<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2946 Archivi - Giustamm</title>
	<atom:link href="https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2946/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2946/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2021 21:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.giustamm.it/wp-content/uploads/2021/04/cropped-giustamm-32x32.png</url>
	<title>2946 Archivi - Giustamm</title>
	<link>https://www.giustamm.it/numero-provvedimento/2946/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2020 n.2946</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-7-2020-n-2946/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2020 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-7-2020-n-2946/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-7-2020-n-2946/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2020 n.2946</a></p>
<p>Pierluigi Russo, Presidente FF, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Sartorio e Pierpaolo Acone, contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, non costituita in giudizio; Giudizio di esecuzione e giudizio di ottemperanza : differenze 1.  Processo amministrativo &#8211; giudice dell&#8217;ottemperanza &#8211; potere di natura</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-7-2020-n-2946/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2020 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-7-2020-n-2946/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2020 n.2946</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pierluigi Russo, Presidente FF, Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore PARTI: -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Sartorio e Pierpaolo Acone,  contro Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, non costituita in giudizio;</span></p>
<hr />
<p>Giudizio di esecuzione e giudizio di ottemperanza : differenze</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"></p>
<p>1.  Processo amministrativo &#8211; giudice dell&#8217;ottemperanza &#8211; potere di natura mista- è devoluto.</p>
<p>2.  Giudizio di esecuzione &#8211; giudizio di ottemperanza &#8211; differenze.</p>
<p></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><i>1.Al giudice dell&#8217;ottemperanza è devoluto un potere di natura mista, tale da rendere il giudizio non assimilabile al processo esecutivo civile, essendo diretto non solo all&#8217;esecuzione del giudicato, vale a dire all&#8217;adeguamento della realtà  materiale alla regola di diritto da questo stabilita per il caso concreto, ma anche una prodromica attività  di cognizione avente lo scopo di definire e se del caso specificare tale regola, dando luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva.</i></p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
<p style="text-align: justify;"><i>2. Il giudizio di esecuzione è un giudizio polisemico: la disciplina dell&#8217;ottemperanza, lungi dal ricondurre la medesima solo ad una mera azione di esecuzione delle sentenze o di altro provvedimento ad esse equiparabile, presenta profili molto diversi, non solo quanto al presupposto (cioè in ordine al provvedimento per il quale si chieda che il giudice disponga ottemperanza), ma anche in ordine al contenuto stesso della domanda.</i></p>
<hr />
<p><span style="color: #999999;"></span></p>
<hr />
<div style="text-align: justify;">Pubblicato il 09/07/2020<br /> <strong>N. 02946/2020 REG.PROV.COLL.</strong><br /> <strong>N. 04908/2014 REG.RIC.</strong></p>
<p> <strong>SENTENZA</strong><br /> sul ricorso numero di registro generale 4908 del 2014, proposto da<br /> -OMISSIS-, rappresentate e difese dagli avvocati Giuseppe Sartorio e Pierpaolo Acone, con domicilio digitale giuseppesartorio@avvocatinapoli.legalmail.it; pierpaoloacone@avvocatinapoli.legalmail.it e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Napoli, via dei Mille, 16;<br /> <strong><em>contro</em></strong><br /> Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, non costituita in giudizio;<br /> <strong><em>per la declaratoria di nullità  ovvero per l&#8217;annullamento in parte qua,</em></strong><br /> &#8211; del verbale n. 2/14 della Commissione Rischio Radiologico dell&#8217;ASL &#8211; NA1 del 18.03.2014 allegato alla nota prot. n. 3699 del 3.06.2014 ed adottato in pretesa esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 58/2014 del 10/01/2014 che, in accoglimento del ricorso promosso dalle ricorrenti per l&#8217;ottemperanza della sentenza n. 6628 del 21 dicembre 2012, ha ordinato all&#8217;ASL Napoli-1 Centro di dare esecuzione alla sentenza nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notifica della sentenza a cura di parte, con l&#8217;avvertenza che in caso di ulteriore inadempimento verrà  nominato un Commissario <em>ad Acta</em> con spese a carico dell&#8217;amministrazione e trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti;<br /> &#8211; di tutti gli atti ad esso presupposti connessi e/o conseguenziali: ivi inclusa la nota prot. 3669 del 3.06.2014 a firma congiunta dell&#8217;avvocato dirigente e del direttore del servizio AA.LL.; la nota prot. n. 1760 del 14.04.2014 a firma del direttore sanitario del Presidio Ospedaliero dei Pellegrini;<br /> nonchè per il risarcimento di tutti i danni connessi all&#8217;impossibilità  e/o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6628/12 della Terza Sezione del Consiglio di Stato;</p>
<p> Visti il ricorso e i relativi allegati;<br /> Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;<br /> Visti tutti gli atti della causa;<br /> Viste le disposizioni straordinarie di cui all&#8217;art. 84, co. 5, primo e secondo periodo, del DL n. 18 del 17.3.2020, convertito dalla legge n. 27 del 24.4.2020, come modificate dall&#8217;art. 4 co. 1 del DL n. 28 del 30.4.2020, convertito dalla legge n. 70 del 25.6.2020, a mente del quale successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 31 luglio 2020, in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità  di definizione del giudizio ai sensi dell&#8217;articolo 60 del codice del processo amministrativo, omesso ogni avviso, con facoltà  per le parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione;<br /> Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020;<br /> Visti i decreti del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020;<br /> Relatore nell&#8217;udienza smaltimento del giorno 23 giugno 2020 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell&#8217;art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020;<br /> Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p> FATTO e DIRITTO<br /> Premesso che:<br /> a) con ricorso notificato in data 17.09.2014 e depositato il successivo 14.10.2014, le ricorrenti, nella qualità  di eredi del dott. Sergio Occhiuzzi, giÃ  dirigente medico di I livello presso