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	<title>2987 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2987 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2016 n.2987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2016-n-2987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2016-n-2987/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2016 n.2987</a></p>
<p>Pres. Russo Est. Caprini Sui caratteri e presupposti del provvedimento di sospensione o revoca dell’attività autorizzata di gestione di un impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti Impianto di smaltimento e recupero rifiuti – Procedimento di sospensione e revoca dell’impianto – principio di proporzionalità – sanzioni in tema di</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2016-n-2987/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2016 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2016-n-2987/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2016 n.2987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Russo Est. Caprini</span></p>
<hr />
<p>Sui caratteri e presupposti del provvedimento di sospensione o revoca dell’attività autorizzata di gestione di un impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Impianto di smaltimento e recupero rifiuti – Procedimento di sospensione e revoca dell’impianto – principio di proporzionalità – sanzioni in tema di smaltimento rifiuti<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il provvedimento che dispone la sospensione o la revoca dell’attività autorizzata di gestione di un impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti deve essere preceduto da una diffida, che ha lo scopo di rimettere l’interessato nelle condizioni di eliminare le violazioni riscontrate, nonché, dalla comunicazione di avvio del procedimento volto a contestare i singoli episodi rilevati nel corso degli accertamenti, in relazione ai quali l&#8217;interessato deve essere messo nelle condizioni di fornire il proprio apporto procedimentale.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><strong>N. 02987/2016 REG.PROV.COLL.</strong><br />
<strong>N. 02852/2015 REG.RIC.</strong><br />
<strong><img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:UsersAS1~1.COMAppDataLocalTempmsohtmlclip1 1clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />
<strong>REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />
<strong>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />
<strong>Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania</strong><br />
<strong>(Sezione Quinta)</strong><br />
ha pronunciato la presente<br />
<strong>SENTENZA</strong><br />
sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da:&nbsp;<br />
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. -OMISSIS-, con domicilio eletto presso lo stesso in Napoli, viale Gramsci, 16;&nbsp;<br />
<strong><em>contro</em></strong><br />
Regione Campania in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall&#8217;avv. -OMISSIS- con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;&nbsp;<br />
<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />
a) del decreto dirigenziale n.-OMISSIS-, successivamente notificato, con cui la Regione Campania — U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento — ha revocato il-OMISSIS- e, con esso, l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di autodemolizioni concessa al ricorrente, a far data dal 10.12.2008, ai sensi dell&#8217;art. -OMISSIS-via provvisoria ed in attesa di delocalizzazione;<br />
b) dello stesso -OMISSIS-, nella parte in cui si ordina al ricorrente di procedere all&#8217;immediata rimozione dei rifiuti nelle aree non autorizzate e di avviare le indagini preliminari atte a stabilire l&#8217;eventuale supero delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC);<br />
c) ove e per quanto occorra, di tutti gli atti connessi preordinati, conseguenti e comunque lesivi degli interessi e dei diritti di parte ricorrente e, segnatamente: 1) del verbale della Polizia di Stato — Comparto Polizia Ferroviaria della Campania — datato 13.04.2015, di sequestro preventivo dell&#8217;area, adiacente a quella oggetto di autorizzazione regionale, ritenuta illegittimamente adibita ad autodemolizione e deposito di ricambi di veicoli; 2) del verbale di sopralluogo sulla stessa area redatto della Polizia di Stato — Comparto Polizia Ferroviaria della Campania — in data 29.04.2015.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della Regione Campania in persona del Presidente p.t.;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 5 aprile 2016 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p>FATTO e DIRITTO<br />
I. Il ricorrente, titolare dell’omonima ditta individuale, impugna, unitamente agli atti istruttori presupposti, il decreto dirigenziale con cui la Regione Campania gli ha revocato l’autorizzazione provvisoria all&#8217;esercizio dell&#8217;attività di autodemolizioni, ordinando contestualmente l&#8217;immediata rimozione dei rifiuti nelle aree non autorizzate e l’espletamento delle indagini necessarie a stabilire l&#8217;eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, onde procedere alle operazioni di bonifica.<br />
II. A sostegno del ricorso deduce i seguenti motivi di diritto:<br />
1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 della l. n. 241/1990, dell’art. 97 Cost., degli artt. 29 decies, comma 10, e 208, comma 13, del d.lgs. n. 152/2006<br />
2) eccesso di potere per violazione dei principi del giusto procedimento, del contraddittorio, di tipicità e proporzionalità degli atti amministrativi, per difetto d’istruttoria, insussistenza e carenza assoluta dei presupposti in fatto e in diritto, travisamento, genericità della contestazione, omessa e insufficiente motivazione, illogicità, contraddittorietà, abnormità e ingiustizia manifeste.<br />
III. Si è costituita l’Amministrazione regionale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.<br />
IV. All’udienza pubblica del 5.04.2016, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.<br />
V. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.<br />
V.1. Si premette in fatto che:<br />
a) il ricorrente era stato reiteratamente autorizzato dalla Regione alla prosecuzione provvisoria dell’attività di autodemolizione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 209/2003, nelle more dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui alla direttiva comunitaria in materia di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso (2000/53/CE) e, nella specie, in attesa della delocalizzazione nella zona industriale del Comune di Sant&#8217; Agata dei Goti, in Loc. Capitone;<br />
b) in data 13 Aprile 2015 la Polizia di Stato — Compartimento Polizia ferroviaria per la Campania, effettuava un controllo presso l&#8217;azienda, accertando una serie di irregolarità nella gestione dell&#8217;attività di autodemolizione svolta abusivamente anche in un’area, dell’estensione di circa mq. 3000, adiacente quella già autorizzata e insediata nel lotto identificato alla p.lla 99;<br />
c) dall’annotazione di servizio, allegata alla nota prot. n. 11574/2014 – Sq. P.G. del 15.04.2015 del medesimo Compartimento di Polizia, richiamata,&nbsp;<em>per relationem</em>, nel provvedimento gravato, emergeva, in particolare che, oltre all’area posta all’ingresso dell’attività (autorizzata sulla base del-OMISSIS-) e, precisamente “oltre un cancello metallico scorrevole di colore azzurro, era presente una ben più ampia area di circa mq. 3.000, ove, su entrambi i lati, risultavano installati dei capannoni in ferro e cemento adibiti a deposito di ricambi di autoveicoli ed autorimessa degli automezzi in uso alla ditta, nonché ad officina di smontaggio delle autovetture demolite. L&#8217;area centrale esterna ricompresa tra i due capannoni risultava utilizzata come deposito di ricambi meccanici e di carrozzeria, esposti alle intemperie, che terminava verso l&#8217;aperta campagna coltivata ad oliveti. Il suolo appariva cementato solo in parte e si evidenziavano ampie superfici ove il terreno risultava palesemente contaminato con olio lubrificante fuoriuscito durante le fasi di smontaggio degli autoveicoli ricoverati per la demolizione. Non vi era alcun impianto di raccolta delle acque piovane, né di vasche di contenimento ed i rigagnoli contaminati si perdevano nell&#8217;aperta campagna, con probabile pregiudizio dello falde acquifere sottostanti. La parte terminale dell&#8217;area descritta, posta al confine con la campagna coltivata, vedeva la presenza di numerose parti di carrozzeria, smontate ed affilate, poste subito dopo una serie di ponti meccanici di trasmissione. In un contenitore in materiale plastico, ubicato all&#8217;interno di un capannone situato sul lato destro dell&#8217;area (rispetto al cancello d&#8217;ingresso), si rinvenivano degli accumulatori al piombo esausti, probabilmente derivanti dalle già citate attività di smontaggio … ivi svolte” (produzione di parte resistente dell’11.07.2015);<br />
d) il ricorrente veniva deferito all’A.G. per il reato di cui all’art. 256, comma 4, relativo all’“Attività di gestione di rifiuti non autorizzata”, come previsto dal d.lgs. n. 152/2006, mentre l’area era sottoposta a sequestro preventivo e affidata in custodia giudiziale allo stesso ricorrente;<br />
e) con il decreto gravato, l’Amministrazione regionale, preso atto che l’attività svolta, per come segnalata, poteva determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente, ha provveduto, da un lato, a revocare il precedente decreto autorizzativo e, con esso, la possibilità di esercizio provvisorio per gravi violazioni di cui all’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006 e, dall’altro, a ordinare la rimozione dei rifiuti nelle aree non autorizzate e l’avvio delle indagini previste per la bonifica.<br />
V.2. Ritiene il Collegio opportuno analizzare separatamente il contenuto, duplice, del decreto gravato, procedendo a esaminare preliminarmente il disposto interdittivo.<br />
A) revoca dell’autorizzazione provvisoria all’attività<br />
V.2.1. Parte ricorrente lamenta, tra gli altri profili di censura, la violazione dell’art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, dolendosi della mancata graduazione delle sanzioni eventualmente comminabili pur in caso di accertamento di irregolarità. La revoca dell’autorizzazione concessa, atto di secondo grado dal contenuto limitativo della sfera giuridica dell’interessato, non sarebbe, cioè, stata preceduta da alcun atto di diffida, eventualmente congiunto alla mera sospensione dell’attività medesima, volto ad attivare una proficua fase partecipativa finalizzata ad eliminare le inadempienze contestate. L’omissione integrerebbe, altresì, più in generale, secondo le disposizioni di cui alla legge sul procedimento amministrativo, la violazione dell’art. 7, della l. n. 241/1990, per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.<br />
V.2.2. I motivi sono fondati.<br />
V.2.3. Dispone, per quanto d’interesse, l’art. 208, comma 13, citato, rubricato “Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”: “13. Ferma restando l&#8217;applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell&#8217;autorizzazione l&#8217;autorità competente procede, secondo la gravità dell&#8217;infrazione:<br />
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;<br />
b) alla diffida e contestuale sospensione dell&#8217;autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l&#8217;ambiente;<br />
c) alla revoca dell&#8217;autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l&#8217;ambiente”.<br />
V.2.4. Orbene, la stessa Giunta regionale per la Campania, regolamentando l’<em>iter</em>&nbsp;procedurale per il rilascio delle suddette autorizzazioni uniche ai titolari dei Centri di raccolta e impianti di trattamento dei veicoli fuori uso, proprio in coerenza con la disciplina sopra richiamata, ha analogamente graduato la tipologia di atti adottabili in caso di riscontrata non conformità degli impianti autorizzati alle condizioni di cui al titolo ampliativo, favorendo, incidentalmente, la partecipazione procedimentale (punto 3.3. della delibera n. 81 del 9.03.2015).<br />
V.2.5. Ora, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale, ai sensi dell&#8217;art. 208 d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice dell&#8217;ambiente):<br />
a) “il provvedimento che dispone la sospensione o la revoca dell&#8217;attività autorizzata di gestione di un impianto di smaltimento e di recupero dei rifiuti deve in ogni caso essere preceduto da una diffida, che ha lo scopo di rimettere l&#8217;interessato nelle condizioni di eliminare le violazioni riscontrate, nonché, ai sensi delle norme sul procedimento amministrativo, dalla comunicazione di avvio del procedimento volto a contestare i singoli episodi rilevati nel corso degli accertamenti, in relazione ai quali l&#8217;interessato deve essere messo nelle condizioni di fornire il proprio apporto procedimentale” (T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 7 luglio 2008 n. 1947);<br />
b) “il legislatore, muovendosi nel solco del lumeggiato principio di proporzionalità, ha previsto un sistema di gradualità delle sanzioni, proprio allo scopo di adeguare il provvedimento amministrativo alla gravità della situazione concretamente accertata. In particolare, esso ha previsto la revoca dell&#8217;autorizzazione, oltre che in caso di mancato adeguamento delle prescrizioni imposte con la diffida, unicamente in presenza di situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l&#8217;ambiente, reputando invece sufficiente, nelle restanti ipotesi, l&#8217;adozione della più mite misura della diffida, eventualmente accompagnata dalla temporanea sospensione dell&#8217;attività assentita” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 20.11.2014, n. 2845).<br />
V.2.6. Ciò premesso, e venendo al caso di specie, l&#8217;Amministrazione, ricevuta la segnalazione dagli organi di Polizia, ha provveduto,&nbsp;<em>sic et simpliciter</em>, alla revoca della suddetta autorizzazione.<br />
Tale essendo il&nbsp;<em>modus operandi</em>&nbsp;seguito, è evidente la sua contrarietà al principio di proporzionalità, di cui l&#8217;art. 208 co. 13 d.lgs. n. 152/2006 costituisce espressione.<br />
L’Amministrazione regionale resistente, avrebbe, invero, dovuto, prima di dare corso alla revoca&nbsp;<em>tout court</em>&nbsp;del titolo abilitativo, tenuto della gravità dell&#8217;infrazione, provvedere a diffidare l’interessato, attuale ricorrente, alla eliminazione delle inosservanze normative riscontrate, ovvero, ove accertato l’effettivo pericolo alla salute pubblica, come sembrerebbe nel caso di specie, provvedere contestualmente a sospenderne l’attività, in vista della regolarizzazione, senza possibilità di inibire immediatamente l’attività. Il rispetto di tale&nbsp;<em>iter</em>&nbsp;procedimentale sarebbe stato tanto più necessario considerando che parte ricorrente trae dall&#8217;attività assentita l&#8217;unica fonte del proprio sostentamento.<br />
V.2.7. Solo in caso di mancato adempimento alle prescrizioni imposte dalla diffida, valevole anche quale comunicazione di avvio del procedimento, o in caso di reiterate e documentate violazioni determinanti situazioni di pericolo per la salute o per l’ambiente, la medesima Amministrazione avrebbe potuto poi legittimamente procedere alla revoca dell’autorizzazione (T.A.R. Piemonte, Torino, sez. I, 4.06.2015, n. 911).<br />
V.2.8. Per tali ragioni, è evidente l&#8217;illegittimità dell&#8217;impugnato provvedimento, essendo lo stesso stato adottato in violazione del principio di proporzionalità e delle norme che ne costituiscono declinazione, cui l&#8217;Amministrazione è tenuta a conformarsi in presenza di provvedimenti discrezionali e latamente sanzionatori, quale quello in esame.<br />
V.2.9. Ne discende che va disposto l&#8217;annullamento&nbsp;<em>in parte qua</em>&nbsp;dell&#8217;atto impugnato, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.<br />
B) ordine di rimozione dei rifiuti nelle aree non autorizzate e avvio delle indagini volte ad accertare l’eventuale superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)<br />
V.3. Con i relativi motivi di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 29 decies, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, lamentando, nella specie, l’incompetenza dell’Amministrazione regionale all’adozione dell’ordine, nonché l’eccesso di potere, per essere l’area sottoposta a sequestro, con conseguente impossibilità ad adempiere all’onere imposto.<br />
Lamenta, in particolare, parte ricorrente che, a norma dell’art. 29 decies, comma 10, del d.lgs. n. 152/2006, rubricato “Rispetto delle condizioni dell&#8217;autorizzazione integrata ambientale”, organo competente a diffidare il responsabile dell’inquinamento o il proprietario del sito inquinato ad adottare i provvedimenti necessari alla bonifica sarebbe esclusivamente il Sindaco.<br />
Statuisce, invero, la norma invocata nei termini che seguono: “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l&#8217;autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al Sindaco ai fini dell&#8217;assunzione delle eventuali misure ai sensi dell&#8217;articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265” (testo unico delle leggi sanitarie).<br />
V.3.1. Le censure sono prive di pregio.<br />
V.3.2. Premesso che le Regioni, a norma dell’art. 61 del d.lgs. n. 152/2006, citato, parimenti “h) assumono ogni … iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza”, nel caso all’esame, nel decreto autorizzatorio, n. 4/2015, poi revocato con il provvedimento gravato, era espressamente prescritto, con disposizione ormai consolidata, che “7) la ditta … in caso di revoca o decadenza dell’autorizzazione dell’esercizio dell’attività, nonché di decisione di dismissione della stessa, ha l’obbligo di provvedere … al ripristino ambientale del sito”.<br />
V.3.3. D’altro canto, è proprio ascrivibile alla competenza delle Regioni, a norma dell’art. 196 del medesimo decreto legislativo, “nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di cui all&#8217;articolo 195:.. e) l&#8217;autorizzazione all&#8217;esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, anche pericolosi…”.<br />
E’ sempre la medesima Amministrazione regionale, a norma del richiamato art. 208, comma 13, del medesimo decreto legislativo, “in caso di inosservanza delle prescrizioni dell&#8217;autorizzazione” a procedere, “secondo la gravità dell&#8217;infrazione: a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze” (ivi compreso lo stoccaggio non autorizzato e, dunque, la rimozione dei rifiuti).<br />
Né, da ultimo, può sottacersi, che, quanto alla bonifica dei siti contaminati, è la stessa Autorità regionale, ai sensi dell’art. 242 del menzionato decreto legislativo, all’esito della procedura dell&#8217;analisi di rischio -ove la concentrazione dei contaminanti presenti sia superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR)-, ad approvare il “progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito” (comma 7).<br />
V.3.4. Deve, pertanto, concludersi nel senso della competenza da parte dell’Amministrazione regionale a disporre la revoca dell’esercizio provvisorio dell’attività, con la precisazione che: “la ditta deve procedere alla rimozione dei rifiuti nelle aree non autorizzate e all&#8217;avvio immediato delle indagini preliminari atte a stabilire l&#8217;eventuale supero delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) ed eventualmente l&#8217;applicazione delle procedure di bonifica, di cui all&#8217;art. 242 del d.lgs. 152/06”;<br />
V.3.5. Quanto all’impossibilità di adempiere all’ordine impartito per essere l’area sottoposta a sequestro preventivo della P.G., pena la violazione dei sigilli e l’elusione dei divieti scaturenti dalla misura, la relativa doglianza è parimenti priva di fondamento.<br />
V.3.6. Prescindendo dalla circostanza che risulta depositato in atti copia del decreto di dissequestro temporaneo dell’area, datato 5.06.2015, successivamente intervenuto proprio per autorizzare “ad accedervi il geologo … al fine di effettuare il prelievo e la campionatura dei materiali presenti nell’area sottoposta a sequestro nonché l’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla rimozione delle potenziali condizioni di pericolo per l’ambiente circostante”, non può non osservarsi che, più in generale, l’esistenza della misura preventiva-conservativa non esime il destinatario dall’attivarsi per ottenerne la sospensione, come poi avvenuto, onde adempiere ad un ordine di altra autorità, nel caso, amministrativa.<br />
Si è infatti condivisibilmente affermato che: “la sottoposizione a sequestro giudiziale di un bene immobile imprime al bene medesimo un vincolo di indisponibilità che si risolve nella temporanea sua immodificabilità e o incommerciabilità; il conflitto di interessi nascente dalla contemporanea emanazione di un&#8217;ordinanza che ingiunge&nbsp;<em>un facere (nell’ipotesi&nbsp;</em>la demolizione di un&#8217;opera abusiva<em>)</em>&nbsp;deve essere risolto dalla competente autorità giudiziaria penale, cui spetta decidere il mantenimento in vita del sequestro a fini di tutela di esigenze di carattere penalistico ovvero il dissequestro del bene qualora si ritenga di accordare prevalenza al ripristino dello stato dei luoghi. Il destinatario dell&#8217;ordinanza … deve, pertanto, rendersi parte diligente al fine di dare corretta esecuzione all&#8217;ordine emanato dalla pubblica Amministrazione competente, senza poter addurre a sua esimente la sussistenza di un provvedimento di sequestro al quale egli stesso ha dato causa (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 16 agosto 2011 n. 1530; nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 13 aprile 2011, n. 2136).<br />
V.3.7. Il gravame, nella parte in cui risulta indirizzato all’annullamento del decreto n. 70/2015 laddove ha ingiunto al ricorrente di “procedere alla rimozione dei rifiuti nelle aree non autorizzate e all’avvio delle indagini preliminari” per stabilire l’eventuale applicazione delle misure di bonifica deve essere, pertanto, respinto.<br />
VI. In conclusione, sulla base delle esposte considerazioni, il ricorso va accolto con riferimento al contenuto precettivo decretante la revoca del precedente decreto dirigenziale n. 4 del 12.01.2015, concessivo dell’esercizio provvisorio dell’attività di autodemolizione, con annullamento,&nbsp;<em>in parte qua&nbsp;</em>del decreto impugnato, n.-OMISSIS-, mentre va respinto nella parte in cui è volto a censurare la prescrizione richiedente la rimozione dei rifiuti nelle aree non autorizzate e l’avvio del monitoraggio.<br />
VII. La complessità della materia in esame e la soccombenza parziale giustificano la compensazione, tra le parti, delle spese di giudizio, con l’eccezione del Contributo unificato che rimane a carico di parte ricorrente.<br />
P.Q.M.<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla&nbsp;<em>in parte qua</em>&nbsp;il provvedimento gravato limitatamente alla parte in cui si dispone la revoca del-OMISSIS- di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’attività di autodemolizione.<br />
Compensa tra le parti le spese di giudizio, ad eccezione del C.U. da porsi a carico di parte ricorrente.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all&#8217;art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria per procedere all&#8217;oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.<br />
