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	<title>2998 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2998 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2012 n.2998</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-31-8-2012-n-2998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-31-8-2012-n-2998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2012 n.2998</a></p>
<p>Va sospeso il provvedimento del Questore di Roma con cui è stata disposta la cessazione immediata dell’attività di un locale da ballo sito Ostia a seguito di un controllo amministrativo all’interno, se la ricorrente ha conseguito l’autorizzazione all’attività di “esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti” in data antecedente rispetto all’adozione del</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-31-8-2012-n-2998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 31/8/2012 n.2998</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va sospeso il provvedimento del Questore di Roma con cui è stata disposta la cessazione immediata dell’attività di un locale da ballo sito Ostia a seguito di un controllo amministrativo all’interno, se la ricorrente ha conseguito l’autorizzazione all’attività di “esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti” in data antecedente rispetto all’adozione del provvedimento impugnato il quale, pertanto, risulta emesso, in parte qua, sulla base di un presupposto insussistente (carenza del titolo abilitativo), e vista altresi’ la documentazione prodotta dalla ricorrente circa il personale addetto alla sicurezza nel locale. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02998/2012 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 06025/2012 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />	<br />
(Sezione Prima Ter)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 6025 del 2012, proposto da<br />	<br />
<b>SILVIO’S S.R.L.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal Ginnasi n. 8 presso lo studio dell’avv. Domenico Stamato che la rappresenta e difende nel presente giudizio	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>MINISTERO DELL’INTERNO</b>, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;	</p>
<p>&#8211; <b>QUESTURA DI ROMA</b>, in persona del Questore p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;	</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia:<br />	<br />
a) del provvedimento del Questore della Provincia di Roma del 16.7.2012, notificato in pari data, con cui è stata disposta la cessazione immediata dell’attività del locale “Faber Beach” sito in Roma – località Ostia, lungomare Toscanelli n. 199, a decorrere dalla data della sua notifica;<br />	<br />
b) di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale a quello impugnato dalla ricorrente, fra cui, in particolare, la nota in data 11.7.2012, con la quale il Commissariato di P.S. “Lido di Roma” ha comunicato di aver effettuato in data 8.7.2012 un controllo amministrativo all’interno del locale sito in Roma lungomare Toscanelli n. 199;	</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell&#8217;Interno;<br />	<br />
Vista la domanda di sospensione dell&#8217;esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 55 cod. proc. amm.;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;	</p>
<p>Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;<br />	<br />
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 30 agosto 2012 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;	</p>
<p>Considerato che il ricorso è assistito da sufficienti profili di fondatezza;<br />
Considerato, infatti, che la ricorrente ha conseguito l’autorizzazione all’attività di “esecuzioni musicali e trattenimenti danzanti” in data antecedente rispetto all’adozione del provvedimento impugnato il quale, pertanto, risulta emesso, in parte qua, sulla base di un presupposto insussistente (carenza del titolo abilitativo);<br />	<br />
Vista la documentazione prodotta dalla ricorrente circa il personale addetto alla sicurezza nel locale;<br />	<br />
Ritenuto di dovere disporre, in considerazione della peculiarità della fattispecie, la compensazione delle spese processuali della fase cautelare;<br />	<br />
Ritenuto, infine, ai sensi dell’art. 55 comma 11 d. lgs. n. 104/2010, di dovere fissare, per la definizione nel merito del presente giudizio, la pubblica udienza indicata nella parte dispositiva;	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter):<br />	<br />
1) accoglie l’istanza cautelare;<br />	<br />
2) fissa, per la definizione nel merito del presente giudizio, la pubblica udienza del giorno 11 aprile 2013, ore di rito;<br />	<br />
3) dispone la compensazione delle spese della fase cautelare.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />	<br />
Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere<br />	<br />
Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE	 	IL PRESIDENTE										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 31/08/2012	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
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			</item>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2998</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2998/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2998</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche nella parte in cui stabilisce l’istituzione di una terza sede farmaceutica nel Comune, poiché, in sede di comparazione degli interessi coinvolti, prevale quello pubblico, e le doglianze mosse dalla parte ricorrente potrebbero essere fondate solo se l’amministrazione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2998</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche nella parte in cui stabilisce l’istituzione di una terza sede farmaceutica nel Comune, poiché, in sede di comparazione degli interessi coinvolti, prevale quello pubblico, e le doglianze mosse dalla parte ricorrente potrebbero essere fondate solo se l’amministrazione locale intendesse aprire la societa’ comunale gestore della farmacia ad altri soggetti senza esperire una procedura ad evidenza pubblica. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE PRIMA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2998/2007<br />
