistica A).<br />
5. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e va, quindi, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.<br />
6. In ragione della particolarità  della controversia, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, fatta eccezione per l&#8217;importo versato dai ricorrenti a titolo di contributo unificato che, stante l&#8217;esito favorevole del giudizio, dovà  essere loro rimborsato dall&#8217;Amministrazione soccombente.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l&#8217;effetto, annulla il provvedimento impugnato.<br />
Spese compensate; refusione del contributo unificato a carico del Comune di Onzo.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br />
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020, svoltasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell&#8217;art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Giuseppe Caruso, Presidente<br />
Luca Morbelli, Consigliere<br />
Liliana Felleti, Referendario, Estensore</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/t-a-r-liguria-genova-sezione-i-sentenza-2-1-2021-n-3/">T.A.R. Liguria &#8211; Genova &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2021 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2020 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-1-2020-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-1-2020-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2020 n.3</a></p>
<p>Filippo Patroni Griffi, Presidente, Paolo Giovanni NicolÃ² Lotti, Consigliere, Estensore; PARTI: (Liliana F., Matrona I. e Francesco S., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonio Marco Di Somma c. Fibe Campania S.p.A., Commissario di Governo Delegato per l&#8217;Emergenza Rifiuti, Provincia di Caserta non costituiti in giudizio; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-1-2020-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2020 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/consiglio-di-stato-adunanza-plenaria-sentenza-20-1-2020-n-3/">Consiglio di Stato &#8211; Adunanza plenaria &#8211; Sentenza &#8211; 20/1/2020 n.3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Filippo Patroni Griffi, Presidente, Paolo Giovanni NicolÃ² Lotti, Consigliere, Estensore; PARTI:  (Liliana F., Matrona I. e Francesco S., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonio Marco Di Somma c. Fibe Campania S.p.A., Commissario di Governo Delegato per l&#8217;Emergenza Rifiuti, Provincia di Caserta non costituiti in giudizio; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Commissariato Governo Emergenza Rifiuti ex Opcm 2425/96, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato; Fibe S.p.A. in proprio e quale Incorporante La Fibe Campania S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone, Ennio Magrà¬)</span></p>
<hr />
<p>Per le fattispecie disciplinate dall&#8217;art. 42-bis TUES, l&#8217;illecito permanente dell&#8217;Autorità  viene meno nei casi da esso previsti (l&#8217;acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva e la rinuncia abdicativa non può essere ravvisata.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1.- Rinunzia abdicativa &#8211; inquadramento generale.<br /> <br /> 2.- Espropriazione per p.u. &#8211; rinuncia abdicativa &#8211; nozione.<br /> <br /> 3.- Espropriazione per p.u. &#8211; art. 42 bis T.U. Espropriazione per p.u. &#8211; illecito permanente &#8211; conseguenze &#8211; rinunzia abdicativa &#8211; configurabilità  &#8211; va esclusa.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1. Benchè, in generale, il Legislatore non abbia espressamente disciplinato in una norma ad hoc la rinuncia abdicativa, la prevalente tradizionale dottrina ne afferma la sua ammissibilità : trattasi di un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, con il quale un soggetto, il rinunciante, nell&#8217;esercizio di una facoltà , dismette, abdica, perde una situazione giuridica di cui è titolare, rectiusesclude un diritto dal suo patrimonio, senza che ciò comporti trasferimento del diritto in capo ad altro soggetto, nè automatica estinzione dello stesso. Gli ulteriori effetti, estintivi o modificativi del rapporto, che possono anche incidere sui terzi, sono, infatti, solo conseguenze riflesse del negozio rinunziativo, non direttamente ricollegabili all&#8217;intento negoziale e non correlate al contenuto causale dell&#8217;atto, tant&#8217;è che la rinuncia abdicativa si differenzia dalla rinuncia cd. traslativa proprio per la mancanza del carattere traslativo-derivativo dell&#8217;acquisto e per la mancanza di natura contrattuale, con la conseguenza che l&#8217;effetto in capo al terzo si produce ipso iure, a prescindere dalla volontà  del rinunciante, quale mero effetto di legge. Per il suo perfezionamento non è, pertanto, richiesto l&#8217;intervento o l&#8217;espressa accettazione del terzo nè che lo stesso debba esserne notiziato.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>2. La rinuncia abdicativa nella materia dell&#8217;espropriazione riguarda la mera possibilità  di riconoscere la rinuncia abdicativa nell&#8217;atto di proposizione in giudizio della richiesta di risarcimento del danno per perdita della proprietà  illecitamente occupata dalla P.A., in seguito all&#8217;irreversibile trasformazione del fondo occupato.</em></div>
<p> Â   </p>
<div style="text-align: justify;"><em>3. Per le fattispecie disciplinate dall&#8217;art. 42-bis TUES, l&#8217;illecito permanente dell&#8217;Autorità  viene meno nei casi da esso previsti (l&#8217;acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva e la rinuncia abdicativa non può essere ravvisata.</em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 20/01/2020<br /> <strong>N. 00003/2020REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 00011/2019 REG.RIC.A.P.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 11 di A.P. del 2019, proposto da Liliana F., Matrona I. e Francesco S., rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato Antonio Marco Di Somma, domiciliato presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Fibe Campania S.p.A., Commissario di Governo Delegato per l&#8217;Emergenza Rifiuti, Provincia di Caserta non costituiti in giudizio; Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Commiss Governo Emergenza Rifiuti ex Opcm 2425/96, rappresentati e difesi dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;<br /> Fibe S.p.A. in proprio e quale Incorporante La Fibe Campania S.p.A., rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Giovanni Carbone, Ennio Magrà¬, con domicilio eletto presso lo studio Ennio Magri&#8217; in Roma, via Guido D&#8217;Arezzo, 18;<br /> <strong><em>per la riforma</em></strong><br /> della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Prima, n. 2700 del 22 febbraio 2017.<br /> <br /> Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br /> Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell&#8217;Interno, Fibe S.p.A. in proprio e quale incorporante La Fibe Campania S.p.A. e Commissario del Governo per l&#8217;Emergenza Rifiuti ex Opcm n. 2425-1996;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 13 novembre 2019 il Cons. Paolo Giovanni NicolÃ² Lotti e uditi per le parti gli avvocati Antonio Marco Di Somma, dello Stato Chiarina Aiello, e Fabrizio Marangi in delega di Benedetto Giovanni Carbone e di Ennio Magri&#8217;</p>
<p> FATTO<br /> Gli odierni appellanti hanno proposto ricorso al T.A.R. per la declaratoria dell&#8217;illegittimità  dell&#8217;occupazione ultraquinquennale dei suoli di loro proprietà  &#8211; effettuata al fine di realizzare un impianto per la produzione del combustibile derivato da rifiuti (CDR) presso il Comune di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) &#8211; nonchè per la condanna delle Amministrazioni alla restituzione del terreno di cui è causa, oltre al risarcimento del danno per l&#8217;occupazione e per il mancato utilizzo del terreno dalla data dell&#8217;occupazione alla data della restituzione, secondo il valore edificatorio del terreno, nonchè al risarcimento dei danni morali da quantificarsi in via equitativa.<br /> In via subordinata, nel caso in cui non fosse possibile procedere alla restituzione del terreno, i signori Forino, I. e S. hanno chiesto il pagamento di una somma pari al valore attuale del terreno secondo la sua natura edificatoria, nonchè tutti i danni come sopra individuati.<br /> In via ulteriormente subordinata, gli interessati hanno chiesto il pagamento di una indennità  pari al valore venale del terreno, secondo i criteri di cui al d.P.R. n. 327 del 2001.<br /> Il T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione I, con la sentenza 22 febbraio 2017, n. 2700, disposta l&#8217;estromissione dal giudizio della F.I.B.E. s.p.a., ha accolto il ricorso, proposto dagli odierni appellanti, nei termini che seguono:<br /> &#8211; l&#8217;occupazione delle aree di proprietà  dei ricorrenti deve essere dichiarata illegittima, a causa della mancata adozione del decreto di esproprio a conclusione della procedura espropriativa avviata;<br /> &#8211; la Provincia Caserta è il soggetto cui compete la manifestazione di volontà  in ordine all&#8217;acquisizione o alla restituzione (ove possibile) delle aree per cui è causa;<br /> &#8211; qualora opti per l&#8217;acquisizione, ai sensi dell&#8217;art. 42-bis d.P.R. n. 327-2001, la citata Amministrazione è tenuta a corrispondere ai ricorrenti le conseguenti poste risarcitorie, nella misura stabilita dal predetto articolo e tenendo conto della natura agricola dei suoli;<br /> &#8211; il provvedimento dovrà  essere adottato dall&#8217;Ente entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione, se anteriore, della sentenza.<br /> Inoltre, il giudice di primo grado ha rilevato, all&#8217;esito dell&#8217;istruttoria disposta, che non è possibile escludere, in relazione allo stato dei luoghi, l&#8217;astratta possibilità  di una riduzione in pristino, seppure parziale, delle aree interessate dai lavori di realizzazione degli impianti in questione, per cui &#8220;l&#8217;Amministrazione chiamata a far venire meno l&#8217;occupazione illegittima, potrà  eventualmente valutare la possibilità  di procedere a una parziale restituzione delle aree oggetto di controversia&#8221;.<br /> Non risulta che la Provincia di Caserta abbia emanato il provvedimento ai sensi dell&#8217;art. 42-bis d.P.R. n. 327-2001.<br /> I signori Forino, I. e S. hanno proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:<br /> &#8211; Legittimazione passiva della FIBE Campania s.p.a., del Commissario di Governo p.t. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell&#8217;Interno e della Provincia di Caserta. Solidarietà  loro anche circa il ristoro dei danni a favore dei signori Forino, I. e S.;<br /> &#8211; Violazione dell&#8217;art. 42 Cost. Violazione dell&#8217;art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell&#8217;uomo;<br /> &#8211; Violazione dell&#8217;art. 57 d.P.R. n. 327-2001. Violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. Eccesso di potere per difetto di motivazione.<br /> L&#8217;Avvocatura generale dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte, concludendo per il rigetto dell&#8217;appello.<br /> La Fibe s.p.a. ha concluso per il rigetto dell&#8217;appello e, in ogni caso, per la conferma della propria carenza di legittimazione passiva.<br /> Gli appellanti, con memoria depositata in data 29 aprile 2019, hanno poi evidenziato che la consulenza tecnica d&#8217;ufficio, espletata nel procedimento dinanzi al Tribunale di Napoli dall&#8217;ingegner Basile (depositata dall&#8217;Avvocatura dello Stato), si pone come documento cardine per la decisione della questione, atteso che il consulente, tra l&#8217;altro, ha accertato &#8220;l&#8217;impossibilità  di retrocedere il terreno essendo stato occupato totalmente dallo stabilimento per il trattamento dei rifiuti, trovandoci di fronte ad una irreversibile trasformazione del terreno&#8221; e &#8220;la natura edificatoria del terreno secondo il piano regolatore di Santa Maria Capua Vetere, vigente all&#8217;epoca&#8221;.<br /> Pertanto, gli appellanti hanno sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda in via gradata riproposta con l&#8217;atto di appello, vale a dire la domanda di risarcimento dei danni, con interesse e rivalutazione monetaria, mentre la Provincia di Caserta, allo stato, non avrebbe alcuna facoltà  di acquisire o meno il terreno avendolo totalmente trasformato, ma avrebbe solo l&#8217;obbligo di pagare il prezzo di mercato attuale, pìù il risarcimento dei danni subiti dagli interessati per non avere usufruito del terreno stesso.<br /> Il Collegio della Sezione semplice di questo Consiglio, cui era assegnata la causa, ha previamente rilevato due questioni giuridiche di massima, strettamente connesse, pregiudiziali alla decisione dell&#8217;appello e ha emanato un&#8217;ordinanza di rimessione all&#8217;Adunanza Plenaria (30 luglio 2019, n. 5399), per sollecitarne la soluzione:<br /> a) se la domanda risarcitoria degli appellanti vada qualificata come dichiarazione di &#8216;rinuncia abdicativa&#8217; del bene in questione;<br /> b) se, in caso affermativo, una tale rinuncia abbia giuridica rilevanza.<br /> All&#8217;udienza pubblica del 13 novembre 2019 la causa veniva trattenuta in decisione dall&#8217;Adunanza Plenaria.<br /> DIRITTO<br /> 1. La questione di diritto sottoposta a questa Adunanza riguarda la configurabilità , nel nostro ordinamento giuridico, della rinuncia abdicativa quale atto implicito ed implicato nella proposizione, da parte di un privato illegittimamente espropriato, della domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario derivante dall&#8217;illecito permanente costituito dall&#8217;occupazione di un suolo da parte della P.A., a fronte della irreversibile trasformazione del fondo.<br /> Deve in primo luogo perimetrarsi il tema d&#8217;indagine oggetto del presente giudizio.<br /> La questione, infatti, non riguarda l&#8217;ammissibilità  in generale dell&#8217;istituto della rinuncia abdicativa, che conosce un vivace dibattito in altri settori dell&#8217;ordinamento.<br /> Infatti, benchè il Legislatore non abbia espressamente disciplinato in una norma ad hoc la rinuncia abdicativa, la prevalente tradizionale dottrina ne afferma la sua ammissibilità .<br /> Trattasi di un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, con il quale un soggetto, il rinunciante, nell&#8217;esercizio di una facoltà , dismette, abdica, perde una situazione giuridica di cui è titolare, <em>rectius</em> esclude un diritto dal suo patrimonio, senza che ciò comporti trasferimento del diritto in capo ad altro soggetto, nè automatica estinzione dello stesso.<br /> Gli ulteriori effetti, estintivi o modificativi del rapporto, che possono anche incidere sui terzi, sono, infatti, solo conseguenze riflesse del negozio rinunziativo, non direttamente ricollegabili all&#8217;intento negoziale e non correlate al contenuto causale dell&#8217;atto, tant&#8217;è che la rinuncia abdicativa si differenzia dalla rinuncia cd. traslativa proprio per la mancanza del carattere traslativo-derivativo dell&#8217;acquisto e per la mancanza di natura contrattuale, con la conseguenza che l&#8217;effetto in capo al terzo si produce ipso iure, a prescindere dalla volontà  del rinunciante, quale mero effetto di legge.<br /> Per il suo perfezionamento non è, pertanto, richiesto l&#8217;intervento o l&#8217;espressa accettazione del terzo nè che lo stesso debba esserne notiziato.<br /> L&#8217;oggetto del presente giudizio è, al contrario, limitato alla rinuncia abdicativa nella materia dell&#8217;espropriazione, e riguarda la mera possibilità  di riconoscere la rinuncia abdicativa nell&#8217;atto di proposizione in giudizio della richiesta di risarcimento del danno per perdita della proprietà  illecitamente occupata dalla P.A., in seguito, come detto, all&#8217;irreversibile trasformazione del fondo occupato.<br /> 2. La tesi della rinuncia abdicativa deriva dai principi affermati in tema dall&#8217;Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con sentenza 9 febbraio 2016, n. 2, intervenuta peraltro per la diversa finalità  di chiarire quali siano i poteri del commissario ad acta nominato per l&#8217;esecuzione dei provvedimenti occorrenti ad ottemperare ad un giudicato amministrativo relativo ad una vicenda di acquisizione cd. sanante ex art. 42-bis. TUEs.<br /> La tesi in discussione è stata per la prima volta organicamente e sistematicamente ammessa dalla giurisprudenza amministrativa con la sentenza del CGA 25 maggio 2009, n. 486 ed è stata ricostruita negli stessi termini dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 19 gennaio 2015, n. 735), per i casi devoluti alla giurisdizione del giudice civile, nei giudizi instaurati prima della entrata in vigore della legge n. 205-2000, che ha poi previsto la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia espropriativa.