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2016 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Pierluigi Russo, Presidente FF<br />
Paolo Marotta, Primo Referendario<br />
Gabriella Caprini, Primo Referendario, Estensore</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 10/06/2016<br />
IL SEGRETARIO<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)<br />
&nbsp;</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-10-6-2016-n-2987/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 10/6/2016 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 17/5/2011 n.2987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-17-5-2011-n-2987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-17-5-2011-n-2987/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-17-5-2011-n-2987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 17/5/2011 n.2987</a></p>
<p>Pres. Baccarini Est. Scola Comune di Sassari (avv.ti A. Manzi, S. Pagliazzo e M. Rinaldi) / Daneco s.p.a. (Avv. S. Pinna) ed altri. all&#8217;Adunanza Plenaria la questione sulla necessità di riscontrare il contenuto delle offerte tecniche in seduta pubblica Contratti P.A. – Gara – Offerta tecnica – Apertura delle buste</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-17-5-2011-n-2987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 17/5/2011 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-17-5-2011-n-2987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 17/5/2011 n.2987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Baccarini   Est. Scola<br /> Comune di Sassari (avv.ti A. Manzi, S. Pagliazzo e M. Rinaldi) / Daneco s.p.a. (Avv. S. Pinna) ed altri.</span></p>
<hr />
<p>all&#8217;Adunanza Plenaria la questione sulla necessità di riscontrare il contenuto delle offerte tecniche in seduta pubblica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti P.A. – Gara – Offerta tecnica – Apertura delle buste –Riscontro del contenuto – Seduta pubblica – Contrasto giurisprudenziale- Adunanza plenaria – Rimessione</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Va rimessa all’Adunanza Plenaria , alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali,la questione concernente l’applicabilità del principio della seduta pubblica non solo alla fase di verifica dell’integrità dei plichi contenenti le offerte tecniche,ma anche alla fase di riscontro del contenuto delle medesime offerte, tenuto conto che, la mera constatazione dell’integrità delle buste, non soddisfa che in modo parziale le esigenze di trasparenza e pubblicità in quanto il concorrente potrebbe  sia veder esclusa la sua offerta tecnica per mancanza di un elemento essenziale della stessa, senza poter provare che quell’elemento era invece presente, sia veder valutata come completa l’offerta tecnica di un concorrente, che completa non era.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02987/2011 REG.PROV.COLL.<br />	<br />
N. 09420/2010 REG.RIC.           <br />	<br />
N. 09595/2010 REG.RIC.           <br />	<br />
N. 09659/2010 REG.RIC.           <br />	<br />
<b></p>
<p align=center>	<br />
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<i><br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)</p>
<p>	<br />
</i></p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL&#8217;ADUNANZA PLENARIA </p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b><i>sul ricorso r.g.n. 9420/2010</i>, proposto dal:</p>
<p>&#8211; <b>Comune di Sassari</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Manzi, Simonetta Pagliazzo e Maria Ida Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;</p>
<p><i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</b></i>la <b>Daneco s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Silvio Pinna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Carta, in Roma, via Bruno Buozzi, 87;<br />
&#8211;	 l’<b>Asws International s.r.l.</b>, in proprio e quale mandataria r.t.i., il r.t.i. E.M.i.t. Ercole Marelli Impianti tecnologici s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Boifava e Claudio De Portu, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, via G. Mercalli, 13 &#8211; sc. C/1; <br />
&#8211;	la <b>Riccoboni s.p.a.</b>, in proprio e quale mandataria a.t.i., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Barioli, Alessandro Cinti e Nicola Marcone, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Roma, piazza dell&#8217;Orologio, 7;<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</b></i>la <b>S.ec.it.-Società ecologica italiana s.p.a.</b>, in proprio e quale mandataria r.t.i., in persona del legale rappresentante in carica, n.c.;<br />
&#8211;	il <b>r.t.i. Icort s.r.l.</b>, anche in proprio, il r.t.i. Raimondo Tilocca e C. s.n.c., anche in proprio, l’a.t.i. Ladurner s.p.a., e l’a.t.i. Mario Ticca s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, n.c.;</p>
<p>	<br />
sul ricorso r.g.n. 9595/2010, proposto dalla:	</p>
<p>&#8211; <b>Riccoboni s.p.a.</b>, in proprio e quale capofila mandataria r.t.i., r.t.i.-Ladurner s.p.a., r.t.i.-Mario Ticca s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Barioli, Alessandro Cinti e Nicola Marco	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; il <b>Comune di Sassari</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Manzi, Simonetta Pagliazzo e Maria Ida Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;<br />	<br />
&#8211; la <b>Daneco s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Silvio Pinna, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giorgio Carta, in Roma, via Bruno Buozzi, 87;<br />	<br />
&#8211; l’<b>Asws International s.r.l.</b>, in proprio e quale mandataria r.t.i., il r.t.i. E.M.i.t. Ercole Marelli Impianti tecnologici s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Boifava e Claudio De Po<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>&#8211; la <b>S.ec.it.-Società ecologica italiana s.p.a.</b>, in proprio e quale mandataria r.t.i., in persona del legale rappresentante in carica, n.c.;<br />	<br />
&#8211; il<b> r.t.i. Icort s.r.l.</b>, anche in proprio, il r.t.i. Raimondo Tilocca e C. s.n.c., anche in proprio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, n.c.;</p>
<p>	<br />
sul ricorso r.g.n. 9659/2010, proposto dalla:</p>
<p>&#8211; <b>Asws International s.r.l.</b>, in proprio e quale mandataria r.t.i., il r.t.i. E.M.i.t. Ercole Marelli Impianti tecnologici s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Boifava e Claudio De Port	</p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211; la <b>Daneco Sp</b>a, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Silvio Pinna, con domicilio eletto presso Giorgio Carta in Roma, via Bruno Buozzi, 87; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
&#8211;	</b></i>il <b>Comune di Sassari</b>, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Manzi, Simonetta Pagliazzo e Maria Ida Rinaldi, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;<br />
&#8211;	la <b>Riccoboni s.p.a.</b>, in proprio e quale capofila mandataria r.t.i., r.t.i.-Ladurner s.p.a., r.t.i.-Mario Ticca s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Barioli, Alessandro Cinti e Nicola Marcone, con domicilio eletto presso lo studio del terzo, in Roma, piazza dell&#8217;Orologio, 7; <br />
&#8211;	la <b>S.ec.it.-Società ecologica italiana s.p.a.</b>, in proprio e quale mandataria r.t.i., in persona del legale rappresentante in carica, n.c.;<br />
&#8211;	 il <b>r.t.i. Icort s.r.l.</b>, anche in proprio, il r.t.i. Raimondo Tilocca e C. s.n.c., anche in proprio, l’a.t.i. Ladurner s.p.a., e l’a.t.i. Mario Ticca s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, n.c.;<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma,</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>quanto al ricorso n. 9420/2010 ed al ricorso n. 9595/2010</i>:<br />	<br />
della sentenza del T.a.r. Sardegna, Cagliari, sezione I, n. 02299/2010, resa tra le parti e recante l’accoglimento del ricorso n. 149/2010, la declaratoria d’improcedibilità delle domande di annullamento e la reiezione delle domande di risarcimento dei danni, formulate con i ricorsi n. 1081/2009 e n. 1271/2009;<br />	<br />
<i>quanto al ricorso n. 9659/2010</i>:<br />	<br />
della stessa sentenza del T.a.r. Sardegna, Cagliari, sezione I, n. 02299/2010, resa tra le parti e recante l’accoglimento del ricorso n. 149/2010, la declaratoria d’improcedibilità delle domande di annullamento e la reiezione delle domande di risarcimento dei danni, formulate con i ricorsi n. 1081/2009 e n. 1271/2009, impugnata per l’accoglimento del ricorso di primo grado, la declaratoria d’inefficacia del contratto d’appalto ed il diritto al subentro nel medesimo;</p>
<p>Visti i tre ricorsi in appello ed i relativi allegati.<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Daneco, Asws International, Riccoboni e Comune di Sassari.<br />	<br />
Visti tutti gli atti e documenti di causa. <br />	<br />
Relatore, nell&#8217;udienza pubblica del giorno 19 aprile 2011, il Consigliere di Stato Aldo SCOLA ed uditi, per le parti in causa, gli avvocati Manzi, Pinna, Boifava e Marcone.<br />	<br />
Visto l&#8217;art. 36, comma 2, c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010).<br />	<br />
Ritenuto, in fatto e diritto, quanto segue.</p>
<p>A) &#8211; Con distinti ricorsi, poi<i> riuniti</i> con l&#8217;ordinanza n. 38 del 4 maggio 2010 della sezione I del T.a.r. di Cagliari, venivano <i>impugnati</i> (con richieste anche <i>cautelari</i>) gli atti della procedura di gara indetta dal Comune di Sassari per l’appalto relativo ad impianti di preselezione e bio-stabilizzazione a servizio del sistema di smaltimento r.s.u. dell’<i>ex</i> bacino 12 di Sassari, in località Scala Erre.<br />	<br />
In esito alle operazioni di gara la graduatoria dei concorrenti vedeva al primo posto l’a.t.i.costituita dalla ASWS International s.r.l. e dalla Emit s.p.a., aggiudicataria provvisoria, al secondo posto l’a.t.i. costituita dalla Riccoboni s.p.a. e dalla Ladurner s.p.a., al terzo posto l’a.t.i. costituita dalla Secit s.p.a., dalla Icort s.r.l. e dalla Tilocca s.n.c., ed al quarto posto la Daneco s.p.a.<br />	<br />
L’offerta della ASWS veniva, peraltro, valutata incongrua dalla commissione di gara e conseguentemente la stazione appaltante escludeva la ASWS ed aggiudicava l’appalto all’a.t.i. Riccoboni, la cui offerta era stata valutata come congrua.<br />	<br />
B) &#8211; Contro gli atti di gara proponevano ricorso al T.a.r. della Sardegna l’a.t.i. ASWS, l’a.t.i. S.ec.it. e la Daneco.<br />	<br />
Il T.a.r. esaminava con priorità il (terzo) ricorso della Daneco, che faceva valere un vizio di procedimento idoneo a travolgere l’intera gara, e lo <i>accoglieva</i> (con correlativa declaratoria d’<i>improcedibilità</i> degli altri due gravami, mentre le connesse istanze risarcitorie venivano respinte), considerando il metodo di pubblicità delle sedute, nel corso delle quali vengano svolti gli adempimenti connessi alla verifica della regolarità della documentazione richiesta dalle regole di gara, ai fini dell’ammissibilità delle offerte, come applicazione (alle gare pubbliche) del più generale principio di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, con un preciso aggancio costituzionale al principio d’imparzialità (art. 97, Cost.), in quanto posto a garanzia (oltre che degli interessi pubblici richiamati) anche dei privati partecipanti alle procedure contrattuali pubbliche e così messi in condizione di verificare la correttezza dell’attività amministrativa in questione.<br />	<br />
C) &#8211; Il Tribunale territoriale riteneva che il principio di trasparenza e pubblicità delle gare dovesse trovare applicazione anche per le offerte tecniche, limitatamente alla fase di apertura delle buste: di conseguenza, nella specie, la clausola del bando (parte nona: procedura di gara, comma 2) prescrivente anche per la fase di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, come per quella di valutazione delle stesse, una necessaria seduta riservata avrebbe dovuto considerarsi illegittima, come tutti i successivi atti di gara, ivi compresa l’aggiudicazione.<br />	<br />
<i>Accoglieva</i>, quindi, il ricorso della Daneco, annullando l’aggiudicazione definitiva e dichiarando caducato il contratto stipulato, ritenendo improcedibili &#8211; come già ricordato &#8211; le domande impugnatorie proposte negli altri ricorsi ed infondate le richieste risarcitorie, atteso che, in considerazione della necessità di rinnovare la gara, non sarebbe risultato ravvisabile l’evento del danno ristorabile.<br />	<br />
D) &#8211; Avverso tale sentenza <i>proponevano appello</i> il Comune di Sassari, l’a.t.i. Riccoboni e l’a.t.i. ASWS.<br />	<br />
Il Comune di Sassari e l’a.t.i. Riccoboni deducevano, nei rispettivi gravami, ciascuno con proprie argomentazioni, che il ricorso di primo grado della Daneco avrebbe dovuto esser dichiarato <i>improcedibile</i>, in quanto non vi sarebbe stata impugnata l’aggiudicazione definitiva; che il motivo accolto sarebbe stato infondato, in quanto la commissione di gara avrebbe constatato l’integrità delle buste contenenti le offerte tecniche, donde l’insussistente necessità di un’ulteriore pubblicità; che, infine, sarebbero mancati i presupposti per dichiarare inefficace il contratto stipulato tra il Comune di Sassari e l’a.t.i. Riccoboni.<br />	<br />
L’a.t.i. ASWS deduceva che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente disatteso la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, contraria alla necessità dell’apertura pubblica delle buste contenenti le offerte tecniche, e riproponeva i motivi di ricorso di primo grado, con i quali aveva censurato la valutazione di anomalia della propria offerta.<br />	<br />
Delle tre domande <i>cautelari</i> proposte dagli appellanti due venivano <i>accolte </i>ed una <i>respinta</i> dalla sezione.<br />	<br />
E) &#8211; All’esito della pubblica udienza di discussione del 19 aprile 2011 le tre vertenze passavano in decisione, <i>con immediata pubblicazione del dispositivo</i>, come esplicitamente richiesto dalla difesa del Comune di Sassari.<br />	<br />
Con <i>decisione parziale 12 maggio 2011 n. 2846</i> (assunta sempre il 19 aprile 2011), gli stessi venivano <i>riuniti</i> ed i motivi di rito, concernenti l’<i>improcedibilità</i> del ricorso di primo grado per omessa impugnazione dell’aggiudicazione definitiva, venivano <i>respinti</i>, per ogni altra questione ritenendo il collegio di dover investire l’Adunanza plenaria, in base alle considerazioni di cui alla presente ordinanza di pari data.	</p>
<p align=center>********************************************************************</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
1. Dopo che la <i>decisione parziale</i> citata in narrativa (da aversi qui come <i>integralmente richiamata </i>per ogni residua illustrazione di dettaglio quanto ai provvedimenti impugnati, alle censure formulate ed alle eccezioni sollevate dalle varie parti in causa) ha disatteso i motivi di rito dell’<i>improcedibilità</i> del ricorso di primo grado della Daneco, vanno esaminati i rimanenti motivi di merito con cui tutti gli appellanti censurano la sentenza impugnata, <i>per aver ritenuto che la commissione di gara avrebbe dovuto aprire in seduta pubblica le buste contenenti le offerte tecniche</i>. <br />	<br />
La questione dell’eventuale pubblicità dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, nelle gare d’appalto in cui il contratto venga affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha dato luogo a numerose oscillazioni giurisprudenziali tra le diverse sezioni del Consiglio di Stato.<br />	<br />
2. Secondo un primo e più drastico indirizzo, l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarda, infatti, esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche (cfr. sez. V, dec. 13 ottobre 2010 n. 7470; dec. 16 agosto 2010 n. 5722; dec. 13 luglio 2010 n. 4520; dec. 14 ottobre 2009 n. 6311; dec. 4 marzo 2008 n. 901; dec. 10 gennaio 2007 n. 45; sez. IV, dec. 5 aprile 2003 n. 1787).<br />	<br />
3. Secondo un altro indirizzo, nelle gare di appalto devono svolgersi in seduta pubblica gli adempimenti concernenti la verifica dell&#8217;integrità dei plichi contenenti l&#8217;offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa sia che si tratti di documentazione in materia di offerta tecnica (cfr. sez. V, dec. 23 novembre 2010 n. 8155; dec. 28 ottobre 2008 n. 5386; sez. VI, dec. 22 aprile 2008 n. 1856; sez. IV, dec. 18 ottobre 2007 n. 5217).<br />	<br />
Nella specie, la commissione di gara ha proceduto in seduta pubblica, per l’appunto, alla sola verifica dell’integrità delle buste contenenti le offerte tecniche.<br />	<br />
4. Entrambi gli orientamenti suscitano varie perplessità.<br />	<br />
I princìpi di trasparenza e pubblicità sono alla base dell’azione amministrativa (art. 1, comma 1, legge n. 241/1990) e delle gare per l’affidamento dei contratti pubblici (art. 2, comma 1, codice dei contratti pubblici: d.lgs. n. 163/2006).<br />	<br />
Ciò premesso, il primo indirizzo non appare persuasivo.<br />	<br />
La necessità che la fase di valutazione delle offerte tecniche si svolga in seduta riservata non implica affatto che anche la fase di apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, attività materiale logicamente distinta ed in pratica agevolmente separabile da quella &#8211; necessariamente riservata &#8211; di valutazione, si svolga in seduta riservata, e quindi in deroga ai princìpi di trasparenza e di pubblicità.<br />	<br />
Non si vedono ragioni ostative a che le commissioni di gara procedano all’apertura delle buste in seduta pubblica, per poi procedere in seduta riservata alla valutazione delle relative offerte tecniche.<br />	<br />
5. Anche il secondo indirizzo, peraltro, non risulta convincente. <br />	<br />
La mera constatazione dell’integrità delle buste, infatti, non soddisfa che in modo parziale le esigenze di trasparenza e pubblicità: essa non consente, infatti, ai concorrenti presenti di prendere contezza dei documenti recanti le offerte tecniche, così come avviene per i documenti amministrativi e per le offerte economiche.<br />	<br />
In tal modo i concorrenti, senza una ricognizione pubblica del contenuto documentale delle offerte, non sono garantiti dal pericolo di manipolazioni successive delle offerte proprie e di quelle altrui, eventualmente dovute ad inserimenti, sottrazioni o alterazioni di documenti.<br />	<br />
6. Un concorrente, dunque, potrebbe:<br />	<br />
&#8211; veder esclusa la sua offerta tecnica per mancanza di un elemento essenziale della stessa, senza poter provare che quell’elemento era invece presente;<br />	<br />
&#8211; veder valutata come completa l’offerta tecnica di un concorrente, che completa non era.<br />	<br />
Non giova in contrario dedurre, come l’appellante a.t.i. Riccoboni, che l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sarebbe vietata dall’art. 13, commi 2, lett. <i>c)</i>, e 3, codice dei contratti, secondo cui il diritto di accesso è differito, in ordine alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione e gli atti di cui al comma 2 non possono essere comunicati ai terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.<br />	<br />
L’argomento è di quelli che <i>provano troppo</i>.<br />	<br />
Sono offerte anche quelle economiche, che vengono aperte in seduta pubblica e sono, quindi, immediatamente conoscibili dai concorrenti.<br />	<br />
È evidente, quindi, che il differimento dell’accesso in ordine alle offerte fino al momento dell’approvazione della graduatoria non si riferisce ai partecipanti al procedimento, cioè all’accesso <i>endoprocedimentale</i> (art. 10, legge n. 241/1990, e s.m.i.), ma piuttosto, come fatto palese dal comma 3, ai terzi, ossia all’accesso <i>esoprocedimentale</i> (art. 22, legge n. 241/1990, cit.).<br />	<br />
Per le suesposte considerazioni, apparendo dubbia la questione, così come definita dai contrastanti indirizzi giurisprudenziali predetti, e potendo la decisione delle presenti controversie dar luogo a non univoca giurisprudenza, <i>è opportuno rimettere i tre appelli all’esame dell’Adunanza plenaria</i>, ai sensi dell’art. 99, comma 1, c.p.a. (d.lgs. n. 104/2010), per ogni pertinente pronuncia in rito, nel merito e sulle spese processuali.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, non definitivamente pronunciando sui <i>tre ricorsi riuniti</i>, <i>ne dispone il deferimento all&#8217;Adunanza plenaria</i>.<br />	<br />
Manda alla Segreteria sezionale per gli adempimenti di competenza, e, in particolare, per la trasmissione del fascicolo di causa e della presente ordinanza al Segretario incaricato di assistere all&#8217;udienza dell’Adunanza plenaria.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2011, con l&#8217;intervento dei giudici:<br />	<br />
Stefano Baccarini, Presidente<br />	<br />
Aldo Scola, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Francesco Caringella, Consigliere<br />	<br />
Carlo Saltelli, Consigliere<br />	<br />
Adolfo Metro, Consigliere<br />
<b></p>
<p align=center>
<p align=justify>	<br />
</b><br />
DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 17/05/2011</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-ordinanza-17-5-2011-n-2987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Ordinanza &#8211; 17/5/2011 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2009 n.2987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-3-12-2009-n-2987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-3-12-2009-n-2987/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-3-12-2009-n-2987/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2009 n.2987</a></p>
<p>Pres. A. Ravalli – Est. M. Santini Paiano e altri (Avv. F. Baldassarre) c/ Comune di Ruffano (Avv. N. Flascassovitti) e altri. 1. Processo amministrativo – Parco eolico – Legittimazione attiva – Vicinitas – Limiti. 2. Ambiente – V.I.A. – Impugnazione immediata – Facoltà. 1. Ai fini della legittimazione attiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-3-12-2009-n-2987/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2009 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-3-12-2009-n-2987/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2009 n.2987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. A. Ravalli – Est. M. Santini<br /> Paiano e altri (Avv. F. Baldassarre) c/ Comune di Ruffano (Avv. N.<br /> Flascassovitti) e altri.</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo amministrativo – Parco eolico – Legittimazione attiva – Vicinitas – Limiti.	</p>
<p>2. Ambiente – V.I.A. – Impugnazione immediata – Facoltà.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ai fini della legittimazione attiva in un giudizio riguardante la realizzazione di un parco eolico, il criterio della vicinitas va valutato in relazione al tipo di impianto o edificio che si intende realizzare, in quanto il rapporto di cd. immediata contiguità, mentre è necessariamente richiesto per la realizzazione di talune strutture di minore impatto visivo (es. edifici di qualche piano, tralicci isolati, etc.), non lo è altrettanto – quanto meno in tale misura – per impianti di più ampia percezione visiva come quelli di cui si discute (parco eolico costituito da 11 pale), i quali determinano come noto una “notevole visibilità di tali elementi dalle lunghe distanze”.	</p>
