<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2953 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2953/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2953/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 16:53:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2953 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2953/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.2953</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-7-2006-n-2953/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-7-2006-n-2953/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-7-2006-n-2953/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.2953</a></p>
<p>Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Doris Durante – Estensore. sulla necessità di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica per lo sfruttamento televisivo di una manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici 1. Pubblica amministrazione – Concessione di beni – Manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici – Configurabilità – Giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-7-2006-n-2953/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.2953</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-7-2006-n-2953/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.2953</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Giancarlo Giambartolomei – Presidente, Doris Durante – Estensore.</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla necessità di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica per lo sfruttamento televisivo di una manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Pubblica amministrazione – Concessione di beni – Manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici – Configurabilità – Giurisdizione del giudice amministrativo.</p>
<p>2. Contratti della pubblica amministrazione – Manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici – Sfruttamento televisivo – Soggetto con cui stipulare il contratto – Individuazio-ne – Ricorso a procedure aperte e trasparenti – Necessità.</p>
<p>3. Contratti della pubblica amministrazione – Manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici – Sfruttamento televisivo – Attribuzione ad un’emittente privata senza ricorso all’evidenza pubblica – Effetto – Alterazione della concorrenza tra le emittenti private loca-li sul mercato della pubblicità.</span></span></span></p>
<hr />
<p>1. Il diritto di sfruttamento televisivo di una manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici costituisce un “bene”, la cui attribuzione ad un terzo configura un’ipotesi di con-cessione di bene, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo e la necessità della scelta del concessionario a mezzo le regole della evidenza pubblica.<br />
2. In caso di sfruttamento televisivo di una manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici, è necessario fare ricorso a procedure aperte e trasparenti al fine di individuare il soggetto con cui stipulare il contratto, in quanto l’orientamento giurisprudenziale formato-si sulla previsione normativa dell’utilizzo da parte della p.a. di accordi di collaborazione, contratti di sponsorizzazioni, convenzioni (art.119, T.U. 18 agosto 2000 n.267) vale anche per l’ipotesi in questione che integra un accordo di collaborazione con un privato nel cam-po dello spettacolo.</p>
<p>3. Nel caso in cui lo sfruttamento televisivo di una manifestazione musicale organizzata da Enti pubblici sia stato attribuito ad un’emittente privata senza ricorso all’evidenza pubbli-ca, si ha l’effetto di alterare illogicamente la concorrenza tra le emittenti private locali sul mercato della pubblicità, sicché l’emittente individuata risulta beneficiaria dello sfrutta-mento economico della esclusiva della trasmissione di tale evento, conseguendo un van-taggio attraverso i contratti di sponsorizzazione all’uopo stipulati.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b><P ALIGN=CENTER>REPUBBLICA ITALIANA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b><P ALIGN=CENTER>IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA</P><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b><br />
<b></p>
<p align=center>Sede di Bari &#8211; Sezione Seconda</p>
<p align=justify>
</b><br />
ha pronunciato la seguente<b> <br />
<P ALIGN=CENTER>SENTENZA</b></p>
<p>
<b><P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso <b>n.1242 del 2005</b> proposto da <br />
<b>Telenorba s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t. e <b>Fono VI.PI. Italia s.p.a.</b>, in persona del legale rappresentante p.t., entrambe rappresentate e difese dall’Avv. Aldo Loiodice e dall’Avv. Isabella Loiodice presso i quali sono elettivamente domiciliate in Bari, alla Via Nicolai, n.29; </p>
<p align=center>contro</P><BR></p>
<p align=justify>
<b>la Regione Puglia, </b>in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, non costituita in giudizio;<b> <br />
il Comune di Melpignano,</b> in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv.Maria Palma Carlino, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Calefati, n.95 presso l’Avv. Michele Stornelli;<br />
<b>la Provincia di Lecce, </b>in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Alfredo Bruni e dall’Avv. Maria Giovanna Capoccia, elettivamente domiciliata in Bari, alla Via Nicolai, n.43 presso l’Avv. Maurizio Di cagno;<br />
<b>l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina</b>, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluigi Pellegrino, elettivamente domiciliato in Bari, alla Via Nicolai, n.43 presso l’Avv. Maurizio Di cagno;<br />
<b>l’Istituto Diego Carpitella</b>, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;<br />
<b>Tele Rama s.r.l.</b>, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Adriano Tolomei, elettivamente domiciliata in Bari, alla Piazza Garibaldi, n.23 presso l’Avv. Vittorio Triggiani;<br />
<b>la società K&#038;C, </b>in persona del legale rappresentante, non costituita in giudizio;</p>
<p><b>per l’annullamento<br />
</b>del provvedimento con il quale il Comune di Melpignano e l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina hanno ceduto i diritti radiotelevisivi per la trasmissione de “La notte della Taranta”, gratuitamente e senza il previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica in esclusiva in favore di Tele Rama, nonché dei provvedimenti regionali che abbiano consentito o autorizzato gli atti de quibus,<br />
di ogni atto presupposto, consequenziale e connesso,<br />
