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	<title>2956 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2956 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2956</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2010-n-2956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2010-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2956</a></p>
<p>Pres. Ruoppolo &#8211; Est. Montedoro Engco S.r.l. in P.E. Q. Cgr. Rtp (Avv. Magliocca) c/ Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni (Avv. Cancrini) sui presupposti della configurabilità dell&#8217;avvalimento infragruppo e della legittimazione ad agire in giudizio da parte delle mandanti della RTI 1. Contratti della P.A. – Gara &#8211; Avvalimento –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2010-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-5-2010-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/5/2010 n.2956</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Ruoppolo &#8211; Est. Montedoro<br /> Engco S.r.l. in P.E. Q. Cgr. Rtp  (Avv. Magliocca) c/ Associazione Professionale Studio Valle  Progettazioni (Avv. Cancrini)</span></p>
<hr />
<p>sui presupposti della configurabilità dell&#8217;avvalimento infragruppo e della legittimazione ad agire in giudizio da parte delle mandanti della RTI</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della P.A.  – Gara &#8211;  Avvalimento –  Impresa ausiliaria – Contratto di avvalimento e dichiarazione  – Necessità &#8211;  Omissione-  Esclusione- Legittimità 	</p>
<p>2. Contratti della P.A.  – Gara   –  Avvalimento infragruppo – Configurabilità &#8211; Presupposti Peculiarità 	</p>
<p>3. Contratti della P.A.  – Gara &#8211;  A. T. I.  – Mandanti   &#8211; Legittimazione ad agire in  giudizio &#8211; Sussiste – Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1.  Nelle gare pubbliche, in tema di avvalimento, l’impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare non soltanto verso l’impresa concorrente ausiliata ma anche verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia carente, sicché l’ausiliario è tenuto a riprodurre  il contenuto del contratto di avvalimento in una  dichiarazione resa nei confronti della stazione appaltante. 	</p>
<p>2. In tema di avvalimento, la mancata presentazione del contratto di avvalimento e la dichiarazione  di impegno ,  non possono superarsi ritenendo sussistente  l’ipotesi di avvalimento infragruppo, riguardante impresa ausiliaria che appartenga al medesimo gruppo societario dell’ausiliata e non il caso, ricorrente nella specie, di impresa ausiliaria individuale, totalmente indipendente, il cui titolare, occasionalmente, riveste carica sociale di legale rappresentate dell’impresa ausiliata. La legale rappresentanza non può essere in alcun modo considerata situazione analoga a quella del legame infragruppo ,non esonerando , quindi , in assenza di un rapporto di influenza e di dominio , dall’obbligo di documentare propriamente, nei confronti dell’amministrazione, l’impegno di mettere a disposizione le risorse dell’impresa ausiliaria , in modo da evitare l’insorgenza di contestazioni postume, successive all’aggiudicazione . 	</p>
<p>3.In tema  A.T. I. ,  ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l’aggiudicazione, e quindi, la legittimazione deve riconoscersi in capo all’impresa singola facente parte di un’ A.T.I. , sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell’offerta, sia che questo debba costituirsi all’esito dell’aggiudicazione. Ciò perché il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all’impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentate di quest’ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell’amministrazione e delle imprese terze controinteressate , ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatium.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Sesta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DECISIONE</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Sul ricorso numero di registro generale 9865 del 2009, proposto da: 	</p>
<p>Engco S.r.l. in P.E in Q.Cgr.Rtp, Rtp &#8211; Air Support Srl, Rtp &#8211; Promoproject Srl, Fabio Rtp &#8211; Rotella, Francesco Rtp &#8211; Schioppa, Giorgio Rtp &#8211; Papa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Antonio Magliocca, con domicilio eletto presso Valentino Capece Minutolo in Roma, via dei Pontefici N. 3; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni, rappresentata e difesa dagli avv. Arturo Cancrini, Claudio De Portu, con domicilio eletto presso De Portu Studio Legale Avv. Cancrini in Roma, via Giuseppe Mercalli, 13; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Sacal &#8211; Societa&#8217; Aeroportuale Calabrese Spa, rappresentata e difesa dall&#8217;avv. Vincenzo Arnò, con domicilio eletto presso Simone Lamarra in Roma, via Raffaele Cadorna 29; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza del T.A.R. CALABRIA &#8211; CATANZARO :SEZIONE I n. 01015/2009, resa tra le parti, concernente CONCORSO DI PROGETTAZIONE PER NUOVA AEROSTAZIONE PASSEGGERI.</p>
<p>Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sacal &#8211; Societa&#8217; Aeroportuale Calabrese Spa e di Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 20 aprile 2010 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti gli avvocati Magliocca, De Portu e Cumbo per delega dell&#8217; Avv. Arnò;<br />	<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni, in persona dei contitolari arch. Silvano Valle ed arch. Gianluca Valle, in proprio e quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo con Tecno Engineering 2C S.r.l., Studio Angotti S.r.l. e dott. ing. Mariano Ansani ha proposto ricorso avverso l’atto di aggiudicazione definitiva in favore del RTP ENGCO S.r.l., Air Support S.r.l., Promoproject S.r.l., arch. Fabio Rotella, ing. Francesco Schioppa, per. ind. Giorgio Papa del concorso di progettazione relativo alla Nuova Aerostazione passeggeri &#8211; Aeroporto di Lamezia Terme, indetto dalla S.A.C.A.L., Società Aeroportuale Calabrese S.p.a. Parte ricorrente ha impugnato, altresì, la nota della S.A.C.A.L. del 22 dicembre 2008, contenente comunicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del d.lgs. n. 163/2006, dell’aggiudicazione definitiva ed i verbali della commissione di gara, nella parte in cui non è stato rilevato che il raggruppamento temporaneo aggiudicatario non avrebbe dovuto essere ammesso. In via subordinata, la stessa ha impugnato la nota prot. 8218 dell’8 dicembre 2008 con la quale il Consiglio di Amministrazione della S.A.C.A.L. ha ritenuto di acquisire elementi dimostrativi dai primi tre classificati circa il soddisfacimento del requisito previsto dal bando al punto II.1.2.<br />	<br />
Parte ricorrente, seconda classificata nella procedura concorsuale, ha dedotto l’illegittimità degli atti impugnati e ne ha chiesto l’annullamento.<br />	<br />
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione del principio della “par condicio”, degli artt. 37, 49 e 233 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 65, 66 e 70 del D.P.R. n. 599/1999, della “lex specialis”, con riferimento al punto III.1 del bando, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.<br />	<br />
Il raggruppamento temporaneo aggiudicatario non sarebbe in possesso dei requisiti tecnici finanziari di cui al punto III.1 del Bando, che richiede, tra l’altro, l’avere conseguito un fatturato globale per la prestazione di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, pari ad almeno € 4.200.000,00 e che tale requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 50% dal capogruppo.<br />	<br />
La capogruppo ENGCO, per il raggiungimento del requisito richiesto, ha dichiarato di avvalersi dei requisiti relativi al fatturato posseduto dal progettista ausiliario Ing. Salvatore Bellizzi, ma la stessa avrebbe omesso di rispettare le condizioni previste dall’art. 49 del Codice dei contratti pubblici ed, in particolare, non avrebbe prodotto le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 da parte del concorrente e dell’impresa ausiliaria ed all’obbligo di quest’ultima, verso il concorrente e la stazione appaltante, di mettere a disposizione del concorrente e della stazione appaltante per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Non sarebbero stati prodotti, inoltre, gli altri atti e dichiarazioni di cui ai punti e), f), g) dello stesso art. 49.<br />	<br />
Il RTP ENGCO avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso.<br />	<br />
La stessa ENGCO, d’altra parte, e per ciò stesso, risulterebbe carente, quale capogruppo, del requisito del fatturato globale non inferiore al 50% dell’importo complessivo di € 4.200.000,00.<br />	<br />
L’Associazione Professionale ricorrente ha, infine, richiesto la condanna della S.AC.A.L. al risarcimento dei danni correlati all’eventuale mancata esecuzione dell’appalto.<br />	<br />
2) Violazione del principio della “par condicio”, degli artt. 37, 49 e 233 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 65, 66 e 70 del D.P.R. n. 599/1999, della “lex specialis”, con riferimento al punto III.1 del bando, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.<br />	<br />
Il bando, a punto III.1 impone, tra l’altro, con riferimento alla classe/categoria IIIb, l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi a lavori per un importo di € 38.000.000 e che, in caso di raggruppamento o consorzio temporaneo, il requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 50% dal capogruppo, mentre la restante percentuale può essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.<br />	<br />
La capogruppo ENGCO, con riferimento alla classe/categoria IIIb, avrebbe dichiarato servizi di progettazione per un importo di lavori pari ad € 21.243.972,00, superiore al 50% di quanto richiesto dal punto III.1 del bando con riferimento a detta classe/categoria.<br />	<br />