<p>2. Con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, se da un lato non si può pretendere l’immediata impugnazione della stessa se non unitamente all’atto che definisce l’intero procedimento autorizzatorio, dall’altro lato neppure si può impedire al soggetto che ravvisa una lesione della propria posizione giuridica direttamente derivante dal medesimo provvedimento V.I.A. di gravare quest’ultimo in via immediata. L’impugnazione immediata della V.I.A., in altre parole, costituisce una facoltà e non anche un onere.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />	<br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />	<br />
Lecce &#8211; Sezione Prima<br />	<br />
ha pronunciato la presente<br />	<br />
SENTENZA</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
Sul ricorso numero di registro generale 532 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:<br />
<b>Paiano Antonio</b>, <b>De Pasca Fausto</b> e <b>De Pasca Rocco Francesco</b>, tutti rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Francesco Baldassarre presso il cui studio in Lecce via Imperatore Adriano n. 9 sono elettivamente domiciliati; 	</p>
<p align=center>contro<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Comune di Ruffano</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Nicola Flascassovitti, presso il cui studio in Lecce via 95° Rgt.Fanteria n. 1 è elettivamente domiciliato;<br />
<b>Regione Puglia</b>, non costituita; </p>
<p align=center>nei confronti di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
<b>Antonio Srl</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Cantobelli e Maura Messito, con domicilio eletto presso il primo di essi in Lecce, via Zanardelli n. 60; </p>
<p align=center>e con l&#8217;intervento di<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
ad adiuvandum:<br />
<b>Provincia di Lecce</b>, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Giovanna Capoccia e Francesca Testi, con domicilio eletto in Lecce presso l’Ufficio Legale della Amministrazione Provinciale;</p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento<br />	<br />
previa sospensione dell&#8217;efficacia,<br />	
</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
della determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.675 del 20 dicembre 2007, pubblicata sul BURP n.24 del 12 febbraio 2008, con la quale si esclude la sottoposizione a VIA dell&#8217;intervento in oggetto, nonchè dell&#8217;autorizzazione unica regionale rilasciata dal Dirigente dell&#8217;Assessorato dell&#8217;Industria e Commercio, giusta determina n. 451 del 23 giugno 2006, pubblicata sul BURP n. 70 dell’8 giugno 2006; per l&#8217;annullamento, altresì, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ed in particolare della deliberazione del Consiglio Comunale di Ruffano n.43 del 21 dicembre 2007, con la quale si approva il progetto di variante del parco eolico attivando la procedura di deroga ai sensi dell&#8217;art.5.07, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del PUTT/O e del parere reso dal Responsabile del Servizio Urbanistico del Comune di Ruffano in data 10 dicembre 2007; della deliberazione della giunta regionale pugliese n. 701 del 6 maggio 2008, con la quale si rilascia l&#8217;autorizzazione paesaggistica in deroga, ai sensi e per gli effetti dell&#8217;art.5.07 delle N.T.A. del PUTT/P, alla ditta Antonio srl, per la realizzazione di un parco eolico nel comune di Ruffano in località &#8220;Mascarone ed Occhiazzi&#8221;; della deliberazione di giunta regionale n. 1843 del 20 settembre 2008, recante nuova autorizzazione paesaggistica in deroga al PUTT.</p>
<p>Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune di Ruffano;<br />	<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio della ditta Antonio Srl;<br />	<br />
Viste le memorie difensive rispettivamente prodotte in giudizio dalle parto costituite;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2009 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti gli Avv.ti Baldassarre, Flascassovitti Francesco per Flascassovitti Nicola, Test, Cantobelli e Massa per Messuti;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>I ricorrenti sono cittadini residenti nel Comune di Ruffano nonché proprietari di terreni attigui all’area interessata dalla realizzazione di un parco eolico; in particolare, sul terreno del sig. Paiano sorge una masseria di notevole pregio storico ed artistico censita in pubblicazioni scientifiche.<br />	<br />
In data 23 maggio 2006, a seguito di apposita conferenza di servizi, i competenti uffici della Regione Puglia rilasciavano autorizzazione unica per l’installazione di 15 pale eoliche, di potenza pari a 30 MW, nell’area predetta.<br />	<br />
In esito alla conclusione del procedimento medesimo si rendeva poi necessario apportare modificazioni al progetto, mediante lo spostamento di alcune pale, allo scopo di adeguarlo alle diverse prescrizioni adottate in seno alla predetta conferenza. In particolare, si trattava del rispetto delle distanze minime dalle strade provinciali per quanto riguarda le torri nn. 4, 6 e 12. A ben vedere, dalla relazione del servizio urbanistica del Comune di Ruffano (10 dicembre 2007) emerge come le torri interessate dalla diversa localizzazione siano anche altre (nn. 1, 5, 7 e 10): dunque, nel complesso sette aerogeneratori. <br />	<br />
Di conseguenza, poiché alcune pale oggetto di spostamento ricadevano in ambito territoriale distinto del PUTT caratterizzato, tra l’altro, dall’oasi di protezione “Madonna della Cirimanna” – con ciò comportando, a giudizio dell’assessorato all’urbanistica, ufficio paesaggio, dell’amministrazione regionale, “una modificazione permanente degli elementi paesaggistici” – si rendeva necessario a tal fine il ricorso alla procedura di deroga di cui all’art. 5.07 delle NTA del PUTT.<br />	<br />
Detta procedura veniva avviata con delibera del consiglio comunale di Ruffano n. 43 del 21 dicembre 2007.<br />	<br />
I ricorrenti insorgevano avverso questa delibera e contro la determinazione regionale di esclusione dalla VIA sollevando, nella sostanza, le seguenti rispettive censure:<br />	<br />
a) violazione, da parte della delibera comunale, delle disposizioni del PUTT (art. 5.07) nella parte in cui la deroga al suddetto piano non sarebbe stata supportata da sufficienti considerazioni circa la assoluta necessità per la popolazione residente, la compatibilità dell’intervento con le finalità di tutela paesaggistica e l’assenza di eventuali alternative localizzative;<br />	<br />
b) violazione, da parte della determinazione regionale, della legge regionale n. 11 del 2001 nella parte in cui l’esclusione dalla procedura VIA della suddetta variante progettuale è stata adottata senza il necessario approfondimento istruttorio.<br />	<br />
Con atto di motivi aggiunti veniva poi impugnata la deliberazione di giunta regionale n. 701 del 6 maggio 2008. Ad essa si estende la censura sub a), ossia la violazione dell’art. 5.07 delle NTA del PUTT, atteso che non sarebbero stati adeguatamente valutati i necessari presupposti per la prevista procedura di deroga (interesse preminente, compatibilità con le finalità di tutela ed assenza di alternative localizzatrici). Con lo stesso atto, da un lato si integra quanto già sollevato sotto il profilo di carente istruttoria avverso la determinazione regionale di esclusione dalla VIA (soprattutto in ordine alla mancata verifica sull’impatto acustico e sul rischio di incidenti, e comunque in merito alla delega circa il rispetto di tali adempimenti in capo al Comune); dall’altro lato vengono poi formulate le seguenti ulteriori censure:<br />	<br />
c) violazione della legge regionale n. 27 del 1998 ed erroneità dei presupposti, nella parte in cui l’autorizzazione in deroga si riferisce al solo aerogeneratore n. 10. Gli altri aerogeneratori (n. 7 n. 9) sono stati infatti esclusi in quanto l’oasi di protezione “Madonna della Cirimanna” sarebbe oggetto di riperimetrazione in forza della quale solo la torre n. 10 risulterebbe ricompresa nella suddetta area. In particolare, la violazione consisterebbe nel fatto che tale riperimetrazione sarebbe stata, al momento della impugnata determinazione regionale, oggetto di approvazione soltanto provinciale e non anche regionale, il cui recepimento è condizione necessaria per il perfezionamento dell’atto di modificazione in parola. Ne deriva l’erroneità del presupposto alla base della delibera, atteso che al momento della sua adozione anche le altre due torri eoliche rientravano nel perimetro – formalmente vigente – dell’oasi di protezione;<br />	<br />
d) in dichiarata integrazione del ricorso già presentato, si eccepisce la violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006, da parte della determinazione di esclusione dalla VIA n. 675 del 2007, nella parte in cui ha considerato come inidonee per la installazione dei suddetti impianti le oasi di protezione;<br />	<br />
e) violazione dell’art. 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004 nella parte in cui, omettendo di considerare che l’area è soggetta a vincolo paesaggistico imposto con decreto ministeriale, non è stato acquisito la prescritta autorizzazione paesaggistica, con la partecipazione della soprintendenza statale in sede di cogestione del vincolo medesimo;<br />	<br />
f) violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006 e della legge n. 241 del 1990 nella parte in cui vi sarebbe stata una inversione procedimentale tra determinazione VIA e autorizzazione unica, nel senso che quest’ultima è stata rilasciata (23 maggio 2006) prima della valutazione di compatibilità ambientale (20 dicembre 2007).<br />	<br />
Si costituivano in giudizio il Comune di Ruffano e la ditta contro interessata per eccepire complessivamente, oltre alla infondatezza del ricorso nel merito: in primo luogo la legittimazione ad causam dei ricorrenti per mancanza del requisito della “vicinitas”, nonché il difetto di interesse a ricorrere di alcuni di essi i quali avrebbero nel frattempo stipulato atto preliminare di locazione di un terreno destinato, per l’appunto, alla installazione di una delle torri eoliche in progetto; in secondo luogo, la tardività del medesimo ricorso quanto alla autorizzazione unica del 2006, nonché l’inammissibilità consequenziale del resto del gravame; in terzo luogo, la tardività del ricorso anche in merito alla determinazione di esclusione dalla VIA (pubblicata sino a 2 gennaio 2008 presso l’albo dell’ufficio ecologia della Regione Puglia); in quarto luogo, la tardività dell’impugnazione della delibera comunale n. 43 del 21 dicembre 2007; in quinto luogo, l’inammissibilità per difetto di interesse in relazione ad atti di natura endoprocedimentale (autorizzazione paesaggistica in deroga e determinazione esclusione VIA); in sesto luogo, l’inammissibilità di alcune delle censure sollevate con i primi motivi aggiunti, in quanto relative alla determinazione n. 675 del 2007, piuttosto che alla delibera n. 701 del 2008.<br />	<br />
Con ordinanza n. 681 del 30 luglio 2008 questa sezione accoglieva l’istanza di tutela cautelare, soprattutto “considerato che gli atti gravati sembrano essere stati adottati in assenza di un completo e definito quadro istruttorio sia con riferimento al particolare valore paesaggistico delle aree interessate dall’intervento, sia con riferimento (cfr. determinazione di non assoggettabilità a VIA) ai necessari approfondimenti già evidenziati in sede di rilascio dell’autorizzazione unica (concernenti impatto acustico, evoluzione ombra giornaliera e gittata massima in caso di incidenti) legati alla presenza di masserie nei luoghi destinati all’intervento”, nonché in considerazione del fatto “che la procedura derogatoria di cui all’art. 5.07 delle NTA del PUTT sembra essersi svolta sulla base di erronei presupposti, atteso che l’oasi di protezione ove collocare parte dell’impianto non ha ancora formato oggetto di specifiche e definitive modificazioni sul piano formale e sostanziale”.<br />	<br />
A seguito di tale ordinanza, la Regione Puglia adottava nuova delibera di autorizzazione in deroga (n. 1843 del 20 settembre 2009), questa volta facendo riferimento alla vigente perimetrazione dell’oasi di protezione e così ampliando l’ambito della suddetta deroga anche agli aerogeneratori n. 7 e n. 9. Per il resto confermava le stesse motivazioni di cui al provvedimento n. 701. <br />	<br />
Anche avverso tale delibera venivano riproposte – ad eccezione di quella relativa alla violazione della legge regionale n. 27 del 1998 – le stesse censure sollevate nei confronti del precedente atto. Ad esse si aggiungono i seguenti ulteriori motivi di ricorso, sempre sollevati avverso la delibera n. 1843 del 20 settembre 2009:<br />	<br />
g) violazione della legge regionale n. 14 del 2007, recante tutela degli ulivi monumentali, nella parte in cui non sarebbe stato preventivamente acquisito il parere della Commissione tecnica di cui all’art. 3 della stessa legge;<br />	<br />
h) la violazione del PUTT e dell’art. 14 del regolamento n. 16 del 2006 nella parte in cui la determinazione n. 1483 prevede strade di collegamento quali opere accessorie per la realizzazione del parco eolico;<br />	<br />
i) la violazione delle disposizioni regionali e statali in materia di smaltimento degli olii esausti;<br />	<br />
l) erroneità dei presupposti nella parte in cui non si è tenuto conto che, per tutti gli altri aerogeneratori non compresi nella determinazione di esclusione dalla VIA del 20 dicembre 2007, è decorso il triennio di validità posto in capo alla determinazione n. 468 del 17 novembre 2005.<br />	<br />
In merito alla impugnazione della delibera di giunta regionale n. 1483 del 20 settembre 2009, la ditta controinteressata ha poi sollevato eccezione di tardività in quanto i ricorrenti avrebbero avuto “piena conoscenza” del suddetto atto già in data 23 ottobre 2008, in occasione della notificazione dell’atto di appello avverso l’ordinanza di questa sezione n. 681 del 2008, dunque oltre sessanta giorni prima della notifica dei secondi motivi aggiunti (con i quali è stata impugnata la delibera n. 1483).<br />	<br />
Con atto depositato in data 20 ottobre 2009, la Provincia di Lecce spiegava intervento ad adiuvandum.<br />	<br />
Alla pubblica udienza del 21 ottobre 2009 le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni e la causa veniva infine trattenuta in decisione. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>1. In via preliminare:<br />	<br />
a) va dichiarato inammissibile l’intervento spiegato dalla Provincia di Lecce, notificato alle parti costituite non prima di due giorni precedenti alla pubblica udienza del 21 ottobre 2009: ed infatti, sebbene la legge non stabilisca un termine per la notificazione dell’atto di intervento, è d’uopo porre un limite in tal senso, costituito dai termini previsti dall’art. 23, quarto comma, della Legge TAR per la presentazione di documenti e di memorie per le altre parti costituite e comunque per l’amministrazione resistente, ossia rispettivamente 20 e 10 giorni prima dell’udienza di discussione del ricorso, non potendosi comprimere tale diritto delle parti (le quali non hanno peraltro manifestato, in pubblica udienza, la volontà di non avvalersi dei predetti termini); <br />	<br />
b) va rigettata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti. Ciò in quanto il criterio della vicinitas, quand’anche si accolga la tesi dell’amministrazione comunale relativa al fatto che le proprietà di alcuni dei ricorrenti non sarebbero così prossime al sito oggetto di intervento, va valutato in relazione al tipo di impianto o edificio che si intende realizzare. In questa direzione, è chiaro che il rapporto c.d. di immediata contiguità, mentre è necessariamente richiesto per la realizzazione di talune strutture di minore impatto visivo (es. edifici di qualche piano, tralicci isolati, etc.), non lo è altrettanto – quanto meno in tale misura – per impianti di più ampia percezione visiva come quelli di cui si discute (parco eolico costituito da 11 pale), i quali determinano come noto una “notevole visibilità di tali elementi dalle lunghe distanze” (cfr. TAR Sardegna, II, 3 ottobre 2006, n. 2083).<br />	<br />
In ogni caso, è dimostrato che la masseria “Occhiazzi” (di proprietà di uno dei ricorrenti), da un esame delle planimetrie versate in atti sembra essere prossima, ossia sulla base del criterio sopra indicato della immediata contiguità (e per ammissione stessa del comune resistente), ad alcuni aerogeneratori interessati dallo spostamento (nn. 4, 6, 7, 9 e 12). <br />	<br />
Né può valere al riguardo la circostanza che lo stesso ricorrente abbia in passato stipulato, proprio con la ditta contro interessata, un contratto preliminare per la locazione di una parte del terreno di sua proprietà, onde destinarla alla allocazione di una delle torri: ed infatti, tale impegno non è stato seguito dalla stipulazione dell’atto definitivo, il quale soltanto avrebbe potuto eventualmente fare sorgere qualche dubbio in ordine alla sussistenza di un interesse concreto ed attuale da parte del ricorrente medesimo.<br />	<br />
2. Ancora preliminarmente deve pronunziarsi:<br />	<br />
a) la irricevibilità per palese tardività del ricorso quanto alla autorizzazione unica di cui alla determinazione regionale n. 451 del 23 giugno 2006, pubblicata sul BURP n. 70 in data 8 luglio 2006, laddove il ricorso originario è stato notificato soltanto nel marzo del 2008, dunque ben oltre il termine decadenziale legalmente fissato;<br />	<br />
b) il rigetto della eccezione di inammissibilità del gravame in merito agli atti successivi alla autorizzazione unica del 2006, ossia la nuova determinazione di esclusione dalla VIA e l’autorizzazione paesaggistica regionale in deroga. Ed infatti, le modifiche apportate, sia in senso quantitativo (mediante lo spostamento di ben sette torri eoliche su undici) sia in senso qualitativo (lo spostamento di alcune comporta persino il ricorso alla procedura di deroga al PUTT), sono tali da comportare una rivisitazione in chiave sostanziale e soprattutto essenziale di (almeno) parte del progetto, con conseguente riavvio in parte qua delle procedure autorizzative e dunque con nuova valutazione degli interessi, pubblici e privati, di tutte le parti in gioco, ivi compresi quelli – se del caso oggetto di lesione – posti in capo a individui che possano subire un concreto pregiudizio dalla realizzazione dell’impianto. Tanto che, come ammesso dalla stessa difesa della società contro interessata, il procedimento di variante dovrà giocoforza concludersi con una nuova autorizzazione unica. Si veda in tal senso, poi, la nota-circolare del settore ecologia della Regione Puglia n. 7048 del 9 giugno 2006, ove si fa riferimento alla necessità di sottoporre alle valutazioni dei competenti organi regionali ogni proposta di modifica dei progetti eolici, pur se effettuate nella stessa area di intervento, e ciò per il necessario rispetto dei parametri, dei vincoli e delle distanze previste al riguardo dalla linee guida regionali adottate in subiecta materia;<br />	<br />
c) il rigetto dell’eccezione di tardività relativa alla determinazione di esclusione dalla VIA, e ciò in quanto occorre tenere presente, nella specie, la pubblicazione avvenuta sul BURP in data 18 febbraio 2008 e non quella precedentemente avvenuta presso l’albo dell’ufficio regionale. Depone in tal senso l’art. 27 del codice dell’ambiente, a mente del quale “dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati”. Stante l’inequivocabile tenore della disposizione appena richiamata, non è dunque possibile fare riferimento ad altre forme di pubblicazione, soprattutto se a detrimento della parte ricorrente, ai fini dell’utile decorso dei termini prescritti per l’impugnativa giurisdizionale;<br />	<br />
d) il superamento dell’eccezione di tardività relativa alla impugnazione della delibera comunale n. 43 del 21 dicembre 2007, e ciò in quanto si tratta di atto consultivo che riverbera, se del caso, la propria lesività soltanto in occasione della delibera di giunta regionale – questa invece sì tempestivamente impugnata – che definisce il procedimento di autorizzazione in deroga al PUTT;<br />	<br />
e) il rigetto della eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, con riferimento alla determinazione di esclusione dalla VIA ed alla autorizzazione in deroga al PUTT, atti ritenuti dalla parti resistenti come meramente interni al procedimento. In realtà, si tratta invece di atti dotati di autonoma rilevanza lesiva, attesa la loro idoneità ad incidere direttamente sulle posizioni giuridiche vantate dai ricorrenti, e dunque l’efficacia condizionante che i medesimi sono in grado di riverberare all’interno della decisione finale che chiude l’intero procedimento. Elementi nella direzione delle immediata lesività sono peraltro ricavabili in via normativa, e in particolare dall’art. 146, comma 13, del decreto legislativo n. 42 del 2004 (ove si afferma che “l’autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, … da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse”), nonché dall’art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, laddove è previsto che “la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione”, ma soprattutto dall’art. 27, comma 1, ultimo periodo, del predetto codice, a norma del quale “dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ovvero dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati”. Con ciò si vuole dire, soprattutto con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, che se da un lato non si può pretendere la immediata impugnazione della VIA se non unitamente all’atto che definisce l’intero procedimento autorizzatorio (si veda in tal senso l’art. 14-ter, comma 10, della legge n. 241 del 1990, a norma del quale “il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati”), dall’altro lato neppure si può impedire, al soggetto che ravvisa una lesione della propria posizione giuridica direttamente derivante dal medesimo provvedimento VIA (quand’anche di non assoggettabilità), di gravare quest’ultimo in via immediata. L’impugnazione immediata della VIA, in altre parole, costituisce una facoltà e non anche un onere.<br />	<br />
