<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2992 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2992/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2992/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 18:52:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2992 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2992/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.2992</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-3-2019-n-2992/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-3-2019-n-2992/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-3-2019-n-2992/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.2992</a></p>
<p>G. Lo Presti, Pres. e L. De Gennaro, Est. PARTI: Energy Solutions S.r.l, rappr.ta e difesa dagli avv.ti P. F. Giuggioli, G. Giuggioli e C. Agnoli,, contro Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A rapp.to e difeso dall&#8217;avv.to A. Segato nonchè contro Comune di Tarquinia, contumace Il provvedimento decadenziale del</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-3-2019-n-2992/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.2992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-3-2019-n-2992/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.2992</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Lo Presti, Pres. e L. De Gennaro, Est. PARTI: Energy Solutions S.r.l, rappr.ta e difesa dagli avv.ti P. F. Giuggioli, G. Giuggioli e C. Agnoli,, contro Gestore dei Servizi Energetici &#8211; Gse S.p.A rapp.to e difeso dall&#8217;avv.to A. Segato nonchè contro Comune di Tarquinia, contumace</span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento decadenziale del GSE</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1 &#8211; fotovoltaico &#8211; D.M. 19 febbraio 2007 &#8211; l. 129/10, art. 1 septies &#8211; fine lavori entro il 31 dicembre 2010</p>
</p>
<p>2 &#8211; provvedimento decadenziale del GSE &#8211; irrilevanza violazione artt. 10 e 10 bis l. 241/90 e preclusione art. 21 octies, comma 2, l. 241/90</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><em>1 . Ai fini dell&#8217;accesso ai meccanismi incentivanti di cui al D.M. 19 febbraio 2007, l&#8217;art. 1 septies della l. 129/2010 ha distinto tra l&#8217;installazione dell&#8217;impianto, da completare entro il 31 dicembre 2010, e la sua entrata in esercizio, da assicurare entro il 30 giugno 2011, specificando perà² che entro la data del 31 dicembre 2010 dovesse intervenire la &#8220;fine lavori&#8221;, che costituisce oggetto, assieme all&#8217;installazione, di asseverazione di tecnico abilitato e (che deve riguardare la &#8220;effettiva conclusione dei lavori&#8221;); per fruire del regime agevolativo di cui al c.d. &#8220;secondo conto energia&#8221; occorre, nel caso di &#8220;serra fotovoltaica&#8221;, che siano ultimati i lavori relativi alla realizzazione della serra e, pertanto, che essa sia munita di tutti gli elementi strutturali che ne connotano la funzione e destinazione d&#8217;uso.</em></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>2 . Qualora sussistano la correttezza sostanziale di un provvedimento decadenziale adottato dal GSE nonchè la natura procedimentale del vizio dedotto, non rileva l&#8217;eventuale violazione degli artt. 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e rappresentazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, in quanto, stante la preclusione derivante dall&#8217;art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, non potrebbe comportare la caducazione dell&#8217;atto impugnato.</em></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;"><b>N. 02992/2019 REG.PROV.COLL.</b></div>
<p style="text-align: justify;"><b>N. 07326/2012 REG.RIC.</b></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><b>SENTENZA</b></p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 7326 del 2012, proposto da Energy Solutions S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Filippo Giuggioli, Giulio Giuggioli, Caterina Agnoli, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 4;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>contro</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato Andrea Segato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 68;  Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: justify;"><i><b>per l&#8217;annullamento</b></i></p>
<p style="text-align: justify;">del provvedimento prot. GSE/P20120097170 emesso da GSE spa con cui l&#8217;amministrazione ha confermato il provvedimento GSE del 3.11.2011 con il quale era stata comunicata la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al d.m. 19.02.2007;</p>
<p style="text-align: justify;">del citato provvedimento GSE del 3.11.2011 prot. GSE/P20110070163 di decadenza dalla tariffa incentivante;</p>
<p style="text-align: justify;">nonchè per l&#8217;accertamento del diritto di Energy Solutions al riconoscimento delle tariffe incentivanti per cui è causa.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Gse &#8211; Gestore per i Servizi Energetici S.p.A;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2019 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">In data 29.12.2010 la Energy Solutions S.r.l., ai fini della concessione delle tariffe incentivanti di cui all&#8217;art. 6 del D.M. 19 febbraio 2007, comunicava al Gestore dei Servizi Energetici &#8211; GSE S.p.A. la fine dei lavori ai sensi dell&#8217;art. 1 septies della legge 129 del 13 agosto 2010 per l&#8217;impianto fotovoltaico n. 235556, denominato &#8220;Serre Tarquinia&#8221;, di potenza pari a 996,870 kW, sito nel Comune di Tarquinia.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 27.6.2011 la ricorrente presentava al GSE la richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti di cui al D.M. 19 febbraio 2007.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito di sopralluogo presso l&#8217;impianto data 11.2.2011, con nota in data 3.11.2011 il GSE comunicava alla Ricorrente la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti, rappresentando:</p>
<p style="text-align: justify;">a) che alla data del sopralluogo dell&#8217;11.2.2011, i lavori sull&#8217;impianto non risultavano completati, difformemente da quanto dichiarato nell&#8217;asseverazione di fine lavori sottoscritta dal tecnico abilitato e nella comunicazione di fine lavori, in quanto era stata riscontrata la mancanza delle coperture in materiale trasparente, tipo ondex, previste nel progetto per le falde esposte a nord, nonchè le tamponature laterali, frontali e posteriori delle strutture installate, non rendendo configurabili come serre tali strutture;</p>
<p style="text-align: justify;">b) non erano stati inviati al GSE i documenti di trasporto degli inverter del porto di Napoli fino al sito di installazione dell&#8217;impianto, come richiesti dal Gruppo di verifica, rendendo impossibile la verifica della consegna in cantiere di tali componenti entro il 31.12.2010;</p>
<p style="text-align: justify;">c) la Regione Lazio con DGR 16/2010, vigente all&#8217;epoca del rilascio del titolo autorizzativo, ammetteva eccezioni al regime dell&#8217;Autorizzazione Unica solo per impianti di potenza compresa tra i 20 e i 200 kWp realizzati in zone agricole o con potenza inferiore a 20 kWp posti a copertura di manufatti a destinazione agricola (stalle, depositi attrezzi, rimesse, ricoveri di animali); l&#8217;impianto, essendo dotato di potenza pari a circa 997 kWp, non ricadeva nelle disposizioni della predetta DGR e, quindi, il titolo autorizzativo non era idoneo.</p>