<br /> Favorevoli alla rinuncia abdicativa sono state anche Cass. civ., sez. I, 24 maggio 2018, n. 12961, nonchè Cass. civ., sez. I, 7 marzo 2017, n. 5686.<br /> Ancora di recente la sentenza Cass. civ., Sez. Un., n. 3517-2019, resa in materia di impugnazione di un atto di asservimento coattivo in sanatoria ex art. 42-bis T.U. espropriazione, ha ribadito princÃ¬pi consolidati in dichiarata adesione a quanto espresso dalla sentenza dell&#8217;Adunanza plenaria n. 2 del 2016.<br /> Anche la giurisprudenza di questo Consiglio si è pìù volte pronunciata nel senso dell&#8217;ammissibilità  della rinuncia abdicativa in materia espropriativa (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. Stato, sez. IV, 24 maggio 2018, n. 3105; Cons. Stato, sez. IV, 20 aprile 2018, n. 2396).<br /> 3. L&#8217;orientamento favorevole evidenzia che tale linea ricostruttiva presenta, sul piano pratico, aspetti favorevoli per il privato espropriato.<br /> In primo luogo, infatti, valorizza il principio di concentrazione della tutela ricavabile ex art. 111 Cost., quale corollario del principio di ragionevole durata del processo, che sarebbe pregiudicato dalla sua segmentazione in una fase amministrativistica relativa al giudizio sulla legittimità  degli atti espropriativi e in una fase civilistica per la determinazione del quantum da corrispondere al soggetto espropriato.<br /> In secondo luogo, offre maggiori garanzie di compensare integralmente l&#8217;utilità  (<em>rectius</em>: il bene) perduto dal privato, poichè, ilÂ <em>quantum</em> deve essere corrisposto al soggetto espropriato a titolo di risarcimento del danno (che è ordinariamente integrale) e non a titolo di indennizzo (che invece, come è noto, è solo parametrato al valore del bene perduto).<br /> Inoltre, poichè il risarcimento del danno è connesso alla proposizione della relativa domanda da parte del privato in giudizio, che implica rinuncia abdicativa, è da tale momento che si verifica un debito di valore, con tutte le note implicazioni in tema di interessi legali e rivalutazione.<br /> Questa Adunanza ritiene tuttavia che l&#8217;ipotesi ricostruttiva della rinuncia abdicativa, quanto meno nella materia in esame, non possa essere condivisa.<br /> Essa, invero, sul piano strutturale e normativo, si espone a un triplice ordine di obiezioni; e segnatamente:<br /> &#8211; non spiega esaurientemente la vicenda traslativa in capo all&#8217;Autorità  espropriante;<br /> &#8211; la rinuncia viene ricostruita quale atto implicito, secondo la nota dogmatica degli atti impliciti, senza averne le caratteristiche essenziali;<br /> &#8211; soprattutto, e in senso decisivo e assorbente, non è provvista di base legale in un ambito, quello dell&#8217;espropriazione, dove il rispetto del principio di legalità  è richiamato con forza sia a livello costituzionale (art. 42 Cost.), sia a livello di diritto europeo. Va ricordato, infatti, sotto questo profilo, che occorre evitare, in materia di espropriazione cd. indiretta, di ricorrere a istituti che in qualche modo si pongano sulla falsariga della cd.occupazione acquisitiva, cui la giurisprudenza fece ricorso negli anni Ottanta del secolo scorso per risolvere le situazioni connesse a una espropriazione illegittima di un terreno che avesse tuttavia subÃ¬to una irreversibile trasformazione in forza della costruzione di un&#8217;opera pubblica. E&#8217; noto che tale istituto non può pìù trovare spazio nel nostro ordinamento a seguito delle ripetute pronunce della Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo che ne hanno evidenziato la contrarietà  alla Convenzione Europea, in particolare per quanto riguarda l&#8217;art. 1 del primo protocollo Addizionale (<em>ex multis</em>, sentenza CEDU 17 novembre 2005).<br /> 4. Per quanto riguarda la prima obiezione (mancata spiegazione esauriente della vicenda traslativa in capo all&#8217;Autorità  espropriante), si deve rilevare, infatti, che se l&#8217;atto abdicativo è astrattamente idoneo a determinare la perdita della proprietà  privata, non è altrettanto idoneo a determinare l&#8217;acquisto della proprietà  in capo all&#8217;Autorità  espropriante.<br /> Nel diritto privato, è discusso se l&#8217;art. 827 c.c. possa essere la base legale di una dichiarazione di rinuncia del proprietario di un diritto reale immobiliare, a parte i casi previsti dalla legge, ed effettivamente tale norma prevede che gli immobili che non sono in proprietà  di alcuno spettino al patrimonio dello Stato, quale effetto giuridico conseguente ad una determinata situazione di fatto (vacanza del bene).<br /> Tuttavia, tale acquisto, peraltro a titolo originario e non derivativo, si realizzerebbe in capo allo Stato e non in capo all&#8217;Autorità  espropriante, attuale occupante e in possesso del bene, che sarebbe del tutto esclusa dalla vicenda giuridica pur avendone costituito la causa efficiente tramite l&#8217;illecita apprensione del bene del privato.<br /> La spiegazione dell&#8217;effetto traslativo, pertanto, sarebbe del tutto eccentrica rispetto al rapporto amministrativo che viene innescato dall&#8217;Amministrazione espropriante, rendendo evidente l&#8217;artificiosità  della soluzione teorica proposta.<br /> Nè l&#8217;effetto traslativo può essere recuperato attraverso l&#8217;ordine di trascrizione della sentenza di condanna al risarcimento del danno (e, quindi, della sua rinuncia abdicativa implicita a favore dell&#8217;Amministrazione espropriante), atteso che, come è noto, le vicende della trascrizione si pongono solo sul piano dell&#8217;opponibilità  verso terzi degli atti giuridici dispositivi di diritti reali, ma non disciplinano la validità  e l&#8217;efficacia giuridica degli stessi. Se l&#8217;atto non è in sè idoneo a determinare il passaggio del bene in capo all&#8217;Amministrazione espropriante non potrà  giÃ  di per sè essere trascrivibile e all&#8217;eventuale ordine del giudice contenuto nella sentenza non potrebbe riconoscersi base legale.<br /> 5. Per quanto riguarda la seconda obiezione (rinuncia abdicativa quale atto implicito, ma carenza in tale rinuncia delle caratteristiche essenziali degli atti impliciti), si deve ricordare che la rinuncia abdicativa, se riferita al ricorso giurisdizionale, non viene effettuata dalla parte, nè personalmente, nè attraverso un soggetto dotato di idonea procura.<br /> Nel campo del diritto amministrativo, come è noto, è ammessa la sussistenza del provvedimento implicito quando l&#8217;Amministrazione, pur non adottando formalmente un provvedimento, ne determina univocamente i contenuti sostanziali, o attraverso un comportamento conseguente, ovvero determinandosi in una direzione, anche con riferimento a fasi istruttorie coerentemente svolte, a cui non può essere ricondotto altro volere che quello equivalente al contenuto del provvedimento formale corrispondente, congiungendosi tra loro i due elementi di una manifestazione chiara di volontà  dell&#8217;organo competente e della possibilità  di desumere in modo non equivoco una specifica volontà  provvedimentale, nel senso che l&#8217;atto implicito deve essere l&#8217;unica conseguenza possibile della presunta manifestazione di volontà  (cfr., <em>ex multis</em>, Cons. St., Sez. VI, 27 novembre 2014, n. 5887 e, di recente, Cons. Stato, Sez. V, n. 589 del 2019).<br /> Ciò che emerge dalla dogmatica degli atti impliciti nel diritto amministrativo è inequivocabilmente la sussistenza di un atto formale, perfetto e validamente emanato il quale contiene &#8220;per implicito&#8221; un&#8217;ulteriore volontà  provvedimentale, oltre a quella espressa <em>claris verbis</em> nel testo del provvedimento medesimo.<br /> E&#8217; evidente, in questa ricostruzione, che non sussistono violazioni del principio di legalità  dell&#8217;azione amministrativa perchè la volontà  amministrativa esiste ed è contenuta in un atto avente tutte le caratteristiche previste dalla legge per conferirle validità , con la peculiarità  che detta volontà  è ricavabile da un&#8217;interpretazione non meramente letterale dell&#8217;atto.<br /> Nel caso di specie, tuttavia, l&#8217;istituto della rinuncia abdicativa si pone come radicalmente estraneo alla teorica degli atti impliciti che, così¬ come ricordato, riguarda solo gli atti amministrativi e non gli atti del privato.<br /> Nè è possibile, evidentemente, utilizzare lo stesso paradigma per ricondurre la volontà  di chiedere il risarcimento del danno alla volontà  di abdicare alla proprietà  privata.<br /> In primo luogo, sul piano sostanziale, non sembra che da una domanda risarcitoria sia possibile univocamente desumere (null&#8217;altro che) la rinuncia del privato al bene: la domanda risarcitoria, infatti, denuncia inequivocabilmente un illecito di cui la parte richiede la riparazione; ma a fronte della pluralità  di strumenti offerti dall&#8217;ordinamento nonchè in presenza di una disciplina legale del procedimento espropriativo, la domanda risarcitoria non può costituire univoca volontà  espressa di rinuncia al bene.<br /> Sul piano formale, poi, va considerato che la domanda di risarcimento del danno contenuta nel ricorso giurisdizionale amministrativo è una domanda redatta e sottoscritta dal difensore e non dalla parte proprietaria del bene che ha la disponibilità  dello stesso e che è l&#8217;unico soggetto avente la legittimazione ad abdicarvi, in quanto atto incidente e dispositivo di un bene immobiliare proprio della parte.<br /> Nè è, altrettanto evidentemente rinvenibile una procura a vendere (<em>rectius</em>: a rinunciare) nel mandato difensivo della parte al proprio difensore, che non contiene neppure implicitamente una legittimazione al difensore a rinunciare al diritto di proprietà  del proprio assistito.<br /> 6. Ma, al di lÃ  delle criticità  che appalesa l&#8217;adesione alla teoria della rinuncia abdicativa nella materia in questione, è decisiva, per la soluzione del quesito posto, la terza ed ultima obiezione (assenza di base legale in un ambito, quello dell&#8217;espropriazione, dove è centrale il principio di legalità ), di cui deve rimarcarsi il carattere assorbente per escludere l&#8217;operatività  della rinuncia abdicativa quale strumento legalmente idoneo a definire l&#8217;assetto degli interessi coinvolti in una vicenda di espropriazione cd.indiretta.<br /> Al riguardo, si deve ricordare in primo luogo che, ai sensi dell&#8217;art. 42, commi 2 e 3 Cost., la proprietà  privata è riconosciuta e garantita dalla legge (che, peraltro, &#8220;ne determina i modi di acquisto&#8221;) e può essere, &#8220;nei casi preveduti dalla legge&#8221;, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d&#8217;interesse generale.<br /> La rinuncia abdicativa non costituisce uno dei casi previsti dalla legge.<br /> Anzi, in una certa prospettiva, sembra richiamare -come si accennava- l&#8217;ormai tramontato istituto dell&#8217;occupazione acquisitiva, di cui la Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo ha evidenziato la contrarietà  alla Convenzione Europea.<br /> Come è noto, l&#8217;istituto della c.d. occupazione &#8220;appropriativa&#8221; o &#8220;acquisitiva&#8221;, che determinava l&#8217;acquisizione della proprietà  del fondo a favore della pubblica amministrazione per &#8220;accessione invertita&#8221;, allorchè si fosse verificata l&#8217;irreversibile trasformazione dell&#8217;area, è un istituto di origine pretoria, sorto con la sentenza della Corte di Cassazione 26 febbraio 1983, n. 1464.<br /> L&#8217;istituto, che pure rispondeva, nel silenzio della legge, all&#8217;esigenza pratica e sistematica di definire l&#8217;assetto proprietario di un bene illegittimamente occupato e il conseguente assetto degli interessi, risultava peraltro evidentemente privo di base legale ed è stato pertanto ritenuto illegittimo dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, con la conseguenza che, attualmente, il mero fatto dell&#8217;intervenuta realizzazione dell&#8217;opera pubblica non assurge a titolo di acquisto, non determina il trasferimento della proprietà  e non fa venire meno l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso.<br /> L&#8217;istituto della rinuncia abdicativa, di chiara matrice pretoria, finirebbe per presentare gli stessi problemi e dubbi interpretativi entrando in eliminabile tensione con i principi enunciati dalla Corte Europea e con le guarentigie apprestate al diritto di proprietà  dalla nostra Carta Costituzionale.<br /> 7. E&#8217; nel delineato contesto normativo che il legislatore nazionale è intervenuto per regolare la fattispecie in esame, fornendo per ciò stesso una base legale, sistematica e coerente, alla disciplina ivi prevista, dapprima con l&#8217;art. 43 TUEs. (approvato con il d.P.R. n. 327-2001 ed entrato in vigore il 30 giugno 2003) e poi, dopo la dichiarazione della sua incostituzionalità  per eccesso di delega, con l&#8217;art. 42-bis (introdotto nel testo unico dall&#8217;art. 34, comma 1, L. n. 111 del 2011).<br /> Infatti, per i casi di occupazione <em>sine titulo</em> di un fondo da parte della Autorità  devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è in vigore la specifica disciplina prevista dall&#8217;art. 42-bis del testo unico sugli espropri, che ha in dettaglio individuato i poteri e i doveri della medesima Autorità , nonchè i poteri del giudice amministrativo.<br /> L&#8217;art. 42-bis, in particolare:<br /> &#8211; prevede che l&#8217;Autorità  che utilizza <em>sine titulo</em> un bene immobile per scopi di interesse pubblico, dopo aver valutato, con un procedimento d&#8217;ufficio (che può essere sollecitato dalla parte in caso di inerzia), gli interessi in conflitto, adotti un provvedimento conclusivo del procedimento con cui sceglie se acquisire il bene o restituirlo, al fine di adeguare la situazione di diritto a quella di fatto;<br /> &#8211; in altri termini, vincola l&#8217;Amministrazione occupante all&#8217;esercizio del potere ed attribuisce alla stessa un potere discrezionale in ordine alla scelta finale, all&#8217;esito della comparazione degli interessi;<br /> &#8211; comporta che, nel caso di occupazione <em>sine titulo</em>, l&#8217;Autorità  commette un illecito di carattere permanente (Ad. Plen., 9 febbraio 2016, n. 2; Sez. IV, 31 maggio 2019 n. 3658; Sez. IV, 13 maggio 2019, n. 3070; Sez. IV, 21 marzo 2019, n. 1869; Sez. IV, 18 febbraio 2019, n. 1121; Sez. IV, 18 maggio 2018, n. 3009; Sez. IV, 30 agosto 2017, n. 4106; Sez. IV, 1° agosto 2017, n. 3838; cfr. Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3752; Sez. IV, 16 giugno 2007, n. 2582, con considerazioni sull&#8217;allora vigente art. 43, rilevanti nel sistema incentrato sull&#8217;art. 42-bis);<br /> &#8211; esclude che il giudice decida la &#8216;sorte&#8217; del bene nel giudizio di cognizione instaurato dal proprietario;<br /> &#8211; a maggior ragione, non può che escludere che la &#8216;sorte&#8217; del bene sia decisa dal proprietario e che l&#8217;Autorità  acquisti coattivamente il bene, sol perchè il proprietario dichiari di averlo perso o di volerlo perdere, o di volere il controvalore del bene. Come se il proprietario del bene fosse titolare di una sorta di diritto potestativo a imporre il trasferimento della proprietà , mediante rinuncia al bene (implicita o esplicita che sia), previa corresponsione del suo controvalore (non rileva, sotto questo profilo, se a titolo risarcitorio o indennitario).<br /> L&#8217;art. 42-bis ha, quindi, definito in maniera esaustiva la disciplina della fattispecie, con una normativa autosufficiente, rispetto alla quale non trovano spazio elaborazioni giurisprudenziali che, se forse giustificate in assenza di una base legale, non si giustificano pìù una volta che intervenga un&#8217;esplicita disciplina normativa, ritenuta conforme al diritto europeo e alla Costituzione, che viene a costituire la base legale espressa della fattispecie in questione.<br /> La fattispecie di cui al predetto art. 42-bis è evidentemente delineata in termini di potere-dovere: non implica certo che l&#8217;Amministrazione debba necessariamente procedere all&#8217;acquisizione del bene, ma impone che essa eserciti doverosamente il potere di valutare se apprendere il bene definitivamente o restituirlo al soggetto privato, secondo una concezione di potere-dovere, o doverosità  di certe funzioni, che è nota da tempo nel tessuto del diritto amministrativo e che discende dai noti principi di imparzialità  e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).<br /> GiÃ  l&#8217;art. 43, poi dichiarato incostituzionale, peraltro, aveva consapevolmente introdotto nel sistema norme di chiusura, volte ad attribuire all&#8217;autorità  amministrativa il potere di dare a regime una soluzione al caso concreto quando gli atti del procedimento divengano inefficaci per decorso del tempo o siano annullati dal giudice amministrativo, consentendo &#8216;una legale via d&#8217;uscita per gli illeciti giÃ  verificatisi&#8217; (Sez. IV, 16 novembre 2007, n. 5830; Sez. IV, 6 agosto 2014, n. 4203; Sez. IV, 15 settembre 2014, n. 4696): analoghe considerazioni valgono, dunque, per l&#8217;art 42-bis che ne ha ereditato lo scopo e la funzione.