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	<title>2958 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2958 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.2958</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2006-n-2958/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2006-n-2958/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.2958</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore Monteco s.r.l. (avv. G. Spata) c. Comune di San Pancrazio Salentino (avv. I. Porcari) sulla revisione prezzi prevista dall&#8217;art. 6, l. n. 537 del 1993 1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Azione ex art.6, l. n.537 del 1993 –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2006-n-2958/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.2958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2006-n-2958/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.2958</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore<br /> Monteco s.r.l. (avv. G. Spata) c. Comune di San Pancrazio Salentino (avv. I. Porcari)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla revisione prezzi prevista dall&#8217;art. 6, l. n. 537 del 1993</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Azione ex art.6, l. n.537 del 1993 – E’ di accertamento di un diritto soggettivo.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Art.6, l. n.537 del 1993 – Norma imperativa – Pattuizioni contrarie contenute nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa – Sostituzione di diritto.<br />
3. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Contratti ad esecuzione periodica o continuativa – Art.6, l. n.537 del 1993 – Revisione prezzi – Spetta senza alcun margine di alea a danno dell’appaltatore.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di revisione prezzi, l’azione che l’appaltatore promuove ai sensi dell’art.6, l. 24 dicembre 1993 n.537, è azione di accertamento di un diritto soggettivo e va correttamente proposta di fronte al giudice amministrativo.</p>
<p>2. In tema di revisione prezzi, l’art.6, l. 24 dicembre 1993 n.537, è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie contenute nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa, e ciò in quanto la clausola di revisione periodica di tali contratti ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della p.a. da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi della p.a..</p>
<p>3. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa &#8211; relativi a servizi e forniture &#8211; stipulati da p.a. per i quali si applica l’art.6, l. 24 dicembre 1993 n.537, la regola ordinaria è quella per cui la revisione prezzi spetta senza alcuna margine di alea a danno dell’ appaltatore, dal che consegue la nullità parziale di quelle clausole contrattuali che, pur prevedendo la revisione dei prezzi, prevedono anche un margine di alea a danno dell’appaltatore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, nelle persone dei signori Magistrati <br />
<b>ANTONIO CAVALLARI, Presidente  <br />
TOMMASO CAPITANIO, Referendario &#8211; relatore  <br />
PATRIZIA MORO, Referendario </b><br />
ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso n. 318/2006, proposto da</p>
<p><b>Monteco S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Gabriella Spata, con domicilio eletto presso lo studio della stessa, in LECCE, Via Zanardelli, 60,</p>
<p align=center>
<b>contro<br />
</b><i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
<b>COMUNE di SAN PANCRAZIO SALENTINO</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Italo Porcari, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Arco di Prato, 9,   </p>
<p align=center>
<b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
&#8211;	del provvedimento prot. n. 12282 del 30.12.2005, con il quale il Responsabile dell’U.T.C. del Comune di San Pancrazio Salentino ha rigettato le istanze dirette al riconoscimento del diritto alla revisione del canone e dei maggiori oneri in relazione al contratto d’appalto per lo svolgimento del servizio di raccolta, smaltimento, trasporto r.s.u.;<br />	<br />
&#8211;	nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato, e, ove occorra, della relazione di calcolo allegata alla predetta nota n. 12282,<br />	<br />
<b></p>
<p align=center>
e per l’accertamento e la declaratoria</p>
<p></p>
<p align=justify>
&#8211;	</b>del diritto della società ricorrente a conseguire la revisione dei canoni e i maggiori oneri relativi al contratto di appalto sottoscritto con l’A.C. di San Pancrazio Salentino.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato;<br />
Uditi alla camera di consiglio del 27 aprile 2006 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv. Spata e Porcari.</p>
<p>Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., nonché dei principi generali in tema di partecipazione procedimentale e giusto procedimento;<br />	<br />