<p style="text-align: justify;">In data 26.1.2012 la Energy Solutions presentava al GSE apposita istanza di riesame per l&#8217;annullamento del provvedimento di decadenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Con nota resa in data 31.5.2012 il GSE confermava il provvedimento di decadenza, considerato che dall&#8217;analisi della documentazione presentata non erano emerse evidenze o chiarimenti che potevano modificare le considerazioni poste alla base del provvedimento di decadenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Con ricorso notificato in data 30.7.2012, la Energy Solutions ha impugnato il provvedimento di decadenza ed il conseguente atto confermativo.</p>
<p style="text-align: justify;">Vengono articolate le seguenti censure:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione dell&#8217;art. 1 septies del D.L. 8 luglio n. 5, come convertito nella legge 13 agosto 2010, n. 129. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione dell&#8217;art. 1 septies del D.L. 8 luglio n. 5, come convertito nella legge 13 agosto 2010, n. 129, violazione della DGR Regione Lazio 13.1.2010 n. 16, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria sotto ulteriore profilo. Incompetenza;</p>
<p style="text-align: justify;">&#8211; violazione degli artt. 10 e 10 bis L. 241/1990. Violazione art. 3 L. 241/1990, difetto di motivazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Si è costituito il Gestore Servizi Energetici deducendo l&#8217;irricevibilità , l&#8217;inammissibilità  e l&#8217;infondatezza della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">All&#8217;udienza del 27 febbraio 2019 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso è infondato.</p>
<p style="text-align: justify;">Stante l&#8217;infondatezza della domanda, il Collegio ritiene di poter prescindere dall&#8217;esame dell&#8217;eccezioni di rito avanzate dalla parte resistente.</p>
<p style="text-align: justify;">Con il primo motivo di doglianza si deduce che il momento rilevante ai fini della esatta individuazione della fine lavori coinciderebbe con l&#8217;installazione dei soli elementi necessari a garantire il funzionamento dell&#8217;impianto; pertanto l&#8217;assenza delle coperture e della tamponature laterali di una serra fotovoltaica rappresenterebbe &#8220;una circostanza fisiologica per simili impianti poichè connaturata alla stessa struttura architettonica delle serre e al loro impiego per scopi agricoli&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il motivo non ha pregio.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;art. 1 septies L. 129/2010 ha distinto tra l&#8217;installazione dell&#8217;impianto, da completare entro il 31 dicembre 2010, e la sua entrata in esercizio, da assicurare entro il 30 giugno 2011, specificando perà² che entro la data del 31 dicembre 2010 debba intervenire la &#8220;fine lavori&#8221;, che costituisce oggetto, assieme all&#8217;installazione, di asseverazione di tecnico abilitato (che deve appunto riguardare la &#8220;effettiva conclusione dei lavori&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue che, per fruire del regime agevolativo di cui al d.m. 19 febbraio 2007, occorre che siano ultimati i lavori relativi alla realizzazione della serra fotovoltaica, e quindi che essa sia munita di tutti gli elementi strutturali che ne connotano la funzione e destinazione d&#8217;uso (cfr. in termini Cons. Stato n. 4026/2017).</p>
<p style="text-align: justify;">Tale principio trova conferma nel paragrafo 2.1.della Procedura Operativa GSE (Procedura Operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici) la quale prevede che &#8220;oltre ai lavori che determinano la funzionalità  elettrica ..è necessario che siano completate tutte le opere edili e architettoniche connesse all&#8217;integrazione tra l&#8217;impianto ed il manufatto in cui esso è inserito, in riferimento alla specifica tipologia installativa per la quale sarà  richiesta al GSE la pertinente tariffa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">E&#8217; pacifico &#8211; risultando anche dalle verifiche effettuate dall&#8217;amministrazione <i>in loco</i> (cfr. rapporto finale in atti del 6.6.2011) &#8211; che ancora al momento del sopralluogo mancavano le coperture superiori e laterali delle serre fotovoltaiche e l&#8217;impianto doveva quindi ritenersi non completato; di conseguenza la mancata ultimazione strutturale delle serre impediva l&#8217;accesso agli incentivi e giustificava il provvedimento di decadenza assunto dal Gestore.</p>
<p style="text-align: justify;">Le precedenti considerazioni danno conto della correttezza della gravata determinazione decadenziale e del successivo atto di conferma e permettono, allo stesso tempo, di rilevare l&#8217;inammissibilità  per difetto d&#8217;interesse delle ulteriori censure attinenti alle altre ragioni di decadenza, il cui eventuale accoglimento non consentirebbe di adottare l&#8217;invocata statuizione caducatoria; tanto, in ossequio al consolidato orientamento della Sezione sugli atti plurimotivati (v. da ultimo, ex multis, sent. 21 giugno 2018, n. 6935 &#8220;in caso di provvedimento plurimotivato il rigetto della doglianza diretta a contestare una delle ragioni giustificatrici dell&#8217;atto lesivo comporta la carenza di interesse della parte ricorrente all&#8217;esame delle censure ulteriori volte a contestare le altre ragioni giustificatrici dell&#8217;atto medesimo, atteso che, seppur tali ulteriori censure si rivelassero fondate, il loro accoglimento non sarebbe comunque idoneo a soddisfare l&#8217;interesse del ricorrente a ottenere l&#8217;annullamento del provvedimento lesivo, che resterebbe supportato dall&#8217;autonomo motivo riconosciuto sussistente e legittimo&#8221;).</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento poi al terzo motivo di censura deve ribadirsi che la supposta violazione degli art. 10 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e rappresentazione dei motivi ostativi all&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza, non rileva ai fini dell&#8217;esito del giudizio; l&#8217;eventuale violazione di queste norme non potrebbe infatti comportare la caducazione dell&#8217;atto impugnato, stante la preclusione derivante dall&#8217;art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 con riferimento alla natura procedimentale del vizio dedotto nonchè alla correttezza sostanziale del provvedimento decadenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">In ragione di quanto precede, il ricorso viene respinto.</p>
<p style="text-align: justify;">Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: justify;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.</p>
<p style="text-align: justify;">Condanna la società  Energy Solutions alla rifusione delle spese di giudizio in favore del Gestore Servizi Energetici, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-6-3-2019-n-2992/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 6/3/2019 n.2992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2013 n.2992</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-6-2013-n-2992/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-6-2013-n-2992/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-6-2013-n-2992/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2013 n.2992</a></p>
