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	<title>2949 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2949 Archivi - Giustamm</title>
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		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2014 n.2949</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-3-2014-n-2949/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-3-2014-n-2949/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2014 n.2949</a></p>
<p>Pres. Italo Riggio, est. Giulia Ferrari Domenico Antonio Zotta (Avv. Andrea Abbamonte) c. Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e Ministero dell’economia e delle finanze (Avvocatura generale dello Stato), Giuseppe Savoca, (Avv. Aldo Tigano), Giovanni Battista Macrì (avv.ti Salvatore Giambò e Alberto Marchetti), Pino Zingale, Antonio Giuseppe Carollo, Mario Zumbo,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-3-2014-n-2949/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2014 n.2949</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-3-2014-n-2949/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2014 n.2949</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Italo Riggio, est. Giulia Ferrari<br /> Domenico Antonio Zotta (Avv. Andrea Abbamonte) c. Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e  Ministero dell’economia e delle finanze (Avvocatura generale dello Stato), Giuseppe Savoca, (Avv. Aldo Tigano), Giovanni Battista Macrì (avv.ti Salvatore Giambò e Alberto Marchetti), Pino Zingale, Antonio Giuseppe Carollo, Mario Zumbo, Nicolò Monteleone, Daniele Burzichelli, Salvatore Polto e Libertino Alberto Russo, tutti non costituiti in giudizio</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Pubblico impiego &#8211; Magistrati onorari – Organi di giustizia tributaria &#8211; Presidente della Commissione Tributaria Regionale – Procedura di nomina &#8211; Requisiti- Magistrato in servizio o a riposo-Magistrato a riposo- Definizione- Colui che dopo aver svolto le funzioni di magistrato non ha intrapreso altra carriera</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, possono essere nominati  Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo, ovvero coloro i quali, dopo aver svolto le funzioni di magistrato, non hanno intrapreso altra carriera.(Nel caso di specie, il TAR Lazio ha ritenuto il ricorrente, che dopo aver svolto le funzioni di magistrato per circa quattro anni ha intrapreso la diversa attività di notaio, non annoverabile nella categoria dei  “magistrati a riposo” ed ha pertanto ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione  impugnato)</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b> </p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Terza Quater)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 7509/13, proposto dal sig. Domenico Antonio Zotta, rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Abbamonte presso il cui studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5, è elettivamente domiciliato, <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, sono per legge domiciliati, nonché <br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>sig. Giuseppe Savoca, rappresentato e difeso dall’avv. Aldo Tigano e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 180, presso lo studio dell’avv. Alberto Marchetti,<br />
del sig. Giovanni Battista Macrì, rappresentato e difeso dagli avv.ti Salvatore Giambò e Alberto Marchetti e con questi elettivamente domiciliato in Roma, via Cola di Rienzo n. 180, presso lo studio dell’avv. Alberto Marchetti, nonché<br />
dei sig.ri Pino Zingale, Antonio Giuseppe Carollo, Mario Zumbo, Nicolò Monteleone, Daniele Burzichelli, Salvatore Polto e Libertino Alberto Russo, tutti non costituiti in giudizio, <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>delle delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di approvazione delle graduatorie e delle nomine di Presidente delle Commissioni tributarie regionali dell’Abruzzo e della Sicilia, nonché delle Commissioni tributarie provinciali di Messina, Lecce, Latina e Napoli, pubblicate il 24 maggio 2013 sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza e relative al concorso interno bandito il 3 agosto 2011, dalle quali risulta l’esclusione del dott. Zotta da tutte le procedure, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente e/o conseguenziale, ivi inclusi i verbali e/o le schede di valutazione delle domande di partecipazione al concorso, e degli eventuali provvedimenti di nomina medio tempore intervenuti, nonché<br />
con atto di motivi aggiunti depositato il 22 ottobre 2013, per l’annullamento<br />
della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 950 del 23 aprile 2013, con la quale il sig. Giuseppe Savoca è stato nominato Presidente della Commissione tributaria regionale della Sicilia e disposta l’esclusione del ricorrente per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992, non essendo magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare, nonché della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 2010/2012 del 23 ottobre 2012.</p>
