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	<title>2952 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2952 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2952</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2952</a></p>
<p>Pres. Frascione – Est. Cerreto Bloise (avv. Fortunato) c/ Comune di Scalea (avv. R. Clarizia) &#8211; De Rosa e Licersi (nn.cc.) una richiesta di rinvio della trattazione del processo deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni, idonee ad incidere &#8211; se non tenute in considerazione &#8211; proprio sulle</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2952</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Frascione – Est. Cerreto<br /> Bloise (avv. Fortunato) c/ Comune di Scalea (avv. R. Clarizia) &#8211; De Rosa e Licersi (nn.cc.)</span></p>
<hr />
<p>una richiesta di rinvio della trattazione del processo deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni, idonee ad incidere &#8211; se non tenute in considerazione &#8211; proprio sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Processo amministrativo – udienza di trattazione – istanza di rinvio – accoglibilità – gravi ragioni – necessità – malattia dell’avvocato – non è tale</span></span></span></p>
<hr />
<p>Pur non potendo revocarsi in dubbio che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, deve pur sempre considerarsi che in esso non vengono in rilievo esclusivamente interesse privati, ma devono trovare composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti, con la conseguenza che una richiesta di rinvio della trattazione del processo deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni, idonee ad incidere – se non tenute in considerazione – proprio sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite (nella specie, l’istanza di rinvio è stata respinta in quanto genericamente motivata dal riferimento alla malattia del procuratore dell’appellante, senza la specificazione delle ragioni di carattere difensivo che ne imponevano il differimento)</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>Con nota del Prof. Nino Paolantonio <a href="/ga/id/2004/5/1513/d">“Rinvio dell’udienza e diritto di difesa”.</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">una richiesta di rinvio della trattazione del processo deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni, idonee ad incidere – se non tenute in considerazione – proprio sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>N. 2952/04 REG.DEC.<br />
N. 1849 REG.RIC.</p>
<p align=center><b>Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,<br />
Sezione Quinta</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p align=center><b>DECISIONE</b></p>
<p>sul ricorso in appello n. 1849/2003, proposto da</p>
<p><b>Bloise Attilio Sergio</b>, rappresentato e difeso dall’avv.to A. Fortunato, elettivamente domiciliato in Roma via Ofanto n. 18, presso avv. G. Donatello;</p>
<p align=center>CONTRO</p>
<p><b>Comune di Scalea</b>, rappresentato e difeso dall’avv. R. Clarizia, elettivamente domiciliato presso di lui  in Roma, via Oslavia n. 30;<br />
e nei confronti</p>
<p>di <b>Raffaele De Rosa</b> e <b>Gennaro Licursi</b>, non costituitisi;</p>
<p>per la riforma<br />
della sentenza  del TAR Calabria n.13 del 15.1.2002, con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal dott. Bloise, senza pronunciarsi sulla domanda di risarcimento danni;</p>
<p>Visto l’atto di appello e relativi allegati;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Alla pubblica udienza del 12.12.2003, relatore il consigliere Aniello Cerreto, e udito altresì, l’avv.to A. Clarizia, su delega dell’avv. R. Clarizia;</p>
<p align=center><b>FATTO e DIRITTO</b></p>
<p>1.	Con il ricorso in epigrafe, il dott. Bloise ha fatto presente che si era rivolto al TAR Calabria per ottenere l’annullamento del provvedimento in data 12.10.2001, con il quale il Sindaco di Scalea gli revocava la nomina ad assessore all’urbanistica, con il consequenziale riconoscimento dei danni patiti; che con motivi aggiunti aveva impugnato anche i provvedimenti in data 10.12.2001, con i quali l’incarico in questione era stato conferito al sig. Licersi; che il TAR, con la sentenza in epigrafe, aveva annullato gli atti impugnati ma aveva omesso di decidere sulla richiesta di risarcimento del danno.<br />
Ha dedotto che il giudice adito aveva l’obbligo di pronunciarsi sulla richiesta di risarcimento del danno e che nella specie sussistevano tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda in appello.</p>
<p>2. Costituitosi in giudizio, il comune di Scalea ha rilevato che la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado doveva ritenersi inesistente e perciò era inammissibile la nuova domanda proposta in appello; che in ogni caso ogni possibile effetto dannoso doveva ritenersi cessato con la reiterazione in data 19-21.1.2002 del provvedimento di revoca dell’incarico e l’adozione del provvedimento di nomina dei nuovi assessori (non impugnato).</p>
