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	<title>2944 Archivi - Giustamm</title>
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	<title>2944 Archivi - Giustamm</title>
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	<item>
		<title>T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2944</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2944/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2944/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2944</a></p>
<p>Pres. Piscitello – Est. Tomassetti Impresa Individuale Nuovo Club dell’Amicizia (Avv.ti B. M. Giacò, M. Selvaggi) c/ AGCM &#8211; Antitrust (Avv. Stato) Concorrenza e mercato – Pratiche commerciali scorrette – Sanzione – Sproporzione – Sussiste – Ragioni – Arco temporale ridotto – Fatturato annuo – Inferiore alla sanzione – Conseguenze</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2944/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2944/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2944</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;">Pres. Piscitello – Est. Tomassetti<br /> Impresa Individuale Nuovo Club dell’Amicizia (Avv.ti B. M. Giacò, M. Selvaggi) c/ AGCM &#8211; Antitrust (Avv. Stato)</span></p>
<hr />
<p><span style="color: #333333;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Concorrenza e mercato – Pratiche commerciali scorrette – Sanzione – Sproporzione – Sussiste – Ragioni – Arco temporale ridotto – Fatturato annuo – Inferiore alla sanzione – Conseguenze – Riduzione – Necessità</span></span></span></span></span></p>
<hr />
<p>In sede di quantificazione della sanzione pecuniaria amministrativa da irrogare a fronte di una pratica commerciale scorretta, l’AGCM deve tener adeguatamente in conto sia la circostanza che la pratica posta in essere dall’operatore si sia realizzata in un arco temporale ristretto, sia le condizioni economiche dell’agente. In particolare, sotto il profilo della situazione economica, qualora il fatturato annuo (per periodo d’imposta) del professionista risulti di gran lunga inferiore alla sanzione comminata, quest’ultima si rileva sproporzionata e deve, pertanto, essere ridotta (1).</p>
<p>&#8212; *** &#8212;</p>
<p>(1) Cfr., altresì, T.A.R. Lazio, 17 marzo 2014, n. 2945.</p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p><b></p>
<p align=center>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</p>
<p>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio<br />
(Sezione Prima)</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>ha pronunciato la presente<br />
<b><P ALIGN=CENTER>SENTENZA</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>sul ricorso numero di registro generale 4762 del 2009, proposto da:<br />
Impresa Individuale Nuovo Club dell&#8217;Amicizia &#8211; Edizioni Cda di Maria Angela Lelli, rappresentato e difeso dagli avv. Bianca Maria Giaco&#8217;, Marco Selvaggi, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana, 76; <br />
<i><b></p>
<p align=center>contro</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust, rappresentato e difeso per legge dall&#8217;Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; <br />
<i><b></p>
<p align=center>per l&#8217;annullamento</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b></i>del provvedimento n. 19619 adottato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con cui è stato deliberato che la pratica commerciale posta in essere dall&#8217;impresa individuale Nuovo Club dell&#8217;Amicizia C.D.A. di Maria Angela Lelli, costituisce una pratica commerciale scorretta e ne viene vietata l&#8217;ulteriore diffusione ed è stata irrogata alla società ricorrente, una sanzione amministrativa pecuniaria di EURO 35.000; nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quello impugnato.</p>
<p>Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />
Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di Autorita&#8217; Garante della Concorrenza e del Mercato &#8211; Antitrust;<br />
Viste le memorie difensive;<br />
Visti tutti gli atti della causa;<br />
Relatore nell&#8217;udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;<br />
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.</p>
<p><b></p>
<p align=center>FATTO e DIRITTO</p>
<p></p>
<p align=justify>
</b>Con ricorso depositato in data 11 giugno 2009, n. 4762, l’odierna ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento n. 19619 adottato dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con cui è stato deliberato che la pratica commerciale posta in essere dall&#8217;impresa individuale Nuovo Club dell&#8217;Amicizia C.D.A. di Maria Angela Lelli, costituisce una pratica commerciale scorretta e ne viene vietata l&#8217;ulteriore diffusione ed è stata irrogata alla società ricorrente, una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 35.000.<br />