<p>Visti il ricorso ed i relativi allegati;<br />
Visto l’atto di motivi aggiunti, notificato il 10 ottobre 2013 e depositato il successivo 22 ottobre;<br />
Vista l’integrazione del contraddittorio eseguita il 26 novembre 2013 e depositata il successivo 4 dicembre;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell’economia e delle finanze;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Giuseppe Savoca;<br />
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. Giovanni Battista Macrì;<br />
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite a sostegno delle rispettive difese;<br />
Visti gli atti tutti della causa;<br />
Relatore alla pubblica udienza del 12 marzo 2014 il Consigliere Giulia Ferrari; uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;<br />
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Con ricorso notificato in data 19 luglio 2013 e depositato il successivo 30 luglio il sig. Antonio Domenico Zotta ha impugnato le delibere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria di approvazione delle graduatorie e delle nomine di Presidente delle Commissioni tributarie regionali dell’Abruzzo e della Sicilia, nonché delle Commissioni tributarie provinciali di Messina, Lecce, Latina e Napoli, pubblicate il 24 maggio 2013 sul sito istituzionale del Consiglio di Presidenza e relative al concorso interno bandito il 3 agosto 2011, dalle quali risulta la propria esclusione da tutte le procedure.<br />
Espone, in fatto, di essere stato nominato uditore giudiziario con d.m. 16 ottobre 1969 e di aver fatto parte dell’Ordine giudiziario sino al 5 aprile 1974 e di essersi iscritto all’Albo Notai nel Distretto Notarile di Potenza – Lagonegro dal 6 aprile 1974. Sin dall’aprile 1974, e quindi per quasi 40 anni, ha svolto funzioni di Presidente di Sezione della Commissione tributaria provinciale di Potenza. Dal concorso indetto il 3 agosto 2011 per la copertura di posti di Presidente di Commissioni tributarie regionali e provinciali è stato escluso per carenza del requisito previsto dall’art. 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, secondo cui i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo.<br />
2. Avverso i predetti provvedimenti il ricorrente è insorto deducendo:<br />
a) Violazione di legge – Violazione artt. 24 97 Cost. – Violazione artt. 3 e 7, l. n. 241 del 1990 – Violazione e falsa applicazione del giusto procedimento di legge – Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione – Illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa – Sviamento.<br />
L’esclusione è inficiata da difetto di motivazione. non essendo sufficiente il mero richiamato all’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992.<br />
b) Violazione e falsa applicazione art. 3, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992, in combinato disposto con l’art. 39, d.l. n. 98 del 2011 nonché degli artt. 34, 35 e 36, r.d. n. 1611 del 1933 – Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis di gara – Violazione del principio della par condicio dei concorrenti – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa &#8211; Sviamento.<br />
L’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992 ha inteso riservare i posti di Presidenti delle Commissioni tributarie regionali a magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio o a riposo. Elemento rilevante è dunque essere stato inserito nei ruoli della magistratura, a nulla rilevando le ragioni del successivo collocamento a riposo, id est per anzianità o per assunzione di un nuovo status professionale.<br />
c) Violazione e falsa applicazione art. 3, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992, in combinato disposto con l’art. 39, d.l. n. 98 del 2011 nonché degli artt. 34, 35 e 36, r.d. n. 1611 del 1933 – Violazione e falsa applicazione delle prescrizioni contenute nella lex specialis di gara – Violazione del principio della par condicio dei concorrenti – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa &#8211; Sviamento.<br />
L’art. 39, d.l. n. 98 del 2011, prevedendo il collocamento a riposo degli Avvocati dello Stato per difetto di operosità o di capacità, finirebbe, ove si desse dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992 la lettura offertane dal Consiglio di Presidenza, per consentire di accedere ad una presidenza ad un Avvocato dello Stato destituito per scarso rendimento e non ad un ex magistrato operoso.<br />
