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	<title>2945 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2945 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2017 n.2945</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-28-2-2017-n-2945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-28-2-2017-n-2945/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2017 n.2945</a></p>
<p>Pres. Pasanisi L. Est.Altavista C. Sulla invalidità dell’atto dell&#8217;Ente regionale Roma Natura relativo ad un provvedimento di diniego di nulla osta alla realizzazione di nuova stazione radio. Nulla Osta- Protezione -Natura- Stazione – Radio. &#160; Il rilascio del nulla osta ai fini della realizzazione di una nuova stazione radio, non</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-28-2-2017-n-2945/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2017 n.2945</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Pasanisi L. Est.Altavista C.</span></p>
<hr />
<p>Sulla invalidità dell’atto dell&#8217;Ente regionale Roma Natura  relativo ad un provvedimento di diniego di nulla osta alla realizzazione di nuova stazione radio.</p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Nulla Osta- Protezione -Natura- Stazione – Radio.<br />
&nbsp;</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>Il rilascio del nulla osta ai fini della realizzazione di una nuova stazione radio, non comporta alcun abbattimento di alberi o danneggiamento degli stessi, né compromette in alcun modo la tutela dell’habitat o della fauna. Inoltre, anche &nbsp;le direttive comunitarie di settore richiamate prevedono la tutela da comportamenti specifici però di danneggiamento della fauna e della flora protette, che nella fattispecie non si configurano.<br />
&nbsp;</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tbody>
<tr>
<td style="width:662px;">Pubblicato il 28/02/<strong>2017</strong><br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>N. 02945/2017&nbsp;REG.PROV.COLL.</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N. 03812/2016 REG.RIC.</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img decoding="async" alt="logo" height="87" src="file:///C:/Users/user/AppData/Local/Packages/oice_16_974fa576_32c1d314_2934/AC/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.jpg" width="76" /></strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;REPUBBLICA ITALIANA</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Il Tribunale Amministrativo Regionale per il&nbsp;Lazio</strong><br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Sezione Seconda Quater)</strong><br />	<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ha pronunciato la presente<br />	<br />
			<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;SENTENZA</strong><br />	<br />
			sul ricorso numero di registro generale 3812 del 2016, proposto da:&nbsp;<br />	<br />
			Telecom Italia s.p.a., rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori, 9;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; contro</em></strong><br />	<br />
			Ente Regionale Roma Natura non costituito in giudizio;&nbsp;<br />	<br />
			Roma Natura Ente Regionale per la Gestione del Sistema delle Aree Naturali Protette in Roma Capitale;&nbsp;<br />	<br />
			Difesa Servizi s.p.a.;&nbsp;<br />	<br />
			Regione&nbsp;<strong>Lazio</strong>, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;&nbsp;<br />	<br />
			Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato Sabrina Barra, con domicilio eletto in Roma, via IV Novembre, 119/A;&nbsp;<br />	<br />
			Roma Capitale, rappresentata e difesa dall&#8217; avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio in Roma, via Tempio di Giove, 21;&nbsp;<br />	<br />
			Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;&nbsp;<br />	<br />
			<strong><em>per l&#8217;annullamento</em></strong><br />	<br />
			&#8211; dell’atto dell&#8217;Ente regionale Roma Natura reg. uff. u.0000116 del 14.1.16 avente ad oggetto: provvedimento di diniego di nulla osta alla realizzazione di nuova stazione radio base in via Vallerano 121 (riserva naturale di Decima Malafede).<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />	<br />
			Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione&nbsp;<strong>Lazio</strong>, della Città Metropolitana di Roma Capitale, di Roma Capitale e del Ministero della Difesa;<br />	<br />
			Viste le memorie difensive;<br />	<br />
			Visti tutti gli atti della causa;<br />	<br />
			Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 31 gennaio&nbsp;<strong>2017</strong>&nbsp;la dott.ssa Cecilia Altavista e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />	<br />
			Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.<br />	<br />
			&nbsp;<br />	<br />
			FATTO<br />	<br />
			La Telecom Italia s.p.a., a seguito dell’aggiudicazione della gara indetta da Difesa Servizi s.p.a. per conto del Ministero della difesa per la realizzazione di una stazione radio base su area demaniale del Ministero della Difesa in via di Vallerano 121 (identificata al catasto al foglio 886 particella 288 – Caserma Perotti), ricadendo l’area all’interno della riserva naturale Decima Malafede, il 7 marzo 2014, richiedeva a Roma Natura il rilascio del nulla osta, ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 29 del 1997. Il 22 maggio 2014 l’ente regionale negava il rilascio del nulla osta sulla base dell’alterazione dell’integrità del territorio e del paesaggio oggetto di tutela, in particolare della cd. “Sughereta di Vallerano”. Il diniego è stato annullato per difetto di motivazione e di istruttoria con la sentenza di questo Tribunale n. 11479 del 2015.<br />	<br />