<br /> 8. Ad avviso dell&#8217;Adunanza, dunque, per le fattispecie disciplinate dall&#8217;art. 42-bis una rigorosa applicazione del principio di legalità , in materia affermato dall&#8217;art. 42 della Costituzione e rimarcato dalla Corte Europea dei diritti dell&#8217;uomo, richiede una base legale certa perchè si determini l&#8217;effetto dell&#8217;acquisto della proprietà  in capo all&#8217;espropriante. E se la norma non prevede alcun riferimento a un&#8217;ipotesi di rinuncia abdicativa &#8211; che, peraltro, così¬ delineata, avrebbe tutti i caratteri strutturali e gli effetti di una rinuncia traslativa- è stato per converso introdotto nell&#8217;ordinamento una disciplina specifica e articolata che attribuisce all&#8217;amministrazione una funzione autoritativa in forza della quale essa può scegliere tra restituzione del bene o acquisizione della proprietà  nel rispetto dei requisiti sostanziali e secondo le modalità  ivi previsti. Nessuna norma attribuisce per contro al soggetto espropriato, pur a fronte dell&#8217;illegittimità  del titolo espropriativo, un diritto, sostanzialmente potestativo, di determinare l&#8217;attribuzione della proprietà  all&#8217;amministrazione espropriante previa corresponsione del risarcimento del danno.<br /> Inoltre, poichè l&#8217;art. 42-bis dispone che il titolo di acquisto possa essere l&#8217;atto di acquisizione (espressione di una scelta dell&#8217;autorità ), si ritiene che non si possa attribuire alcun rilievo a tal fine a un atto diverso, vale a dire al successivo atto di liquidazione del danno, peraltro emanato in esecuzione di una sentenza; in altre parole, nè dall&#8217;art. 42-bis nè da altra norma può ricavarsi l&#8217;attribuzione dell&#8217;effetto giuridico di rinuncia abdicativa alla fattispecie complessa derivante dalla coesistenza della sentenza di condanna e dell&#8217;atto di liquidazione del danno.<br /> Invero, per l&#8217;art. 42-bis l&#8217;autorità  può acquisire il bene con un atto discrezionale, in assenza del quale scattano gli ordinari rimedi di tutela, compreso quello restitutorio, non residuando alcuno spazio per giustificare la perdurante inerzia dell&#8217;amministrazione, che non solo apprende in modo illecito il bene del privato, ma che attraverso una propria omissione (non esercitando il potere all&#8217;uopo previsto dalla legge) finirebbe per ottenere la proprietà  del bene stesso ancora una volta al di fuori delle procedure legali previste dall&#8217;ordinamento.<br /> La scelta, di acquisizione del bene o della sua restituzione, va effettuata esclusivamente dall&#8217;autorità  (o dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, all&#8217;esito del giudizio di cognizione o del giudizio d&#8217;ottemperanza, ai sensi dell&#8217;art. 34 o dell&#8217;art. 114 c.p.a): in sede di giurisdizione di legittimità , nè il giudice amministrativo nè il proprietario possono sostituire le proprie valutazioni a quelle attribuite alla competenza e alle responsabilità  dell&#8217;autorità  individuata dall&#8217;art. 42-bis.<br /> Pertanto, il giudice amministrativo, in caso di inerzia dell&#8217;Amministrazione e di ricorso avverso il silenzio ex art. 117 c.p.a., può nominare giÃ  in sede di cognizione il commissario ad acta, che provvederà  ad esercitare i poteri di cui all&#8217;art. 42-bis d.P.R. n. 327-2001 o nel senso della acquisizione o nel senso della restituzione del bene illegittimamente espropriato.<br /> Qualora, invece, sia invocata solo la tutela (restitutoria e risarcitoria) prevista dal codice civile e non si richiami l&#8217;art. 42-bis, il giudice deve pronunciarsi tenuto conto del quadro normativo sopra delineato e del carattere doveroso della funzione attribuita dall&#8217;articolo 42bis all&#8217;amministrazione.<br /> Non sarebbe peraltro ammissibile una richiesta solo risarcitoria, in quanto essa si porrebbe al di fuori dello schema legale tipico previsto dalla legge per disciplinare la materia ponendosi anzi in contrasto con lo stesso. Il che non significa che il giudice possa nondimeno, ove ne ricorrano i presupposti fattuali, accogliere la domanda.<br /> A ben vedere, infatti, la domanda risarcitoria, al pari delle altre domande che contestino la validità  della procedura espropriativa, consiste essenzialmente nell&#8217;accertamento di tale illegittimità  e nella scelta del conseguente rimedio tra quelli previsti dalla legge. E&#8217; infatti la legge speciale, nel caso di espropriazione senza titolo valido, a indicare quali siano gli effetti dell&#8217;accertata illegittimità : il trasferimento non avviene per carenza di titolo e il bene va restituito. La restituzione può essere impedita dall&#8217;amministrazione, la quale è tenuta, nell&#8217;esercizio di una funzione doverosa (e non di una mera facoltà  di scelta) a valutare se procedere alla restituzione del bene previa riduzione in pristino o all&#8217;acquisizione del bene nel rispetto di tutti i presupposti richiesti dall&#8217;articolo 42 bis e con la corresponsione di un&#8217;indennità  pari al valore del bene maggiorato del 10 per cento (e quindi con piena e integrale soddisfazione delle pretese dell&#8217;espropriato).<br /> Ad ogni modo, l&#8217;ordinamento processuale amministrativo offre un adeguato strumentario per evitare, nel corso del giudizio, che le domande proposte in primo grado, congruenti con quello che allora appariva il vigente quadro normativo e l&#8217;orientamento giurisprudenziale di riferimento assurto a diritto vivente, siano di ostacolo alla formulazione di istanze di tutela adeguate al diverso contesto normativo e giurisprudenziale vigente al momento della decisione della causa in appello, quali la conversione della domanda ove ne ricorrano le condizioni, la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell&#8217;art. 37 Cod. proc. amm. o l&#8217;invito alla precisazione della domanda in relazione al definito quadro giurisprudenziale, in tutti i casi previa sottoposizione della relativa questione processuale, in ipotesi rilevata d&#8217;ufficio, al contraddittorio delle parti ex art. 73, comma 3, Cod. proc., a garanzia del diritto di difesa di tutte le parti processuali.<br /> Resta poi fermo che la qualificazione delle domande proposte in giudizio passa attraverso l&#8217;interpretazione dei relativi atti processuali, rimessa al giudice investito della decisione della controversia nel merito.<br /> 9. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, deve dichiararsi il seguente principio di diritto:<br /> &#8211; per le fattispecie disciplinate dall&#8217;art. 42-bis TUEs., l&#8217;illecito permanente dell&#8217;Autorità  viene meno nei casi da esso previsti (l&#8217;acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva e la rinuncia abdicativa non può essere ravvisata.<br /> La causa va quindi rimessa alla Sezione semplice di competenza (Quarta Sezione) per la decisione dell&#8217;appello.<br /> Spese al definitivo<br /> P.Q.M.<br /> Il Consiglio di Stato in sede di Adunanza Plenaria,<br /> Dichiara il seguente principio di diritto:<br /> &#8211; per le fattispecie disciplinate dall&#8217;art. 42-bis TUEs., l&#8217;illecito permanente dell&#8217;Autorità  viene meno nei casi da esso previsti (l&#8217;acquisizione del bene o la sua restituzione), salva la conclusione di un contratto traslativo tra le parti, di natura transattiva e la rinuncia abdicativa non può essere ravvisata.<br /> Rimette gli atti alla Quarta Sezione per l&#8217;ulteriore corso della causa.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</div>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Ugo Di Benedetto, Presidente, Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Nigi, Andrea Mantini e Giuseppe Greco, contro Autorità  di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente &#8211; ARERA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via</p>
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<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Ugo Di Benedetto, Presidente, Concetta Plantamura, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Nigi, Andrea Mantini e Giuseppe Greco, contro Autorità  di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente &#8211; ARERA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;  Commissione Esaminatrice per la selezione pubblica indetta con Determinazione n. 108/Dagr/2016, non costituita in giudizio;  nei confronti -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides.</span></p>
<hr />
<p>Le controversie dei dipendenti dell&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">1. Autorità  indipendenti &#8211; AGCM- rapporto di lavoro &#8211; controversie &#8211; giurisdizione &#8211; GA- sussiste.<br /> </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>1.Le controversie dei dipendenti dell&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 3 del d.lgs. 165 del 2001, che non ha subito deroghe per effetto dell&#8217;art. 133 c.p.a., in quanto norma processuale, meramente ricognitiva che sottrae alla giurisdizione esclusiva i soli rapporti qualificabili di impiego privato, senza intaccare la deroga costituita dalla devoluzione al G.A. dei rapporti di lavoro non privatizzati, giustificata dall&#8217;autonomia di tutte le Autorità  indipendenti, rispetto al potere esecutivo la quale si riflette anche sul momento conformativo del rapporto di lavoro. </em></div>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 02/01/2020</div>
<p style="text-align: justify;">N. 00003/2020 REG.PROV.COLL.</p>
<p style="text-align: justify;">N. 00425/2018 REG.RIC.</p>
<p style="text-align: justify;"> SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 425 del 2018, proposto da <br /> -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Barbara Nigi, Andrea Mantini e Giuseppe Greco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, viale Premuda n. 21; </p>
<p style="text-align: justify;">contro</p>
<p style="text-align: justify;">Autorità  di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente &#8211; ARERA, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall&#8217;Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1; <br /> Commissione Esaminatrice per la selezione pubblica indetta con Determinazione n. 108/Dagr/2016, non costituita in giudizio; </p>
<p style="text-align: justify;">nei confronti</p>
<p style="text-align: justify;">-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell&#8217;avv. Lorenzo Fratantoni in Milano, piazza San Marco, 1; </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento</p>
<p style="text-align: justify;">per quanto riguarda il ricorso introduttivo: </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione n. 572/2017/A in data 3 agosto 2017, nella parte in cui l&#8217;Autorità  per l&#8217;Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha approvato la graduatoria relativa alla selezione pubblica, mediante scrutinio comparativo, di un&#8217;unità  di personale nella carriera dei funzionari per il profilo G2-TD-2016, Comunicazione, e ha proceduto all&#8217;assunzione, con contatto a tempo determinato, della vincitrice -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; delle schede istruttorie, ove redatte, concernenti la valutazione dell&#8217;esperienza professionale relative a -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della comunicazione, di data ed estremi sconosciuti, della Direzione Affari Generali e Risorse dell&#8217;Autorità  per l&#8217;Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, con la quale -OMISSIS- è stata ammessa alla selezione pubblica per il Profilo G2-TD-2016, Comunicazione;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale, di data ed estremi sconosciuti, in cui la Commissione esaminatrice ha acquisito l&#8217;elenco dei candidati ammessi alla selezione e a sostenere il relativo scrutinio comparativo;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; del verbale della quinta riunione, in data 1 agosto 2017, in cui la Commissione esaminatrice ha formato la graduatoria di merito;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale;</p>
<p style="text-align: justify;">e, per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata il 2442018: </p>
<p style="text-align: justify;">per l&#8217;annullamento, </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della comunicazione del Direttore della Direzione Affari Generali dell&#8217;Autorità  di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, prot. n. 21280, del 20 giugno 2017, con la quale -OMISSIS- è stata ammessa alla procedura di selezione pubblica, mediante scrutinio comparativo, per il Profilo G2-TD-2016, Comunicazione; </p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; della deliberazione n. 572/2017/A, adottata in data 3 agosto 2017, nella parte in cui l&#8217;Autorità  per Energia, Reti e Ambiente ha approvato la graduatoria per la selezione pubblica, mediante scrutinio comparativo, di un&#8217;unità  di personale nella carriera dei funzionari per il Profilo G2-TD-2016, Comunicazione, e ha incluso -OMISSIS- tra gli idonei non vincitori;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi gli atti, anche istruttori, contenenti la valutazione positiva dell&#8217;esperienza professionale di -OMISSIS- e, ove occorrer possa, limitatamente alla parte in cui includono -OMISSIS-, il verbale della terza riunione, adottato in data 26 luglio 2017, in cui la Commissione esaminatrice ha formato la graduatoria relativa ai risultati della prova pratica, nonchè il verbale della quinta riunione, adottato in data 1 agosto 2017, in cui la Commissione esaminatrice ha formato l&#8217;elenco dei candidati con la relativa votazione conseguita a seguito del sostenimento dell&#8217;esame colloquio e ha formato la graduatoria di merito.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti gli atti di costituzione in giudizio dell&#8217;Autorità  di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente &#8211; ARERA e di -OMISSIS-;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 novembre 2019 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1) Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 5 dicembre 2017, l&#8217;esponente ha impugnato gli atti in epigrafe specificati, deducendone l&#8217;illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere sotto pìù profili.</p>
<p style="text-align: justify;">2) A seguito di istanza di trasposizione proposta dall&#8217;intimata Autorità  di Regolazione per l&#8217;Energia, Reti e Ambiente &#8211; ARERA, l&#8217;esponente ha notificato tra il 19 e il 23 febbraio 2018 e depositato il 16 febbraio 2018, atto di costituzione presso questo Tribunale, riproponendo le censure dedotte nel ricorso straordinario.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1) La ricorrente ha, in particolare, articolato un unico motivo, come di seguito rubricato:</p>
<p style="text-align: justify;"><i>«- violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;avviso di selezione, approvato con deliberazione n. 108/dagr/2016, con specifico riferimento alla valutazione del requisito di ammissione relativo all&#8217;esperienza professionale;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;art. 6, co. 3, del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; violazione dei principi di pubblicità  e di trasparenza di cui all&#8217;art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, contraddittorietà , sviamento, disparità  di trattamento e illogicità  manifesta;</i></p>
<p style="text-align: justify;"><i>&#8211; violazione del principio di autodeterminazione amministrativa</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.1) In sostanza, la ricorrente lamenta l&#8217;illegittima ammissione della controinteressata alla procedura selettiva, stante il mancato possesso in capo alla stessa del requisito professionale richiesto dalla lex specialis e consistente nella pregressa attività  lavorativa, svolta per almeno 8 anni, nei campi e discipline indicati nel profilo e riportati all&#8217;articolo 1, di seguito trascritti:</p>
<p style="text-align: justify;">«<i>Profilo G2-TD-2016: un laureato in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio o laurea equipollente con elevate esperienze di comunicazione specializzata nei diversi settori di interesse dell&#8217;Autorità  per la divulgazione agli stakeholder della regolazione e dell&#8217;immagine del ruolo istituzionale e funzionale dell&#8217;Autorità , anche attraverso strumenti interattivi, seminariali e convegnistici</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;esame della domanda di partecipazione della controinteressata risulterebbe che la stessa avrebbe dichiarato le seguenti attività :</p>