e per la richiesta di risarcimento del danno cagionato dagli atti impugnati.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melpignano, della Provincia di Lecce, di Tele Rama s.r.l. e dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina;<br />
Visto l’atto di intervento ad opponendum della Provincia di Lecce;<br />
Vista la propria ordinanza n.642/05 del 25 agosto 2005;<br />
Visto il decreto del Presidente del TAR Puglia n.17 del 6.9.05;<br />
Visti i motivi aggiunti notificati il 2.9.05 per l’annullamento della deliberazione GR 26.7.05 e successivo protocollo di intesa concernenti l’organizzazione del festival “La Notte della Taranta” sottoscritto il 3.8.05 e della delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina n.10 del 26.5.05 relativa ad affidamento alla società K&#038;C della diretta televisiva su Tele Rama e Puglia Channel e di tutti gli atti connessi (presupposti e consequenziali) nella parte in cui attribuiscono la trasmissione integrale e in diretta dell’evento senza previa procedura di evidenza pubblica;<br />
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore, alla pubblica udienza del 25.5.2006, il Cons. Doris Durante;<br />
Uditi, l’Avv. Tommaso Di Gioia su delega dell’Avv. Aldo Loiodice e dell’Avv. Isabella Loiodice, l’Avv. Maria Palma Carlino, l’Avv. Valeria Pellegrino su delega dell’Avv. Gianluigi Pellegrino, l’Avv. Massimo Ingravalle su delega dell’Avv.Alfredo Bruni e l’avv. Adriano Tolomeo;<br />
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO E DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
1.-</b> Con ricorso notificato alla Regione Puglia, al Comune di Melpignano, alla Unione dei Comuni della Grecia Salentina, all’Istituto Diego Carpitella, alla Provincia di Lecce e a Tele Rama s.p.a. in data 2.8.2005, depositato il 4 detti, la società Telenorba e la controllata Fono Vi.Pi. Italia hanno impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Melpignano e l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina hanno ceduto i diritti radiotelevisivi per la trasmissione de “La notte della Taranta”, gratuitamente e senza il previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, in esclusiva in favore di Tele Rama, nonché i provvedimenti regionali che avrebbero consentito o autorizzato gli atti de quibus.<br />
<b>2.-</b> La società Telenorba premette di aver presentato tramite la controllata Fono Vipi Italia richiesta di trasmissione dell’evento “La notte della Taranta” che il Comune di Melpignano, l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, l’Istituto Diego Carpitella e la Provincia di Lecce da anni organizzano.<br />
La proposta assai dettagliata ed in grado di attirare il massimo di attenzione sull’evento musicale non sarebbe stata considerata da parte delle amministrazioni che avrebbero preferito cedere gratuitamente ed in esclusiva tali diritti a Tele Rama, senza il previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica, malgrado Telenorba abbia un’audience del 65% a livello regionale e offra una diffusione capillare di gran lunga superiore a quella di Tela Rama che coprirebbe il 2% del territorio.<br />
Tale comportamento avrebbe sostanzialmente attribuito in maniera illegittima quote di pubblicità e proventi da sponsorizzazioni alla sola emittente salentina.<br />
Deduce:<br />
1)	violazione dell’art.21 Cost., violazione dell’art.5, d.lgv. 27 agosto 1993, n.323 conv. in l. 27 ottobre 1993, n.422; violazione dell’art.3, l. 3 maggio 2004, n.112, in quanto la cessione dei diritti in via esclusiva a favore di Tele Rama mal si concilierebbe con i criteri di scelta della emittente concessionaria che dovrebbero essere volti a favorire la massima partecipazione delle emittenti locali e alla valutazione della meritevolezza delle proposte;<br />	<br />
2)	eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto l’attribuzione dei diritti a titolo completamente gratuito e quindi in assenza di valutazioni di convenienza economica, avrebbe dovuto perseguire il massimo ascolto che la emittente Tele Rama non sarebbe in grado di garantire sia per organizzazione tecnico economica sia per indici di ascolto, a parte la violazione dei canoni di imparzialità e correttezza dell’azione della pubblica amministrazione;<br />	<br />
3)	violazione dell’art.5, l.3 maggio 2004, n.112; violazione delle norme in materia di libera concorrenza e pubblicità che costituirebbero il principio cardine della legislazione vigente in materia;<br />	<br />
4)	illegittimità per mancato perseguimento dell’interesse pubblico alla massima diffusione dell’evento che non verrebbe assicurato attraverso la cessione dei diritti in esclusiva a Tele Rama.<br />	<br />
<b>3.-</b> Con il ricorso si chiede anche la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno subito per aver fatto legittimo affidamento sulla possibilità di trasmettere l’evento stipulando contratti con numerosi sponsor ed effettuando investimenti mirati alla programmazione dell’evento, nonché per danno all’immagine. Danni quantificati in euro 200.000,00 pari al mancato guadagno degli introiti pubblicitari e per danno all’immagine, oltre rivalutazione monetaria e interessi.<br />
<b>4.-</b> La Provincia di Lecce, con atto depositato il 5.8.05 si costituiva in giudizio, ed eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale della sede di Bari del Tribunale in favore della sede staccata di Lecce e nel merito contestava le censure chiedendo il rigetto del ricorso.<br />
<b>5.-</b> Tele Rama s.r.l., costituitasi in giudizio in data 6.8.2005, ha eccepito la incompetenza territoriale di questo tribunale in favore della sede staccata di Lecce; la incompletezza del contraddittorio per omessa notifica del ricorso alla K&#038;C effettiva controinteressata. Nel merito ha dedotto la infondatezza della compromissione del diritto di cronaca (cioè il diritto di tutte le emittenti di riprendere per la durata prevista dalla legge l’evento ai fini di garantire l’informazione) in quanto oggetto della concessione alla K&#038;C sarebbero solo i diritti per la riproduzione integrale del concerto secondo prassi consolidata e ha sostenuto la capacità della emittente Tele Rama di garantire nel Salento una copertura maggiore di qualunque altra emittente televisiva.<br />
<b>6.-</b> Con atto depositato il 6.8.05 si è costituita l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina che ha eccepito in rito la incompetenza territoriale di questo tribunale e nel merito ha dedotto la infondatezza delle censure.<br />