f) il rigetto dell’eccezione di tardività dei secondi motivi aggiunti formulati avverso la delibera n. 1483 del 20 settembre 2009. In proposito, si rammenta che nell’atto di appello notificato il 23 ottobre 2008 l’odierna contro interessata esponeva che “la Regione Puglia, con deliberazione di GR n. 1483 del 20 settembre 2008, adottava una nuova autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 5.07 del PUTT, in cui verificava la non intervenuta conclusione del procedimento di riperimetrazione avviato dalla Provincia di Lecce, ma valutava comunque sussistenti i presupposti per la deroga con riferimento all’intero progetto”. Deduce la parte controinteressata che, a fronte di tale “notizia”, i termini per impugnare la richiamata delibera avrebbero dovuto scattare dalla notifica dell’appello e non dalla successiva pubblicazione (per esteso) della stessa delibera sul BURP. Il collegio è ben consapevole dell’esistenza di un orientamento secondo cui la pubblicazione dell’atto, come criterio di individuazione del termine di proposizione del ricorso, non è sostitutivo degli altri criteri previsti dalla legge (notificazione e piena conoscenza), ma, laddove non sia richiesta diretta notifica (come nella specie), vale ad individuare un termine e viene incontro ad esigenze di certezza e stabilità dell’azione amministrativa. Ciò tuttavia non implica che, laddove dell’atto si abbia comunque avuta “piena conoscenza”, a fini impugnatori il termine decorra comunque dalla data di cessazione della pubblicazione, perché allora, lungi dal soddisfare esigenze di certezza, la pubblicazione varrebbe soltanto a prorogare surrettiziamente (e ingiustificatamente) i termini decadenziali di impugnazione. Tanto premesso, occorre allora valutare se l’atto di appello notificato il 23 ottobre 2008, così come formulato nella parte di interesse, possa costituire “piena conoscenza” del provvedimento di cui si lamenta in questa sede l’illegittimità. Al riguardo, il collegio ritiene di aderire a quell’orientamento (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 522) secondo cui, “al fine della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento, non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo carattere sfavorevole per il destinatario, occorrendo conoscerne invece il contenuto per poter valutare se l’atto è illegittimo o meno”. Pertanto, ove l’interessato abbia avuto notizia circa l’esistenza di un provvedimento sfavorevole, senza la motivazione posta a corredo, lo stesso conserva una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l’atto per poi proporre i motivi aggiunti, potendo ben attendere di acquisire la motivazione dell’atto (nel caso di specie mediante la pubblicazione sul BURP) per poter valutare, una volta avuta conoscenza del suo contenuto e quindi del suo “effetto lesivo”, se impugnarlo o meno. Ed infatti, il c.d. “effetto lesivo” non deriva solo dall’essere il provvedimento sfavorevole, ma dall’essere “illegittimamente sfavorevole” (cfr., in termini, Cons. St., sez. V, 30 aprile 2002, n. 290). Del resto, poiché la motivazione del provvedimento non ha carattere opzionale ma è obbligatoria, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, la mera notizia che esiste un provvedimento non può essere equiparata alla piena conoscenza del provvedimento medesimo. In questa direzione l’atto di appello, nel richiamare la delibera poi gravata, si limitava ad enunciarne il carattere sfavorevole nei confronti degli odierni ricorrenti, in forza della sussistenza dei presupposti previsti per l’adozione della deroga, senza tuttavia evidenziare se gli stessi presupposti erano stati o meno valutati alla luce di nuovi a più approfonditi percorsi motivazionali, aspetto questo che costituiva proprio oggetto precipuo di (almeno parte dei motivi di) ricorso. <br />	<br />
3. Allo stesso modo deve pronunziarsi:<br />	<br />
a) l’inammissibilità del motivo sub d) della parte in fatto proposto con i primi motivi aggiunti, atteso che non si tratta di integrazione di quanto già censurato con il ricorso originario – sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione – avverso la determinazione regionale di esclusione dalla VIA (n. 675 del 20 dicembre 2007, pubblicata sul BURP del 12 febbraio 2008), quanto piuttosto di nuovo motivo, proposto in quanto tale oltre il termine decadenziale (ossia in data 4 luglio 2008), avente ad oggetto la violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006, violazione di cui non v’è traccia – neppure da una lettura in concreto – nel richiamato ricorso originario;<br />	<br />
b) l’inammissibilità della censura sub f) della parte in fatto, sollevata avverso la determinazione regionale n. 675 del 20 dicembre 2007, in quanto formulata per la prima volta con i primi motivi aggiunti notificati in data 4 luglio 2008 (dunque tardivamente proposta). In ogni caso, la stessa sarebbe infondata in quanto la determinazione del 20 dicembre 2007 è stata adottata a seguito delle prescrizioni e delle modifiche progettuali previste dalla stessa autorizzazione del 2006. D’altra parte, in esito alla predetta procedura di variante sarà necessario acquisire una nuova autorizzazione unica, senza incorrere così nella denunziata censura di inversione procedimentale;<br />	<br />
c) l’inammissibilità del motivo di censura relativo alla mancata acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 (codice dei beni culturali). In particolare, il motivo è irricevibile in quanto tardivamente proposto quanto alla autorizzazione unica n. 451 del 2006, e inammissibile per difetto di interesse con riferimento alla attuale procedura di variante dal momento che la stessa non ha ancora avuto esito, mediante una nuova autorizzazione unica (in variante), potendo sino a quel momento il privato attivare le relative richieste di parere;<br />	<br />
d) la sopravvenuta improcedibilità della censura sub c) in quanto superata dal fatto che la successiva determinazione regionale n. 1843 del 20 settembre 2008, in esecuzione alla citata ordinanza cautelare di questa sezione, ha poi esteso la procedura di deroga anche alle altre due torri eoliche precedentemente escluse in quanto ritenute al di fuori del perimetro dell’oasi di protezione;<br />	<br />
e) l’inammissibilità per difetto di interesse della censura sub f), proposta con i secondi motivi aggiunti, e ciò in quanto – in disparte ogni considerazione relativa alla mancata dimostrazione circa la presenza di ulivi monumentali nell’area in questione – il relativo parere della commissione tecnica di cui all’art. 3 della legge regionale n. 14 del 2007, ben può essere ancora acquisito, in questa fase procedimentale, in vista della nuova autorizzazione unica che, in ordine al progetto di variante, dovrà essere successivamente ottenuta;<br />	<br />
f) l’inammissibilità per difetto di interesse della censura sub i), dato che il rispetto della normativa in materia di eliminazione degli olii esausti ben potrà formare oggetto di approfondimento in sede di (nuova) autorizzazione unica;<br />	<br />
g) l’inammissibilità della censura sub l) in quanto, sempre in vista della nuova autorizzazione unica, potrà essere utilmente riaperto il procedimento diretto all’eventuale rinnovo della determinazione di esclusione dalla VIA n. 468 del 17 novembre 2005, relativa ossia a tutti gli altri aerogeneratori diversi da quelli oggetto della determinazione n. 675 del 20 dicembre 2007. <br />	<br />
04. A questo punto possono essere vagliate le due principali censure di merito sub a) e b) della parte in fatto.<br />	<br />
4.1. Quanto alla determinazione di esclusione dalla VIA (n. 675 del 20 dicembre 2007), va innanzitutto premessa l’ammissibilità della terza censura formulata con i primi motivi aggiunti, riguardante in particolare la mancata valutazione (o comunque l’erronea indicazione dell’ente a ciò preposto, ossia il Comune) circa l’impatto acustico, l’evoluzione dell’ombra giornaliera e della gittata massima in caso di incidente. Tale censura (peraltro già accennata nella parte in fatto del ricorso originario), a differenza della asserita violazione del regolamento regionale n. 16 del 2006 sulla inidoneità dell’area, costituisce infatti effettiva integrazione del secondo motivo formulato nel ricorso originario con riguardo al difetto di istruttoria della determinazione di esclusione dalla VIA. <br />	<br />
4.2. Ciò premesso, già in sede di autorizzazione unica (n. 451 del 23 maggio 2006), e in particolare durante i relativi lavori della conferenza di servizi, l’ARPA Puglia aveva rilevato “la presenza di masserie o comunque possibili insediamenti abitativi a distanza dagli aerogeneratori inferiore a 300 metri”, con la conseguenza che sin da allora era stata espressa l’esigenza di calcolare l’impatto acustico, nonché “l’evoluzione dell’ombra giornaliera per evitare eventuali interferenze”.<br />	<br />
Tali adempimenti istruttori non sembrano essere stati adeguatamente soddisfatti neppure in occasione della successiva determinazione n. 675 del 2007, nella parte in cui si afferma che “dalla documentazione presentata non si rinvengono approfondimenti, già richiesti dall’ARPA in sede di conferenza di servizi sul progetto originario, in merito agli impianti acustici, all’evoluzione dell’ombra giornaliera, alla gittata massima in caso di incidente relativamente alla variante di progetto”. E ciò “considerato che l’area di progetto è caratterizzata dalla presenza di masserie diffuse”.<br />	<br />
4.3. Siffatta verifica (circa il rispetto della normativa sull’impatto acustico, sulla evoluzione dell’ombra giornaliera e sul rischio di incidente) viene poi demandata al Comune e dal suo positivo esito dipende l’efficacia della determinazione stessa.<br />	<br />
4.4. Ora, è ben evidente la violazione della legge regionale n. 11 del 2001 e della correlata normativa statale in subiecta materia nella parte in cui le predette analisi non vengono svolte in seno al procedimento (in via ordinaria, la conferenza di servizi) preordinato alla adozione delle determinazione VIA (o di esclusione della medesima), ma vengono differite ad una successiva fase, ossia ad una valutazione postuma peraltro rimessa alla amministrazione comunale.<br />	<br />
Ed infatti, è compito della struttura regionale preposta alla VIA prima assumere e poi valutare, direttamente in seno al procedimento che si svolge dinanzi ad essa, tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini dell’espressione del parere di compatibilità (o di non assoggettabilità).<br />	<br />
Elementi nella direzione appena delineata possono essere utilmente tratti dall’art. 25, comma 1, del codice dell’ambiente (“valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione”), a norma del quale “le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte dall’autorità competente”, e del successivo art. 26, comma 1, dello stesso codice (“Decisione”), secondo il quale “l’autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell&#8217;impatto ambientale”, senza pertanto rinviare il perfezionamento di siffatta decisione a successive ed ulteriori sub-attività, tra l’altro demandate ad altre amministrazioni non direttamente competenti in subiecta materia. <br />	<br />
4.5. Né appare condivisibile quanto affermato dalla ditta contro interessata in ordine alla possibilità di attribuire ad altri enti, ai sensi della legge regionale n. 11 del 2001, lo svolgimento di taluni compiti, posto che tra questi, ai sensi dell’art. 16, commi 8 e 9 della legge citato, rientrano mere funzioni di controllo delle prescrizioni adottate in seno alla VIA e di monitoraggio dell’attività svolta in fase di esercizio, ossia adempimenti amministrativi che si pongono “a valle” del procedimento di autorizzazione, non anche la analisi preventiva dei processi produttivi che si intendono attivare e del loro corretto svolgersi nel rispetto dei valori ambientali, la quale concerne un tipo di valutazione che si colloca “a monte” del procedimento di eventuale assentimento dell’istanza.<br />	<br />
4.6. Per tutte le ragioni sopra evidenziate lo specifico motivo di ricorso merita dunque accoglimento.<br />	<br />
5.1. Quanto, poi, alla violazione delle disposizioni del PUTT in tema di autorizzazione in deroga, si rammenta che l’art. 5.07, punto n. 3, delle NTA del PUTT (“Deroga al Piano”), prevede che “è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche e opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere:<br />	<br />
&#8211; siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali previste nei luoghi;<br />	<br />
&#8211; siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;<br />	<br />
&#8211; non abbiano alternative localizzative.”.<br />	<br />
Va ulteriormente premesso che alcuni aerogeneratori (n. 7 e n. 10) rientrano in ambiti territoriale estesi B del PUTT, mentre altri (1, 4, 5, 6 e 12) in ambiti territoriale estesi di tipo C.<br />	<br />
Gli indirizzi di tutela relativi al primo ambiti prevedono tra l’altro la conservazione e valorizzazione dell’assetto attuale, nonché la massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio (art. 2.02 del PUTT), anche con riferimento alla possibilità di installare insediamenti produttivi, tralicci e antenne (o strutture similari, si deve intendere).<br />	<br />
Dal canto suo, la classificazione “C” prevede la salvaguardia e la valorizzazione dell’assetto attuale, nonché una trasformazione del medesimo assetto “che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica” (art. 2.02, punto 1.3.).<br />	<br />
5.2. La delibera regionale afferma che l’area interessata dall’intervento è “caratterizzata da peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela”.<br />	<br />
Il progetto che si intende realizzare si pone inoltre, almeno in parte (torri n. 7, n. 9 e n. 10), all’interno di un ambito territoriale distinto, ossia dell’oasi di protezione “Madonna della Cirimanna”, costituendo pertanto deroga alle suddette prescrizione di base.<br />	<br />
Per quanto attiene alla compatibilità con i valori paesaggistici si afferma, in particolare, nella delibera in parola che, anche “a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal PUTT … l’intervento in progetto, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà comunque ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l’esistente rapporto paesistico-ambientale tra le emergenze paesaggistiche individuate dal PUTT/P ed il loro intorno diretto”.<br />	<br />
Conclude sul punto la suddetta determinazione affermando pertanto che le opere suddette risultano “compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi”.<br />	<br />
Quanto invece al preminente interesse per la popolazione residente esso “risponde all’esigenza di ottenere energia da fonti pulite rinnovabili, che si traduce in benefici per la popolazione anche in considerazione dei benefits offerti all’amministrazione comunale”.<br />	<br />
Infine, si afferma che “le opere non hanno alternative localizzative e ciò in conseguenza dei dati anemometrici che individuano nell’ambito d’intervento valori ottimali per l’insediamento dell’impianto in argomento”.<br />	<br />
Conclude il provvedimento ritenendo che, “alla luce di quanto sopra riportato, per le opere di cui trattasi ricorrono pienamente i presupposti di cui all’art. 5.07 delle NTA del PUTT/P che consentono il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base”.<br />	<br />
5.3. Tanto premesso, ritiene il collegio che la delibera citata, con riferimento alla deroga da accordare in relazione a tre delle pale da localizzare ex novo (torri nn. 7, 9 e 10), risulti viziata sia da difetto di motivazione (soprattutto in relazione alla compatibilità paesaggistica dell’intervento con il sito e quanto al preminente interesse per la popolazione locale) sia da difetto di istruttoria ed erroneità dei presupposti (quanto alle alternative localizzative).<br />	<br />
5.3.1. Relativamente al primo aspetto (difetto di motivazione), è evidente come si tratti di considerazioni generiche, connotate dall’utilizzo di clausole di stile nonché meramente ripetitive del dato normativo, prive di qualsivoglia analisi circa l’impatto che in concreto l’intervento è in grado di determinare sull’ambiente circostante, o meglio sul contesto paesaggistico (a nulla rilevando l’assenza di habitat naturali, nonché la mancata incidenza sulla flora e sull’assetto idrogeologico, valutazioni queste da ricondurre a diverse sfere di interessi).<br />	<br />
Detta motivazione, nel caso di specie, appare tanto più necessaria ove soltanto si consideri che si tratta di intervenire in deroga rispetto al piano paesaggistico, nonché all’interno di un’area (“Parco rurale della terra dei due mari”) oggetto di specifiche iniziative di valorizzazione da parte del Comune di Ruffano (delibera consiliare n. 316 del 6 dicembre 2005), mediante opere di “rilevante trasformazione” tali da comportare “una modificazione permanente degli elementi paesaggistici strutturanti l’ambito territoriale interessato” (cfr. nota settore urbanistico regionale in data 12 ottobre 2007).<br />	<br />
Si consideri al riguardo che, come correttamente posto in evidenza dalla difesa dei ricorrenti, si tratterebbe di inserire torri di tale altezza (80 mt) in un contesto paesaggistico in cui il dislivello tra la piana insediata ed il ciglio (ossia il salto di quota che caratterizza il contesto) consiste in soli 70 metri.<br />	<br />
In sintesi, non viene svolta una approfondita analisi circa la effettiva compatibilità dell’intervento e l’interferenza visiva dallo stesso determinata con le finalità di tutela imposte in via generale dalla pianificazione di settore, le quali impongono per tali ambiti – è bene ricordarlo – di evitare “ogni alterazione della integrità visuale” (cfr. art. 3.05, punto 4.1). <br />	<br />
5.3.2. Per quanto attiene, poi, al preminente interesse per la collettività, ci si limita a sottolineare in astratto i vantaggi derivanti dall’utilizzo di energie alternative, sulla base di notorie considerazioni di massima (“l’interesse pubblico discende dall’art. 12 del d.lgs. n. 387/03, che dichiara di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”), senza soffermarsi sull’analisi dei costi e dei benefici legati, in concreto, all’utilizzo o meno di tali fonti energetiche per la collettività di riferimento, anche in relazione agli effetti che dal loro inserimento possano derivare in termini di attrazione turistica del sito interessato. Anzi, il provvedimento sembra accordare notevole importanza alle royalties riconosciute al Comune, quale fattore di preminente interesse per la collettività, in modo da attribuire prevalenza assoluta agli aspetti economici rispetto a tutti gli altri profili, e in particolare a quelli relativi alla tutela del territorio. <br />	<br />
5.3.3. Con riferimento al secondo aspetto (difetto di istruttoria), la delibera di giunta regionale sembra avere in effetti acriticamente recepito la posizione della ditta ricorrente in ordine alla mancanza di valide alternative. Assenza che deriverebbe, a parere della ditta controinteressata, da taluni dati anemometrici in suo possesso i quali avrebbero individuato “nell’ambito di intervento valori ottimali per l’insediamento dell’impianto in argomento”.<br />	<br />
Ora, a prescindere dalla attendibilità o meno di dette rilevazioni (si tratta in effetti di dati che la ditta contro interessata ha ricavato, come si evince dalle pagg. 18-20 dello studio di impatto paesaggistico prodotto in atti, dal monitoraggio effettuato nelle stazioni di Galatina e Santa Maria di Leuca, e dunque non direttamente sul sito in questione, non potendosi ritenere sufficiente a tal fine la mera intenzione di installare siffatti strumenti nell’area di interesse), è evidente come alcuna valutazione sia stata condotta, con riferimento all’indice di ventosità, rispetto ad altre aree non gravate da vincoli così stringenti.<br />	<br />
Soprattutto va considerato che la presenza o meno di valide alternative costituisce indagine istruttoria che, seppure non escluda una valutazione preliminare da parte della ditta interessata, comunque deve essere di esclusivo appannaggio delle amministrazioni competenti, e ciò soprattutto ove si consideri che si tratta di operare un intervento in deroga la quale implica, di per sé, una rigorosa ed accurata attività di analisi preventiva di impatto.<br />	<br />
D’altra parte, riservare questa fase alla sola iniziativa della ditta che chiede l’autorizzazione implicherebbe, stante l’interesse di questa a conservare per diverse ragioni l’originaria progettazione e le connesse scelte localizzative, soluzioni sistematicamente dirette ad escludere la sussistenza di possibili alternative nel senso sopra indicato.<br />	<br />
5.3.4. La censura qui esaminata merita dunque accoglimento. <br />	<br />
6. In questa stessa direzione v’è difetto di istruttoria e violazione del PUTT (art. 3.03) e del regolamento regionale n. 16 del 2006 anche nella parte in cui non è stata condotta una adeguata analisi circa la c.d. minimizzazione delle opere di accesso all’impianto, in base alla quale “la scelta del sito di impianto dovrà tenere conto del criterio di minimizzare la necessità di nuove piste o di pesanti interventi di adeguamento per le strade già esistenti” [art. 14, comma 3, lettera D), del regolamento regionale citato]. Ciò anche in considerazione di quanto prescritto dall’art. 3.03 del PUTT, secondo cui va evitata “la costruzione di nuove strade e l’ampliamento di quelle esistenti”.<br />	<br />
Nei termini anzidetti va dunque accolta anche la censura sub h).<br />	<br />
7. Ne deriva, da quanto sopra affermato, la fondatezza del ricorso e pertanto il suo accoglimento. Per l’effetto, vanno annullate la determinazione regionale n. 675 del 20 dicembre 2007, la delibera di giunta regionale n. 701 del 6 maggio 2008 e la delibera di giunta regionale n. 1483 del 20 settembre 2008.<br />	<br />
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si ritiene poi di compensare le medesime per quanto attiene alla posizione della Provincia di Lecce. </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.<br />	
</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, prima sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 532/2008, previa estromissione della Provincia di Lecce lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione regionale n. 675 del 20 dicembre 2007, la delibera di giunta regionale n. 701 del 6 maggio 2008 e la delibera di giunta regionale n. 1483 del 20 settembre 2008.<br />	<br />
Liquida le spese di giudizio in complessive euro 4.000 (quattromila), oltre IVA e CPA, da corrispondersi in favore dei ricorrenti in parte eguali, da parte dell’amministrazione comunale intimata e della società contro interessata, in favore dei ricorrenti.<br />	<br />
Spese compensate con riferimento alla Provincia di Lecce. <br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21/10/2009 con l&#8217;intervento dei Magistrati:<br />	<br />
Aldo Ravalli, Presidente<br />	<br />
Luigi Viola, Consigliere<br />	<br />
Massimo Santini, Referendario, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 03/12/2009</p>
<p>	</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-3-12-2009-n-2987/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 3/12/2009 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2987/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2987</a></p>
<p>Pres. G. Trotta – Est. C. Salvatore Società cooperativa edilizia Pegaso (Avv. L. Paccione) c/ Comune di Bari (Avv. R. Verna). sulla necessità della relazione finanziaria, con l&#8217;indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati, in tema di lottizzazione Urbanistica ed Edilizia – Progetto di lottizzazione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. G. Trotta – Est. C. Salvatore<br /> Società cooperativa edilizia Pegaso (Avv. L. Paccione) c/<br /> Comune di Bari (Avv. R. Verna).</span></p>
<hr />
<p>sulla necessità della relazione finanziaria, con l&#8217;indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati, in tema di lottizzazione</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Urbanistica ed Edilizia – Progetto di lottizzazione – Elaborati da produrre – Relazione finanziaria – Indicazione sommaria ripartizione oneri – Necessità – Ragione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>La relazione finanziaria con l’indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati, prevista tra gli elaborati di cui deve essere corredato il progetto di lottizzazione, costituisce un documento che deve necessariamente essere prodotto dal soggetto istante, in quanto anche la lottizzazione a cura e spese del privato comporta l’assunzione di obblighi specifici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la previsione delle necessarie garanzie finanziarie per l’adempimento di tali obblighi sono da trasfondersi nella convenzione di lottizzazione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N.2987/2008<br />
Reg. Dec.<br />
N. 1620 Reg. Ric. <br />
Anno 2008<br />
<b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