<p>3. Alla pubblica udienza del 12.12.2003 il ricorso è passato in decisione.</p>
<p>4. In data 23.12.2003, la Segreteria della Sezione ha fatto presente che in relazione all’appello in epigrafe era stata presentata dal procuratore dell’appellante  istanza di rinvio della trattazione del ricorso.<br />
Al riguardo il Collegio si è nuovamente riunito nella camera di consiglio del 26.2.2004.</p>
<p>5. L’istanza di rinvio della trattazione della causa ad altra udienza pubblica deve essere disattesa.<br />
Si osserva in proposito che pur non potendo revocarsi in dubbio che anche il processo amministrativo è regolato dal principio dispositivo, deve pur sempre considerarsi che in esso non vengono in rilievo esclusivamente interesse privati, ma devono trovare composizione e soddisfazione anche gli interessi pubblici che vi sono coinvolti, con la conseguenza che una richiesta di rinvio della trattazione del processo deve trovare il suo fondamento giuridico in gravi ragioni, idonee ad incidere – se non tenute in considerazione – proprio sulle fondamentali esigenze di tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantite (V. la decisione di questo Consiglio, sez. IV, n.7775 del 25.11.2003).<br />
Nel caso di specie, tali gravi ragioni non sussistono, non potendo esse essere ricollegate alla generica richiesta di rinvio per malattia del procuratore dell’appellante, senza la specificazione delle ragioni di carattere difensivo che ne imponevano il differimento.</p>
<p>6. L’appello è privo di fondamento.<br />
La ragione per cui il TAR ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno proposta dal dott. Bloise è dovuta evidentemente al fatto che l’annullamento dei provvedimenti impugnati era avvenuto per difetto di motivazione, con conseguente dovere dell’Amministrazione di riesaminare la situazione.<br />
Perciò la domanda di risarcimento del danno avanzata dal ricorrente non poteva essere valutata se non all’esito di tale riesame (V. la decisione di questa Sezione n. 3871 del 30.6.2003).<br />
Medio tempore tale riesame è avvenuto, come documentato dal Comune, ma il dott. Bloise non ha ritenuto di dover impugnare i nuovi provvedimenti del 19.-21.1.2002.<br />
Per cui la domanda di risarcimento del danno avanzata in appello è divenuta  comunque improcedibile per carenza di interesse.</p>
<p>7. Per quanto considerato, l’appello deve essere respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V),<br />
respinge l’appello indicato in epigrafe.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nelle Camere di Consiglio del 12.12.2003 e 26.2.2004  con l’intervento dei Signori:</p>
<p>Pres. Emidio Frascione<br />  Cons. Giuseppe Farina<br /> Cons. Marco Lipari<br /> Cons. Aniello Cerreto Est.<br />  Cons. Gerardo Mastrandrea</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-11-5-2004-n-2952/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 11/5/2004 n.2952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.2952</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-3-2004-n-2952/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2004 23:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-3-2004-n-2952/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-3-2004-n-2952/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.2952</a></p>
<p>Pres. Carlo d&#8217;Alessandro , Est. Francesco Arzillo Antonio Fragnito (Avv.ti Andra Abbamonte, Bruno Camilleri ) contro Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 (n.c) e contro Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 9 della Campania – San Bartolomeo in Galdo (Avv. Fulvio Dello Iacovo) occorre la formale ed efficace investitura da parte</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-3-2004-n-2952/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.2952</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-16-3-2004-n-2952/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 16/3/2004 n.2952</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Carlo  d&#8217;Alessandro , Est. Francesco Arzillo<br />                                 Antonio Fragnito (Avv.ti Andra Abbamonte, Bruno Camilleri ) contro Azienda Sanitaria Locale Benevento 1 (n.c) e contro Gestione Liquidatoria della ex U.S.L. n. 9 della Campania – San Bartolomeo in Galdo (Avv. Fulvio Dello Iacovo)</span></p>
<hr />
<p>occorre la formale ed efficace investitura da parte dell&#8217;organo deliberativo competente, ai fini dell&#8217;inquadramento del dipendente pubblico nella qualifica superiore</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego – Inquadramento nella qualifica superiore – Presupposti – Differenze retributive – Necessità di formale ed efficace investitura</span></span></span></p>
<hr />