La dichiarazione sarebbe, però, smentita dalla documentazione in atti, dalla quale risulterebbe che la ENGCO, negli ultimi 10 anni, nella classe/categoria IIIb, ha eseguito servizi di progettazione per un importo di € 10.214.500,00, mentre il progettista ausiliario ing. Mario Cannaviello, di cui la ENGCO si è avvalsa al fine del requisito in discorso, avrebbe svolto progettazione di opere, in detta classe/categoria, per un importo di € 8.143.838,00.<br />	<br />
L’importo totale dei lavori nella classe/categoria IIIb, ammonterebbe, pertanto, a soli € 18.358.338,00.<br />	<br />
Ciò avrebbe imposto l’esclusione del raggruppamento aggiudicatario, in quanto il concorrente avrebbe reso una dichiarazione erronea. In secondo luogo, l’importo indicato non sarebbe sufficiente ad integrare il requisito richiesto in detta classe/categoria, essendo richiesto, per la capogruppo, l’espletamento di servizi di progettazione per lavori di importo parti, almeno, al 50% di € 38.000.000,00 e, quindi, ad € 19.000.000,00.<br />	<br />
3) Violazione degli artt. 41, 42 e 48 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 65, 66 e 70 del D.P.R. n. 599/1999, della “lex specialis”, con riferimento al punto III.1 del bando, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.<br />	<br />
La qualificazione del RTP ENGCO sarebbe stato carente anche nella fase in cui la Stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati dal soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 48 d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 70 del D.P.R. N. 554/1999.<br />	<br />
L’ing. Francesco Schioppa ed il per. ind. Giorgio Papa, mandanti del raggruppamento ENGCO, non avrebbero fornito, in sede di verifica, prova dei requisiti in precedenza dichiarati.<br />	<br />
In particolare, la documentazione fornita dall’ing. Schioppa risulterebbe lacunosa ed inidonea a comprovare i requisiti di qualificazione dichiarati ed evidenzierebbe palesi e reiterati errori riguardo alla quantificazione dei requisiti professionali.<br />	<br />
4) Violazione del principio della “par condicio”, della “lex specialis”, con riferimento all’art. 3 del disciplinare di gara, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti.<br />	<br />
La Promoproject S.r.l., mandante del RTP ENGCO, in violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara, avrebbe omesso di indicare tra i soci Valeria Martinelli.<br />	<br />
5) In via subordinata. Violazione dei principi della “par condicio”, della segretezza delle offerte, dell’parzialità e buon andamento, degli artt. 106, 107 e 237 del d.lgs. n. 163/2006, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, nonché eccesso di potere per illogicità, sviamento, difetto di motivazione, incompetenza.<br />	<br />
La Stazione appaltante, successivamente all’aggiudicazione provvisoria, ha richiesto ai primi tre classificati elementi dimostrativi del soddisfacimento del requisito previsto al punto II.1.2 del bando, secondo capoverso, per il quale la progettazione deve prevede la realizzazione di due o più corpi di fabbrica, funzionalmente autonomi ma interconnessi, trasformabili ed accrescibili in tempi successivi.<br />	<br />
Tale richiesta non riguarderebbe, secondo la ricorrente, requisiti di partecipazione alla gara, ma caratteristiche dell’opera progettata e costituirebbe una richiesta di integrazione del progetto intervenuta dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, formulata nei confronti di tre soli concorrenti.<br />	<br />
La richiesta stessa implicherebbe la violazione dell’obbligo di esaminare le offerte in forma anonima, come previsto dall’art. 107 del d.lgs. n. 163/2006.<br />	<br />
D’altra parte, la richiesta di integrazione, formulata dal Consiglio di Amministrazione, sarebbe pervenuta da organo incompetente, in quanto, secondo le previsioni dell’art. 107 menzionato, solo la commissione di gara può invitare i concorrenti, se necessario, a chiarire aspetti del progetto.<br />	<br />
Non vi sarebbe, infine, alcun riscontro dell’avvenuto esame della documentazione integrativa e ciò implicherebbe l’assoluto difetto di motivazione riguardo alla valutazione effettuata.<br />	<br />
Parte ricorrente, per il caso in cui dovesse risultare impossibile il conseguimento del bene della vita cui la stessa mira, ha richiesto la condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente dei danni connessi alla mancata esecuzione dell’appalto, sotto i profili del danno emergente, del lucro cessante e del danno curriculare. <br />	<br />
Si è costituita la Società Aeroportuale Calabrese S.p.a. (S.A.CAL.), eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività e deducendo, comunque, l’infondatezza dei motivi dedotti dalla ricorrente.<br />	<br />
Si è costituita, altresì la ENGCO S.r.l., in proprio e nella qualità di capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Progettisti con la Air Support S.r.l., la Promoproject S.r.l., l’arch. Fabio Rotella, l’ing. Francesco Schioppa ed il per. ind. Giorgio Papa, la quale, rilevata l’infondatezza del gravame, ha proposto ricorso incidentale, affidato ai seguenti motivi:<br />	<br />
1) Violazione degli artt. 37, 41, 42, 48, comma 2, e 233 del d.gs. n. 163/2006, degli artt. 65, 66 e 70 del D.P.R. n. 554/1999, della “lex specialis”, con riferimento al punto III.1 n. 2 del bando di gara, dell’art. 4, lett. A), b) e c) del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità.<br />	<br />
Il bando di gara, al punto III.1 richiedeva l’espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi a determinate classi e categorie e per certi importi<br />	<br />
Il bando ha previsto che, in caso di raggruppamento o consorzio temporaneo, il requisito deve essere posseduto in misura non inferiore al 50% dal capogruppo, mentre la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti.<br />	<br />
Dalla documentazione prodotta dallo Studio Valle sarebbe emerso che i una serie di certificati concernono servizi di progettazione antecedenti alla data del 5 ottobre 1997.<br />	<br />
Ciò avrebbe imposto l’esclusione del raggruppamento secondo classificato, sia per il mancato possesso dei requisiti, sia per l’erroneità delle dichiarazioni rese.<br />	<br />
2) Violazione degli artt. 37, 41, 42 e 233 del D. Lgs. 163/06 ed art. 65, 66 e 70 del D.P.R. 554/99, della “lex specialis” con riferimento al punto III.1 del bando di gara, dell’art. 4 lett. a), b) e c) del disciplinare di gara, eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, omessa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità.<br />	<br />
Il punto III.1 del bando di gara richiedeva, quale ulteriore requisito, l’avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di almeno due servizi di progettazione relativi alle classi e categorie e per gli importi di lavori individuati nello stesso e prevedeva che, in caso di raggruppamenti temporanei costituiti o costituendi, i requisiti di cui sopra avrebbero dovuto essere integralmente posseduti da uno dei soggetti appartenenti al raggruppamento.<br />	<br />
Il certificato all’uopo esibito dallo Studio Valle non potrebbe essere validamente considerato, in quanto uno dei servizi sarebbe riferito a prestazioni svolte in periodi antecedenti al decennio di riferimento ed in quanto il servizio stesso sarebbe stato svolto da una Associazione di Professionisti e lo Studio Valle Progettazioni potrebbe far valere solo la quota effettivamente svolta dal medesimo.<br />	<br />
Il RTP Studio Valle Progettazione, pertanto, non avrebbe potuto partecipare al concorso per la carenza dei requisiti in capo al medesimo ed avrebbe dovuto essere estromesso dalla classifica di cui alla aggiudicazione provvisoria.<br />	<br />
Da qui l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.<br />	<br />
Le parti, successivamente, hanno prodotto memorie. <br />	<br />
Con la sentenza impugnata, il T.A.R per la Calabria, Catanzaro, ha respinto l’eccezione di tardività del ricorso ed altresì l’eccezione di improcedibilità perché proposto da uno solo dei membri del costituendo raggruppamento secondo classificato, inoltre ha respinto i due motivi del ricorso incidentale presentato dalla ENGCO s.r.l. in ultimo ha accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbito i tre restanti successivi motivi e ritenuto di non esaminare la censura del quinto motivo perché dedotta in via subordinata e rigettato la domanda di risarcimento danni.<br />	<br />
Appella la ENGCO con due motivi, contestando la fondatezza dell’accoglimento del ricorso principale e riproponendo l’eccezione di improcedibilità del ricorso in quanto presentato da un solo membro del costituendo raggruppamento.<br />	<br />
Resiste la SACAL ( Società Aeroportuale calabrese ) spa.<br />	<br />
Si è costituito lo Studio Valle, contestando nel merito l’appello, rilevando che sul ricorso incidentale della ENGCO si è formato giudicato di rigetto,ed, in ultimo, riproponendo i motivi di ricorso non esaminati per assorbimento o perché proposti in via subordinata. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>L’appello è infondato.<br />	<br />
Con il primo motivo di ricorso proposto dallo RTP Studio Valle si contestava la illegittimità del ricorso all’avvalimento – da parte della ENGCO – per la prova del conseguimento di un fatturto globale per la prestazione di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, pari ad almeno 4.200.000,00.<br />	<br />
Il RTP ENGCO , al fine di provare il requisito anzidetto, dichiarava di avvalersi, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n. 163 del 2006, del fatturato posseduto dall’ing. Salvatore Bellizzi, ma senza allegare alcuna dichiarazione del progettista ausiliario, avendo l’ing. Bellizzi firmato tale dichiarazione nella qualità di Presidente del CDA ENGCO e non di progettista ausiliario, imprenditore individuale.<br />	<br />
Mancava inoltre la presentazione del c.d. “contratto di avvalimento”.<br />	<br />
