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	<title>2960 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2960 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>Sulla nozione di “opera diretta alla fruizione del mare”.</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-opera-diretta-alla-fruizione-del-mare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 09:43:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-opera-diretta-alla-fruizione-del-mare/">Sulla nozione di “opera diretta alla fruizione del mare”.</a></p>
<p>Edilizia ed urbanistica &#8211; Opera diretta alla fruizione del mare &#8211; Nozione. Nell’individuazione del concetto di “opera diretta alla fruizione del mare”, debba annoverarsi “solo quell’impianto che, oggettivamente e per sua stessa natura, deve essere collocato in prossimità del mare o della costa, quali i pontili, i porti, le darsene,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-opera-diretta-alla-fruizione-del-mare/">Sulla nozione di “opera diretta alla fruizione del mare”.</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenza/sulla-nozione-di-opera-diretta-alla-fruizione-del-mare/">Sulla nozione di “opera diretta alla fruizione del mare”.</a></p>
<p style="text-align: justify;">Edilizia ed urbanistica &#8211; Opera diretta alla fruizione del mare &#8211; Nozione.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Nell’individuazione del concetto di “opera diretta alla fruizione del mare”, debba annoverarsi “solo quell’impianto che, oggettivamente e per sua stessa natura, deve essere collocato in prossimità del mare o della costa, quali i pontili, i porti, le darsene, i ricoveri dei natanti, gli stabilimenti balneari; ciò che rileva non sono le modalità con cui i manufatti vengono realizzati, né la loro consistenza, né la circostanza di essere vicini al mare, ma rileva soltanto la loro idoneità a consentire la diretta fruizione del mare.</p>
<hr />
<p style="text-align: justify;">Pres. Lento &#8211; Est. Ventura</p>
<hr />
<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA</p>
<p style="text-align: center;">IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p style="text-align: center;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia</p>
<p style="text-align: center;">sezione staccata di Catania (Sezione Terza)</p>
<p style="text-align: justify;">ha pronunciato la presente</p>
<p style="text-align: center;">SENTENZA</p>
<p style="text-align: justify;">sul ricorso numero di registro generale 183 del 2024, proposto da<br />
S.I.C. &amp; F. S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, Salvatore Caccetta e Antonino Violetti, rappresentati e difesi dall’avvocato Nicolò D’Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;</p>
<p style="text-align: center;"><em>contro</em></p>
<p style="text-align: justify;">Comune Piraino, non costituito in giudizio;</p>
<p style="text-align: center;"><em>per l’annullamento</em></p>
<p style="text-align: justify;">1) del provvedimento prot. 17782 dell’1.12.2023 con il quale è stata rigettata l’istanza di permesso di costruire presentata il 3.11.2023 sull’area di cui infra;</p>
<p style="text-align: justify;">2) di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.</p>
<p style="text-align: justify;">Visti il ricorso e i relativi allegati;</p>
<p style="text-align: justify;">Visti tutti gli atti della causa;</p>
<p style="text-align: justify;">Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;</p>
<p style="text-align: justify;">Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p style="text-align: center;">FATTO e DIRITTO</p>
<p style="text-align: justify;">1. Con ricorso ritualmente proposto, i ricorrenti espongono in fatto quanto segue: a) di essere proprietari di un’area sita nel Comune di Piraino, ricadente in zona F2 del vigente PRG, in relazione alla quale hanno chiesto il rilascio di un permesso di costruire per la “<em>realizzazione di attrezzature e servizi privati ad uso collettivo per la fruizione del mare accessibili anche a diversamente abili in contrada gliaca del comune di piraino nel terreno distinto in catasto al foglio di mappa n.3 part.lle 834 e 836</em>”; b) che l’amministrazione comunale ha rigettato l’istanza in questione richiamando in motivazione, <em>per relationem</em>, il provvedimento prot. 18785 dell’1.8.2023 (rectius prot. 10959), attinente ad altro procedimento, con il quale era stato negato il permesso di costruire per analogo progetto presentato sulle particelle nn. 834 e 61; c) che, in particolare, si afferma nel provvedimento che: – la progettazione allegata all’istanza del 3.11.2023 “<em>nulla di fatto innova</em>” rispetto al progetto di cui all’istanza del 29.12.2022 “<em>limitandosi la progettazione de qua </em>[cioè quella del 3.11.2023, ndr]<em>alla sola eliminazione delle manchevolezze prescisse, però, nelle motivazioni del provvedimento di diniego</em>”; – la struttura progettata sarebbe “<em>invasiva</em>” ed esorbiterebbe la densità edilizia dell’area; -l’intervento non sarebbe annoverabile “<em>tra il verde di quartiere</em>”; -l’impianto non sarebbe finalizzato alla diretta fruizione del mare e, quindi, non potrebbe essere assentito nei 150 ml dalla battigia.</p>