&#8211;	violazione dei principi di ragionevolezza e correttezza dell’azione amministrativa. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della L. n. 724/1994. Violazione dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1664 c.c. Eccesso di potere per sviamento;<br />	<br />
&#8211;	Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della L. n. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della L. n. 724/1994, sotto altro profilo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1664 c.c. Eccesso di potere per erroneità nei presupposti. Illogicità e perplessità dell’azione amministrativa;<br />	<br />
&#8211;	Violazione art. 3 della L. n. 241/1990. Carenza assoluta di motivazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 21 D.Lgs. n. 22/1997. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della L.R. n. 16/1996. Eccesso di potere per falsa ed erronea presupposizione. Sviamento;<br />	<br />
&#8211;	Violazione e falsa interpretazione dell’art. 44 L. n. 724/1994, sotto ulteriore profilo. Violazione e falsa interpretazione dell’art. 8 del C.S.A. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà della motivazione;<br />	<br />
&#8211;	Incompetenza.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
La società ricorrente agisce per conseguire l’accertamento del diritto a vedersi corrisposto dal Comune intimato il corrispettivo per la revisione dei prezzi, in relazione al contratto stipulato <i>inter partes</i> in data 13.2.2003 (concernente l’appalto del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e operazioni accessorie).<br />
L’azione viene proposta di fronte al TAR ai sensi dell’art. 6 della L. n. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della L. n. 724/1994 (richiamato dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto annesso al contratto), il quale stabilisce, fra l’altro, che le controversie afferenti l’istituto della revisione prezzi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.</p>
<p>In punto di fatto, occorre precisare che, a seguito di reiterate richieste di Monteco S.r.l. (società che, nel frattempo ha incorporato per fusione l’originario contraente SOGEA S.r.l. – vedasi documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente in data 22.3.2006), il Comune ha incaricato il responsabile dell’U.T.C. di procedere ad istruttoria, al fine di verificare la sussistenza &#8211; sia per ciò che riguarda l’<i>an</i>, sia per ciò che attiene al <i>quantum</i> – dei presupposti per l’accoglimento delle istanze di Monteco. Il predetto funzionario, coadiuvato da un altro tecnico, ha elaborato un’apposita relazione, da cui risulta che:<br />
&#61485;	esistono le condizioni previste dall’art. 6 L. n. 537/1993 per la corresponsione del compenso revisionale, in quanto l’impresa ricorrente ha adeguatamente comprovato l’incremento delle principali voci di cui si compone il canone contrattuale. Peraltro, il diritto non concerne integralmente le richieste di Monteco, in quanto sono stati computati anche taluni oneri aggiuntivi per i quali l’appaltatore non ha titolo alla revisione (maggiori oneri per le operazioni di smaltimento, in conseguenza dell’aumento delle tariffe regionali, maggiori oneri <i>ex</i> art. 39 CSA, rinnovo CCNL di categoria – vedasi pagina 9 della relazione allegata alla nota impugnata),<br />	<br />
&#61485;	peraltro, il Comune non è tenuto a corrispondere alcun compenso revisionale in quanto, <i>ex</i> art. 8 del CSA, le predette variazioni delle voci in cui è ripartito il canone negoziale (costo della manodopera, costo di esercizio degli automezzi e costo dei materiali di consumo) sono contenute nel limite del 15%.</p>
<p>La ricorrente contesta l’operato dell’Amministrazione sostenendo che l’art. 6 della L. n. 537/1993, che è norma imperativa, non prevede alcuna alea contrattuale per l’appaltatore, a differenza di quanto prescrive in ambito civilistico l’art. 1664 c.c.; pertanto, l’art. 8 del CSA contiene una pattuizione nulla, da considerare <i>tamquam non esset</i>.<br />
Inoltre, è giustificata anche la richiesta relativa ai maggiori oneri derivanti dall’incremento delle tariffe di smaltimento (le quali, a seguito dell’emergenza rifiuti che ha interessato anche la Regione Puglia, sono aumentate più volte negli ultimi tre anni) e dagli effetti del rinnovo del CCNL di categoria (che ha comportato un incremento del costo della manodopera).</p>
<p>Costituendosi in giudizio, il Comune eccepisce preliminarmente il difetto di giurisdizione del G.A., mentre nel merito sostiene che l’art. 6, comma 4, della L. n. 537/1993 non è una norma imperativa, per cui la pretesa della ricorrente deve essere esaminata alla luce della pattuizione di cui all’art. 8 del CSA, dal che discende l’infondatezza del ricorso, atteso che non sussistono tutti i presupposti a cui il Capitolato ricollega il diritto alla revisione prezzi (visto che le variazioni delle voci di cui si compone il canone sono contenute nel limite del 15%).</p>