<p style="text-align: justify;">i) presso la stessa ARERA: &#8220;<i>assistente del Presidente, supporto al Presidente nella fase di analisi e istruzione dei provvedimenti all&#8217;esame dell&#8217;Autorità , interfaccia con la struttura, predisposizione di atti o interventi esterni del Presidente</i>&#8220;;</p>
<p style="text-align: justify;">ii) presso l&#8217;Acquirente Unico S.p.a.: &#8220;<i>realizzazione di convegni/eventi promossi da Acquirente Unico, realizzazione di contributi e organizzazione della partecipazione di Acquirente Unico a eventi esterni, gestione del tavolo permanente sulla regolazione con le associazioni dei consumatori, gestione e studi per strategie e posizionamento della società </i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratterebbe, dunque, ad avviso dell&#8217;esponente, di attività  in entrambi i casi non riconducibili al succitato Profilo G2-TD-2016.</p>
<p style="text-align: justify;">2.1.2) La Commissione esaminatrice avrebbe, inoltre, violato l&#8217;art. 6, co.3, del D.P.R. n. 487 del 1994, per non aver comunicato ai candidati, come prescrive detta disposizione, il punteggio da essi conseguito nelle prove scritte prima dello svolgimento della prova orale.</p>
<p style="text-align: justify;">3) Si sono costituite le parti intimate, controdeducendo con separate memorie alle censure avversarie.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1) La controinteressata ha, altresì¬, notificato il 18 aprile 2018 e depositato il 24 aprile 2018 ricorso incidentale, con cui ha dedotto l&#8217;illegittimità  dell&#8217;ammissione della ricorrente alla selezione per cui è causa, sulla base di un unico motivo, come di seguito rubricato:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; «<i>Violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;avviso di selezione, approvato con deliberazione n. 108/DAGR/2016, con specifico riferimento alla valutazione del requisito di ammissione relativo all&#8217;esperienza professionale</i>».</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.1) La ricorrente avrebbe, cioè, dichiarato esperienze non rilevanti sul piano temporale, attinenti a profili professionali radicalmente diversi da quelli richiesti o relativi a settori estranei alle funzioni dell&#8217;Autorità .</p>
<p style="text-align: justify;">Pìù in dettaglio, alcune esperienze indicate dalla ricorrente nella domanda di ammissione pur attenendo al settore energetico non avrebbero nulla a che vedere con la comunicazione, neppure latamente intesa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale sarebbe il caso dei punti 2), 3), 4) della domanda, recanti, rispettivamente, &#8220;<i>Progetti di consulenza in ambito Corporate Governance e Controllo di Gestione</i>&#8220;, consulenza sullo &#8220;<i>Sviluppo Balanced Scorecard</i>&#8220;, &#8220;<i>Acquisti professionali di Gruppo</i>&#8220;. Si tratterebbe, prosegue la difesa controinteressata, di competenze che attengono a funzioni organizzative e di monitoraggio interne alle aziende e non alla comunicazione verso l&#8217;esterno.</p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, la ricorrente vanterebbe, al punto 1) della domanda di ammissione, una mansione di giornalista redattrice di una testata locale, che si sarebbe occupata anche di vicende idriche ed energetiche. Pur assumendo che tale esperienza sarebbe stata costantemente riferita ai settori pertinenti per l&#8217;intero arco temporale dichiarato (02/09/1993 &#8211; 30/09/1997), essa risulterebbe comunque interamente precedente al titolo di laurea, conseguito in data 03/03/1998 e, come tale, non rilevante, per espressa previsione dell&#8217;art. 2, lett. c) dell&#8217;avviso di selezione (&#8220;<i>esperienza professionale documentabile, maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto</i>&#8220;).</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alle restanti esperienze, di cui ai punti 5) e 6), le stesse, attenendo, rispettivamente, alle &#8220;<i>Relazioni esterne</i>&#8221; e agli &#8220;<i>Affari Istituzionali</i>&#8220;, pur astrattamente pertinenti al requisito di ammissione richiesto, riguarderebbero settori &#8211; quali l&#8217;informatica (CA Technologies Italia) e i beni culturali (Associazione pubblico-privata in house di Arcus Spa, MIBACT) &#8211; estranei a quelli di interesse dell&#8217;Autorità .</p>
<p style="text-align: justify;">Se ne ricaverebbe, conclude la difesa della controinteressata, che nessuna delle esperienze allegate dalla ricorrente avrebbe potuto rilevare per integrare il requisito di ammissione previsto dall&#8217;Avviso.</p>
<p style="text-align: justify;">3.1.2) Quanto poi ai motivi del ricorso, la controinteressata sottolinea come le esperienze richieste per il profilo G2 non riguarderebbero affatto un pubblico pìù vasto di quello a cui sarebbe rivolto il profilo G1, avendo entrambi come destinatari gli stakeholder; solo il profilo G2 richiamerebbe in aggiunta l&#8217;uso di strumenti &#8220;<i>seminariali e convegnistici</i>&#8220;, che coinvolgono normalmente gli &#8220;<i>addetti ai lavori</i>&#8220;.</p>
<p style="text-align: justify;">La controinteressata avrebbe dichiarato esperienze in cui ricorrono gli specifici strumenti considerati dal profilo G2 (&#8220;<i>seminariali e convegnistici</i>&#8220;), i destinatari (gli &#8220;<i>stakeholder</i>&#8220;, anche in forma associata), nonchè le attività  sul &#8220;<i>posizionamento</i>&#8220;, anch&#8217;esse espressamente considerate dal profilo G2; tali esperienze, poi, come nel caso indicato al n. 3 della domanda, si sarebbero protratte per un arco temporale ben superiore agli 8 anni richiesti dal profilo, ovvero dal 1/4/2001 &#8211; e non dal 1/4/2011, come erroneamente indicato nel ricorso &#8211; al 31/5/2016.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto, poi, al motivo con cui si lamenta la mancata pubblicazione anticipata dei risultati della prova pratica, anch&#8217;esso sarebbe inammissibile e infondato sotto pìù profili.</p>
<p style="text-align: justify;">In primo luogo, in quanto la procedura di specie non sarebbe retta dal d.P.R. n. 487/1994, riguardando un&#8217;Autorità  indipendente e una selezione pubblica per assunzioni con contratto a tempo determinato. La procedura medesima sarebbe, invero, disciplinata dalla deliberazione n. 38/04 dell&#8217;Autorità , richiamata espressamente nelle premesse dell&#8217;Avviso e non oggetto di impugnazione. Essa prevedrebbe una prova in sostanza unica &#8211; «<i>un esame colloquio integrato da una prova a carattere pratico</i>» &#8211; senza disporre la comunicazione degli esiti delle sotto articolazioni di tale prova. </p>
<p style="text-align: justify;">Analogamente, l&#8217;avviso di selezione prevedrebbe la formazione di un unico giudizio complessivo, senza dunque la preventiva comunicazione del giudizio sulla prova pratica, e la pubblicazione della sola graduatoria finale.</p>
<p style="text-align: justify;">La previsione dell&#8217;art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994 non sarebbe comunque applicabile, per la sua oggettiva incompatibilità  con la struttura del procedimento di specie: la disposizione in parola richiederebbe la presenza di due prove ben distinte &#8211; prova scritta e, poi, prova orale &#8211; con un punteggio minimo alla prova scritta per l&#8217;ammissione a quella orale. </p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in esame, invece, viene in rilievo una prova unica, senza alcun punteggio minimo di ammissione, tanto che la Commissione si sarebbe potuta limitare ad attribuire un&#8217;unica valutazione complessiva. </p>
<p style="text-align: justify;">La scelta della Commissione di dare una puntuazione della valutazione alla prova pratica, con apposita verbalizzazione, benchè utile ai fini dell&#8217;intellegibilità  del percorso seguito, non varrebbe di certo a mutare la struttura del procedimento, definita dall&#8217;Avviso di selezione e dalla citata deliberazione n. 38/04.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche a volere ritenere direttamente applicabile l&#8217;art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 487/1994, la procedura non sarebbe affetta da alcun vizio invalidante.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione richiamata si limita a prevedere la &#8220;comunicazione&#8221; dei punteggi delle prove scritte a ciascuno dei candidati ammessi. In siffatte evenienze, ciò che può rilevare ai fini della legittimità  della procedura non sarebbe tanto la &#8220;comunicazione&#8221;, che è in sè esternazione formale di un atto, quanto la valutazione che la sostiene e che si vuole sia anteriore a quella della prova successiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il principio della strumentalità  delle forme, ove l&#8217;anteriorità  sia comunque accertata, anche l&#8217;eventuale difformità  dalla fattispecie &#8211; nel caso, per l&#8217;appunto per la sola omessa comunicazione &#8211; non avrebbe conseguenze di sorta.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, la Commissione avrebbe dato puntuale verbalizzazione dei punteggi assegnati alla prova pratica prima che fossero svolti i colloqui, con piena certezza giuridica della circostanza e della data delle operazioni e senza alcuna contestazione sulla veridicità  di quanto verbalizzato da parte della ricorrente.</p>
<p style="text-align: justify;">3.2) La difesa dell&#8217;ARERA sottolinea, dal canto suo, in primo luogo l&#8217;inconferenza delle argomentazioni spese dall&#8217;esponente facendo leva sull&#8217;assetto organizzativo assunto dall&#8217;Autorità  con deliberazione successiva all&#8217;indizione della procedura selettiva. Come risulterebbe dalla stessa determinazione direttoriale n. 108 del 2016, le valutazioni sul fabbisogno di personale sarebbero state svolte dal Collegio nel corso della riunione n. 936, in data 26 settembre 2016, ben prima che venisse approvato il nuovo assetto organizzativo dell&#8217;Autorità . </p>
<p style="text-align: justify;">3.2.1) In ogni caso, si rimarca come l&#8217;ammissione alla procedura selettiva, attività  per cui l&#8217;Amministrazione godrebbe di ampia discrezionalità , dovrebbe essere valutata alla luce della lex specialis costituita dall&#8217;Avviso di selezione. Come ricavabile dalla piana lettura di tale Avviso, l&#8217;esperienza professionale ivi richiesta avrebbe una latitudine pìù ampia di quella delineata da parte ricorrente e coinvolgerebbe mansioni non necessariamente sovrapponibili a quelle di cui alla legge n. 150 del 2000, richiamata da parte ricorrente nonostante l&#8217;Avviso pubblico non vi faccia alcun riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;altro canto, rimanendo nei confini delineati dalla lettera dell&#8217;Avviso, il principio di favor partecipationis imporrebbe di interpretare estensivamente i requisiti di ammissione alla selezione, consentendo per tale via di ritenere immune da vizi l&#8217;ammissione della controinteressata. </p>
<p style="text-align: justify;">La stessa avrebbe, infatti, dichiarato, sotto la propria responsabilità , di aver svolto presso Acquirente Unico, dal 1° aprile 2001 al 31 maggio 2016 (e non dal 1° aprile 2011 al 1° settembre 2014, come erroneamente indicato a pag. 10 del ricorso), l&#8217;attività  di &#8220;<i>realizzazione di convegni/eventi promossi da Acquirente Unico. Redazione di contributi e organizzazione della partecipazione di Acquirente Unico a eventi esterni. Gestione del tavolo permanente sulla regolazione con le associazioni dei consumatori (GLUC). Gestione studi per strategie e posizionamenti della Società </i>&#8221; (così¬, la domanda della candidata Momicchioli, a pag. 3, p. 3, prodotta al documento n. 6 da parte della resistente). </p>
<p style="text-align: justify;">La medesima candidata avrebbe, altresì¬, dichiarato che dal 1° settembre 2014 al 31 maggio 2016 (in distacco puntualmente evidenziato attraverso nota asteriscata) avrebbe svolto presso l&#8217;Autorità  le attività  e mansioni di &#8220;<i>assistente del Presidente &#8211; supporto al Presidente nella fase di analisi e istruzione dei provvedimenti all&#8217;esame dell&#8217;Autorità . Interfaccia con la struttura e predisposizione di atti o interventi esterni del Presidente</i>&#8221; (così¬, la domanda Momicchioli, a pag. 3, p. 2). </p>
<p style="text-align: justify;">Ancora, dal 1° giugno 2016 alla data di presentazione della domanda (16 gennaio 2017) la controinteressata avrebbe svolto presso l&#8217;Autorità  l&#8217;attività  di assistente del Presidente con &#8220;<i>funzioni di supporto al Presidente nella fase di analisi e istruzione dei provvedimenti all&#8217;esame dell&#8217;Autorità . Interfaccia con la struttura. Predisposizione di atti o interventi esterni del Presidente. Assistenza alle interlocuzioni del Presidente con i soggetti istituzioni e stakeholder</i>&#8220;. </p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;attività  dichiarata dalla controinteressata rientrerebbe, quindi, nei settori di interesse dell&#8217;Autorità  ossia i servizi di pubblica utilità  relativi all&#8217;energia elettrica, il gas e il sistema idrico, tenuto anche conto che l&#8217;Acquirente unico è una società  istituita ai sensi dell&#8217;articolo 4 del d.lgs. n. 79 del 1999 (di &#8220;<i>Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell&#8217;energia elettrica</i>&#8220;) che &#8220;<i>stipula e gestisce contratti di fornitura al fine di garantire ai clienti vincolati la disponibilità  della capacità  produttiva di energia elettrica necessaria e la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità , sicurezza ed efficienza del servizio nonchè di parità  del trattamento, anche tariffario</i>&#8220;. Detta società  svolgerebbe dunque la funzione di approvvigionamento per i clienti domestici e le piccole imprese del cd. mercato tutelato nonchè ulteriori attività  a beneficio del cliente finale con la gestione dello Sportello per il consumatore. </p>
<p style="text-align: justify;">Risulterebbe, pertanto, incontestabile la circostanza che le mansioni svolte dalla controinteressata sarebbero pienamente rispondenti al profilo G2-TD-2016, che si caratterizza per la comunicazione e divulgazione rivolta agli stakeholder; anche le modalità  di comunicazione dichiarate dalla candidata sarebbero aderenti al profilo oggetto di selezione che contempla espressamente &#8220;<i>strumenti interattivi, seminariali e convegnistici</i>&#8220;. </p>
<p style="text-align: justify;">La circostanza che la candidata Momicchioli fosse incardinata presso la direzione &#8220;<i>Analisi di Mercato</i>&#8221; di Acquirente Unico non deporrebbe affatto contro tale conclusione atteso che, in disparte la circostanza che dal CV allegato alla domanda risulterebbe che la direzione interessata è per l&#8217;esattezza denominata &#8220;<i>Relazioni Esterne e Analisi di Mercato</i>&#8220;, in ogni caso, ai fini dell&#8217;ammissione, ciò che rileverebbe sarebbe l&#8217;esperienza professionale maturata dalla controinteressata, che, come giÃ  evidenziato, sarebbe rispondente al profilo definito nell&#8217;Avviso pubblico. </p>
<p style="text-align: justify;">Quanto poi all&#8217;attività  svolta in qualità  di assistente del Presidente dell&#8217;Autorità , anch&#8217;essa sarebbe in linea con il profilo in discussione atteso che il Presidente, quale rappresentante legale dell&#8217;Autorità , partecipa a incontri, seminari e convegni rivolti agli stakeholders. </p>
<p style="text-align: justify;">3.2.2) La difesa dell&#8217;Autorità  evidenzia, infine, l&#8217;infondatezza della dedotta violazione dell&#8217;articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 487 del 1994, in quanto dovrebbe seriamente dubitarsi dell&#8217;applicabilità  della disposizione invocata alla procedura oggetto della presente controversia. </p>
<p style="text-align: justify;">In tal senso s&#8217;invoca, in primo luogo, la legge istitutiva dell&#8217;Autorità , n. 481 del 1995, che attribuisce alle Authorities ampia autonomia organizzativa: precisamente, l&#8217;articolo 2, comma 28, attribuisce all&#8217;Autorità  il potere di definire, con propri regolamenti, «<i>le norme concernenti l&#8217;organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le centoventi unità , l&#8217;ordinamento delle carriere, nonchè, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale»,</i> ivi precisando, altresì¬, che:<i> «Alle Autorità  non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo»</i>. </p>
<p style="text-align: justify;">E proprio in forza dell&#8217;autonomia riconosciuta alla resistente per legge, prosegue il patrocinio medesimo, sarebbe stata emanata la deliberazione n. 38/04 &#8211; richiamata nel Preambolo dell&#8217;Avviso pubblico &#8211; che per la selezione di dipendenti a tempo determinato delineerebbe una procedura snella, che nel caso di specie si sarebbe articolata in uno scrutinio comparativo declinato in esame-colloquio, integrato da una prova pratica. </p>