3. Con atto di motivi aggiunti, notificato il 10 ottobre 2013 e depositato il successivo 22 ottobre, il sig. Zotta ha impugnato la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 950 del 23 aprile 2013, con la quale il sig. Giuseppe Savoca è stato nominato Presidente della Commissione tributaria regionale della Sicilia e disposta la propria esclusione per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992, non essendo magistrato ordinario, amministrativo, contabile o militare. Ha altresì impugnato la delibera dello stesso Consiglio di Presidenza n. 2010 del 23 ottobre 2012, versata in atti dal controinteressato sig. Savoca.<br />
Ha riproposto motivi già dedotti con l’atto introduttivo del giudizio e ha censurato il punteggio assegnato al sig. Giuseppe Savoca, che ha portato alla sua nomina quale Presidente della Commissione tributaria regionale della Sicilia.<br />
4. Si sono costituiti in giudizio il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e il Ministero dell’economia e delle finanze, che hanno preliminarmente eccepito la tardiva impugnazione, con atto di motivi aggiunti, della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 950 del 23 aprile 2013, mentre nel merito hanno sostenuto l&#8217;infondatezza del ricorso.<br />
5. Si è costituito in giudizio il sig. Giuseppe Savoca, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 2010/2012 del 23 ottobre 2012, mentre nel merito ha sostenuto l&#8217;infondatezza del ricorso.<br />
6. Si è costituito in giudizio il sig. Giovanni Battista Macrì, che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 2010/2012 del 23 ottobre 2012, mentre nel merito ha sostenuto l&#8217;infondatezza del ricorso.<br />
7. I sig.ri Pino Zingale, Antonio Giuseppe Carollo, Mario Zumbo, Nicolò Monteleone, Daniele Burzichelli, Salvatore Polto e Libertino Alberto Russo non si sono costituiti in giudizio.<br />
8. Con ordinanza n. 4300 del 6 novembre 2013 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio a tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria stilata in relazione alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, avendo a questa lo stesso ricorrente, durante la camera di consiglio del 5 novembre 2013, circoscritto il proprio interesse. L’integrazione del contraddittorio è stata eseguita il 26 novembre 2013 e depositata il successivo 4 dicembre.<br />
9. All’udienza del 12 marzo 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>1. Nel costituirsi in giudizio le controparti hanno sollevato una serie di eccezioni di tardività, invero di indubbio spessore attesa la possibilità, ove pure le delibere impugnate con l’atto introduttivo del giudizio e nella via dei motivi aggiunti non fossero state pubblicate per esteso, di acquisirle immediatamente esercitando il diritto di accesso ai documenti.<br />
Il Collegio ritiene di prescindere dall’esame di tali eccezioni per affrontare il merito della vicenda contenziosa, ormai circoscritta alla sola presidenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia (dichiarazione del ricorrente scritta a verbale il 5 novembre 2013), stante la sua particolare rilevanza all’interno dell’ordinamento della giustizia tributaria.<br />
Ritiene il Collegio altresì irrilevante, ai fini della permanenza dell’interesse alla decisione di merito del sig. Zotta, la circostanza, di cui ha dato atto il controinteressato sig. Savoca, che il ricorrente abbia, nelle more della decisione nel merito del ricorso, compiuto 72 anni di età, con la conseguenza che non potrebbe in ogni caso essere più nominato Presidente di commissione tributaria regionale. Ritiene infatti il Collegio che permane, come chiarito dallo stesso ricorrente nel corso dell’udienza di discussione, l’interesse anche ai fini di una eventuale futura azione risarcitoria.<br />
Nel merito, il ricorso è infondato.<br />
La questione verte in ordine all’interpretazione dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, secondo cui i Presidenti delle Commissioni tributarie regionali sono nominati tra i magistrati ordinari ovvero amministrativi ovvero militari, in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle tabelle E e F. Più specificamente sulla possibilità, per un soggetto che sia stato magistrato ed abbia poi dismesso le relative le funzioni per svolgere una diversa professione (nella specie, di notaio), di considerarsi incluso nella categoria dei “magistrati a riposo” e, dunque, di poter concorrere all’assegnazione di posti di Presidente di Commissione tributaria regionale.<br />
La tesi di parte ricorrente, che dopo aver fatto parte, per circa quattro anni e mezzo, dell’ordinamento giudiziario, si è iscritto all’Albo Notai nel Distretto Notarile di Potenza &#8211; Lagonegro dal 6 aprile 1974, è che è del tutto irrilevante la ragione del collocamento a riposo, essendo determinante la sola circostanza di aver fatto parte dell’ordinamento giudiziario.<br />
Tale assunto non può essere condiviso.<br />