			A seguito di tale pronuncia l’Ente Roma Natura, sulla base della rinnovazione della istruttoria anche in relazione a possibili soluzioni alternative, per evitare il palo metallico di altezza di 24 metri previsto, il 14 gennaio 2016, ha adottato un nuovo provvedimento negativo in relazione al particolare&nbsp;<em>habitat&nbsp;</em>della Sughereta anche in relazione alle specie faunistiche presenti e del contrasto con gli articoli 8 della legge regionale n. 29 del 1997 e 11 della legge regionale n. 394 del 1999.<br />	<br />
			Avverso tale provvedimento è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:<br />	<br />
			&#8211;&nbsp;<em>violazione degli articoli 3, 25, 86, 87, 87 bis, 90 del d.lgs. n. 259 del 2003; dell’art. 3 del d.p.r. n. 380 del 2001; degli articoli 136, 149 e 152 del d.lgs. n. 42 del 2004; degli articoli 6, 11, 12 della legge n. 394 del 1991; degli articol<br />
			Si sono costituiti il Ministero della difesa a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, con atto di forma, e depositando documentazione di Roma Natura; la Regione&nbsp;<strong>Lazio</strong>, la Città metropolitana di Roma Capitale con atti di forma e Roma Capitale, che ha chiesto la estromissione del giudizio.<br />	<br />
			All’udienza pubblica del 31 gennaio&nbsp;<strong>2017</strong>&nbsp;il ricorso è stato trattenuto in decisione.<br />	<br />
			DIRITTO<br />	<br />
			In via preliminare deve essere dichiarata l’estromissione del giudizio di Roma Capitale, essendo impugnato il diniego adottato da Roma Natura.<br />	<br />
			Il ricorso è fondato.<br />	<br />
			Il provvedimento di diniego di Roma Natura è basato sull’art. 11 comma 3 del d.p.r. 394 del 1991, in quanto l’impianto comprometterebbe la salvaguardia del particolare habitat della riserva naturale e sull’art. 8 della legge regionale n. 29 del 1997, che prevede gli interventi consentiti sulle aree protette regionali.<br />	<br />
			L’art. 8 della legge regionale, che detta norma in materia di aree protette, prevede espressamente al comma 3 le attività vietate nelle zone A delle aree protette regionali (zone di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico e culturale con inesistente o limitato grado di antropizzazione), in particolare: “a) la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea, ad eccezione di quanto connesso con le attività di produzione agricola, di cui all&#8217;articolo 2135 cc., o agro-turistica e di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di istituti pubblici, fatti salvi il pascolo e la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuati nel rispetto della vigente normativa, degli usi civici e delle consuetudini locali; b) introduzione in&nbsp;ambient<strong>e</strong>&nbsp;naturale di specie, razze e popolazioni estranee alla flora spontanea ed alla fauna autoctona, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività agricole tradizionali di cui all&#8217;elenco regionale dei prodotti agroalimentari tradizionali previsto dal D.M. 8 agosto 1999, n. 350 del Ministro delle politiche agricole e forestali; c) il prelievo di materiali di interesse geologico e paleontologico, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, da istituti pubblici; d) l&#8217;apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dimesse; e) l&#8217;uso di qualsiasi mezzo diretto all&#8217;abbattimento ed alla cattura della fauna selvatica fatto salvo l&#8217;esercizio dell&#8217;attività venatoria e della pesca in acque interne, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; f) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; g) il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per i mezzi utilizzati dai conduttori per le attività agro-silvo-pastorali, agrituristiche e per le altre attività rurali connesse e compatibili di cui alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38; nonché per gli autoveicoli e per le autovetture dei proprietari residenti regolarmente e muniti di apposito contrassegno; h) la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e di quelle accessorie alle attività presenti e compatibili, purché realizzate secondo tipologie e materiali tradizionali; i) lo svolgimento di attività sportive a motore; l) la circolazione dei natanti a motore a combustione interna lungo le aste fluviali ed i bacini lacustri, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, di soccorso e di esercizio della pesca autorizzata; m) la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque; n) l&#8217;apertura di nuove discariche per&nbsp;rifiuti&nbsp;solidi urbani; o) l&#8217;apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e per qualsiasi scopo, fatta eccezione per la segnaletica stradale di cui alla normativa vigente e per la segnaletica informativa del parco; p) la realizzazione di nuove opere di mobilità quali: ferrovie, filovie, impianti a fune, aviosuperfici, nuovi tracciati stradali; q) la realizzazione di nuovi edifici all&#8217;interno delle zone