la Divisione Ortopedia e Traumatologia dell&#8217;Ospedale Pellegrini che aveva agito per il riconoscimento, in proprio favore, del diritto all&#8217;indennità  piena di rischio radiologico e a quella sostitutiva del congedo aggiuntivo di 15 giorni annui, impugnano, <em>in parte qua</em>, il verbale n.2/14 della Commissione Rischio Radiologico dell&#8217;ASL -Na 1 del 18.3.2014 ed gli atti ad esso presupposti adottati in asserita esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione Terza, n. 58/14 del 10.01.2014, in ottemperanza, e n. 6628 del 21 dicembre 2012, di cognizione. Quest&#8217;ultima decisione, in riforma della sentenza di questo tribunale, n. 4554/2011, appellata, aveva accolto il ricorso di primo grado, &#8220;ai fini della riedizione, ora per allora, degli accertamenti compiuti sul rischio radiologico da parte della apposita Commissione&#8221;;<br /> b) la richiesta rivolta al TAR di annullamento del verbale della Commissione e degli atti presupposti è stata formulata, come parte ricorrente ha avuto cura di segnalare nella parte in narrativa del ricorso, in via del tutto prudenziale, allo scopo di non prestarvi acquiescenza nella denegata ipotesi in cui quegli stessi atti avessero potuto superare il vaglio di nullità  del Consiglio di Stato;<br /> c) ritenendo, infatti, il verbale n.2/2014 del 18.3.2014 parzialmente nullo, ai sensi dell&#8217;art.21 septies della l. n.241/1990, per elusione del giudicato formatosi sulle richiamate sentenze del Consiglio Stato, la medesima parte ricorrente, con istanza notificata in data 17.09.2014 e depositata in data 25.09.2014, ha parimenti agito in sede di ottemperanza innanzi al giudice di secondo grado, affinchè, previa declaratoria di nullità  del predetto verbale, provvedesse alla nomina di un Commissario <em>ad acta </em>per dare piena ed integrale esecuzione alle sentenze n. 58/2014 del 10.01.2014 e n. 6628 del 21 dicembre 2012;<br /> Vista la nota depositata in data 20.05.2020, con la quale parte ricorrente dichiara di non vantare pìù alcun interesse all&#8217;annullamento degli atti impugnati con il presente ricorso, la cui efficacia è stata superata per effetto della successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 6187/2014 e dei conseguenziali provvedimenti adottati dal Commissario <em>ad acta</em>, specificando, in particolare, che:<br /> a) con la predetta sentenza n. 6187 del 19.12.2014 (r.g.6861/2013) il Consiglio di Stato, ravvisata la nullità  del verbale della Commissione Rischio Radiologico dell&#8217;ASL -Na 1 del 18.3.2014, disponeva la nomina di un Commissario <em>ad acta</em> nella persona del prefetto per gli adempimenti di cui in motivazione relativi all&#8217;esecuzione della sentenza n.6628/2012 (doc. n.1 allegato alla memoria).<br /> b) successivamente, in data 4.06.2015, il Commissario <em>ad acta</em> in esecuzione della medesima sentenza n. 6187/2014, ha depositato nel giudizio al Consiglio di Stato (r.g.6861/2013) la propria relazione finale con i relativi documenti allegati;<br /> Visto l&#8217;art. 113 c.p.a., rubricato, &#8220;Giudice dell&#8217;ottemperanza&#8221;, a norma del quale, &#8220;1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all&#8217;articolo 112, comma 2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui ottemperanza si tratta; la competenza è del tribunale amministrativo regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo dei provvedimenti di primo grado&#8221;;<br /> Specificato che:<br /> a) &#8220;A fronte di una pronuncia del giudice amministrativo il giudice dell&#8217;ottemperanza può adottare &#8211; in sede di interpretazione integrativa del precetto racchiuso nella sentenza da eseguire &#8211; una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione &#8211; risolvendo eventuali problemi interpretativi che sarebbero comunque devoluti alla propria giurisdizione così¬ da realizzare il contenuto conformativo della sentenza, di per sè riferibile alla fase pubblicistica successiva all&#8217;annullamento &#8211; ed emanare tutti i provvedimenti idonei ad assicurare al ricorrente vittorioso il bene della vita effettivamente perseguito&#8221; (Cons. di St., sez. V, 19/04/2018, n. 2391);<br /> b) &#8220;Al giudice dell&#8217;ottemperanza è devoluto un potere di natura mista, tale da rendere il giudizio non assimilabile al processo esecutivo civile, essendo diretto non solo all&#8217;esecuzione del giudicato, vale a dire all&#8217;adeguamento della realtà  materiale alla regola di diritto da questo stabilita per il caso concreto, ma anche una prodromica attività  di cognizione avente lo scopo di definire e se del caso specificare tale regola, dando luogo al cosiddetto giudicato a formazione progressiva&#8221; (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 05/02/2019, n. 76);<br /> c) Ed invero, &#8220;Il giudizio di esecuzione è un giudizio polisemico: la disciplina dell&#8217;ottemperanza, lungi dal ricondurre la medesima solo ad una mera azione di esecuzione delle sentenze o di altro provvedimento ad esse equiparabile, presenta profili molto diversi, non solo quanto al presupposto (cioè in ordine al provvedimento per il quale si chieda che il giudice disponga ottemperanza), ma anche in ordine al contenuto stesso della domanda&#8221; (T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 02/12/2016, n. 1342);<br /> d) &#8220;Ai sensi dell&#8217;art. 113 comma 1, c.p.a., il criterio al quale occorre fare riferimento per stabilire quale sia il giudice competente a definire il giudizio di ottemperanza va ricercato nel dispositivo della sentenza di secondo grado nel senso che, ove esso si limiti a rigettare l&#8217;appello, il giudizio di ottemperanza deve essere proposto al giudice di primo grado; ove, invece, contenga statuizioni che evidenzino un diverso percorso motivazionale e, conseguentemente, uno scostamento dal dispositivo della decisione gravata, allora la competenza è del giudice di appello&#8221; (T.A.R., Trento, sez. I , 30/11/2016, n. 404);<br /> Valutato che, alla luce di quanto sin qui riferito, il presente ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto il rito introdotto deve essere pìù propriamente ascritto all&#8217;ottemperanza, per la quale il giudice competente va ravvisato nell&#8217;organo di secondo grado che ha adottato, in riforma, le sentenze della cui esecuzione si tratta, dovendosene rilevare anche l&#8217;anteriorità  rispetto all&#8217;azione di cognizione attivata con il presente ricorso;<br /> Nulla disponendosi quanto alle spese, attesa la mancata costituzione della Amministrazione intimata;<br /> P.Q.M.<br /> Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.<br /> Nulla spese.<br /> Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità  amministrativa.<br /> Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all&#8217;articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all&#8217;articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all&#8217;articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria per procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all&#8217;oscuramento delle generalità  nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.<br /> Così¬ deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2020, mediante collegamento da remoto in videoconferenza con il sistema Microsoft Teams, secondo quanto disposto dall&#8217;art. 84, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, e dai decreti del Presidente del Consiglio di Stato n. 1454 del 19.3.2020 e del Presidente del TAR Campania n. 14 del 31.3.2020 e n. 22 del 3.6.2020, con l&#8217;intervento dei magistrati:<br /> Pierluigi Russo, Presidente FF<br /> Diana Caminiti, Consigliere<br /> Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore</p>