<p>Ciò premesso, il Collegio ritiene che il ricorso meriti accoglimento, nei limiti che di seguito si preciseranno, il che impone innanzitutto di esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, formulata dal Comune.<br />
L’eccezione è infondata, alla luce delle seguenti considerazioni:<br />
&#61485;	nel caso di specie non si è in presenza di una generica controversia inerente la fase di esecuzione di un appalto pubblico, ché in tal caso sussisterebbe la giurisdizione dell’A.G.O., secondo un ordine di idee ormai consolidatosi nella giurisprudenza, anche dopo le significative riforme del 1998-2000 (in tal senso, cfr., per tutti, TAR Sardegna, 15.4.2004, n. 494, e Cons. Stato, Sez. V, 15.4.2004, n. 2145);<br />	<br />
&#61485;	la presente controversia, invece, afferisce ad una particolare vicenda del rapporto negoziale, ossia alla revisione dei prezzi contrattuali, per la quale il Legislatore della L. n. 537/1993 (superando il precedente criterio di riparto della giurisdizione che, <i>in subiecta materia</i>, era fondato, nella vigenza del D.L.C.P.S. 6.12.1947, n. 1501, e delle leggi 22.2.1973, n. 37, e 21.12.1974, n. 700, sulla distinzione fra controversie sull’<i>an</i> della revisione – per cui era competente il G.A. – e controversie sul <i>quantum</i> – per cui era competente l’A.G.O. – così, per tutti, TAR Piemonte, 1.12.1981, n. 957, e Cass., SS.UU., 22.7.1982, n. 4288) ha previsto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale scelta, finalizzata evidentemente ad eliminare in radice la predetta distinzione ed a realizzare una doverosa concentrazione delle controversie relative alla revisione dei prezzi in un unico giudizio, è stata del resto considerata non incompatibile con l’art. 103 Cost. anche dalla Consulta che, nella nota sentenza n. 204/2004, l’ha implicitamente ritenuta “materia” particolare ai sensi della prefata norma costituzionale.</p>
<p>Pertanto, la presente azione (che deve essere qualificata come azione di accertamento di un diritto soggettivo, per cui sono da ritenere irrilevanti tutte le questioni sollevate dalla difesa del Comune a proposito della natura degli atti impugnati, nonché la censura di cui al primo ed al sesto motivo di ricorso, cioè l’asserita violazione dell’art. 10-<i>bis</i> della L. n. 241/1990 e la denunciata incompetenza del dirigente dell’U.T.C. a pronunciarsi sulla richiesta di Monteco) è stata correttamente proposta di fronte a questo Tribunale.</p>
<p>Nel merito, la pretesa della Monteco è fondata, alla luce delle seguenti considerazioni.<br />
La giurisprudenza amministrativa è ormai costante nell’affermazione secondo cui quella invocata dalla società ricorrente è una norma imperativa, che si sostituisce di diritto ad eventuali pattuizioni contrarie contenute nei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa (così Cons. Stato, Sez. V, 16.6.2003, n. 3373; Id., 8.5.2002, n. 2461; Id., 19.2.2003, n. 916), e ciò in quanto la clausola di revisione periodica di tali contratti ha lo scopo di tenere indenni gli appaltatori della P.A. da quegli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione che, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, potrebbero indurre l’appaltatore a svolgere il servizio o ad eseguire la fornitura a condizioni deteriori rispetto a quanto pattuito o, addirittura, a rifiutarsi di proseguire nel rapporto, con inevitabile compromissione degli interessi della P.A. (naturalmente, nel caso improbabile che si verifichi una diminuzione dei costi dei fattori produttivi, la revisione dei prezzi opera a favore del committente, il quale ha diritto ad una riduzione del corrispettivo contrattuale).<br />
Per evitare tali problemi, il Legislatore del 1993 ha disposto l’inserimento obbligatorio della clausola di revisione prezzi ed ha contemporaneamente delineato il procedimento istruttorio attraverso cui la stazione appaltante deve determinare l’entità del compenso revisionale. Peraltro, le disposizioni dell’art. 6 non sono state completamente attuate, visto che, ad esempio, non ha mai concretamente funzionato il meccanismo di rilevazione del costo dei beni e servizi di cui al comma 6, per cui si applica normalmente il cd. indice F.O.I. (sul punto, vedasi ancora la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 3373/2003). Nel caso di specie, per inciso, le parti hanno concordato di far riferimento ad altri indici, come si vedrà <i>infra</i>.<br />
