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	<title>2961 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2961 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.2961</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-6-2006-n-2961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jun 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-6-2006-n-2961/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.2961</a></p>
<p>G. Vacirca Pres. B. Massari Est. A. Tambellini ed altri (Avv. prof. P. Carrozza e Avv. C. D’Aquino ) contro il Comune di Lucca (Avv. prof. G. Morbidelli) e nei confronti della Help Salus s.r.l. (non costituita) è inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse il ricorso proposto da alcuni</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-6-2006-n-2961/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.2961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-6-2006-n-2961/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.2961</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">G. Vacirca Pres. B. Massari Est.<br /> A. Tambellini ed altri (Avv. prof. P. Carrozza e Avv. C. D’Aquino ) contro il Comune di Lucca (Avv. prof. G. Morbidelli) e nei confronti della Help Salus s.r.l. (non costituita)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">è inammissibile per difetto di legittimazione ed interesse il ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali avverso la delibera con cui un Comune ha deciso di costituire una società di capitali nella quale raggruppare l&#8217;intero portafoglio azionario comunale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Legittimazione e interesse Processuale &#8211; Ricorso proposto dal alcuni consiglieri avverso la delibera con cui un Comune ha deciso di costituire una società di capitali nella quale raggruppare l&#8217;intero portafoglio azionario comunale &#8211; Specifica lesione in concreto delle prerogative dei consiglieri comunali – Insussistenza &#8211; difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti &#8211; Inammissibilità</span></span></span></p>
<hr />
<p>È inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti il ricorso proposto dal alcuni consiglieri avverso la delibera con cui il Comune di Lucca, nell&#8217;intento di razionalizzare la gestione delle partecipazioni azionarie, di maggioranza e minoranza, possedute in diverse società pubbliche e private, decideva di costituire una società di capitali di proprietà dello stesso Comune nella quale raggruppare l&#8217;intero portafoglio azionario.<br />
Difatti, in mancanza di una specifica lesione, in concreto, delle prerogative dei consiglieri comunali, non è data a questi la possibilità di trasformare il dissenso politico legittimamente manifestato verso l’atto posto in essere dall’Amministrazione resistente in motivi di doglianza idonei a sorreggere la contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento in questione.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del Popolo Italiano<br />
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE<br />
PER LA TOSCANA<i><br />
&#8211;	I^ SEZIONE –<br />	<br />
&#8211;	</i></b></p>
<p>	<br />
<b></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la seguente:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso n. 2053/03 proposto da <br />
<b>TAMBELLINI Alessandro, CELLAI Massimo, GIOFFREDI Andrea, BRACCIALI Luciano, TOSI Teresa, PIUPPANI Danilo, BARSANTI Antonio, MARINI Daniela, ANGELI Paolo, SONNENFELD Guglielmo, BIANCHI Emanuela, MARCACCI Serafina, MICHELI Luigi e BIANCHI Roberta</b>, nella qualità di consiglieri di minoranza del Comune di Lucca, rappresentati e difesi dall’avv. prof. Paolo Carrozza e dall’avv. Chiara D’Aquino ed elettivamente domiciliati presso La Segreteria di questo T.A.R.,</p>
<p align=center>contro<br />
<i><b></p>
<p>
</b></i></p>
<p align=justify>
il <b>Comune di Lucca</b>, in persona del Sindaco <i>pro tempore</i>, rappresentato e difeso  dall’avv. prof. Giuseppe Morbidelli, presso lo studio del quale ha eletto domicilio, in Firenze via Lamarmora n. 14,</p>
<p>e nei confronti<br />
della <b>HELP SALUS s.r.l.</b>, con sede in Lucca, in persona del legale rappresentante p.t. non costituita in giudizio,</p>
<p>per l’annullamento<br />
&#8211; della deliberazione del consiglio comunale n. 107 del 31 luglio 2003 con cui il Comune di Lucca ha approvato l&#8217;operazione di razionalizzazione della gestione degli <i>assets</i> patrimoniali del Comune stesso attraverso la società Lucca Holding s.r.l. a<br />
&#8211; degli statuti a) e b) allegati alla delibera;<br />
&#8211; della contestuale variazione al bilancio di previsione 2003 e relativa nota illustrativa;.<br />