<p> <br /> </div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-campania-napoli-sezione-v-sentenza-9-7-2020-n-2946/">T.A.R. Campania &#8211; Napoli &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 9/7/2020 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2012 n.2946</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-5-2012-n-2946/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-5-2012-n-2946/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-5-2012-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2012 n.2946</a></p>
<p>Pres. Barra Caracciolo – Est. Lotti Opsa Costruzioni S.a.s. di Sacco Alfredo &#038; C (Avv. M.G. Feola) c/ Bra Italia S.r.l. e Sieme S.r.l. (Avv.ti A. Clarizia, F. Migliarotti), Comune di Contursi Terme (Avv. A. Di Lieto) sulla legittimità dell&#8217;esclusione dalla gara in ragione della falsa dichiarazione inerente i cessati</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-5-2012-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2012 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-5-2012-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2012 n.2946</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Barra Caracciolo – Est. Lotti<br /> Opsa Costruzioni S.a.s. di Sacco Alfredo &#038; C (Avv. M.G. Feola) c/ Bra Italia S.r.l. e Sieme S.r.l. (Avv.ti A. Clarizia, F. Migliarotti), Comune di Contursi Terme (Avv. A. Di Lieto)</span></p>
<hr />
<p>sulla legittimità dell&#8217;esclusione dalla gara in ragione della falsa dichiarazione inerente i cessati dalla carica</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti della P.A. – Gara – Requisiti di ordine generale – Cessati dalla carica – Omessa dichiarazione o dichiarazione non veritiera – Esclusione – Legittimità – Falso innocuo &#8211; Inapplicabilità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di gare d’appalto, la mancata presentazione della dichiarazione ex art. 38 D.lgs. 163/2006 relativa al precedente amministratore cessato dalla carica nel triennio precedente la procedura di gara, nonché il carattere non veritiero della dichiarazione resa, non può che comportare l’illegittimità dell’ammissione alle gara del concorrente, risultato aggiudicatario della gara, non avendo cittadinanza nel sistema degli appalti pubblici, il cd. falso innocuo.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />	<br />
(Sezione Quinta)</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b>ha pronunciato la presente<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2011, proposto da: 	</p>
<p>Opsa Costruzioni S.a.s. di Sacco Alfredo &#038; C. in proprio e quale Capogruppo ATI, ATI &#8211; Soc. Savi S.a.s., ATI &#8211; Soc. Celano Building Contractor S.r.l., ATI &#8211; Soc. Paggi Costruzioni Generali S.r.l., rappresentati e difesi dall&#8217;avv. Marcello G. Feola, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Bra Italia S.r.l. e Sieme S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv. Angelo Clarizia e Francesco Migliarotti, con domicilio eletto presso l’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>nei confronti di</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>Comune di Contursi Terme, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Andrea Di Lieto, con domicilio eletto presso l’avv. Santina Murano in Roma, via Pelagio I, 10; <br />	<br />
<i><b></p>
<p align=center>per la riforma</p>
<p>	</p>
<p align=justify>	<br />
</b></i>della sentenza breve del T.A.R. CAMPANIA &#8211; SEZ. STACCATA DI SALERNO: SEZIONE I n. 12791/2010, resa tra le parti, concernente APPALTO DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE CENTRO PER SPORT E BENESSERE.</p>
<p>Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Bra Italia S.r.l. e di Sieme S.r.l. e di Comune di Contursi Terme;<br />	<br />
Viste le memorie difensive;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons. Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti e uditi per le parti gli avvocati Vaglio, per delega dell&#8217;Avvocato Feola, Lentini, per delega dell&#8217;Avvocato Clarizia, e Di Lieto;<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Salerno, sez. I, con la sentenza n. 12791 del 30 novembre 2010, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti dall’odierno appellato Bra Italia S.r.l per l’annullamento dell&#8217;atto di ammissione della costituenda ATI Opsa-Savi-Celano-Paggi alla gara indetta dalla città di Contursi Terme per l&#8217;appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un centro per lo sport e il benessere; conseguentemente sono stati annullati anche gli impugnati provvedimenti di aggiudicazione provvisoria e di aggiudicazione definitiva.<br />	<br />
Il TAR fondava la sua decisione rilevando che il disciplinare di gara, al punto 5, intitolato “cause d’esclusione”, alle lettere b3) e b4), prevede espressamente l’esclusione per le offerte, carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste oppure recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti o non veritiere.<br />	<br />
Nel caso di specie, ha osservato il TAR, la società Paggi Costruzioni generali S.r.l., facente parte della costituita ATI, nel rendere la dichiarazione sul modello precompilato dalla stazione appaltante, ha precisato che ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 163-06, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi potere di rappresentanza.<br />	<br />
Tale dichiarazione, ha rilevato il TAR, in base alla verifica effettuata dalla società ricorrente in primo grado con visura presso la locale Camera di Commercio, è risultata non veritiera, in quanto anche dal verbale di assemblea ordinaria del 9 luglio 2008, prodotto in giudizio, risulta che, durante tale periodo, sono intervenute le dimissioni del precedente Amministratore Giuseppe Galeardi Pace e la nomina dell’amministratore geom. Antonio Vincenzo Gerardo Autunno, in carica al momento della gara in esame. <br />	<br />