territoriali omogenee E) previsto dall&#8217;articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 del Ministro per i lavori pubblici, in cui sono comunque consentiti: 1) interventi già autorizzati e regolarmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge; 2) interventi di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, purché non siano in contrasto con le finalità di cui all&#8217;articolo 2 (conservazione e la valorizzazione delle aree naturali protette e il recupero ed il restauro ambientale dei siti degradati) e fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 11, comma 3, della L. 394/1991; 3) ampliamenti previsti dall&#8217;articolo 15, comma 4, lettera a), della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e successive modifiche ed adeguamenti a fini agrituristici; 4) interventi di adeguamenti tecnologico e funzionale; 4-bis) interventi strutturali e attività di cui al comma 4, lettera d); r) qualsiasi attività edilizia nelle zone territoriali omogenee C), D), ed F) di cui all&#8217;articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 del Ministro per i lavori pubblici, ad eccezione degli interventi di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, purché non siano in contrasto con le finalità di cui all&#8217;articolo 2 e fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 11, comma 3, della L. 394/1991”.<br />	<br />
			Il comma 4 dell’art.8 prevede, invece, le attività espressamente consentite: “a) la realizzazione di quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui D.M. 2 aprile 1968 all&#8217;articolo 2 del Ministro per i lavori pubblici;<br />	<br />
			b) la realizzazione di opere pubbliche e di interventi pubblici di recupero ambientale ed in particolare di tutela idrogeologica volti a pervenire rischi documentati per l&#8217;integrità dell&#8217;ambiente&nbsp;e per la pubblica incolumità, con particolare riguardo agli impianti di adduzione idrica, all&#8217;illuminazione pubblica, alle reti di telecomunicazione, alle opere igienico-sanitarie, alla soppressione ed interramenti di linee elettriche. Tali opere ed interventi devono essere accompagnati da uno studio di compatibilità ambientale redatto secondo le direttive da approvare da parte della Giunta regionale e da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e che tengano conto delle direttive già contenute nella Delib. G.R. 28 maggio 1996, n. 4340; c) la realizzazione di interventi per le infrastrutture ferroviarie e viarie nell&#8217;àmbito dei tracciati esistenti o da limitate modifiche di questi; d) le attività agricole, le attività connesse e compatibili di cui alla L.R. n. 38/1999 e gli interventi previsti dai piani di utilizzazione aziendale (PUA) disciplinati dall&#8217;articolo 31, dalla L.R. n. 38/1999 e dall&#8217;articolo 18 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24), nonché gli interventi di imboschimento e di utilizzazione dei boschi e dei beni silvo-pastorali, fatte salve le finalità di tutela della e fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 11, comma 3, della L. 394/1991”.<br />	<br />
			L’art. 27 comma 2 della legge regionale richiama espressamente i divieti posti dell’articolo 11 comma 3 della legge n. 394 del 6-12-1991, legge quadro sulle aree protette, con la espressa previsione di un divieto di carattere generale analogo a quello contenuto nella legge statale, che vieta “le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”. L’art. 11 comma 3 della legge statale pone poi divieti con riferimento a specifiche attività, il cui elenco è stato in parte ampliato nella sopra citata disciplina regionale. Infatti, il comma 3 dell’art. 11 vieta : “a) la cattura, l&#8217;uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l&#8217;introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l&#8217;equilibrio naturale; b) l&#8217;apertura e l&#8217;esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l&#8217;asportazione di minerali; c) la modificazione del regime delle acque; d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall&#8217;Ente parco; e) l&#8217;introduzione e l&#8217;impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; f) l&#8217;introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati; g) l&#8217;uso di fuochi all&#8217;aperto; h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.<br />	<br />
			La Cassazione ha interpretato la disposizione dell’art. 11 comma 3 della legge n. 394 del 1991, desumendo una norma generale che impone il divieto di tutte le attività e le opere che possano comunque recare concreto pregiudizio alla salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati; una seconda prescrizione che delinea un catalogo di attività ed interventi “direttamente inibiti dalla legge, in quanto, ritenuti, in forza di presunzione assoluta, di per sè idonei a compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati e, di conseguenza, vietati già in astratto ed indipendentemente da ogni apprezzamento circa la relativa concreta pericolosità” (Cassazione Sezioni Unite n. 19389 del 2012; n. 4285 del 2013, rispetto alla previsione della legge n. 394 del 1991 relativa alla modificazione del regime delle acque).<br />	<br />