&#8211; ogni altro atto presupposto, consequenziale o connesso con quelli impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Designato relatore, alla pubblica udienza dell’11 aprile 2006, il dott. Bernardo Massari;<br />
Uditi, altresì, per le parti i rispettivi patrocinatori, come riportati nel verbale d’udienza; <br />
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con deliberazione consiliare n. 107 del 31 luglio 2003 il Comune di Lucca, nell&#8217;intento di razionalizzare la gestione delle partecipazioni azionarie, di maggioranza e minoranza, possedute in diverse società pubbliche e private, decideva di costituire una società di capitali di proprietà dello stesso Comune nella quale raggruppare l&#8217;intero portafoglio azionario. <br />
A tale società, denominata Lucca Holding s.r.l., l&#8217;Amministrazione comunale intende conferire funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e tesoreria, con ciò, ad avviso dei ricorrenti, svuotando di fatto i poteri propri del Consiglio comunale. <br />
Per la realizzazione di tale obiettivo sono state individuate fasi successive che prevedono tra l’altro: la modifica degli statuti di alcune società che attualmente gestiscono servizi pubblici locali di cui il Comune di Lucca detiene le partecipazioni sia di maggioranza e di minoranza; la gestione di tali partecipazioni mediante la summenzionata società, attualmente denominata Help Salus s.r.l. di cui si è deciso di acquistare l&#8217;intero capitale, modificandone la ragione sociale.<br />
A detta società verrà venduto l&#8217;intero portafoglio di azioni delle società di cui il Comune di Lucca detiene direttamente la partecipazione ad un prezzo di € 61.563.219, come stimato dalla stessa Amministrazione. La somma derivante dalla vendita sarà destinata in parte all&#8217;estinzione di vecchi mutui accesi dal Comune e per la parte restante all&#8217;adeguamento della consistenza patrimoniale della società Lucca Holding s.r.l., mediante corrispondente aumento del suo capitale sociale.<br />
Viene inoltre stabilito di dare mandato al Sindaco per l&#8217;aumento del capitale sociale della Lucca Holding, trasformando la società stessa in società per azioni regolata dallo statuto allegato alla deliberazione e con espressa autorizzazione ad apportare allo stesso, in sede di trasformazione, tutte le modifiche necessarie delle quali, peraltro, non è precisato il contenuto, soprattutto in relazione alla scelta di possibili futuri partner privati o pubblici.<br />
Contro tale atto ricorrono i consiglieri comunali in intestazione chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese e deducendo i motivi che seguono:<br />
<b>1. </b>Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 113, 113 bis e 116 del d.lgs. n. 267/2000 e all’art. 28 della l. n. 448/1998. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Violazione del principio del giusto procedimento e di buona amministrazione. Illegittimità derivata.<br />
<b>2.</b> Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 42, 44 e 50 del d.lgs. n. 267/2000. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Sviamento.<br />
<b>3.</b> Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 113, 113 bis e 116 del d.lgs. n. 267/2000 e all’art. 28 della l. n. 448/1998, sotto ulteriore profilo. Violazione e falsa applicazione dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione. Violazione dei principi di diritto comunitario in materia di concorrenza. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza di presupposti. Illogicità e contraddittorietà manifeste. Violazione delle norme sull’evidenza pubblica.<br />
<b>4.</b> Violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’art. 3 della l. n. 24171990. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà manifeste.<br />
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame.<br />
Alla pubblica udienza dell’11 aprile 2006 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO<br />
</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Con il ricorso in esame viene impugnata la deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 31 luglio 2003 con cui il Comune di Lucca ha approvato l&#8217;operazione di razionalizzazione della gestione degli <i>assets</i> patrimoniali del Comune stesso attraverso la società Lucca Holding s.r.l. da realizzarsi attraverso varie fasi: modifica degli statuti di alcune società di cui il Comune detiene le partecipazioni di maggioranza e di minoranza; gestione delle partecipazioni mediante la società Lucca Holding s.r.l. le cui quote saranno acquistate a valore nominale; vendita alla stessa società a prezzo di € 61.563.219, stimato dallo stesso Comune, delle quote delle società partecipate e aumento del capitale sociale della Lucca Holding s.r.l. nonché sua trasformazione in società per azioni regolata dallo statuto allegato.<br />