<I>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
</I>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
(Sezione Quarta)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul <b>ricorso </b>in appello <b>n. 1620 del 2008</b>, proposto dalla </p>
<p><b>SOCIETA’ COOPERATIVA EDILIZIA PEGASO a r. l.,</b> in persona del legale rappresentante pro tempore Emanuele Loprieno, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Paccione, con il quale è  elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria, n. 2 presso dott. Alfredo Placidi.</p>
<p align=center>contro
</p>
<p></p>
<p align=justify>
<B>COMUNE DI BARI,</B> in persona del Sindaco IN CARICA, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Verna, elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia n. 79 presso lo studio dell’avv. Roberto Ciociola;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>E NEI CONFRONTI DI</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
REGIONE PUGLIA</b>, in persona del Presidente in carica della Giunta regionale, non costituita in giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>PER L&#8217;ANNULLAMENTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>della sentenza del TAR Puglia, sede di Bari – Sezione III, 5 settembre 2007. n. 2088.</p>
<p>Visto l‘appello con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del comune di Bari;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese.<br />
Visti tutti gli atti di causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del <i>6 maggio 2008</i> il Consigliere <i>Costantino Salvatore;<br />
</i>Uditi l’avv. Paccione per la società appellante e l’avv. Ciociola, in delegata sostituzione dell’avv. Verna, per il comune appellato.<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO
</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>	La società Cooperativa Edilizia Pegaso a r. l., con ricorso al TAR Puglia, impugnava la nota del Direttore della Ripartizione del Territorio e Qualità Edilizia del comune di Bari prot. n. 26307 del 4 febbraio 2005, nonché, ove occorra, la deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 19 novembre 2002, non conosciuta.<br />	<br />
La ricorrente premetteva di avere presentato in data 8 settembre 1983 un progetto di lottizzazione edilizia su area ubicata in Bari – Ceglie del Campo sulla via Ceglie – Roseto, ritenuto incompleto dall’Ufficio Tecnico del comune di Bari ed integrato con una istanza di integrazione-variante volta a garantire il rispetto della normativa sopravvenuta in materia di tutela del paesaggio.<br />
Aggiungeva che la domanda era stata respinta con la nota avanti specificata, perché, secondo il Direttore della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia l’area interessata al progetto di lottizzazione non è compresa tra i “territori costruiti” – come perimetrati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 19 novembre 2002 – ai fini dell’applicazione dell’art. 1.0.3 comma 5, punto 5.2 del P.U.T.T.  Paesaggio della Regione Puglia.<br />
In particolare, il piano di lottizzazione sarebbe risultato non “regolarmente presentato” in quanto la documentazione crittografica alla istanza non comprendeva gli elaborati di cui ai punti g), h) ed i) dell’art. 20 della legge regionale 20 giugno 1980, n. 56.<br />
Ciò premesso, la società deduceva le seguenti censure:<br />
1). Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1.03 punto 5 delle NTA allegate al PUTT/P della Regione Puglia, pubblicato sul BURP dell’11.1.2001. Violazione degli artt. 20 e ss. della legge regionale 26 giugno 1980, n. 56. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per assoluta carenza istruttoria.<br />
E’ infondato l’assunto per cui il progetto presentato dalla ricorrente sarebbe incompleto della documentazione richiesta dall’art. 20 della L.R. 56/80 ai punti g), h) e i).<br />
2). Violazione ed erronea applicazione dell’art. 1.03 punto 5.2 delle NTA allegate al PUTT/P della Regione Puglia, pubblicato sul BURP dell’11.1.2001. Violazione degli artt. 20 e ss. della L.R. 56/80. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e per assoluta carenza istruttoria.<br />
La circostanza che l’area per cui è causa non risulta elencata come “territorio costruito” dalla deliberazione del Consiglio Comunale  n. 169 del 2002, citata nella nota dirigenziale impugnata, sarebbe assolutamente irrilevante ai fini per cui è causa.<br />
Il Comune di Bari si costituiva in giudizio, deducendo l’infondatezza del ricorso, che era respinto dal TAR con la sentenza in epigrafe specificata.<br />
Contro tale sentenza la società ha proposto il presente appello, criticando le argomentazioni poste a base della statuizione e chiedendone l’integrale riforma.<br />
Il Comune di Bari si è costituito anche in questo grado del giudizio.<br />
Le parti hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive con apposite memorie.<br />
L’appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 maggio 2008.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Il progetto di lottizzazione della società ricorrente è stato respinto perché sfornito dei documenti indicati alle lettere g). h) e i) della legge regionale 20 giugno 1980, n. 56, con conseguente impossibilità di ricondurre il progetto in questione tra quelli regolarmente presentati alla data del 6 giugno 1990, termine ultimo per l’inserimento dell’area interessata nella perimetrazione e qualificazione di territorio costruito ex art. 1.03 comma 5 punto 5.2 delle NTA del PUTT Paesaggio della Regione Puglia.<br />
La società contesta la tesi dell’amministrazione, assumendo che il progetto, alla data del 6 giugno 1990, era completo di tutti gli elaborati richiesti dalla normativa. Ed, invero, l’elenco delle particelle catastali dei lottizzanti è contenuto nella originaria domanda di esame del progetto e nelle successive istanze del 26 febbraio 1985 e del 26 gennaio 1986; nella tavola grafica n. 2 del P.d.L. del 1983 sono riportati il disegno e la numerazione delle singole particelle catastali appartenenti ai firmatari; nella relazione al progetto sono diffusamente contenute le specifiche indicazioni normative; la mancanza della relazione finanziaria con l&#8217;indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati, lungi dal rappresentare una lacuna progettuale, sarebbe la logica conseguenza del fatto che l’attuazione della lottizzazione in oggetto non prevedeva e non prevede tutt’oggi alcun onere patrimoniale in capo all’ente locale resistente.<br />
La tesi della società è stata disattesa dal giudice di primo grado, ad avviso del quale la relazione finanziaria con l&#8217;indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati, prevista tra gli elaborati di cui deve essere corredato il progetto di lottizzazione, costituisce un documento che deve necessariamente essere prodotto dal soggetto istante a prescindere dalle valutazioni o previsioni che questi possa fare sulla sussistenza di oneri patrimoniali a carico del Comune derivanti dalla realizzazione del progetto.<br />
L’obbligo di presentazione della relazione finanziaria è giustificata dalla necessità di consentire all’Amministrazione di effettuare le proprie valutazioni in merito agli aspetti finanziari relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione così come ipotizzati dal proponente.<br />
La mancata presentazione della relazione finanziaria comporta, secondo il TAR, che il progetto della società non poteva essere incluso nel novero di quelli “regolarmente presentati” alla data del 6 giugno 1990, con conseguente insussistenza dei vizi dedotti nei riguardi del provvedimento impugnato.<br />
2. La società ripropone in questa sede le stesse argomentazioni poste a sostegno del ricorso di primo grado.dalle censure dedotte dalla ricorrente.<br />
In particolare, insiste nel sostenere, da un lato, l’esistenza a corredo del progetto di piano, dell’elenco delle particelle catastali dei lottizzanti contenuto sia nella originaria domanda di esame del progetto sia nelle successive istanze del 26 febbraio 1985 e del 26 gennaio 1986; della tavola grafica n. 2 del P.d.L. del 1983, nella quale sono riportati il disegno e la numerazione delle singole particelle catastali appartenenti ai firmatari; della relazione al progetto con la diffusa indicazione delle specifiche indicazioni normative; dall’altro lato, l’irrilevanza della mancata presentazione della relazione finanziaria con l&#8217;indicazione sommaria degli oneri da ripartire tra il Comune ed i privati, tenuto conto che l’attuazione della lottizzazione in oggetto non prevedeva e non prevede alcun onere patrimoniale in capo all’ente locale resistente.<br />
La tesi della società non può essere condivisa.<br />
In disparte ogni questione sulla presentazione degli elaborati diversi dalla relazione finanziaria, l’assunto della società sull’irrilevanza di quest’ultimo documento non considera che anche la lottizzazione a cura e spese del privato comporta l’assunzione di obblighi specifici per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la previsione delle necessarie garanzie finanziarie per l’adempimento di tali obblighi, da trasfondersi nella convenzione di lottizzazione.<br />
Non è, pertanto, esatto sostenere che la sua presentazione sia assolutamente irrilevante e, quindi, non in grado, per quel che concerne la presente controversia, a ritenere incompleta la domanda di lottizzazione alla data del 6 giugno 1990.<br />
Il primo motivo di appello va respinto.<br />
3. Con il secondo motivo di appello viene riproposta la tesi della natura meramente ricognitiva della deliberazione consiliare n. 169 del 2002 e, quindi, la sua ininfluenza in merito alla regolarità della propria domanda di lottizzazione.<br />
Anche questa doglianza va disattesa.<br />
In realtà, una volta stabilito che, ai fini dell’inserimento dei piani lottizzazione nell’ambito di “territori costruiti”, è necessario che la relativa domanda, per essere considerata regolarmente presentata alla data del 6 giugno 1990, deve essere corredata dalla documentazione prescritta dalla legge regionale 20 giugno 1980, n. 56 – Sezione II – Capo D – art. 18 e seguenti, appare evidente che l’infondatezza della censura in esame discente dalla considerazione che la società, per sua esplicita ammissione, a corredo della domanda non ha presentato la relazione finanziaria.<br />
In tale situazione ogni questione sulla natura ricognitiva o meno della menzionata deliberazione consiliare è del tutto irrilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato in primo grado.<br />
4. Alla luce della considerazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.<br />
Le spese del grado possono essere compensate sussistendo giusti motivi.<br />
<b></p>
<p align=center>
P.Q.M.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull’appello specificato in epigrafe, lo respinge.<br />
Spese del grado compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Roma, addì <i>6 maggio 2008</i>, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito in Camera <br />
di Consiglio con l’intervento dei Signori:<br />
Gaetano		Trotta 		Presidente<br />	<br />
Costantino 		Salvatore 		Consigliere est.<br />	<br />
Antonino   		Anastasi		Consigliere<br />	<br />
Anna  		Leoni			Consigliere<br />	<br />
Carlo 	          	Deodato		Consigliere																																																																																									</p>
<p align=center>
</p>
<p></p>
<p align=justify>
Depositata in Segreteria<br />
           16/06/2008</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-iv-sentenza-16-6-2008-n-2987/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Sentenza &#8211; 16/6/2008 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-2987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-2987/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-2987/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2987</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore Ciardo (avv. V. Pellegrino) c. Università degli Studi di Lecce (Avv. Stato), Commissione giudicatrice per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (Avv. Stato), Ministero Istruzione Università e Ricerca (Avv. Stato), Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-2987/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-2987/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Enrico D’Arpe – Estensore<br /> Ciardo (avv. V. Pellegrino) c. Università degli Studi di Lecce (Avv. Stato), Commissione giudicatrice per l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (Avv. Stato), Ministero Istruzione Università e Ricerca (Avv. Stato), Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (Avv. Stato), Marra (n.c.).</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art.1, d.l. n.107 del 2002, in tema di esame di abilitazione alla professione di ingegnere</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Professioni e mestieri – Ingegnere – Esame di abilitazione – Art.1, d.l. n.107 del 2002 – Interpretazione.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di esame di abilitazione alla professione di ingegnere, la previsione contenuta nell’art. 1, d.l. 10 giugno 2002 n.107 (convertito dalla l. 1 agosto 2002 n. 173), secondo cui, in via transitoria, i possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al d.m. 3 novembre 1999 n.509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato (abilitativi) secondo l’ordinamento previgente al d.P.R. 5 giugno 2001 n. 328, deve essere necessariamente intesa come riferita ai soli candidati in possesso di diplomi di laurea conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma del corso degli studi universitari del 1999 che, già prima della correlata modificazione dell’assetto delle professioni liberali del 2001, consentivano la partecipazione all’esame di Stato abilitativo all’esercizio di una professione protetta; pertanto detta previsione non appare applicabile a coloro che sono titolari di una tipologia di laurea conseguita secondo il vecchio regime che, alla stregua della disciplina delle professioni antecedente al 2001, non permetteva ad alcun titolo di sostenere l’esame di Stato abilitativo all’esercizio della professione di ingegnere e che –in virtù della sopravvenuta disposizione dell’art. 47, d.P.R. n.328 del 2001– sono stati innovativamente ammessi a sostenere tale esame esclusivamente in relazione al neo-istituito Settore “C” della professione di Ingegnere: quello dell’Informazione, prima inesistente nell’ambito della professione ingegneristica.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art.1, d.l. n.107 del 2002, in tema di esame di abilitazione alla professione di ingegnere</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. Reg.Dec. 2987/2005<br />
N. Reg.Ric. 1557 ANNO 2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Sezione di Lecce &#8211; Prima Sezione</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati: Aldo Ravalli	Presidente; Enrico d’Arpe	Componente est.; Ettore Manca	Componente																																																																																										</p>
<p>ha pronunziato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso n° 1557/2004 presentato dal<br />
Sig. <b>Ciardo Rocco</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. Valeria Pellegrino, presso il cui Studio in Lecce, Via Augusto Imperatore n° 16, è elettivamente domiciliato, </p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; l’<b>Università degli Studi di Lecce</b>, in persona del Rettore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;</p>
<p>&#8211; la <b>Commissione giudicatrice per l’esame di Stato</b> per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Settore Ingegneria dell’Informazione) tenutosi presso l’Università degli Studi di Lecce, in persona del Presidente pro-tempore, rapp</p>
<p>&#8211; il <b>Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca</b>, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;</p>
<p>&#8211; il <b>Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce</b>, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Pietro Quinto;</p>
<p>e nei confronti<br />
del Sig. <b>Marra Massimo</b>, non costituito in giudizio;</p>
<p>per l&#8217;annullamento<br />
di tutti gli atti dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Settore Ingegneria dell’Informazione), indetto con bando pubblicato in G.U. IV Serie Speciale n° 14 del 20 Febbraio 2004, tenutosi presso l’Università degli Studi di Lecce, ed in particolare:<br />
&#8211; del verbale n° 1 del 25 Maggio 2004, da cui risulta la determinazione della Commissione esaminatrice di far sostenere al ricorrente l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere “secondo le nuove modalità (basate su qu<br />
&#8211; del verbale n° 2 del 25 Maggio 2004, nella parte in cui risulta che il giorno stesso dell’esame al ricorrente sono state “indicate le modalità con cui dovrà sostenere l’esame di Stato”;<br />
&#8211; del verbale n° 3 del 26 Maggio 2004, recante gli esiti della prima prova scritta dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, nella parte in cui il ricorrente non viene ammesso alla prosecuzione dell’esame medesim<br />
&#8211; dell’esito, pubblicato nella bacheca della Presidenza della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Lecce in data 26 Maggio 2004, della prima prova scritta dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (indetto con<br />
&#8211; di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque conesso, e tra questi la nota prot. n° 1084 del 24 Maggio 2004 a firma del Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni Statali intimate;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 25 Maggio 2005 il Relatore Cons. Dr. Enrico d&#8217;Arpe; e uditi, altresì, l&#8217;Avv. Valeria Pellgrino per il ricorrente, l&#8217;Avvocato dello Stato Simona Libertini per le Amministrazioni Statali resistenti e l’Avv. Pietro Quinto per il Consiglio dell’Ordine resistente.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Il Dr. Ciardo Rocco – professionista informatico, in possesso di laurea in Scienze dell’Informazione – espone:<br />
&#8211;	che, con precedente ricorso n° 2106/2002, ha chiesto a questo T.A.R. l’annullamento del provvedimento del 18 Giugno 2002, con cui l’Università degli Studi di Lecce aveva disposto la sua esclusione dalla partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Settore Ingegneria della Informazione), indetto con il precedente bando pubblicato in G.U. n° 25 del 29 Marzo 2002, sul presupposto che la laurea in Scienze dell’Informazione non fosse titolo idoneo alla partecipazione alla suddetta procedura selettiva;<br />	<br />
&#8211;	che il titolo di laurea da lui posseduto è stato conseguito nella vigenza dell’ordinamento degli studi universitari antecedente ai decreti emanati in applicazione dell’art. 17 comma 95 della Legge 15 Maggio 1997 n° 127 (tra cui il D.M. n° 509 del 1999), che hanno riformato la maggior parte dei corsi di laurea, prevedendo per quasi tutte le discipline accademiche un corso di laurea “breve” triennale ed uno di laurea “specialistica” quinquennale;<br />	<br />
&#8211;	che, in seguito alla predetta riforma ed alla conseguente emanazione del D.P.R. n° 328 del 2001, che ha provveduto a raccordare il mondo delle professioni liberali al rinnovato assetto degli studi universitari, è sorta per il ricorrente l’esigenza di ottenere un titolo di abilitazione professionale per poter continuare a svolgere quelle stesse attività professionali che lo stesso aveva da sempre liberamente esercitato, giusta il possesso del solo titolo accademico;<br />	<br />
&#8211;	che il D.P.R. n° 328 del 2001 ha, infatti, previsto, nell’ambito dell’Albo professionale degli Ingegneri, il Settore “Ingegneria dell’Informazione” di nuova istituzione, alla cui Sezione “A” possono accedere gli attuali possessori di laurea specialistica, non solo nelle varie specializzazioni di Ingegneria, ma anche in Informatica “classe 23 S”;<br />	<br />
&#8211;	che tale circostanza costituiva la logica conseguenza del fatto che, ai sensi dell’art. 46 primo comma lett. c) del citato D.P.R. n° 328/2001, le competenze professionali del neo-istituito Settore (Ingegneria dell’Informazione) consistono ne: “la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle informazioni”, ossia le competenze tipiche dei dottori informatici;<br />	<br />
&#8211;	che, con sentenza n° 635/2004, questo T.A.R. ha accolto il predetto ricorso n° 2106/2002, rilevando che, ai fini della partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere dell’Informazione, piena deve ritenersi l’equivalenza delle lauree in Informatica conseguite sotto il previgente ordinamento universitario (tra cui Scienze dell’Informazione) e la laurea specialistica in Informatica, di istituzione successiva alla riforma stessa;<br />	<br />
&#8211;	che, in esecuzione della menzionata sentenza n° 635/2004, l’Università degli Studi di Lecce (con provvedimento prot. n° 10228 del 30 Aprile 2004) ha ammesso il ricorrente alla partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Settore Ingegneria dell’Informazione – Sezione “A”), indetto con il bando pubblicato in G.U. IV Serie Speciale n° 14 del 20 Febbraio 2004 (prove scritte aventi inizio il 25 Maggio 2004);<br />	<br />
&#8211;	che l’art. 7 del bando prevedeva testualmente che: “I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999 n° 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato secondo l’ordinamento previgente al Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001 n° 328”;<br />	<br />
&#8211;	che tale regime transitorio trova rispondenza, a livello generale, nell’art. 1 del Decreto Legge n° 107 del 2002 (convertito in Legge n° 173 del 2002), per le sessioni di esami degli anni 2002 e 2003, ed è stato prorogato per le sessioni successive dall’art. 3 del Decreto Legge n° 105 del 2003 (convertito in Legge n° 170 del 2003);<br />	<br />
&#8211;	che la modalità di svolgimento dell’esame di Stato per l’accesso all’Albo degli Ingegneri, anteriore alla riforma attuata con il D.P.R. n° 328 del 2001, trova la sua disciplina nell’art. 27 del D.M. 9 Settembre 1957 e successive modifiche, e prevede unicamente “una prova scritta e grafica e una prova orale”; delle quali la prima consiste “nello svolgimento di un tema o progetto elementare a scelta del candidato fra due o tre proposti dalla Commissione per ciascun ramo di Ingegneria” (per tale prova è prevista la durata di otto ore consecutive);<br />	<br />
&#8211;	che la diversa e nuova modalità di espletamento della prova d’esame prevista dall’art. 47 comma 3 del D.P.R. n° 328 del 2001, per i possessori dei titoli successivi alla riforma universitaria del 1999, consiste, invece, in: una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il Settore per il quale è richiesta l’iscrizione; una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico (per le due prove scritte è previsto un tempo massimo di redazione di quattro ore);<br />	<br />
&#8211;	che, il giorno 25 Maggio 2004, i candidati all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere dell’Informazione presso l’Università di Lecce, risultavano suddivisi in due gruppi: coloro che avevano conseguito la laurea secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria del 1999 e che avrebbero dovuto svolgere l’esame secondo la vecchia modalità; e coloro che avevano conseguito la laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento universitario e che avrebbero dovuto svolgere l’esame secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.P.R. n° 328/2001;<br />	<br />