			La attività relativa alla collocazione di una stazione radio base per impianti di telecomunicazione non è prevista tra le attività espressamente vietate dalla disciplina statale né da quella della legge regionale. Non può infatti rientrare nelle indicazioni relative all’attività edilizia, in quanto l’art. 86 del d.lgs. n. 259 n. 2003 ( codice delle comunicazione elettroniche) espressamente prevede che si tratti di opere di urbanizzazione primaria e la giurisprudenza costante ha affermato che l’unico titolo richiesto è quello previsto dagli articoli 87 e seguenti del d.lgs. n. 259 del 2003, non essendo necessari ulteriori titoli abilitativi di carattere edilizio (per tutte Consiglio di Stato n. 723 del 2014); “gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura” (Consiglio di Stato n. 5257 del 2015).<br />	<br />
			Si deve, inoltre, considerare che le attività espressamente previste nell’art. 8 della legge regionale e nell’art. 11 della legge statale comportano un forte impatto sull’<strong>ambiente</strong>&nbsp;circostante; è sufficiente, a tale fine, il riferimento all’apertura di miniere, cave e discariche o alla modificazione del regime delle acque.<br />	<br />
			Poiché la collocazione di una stazione radio base non rientra, quindi, né tra le attività vietate dall’art. 8 comma 3 né tra quelle espressamente consentite in base all’art. 8 comma 4 della legge regionale, seguendo l’orientamento giurisprudenziale sopra citato della Cassazione deve farsi applicazione, nel caso di specie, della norma generale posta dal comma 3 dell’art. 11 della legge n. 394 del 1991 e dall’art. 27 della legge regionale, per cui sono comunque vietate “le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette”, con un concreto accertamento della pericolosità per la compromissione dell’<strong>ambiente</strong>&nbsp;naturale.<br />	<br />
			Ne deriva che l’Ente Roma Natura deve valutare, nel caso concreto, l’effettiva compatibilità dell’attività in base a tali parametri generali.<br />	<br />
			Al fine della legittimità della valutazione effettuata nel diniego di nulla osta impugnato si deve considerare che le indicazioni rese da Roma Natura circa tale compatibilità implicano sostanzialmente il divieto di qualsiasi impianto di telecomunicazione all’interno dell’area naturale protetta, divieto che invece non è espressamente previsto nelle fattispecie di cui all’art. 8 e all’art. 11 della legge 394 del 1991 (in tal senso cfr.&nbsp;<strong>Tar</strong>&nbsp;<strong>Lazio</strong>&nbsp;sezione II, n. 14162 del 2015, per cui la disciplina dell’art 8, commi 3 e 4 della legge della Regione&nbsp;<strong>Lazio</strong>&nbsp;n. 29 del 1997, non esclude la possibilità di realizzare tali interventi, anche con riferimento all’art. 53 del piano territoriale paesistico regionale che dispone che nelle zone interessate dai beni di cui agli artt. 134, lett. a), b) e c) del codice dei beni culturali e del paesaggio debbano essere accompagnati da SIP studio di inserimento paesistico i progetti relativi a elettrodotti di elevata potenza e grandi impianti e infrastrutture per telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedono la costruzione di grandi strutture di supporto -piloni e tralicci).<br />	<br />
			Si deve, infatti, tenere presente che come espressamente affermato nel provvedimento dallo stesso Ente Roma Natura, che ha fatto riferimento alla particolare tutela dell’<em>habitat&nbsp;</em>della “Sughereta”, l’intervento per cui è stato richiesto il nulla osta non comporta alcun abbattimento degli alberi della Sughereta, né possibile danneggiamento degli stessi. Mentre i danni prospettati nel diniego di nulla osta per la avio fauna, con riferimento al possibile impatto degli uccelli con i tralicci e agli effetti dei campi elettromagnetici, prescindono dalla collocazione del palo nell’area protetta, nella quale sono comunque consentiti gli impianti di illuminazione pubblica, e sono privi di una diretta tutela nell’ordinamento. In particolare, per i campi elettromagnetici, deve farsi riferimento alla legge n. 36 del 22 febbraio 2001, che indica il rispetto dei limiti di esposizione con riferimento alle condizione di esposizione della “popolazione” e dei “lavoratori” e dei valori di attenzione negli “ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate”. Allo stato, non è, dunque, attribuita alcuna rilevanza, nell’ordinamento, agli effetti di tali campi sulla fauna, ancorchè particolarmente tutelata sotto il profilo ambientale.<br />	<br />
			Infine, le direttive comunitarie richiamate da Roma Natura (92/43 e 2009/147) prevedono la tutela da comportamenti specifici di danneggiamento della fauna e della flora protette (cfr. art. 5 della direttiva 2009/147 relativa agli uccelli selvatici e art. 12 della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che si riferiscono ad azioni di uccisione, cattura, disturbo e distruzione).<br />	<br />
			Conclusivamente il ricorso è fondato e deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato.<br />	<br />
			In considerazione della particolarità della questione sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.<br />	<br />
			P.Q.M.<br />	<br />
			Il Tribunale Amministrativo Regionale per il&nbsp;<strong>Lazio</strong>&nbsp;(Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.<br />	<br />
			Estromette dal giudizio Roma Capitale.<br />	<br />
			Spese compensate.<br />	<br />
			Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.<br />	<br />
			Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 31 gennaio&nbsp;<strong>2017</strong>&nbsp;con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />	<br />
			Leonardo Pasanisi, Presidente<br />	<br />
			Stefano Toschei, Consigliere<br />	<br />
			Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore				</p>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
<tbody>
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<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
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<td><strong>L&#8217;ESTENSORE</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>IL PRESIDENTE</strong></td>
</tr>
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<td><strong>Cecilia Altavista</strong></td>
<td>&nbsp;</td>
<td><strong>Leonardo Pasanisi</strong></td>
</tr>
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<p>			IL SEGRETARIO</td>
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<div style="clear:both;">&nbsp;</div>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzaquattro/t-a-r-lazio-roma-sezione-ii-quater-sentenza-28-2-2017-n-2945/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione II quater &#8211; Sentenza &#8211; 28/2/2017 n.2945</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2945</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2945/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2945</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Tomassetti Impresa Euro Contributi (Avv.ti G. Basile, R. De Giacomo) c/ AGCM &#8211; Antitrust (Avv. Stato) 1. Concorrenza e mercato – Credito al consumo – TAEG – Mancata puntuale indicazione – Pubblicità ingannevole – Sussiste – Ragioni. 2. Concorrenza e mercato – Pratiche commerciali scorrette –</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2945/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2945</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2945/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2945</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Tomassetti<br /> Impresa Euro Contributi (Avv.ti G. Basile, R. De Giacomo) c/ AGCM &#8211; Antitrust (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">1. Concorrenza e mercato – Credito al consumo – TAEG – Mancata puntuale indicazione – Pubblicità ingannevole – Sussiste – Ragioni.</p>
<p>2. Concorrenza e mercato – Pratiche commerciali scorrette – Sanzione – Sproporzione – Sussiste – Ragioni – Arco temporale ridotto – Reddito – Inferiore alla sanzione – Conseguenze – Riduzione – Necessità.</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>1. In tema di pubblicità ingannevole, con riferimento al mercato finanziario del credito al consumo, l’assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG – l’indice di costo totale effettivo del credito a carico del consumatore – non consentendo al consumatore di effettuare un’adeguata valutazione della effettiva convenienza dell’offerta, lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell’operazione (ossia il costo inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito). Per il consumatore, infatti, proprio perche trattasi di un settore particolarmente complesso, è fondamentale avere chiara conoscenza di tale elemento per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione sia la convenienza della proposta in raffronto alle altre simili.</p>
<p>2. In sede di quantificazione della sanzione pecuniaria amministrativa da irrogare a fronte di una pratica commerciale scorretta, l’AGCM deve tener adeguatamente in conto sia la circostanza che la pratica posta in essere dall’operatore si sia realizzata in un arco temporale ristretto, sia le condizioni economiche dell’agente. In particolare, sotto il profilo della situazione economica, qualora la situazione reddituale del professionista risulti di gran lunga inferiore alla sanzione comminata, quest’ultima si rileva sproporzionata e deve, pertanto, essere ridotta (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., altresì, T.A.R. Lazio, Sez. I, 17 marzo 2014, n. 2944.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 5401 del 2009, proposto da:<br />
Massimo D&#8217;Avino, in qualità di titolare della Impresa Euro Contributi, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Basile, Roberto De Giacomo, con domicilio eletto presso Antonia De Angelis in Roma, via Portuense, 104; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>della delibera del 23 aprile 2009, notificata l&#8217;11 maggio 2009, con la quale l&#8217;Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel ritenere scorretta ai sensi degli artt. 20 e 22 del Codice del Consumo la pratica commerciale posta in essere dal ricorrente, ha irrogato allo stesso una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 62.500,00;<br />
di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso e conseguente.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b><P ALIGN=CENTER>FATTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il ricorrente è titolare della ditta individuale “Euro Contributi”, con sede in Marano di Napoli e svolge attività di mediazione creditizia.<br />
Nell’anno 2008 il ricorrente, per promuovere la propria attività, si è determinato a far stampare alcuni volantini pubblicitari, che tuttavia non sono mai stati distribuiti al pubblico.<br />