<b>7.-</b> Il Comune di Melpignano, costituitosi in giudizio con atto depositato il 18.8.2005, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione, in quanto non rientrerebbe, individualmente, tra gli enti che organizzano l’evento, essendo solo membro della Unione dei Comuni della Grecia Salentina con sede in Calimera. L’evento sarebbe organizzato dalla Provincia di Lecce, dall’Unione dei Comuni della Grecia Salentina e dall’Istituto Diego Carpitella con sede in Melpignano presso il Convento degli Agostiniani. Ha chiesto quindi la propria estromissione dal giudizio.<br />
Ha chiesto la devoluzione del ricorso alla sede staccata del Tribunale Amministrativo di Lecce e nel merito ha dedotto la infondatezza delle censure.<br />
Con successiva memoria depositata il 22.8.05 ha eccepito, altresì, la inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla K&#038;C s.r.l., indicata dalla Unione dei Comuni quale soggetto affidatario dei diritti in questione e ha dedotto la infondatezza delle censure in relazione alla intempestività della proposta avanzata dalla ricorrente per ottenere i medesimi diritti di trasmissione e alla legittimità della scelta sia perché la K&#038;C sarebbe partner consolidato e di comprovata affidabilità, sia perché alla data del provvedimento impugnato, la proposta della K&#038;C sarebbe stata l’unica pervenuta alla amministrazione.<br />
<b>8.-</b> La Provincia di Lecce, in quanto soggetto titolare dell’interesse alla riuscita della manifestazione, avendo stipulato un protocollo d’intesa con la Regione Puglia, il Comune di Melpignano, l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, l’Istituto Diego Carpitella per la organizzazione dell’evento “Concerto Notte della Taranta”, con atto notificato il 19.8.2005, depositato il 24 detti, ha spiegato intervenuto ad opponendum, con cui eccepisce in via preliminare la incompetenza territoriale della sezione di Bari, nel merito deduce la infondatezza del ricorso, sostenendo che la K&#038;C s.r.l. alla quale sarebbero stati affidati in esclusiva i diritti di riproduzione integrale del concerto procederebbe alla diffusione su circa 100 emittenti locali ed il canale satellitare ed emittenti radiofoniche; che sarebbe stato garantito il diritto di cronaca per tutte le emittenti televisive, radiofoniche e per tutti i mezzi di informazione. Solo la trasmissione integrale dell’evento sarebbe oggetto di esclusiva. La offerta della Telenorba non sarebbe stata considerata perché pervenuta il 14.6.05, circa 20 giorni dopo la adozione dell’atto (deliberazione n.25 del 25.5.05 pubblicata il 3.6.05). Tele Rama sarebbe stata proprio uno degli ideatori dell’evento e la K&#038;C da quattro anni diffonderebbe l’evento avendo contribuito alla sua crescita ed affermazione.<br />
<b>9.-</b> Con ordinanza n.642/05 del 25.8.05, il Tribunale ha respinto la istanza cautelare, avendo ritenuto nella comparazione degli interessi, prevalente <i>l’interesse alla trasmissione in diretta dello spettacolo programmato a breve (il 27 agosto p.v.)</i>.<br />
<b>10.-</b> Con decreto del Presidente del TAR Puglia n.17 del 6.9.2005, è stata rigettata la eccezione di incompetenza territoriale ed è stata riconosciuta la competenza della sede di Bari.<br />
<b>11.-</b> Con atto di motivi aggiunti notificato a tutte le parti compresa la K&#038;C, Telenorba e Fono VI.PI. Italia hanno impugnato la deliberazione GR 26.7.05 e successivo protocollo di intesa concernenti l’organizzazione del festival “La Notte della Taranta” sottoscritto il 3.8.05 e la delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina n.10 del 26.5.05 relativa ad affidamento alla società K&#038;C della diretta televisiva su Tele Rama e Puglia Channel e di tutti gli atti connessi (presupposti e consequenziali) nella parte in cui attribuiscono la trasmissione integrale e in diretta dell’evento senza previa procedura di evidenza pubblica.<br />
Deducono:<br />
5)	violazione di legge ed eccesso di potere in relazione all’affidamento mediante trattativa privata dell’esclusiva concernente la trasmissione in diretta gratuita de “La notte della Taranta”.<br />	<br />
<b>12.-</b> Le parti hanno depositato memorie difensive e documentazione.<br />
L’Unione dei Comuni con memorie depositate il 20.1.2006 e il 16.5.2006 ha eccepito la inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, per acquiescenza e carenza di interesse, nonché per omessa notifica all’unica parte controinteressata, la K&#038;C s.r.l. e ha reiterato le contestazioni delle censure di merito.<br />
Il Comune di Melpignano ha sostenuto la propria carenza di legittimazione passiva e ha illustrato le proprie tesi difensive.<br />
Alla pubblica udienza del 25.5.06, dopo ampia discussione, la causa è stata riservata per la decisione.<br />
<b>13.-</b> Va disposta la estromissione dal giudizio del Comune di Melpignano.<br />
Il Comune di Melpignano ha sostenuto di essere carente di legittimazione passiva, non essendo imputabile al medesimo alcuno degli atti gravati da parte ricorrente.<br />
La eccezione è fondata.<br />
Gli enti promotori della manifestazione “La notte della Taranta” che si estrinseca in manifestazioni che si svolgono nel periodo estivo nelle varie piazze dei Comuni della Grecia Salentina, sono l’Istituto Diego Carpitella (istituto di ricerca documentazione e produzione multimediale, con sede in Melpignano presso il Convento degli Agostiniani, di cui fanno parte la Provincia di Lecce ed i Comuni di Melpignano – comune capofila- Sternatia, Calimera, Cutrofiano ed Alessano), l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, alla quale spetta la gestione amministrativa della Notte della taranta, costituita dai comuni di Melpignano, Sternatia, Calimera, Corigliano d’Otranto, Martano, Castrignano de’Greci, Martignano, Soleto, Zollino e Carpignano Salentino, la Provincia di Lecce e da ultimo la Regione Puglia, giusta protocollo firmato il 3 agosto 2005.<br />
E’ indubbio, quindi, che il comune di Melpignano inteso come ente individuale non ha alcun potere né di gestione, né decisionale alla pari degli altri comuni della Unione della Grecia Salentina.<br />
Il comune di Melpignano non avrebbe mai potuto deliberare in ordine all’affidamento dei diritti in questione, né tanto meno avrebbe potuto effettuare comparazione o riesame di delibere. Di tale situazione il Comune di Melpignano ha tempestivamente informato Telenorba (cfr. nota del 21.7.05) indicando quali erano i soggetti promotori.<br />