<p>Pres. Alessandro Pagano, est. Diana Caminiti G.S. (Avv. Maria Luisa Sabatino) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura Distrettuale) sul provvedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente Pubblico impiego-Polizia penitenziaria- Procedimento disciplinare –Accertamento dei fatti in sede penale-Efficacia nel giudizio disciplinare- Autonomia dell’Amministrazione-Valutazione del disvalore della condotta-Sussiste Ai sensi dell&#8217;art. 654 cod.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-6-2013-n-2992/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2013 n.2992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-6-2013-n-2992/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2013 n.2992</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Alessandro Pagano, est. Diana Caminiti<br />  G.S. (Avv. Maria Luisa Sabatino) c. Ministero della Giustizia (Avvocatura Distrettuale)</span></p>
<hr />
<p>sul provvedimento disciplinare a carico del pubblico dipendente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego-Polizia penitenziaria- Procedimento disciplinare –Accertamento dei fatti in sede penale-Efficacia nel giudizio disciplinare- Autonomia dell’Amministrazione-Valutazione del disvalore della condotta-Sussiste</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell&#8217;art. 654 cod. proc. pen. la sentenza penale, che accerti nei confronti dell&#8217;interessato la sussistenza di determinati fatti, ha efficacia nel giudizio disciplinare che si fondi sui fatti medesimi, con la conseguenza che l&#8217;Amministrazione, nel procedere disciplinarmente nei confronti del suo dipendente, non può operare una ricostruzione dei fatti che si ponga in termini diversi da quella accertata dal giudicato penale (1).Ne discende che l’autonomia riservata all’Amministrazione in sede disciplinare è solamente quella relativa alla valutazione del disvalore della condotta, quale incontestabilmente accertata in sede penale, rispetto al rapporto di pubblico impiego, senza possibilità di un diverso accertamento dei fatti.(Fattispecie relativa ad un agente di polizia penitenziaria condannato in sede penale con sentenza definitva)  	</p>
<p>&#8212; *** &#8212;	</p>
<p>(1). cfr. ex multis Consiglio Stato sez. IV, 06 novembre 2009, n. 6938</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania<br />	<br />
(Sezione Settima)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1221 del 2011, proposto da: Gennaro Sellato, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Maria Luisa Sabatino, con domicilio ex lege in Napoli, Segreteria T.A.R. p.zza Municipio, n. 64; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli,via Diaz n.11;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell’efficacia,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>del decreto n. 0362737-2010/27988/ds6, notificato in data 7 gennaio 2011, del Ministero della Giustizia con cui veniva irrogata la sanzione disciplinare della destituzione dalla Polizia Penitenziaria del ricorrente, in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino;<br />	<br />
Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 aprile 2013 la dott. ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>1.Con il ricorso in epigrafe, notificato in data 23 febbraio 2011 e depositato il successivo 2 marzo, Sellato Gennaro, assistente capo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Avellino, ha impugnato il decreto n. 0362737-2010/16509/ds6 del Ministero della Giustizia, con cui gli veniva irrogata la sanzione disciplinare della destituzione della Polizia Penitenziaria.<br />	<br />
2. Il decreto de quo è stato adottato all’esito del procedimento disciplinare, avviato il 28 luglio 2010, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. a),b),c),d) e comma 3 lett. a) del dlgs. 1992 n. 449 all’esito del procedimento penale per il reato di corruzione, conclusosi con sentenza del 25 giungo 2010 della Corte di Cassazione, alla condanna di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 1.790 di multa.<br />	<br />
3. Il ricorrente assume in punto di fatto di avere ricevuto la comunicazione di avvio dell’inchiesta disciplinare in data 6 agosto 2010 e che in data 29 ottobre 2010 gli veniva notificato l’ordine di convocazione dinanzi al Consiglio Centrale di disciplina.<br />	<br />
3.1 Il ricorrente in data 17 novembre 2010 faceva pervenire, a mezzo del suo difensore, richiesta di rinvio della trattazione del procedimento disciplinare per motivi di salute; la convocazione veniva pertanto rinviata al 25 novembre 2010 ed il ricorrente presentava memoria difensiva in data 23 novembre.<br />	<br />
4. Ciò posto, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure avverso l’atto de quo, affidate quattro motivi di ricorso:<br />	<br />
1) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione ex art. 3 l. 241/90; eccesso di potere in relazione alle violazioni contestate.<br />	<br />
Parte ricorrente assume che la pena irrogata con la sentenza penale era stata sospesa ed era comunque totalmente coperta dall’indulto ai sensi della legge n. 241/2006 e che anche la pena accessoria della destituzione dai pubblici uffici era stata sospesa; pertanto l’Amministrazione avrebbe illegittimamente irrogato la sanzione della destituzione, richiamando tra l’altro genericamente le presunte violazioni ex art. 6 comma 2 lett. a),b),c) e d) del dlgs. 449/92, con la contestazione in sede disciplinare del medesimo capo di imputazione penale.<br />	<br />
Deduce inoltre il ricorrente che l’Amministrazione aveva erroneamente ritenuto che la violazione contestata minasse il rapporto fiduciario, in considerazione del rilievo che la sua responsabilità in sede penale era stata fatta discendere dalle semplici affermazioni di un pentito, in assenza di adeguato riscontro e di valutazione.<br />	<br />
Lamenta poi la disparità di trattamento, in quanto, per analoghe vicende, altri agenti di polizia penitenziaria non avevano subito la medesima sanzione disciplinare;<br />	<br />
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 2, lett a),b)c) e d9 Dlgs. 449/92 in relazione all’art. 7 comma 6 dello stesso Dlgs.<br />	<br />
Parte ricorrente assume la violazione della normativa in rubrica, oltre che per quanto evidenziato nel precedente motivo, per violazione del termine perentorio fissato dall’art. 7 comma 6 del Dlgs. 449/92, in quanto, pur essendo stato rispettato il termine iniziale per l’inizio del procedimento, non sarebbe stato rispettato il termine finale, non potendosi applicare il termine cumulabile;<br />	<br />
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 Dlgs. 449/92.<br />	<br />
Parte ricorrente assume l’illegittimità del procedimento disciplinare, per avere l’Amministrazione disposto un celere rinvio della convocazione dinnanzi al Consiglio di disciplina, motivato sulla base del rilievo della necessità di rispettare il termine perentorio di 270 giorni; ciò a discapito della garanzia del contraddittorio non avendo potuto il ricorrente idoneamente approntare le propri difese;<br />	<br />