<p style="text-align: justify;">2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:</p>
<p style="text-align: justify;">1<em>] ECCESSO DI POTERE PER OMESSA ISTRUTTORIA E PER FALSA CAUSA–SVIAMENTO DI POTERE-VIOLAZIONE DEGLI ART.10 BIS E 21 OCTIES DELLA L.N.241/1990 E DELLE ANALOGHE NORME DELLA L.R.7/2019</em>, atteso che il progetto presentato dai ricorrenti con l’istanza del 3.11.2023 sarebbe diverso da quello a suo tempo presentato in data 29.12.2022, e sul quale l’amministrazione ha adottato il diniego prot. 10959 del 1.8.2023, ora richiamato per relationem, atteso che diverse sono le aree interessate, diversi sono i proprietari richiedenti ed alcune manchevolezze e negligenze sono state eliminate. In ogni caso, il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto non preceduto dal preavviso di rigetto, né da un contraddittorio procedimentale.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>2] ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE DEGLI ARTT.3 E 7 DELLA L.R.7/2019</em>, in quanto il Comune si sarebbe limitato a richiamare la motivazione di un provvedimento finale di un distinto procedimento senza specificare quali siano i temi che dall’uno si trasferiscono all’altro né le “manchevolezze” corrette ed eliminate.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>3] INFONDATEZZA DELLE CONTESTAZIONI CONTENUTI NEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO</em>, atteso che le opere realizzate sarebbero compatibili con le prescrizioni della zona in cui esse ricadono (ZTO F2) ai sensi dell’art. 27 delle norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico; né l’inclusione della zona “F” nei 150 ml dalla battigia impedirebbe di realizzare l’intervento progettato trattandosi di opere volte alla diretta fruizione del mare.</p>
<p style="text-align: justify;">3. Il Comune di Piraino, pur ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.</p>
<p style="text-align: justify;">4. Alla udienza in data 12 giugno 2024, il ricorso è stato discusso e trattenuto per la decisione.</p>
<p style="text-align: justify;">5. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.</p>
<p style="text-align: justify;">Rileva il Collegio che la presente fattispecie è disciplinata dall’art. 15 comma 1 lettera a) della L.R. n. 78/1976 e dall’art. 2 comma 3 L.R. 15/1991.</p>
<p style="text-align: justify;">La prima delle due disposizioni stabilisce che: <em>«Ai fini della formazione degli strumenti urbanistici generali comunali debbono osservarsi, in tutte le zone omogenee ad eccezione delle zone A e B, in aggiunta alle disposizioni vigenti, le seguenti prescrizioni: a) le costruzioni debbono arretrarsi di metri 150 dalla battigia; entro detta fascia sono consentite opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, nonché la ristrutturazione degli edifici esistenti senza alterazione dei volumi già realizzati; […]</em>».</p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art. 2 comma 3 L.R. n. 15/1991, norma di interpretazione autentica e dunque retroattiva, inoltre: «<em>3. Le disposizioni di cui all’ articolo 15, primo comma, lettere a, d, ed e della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 devono intendersi direttamente ed immediatamente efficaci anche nei confronti dei privati. Esse prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi»</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">L’area di proprietà dei ricorrenti, siccome ricompresa nella fascia di 150 metri dalla battigia, è dunque assoggettata a vincolo di inedificabilità assoluta e dal suddetto vincolo sono eccettuati soltanto gli impianti destinati alla diretta fruizione del mare.</p>
<p style="text-align: justify;">Orbene, secondo la prospettazione difensiva sostenuta in ricorso, le opere rispetto alle quali è stato negato il rilascio del permesso di costruire, sarebbero da ricomprendersi in tale categoria.</p>
<p style="text-align: justify;">Tale considerazione non può tuttavia essere condivisa.</p>