La estraneità del Comune di Melpignano ad adottare atti in ordine alla manifestazione in questione risulta anche dalle difese dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina che ha riconosciuto la paternità della delibera di affidamento dei diritti di riproduzione.<br />
Ne consegue la carenza di legittimazione passiva e la estromissione dal giudizio.<br />
<b>14.-</b> La Unione dei Comuni della Grecia Salentina eccepisce il difetto di giurisdizione di questo giudice in favore del G.O..<br />
Sostiene che la controversia riguarderebbe il diritto d’autore “<i>gli organizzatori di eventi musicali o sportivi hanno indubbiamente un diritto morale sullo spettacolo, quale parte integrante del c.d. diritto d’autore di un’opera di ingegno che si configura come diritto assoluto con l’ovvia facoltà di disporne in favore dei terzi nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni nell’ambito delle facoltà che sono proprie dell’autonomia privata</i>” e che la riproduzione integrale (salvo il diritto di cronaca), costituendo parte di tale più complessivo “diritto d’autore”, soggiace alla medesima disciplina, rientrando, quindi, nella giurisdizione del G.O..<br />
La eccezione è priva di pregio.<br />
Nel caso in esame, non viene in discussione il diritto soggettivo alla applicazione della tutela ricollegata alla creazione dell’opera (non v’è controversia sul riconoscimento del diritto d’autore circa la redazione del progetto artistico, i dialoghi, i copioni, gli elaborati, la musica, lo spettacolo e se sussistono o meno i requisiti della creatività e originalità come particolare espressione del lavoro intellettuale) controversia che rientra nella cognizione del G.O., bensì il diritto di sfruttamento economico dell’opera di ingegno.<br />
I diversi modi in cui può disporsi del diritto di sfruttamento: attraverso l’offerta al pubblico fruitore ovvero attraverso la pubblicazione o diffusione dell’opera, la diffusione mediante via cavo e satellite (espressamente previste dagli artt.72 e 79, d.lgv. 658/94) ecc., ciascuna autonomamente considerata e tra loro cumulabili, strutturano il complessivo sfruttamento economico che spetta all’autore.<br />
Il diritto di sfruttamento dell’opera di ingegno autonomamente considerato costituisce un bene immateriale, propriamente il diritto di mettere in commercio a scopo di lucro l’opera di ingegno, esprimendosi in tal guisa il profilo patrimoniale del diritto d’autore, in quanto conversione ad esclusivo profitto dell’autore, cedibile dall’autore verso corrispettivo.<br />
Il diritto ceduto alla emittente televisiva non è, quindi, il diritto d’autore ma il diritto di sfruttamento dell’opera .<br />
In quanto “bene” la attribuzione ad un terzo configura l’ipotesi della concessione di bene, da cui la giurisdizione del giudice amministrativo e la necessità della scelta del concessionario a mezzo le regole della evidenza pubblica.<br />
La appartenenza del bene alla sfera patrimoniale del soggetto pubblico non implica, infatti, l’agire <i>jure privatorum</i> e la sottrazione degli atti di disposizione del diritto alle regole che sovrintendono l’attività della p.a. e quindi alle regole della evidenza pubblica per quanto attiene la scelta del soggetto a cui favore cedere il diritto.<br />
Deve concludersi per la giurisdizione del giudice amministrativo.<br />
<b>15.-</b> La Unione dei Comuni della Grecia Salentina eccepisce la inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, avendo le ricorrenti accettato in sostanza il modus operandi della Unione, avendo chiesto e ottenuto di riprendere e trasmettere in via esclusiva una ulteriore serata della medesima manifestazione che si è svolta in data 2.9.05 in Bologna.<br />
La eccezione va respinta.<br />
Le doglianze di parte ricorrente sono rivolte all’affidamento della diretta televisiva in esclusiva dell’evento musicale “La notte della Taranta” su Tele Rama e Puglia Channel, in accoglimento della sola proposta della società concessionaria K&#038;C.<br />
Una cosa è la trasmissione integrale e in esclusiva della manifestazione originale ed in “prima serata”, altra è la trasmissione di eventi finali o di alcuni brani.<br />
A nulla rileva la circostanza che anche Telenorba aveva chiesto l’esclusiva gratuita, atteso che tale richiesta non implica accettazione di regole illegittime, ma solo di poter trasmettere, in concorrenza con la emittente prescelta, senza selezione alcuna, lo spettacolo.<br />
<b>16.-</b> Viene eccepita la inammissibilità per omessa notifica del ricorso alla società K&#038;C nei cui confronti è stato assentito il diritto di registrazione e trasmissione dell’evento musicale, quindi soggetto controinteressato.<br />
Va osservato che la emittente televisiva alla quale sono stati concessi i diritti televisivi relativi alla diffusione della serata “La notte della Taranta” è la emittente locale Tele Rama, soggetto evocato in giudizio. Circostanza che è avvalorata dalle dichiarazioni contenute negli atti depositati tra cui la delibera di resistenza in giudizio della Unione dei Comuni.<br />
E’ del tutto irrilevante, pertanto, ai fini della integrità del contraddittorio, la notifica al soggetto incaricato dalla concessionaria, ad essa legato da rapporti interni (concessionaria per la pubblicità), di effettuare materialmente la trasmissione.<br />
<b>17.-</b> Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.<br />
E’ incontestabile che la chiusura dell’evento mediante la attribuzione della esclusiva a Tele Rama costituisce la concessione di un diritto operata dalla pubblica amministrazione ad un soggetto privato, senza selezione alcuna e, quindi, in violazione dei principi di buona amministrazione, di imparzialità e trasparenza che sovrintendono l’azione amministrativa.<br />
In sostanza, con il pretesto di assicurare una presunta diffusione dell’evento tramite un’organizzazione preventiva, si è impedito che ogni tipo di pubblicità e di sponsorizzazione potesse essere attribuito ad emittenti diverse da Tele Rama, attribuendosi un privilegio ad una emittente privata, in palese violazione dei principi del pluralismo e della libera concorrenza nell’espletamento dei servizi televisivi e della disciplina generale in materia di concessione di beni .<br />
L’affidamento in esclusiva alla emittente Tele Rama è avvenuta comprimendo l’eguale diritto riconosciuto dalla legislazione vigente (legge Gasparri) alle altre emittenti.<br />
L’esclusiva mal si concilia con i criteri della massima partecipazione delle emittenti locali all’evento e della necessaria valutazione in concreto delle proposte ricevute, traducendosi altrimenti in mero arbitrio non consentito alla p.a..<br />