Tornando alla questione di diritto principale (ossia, la nullità delle clausole negoziali confliggenti con l’art. 6 della L. n. 537/1993), occorre spiegare il rapporto che intercorre fra la disciplina recata dalla prefata norma pubblicistica e le regole che le parti eventualmente si danno in sede negoziale, e ciò in quanto il comma 4 dell’art. 6 recita testualmente “<i>Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo</i>”. Questa formulazione (che non brilla certo per chiarezza) potrebbe anche essere interpretata nel senso che la norma non si applica nel caso in cui il contratto contenga una qualsiasi clausola di revisione (come è nel caso di specie).<br />
Tale conclusione, però, non è da condividere, e ciò per una serie di ragioni, in parte desumibili da un’indagine storica:<br />
&#61485;	l’art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 6.12.1947, n. 1501 (più volte modificato), stabiliva che “<i>Per i lavori relativi ad opere pubbliche di qualunque durata da appaltarsi, da concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato anche con ordinamento autonomo, dalle Province, dai Comuni o dagli altri Enti pubblici è ammessa, salvo patti in contrario, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti quando l&#8217;Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell&#8217;opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 10% per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla presentazione della offerta. La revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la percentuale suddetta</i>”. Come si vede, la norma – applicabile solo agli appalti di LL.PP. – ripeteva in pratica la disposizione dell’art. 1664 c.c.;<br />	<br />
&#61485;	l’art. 33 della L. 28.2.1986, n. 41, dopo avere (comma 2) posto un divieto generale di revisione dei prezzi, stabiliva che “<i>3. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all&#8217;anno, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell&#8217;intera anticipazione ricevuta, quando l&#8217;Amministrazione riconosca che l&#8217;importo complessivo della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell&#8217;anno sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno. <br />	<br />
4. […]. 5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente all&#8217;entrata in vigore della presente legge</i>”. <br />
Quindi, come si può agevolmente constatare, la normativa precedente alla L. n. 537/1993, oltre a qualificare la corresponsione della revisione prezzi come una facoltà della P.A., prevedeva un’alea a carico dell’appaltatore.<br />
La L. n. 537/1993, invece, oltre ad avere eliminato la discrezionalità della P.A. nel riconoscere o meno la revisione prezzi nei contratti ad esecuzione periodica o continuata concernenti servizi e forniture, non prevede alcuna alea, il che si può desumere anche dalla (quasi coeva) disciplina recata, ma solo per gli appalti di LL.PP., dalla L. Merloni, la quale prevede invece l’alea (cfr. l’art. 26, commi 3 e 4, L. n. 109/1994, testo originario, il quale disponeva che “<i>3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell&#8217;art. 1664 del codice civile. 4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d&#8217;asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell&#8217;anno precedente sia superiore al 2 per cento, all&#8217;importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l&#8217;ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa</i>”). </p>
<p>Pertanto, si deve concludere che, per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa &#8211; relativi a servizi e forniture &#8211; stipulati da pubbliche amministrazioni la regola ordinaria è quella per cui la revisione spetta senza alcuna margine di alea a danno dell’appaltatore (e, in questo senso, la disciplina della L. Merloni è da qualificare “speciale” rispetto ad una norma – l’art. 6 della L. n. 537/1993 – che è sua volta speciale rispetto alla disciplina civilistica), dal che consegue la nullità parziale di quelle clausole contrattuali che, pur prevedendo la revisione dei prezzi, prevedono anche un margine di alea a danno dell’appaltatore (in questo senso, il Collegio condivide le conclusioni a cui è giunta la Sez. V del Consiglio di Stato nella decisione n. 916/2003, nella parte in cui la Corte ha affermato che “…<i>Né vale, di contro, obiettare che l&#8217;art. 6 L. n. 537/93 si limita a sancire il principio dell&#8217;obbligatorio inserimento nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa con le pubbliche amministrazioni della clausola di revisione dei prezzi, senza ulteriormente definire il contenuto del relativo credito e rimettendo, quindi, alla libera determinazione delle parti contraenti i presupposti costitutivi del diritto, la sua entità e le modalità del suo esercizio, posto che il silenzio della legge circa eventuali limitazioni della misura della revisione dei prezzi e la contestuale attribuzione, in via generale ed incondizionata, all&#8217;appaltatore del relativo titolo vanno senz&#8217;altro intesi come elementi radicalmente preclusivi della lettura che assegna alla norma un contenuto precettivo compatibile con la riduzione convenzionale dell&#8217;entità del credito…</i>”). <br />