Si costituiva in giudizio l’AGCM, deducendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.<br />
Alla udienza del 12 febbraio 2014 il ricorso veniva trattenuto in decisione.<br />
Il presente procedimento concerne il comportamento posto in essere dalla ricorrente consistente nella diffusione di un annuncio di offerta di lavoro a domicilio comparso sulle pagine del periodico “L’Idea”, edizione di Ravenna, nel mese di ottobre 2007, nella sezione delle offerte di lavoro. L’annuncio è stato commissionato dal “Nuovo Club dell’Amicizia &#8211; Edizioni C.D.A. (Ditta Lelli)”, con sede a Castiglione di Ravenna (Ravenna).<br />
In particolare, il messaggio in esame riporta il seguente testo: “Lavoro a domicilio di confezioni buste, bigiotterie, giocattoli, trascrizione di indirizzi, oggettistiche varie, anche part- time. No p.iva. Richieda opuscoli informativi inserendo 5 francobolli da € 0.60 dentro busta. Ditta Lelli, Cas. Pos. 447 –DD, 48100 Ravenna Centro”.<br />
Rileva il Collegio, preliminarmente, come la pratica in oggetto, è stata ritenuta scorretta ai sensi degli artt. 20, 21, 22 e 23 del Codice del Consumo, anche dalla Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni che, in data 5 marzo 2009, ne ha rilevato la illegittimità sulla base delle seguenti considerazioni:<br />
– il messaggio in esame, per le espressioni utilizzate ed il contesto nel quale è inserito, è idoneo ad ingenerare nei destinatari il ragionevole convincimento che, inviando 5 francobolli da 0,60 euro, come richiesto nell’annuncio, si possano ricevere tutte le istruzioni necessarie al fine di ottenere un’occupazione relativa ad una attività remunerata di confezioni buste, bigiotterie, giocattoli, trascrizioni indirizzi, e oggettistica varie;<br />
– dalle risultanze istruttorie emerge un quadro del rapporto fra il professionista e colui che accetta l’incarico ben diverso da quanto prospettato nel messaggio, ovvero il destinatario del messaggio, qualora risponda all’inserzione inserendo 3 francobolli nella busta oltre l’ulteriore spesa per l’affrancatura, sia trova ancora a dover corrispondere, in un caso, una somma di 15 euro per ricevere una guida contenente indirizzi di società che lavorano in franchising, nonché indirizzi di scuole per tentare di intraprendere varie attività lavorative, quali ad esempio, quella di regista,<br />
autore, sarto, fisioterapista, cuoco, dietista, ecc., in un altro caso la somma di 10 euro “in contanti, quale rimborso spese di segreteria e varie” per una “proposta di trascrizione di indirizzi in casa o altro lavoro similare”, ricevendo altresì ritagli di giornali gratuiti e locali, contenenti proposte lavorative;<br />
– pertanto il messaggio in esame, per le espressioni utilizzate nel contesto complessivo della sua presentazione, dissimula, sotto l’apparente veste di proposta di lavoro domiciliare, una fornitura – a pagamento – di materiale di vario genere e sia per tale motivo idoneo ad indurre in errore il consumatore medio circa l’effettivo contenuto della proposta e la natura onerosa che essa riveste in modo paradossalmente contrario alle aspettative che il messaggio stesso appare ingenerare.<br />
A conclusione delle attività istruttorie, l’AGCM ha, poi, rilevato la scorrettezza del comportamento in relazione alla idoneità dei messaggi che il messaggio in esame lascia intendere che il professionista offra delle concrete opportunità di lavoro a domicilio. In particolare, per le espressioni contenute, nonché per la sua collocazione all’interno della rubrica “Lavoro offerte”, è inequivocabilmente rivolta a persone in cerca di lavoro. Pertanto, l’inserzione pubblicitaria in esame è idonea ad ingenerare nei destinatari il ragionevole convincimento che, inviando 5 francobolli da 0,60 euro, come richiesto nell’annuncio, si possa ricevere tutte le istruzioni necessarie al fine di ottenere un’occupazione relativa alla predetta attività di confezioni buste, bigiotterie, giocattoli, trascrizioni indirizzi, e oggettistiche varie (Cfr. provvedimento AGCM n. 19619/2009 § 5 “<i>In particolare, dalle risultanze istruttorie e dalla documentazione esibita dal segnalante e dal professionista, emerge un quadro del rapporto che si instaura tra lo stesso e coloro che rispondono all’inserzione ben diverso da quanto prospettato nel messaggio. In particolare, il destinatario del messaggio, qualora risponda alla suddetta inserzione, inserendo 3 euro in francobolli nella busta oltre l’ulteriore spesa per l’affrancatura, non riceve una