<p style="text-align: justify;">La procedura disciplinata dall&#8217;Autorità  non imporrebbe la comunicazione del voto della prova scritta prima dell&#8217;esame colloquio e ciò risulterebbe coerente con la snellezza dello scrutinio comparativo, preordinato all&#8217;assunzione di personale a tempo determinato, laddove la pìù articolata disciplina del D.P.R. n. 487 del 1994 sarebbe riferibile all&#8217;assunzione in ruolo (a tempo pieno o parziale). </p>
<p style="text-align: justify;">Il D.P.R. n. 487/1994 sarebbe, dunque, applicabile alle pubbliche amministrazioni di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001 (nel preambolo del decreto è richiamato il d.lgs. n. 29 del 1993, le cui norme sono confluite nel d.lgs. n. 165 del 2001) tra le quali non rientrerebbero le Autorità  indipendenti. </p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione invocata dalla ricorrente non sarebbe in alcun modo richiamata nell&#8217;Avviso di selezione che, nei procedimenti selettivi dell&#8217;Autorità , costituisce lex specialis anche per ciò che attiene allo svolgimento dei lavori della Commissione esaminatrice.</p>
<p style="text-align: justify;">Nè la disposizione invocata, come erroneamente sostenuto da parte ricorrente, costituirebbe espressione di un principio di generale applicazione, atteso che le procedure per il reclutamento di alcune categorie di dipendenti pubblici non contengono una previsione analoga (cfr., tra le tante, TAR Sicilia, Palermo, sez. II, sentenza 15 maggio 2013, n. 1069, che esclude l&#8217;applicazione della predetta previsione alla procedura per il reclutamento di professori e ricercatori universitari). </p>
<p style="text-align: justify;">In ogni caso &#8211; e in maniera assorbente &#8211; contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, l&#8217;omessa comunicazione del voto della prova pratica al momento dell&#8217;ammissione alla prova orale non determinerebbe l&#8217;annullamento degli atti dello scrutinio comparativo oggetto di giudizio. </p>
<p style="text-align: justify;">Ciò, poichè, se &#8211; come opina la ricorrente &#8211; la previsione in parola tende ad evitare che la valutazione della prova scritta possa essere modificata a seguito dei risultati delle prove orali, così¬ da influenzare l&#8217;esito finale delle prove, nella specie la valutazione della prova pratica sarebbe stata comunque eseguita e verbalizzata prima dell&#8217;espletamento della prova orale (cfr. doc. 13 della produzione della resistente Autorità ). </p>
<p style="text-align: justify;">4) In replica, la ricorrente insiste nelle proprie conclusioni, ribadendo l&#8217;estraneità  dell&#8217;esperienza vantata dalla controinteressata rispetto all&#8217;attività  di comunicazione richiesta nell&#8217;Avviso, che si caratterizzerebbe per un profilo pìù ampio e generale, essendo rivolta ai rapporti con i mass media, il pubblico, i clienti e le agenzie di stampa. </p>
<p style="text-align: justify;">5) All&#8217;udienza pubblica del 5 novembre 2019 la causa, presenti gli avvocati A. Mantini per la parte ricorrente, M. C. Bove per l&#8217;Avvocatura dello Stato e G. Fonderico per la controinteressata, è stata trattenuta in decisione. </p>
<p style="text-align: justify;">6) Il Collegio ritiene utile chiarire i presupposti della giurisdizione dell&#8217;Autorità  adita nella materia oggetto del contendere. </p>
<p style="text-align: justify;">A tal fine, si deve richiamare quanto stabilito a proposito dell&#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche dal D.Lgs. 30-3-2001 n. 165, che all&#8217;art. 3, in deroga rispetto a quanto disposto nell&#8217;art. 2, comma 2 (recante l&#8217;assoggettamento dei &#8220;<i>rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche </i>alle &#8220;&#8221;<i>disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell&#8217;impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo</i>&#8220;&#8221;) ha stabilito che: &#8220;&#8221; <i>rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, nonchè i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività  nelle materie contemplate dall&#8217;articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287</i>&#8220;&#8221;. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ebbene, tra i &#8220;&#8221;<i>dipendenti degli enti che svolgono la loro attività  nelle materie contemplate</i>&#8220;&#8221; dalle leggi n. 281 del 1985 e n. 287 del 1990 debbono ricondursi anche quelli dell&#8217;ARERA. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Argomenti in tal senso possono trarsi, come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. sentenza Sez. Unite del 23-08-2004, n. 16556, resa nell&#8217;ambito di una causa di lavoro intentata nei confronti dell&#8217;Autorità  Garante delle Telecomunicazioni), dalla stessa previsione contenuta nella legge istitutiva dell&#8217;Autorità  (qui, l&#8217;art. 2, comma 25 della legge n. 481/1995), che, disponendo testualmente che i ricorsi avverso i provvedimenti delle Autorità  ivi disciplinate rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, si pone chiaramente come norma speciale, oltre che derogatoria, rispetto alla pìù generale opzione legislativa &#8211; sottesa alla riforma del pubblico impiego &#8211; a favore della giurisdizione ordinaria. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ãˆ utile riportare un passaggio della citata sentenza, ove si afferma che: &#8220;&#8221;<i>L&#8217;estensione di una tale giurisdizione amministrativa esclusiva &quot;sui provvedimenti&quot; anche alle controversie in materia di impiego alle dipendenze dell&#8217;Autorità  garante delle comunicazioni, è connaturale alla ratio che giustifica le deroghe espresse dal citato art. 3 del tu. n. 165/2001, giustificate dalla accentuata autonomia &#8211; rispetto al potere esecutivo &#8211; su cui tutte le Autorità  indipendenti fondano la loro presenza nell&#8217;ordinamento, autonomia che non può non riflettersi sul momento conformativo del rapporto di lavoro del personale (arg. ex Corte costituzionale sent. n. 313 del 1990)</i>&#8220;&#8221;. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Pìù di recente, la Cassazione ha ribadito che: «<i>Le controversie dei dipendenti dell&#8217;Autorità  garante della concorrenza e del mercato sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell&#8217;art. 3 del d.lgs. 165 del 2001, che non ha subito deroghe per effetto dell&#8217;art. 133 c.p.a., in quanto norma processuale, meramente ricognitiva che sottrae alla giurisdizione esclusiva i soli rapporti qualificabili di impiego privato, senza intaccare la deroga costituita dalla devoluzione al G.A. dei rapporti di lavoro non privatizzati, giustificata dall&#8217;autonomia di tutte le Autorità  indipendenti, rispetto al potere esecutivo la quale si riflette anche sul momento conformativo del rapporto di lavoro</i>» (Cass. civ. Sez. Unite Ord., 19/06/2018, n. 16156). </p>
<p style=""text-align: justify;"">Ai sensi del giÃ  ricordato art. 2 della legge 14.11.l995 n. 481, comma 28, va poi ribadita la non applicabilità  alle Autorità , ivi disciplinate, delle disposizioni del D.Lgs 3.2.1993, n. 29, fra cui, appunto, quella sulla contrattualizzazione dei relativi rapporti di pubblico impiego instaurati con i propri dipendenti. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Risulta, quindi, confermata la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, conformemente a quanto prescritto dall&#8217;art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a. in tema rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, delle controversie in materia di impiego alle dipendenze dell&#8217;ARERA (cfr., in tal senso, T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, 30-09-2014, n. 2407; id., III, Sent., 11-01-2011, n. 22). </p>
<p style=""text-align: justify;"">7) Nell&#8217;odierno giudizio, in particolare, le parti controvertono in ordine alla legittimità  degli atti della procedura selettiva, cui hanno entrambe partecipato, che sarebbero illegittimi &#8211; secondo la ricorrente &#8211; nella parte in cui non è stata esclusa la controinteressata per mancato possesso del requisito professionale esperienziale e &#8211; secondo la controinteressata, ricorrente incidentale &#8211; nella parte in cui non è stata esclusa la ricorrente principale, per difetto del medesimo requisito. </p>
<p style=""text-align: justify;"">8) Saranno esaminati sia il ricorso che il ricorso incidentale (Corte di Giustizia UE, X, 5 settembre 2019, nr. 333), entrambi infondati, per le ragioni di seguito esposte. </p>
<p style=""text-align: justify;"">8.1) La selezione per cui è causa si è svolta in base alla disciplina definita dall&#8217;Autorità  con deliberazione 18 marzo 2004, n. 38/04 recante &#8220;&#8221;<i>Adozione di una nuova procedura di selezione per l&#8217;assunzione di personale con contratto a tempo determinato</i>&#8220;&#8221; (allegata sub documento n. 12 della produzione resistente) e della lex specialis rappresentata dall&#8217;Avviso di selezione pubblica finalizzato all&#8217;assunzione in prova, con contratto a tempo determinato, di otto funzionari dell&#8217;Autorità  per l&#8217;Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, di cui all&#8217;allegato A alla determinazione 108/DAGR/2016 (cfr. documento n. 2 della produzione resistente). </p>
<p style=""text-align: justify;"">8.2) Nè la deliberazione n. 38/04 nè l&#8217;Avviso di cui all&#8217;Allegato A hanno formato oggetto d&#8217;impugnazione da parte ricorrente.</p>
<p style=""text-align: justify;"">8.3) Alla selezione per il profilo G2-TD-2016 sono stati ammessi 5 candidati (cfr. nn. da 3 a 9 della produzione documentale resistente). </p>
<p style=""text-align: justify;"">La selezione, ai sensi dell&#8217;articolo 7 dell&#8217;Avviso, si è svolta mediante scrutinio comparativo, consistente in un esame-colloquio integrato da una prova a carattere pratico (modalità  prevista dal punto 8, lett. a), della richiamata deliberazione n. 38/04). </p>
<p style=""text-align: justify;"">La prova a carattere pratico si è svolta in data 25 luglio 2017; a seguito della correzione degli elaborati, avvenuta in data 26 luglio 2017 (cfr. doc. 13 della produzione documentale resistente), per la prova a carattere pratico è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di 40/50 e alla controinteressata il punteggio di 32/50. </p>
<p style=""text-align: justify;"">In data 1° agosto 2017 si è svolto l&#8217;esame-colloquio, per il quale la ricorrente ha conseguito il punteggio di 33/50 e la controinteressata il punteggio di 43/50. </p>
<p style=""text-align: justify;"">La Commissione esaminatrice, ai sensi dell&#8217;articolo 9 dell&#8217;Avviso, sulla base della valutazione dei risultati conseguiti dai candidati nelle due prove, ha formato la graduatoria di merito (articolo 9 dell&#8217;Avviso), approvata con la deliberazione impugnata, che ha visto vincitrice della selezione la controinteressata (con punti 75/100), seguita dalla ricorrente, idonea non vincitrice (con punti 73/100). </p>
<p style=""text-align: justify;"">8.4) L&#8217;articolo 2, lettera c), dell&#8217;Avviso in precedenza citato (Allegato A alla determinazione n. 108/DAGR/2016) richiede, come requisito di ammissione, alla lettera c) una «<i>esperienza professionale documentabile maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto per l&#8217;ammissione alla selezione come di seguito specificata in relazione al profilo bandito: &#038;</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">«c.6)<i>per il Profilo G2-TD-2016</i> [per cui è causa]: </p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8211; <i>attività  lavorativa svolta per almeno 8 anni nei campi e discipline indicate nel profilo</i>».</p>
<p style=""text-align: justify;"">All&#8217;articolo 1 del medesimo Avviso, a tale ultimo riguardo, si legge quanto segue: </p>
<p style=""text-align: justify;"">&#8220;&#8221;<i>Profilo G2-TD-2016: un laureato in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio o laurea equipollente con elevate esperienze di comunicazione specializzata nei diversi settori di interesse dell&#8217;Autorità  per la divulgazione agli stakeholder della regolazione e dell&#8217;immagine del ruolo istituzionale e funzionale dell&#8217;Autorità , anche attraverso strumenti interattivi, seminariali e convegnistici</i>&#8220;&#8221;. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Nello stesso articolo sono riportate anche le esperienze richieste «<i>per il Profilo G1-TD-2016</i>», nei termini di seguito trascritti: &#8220;&#8221;<i>un laureato in giurisprudenza, scienze politiche o economia e commercio o laurea equipollente con elevata e comprovata esperienza in rapporti istituzionali e relazioni esterne, sia con il Governo, con il Parlamento e gli Enti Locali, sia con gli stakeholder e loro associazioni, con riferimento ai diversi settori di interesse dell&#8217;Autorità </i>&#8220;&#8221;. </p>
<p style=""text-align: justify;"">A seguire, l&#8217;articolo 3 dell&#8217;Avviso, con riferimento alla domanda di ammissione, richiede ai candidati di dichiarare, fra l&#8217;altro: il &#8220;&#8221;<i>possesso del requisito di ammissione relativo alle esperienze valutabili ai fini di quanto previsto nell&#8217;articolo 2, lett. c) specificando, a pena di esclusione dalla valutazione dei requisiti di ammissione descritti in modo non circostanziato: </i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; data completa (giorno/mese/anno) di inizio e termine di ogni esperienza lavorativa; </i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; denominazione dei soggetti pubblici o privati presso i quali è stata maturata l&#8217;esperienza lavorativa; </i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; contenuto dell&#8217;attività  e/o delle mansioni svolte dal candidato per ciascuna esperienza lavorativa</i>&#8220;&#8221; (così¬, il punto 15 dell&#8217;art. 3 dell&#8217;Avviso). </p>
<p style=""text-align: justify;"">9) Ebbene, in relazione alle suesposte indicazioni del bando, la controinteressata ha dichiarato quanto segue: </p>
<p style=""text-align: justify;"">I) dal 1° giugno 2016 e tuttora in corso, presso l&#8217;ARERA, l&#8217;attività  di<i>«&#038; Supporto al Presidente nella fase di analisi e istruzione dei provvedimenti all&#8217;esame dell&#8217;autorità . Interfaccia con la struttura. Predisposizione di atti o interventi esterni del Presidente. Assistenza alle interlocuzioni del Presidente con soggetti istituzionali e stakeholder</i>»; </p>
<p style=""text-align: justify;"">II) dal 1° settembre 2014 al 31 maggio 2016, in distacco presso l&#8217;ARERA, l&#8217;attività  di «&#038;<i>Supporto al Presidente nella fase di analisi e istruzione dei provvedimenti all&#8217;esame dell&#8217;autorità . Interfaccia con la struttura. Predisposizione di atti o interventi esterni del Presidente</i>»; </p>
<p style=""text-align: justify;"">III) dal 1° aprile 2001 al 31 maggio 2016, presso l&#8217;Acquirente Unico Spa, salvo il distacco di cui al punto precedente, l&#8217;attività  di «<i>realizzazione di convegni/eventi promossi da Acquirente Unico. Redazione di contributi e organizzazione della partecipazione di Acquirente Unico a eventi esterni. Gestione del tavolo permanente sulla regolazione con le associazioni dei consumatori (GLUC). Gestione studi per strategie e posizionamenti della Società </i>»; </p>
<p style=""text-align: justify;"">IV) dal 1° ottobre 2000 al 31 marzo 2001, presso il Ministero dell&#8217;Industria Commercio e Artigianato, l&#8217;attività  di «<i>Esperta di energia presso la Segreteria tecnica del Ministro in fase di liberalizzazione dei settori dell&#8217;energia elettrica e il gas</i>»; </p>
<p style=""text-align: justify;"">V) dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999, presso Nomisma Spa, dichiara di avere svolto «<i>Progetti di ricerca e analisi nel campo dei servizi pubblici locali, in particolare modo quelli a rete</i>» (cfr. la domanda della controinteressata, prodotta in atti sub n. 5 dei depositi di parte ricorrente). </p>
<p style=""text-align: justify;"">10) In relazione al medesimo requisito, come sopra richiesto, la ricorrente ha dichiarato quanto segue: </p>
<p style=""text-align: justify;"">I) dal 2 settembre 1993 al 30 settembre 1997, presso l&#8217;Editrice Abbiatense Srl, ha svolto l&#8217;attività  di giornalista per la testata «<i>Ordine e libertà </i>» occupandosi «<i>dei processi politico-amministrativi legati alla gestione consortile della società  comunale deputata alla distribuzione idrica e al dispacciamento elettrico e del gas &#038;</i>»; </p>
<p style=""text-align: justify;"">II) dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 2000, presso Ernst &amp; Young Consultants, dichiara di avere svolto «<i>Progetti di Consulenza in ambito Corporate Governance e Controllo di Gestione per la Societarizzazione di ENEL&#038;</i>»; </p>