<p style="text-align: justify;">Invero, come stabilito dalla costante giurisprudenza, gli impianti eccettuati dalla prescritta inedificabilità sono soltanto quelli diretti a consentire alla collettività la fruizione del mare e della fascia costiera posta nelle immediate vicinanze dello stesso: “<em>Appare necessario ribadire come, nell’individuazione del concetto di “opera diretta alla fruizione del mare”, debba annoverarsi “solo quell’impianto che, oggettivamente e per sua stessa natura, deve essere collocato in prossimità del mare o della costa, quali i pontili, i porti, le darsene, i ricoveri dei natanti, gli stabilimenti balneari; ciò che rileva non sono le modalità con cui i manufatti vengono realizzati, né la loro consistenza, né la circostanza di essere vicini al mare, ma rileva soltanto la loro idoneità a consentire la diretta fruizione del mare (C.G.A., sez. giurisd., 14/03/2014, n. 133; T.A.R. Catania, sez. I, 19/07/2005, n. 1165; T.A.R. Sicilia Palermo, sez. II, 04/10/2001, n. 1375; Circolare Assessorato Territorio e Ambiente 20 luglio 1992, n. 2/92). In altri termini, nella specifica ipotesi derogatoria all’inedificabilità assoluta si ricomprendono solo quelle strutture necessarie affinché la collettività […] possa fruire del mare e della fascia costiera ad esso più prossima</em>” (T.A.R. Sicilia, Catania, I, 5 novembre 2020, n. 2896; cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 7 giugno 2021, n. 1819).</p>
<p style="text-align: justify;">Le opere di cui i ricorrenti chiedono la realizzazione consistono invece in edifici che non risulta siano posti al servizio della fruizione collettiva del mare o della battigia, e che comunque non presentano caratteristiche strutturali tali da poterne consentire la destinazione a tale finalità, nei termini fatti propri dalla giurisprudenza e sopra riportati.</p>
<p style="text-align: justify;">Come emerge chiaramente dalla relazione tecnica versata in atti, il progetto consiste nella realizzazione di n. 6 prefabbricati in legname ognuno dei quali costituito da n. 2 alloggi con ingresso indipendente, nonché da un manufatto edilizio adibito a corpo principale – zona bar – zona pizzeria, mentre non v’è alcun riferimento ad uno stabilimento balneare o ad attività comunque collaterali alla balneazione ai sensi dell’art. 2 della L.R. 29/11/2005, n. 15.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne consegue l’infondatezza del terzo motivo di ricorso atteso che del tutto legittimamente l’amministrazione ha rigettato l’istanza di rilascio del permesso di costruire, non residuando in capo ad essa, per le ragioni esposte, alcuno spazio valutativo di tipo discrezionale.</p>
<p style="text-align: justify;">6. Parimenti infondati sono il primo ed il secondo motivo di ricorso – che possono essere esaminati congiuntamente, stante la connessione logica delle censure – con cui i deducenti assumono il difetto di motivazione, nonché la violazione delle garanzie procedimentali.</p>
<p style="text-align: justify;">Osserva il Collegio che la incontestata ricadenza delle opere <em>de quibus</em> in zona sottoposta a vincolo assoluto di inedificabilità, nonché l’accertata consistenza delle stesse, ha reso totalmente vincolato l’esercizio dei poteri di cui è espressione il provvedimento impugnato, sicché le prospettate violazioni perdono comunque di qualunque rilevanza giuridica.</p>
<p style="text-align: justify;">Deve, pertanto, ritenersi sufficientemente motivato il diniego impugnato nella parte in cui l’amministrazione intimata ha espressamente affermato che l’istanza non era accoglibile poiché “<em>l’invasiva struttura progettata (n.d.r. invariata nel progetto allegato all’istanza in riscontro) … non è finalizzata alla diretta fruizione e non può quindi essere urbanisticamente assentibile nella ZTO ricadente nella fascia dei 150 m dalla battigia, denominata F2 nel vigente PRG del Comune di Piraino e ciò a prescindere dalle incongruenze rilevate e superioremente riportate al punto 1) delle premesse</em>”.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riguardo, infine, alle dedotte violazioni procedimentali, osserva il Collegio che per consolidata e condivisibile giurisprudenza, in base alla previsione del secondo comma dell’art. 21 octies della l. n. 241/1990, “<em>non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato</em>” (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, sent. n. 633/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Ed invero, costituisce <em>jus receptum</em> l’assunto per cui le norme in materia di partecipazione al procedimento amministrativo non devono essere applicate meccanicamente e formalisticamente, dovendo invece essere interpretate in senso sostanziale, coordinando in modo ragionevole e sistematico principi di legalità, imparzialità e buon andamento e i corollari di economicità e speditezza dell’azione amministrativa, con la conseguenza che “<em>il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare, specificamente, gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento</em>” (Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 5455/2023).</p>