Va ricordato , in proposito, che l’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006 dispone che il “concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, ai sensi dell’art. 34, in relazione ad una specifica gara… può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo…avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.”<br />	<br />
L’art. 49 comma 2 del citato decreto, dispone che, ai fini di quanto previsto nel comma 1, il concorrente debba allegare , fra l’altro, “una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente” (lett . d ) ) ed “in originale od in copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”.<br />	<br />
Nessuno dei due documenti è stato prodotto.<br />	<br />
Né la dichiarazione della ENGCO sottoscritta dall’ing. Bellizzi in qualità di Presidente del CDA della ENGCO srl può ritenersi equipollente alla documentazione mancante.<br />	<br />
La disciplina richiede un contratto di avvalimento ed una dichiarazione di impegno proveniente dall’impresa ausiliaria per esigenze di certezza dell’amministrazione, essendo tale dichiarazione volta a soddisfare l’interesse della stazione appaltante ad evitare , dopo l’aggiudicazione , l’insorgere di contestazioni sugli obblighi dell’ausiliario.<br />	<br />
Nell&#8217;istituto dell&#8217;avvalimento l&#8217;impresa ausiliaria non è semplicemente un soggetto terzo rispetto alla gara, dovendosi essa impegnare non soltanto verso l&#8217;impresa concorrente ausiliata ma anche verso la stazione appaltante a mettere a disposizione del concorrente le risorse di cui questi sia carente, sicché l&#8217;ausiliario è tenuto a riprodurre il contenuto del contratto di avvalimento in una dichiarazione resa nei confronti della stazione appaltante. In tale ipotesi, quindi, l&#8217;impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un&#8217;obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente e tale obbligazione si perfeziona con l&#8217;aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti.<br />	<br />
Né le palesi carenze della documentazione offerta alla stazione appaltante possono superarsi ritenendo sussistente l’ipotesi di avvalimento infragruppo, riguardante impresa ausiliaria che appartenga al medesimo gruppo societario dell’ausiliata e non il caso, ricorrente nella specie, di impresa ausiliaria individuale, totalmente indipendente, il cui titolare, occasionalmente, rivesta carica sociale di legale rappresentante dell’impresa ausiliata.<br />	<br />
La legale rappresentanza non può essere in alcun modo considerata situazione analoga a quella del legame infragruppo, non esonerando, quindi, in assenza di un rapporto di influenza e di dominio, dall’obbligo di documentare propriamente , nei confronti dell’amministrazione, l’impegno di mettere a disposizione le risorse dell’impresa ausiliaria, in modo da evitare l’insorgenza di contestazioni postume, successive all’aggiudicazione.<br />	<br />
Il rapporto giuridico che lega il legale rappresentante alla società che egli rappresenta in alcun modo implica l’obbligo di mettere a disposizione i propri mezzi e le proprie risorse ed i propri personali requisiti di qualificazione, al servizio della committenza pubblica dell’azienda da lui rappresentata.<br />	<br />
Quindi tali impegni dovevano essere formalizzati in gara.<br />	<br />
Né l’amministrazione avrebbe dovuto chiedere chiarimenti ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi di norma operativa nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 e non applicabile ai documenti di cui all’art. 49 citato.<br />	<br />
Ne deriva l’infondatezza del primo motivo di appello.<br />	<br />
In ordine al secondo motivo di appello, basterà ricordare la giurisprudenza pacifica in tema di legittimazione dell’impresa singola facente parte del raggruppamento ad impugnare l’aggiudicazione.<br />	<br />
In proposito è stato ritenuto che il raggruppamento di imprese non è un soggetto giuridico e nemmeno un centro di imputazione di atti e rapporti giuridici distinto ed autonomo rispetto alle imprese raggruppate. Ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l&#8217;aggiudicazione, e quindi la legittimazione deve riconoscersi in capo all&#8217;impresa singola facente parte di un&#8217; Ati , sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell&#8217;offerta, sia che questo debba costituirsi all&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione. Ciò perché il conferimento del mandato speciale collettivo irrevocabile gratuito all&#8217;impresa capogruppo attribuisce al legale rappresentante di quest&#8217;ultima la rappresentanza processuale nei confronti dell&#8217;amministrazione e delle imprese terze controinteressate ma non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando una espressa previsione in tal senso nella normativa comunitaria di riferimento ed in quella nazionale di recepimento, non solo in materia di appalti di servizi, ma anche in tema di appalti di lavori e forniture ( ex plurimis Consiglio Stato , sez. V, 12 febbraio 2007 , n. 593).<br />	<br />
È pacifico, infatti, che ciascuna impresa, già associata o ancora da associare, è titolare di un autonomo interesse legittimo a conseguire l&#8217;aggiudicazione, e quindi (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 23 gennaio 2002, n. 397) la legittimazione deve riconoscersi in capo all&#8217;impresa singola facente parte di un&#8217;ATI., sia che il raggruppamento sia già costituito al momento della presentazione dell&#8217;offerta, sia che questo debba costituirsi all&#8217;esito dell&#8217;aggiudicazione.<br />	<br />
Ne consegue il rigetto anche del secondo motivo di appello.<br />	<br />
Le spese possono compensarsi in presenza di giusti ed eccezionali motivi stante la particolarità del caso di specie. <br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, sul ricorso in epigrafe specificato , così provvede:<br />	<br />
Respinge l’appello.<br />	<br />
Compensa integralmente le spese del giudizio.<br />	<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2010 con l&#8217;intervento dei Signori:<br />	<br />
Giovanni Ruoppolo, Presidente<br />	<br />
Paolo Buonvino, Consigliere<br />	<br />
Rosanna De Nictolis, Consigliere<br />	<br />
Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Bruno Rosario Polito, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 13/05/2010<br />	<br />
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)</p>
<p align=justify>
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			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2956</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2956</a></p>
<p>Pres. Varrone, est. BellomoF. D. P. (Avv. R. Simone) c. Ente Parco Nazionale d&#8217;Abruzzo, Lazio e Molise (Avv. Stato) sull&#8217;estensione dell&#8217;oggetto del nulla osta per la realizzazione di opere edilizie anche ai lavori connessi funzionalmente Edilizia ed urbanistica – Opere edilizie – Esecuzione – Nulla osta – Oggetto &#8211; Estensione</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/consiglio-di-stato-sezione-vi-sentenza-13-6-2008-n-2956/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Sentenza &#8211; 13/6/2008 n.2956</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Varrone, est. Bellomo<br />F. D. P. (Avv. R. Simone) c. Ente Parco Nazionale d&#8217;Abruzzo, Lazio e Molise (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p>sull&#8217;estensione dell&#8217;oggetto del nulla osta per la realizzazione di opere edilizie anche ai lavori connessi funzionalmente</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – Opere edilizie – Esecuzione – Nulla osta – Oggetto &#8211; Estensione – Lavori connessi funzionalmente &#8211; Ragioni</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di edilizia ed urbanistica, il nulla osta rilasciato dalle autorità competenti comprende non solo le opere espressamente previste nel provvedimento, ma anche quelle connesse funzionalmente, alla luce del principio di buona fede nell’interpretazione dell’atto amministrativo di segno ampliativo, che impone – in caso di dubbio – di optare per il significato più rispettoso dell’affidamento del destinatario.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;estensione dell&#8217;oggetto del nulla osta per la realizzazione di opere edilizie anche ai lavori connessi funzionalmente</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2956/2008 Reg. Dec.<br />
N. 7072 Reg.Ric.<br />
ANNO   2007</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale <br />
Sezione Sesta</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 7072/2007, proposto da<br />
<b>Francesco Del Principe</b>, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Simone, elettivamente domiciliato in Roma, via Pietro Borsieri 3 presso lo studio dell’avv. G. Corapi;</p>
<p align=center>c o n t r o</p>
<p>–	l’<b>Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise</b>, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma, 																																																																																												</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, sede di l’Aquila n. 37 del 5 febbraio 2007;<br />
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore all’udienza del 28 marzo 2008 il Consigliere Francesco Bellomo e uditi per le parti l’avv. Manzi per delega dell’avv. Simone e l’avv. dello Stato Bruni; <br />
Ritenuto quanto segue:</p>
<p align=center><b>F A T T O</b></p>
<p>1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo Francesco Del Principe domandava l&#8217;annullamento dell’ordinanza  dell’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise n. 7870 del 6.9.2005, che disponeva la rimozione delle opere realizzate in difformità del nulla osta del 2.12.2004 rilasciato dal Parco medesimo, nonché dell’ordinanza di sospensione dei lavori del 4.8.2005. Domandava, altresì, il risarcimento dei danni conseguenti all’adozione dei provvedimenti impugnati.<br />
A fondamento del ricorso deduceva plurime censure di  violazione di legge ed eccesso di potere.<br />
Si costituiva in giudizio per resistere al ricorso l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.<br />