proposta di attività lavorativa domiciliare, bensì una busta contenente due lettere, con richieste di denaro variabili a seconda delle opzioni che sceglie. Più precisamente, come emerge dalle risultanze istruttorie, il destinatario riceve la lettera descritta al precedente punto sub 8), e, qualora scelga l’opzione “SI, desidero ricevere la guida [&#8230;]” si trova ancora a dover pagare una somma di 15 euro per una guida contenente indirizzi di società che propongono attività lavorative in franchising, nonché indirizzi di scuole di formazione a pagamento per varie attività lavorative, quali ad esempio, registi, autori, sarti, fisioterapisti, cuochi, dietisti, ecc.. Nel caso di scelta dell’opzione “NO, non desidero ricevere la guida [&#8230;]” è previsto l’invio di 10 euro “in contanti, quale rimborso spese di segreteria e varie” per una “proposta di trascrizione di indirizzi in casa o altro lavoro similare”, ricevendo altresì ritagli di giornali gratuiti e locali, contenenti proposte lavorative</i>”).<br />
Correttamente, dunque, l’Autorità ha ritenuto, a conclusione del percorso argomentativo riportato, che “<i>il messaggio in esame, celando sotto l’apparente veste di proposte di lavoro domiciliare</i><br />
<i>una fornitura a pagamento di una guida contenente indirizzi di società che propongono attività lavorative in franchising o di scuole di formazione, omette di indicare l’effettivo contenuto della proposta e, in via connessa, il suo carattere oneroso. Infine, si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice del Consumo, una pratica commerciale è scorretta “se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge od al quale è diretta”. Quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, non si riscontra nel caso di specie da parte del professionista il normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere, con riferimento alla completezza delle informazioni necessarie alla valutazione della convenienza dell’offerta. Tale atteggiamento di mancato rispetto della diligenza professionale si sostanzia nell’omissione delle informazioni necessarie al consumatore per una piena cognizione della reale offerta del professionista. Tale messaggio risulta pertanto idoneo a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio inducendolo a compiere una scelta commerciale non consapevole</i>”.<br />
Deve trovare, invece, favorevole considerazione la censura con la quale il ricorrente lamenta che l’Autorità non abbia valutato adeguatamente né la circostanza che la pratica posta in essere dall’operatore si sia realizzata in un arco temporale ristretto, né le condizioni economiche dell’agente.<br />
Sotto tali profili, infatti, il Collegio rileva, in primo luogo, che la condotta della ricorrente debba essere circoscritta ad un unico episodio e, sotto il profilo della situazione economica, la documentazione depositata in atti evidenzia un fatturato annuo pari ad Euro 11.807,00 (per il periodo di imposta 2007) di gran lunga inferiore alla sanzione comminata che, anche sotto tale aspetto, si rivela sproporzionata.<br />
Va pertanto accolta la domanda subordinata di riduzione della sanzione.<br />
Ne deriva che, poiché all’apprezzamento dei considerati fattori appare congruo assegnare una incidenza stimabile nel 50%, la sanzione deve essere rideterminata nella complessiva somma di Euro 17.250,00 (euro diciassettemiladuecentocinquanta/00).<br />
Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere accolto in parte, quanto alla misura della sanzione irrogata alla ricorrente, annullando per l’effetto, per la stessa parte, l’impugnata determinazione e rideterminando la sanzione stessa nell’importo pari a € 17.250,00 (euro diciassettemiladuecentocinquanta/00).<br />
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.<br />
<b><P ALIGN=CENTER>P.Q.M.</p>
<p>
<P ALIGN=JUSTIFY><br />
</b>Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, quanto alla misura della sanzione irrogata, annullando per l’effetto, per la stessa parte, l’impugnata determinazione e rideterminando la sanzione nell’importo pari a € 17.250,00 (euro diciassettemiladuecentocinquanta/00).<br />
Spese compensate.<br />
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall&#8217;autorità amministrativa.</p>
<p>Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l&#8217;intervento dei magistrati:<br />
Calogero Piscitello, Presidente<br />
Angelo Gabbricci, Consigliere<br />
Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore</p>
<p align=center>DEPOSITATA IN SEGRETERIA<br />
Il 17/03/2014</p>