<p style="text-align: justify;">Ebbene, nel caso in esame, anche dopo il dispiegarsi dell’attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione intimata a non adottare gli atti avversati, in forza di decisivi dati di fatto o argomentazioni in diritto offerti dalla parte interessata (cfr. T.A.R. Catania, sez. I, sent. n. 853/2023; in senso conforme si veda Con. Stato, sez. VI, n. 9541/2022; id., sez. VI, n. 9183/2022; id., sez. VI, n. 2676/2020; id., sez. VI, n. 1405/2019).</p>
<p style="text-align: justify;">7. In conclusione, per le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite poiché il Comune intimato non si è costituito in giudizio.</p>
<p style="text-align: center;">P.Q.M.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.</p>
<p style="text-align: justify;">Nulla spese.</p>
<p style="text-align: justify;">Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2024 con l’intervento dei magistrati:</p>
<p style="text-align: justify;">Aurora Lento, Presidente</p>
<p style="text-align: justify;">Valeria Ventura, Referendario, Estensore</p>
<p style="text-align: justify;">Francesco Fichera, Referendario</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.2960</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-4-2008-n-2960/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-4-2008-n-2960/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.2960</a></p>
<p>Pres. Pugliese, rel. Cogliani; Partito della Democrazia Cristiana, Bordi, Mancuso (avv.ti Di Martino, Frascaroli e Schiano) c. Ministero dell’Interno, Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione, Ufficio elettorale regionale del Lazio, Senato della Repubblica (Avv.ra Stato) e nei confronti UDC – Unione dei democratici cristiani (avv.ti Galoppi e Martuccelli).</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-4-2008-n-2960/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.2960</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-4-2008-n-2960/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.2960</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pugliese, rel. Cogliani; Partito della Democrazia Cristiana, Bordi, Mancuso (avv.ti Di Martino, Frascaroli e Schiano) c. Ministero dell’Interno, Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione, Ufficio elettorale regionale del Lazio, Senato della Repubblica (Avv.ra Stato) e nei confronti UDC – Unione dei democratici cristiani (avv.ti Galoppi e Martuccelli).</span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Elezioni – elezioni politiche &#8211;  ammissione liste e contrassegni &#8211; controversia – competenza della Giunta delle elezioni. (G.S.)</p>
<p>L’autodichia di ciascuna Camera, definita nel suo contenuto di principio dall’art. 66 della Costituzione a salvaguardia dell’autonomia del Parlamento e nel rispetto del principio della separazione dei poteri, e che ha trovato significativa e specifica regolamentazione nel DPR n.361 del 1957, ricomprende perciò nel suo ambito l’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali e, quindi, anche di quelle ricomprese nella fase precedente lo svolgimento della competizione elettorale vera e propria e in quella successiva. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA<br />
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO<br />ROMA &#8211; SEZIONE  II BIS </b></p>
<p>Reg. Sent.:2960/08<br />       Reg.Gen.:2419/08</p>
<p>nelle persone dei Magistrati<br />
Eduardo PUGLIESE   Presidente<br />   Solveig  COGLIANI   Componente<br />Mariangela CAMINITI  Componente &#8211; Relatore</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso RG. n.2419/2008 proposto dal <b>PARTITO della DEMOCRAZIA CRISTIANA</b>, in sigla DC, con sede in Roma, alla piazza del Gesù, n.46, in persona del Segretario amministrativo e legale rappresentante p.t. nonché dal dott. Marco BORDI  e dall’avv. Pierluigi MANCUSO, rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo DI MARTINO, Ruggero FRASCAROLI e Angelo SCHIANO ed elettivamente domiciliati con gli stessi in Roma, alla via del Babuino, n.107, presso lo studio di quest’ultimo,</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; il <b>MINISTERO DELL&#8217;INTERNO</b>, in persona del Ministro p.t.,<br />&#8211; <b>l’UFFICIO ELETTORALE NAZIONALE</b>, presso la  CORTE di CASSAZIONE , in persona del legale rappresentante p.t.,<br />&#8211; <b>l’UFFICIO ELETTORALE REGIONALE  del LAZIO</b>, presso  la Corte d’Appello di Roma, in persona del legale rappresentante p.t.,<br />