Con sentenza n. 37 del 5 febbraio 2007 il TAR rigettava il ricorso.<br />
2. La sentenza è stata appellata da Francesco Del Principe, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado. Si è costituito per resistere all’appello l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.<br />
La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 28 marzo 2008.</p>
<p align=center><b>MOTIVI DELLA DECISIONE</b></p>
<p>1. Antonio Del Principe è proprietario di un’area ricompresa nel territorio comunale di Pescasseroli, adiacente ad altro terreno sul quale è ubicato il campeggio denominato S. Andrea, munito della prescritta autorizzazione, gestito dalla Camping S. Andrea s.r.l. della quale il medesimo è socio. Ha presentato all’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise istanza di nulla osta finalizzata alla realizzazione nella predetta area di alcune opere necessarie per adibire la stessa a dipendenza del campeggio sopra nominato, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 16 del 2003. Tali opere consistono nell’allestimento di un’area attrezzata per pic-nic con griglie, panchine e prese d’acqua, di altra area attrezzata con giochi ed infine di uno spazio destinato a parcheggio di camper ed automobili.<br />
Il 2.12.2004 l’Ente Parco ha rilasciato il nulla osta autorizzando esclusivamente interventi di sistemazione della recinzione, di realizzazione di una passerella di collegamento in legno ad esclusivo uso pedonale, di sistemazione dell’area mediante il posizionamento di attrezzature da pic-nic, purchè di facile rimozione.<br />
A seguito di apposito sopralluogo l’Ente parco ha sospeso l’esecuzione degli interventi nel frattempo realizzati in regime di d.i.a. dall’interessato, in quanto difformi rispetto a quelli assentiti con il predetto nulla osta del 2.12.2004. Susseguentemente ad ulteriore accertamento l’Ente parco ha adottato l’ordinanza di rimozione. <br />
La sentenza appellata ha rigettato il ricorso di primo grado, ritenendo da un lato che gli interventi eseguiti fossero difformi dal nulla osta e, dall’altro, che non rilevava il rapporto di pertinenza con le opere autorizzate.<br />
Appella il Del Principe reiterando innanzitutto il primo motivo del ricorso di primo grado, con cui si deduce la violazione dell’art. 29 della legge n. 394 del 1991, posto che l’Amministrazione avrebbe ritenuto non conformi, rispetto agli interventi assentiti, la realizzazione di impianti idrico, elettrico e fognante, i quali sarebbero invece pertinenziali all’area destinata a pic-nic.<br />
L’appellante assume che il nulla-osta dovesse ritenersi implicitamente comprensivo di dette opere, invocando il principio secondo cui il provvedimento amministrativo va interpretato in relazione all’istanza di parte.</p>
<p>2. La censura è fondata ed assorbente.<br />
Le opere ritenute difformi consistono in una passerella di collegamento in ferro e negli impianti idrico, elettrico e fognante interrati a collegamento dei rispettivi punti di servizio materializzati con pozzetti di cemento.<br />
Il nulla-osta, per contro, autorizzava una passerella di collegamento in legno ad uso pedonale e il posizionamento di attrezzature da pic-nic, accogliendo sul punto l’istanza dell’interessato, rivolta alla realizzazione di un’area attrezzata nel verde, con griglie panchine e prese d’acqua, indispensabile per la sosta delle gite scolastiche.<br />
Stante la connessione funzionale delle opere non espressamente menzionate nell’autorizzazione con quelle assentite, deve ritenersi che il provvedimento di nulla-osta sia comprensivo delle medesime, anche alla luce del principio di buona fede nell’interpretazione dell’atto amministrativo di segno ampliativo, che impone – in caso di dubbio – di optare per il significato più rispettoso dell’affidamento del destinatario. Principio che, nella giurisprudenza amministrativa, viene tradotto nella regola secondo cui la qualificazione del provvedimento deve avvenire in relazione all’istanza di parte.<br />
L’unico reale scostamento degli interventi edilizi eseguiti dall’appellante riguarda il materiale utilizzato per la passerella pedonale (costruita in ferro invece che in legno), e potrà essere oggetto di autonoma valutazione dell’amministrazione in sede di riesercizio del potere.</p>
<p>3. L’appello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado, limitatamente alla domanda di annullamento, atteso che il capo di statuizione relativo alla domanda di risarcimento non è stato appellato. Spese del doppio grado di giudizio secondo soccombenza.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie in parte il ricorso di primo grado, annullando i provvedimenti ivi impugnati<br />
Condanna l’Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in 6000,00 euro.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 28 marzo 2008, con l&#8217;intervento dei sigg.ri:<br />
Claudio Varrone			Presidente<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo              	Consigliere<br />	<br />
Aldo Scola                       		Consigliere<br />	<br />
Roberto Chieppa               		Consigliere<br />	<br />
Francesco Bellomo			Consigliere Est.																																																																																										</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
il 13/06/2008<br />
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.2956</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2006-n-2956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2006-n-2956/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2006-n-2956/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.2956</a></p>
<p>Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore Nuova Panaelettric s.r.l. e altro (avv. L. Capone) c. Comune di Gallipoli (avv. F.F. Tuccari), Magno s.r.l. (avv. A. Inguscio) ha natura di lavoro pubblico l&#8217;appalto per la manutenzione di reti fognanti 1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Appalto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2006-n-2956/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.2956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2006-n-2956/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.2956</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Antonio Cavallari – Presidente, Tommaso Capitanio – Estensore<br /> Nuova Panaelettric s.r.l. e altro (avv. L. Capone) c. Comune di Gallipoli (avv. F.F. Tuccari), Magno s.r.l. (avv. A. Inguscio)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">ha natura di lavoro pubblico l&#8217;appalto per la manutenzione di reti fognanti</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Contratti della pubblica amministrazione – Disciplina normativa – Appalto per la manutenzione delle reti fognanti – Non è appalto di servizio.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Bandi ed avvisi di gara – Norme la cui inosservanza può essere causa di esclusione ma che trovano applicazione solo in determinati casi – Bando di gara – Richiamo espresso – Necessità.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Offerte di gara – Ricezione – Termini – Art.79 comma 4, d.P.R. n.554 del 1999 – Appalti “sotto soglia” – Applicazione.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. L’appalto per la manutenzione delle reti fognanti non rientra fra gli appalti di servizi di cui all’allegato 1, d.lg. 17 marzo 1995 n.157.<br />
2. Nelle gare di appalti pubblici, la p.a. deve richiamare espressamente nel bando quelle norme la cui inosservanza può essere causa di esclusione dalla procedura, ma che trovano applicazione solo in determinati casi, e ciò in quanto le imprese partecipanti debbono conoscere in anticipo le cause di esclusione.</p>
<p>3. In tema di termini per la ricezione delle offerte relative a gare di appalti di lavori pubblici, seppure la disposizione di cui all’art. 79 comma 4, d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554 non sia ripetuta espressamente per gli appalti “sotto soglia”, ugualmente si deve ritenere che la norma esprima un principio di carattere generale, la cui violazione può essere denunciata anche sotto forma di violazione dei principi di proporzionalità e leale collaborazione fra p.a. e cittadino.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>
REPUBBLICA ITALIANA<br />
In nome del popolo italiano</b></p>
<p><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia<br />
Seconda Sezione di Lecce</b></p>
<p>
<b></p>
<p align=justify>
</b><br />
nelle persone dei signori Magistrati:<br />
<b>ANTONIO CAVALLARI &#8211; Presidente  <br />
TOMMASO CAPITANIO &#8211; Referendario, relatore  <br />
PATRIZIA MORO, Referendario<br />
</b>ha pronunciato la seguente </p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY></p>
<p></b>sul ricorso n. 289/2006, proposto da</p>
<p><b>NUOVA PANAELETTRIC S.r.l. e BASTONE SALVATORE S.a.s.</b>, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dell’avv. Luigi Capone, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Lecce, Via Idomeneo, 22,</p>
<p align=center>
<b>contro<br />
</b><i></p>
<p>
</i></p>
<p align=justify>
<b>Comune di Gallipoli</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Orlandini, in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16,   <br />
<i></p>
<p align=center>
</i><b>e nei confronti di 
</p>
<p>
</b><i></p>
<p align=justify>
</i><b>MAGNO S.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Inguscio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Vernaleone, in Lecce, Via Campania, 42,</p>
<p align=center>
<b>per l&#8217;annullamento, previa sospensione dell&#8217;esecuzione,</p>
<p>
</b></p>
<p align=justify>
&#8211;	degli atti della gara di appalto mediante pubblico incanto per la manutenzione straordinaria e ordinaria delle reti di fognatura pluviale esistenti sul territorio comunale indetta dal Comune di Gallipoli con bando di gara 21.11.2005, pubblicato in pari data;<br />	<br />