Concludendo sul punto, si deve affermare il diritto dell’appaltatore al compenso revisionale a partire dalla scadenza del primo anno di contratto (infatti, se anche l’art. 6 non dice nulla al riguardo, i contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuata vengono stipulati per più annualità, per cui è evidente che la revisione va calcolata al termine di ogni anno).</p>
<p>La nullità, invece, non riguarda la parte dell’art. 8 del CSA in cui sono stabiliti il <i>quomodo</i> e il <i>quantum</i> della revisione (ossia, le modalità attraverso cui si deve pervenire alla determinazione del compenso revisionale), e ciò perché, come detto in precedenza, il meccanismo previsto dalla legge per la determinazione del compenso revisionale non è stato completamente attuato. Per cui, non potendosi certo addossare alla ricorrente le conseguenze di tale inadempienza dell’”apparato” e dovendosi, per converso, ritenere che gli indici a cui le parti hanno concordemente stabilito di fare riferimento sono compatibili con lo spirito dell’istituto per cui è causa, essendo anch’essi relativi ai principali elementi di cui si compone il canone negoziale, <i>in parte qua</i> si può fare riferimento ai patti negoziali. </p>
<p>Ciò detto, nel caso di specie occorre inoltre differenziare la pretesa della ricorrente in due <i>tranches</i>, visto che Monteco chiede la revisione dei prezzi anche in relazione all’incremento della tariffa stabilita a livello regionale per il conferimento dei r.s.u. nella discarica di bacino (mentre, come emerge dalla memoria depositata in data 18.4.2006 e come è stato confermato nel corso della discussione orale, la ricorrente non insiste in relazione ai maggiori oneri di cui all’art. 39 del CSA, ossia quelli connessi allo smaltimento fuori discarica di bacino).</p>
<p>Il Comune, in sede istruttoria, ha ritenuto non dovuto il compenso per tale voce, richiamandosi alle clausole del contratto, le quali sembrano fare riferimento solo agli incrementi legati ai costi della manodopera, dell’esercizio degli automezzi e dei materiali di consumo (vedasi l’art. 8 del CSA, da leggersi in combinato disposto con l’art. 7, in cui sono specificate tutte le prestazioni ricomprese nel canone pattuito).<br />
Al riguardo, il Tribunale ritiene però di dover dissentire dall’opinione del civico ente, e ciò per una serie di ragioni:<br />
&#61485;	innanzitutto, perché in un servizio quale quello dello smaltimento dei r.s.u. il costo di conferimento in discarica è divenuto nel tempo un elemento assolutamente centrale, ancora di più rispetto ad altri costi, e ciò in conseguenza delle sempre più numerose “emergenze rifiuti” che hanno interessato varie Regioni italiane, fra cui anche la Puglia. Tali eventi, che rappresentano lo sbocco quasi inevitabile di situazioni non affrontate con decisione nei decenni passati dalle amministrazioni locali, si caratterizzano soprattutto per l’esaurimento delle discariche autorizzate, molte delle quali hanno raggiunto la saturazione e debbono quindi essere chiuse o comunque messe a norma, con conseguente aumento dei costi di gestione (vedasi, ad esempio, la relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 4/2004 dell’Autorità di Bacino BR/2, depositata in giudizio dalla ricorrente in data 3.3.2006), nel mentre diventa sempre più difficoltoso individuare siti idonei ad ospitare nuovi impianti, anche a causa dell’opposizione delle popolazioni locali;<br />	<br />
&#61485;	tali costi (e non potrebbe essere altrimenti) debbono essere sopportati dai soggetti che conferiscono i rifiuti, ossia dal detentore e dai precedenti detentori (art. 10 D.Lgs. n. 22/1997). Nella specie, tali costi sono addossati convenzionalmente al concessionario della gestione;<br />	<br />
&#61485;	pertanto, non può dirsi che quello relativo all’aumento della tariffa sia un costo estraneo all’essenza del rapporto negoziale in essere fra le parti, per cui è contrario innanzitutto alla buona fede contrattuale negare rilevanza agli incrementi tariffari disposti dal Commissario Delegato e/o dall’Autorità di Bacino;<br />	<br />