Né assume rilievo alcuno la gratuità dell’incarico alla emittente Tele Rama, atteso che la acquisizione di servizi o quant’altro a spese di uno sponsor arreca sì un vantaggio alla p.a., ma attribuisce un beneficio allo sponsor che trae un ritorno indiretto in termini di immagine o altro dalla operazione, sicché si rende necessario e doveroso il confronto tra gli eventuali aspiranti.<br />
Da ciò la necessità di fare ricorso a procedure aperte e trasparenti al fine di individuare il soggetto con cui stipulare il contratto.<br />
Tale orientamento giurisprudenziale formatosi sulla previsione normativa dell’utilizzo da parte della pubblica amministrazione di accordi di collaborazione, contratti di sponsorizzazioni, convenzioni (art.119, T.U. 267/2000) vale anche per la ipotesi in questione che integra un accordo di collaborazione con un privato nel campo dello spettacolo.<br />
Quanto al richiamo, in sede di pubblica discussione, della disciplina prevista dalla l. 7 giugno 2000, n.150 (disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e dal Regolamento sui criteri per l’individuazione dei soggetti professionali esterni da invitare alle procedure di selezione per realizzare comunicazioni a carattere istituzionale, di cui al DPR 21.9.2001, n.403, ove applicabile al caso de quo in relazione alla previsione di cui alla lettera f dell’articolo 1 (“sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale…quelle volte a…promuovere l’immagine delle amministrazioni…conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale…”) non giova alla tesi della amministrazione, atteso che anche per tali ipotesi è espressamente prevista la procedura di evidenza pubblica per la scelta dei soggetti professionali esterni.<br />
In conclusione, la scelta della emittente Tele Rama, voluta – come leggesi negli atti di causa- per premiare la emittente televisiva che sin dall’avvio dell’evento musicale ha trasmesso la manifestazione, non regge laddove vi siano più soggetti interessati alla medesima trasmissione che formulino proposte concrete, sì da imporre l’abbandono di una prassi motivata negli anni pregressi dalla unicità della offerta.<br />
Diviene, in conseguenza doveroso effettuare una istruttoria per esaminare le diverse offerte, fissando i criteri di scelta che ove volti – come sembrerebbe ovvio in una cessione a titolo gratuito- a garantire la massima diffusione dello spettacolo, anche oltre l’ambito locale, avrebbero consentito ad altre emittenti (compresa Telenorba) di presentare offerte, senza escludere forme di accordi nella diffusione dello spettacolo che avrebbero potuto soddisfare tutti gli interessi in gioco.<br />
E’ certo, poi, al di là di ogni considerazione sul modus operandi della p.a. e sulle aspettative di Telenorba a trasmettere la diretta che la conclusione di un accordo di esclusiva della diretta, ha l’effetto di alterare illogicamente la concorrenza tra le emittenti private locali sul mercato della pubblicità sicché da sola Tele Rama risulta beneficiaria dello sfruttamento economico della esclusiva della trasmissione di tale evento, conseguendo un vantaggio attraverso i contratti di sponsorizzazione all’uopo stipulati.<br />
Il ricorso va, in conclusione accolto, per le ragioni esposte, assorbita ogni altra censura, fermo comunque che non è ravvisabile violazione del diritto di cronaca e di informazione che non è compromesso dalla cessione del diritto di esclusiva della diretta.<br />
<b>18.-</b> Parte ricorrente chiede infine la condanna al risarcimento del danno subito per aver fatto legittimo affidamento sulla possibilità di trasmettere l’evento stipulando contratti con numerosi sponsor ed effettuando investimenti mirati alla programmazione dell’evento, nonché per danno all’immagine. Danni che quantifica in euro 200.000,00 pari al mancato guadagno degli introiti pubblicitari e per danno all’immagine, oltre rivalutazione monetaria e interessi.<br />
Secondo giurisprudenza consolidata (per tutte, cfr. Cons. Stato, V, 18 marzo 2002, n.1562), il risarcimento dei danni richiede la verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge ed in particolare di quelli ex art.2043 cod. civ. e, quindi la lesione della situazione soggettiva di interesse tutelato dall’ordinamento, il danno ingiusto, la colpa dell’amministrazione e la prova del danno arrecato al patrimonio, nonché il nesso di causalità tra il comportamento della p.a. e il danno.<br />
Tali elementi sussistono tutti, avendo l’amministrazione tenuto un comportamento che ha precluso alla ricorrente ed alla sua concessionaria la possibilità di poter trasmettere tramite le sue emittenti l’evento musicale di cui trattasi con pregiudizio patrimoniale in termini di sponsorizzazioni non effettuate, nonché danno alla immagine.<br />
La potenzialità della emittente ricorrente di trasmettere la manifestazione ed i contatti formali presi con gli organizzatori consentono di ritenere sussistente e qualificato l’affidamento riposto sulla possibilità di trasmettere integralmente l’evento anche in relazione alla libertà che contraddistingue il campo della informazione.<br />
Quanto all’elemento soggettivo che pure, secondo giurisprudenza consolidata deve qualificare il comportamento illegittimo della p.a., seppure attenuata dalla prassi seguita negli anni precedenti e mai contestata, è ravvisabile nella violazione delle regole della imparzialità, trasparenza e buona amministrazione che risultano palesemente disattese dalla amministrazione, nel timore presumibile di compromettere la manifestazione.<br />
La imputazione degli atti ai fini dell’azione di danni va limitata agli enti organizzatori, Unione dei Comuni della Grecia Salentina, Istituto Diego Carpitella e Provincia di Lecce.<br />
Quanto alla misura del danno patrimoniale, il mancato guadagno degli introiti pubblicitari lamentato, in mancanza di quantificazione dettagliata, va determinato avendo riguardo agli introiti pubblicitari riscossi da Tele Rama nella trasmissione de quo, detratti gli introiti pubblicitari riscossi da Telenorba nella serata della “Notte della Taranta” tenutasi in Bologna.<br />
Il danno da perdita di change va quantificato secondo equità in euro 10.000,00.<br />
La somma delle due voci deve, comunque, mantenersi nei limiti della domanda.<br />
Sulle somme a tale titolo dovute sono dovuti interessi e rivalutazione dalla data della sentenza fino al soddisfo.<br />