&#8211;	del bando di gara e del capitolato speciale approvato con delibera G.C. n. 397 dell’11.11.2005;<br />	<br />
&#8211;	del bando di gara e del disciplinare di gara;<br />	<br />
&#8211;	del verbale di gara del 21.12.2005;<br />	<br />
&#8211;	della determinazione dirigenziale n. 1685 del 28.12.2005;<br />	<br />
&#8211;	di tutti gli atti inerenti, ancorché non conosciuti;<br />	<br />
&#8211;	del contratto, ove intervenuto;</p>
<p>sui motivi aggiunti al predetto ricorso, notificati in data 3.3.2006 e depositati il 10.3.2006.</p>
<p>Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; <br />
Vista la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e della controinteressata Magno S.r.l.;<br />
Visti i motivi aggiunti;<br />
Uditi nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2006 il relatore, Ref. Tommaso Capitanio, e, per le parti, gli avv. Capone, Tuccari e Inguscio.</p>
<p>Considerato che sia nel ricorso introduttivo che nei motivi aggiunti sono dedotti i seguenti motivi:<br />
&#8211;	Violazione del giusto procedimento concorsuale. Violazione degli indirizzi posti da direttive comunitarie. Violazione art. 30, comma 4, D. Lgs. n. 22/1997. Violazione art. 1 e ss. e segnatamente violazione art. 5 L. n. 82/1994; nonché artt. 1 e ss. D.M. n. 274/1997. Violazione Direttiva 2004/18/CE. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche della illogicità, contraddittorietà, manifesta ingiustizia. Sviamento. Falsa ed erronea presupposizione.</p>
<p><b></p>
<p align=center>Considerato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b><br />
Con il presente ricorso, le imprese indicate in epigrafe &#8211; che avevano preso parte, sotto forma di ATI costituenda, al pubblico incanto indetto dal Comune di Gallipoli per l’affidamento dell’appalto relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria per un periodo di sei anni – impugnano il provvedimento con cui il dirigente competente ha approvato gli esiti della gara stessa, nel corso della quale è stata decretata l’esclusione della Nuova Panaelettric S.r.l. e della Bastone Salvatore S.a.s.; contestualmente, viene anche impugnato il bando di gara, di cui viene affermata l’illegittimità per i seguenti profili: <br />
a)	l’Amministrazione ha qualificato il presente appalto come di lavori pubblici, mentre in realtà si tratterebbe di appalto di servizi;<br />	<br />
b)	conseguentemente, la forma di pubblicità e i termini per la presentazione delle offerte stabiliti dal Comune sono illegittimi per contrasto con il D.Lgs. 17.3.1995, n. 157 (applicabile nel caso di specie, in quanto il valore a base d’asta superava i 200.000 Euro);<br />	<br />
c)	nonostante fra le prestazioni ricomprese nell’oggetto dell’appalto vi fossero sia lo smaltimento dei rifiuti di fogna che la disinfestazione/sanificazione della rete, non è stata prevista l’iscrizione obbligatoria delle imprese partecipanti agli Albi di cui al D.Lgs. n. 22/1997 (imprese abilitate allo smaltimento rifiuti) ed alla L. n. 82/1994 (imprese di pulizia);<br />	<br />
d)	infine, è stata resa inutilmente più difficoltosa la partecipazione delle imprese interessate, in quanto era previsto che, dieci giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fosse compiuto il sopralluogo tecnico obbligatorio (di cui il tecnico comunale incaricato doveva rilasciare un’attestazione, da allegare all’offerta a pena di esclusione).</p>
<p>Si sono costituiti sia il Comune sia la controinteressata Magno S.r.l. – risultata aggiudicataria – i quali eccepiscono preliminarmente l’inammissibilità/tardività del ricorso (in quanto il bando avrebbe dovuto essere impugnato tempestivamente), e ne chiedono comunque il rigetto nel merito.</p>
<p>Ciò premesso, il Collegio ritiene fondato il ricorso per le ragioni che di seguito si espongono.<br />
Innanzitutto vanno rigettate le eccezioni preliminari.<br />
In effetti, le clausole del bando contestate dalle ricorrenti, ed in particolare quella relativa alle modalità di effettuazione ed attestazione del sopralluogo tecnico preventivo, non sono da considerare immediatamente escludenti, per cui (secondo il noto insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato – decisione n. 1/2003) esse non dovevano essere impugnate nel termine decadenziale decorrente dall’ultimo giorno di pubblicazione della <i>lex specialis</i> (6.12.2005). Tale conclusione discende dalla considerazione, perfino banale, che nessun problema sarebbe sorto per le imprese ricorrenti nel momento in cui esse fossero riuscite a rispettare le modalità imposte dal Comune per l’effettuazione del sopralluogo; la lesione dell’interesse dell’ATI ricorrente si è verificata solo quando il termine previsto dal punto 1 pagina 5 del bando per l’effettuazione del sopralluogo (ossia, dieci giorni prima della data di scadenza del termine di presentazione delle offerte) era ormai scaduto. A sua volta, la lesione dell’interesse alla partecipazione alle fasi successive dell’asta è stata prodotta concretamente dall’atto formale con cui l’Amministrazione ha preso atto della situazione, procedendo all’esclusione dalla gara dell’ATI, ossia dalla determinazione dirigenziale n. 1685/2005, la quale è stata pubblicata tramite affissione all’Albo Pretorio fino al 13.1.2006 (dal che discende che anche i motivi aggiunti sono stati proposti tempestivamente). <br />
Analoghe considerazioni possono farsi per quanto riguarda la questione della mancata previsione dell’obbligo di iscrizione delle imprese accorrenti agli Albi summenzionati (ma in ogni caso la questione è irrilevante, visto che, come si dirà appresso, la censura è infondata). </p>
<p>Passando quindi all’esame dei motivi di ricorso, il Collegio ritiene di doverli esaminare tutti, anche in considerazione del fatto che il Comune &#8211; in esecuzione della presente sentenza &#8211; dovrà procedere ad una ripetizione parziale della gara.</p>
<p>Per quanto riguarda la qualificazione dell’appalto, il Collegio ritiene che nella specie si tratti di appalto di LL.PP., sia perché l’appalto in questione è stato sempre qualificato come di lavori pubblici (e nel precedente sessennio l’appaltatore era proprio la ditta Bastone S.a.s.), sia perché le prestazioni comprese nell’appalto rientrano pacificamente nelle declaratorie di cui all’art. 2, comma 1, della L. n. 109/1994 e dell’allegato A al DPR n. 34/2000, sia, infine, perché la manutenzione delle reti fognanti non rientra fra gli appalti di servizi di cui all’allegato 1 al D.Lgs. n. 157/1995 (in effetti, l’elenco delle voci della C.P.C. ivi indicato è da ritenere tassativo ed esso comprende solo i nn. 6112, 6122, 633 e 886, relativi alla manutenzione di veicoli – vedasi sul punto la sentenza della Sezione n. 5257/2003).<br />
Per quanto concerne in particolare i servizi riconducibili alla definizione di cui all’allegato 1, n. 16 (eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi), si deve evidenziare che, in base all’art. 3, comma 3, del citato Decreto, come modificato da ultimo dall’art. 24, comma 3, della L. 18.4.2005, n. 62, <br />
gli appalti di LL.PP. comprendono i servizi che assumono funzione accessoria e non costituiscono l’oggetto principale dell’appalto (come è nel caso di specie).</p>
<p>In ragione di quanto precede, è da ritenere legittima anche la forma di pubblicità del bando adottata dal Comune, e ciò in quanto l’art. 80 del DPR n. 554/1999 stabilisce che in caso di appalti di LL.PP. di valore inferiore a 500.000 Euro è sufficiente la pubblicazione del bando all’Albo Pretorio, il che è regolarmente avvenuto nel caso di specie.</p>
<p>Discorso più complesso è da farsi invece per quanto concerne la mancata previsione dell’obbligo di iscrizione delle imprese accorrenti agli Albi delle imprese abilitate allo smaltimento dei rifiuti e delle imprese di pulizia.<br />
A questo proposito, è bene ricordare che il bando di gara, in generale, non è un atto normativo, in quanto le sue funzioni specifiche sono quelle di:<br />
&#61485;	porre le regole organizzative della singola gara (termine di presentazione delle offerte, sistema di scelta del contraente, metodo di aggiudicazione, importo dei depositi cauzionali, e così via);<br />	<br />
&#61485;	riepilogare &#8211; a vantaggio dei concorrenti &#8211; la normativa applicabile alla procedura.<br />	<br />
Ebbene, per quanto concerne questo secondo aspetto, è perfino superfluo ricordare la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui le norme imperative cd. autoesecutive trovano applicazione nelle procedure ad evidenza pubblica anche nel caso in cui esse non vengano richiamate dalla <i>lex specialis</i> (<i>ex multis</i>, TAR Veneto, Sez. I, 15.4.2004, n. 1038; Cons. Stato, Sez. IV, 10.1.2002, n. 113). Viceversa, l’Amministrazione deve richiamare espressamente nel bando quelle norme la cui inosservanza può essere causa di esclusione dalla procedura, ma che trovano applicazione solo in determinati casi, e ciò in quanto le imprese partecipanti debbono conoscere in anticipo le cause di esclusione.<br />
Nel caso di specie, si è in presenza di un appalto che comprende prestazioni per il cui svolgimento l’impresa esecutrice deve sicuramente essere in possesso dell’abilitazione di cui al cd. decreto Ronchi, in quanto non c’è dubbio che lo smaltimento dei liquami di fogna in assenza della prescritta autorizzazione può implicare conseguenze di natura anche penale. Tuttavia, questa circostanza non esplica alcun effetto nella presente gara, in quanto si deve ritenere che tali lavori non integrino nemmeno la soglia minima di cui all’art. 18, comma 12, della L. 19.3.1990, n. 55, ossia la soglia superata la quale si configura il subappalto.<br />
Come è noto, quando una determinata lavorazione non supera il 2% del valore dell’appalto o i 100.000 ECU (e l’incidenza del costo della manodopera e del personale non supera il 50% dell’importo del contratto) l’impresa aggiudicataria può eseguire la lavorazione con qualsiasi sistema, senza dover comunicare nulla alla stazione appaltante, e ciò in quanto l’art. 18 della L. n. 55/1990 dà rilievo solo a lavori che, in valore, superino la predetta soglia del 2%.<br />