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione attiva da parte dei ricorrenti avanzate dalla difesa dell’Amministrazione resistente.<br />
I ricorrenti propongono l’impugnazione dell’atto anzidetto nella veste di consiglieri comunali di minoranza del Comune di Lucca.<br />
Si osserva in proposito che tale legittimazione non può essere negata in quelle ipotesi in cui vengono dedotti vizi propri del subprocedimento di deliberazione che si concretano in violazioni procedurali direttamente lesive del <i>munus</i> rivestito dal consigliere comunale, come nel caso di irritualità della convocazione dell’organo, violazione dell’ordine del giorno, difetto di costituzione del collegio, situazioni tutte in cui si realizza la violazione dello <i>jus ad officium</i> (T.A.R. Veneto 20.12.1999 n. 2479; T.A.R. Basilicata 27.5.1999 n. 191; T.A.R. Toscana, sez. I, 28 giugno 2004, n. 2300;<i> </i>T.A.R. Lombardia Brescia, 14 maggio 2002, n. 857; T.A.R. Umbria, 22 novembre 2002, n. 847).<br />
Per contro i consiglieri comunali in quanto tali non sono legittimati ad agire contro l’Amministrazione di appartenenza, atteso che il giudizio amministrativo non è di regola volto a risolvere controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente. Ne discende che un ricorso di singoli consiglieri contro l’Amministrazione di appartenenza può ipotizzarsi soltanto allorché vengano in rilievi atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e quindi sul diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere (Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7122).<br />
Tutti gli altri vizi che investono la deliberazione non in quanto deliberazione collegiale, ma come atto amministrativo nella sua rilevanza ed efficacia esterna non possono, viceversa, essere denunciati innanzi al giudice amministrativo dai consiglieri comunali che hanno ritualmente partecipato alla loro formazione, nemmeno ove si assuma violata la competenza del Consiglio comunale ad adottare l’atto in questione (Consiglio Stato, sez. V, 4 maggio 2004, n. 2699).<br />
Invero, il contenuto dell&#8217;atto dell&#8217;organo collegiale, e quindi la sua legittimità sotto tutti gli altri profili, diversi dall&#8217;iter di formazione dello stesso in quanto atto collegiale, sono sottratti all&#8217;azione giurisdizionale dei componenti il collegio, e possono essere portati al controllo giurisdizionale solo dai soggetti destinatari dell&#8217;atto o comunque incisi dallo stesso, in modo da rivestire rispetto al medesimo una posizione qualificata e differenziata di interesse legittimo (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 14 gennaio 2005, n. 127).<br />
Nel caso in esame, al contrario, i ricorrenti si dolgono di circostanze che, a prescindere dalla questione della loro fondatezza nei termini riportati nel gravame, non attengono al procedimento di formazione della volontà collegiale ma a violazioni che avrebbero investito l’atto nella sua rilevanza esterna, incidendo così su interessi di cui i medesimi non sono titolari.<br />
Com’è evidente, il conferimento delle partecipazioni possedute dal Comune nelle società miste costituite per la gestione dei servizi pubblici locali non sottrae all’Amministrazione comunale il controllo sulla gestione di tali servizi, dal momento che la società conferitaria resta posseduta al 100% dal Comune medesimo.<br />
Neppure è possibile sostenere che la diretta attribuzione al Sindaco del potere di nominare i membri del consiglio d’amministrazione della società, previsto dall’art. 13 dello Statuto di Lucca Holding, sottragga al Consiglio comunale tale funzione e quindi costituisca un vulnus alle prerogative dei consiglieri ricorrenti giacché, l’art. 50, comma 8, del decreto legislativo 267/2000, espressamente richiamato dallo statuto, conferisce al Sindaco tale autorità, ma sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio comunale. <br />
Del resto non può non rammentarsi che anche i rappresentanti del Comune nei consigli d’amministrazione delle società partecipate, oggetto del conferimento in Lucca Holding, erano nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale.<br />
Se ne deve concludere che, in mancanza di una specifica lesione, in concreto, delle prerogative dei consiglieri comunali, non è data a questi la possibilità di trasformare il dissenso politico legittimamente manifestato verso l’atto posto in essere dall’Amministrazione resistente in motivi di doglianza idonei a sorreggere la contestazione in sede giurisdizionale del provvedimento in questione.<br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti. <br />