<p style=""text-align: justify;"">III) dal 1° settembre 2000 al 31 novembre 2002, presso Accenture Spa, l&#8217;attività  di «<i>Consulente Senior settore Energia. Progetti di consulenza per Enel Spa: </i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Sviluppo Balanced Scorecard per la gestione del cruscotto direzionale (controllo di gestione); </i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Implementazione Balanced Scorecard e Affinamento Indici di Performance industriale (KPIs di settore)</i>»;</p>
<p style=""text-align: justify;"">IV) dal 1° dicembre 2002 al 31 marzo 2008, presso l&#8217;ENI Spa, ha dichiarato le seguenti attività : «<i>Responsabile Acquisti professionali di Gruppo. Pianificazione e budgettizzazione consulenze (Corporate e Gruppo); </i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Programmazione acquisti per le divisioni Gas &amp; Power (Energy), Exploration &amp; Production (upstream), Refining &amp; Marketing (downstream);</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Negoziazione tecnico-commerciale;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Vigilanza e attuazione d.lgs. n. 231/2001, Sarbanes-Oxley Act for foreign registrants (borsa NYSE);</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Reportistica Direzionale con indicatori di Performance di processo e di risultato</i>»; </p>
<p style=""text-align: justify;"">V) dal 1° aprile 2008 al 31 marzo 2014, presso la CA Technologies Italia, ha dichiarato di avere svolto, come Responsabile Relazioni Esterne, le seguenti attività :</p>
<p style=""text-align: justify;"">«<i>Relazioni istituzionali (decisori politici, governo);</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Pubbliche relazioni;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Gestione Immagine Aziendale;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Comunicazione Stampa e gestione contenuti sito web;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Interviste e dichiarazioni per Press release e stampa di settore;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>Organizzazione eventi pubblici</i>»; </p>
<p style=""text-align: justify;"">VI) dal 2 aprile 2014 al 31 marzo 2016, presso l&#8217;Associazione pubblico-privata in house di ARCUS Spa (MIBACT), l&#8217;attività  di «<i>Responsabile Affari Istituzionali e Sviluppo. Gestione dei seguenti ambiti di attività :</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Relazioni Istituzionali con la Pubblica amministrazione Centrale (Ministeri) e Governo;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Supporto a Iniziative legislative parlamentari (d&#8217;interesse MEF);</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Affari istituzionali con gli stakeholders, con gestione agenda e adempimenti statutari dell&#8217;assemblea dei soci (convocazioni, rinnovo cariche, verbalizzazioni e pubblicazione atti);</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Gestione convegni e seminari di studio a livello europeo;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Supervisione contabile;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Capo progetto per programmi di ricerca e sviluppo con partecipazione a network nazionali e internazionali (Enti universitari, CNR, ARPA, ICCD, etc.);</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Bandi europei (Horizon 2020)</i>» (cfr. la domanda della ricorrente, prodotta sub documento n. 4 degli allegati al ricorso). </p>
<p style=""text-align: justify;"">11) Su tali premesse, osserva il Collegio che &#8211; diversamente da quanto rappresentato nel ricorso &#8211; non si rinvengono negli atti di causa, poco sopra richiamati, elementi per sostenere che le competenze richieste per i due profili, G2-TD-2016 e G1- TD-2016, siano del tutto diverse e non sovrapponibili neppure in parte.</p>
<p style=""text-align: justify;"">11.1) A tal proposito, e avendo doverosamente riguardo alla lex specialis, va evidenziato come rappresenti un tratto comune ad entrambi i suindicati profili la richiesta di elevate esperienze nei settori d&#8217;interesse dell&#8217;Autorità  nei rapporti con gli stakeholders. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Rispetto a questo tratto comune, il profilo G2 si caratterizza, poi, nello specificare sia il contenuto della comunicazione («<i>specializzata nei diversi settori di interesse dell&#8217;Autorità  per la divulgazione agli stakeholder della regolazione e dell&#8217;immagine del ruolo istituzionale e funzionale dell&#8217;Autorità </i>») che gli strumenti attraverso i quali deve svolgersi («<i>anche attraverso strumenti interattivi, seminariali e convegnistici</i>»).</p>
<p style=""text-align: justify;"">11.2) Ciò posto, non può condividersi la tesi dell&#8217;esponente, laddove afferma che l&#8217;esperienza professionale richiesta dovrebbe essere allargata al di fuori della cerchia degli stakeholders, attingendo alle attività  incardinate nell&#8217;Unità  COM, come disciplinata dall&#8217;Autorità  con la deliberazione n. 21/2017/A del 26 gennaio 2017, o alle indicazioni contenute nella legge n. 150 del 2000.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Si tratta, a ben vedere, di una inammissibile pretesa di eterointegrazione del bando, contro la quale si pongono fondamentali esigenze di certezza del diritto e di tutela della par condicio dei concorrenti, che impediscono all&#8217;Amministrazione di disattendere i precetti fissati nella normativa di gara, dalla stessa formulata. </p>
<p style=""text-align: justify;"">Lo stesso principio di rilevanza comunitaria di tutela dell&#8217;affidamento, formalmente elevato al rango di principio generale dell&#8217;azione amministrativa dall&#8217;art. 1 della L. 7 agosto 1990, n. 241, impedisce una tale ricostruzione ermeneutica (cfr. Consiglio di Stato sez. V 9 settembre 2011, n. 5073; id., IV, 24-02-2011, n. 1239; id., Sez. V, 15-07-2013, n. 3811; T.A.R. Liguria, sez. II, 13 ottobre 2010, n. 9201; T.A.R. Umbria 22 maggio 2013, n. 301). </p>
<p style=""text-align: justify;"">In base al criterio di interpretazione secondo buona fede, di cui all&#8217;art. 1366 c.c., applicabile anche ai bandi di gara quali atti amministrativi generali (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 16 gennaio 2013, n. 238), gli effetti degli atti devono essere individuati solo in base a ciò che il destinatario può ragionevolmente intendere, anche in virtà¹ del principio costituzionale di buon andamento, da cui discende l&#8217;obbligo dell&#8217;Amministrazione di esporre in modo chiaro e lineare gli adempimenti documentali richiesti, soprattutto allorquando possano derivarne conseguenze negative (Consiglio di Stato sez. V 9 novembre 2010, n. 7966; nonchè, pìù di recente, nel senso che la legge di gara deve essere interpretata secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e seguenti c.c., alla cui stregua si deve comunque attribuire valore preminente all&#8217;interpretazione letterale, in coerenza con i principi di chiarezza e trasparenza ex art. 1 della L. n. 241 del 1990, mentre devono essere escluse interpretazioni integrative contrarie al canone della buona fede interpretativa di cui all&#8217;art. 1366 c.c., cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 febbraio 2015, n. 512; Consiglio di Stato, sez. VI, 11 marzo 2015, n. 1250; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 10-06-2016, n. 774).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ãˆ stato, in proposito, ulteriormente chiarito che: &quot;<i>nell&#8217;interpretare gli atti amministrativi assume valenza prioritaria il criterio letterale. Nel provvedimento deve essere chiaramente esternata la volontà  riconducibile alla pubblica amministrazione. Gli altri &quot;elementi esterni&quot; all&#8217;atto possono costituire un valido ausilio soltanto nel caso in cui sussistano dubbi in ordine al contenuto dell&#8217;atto stesso. Quanto esposto vale soprattutto in presenza di provvedimenti amministrativi limitativi della sfera giuridica dei destinatari</i>&quot; (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16 giugno 2016, n. 2652).</p>
<p style=""text-align: justify;"">L&#8217;eterointegrazione della disciplina di gara è, dunque, configurabile esclusivamente in presenza di norme imperative recanti una rigida predeterminazione dell&#8217;elemento destinato a sostituirsi alla clausola difforme, evenienza da escludersi nella fattispecie in esame.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Osserva ancora il Collegio come &#8211; anche qualora si ritenesse che la clausola del bando di concorso non fosse chiara nella indicazione del requisito di partecipazione -, soccorrendo il principio secondo il quale nel dubbio le clausole del bando di concorso devono essere interpretate nel senso pìù favorevole alla massima partecipazione, l&#8217;Autorità  avrebbe dovuto prediligere, come in concreto accaduto, l&#8217;interpretazione della clausola pìù favorevole all&#8217;ammissione dei candidati, in nome del principio del favor partecipationis e dell&#8217;interesse pubblico al pìù ampio confronto concorrenziale (cfr. da ultimo, ex multis, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 02-04-2019, n. 679, nonchè, Cons. St., Sez. V, 5 ottobre 2017, n. 4644; id. 24 febbraio 2017, n. 869). </p>
<p style=""text-align: justify;"">La non corretta redazione delle clausole del bando di gara non può, infatti, riverberarsi negativamente in capo al concorrente, sì¬ da determinarne l&#8217;esclusione (Cons. St., Sez. III, 25 ottobre 2016, n. 4991; Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., 21-05-2019, n. 460; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 24-01-2017, n. 169).</p>
<p style=""text-align: justify;"">11.3) Ponendosi in tale prospettiva, che risulta essere quella correttamente seguita dalla resistente, il Collegio ritiene che legittimamente l&#8217;Autorità  abbia ammesso alla selezione entrambe le candidate, qui parti in causa, valorizzando proprio il profilo suindicato, relativo all&#8217;attività  svolta nei settori d&#8217;interesse dell&#8217;Autorità  nei rapporti con gli stakeholders.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Così¬, quanto alla controinteressata, avendo riguardo alle attività  svolte ed elencate nella propria domanda, sopra riportata, specie ai nn. I («<i>Assistenza alle interlocuzioni del Presidente con soggetti istituzionali e stakeholder</i>») e III («&#038;<i>realizzazione di convegni/eventi promossi da Acquirente Unico. Redazione di contributi e organizzazione della partecipazione di Acquirente Unico a eventi esterni. Gestione del tavolo permanente sulla regolazione con le associazioni dei consumatori (GLUC). Gestione studi per strategie e posizionamenti della Società </i>»).</p>
<p style=""text-align: justify;"">E così¬, anche se con minore specificità  e durata, con riguardo alle attività  svolte ed elencate nella propria domanda dalla ricorrente, ai nn. V [per l&#8217;attività  svolta come <i>Responsabile Relazioni Esterne </i>e quanto a: «<i>Relazioni istituzionali (decisori politici, governo); Pubbliche relazioni; Gestione Immagine Aziendale; Comunicazione Stampa e gestione contenuti sito web; Interviste e dichiarazioni per Press release e stampa di settore; Organizzazione eventi pubblici</i>»]; e VI (quanto all&#8217;attività  di «<i>Responsabile Affari Istituzionali e Sviluppo. Gestione dei seguenti ambiti di attività :</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Relazioni Istituzionali con la Pubblica amministrazione Centrale (Ministeri) e Governo;</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Supporto a Iniziative legislative parlamentari (d&#8217;interesse MEF);</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Affari istituzionali con gli stakeholders, con gestione agenda e adempimenti statutari dell&#8217;assemblea dei soci (convocazioni, rinnovo cariche, verbalizzazioni e pubblicazione atti);</i></p>
<p style=""text-align: justify;""><i>&#8211; Gestione convegni e seminari di studio a livello europeo»).</i></p>
<p style=""text-align: justify;"">12) Risultano, pertanto, infondati sia il primo motivo del ricorso che l&#8217;unico motivo del ricorso incidentale. </p>
<p style=""text-align: justify;"">13) Residua l&#8217;esame della censura svolta in via residuale nel ricorso, ove si deduce la violazione dell&#8217;art. 6, comma 3 del D.P.R. n. 487 del 1994 (per cui &#8220;&#8221;<i>ai candidati che conseguono l&#8217;ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione con l&#8217;indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte</i>&#8220;&#8221;), per non avere l&#8217;Autorità  comunicato ai candidati il punteggio da essi conseguito nella prova pratica, prima dello svolgimento della prova orale. </p>
<p style=""text-align: justify;"">La censura si rivela infondata.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Come giÃ  in precedenza evidenziato, il rapporto d&#8217;impiego trova qui specifica considerazione nel giÃ  citato art. 2, comma 28, della legge n. 481 del 1995, che sottrae i rapporti di lavoro del personale dell&#8217;Autorità  dalla disciplina del pubblico impiego (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 18.01.2013, n. 563, nonchè, pìù di recente, id., II bis, 9-12-2019, n. 14063). </p>
<p style=""text-align: justify;"">Tale conclusione trova conferma nel parere reso dal Consiglio di Stato (Sez. I, n. 1334/2011 del 5 aprile 2011, Adunanza del 16 marzo 2011, n. affare 4478/2010) il quale, chiamato a pronunciarsi sull&#8217;applicabilità  all&#8217;Autorità  del D.Lgs. n. 150 del 2009 (di attuazione della legge n.15/2009 in materia di produttività  del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pp.aa.), ha affermato che &#8220;&#8221;<i>attesa la specialità  della disciplina del rapporto di lavoro delle autorità  amministrative indipendenti, il d.lgs. n. 150 del 2009 non ha inteso derogare all&#8217;art. 2 della legge n. 481 del 1995, che esclude espressamente l&#8217;applicazione delle disposizioni del d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, determinando una sottrazione dei rapporti di lavoro del personale dell&#8217; Autorità  alla disciplina del pubblico impiego privatizzato</i>&#8220;&#8221;, precisando ulteriormente che &#8220;&#8221;<i>le amministrazioni indipendenti non sono state incluse tra le amministrazioni destinatarie del d.lgs. n. 165 del 2001 (art. 1, comma 2 , del d.lgs. n. 165 del 2001) e che laddove il legislatore ha inteso diversamente regolare l&#8217;ambito soggettivo di destinazione della normativa ha introdotto disposizioni specifiche</i>&#8220;&#8221;.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ebbene, la selezione in esame è stata disciplinata dall&#8217;Autorità  con la deliberazione n. 38/04, richiamata nel Preambolo dell&#8217;Avviso pubblico, non oggetto d&#8217;impugnazione, che ha delineato per la selezione dei dipendenti a tempo determinato una procedura snella &#8211; articolata in uno scrutinio comparativo meglio declinato in un esame-colloquio, integrato da una prova pratica -, nella quale non trova spazio la previa comunicazione di cui al citato art. 6, comma 3 (cfr. la deliberazione allegata sub n. 12 della produzione resistente).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Si tratta di disciplina che l&#8217;Autorità  era legittimata ad adottare, nell&#8217;esplicazione dell&#8217;autonomia per legge alla medesima ascritta, la quale &#8211; come affermato in giurisprudenza &#8211; consente di derogare a norme generali valide per tutte le pubbliche amministrazioni a condizione che essa sia positivamente e ragionevolmente esercitata in diretta correlazione con le specificità  per la cui tutela l&#8217;autonomia normativa è conferita (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 2 aprile 2015, n. 1739; TAR Lazio, Roma, 14 marzo 2016, n. 3207; id., II bis, 02-05-2018, n. 4782).</p>
<p style=""text-align: justify;"">Nella specie, l&#8217;Autorità  ha giustificato la maggiore fluidità  della procedura in questione, oltrechè in considerazione della sua preordinazione all&#8217;assunzione di personale a tempo determinato, in ragione dei profili messi a selezione e dell&#8217;esperienza richiesta (cfr. la deliberazione citata, punto 8 e la memoria della resistente citata in precedenza). </p>
<p style=""text-align: justify;"">Nè risulta dimostrato dall&#8217;esponente quanto dalla stessa affermato in replica, ovverosia che, in relazione al modus operandi della Commissione, non vi sarebbe stata la garanzia dell&#8217;assenza di un rimaneggiamento postumo delle valutazioni conseguite dalla controinteressata, considerato che, da un lato, nella prova scritta che si assume rimaneggiata la ricorrente ha conseguito un punteggio pìù alto della controinteressata e, dall&#8217;altro, che le valutazioni della prima prova (a carattere pratico) sono state cristallizzate nel verbale del 26 luglio 2017 (cfr. allegato sub n. 13 della produzione resistente) che come tale fa piena prova fino a querela di falso (di cui non è provata qui l&#8217;avvenuta proposizione). </p>