<p>Le mansioni svolte da un dipendente pubblico, superiori a quelle dovute in base al provvedimento di nomina o inquadramento, sono irrilevanti ai fini della progressione di carriera.<br />
Il diniego di inquadramento nella qualifica superiore è legittimo laddove manchi la formale ed efficace investitura da parte dell’organo deliberativo competente senza che possano ritenersi rilevanti a tale scopo i meri ordini di servizio o le attestazioni a carattere meramente ricognitivo: ne discende che anche la rilevanza economica dello svolgimento delle mansioni superiori presuppone sia la vacanza del relativo posto in organico, sia il conferimento delle mansioni con atto formale.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Occorre la formale ed efficace investitura da parte dell&#8217;organo deliberativo competente, ai fini dell&#8217;inquadramento del dipendente pubblico nella qualifica superiore</span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p></b></p>
<p>Anno 2004 Reg.Sent. n.2952</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania<br />Sezione V</b></p>
<p>ha pronunciato la seguente <b></p>
<p align=center>SENTENZA</p>
<p></b></p>
<p>sul ricorso n. 2248/96 proposto da<br />
 <b>ANTONIO FRAGNITO</b>, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Abbamonte e Bruno Camilleri,  ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Napoli, Via Palepoli, 20</p>
<p align=center>contro</p>
<p>&#8211; <b>AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO</b> 1, in persona del legale rappresentante pro – tempore, non costituitasi in giudizio;</p>
<p>&#8211; <b>GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX U.S.L.  N. 9  DELLA CAMPANIA &#8211; SAN BARTOLOMEO IN GALDO</b>, in persona del legale rappresentante pro – tempore, costituitasi in giudizio,  rappresentata e difesa dall&#8217;Avv. Fulvio  Dello  Iacovo, ed elettivamente  domici</p>
<p>&#8211; per l&#8217;annullamento <br />
del provvedimento  prot. n. 535  del 19.1.96 dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale di Benevento 1 e di ogni ulteriore  provvedimento  connesso, conseguente  e/o conseguenziale comunque lesivo degli interessi  del ricorrente;</p>
<p>&#8211; per l&#8217;accertamento  <br />
del diritto del ricorrente al reinquadramento   nella carriera di concetto;<br />
&#8211; per l&#8217;accertamento dell&#8217;espletamento di funzioni superiori da parte del ricorrente, con la conseguente corresponsione  delle differenze retributive maturate  con interessi e rivalutazione come per legge;<br />
&#8211; per la condanna dell&#8217;Amministrazione resistente  al pagamento delle somme di cui risulterà debitrice nei confronti del ricorrente, con interessi e rivalutazione fino al momento dell&#8217;effettivo soddisfo.</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati;<br />
visto l’atto di costituzione in giudizio della GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX U.S.L.  N. 9  DELLA CAMPANIA   &#8211;   SAN   BARTOLOMEO  IN GALDO;<br />
viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;<br />
visti gli atti tutti della causa;<br />
udito, alla pubblica udienza del 6  novembre 2003, il relatore dott.  Francesco Arzillo; uditi altresì gli avvocati delle parti  come da verbale d’udienza;<br />
ritenuto in fatto e diritto quanto segue:     <b></p>
<p align=center>FATTO   E    DIRITTO</p>
<p></b></p>
<p>1.	  Con il  ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il signor  Antonio Fragnito, dipendente dell&#8217;Azienda Sanitaria Locale  Benevento 1 (ex  U.S.L.  n. 9 della Campania &#8211; San Bartolomeo in Galdo),  inquadrato  nella terza qualifica funzionale come Ausiliario Specializzato del Ruolo Tecnico, con mansioni di usciere, impugna il provvedimento  del 19.1.1996, con cui l&#8217;Amministrazione di  appartenenza si è pronunciata negativamente sulla diffida diretta a ottenere l&#8217;inquadramento nella qualifica corrispondente alle mansioni superiori svolte, riconducibili alla figura dell&#8217;assistente amministrativo (art. 59  del D.P.R.  7.9.1984, n. 821) e la corresponsione  delle relative  differenze  retributive.																																																																																												</p>
<p>Conseguentemente il ricorrente chiede:<br />
&#8211; l&#8217;accertamento  del diritto del ricorrente al reinquadramento   nella carriera di concetto;<br />
&#8211;  l&#8217;accertamento dell&#8217;espletamento di funzioni superiori da parte del ricorrente, con la conseguente corresponsione  delle differenze retributive maturate  con interessi e rivalutazione come per legge;<br />
&#8211;  la condanna dell&#8217;Amministrazione resistente  al pagamento delle somme di cui risulterà debitrice nei confronti del ricorrente, con interessi e rivalutazione fino al momento dell&#8217;effettivo soddisfo.</p>
<p>Il ricorso si basa  sui seguenti motivi di diritto:<br />
violazione dell&#8217;art.  29, secondo comma, del D.P.R.  20.12.1979  n.  761;<br />