&#8211; il <b>SENATO  della  REPUBBLICA</b>, in persona dell’On.le Presidente legale rappresentante p.t.,<br />tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso cui  sono elettivamente domiciliati in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;</p>
<p>e nei confronti<br />
dell’<b>UDC &#8211; UNIONE dei DEMOCRATICI CRISTIANI </b>e dei <b>DEMOCRATICI di CENTRO</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati  Giovanni Galoppi e Carlo  Martuccelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in ROMA , al Piazzale Don Minzoni, n.9,</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />previa sospensione dell&#8217;esecuzione<br />e previo decreto presidenziale (ex art.21, comma 9, della Legge n.1034 del 1971 e succ. mod.)<br />
 &#8211; della decisione dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione n. 9 dell’8 marzo 2008, con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dal ricorrente Partito avverso il provvedimento del Ministero dell’Interno prot. n. 15600/EP/45;<br />
&#8211; del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali &#8211; Direzione Centrale dei Servizi Elettorali che ha invitato a sostituire il contrassegno presentato al n. 45 il 29 febbraio 2008;<br />
&#8211; della decisione dell’Ufficio Elettorale Regionale del Lazio presso la Corte di Appello di Roma del 10marzo 2008, con la quale in conseguenza dei predetti provvedimenti la lista del Partito della Democrazia Cristiana non è stata ammessa alle Elezioni Pol<br />
&#8211; del provvedimento dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale del 12 marzo 2008, di rigetto per inammissibilità dell’istanza di revoca in autotutela del provvedimento n. 9 dell’8 marzo 2008;<br />
&#8211; di ogni altro atto agli stessi strettamente connesso, presupposto e/o conseguente.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dai ricorrenti;<br />
 Visto il decreto presidenziale cautelare n. 1509/2008, in data 14 marzo 2008, che ha rigettato l’istanza di misure cautelari provvisorie  e ha fissato la trattazione di detta domanda alla Camera di consiglio del 20 marzo 2008;<br />
Vista l’ordinanza n. 1618/2006, pronunciata nella Camera di consiglio del 20 marzo 2008, con la quale è stata respinta la suindicata domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati;<br />
Vista l’ordinanza n.1744/2008 del Consiglio di Stato, sez. V, pronunciata nella Camera di consiglio del 1° aprile 2008, con la quale è stata riformata la predetta ordinanza e accolta l’istanza cautelare in primo grado;<br />
Visto il decreto presidenziale  del 2 aprile 2008 che ha fissato la discussione del presente ricorso  all’udienza pubblica straordinaria dell’8 aprile 2008;<br />
All’odierna udienza pubblica straordinaria, relatore  il 1^ Referendario Mariangela Caminiti e uditi, altresì, i difensori delle parti presenti, come da verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p align=center><b>FATTO  e  DIRITTO</b></p>
<p>1. La questione che viene in decisione verte sulla domanda, da parte del Segretario amministrativo e legale rappresentante del Partito della Democrazia Cristiana, sig. A. Lizzi nonché del dott. M. Bordi, quale presentatore del simbolo n.45 Democrazia Cristiana per le elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008, e dell’avv. P. Mancuso, nella qualità di capolista della lista presentata all’Ufficio Elettorale Regionale del Lazio presso la Corte d’Appello di Roma,  dell’annullamento dei seguenti atti:<br />
&#8211; provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali, in data 3 marzo 2008, prot. n. 15600/EP/45, con cui il Direttore della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha invitato il dott. Bordi a sostituire il contrassegn<br />
 &#8211; della decisione dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale, presso la Corte Suprema di Cassazione n.9 dell’8 marzo 2008, con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dal ricorrente Partito avverso il suddetto provvedimento del Ministero dell’Interno del 3 marzo 2008, prot. n. 15600/EP/45;<br />
&#8211; della decisione dell’Ufficio Elettorale Regionale del Lazio presso la Corte di Appello di Roma del 10 marzo 2008, con la quale in conseguenza dei predetti provvedimenti la lista del Partito della Democrazia Cristiana è stata ricusata e, quindi, non è st<br />