In questo caso, l’Amministrazione non è tenuta ad indicare alcunché nel bando, ma ciò non vuol dire che il soggetto che eseguirà materialmente quella prestazione non debba essere in possesso, ai fini della legge penale e/o delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, di tutte le autorizzazioni previste dalle vigenti norme.<br />
Pertanto, la censura va rigettata.</p>
<p>Ugualmente infondata è la censura che investe la clausola del bando relativa alle modalità di effettuazione e di certificazione del sopralluogo tecnico preventivo.<br />
Al riguardo, è sufficiente considerare che:<br />
&#61485;	negli appalti di LL.PP. (e di servizi) tale previsione è assolutamente normale, in quanto risponde agli interessi dell’Amministrazione e del concorrente verificare per tempo ed in contraddittorio le condizioni dei luoghi oggetto dell’appalto, onde prevenire possibili future contestazioni e, nel contempo, mettere l’impresa in condizione di poter formulare un’offerta economica adeguata ed informata;<br />	<br />
&#61485;	se ciò è vero, è altrettanto evidente che non è la stessa cosa per l’impresa eseguire il sopralluogo alla presenza di un funzionario dell’Amministrazione o da sola (come nel caso di specie hanno fatto i legali rappresentanti dell’ATI ricorrente, i quali, avvedutisi del fatto che era ormai scaduto il termine previsto dal bando, hanno eseguito da soli il sopralluogo ed hanno attestato tale circostanza con un’autocertificazione, che è stata poi allegata all’offerta), in quanto manca il momento indispensabile di confronto con il committente, il quale è in grado di chiarire eventuali dubbi e di illustrare nel dettaglio le esigenze della stazione appaltante. Pertanto, si deve concludere che l’autodichiarazione &#8211; a prescindere dalle questioni relative all’interpretazione degli artt. 46 e seguenti del DPR 28.12.2000, n. 445 &#8211; non poteva, nel caso di specie, assolvere alla stessa funzione che il bando annetteva all’attestazione rilasciata dal funzionario comunale incaricato di accompagnare le ditte nel corso del sopralluogo. Né ovviamente rileva il fatto che l’impresa Bastone, in qualità di precedente appaltatore, fosse presumibilmente a perfetta conoscenza dello stato dei luoghi, sia perché tale conoscenza non riguarda la Nuova Panaelettric, sia perché in ogni caso il bando prevedeva una precisa modalità di attestazione del sopralluogo, che le ricorrenti non hanno osservato;<br />	<br />
&#61485;	infine, si deve ritenere che le modalità stabilite dalla stazione appaltante non erano tali da aggravare indebitamente la posizione delle imprese interessate, poiché è evidente che l’Amministrazione deve poter organizzare la propria attività in modo da non distogliere i propri dipendenti dalle normali attività per periodi di tempo imprecisati. Pertanto, è legittimo stabilire che il sopralluogo preventivo si debba svolgere solo in certi giorni ed in certi orari, perché in tal modo si contemperano le giuste esigenze delle imprese accorrenti e quelle altrettanto rilevanti della P.A.</p>
<p>Tuttavia, nonostante le superiori argomentazioni, l’operato del Comune di Gallipoli è ugualmente da ritenere illegittimo, in quanto è stato violato il disposto di cui all’art. 79, commi 4 e 10, del DPR n. 554/1999.<br />
Il comma 4 (che si riferisce espressamente agli appalti “sopra soglia”) stabilisce che “<i>Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d&#8217;oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati</i>”, mentre il comma 10, relativo agli appalti “sotto soglia”, prevede che “<i>Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando…</i>”.<br />
Nel caso di specie, si trattava di un pubblico incanto di importo inferiore alla soglia comunitaria e il bando &#8211; pubblicato il 21.11.2005 &#8211; indicava nel 20.12.2005 il termine ultimo per la presentazione delle offerte, per cui sembrerebbe che l’Amministrazione abbia osservato &#8211; perfino <i>ad abundantiam</i> – la disposizione di cui al comma 10 dell’art. 79. Ma in realtà così non è, proprio in ragione del fatto che il bando imponeva il sopralluogo obbligatorio e, quindi, i termini minimi previsti dal comma 10 avrebbero dovuto essere adeguatamente aumentati.<br />
Al riguardo, bisogna precisare che:<br />
&#61485;	seppure la disposizione di cui all’art. 79, comma 4, non è ripetuta espressamente per gli appalti “sotto soglia”, ugualmente si deve ritenere che la norma esprima un principio di carattere generale, la cui violazione può essere denunciata anche sotto forma di violazione dei principi di proporzionalità e leale collaborazione fra P.A. e cittadino (cosa che le ricorrenti hanno puntualmente fatto nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti);<br />	<br />
&#61485;	nonostante il Collegio ritenga legittime in sé le prescrizioni che il Comune ha imposto per l’effettuazione del sopralluogo tecnico preventivo, bisogna considerare che, in base a tali prescrizioni, il termine teoricamente a disposizione delle imprese per la presentazione delle offerte (ossia, per assumere la decisione di partecipare alla gara, predisporre la documentazione amministrativa, effettuare il sopralluogo e redigere l’offerta economica) viene ad essere drasticamente ridotto nel caso in cui il bando prevede un termine tassativo per il compimento di una di tali operazioni intermedie (nel caso di specie, l’effettuazione del sopralluogo).</p>
<p>Pertanto, a prescindere dal fatto che le ricorrenti avrebbero potuto prendere visione per tempo del bando (ma questo non è imputabile loro), rileva la circostanza che, in ogni caso, il termine minimo previsto dalla legge per la ricezione delle offerte (ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando, da aumentare in misura adeguata in relazione alla necessità e alle modalità del sopralluogo preventivo) nella presente gara si è ridotto in pratica a diciannove giorni effettivi e tanto basta per dichiarare l’illegittimità <i>in parte qua</i> della <i>lex specialis</i> e, conseguentemente, della determinazione n. 1685/2005.</p>
<p>Poiché non risulta che, nelle more del giudizio, sia stato stipulato il contratto, il Tribunale non deve pronunciarsi sulla sorte del medesimo in conseguenza dell’annullamento degli atti della procedura.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va accolto.<br />
Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti costituite.</p>
<p>Sentiti i difensori delle parti costituite in ordine alla possibilità di definire nel merito il presente giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 3 e 9 della L. 21/7/2000, n. 205.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce – accoglie il ricorso in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.<br />
Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio, il 27 aprile 2006.</p>
<p align=center>
Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.5.2006</p>
<p></p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-lecce-sezione-ii-sentenza-23-5-2006-n-2956/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 23/5/2006 n.2956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2005 n.2956</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-6-2005-n-2956/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-6-2005-n-2956/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-6-2005-n-2956/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2005 n.2956</a></p>
<p>Gennaro Ferrari – Presidente; Concetta Anastasi – Estensore Soc. I. s.r.l. (avv. D. Garofalo) c. I.n.p.s. (avv. A. Noschese, C. Punzi e V. Gorga). sul sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di ammissione alla cassa integrazione guadagni 1. Processo – Processo amministrativo – Cassa integrazione guadagni – Provvedimenti di ammissione</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-6-2005-n-2956/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2005 n.2956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-6-2005-n-2956/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2005 n.2956</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Gennaro Ferrari – Presidente; Concetta Anastasi – Estensore<br /> Soc. I. s.r.l. (avv. D. Garofalo) c. I.n.p.s. (avv. A. Noschese, C. Punzi e V. Gorga).</span></p>
<hr />
<p>sul sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di ammissione alla cassa integrazione guadagni</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Processo – Processo amministrativo – Cassa integrazione guadagni – Provvedimenti di ammissione – Cognizione – Sindacato debole del giudice amministrativo.</p>
<p>2. Lavoro – Cassa integrazione guadagni – Ammissione – Condizioni – Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori – Nozione – Significato.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il provvedimento positivo o negativo di ammissione alla cassa integrazione guadagni richiede un apprezzamento di natura discrezionale che implica la ponderazione di interessi economici e sociali e, conseguentemente, riduce l&#8217;ambito dell&#8217;indagine di legittimità del giudice amministrativo all&#8217;esterno degli spazi riservati alle valutazioni del merito, a meno che queste non risultino evidentemente irragionevoli o frutto di un manifesto travisamento dei fatti; pertanto, questo giudice, nella materia in questione, può soltanto esercitare un sindacato &#8220;debole&#8221; circa le determinazioni assunte in merito dall&#8217;Amministrazione.</p>
<p>2. In tema di ammissione alla cassa integrazione guadagni ai sensi della l. 20 maggio 1975 n.164,si devono intendere per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all&#8217;imprenditore ed agli operai tutti quei fatti, strettamente connessi all&#8217;attività produttiva, ma indipendenti dalla reale volontà dell&#8217;imprenditore e dal normale andamento dell&#8217;azienda, cioè, gli eventi transitori non imputabili a vicende aziendali, ma dipendenti da caso fortuito o forza maggiore.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sul sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti di ammissione alla cassa integrazione guadagni</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p align=center><b>Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA<br />