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere rigettato <br />
Si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P. Q. M.<br />
<i></p>
<p>
</i><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I^, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Firenze, l’11 aprile 2006, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:<br />
dott. Giovanni VACIRCA                    &#8211; Presidente<br />
dott. Saverio ROMANO                     &#8211; Consigliere<br />
dott. Bernardo MASSARI                   &#8211; Consigliere, est.</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL  28 GIUGNO 2006<br />
Firenze, lì  28 GIUNGO 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-toscana-firenze-sezione-i-sentenza-28-6-2006-n-2961/">T.A.R. Toscana &#8211; Firenze &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 28/6/2006 n.2961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2961</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2961/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2961/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2961</a></p>
<p>Pres. Elefante – Est. Zaccardi Societa&#8217; “Antonino Ciampa” a r.l. (avv. A. Palma) c/ Comune di Massa Lubrense (avv.ti Pinto, Renditiso e Persico) sulla differenza tra rinnovo tacito e proroga dei contratti Contratti della pubblica amministrazione – rinnovo tacito dei contratti – divieto ex art. 44, l. 724/94 – proroga</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2961</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Elefante – Est. Zaccardi<br /> Societa&#8217; “Antonino Ciampa” a r.l. (avv. A. Palma) c/ Comune di Massa Lubrense (avv.ti Pinto, Renditiso e Persico)</span></p>
<hr />
<p>sulla differenza tra rinnovo tacito e proroga dei contratti</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della pubblica amministrazione – rinnovo tacito dei contratti – divieto ex art. 44, l. 724/94 – proroga dell’esecuzione dei contratti – differenze</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’art. 44 della l. 724/94, che fa espresso divieto del “rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi”, coinvolge solo le manifestazioni di volontà espresse in modo non formale dalle Pubbliche Amministrazioni, ovvero tacitamente, e, inoltre, riguarda il rinnovo di tali contratti, vale a dire la loro sostituzione con altri contratti che, per contenuto della prestazione, modalità di esecuzione, entità del corrispettivo, durata contrattuale etc., presentino elementi e  caratteristiche diversi dal contratto in essere che deve,appunto, essere rinnovato. Del tutto diverso è, invece, l’istituto della proroga dei contratti in corso, che si sostanzia nella facoltà (in termini civilistici in un diritto potestativo) di richiedere un prolungamento della prestazione al contraente privato, beninteso nel limite massimo novennale previsto per la durata dei contratti degli Enti Pubblici che prevedano “ spese ordinarie “ (cfr. art. 12, secondo comma del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440),  e che abilita l’Ente pubblico alla mera prosecuzione dei contratti alle stesse condizioni  e per i periodi indicati in specifiche clausole contrattuali  da attivare con atti formali.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Sulla differenza tra rinnovo tacito e proroga dei contratti</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2961/04 REG.DEC.<br />
N. 4766      REG.RIC.<br />
ANNO 2003</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale<br />
Quinta Sezione</b></p>
<p>        ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 4766/2003 del 03/06/2003, proposto dalla<br />
<b>Societa&#8217; “Antonino Ciampa” a r.l., </b>in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Palma, con domicilio eletto in Roma, via E.Q. Visconti 99, presso Edmondo Capecelatro;</p>
<p align=center>contro</p>
<p>il <b>Comune di Massa Lubrense</b>, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ferdinando Pinto, Giulio Renditiso e Rosa Persico, con domicilio  eletto in Roma, via Vittorio Veneto, 7, presso Giovanni Serges;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tar Campania &#8211; Napoli: Sezione I n. 1824/2003, resa tra le parti;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Massa Lubrense;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Visto l’art.23 bis comma sesto della legge 6 dicembre 1971, n.1034, introdotto dalla legge 21 luglio 2000, n.205;<br />
Visto il dispositivo di decisione n. 54/2004 pubblicato il 29 gennaio 2004;<br />