4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 comma 5 del dlgs. 449/92<br />	<br />
Con tale ultimo motivo di ricorso si assume l’illegittimità del provvedimento gravato, in quanto l’inchiesta disciplinare si era svolta oltre il termine indicato dalla normativa in rubrica.<br />	<br />
4.1 Il ricorrente ha altresì formulato istanza risarcitoria.<br />	<br />
5. Si è costituita l’Amministrazione resistente con memoria di mero stile.<br />	<br />
6. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 17 aprile 2013.<br />	<br />
7. Il ricorso è infondato.<br />	<br />
8. Quanto al primo motivo di ricorso basti evidenziare che alcun rilievo ha la circostanza che la pena irrogata in sede penale sia stata sospesa e fosse coperta da indulto, attenendo i benefici di cui ha goduto il ricorrente agli effetti penali della condanna, laddove presupposto per l’irrogazione della sanzione disciplinare irrogata è, ai sensi dell’art. 6 comma 3 lett. a), la semplice sussistenza di una condanna penale passata in giudicato, per i delitti contro la pubblica amministrazione.<br />	<br />
8.1 Alcun rilievo ha poi la censura riferita all’errata valutazione compiuta dall’Amministrazione in ordine al disvalore della condotta contestata al ricorrente, fondata sul rilievo che la condanna penale era discesa dalle dichiarazione di un pentito, non idoneamente riscontrate e valutate, atteso che “ai sensi dell&#8217;art. 654 cod. proc. pen. la sentenza penale , che accerti nei confronti dell&#8217;interessato la sussistenza di determinati fatti , ha efficacia nel giudizio disciplinare che si fondi sui fatti medesimi, con la conseguenza che l&#8217;Amministrazione, nel procedere disciplinarmente nei confronti del suo dipendente, non può operare una ricostruzione dei fatti che si ponga in termini diversi da quella accertata dal giudicato penale” (<i>ex multis</i> Consiglio Stato sez. IV, 06 novembre 2009, n. 6938).<br />	<br />
Ed invero l’autonomia riservata all’Amministrazione in sede disciplinare è solamente quella relativa alla valutazione del disvalore della condotta, quale incontestabilmente accertata in sede penale, rispetto al rapporto di pubblico impiego, senza possibilità di un diverso accertamento dei fatti.<br />	<br />
8.2 Né può riscontrarsi alcuna illogicità nella valutazione dei fatti accertati a carico del ricorrente, in quanto il provvedimento gravato è al riguardo diffusamente e idoneamente motivato sul rilievo della gravità della condotta, connotata da mancanza di senso dell’onore e di senso della moralità, da abuso d’autorità, nonché dalla contravvenzione ai doveri assunti con il giuramento, avendo il ricorrente fatto da tramite nell’introdurre all’interno dell’istituto sostanza stupefacente e telefonini cellulari da consegnare ai detenuti, dietro compenso; condotta tanto più spregevole, secondo il provvedimento gravato, per un poliziotto penitenziario in quanto dimostrativa di disprezzo per il corpo di appartenenza e per i principi informatori, in danno dell’immagine dell’Amministrazione penitenziaria dello Stato, nonché a danno dell’ordine e della sicurezza interna.<br />	<br />
8.2.1.Ciò anche in considerazione del rilievo che la legge n. 395 del 1990, confidando nell’onestà morale degli appartenenti al corpo della polizia penitenziaria e nella loro responsabilità professionale, ha consentito loro di partecipare anche nell’ambito di gruppi di lavoro alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti ed internati.<br />	<br />
8.3 Parimenti destituita di fondamento è la censura riferita all’asserita disparità di trattamento, in primo luogo in quanto parte ricorrente ha formulato la medesima in termini totalmente generici, contravvenendo all’onere di allegazione, prima ancora che probatorio, ed in secondo luogo in quanto, per costante giurisprudenza, non può costituire <i>tertium comparationis</i> del giudizio di disparità di trattamento il riferimento a provvedimenti illegittimi (<i>exmultis</i>, Consiglio di Stato sez. VI, 08 luglio 2011, n. 4124 secondo cui “in caso di disparità di trattamento, il destinatario di un provvedimento illegittimo non può invocare, come sintomo di eccesso di potere, il provvedimento più favorevole illegittimamente adottato nei confronti di un terzo che si trovi in analoga situazione”).<br />	<br />
9. Del pari infondata è la censura articolata nel secondo motivo di ricorso, riferita alla violazione del termine finale per l’irrogazione della sanzione disciplinare che per l’irrogazione della destituzione è fissato dall’art. 6 comma Dlgs. 449/92 (secondo il quale “La destituzione per le cause di cui al comma 3 è inflitta all&#8217;esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l&#8217;Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui è stata applicata in viadefinitiva la misura di sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni).<br />	<br />
9.1 Ed invero ciò che rileva è il rispetto del termine complessivo di 270 gg. dalla data della conoscenza della sanzione penale irrevocabile di condanna , termine che nell’ipotesi di specie risulta rispettato.<br />	<br />
Infatti per costante giurisprudenza “il “dies a quo deve essere individuato nella data di scadenza del periodo di 180 giorni dalla data di ricezione della notizia della sentenza penale. Ed invero l’art. 6, comma 4, del D. Lgs n. 449/92, dispone chiaramente che la destituzione “è inflitta all’esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro 180 giorni dalla data in cui l’Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna………… e concluso nei successivi 90 giorni”, vale a dire entro 270 giorni dalla predetta notizia. Alla stessa conclusione è pervenuta recente giurisprudenza in applicazione della disposizione generale di cui all’art. 9 della legge 7 dicembre 1990, n. 19 (Cons. di Stato, sez. IV, n. 1212/2009; Cons. di Stato Sez. IV, sent. n. 6445 del 31-08-2010; in termini analoghi Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 1520 del 09-03-2011).<br />	<br />
10. Altresì infondata è la censura articolata nel terzo motivo di ricorso, riferita all’asserita violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 11 del Dlgs. n. 449/92.<br />	<br />
10.1 Ed invero non si può ritenere che l’Amministrazione, nel fissare a breve la convocazione dinnanzi al Consiglio di disciplina, abbia violato il contraddittorio, trattandosi di mero rinvio, su istanza del ricorrente, della convocazione già disposta e comunicata, nella stessa prospettazione di parte ricorrente, sin dal 29 ottobre 2010, per cui il ricorrente ben avrebbe potuto approntare le proprie difese:<br />	<br />
10.1.2 Peraltro il ricorrente ha presentato memoria difensiva prima della convocazione de qua, per cui non risulta essere stato leso il suo diritto al contradditorio, in disparte le considerazioni relative all’assoluta irrilevanza di detta memoria, in quanto volta a contestare i fatti incontestabilmente accertati in sede penale, non passibili di una diversa ricostruzione in sede disciplinare, secondo quanto innanzi osservato.<br />	<br />
11. Da ultimo, infondato è il quarto motivo di ricorso, atteso che secondo la giurisprudenza ha carattere ordinatorio e non perentorio il termine di 45 giorni per la conclusione dell&#8217;inchiesta disciplinare , che per la complessità dell&#8217; istruttoria può richiedere tempi eccedenti la durata ritenuta dalla norma in via generale congrua per la sua definizione. (Consiglio di Stato sez. VI, 04 luglio 2011, n. 3963).<br />	<br />