&#8211;	che il ricorrente (in possesso di titolo di studio conseguito nella vigenza dell’ordinamento universitario antecedente al D.M. n° 509 del 1999) si è recato a sostenere il suddetto esame di Stato nella convinzione di dover affrontare l’unica prova scritta (nel tempo massimo di otto ore) prevista per i laureati secondo il vecchio ordinamento;<br />	<br />
&#8211;	che la stessa Amministrazione universitaria aveva comunicato telefonicamente al ricorrente (a dire di quest’ultimo) che avrebbe sostenuto l’esame di abilitazione con le modalità di svolgimento di cui all’art. 27 del D.M. 9 Settembre 1957;<br />	<br />
&#8211;	che, ciononostante, poco prima dell’avvio ufficiale dell’esame, la Commissione gli ha comunicato che avrebbe dovuto svolgere le prove secondo le nuove modalità previste dal D.P.R. n° 328 del 2001;<br />	<br />
&#8211;	che l’odierno ricorrente ha subito contestato la decisione assunta dalla Commissione esaminatrice, adducendo le proprie ragioni in uno scritto (che è stato allegato al verbale n° 2) e chiedendo di poter svolgere entrambi gli elaborati (richiesta che, però, non è stata accolta dalla Commissione);<br />	<br />
&#8211;	che il 26 Maggio 2004 è stato corretto dalla Commissione l’elaborato redatto dal ricorrente (attinente alla prova scritta di quattro ore), con assegnazione allo stesso del punteggio di 22/50, e conseguente non ammissione al prosieguo dell’esame di Stato;<br />	<br />
&#8211;	che detto esito negativo è stato successivamente affisso alla bacheca della Presidenza della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Lecce;<br />	<br />
Il ricorrente, ritenendo illegittimi i provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe, li ha impugnati dinanzi all’intestato Tribunale formulando i seguenti motivi di gravame.<br />
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del bando, nonché dell’art. 1 del Decreto Legge n° 107 del 2002 (convertito in Legge n° 173 del 2002) e dell’art. 3, comma 1 bis, del Decreto Legge n° 105 del 2003 (convertito in Legge n° 170 del 2003) – Eccesso di potere per irrazionalità e disparità di trattamento – Violazione per falsa interpretazione del giudicato costituito dalla sentenza del T.A.R. Puglia, I Sezione di Lecce, n° 635/2004 – Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione Repubblicana.<br />
2) Violazione del giusto procedimento amministrativo e di generalissimi principi in tema di procedure selettive.<br />
3) Violazione del giusto procedimento – In particolare, violazione degli articoli 3 Legge n° 241 del 1990 e 12, comma 1, D.P.R. n° 487 del 1994 – Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, nonché per manifesta irrazionalità ed illogicità.<br />
Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni Statali ed il Consiglio dell’Ordine intimati, depositando articolate memorie difensive con le quali hanno, puntualmente e diffusamente, replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.<br />
Il ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 942 dell’8 Settembre 2004 (confermata in appello dalla VI Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n° 5583 del 19 Novembre 2004).<br />
Alla pubblica udienza del 25 Maggio 2005, dopo ampia discussione orale e su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione. </p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Come diffusamente illustrato in narrativa, il ricorrente – in possesso di laurea in Scienze dell’Informazione (riconosciuta con sentenza n° 635/2004 di questo Tribunale Amministrativo Regionale, ai fini della partecipazione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di “Ingegnere dell’Informazione”, equivalente alla nuova laurea specialista in Informatica, classe 23/S) – impugna tutti gli atti dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (Settore Ingegneria dell’Informazione) indetto con bando pubblicato in G.U. del 20 Febbraio 2004 tenutosi presso l’Università degli Studi di Lecce ed, in particolare: il verbale n° 1 del 25 Maggio 2004 contenente la determinazione della Commissione esaminatrice di far sostenere al ricorrente l’esame in questione secondo le nuove modalità (basate su quattro prove) indicate dal D.P.R. n° 328/2001; il verbale n° 2 del 25 Maggio 2004 nella parte in cui risulta che il giorno stesso dell’esame sono state notificate al ricorrente le modalità con cui doveva sostenere l’esame di Stato; il verbale n° 3 del 26 Maggio 2004 recante gli esiti della prima prova scritta dell’esame di che trattasi, nella parte in cui il ricorrente non viene ammesso alla prosecuzione dell’esame; l’esito negativo della prima prova scritta (pubblicato in data 26 Maggio 2004); tutti gli atti connessi tra cui la nota prot. n° 1084 del 24 Maggio 2004 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce.<br />
Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.<br />
E’ opportuno premettere che l’art. 45 del D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328 (Regolamento con il quale sono state introdotte modifiche della disciplina dei requisiti di ammissione all’esame di Stato abilitativo e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni protette, anche al fine di raccordare la disciplina delle professioni liberali al nuovo assetto dei corsi di studi universitari riformati dal D.M. 3 Novembre 1999 n° 509) ha provveduto ad istituire ex novo nell’Albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri il Settore “Ingegneria dell’Informazione” (accanto ad altri due Settori: “Ingegneria Civile e Ambientale” e “Ingegneria Industriale”); e che, del tutto innovativamente, l’art. 47 del medesimo D.P.R. n° 328/2001, ai fini dell’ammissione all’esame di Stato abilitativo all’esercizio della professione di “Ingegnere dell’Informazione”, contempla quale requisito il possesso della laurea specialistica (oltre che nelle varie specializzazioni della Facoltà di Ingegneria) anche in “Informatica, classe 23/S” (alla quale deve ritenersi equivalente, in forza della sentenza di questa Sezione n° 635/2004, nonché del D.M. 5 Maggio 2004, la laurea in Scienze dell’Informazione, conseguita nel previgente ordinamento universitario).<br />
Ciò premesso, osserva il Collegio che le pur suggestive censure formulate dal ricorrente con il primo motivo di gravame sono prive di pregio giuridico, in quanto sia l’art. 7 del bando che ha indetto l’esame di abilitazione in questione, sia l’art. 1 del Decreto Legge 10 Giugno 2002 n° 107 (convertito dalla Legge 1° Agosto 2002 n° 173), statuenti (entrambi), in via transitoria, che “I possessori dei titoli conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma di cui al D.M. 3 Novembre 1999 n° 509, e ai relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato (abilitativi) secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328”, devono essere necessariamente intesi, utilizzando ortodossamente i consueti canoni dell’interpretazione logico-sistematica, come riferiti ai soli candidati in possesso di diplomi di laurea conseguiti secondo l’ordinamento previgente alla riforma del corso degli studi universitari del 1999 che, già prima della correlata modificazione dell’assetto delle professioni liberali del 2001, consentivano la partecipazione all’esame di Stato abilitativo all’esercizio di una professione protetta.<br />
Le predette disposizioni (richiamate nella rubrica del primo motivo di ricorso) non appaiono, invece, applicabili a coloro che (come il ricorrente) sono titolari di una tipologia di laurea conseguita secondo il vecchio regime che, alla stregua della disciplina delle professioni antecedente al 2001, non permetteva ad alcun titolo di sostenere l’esame di Stato abilitativo all’esercizio della professione di Ingegnere e che – in virtù della sopravvenuta disposizione dell’art. 47 del D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328 – sono stati innovativamente ammessi a sostenere tale esame esclusivamente in relazione al neo-istituito Settore “C” della professione di Ingegnere: quello dell’Informazione, prima inesistente nell’ambito della professione ingegneristica.<br />
Infatti, è pacifico che il titolo di laurea in “Scienze dell’Informazione”, nella vigenza dell’ordinamento delle professioni regolato dalla normativa antecedente al D.P.R. n° 328/2001, non permetteva l’iscrizione (ad alcun Settore o ramo) dell’Albo degli Ingegneri.      <br />
In altre parole, essendo stato istituito (ex novo) il Settore “Ingegneria dell’Informazione” soltanto con il D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328 (il cui art. 47, come detto, introduce l’inedita possibilità dei laureati in Informatica di essere ammessi all’Albo degli Ingegneri, sia pure limitatamente al detto Settore “C”), ne consegue – con evidenza solare –  che il possesso della relativa specifica professionalità non può che essere accertato, per i laureati in Informatica (o in Scienze dell’Informazione), attraverso le quattro prove previste dall’art. 47 terzo comma del D.P.R. n° 328/2001 (indipendentemente dal fatto che si tratti di titolo di laurea precedente o successivo alla riforma universitaria del 1999), e non certo mediante le previgenti modalità di espletamento dell’esame di Stato per l’accesso all’Albo degli Ingegneri disciplinate dall’art. 27 del D.M. 9 Settembre 1957 e ss.mm., in un contesto in cui, da un lato, non esisteva affatto il Settore “Ingegneria dell’Informazione” (ma soli i tradizionali “rami” dell’Ingegneria edile, idraulica, meccanica, elettronica, chimica, mineraria, navale, aeronautica, nucleare e dei trasporti) e, dall’altro, i laureati in Informatica erano radicalmente esclusi dall’accesso alla professione ingegneristica.<br />
Né vale obiettare che ai predetti tradizionali “rami” dell’Ingegneria, si è poi aggiunto (a partire dal 1991) il “ramo” dell’Ingegneria Informatica, in quanto quest’ultimo non coincide affatto con l’innovativo Settore “Ingegneria dell’Informazione”, introdotto ex novo nell’ordinamento dal D.P.R. 5 Giugno 2001 n° 328, al quale sono stati per la prima volta ammessi i laureati in Informatica, in precedenza esclusi, invece, dalla possibilità di accedere all’Albo degli Ingegneri, ivi compreso il “ramo” dell’Ingegneria Informatica.<br />
Completamente differente è, dunque, la posizione dei laureati in Ingegneria secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria attuata con il D.M. n° 509/1999 (ai quali vanno correttamente riferite le previsioni dell’art. 7 del bando e dell’art. 1 del D.L. n° 107/2002) che, in base alla disciplina normativa delle professioni protette antecedente al D.P.R. n° 328/2001, erano senz’altro ammessi a sostenere l’esame di Stato abilitativo finalizzato all’iscrizione all’Albo in qualsiasi “ramo” delle discipline ingegneristiche (con le modalità fissate dall’art. 27 del D.M. 9 Settembre 1957 e ss.mm.) e con la possibilità di indicare nella domanda di ammissione il “ramo” di ingegneria al quale l’esame deve prevalentemente riferirsi, per cui non ha senso argomentare in proposito di “discriminazione” in danno dei laureati in Informatica, rispetto ai laureati in Ingegneria.<br />
Alla luce di quanto sopra esposto, si rivela palesemente destituita di fondamento anche la seconda doglianza formulata in ricorso.<br />
Infatti, chiarito che il candidato ricorrente (titolare di diploma di laurea in Scienze dell’Informazione, conseguito secondo l’ordinamento universitario ante riforma del 1999), in forza delle vigenti menzionate prescrizioni normative e della lex specialis della procedura selettiva (correttamente intese), doveva necessariamente svolgere le prove dell’esame di Stato con le modalità contemplate dal nuovo ordinamento della professione di Ingegnere (art. 47 terzo comma D.P.R. n° 328/2001: “una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il Settore per il quale è richiesta l’iscrizione; una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico; una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale; una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico), non è sicuramente configurabile un onere a carico dell’Amministrazione universitaria resistente che le imponesse di far luogo ad apposita e tempestiva comunicazione personale al candidato ricorrente in ordine alla tipologia di prove selettive da svolgere (nel mentre, è rimasta priva di conforto probatorio l’affermazione secondo cui l’Amministrazione universitaria resistente avrebbe telefonicamente comunicato al ricorrente una diversa modalità di svolgimento delle prove di esame).   <br />
Infine, per quanto attiene le principali censure prospettate nell’ultimo motivo di gravame, si ritiene sufficiente rilevare, in primo luogo, che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – le numerose glosse (o interpolazioni) apposte dalla Commissione esaminatrice sul testo dell’elaborato scritto in contestazione, considerate nel loro tenore complessivo, appaiono logicamente coerenti all’insufficiente voto numerico assegnato allo stesso (22/50) e, evidenziando specificamente le lacune e/o imperfezioni riscontrate dalla Commissione, concretano (insieme al voto attribuito) – anche alla stregua dell’orientamento giurisprudenziale più garantista – una motivazione pienamente sufficiente ed adeguata al giudizio finale di inidoneità espresso (da qui, l’irrilevanza, nella fattispecie concreta, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della Legge n° 241/1990, informalmente prospettata in ricorso).<br />
Per il resto, si tratta di doglianze che impingono inammissibilmente nel merito delle valutazioni tecniche-discrezionali riservate alla Pubblica Amministrazione, senza riuscire a dimostrarne l’illogicità manifesta ovvero l’inattendibilità, sotto il profilo della loro correttezza, quanto al criterio tecnico utilizzato ed a procedimento applicativo (Consiglio di Stato, IV Sezione, 9 Aprile 1999 n° 601).<br />
E’ appena il caso, poi, di rammentare che, negli esami di abilitazione professionale non è applicabile l’invocata disposizione dell’art. 12 del D.P.R. 9 Maggio 1994 n° 487 (che prevede la necessaria predeterminazione, da parte delle Commissioni, dei criteri e delle modalità di valutazione al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove sostenute dai candidati), in quanto la stessa detta regole riferite esclusivamente ai concorsi per l’accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni (ex multis: T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 21 Dicembre 2004 n° 1457), nel mentre negli esami di abilitazione professionale tale predeterminazione di criteri generali non appare indispensabile, ferma restando la necessità di giustificare il giudizio espresso in relazione alle singole prove scritte con una motivazione che non si riduca al solo voto numerico.<br />
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi (la novità delle questioni trattate) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Prima Sezione di Lecce – respinge il ricorso indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del 25 Maggio 2005.<br />
Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 27 maggio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-27-5-2005-n-2987/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 27/5/2005 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2004 n.2987</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-4-2004-n-2987/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-4-2004-n-2987/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2004 n.2987</a></p>
<p>Pres. Corsaro, Est. Russo COSENZA CALCIO 1914 S.p.A. (Avv. Prof. Lubrano e Avv.ti Lubrano e Carratelli) c. C.O.N.I. (Avv. Angeletti), F.I.G.C. (Avv.ti Gallavotti e Medugno) LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI Serie C (Avv.ti Scognamiglio e Biscotto) e nei confronti ACF FIORENTINA S.p.A. (Avv. Prof. Morbidelli e Avv.ti Montagna e Traina) UNIONE SPORTIVA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-4-2004-n-2987/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2004 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-4-2004-n-2987/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2004 n.2987</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Corsaro, Est. Russo <br /> COSENZA CALCIO 1914 S.p.A.  (Avv. Prof. Lubrano e Avv.ti Lubrano e Carratelli) c.  C.O.N.I. (Avv. Angeletti), F.I.G.C. (Avv.ti Gallavotti e Medugno) LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI Serie C (Avv.ti Scognamiglio e Biscotto) e nei confronti ACF FIORENTINA S.p.A. (Avv. Prof. Morbidelli e Avv.ti Montagna e Traina) UNIONE SPORTIVA CATANZARO S.p.A., VENEZIA 1907 S.p.A., MESSINA FOOTBALL CLUB – PELORO S.r.l., e CODACONS (Avv.ti Rienzi, Tabano e D’Ascenzo)</span></p>
<hr />
<p>sul ricorso presentato dal Cosenza calcio 1914 s.p.a. avverso l&#8217;esclusione dal campionato nazionale di calcio, serie c/1; avverso la decadenza dall&#8217;affiliazione alla federazione FIGC; avverso l&#8217;ammissione dell&#8217;ACF Fiorentina al campionato nazionale di calcio, serie B ed avverso l&#8217;ammissione della società calcio Catania al campionato nazionale di calcio, serie B</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Giurisdizione e competenza – Rapporti tra l’ordinamento generale e quello sportivo &#8211; D.L. 220/2003 – Fattispecie &#8211; Principio di reciproca autonomia – Eccezioni 2. Pubblica amministrazione – Procedimento amministrativo –Provvedimento di decadenza dall’affiliazione alla FIGC – Natura giuridica – Obbligo della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L.241/90 – Sussiste. 3. Giurisdizione e competenza – Arbitrato rituale proposto ex art.12 dello statuto del CONI dinanzi alla camera di conciliazione – Impugnazione del lodo – Giurisdizione esclusiva del G.A. – E’ tale – Natura giuridica del giudizio d’impugnazione – Valutazione delle questioni di merito da parte del G.A., in assenza di eccezioni sollevate sulle cause di nullità ex art.189 c.p.c. – Esclusione</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Ancorché i rapporti tra l’ordinamento generale e quello sportivo siano improntati da principi di reciproca autonomia, l’art. 1, c. 2 del DL 220/2003 fa salvi i casi di rilevanza, per l&#8217;ordinamento generale, di situazioni giuridiche soggettive connesse con quello sportivo. Da ciò deriva che il dato testuale non autorizza a ritenere che sfuggano a qualunque controllo, da parte dell&#8217;ordinamento generale, i rapporti associativi in sé tra due soggetti di diritto i quali, solo quando si perfeziona il vincolo associativo tra loro, soggiacciono anche a quella parte dell&#8217;ordinamento sportivo le cui regole sono indifferenti all’ordinamento della Repubblica 2. Il provvedimento con cui il Presidente della FIGC dichiara la decadenza di una società dall&#8217;affiliazione alla Federazione, deve essere preceduto dalla comunicazione d’avvio del procedimento, ex art. 7, c. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241. Anche nel caso in cui nel procedimento medesimo si riscontri quell&#8217;urgenza che consente alla detta autorità di differire l’emanazione dell’avviso, tale comunicazione non può essere omessa, in quanto tutte le questioni inerenti alla cessazione del rapporto associativo tra una Società ed una Federazione sportiva riguardano l’esercizio di potestà correlate all’interesse pubblico dello sport nazionale 3. L&#8217;impugnazione del lodo per nullità non dà luogo ad un giudizio d’appello che abiliti in ogni caso il Giudice adito a riesaminare nel merito la decisione arbitrale, ma consente esclusivamente il c.d. iudicium rescindens, che serve ad accertare se sussista, o meno, taluna delle nullità previste come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando. Pertanto qualora l’interessato impugni degli atti già gravati a loro volta con l’istanza d’arbitrato ex art. 12 St. CONI, non può sottoporre all’A.G.A. questioni di merito, se non prima non abbia fatto constare l’esistenza, o meno, d’una o più delle cause di nullità ex art. 829 c.p.c.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sul ricorso presentato dal Cosenza calcio 1914 s.p.a. avverso l’esclusione dal campionato nazionale di calcio, serie c/1; avverso la decadenza dall’affiliazione alla federazione FIGC; avverso l’ammissione dell’ACF Fiorentina al campionato nazionale di calcio, serie B ed  avverso l’ammissione della società calcio Catania al campionato nazionale di calcio, serie B</span></span></span></p>
<hr />
<p><center><b>REPVBBLICA  ITALIANA <br />
IN  NOME  DEL  POPOLO  ITALIANO</b></center></p>
<p><center><b>Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma<br />
sez. III ter</b></center></p>
<p>composto dai signori: Francesco CORSARO, Presidente  &#8211; Umberto REALFONZO, Consigliere &#8211; Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore, ha pronunciato la seguente<br />
<center> <b> SENTENZA</b></center></p>
<p>sui ricorsi riuniti nn. 8642/2003, 8712/2003, 9036/2003 e 13143/2003, tutti proposti dalla<br />
<b>COSENZA CALCIO 1914 s.p.a. </b> , corrente in Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dal prof. Filippo LUBRANO e dagli avvocati Enrico LUBRANO e Giuseppe CARRATELLI ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Flaminia n. 79,<br />
<center>CONTRO</center></p>
<p>&#8211; il <b>COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO – CONI</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto ANGELETTI ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via G. Pisanelli n. 2,<br />&#8211; la <b>FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO – FIGC</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario GALLAVOTTI e Luigi MEDUGNO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Po n. 9 e <br />
&#8211; la <b>LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI serie C</b>, con sede in Firenze, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia SCOGNAMIGLIO e Bruno BISCOTTO ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Pisanelli n. 40,<br />
&#8211; la L<b>EGA NAZIONALE PROFESSIONISTI serie A e B e la LEGA NAZIONALE DILETTANTI</b>, in persona dei rispettivi Presidenti pro tempore, non costituite nel presente giudizio,<br />
E   NEI   CONFRONTI</p>
<p>&#8211; della <b>ACF FIORENTINA s.p.a., corrente in Firenze</b>, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dal prof. Giuseppe MORBIDELLI e dagli avvocati Carlo MONTAGNA e Duccio M. TRAINA ed elettivamente domici<br />
&#8211; della <b>UNIONE SPORTIVA CATANZARO s.p.a., della VENEZIA 1907 ASSOCIAZIONE CALCIO s.r.l., della SOCIETÀ SPORTIVA NAPOLI CALCIO s.p.a. e della MESSINA FOOTBALL CLUB – PELORO s.r.l.</b>, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, controi<br />
&#8211; del <b>CODACONS e dell’Associazione degli utenti dei servizi sportivi e turistici</b>, con sede in Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, interventori ad adiuvandum, rappresentati e difesi dagli avvocati Carlo RIENZI, Mariacr</p>
<p>PER   L’ANNULLAMENTO</p>
<p>A) – quanto al ricorso n. 8642/2003, della deliberazione del Consiglio federale della FIGC in data 20 agosto 2003 (com. uff. n. 57/A), nella parte in cui propone di sottoporre all’approvazione del CONI, anziché la ricorrente, la controinteressata ACF FIORENTINA s.p.a. per l’ammissione al Campionato nazionale di calcio, serie B, per l’anno 2003/2004; della deliberazione n. 380 del 21 agosto 2003, con cui la Giunta esecutiva del CONI ha approvato detta proposta; d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, quelli della Lega e della FIGC sulla formazione dei calendari per detto Campionato e per la Coppa Italia;<br />