<b>19.-</b> Il ricorso va pertanto accolto ai fini dell’accertamento della illegittimità dell’operato della p.a., e della consequenziale condanna al risarcimento danni, essendosi esaurita nelle more del giudizio la efficacia e, quindi, la lesività degli atti di cui si chiedeva l’annullamento che, ove disposto, non arrecherebbe alcun vantaggio alle parti ricorrenti.<br />
Quanto al pagamento di spese e competenze di giudizio, in parte segue la soccombenza e sono liquidate nell’importo indicato in dispositivo, in parte sono compensate.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia &#8211; Sezione Seconda,</b> definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:<br />
1)	estromette dal giudizio il Comune di Melpignano;<br />	<br />
2)	accoglie il ricorso e per l’effetto condanna l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina, l’Istituto Diego Carpitella e la Provincia di Lecce in solido tra loro al risarcimento del danno subito dalle ricorrenti da quantificarsi secondo il criterio indicato in motivazione, comunque, nei limiti della domanda, oltre rivalutazione e interessi dalla data della sentenza fino al soddisfo.<br />	<br />
Condanna l’Unione dei Comuni della Grecia Salentina e la Provincia di Lecce al pagamento in solido tra loro, in favore delle ricorrenti, della somma di euro 5.000,00 per spese e competenze di giudizio. Per il resto le compensa.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.<br />
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 25.5.2006, con l’intervento dei Magistrati,<br />
Giancarlo Giambartolomei	&#8211; Presidente<br />	<br />
Doris Durante			&#8211; Consigliere est.<br />	<br />
Francesco Bellomo 		&#8211; Referendario.</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il <u>20 luglio 2006</u></p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-puglia-bari-sezione-ii-sentenza-20-7-2006-n-2953/">T.A.R. Puglia &#8211; Bari &#8211; Sezione II &#8211; Sentenza &#8211; 20/7/2006 n.2953</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2006 n.2953</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-5-2006-n-2953/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 May 2006 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-5-2006-n-2953/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-5-2006-n-2953/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2006 n.2953</a></p>
<p>Pres. BACCARINI; Rel. PANZIRONI SOC RT SRL (Avv. E. Barila&#8217; e F. Tedeschini) c. AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (Avv. dello Stato) sull&#8217;illegittima ottemperanza ad ordinanza cautelare di sospensione della pubblicazione nel Casellario Informatico dell&#8217;esclusione di una società mediante&#160; aggiunta, accanto all&#8217;originaria annotazione, di una nota che da atto</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-5-2006-n-2953/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2006 n.2953</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-5-2006-n-2953/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2006 n.2953</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. BACCARINI; Rel. PANZIRONI<br /> SOC RT SRL (Avv. E. Barila&#8217; e F.  Tedeschini) c. AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI  (Avv. dello Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittima ottemperanza ad ordinanza cautelare di sospensione della pubblicazione nel Casellario Informatico dell&#8217;esclusione di una società mediante&nbsp; aggiunta, accanto all&#8217;originaria annotazione, di una nota che da atto del provvedimento giurisdizionale</span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Giustizia amministrativa – Ottemperanza ad ordinanza cautelare di sospensione della pubblicazione nel Casellario Informatico dell’esclusione di una società – Annotazione ulteriore nella quale si da atto del provvedimento di sospensione – Illegittimità – Ragioni – Insufficienza.</span></span></span></p>
<hr />
<p>L’accoglimento della domanda cautelare di sospensione del provvedimento dell’Autorità di Vigilanza che dispone la pubblicazione nel Casellario Informatico dei LL.PP. dell’esclusione di una società implica la materiale cancellazione dell’annotazione sospesa e non l’aggiunta, accanto all’originaria annotazione, di una nota che da atto dell’avvenuta sospensione cautelare del provvedimento di annotazione e del presupposto provvedimento di esclusione dalla gara, in quanto, tale ultima modalità di ottemperanza è inidonea ad eliminare il danno addotto dalla ricorrente (e valutato positivamente in sede di concessione della misura cautelare) e non assicura gli effetti che deriverebbero dall’accoglimento del ricorso in sede di merito.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sull&#8217;illegittima ottemperanza ad ordinanza cautelare di sospensione della pubblicazione nel Casellario Informatico dell&#8217;esclusione di una società mediante  aggiunta, accanto all&#8217;originaria annotazione, di una nota che da atto del provvedimento giurisdizionale</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA  ITALIANA</b></p>
<p><b></p>
<p align=center>TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALEPER IL LAZIO <br />
ROMA &#8211; SEZIONE TERZA</p>
<p></b></p>
<p>nelle persone dei Signori: STEFANO BACCARINI Presidente; GERMANA PANZIRONI Cons., relatore; GIULIA FERRARI Cons.<br />
ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio  del 24 Maggio 2006 <br />
Visto il ricorso 1503/2006  proposto da:</p>
<p><b>SOC RT SRL</b> rappresentato e difeso da: BARILA&#8217; AVV. ENZO TEDESCHINI AVV. FEDERICO con domicilio eletto in ROMA L.GO MESSICO, 7 presso<br />
TEDESCHINI AVV. FEDERICO</p>
<p align=center>Contro</p>
<p><b>AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI</b>   rappresentato e difeso da:<br />
AVVOCATURA DELLO STATO  con domicilio eletto in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12 presso la sua sede</p>
<p><b>COMUNE DI MILANO</b>  rappresentato e difeso da:SURANO AVV. MARIA RITA MAFFEY AVV. MARIA TERESA IZZO AVV. RAFFAELE con domicilio eletto in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO, 3 pressoIZZO AVV. RAFFAELE</p>
<p>e nei confronti di<br />
<b>SOC IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI</b></p>
<p>per l’esecuzione<br />
 dell’ordinanza n. 1351 dell’8 marzo 2006 di accoglimento della domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati con il ricorso;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;<br />
	Vista l’istanza depositata il  27.3.06 di esecuzione ex art. 3 l. n. 205/2000;<br />	<br />