BARI &#8211; SEZ.PRIMA</b></p>
<p> ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>sul ricorso R.G. n.324 del 1998, proposto da<br />
<b>“Ital Service s.r.l.”</b>, con sede in Trani, via Barletta -in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig. Giacomo De Laurentis- rappresentata e difesa dal prof. avv. Domenico Garofalo ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Bari, via Principe Amedeo, n.351;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p>l’<b>I.N.P.S.</b> (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale), con sede in Roma, via Ciro il Grande, n.21  &#8211; in persona del suo Presidente pro-tempore-  rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Noschese, Cosimo Punzi e Vincenzo Gorga ed elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale Distrettuale I.N.P.S., in Bari, via Putignani, n.108;</p>
<p>PER L’ANNULLAMENTO<br />
a)della decisione della Commissione Provinciale della Cassa  Integrazione Guadagni dell’I.N.P.S., sede di Andria, comunicata alla “Ital Service s.r.l.” con raccomandata a.r.  pervenuta alla società in data 17.11.97, nella parte in cui ha respinto la domanda di C.I.G.O. per il periodo 8.7.1996-5.10.1996, adducendo la seguente motivazione: “respinta per esuberanza di personale e per mancanza di transitorietà e temporaneità dell’evento”;<br />
b)della decisione della Commissione Provinciale della Cassa Integrazione Guadagni dell’I.N.P.S., sede di Andria, comunicata alla “Ital Service s.r.l.”, con raccomandata a.r. pervenuta alla società in data 17.11.1997, nella parte in cui ha respinto la domanda di C.I.G.O. per il periodo 21.10.1996- 18.1.1997 adducendo la seguente motivazione: “respinta per esuberanza di personale e per mancanza di transitorietà e temporaneità dell’evento”;<br />
c)della decisione della Commissione Provinciale della Cassa Integrazione Guadagni dell’I.N.P.S., sede di Andria, comunicata alla “Ital Service  s.r.l.” con raccomandata a.r. pervenuta alla società in data 17.11.1997, nella parte in cui ha respinto la domanda di C.I.G.O.  per il periodo 3.2.97 -3.5.97 adducendo la seguente motivazione: “respinta per esuberanza di personale e per mancanza di transitorietà e temporaneità dell’evento”;<br />
d) della decisione della Commissione Provinciale della Cassa Integrazione Guadagni dell’I.N.P.S., sede di Andria, comunicata alla “Ital Service s.r.l.” con raccomandata a.r. pervenuta alla società in data 17.1.1997, nella parte in cui ha respinto la domanda di C.I.G.O. per il periodo 12.5.1997-19.7.1997 adducendo la seguente motivazione: “respinta per esuberanza di personale e per mancanza di transitorietà e temporaneità dell’evento”;<br />
e) di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o, comunque, connesso –anche di contenuto ignoto- a quelli impugnati<br />
NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO<br />
del diritto della società ricorrente ad ottenere la concessione delle integrazioni salariali per il cantiere ed i periodi indicati nelle singole domande nonché, conseguentemente, alla corresponsione dei rimborsi del trattamento di integrazione salariale nella misura di legge e per i lavoratori e nei limiti indicati nelle medesime domande amministrative.<br />
Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Constatata la costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;</p>
<p>Visti gli atti tutti del giudizio;<br />
Designato Relatore, alla pubblica udienza del 8 giugno 2005, il Cons. dott.ssa CONCETTA ANASTASI  e uditi gli avvocati, come da relativo verbale di udienza;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con atto notificato in data 16.1.1998 e depositato in data 13.2.1998, la ricorrente società premetteva che oggetto della propria attività era lo svolgimento di servizi di fornitura, elaborazione e manutenzione software, manutenzione hardware, elaborazione dati, logistica delle comunicazioni, di servizi esterni e, inoltre, di consulenza amministrativa, fiscale e contrattuale.<br />
Precisava che, a seguito della comunicazione della “Maxigross s.p.a.” del 15.2.1996, con cui veniva disdetto il contratto di fornitura servizi  -stipulato tra le parti in data 25.2.90 e decorrente dal 1.6.90- aveva subito una drastica quanto  repentina riduzione dell’attività produttiva, tale da rendere necessario un provvedimento dispositivo di integrazione salariale  ordinaria in favore dei propri dipendenti.<br />
La ricorrente società esponeva che, con a.r. del 24.6.1996, comunicava alle organizzazioni sindacali di categoria di essere costretta a sospendere parzialmente la propria attività e, conseguentemente, di dover ricorrere alla C.I.G.O.,  ai sensi dell’art.5 della legge 20 maggio 1975 n.164, per  in 13 settimane, a decorrere dall’8.7.1996 ed in relazione a 16 dipendenti ( dei quali: 5 con orario ridotto a zero ore, 2 a 20 ore ed, infine, 9 a 35 ore).<br />
Precisava che, in seguito, presentava domanda di autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali in relazione ai dati ed agli elementi riportati  nel relativo processo verbale di consultazione sindacale, allegato alla medesima domanda, e riprendeva l’attività a pieno regime a decorrere dal 7 ottobre 1996, sulla base di attività programmate che, tuttavia, non si concretizzavano.<br />
Pertanto, si vedeva costretta ancora ad esperire la procedura ex art.5 L. 164/75 e presentare una seconda istanza di intervento della C.I.G.O. per il periodo 21.10.1996-18.1.1997, in relazione a 17 dipendenti (di cui: 7 con orario ridotto a zero ore, 2 a 20 ore ed 8 a 35 ore).<br />
Esponeva che, successivamente, l’I.N.P.S. di Andria inviava alla “Ital Service s.r.l.” la nota interlocutoria del 3.12.1996, contenente richiesta di informazioni, che veniva prontamente riscontrata dalla ricorrente con nota del 22.1.97, contenente la data di  ripresa delle attività nonché la copia della chiesta documentazione (in allegato).<br />
Precisava che, in prosieguo, perdurando la contrazione dell’attività lavorativa, la “Ital Service s.r.l.” si vedeva costretta a chiedere la C.I.G.O. per il periodo 3.2.97-3-5-97 in relazione a 6 dipendenti (di cui: 4  con orario a 0 e 2 a venti ore), sempre previo esperimento della procedura di cui all’art.5 della legge n.164/75.<br />
Esponeva che, nel frattempo, l’attività produttiva aziendale migliorava grazie alla stipulazione di nuovi contratti di fornitura con la “G.E.S. Comm. s.r.l.” e la “Panda Distribuzione s.r.l.”, pur senza raggiungere i precedenti standards economico-finanziari. <br />
Precisava che, però, ancora una volta si vedeva costretta a proporre una nuova domanda di C.I.G.O. per il periodo 12.5.97 -9,8,97 per 4 lavoratori (di cui: 3 con orario ridotto a 0 ed 1 a 20), secondo le modalità previste dalla legge, in relazione alla quale l’I.N.P.S. inviava alla “Ital Service s.r.l.” una nuova richiesta di informazioni, che veniva prontamente riscontrata con nota del 3.5.97.<br />
Lamentava che, con l’impugnato provvedimento, l’I.N.P.S. di Andria si determinava conclusivamente con la reiezione di tutte le domande di concessione delle integrazioni salariali “per esuberanza di personale e per mancanza di transitorietà e temporaneità dell’evento”.<br />
Avverso tale atto di diniego, la ricorrente proponeva l’odierno ricorso, fondato sui seguenti motivi di diritto:<br />
1) violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1974 n.164; <br />
2) violazione e falsa applicazione dell’art.3 della L. 7 agosto 1990 n.21. Eccesso di potere per insufficienza e non congruità della motivazione.<br />
Concludeva per l’accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.<br />
Con memoria depositata in data 23 marzo 1998, si costituiva l’I.N.P.S., la quale, con memoria del 7 giugno 2005, deduceva l’inammissibilità del ricorso perché fondato su doglianze che  impingevano nel merito amministrativo e non su questioni di legittimità e, dopo aver contestato puntualmente le argomentazioni svolte ex adverso, concludeva per il rigetto del ricorso, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese.<br />
Con memoria depositata in data 26 maggio 2005, la ricorrente insisteva nelle già prese conclusioni.<br />
Alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2005, il ricorso passava in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1.Va rigettata l’eccezione di inammissibilità, svolta dalla resistente amministrazione, poiché il presente ricorso sarebbe incentrato su doglianze che impingerebbero nel merito della discrezionalità amministrativa.<br />
L&#8217;art.1 della legge 20 maggio 1975 n.164 attribuisce all’autorità amministrativa un potere di natura tecnico-discrezionale (incidente su posizioni di interesse legittimo: Cass. Sez. Un., 3 febbraio 1995, n.1311), volto ad accertare se, effettivamente, sussistono i requisiti per l&#8217;ammissione ai relativi benefici.<br />
Tali verifiche, sulla contrazione o sospensione dell’attività produttiva, concernono l&#8217;accertamento di situazioni aziendali dovute ad eventi transitori (e non imputabili all&#8217;imprenditore o ai dipendenti) od a situazioni determinate da temporanee condizioni di mercato, purché sia dimostrato che, ragionevolmente, i dipendenti possano essere riammessi nell&#8217;attività produttiva dell&#8217;impresa entro un breve periodo (così come dispone l&#8217;art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 869 del 1947, come richiamato dalle lettere a) e b) dell&#8217;art. 1 della legge n.164 del 1975).<br />