12. In considerazione dell’infondatezza di tutte le censure, il ricorso va rigettato, con conseguente rigetto anche dell’istanza risarcitoria.<br />	<br />
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)<br />	<br />
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,<br />	<br />
lo rigetta.<br />	<br />
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente, liquidate in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad oneri accessori, se dovuti, come per legge.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2013 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Alessandro Pagano, Presidente<br />	<br />
Marina Perrelli, Primo Referendario<br />	<br />
Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 06/06/2013</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-campania-napoli-sezione-vii-sentenza-6-6-2013-n-2992/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione VII &#8211; Sentenza &#8211; 6/6/2013 n.2992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.2992</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-15-7-2010-n-2992/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-15-7-2010-n-2992/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-15-7-2010-n-2992/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.2992</a></p>
<p>Pres. A. Leo, Est. A. Di Mario L.P.M. (Avv. ti A. Dal Molin e G. Dal Molin) c/ Parco Agricolo Sud di Milano (non costituito), Provincia di Milano (Avv. ti A. Bartolomeo, M. Ferrari, L. Fiori, N. M. Gabigliani, A. Zimmitti), Regione Lombardia (non costituita), Comune di Bareggio (Avv. S.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-15-7-2010-n-2992/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.2992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-15-7-2010-n-2992/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.2992</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Leo, Est. A. Di Mario<br /> L.P.M. (Avv. ti A. Dal Molin e G. Dal Molin) c/ Parco Agricolo Sud di Milano (non costituito), Provincia di Milano (Avv. ti A. Bartolomeo, M. Ferrari, L. Fiori, N. M. Gabigliani, A. Zimmitti), Regione Lombardia (non costituita), Comune di Bareggio (Avv. S. Pagliosa)</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Impianto di trattamento – Termine – Art. 27 d. lgs n. 22/1997 – Natura ordinatoria	</p>
<p>2. Art. 14 ter l. n. 241/1990 – Incompatibilità – Conferenza istruttoria	</p>
<p>3. Affidamento tutelabile &#8211; Vantaggio o bene o utilità – Dall’Amministrazione – Al privato	</p>
<p>4. Aree periurbane –  Necessarie – Destinazione a verde	</p>
<p>5. Autorizzazione paesistica e parere del Parco – Atti Distinti – Paesaggio &#8211; Espressione dell’ambiente</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il termine indicato dalla norma ex art. 27 d. lgs. n. 22/1997 per la definizione del procedimento di approvazione di impianto di trattamento rifiuti è meramente ordinatorio, atteso che alla sua scadenza la norma stessa non ricollega alcuna sanzione e tanto meno la decadenza dell&#8217;esercizio della relativa funzione	</p>
<p>2. Avendo la conferenza dei servizi prevista dall’art. 27 del d. lgs. n. 22/1997 natura istruttoria (Consiglio Stato , sez. V, 11 luglio 2002 , n. 3917), si deve escludere che ad essa si applichino le disposizioni dell’art. 14 ter della l. n. 241/90 relative alla conferenza decisoria, che siano incompatibili con la natura della conferenza istruttoria, quali quelle che regolano gli effetti della mancata partecipazione alla conferenza.	</p>
<p>3. Per un affidamento legittimo e ragionevole oggetto di tutela il privato deve aver ottenuto, dall’amministrazione titolare del potere, un vantaggio od un bene od una utilità conseguito in buona fede dal privato grazie ad un previo chiaro atto della pubblica amministrazione all’uopo diretto.	</p>
<p>4. La giurisprudenza, nel tentativo di preservare comunque il verde agricolo, soprattutto nelle aree periurbane, ha sempre ritenuto la destinazione a verde di aree sotto il profilo urbanistico, non in quanto vocate ad un’attività agricola ma in quanto spazi necessari, corridoi naturali, destinati a mantenere un equilibrio tra vuoti e pieni, attribuendo loro non solo la funzione di tutelare l’agricoltura ma anche quella di tutelare la natura (T.A.R. Lazio, sez. I, 19 luglio 1999, n. 1652)	</p>
<p>5. Atti quali l’autorizzazione paesistica  e il parere del Parco sono forme di gestione di beni diversi. La prima infatti ha lo scopo di valutare la conformità dell’attività con il paesaggio, la cui tutela è prevista dall’art. 9 della Costituzione. Si tratta di un valore “primario” (Corte Cost. 151/1986; 182/2006 e 183/2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l’ambiente (Corte Cost. 641/1987). L’oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico. Il parere del Parco, invece, costituisce atto di gestione delle aree protette, ed ha come oggetto di tutela specifica la difesa degli ecosistemi, che costituisce un bene giuridico distinto dal paesaggio (Corte Costituzionale 23 gennaio 2009 n. 12).</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia<br />	<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 2470 del 2006, proposto da: 	</p>
<p>La Porta Mario, rappresentato e difeso dagli avv. Alessandro Dal Molin, Graziano Dal Molin, con domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Leopardi, 22; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Parco Agricolo Sud Milano, non costituito; 	</p>
<p>Provincia di Milano, rappresentata e difesa dagli avv. Angela Bartolomeo, Elisabetta Baviera, Marialuisa Ferrari, Luciano Fiori, Nadia Marina Gabigliani, Alessandra Zimmitti, domiciliata per legge in Milano, via Vivaio, 1; 	</p>
<p>Regione Lombardia, non costituita; 	</p>
<p>Comune di Bareggio, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Sara Pagliosa, con domicilio eletto presso il suo studio in Bareggio, p.zza Cavour;<br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i><br />	<br />
&#8211; della deliberazione n. 19/2006 con la quale il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano ha deliberato di esprimere parere non favorevole per l’impianto di trattamento rifiuti da posizionarsi in Bareggio via Cusago n. 118, località Cascina Berga<br />
&#8211; di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi in particolare della deliberazione del consiglio direttivo del 27/09/2005 n. 29/2005, (atti 192096/03/73/03);<br />	<br />
&#8211; degli artt. 25 e 45 del PTC del Parco Agricolo Sud Milano, approvato con deliberazione della G.R. 3 agosto 2000 n. 7/818;<br />	<br />
e per l’impugnazione, con motivi aggiunti,<br />	<br />
&#8211; della disposizione dirigenziale del Vice direttore centrale Risorse Ambientali Settore rifiuti e bonifiche della Provincia di Milano n. 309 del 11.09.2009, prot. 198888/2009 notificata alla ricorrente il 21-23/09/2009 recante diniego all’istanza di appr<br />
&#8211; di ogni atto preordinato, conseguente e comunque connesso ed in particolare dell’avviso di diniego dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/90 del responsabile giuridico della D.C. Risorse Ambientali della Provincia di Milano del 19/09/2008,<br />