	Visto l’atto di costituzione in giudizio di:<br />	<br />
AUTORITA&#8217; DI VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI <br />
COMUNE DI MILANO <br />
	Nominato relatore il Consigliere Germana PANZIRONI e uditi alla Camera di Consiglio del 24 maggio  2006 gli avvocati come da verbale;<br />	<br />
	Vista l’istanza di esecuzione dell’ordinanza in epigrafe con cui è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento dell’Autorità di Vigilanza che dispone la pubblicazione nel Casellario Informatico dei LL.PP. dell’esclusione della ricorrente dalla gara di appalto n. 90/05 del Comune di Milano;<br />	<br />
	Ritenuto che l’esecuzione dell’Autorità di Vigilanza non è conforme a quanto disposto dalla predetta ordinanza, poiché ha aggiunto, accanto all’originaria annotazione, una nota che dà atto dell’avvenuta sospensione cautelare del provvedimento di annotazione e del presupposto provvedimento di  esclusione dalla gara.<br />	<br />
	Ritenuto tale modalità di ottemperanza inidonea ad eliminare il danno addotto dalla ricorrente e valutato positivamente in sede di concessione della misura cautelare.<br />	<br />
	Considerato che l’accoglimento pieno e incondizionato dell’istanza cautelare è volto ad assicurare, sia pure interinalmente, gli effetti che deriverebbero dall’accoglimento del ricorso in sede di merito.<br />	<br />
	Ritenuto, pertanto, necessaria, al fine di garantire una piena e completa tutela dell’interesse di parte ricorrente, volto alla eliminazione della pubblicità per essa pregiudizievole, la materiale cancellazione dell’annotazione sospesa e della successiva nota del 24-3-06 dal Casellario Informatico tenuto dall’Autorità.<br />	<br />
	Tutto ciò premesso il Collegio accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza n. 1351/06 e ordina all’Autorità di Vigilanza di cancellare le annotazioni relative all’esclusione dell’impresa dalla gara n. 90/05 del Comune di Milano.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza, accoglie l’istanza di esecuzione dell’ordinanza in epigrafe.<br />
	La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.																																																																																												</p>
<p>Così deciso in Roma,  24 maggio 2006</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzadue/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-ordinanza-25-5-2006-n-2953/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza &#8211; 25/5/2006 n.2953</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2953</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2953/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2953/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2953/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2953</a></p>
<p>Pres.Elefante – Est. Cerreto Beneduce (Avv. Leone) c/ Comune di Sant’Anastasia (Avv. Allamprese) la necessità della comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento ai destinatari dell&#8217;atto finale è stata prevista in generale dall&#8217;art. 7, l. 241/90, non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi &#8211; preparatoria, costitutiva ed integrativa</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2953/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2953</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2953/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2953</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres.Elefante – Est. Cerreto<br /> Beneduce (Avv. Leone) c/ Comune di Sant’Anastasia (Avv. Allamprese)</span></p>
<hr />
<p>la necessità della comunicazione dell&#8217;avvio del procedimento ai destinatari dell&#8217;atto finale è stata prevista in generale dall&#8217;art. 7, l. 241/90, non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi &#8211; preparatoria, costitutiva ed integrativa dell&#8217;efficacia &#8211; ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l&#8217;adozione dell&#8217;atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Procedimento amministrativo – comunicazione di avvio del procedimento – esaurentesi direttamente con adozione dell’atto finale – necessità</span></span></span></p>
<hr />
<p>La necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai destinatari dell’atto finale è stata prevista in generale dall’art. 7, l. 241/90, non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell’efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">la necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai destinatari dell’atto finale è stata prevista in generale dall’art. 7, l. 241/90, non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell’efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N.2953/04 REG.DEC.<br />
N. 2833 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>Sul ricorso in appello n. 2833/2003 , proposto da</p>
<p><b>Beneduce Carmine, Anna, Raffaele, Salvatore e Francesco</b> rappresentati e difesi dall’Avv. Giovanni Leone con domicilio eletto in Roma Via Principesa Clotilde n. 2 presso l’avv. Giovanni Leone</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>comune Sant’Anastasia</b> rappresentato e difeso dall’Avv. Laura Sofia Allamprese con domicilio eletto in Roma, via degli Avignonesi n. 5 presso lo studio legale Abbamonte – Soprano,</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza del TAR Campania , Napoli,  sez.IV, n.6896 del 7.11.2002, con la quale è stato respinto  il ricorso proposto dagli interessati;</p>
<p>Visto l’atto di appello con i relativi allegati;<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sant’Anastasia;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla camera di consiglio del 27 Gennaio 2004, relatore il Consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati Clarizia per delega dell’avv.to Leone e Allamprese.<br />