Per il TAR, la mancata presentazione della dichiarazione relativa al precedente amministratore cessato dalla carica nel triennio precedente la procedura di gara, nonché il carattere non veritiero della dichiarazione resa, non può che comportare l’illegittimità dell’ammissione alle gara della costituenda ATI, risultata aggiudicataria della gara.<br />	<br />
Infatti, ha osservato ancora il TAR, nel caso in cui il bando, il disciplinare o la lettera di invito a partecipare alla gara pubblica per l&#8217;aggiudicazione dell&#8217;appalto prevedano espressamente una circostanza come motivo di esclusione, non è possibile, salva l&#8217;impugnativa della clausola medesima, non adottare il relativo provvedimento applicativo, giacché non è consentita la disapplicazione dell&#8217;atto regolamentare che costituisce la lex specialis della procedura di gara, essendo il sistema di giustizia amministrativa imperniato sulla regola dell&#8217;impugnabilità dei provvedimenti lesivi, e non della loro disapplicazione.<br />	<br />
L’appellante contestava la sentenza del TAR chiedendo l’accoglimento dell’appello.<br />	<br />
Si costituiva il Comune appellato chiedendo il rigetto dell’appello.<br />	<br />
All’udienza pubblica del 17 aprile 2012 la causa veniva trattenuta in decisione.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato.<br />	<br />
Risulta, infatti, incontrovertibile che la controinteressata società Paggi Costruzioni generali S.r.l., facente parte della costituita ATI Opsa costruzioni. S.a.s., soc. Savi s.a.s., Celano Building Contractor e Paggi Costruzioni generali S.r.l., nel rendere la dichiarazione sul modello precompilato dalla stazione appaltante, ha precisato che “ai sensi dell’articolo 38, comma uno lettera c) del decreto legislativo n. 163/2006, nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando di gara: non sono cessati dalla carica soggetti aventi potere di rappresentanza”.<br />	<br />
Tali dichiarazioni – in base a verifica effettuata dalla società ricorrente con visura presso la locale Camera di Commercio- sono risultate non rispondenti al vero; infatti, durante tale periodo sono intervenute le dimissioni del precedente Amministratore Giuseppe Galeardi Pace e la nomina dell’amministratore geom. Antonio Vincenzo Gerardo Autunno, in carica al momento della gara in esame. <br />	<br />
La mancata presentazione della dichiarazione relativa al precedente amministratore cessato dalla carica nel triennio precedente la procedura di gara, nonché il carattere non veritiero della dichiarazione resa, non può che comportare l’illegittimità dell’ammissione alle gara della costituenda ATI, risultata aggiudicataria della gara, non avendo cittadinanza nel sistema, come ha ormai chiarito la giurisprudenza amministrativa, il cd. falso innocuo.<br />	<br />
Per tali motivi l’appello deve ritenersi infondato e, conseguentemente, risulta l’appellante privo di interesse per quanto riguarda gli ulteriori motivi d’appello con il quale è stato riproposto il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del terzo motivo di ricorso di primo grado della parte appellata, correttamente assorbito dal giudice di prime cure.<br />	<br />
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.<br />	<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>	<br />
<P ALIGN=JUSTIFY><br />	<br />
</b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),<br />	<br />
definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.<br />	<br />
Condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte Bra Italia e Sieme Italia s.r.l. e in euro 5.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune convenuto.<br />	<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Luciano Barra Caracciolo, Presidente<br />	<br />
Vito Poli, Consigliere<br />	<br />
Paolo Giovanni Nicolo&#8217; Lotti, Consigliere, Estensore<br />	<br />
Antonio Amicuzzi, Consigliere<br />	<br />
Antonio Bianchi, Consigliere	</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 22/05/2012</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-v-sentenza-22-5-2012-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione V &#8211; Sentenza &#8211; 22/5/2012 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2946</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2946/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2946/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2946</a></p>
<p>Va respinta l&#8217;istanza cautelare avverso il provvedimento prefettizio sfavorevole in tema di affidamento servizi comunali &#8211; custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, in quanto le autorizzazioni comunali per il trasferimento della sede, pur necessarie, non possono considerarsi equipollenti o comprensive dell’autorizzazione prefettizia che va, pertanto, espressamente richiesta</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2946</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Va respinta l&#8217;istanza cautelare avverso il provvedimento prefettizio sfavorevole in tema di affidamento servizi comunali &#8211; custodia dei veicoli sottoposti a sequestro e/o fermo amministrativo, in quanto le autorizzazioni comunali per il trasferimento della sede, pur necessarie, non possono considerarsi equipollenti o comprensive dell’autorizzazione prefettizia che va, pertanto, espressamente richiesta (circostanza quest’ultima non ricorrente nel caso di specie); inoltre, il ricorso cautelare in appello non risultava notificato all&#8217; Avvocatura Generale dello Stato. (G.S.)</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p>N. 02946/2011 REG.PROV.CAU.<br />	<br />
N. 04818/2011 REG.RIC.           	</p>
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />	<br />
Il Consiglio di Stato<br />	<br />
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)</b></p>
<p>ha pronunciato la presente	</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>sul ricorso numero di registro generale 4818 del 2011, proposto da:<br />	<br />
<b>Carrozzeria Mazzini di Cupri Cataldo &#038; Malacrida Antonio Snc</b>, rappresentato e difeso dall&#8217;avv. Giovanni Bosco, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;	</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>U.T.G. &#8211; Prefettura di Milano</b>; 	</p>
<p>per la riforma<br />	<br />
dell&#8217; ordinanza cautelare del T.A.R. LOMBARDIA &#8211; MILANO: SEZIONE III n. 00528/2011, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZI COMUNALI &#8211; CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO E/O FERMO AMMINISTRATIVO	</p>
<p>Visto l&#8217;art. 62 cod. proc. amm;<br />	<br />
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;<br />	<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;	</p>
<p>Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2011 il Cons. Lydia Ada Orsola Spiezia e nessuno presente per le pari;	</p>