<br />	<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Milano e del Comune di Bareggio;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 27 aprile 2010 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>La ricorrente è un’impresa che utilizza per la sua attività di scavo, riempimento terra, sbancamenti ecc. un’area sita nel Comune di Bareggio, all’interno del Parco Agricolo Sud Milano ed avente come destinazione “terreni agricoli di cintura metropolitana”.<br />	<br />
Essa ha presentato in data 07/05/2002 al Comune una d.i.a. per la realizzazione di un impianto di deposito, trattamento e recupero di rifiuti inerti mentre in data 12.12.2001 aveva già presentato domanda alla Regione per ottenere l’autorizzazione alla gestione dell’impianto.<br />	<br />
Il Comune ha dichiarato procedibile la d.i.a. in data 24.03.2003, mentre a seguito di conferenza dei servizi il Parco Agricolo Sud Milano con deliberazione n. 19 del 06.06.2006 impugnata ha espresso parere non favorevole per l’impianto in esame. <br />	<br />
Contro il suddetto atto la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.<br />	<br />
I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D. Lgs. 22/1977 e degli artt. 14 ss. della legge 241/90. Secondo la ricorrente il parere del Parco sarebbe illegittimo in quanto tardivo.<br />	<br />
II) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano ed eccesso di potere in quanto la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che è legittimo l’ampliamento degli impianti esistenti entro il limite del 20% una tantum della s.l.p. Inoltre il parere comunale favorevole avrebbe creato un legittimo affidamento nel privato.<br />	<br />
III) In via subordinata illegittimità degli artt. 25 e 45 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano ed eccesso di potere in quanto le due norme, interpretate nel senso che impediscono la realizzazione di qualsiasi nuovo edificio e l’apertura di nuove cave, sarebbero illogiche ed irrazionali, in particolare con riferimento agli impianti che la ricorrente intende realizzare, perchè la collocazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti non potrebbe che avvenire in aperta campagna.<br />	<br />
Con successivo ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il diniego della Provincia di Milano all’istanza di approvazione del progetto ed autorizzazione alla realizzazione dell’impianto, nonché autorizzazione all’esercizio delle operazioni di riserva (R13), deposito preliminare (D15) e recupero (R4, R5) presentata ai sensi dell’art. 208 comma 1 del Codice dell’Ambiente per i seguenti motivi.<br />	<br />
IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano e dell’art. 18 c. 4 della L.R. 86/1983 ed eccesso di potere in quanto l’istanza della ricorrente non sarebbe in contrasto con le norme del Parco. Infatti essa non comporterebbe mutamento della destinazione d’uso ma semplice utilizzo degli edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli con aumento della volumetria nei limiti del 20%, come stabilito dall’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco e come riconosciuto dal Comune. <br />	<br />
V) Violazione dell’art. 2 della L. 241/90, del divieto di aggravamento del procedimento ed eccesso di potere. <br />	<br />
Secondo la ricorrente la Provincia avrebbe aggravato il procedimento richiedendo alla ricorrente la presentazione di una domanda di autorizzazione paesistica ben sapendo che l’autorizzazione finale non avrebbe potuto essere emanata, mancando il parere favorevole del Parco.<br />	<br />
In secondo luogo ritiene che l’autorizzazione paesistica superi il parere negativo del Parco.<br />	<br />
VI) Illegittimità della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del 27/09/2005 per eccesso di potere in quanto essa si porrebbe in contrasto con l’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco e falsa applicazione dell’art. 17 della L.R. 86/1983.<br />	<br />
Secondo la ricorrente la decisione del Parco di non ammettere nuove attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti si porrebbe in contrasto con le norme del Parco e violerebbe la riserva a favore della pianificazione territoriale del Parco della disciplina degli insediamenti, invadendola con una decisione del Consiglio Direttivo.<br />	<br />
Da ultimo il divieto contenuto nella deliberazione sarebbe illogico ed irrazionale in quanto generico, in contrasto con la necessità di collocare tali attività in aperta campagna ed in contrasto con il parere espresso dal Comune.<br />	<br />
Resiste la Provincia la quale ritiene infondato il primo motivo del ricorso principale in quanto il parere emanato il 06.06.2006 dal Parco sarebbe tempestivo visto che è stato richiesto in data 26.04.2006.<br />	<br />
Ritiene poi infondato il secondo motivo in quanto l’istanza presentata dalla ricorrente comporterebbe il mutamento della destinazione d’uso dei capannoni e del piazzale esistente in contrasto con l’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco.<br />	<br />
Con riferimento al terzo motivo sostiene che le previsioni contenute nelle norme impugnate sarebbero ragionevoli in quanto finalizzate a tutelare l’agricoltura. <br />	<br />
La Provincia chiede poi la reiezione del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti in quanto l’attività di recupero dei rifiuti costituirebbe un mutamento di destinazione d’uso vietato dall’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco. Né in contrario varrebbe quanto affermato dal Comune in quanto non tocca a tale ente certificare la conformità alle disposizioni del piano del Parco.<br />	<br />
Con riferimento al secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti sostiene che non vi sarebbe stato aggravio del procedimento da parte della Provincia nel richiedere la presentazione della documentazione necessaria al rilascio dell’autorizzazione paesistica in quanto si tratterebbe di un atto necessario al rilascio dell’autorizzazione finale poichè l’area è soggetta a vincolo paesistico.<br />	<br />
Ritiene quindi che l’autorizzazione paesistica non elimini il parere del Parco.<br />	<br />
Con riferimento al terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti afferma che l’impugnazione della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del 27.09.2005 sarebbe tardiva in quanto di tale deliberazione la ricorrente era a conoscenza fin dalla proposizione del ricorso originario. Nel merito ritiene tale deliberazione conforme alle norme del Parco ed alla L.R. 86/1983 in quanto la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti costituisce attività particolarmente invasiva per le aree agricole.<br />	<br />
All’udienza del 27 aprile 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del D. Lgs. 22/1977 e degli artt. 14 ss. della legge 241/90 in quanto il parere del Parco sarebbe tardivo rispetto ai termini stabiliti per la conferenza dei servizi dall’art. 27 del D. Lgs. 22/1997 e quindi illegittimo.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