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto:</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>Con il ricorso in epigrafe, gli interessati hanno fatto presente che conducevano in affitto nel comune di Sant’Anastasia un appezzamento di terreno di circa mq.11000; che a seguito di scrittura privata transattiva sindacale del 3.2.1995 (ex art. 45 L. n. 203/1982) rinunziavano al rapporto di affittanza agraria immittendo nel possesso del fondo il sig.Mariano, il quale a titolo di corrispettivo transattivo si obbligava a trasferire loro una particella di mq. 2500; che con atto di compravendita del 3.2.1995 acquistavano in comune pro indiviso una zona di terreno di circa 25 are, ricadente in zona C1 (zona residenziale di espansione); che su tale terreno, in difformità dall’autorizzazione comunale n.50/99, realizzavano un muro di recinzione con l’apertura carraia e pedonale, un piccolo vano in muratura con piccola tettoia, un piccolo manufatto per ricovero attrezzi agricoli, una baracca in lamiere e tettoia per ricovero macchine agricole in relazione alla loro qualità di imprenditori agricoli;; che il comune con ordinanza n.150 del 21.11.2000 ingiungeva loro la sospensione dei lavori relativi ad una presunta lottizzazione abusiva, con l’ordine di ripristinare lo stato dei luoghi con la demolizione delle opere di urbanizzazione già realizzate; che avverso tale provvedimento proponevano ricorso al TAR Campania che lo respingeva con la sentenza in epigrafe.<br />
Hanno dedotto quanto segue<br />&#8211; il TAR aveva respinto il decimo motivo di ricorso (violazione artt. 4, 7, 10, e 13 L. n.241/90) sull’errato convincimento che i provvedimenti repressivi di abusi edilizi non dovessero essere preceduti dall’avviso di inizio del procedimento, trattandosi- neppure poteva ritenersi infondata la censura di violazione dell’att.18 L. n.47/1985 ed eccesso di potere sotto diversi profili, in quanto non ogni vendita o frazionamento dei suoli comporta la realizzazione dei suoli, essendo necessario il cosiddetto s<br />
-il provvedimento impugnato era illegittimo anche perchè non aveva precisato il pubblico interesse alla demolizione e non  aveva individuato le aree da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione.<br />
Costituitosi in giudizio, il Comune ha richiesto il rigetto dell’appello, rilevando che si era inteso reprimere l’abuso consistente in una lottizzazione abusiva disposta attraverso il frazionamento e la vendita del terreno in lotti, nonché mediante la realizzazione di opere unicamente preordinate all’edificazione, quali impianti tecnologici, una condotta fognaria attraversante i vai lotti, muri di recinzione in c.a e manufatti vari; che nella specie l’eventuale partecipazione degli interessati al procedimento non avrebbe potuto apportare alcunché di nuovo nella vicenda anche in relazione al carattere vincolato del provvedimento.<br />
Con memoria conclusiva ciascuna parte ha ribadito la propria posizione.<br />
Alla pubblica udienza del 27.1.2004, il ricorso è passato in decisione.</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>1. Con sentenza TAR Campania, Napoli,  sez.IV, n.6896 del 7.11.2002 è stato respinto  il ricorso proposto dai sigg. Beneduce Carmine, Anna, Raffaele, Salvatore e Francesco avverso l’ordinanza n.150 del 21.4.200 , con la quale il responsabile della Ripartizione tecnica del comune di Sant’Anastasia aveva ordinato la sospensione dei lavori ed ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi con la demolizione delle opere realizzate, considerando la fattispecie inquadrabile nell’ipotesi di lottizzazione abusiva di cui all’art. 18 L. 2.2.1985 n.47 e successive modificazioni.<br />
Avverso della sentenza hanno proposto appello gli interessati.</p>
<p>2. L&#8217;appello è fondato.<br />
Merita adesione la censura di carattere pregiudiziale di violazione dell’art. 7 L. 7.8.1990 n.241, per mancata comunicazione da parte del Comune dell’avvio del procedimento.<br />
2.1. Si osserva al riguardo che la necessità della comunicazione dell’avvio del procedimento ai destinatari dell’atto finale è stata prevista in generale dal menzionato art. 7 non soltanto per i procedimenti complessi che si articolano in più fasi (preparatoria, costitutiva ed integrativa dell’efficacia), ma anche per i procedimenti semplici che si esauriscono direttamente con l’adozione dell’atto finale, i quali comunque comportano una fase istruttoria da parte della stessa autorità emanante.<br />La portata generale del principio è confermata dal fatto che il legislatore stesso (art 7, 1° comma, ed art. 13 L. 241/90) si è premurato di apportare delle specifiche deroghe (speciali esigenze di celerità, atti normativi, atti generali, atti di pianificazione e di programmazione, procedimenti tributari) all’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento, con la conseguenza che negli altri casi deve in linea di massima garantirsi tale comunicazione, salvo che non venga accertata in giudizio la sua superfluità in quanto il provvedimento adottato non avrebbe potuto essere diverso anche se  fosse stata osservata la relativa formalità ( V. le decisioni di questo Consiglio, sez. V n.2823 del 22.5.2001 e n. 516 del 4.2.2003; sez. VI n.686 del 7.2.2002). Nel caso in esame tale superfluità  è senz’altro da escludere in quanto  viene in discussione la riconducibiltà o meno della fattispecie all’ipotesi della lottizzazione abusiva, che presuppone indubbiamente l’accertamento di una pluralità di elementi con riferimento sia alla lottizzazione cartolare che a quella materiale (V. la recente decisione di questo Consiglio, sez. IV n. 4465 del 5.8.2003), e dovendo essere tali elementi univoci e gravi, i soggetti interessati possono, con le loro osservazioni critiche e deduzioni anche in punto di fatto, utilmente cooperare, come del resto già ritenuto da questa Sezione in un caso analogo (decisione del  23 febbraio 2000, n. 948).<br />
Né vale sostenere, come invece rilevato al TAR e dal Comune, il carattere vincolato del provvedimento o il carattere tipicizzato del relativo procedimento sanzionatorio, in quanto quello che rileva è la complessità dell’accertamento da effettuare (V. la decisione di questo Consiglio, sez. VI n.686 del 7.2.2002) e che nel procedimento ex art. 18 L. n.47/85 non è per nulla prevista la partecipazione del privato, con conseguente necessità di integrare la relativa normativa con quanto statuito in generale dall’art.7 L. n.241/90.</p>
<p>3.Per quanto considerato, assorbite le altre doglianze, l’appello deve essere accolto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)<br />
Accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza del TAR, accoglie il ricorso originario annullando l’atto impugnato, salvo gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall&#8217;Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27.1.2004, con l’intervento dei signori:</p>
<p>Agostino Elefante &#8211; Pres.<br />
Rosalia Bellavia &#8211; Cons.<br />
Corrado Allegretta &#8211; Cons.<br />
Goffredo Zaccardi &#8211; Cons.<br />
Aniello Cerreto &#8211; Cons. rel. est</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2953/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2953</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