&#8211; del provvedimento dell’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale del 12 marzo 2008, di rigetto per inammissibilità dell’istanza di revoca in autotutela del provvedimento n. 9 dell’8 marzo 2008.<br />
I ricorrenti hanno affidato il gravame ai seguenti articolati mezzi di impugnazione:<br />
1) Violazione e/o falsa applicazione di legge e dei principi generali relativi alla predisposizione, presentazione ed approvazione dei contrassegni di lista per la partecipazione ai comizi elettorali, con particolare riguardo all’art.14, commi 3, 4 e 6 del DPR 30 marzo 1957, n. 361;<br />
2) Eccesso di potere sotto tutti i suoi profili sintomatici ed in particolare per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta, illogicità, disparità di trattamento, motivazione erronea, perplessa e carente;<br />
3) Illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del disposto del Giudice Ordinario in merito al diritto ad utilizzare nome e simbolo della Democrazia Cristiana; eccesso di potere, violazione di legge;<br />
4) Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 98 della Costituzione.<br />
Inoltre, parte ricorrente, con il presente ricorso ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell’art.16 del DPR 30 marzo 1957, n.361, nella parte in cui non prevede la possibilità di azione giudiziaria nei confronti della decisione emessa dall’Ufficio Elettorale Centrale Nazionale sull’opposizione proposta contro il provvedimento del Ministero dell’Interno che ricusa un contrassegno elettorale presentato per le elezioni politiche.<br />Si sono costituite in giudizio le parti intimate  per resistere al ricorso eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del gravame per difetto di giurisdizione del giudice adito sostenendo, comunque, l’infondatezza dello stesso nel merito.<br />
Con decreto presidenziale cautelare n. 1509/2008, in data 14 marzo 2008, il Presidente di questa sezione  ha rigettato l’istanza di misure cautelari provvisorie  e ha fissato la trattazione di detta domanda alla Camera di consiglio del 20 marzo 2008.<br />
In seguito, con ordinanza n. 1618/2008, pronunciata nella Camera di consiglio del 20 marzo 2008, questa Sezione ha respinto la suindicata domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.<br />
Avverso detta ordinanza n. 1618/2008  i ricorrenti hanno proposto appello innanzi al Consiglio di Stato il quale, con ordinanza, sez. V,  1° aprile 2008, n.1744, ha riformato la predetta ordinanza impugnata e per l’effetto ha accolto l’istanza cautelare in primo grado disponendo, altresì, l’ammissione della lista appellante alla consultazione elettorale del 13 e 14 aprile 2008.<br />
Con istanza in data 2 aprile 2008, il Ministero dell’Interno e il Senato della Repubblica, per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, hanno formulato apposita richiesta di fissazione immediata dell’udienza di discussione del ricorso in esame, a seguito della predetta ordinanza del Consiglio di Stato n. 1618/2008, atteso l’interesse degli istanti affinchè si pervenga ad una immediata decisione nel merito, essendo già decorsi i termini per il deposito delle controdeduzioni ai sensi dell’83/11 del DPR n. 570 del 1960, decorrenti dalla notifica del ricorso introduttivo.<br />
Alla  pubblica udienza  dell’8 aprile 2008, la causa dopo la discussione è stata trattenuta in decisione.<br />
2. In via pregiudiziale, all’odierna udienza  le parti ricorrenti hanno eccepito che: &#8211; la fissazione dell’udienza non potesse essere chiesta dalle Amministrazioni resistenti costituite in giudizio bensì dal solo ricorrente; &#8211; l’udienza non potesse essere fissata in termini così brevi, tenuto conto del disposto dell’art. 23, terzo comma, della legge Tar.<br />
Al riguardo, osserva il Collegio, quanto alla prima questione, che il primo comma dell’art. 23  Legge Tar, con disposizione di carattere generale dispone testualmente che la discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero dall’amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.<br />
Conseguentemente, l’obiezione non appare condivisibile attesa la chiara indicazione della norma  riguardo le parti che possono richiedere la discussione del gravame: nel caso specifico, detta richiesta è stata avanzata dall’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni evocate.<br />