Il Legislatore ha fatto una scelta chiara e precisa. Presidenti di Commissione tributaria regionale (ma anche provinciale: v. il precedente comma 1) possono essere solo i magistrati. Non rileva che siano ancora in attività o non. E’ però determinante che il magistrato, ove non eserciti più le connesse funzioni, non svolga altra attività. Diversamente, infatti, la sua qualifica attuale non sarebbe di “magistrato a riposo” ma di avvocato, notaio, professore, e cioè quella relativa all’attuale professione esercitata. Non possono del resto esserci dubbi, per venire al caso concreto, che il dott. Zotta è attualmente un notaio in servizio e non un “magistrato a riposo” perché dopo aver svolto le funzioni di magistrato per circa quattro anni e mezzo, ha intrapreso la diversa attività di notaio ed è questa la sua attuale professione. Quando andrà in pensione per limiti di età il suo status sarà di “notaio a riposo” e non di “magistrato a riposo”.<br />
Con delibera n. 2010/2012 del 23 ottobre 2012, impugnata nella via dei motivi aggiunti, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ha chiarito che il magistrato “a riposo” ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992, è “quello collocato in pensione con diritto al trattamento economico”; quindi è colui che, dopo aver svolto le funzioni di magistrato, non ha intrapreso altra carriera. La sua unica qualifica professionale è di magistrato a riposo, non compatibile con altra. Tale nota &#8211; in considerazione della interpretazione che, come si è detto, della norma deve essere correttamente data &#8211; non ha portata innovativa. Si potrebbe al più discutere se connotato per essere “magistrato a riposo” è il godimento del trattamento pensionistico, con la conseguenza che chi lascia la magistratura per dimissioni volontarie prima di aver maturato il diritto a pensione, ma senza intraprendere altra attività professionale, non possa essere annoverato in tale categoria. Ma non è questione che rileva accertare in questa sede, atteso che il sig. Zotta non solo non percepisce il trattamento pensionistico di magistrato, ma attualmente è notaio e quando sarà collocato in quiescenza sarà un “notaio a riposo”.<br />
Non può assumere alcun rilevo la circostanza, più volte richiamata negli scritti di parte ricorrente, che in occasione di un precedente concorso (nel 2005) per la copertura di un posto di Presidente di Commissione tributaria regionale della Basilicata il sig. Zotta non era stato escluso ma inserito nella graduatoria degli idonei. Si è trattato di un evidente errore in cui è incorso, a suo tempo, il Consiglio di Presidenza, errore che non è stato mai emendato in autotutela probabilmente nella convinzione che, essendo egli risultato solo idoneo, la sua mancata esclusione dalla procedura non avrebbe potuto generare problemi di sorta.<br />
Infine, inconferente è il richiamo all’art. 39, d.l. n. 98 del 2011, che prevedendo il collocamento a riposo degli Avvocati dello Stato per difetto di operosità o di capacità, finirebbe, ove si desse dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992 la lettura offertane dal Consiglio di Presidenza, per consentire l’accesso ad una presidenza ad un Avvocato dello Stato destituito per scarso rendimento e non ad un ex magistrato operoso. E’ sufficiente infatti rilevare che soccorrerebbero altri fattori (appunto, l’essere stato destituito per scarso rendimento) che porterebbero all’esclusione dell’Avvocato dello Stato dal concorso.<br />
2. L’infondatezza delle censure dell’atto introduttivo del giudizio e dell’atto di motivi aggiunti rivolte nei confronti dell’interpretazione che il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria ha dato dell’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 545 del 1992 comporta l’improcedibilità, per carenza di interesse, della censura, dedotta con l’atto di motivi aggiunti, con la quale il sig. Zotta individua, ai fini della prova di resistenza, il punteggio che, in base ai titoli posseduti, gli sarebbe stato assegnato ove fosse stato scrutinato, superiore a quello effettivamente ottenuto dal sig. Giuseppe Savoca, nominato Presidente della Commissione tributaria regionale della Sicilia.<br />
3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.<br />
Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l&#8217;integrale compensazione fra le parti costituite.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)<br />
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />
Compensa integralmente tra le parti in causa le spese e gli onorari del giudizio.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Italo Riggio, Presidente<br />
Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore<br />
Francesco Brandileone, Consigliere</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 18/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-iii-quater-sentenza-18-3-2014-n-2949/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione III quater &#8211; Sentenza &#8211; 18/3/2014 n.2949</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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