Alla pubblica udienza del 27 Gennaio 2004, relatore il Consigliere  Goffredo Zaccardi ed uditi, altresì, gli avvocati  M. Verrusio per delega di A.Palma ed A.A. Abbamonte per delega dell’avv. F.Pinto;</p>
<p align=center><b>FATTO E DIRITTO</b></p>
<p>1) La decisione appellata ha respinto il ricorso proposto in primo grado dalla “ Antonino Ciampa s.r.l.” per l’accertamento della decadenza, a decorrere dal 1° maggio 1997, del contratto intercorso con il Comune di Massa Lubrense avente ad oggetto il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani  e per la condanna del medesimo Comune al pagamento, a decorrere dalla data di decadenza del contratto, dell’importo contrattuale aumentato della somma di £ 107.906.203  più IVA,a titolo di revisione prezzi,e dei maggiori costi quantificati in £ 220.000.000 annui per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti ed in £ 44 al Kg più IVA per il loro smaltimento.<br />
Va chiarito in punto di fatto che il Comune di Massa Lubrense, con deliberazione di Giunta del 24 marzo 1997 n 103,  ha invitato la Società attuale appellante ad assicurare la continuazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a tenore degli articoli 3 e 27 del Capitolato d’oneri allegato al contratto REP. 893/1995, per un periodo di dodici mesi oltre il termine di scadenza fissato al 1° maggio  1997 ed alle stesse condizioni previste nel contratto REP 893/1995.<br />
La Società appellante con due note (nn. 01239 e 01302, rispettivamente del 3 e del 30 aprile 1997 ) aveva contestato la legittimità di tale richiesta confermando,tuttavia, che avrebbe proseguito nell’espletamento del servizio, anche in relazione alla eventualità di una denuncia per interruzione di pubblico servizio prospettata dagli organi comunali, fino al definitivo chiarimento della situazione.<br />
Il servizio è stato espletato, quindi, fino al 1° maggio 1998 mentre una ulteriore richiesta di prosecuzione fino al 31 ottobre del 1998 (disposta con deliberazione n.213 del 14 aprile 1998) non ha avuto seguito per il rifiuto della Società appellante cosicchè il Comune ha provveduto ad aggiudicare temporaneamente, ed in via di urgenza, lo svolgimento del servizio dopo avere accertato, in data 1° maggio 1998 il mancato espletamento delle attività previste in contratto da parte della Società appellante.<br />
Sulla base di  tali presupposti di fatto il primo giudice ha rilevato la mancata impugnazione della deliberazione n. 103/1997 facendone conseguire la inammissibilità della domanda diretta ad accertare la intervenuta scadenza del contratto in questione ed, inoltre, ha ritenuto infondata nel merito la pretesa di parte ricorrente perché il sopravvenire dell’ art . 44 della legge 24 dicembre 1994 n.724 (724/1994), che ha previsto il divieto del rinnovo tacito dei contratti di fornitura di beni e prestazioni di servizi stipulati da parte di Pubbliche Amministrazioni sanzionandone con la nullità le relative previsioni, non avrebbe inciso la facoltà di prorogare i medesimi contratti, facoltà che dovrebbe essere riconosciuta anche nella vigenza della disposizione richiamata posto che non si tratta, in queste ipotesi, di sostituire il contratto con un altro nuovo ma solo di proseguirne l’esecuzione alle stesse condizioni per un determinato periodo di tempo..</p>
<p>2) Nell’appello la tesi è confutata con articolate motivazioni, in particolare, si sostiene che una prima formulazione del contratto allegata al bando di gara dell’undici novembre 1993 conteneva,in effetti,una disposizione che conferiva al Comune la  facoltà di prorogare  il contratto stesso per un periodo non superiore a 24 mesi dopo la scadenza del triennio previsto come durata naturale del contratto (cfr. art. 3 del doc. 2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), ma dopo l’entrata in vigore dell’art. 44 della legge 724/1994, il contratto, nella sua formulazione definitiva (di cui all’allegato alla deliberazione della Giunta n.635 del 6 luglio 1995 ), era stato modificato sul punto per adeguarlo alle disposizioni sopravvenute e, quindi, proprio nel senso che la durata triennale doveva ritenersi fissa con l’unica possibilità del  rinnovo del contratto alle condizioni espresse nel ripetuto art.44 della legge n. 724 /1994.<br />
In tal senso sono espliciti i punti 4,5,6 e 7 della delibera da ultimo richiamata che, oltre alla prescrizione suddetta, prevedono l’obbligo di inserire una clausola revisionale in tutti i contratti ad esecuzione periodica e l’adeguamento del contratto e del Capitolato d’oneri alle disposizioni dell’art. 44 della legge 724/1994.<br />