<p>Considerato che non sussistono i presupposti per il probabile esito positivo dell’appello, anche con riferimento alla mancata notifica dello stesso alla Avvocatura Generale dello Stato.	</p>
<p align=center><b>P.Q.M.<br /></b></p>
<p>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4818/2011).<br />	<br />
Nulla per le spese per la fase cautelare di appello.	</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dall&#8217;Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.	</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2011 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
Pier Giorgio Lignani, Presidente<br />	<br />
Salvatore Cacace, Consigliere<br />	<br />
Vittorio Stelo, Consigliere<br />	<br />
Angelica Dell&#8217;Utri, Consigliere<br />	<br />
Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere, Estensore	</p>
<p>L&#8217;ESTENSORE   IL PRESIDENTE 	</p>
<p>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />	<br />
Il 08/07/2011	</p>
<p>IL SEGRETARIO<br />	<br />
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/consiglio-di-stato-sezione-iii-ordinanza-sospensiva-8-7-2011-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione III &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 8/7/2011 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2005 n.2946</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-26-5-2005-n-2946/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2005 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-26-5-2005-n-2946/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-26-5-2005-n-2946/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2005 n.2946</a></p>
<p>Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Dibello – Estensore Zazzara Industrie s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Mottola (avv. G. Valla). deve essere puntualmente motivata la decisione di non approvare la proposta di variante ad uno strumento urbanistico, come derivante dall&#8217;esito della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell&#8217;art. 5,</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-26-5-2005-n-2946/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2005 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-26-5-2005-n-2946/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2005 n.2946</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Aldo Ravalli – Presidente, Carlo Dibello – Estensore<br /> Zazzara Industrie s.r.l. (avv. Sticchi Damiani) c. Comune di Mottola (avv. G. Valla).</span></p>
<hr />
<p>deve essere puntualmente motivata la decisione di non approvare la proposta di variante ad uno strumento urbanistico, come derivante dall&#8217;esito della conferenza dei servizi indetta ai sensi dell&#8217;art. 5, d.P.R. n. 447 del 1998</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e piani territoriali – Procedura ex art.5, d.P.R. n.447 del 1998 – Variante ad uno strumento urbanistico – Esito della conferenza dei servizi – Proposta di variante – Amministrazione comunale – Rifiuto di approvazione – Decisione – Deve essere puntualmente motivata.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In tema di variante ad uno strumento urbanistico a seguito della procedura ex art.5, d.P.R. 20 ottobre 1998 n.447, deve essere puntualmente motivata la decisione dell’amministrazione comunale di non approvare la variante come discendente dall’esito positivo della conferenza dei servizi indetta in forza della predetta norma.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">sulla non manifesta infondatezza della q.l.c. dell’art.3 comma 1, l. n.27 derl 1981, in tema di indennità giudiziaria</span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Reg.Dec.: 2946/2005<br />
Reg.Ric.: 1247/2004</p>
<p align=center><b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce</b></p>
<p>Composto dai Signori Magistrati : Aldo Ravalli                                 PRESIDENTE;Ettore Manca                               COMPONENTE; Carlo Dibello                               COMPONENTE  rel</p>
<p>ha pronunziato la seguente:</p>
<p align=center><b>SENTENZA</b></p>
<p>Su ricorso n. 1247/2004   presentato da:</p>
<p>&#8211;	<b>ZAZZARA INDUSTRIE SRL</b>, rappresentata e difesa dall’avv. Ernesto Sticchi Damiani ,  e nel suo studio elettivamente domiciliata in Lecce, via San Francesco d’Assisi, 33;																																																																																												</p>
<p>contro</p>
<p>&#8211;	<b>COMUNE DI MOTTOLA</b>, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Giacomo Valla , e con lui selettivamente domiciliato in Lecce alla via Augusto Imperatore, 16 ( studio Avv. Alessandro Orlandini);																																																																																												</p>
<p>per l’annullamento<br />
-della deliberazione di C.C. n.2 del 17.3.2004- pubblicata in data 29.3.2004 e mai notificata alla società Zazzara Industrie – con la quale l’A.C. di Mottola ha rigettato la domanda della società ricorrente volta ad ottenere l’approvazione, ex art 5 del D<br />
-di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale;</p>
<p>Visto il ricorso con i relativi allegati ed i motivi aggiunti;<br />
Visto l’atto di costituzione del Comune di Mottola ;<br />
Visti gli atti della causa;<br />
Designato alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005 il relatore dr.Carlo Dibello  e uditi gli avvocati Sticchi Damiani  per la società ricorrente, l’Avv. Valla per il Comune di Mottola</p>
<p align=center><b>FATTO</b></p>
<p>La società  ricorrente espone con l’atto introduttivo del presente giudizio:<br />
-di avere presentato istanza alla Amministrazione comunale di Mottola- acquisita al protocollo n. 2137 del 19.2.2001- finalizzata all’approvazione, ai sensi dell’art 5 del Dpr 447/98, in variante al Programma di fabbricazione vigente, di un progetto per l<br />
-sul presupposto della mancata individuazione , nello strumento urbanistico vigente, di aree con specifica destinazione turistica , acquisiti tutti i pareri favorevoli dei soggetti ritualmente convocati, la conferenza di servizi, nella seduta del 30.4.200<br />
-nella seduta del 17 marzo 2004 l’organo consiliare ha discusso una proposta di deliberazione di approvazione del progetto in questione; tuttavia, è accaduto che, in difetto di qualsivoglia motivazione, l’organo di indirizzo politico dell’ente si è determ<br />
La determinazione viene impugnata per le seguenti ragioni:<br />
 VIOLAZIONE , FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’’ART 5 DEL DPR 447/98. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. ERRONEA PRESUPPOSIZIONE. CONTRADDITTORIETA’ E PERPLESSITA’ DELL’’AZIONE AMMINISTRATIVA .ILLOGICITA’ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA<br />