<p style=""text-align: justify;"">14) Conclusivamente, quindi, i ricorsi, principale e incidentale, vanno entrambi respinti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">15) Le spese di giudizio, tenuto conto della reciproca soccombenza e della particolarità  della fattispecie concreta, devono essere integralmente compensate tra le parti.</p>
<p style=""text-align: justify;"">P.Q.M.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e su quello incidentale, come in epigrafe proposti, li respinge entrambi.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Spese compensate.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.</p>
<p style=""text-align: justify;"">Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell&#8217;articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità  della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e la controinteressata.</p>
<p style=""text-align: justify;""> </p>
<p> &#8220;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-3/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione III &#8211; Sentenza &#8211; 2/1/2020 n.3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza &#8211; 02/01/2020 n. 3</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2020 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-3/">T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza &#8211; 02/01/2020 n. 3</a></p>
<p>Collegio Pres. Pappalardo, Est. Cernese; Parti Ispel S.r.l. &#8211; Istituto Prove e Verifiche Elettriche (Avv. P. De Santis); contro Comune di San Giorgio a Cremano (Avv.ti A. Carlino e L. Cicatiello); nei confronti Misurlab S.r.l. (non costituita in giudizio) L&#8217;automatismo della piattaforma MEPA e i limiti del software applicativo non</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-3/">T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza &#8211; 02/01/2020 n. 3</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-iii-sentenza-2-1-2020-n-3/">T.A.R. CAMPANIA &#8211; NAPOLI &#8211; SEZIONE III &#8211; Sentenza &#8211; 02/01/2020 n. 3</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Collegio Pres. Pappalardo, Est. Cernese; Parti Ispel S.r.l. &#8211; Istituto Prove e Verifiche Elettriche (Avv. P. De Santis); contro Comune di San Giorgio a Cremano (Avv.ti A. Carlino e L. Cicatiello); nei confronti Misurlab S.r.l. (non costituita in giudizio)</span></p>
<hr />
<p>L&#8217;automatismo della piattaforma MEPA e i limiti del software applicativo non giustificano l&#8217;operato illegittimo della PA</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;">Appalti &#8211; Anomalia -MEPA &#8211; Sospensione gara &#8211; Mancata conservazione degli atti compiuti in precedenza &#8211; Principi di &#8220;invarianza&#8221; e trasparenza &#8211; Violati </span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><em>In caso di utilizzo della piattaforma MEPA, la stazione appaltante che ha sospeso la gara per un mero errore a lei imputabile, in fase di riattivazione deve conservare come validamente compiuti tutti gli atti di gara effettuati, incluso il sorteggio determinativo del criterio di calcolo della soglia di anomalia. Qualora, come nel caso di specie, il sistema per sbloccarsi e consentire la prosecuzione della gara faccia retrocedere ad una fase anteriore riattivando la funzione di sorteggio automatico, il secondo sorteggio deve essere considerato semplicemente come passaggio tecnico necessario a riavviare il funzionamento della piattaforma MEPA. In assenza di carenza documentale, soccorso istruttorio e variazione soggettiva dei concorrenti, il ricalcolo operato dalla stazione appaltante ha, infatti, violato i principi di trasparenza e di invarianza, falsando l&#8217;andamento ed il buon esito della procedura di gara.</em></div>
<hr />
<p>Pubblicato il 02/01/2020<br />
<strong>N. 00003/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 03940/2019 REG.RIC.</strong></p>
<p><strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale 3940 del 2019, proposto da:<br />
ISPEL S.R.L. &#8211; ISTITUTO PROVE E VERIFICHE ELETTRICHE, con sede legale in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 119, in persona del legale rappresentante, Morabito Domenico, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro De Santis, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circ. ne Gianicolense n. 18, e domicilio digitale, come da p.e.c.: pietrodesantis@ordineavvocatiroma.org ;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. ti Adele Carlino e Lucia Cicatiello, con domicili digitali, come da p.e.c.: adelecarlino@avvocatinapoli.legalmail.it; luciacicatiello@avvocatinapoli.legalmail.it;<br />
<strong><em>nei confronti</em></strong><br />
MISURLAB S.R.L., con sede legale in Foggia, Viale Virgilio, n. 11, in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;<br />
<strong><em>per l’annullamento</em></strong><br />
del provvedimento dirigenziale n. 44/2019 del 03.07.2019 di aggiudicazione definitiva della gara RDO MEPA n. 2275187, CIG Z9A2721B70, non comunicato alla società ricorrente, del quale quest’ultima aveva conoscenza il 3 settembre 2019, mediante consultazione della piattaforma MEPA e con il quale la gara , avente ad oggetto il “Servizio per l&#8217;esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra di competenza comunale”, veniva aggiudicata definitivamente alla Misurlab S.r.l.,<br />
nonché per l’annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non conosciuti, ivi inclusa l’eventuale delibera ed il relativo verbale di adozione, ai fini della determinazione della soglia di anomalia, del parametro di cui all’art. 97, secondo comma, lettera d), del D. L. vo 50/2016;<br />
e per la condanna<br />
dell’intimato Comune, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in forma specifica, con il conseguimento dell’aggiudicazione e la stipula del relativo contratto, dichiarandosi sin da ora disponibile a subentrare nel contratto eventualmente stipulato, del quale chiede dichiararsene l’inefficacia, ovvero, ove ricorra l’ipotesi di cui all’ultimo periodo del primo comma dell’art. 124 c.p.a., al risarcimento del danno per equivalente, nella misura precisata.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giorgio a Cremano;<br />
Viste le produzioni delle parti;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Uditi &#8211; Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Vincenzo Cernese &#8211; i difensori delle parti, come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO<br />
1. Con comunicazione del 10 aprile 2019, il Comune di San Giorgio a Cremano invitava la ISPEL S.r.l. Istituto Prove e Verifiche Elettriche a presentare, entro il termine del 29 aprile 2019, un’offerta per la gara RDO MEPA n. 2275187, CIG Z9A2721B70, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D. L. vo 50/2016 ed avente ad oggetto il “Servizio per l&#8217;esecuzione delle verifiche periodiche degli impianti di messa a terra di competenza comunale”, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del predetto decreto, come da relativa lettera di invito. .<br />
2. Entro il termine come sopra fissato, dieci ditte concorrenti, tra cui la I.s.p.e.l., in persona del l.r., Morabito Domenico, presentavano le rispettive offerte .<br />
3. La lettera d’invito, al paragrafo “Svolgimento delle operazioni di gara” precisava che, “per la valutazione delle offerte anormalmente basse, ex art. 97 del D. L. vo 50/2016, la stazione appaltante prevede l’esclusione automatica dalla gara delle offerte, ai sensi dei commi 2 e 8 del medesimo articolo” , ossia “che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque l&#8217;esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci (cfr. comma 8);<br />
4. Pertanto, essendo, nella procedura de qua, il numero delle offerte ammesse pari a dieci, quindi non inferiore al limite posto dall’art. 97, comma 8 del D. L. vo 50/2016, veniva effettuato il sorteggio previsto dal comma 2 del medesimo articolo, per determinare il parametro di calcolo della soglia di anomalia: la lettera sorteggiata era la c) che, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. 32/2019, corrispondeva alla “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento”.<br />
5. Successivamente all’effettuazione del sorteggio di cui al secondo comma del D.L. vo 50/2016, la stazione appaltante pubblicava il seguente avviso “Il RUP &#8211; in autotutela &#8211; comunica che la procedura di gara aggiudicata provvisoriamente in data 02.05.2019 è sospesa per approfondimenti tecnici in merito alla documentazione delle imprese risultate escluse nella predetta seduta” .<br />
6. Immediatamente dopo l’esclusione di cui al paragrafo precedente del presente ricorso, la stazione appaltante pubblicava un nuovo avviso: “si informa che in data 03.05.2019 il RUP in autotutela ha inoltrato al Mepa la richiesta di riammissione dei due concorrenti esclusi per mero errore in quanto per l&#8217;appalto in questione è previsto l&#8217;affidamento ai sensi dell&#8217;art.36 co.2 del D.Lgvo 50/16 che non comporta l&#8217;obbligatorietà dell&#8217;indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l&#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come riportato nello stesso decreto all&#8217;art.95 co.10 modificato dal D.Lgvo 56/2017 &#8211; che esenta dall’osservanza del predetto obbligo gli affidamenti ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) n.d.r. &#8211; non indicati dai concorrenti esclusi. Pertanto i lavori saranno ripresi il giorno 8 maggio a partire dalle 9,30” .<br />
7. Una volta sospesa la procedura, la piattaforma MEPA, per proprio limite di configurazione, retrocede alla fase di “Apertura Documentazione Amministrativa”, riattivando la funzione di sorteggio automatico del metodo di computo della soglia di anomalia e imponendo all’utente l’effettuazione di nuovo sorteggio, onde consentire la prosecuzione della gara.<br />
Date tali premesse e preso atto che, nonostante la natura puramente tecnica di suddetta operazione che ha unicamente la funzione di sbloccare l’operatività del sistema, ma non vincola affatto la stazione appaltante ad utilizzare in gara il criterio emerso dall’ulteriore sorteggio per fissare una nuova soglia di anomalia, in sostituzione di quella già validamente sorteggiata in precedenza, sulla base di tale nuovo metodo di calcolo della soglia di anomalia, veniva rielaborata la graduatoria.<br />
Pertanto, con l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva della gara in epigrafe (non comunicato alla società ricorrente, ma del quale quest’ultima deduce di avere avuto conoscenza il 3 settembre 2019, mediante consultazione della graduatoria pubblicata sulla piattaforma MEPA) per l’evidente mutamento del metodo di fissazione della soglia di anomalia , risultava aggiudicataria definitiva la Misurlab S.r.l.<br />
La ricorrente in epigrafe , con ricorso notificato il 01.10.2019 e depositato il giorno 8 successivo, ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il predetto provvedimento di aggiudicazione, lamentando eccesso di potere e violazione di legge, in ragione del principio di invarianza della soglia di anomalia, che avrebbe dovuto condurre ad applicare il metodo estratto in prima battuta, in virtù del quale al offerta della ricorrente sarebbe stata vincitrice.<br />
La ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna dell’intimato Comune al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente monetario.<br />
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune, chiedendo il rigetto del ricorso, sì come inammissibile e, nel merito, totalmente infondato, in fatto ed in diritto.<br />
Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2019 il ricorso è stato ritenuto in decisione.<br />
DIRITTO<br />
In rito va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dal resistente Comune.<br />
Quest’ultimo sostiene che nelle procedure di tipo selettivo e, quindi, anche nelle procedure di appalto, non può prescindersi dalla verifica della c.d. prova di resistenza, nel senso che è inammissibile per carenza di interesse il ricorso contro un provvedimento qualora, in esito ad una verifica a priori della posizione della parte ricorrente risulti con certezza che la stessa non avrebbe comunque ottenuto in concreto il bene della vita perseguito nel caso di accoglimento del ricorso; nella specie, alcuna prova sarebbe stata data dalla ricorrente in ordine all’attuale concreto interesse all’aggiudicazione della gara in oggetto, né circa la sussistenza di un’aggiudicazione a suo favore in accoglimento delle prospettate censure.<br />
L’eccezione va disattesa perché, come confermato dal calcolo allegato da parte ricorrente effettuato sulla base di una pura e semplice operazione aritmetica di comparazione e confronto fra i diversi esiti dell’applicazione dei risultati dei due sorteggi (all. 12 al ricorso ; cfr. infra), ove la stazione appaltante avesse adottato per determinare la soglia di anomalia l’originario parametro di cui alla lettera c) dell’art. 97, comma 2, del D. L. vo 50/2016, dalla graduatoria sarebbe risultata, quale aggiudicataria, la odierna ricorrente.<br />
Inoltre va rilevato che, successivamente all’effettuazione del sorteggio la medesima stazione appaltante pubblicava il seguente avviso: “il RUP &#8211; in autotutela &#8211; comunica che la procedura di gara aggiudicata provvisoriamente in data 02.05.2019 è sospesa per approfondimenti tecnici in merito alla documentazione delle imprese risultate escluse nella predetta seduta”<br />
Pertanto, è inconfutabile che, a fronte di una precisa e dirimente violazione del c.d. principio di invarianza – per come si dimostrerà &#8211; commessa dalla Stazione appaltante, residuerebbe pur sempre in favore della ricorrente un interesse strumentale alla rinnovazione della gara.<br />
In sostanza, pur se il primo criterio contrassegnato con la lettera c), fosse stato solo sorteggiato e mai applicato, resta pur vero che la simulazione delle verifica di anomalia, alla stregua del primo criterio sub c) contenuto nel prospetto confezionato dalla parte risulta solo genericamente contestata dalla Stazione appaltante, per modo che resta pienamente superata la cd., prova di resistenza e conseguentemente la dimostrazione dell’interesse al ricorso.<br />
Ciò posto, nel merito l’unica censura è articolata in due parti, in corrispondenza con le due domande formulate in ricorso, la prima, in via principale, impugnatoria e la seconda conseguentemente, di natura risarcitoria, in forma specifica o, in via di ulteriore subordine, in forma generica, profili che è opportuno trattare distintamente.<br />
Nei suoi profili impugnatori, con tale censura si deduce la violazione di legge per contrasto con l’art. 95, comma 15, con l’art. 95, comma 2, con il combinato degli artt. 97, comma 5, lettere c), d) e 95, comma 10 del D.L. vo n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), nel testo vigente al 10 aprile 2019, data di avviso della gara di cui al ricorso, ante entrata in vigore del D.L. 32/2019, oltre all’eccesso di potere per illogicità della motivazione, al riguardo rilevandosi che:<br />
&#8211; l’art. 95, comma 15, del D. Lgs. 50/2016, stabilisce che “ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne&#8217; per l&#8217;individuazione della soglia di anomalia delle offerte”, enunciandosi il c.d. principio della invarianza, la cui ragion d’essere è l’esigenza di assicurare preminente interesse alla trasparenza e alla correttezza, nonché alla conservazione degli atti di gara nonostante la successiva esclusione di taluno dei concorrenti;<br />
&#8211; il predetto principio trova pacifica applicazione nella fattispecie, non essendo intervenuta assolutamente alcuna variazione nella compagine dei partecipanti alla gara e nelle relative offerte;<br />
&#8211; in ipotetica presenza di tali variazioni, avrebbe potuto divenire oggetto di valutazione il momento in cui esse si fossero verificate &#8211; se successivamente o meno alla fase di ammissione, anche in considerazione dell’estensione che si voglia riconoscere ad essa &#8211; ma nessun dubbio può esistere, nel caso in cui sia rimasta invariata la griglia dei partecipanti, sull’intangibilità degli atti di gara compiuti;<br />
&#8211; nella fattispecie l’elenco delle imprese ammesse era già consolidato all’atto del primo sorteggio del metodo di determinazione della soglia, con esito “lettera c)” e non è mai cambiato, atteso che la momentanea esclusione di due ditte concorrenti, era dovuta ad un puro e semplice errore del RUP, che in un primo tempo riteneva non assolta l&#8217;obbligatoria indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l&#8217;adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo poi, il giorno successivo, riconoscere l’errata lettura del D. L. vo n. 50/2016 che, all’art. 95, comma 10, esclude da tale adempimento le procedure indette, come quella in questione, ai sensi dell’art. 36;<br />