Inoltre il ricorrente ha accettato di pubblicizzare la propria attività attraverso la stampa sul quotidiano a distribuzione gratuita “City” edizione di Napoli. A tale scopo ha provveduto a consegnare al medesimo giornale – su richiesta di quest’ultimo – il volantino contenente tutte le informazioni relative alla sua attività.<br />
Ad onta che sul predetto volantino erano indicate tutte le informazioni utili, solo alcune di esse sono state utilizzate dall’editore per la pubblicità sul giornale di cui sopra.<br />
In concreto, la richiesta pubblicità è stata effettuata per 13 giorni con pubblicazione del messaggio relativo alla consulenza gratuita e di quello contenente schemi di finanziamento.<br />
Il Garante della Concorrenza e del Mercato, con nota del 28 novembre 2008, ha comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 27, comma 3, D.Lgs. n. 206/2005 – attivato nei suoi confronti a seguito di una segnalazione della Guardia di Finanza del 9 maggio 2008 – concernente il comportamento tenuto dallo stesso e consistente nella diffusione di un messaggio attraverso stampa sul quotidiano a distribuzione gratuita “City”, edizione Napoli del 22 aprile 2008, volto a promuovere la propria attività.<br />
La segnalazione al Garante ha riguardato solo il messaggio pubblicato per 7 giorni.<br />
Con la medesima nota, il Garante ha richiesto – al fine di acquisire elementi conoscitivi utili alla valutazione della sussistenza della pratica commerciale a suo dire scorretta – una serie di documenti e dichiarazioni.<br />
Il ricorrente, nel termine prescritto, ha adempiuto, fornendo al garante quanto dallo stesso richiestogli.<br />
A seguito della conclusione della istruttoria, il Garante per la Concorrenza e del Mercato, sul presupposto che tutta la pratica commerciale posta in essere dal ricorrente sarebbe scorretta, ha comminato al ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 62.500,00.<br />
Si costituiva in giudizio l’AGCM, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
Alla udienza del 12 febbraio 2014 il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>DIRITTO</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere dall’impresa Euro Contributi di Massimo D’Avino, nella qualità di professionista, consistente nella diffusione di messaggi, attraverso stampa, sul quotidiano a distribuzione gratuita “City”, edizione di Napoli, del 22 aprile 2008, e a mezzo volantini pubblicitari, volti a promuovere la propria attività, in relazione ai quali è stata ipotizzata la violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23 del Codice del Consumo.<br />
Il messaggio diffuso a mezzo stampa, oggetto della richiesta di intervento presentata dalla Guardia di Finanza, riporta, in via principale, oltre alla specifica “EuroContributi”, al numero di iscrizione all’UIC ed ai riferimenti telefonici e territoriali, un prospetto relativo a taluni piani di rimborso con l’indicazione, a titolo di “esempio cessioni V dello stipendio”, di alcuni finanziamenti e delle singole rate di rimborso del prestito in relazione all’arco temporale di restituzione.<br />
In particolare, secondo il segnalante, nel messaggio non sono indicati gli elementi essenziali da cui poter ricavare le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti e l’incidenza delle voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi degli stessi.<br />
Rileva il Collegio, quanto alla condotta sanzionata dalla Autorità nel provvedimento oggetto di impugnazione – che ha riguardo esclusivamente al messaggio diffuso a mezzo stampa &#8211; che la stessa appare accertata a seguito di ampia istruttoria che ha valutato le modalità di diffusione e penetrazione del messaggio in ragione del mezzo di comunicazione impiegato dal professionista.<br />
La suddetta pratica, preliminarmente, è stata ritenuta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23 del Codice del Consumo, anche dalla Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni che, in data 10 aprile 2009, ne ha rilevato la illegittimità sulla base delle seguenti considerazioni:<br />
– il settore finanziario si caratterizza per la forte asimmetria informativa esistente tra gli operatori economici ed i consumatori in ragione della complessità della materia in questione e della sporadicità del ricorso alla fruizione dei servizi complessivamente offerti da una società finanziaria;<br />
– la pratica commerciale diffusa sui mezzi di comunicazione sopra indicati, nel non riportare le indicazioni relative al T.A.E.G. e al TAN non indica in modo chiaro e completo le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti pubblicizzati e l&#8217;incidenza delle singole voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi dei medesimi; in specie, il TAEG, ossia l&#8217;indice del costo totale effettivo del credito a carico del consumatore, assolve, nell&#8217;economia<br />
complessiva della disciplina del credito al consumo, una funzione essenziale, e la stessa normativa di settore, in particolare l&#8217;articolo 123 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il &#8220;Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia&#8221;, impone che in ogni pubblicità di operazioni di credito al consumo debba essere chiaramente indicato il costo complessivo del credito, affinché il consumatore possa disporre di informazioni omogenee e attendibili sul costo effettivo del credito stesso tra le diverse offerte presenti sul mercato e, al contempo, possa<br />