B) – quanto al ricorso n. 8712/2003, della deliberazione in data 22 luglio 2003, con cui il Consiglio direttivo della Lega naz. professionisti serie C non ha ammesso la ricorrente al Campionato nazionale di calcio serie C/1 per l’anno 2003/2004; della deliberazione in data 31 luglio 2003, con cui il c.f. della FIGC ha respinto il gravame della ricorrente e ne ha disposto la definitiva non ammissione al predetto Campionato; del lodo arbitrale in data 27 agosto 2003, con cui la Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport, sedente presso il CONI, ha definitivamente respinto il gravame della ricorrente sul punto; d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, quello con cui la controinteressata US CATANZARO s.p.a. è stata ammessa al predetto Campionato;<br />
C) – quanto al ricorso n. 9036/2003, della deliberazione in data 9 luglio 2003 con cui il c.f. della FIGC ha ammesso, senza condizioni ed in forza della sentenza della Commissione d’appello federale, la SOCIETÀ CALCIO CATANIA s.p.a. al compimento degli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato nazionale di calcio serie B per l’anno 2003/2004, nella parte in cui non ha contestualmente disposto l’ ammissione a tale Campionato anche a favore della ricorrente; ove occorra, della deliberazione n. 260 del 7 luglio 2003, con cui la g.n. del CONI ha invitato la FIGC a chiarire, nel più breve tempo possibile, siffatta riammissione; d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, dell’approvazione e ratifica delle retrocessioni dal Campionato nazionale di calcio serie B per l’anno 2002/2003, nella parte in cui la FIGC non ha provveduto al blocco delle retrocessioni;<br />
D) – e, quanto al ricorso n. 13143/2003, del provvedimento in data 31 ottobre 2003, con cui il Presidente della FIGC ha dichiarato la decadenza della ricorrente dall&#8217;affiliazione alla Federazione stessa, nonché d’ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, degli atti con cui la ricorrente non è stata ammessa, per l’anno 2003/2004, al Campionato nazionale di calcio serie C/1 e non è stata cooptata a quello di serie B;<br />
Visti i ricorsi con i relativi allegati; <br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli intimati CONI e FIGC, della sola controinteressata ACF FIORENTINA s.p.a. e degli interventori ad adiuvandum;<br />Visti gli atti tutti della causa;<br />Relatore alla pubblica udienza del 25 marzo 2004 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti costituite, solo il prof. Filippo LUBRANO e gli avvocati LUBRANO, CARRATELLI, ANGELETTI, MEDUGNO, MAZZARELLI (per delega dell’avv. GALLAVOTTI), PAOLETTI (per delega del prof. MORBIDELLI) e TABANO; <br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:<br />
<center><b>FATTO</b></center></p>
<p>La COSENZA CALCIO 1914 s.p.a., corrente in Cosenza, dichiara d’esser stata retrocessa, in esito al Campionato nazionale di calcio serie B per l’anno 2002/2003, alla serie C/1, insieme alla CALCIO CATANIA s.p.a., al GENOA Cricket and Football Club s.p.a. ed alla SALERNITANA SPORT s.p.a.<br />
Detta Società rende altresì noto d’aver chiesto alla Lega naz. professionisti serie C, con istanza del 27 giugno 2003, d’esser iscritta al Campionato nazionale di calcio serie C/1 per l’anno 2003/2004. Nondimeno, in data 22 luglio 2003, il Consiglio direttivo di tale Lega, su conforme parere della COVISOC, non ha ammesso la predetta Società al Campionato di serie C/1, in quanto essa sarebbe incorsa in svariate inadempienze. Avverso tale statuizione, detta Società ha proposto gravame alla FIGC, evidenziando altresì il superamento, a suo dire, tempestivo delle questioni sollevate dalla Lega, proponendo a quest’ultima una nuova istanza in data 28 luglio 2003. Dopo alquante vicissitudini, il Consiglio federale della FIGC ha respinto, con deliberazione in data 31 luglio 2003, tale impugnazione e ha disposto la definitiva non ammissione della predetta Società al Campionato de quo.Nelle more, s’è sviluppata una vicenda giudiziaria avverso i risultati del Campionato di serie B, promossa dalla CATANIA CALCIO s.p.a. e, poi, da altre Società retrocesse in serie C/1, in esito alla quale è stato emanato il DL 19 agosto 2003 n. 220 (in G.U. n. 192 del 20 agosto 2003), convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2003 n. 280 (in G.U. n. 243 del 18 ottobre 2003) e recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva. In base all’art. 3, c. 5 del DL 220/2003 norma, questa, non convertita, ma i cui effetti, prodottisi fino alla data d’entrata in vigore della l.  280/2003, sono rimasti salvi, con deliberazione in data 20 agosto 2003 (com. uff. n. 57/A), il c.f. della FIGC ha sottoposto all’approvazione del CONI, anziché la COSENZA CALCIO 1914 s.p.a., l’ACF FIORENTINA s.p.a. per l’ammissione al Campionato nazionale di calcio serie B, per l’anno 2003/2004. Con deliberazione n. 380 del 21 agosto 2003, la Giunta esecutiva del CONI ha approvato detta proposta. Pertanto, anzitutto la COSENZA CALCIO 1914 s.p.a. si grava innanzi a questo Giudice, con il ricorso n. 8642/2003 in epigrafe (notificato il 28 agosto 2003 e depositato il giorno successivo), avverso tali atti del CONI e della FIGC, deducendo in punto di diritto, per un verso, il difetto di motivazione e, per altro verso, la violazione del citato art. 3, c. 5 e lo sviamento di potere. <br />
Nel frattempo, è stato emanato il lodo arbitrale in data 27 agosto 2003, con cui la Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport, sedente presso il CONI e adita dalla ricorrente contro la mancata ammissione attorea al Campionato di serie C/1, ne ha definitivamente respinto il gravame. La COSENZA CALCIO 1914 s.p.a. impugna innanzi a questo Giudice, con il ricorso n. 8712/2003 in epigrafe (notificato il 2 settembre 2003 e depositato il giorno successivo), il lodo citato ed i presupposti atti della FIGC di non ammissione della ricorrente al Campionato di serie C/1, deducendo in punto di diritto vari profili di censura. <br />
Inoltre, la ricorrente riassume avanti a questo Giudice, a’sensi dell’art. 3, c. 4 del DL 220 /2003 (ricorso n. 9036/2003 in epigrafe, notificato il 12 settembre 2003 e depositato il successivo giorno 16), il gravame a suo tempo proposto innanzi al TAR Campania, sede di Salerno, avverso sia la deliberazione in data 9 luglio 2003 con cui il c.f. della FIGC ha ammesso, senza condizioni ed in forza della sentenza della Commissione d’appello federale, la SOCIETÀ CALCIO CATANIA s.p.a. al compimento degli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato nazionale di calcio serie B per l’anno 2003/2004, nella parte in cui non ha contestualmente disposto l&#8217;ammissione a tale Campionato anche a favore della ricorrente, sia, ove occorra, la deliberazione della g.n. del CONI n. 260 del 7 luglio 2003. <br />
Infine, con il provvedimento di cui al comunicato ufficiale n. 96/A del 31 ottobre 2003, il Presidente della FIGC ha dichiarato la decadenza della ricorrente, per inattività, dall&#8217;affiliazione alla Federazione stessa. Avverso tale statuizione la COSENZA CALCIO 1914 s.p.a., che sul punto ha proposto anche motivi aggiunti ai ricorso nn. 8642/2003 e 8712/2003 in epigrafe, si grava nuovamente innanzi a questo Giudice, con il ricorso n. 13143/2003 in epigrafe, notificato l’11 dicembre 2003 e depositato il successivo giorno 19. Al riguardo, la ricorrente deduce in punto di diritto, oltre a profili d’illegittimità derivata dai precedenti gravami, in via autonoma l’unico, articolato motivo della violazione degli artt. 3 e 7 della l. 7 agosto 1990 n. 241 e dell’eccesso di potere per varie ragioni. <br />
In tutt’e quattro i giudizi si sono costituiti soltanto il CONI e la FIGC, eccependo articolatamente vari profili d’inammissibilità dei ricorsi in epigrafe e, nel merito, l&#8217;infondatezza della pretesa attorea. Nei giudizi relativi ai ricorsi nn. 8642/2003 e 13143/ 2003 in epigrafe, si sono costituite pure la Lega nazionale professionisti serie C e la sola controinteressata ACF FIORENTINA s.p.a., corrente in Firenze, che concludono per l’inammissibilità e l’infondatezza delle domande attoree. Nel giudizio relativo al ricorso n. 8642/2003 intervengono ad adiuvandum il CODACONS e l’Associazione degli utenti dei servizi sportivi e turistici, con sede in Roma, che agiscono a tutela di tali utenti e deducono in punto di diritto l’illegittimità dell’art. 2, c. 1 del DL 220/ 2003 per violazione dell’art. 24 Cost. e del successivo art. 3, c. 5 per violazione degli artt. 2, 3 e 18 Cost.<br />
Le parti costituite hanno ritualmente depositato memorie e documenti. Alla pubblica udienza del 25 marzo 2004, su conforme richiesta delle parti stesse, i quattro ricorsi in epigrafe sono congiuntamente assunti in decisione dal Collegio.<br />
<center><b>DIRITTO</b></center></p>
<p>1. – Come già accennato nelle premesse in fatto, la COSENZA CALCIO 1914 s.p.a., corrente in Cosenza, è stata retrocessa, in esito al Campionato nazionale di calcio serie B per l’anno 2002/2003, alla serie C/1. In relazione o in occasione di tale evento, detta Società ha sviluppato un ampio contenzioso, articolato nei quattro ricorsi in epigrafe, tre dei quali miranti ad ottenere la cooptazione nel Campionato di serie B a&#8217;sensi dell’art. 3, c. 5 del DL 19 agosto 2003 n. 220 (in G.U. n. 192 del 20 agosto 2003, entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione), l&#8217;annullamento degli atti inerenti alla mancata ammissione al Campionato di serie C/1 e, rispettivamente, la rimozione della decadenza della sua affiliazione alla Federazione italiana giuoco calcio – FIGC. Il quarto gravame, ossia il ricorso n. 9036/2003, non è che la riassunzione, avanti a questo Giudice ed a’sensi dell’art. 3, c. 4 del DL 220/ 2003, di quello a suo tempo proposto innanzi al TAR Campania, sede di Salerno, avverso l’atto della FIGC d’ammissione incondizionata della SOCIETÀ CALCIO CATANIA s.p.a. al compimento degli adempimenti previsti per l’iscrizione al Campionato nazionale di calcio serie B per l’anno 2003/2004, nella parte in cui non ha disposto l&#8217;ammissione a tale Campionato anche a favore della ricorrente. <br />
Ciò posto, i quattro ricorsi in epigrafe, stante o il rapporto di presupposizione logica che li lega, oppure la sostanziale identità delle questioni controverse, vanno riuniti e contestualmente decisi con la presente sentenza.<br />
2. – Quanto al ricorso n. 9036/2003 in epigrafe, notificato il 12 settembre 2003 e depositato il successivo giorno 16, parte ricorrente dichiara di non aver più interesse alla risoluzione del relativo giudizio. Peraltro, al Collegio non sfugge che la domanda così posta riguarda vicende, le cui efficacia e validità sono state superate dal regime straordinario introdotto dall’art. 3, c. 5 del DL 220/2003 e degli atti del CONI e della FIGC che ne hanno dato attuazione, d’altronde impugnati dalla COSENZA CALCIO 1914 s.p.a. con il ricorso n. 8642/2003 in epigrafe. Pertanto, il ricorso n. 9036/2003 dev’essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, senz’uopo d’ulteriore disamina del merito.<br />
3.1. – In ordine, poi, agli altri tre gravami qui riuniti, reputa il Collegio che, per evidenti ragioni di presupposizione logica, occorra esaminare per primo il ricorso n. 13143/2003 in epigrafe, avente ad oggetto l’impugnazione attorea del provvedimento, di cui al comunicato ufficiale n. 96/A del 31 ottobre 2003, con cui il Presidente della FIGC ha dichiarato la decadenza della ricorrente, per inattività, dall&#8217;affiliazione alla Federazione stessa.<br />
3.2. – Anzitutto è da rigettare l’eccezione di difetto di giurisdizione di questo Giudice sulla questione, alla luce della nuova formulazione dell’art. 2, c. 1, lett. a) del DL 220/2003, nel testo modificato, in sede di conversione, dalla l. 280/2003. <br />
Le questioni sull&#8217;osservanza e l&#8217;applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell&#8217;ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive, concernono chiaramente la regolare conduzione tecnica delle gare, dei campionati e delle manifestazioni indette o disciplinate dalle relative norme interne di ciascuna Federazione sportiva. Il legislatore d’urgenza, nell’attribuire tali questioni alla disciplina dell’ordinamento sportivo (art. 2, c. 1, alinea) ed alla competenza esclusiva della giustizia sportiva (art. 3, c. 1, I per.), ha così inteso ribadire, cristallizzandolo in norme inderogabili e precise per cui in claris non fit interpretatio, l’arresto ormai consolidato della giurisprudenza sulla non rinvenibilità in sé, e tranne ipotesi di coinvolgimento di altri interessi, di posizioni soggettive tutelabili dall’ordinamento generale nelle competizioni de quibus. In particolare, l’ordinamento generale è indifferente alla verifica della regolarità delle competizioni sportive ed all’applicazione delle norme tecniche che ne determinano lo svolgimento e, con riguardo alle forze in campo, se del caso il risultato, tali vicende non implicando lesione alcuna tanto di diritti soggettivi, quanto di interessi legittimi (cfr., per tutti, Cass., sez. un., 26 ottobre 1989 n. 4399; ma ciò è da lungo tempo affermato dalla Sezione: cfr. TAR Lazio, III, 15 luglio 1985 n. 1099). <br />
Il dato testuale non autorizza, quindi, a ritenere che sfuggano a qualunque controllo, da parte dell&#8217;ordinamento generale, i rapporti associativi in sé tra due soggetti di diritto, i quali, solo quando si perfeziona il vincolo associativo tra loro, soggiacciono a loro volta anche a quella parte dell&#8217;ordinamento sportivo le cui regole sono indifferenti all’ordinamento della Repubblica. <br />
Appunto perché la relazione tra quest&#8217; ultimo e l’ordinamento sportivo sono improntati al principio d’autonomia, l’art. 1, c. 2 del DL 220/2003 fa salvi i casi di rilevanza, per l&#8217;ordinamento generale, di situazioni giuridiche soggettive connesse con quello sportivo. Senza incidere o modificare autoritativamente le regole dello sport, quelle statali non rinunciano a disciplinare (e tutelare) le posizioni dei soggetti di diritto quando operino in entrambi i settori. Quando vi sono atti il cui effetto finale è l’esclusione (recte, la revoca dell’affiliazione), ossia lo scioglimento del vincolo associativo rispetto al singolo associato, una volta divenuto definitivo il provvedimento i cui motivi legittimanti la Federazione ed il relativo procedimento appartengono alla sfera interna di questa, il soggetto non appartiene più al gruppo sociale (la Federazione), di talché questi, esauriti tutti i gradi della giustizia sportiva e, se del caso, l’adizione della via arbitrale, si può rivolgere a questo Giudice, posto che la revoca è formalizzata in un provvedimento della Federazione stessa. Ebbene, il rapporto associativo (e, quindi, la sua cessazione), in sé considerato, è certo rilevante per l&#8217;ordinamento sportivo, ma impinge altresì su posizioni regolate dall’ordinamento generale, onde la relativa tutela spetta a questo Giudice, nella propria competenza esclusiva di cui al successivo art. 3, c. 1, I per.<br />
3.3. – Ciò posto, sebbene, in linea di mero principio, l’impugnata decadenza non sia di per sé l&#8217;effetto ineluttabile e direttamente consequenziale della non ammissione della ricorrente, per l’anno 2003/2004, ad uno dei Campionati cui essa aspira, l&#8217;accoglimento, o meno, del ricorso in esame è propedeutico all’accertamento delle domande poste con i precedenti ricorsi.<br />Infatti, l’impugnata decadenza, se confermata, escluderebbe definitivamente la ricorrente dal novero dei soggetti dell&#8217;ordinamento sportivo e, quindi, da qualunque legittimazione all’ammissione ad uno di siffatti Campionati, e viceversa. Né varrebbe obiettare che, in fondo, tale atto è stato gravato dalla ricorrente con motivi aggiunti ai predetti due ricorsi, giacché non è possibile ampliare o modificare ad libitum il thema decidendum introdotto con il ricorso originario, mercé l’uso dei motivi aggiunti ex art. 21, I c. della l. 6 dicembre 1971 n. 1034, nel testo novellato dall’art. 1 della l. 21 luglio 2000 n. 205. Ritiene il Collegio che detti motivi siano inutilizzabili: A) – nei confronti di atti che non sono in sequenza procedimentale, ma, pur se resi tra le stesse parti, esprimono potestà e/o si basano su presupposti diversi; B) – e, comunque, laddove non si verifichi quell’effettiva connessione tra le questioni, come prescrive la legge. Resta comunque fermo che detti motivi aggiunti costituiscono una facoltà per l&#8217;interessato e non già un obbligo prescritto a pena d&#8217;inammissibilità.<br />
3.4. – Nel merito, e valutando inammissibili i motivi d’illegittimità derivata  ché l&#8217;impugnata decadenza sta in sé e condiziona, ma non è condizionata dalle altre vicende contenziose, essendo post hoc e non propter hoc, il ricorso in esame è fondato e va accolto, nei limiti e per le considerazioni di cui appresso. <br />
Lamenta anzitutto la ricorrente che l’impugnata decadenza non sia stata preceduta dalle formalità d’avvio del relativo procedimento, ex art. 7, c. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241, senza che ve ne fosse alcuna ragione. La doglianza è da condividere, in quanto, per un verso, essendosi tutta la complessa questione inerente alla posizione della ricorrente sviluppatasi nell’arco di svariati mesi, non riscontra nella specie quell&#8217;urgenza che, a’sensi del successivo c. 2, consente all’autorità procedente d’assumere rebus sic stantibus misure urgenti e cautelari e di differire l’emanazione dell’avviso d’avvio del procedimento, che resta pur sempre doverosa. In secondo luogo, tale avviso non può esser omesso, perché tutte le questioni inerenti alla cessazione del rapporto associativo tra una Società ed una Federazione sportiva riguardano l’esercizio di potestà non jure privatorum, ma nell’esclusivo interesse pubblico dello sport nazionale, che, quindi, trascende le posizioni di tali parti e cui dette Federazioni sono preposte quali organi operativi del CONI, indipendentemente dalla loro soggettività privatistica, o meno (arg. ex Cass., sez. un., 11 ottobre 2002 n. 14530; Cons. St., VI, 10 ottobre 2002 n. 5442), di talché i relativi atti devono esser preceduti dalle formalità ex art. 7, c. 1 della l. 241/1990 al fine d’assicurare trasparenza e partecipazione all&#8217; azione amministrativa. Infine, la potestà esercitata nella specie dalla FIGC, che fa riferimento ai casi di decadenza per inattività a’sensi dell’art. 16 delle NOIF, è sì priva di connotati di discrezionalità, ma non per ciò solo è anche necessitata, nel senso che l’inattività de qua non è un mero fatto giuridico, bensì va accertata e, soprattutto, ne va valutata l’imputabilità, o meno, a comportamenti colpevolmente omissivi del soggetto inerte. Pertanto, a più forte ragione nella specie stante la novità delle regole poste dal DL 220/2003 e la mole del contenzioso attivato non solo dalla ricorrente, ma anche da altre Società, la FIGC avrebbe dovuto avviare il procedimento di decadenza in contraddittorio con quest’ultima, non essendo chiari, né evidenti, né incontrovertibili i presupposti di fatto e la qualificazione giuridica dell&#8217;eventuale inerzia della COSENZA CALCIO 1914 s.p.a.La ragione è evidente: l’art. 7, c. 1 della l. 241/1990 s’ applica anche nei procedimenti vincolati, giacché la ragion d’essere della partecipazione, sottesa alle formalità poste dalla norma citata, si configura anche quando i presupposti del provvedimento conclusivo richiedano comunque un accertamento, nel cui ambito va garantita al destinatario la possibilità di prospettare fatti ed argomenti a suo favore. <br />
Parimenti da condividere è l’assunto attoreo, laddove censura, per evidente difetto dei presupposti, la circostanza che l’inattività sia stata dichiarata per la ricorrente come facente parte della Lega nazionale dilettanti. L’intimata FIGC, invero, non ha tenuto conto che, in disparte ogni considerazione sull’ammissibilità della ricorrente alla cooptazione nel Campionato di serie B, la ricorrente non ha prestato acquiescenza alla mancata sua iscrizione al Campionato di serie C/1, né è stata espressamente dichiarata decaduta dall’iscrizione a quello di serie C/2. In tal caso, la ricorrente è ex se ancora parte della Lega nazionale professionisti di serie C, tant’è che ben potrebbe essere iscritta a detto Campionato, per il quale possiede perlomeno il titolo sportivo. <br />
Restano così assorbite le analoghe questioni poste, sotto forma di motivi aggiunti, con i ricorsi nn. 8642/2003 e 8712/2003.<br />
4. – Per quanto concerne, poi, questi ultimi, la Società ricorrente continua ad affermarne la sostanziale autonomia, ma ciò è frutto d’un evidente equivoco, già rilevato dalla Sezione in sede cautelare. <br />
Ora, l’art. 3, c. 5 del DL 220/2003 aveva attribuito al CONI, in coerenza ai principi sanciti dagli artt. 1 e 2, c. 1 e tenuto conto dell&#8217;eccezionale situazione determinatasi per il contenzioso instaurato da svariate Società sportive non solo verso la FIGC, ma anche contro altre Federazioni, la potestà d’assumere, «… su proposta della Federazione competente,… i provvedimenti di carattere straordinario transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell&#8217;ordinamento sportivo, per assicurare l&#8217;avvio dei campionati 2003-2004…». Tale norma, poi soppressa in sede di conversione dalla l. 280/2003, pose al CONI una potestà sì di carattere eccezionale, ma pure: A) – una tantum; B) – esercitabile non in via autonoma o sostitutiva, ma soltanto su proposta ad hoc della Federazione competente e, quindi, se questa l’avesse espressamente richiesto, laddove non fosse in grado, nonostante tutto, di provvedervi da sola; C) – concretantesi in provvedimenti extra ordinem, delimitati nel tempo; D) – all&#8217;esclusivo fine di consentire, se del caso derogando a regole federali vigenti, l’avvio dei predetti campionati. Come si vede, il pregresso contenzioso, ancorché rilevante, non fu assunto già dal legislatore d&#8217;urgenza quale elemento costitutivo della fattispecie, né tampoco per indirizzare ogni emanando provvedimento al suo superamento. Esso, in- vece, servì a guisa d’occasio dell&#8217;intervento e come vicenda, pur se non direttamente risolubile dai provvedimenti del CONI, di cui comunque questi ultimi avrebbero dovuto tener conto, se del caso per disinnescarne gli effetti più dirompenti e comporre le liti in atto. Certo, pur nella lata discrezionalità attribuitagli dalla norma, il CONI non avrebbe potuto provvedere legittimamente prescindendo sic et simpliciter da siffatto contenzioso, né dalla proposta federale. Tuttavia, né l’uno, né l’altra erano dati vincolanti e, quindi, ben sarebbero potuti esser sacrificati, nella comparazione di tutti gli interessi in gioco, rispetto al fine essenziale di cura dell&#8217;interesse pubblico sotteso all’avvio dei predetti Campionati. <br />