&#8211; dunque, nessuna carenza documentale, nessun soccorso istruttorio, nessuna variazione soggettiva dei concorrenti, ma soltanto un approfondimento istruttorio del RUP, che non poteva e non doveva influire in alcun modo sulla determinazione del metodo di calcolo della soglia di anomalia, già legittimamente individuato, nell’apposito sorteggio, in quello espresso dalla lettera c) dell’art. 97, secondo comma, del Codice dei Contratti Pubblici e che, nel rispetto dell’art. 95, comma 15, del medesimo testo normativo, non poteva più variare.<br />
In proposito, alla luce della documentazione in atti, necessita premettere brevi cenni con riferimento all’andamento della procedura di gara telematica che si esamina.<br />
Come risulta dal verbale del 30.04. 2019 &#8211; che descrive le attività svolte sulla Piattaforma MEPA ad avvenuta apertura delle offerte pervenute entro il termine del 29.04.2019 &#8211; dopo la verifica operata dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) della documentazione amministrativa relativa alle imprese che avevano presentato istanza di ammissione, considerato che il numero di offerte ammesse, ai sensi dell’art. 97, co. 8, del Codice dei Contratti è risultato pari a 10, per la qua cosa si procederà alla esclusione automatica dalla procedura di gara di tutte le offerte anomale, si esegue, in automatico, “l’operazione di sorteggio ai fini della individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia ai sensi del D.L. vo n. 50/2016 e s.m.i. attivando l’apposito percorso indicato dal sistema”, precisandosi che il predetto calcolo è effettuato secondo le prescrizioni dell’art, 97, co. 2, del Codice degli Appalti e ss.mm.ii.<br />
Con il citato verbale si dà atto, altresì che “Viene selezionato il tasto predisposto dalla piattaforma per il sorteggio del sistema di calcolo della soglia di anomalia che ha prodotto la scelta della lett. c)”. Si procede poi alla esclusione delle offerte presentate da due imprese in quanto all’apertura delle offerte economiche non avevano dichiarato i costi della sicurezza aziendale.<br />
In data 03.05.2019 il RUP, in proposito specificamente incaricato, a seguito di approfondimenti normativi con l’Ufficio Gare ed in autotutela, decideva di riammettere le imprese erroneamente escluse nella seduta precedente (per espressa norma di legge &#8211; art. 95, co. 10 del D.L. vo 50/2016 &#8211; che esula dall’obbligo di dichiarazione) e sospendeva l’aggiudicazione con la “richiesta di intervento tecnico” per la riammissione dei due concorrenti precedentemente erroneamente esclusi.<br />
In data 08.05.2019, come da verbale di pari data, il protocollo MEPA riammetteva i due concorrenti, ma, alla ripresa della procedura di gara, dopo la sospensione, la piattaforma MEPA riportava la procedura allo “stato di apertura documentazione amministrativa” e contestualmente ed automaticamente presentava all’operatore la “funzione sorteggio” della lettera per il calcolo della soglia di anomalia ed, attivata la funzione, il sistema effettuava il sorteggio indicando la lettera d) corrispondente al calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97, co. 2, ed individuava i concorrenti che superavano tale soglia.<br />
Relativamente a tale ultimo passaggio, fondatamente parte ricorrente censura che, essendo, rimasti invariati i concorrenti, l’esito del sorteggio già effettuato prima dell’erronea sospensione, rimane valido ai fini della determinazione della soglia e, anche sotto il profilo strettamente operativo, può senz’altro venire applicato nel successivo iter della procedura su piattaforma MEPA.<br />
Al contrario , la stazione appaltante proseguiva le operazioni di gara rideterminando la soglia di anomalia secondo il parametro fissato dal secondo sorteggio, il cui esito era la lettera d), ovvero, come risultante dal secondo comma dell’art. 97 del D. L.vo 50/2016 allora in vigore, “la media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del dieci per cento”.<br />
In contrario, correttamente operando, la stazione appaltante avrebbe dovuto conservare come validamente compiuti tutti gli atti di gara effettuati, incluso il sorteggio determinativo del criterio di calcolo della soglia di anomalia, senza modificare tale elemento cruciale e considerando il secondo sorteggio per ciò che significava: un passaggio tecnico necessario a riavviare il funzionamento della piattaforma MEPA, senza interferenza con il metodo di computo della soglia di anomalia, già fissato. Per contro, ripetere il sorteggio non solo ai fini meramente tecnici di riavvio della procedura, ma con valenza determinativa di una nuova estemporanea soglia di anomalia, si pone in stridente contrasto anche con il principio di trasparenza di cui all’art. 95, comma 2, del D. L. vo 50/2016, specie ove si consideri che il secondo sorteggio veniva provocato, motu proprio, dalla stazione appaltante, che prima sospendeva la procedura per la momentanea esclusione, senza valido motivo, di due imprese, per poi rapidamente riprenderla, una volta constatata l’erronea esclusione;<br />
&#8211; invero, l’esclusione temporanea delle due imprese, in quanto non legittima e prontamente ritirata in autotutela dal RUP, non poteva che comportare la ripresa della gara dal momento anteriore , considerando confermato il primo sorteggio, con applicazione piena del principio di invarianza;<br />
&#8211; la motivazione che determinava la pubblica amministrazione resistente ad adottare il parametro di cui al secondo comma, lettera d) dell’art. 97 del Codice dei Pubblici Contratti, veniva esplicitata con la nota del 13 settembre 2019 inviata alla società ricorrente, ove l’amministrazione richiamava “l&#8217;automatismo del software applicativo della piattaforma MEPA che varia la lettera di applicazione del calcolo dell&#8217;anomalia (di cui all&#8217;art.97 D.Lgs 50/2016) ai fini dell&#8217;aggiudicazione ritenendo la procedura direttamente gestita dalla piattaforma garantista della trasparenza e certezza di applicazione del diritto”.<br />
La predetta motivazione si presenta dissonante con la ratio e le finalità delle indicate disposizioni normative; invero, il richiamato “automatismo del software” deve costituire una risorsa, non un pretesto per aggirare quella “trasparenza e certezza di applicazione del diritto” che si afferma voler tutelare e che, in concreto, vengono violate, elevando un passaggio esclusivamente e puramente tecnico, come l’esecuzione di un nuovo sorteggio ai fini dello sblocco operativo della piattaforma MEPA, a criterio per la determinazione di un punto decisivo della gara, quale è il metodo di calcolo della soglia di anomalia.<br />
La censura pertanto si appalesa fondata, in ragione della dedotta violazione dell’art. 95, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 alla stregua del quale, giova ripetere: &lt;&lt; Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne&#8217; per l&#8217;individuazione della soglia di anomalia dell’offerta &gt;&gt;, in argomento, ne viene fatta recentissima applicazione dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 6013 del 2 settembre 2019, rilevandosi che: &lt;&lt; la regola mira a sterilizzare, per comune intendimento, l’alterazione della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale &gt;&gt; e, nel contempo, &lt;&lt; traduce anche il principio di conservazione degli atti giuridici &gt;&gt;.<br />
Orbene, da un’analisi comparata delle due graduatorie (provvisoria e definitiva), messe a confronto nel prospetto versato in atti dalla ricorrente, emerge che, nella prima graduatoria (alla stregua di quanto risulta dal verbale del 30.04.2019, applicando il criterio sub c &#8211; percentuale incrementata dal 15%) la I.s.p.e.l. S.r.l. risulta aggiudicataria, vantando la percentuale di ribasso più alta (51989 contro 47673 della controinteressata Misurlab S.r.l.), mentre nella seconda graduatoria (oggetto di impugnativa) la situazione è invertita risultando prima la Misurlab S.r.l. (con criterio di percentuale di ribasso 47673 contro 51989 della I.s.p.e.l.).<br />
Pertanto, nella fattispecie, dopo che era stato sorteggiato per il sistema di calcolo della soglia di anomalia il criterio di cui alla lett. c)”, stabilizzatasi definitivamente la griglia dei partecipanti alla procedura selettiva, non v’era alcun margine per determinare un nuovo e diverso criterio di calcolo della soglia di anomalia dell’offerta.<br />
Sul punto, osserva in maniera dirimente, il Collegio che la eventuale fase di verifica dell’anomalia dell’offerta si pone, nell’ambito di una qualunque procedura di gara, quale elemento essenziale, fondamentale e caratterizzante della stessa (nel parere n. 782 del 30 marzo 2017 del Consiglio di Stato, adunanza della Commissione Speciale del 22 marzo 2017, si rileva che “il sorteggio costituisce, quindi, uno snodo cruciale della procedura di assegnazione concepita dal legislatore”), per modo che, anche a prescindere dal rispetto del c.d. principio dell’invarianza (che comunque ha per oggetto proprio il mutamento del criterio di valutazione dell’offerta anomala sorteggiato e non si vede come possa essere derogato) la variazione in corso di procedura (ovviamente, dopo che c’è l’estrazione a sorte di un criterio di verifica dell’anomalia dell’offerta) dei criteri in base ai quali si procede alla valutazione dell’anomalia, determina sempre una “mutazione genetica” della procedura di gara che, sostanzialmente, non è più la stessa.<br />
La difesa della amministrazione resistente pone l&#8217;accento sulla natura sostanzialmente “convenzionale” (sembrerebbe volersi dire derogabile) che la normativa assegna alla soglia di anomalia, atteso che, avendo scelto di ricorrere alla piattaforma elettronica MEPA, non si potrebbe forzare il meccanismo automatico stabilito dal software che è garanzia proprio di trasparenza .<br />
Secondo la difesa comunale, avendo attivato la gara sulla piattaforma MEPA, così come stabilito con la determina a contrarre e specificato nella manifestazione di interesse, non era possibile fare altrimenti se non aderire all&#8217;automatismo della piattaforma che impone di rifare il sorteggio della lettera per individuare la soglia dell&#8217;anomalia tra quelle previste dall&#8217;art. 97 co. 2 del Decreto legislativo 50/2016.<br />
Osserva il Collegio che non può essere certo il limite di configurazione del sistema ovvero il software applicativo ad indurre l’operatore a violare la legge “subendo” le esigenze del sistema, fornendo una giustifica per tale violazione, atteso che della illegittimità commessa sarebbe in ogni caso, sempre e soltanto, responsabile l’operatore umano e non certo la macchina che è sempre sotto il controllo ed il volere del primo.<br />
Invero la sospensione della procedura ha la mera funzione di sblocco tecnico dell’applicazione telematica, al fine di rimettere in gioco le due imprese erroneamente escluse, ma il suo esito non è vincolante neppure sul piano strettamente operativo della piattaforma MEPA e comunque non può valere, in assenza di qualsivoglia modifica soggettiva o dell’espletamento di soccorso istruttorio, a fissare una nuova soglia di anomalia ai fini della gara; in sostanza il secondo sorteggio null’altro stava a significare che un passaggio tecnico necessario a riavviare il funzionamento della piattaforma MEPA, senza interferenza con il metodo di computo della soglia di anomalia, già fissata volta per tutte nel verbale del 30.04.2019.<br />
In definitiva, preso atto che la violazione del principio inderogabile di cui all’art. 95, co. 15, del D.L. vo 50/2016 aveva, irrimediabilmente falsato l’andamento ed il buon esito della procedura di gara de qua, senza che il modus operandi dell’Amministrazione possa trovare giustificazione alcuna in costrizioni conseguenti a necessità tecniche legate al carattere automatizzato della procedura prescelta, il ricorso si appalesa fondato e va accolto con il conseguente annullamento della determina dirigenziale n. 44/2019 del 03.07.2019.<br />
In ragione dell’esito giudiziale di annullamento sotto il profilo impugnatorio, si passa alla disamina dei profili risarcitori, dandosi atto, però, che, risultando il servizio già eseguito (dall’aggiudicataria: Misurlab S.r.l.), come dedotto dalla difesa dell’amministrazione e non specificamente contestato dalla ricorrente, residua per la stessa unicamente il risarcimento del danno in forma generica, per equivalente monetario.<br />
Ciò trova conferma anche nel “Processo verbale avvio esecuzione del servizio”, redatto in data 3 settembre 2019, laddove si dà atto che: “Resta pertanto stabilito che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile di espletamento del servizio, stabilito in giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi, cosicché la scadenza naturale del contratto avverrà in data 30.11.2019”.<br />
Nella memoria di costituzione anche resistente il Comune conferma che il servizio di verifica degli impianti di messa a terra è già stato affidato e completato al 90% come da verbale del 03.09.2019 di consegna dei lavori allegato e comunicazione via p.e.c. in data 08.11.2019 da parte del Dirigente del Settore Lavori Pubblici.<br />
Tuttavia &#8211; ad avviso del Collegio &#8211; l’ammissione della stessa stazione appaltante circa l’esistenza di un’aggiudicazione provvisoria induce a ritenere la lesione di un interesse finale (bene della vita) che rende concretamente praticabili pretese risarcitorie in forma generica, per equivalente monetario.<br />
La relativa domanda, sussistendone tutti i presupposti, va accolta, dovendosi, quindi disporre, ai sensi dell’art. 124, co. 1, ultimo periodo, la condanna del Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante p.t., in favore di parte ricorrente al risarcimento del danno in forma generica, per equivalente monetario.<br />
Relativamente alla quantificazione del danno da risarcire, il Collegio osserva quanto segue.<br />
La voce delle spese di partecipazione alla gara, facente parte del danno emergente, pur astrattamente rilevante atteso che la partecipazione alle gare di appalto comporta dei costi, che si connotano come danno emergente allorché l’impresa subisca un’illegittima esclusione, venendo in considerazione la pretesa del contraente a non essere coinvolto in trattative inutili (Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2012, n. 6444; Tar Bari, sez. I, 6 ottobre 2011, n. 1466), nella specie la ricorrente non ha fornito prova delle spese sostenute per la partecipazione alla gara.<br />
Per quanto attiene al lucro cessante, deve essere riconosciuto integralmente l’utile conseguibile e non conseguito per effetto della mancata aggiudicazione dell’appalto in ragione dell’illegittima esclusione dalla gara.<br />
E invero, tutte le volte che si tratti di quantificare il lucro cessante da mancata esplicazione di un’attività d’impresa, pari al mancato utile ritraibile, vanno determinati, sulla base dell’offerta presentata dalla società, gli utili attesi dall’intera iniziativa per il periodo di riferimento, diminuiti dei redditi sotto qualunque forma conseguiti nel medesimo periodo, per l’impiego alternativo dei mezzi propri necessari al progetto mancato; e tanto, in applicazione del criterio dell’aliunde perceptum, vale a dire dell’utile alternativo che l’impresa può avere acquisito svolgendo attività alternative rispetto a quella che avrebbe dovuto eseguire, ove avesse ottenuto il servizio in appalto (Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751;Tar Lazio, sez. III-ter, 23 luglio 2010, n. 28158).<br />
Tuttavia, spettando al danneggiante provare la compensazione per aliunde perceptum e mancando la relativa prova, nella specie va ritenuto ragionevole un risarcimento determinato equitativamente nel 10% del valore dell’appalto, in assenza di una dimostrazione in giudizio che il margine di utile sarebbe stato maggiore di quello presunto.<br />
L’importo va quindi quantificato in 1864,13 Euro , essendo l’offerta della ricorrente pari a 18.641,30 Euro, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo.<br />
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono quantificate come da dispositivo, sussistendo giusti motivi per dichiararle integralmente compensate nei confronti della controinteressata, che non ha dato luogo alla illegittimità lamentata.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez., III, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 3940/2019 R.G.), così dispone:<br />
a) lo accoglie e per l’effetto, annulla la determina dirigenziale n. 44/2019 del 03.07.2019;<br />
b) accoglie la domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario e, per l’effetto, condanna il Comune di San Giorgio a Cremano, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 1864,13;<br />
c) condanna il resistente Comune al pagamento delle spese di lite, complessivamente quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri accessori, come per legge, dichiarandole integralmente compensate nei confronti della controinteressata .<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
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