raffrontare la convenienza delle diverse offerte di credito; inoltre, non sono in alcun modo fornite al consumatore informazioni in ordine ai costi specifici del finanziamento, quali ad esempio gli interessi, le spese di apertura della pratica di credito, le spese di incasso delle rate (se stabilite dal creditore); le spese per il costo dell&#8217;attività di mediazione necessaria per l&#8217;ottenimento del credito, assicurazioni imposte dal creditore e le altre spese contemplate dal contratto;<br />
– il professionista non eroga direttamente i finanziamenti pubblicizzati, ma è abilitato a svolgere unicamente attività di mediazione creditizia; il messaggio oggetto della richiesta di intervento risulta idoneo a trarre in inganno i destinatari in merito alla qualifica dell&#8217;operatore pubblicitario, poiché induce nel lettore il convincimento che l&#8217;impresa sia in grado di provvedere direttamente alla prestazione dei finanziamenti reclamizzati, laddove, in realtà, essa svolge unicamente attività di mediazione creditizia. L&#8217;attività di &#8220;mediazione creditizia&#8221; presuppone, inoltre, che coloro i quali avanzino richieste di finanziamento non abbiano, in realtà, alcuna certezza circa la tempistica e la concreta possibilità di ottenere il prestito in considerazione del fatto che il finanziamento viene erogato da un ente terzo. Sotto tale aspetto il messaggio appare omissivo, non specificando che l&#8217;effettiva erogazione del finanziamento è rimessa all&#8217;ente erogante e pertanto non può essere garantita. Appare necessario rilevare, oltretutto, in questo contesto, che, nel provvedimento<br />
del 29 aprile 2005 emanato dall&#8217;Ufficio Italiano dei Cambi, nella Parte IV dedicata alle Disposizioni in materia di trasparenza, al punto 7, si precisa che i mediatori creditizi, negli annunci pubblicitari, debbano indicare chiaramente che il servizio offerto si limita alla messa in relazione di banche ed intermediari finanziari con la clientela al fine della concessione di finanziamenti, in quanto tale servizio non garantisce l&#8217;effettiva erogazione del finanziamento richiesto;<br />
– lo stato di bisogno dei soggetti che si rivolgono ad una società finanziaria per ottenere in tempi brevi un finanziamento può comportare la disponibilità a soggiacere a condizioni contrattuali diverse e più onerose rispetto a quelle offerte e rese particolarmente allettanti dalla scelta di esempi corrispondenti a costi del credito particolarmente bassi o comunque inferiori alla media;<br />
– il messaggio pubblicitario contestato, in quanto inidoneo ad informare i destinatari sulle condizioni economiche di regolazione dei finanziamenti pubblicizzati, sull&#8217;incidenza delle singole voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi dei medesimi e sulla qualifica del professionista, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori;<br />
– il messaggio pubblicitario in esame risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle condizioni economiche di regolazione dei finanziamenti pubblicizzati, sull&#8217;incidenza delle singoli voci che partecipano alla determinazione dei costi complessivi dei medesimi e sulla qualifica del professionista, a causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei destinatari, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso.<br />
A conclusione delle attività istruttorie, l’AGCM ha rilevato la scorrettezza del comportamento in relazione alla idoneità dei messaggi a trarre in inganno i destinatari in merito alla qualifica del professionista, poiché inducono nel lettore il convincimento che l’impresa sia in grado di provvedere direttamente alla prestazione dei finanziamenti reclamizzati, laddove, in realtà,<br />
essa svolge unicamente attività di mediazione creditizia.<br />
I messaggi, infatti, riportando delle indicazioni relative ad alcuni esempi di finanziamenti e delle relative rate di rimborso, non indicano, tuttavia, chiaramente, gli elementi essenziali da cui ricavare gli esatti costi del finanziamento. Infatti, il TAEG, indicatore che consente al consumatore di valutare e calcolare l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria, con riferimento al messaggio diffuso a mezzo stampa, oggetto della richiesta di intervento della Guardia di Finanza, non<br />
viene in alcun modo indicato mentre, con riferimento al messaggio diffuso a mezzo volantino pubblicitario, è unicamente indicato attraverso la specifica “(…) TAEG min. 7,09” risultando troppo generico e non consentendo al consumatore un effettivo e valido calcolo circa i costi complessivi.<br />
L’assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG non consente quindi al consumatore di effettuare un’adeguata valutazione della effettiva convenienza dell’offerta, perché lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell’operazione, del costo, cioè, inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Per il consumatore, infatti, proprio perché trattasi di un settore particolarmente complesso, è fondamentale avere chiara conoscenza di tale elemento per poter valutare sia l’onerosità dell’operazione sia la convenienza della proposta in raffronto ad altre simili.<br />