Registro Generale: 3192/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />
LUIGI TOSTI Presidente<br /> ITALO VOLPE Cons.<br />FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI Cons., relatore<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno 2007<br />
Visto il ricorso 3192/2007  proposto da:<br />
<b>SOC FARMACIA BORBOTTI DI BORBOTTI GIUSEPPINA E PAOLA SNC</b>rappresentato e difeso da:<br />
GIORDANI AVV. LAURA &#8211; NICOLOSO AVV BRUNO RICCARDO &#8211; MONACO SORGE ABVV. MARCOcon domicilio eletto in ROMAVIALE MAZZINI, 55presso MONACO SORGE ABVV. MARCO  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>REGIONE LAZIO </b>rappresentato e difeso da:CAPRIO AVV. ELISAcon domicilio eletto in ROMAVIA MARCANTONIO COLONNA, 27 -presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO</b> rappresentato e difeso da:<br />
TESSAROLO AVV. COSTANTINOcon domicilio eletto in ROMAVIA COLA DI RIENZO, 271presso la sua sede</p>
<p><b>AZIENDA USL DI VITERBO </b>rappresentato e difeso da:<br />
AMATO AVV. NICOLO&#8217;PIERETTI AVV. MARIA CRISTINAcon domicilio eletto in ROMAV.LE MAZZINI, 88presso AMATO AVV. NICOLO&#8217;<br />
e nei confronti di<br />ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI VITERBO<br />
per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />della deliberazione della Giunta Regionale, 25 gennaio 2007, n.19, pubblicata il 10 febbraio 2007 sul Supplemento ordinario n.15 al Bollettino Ufficiale n.4 della Regione Lazio, recante la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche della provincia di Viterbo – Anno 2006, nella parte in cui ha stabilito di istituire una terza sede farmaceutica nel Ccomune di  Montalto di Castro;</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
AZIENDA USL DI VITERBO<br />COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO<br />REGIONE LAZIO<br />
Udito il relatore Cons. FRANCO ANGELO MARIA DE BERNARDI  e uditi altresì per le parti, gli avvocati come da verbale d’udienza;<br />
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />
Ritenuto, in sede di comparazione degli interessi coinvolti nella particolare vicenda, che non vi siano i presupposti per la concessione dell’invocata tutela cautelare;<br />
Ritenuto, più specificamente (premesso che la determinazione regionale con la quale si è stabilito di istituire una terza sede farmaceutica nel Comune di Montalto di Castro non appare affetta, “prima facie”, da alcuno dei dedotti vizi di legittimita’), che le doglianze espresse con “motivi aggiunti” dalla Borbotti potrebbero risultare fondate solo se l’Amministrazione locale – che attualmente esercita il totale controllo sulla neo-istituita “Farmacia comunale di Montalto di Castro &#8211; Servizi alla persona” s.r.l. – intendesse “aprire” tale societa’ ad altri soggetti senza esperire previamente una procedura ad evidenza pubblica (alla quale la Borbotti stessa avrebbe certo titolo per partecipare);</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione Prima ter – rigetta, allo stato: e con le  precisazioni di cui in motivazioni la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li 21 Giugno 2007<br />
PRESIDENTE<br />
RELATORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2998/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2998</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2998/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2998/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2998/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2998</a></p>
<p>Pres. Salvatore – Est. Saltelli S. (avv.ti Carcione e Gagliardi) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato) giurisdizione amministrativa per i concorsi interni Giurisdizione e competenza – concorsi interni per la copertura di posti dirigenziali – giurisdizione amministrativa La controversia avente ad oggetto l’’impugnazione della graduatoria definitiva del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2998/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2998</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-7-6-2005-n-2998/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 7/6/2005 n.2998</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Salvatore – Est. Saltelli<br /> S. (avv.ti Carcione e Gagliardi) c/ Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avvocatura dello Stato)</span></p>
<hr />
<p>giurisdizione amministrativa per i concorsi interni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giurisdizione e competenza – concorsi interni per la copertura di posti dirigenziali – giurisdizione amministrativa</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La controversia avente ad oggetto l’’impugnazione della graduatoria definitiva del  concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, per il conferimento di posti di dirigente nel ruolo di un’Amministrazione statale è devoluta alla giurisdizione del Giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, nel prevedere la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei cosiddetti settori non contrattualizzati, e nell’includere in tali controversie quelle concernenti l’assunzione al lavoro, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">giurisdizione amministrativa per i concorsi interni</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p>N.2998/2005<br />
Reg. Dec.<br />
N. 10929 Reg. Ric. <br />
Anno 2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello iscritto al NRG 10929 dell’anno 2004 proposto da<br />
<b>SEBASTIANO NICOLO’</b>, rappresentato e difeso dagli avvocati Renato Carcione e Filippo Gagliardi, con i quali è elettivamente domiciliato in Roma, via Piave n. 52 (presso lo studio del primo);</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE</b>, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;</p>
<p>e nei confronti di</p>
<p><b>RULLI CHIARA, INZANA ANTONINO</b>, non costituiti in giudizio;</p>
<p>per l’annullamento<br />
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II, n. 8227 del 10 ottobre 2003;</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Finanze;<br />
Visti gli atti tutti di causa;<br />
	Relatore all’udienza pubblica udienza del 19 aprile 2005 il consigliere Carlo Saltelli;<br />	<br />