Il Comune appellato, di contro, osserva che l’istituto della proroga è diverso dal rinnovo contrattuale e che il richiamo contenuto negli articoli 3 e 27 del Capitolato d’oneri, rimasti in vita nel loro testo anche dopo la modifica del contratto che ha portato alla sua versione definitiva ed, inoltre, a perfetta conoscenza della parte privata per essere stati sottoscritti in adempimento di un obbligo previsto nell’art. 5, secondo comma, del contratto, lo si ribadisce nella sua formulazione definitiva, giustifica ampiamente il ricorso dell’Amministrazione comunale alla facoltà di chiedere,e di ottenere a sua discrezione, la prosecuzione dell’espletamento del servizio alle stesse condizioni per un periodo non superiore a 24 mesi. <br />
In effetti le due disposizioni qui richiamate consentono la facoltà di prorogare l’esecuzione del contratto  nei termini suddetti ( art. 3) e fissano le modalità per l’esercizio di tale facoltà: invito scritto dell’Amministrazione previa deliberazione degli organi comunali ( art.27).</p>
<p>3) La questione di diritto sottoposta al Collegio verte essenzialmente sulla sopravvivenza, o meno,delle clausole contrattuali che prevedono una facoltà di proroga della esecuzione dei contratti di prestazioni di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni dopo l’intervento dell’art.6 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 nel testo risultante dalle modifiche introdotte con l’art. 44 della legge n. 724 /1994.<br />
Al quesito si deve dare risposta positiva, confermando, quindi, l’orientamento assunto dal giudice di primo grado, con le seguenti osservazioni e precisazioni.<br />
Un primo elemento a conforto di tale tesi,di carattere testuale, deriva dallo stesso art. 44 qui in esame che fa espresso divieto” del rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi” .<br />
Da tale formulazione discendono due distinte conseguenze : che il divieto coinvolge solo le manifestazioni di volontà espresse in modo non formale dalle Pubbliche Amministrazioni, ovvero tacitamente, ed, inoltre, che  riguarda il rinnovo di tali contratti, vale a dire la loro sostituzione con altri contratti che, per contenuto della prestazione, modalità di esecuzione, entità del corrispettivo, durata contrattuale etc., presentino elementi e  caratteristiche diversi dal contratto in essere che deve,appunto, essere rinnovato.<br />
Il divieto in parola, a ben vedere, tende principalmente a prevenire e reprimere, con la comminatoria di nullità degli atti posti in essere in violazione della norma che lo prevede, la persistente validità di clausole contrattuali, tipiche nei rapporti interprivati,ma presenti anche in molti contratti di soggetti pubblici per una prassi di comodo diretta ad evitare il ripetersi di procedure ad evidenza pubblica a fronte della possibilità di proseguire rapporti contrattuali di reciproca soddisfazione, secondo cui in mancanza di una esplicita manifestazione di volontà di una delle due parti nel senso di sciogliersi dal vincolo contrattuale lo stesso si intende prorogato per un determinato periodo di tempo, annuale ovvero,  in ipotesi, anche di pari durata rispetto al contratto prorogato.<br />
Tale prassi evidentemente incisiva sia delle regole di trasparenza nella aggiudicazione che, in particolare, delle norme sulla  pubblicità e dei principi di  affidamento dei partecipanti alle gare pubbliche sulla effettiva consistenza dell’ oggetto contrattuale messo in gara, è stata giustamente colpita dal legislatore nel rispetto rigoroso dei principi di tutela della concorrenza.<br />
Del tutto diverso è, invece, l’istituto,individuato comunemente come proroga dei contratti in corso,ma che più correttamente potrebbe definirsi come prosecuzione dell’efficacia degli stessi, che si sostanzia nella facoltà (in termini civilistici in un diritto potestativo) di richiedere un prolungamento della prestazione al contraente privato, beninteso nel limite massimo novennale previsto per la durata dei contratti degli Enti Pubblici che prevedano “ spese ordinarie “ (cfr. art. 12, secondo comma del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440),  e che abilita l’Ente pubblico alla mera prosecuzione dei contratti alle stesse condizioni  e per i periodi indicati in specifiche clausole contrattuali  da attivare con atti formali . <br />
Non vi è lesione dell’affidamento del partecipante alla gara che sia poi aggiudicatario  posto che la conoscenza di tale facoltà e la sua accettazione sono dimostrate dalla sottoscrizione ovvero dalla pubblicità degli atti di gara che tale facoltà prevedono.<br />
Né vi è incisione dei principi di trasparenza e di concorrenza in quanto a tutti i partecipanti alla gara è reso noto che un determinato contratto è esposto ad prolungamento della sua durata e, quindi, tutti possono tenerne conto ai fini della partecipazione alla gara e della formulazione delle proprie offerte.<br />