Il provvedimento positivo o negativo di ammissione alla cassa integrazione guadagni richiede un apprezzamento di natura discrezionale che implica la ponderazione di interessi economici e sociali e, conseguentemente, riduce l&#8217;ambito dell&#8217;indagine di legittimità del giudice amministrativo all&#8217;esterno degli spazi riservati alle valutazioni del merito, a meno che queste non risultino evidentemente irragionevoli o frutto di un manifesto travisamento dei fatti (Cons. St., Sez. VI°: 4 aprile 2003, n.1773; 3 aprile 2002, n.1844, e 22 agosto 2000, n.4549).<br />
In altri termini, questo Giudice, nella materia in questione, può soltanto esercitare un sindacato &#8220;debole&#8221; circa le determinazioni assunte in merito dall&#8217;Amministrazione.<br />
Orbene, nella specie, le doglianze di parte ricorrente sono volte a censurare le determinazioni assunte dall’amministrazione, in sostanza, per illogicità ed irrazionalità (come meglio si vedrà in prosieguo) in relazione alle risultanze istruttorie, per cui possono essere certamente ricondotti nell’alveo dei tradizionali vizi sintomatici del provvedimento amministrativo, ricadenti nella sfera tipica del sindacato giurisdizionale di legittimità.</p>
<p>2.1. Con i due profili di doglianza -che possono esaminarsi congiuntamente- la società ricorrente denuncia, rispettivamente, violazione e falsa applicazione dell&#8217;art.1 della legge 20 maggio 1975, n.164 per omesso accertamento e travisamento dei fatti, e vizi di motivazione, sostenendo che  il rigetto della sua domanda si baserebbe, in concreto, sull&#8217;erroneo presupposto secondo cui la contrazione della sua attività produttiva non presenterebbe i requisiti della transitorietà e della temporaneità, laddove, invece, le contrazioni in parola sarebbero riconducibili, ai sensi dell&#8217;art.1, punto 1, della legge n.164 del 1975, ad un evento transitorio, dipendente da difficoltà di mercato, caratterizzato da contrazione di ordini di acquisto e commesse.<br />
In particolare, la ricorrente rileva che il carattere congiunturale della crisi emergerebbe anche dai bilanci, dai contratti stipulati e sarebbe altresì comprovato dal fatto, secondo cui, mentre, in relazione ai primi due periodi, la sospensione ha interessato quasi l’intera forza lavoro, in relazione all’ultima istanza, la sospensione ha interessato un numero davvero esiguo di dipendenti(primo motivo).<br />
L&#8217;art.1 della legge n.164/1975 prevede che l&#8217;integrazione salariale ordinaria è dovuta in due ipotesi:<br />
1)situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili all&#8217;imprenditore e agli operai;<br />
2)situazioni temporanee di mercato.<br />
Per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all&#8217;imprenditore ed agli operai (art.1 L. 164/1975, punto 1 lett.a), si devono intendere tutti quei fatti, strettamente connessi all&#8217;attività produttiva, ma indipendenti dalla reale volontà dell&#8217;imprenditore e dal normale andamento dell&#8217;azienda, cioè, gli eventi transitori non imputabili a vicende aziendali, ma dipendenti da caso fortuito o forza maggiore (Cons. Stato, Sez. VI, 19 aprile 1996, n.585).<br />
In tale casistica, rientrano tra l&#8217;altro: la difficoltà di approvvigionamento delle scorte; l&#8217;interruzione di fornitura dell&#8217;energia; l&#8217;ordine di sospensione dell&#8217;attività emesso dall&#8217;autorità sanitaria; l&#8217;occupazione dello stabilimento compiuta da terzi.<br />
Costituisce, infatti, denominatore comune a tali situazioni il carattere dell&#8217;imprevedibilità e dell&#8217;indipendenza dagli ordinari meccanismi della gestione imprenditoriale (cfr.: T.A.R. Piemonte 4 settembre 1998 n. 321).<br />
Invero, in base al quadro normativo, l&#8217;Amministrazione deve verificare se l&#8217;ammissione alla cassa integrazione ordinaria possa contribuire a salvaguardare la potenzialità produttive e la concorrenzialità dell&#8217;impresa.<br />
Secondo un costante orientamento giurisprudenziale (ex plurimis: Cons. Stato, Sez.VI°: 3 aprile 2002, n.1844; 30 agosto 2002, n. 4372), non sussiste, in apice, il presupposto per l&#8217;ammissione alla cassa integrazione guadagni ordinaria nelle ipotesi di comprovato ciclico calo di ordini in periodi di tempo a cadenza ricorrente, mancando sia il requisito della temporaneità (stante la costanza della reiterazione del fenomeno), sia dell&#8217;estraneità alla gestione economica dell&#8217;impresa, trattandosi di fatto connaturale a quel tipo di attività.</p>
<p>2.2. Nella specie, risultano comprovati documentalmente gli assunti di parte resistente, secondo cui, non avendo la società istante fornito sufficienti elementi di fatto a sostegno delle proprie domande, si era reso necessario l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro (chiesto dalla Commissione Provinciale della CIG nella seduta del 2.7.1997), il quale aveva poi accertato (nota dell’8.10.1997) che:<br />
1)la ditta aveva già licenziato cinque dipendenti e, sulla base dell’accordo sindacale del 12.7.1997, si apprestava a licenziare gli altri undici dipendenti entro centoventi giorni; <br />
2)non vi erano, in sostanza, nuove commesse nell’anno 1997, in cui la ditta aveva emesso solo due fatture per un importo di 100 milioni di lire ciascuna: una nel corso dell’anno 1996 e l’altra nel corso dell’anno 1997, per consulenze rese alla ditta “Cerno SI” di Risceglie; <br />
3)i costi per il personale nell’anno 1996 ammontavano a 523.529.420 di lire.  <br />
Ne consegue che la situazione di mercato, comportante mancanza o contrazione di commesse e perciò di lavoro, evidenziata dalla società istante a motivo della richiesta di integrazione salariale, viene ad atteggiarsi nella specie, in effetti, come grave fatto strutturale in relazione alla sua specifica attività produttiva.<br />
Infatti, la ricorrente, deducendo la diminuzione dell&#8217;attività dalla mancanza di commesse, non ha offerto alcuna prova che la stessa fosse dovuta a temporanee contrazioni di mercato, incidenti sulla capacità operativa dell&#8217;impresa, atteso che la perdita delle commesse, nella specie, rappresenta un evento connesso all&#8217;alea tipica dell&#8217;attività imprenditoriale e non risulta essere indice di situazioni temporanee di mercato, in quanto, se riguarda l&#8217;impresa ricorrente, non è detto, e, comunque non è dimostrato, che possa rilevare per il complessivo mercato in cui essa opera.<br />
Ciò consente di escludere la sussistenza sia del requisito della temporaneità dell&#8217;anzidetta situazione (poiché la crisi, con la ripresa dell&#8217;attività produttiva, si esaurisce solo apparentemente, essendo oggettivamente immanente all&#8217;organizzazione produttiva) sia del requisito dell&#8217;estraneità della stessa alla gestione economica e tecnica dell&#8217;impresa (perché, con riferimento alla specie di prodotto ed all&#8217;andamento del mercato, si palesa quale fatto connaturale alle stesse caratteristiche della produzione, tale da rientrare nell&#8217;ambito del c.d. “rischio d&#8217;impresa”, che è alea prevedibile e relativamente normale).<br />
In definitiva, la situazione economico-finanziaria complessiva aziendale evidenziata dalla ricorrente società, caratterizzata da gestione non utile ( mancanza o contrazione di ordini in un periodo temporale non limitato, licenziamenti, etc..), non giustifica il trasferimento a carico della gestione previdenziale -cioè delle altre imprese e, soprattutto, dello Stato che la finanzia- dell&#8217;onere economico di integrare il salario dovuto ai dipendenti.<br />
D&#8217;altra parte, ove si dovesse ammettere il ricorso alla cassa integrazione per questo ed altri casi simili, l&#8217;istituto si trasformerebbe in una sorta di sovvenzione a fondo perduto e di aiuto indiscriminato al bilancio delle imprese, con corrispondente depauperamento delle risorse pubbliche, in stridente contrasto con gli obiettivi perseguiti dal legislatore che, invece, ha concepito la Cassa Integrazione Guadagni come sostegno a favore delle imprese in momentanea difficoltà, al fine di evitare il ricorso al licenziamento, nei casi in cui eventi transeunti ed imprevedibili, non imputabili all&#8217;imprenditore od ai suoi dipendenti, creino momentanea contrazione dell&#8217;attività lavorativa.<br />
In conclusione, non  avendo la ricorrente offerto alcuna prova che la situazione per la quale è stata disposta la sospensione di alcuni dipendenti e per la quale è stata chiesta l&#8217;integrazione salariale ordinaria sia stata imprevedibile e transitoria, l&#8217;attività amministrativa svolta, si presenta, nel complesso, esente dai vizi dedotti.</p>
<p>2.3. Per quanto concerne, poi, i denunciati vizi di motivazione, la relativa censura può essere egualmente disattesa, in quanto trae origine dalla ritenuta (e insussistente) violazione di legge. <br />
Ed invero, una volta precisato che non sussiste alcun vizio di legittimità dell&#8217;atto impugnato, anche la denunciata carenza di motivazione perde ogni suo rilievo, dovendosi diversamente convenire che la fattispecie esaminata è chiaramente sorretta dall&#8217;addotta contrazione dell&#8217;attività a carattere fisiologico e strutturale, determinante, in quanto tale, l&#8217;assenza dei presupposti per la concessione del trattamento ordinario d&#8217;integrazione salariale.<br />
Pertanto, il ricorso, si appalesa INFONDATO.<br />
Sussistono giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia– Bari, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo RIGETTA.<br />
Dispone l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente giudizio, ai sensi dell’art.92, ult. cpv. c.p.c.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.</p>
<p>Così deciso in BARI, nella Camera di Consiglio del giorno 8 giugno 2005, con l’intervento dei signori magistrati:<br />
dott. GENNARO FERRARI          PRESIDENTE   <br />
dott.VITO MANGIALRDI           CONSIGLIERE<br />
dott.ssa  CONCETTA ANASTASI    CONS. REL. EST.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-bari-sezione-i-sentenza-21-6-2005-n-2956/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 21/6/2005 n.2956</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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