violazione dell&#8217;art.  36 della Costituzione; violazione dell&#8217;art.  2126, primo comma, del codice civile;  eccesso  di  potere  per  errore nei  presupposti  di  fatto  e di  diritto.</p>
<p>2.	Si è  costituita in giudizio la GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA EX U.S.L.  N. 9  DELLA CAMPANIA  &#8211;  SAN   BARTOLOMEO  IN GALDO, deducendo l&#8217;inammissibilità e l&#8217;infondatezza   del  ricorso.																																																																																												</p>
<p>3.	Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza del 6 novembre 2003, e quindi trattenuto in decisione.																																																																																												</p>
<p>4.	La domanda rivolta ad ottenere l’annullamento del diniego di inquadramento nella qualifica superiore, e l&#8217;accertamento del corrispondente diritto, è infondata, per l&#8217;assorbente e pregiudiziale considerazione  che le mansioni  svolte  da  un dipendente  pubblico,  superiori  a quelle dovute in  base  al  provvedimento di  nomina o di inquadramento, sono irrilevanti ai fini della progressione di carriera (cfr. ex plurimis C. S. V, 15 settembre 1999, n. 1076; C. S. VI, 15 giugno 1999, n. 801).																																																																																												</p>
<p>5.	Il ricorrente chiede, altresì, il riconoscimento del diritto alla percezione delle differenze retributive per le mansioni superiori asseritamente svolte. <br />	<br />
Al riguardo si rileva  che la  rilevanza economica  dello svolgimento  delle mansioni  superiori  presuppone sia la vacanza del relativo  posto in  organico,  sia  il conferimento delle mansioni con atto formale (Cons.giust.amm. Sicilia sez. giurisd., 6 marzo 1998, n. 128).<br />In particolare,  il conferimento di mansioni superiori presuppone la formale ed efficace investitura da parte dell’organo deliberativo competente, (T.A.R. Piemonte sez. I, 5 febbraio 1998, n. 43).<br />
In mancanza, esso non è idoneo a radicare il diritto  al  trattamento economico (C.S. V, 28 marzo 1999, n. 333; C.S. V, 26 gennaio 2000, n. 335), senza che possano ritenersi rilevanti a tale scopo i meri ordini di servizio (C.S. V, 17 gennaio 2000, n. 286), o le attestazioni  a  carattere meramente  ricognitivo, poiché  l&#8217;investitura formale consegue ad un  minimo di selezione e risponde ad  un’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e della spesa pubblica (T.A.R. Veneto II, 4 giugno 1998, n. 859).<br />
Nella specie, la documentazione in atti non risponde a tali requisiti. Infatti:<br />
&#8211; la deliberazione commissariale n. 1213  del  12 novembre 1986 ha disposto il passaggio del ricorrente dalle funzioni di ausiliario sanitario alle mansioni amministrative di usciere, fermi restando il livello di inquadramento e la connessa retribuzione;<br />
&#8211; la nota del Responsabile  del Distretto Sanitario  di base di San Marco dei Cavoti prot. n.  418  del  19.11.1991 consiste in un mero ordine di servizio, dal quale tra l&#8217;altro  non si evince una puntuale descrizione dei profili mansionistici relativi al<br />
&#8211; la disposizione del Commissario Amministrativo prot.  n. 1130  del  23 settembre 1994 riveste parimenti carattere di mero ordine di servizio (tra l&#8217;altro non riferito a mansioni &#8220;di concetto&#8221;);<br />
&#8211; la  nota del Responsabile  del Distretto Sanitario  di base di   San   Marco dei Cavoti  prot. n.  1055  dell&#8217;11.12.1993 consiste in una mera proposta di revisione dell&#8217;inquadramento del ricorrente, indirizzata all&#8217;Amministratore Straordinario e al Coor<br />
Conclusivamente, la pretesa va riconosciuta infondata, senza che sia necessario disporre incombenti istruttori in merito al requisito della vacanza del posto in organico.</p>
<p>6.	Il ricorso deve quindi in parte dichiarato inammissibile, e per il resto deve essere respinto.																																																																																												</p>
<p>7.	Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.																																																																																												</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>il   Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania &#8211; Sez. V, definitivamente pronunciando, dichiara in parte inammissibile  il ricorso, e per il resto  lo  respinge.<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Napoli dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, nella Camera di Consiglio del  6 novembre 2003, con l&#8217;intervento dei signori:<br />
Carlo  d&#8217;Alessandro &#8211; Presidente<br />
Francesco Arzillo &#8211; Primo Referendario Est.<br />
Silvia  Martino	&#8211; Primo  Referendario<br />	<br />
Il Presidente 	L’estensore</p>
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