Scevro dai denunciati vizi s’appalesa, allora, l’impugnata deliberazione della Giunta esecutiva del CONI n. 380 del 21 agosto 2003, laddove, su conforme proposta della FIGC e per risolvere efficacemente tale avvio messo in forse dalle liti pendenti, ha deciso d’individuare una diversa formula del Campionato di serie B, mercé sia l’ ampliamento dell’organico fino a 24 squadre, sia «… l’inserimento di Società sportive che abbiano rilevanti bacini di utenza, strutture sportive attrezzate e di riconosciuta ricettività, frequenza di pubblico e indici di gradimento radiotelevisivo, tali da apportare un significativo aumento di interesse per l’intera competizione…». Invero, l’ ammissione al Campionato di serie B, nella nuova composizione a 24 squadre per l’ anno 2003/2004, avrebbe potuto concernere tutte e solo le squadre collocatesi negli ultimi quattro posti in esito al Campionato per l’anno 2002/2003, a guisa di mero repechage, sì da bloccare in tal modo ogni questione sulla retrocessione e senza bisogno d’adoperare altri parametri per raggiungere tale numero massimo. Tanto, però, a condizione che tutte queste squadre avessero al contempo instaurato un contenzioso sul punto e, alla data d&#8217;emanazione del provvedimento del CONI, fossero retrocesse alla serie C/1 e pleno jure iscritte a questo Campionato, ossia si trovassero nella situazione per il repechage. In difetto anche d’uno di tali presupposti come per la ricorrente, che non propose impugnazione autonoma e non ha ottenuto l’iscrizione alla serie C/1, rettamente la FIGC (in sede di proposta) ed il CONI (in sede decisoria) hanno fatto riferimento, per completare l&#8217;organico de quo, all’altro parametro considerato, il quale, a sua volta, tiene conto di elementi connessi alle tradizioni calcistiche dei luoghi, al seguito del pubblico e ad altri dati non strettamente tecnici, ma pur sempre inerenti all’essenza stessa del movimento sportivo. Né può seriamente la ricorrente, per un verso, non ritenere come tali elementi, che essa stessa ha invocato in sede di discussione orale dei gravami all’udienza pubblica, siano sì extra ordinem, ma non anche arbitrari, vessatori o estranei alla tradizione del movimento calcistico. Per altro verso, deve la ricorrente tener presente che l’ACF FIORENTINA s.p.a., pur non essendo la stessa Società costituita nel 1926 vincitrice di due Scudetti, sei Coppe Italia e di altri prestigiosi titoli sportivi nazionali ed internazionali e dichiarata fallita nel 2002, ha titolo per raccoglierne il patrimonio culturale e affettivo e per continuarne la tradizione, essendo la prima squadra di Firenze, giocando nello stesso stadio e portando legittimamente il nome di colori del precedente sodalizio, oltre ad aver raccolto intorno a sé i tifosi ed i club della precedente Fiorentina.Da ciò discende l’insussistenza dell’autonomia della domanda attorea relativa all&#8217; iscrizione al Campionato di serie B (ricorso n. 8642/2003), rispetto a quella per ottenere l’iscrizione al Campionato di serie C/1 (ricorso n. 8712/2003) e, anzi, il rapporto di stretta presupposizione che colloca prioritariamente quest’ultimo nei riguardi del primo. Il ricorso n. 8712/2003 dev’essere esaminato prima dell’altro, perché ha per oggetto il possesso d’una posizione, nell’ambito dell’ordinamento sportivo, che si pone come uno dei presupposti per la proponibilità del gravame contro la mancata ammissione al Campionato di serie B, appunto in applicazione dei criteri seguiti dalla FIGC e dal CONI per l’adozione della deliberazione n. 380/2003, di carattere straordinario e transitorio.<br />
5. – Esaminando pertanto il ricorso n. 8712/2003, vanno rigettate le eccezioni di difetto di giurisdizione di questo Giudice, sollevate nei confronti dell’impugnazione spiegata a seguito ed avverso il lodo del 27 agosto 2003, emanato dall’Arbitro unico della Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport, sedente presso il CONI. <br />
Al riguardo, reputa opportuno il Collegio rammentare, anche allo scopo di sgombrare ogni equivoco adombrato dalle parti e dagli interventori, che il previo ricorso ai gradi di giustizia sportiva, di cui parla l’art. 3, c. 1, I per. del DL 220/2003, configura sì un caso di giurisdizione condizionata, ma non di per sé censurabile per illegittimità costituzionale. Affinché sia conforme a Costituzione, ad avviso del Collegio il comportamento da tenere, nei casi di giurisdizione condizionata, non dev’essere eccessivamente oneroso in termini di tempo, di costi, di attività da svolgere e dev’esser finalizzato a soddisfare esigenze endoprocessuali. Ebbene, il modello delineato dall’art. 3 s’appalesa rispondente alle predette esigenze, a loro volta espressive dei principi costituzionali di tutela delle posizioni soggettive regolate dall’ordinamento della Repubblica. Esso consente l’adizione in via esclusiva di questo Giudice (o dell’AGO, per le questioni sui rapporti patrimoniali tra Società, associazioni e atleti), escluse le vicende ex art. 2, c. 1 (di cui l’ordinamento generale si disinteressa) e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli Statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive, una volta esauriti i ricorsi interni, a loro volta improntati ad una struttura deflattiva del contenzioso ordinario e, al contempo, poco costoso e, soprattutto, non improntato a rigorose formalità e ben noto e sperimentato dai soggetti del mondo sportivo. Questa tradizione è addirittura corroborata dalle previsioni del Dlg 8 gennaio 2004 n. 15 (in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2004), che, nel novellare le norme di riordino del CONI ex Dlg 23 luglio 1999 n. 242, riformano e razionalizzano il sistema di giustizia sportiva, sancendo, per un verso, l’obbligo  di  affiliati  e  tesserati, per la risoluzione delle  controversie attinenti lo svolgimento dell&#8217;attività sportiva, di rivolgersi agli organi di giustizia federale e, per altro verso, la fissazione dei principi tipici del processo (contraddittorio tra le parti, diritto di difesa, terzietà ed imparzialità degli organi giudicanti, ragionevole durata, ecc.), oltre al coordinamento tra gli organi giudicanti federali e quelli del CONI.Giova altresì far presente che le Federazioni sportive impongono ai loro associati il c.d. “vincolo di giustizia”, il quale si sostanzia nell&#8217;inserimento, negli Statuti e nei regolamenti federali, di clausole compromissorie (cfr., p.es., l’art. 27 St. FIGC). Queste, a loro volta, obbligano le Società ed i singoli tesserati d’adire, per le controversie connesse all&#8217;attività sportiva, gli organi della giustizia sportiva, che garantiscono, con forme similari al processo giurisdizionale statale, il controllo, da parte di altri organi federali, della legittimità e della giustizia dei provvedimenti emessi. Pertanto, gli interessati non possono rivolgersi direttamente ai Giudici statali per la risoluzione delle controversie o, perlomeno, ciò può avvenire solo, come s’è visto dianzi, dopo l&#8217;esperimento dei vari gradi di giustizia sportiva. Pertanto, dal punto di vista dell&#8217;ordinamento generale, il c.d. “vincolo di giustizia” non è che una norma organizzativa, la quale stabilisce, in una con le regole sulla competenza degli organi federali, quando un provvedimento si possa reputare definitivo e legittimo, alla stregua dei parametri dell’ordinamento interno alla Federazione. <br />
Ora, si può discettare, e invero la dottrina dubita, sulla circostanza che il “vincolo di giustizia” implichi clausole effettivamente compromissorie o giudizi arbitrali propriamente detti, perché, da un lato, non v’è la certezza che gli organi federali interni siano qualificabili arbitri secondo una rigorosa accezione dovendosi valutare l&#8217;esistenza d’una lite giuridica, l&#8217;eventuale compromettibilità della controversia e la stessa terzietà del decidente e, dall’altro lato, il sistema è in divenire per effetto delle riforme recate dal Dlg 15/2004. Ciò che qui più importa non è tanto la previsione delle norme federali che mirano a portare all&#8217;interno della giustizia sportiva questioni altrimenti conoscibili dai Giudici statali, quanto, piuttosto, l’art. 12 dello Statuto del CONI, in virtù del quale è istituita una Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport. Tale organo, peraltro adito dalla ricorrente avverso gli atti della FIGC che ne decretarono la non ammissione al Campionato di serie C/1, ha competenza «… con pronunzia definitiva sulle controversie che contrappongono una Federazione Sportiva Nazionale, ovvero una Disciplina sportiva associata, ovvero un Ente di promozione sportiva a soggetti affiliati, tesserati o licenziati, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette a impugnazione nell&#8217;ambito della giustizia federale…» ed il previo tentativo di conciliazione abbia avuto esito negativo. Tale procedura arbitrale, che si sostanzia in un arbitrato rituale a’sensi dell’art. 12, c. 3 e che è esclusa per tutte le controversie tra soggetti affiliati, tesserati o licenziati per le quali siano già istituiti procedimenti arbitrali nell&#8217;ambito delle loro Federazioni, è ritenuta dallo stesso ente come vera e propria giustizia arbitrale, con potere di cognizione sulle controversie alternativa alla giurisdizione statale. Tanto perché, ad avviso del CONI, la potestas iudicandi della Camera di conciliazione si basa su esplicite clausole compromissorie inserite nei vari statuti federali, a norma degli artt. 806 e ss., c.p.c. (cfr. l’art. 12, c. 5, ult. per.).<br />Ebbene, giova anzitutto precisare che la Camera di conciliazione pronuncia in modo alternativo alla giurisdizione statale solo per quelle controversie, sì devolutele mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti ed in materia sportiva ed anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati, ma al contempo rilevanti anche per l’ordinamento statale e nei limiti oggettivi, soggettivi e temporali di validità di tali clausole, mentre per le altre vicende, indifferenti per tale ordinamento, la cognizione, o meno, della Camera non ha rilevanza generale. <br />
Osserva altresì il Collegio che, nei casi rilevanti, l’adizione della Camera di conciliazione si pone in realtà come un ulteriore mezzo di gravame avverso quelli obbligatori interni a ciascuna Federazione sportiva nazionale, nel senso che può servire a risolvere la controversia all’interno del mondo sportivo. A differenza di quelli federali, l’adizione della Camera stessa non è del pari obbligatoria, giusta quanto indicato nell’art. 12, c. 5 St. CONI, per cui la controversia può essere sottoposta a istanza del soggetto affiliato, tesserato o licenziato, ovvero a istanza della Federazione ad un procedimento arbitrale presso la Camera stessa. L’adizione di questa, quindi, non è, né s&#8217;atteggia a condizione d&#8217;ammissibilità per il ricorso innanzi alla giurisdizione statale quale che sia il Giudice competente, tant’è che è effettivamente alternativo a questa, secondo le regole proprie dell’arbitrato rituale ed il giudizio è reso in base alle disposizioni del regolamento della Camera stessa ed applicando le norme di diritto, le norme e gli usi dell’ordinamento sportivo nazionale e internazionale. Non vale allora invocare la norma ex art. 3, c. 1, II per. del DL 220/2003, che fa in ogni caso salvo quanto eventualmente stabilito da clausole compromissorie previste da Statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali (oltreché da quelle inserite nei contratti degli sportivi professionisti ex art. 4 della l. 23 marzo 1981 n. 91), giacché ciò implica soltanto la necessità d’esperire l’arbitrato per le controversie di cui al precedente art. 2, c. 2 (ossia quelle indifferenti per l’ordinamento della Repubblica) e non anche quando questo sia, come nella specie, facoltativo. Né giova affermare che, in fondo, la non ammissione al Campionato di serie C/1, configurando posizioni d’interesse legittimo, non sarebbe compromettibile per arbitri perché difetterebbe la disponibilità del diritto controverso, in quanto tale considerazione, condivisibile in linea di mero principio, non ha senso nella specie ove la Camera di conciliazione è istituita quale organo giudicante d&#8217;ultima istanza per la risoluzione d’ogni tipo di controversia sportiva che le venga sottoposta ad istanza di parte o della Federazione. Infatti, l’art. 12, c. 7 St. CONI consente la devoluzione alla predetta Camera, mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti, qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati.<br />
6. – Da ciò discendono alcune conseguenze ben precise.<br />Anzitutto e senza sottacere che fu la ricorrente a proporre arbitrato rituale ex art. 12 St. CONI innanzi alla Camera di conciliazione il 25 agosto 2003, il lodo da questa emanato è e resta pur sempre atto del CONI non riservato agli organi di giustizia sportiva a’sensi dell&#8217;art. 2, commi 1 e 2 del DL 220/2003, essendo la Camera un organo (giudicante) dell’ente stesso. Quindi, l’impugnazione di tale lodo è devoluta alla giurisdizione esclusiva di questo Giudice, che conosce anche di questioni su diritti soggettivi, ferma restando la competenza in primo grado fissata ex lege alle Sezioni romane del TAR del Lazio e, dunque, il doppio grado di giurisdizione anche sul punto. Infine, dopo il nuovo criterio di riparto tra le giurisdizioni imposto dal successivo art. 3, c. 1, l&#8217;impugnazione del lodo stesso non può giammai spettare alla Corte d’appello territorialmente competente, ché la cognizione dell’AGO in materia sportiva è circoscritta ai rapporti patrimoniali tra Società, associazioni e atleti. <br />
Poiché, nondimeno, detto lodo è anche rituale, posto che la ricorrente in tal senso l’ha richiesto e promosso ed è stato a sua volta così reso dalla Camera di conciliazione, la sua impugnazione, ancorché conosciuta da questo Giudice, può avvenire, a&#8217;sensi dell’art. 827, I c., c.p.c., oltreché per revocazione od opposizione di terzo, nei soli casi di nullità indicati dal successivo art. 829. Pertanto, l’ammissibilità del ricorso n. 8712/2003 va valutata alla stregua di quest&#8217;ultima disposizione, nel senso che l&#8217;impugnazione del lodo per nullità non dà luogo ad un giudizio d’appello che abiliti in ogni caso il Giudice adito a riesaminare nel merito la decisione arbitrale, ma consente esclusivamente il c.d. iudicium rescindens, che serve ad accertare se sussista, o meno, taluna delle nullità previste dalla norma citata come conseguenza di errori in procedendo o in iudicando. Il Collegio ritiene, quindi, che la ricorrente, pur se ha impugnato gli atti a sua volta gravati con l’istanza d’arbitrato ex art. 12 St. CONI, non possa sottoporre a questo Giudice questioni di merito, se non prima gli abbia fatto constare l’esistenza, o meno, d’una o più delle cause di nullità ex art. 829 c.p.c. Solo dopo che il giudizio rescindente si sia concluso con l&#8217;accertamento della nullità del lodo, è possibile, a norma del successivo art. 830, il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell&#8217;eventuale, successivo iudicium rescissorium (arg. ex Cass., I, 9 maggio 2000 n. 5857; id., 20 febbraio 2004 n. 3383). <br />
Ebbene, nella specie, in sede di gravame principale, la ricorrente, nel riservarsi motivi aggiunti al momento della pubblicazione del lodo, ne ha impugnato il dispositivo, censurandolo per le stesse ragioni per cui ha contestato la deliberazione del c.f. della FIGC in data 31 luglio 2003, ossia per questioni di merito, ma ciò non integra alcuna delle ipotesi ex art. 829 c.p.c., onde sul punto l&#8217;impugnazione è inammissibile. Non aiutano al riguardo i motivi aggiunti notificati il 15 ottobre 2003 e depositati il successivo giorno 29, atteso che questi pongono solo la domanda risarcitoria non introdotta con il gravame principale. Ma neppure i c.d. “motivi nuovi” depositati il 27 novembre 2003 servono alla bisogna, perché, ad una serena lettura degli stessi, s&#8217;evince che questi sono stati proposti al precipuo fine di ribadire la competenza esclusiva di questo Giudice a conoscere dell’impugnazione del lodo argomento, questo, su cui il Collegio non ha alcun dubbio, mentre gli altri aspetti dedotti sono frutto di un evidente equivoco (sorto per il fraintendimento dell’obbligo d’esaurire tutti i gradi della giustizia sportiva, prima d’adire questo Giudice). Infatti, v’è un duplice erroneo convincimento nella ricorrente, secondo cui l’adizione della Camera di conciliazione sia una fase di gravame necessaria e necessariamente propedeutica al giudizio amministrativo e che l’emanazione del lodo in ogni caso precluderebbe il ricorso ex art. 3 del DL 220/2003 e la competenza esclusiva di questo Giudice, cose, entrambe, già dianzi esaminate e confutate. Tali argomenti erano stati proposti dalla ricorrente, nella memoria per l’udienza del 13 novembre 2003, sì amplius, ma non con maggiori profili di fondatezza, onde sul punto nulla quaestio.<br />
Per vero, la ricorrente impugna, con detti “motivi nuovi”, anche la natura arbitrale del giudizio reso dalla Camera di conciliazione, per difetto di terzietà dell’organo e per contrasto della fonte regolamentare che lo prevede con il citato art. 3. Essa, però, non s’avvede che detta Camera possiede i requisiti necessari per poter considerare arbitrato vero e proprio il suo pronunciamento, essendo in posizione di terzietà rispetto alle controversie che contrappongono una Federazione sportiva ai soggetti affiliati, tesserati o licenziati. Tanto non solo perché in base al Regolamento della Camera spetta alle parti nominare gli arbitri, ma soprattutto perché la modalità di formazione dell’elenco, da cui vanno tratti i nominativi degli arbitri da scegliere, assicura un’equilibrata partecipazione ai rappresentanti tanto delle Federazioni, quanto degli atleti e dei tecnici. I membri della Camera, tra i quali l’art. 11, c. 4 del relativo regolamento indica i soggetti eligendi ad arbitri, sono nominati dal Consiglio Nazionale del CONI su proposta della g.n. e non possono rivestire cariche presso organi elettivi o giudicanti delle Federazioni sportive nazionali. Tale terzietà non vien certo meno in base all’assunto attoreo circa il conflitto d’interessi che irretirebbe il CONI, quale intimato nel giudizio sul mancato repechage della ricorrente al Campionato di serie B, in quanto, a parte che l’elenco degli arbitri è stato formato prima di quella controversia, la ricorrente non può inferire l’assenza di terzietà dalle vicende d’una causa diversa e distinta dalla controversia compromessa per arbitri. Non v’è, quindi, alcun&#8217;antinomia tra le norme regolamentari della Camera di conciliazione e le norme processuali ex art. 3 del DL 220/2003, neppure con riguardo alla natura rituale del relativo arbitrato, che è stata accettata senza riserve dalla ricorrente al momento della presentazione della sua istanza in data 25 agosto 2003 e non è stata da essa seriamente confutata in questa sede. <br />
Poiché non v’è deduzione d’una o più cause di nullità dell’impugnato lodo, il ricorso n. 8712/2003 è in tal caso inammissibile, non essendo possibile per saltum pervenire, innanzi al Giudice dell’impugnazione, al giudizio rescissorio. Infatti, i limiti e la natura del giudizio di nullità, diretto a far valere, in sede rescindente, i soli vizi tassativamente previsti dall&#8217;art. 829 c.p.c., attribuiscono al Giudice dell&#8217;impugnazione la facoltà di riesame del merito soltanto in sede rescissoria e, comunque, secondo il petitum e la causa petendi dedotti dinanzi all’arbitro. Né basta: nel giudizio d’impugnazione per nullità del lodo, che è giudizio a critica limitata proponibile nei soli casi indicati dal ripetuto art. 829, trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al Giudice dell&#8217;impugnazione ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi d’impugnabilità previsti dalla norma stessa (cfr. Cass., I, n. 3383/2004, cit.). Illegittimo è, allora, in sede di giudizio di nullità, tanto il riesame del merito in fase rescindente da parte del Giudice dell’impugnazione, quanto la conseguente sostituzione della motivazione del lodo con quella resa dal Giudice stesso (arg. ex Cass., I, 23 novembre 2000 n. 15126). <br />
L’inammissibilità del ricorso n. 8172/2003 determina necessariamente anche un’identica dichiarazione nei confronti del consequenziale ricorso n. 8642/2003, i cui elementi essenziali, tuttavia, sono stati dianzi esaminati e confutati dal Collegio, in sede di valutazione dell’art. 3, c. 5 del DL 220/2003 e degli atti applicativi del CONI e della FIGC. Parimenti inammissibile è l’intervento spiegato nel ricorso n. 8642/ 2003 dal CODACONS e consorte, da essi definito ad adiuvandum, ma privo di tali caratteristiche, perché rivolto ad ottenere un giudizio d’incostituzionalità di quegli artt. 2 e 3 del DL 220/2003, peraltro nel testo precedente alle modifiche recate dalla l. 280/2003, che le parti principali invece invocano, sia pur con accenti diversi. <br />
Ma quand’anche fosse ammissibile, non per ciò solo il ricorso n. 8172/2003 sarebbe meritevole d’accoglimento, essendo del tutto privo di pregio. Il primo motivo è manifestamente infondato, giacché la ricorrente oppone all’obbligo di prestare garanzia un credito vantato verso un soggetto, ossia la Lega nazionale professionisti di serie A e B , terzo rispetto al rapporto instaurato tra essa e la Lega nazionale di serie C, senza, peraltro, che ricorrano nella specie i presupposti oggettivi della compensazione. La ricorrente, inoltre, non tiene in alcun cale i termini d’adempimento per la presentazione della documentazione e delle garanzie, i quali, ancorché non di natura decadenziale, sono pur sempre essenziali, nel senso che, stante la natura lato sensu negoziale dei rapporti d’ammissione delle Società ai vari Campionati, ogni ritardo nell’ adempimento esaurisce l’utilità e l’interesse del soggetto organizzatore verso la prestazione tardiva, essendo detti termini stabiliti per la regolare e paritaria disciplina di tutte le attività inerenti ai Campionati ed avendo le ammissioni natura concorsuale. A tal riguardo, consta in atti una dichiarazione della ricorrente, pervenuta alla FIGC in data 28 luglio 2003, ma, in realtà, essa è priva di documentazione, che il legale rappresentante della Società stessa allega e deposita con la successiva nota del 30 luglio, in congruo ritardo rispetto a quanto richiestole. La ricorrente, con i c.d. “motivi nuovi” depositati il 27 novembre 2003, impugna gli artt. 88 e ss. delle NOIF, nella parte in cui obbligano le Società di non aver debiti ai fini della loro ammissione ai Campionati, ma tale gravame è manifestamente tardivo, essendo la ricorrente ben consapevole della loro lesività ex tunc, tant’è che si sforza inammissibilmente di ricondurre tali doglianze nell’àmbito della generica dizione «…ogni altro atto… presupposto, connesso o conseguente», di per sé, com’è noto, inidonea a fissare l’oggetto dell&#8217;impugnazione innanzi a questo Giudice.<br />
7. – La novità della questione e la parziale soccombenza costituiscono giusti motivi tali da suggerire l’integrale compensazione, tra tutte le parti, delle spese del presente giudizio.<br />
<center><b>P.Q.M. </b></center><br />
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, così dispone: A) – riunisce i quattro ricorsi in epigrafe; B) – accoglie in parte il ricorso n. 13143/2003 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, l’impugnato provvedimento del Presidente della FIGC in data 31 ottobre 2003; C) – dichiara inammissibile il ricorso n. 8712/2003 in epigrafe; D) – dichiara inammissibili il ricorso n. 8642/2003 e l’atto d’intervento del CODACONS e dell’Associazione degli utenti dei servizi sportivi e turistici; E) – dichiara il ricorso n. 9036/2003 in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse. <br />
Spese compensate.<br />
Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 25 marzo 2004.<br />
Francesco CORSARO, PRESIDENTE   <br />
Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ter-sentenza-1-4-2004-n-2987/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III ter &#8211; Sentenza &#8211; 1/4/2004 n.2987</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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