 La società ricorrente, dopo aver effettuato una ricognizione dei presupposti e  della ratio dell’istituto della variante semplificata introdotta dall’art  5 del dpr 447/98- essenzialmente rinvenibile nel favor per l’insediamento di attività produttive- lamenta che la deliberazione adottata dal consiglio comunale di Mottola  contenga alcuni profili di illegittimità.<br />
Nel caso di specie, infatti, sussistevano tutte le condizioni per una positiva definizione del procedimento indotto dall’istanza della società ricorrente, tanto che la stessa conferenza di servizi all’uopo convocata , si era conclusa  con una determinazione  favorevole all’approvazione del progetto presentato dalla Zazzara Industrie in variante al programma di fabbricazione vigente a Mottola .<br />
D’altra parte, anche dopo la conclusione della conferenza di servizi, erano stati incamerati gli apporti consultivi favorevoli al progetto, formulati dal responsabile dell’ufficio tecnico del comune di Mottola e dalla commissione consiliare lavori pubblici e urbanistica .<br />
Si giungeva alla seduta del 17 marzo 2004 , durante la quale veniva sottoposta al Consiglio comunale di Mottola una proposta di deliberazione favorevole all’approvazione del progetto Zazzara  in cui  si sottolineava l’importanza dell’insediamento produttivo progettato dalla ricorrente per le ricadute occupazionali nel territorio .<br />
Sennonché, pur nella ammissione della mancanza , nel vigente programma di fabbricazione, di aree aventi specifica destinazione d’uso turistica, il Consiglio comunale si determinava nel senso di non approvare  il progetto della ricorrente .<br />
La ricorrente evidenzia,  a tal punto, che l’esito favorevole della conferenza di servizi vincolava il Consiglio comunale il quale si trovava di fronte al compimento di un atto dovuto, senza che residuassero spazi per l’esercizio di discrezionalità alcuna.<br />
E, in ogni caso, la determinazione sfavorevole dell’organo consiliare è affetta da vizio di difetto assoluto di motivazione  per non aver reso in alcun modo ostensibili le ragioni contrarie all’approvazione del progetto della Zazzara Industrie .<br />
Ciò è tanto più vero se si rammenta che il progetto medesimo aveva fatto registrare pareri favorevoli da parte di organi chiamati a fornire i propri apporti consultivi nel procedimento , il che rileva sul versante della denunciata contraddittorietà dell’azione amministrativa .<br />
VIOLAZIONE , FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’ART. UNICO DELLA LEGGE . 1902/52( OGGI ART. 12 DPR 380/2001) E DELL’’ART 17 LEGGE REG. N. 56/80<br />
La delibera impugnata, nella misura in cui sembra esprimere la preoccupazione per le ripercussioni che l’approvazione eventuale del progetto Zazzara avrebbe avuto sul PRG in corso di approvazione ( sull’assunto di un possibile contrasto del progetto rispetto allo strumento urbanistico generale)  non tiene conto del fatto che l’esistenza di un PRG adottato è circostanza del tutto neutra nella fattispecie in esame<br />
Invero, le cd misure di salvaguardia , strumento attraverso il quale si intende preservare l’assetto urbanistico in fieri nell’arco di tempo che va dall’adozione alla approvazione del Piano regolatore generale hanno una efficacia limitata che, nella specie, è abbondantemente venuta meno con la conseguenza che esse non possono più costituire parametro di valutazione della legittimità  degli interventi programmati.<br />
Nel caso specifico, lo strumento urbanistico generale del comune di Mottola è stato adottato con delibera del 14.7.93, il che vuol dire  che il termine massimo di efficacia da riconoscere alle misure di salvaguardia ( 5 anni nella ipotesi della trasmissione al competente ente regionale entro un anno dalla adozione)  è ampiamente decorso.   <br />
E’, perciò ,errato ritenere che l’assentibilità dell’intervento programmato dalla società ricorrente debba essere valutata alla stregua delle previsioni del Prg in corso di approvazione .<br />
Né si può ritenere che l’effetto soprassessorio della domanda della Zazzara industrie scaturisca dalla applicazione della  legislazione regionale e, in particolare, dal richiamato art 17 della legge 56/80 perché detta ultima normativa , non stabilendo i termini di efficacia delle misure di salvaguardia , va ricondotta ad unità e a coerenza col sistema tracciato dal legislatore nazionale, pena l’irrimediabile vulnus di costituzionalità per la possibilità di introdurre un regime di inedificabilità di durata indeterminata del tutto improprio e illegittimo.    <br />
In definitiva, il prg in corso di approvazione è tamquam non esset ai fini dell’approvazione  del progetto della ricorrente <br />
Il Comune di Mottola, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso deducendo:<br />
-che la conferenza di servizi del 30.4.2003 , in realtà, si è tenuta senza  l’intervento del rappresentante dell’ente regione e, dunque,in difetto di una condizione essenziale al procedimento di variante urbanistica ex art 5 dpr 447/98 ,  così come puntua<br />
-d’altronde, nel caso di specie, non può ritenersi acquisito l’assenso tacito della regione alla quale il verbale della predetta conferenza di servizi non è stato nemmeno trasmesso;<br />
-che con delibera della G.R. n. 2108 del 9.12.2003, la Regione ha approvato il PRG del Comune di Mottola, nel cui ambito si conferma la destinazione agricola dei suoli della ricorrente mentre si prevedono  aree specificamente destinate ad insediamenti tur<br />
-che occorre tener conto della natura eccezionale dell’istituto della variante semplificata prevista dall’art 5 del dpr 447/98 che non può sacrificare le scelte di pianificazione adottate nelle sedi appropriate della formazione degli strumenti urbanistici<br />
che, pertanto, il sopravvenire del nuovo prg  che prevede aree specificamente destinate al tipo di intervento proposto, rende del tutto inapplicabile il procedimento ex art 5 dpr 447/98   <br />
Con la proposizione di motivi aggiunti la società ricorrente impugna:<br />
&#8211;	la deliberazione di C.C. n. 30 del 25 settembre 2004- pubblicata in data 3.10.2004 e mai notificata alla società Zazzara Industri- con la quale l’A.C. di Mottola ha nuovamente rigettato la domanda della società ricorrente volta ad ottenere l’approvazione, ex art 5 del dpr 447/98 siccome in variante allo strumento urbanistico vigente, di un progetto per la realizzazione di un villaggio turistico in località Boara  ;<br />	<br />
&#8211;	ogni altro atto comunque presupposto , connesso e / o consequenziale ed in specie, ove occorra, del parere espresso in data 20.9.2004 dalla commissione consiliare      <br />	<br />
 La nuova delibera consiliare viene impugnata per i seguenti motivi:<br />
-VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10 DELLA LEGGE 1150/42 E 16 DELLA LEGGE REG. 56/80<br />
VIOLAZIONE, FALSA ED ERRONEA INTEPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELL’ART UNICO DELLA LEGGE 1902/52( OGGI ART 12 DEL DPR 380/2001)  E DELL’ART 17 DELLA LEGGE REG 56/80<br />