Correttamente, dunque, l’Autorità ha ritenuto, a conclusione del percorso argomentativo riportato, che “<i>la pratica commerciale in esame, costituita dalla diffusione del messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa, risulta scorretta ai sensi degli articoli 20 e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui è destinata. Nello specifico, la contrarietà alla diligenza professionale e l’idoneità a falsare il comportamento economico dei consumatori destinatari della pratica oggetto di valutazione discendono dalla natura omissiva della medesima pratica, nella misura in cui omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione consapevole di natura commerciale</i>”.<br />
Deve trovare, invece, favorevole considerazione la censura con la quale il ricorrente lamenta che l’Autorità non abbia valutato adeguatamente né la circostanza che la pratica posta in essere dall’operatore si sia realizzata in un arco temporale ristretto, né le condizioni economiche dell’agente.<br />
Sotto tali profili, infatti, il Collegio rileva, in primo luogo, che la condotta della ricorrente debba essere circoscritta ad un breve arco temporale – circa 13 giorni – e, sotto il profilo della situazione economica, la documentazione depositata in atti evidenzia una situazione reddituale (Euro 36.502,00) di gran lunga inferiore alla sanzione comminata che, anche sotto tale aspetto, si rivela sproporzionata.<br />
Va pertanto accolta la domanda subordinata di riduzione della sanzione.<br />
Ne deriva che, poiché all’apprezzamento dei considerati fattori appare congruo assegnare una incidenza stimabile nel 50%, la sanzione deve essere rideterminata nella complessiva somma di Euro 31.250,00 (euro trentunomiladuecentocinquanta/00).<br />
Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto in parte, quanto alla misura della sanzione irrogata alla ricorrente, annullando per l’effetto, per la stessa parte, l’impugnata determinazione e rideterminando la sanzione stessa nell’importo pari a € 31.250,00 (euro trentunomiladuecentocinquanta/00).<br />
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, quanto alla misura della sanzione irrogata, annullando per l’effetto, per la stessa parte, l’impugnata determinazione e rideterminando la sanzione nell’importo pari a € 31.250,00 (euro trentunomiladuecentocinquanta/00).<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2945/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2945</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2945</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2945/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
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<p>Edilizia ed urbanistica – abusi &#8211; demolizione di opere abusive per la coltivazione di funghi –inapplicabilita’ della disciplina del condono edilizio e della legge 241/1990 – tutela cautelare – rigetto. Vedi anche: T.A.R. TOSCANA – FIRENZE – Ordinanza sospensiva del 22 gennaio 2004 n. 188 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL</p>
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<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Edilizia ed urbanistica – abusi &#8211; demolizione di opere abusive per la coltivazione di funghi –inapplicabilita’ della disciplina del condono edilizio e della legge 241/1990 – tutela cautelare – rigetto.</span></span></span></p>
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<p>Vedi anche: T.A.R. TOSCANA – FIRENZE – <a href="/ga/id/2004/7/4609/g">Ordinanza sospensiva del 22 gennaio 2004 n. 188</a></p>
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<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
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<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2945/2004<br />
Registro Generale: 4373/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Filippo Patroni Griffi<br />Cons. Aldo Scola<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>PLEUROTUS SRL</b><br />
rappresentata e difesa dagli Avv.ti LUISA GRACILI e RINO GRACILI con domicilio in Roma PIAZZA CAPO DI FERRO 13 presso SEGRETERIA SEZIONALE CDS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>COMUNE DI CHIUSDINO</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. DOMENICO IARIA con domicilio eletto in Roma L.TEVERE FLAMINIO 46 PAL. IV B presso GIANMARCO GREZ</p>
<p>per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR TOSCANA &#8211; FIRENZE: Sezione III n. 188/2004, resa tra le parti, concernente DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE PER LA COLTIVAZIONE DI FUNGHI;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
COMUNE DI CHIUSDINO<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi, altresì, per le parti l’avv. Mario Sanino in sostituzione dell’avv. Rino Gracili e l’avv. Stefania Masini in sostituzione dell’avv. Domenico Iaria;</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello non appaiono fondati, sia in relazione alla asserita violazione dell’art. 7 l. 241/1990, che per quanto attiene alla applicabilità della disciplina del condono alla fattispecie in esame;</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4373/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Giugno 2004</p>
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