Uditi l’avvocato dello Stato Tortora e l’avv. Carcione Renato;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>Con la sentenza n. 8227 del 10 ottobre 2003 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il ricorso proposto dal dott. Nicolò Sebastiano per ottenere l’annullamento della graduatoria definitiva del  concorso per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, per il conferimento di 163 posti di dirigente nel ruolo del Ministero delle finanze, bandito con decreto direttoriale del 2 luglio 1997, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, con particolare riferimento al bando di concorso, limitatamente all’articolo 3, nonché al verbale della commissione esaminatrice n. 2 del 23 giugno 1998, recante la specificazione dei titoli posseduti dai candidati.<br />
Ad avviso del Tribunale, infatti, la controversia non riguardava una procedura concorsuale di assunzione, bensì un concorso riservato al personale già interno, così che lo svolgimento della procedura selettiva costituiva attività di gestione del rapporto di lavoro e rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29 del 1993, trasfuse poi nel T.U. n. 165 del 2001.<br />
Avverso tale statuizione ha proposto appello l’interessato con atto notificato il 24 novembre 2004, sostenendo, innanzitutto, che nel caso di specie sussisterebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, erroneamente negata dai primi giudici, trattandosi di una vera e propria procedura concorsuale (così come peraltro precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003) e riproponendo, poi, tutte le censure sollevate in prime cure e non esaminate dal Tribunale. .<br />
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze.</p>
<p align=center><b>D I R I T T O</b></p>
<p>I. La Sezione è dell’avviso che nel caso di specie sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, erroneamente negata dalla sentenza di primo grado.</p>
<p>	I.1. L’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel prevedere la devoluzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, di tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione dei cosiddetti settori non contrattualizzati e nell’includere in tali controversie quelle concernenti l’assunzione al lavoro, ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.<br />	<br />
	La Corte di Cassazione, dopo aver inizialmente ritenuto riservate al giudice amministrativo solo le controversie concernenti l’assunzione “in senso stretto”, relative, cioè, alla sola costituzione di nuovi rapporti di lavoro, con esclusione quindi dei concorsi interni (Cass. SS.UU. 10 dicembre 2001, n. 15602; 27 febbraio 2002, n. 2954; 12 marzo 2003, n. 3568), ha successivamente assunto un più articolato orientamento che, traendo argomento dall’indiscutibile applicabilità dell’articolo 97 della Costituzione anche alle progressioni dei dipendenti verso posizioni di lavoro più elevate (Corte Costituzionale 30 ottobre 1997, n. 320; 30 aprile 1999, n. 151; 17 luglio 2000, n. 296), ha riconosciuto sussistere la giurisdizione amministrativa anche in relazione alle procedure selettive dirette a permettere l’accesso del personale già assunto ad una fascia o ad un’area superiore (Cass. SS.UU. 15 ottobre 2003, n. 15403).<br />	<br />
	Tale indirizzo ha trovato definitiva conferma nella recente ordinanza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 10183 del 26 maggio 2004 (pronunciata su di un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad un processo pendente innanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, concernente proprio la legittimità del concorso a 163 posti di dirigente del Ministero delle Finanze, bandito con decreto ministeriale 2 luglio 1997), secondo cui, tra l’altro, sussiste la giurisdizione amministrativa anche “quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio da un’area all’altra, spettando, poi, al giudice di merito la verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura all’esterno”.																																																																																												</p>
<p>I.2. I delineati principi sono pienamente applicabili al caso di specie in cui, come risulta dalla documentazione in atti, la controversia concerne una procedura concorsuale per il passaggio dall’area direttiva a quella dirigenziale con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo (C.d.S., sez. IV, 3 novembre 2004, n. 7107; sez. VI, 7 ottobre 2004, n. 6510).<br />
II. Pertanto l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio dell’affare al primo giudice, in quanto l’erronea declinatoria di difetto di giurisdizione da parte del tribunale amministrativo regionale concretizza un difetto di procedura che importa l’annullamento della sentenza con rinvio della controversia in primo grado (C.d.S., A.P., 8 novembre 1996, n. 23; C.d.S., sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3404; sez. VI, 17 aprile 2003, n. 8143; sez. V, 9 marzo 1995, n. 322; 29 novembre 1994, n. 1426; 10 dicembre 2003, n. 8143).<br />
Il giudice del rinvio, cui spetta di verificare anche l’integrità del contraddittorio, provvederà anche in ordine alle spese della  presente fase del giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta), definitivamente pronunciando sull’appello proposto dal dott. Nicolò Sebastiano avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. II, n. 8227 del 10 ottobre 2003, lo accoglie e dichiara che la controversia de qua appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo; per l’effetto, annulla la sentenza impugnata, rinviando l’affare al giudice di primo grado, che provvederà anche sulle spese della presente fase del giudizio.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 aprile 2005, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
SALVATORE      PAOLO                 &#8211;  Presidente<br />
ANASTASI          ANTONINO          &#8211;  Consigliere<br />
POLI                   VITO                   &#8211;  Consigliere<br />
SALTELLI           CARLO                &#8211;  Consigliere est.<br />
DEODATO          CARLO                &#8211;  Consigliere<br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
7 giugno 2005<br />
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)</p>
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