<p align=justify>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzatre/t-a-r-lazio-roma-sezione-i-sentenza-17-3-2014-n-2944/">T.A.R. Lazio &#8211; Roma &#8211; Sezione I &#8211; Sentenza &#8211; 17/3/2014 n.2944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2944</title>
		<link>https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2944/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Giustamm.it]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2004 22:00:00 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2944/</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2944/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2944</a></p>
<p>Contratti – opere &#8211; gara per la realizzazione di asse viario – eccezioni relative ad offerte anomale e loro giustificazioni &#8211; immediata percepibilita’ della irrazionalita’ del provvedimento impugnato – esclusione – tutela cautelare- rigetto. Vedi anche: T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI – Ordinanza sospensiva del 31 marzo 2004 n. 146 REPUBBLICA</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2944/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2944/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2944</a></p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808080;"></span></p>
<hr />
<hr />
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;">Contratti – opere &#8211; gara per la realizzazione di asse viario – eccezioni relative ad offerte anomale e loro giustificazioni &#8211; immediata percepibilita’ della irrazionalita’ del provvedimento impugnato – esclusione – tutela cautelare- rigetto.</span></span></span></p>
<hr />
<p>Vedi anche: T.A.R. SARDEGNA – CAGLIARI – <a href="/ga/id/2004/7/4611/g">Ordinanza sospensiva del 31 marzo 2004 n. 146</a></p>
<hr />
<p><span style="color: #808080;"><span style="vertical-align: inherit;"><span style="vertical-align: inherit;"></span></span></span></p>
<hr />
<p align=center><b>REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO</b></p>
<p>Registro Ordinanze:2944/2004<br />Registro Generale:4348/2004</p>
<p align=center><b>Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale<br />
Sezione Quarta</b></p>
<p>composto dai Signori:<br />
Pres. Gaetano Trotta<br />Cons. Filippo Patroni Griffi<br />Cons. Aldo Scola<br />Cons. Carlo Deodato<br />Cons. Sergio De Felice Est.<br />ha pronunciato la presente</p>
<p align=center><b>ORDINANZA</b></p>
<p>nella Camera di Consiglio del 22 Giugno 2004.</p>
<p>Visto l&#8217;art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;</p>
<p>Visto l&#8217;appello proposto da:<br />
<b>LIS S.R.L. CAPOGRUPPO MANDATARIA A.T.I. ATI &#8211; F.LLI CAPPAROTTO DI CAPPAROTTO ENZO E C. S.N.C.</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. ROBERTO MINIERO con domicilio eletto in Roma VIA PORTUENSE, 104 presso ANTONIA DE ANGELIS</p>
<p align=center>contro</p>
<p><b>PROVINCIA DI SASSARI</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. ALBERTO AZZENA con domicilio eletto in Roma VIA GIULIO BAZZONI, 3 presso PAOLO ACCARDI<b>IGECO S.R.L. IN PR. E Q.LE CAPOGRUPPO A.T.I.</b><br />
rappresentato e difeso da: Avv. GIOVANNI PELLEGRINO con domicilio eletto in Roma VIA GIUSTINIANI N. 18 presso GIOVANNI PELLEGRINO<br />
<b>ATI &#8211; LATINO S.R.L.</b>non costituitosi;<br />
per l&#8217;annullamento,<br />dell&#8217;ordinanza del TAR SARDEGNA &#8211; CAGLIARI &#8211; 1^ SEZIONE n. 146/2004 , resa tra le parti, concernente GARA PER LA REALIZZAZIONE DI ASSEVIARIO;</p>
<p>Visti gli atti e documenti depositati con l&#8217;appello;<br />Vista l&#8217;ordinanza di rigetto della domanda cautelare proposta in primo grado;</p>
<p>Visto l&#8217;atto di costituzione in giudizio di:<br />
IGECO S.R.L. IN PR. E Q.LE CAPOGRUPPO A.T.I.PROVINCIA DI SASSARI<br />
Udito il relatore Cons. Sergio De Felice e uditi , altresì, per le parti gli Avv. ti Roberto Miniero, Paolo Accardo per delega di A. Azzena e Gianluigi Pellegrino in sostituzione dell’Avv. Giovanni Pellegrino</p>
<p>Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, le censure attinenti tutte alla valutazione delle offerte anomale e delle giustficazioni, non presentano quegli aspetti di fondatezza consistenti in una immediatamente percepibile irrazionalità:</p>
<p align=center><b>P.Q.M.</b></p>
<p>Respinge l&#8217;appello (Ricorso numero: 4348/2004).</p>
<p>La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.</p>
<p>Roma, 22 Giugno 2004</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.giustamm.it/giurisprudenzauno/consiglio-di-stato-sezione-vi-ordinanza-sospensiva-22-6-2004-n-2944/">Consiglio di Stato &#8211; Sezione VI &#8211; Ordinanza sospensiva &#8211; 22/6/2004 n.2944</a> proviene da <a href="https://www.giustamm.it">Giustamm</a>.</p>
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