La giurisprudenza ha da tempo affermato che il termine indicato dalla norma ex art. 27 d. lg. n. 22 del 1997 per la definizione del procedimento di approvazione di impianto di trattamento rifiuti è meramente ordinatorio, atteso che alla sua scadenza la norma stessa non ricollega alcuna sanzione e tanto meno la decadenza dell&#8217;esercizio della relativa funzione (T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 15 marzo 2006 , n. 204). Da ciò consegue che, anche ad ammettere che il parere sia tardivo, si deve escludere che esso sia per ciò solo illegittimo. In secondo luogo poiché la conferenza dei servizi prevista dalla norma in parola ha natura istruttoria (Consiglio Stato , sez. V, 11 luglio 2002 , n. 3917), si deve escludere che ad essa si applichino le disposizioni dell’art. 14-ter della L. 241/90 relative alla conferenza decisoria che siano incompatibili con la natura della conferenza istruttoria, quali quelle che regolano gli effetti della mancata partecipazione alla conferenza. <br />	<br />
Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano ed eccesso di potere in quanto la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che è legittimo l’ampliamento degli impianti esistenti entro il limite del 20% una tantum della s.l.p. Inoltre il parere comunale favorevole avrebbe creato un legittimo affidamento nel privato.<br />	<br />
Il motivo è infondato.<br />	<br />
L’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco, invocato dalla ricorrente, stabilisce, al comma 6, rubricato “Edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli”, che “gli edifici esistenti che, alla data di adozione del PTC, risultino adibiti ad impieghi diversi da quelli connessi con l’esercizio dell’attività agricola, possono mantenere la destinazione d’uso in atto ed essere adeguati, nel rispetto delle prescrizioni di ambito o di zona dei PTC e delle normative comunali vigenti, con un limite massimo di aumento del 20% della s.l.p. realizzabile una tantum”.<br />	<br />
La norma è chiara nel legare l’aumento dell’edificabilità a fini non agricoli a due requisiti: a) l’esistenza di edifici destinati ad impieghi diversi da quello agricolo; b) il mantenimento della destinazione d’uso in atto. <br />	<br />
Nel caso in giudizio mancano entrambi i requisiti. Il progetto presentato non comporta l’utilizzo di un edificio esistente ma comporta la realizzazione di un nuovo manufatto, come si desume dalla d.i.a. presentata al Comune. In secondo luogo comporta una modificazione d’uso in quanto nessuno degli edifici esistenti è destinato allo svolgimento di attività di recupero di rifiuti. Deve quindi escludersi che la norma possa essere letta nel senso che sia sufficiente la semplice continuità dell’attività esistente per legittimare l’ampliamento delle costruzioni esistenti e l’inserimento di una nuova attività produttiva.<br />	<br />
Neppure può ritenersi sufficiente il parere espresso dal Comune a creare nella ricorrente un affidamento tutelabile in quanto l’affidamento legittimo e ragionevole oggetto di tutela presuppone che il privato abbia ottenuto dall’amministrazione titolare del potere un vantaggio od un bene od una utilità conseguito in buona fede dal privato grazie ad un previo chiaro atto della pubblica amministrazione all’uopo diretto. Tali requisiti non sussistono le caso in questione in quanto il parere favorevole è stato emanato da amministrazione diversa da quella competente ad esprimersi in merito alla conformità con le disposizioni del Parco e la cui competenza non può essere sostituita da quella di altro ente. <br />	<br />
Venendo al terzo motivo la ricorrente denuncia in via subordinata l’illegittimità degli artt. 25 e 45 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano ed eccesso di potere in quanto le due norme, interpretate nel senso che impediscono la realizzazione di qualsiasi nuovo edificio e l’apertura di nuove cave, sarebbero illogiche ed irrazionali, con particolare riferimento agli impianti che la ricorrente intende realizzare, perchè la collocazione di un impianto di trattamento di rifiuti inerti non potrebbe che avvenire in aperta campagna.<br />	<br />
Il motivo non è fondato con riferimento all’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco in quanto, sebbene la collocazione di simili attività sia sicuramente appropriata in aree lontane da presenze antropiche, è altrettanto vero che si tratta di attività estranee a quelle agricole che il Parco intende garantire nei territori agricoli di cintura metropolitana, e quindi deve ritenersi legittima una disciplina che, ai fini urbanistici, intenda evitare l’ulteriore consumo di territorio mediante la realizzazione di nuovi manufatti ad uso non agricolo. <br />	<br />
D’altro canto la giurisprudenza, nel tentativo di preservare comunque il verde agricolo, soprattutto nelle aree periurbane come quella in giudizio, ha sempre ritenuto la destinazione a verde di aree sotto il profilo urbanistico, non in quanto vocate ad un’attività agricola ma in quanto spazi necessari, corridoi naturali, destinati a mantenere un equilibrio tra vuoti e pieni, attribuendo loro non solo la funzione di tutelare l’agricoltura ma anche quella di tutelare la natura (T.A.R. Lazio, sez. I, 19 luglio 1999, n. 1652). La qualificazione dell’area interessata quale “territorio agricolo di cintura metropolitana” vale quindi ad assegnare a tali aree una spiccata funzione agricola e ad escludere l’ulteriore espansione urbanistica delle attività non agricole, legittimando la previsione di un divieto di costruzione con finalità non agricole.<br />	<br />
Deve invece ritenersi inammissibile l’impugnazione dell’art. 45 delle n.t.a. del PTC del Parco in quanto tale norma non è fonte di alcun divieto di realizzazione di impianti di recupero di rifiuti quale quello oggetto del ricorso. <br />	<br />
Venendo ora al ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente impugna il diniego di autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 c. 1 del D. Lgs. 152/2006 denunciando, con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco Agricolo Sud Milano e dell’art. 18 c. 4 della L.R. 86/1983 ed eccesso di potere in quanto l’istanza della ricorrente non sarebbe in contrasto con le norme del Parco. Infatti essa non comporterebbe mutamento della destinazione d’uso ma semplice utilizzo degli edifici esistenti adibiti ad usi non agricoli con aumento della volumetria nei limiti del 20%, come stabilito dall’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco e come riconosciuto dal Comune. <br />	<br />
Il motivo è identico a quello già scrutinato con riferimento al parere del Parco al quale la Provincia rimanda e quindi dev’essere respinto per gli stessi motivi già indicati sopra.<br />	<br />
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2 della L. 241/90, del divieto di aggravamento del procedimento ed eccesso di potere. Secondo la ricorrente la Provincia avrebbe aggravato il procedimento richiedendo alla ricorrente la presentazione di una domanda di autorizzazione paesistica ben sapendo che l’autorizzazione finale non avrebbe potuto essere emanata, mancando il parere favorevole del Parco.<br />	<br />
In secondo luogo ritiene che l’autorizzazione paesistica superi il parere negativo del Parco.<br />	<br />
Il motivo è infondato nella parte in cui sostiene che la Provincia avrebbe aggravato il procedimento in quanto il procedimento di autorizzazione paesistica è iniziato a richiesta del privato, come si desume dalle premesse dell’atto impugnato. Questo fatto comporta l’impossibilità di imputare all’amministrazione l’ulteriore corso del procedimento, che è stato espressamente richiesto dal privato, evidentemente nel tentativo di cercare di eliminare tutti gli impedimenti alla realizzazione dell’opera.<br />	<br />