L’autonomia dell’Ente aggiudicatore, che nel definire l’oggetto contrattuale è assimilabile a quella propria dei soggetti privati discendente dall’art. 1322 del codice civile, è rispettata appieno posto che, come si è detto nel limite di durata massima consentito per i contratti a prestazioni continuative o periodiche che prevedono spese ordinarie, l’Ente può scegliere legittimamente,così come è avvenuto nel caso in esame,  se fissare una durata quinquennale, ovvero triennale con facoltà di espansione del termine di scadenza al quinto anno, previo gradimento dell’esecutore e verifica dell’interesse pubblico a proseguire nello svolgimento del servizio alle condizioni in atto. <br />
Né,oggettivamente, vi sarebbe ragione di restringere l’ambito delle scelte di autonomia privata dell’Ente che come si è visto sono compatibili con la cura  degli interessi pubblici fondamentali coinvolti nei procedimenti di aggiudicazione ad evidenza pubblica .</p>
<p>4) E’ alla stregua di tali considerazioni che la tesi difensiva della Società appellante va disattesa con l’unica ulteriore precisazione che la perdurante validità delle norme del Capitolato d’oneri suindicate (articoli 3 e 27), entrate a far parte del contenuto del contratto per espressa previsione dello stesso, consente nel caso di specie di ritenere che le clausole previste in tali disposizioni abbiano conservato la loro piena efficacia anche dopo l’intervento dell’art. 44 della legge 724/1994 e che, pertanto, legittimamente l’Amministrazione appellata vi ha  fatto ricorso.</p>
<p>5) Anche l’altra domanda avanzata con l’atto introduttivo del presente giudizio e diretta al riconoscimento della revisione prezzi secondo i principi validi nei rapporti interprivati è infondata.<br />
Il Comune di Massa Lubrense ha applicato correttamente nel caso in esame l’art.6, quarto comma, della legge 537/1993 che attribuisce ai dirigenti degli Enti Pubblici responsabili dell’acquisizione di beni e servizi la determinazione degli importi revisionali dovuti sulla base dei dati forniti dall’ISTAT ed in esito ad una specifica istruttoria.<br />
Agli atti di causa è stata acquisita la relazione dell’ufficio competente, fatta propria dal responsabile del settore e deliberata dalla Giunta con provvedimento n. 415 del 29 settembre 1997.<br />
Non vi è dubbio ad avviso del Collegio che nella specie ci si trovi di fronte ad un istituto  di diritto privato speciale concernente i soli contratti della pubbliche amministrazioni e, quindi, insuscettibile di integrazione con le norme del codice civile cui ampiamente si richiama parte appellante.<br />
In particolare il procedimento seguito (richiesta di elementi informativi all’ISTAT ed, a fronte della mancanza di una  risposta formale,elaborazione diretta delle informazioni disponibili presso il Centro informazioni statistiche dell’ISTAT) appare al Collegio ragionevole e corretto.<br />
Anche il sistema di calcolo, contestato da più angolazioni da parte appellante, è immune dalle censure proposte. Invero si è tenuto conto degli incrementi dei costi intervenuti nel triennio di durata ordinaria del contratto, e non solo di un anno, come sostiene parte appellante, ed anche il computo della revisione riconosciuto in percentuale è stato correttamente riferito all’importo contrattuale effettivo risultante anche dalla valutazione del  ribasso d’asta.<br />
Semmai vi è da precisare che detto importo andrà riconosciuto anche per l’anno di prosecuzione ulteriore del contratto con corresponsione di interessi nella misura legale per il ritardo ma l’Amministrazione comunale potrà provvedere in tal senso in applicazione del ripetuto art. 6, quarto comma della legge 537/1993  .<br />
L’appello va pertanto respinto con compensazione delle spese di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello di cui in epigrafe lo rigetta con conferma della sentenza appellata.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 27 Gennaio 2004  con l’intervento dei Sigg.ri:<br />
Agostino Elefante	Presidente<br />	<br />
Rosalia Maria Pietronilla Bellavia	Consigliere<br />	<br />
Corrado Allegretta	Consigliere<br />	<br />
Goffredo Zaccardi	Consigliere, est.<br />	<br />
Marzio Branca	Consigliere																																																																																												</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 11 MAGGIO 2004<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2961/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2961</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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