ERRONEA PRESUPPOSIZIONE IN FATTO E IN DIRITTO.<br />
CONTRADDITTORIETA’ E PERPLESSITA’ DELL’’AZIONE AMMINISTRATIVA<br />
La delibera impugnata muove dall’erroneo  presupposto della entrata in vigore del nuovo Prg del comune di Mottola .<br />
Invero, la Regione Puglia, con la delibera di G.R del 9.12.2003  ha approvato con prescrizioni il prg del comune di Mottola e quest’ultimo, dopo essersi parzialmente adeguato alle suddette prescrizioni, ha nuovamente trasmesso il piano all’ente territorialmente sovraordinato in vista dell ’approvazione definitiva dello strumento urbanistico che, pertanto, è ancora in itinere. <br />
Del resto,  l’efficacia del nuovo prg è subordinata, per orientamento consolidato , al requisito della approvazione definitiva dell’ente regione e alla pubblicazione di tale atto nelle forme di legge.<br />
D’altronde, non si può ritenere che , nel caso che ci occupa, ricorra la figura della approvazione parziale o con stralcio del prg da parte della regione perché, in un caso del genere, la regione stessa è tenuta a motivare le particolari ragioni che hanno imposto una deroga al principio di unitarietà dello strumento urbanistico generale.<br />
E, nel nostro caso, ciò non è avvenuto, tanto che la regione ha richiesto al comune di Mottola di adottare apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell’art 16, comma 11 legge reg 56/80 che prevede appunto che l’iter formativo dello strumento culmini con l’approvazione definitiva dell’intero prg., nonché con  la pubblicazione sul BURP e sulla GU.<br />
Del resto, che il prg non sia ancora vigente si desume dalla   mancata pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale  della delibera di approvazione<br />
Ed ancora non si può trascurare che proprio la zona in cui l’intervento della ricorrente potrebbe trovare allocazione ha formato oggetto di prescrizioni, con la conseguenza che, almeno in parte qua, il prg non è ancora entrato in vigore.<br />
Insomma, il Prg approvato con prescrizioni non avrebbe potuto costituire ostacolo all’accoglimento dell’istanza della Zazzara industrie, anche a motivo della decadenza delle misure di salvaguardia, già precedentemente argomentata .<br />
Dunque, la assentibilità del progetto della ricorrente andava valutata alla stregua del programma di fabbricazione che, non contemplando aree destinate specificamente ad ospitare insediamenti come quello progettato , rendeva praticabile il ricorso allo strumento della variante semplificata ex art 5 del dpr 447/98.<br />
Ma se anche dovesse ritenersi che il prg è attualmente vigente, dovrebbe egualmente concludersi per la illegittimità della delibera con la quale il comune di Mottola ha nuovamente bocciato il progetto della Zazzara industrie srl.<br />
Infatti, una lettura in filigrana della normativa invocata nel presente giudizio permette di includere tra i casi che danno luogo alla applicazione della variante semplificata pure l’ipotesi di una sussistenza in astratto di aree atte a localizzare un insediamento produttivo, cui però non corrisponda la disponibilità concreta del sito in termini di assegnabilità immediata all’interessato .<br />
Quel che conta è che, nella specie, le aree ritenute idonee a ricevere insediamenti produttivi del tipo di quello progettato dalla ricorrente non lo sono affatto in quanto aventi destinazione ben diversa.<br />
Non è poi di secondaria importanza che l’amministrazione comunale, assumendo un contegno ben diverso dalle dichiarazioni di principio poste a base del nuovo diniego di approvazione del progetto della Zazzara industrie, non abbia affatto esitato,in analoghe occasioni, ad approvare varianti ex art 5 del dpr 447/98 che avevano lo scopo di favorire attività produttive della più diversa natura, in contraddizione con la propria linea di interpretazione dell’art 5 .<br />
Conclusivamente l’approvazione definitiva della variante era un atto dovuto <br />
Siffatta tesi viene contestata dalla difesa del Comune di Mottola</p>
<p align=center><b>DIRITTO</b></p>
<p>Il ricorso è infondato.<br />
Il collegio ritiene che la risoluzione della controversia richieda alcune puntualizzazioni in tema di procedimento di adozione di una  variante urbanistica semplificata, come previsto dall’art 5 del dpr 447/98 più volte ricordato .<br />
A tal riguardo  non appare condivisibile, in primo luogo,  l’assunto secondo il quale la proposta di variante partorita dalla conferenza di servizi appositamente indetta secondo lo schema previsto dalla norma richiamata  vincoli il Consiglio comunale e, dunque, costituisca la premessa di un atto dovuto.<br />
A questa impostazione si oppone, da un lato, la mancanza di indici normativi che ricostruiscano la sequenza proposta di variante urbanistica- delibera del consiglio comunale alla stregua di una fattispecie a formazione progressiva il cui provvedimento terminativo si configuri come  atto dovuto o, al più, a basso tasso di discrezionalità.<br />
Infatti, l’art 5, secondo comma del DPR 447/98 stabilisce che: “ qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro sessanta giorni il consiglio comunale.”   ( vedi anche sulla efficacia non vincolante della proposta di variante TAR Marche, 1.4.2004, n. 145) <br />
Ne deriva la necessaria riaffermazione della più totale autonomia in capo all’organo politico dell’ente civico in materia di adozione di strumenti urbanistici, ivi compresa l’approvazione di una variante semplificata  .<br />
D’altro canto, la portata chiaramente derogatoria dello strumento previsto dall’art 5 del dpr 447/98 è apprezzabile solo ed esclusivamente sul fronte della fase istruttoria del procedimento, allorquando si tratta di acquisire in tempi brevi gli apporti consultivi e gli interessi sui quali  l’azione amministrativa è destinata ad incidere per mezzo della consueta  ponderazione comparativa, alla qualcosa è certamente deputato il modulo procedimentale della  conferenza di servizi in un ottica di semplificazione .<br />
Resta, invece, impregiudicata la valenza di atto ampiamente discrezionale della delibera del Consiglio comunale di adozione o meno della variante urbanistica  per le conseguenze che un atto del genere può comportare sullo sviluppo armonico del territorio .<br />
Aggiungasi che il procedimento contemplato dall’art 5 del dpr 447/98 non prevede l’ulteriore esame da parte della Regione , il che esalta la discrezionalità del Consiglio Comunale chiamato a decidere se esercitare o meno il ius variandi al cospetto di una  pianificazione territoriale già varata.   <br />
Cionondimeno,  l’esito positivo della conferenza di servizi indetta a norma dell’art 5 del dpr 447/98 produce sicuramente l’effetto di  esigere una motivazione puntuale da parte dell’amministrazione comunale in caso di mancata approvazione della variante.<br />