Quanto alla seconda questione, occorre osservare che, nel caso di specie, questo Tribunale, a fronte del ricorso introduttivo, ha provveduto a trattare lo stesso – dal punto di vista processuale – quale ricorso elettorale ex D.P.R. n. 570 del 1960. Ne è testimonianza il decreto presidenziale n. 1509/2008, adottato nella fase cautelare per la fissazione della relativa Camera di consiglio. Parte ricorrente non ha avuto al riguardo nulla da obiettare all’epoca, traendo anzi pieno vantaggio dalla opportunità offerta da quel rito elettorale di una trattazione assolutamente sollecita dell’incidente cautelare. Parte ricorrente, inoltre, nulla risulta aver avuto da eccepire né nella Camera consiglio cautelare di primo grado né in quella successivamente fissata nella fase di appello. Non risulta, perciò, affatto persuasiva l’odierna eccezione in rito sopra riassunta. In ogni caso, merita osservare che secondo giurisprudenza consolidata la questione pregiudiziale dell’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione (come di seguito rilevata) è tale da assorbire le altre questioni, “comprensive di quelle aventi natura processuale”, attinenti alla vicenda sottoposta al giudice  incompetente (cfr. Cass., SS.UU. civili, 3 maggio 2005, n. 9107).<br />
3. Il Collegio reputa poi condivisibile l’eccezione  sollevata dall’Avvocatura dello Stato  relativamente al difetto di legittimazione passiva del Senato della Repubblica riguardo alla causa in esame, atteso che nessuno dei provvedimenti impugnati  è stato adottato da tale Organo. Pertanto, va dichiarata l’estromissione dal giudizio in esame del Senato della Repubblica.<br />
4. Sempre in via pregiudiziale, vanno esaminati i profili di inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione eccepiti dalle parti resistenti e invece esclusi dai ricorrenti.<br />
Al riguardo, si osserva  che la questione è stata ripetutamente affrontata e decisa da questa Sezione in numerose pronunce (cfr. ex multis, n. 3397 del 2006; n. 7412 del 2007) e, da ultimo, con sentenza  27 febbraio 2008, n.1855, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1053.  Da tale orientamento il Collegio ritiene di non doversi discostare.<br />
Va innanzitutto premesso che l’ordinamento riserva a ciascuna delle Camere la risoluzione delle questioni relative alle elezioni dei propri componenti, assegnando alle stesse l’autodichia, ciò ai sensi dell’art.66 della Costituzione, che prescrive espressamente che “Ciascuna camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.”.<br /> Per la Camera dei Deputati statuisce, poi, l’art. 87 del T.U. delle norme per la sua elezione, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361: “Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente”.  Per il Senato della Repubblica, la regolamentazione della sua elezione è contenuta nel T.U.  di cui al D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533; tuttavia, per ciò che non è disciplinato da detto decreto, l’art. 27 opera un espresso rinvio alle disposizioni, in quanto applicabili, del T.U. delle leggi per l’elezione della Camera dei Deputati, approvato col menzionato D.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.<br />
Il Collegio ritiene che l’ordinanza del Consiglio di Stato n.1744 del 2008, che ha accolto la domanda di sospensione dei ricorrenti per la riforma dell’ordinanza di questa sezione n.1618/2008, non possa essere condivisa. Essa, infatti, sembra supporre, con riferimento alla normativa anzidetta, l’esistenza di una lacuna riguardo la disciplina delle  controversie relative alla fase antecedente le elezioni. Tale lacuna verrebbe poi desunta dalla decisione della Corte Costituzionale n.117/2006.<br />
Al riguardo, il Collegio rileva che la Corte Costituzionale nell’ordinanza 23 marzo 2006, n.117 non ha affermato l’esistenza di un vuoto normativo riguardo la disciplina di dette controversie. All’opposto, una volta investita per risolvere un conflitto tra poteri dello Stato, ha affermato, invece, l’esistenza di un giudice anche per queste controversie relative alla fase prodromica (e in particolare, alla presentazione delle liste) delle elezioni politiche. L’unico dubbio che residuava riguardava la competenza,  e cioè se il giudice competente fosse il Giudice amministrativo o la Giunta per le elezioni, alla quale la Corte Costituzionale, nell’anzidetta decisione, ha espressamente riconosciuto la natura di organo avente natura giurisdizionale. Il Giudice delle leggi traeva da ciò la coerente conseguenza, nel senso che il giudizio proposto davanti a sé ed inteso ad affermare il potere giurisdizionale del Giudice amministrativo sulla materia, riguardava in realtà un conflitto negativo di giurisdizione ex art.362 del codice di procedura civile (e non un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato) &#8211; e ciò in quanto entrambi i giudici (Giunta per le elezioni e Giudice amministrativo) si erano dichiarati sforniti di giurisdizione &#8211; per la risoluzione del quale detta Corte Costituzionale declinava ogni competenza essendo un giudizio che, ai sensi della citata norma, andava demandato alla competenza esclusiva del giudice della giurisdizione.