&#61485;	ma in ogni caso, l’art. 7 del CSA (il quale, oltre a contenere un generico riferimento a “…tutti gli oneri ed obblighi sia diretti che indiretti assunti contrattualmente per l’esecuzione dei servizi…”, menziona espressamente il costo di smaltimento/trattamento, gli oneri di ammortamento, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi, l’utile di impresa e così via. Inoltre, per quanto concerne possibili sopravvenienze di fatto o di diritto, sono indicati espressamente come già ricompresi nel canone i maggiori oneri legati ad adeguamenti normativi e/o tecnologici, ad eventuali variazioni degli impianti di smaltimento e/o conferimento dei rifiuti ed alla raccolta di rifiuti non collocati dai cittadini nelle apposite aree ecologiche) va interpretato nel senso che al concessionario è addossato il costo dello smaltimento in discarica. Da cui ne consegue che la fonte dell’obbligo del Comune di sostenere i maggiori costi di smaltimento si rinviene direttamente nella norma di legge che integra il contratto (ossia, nel citato art. 10 del cd. decreto Ronchi). Per cui i maggiori oneri derivanti dagli incrementi delle tariffe per il conferimento in discarica (che, per quanto detto in precedenza, rientrano nell’ambito del concetto della revisione prezzi) debbono essere riconosciuti alla società ricorrente (la quale si era impegnata a svolgere il servizio in base ad una tariffa che era stata stimata in € 24,12/t, mentre a seguito degli incrementi la stessa è attualmente pari a € 40,37 per il bacino BR/1 e ad € 47,48 per il bacino BR/2. Per inciso, nella determinazione del compenso revisionale il Comune dovrà tenere conto della tariffa relativa alla discarica in cui avviene in concreto il conferimento).</p>
<p>Peraltro, considerato che, come detto, il costo relativo al conferimento dei rifiuti in discarica non è espressamente menzionato negli artt. 7 e 8 del CSA, l’ammontare del compenso revisionale relativo ai maggiori oneri derivanti dall’incremento della tariffa dovrà essere determinato scorporando dal canone contrattuale l’aliquota relativa al costo di smaltimento (la quale deve essere determinata moltiplicando la tariffa a suo tempo tenuta presente al momento della gara &#8211; € 24,12/t – per la quantità presunta di r.s.u. da conferire indicata negli atti indittivi della gara) ed applicando alla cifra così ottenuta l’incremento stesso.</p>
<p>Per quanto riguarda invece gli incrementi dei costi relativi al personale, all’esercizio degli automezzi ed ai materiali di consumo (gli unici espressamente contemplati dall’art. 8 del CSA), gli stessi debbono essere riconosciuti alla ricorrente in applicazione degli indici a cui le parti, come detto in precedenza, hanno concordemente deciso di fare riferimento in sede negoziale, in quanto tali indici, in assenza dei dati che l’ISTAT avrebbe dovuto elaborare ai sensi dell’art. 6, comma 6, della L. n. 537/1993, possono utilmente sostituire quelli indicati dal Legislatore del 1993-1994.</p>
<p>Peraltro, in relazione al costo del personale, occorre precisare che la società ricorrente ha chiesto il compenso revisionale sia per l’aumento del costo della manodopera, sia in relazione alla voce “Rinnovo CCNL di categoria”.<br />
Tuttavia, non si può riconoscere due volte la revisione per la stessa voce (in quanto gli incrementi del costo del personale derivano pur sempre dai rinnovi dei CCNL), per cui a Monteco spetta solo la revisione dei prezzi in base agli incrementi desumibili dalle tabelle ministeriali redatte ai sensi della L. 7.11.2000, n. 327, vigenti <i>ratione temporis</i> (le quali, come è noto e come si desume del resto dai preamboli dei vari decreti ministeriali con cui esse vengono approvate &#8211; vedasi ad esempio il preambolo del D.M. 28.4.2004 &#8211; operano una ricognizione degli effetti, in termini di trattamento economico dei lavoratori, dei rinnovi contrattuali).<br />
Naturalmente, poiché può accadere che le tabelle ministeriali vengano emanate a distanza di tempo anche notevole rispetto alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL, la revisione dei prezzi deve essere determinata calcolando il costo del lavoro a decorrere dalla data di entrata in vigore del CCNL di riferimento, in modo da non addossare all’appaltatore gli effetti del ritardo nella pubblicazione delle tabelle stesse.</p>
<p>In ragione di quanto precede, il ricorso va accolto per quanto di ragione, con conseguente accertamento del diritto della ricorrente a vedersi riconoscere il compenso revisionale, che andrà determinato secondo i principi di diritto di cui in motivazione.<br />
Le somme così determinate andranno ovviamente maggiorate degli interessi legali.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va accolto.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.</p>
<p>Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21.7.2000, n. 205.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Seconda Sezione di Lecce, accoglie il ricorso in epigrafe, nei sensi di cui in motivazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 27 aprile 2006.<br />
<b></p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.5.2006</p>
<p align=justify>
</b></p>
<p>Views: 0</p><p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2006-n-2958/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.2958</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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