Il motivato discostamento dai pareri confluiti nel modulo della conferenza di servizi   deriva da un principio di generale trasparenza delle scelte di amministrazione , tanto più stringente in presenza di provvedimenti negativi per le aspettative degli interessati.<br />
A tale obbligo di puntuale motivazione  il Consiglio comunale di Mottola si è certamente attenuto nell’adottare la delibera di non approvazione della proposta di variante formulata dalla conferenza di servizi,  specie con la determinazione impugnata con i motivi aggiunti.<br />
E, sul punto, il Collegio reputa  legittimo il diniego di approvazione deliberato dal Consiglio comunale con riguardo alle previsioni insediative contenute in uno strumento urbanistico anche solo adottato,  in quanto detto strumento è espressione delle scelte di pianificazione ritenute più rispondenti alle attuali esigenze urbanistiche di una comunità locale e del suo territorio e costituisce, per ciò solo, idoneo strumento di verifica della legittimità dell’intervento proposto.<br />
In questa chiave di lettura, non ha rilevanza che il Prg di Mottola non sia stato ancora definitivamente approvato, né pare conferente il richiamo alla operatività delle misure di salvaguardia che, per il vero, esula dall’impianto motivazionale di entrambe le delibere rese dal  Consiglio comunale di Mottola.<br />
Ciò che conta è che lo strumento urbanistico adottato abbia confermato la destinazione agricola dei suoli di proprietà della ricorrente e, d’altro canto, abbia individuato aree diverse  destinate ad ospitare impianti produttivi come quello progettato dalla Zazzara.<br />
Si tratta di circostanze in presenza delle quali si è legittimamente richiamata l’esigenza di non sovvertire le scelte pianificatorie adottate in tema di localizzazione di impianti produttivi, soprattutto tenuto conto del forte impatto che un progetto come quello della Zazzara comporterebbe sul territorio.<br />
Né può accogliersi la censura prospettata dalla ricorrente sul versante della disparità di trattamento nella quale il Consiglio comunale di Mottola sarebbe incorso approvando ex art 5  progetti di attività produttive analoghi a quello della istante.<br />
Se si esamina la tipologia di progetti approvati con variante semplificata ci si rende conto della sostanziale differenza rispetto al caso Zazzara, trattandosi di interventi di limitato impatto urbanistico,( opifici, ampliamento di attività commerciali ) a fronte di un progetto di realizzazione di un villaggio turistico destinato a produrre ben diverse conseguenze sul piano del  carico urbanistico.    <br />
In merito al complesso Columen si osserva che il procedimento non è stato finalizzato, il che impedisce di assumerlo quale elemento a sostegno di una allo stato insussistente disparità di trattamento.<br />
Il ricorso deve essere, alla luce delle suesposte considerazioni, respinto.<br />
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del presente giudizio.</p>
<p align=center><b> P.Q.M.</b></p>
<p> Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia – sezione prima di Lecce , pronunciando definitivamente sul  ricorso  in epigrafe, lo respinge .<br />
Compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio , i diritti e gli onorari Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Lecce, in data 9 febbraio  2005</p>
<p>Pubblicata mediante deposito<br />
in Segreteria il 26 maggio 2005</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/t-a-r-puglia-lecce-sezione-i-sentenza-26-5-2005-n-2946/">T.A.R. Puglia &#8211; Lecce &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 26/5/2005 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2946</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2946/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2946/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2946</a></p>
<p>Contratti &#8211; opere &#8211; affidamento lavori di urbanizzazione primaria – esclusione di impresa per dichiarazione di possesso di iscrizione in categoria OS10 invece che OG10 – onere dell’amministrazione di chiedere chiarimenti all’impresa – esclusione &#8211; tutela cautelare dell’impresa esclusa &#8211; rigetto. Vedi anche: T.A.R. BASILICATA – POTENZA – Ordinanza sospensiva</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2946</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti &#8211; opere &#8211; affidamento lavori di urbanizzazione primaria – esclusione di impresa per dichiarazione di  possesso di iscrizione in categoria OS10 invece che OG10 – onere dell’amministrazione di chiedere chiarimenti  all’impresa – esclusione &#8211; tutela cautelare dell’impresa esclusa &#8211; rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. BASILICATA – POTENZA – <a href="/ga/id/2004/6/4451/g">Ordinanza sospensiva del 10 marzo 2004 n. 97</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze: 2946/2004<br />
Registro Generale:4580/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Filippo Patroni Griffi<br />Cons. Aldo Scola<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>DITTA CASTALDO COSTRUZIONI S.R.L.</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti GABRIELE PAFUNDI e RAFFAELE DE BONIS con domicilio eletto in Roma VIALE GIULIO CESARE N.14 presso GABRIELE PAFUNDI</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI LAVELLO</b><br />
rappresentato e difeso dagli Avv.ti CARMINE NATALE e PIA ANDREOTTI con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE N. 76 presso ST. DONNANGELO ED ASS. BOTZIOS PAOLOe nei confronti di<br />
<b>DITTA SICOS S.R.L.</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. ROCCO BRIENZA con domicilio eletto in Roma VIA GIAN GIACOMO PORRO, 8 presso RAFFAELE TITO MANLIO</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR BASILICATA &#8211; POTENZA n. 97/2004, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI LAVELLO DITTA SICOS S.R.L.<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi , altresì, per le parti l’Avv. Gabriele Pafundi, l’Avv. Rocco Brienza, l’Avv. Carmine Natale e l’Avv. Pia Andreotti;<br />
Considerato che, quanto al fumus, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello non appaiono fondati, non ravvisandovi, nella specie, gli estremi che dovrebbero onerare l’amministrazione a chiedere chiarimenti o integrazioni, sulla base di un asseritoerrore materiale, in realtà non immediatamente percepibile da altri;</p>
<p>Considerato altresì che il contratto affidato è in fase di inizio della esecuzione</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l’appello (Ricorso n 4580/2004)</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-iv-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2946/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione IV &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2946</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