<br />Conseguentemente, investite a loro volta per la questione, le Sezioni Unite della Cassazione con le decisioni 6 aprile 2006, n.8118 e n.8119 hanno affermato il difetto assoluto di giurisdizione sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo riguardo le controversie relative agli atti degli Uffici elettorali circoscrizionali e centrali, con riferimento particolare al regolare svolgimento delle operazioni elettorali. In tali pronunce, le Sezioni Unite hanno escluso che le posizioni soggettive fondamentali che hanno rilievo in questa fase preparatoria delle elezioni …siano prive di tutela nel disegno costituzionale che rimette a ciascuna Camera la convalida delle proprie elezioni e quindi delle operazioni elettorali che le hanno precedute con un giudizio definitivo sui reclami avverso la ricusazione delle liste e sugli effetti di questi provvedimenti in ordine alla convalida delle elezioni.<br />
Alla luce di quanto sopra evidenziato, il Collegio ritiene che sia stata definitivamente acclarata dal giudice competente, con argomentazioni condivisibili, l’esistenza di una riserva di carattere giurisdizionale a ciascuna Camera per la risoluzione di tutte le questioni relative alle elezioni dei propri componenti (c.d. autodichia) e che va, quindi, escluso, un vuoto di tutela. Pertanto, si evidenzia che, allo stato, non residuano margini ermeneutici che consentano di discostarsi dalle pronunce anzidette. La riserva, che il vigente ordinamento costituzionale ha attribuito al Parlamento a salvaguardia della sua autonomia in materia di convalida delle elezioni che lo riguardano, riposa, infatti, sul principio della separazione dei poteri e si traduce nel conferimento a quei corpi politici, quali sono la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, di una funzione giurisdizionale che per sua natura sarebbe di competenza di giudici terzi, vale a dire estranei agli organi titolari del potere legislativo.<br />
Tale riserva, peraltro, può avere significato ed efficacia se estesa all’intero procedimento elettorale poiché, in caso contrario, come dimostra la vicenda in esame, l’intervento ex ante  ovvero ex post di un giudice esterno rischierebbe di vanificare il fondamento della riserva medesima.<br />
L’autodichia di ciascuna Camera, definita nel suo contenuto di principio dall’art. 66 della Costituzione a salvaguardia dell’autonomia del Parlamento e nel rispetto del principio della separazione dei poteri, e che ha trovato significativa e specifica regolamentazione nel DPR n.361 del 1957, ricomprende perciò nel suo ambito l’accertamento della legittimità di tutte le operazioni elettorali e, quindi, anche di quelle ricomprese nella fase precedente lo svolgimento della competizione elettorale vera e propria e in quella successiva.<br />
L’art. 87, primo comma,  del DPR 361 del 1957  reca, infatti, una formulazione di tale ampiezza da confermare che effettivamente la verifica della regolarità delle operazioni elettorali debba avere inizio dalla fase dell’indizione dei comizi e terminare con quella della proclamazione degli eletti.<br />
Le argomentazioni innanzi esposte, pregiudiziali sotto il profilo logico-giuridico, e che portano a concludere per il difetto di giurisdizione  del giudice amministrativo, non consentono di affrontare la prospettata eccezione di costituzionalità con riferimento all’art.16 del DPR 30 marzo 1957, n.361.In conclusione, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.<br />Le spese del giudizio possono essere compensate per giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione II bis, previa dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del Senato della Repubblica, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.<br />
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.<br />
Ordina che la  presente  sentenza sia eseguita dalla Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell’8 aprile 2008.<br />
Eduardo  PUGLIESE     Presidente<br />
Mariangela   CAMINITI     Relatore</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-bis-sentenza-9-4-2008-n-2960/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II bis &#8211; Sentenza &#8211; 9/4/2008 n.2960</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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