In secondo luogo deve escludersi che l’autorizzazione paesistica possa superare il parere del Parco. Infatti i due atti sono forme di gestione di beni diversi. La prima infatti ha lo scopo di valutare la conformità dell’attività con il paesaggio, la cui tutela è prevista dall’art. 9 della Costituzione. Si tratta di un valore “primario” (Corte Cost. 151/1986; 182/2006 e 183/2006), ed anche “assoluto”, se si tiene presente che il paesaggio indica essenzialmente l’ambiente ( Corte Cost. 641/1987). L’oggetto tutelato non è il concetto astratto delle “bellezze naturali”, ma l’insieme delle cose, beni materiali, o le loro composizioni, che presentano valore paesaggistico.<br />	<br />
Il parere del Parco, invece, costituisce atto di gestione delle aree protette, ed ha come oggetto di tutela specifica la difesa degli ecosistemi, che costituisce un bene giuridico distinto dal paesaggio (Corte Costituzionale 23 gennaio 2009 n. 12). La diversità dei beni giuridici protetti comporta che l’autorizzazione paesistica non può sostituire il parere del Parco.<br />	<br />
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia l’illegittimità della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del 27/09/2005 per eccesso di potere in quanto essa si porrebbe in contrasto con l’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco e falsa applicazione dell’art. 17 della L.R. 86/1983.<br />	<br />
Secondo la ricorrente la decisione del Parco di non ammettere nuove attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti si porrebbe in contrasto con le norme del Parco e violerebbe la riserva a favore della pianificazione territoriale del Parco della disciplina degli insediamenti, invadendola con una decisione del Consiglio Direttivo.<br />	<br />
Da ultimo il divieto contenuto nella deliberazione sarebbe illogico ed irrazionale in quanto generico, in contrasto con la necessità di collocare tali attività in aperta campagna ed in contrasto con il parere espresso dal Comune.<br />	<br />
Il motivo è inammissibile per tardività. La difesa provinciale ha infatti evidenziato che la deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del 27/09/2005 risulta già citata nel provvedimento impugnato con il ricorso originario e quindi i termini a ricorrere decorrono dalla conoscenza dell’atto nel quale essa è stata richiamata quale parte integrante della motivazione, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva l’impugnazione effettuata con il ricorso per motivi aggiunti.<br />	<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, sez. IV, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge. Dichiara inammissibile l’impugnazione della deliberazione del Consiglio Direttivo del Parco n. 29 del 27/09/2005.<br />	<br />
Spese compensate. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Adriano Leo, Presidente<br />	<br />
Ugo De Carlo, Referendario<br />	<br />
Alberto Di Mario, Referendario, Estensore	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 15/07/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lombardia-milano-sezione-iv-sentenza-15-7-2010-n-2992/">T.A.R. Lombardia &#8211; Milano &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 15/7/2010 n.2992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2992</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2992/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2992/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2992/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2992</a></p>
<p>Non va sospeso il provvedimento che revoca la concessione dei locali demaniali aeroportuali in uso alla ricorrente se la domanda di trasferimento inoltrata precedentemente e’ tardiva secondo le regole aeroportuali.(G.S.) REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIOROMA SEZIONE TERZA TER Registro Ordinanze: 2992/2007Registro Generale: 3482/2007 nelle persone dei Signori:FRANCESCO CORSARO</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2992/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2992/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2992</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Non va sospeso il provvedimento che revoca la concessione dei locali demaniali aeroportuali  in uso alla ricorrente se la domanda di trasferimento inoltrata precedentemente e’ tardiva secondo le regole aeroportuali.(G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />PER IL LAZIO<br />ROMA </b></p>
<p align=center><b>SEZIONE TERZA TER</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2992/2007<br />Registro Generale: 3482/2007<br />
nelle persone dei Signori:<br />FRANCESCO CORSARO Presidente<br />  MARIA LUISA DE LEONI Cons., relatore<br />STEFANO FANTINI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 21 Giugno  2007<br />
Visto il ricorso 3482/2007  proposto da:<br /><b>SOC ATLANTIC AVIATION SUPPLY FAR SRL</b>rappresentata e difesa da:<br />
AGOSTA AVV. GIUSEPPEcon domicilio eletto in ROMAP.LE CLODIO, 12presso AGOSTA AVV. GIUSEPPE  </p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>ENAC ENTE NAZIONALE PER L&#8217;AVIAZIONE CIVILE</b>  rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in ROMAVIA DEI PORTOGHESI, 12presso la sua sede;</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br /> previa sospensione dell&#8217;esecuzione,<br />dell’ordinanza n. 3/2007 emessa in data 19.1.2007 dall’ENAC Direzione Aeroportuale Roma-Ciampino, concernente la revoca della concessione dei locali demaniali in uso alla Soc. Atlantic Aviation Supply for srl, comunicata in data 25.1.2007; nonchè di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso.<br />Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;<br /> Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;<br />Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />ENAC ENTE NAZIONALE PER L&#8217;AVIAZIONE CIVILE<br />
Udito il relatore Cons. Maria Luisa DE LEONI e uditi altresì per le parti gli avvocati come da verbale di udienza.<br />Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l&#8217;art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;<br />Visto l’art. 79 del Regolamento per la Gestione amministrativa e contabile dell’ENAC nel quale è previsto il ricorso alla trattativa privata nella ipotesi, tra l’altro, “dell’acquisto, la permuta, la locazione attiva e passiva di immobili” (p. 3 art. 79);<br /> Considerato che la norma regolamentare, puntualmente versata in atti, non è stata censurata neanche per la via dei motivi aggiunti,<br /> che, peraltro, il ricorso non presenta elementi di fondatezza neanche con riguardo alla data di presentazione della domanda di trasferimento inoltrata dalla Società controinteressata;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /> </b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Ter respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>ROMA, li  21 Giugno 2007</p>
<p>Il Presidente: Francesco CORSARO<br />L’Estensore: Maria Luisa DE LEONI</p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-ordinanza-sospensiva-21-6-2007-n-2992/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 21/6/2007 n.2992</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
